36.2015.80
Riduzione del premio dell'assicurazione malattie. Convivenza
15 febbraio 2016Italiano60 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.80-83
ir/gm
Lugano
15 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 19 novembre 2015 di
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 20 ottobre 2015 emanate da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, 1962, cittadina
svizzera domiciliata a __________, divorziata senza figli minorenni conviventi
rispettivamente maggiorenni a carico, indipendente dal 2003, assicurata presso __________,
ha chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione malattie negli anni 2012,
2013, 2014 e 2015 ottenendo l’aiuto sociale postulato.
Più
specificatamente nel 2012 la signora RI 1 ha prodotto la decisione di
tassazione 2009, tassazione di riferimento, dalla quale emerge un reddito
totale conseguito di CHF 9'703 (doc. A1). L’importo riconosciuto
dall’amministrazione preposta è stato di CHF 3'565.-- (doc. A2).
Per
l’anno successivo, 2013, la signora RI 1, ha postulato il rinnovo della
riduzione del premio sulla scorta della tassazione di riferimento (2010)
vedendosi riconoscere dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG - Servizio
prestazioni l’importo di CHF 3'369,60 (doc. B3).
Con riferimento al 2014 la
riduzione del premio tempestivamente richiesta sulla base della tassazione 2011
(totale reddito CHF 10'862.--) ha condotto al riconoscimento di un aiuto
sociale da ultimo determinato, con la decisione 11 giugno 2014 (doc. C4), in
CHF 3'282.--.
Per l’anno 2015 RI 1 ha
postulato nuovamente la riduzione del premio in maniera tempestiva,
l’amministrazione ha ammesso la domanda e versato all’assicuratore l’importo di
CHF 3'412,80.
In tutti i formulari di
richiesta della RIPAM l’assicurata ha sempre indicato di essere persona sola,
senza indicare la presenza di terze persone conviventi come alle domande
specificatamente poste da tutti i moduli.
1.2. A seguito di puntuale
verifica relativa alla convivenza della signora RI 1 con terze persone, il 17
agosto 2015 la preposta funzionaria della Cassa ha contattato telefonicamente
l’assicurata la quale ha confermato di convivere dal 2008 con __________, 1968,
assicurato presso __________ (annesso al doc. D1/D4).
Alla luce di questo elemento di
novità l’amministrazione ha nuovamente calcolato il diritto dell’assicurata a
beneficiare della riduzione dei premi per gli anni dal 2012 al 2015.
L’amministrazione ha così stabilito, con 4 distinte decisioni formali tutte
datate 31 agosto 2015, che RI 1 aveva diritto per l’anno 2012 ad un sussidio di
CHF 213,60 così come il suo convivente __________ (doc. A8 e A9); per il 2013
la ricorrente ed il convivente avevano diritto (ognuno) ad un sussidio di CHF
448,80. Per l’anno 2014 e per il successivo 2015 la Cassa ha respinto la
domanda di prestazioni di entrambe i conviventi (doc. C9 e D6).
1.3. RI 1 si è opposta a tutte le
decisioni emanate sostenendo “in coscienza” di non avere fornito
all’amministrazione informazioni contrarie al vero, rilevando incomprensione
per le decisioni emanate (doc. D7).
Ricevuto il reclamo
l’amministrazione ha verificato la correttezza del calcolo eseguito,
controllando i dati fiscali, ed ha successivamente emanato 4 distinte decisioni
su reclamo, tutte il 20 ottobre 2015, con le quali ha respinto i reclami e
confermato le decisioni formali rese il 31 agosto 2015 (doc. A15, B15, C15 e
D12).
1.4. Il 10 novembre 2015 RI 1 ha
contestato direttamente alla Cassa le 4 decisioni su reclamo segnalando di
essere “coinquilina e pago regolarmente l’affitto al signor __________ e
di avere una tassazione separata dallo stesso.
La signora RI 1 ha poi
inoltrato anche un ricorso direttamente al Tribunale cantonale delle assicurazioni
contro tutti e 4 i provvedimenti resi il 20 ottobre 2015 dalla Cassa rilevando
in sostanza che dal 2010 l’assicurata ed il signor __________ non costituiscono
più una coppia ma condividono l’affitto, la casa, come buoni amici senza più
rapporti sessuali. Ciò escluderebbe il cumulo dei loro redditi e confermerebbe
nella loro correttezza i primi provvedimenti adottati con cui è stata
riconosciuta la più ampia riduzione dei premi per gli anni in discussione.
Invitata a prendere posizione
(doc. III), l’amministrazione cantonale ha prodotto un’unica risposta di causa datata
14 dicembre 2015 con cui ha postulato la reiezione dei ricorsi con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
Le parti sono state sentite nel
corso di un’udienza che ha avuto luogo il 29 gennaio 2016 mentre il precedente
5 gennaio 2016 il Giudice delegato ha chiesto all’UT competente la copia delle
decisioni di tassazione riferite agli anni 2009 - 2012 della ricorrente e del
convivente (doc. VII).
In ordine
2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),
contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,
ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono
impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su
reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta.
Questa Corte è competente
ad esaminare i gravami nel merito.
2.2. I ricorsi formulati da RI 1 sono
minimamente ma sufficientemente motivati. L’assicurata ricusa il sussistere di
una solidarietà tra lei stessa ed il suo convivente e, conseguentemente, il
cumulo dei loro redditi. Evidenzia tassazioni separate tra i due e contesta il
sussistere stesso di una convivenza sussumibile alla LCAMal siccome i rapporti
sessuali tra i conviventi sarebbero venuti meno con il tempo. I ricorsi
concludono implicitamente per l’annullamento delle decisioni impugnate e
l’attribuzione della RIPAM per tutti gli anni in discussione (2012, 2013, 2014
e 2015). Le impugnative sono quindi ricevibili per quanto attiene ai loro contenuti.
2.3. I ricorsi sono stati
presentati nel termine di 30 giorni dall’intimazione delle decisioni rese su reclamo,
essi sono quindi tempestivi.
2.4. I gravami, tutti del medesimo
tenore, si aggravano contro 4 distinte decisioni rese su reclamo aventi per
oggetto la riduzione di premio per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 della
medesima assicurata ricorrente ed hanno alla loro base la medesima sostanziale
motivazione (la convivenza tra la ricorrente ed il signor __________).
Nonostante i differenti anni di sussidio oggetto delle decisioni, si giustifica
la congiunzione delle cause formanti gli incarti 36.2015.80,81,82 e 83, poiché,
nonostante le diversità che presentano le norme specifiche relative agli anni
di RIPAM in discussione, su aspetti comunque che non sono, per queste
procedure, fondamentali, le motivazioni alla base dei gravami sono qui
prevalenti. Le contestazioni sono sostanzialmente identiche, così come le unità
di riferimento interessate e le motivazioni soggiacenti al cumulo dei redditi.
Questi aspetti prevalgono e si giustifica di conseguenza la congiunzione delle
procedure che vengono evase con il presente giudizio.
Nel merito
2.5. In concreto le decisioni
contestate, emanate a seguito dei reclami contro le decisioni formali del 31
agosto 2015, hanno tutte per oggetto il riesame, da parte dell’amministrazione,
delle decisioni con cui, come descritto nelle considerazioni di fatto, in
favore di RI 1 sono stati concessi i sussidi fondati sull’art. 65 LAMal.
Preliminarmente va esaminato (come questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già fatto nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 e nella STCA
36.2015.29 del 13 agosto 2015) se l’amministrazione poteva procedere, come ha
fatto, al riesame del diritto alla RIPAM per gli anni in discussione e se lo
stesso sia stato tempestivo.
2.5.1. In base all’art. 49 cpv. 1
LCAMal, nel testo vigente dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi
indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario
all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione
cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato, o nei casi di perdita
della PC AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all’art. 59
cpv. 2 LCAMal in vigore in precedenza), prevede che alla restituzione ed al
condono dell’obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre
2000.
2.5.2. Per l’art. 25 LPGA le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
In virtù dell’art. 25 cpv.
2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
La restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;
STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010
pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03
del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un
motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha
beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva
diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti;
STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06
del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V
466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
L’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U
409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle
prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro
versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10
maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.
Con le STCA 36.2013.21 in
re T. del 26 luglio 2013 e 36.2014.92 del 24 dicembre 2014, come pure nelle
STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015, questo
Tribunale ha, in presenza di un fatto nuovo non segnalato dagli assicurati
nella loro iniziale richiesta di prestazioni, e meglio nel primo caso una
donazione avvenuta pochi mesi prima della domanda di RIPAM, nel secondo la
caducità di prestazioni PC, mentre nel terzo e nel quarto la sussistenza di una
convivenza duratura non comunicata all’amministrazione, proceduto alla
revisione delle decisioni (formali ed informali) con le quali
l’amministrazione, nel corso degli anni, ha riconosciuto il sussidio per il
pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie ed ha
chiesto la restituzione degli importi indebitamente percepiti. In
quell’occasione la Cassa aveva correttamente agito nel termine di un anno (art.
25 cpv. 2 LPGA).
2.5.3. In concreto la Cassa cantonale
di compensazione AVS AI IPG, ed il suo servizio prestazioni in particolare, non
era al corrente della convivenza fra RI 1 e __________, convivenza ritenuta stabile
e tale da adempiere le condizioni degli art. 26 cpv. 4 LCAMal e 4 Lasp. Ciò ha
condotto l’amministrazione ad erogare, in maniera che ha successivamente
ritenuto errata, la riduzione del premio dell’assicurazione malattia in favore
della ricorrente negli anni 2012 e 2015. La Cassa ha avuto notizia della
convivenza solo a seguito di verifiche che ha posto in atto nel corso
dell’agosto 2015. All'amministrazione non era possibile risalire, in base ai
dati fiscali (cui ha diretto accesso per evadere le sue procedure) o ad altri
elementi concreti, alla convivenza tra la signora RI 1 ed il signor __________.
La Cassa accede a cifre
fiscali ed alla loro natura, ma non alle causali di versamenti ed introiti e
comunque, l'emergenza della convivenza non era ravvisabile in assenza di precisa
e specifica comunicazione alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG.
Proprio per tale motivo i formulari di riduzione dei premi, chiedono
esplicitamente di indicare i "Dati personali dell'unità di
riferimento" specificando anche se si tratti di "Persone sole
/ Coniugi / Conviventi / Partner registrati / Figli minorenni conviventi".
La ricorrente non ha mai specificato la circostanza della convivenza nelle sue
domande di RIPAM per gli anni in discussione, pur professando la sua buona
fede, sulla quale non occorre decidere in questa sede.
Elemento che ha
verosimilmente destato l’attenzione della Cassa sulla situazione della
ricorrente, e indotto le verifiche, potrebbe essere stato il reddito riportato
sistematicamente in tutte le decisioni di tassazione della signora RI 1. I
redditi lordi conseguiti si aggirano, mediamente per gli anni di tassazione in
discussione, attorno ai CHF 10'000.--. Ora non v’è chi non veda come tali
redditi, non altrimenti sostenuti da interventi sociali statali o da un’integrazione
da parte di terzi privati, non consentano di sopravvivere poiché manifestamente
insufficienti e comunque nettamente inferiori ai minimi esistenziali fissati
dalla Camera di Esecuzione e Fallimenti del Tribunale di Appello (pubblicati
nel sito: http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/ giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/)
per cui il solo sostentamento della persona sola assomma a CHF 1'200.--
mensili, cui vanno aggiunti il canone di locazione e le spese per il
riscaldamento, con altre che qui non occorre evocare.
Le decisioni formali di
riesame dei provvedimenti di riconoscimento della RIPAM per gli anni oggetto
del contendere sono state emanate nel giro di pochi giorni dalle verifiche
effettuate, esse sono quindi decisamente tempestive.
La Cassa ritiene di avere
erroneamente erogato la RIPAM per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 a RI 1,
quando essa non ne avrebbe avuto diritto o non ne avrebbe avuto pieno diritto,
in ragione della sua convivenza stabile con __________. Gli importi, dettagliatamente
esposti nelle considerazioni di fatto ai punti 1. e 2., sono di indubbia
rilevanza.
Ne segue che la procedura
adottata dall’amministrazione è, da un lato, tempestiva e, dall'altro, sorretta
da sufficiente motivazione. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve ora
verificare la correttezza dell’agire dell’amministrazione quo alla nuova
determinazione del diritto alla RIPAM per i medesimi anni in discussione.
2.6. Dal
2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di
seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie (RIPAM, l’acronimo è utilizzato sia nei lavori
preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una
modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a
seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale
2010, 297). Il legislatore ha provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di
distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al dettato degli
art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale, la
precedente normativa aveva mostrato talune lacune e, soprattutto, per
ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con l’adozione
della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in
questo senso il Messaggio 15
settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di
modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento
promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai
criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile
cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per
approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da
scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento
hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui
l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed
alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.
LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le
nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di
concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare
maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i
premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende
però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche
a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa …
nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di
riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata
precedentemente ritenuta.
Il
Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la
LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento ed é vincolato in
particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i
redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei
minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di
informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione
dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta
infatti ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e
quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto
cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua
costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al
Cantone non solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per
pervenire alla riduzione dei premi.
2.7. Con
le norme di recente adozione uno degli intenti del legislatore è stato quello
di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di
riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa
delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”,
nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente
sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi
maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con
l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche
nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza
fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato”
(Rapporto, loc. cit.).
Importante
è qui sottolineare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di
legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in
parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto
sociale per certe fasce di assicurati.
2.8. Il Cantone accorda le
riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta
accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli
assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari
all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli
assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio
inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è
richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è versato
dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni per
l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è tardiva
e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di
competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria è
dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della
richiesta.
Per
la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo
della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento.
L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a
livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli
minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi,
se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR
qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone
maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti
del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
Il
premio medio di riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla
RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena
descritto e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo
assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2
LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio medio di
rifermento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla
base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di
riferimento che è dedotto dai dati accertati fiscali riferiti al periodo di
tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato
(art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione
dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori
od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente
al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal
Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va
reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata
nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare
riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la
donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge
(RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la
cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo
del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti
la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o
della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi
e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.
L’art.
31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma
di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un
quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale,
contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia.
Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.
Il
nuovo sistema prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei
quali è accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art.
34 LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di
trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito
della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti”
(Rapporto DSS pag. 31). Questo contrariamente al previgente sistema che
conosceva tre sole tipologie di differenziazione per l’importo massimo della
prestazione.
Secondo
le norme della LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che
supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione
sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a
contribuzione del pagamento dei premi. In questa costellazione (superamento del
limite di reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale)
l’importo della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a
dipendenza dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la
riduzione del premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. Le
norme in vigore dal 2012 al 2014 compreso prevedevano percentuali di riduzione
che variavano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36a
LCAMal fissava le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli), 13%
(persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone
coniugate con figli.
Con
le modifiche aventi effetto a partire dalla RIPAM 2015 il legislatore ha
introdotto il nuovo concetto di reddito disponibile massimo. Per tale norma la
riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito
disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito con la formula di
calcolo (ermetica) seguente:
RDM
= costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della
pigione
Se
dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:
RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x
50 % del limite di fabbisogno Lpas senza computo della pigione.
Le
due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento
ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono
due valori costanti del 3.4 e del 3,9.
Nel corso dei lavori
preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della
Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo
cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non
dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non
far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei
redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM
interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione
equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni
reddituali”
(Messaggio citato, p. 13).
Posto il principio di fissare
un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere
maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti
d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare
maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e
biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli”.
(Messaggio citato, p. 13).
Da queste considerazioni è nata
la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri
per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state
proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli
computabili, e del 3.9 per in caso di presenza di figli. Sempre nel suo
messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei
premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è
calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il
multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.
Per la determinazione della costante
l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14 e 15) specifiche tabelle di
verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle
costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della
costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce
anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)
illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di
riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3
novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi
massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.
In sostanza le costanti scelte
dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare per ogni
anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una
valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione
dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del
premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e
conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a
chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
2.9. Come
anticipato per determinare il parametro da porre alla base del calcolo della
RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera
semplificata a partire dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito
lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo
di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte
della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui
l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali
necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di
principio, necessario all’amministrazione acquisire ulteriori informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi.
Il
RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in
ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili che per quel che
riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una
semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei
beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce
dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale
capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni
reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata
dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza
(1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).
L’amministrazione
è tenuta a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente
accessoria, che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della
sostanza (mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo proprio,
dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di decisione di
tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro simile che la
Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta inoltre delle
indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private (rendite AVS o AI
rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia, ed ancora i
versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra fonte
considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione del
reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,
redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente:
assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni
complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande
invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta
infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente
prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla
riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che
non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione
della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie (Messaggio, op. cit., pag. 16 in initio).
Dai
lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima
ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo
determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS.
Va sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2
febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011,
36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del
10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2
giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per
costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta
conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e
debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi
diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme
del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal)
ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di
tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal
Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
2.10. Dall’importo
del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese
specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera
esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia
fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della
Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che
riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra
essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge
annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito,
in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia:
AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese
professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le
spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un
importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi
assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),
imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni
nell’ambito della LAMal) od ancora per l’invalidità, rispettivamente spese di
gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a
carico od ancora per doppia economia non possono essere considerate.
Secondo
le nuove norme la spesa per interessi passivi è - come detto - ammessa se
effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF
3'000.--. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia
domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La
deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa
parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i
proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).
La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al
favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il
valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello
reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del
riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF 3'000.--
al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari.
La
deduzione, così come espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai
debiti ipotecari. Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà
amministrative per accertare la natura degli interessi passivi versati
(remunerazione di debiti ipotecari o di debiti privati rispettivamente
aziendali, od ancora di prestiti al consumo) il legislatore ammette in
deduzione, sino al limite citato, gli interessi passivi che sono riconosciuti a
livello fiscale. Una differenziazione non è infatti precisata e deducibile dai
dati cui la Cassa cantonale ha accesso all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta del disegno di legge non ha fatto oggetto di
approfondimento da parte della Commissione della gestione e delle finanze nel
suo Rapporto con implicita condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di
rilievo per ammettere la deduzione dell’importo di CHF 3'000.-- è il
riconoscimento degli interessi in deduzione a livello fiscale, su questo
aspetto la volontà del legislatore appare chiara.
2.11. Come
in parte già indicato in precedenza (consid. 2.9. in medio), per le norme
vigenti dal 2012 al 2014, determinato il RDS riferito all’UR istante, e quindi
dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute, l’importo
va raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo dei
principi contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della dimensione
dell’UR. Se il RDS sarà inferiore al valore limite l’UR beneficerà dell’importo
massimo del sussidio. Se invece è superiore a questo limite (come rammenta il
Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una percentuale fissa del reddito
che eccede tale soglia dovrà essere destinata al finanziamento dei premi,
mentre il resto costituirà la prestazione del Cantone. Man mano che il reddito
aumenta la prestazione cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite
di reddito fino al quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è
stato definito nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps,
ciò senza il computo della pigione”.
Il
valore limite per il riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno
determinato secondo l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di
detto valore. Per l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità
a livello del regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in
assenza di una valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal
cita espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato
finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal previgente (su
questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28 in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il
limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio
2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei
premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della
pigione. Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni
riferite ai sussidi precedenti la RIPAM 2015 (STCA 36.2014.8 del 16 aprile
2014; 36.2012.71 del 21 gennaio 2013; 36.2012.20 del 13 agosto 2012 nonché
36.2012.14 del 3 settembre 2012. pubblicata in RtiD 2013 - I pag. 44 e segg.
No. 11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo
la soglia di intervento:
a) per il titolare
del diritto:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per la persona sola
b)
per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
c)
per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il primo figlio
d)
per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il terzo figlio
e)
per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di
riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.
2Per
limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI si intende:
a) fr. 16’540.-- con riferimento
all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b) fr. 8’270.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c) fr. 8’680.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d) fr. 5’787.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e) fr. 2’893.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
3I limiti
dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura
dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari
all’AVS/AI.
Il
legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a
quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza
dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione
del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario
di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della
riduzione).
Come
indicato dunque dall’anno 2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno
costituiva il limite oltre il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo
a contribuzione per il pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono
state le modifiche citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma
desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima
possibile. In altri termini il limite di reddito oltre il quale l’assicurato o
la UR debbono iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato
diminuito. Come vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza
comunque sui calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa,
per il manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono
il versamento di un sussidio.
2.12. Con
le modifiche della legge apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate
in vigore il 1° gennaio 2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015
(oggetto delle contestazioni formanti l'inc. 36.2015.31) è determinato mediante
una nuova formula che considera il reddito disponibile massimo dell’art. 32a
LCAMal (si veda quanto esposto nelle cosiderazioni sub. 2.9. in fine).
L'art.
34 LCAMal ribadisce che l'importo massimo normativo dei premi corrisponde alla
somma dei premi medi di riferimento per categoria d'assicurato, dell'UR.
L'importo normativo della RIPAM, dal 2015 è quindi determinato dalla seguente
formulata:
[PMR – (PMR
x RD2)]
RDM2
e dipende dal reddito
disponibile massimo (RDM) definito all'art. 32 a LCAMal cui si è accennato nelle considerazioni del punto 2.9. in fine. Le modifiche apportare
alle norme a contare dal 2015 hanno reso il sistema molto meno trasparente
visto l’uso di formule matematiche complesse.
2.13. Per completezza va
rammentato ancora che per fissare l’importo della riduzione del premio da
riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65
cpv. 1 LAMal) l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente moltiplicato per
il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il
coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve
finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota,
basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o
dell’UR interessata.
Il
coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1
gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile
per “le unità di riferimento con un reddito disponibile
inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della
pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000“ mentre
un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.
A contare dal 2015 il
legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto portare
un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale di
finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.
2.14. La
somma che risulta quindi dall’applicazione di questa percentuale di
partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce
della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce
l’importo della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente
agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del
sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la
nuova polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.
2.15. Occorre
ora indicare quali fossero i parametri applicabili alla determinazione della
riduzione dei premi negli anni qui in esame. Con il Decreto esecutivo
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal per l’anno 2012 (del 15 novembre 2011), le stesse sono
state definite come segue:
" a) periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno
2009.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF
4850.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4421.--
- minorenni: CHF
1146.--
c) percentuali
relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei
premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno
2010 (BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per
l’anno 2012."
Per
l’anno 2013, le stesse sono state definite come segue:
"
a) periodo fiscale per
l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:
classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2010.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’908.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’526.--
- minorenni: CHF 1’141.--
c) percentuali relative alla parte di
reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36
LCAMal."
Con
Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente)
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal per l’anno 2014 il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti
parametri:
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito
disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta
cantonale per l’anno 2011.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’965.00
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’594.00
- minorenni: CHF 1’156.00
c) percentuali relative alla parte di
reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36
LCAMal.”
Per
l'anno 2015 l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della RIPAM
mediante DE dell'11 febbraio 2015, nel seguente modo:
a) periodo fiscale per l’accertamento
del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale
per l’anno 2012.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’875.–
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’504.–
- minorenni: CHF 1’066.–
c) costante per il calcolo del reddito disponibile
massimo:
- unità di riferimento senza figli: 3.4
- unità di riferimento con figli: 3.9
2.16. Prima
di esaminare i calcoli eseguiti dall’amministrazione al fine di accertarne
l’esattezza, è rilevante verificare la correttezza del presupposto dal quale la
Cassa è partita, e contestato dalla ricorrente, secondo cui i suoi redditi e
quelli del signor ___________ vadano accumulati.
2.17. Come
ricordato nelle recenti STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 e 36.2015.29 del 13
agosto 2015, l’art. 26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner conviventi, in caso
di convivenza stabile, compongano un’UR. La ricorrente non contesta la
possibilità stessa, conferita al legislatore. Su questo aspetto con la STCA
36.2015.29 questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto che
l’equiparazione dei conviventi alla situazione dei coniugi non é contraria al
principio di uguaglianza giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare
il tema della convivenza in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed
in quello della RIPAM appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto,
l’art. 8 Cost. fed.
Da
notare che, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e
della norma del suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi
dei conviventi sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26
cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata,
in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone di Vaud, di un
caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva
chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie
invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio
pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:
"
L'art. 18 al. 1 du
règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin
1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et
les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux
couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou
plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument
l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à
l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est
requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)
Dans le domaine des contributions publiques ou
des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général
très strictes (ATF 133
Fatti
I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF
133 V 402 consid. 3.2 p.
404 s.; ATF
132 I 117 consid. 4.2 p.
121; ATF
132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130
I 65 consid. 3.1 p. 67). En
matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les
exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de
précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales
régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du
principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité
des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer
le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes
fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des
bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son
octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer
dans une ordonnance (ATF 118
Ia 46 consid. 5b p. 61;
ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,
vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797
ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf.
également ATF 131
Considerandi
II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir
légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi
ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée
sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines
conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au
mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le
Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage
était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de
l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage
qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir
également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf
(nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les
cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés
des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne
assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet
qu'il n'est pas … arbitraire de
tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance,
quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre
les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait
que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du
Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch
2004.
p. 434;2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12
janvier 2004, consid. 3.2;
2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche
Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis
von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX
WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p.
162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für
Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A
ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable
et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la
fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière
appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,
notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent
ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre
d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions
alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du
concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire
accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la
limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129
I 1).
Les considérations qui sont à la base de cette
jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide
sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,
vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme
dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux
domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le
principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.
La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de
subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le
revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations
à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires
enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non
l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres
situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge
de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle
des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur
but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.
Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire
non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au
sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale
d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la
prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir
d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union
matrimoniale."
Considerare,
in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per
valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente
ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha considerato tale considerazione
di redditi cumulati in contrasto con senso e scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal.
2.18
In
Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è
ritenuta stabile. La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla
legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle
prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo
aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato
dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In
particolare la convivenza é considerata stabile se, alternativamente: a) vi
sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il
realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella
convivenza.
Con
pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con
entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha
modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:
"
La convivenza è considerata
stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio;
c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."
con ripresa dei
concetti già contenuti nel RLaps.
In
una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione
completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha
osservato come:
"
… per gli art. 4 cpv. 1 lett. c
Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del
titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner
convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in
comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto
contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e
meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente
soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett.
c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1
Partner
convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede
che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli
in comune.
Questa regola era stata definita per garantire
la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato
civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la
giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.
Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti
(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129
I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa
2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e
la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico
per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere
definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un
certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF
prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un
concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare
l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è
costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è
stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali
condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no."
Ed
ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2
del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e
delle finanze che ritiene quanto segue:
“Con l’adozione della revisione,
l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal
suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i
relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,
provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non
vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità
definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Con
le ulteriori seguenti osservazioni:
"
È, altresì, utile sottolineare che
secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,
piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente
(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della
giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto
a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in
comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi
assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82
consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto
2011.
consid. 2.2.)."
Questi
rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei
premi dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015,
consid. 2.20, rispettivamente nella STCA 36.2015. 29 pure nel considerando
2.
, e sono assolutamente attuali per cui vanno ulteriormente ribaditi. I
concetti della Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in materia, vanno
applicati anche in ambito di riduzione die premi sia per il rinvio dell’art. 26
cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e
per l'art. 2a Laps), sia per lo scopo stesso che si prefigge la legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, nonché per i
tenore dell’art. 10a RLCAMal. Sarebbe scioccante applicare, all’ambito della
riduzione dei premi dell’assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un
concetto di convivenza stabile diverso.
Condividere la propria
esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella
coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di
considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili. In concreto
la ricorrente ed il convivente sig. _________ non negano di condividere la loro
esistenza da anni, di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare
tra loro. Va quindi esaminato se questa convivenza, duratura ed intensa,
profonda e radicata, adempie i requisiti dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal e dell’art.
10a lett. c) RLCAMal alla luce del fatto che la condizione legale della
convivenza è conforme alla giurisprudenza federale.
2.19
Nel
caso in esame la ricorrente e __________ convivono dal 2008 come accertato in
maniera non contestata dall’amministrazione. La stessa ricorrente annota come
la convivenza sia duratura, ma evidenzia che i rapporti sessuali sarebbero
interrotti ormai dal 2010. La coppia non ha figli in comune, condivide
l’alloggio e i redditi conseguiti dal signor __________ contribuiscono al
mantenimento della coppia come emerso in corso dell’udienza e come emerge dagli
atti fiscali.
Dall’istruttoria
emerge che l'unione tra RI 1 e __________ è intensa, dura da oltre 7 anni, ha
importanti riverberi economici: entrambe i conviventi sono attivi
professionalmente e concorrono a fronteggiare le spese, con una netta
predominanza del signor __________ mentre la signora RI 1 attende ad altre
esigenze della comunione domestica. Solo in sede di ricorso la signora RI 1
segnala che, da qualche anno, la coppia non intratterrebbe più rapporti
sessuali. La versione appare tardiva e strumentale, finalizzata al giudizio,
siccome vorrebbe inficiare gli indizi di una convivenza stabile. L’argomento
non è stato sollevato in precedenza nelle diverse corrispondenze con
l’amministrazione, in particolare nel reclamo formulato e nello scritto 10
novembre 2015 alla Cassa. In sostanza inizialmente è stata sostenuta la tesi di
una semplice condivisione di spazi tra i signori __________ e RI 1, poi è stata
ammessa una (palese) convivenza ma con rapporti sessuali interrotti da un
lustro ormai.
Gli
elementi raccolti agli atti, la modalità di vita comune della ricorrente e del
signor __________, la suddivisione di compiti, oneri ed il legame sentimentale
che lega i conviventi rendono comprovata l’esistenza di una convivenza che
impone all’amministrazione il cumulo dei redditi per la determinazione del
diritto alla RIPAM siccome RI 1 e __________ formano una unità di riferimento
ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal così come precisato dall’art. 10a RLCAMal.
In particolare, come ritiene la lettera b) della norma per cui la convivenza,
in casu, procura gli stessi vantaggi di un matrimonio.
2.20
Nelle STCA 36.2015.29 e nella
precedente STCA 36.2014.78 questo Tribunale, a fronte delle specifiche
contestazioni della ricorrente, ha esaminato il tema della pretesa
discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi rispetto a quelle
coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene nell'ambito del diritto
fiscale, non traendo - in questo ambito - i vantaggi della coppia coniugata quo
a deduzioni ed aliquote. Nei due casi citati la parte ricorrente rilevava che i
redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre in ottica fiscale ciò non
avviene, ma non vengono ritenute specifiche deduzioni per determinare l'imponibile
e non viene applicata l'aliquota per coniugi. Come deciso nella STCA 36.2014.78
del 2 febbraio 2015 consid. 2.21 questa obiezione non può essere ritenuta
(argomento ripreso nella successiva 36.2015.29 consid. 2.24.), il Tribunale
cantonale delle Assicurazioni così si è infatti espresso:
" Va
sottolineato come la differente valutazione della convivenza stabile in ambito
RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore,
chiaramente espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che
precedono. Due conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è
in parte condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita
fiscale distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita
fiscale. Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in
ambito di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale
in generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e
spirito le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost.
fed.
L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti
specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi
e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette
al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la
convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento
ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal
Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing &
Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p.
237.
e seg.
Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM
della ricorrente, e del di lei figlio, vanno ritenuti i redditi conseguiti
dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati
appartenenti ad un’unica UR.”
2.21
Alla
luce di quanto precede occorre procedere ora alla verifica del calcolo della
RIPAM operato dalla Cassa. Per definire il diritto alla RIPAM della ricorrente
bisogna fissare il reddito determinante in maniera semplificata della stessa,
partendo dai dati contenuti nelle decisioni fiscali.
A questo reddito va aggiunto
quello conseguito dal convivente e vanno dedotte le spese riconosciute.
La ricorrente, correttamente,
non ha contestato i calcoli eseguiti dalla Cassa cantonale di compensazione AVS
AI IPG che si rivelano corretti. Va qui osservato che gli importi del
fabbisogno determinati dall’art. 10 Laps (v. consid. 2.11. che precede) sono
stati correttamente aggiornati come imposto dall’art. 10 cpv. 3 Laps. Nella
STCA 36.2015.29 consid. 2.25 sono specificate le modalità di calcolo e di
determinazione dei valori aggiornati, a tale giudizio può qui essere fatto
riferimento, e meglio:
" Con riferimento a tale norma va ricordato che l’Ordinanza 09 del
Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione
dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2%
rispetto ai valori del biennio precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11
è stato dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che
l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del l’1,7543%.
La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso
l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione
AVS AI IPG, Bellinzona), che “l’aumento percentuale reale delle rendite non
corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente
applicato dall’amministrazione.
Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento.
Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente
calcolato dal raffronto degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime
(STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no.
12.
e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).
Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti
all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha
previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9%, che in realtà assomma allo
0,86209, mentre con l’Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi
e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%.
Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo
dell’adeguamento è dello 0,42735%.
La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al
limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido
per l’anno precedente all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 per il
sussidio del 2015, al 2013 per il sussidio del 2014
rispettivamente al 2012 per il sussidio del 2013.
L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta dai
ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori
del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha
operato correttamente fissando il valore del fabbisogno applicando le norme
transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali che, all’art. 37, prevede, in “deroga all’art. 10, per gli
anni 2013 e 2014… i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La
norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20
dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).
In concreto dunque la Cassa
cantonale di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno
dell’UR in causa, composta da RI 1 e dal convivente, in CHF 16'540.-- (titolare
del diritto) + CHF 8'270.-- (prima persona supplementare). Questo importo è
stato aggiornato secondo le Ordinanze 09 ed 11 in maniera corretta.
2.22
Qui di seguito vanno ora verificati i calcoli svolti
dall’amministrazione per la nuova determinazione del diritto alla RIPAM da
parte dell’UR composta dalla ricorrente e dal suo convivente per tutti i 4 anni
di sussidio in discussione.
2.22.1
Per
quanto attiene alla RIPAM 2012 la Cassa ha considerato i premi medi dei
componenti l'UR, di CHF 9'700.--. I redditi conseguiti nel periodo di
riferimento assommavano a CHF 59'007.-- per il signor __________ e a CHF 9'703.--
per la signora RI 1 per complessivi CHF 68'710.--, cui sommare la quota parte
della sostanza (CHF 400.--) e da cui dedurre gli interessi passivi
complessivamente CHF 3'000.--, l’importo dei premi medi di riferimento per CHF
9'700.--. Il RD assomma a CHF 56'448.--. Il calcolo è quindi il seguente:
{PMR - [(RD – limite RD per conseguimento RIPAM
massima)
* quota art. 36 v.LCAMal/100]} * Quota finanziamento
e quindi:
{9'700 – [(56'448 – 13'026) x 21/100] x 73,5% = 427.30
(per l’UR)
La Cassa ha quindi
calcolato correttamente il diritto (nuovo importo) alla RIPAM fissato in CHF
213.65
per ogni assicurato per l’anno 2012.
2.22.2
Per l’anno 2013 i redditi lordi
complessivi dei conviventi assommavano a CHF 65'881.-- per un RD di CHF
53'661.-- al netto delle spese massime deducibili (CHF 3'000.-- per interessi
negativi; i PMR per CHF 9'816.--) e già sommato alla quota parte di sostanza
(CHF 596.--). Il calcolo, eseguito con la formula seguente:
{PMR – [(RD – Limite RD per
sussidio massimo/2) x quota % di partecipazione]} x coefficiente cantonale di
finanziamento
Ossia:
{9'816 – [(53'661 – 26’052/2) x
21%} x 70% = 897.85 (per l’UR)
Il calcolo svolto
dall’amministrazione è quindi corretto, ogni assicurato avendo diritto a CHF
448.90
(la Cassa ha cifrato un importo inferiore di 10 centesimi di franco).
2.22.3
Per l’anno 2014 la formula di
calcolo è quella esposta nelle considerazioni del punto precedente. Il RD
assomma a CHF 107'918.--, i PMR sono stati determinati in CHF 9'930.--, le
spese per interessi passivi in CHF 3'000.--. Il calcolo da un risultato
negativo che non consente il riconoscimento di una RIPAM.
2.22.4
Per il 2015 invece la formula
applicabile è differente, per volontà del legislatore. Il reddito del signor __________
è di CHF 67'520.--, quello della signora RI 1 assomma a CHF 15'012.--, per
complessivi CHF 82'522.--, la quota di sostanza è di CHF 995.--, da queti
importi vanno dedotti i PMR per CHF 9'750.-- e gli interessi passivi massimi
per CHF 3'000.--. Il RD è quindi di 70'767.--. Il calcolo è il seguente per
l’UR senza figli:
RDM
= 3.4 x 50% limite LAPS definito dalla dimensione dell’UR
RDM
= 3.4 x 26’052/2 0 44'288,40
Questo importo è molto
inferiore al RD superiore ai CHF 70'000.- e quindi nessuna riduzione del premio
può essere riconosciuta.
2.23
Alla luce di quanto precede,
ritenuto come sussistessero tutti i presupposti di legge affinché la Cassa
ricalcolasse il diritto alla RIPAM di RI 1, correttamente l’amministrazione vi
ha provveduto per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, ciò alla luce della
convivenza stabile tra la ricorrente ed il signor __________. La Cassa ha
calcolato in maniera corretta il diritto alla RIPAM riducendolo per i primi 2
anni (2012 e 2013) e negandolo per gli altri anni (2014 e 2015). Ne segue che i
ricorsi vanno respinti senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di
ripetibili in favore della Cassa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti