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Decisione

36.2015.80

Riduzione del premio dell'assicurazione malattie. Convivenza

15 febbraio 2016Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF

133 V 402 consid. 3.2 p.

404 s.; ATF

132 I 117 consid. 4.2 p.

121; ATF

132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130

I 65 consid. 3.1 p. 67). En

matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les

exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de

précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales

régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du

principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité

des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer

le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes

fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des

bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son

octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer

dans une ordonnance (ATF 118

Ia 46 consid. 5b p. 61;

ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,

vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797

ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf.

également ATF 131

Considerandi

II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir

légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi

ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée

sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines

conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au

mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le

Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage

était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de

l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage

qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir

également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf

(nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les

cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés

des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne

assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet

qu'il n'est pas … arbitraire de

tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance,

quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre

les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait

que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du

Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch

2004.

p. 434;2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12

janvier 2004, consid. 3.2;

2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche

Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis

von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX

WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p.

162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für

Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A

ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable

et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la

fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière

appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,

notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent

ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre

d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions

alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du

concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire

accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la

limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129

I 1).

Les considérations qui sont à la base de cette

jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide

sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,

vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme

dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux

domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le

principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de

subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le

revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations

à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires

enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non

l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres

situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge

de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle

des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur

but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.

Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire

non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au

sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale

d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la

prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir

d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union

matrimoniale."

Considerare,

in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per

valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente

ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha considerato tale considerazione

di redditi cumulati in contrasto con senso e scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal.

2.18

In

Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è

ritenuta stabile. La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla

legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle

prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo

aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato

dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In

particolare la convivenza é considerata stabile se, alternativamente: a) vi

sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il

realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella

convivenza.

Con

pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con

entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha

modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:

"

La convivenza è considerata

stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio;

c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."

con ripresa dei

concetti già contenuti nel RLaps.

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione

completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha

osservato come:

"

… per gli art. 4 cpv. 1 lett. c

Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del

titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner

convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in

comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto

contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e

meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente

soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett.

c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1

Partner

convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Ed

ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2

del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e

delle finanze che ritiene quanto segue:

“Con l’adozione della revisione,

l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal

suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Con

le ulteriori seguenti osservazioni:

"

È, altresì, utile sottolineare che

secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della

giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto

a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in

comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82

consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto

2011.

consid. 2.2.)."

Questi

rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei

premi dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015,

consid. 2.20, rispettivamente nella STCA 36.2015. 29 pure nel considerando

2.

, e sono assolutamente attuali per cui vanno ulteriormente ribaditi. I

concetti della Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in materia, vanno

applicati anche in ambito di riduzione die premi sia per il rinvio dell’art. 26

cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e

per l'art. 2a Laps), sia per lo scopo stesso che si prefigge la legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, nonché per i

tenore dell’art. 10a RLCAMal. Sarebbe scioccante applicare, all’ambito della

riduzione dei premi dell’assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un

concetto di convivenza stabile diverso.

Condividere la propria

esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella

coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di

considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili. In concreto

la ricorrente ed il convivente sig. _________ non negano di condividere la loro

esistenza da anni, di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare

tra loro. Va quindi esaminato se questa convivenza, duratura ed intensa,

profonda e radicata, adempie i requisiti dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal e dell’art.

10a lett. c) RLCAMal alla luce del fatto che la condizione legale della

convivenza è conforme alla giurisprudenza federale.

2.19

Nel

caso in esame la ricorrente e __________ convivono dal 2008 come accertato in

maniera non contestata dall’amministrazione. La stessa ricorrente annota come

la convivenza sia duratura, ma evidenzia che i rapporti sessuali sarebbero

interrotti ormai dal 2010. La coppia non ha figli in comune, condivide

l’alloggio e i redditi conseguiti dal signor __________ contribuiscono al

mantenimento della coppia come emerso in corso dell’udienza e come emerge dagli

atti fiscali.

Dall’istruttoria

emerge che l'unione tra RI 1 e __________ è intensa, dura da oltre 7 anni, ha

importanti riverberi economici: entrambe i conviventi sono attivi

professionalmente e concorrono a fronteggiare le spese, con una netta

predominanza del signor __________ mentre la signora RI 1 attende ad altre

esigenze della comunione domestica. Solo in sede di ricorso la signora RI 1

segnala che, da qualche anno, la coppia non intratterrebbe più rapporti

sessuali. La versione appare tardiva e strumentale, finalizzata al giudizio,

siccome vorrebbe inficiare gli indizi di una convivenza stabile. L’argomento

non è stato sollevato in precedenza nelle diverse corrispondenze con

l’amministrazione, in particolare nel reclamo formulato e nello scritto 10

novembre 2015 alla Cassa. In sostanza inizialmente è stata sostenuta la tesi di

una semplice condivisione di spazi tra i signori __________ e RI 1, poi è stata

ammessa una (palese) convivenza ma con rapporti sessuali interrotti da un

lustro ormai.

Gli

elementi raccolti agli atti, la modalità di vita comune della ricorrente e del

signor __________, la suddivisione di compiti, oneri ed il legame sentimentale

che lega i conviventi rendono comprovata l’esistenza di una convivenza che

impone all’amministrazione il cumulo dei redditi per la determinazione del

diritto alla RIPAM siccome RI 1 e __________ formano una unità di riferimento

ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal così come precisato dall’art. 10a RLCAMal.

In particolare, come ritiene la lettera b) della norma per cui la convivenza,

in casu, procura gli stessi vantaggi di un matrimonio.

2.20

Nelle STCA 36.2015.29 e nella

precedente STCA 36.2014.78 questo Tribunale, a fronte delle specifiche

contestazioni della ricorrente, ha esaminato il tema della pretesa

discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi rispetto a quelle

coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene nell'ambito del diritto

fiscale, non traendo - in questo ambito - i vantaggi della coppia coniugata quo

a deduzioni ed aliquote. Nei due casi citati la parte ricorrente rilevava che i

redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre in ottica fiscale ciò non

avviene, ma non vengono ritenute specifiche deduzioni per determinare l'imponibile

e non viene applicata l'aliquota per coniugi. Come deciso nella STCA 36.2014.78

del 2 febbraio 2015 consid. 2.21 questa obiezione non può essere ritenuta

(argomento ripreso nella successiva 36.2015.29 consid. 2.24.), il Tribunale

cantonale delle Assicurazioni così si è infatti espresso:

" Va

sottolineato come la differente valutazione della convivenza stabile in ambito

RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore,

chiaramente espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che

precedono. Due conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è

in parte condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita

fiscale distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita

fiscale. Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in

ambito di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale

in generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e

spirito le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost.

fed.

L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti

specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi

e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette

al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la

convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento

ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal

Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing &

Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p.

237.

e seg.

Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM

della ricorrente, e del di lei figlio, vanno ritenuti i redditi conseguiti

dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati

appartenenti ad un’unica UR.”

2.21

Alla

luce di quanto precede occorre procedere ora alla verifica del calcolo della

RIPAM operato dalla Cassa. Per definire il diritto alla RIPAM della ricorrente

bisogna fissare il reddito determinante in maniera semplificata della stessa,

partendo dai dati contenuti nelle decisioni fiscali.

A questo reddito va aggiunto

quello conseguito dal convivente e vanno dedotte le spese riconosciute.

La ricorrente, correttamente,

non ha contestato i calcoli eseguiti dalla Cassa cantonale di compensazione AVS

AI IPG che si rivelano corretti. Va qui osservato che gli importi del

fabbisogno determinati dall’art. 10 Laps (v. consid. 2.11. che precede) sono

stati correttamente aggiornati come imposto dall’art. 10 cpv. 3 Laps. Nella

STCA 36.2015.29 consid. 2.25 sono specificate le modalità di calcolo e di

determinazione dei valori aggiornati, a tale giudizio può qui essere fatto

riferimento, e meglio:

" Con riferimento a tale norma va ricordato che l’Ordinanza 09 del

Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione

dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2%

rispetto ai valori del biennio precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11

è stato dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che

l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del l’1,7543%.

La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso

l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione

AVS AI IPG, Bellinzona), che “l’aumento percentuale reale delle rendite non

corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente

applicato dall’amministrazione.

Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento.

Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente

calcolato dal raffronto degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime

(STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no.

12.

e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).

Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti

all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha

previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9%, che in realtà assomma allo

0,86209, mentre con l’Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi

e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%.

Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo

dell’adeguamento è dello 0,42735%.

La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al

limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido

per l’anno precedente all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 per il

sussidio del 2015, al 2013 per il sussidio del 2014

rispettivamente al 2012 per il sussidio del 2013.

L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta dai

ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori

del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha

operato correttamente fissando il valore del fabbisogno applicando le norme

transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali che, all’art. 37, prevede, in “deroga all’art. 10, per gli

anni 2013 e 2014… i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La

norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20

dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).

In concreto dunque la Cassa

cantonale di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno

dell’UR in causa, composta da RI 1 e dal convivente, in CHF 16'540.-- (titolare

del diritto) + CHF 8'270.-- (prima persona supplementare). Questo importo è

stato aggiornato secondo le Ordinanze 09 ed 11 in maniera corretta.

2.22

Qui di seguito vanno ora verificati i calcoli svolti

dall’amministrazione per la nuova determinazione del diritto alla RIPAM da

parte dell’UR composta dalla ricorrente e dal suo convivente per tutti i 4 anni

di sussidio in discussione.

2.22.1

Per

quanto attiene alla RIPAM 2012 la Cassa ha considerato i premi medi dei

componenti l'UR, di CHF 9'700.--. I redditi conseguiti nel periodo di

riferimento assommavano a CHF 59'007.-- per il signor __________ e a CHF 9'703.--

per la signora RI 1 per complessivi CHF 68'710.--, cui sommare la quota parte

della sostanza (CHF 400.--) e da cui dedurre gli interessi passivi

complessivamente CHF 3'000.--, l’importo dei premi medi di riferimento per CHF

9'700.--. Il RD assomma a CHF 56'448.--. Il calcolo è quindi il seguente:

{PMR - [(RD – limite RD per conseguimento RIPAM

massima)

* quota art. 36 v.LCAMal/100]} * Quota finanziamento

e quindi:

{9'700 – [(56'448 – 13'026) x 21/100] x 73,5% = 427.30

(per l’UR)

La Cassa ha quindi

calcolato correttamente il diritto (nuovo importo) alla RIPAM fissato in CHF

213.65

per ogni assicurato per l’anno 2012.

2.22.2

Per l’anno 2013 i redditi lordi

complessivi dei conviventi assommavano a CHF 65'881.-- per un RD di CHF

53'661.-- al netto delle spese massime deducibili (CHF 3'000.-- per interessi

negativi; i PMR per CHF 9'816.--) e già sommato alla quota parte di sostanza

(CHF 596.--). Il calcolo, eseguito con la formula seguente:

{PMR – [(RD – Limite RD per

sussidio massimo/2) x quota % di partecipazione]} x coefficiente cantonale di

finanziamento

Ossia:

{9'816 – [(53'661 – 26’052/2) x

21%} x 70% = 897.85 (per l’UR)

Il calcolo svolto

dall’amministrazione è quindi corretto, ogni assicurato avendo diritto a CHF

448.90

(la Cassa ha cifrato un importo inferiore di 10 centesimi di franco).

2.22.3

Per l’anno 2014 la formula di

calcolo è quella esposta nelle considerazioni del punto precedente. Il RD

assomma a CHF 107'918.--, i PMR sono stati determinati in CHF 9'930.--, le

spese per interessi passivi in CHF 3'000.--. Il calcolo da un risultato

negativo che non consente il riconoscimento di una RIPAM.

2.22.4

Per il 2015 invece la formula

applicabile è differente, per volontà del legislatore. Il reddito del signor __________

è di CHF 67'520.--, quello della signora RI 1 assomma a CHF 15'012.--, per

complessivi CHF 82'522.--, la quota di sostanza è di CHF 995.--, da queti

importi vanno dedotti i PMR per CHF 9'750.-- e gli interessi passivi massimi

per CHF 3'000.--. Il RD è quindi di 70'767.--. Il calcolo è il seguente per

l’UR senza figli:

RDM

= 3.4 x 50% limite LAPS definito dalla dimensione dell’UR

RDM

= 3.4 x 26’052/2 0 44'288,40

Questo importo è molto

inferiore al RD superiore ai CHF 70'000.- e quindi nessuna riduzione del premio

può essere riconosciuta.

2.23

Alla luce di quanto precede,

ritenuto come sussistessero tutti i presupposti di legge affinché la Cassa

ricalcolasse il diritto alla RIPAM di RI 1, correttamente l’amministrazione vi

ha provveduto per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, ciò alla luce della

convivenza stabile tra la ricorrente ed il signor __________. La Cassa ha

calcolato in maniera corretta il diritto alla RIPAM riducendolo per i primi 2

anni (2012 e 2013) e negandolo per gli altri anni (2014 e 2015). Ne segue che i

ricorsi vanno respinti senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di

ripetibili in favore della Cassa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono respinti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti