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Decisione

36.2015.85

Riduzione del premio dell'assicurazione malattie. Convivenza

22 febbraio 2016Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF

133 V 402 consid. 3.2 p.

404 s.; ATF

132 I 117 consid. 4.2 p.

121; ATF

132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130

I 65 consid. 3.1 p. 67). En

matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les

exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de

précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales régulières

et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du principe de la

légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité des critères

d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer le principe

de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes fondamentales

de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des bénéficiaires, de la

manière de fixer la prestation et des conditions de son octroi. En revanche,

les modalités concrètes des prestations peuvent figurer dans une ordonnance (ATF 118

Ia 46 consid. 5b p. 61;

ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,

vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797

ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf.

également ATF 131

Considerandi

II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir

légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi

ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée

sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines

conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au

mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le

Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage

était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de

l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage

qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir

également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf

(nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les

cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés

des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne

assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet

qu'il n'est pas … arbitraire de

tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance,

quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre

les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait

que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du

Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch

2004.

p. 434;2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12

janvier 2004, consid. 3.2;

2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche

Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis

von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX

WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p.

162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für

Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A

ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable

et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la

fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière

appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,

notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent

ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre

d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions

alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du

concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire

accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la

limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129

I 1).

Les considérations qui sont à la base de cette

jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide

sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,

vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme

dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux

domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le

principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de

subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le

revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations

à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires

enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non

l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres

situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge

de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle

des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur

but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.

Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire

non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au

sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale

d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la

prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir

d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union

matrimoniale."

Considerare,

in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per

valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente

ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha considerato tale

considerazione di redditi cumulati in contrasto con senso e scopo dell’art. 65

cpv. 1 LAMal.

2.16

In

Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è

ritenuta stabile. La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla

legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle

prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo

aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato

dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In

particolare la convivenza é considerata stabile se, alternativamente: a) vi

sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il

realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella

convivenza.

Con

pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con

entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato

il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:

"

La convivenza è considerata

stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio;

c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."

con ripresa dei

concetti già contenuti nel RLaps.

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione

completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha

osservato come:

"

… per gli art. 4 cpv. 1 lett. c

Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del

titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner

convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in

comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto

contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e

meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente

soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett.

c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1

Partner

convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Ed

ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2

del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e

delle finanze che ritiene quanto segue:

" Con

l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal

titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Con le ulteriori seguenti

osservazioni:

"

È, altresì, utile sottolineare che

secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della

giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto

a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in

comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82

consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto

2011.

consid. 2.2.)."

Questi

rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei

premi dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015,

consid. 2.20, rispettivamente nella STCA 36.2015. 29 pure nel considerando

2.

, e sono assolutamente attuali per cui debbono essere ulteriormente

ribaditi. I concetti della Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in

materia, vanno applicati anche in ambito di riduzione die premi sia per il

rinvio dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi ritenuti (art.

26.

LCAMal e 4 Laps e per l'art. 2a Laps), sia per lo scopo stesso che si

prefigge la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali, nonché per i tenore dell’art. 10a RLCAMal. Sarebbe scioccante

applicare, all’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione malattie

coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso.

Condividere la propria

esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella

coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di

considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili. In concreto

la ricorrente ed il signor __________ non negano di condividere la loro

esistenza da anni, di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare

tra loro. Questa convivenza, duratura ed intensa, profonda e radicata, adempie

pienamente i requisiti dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal e dell’art. 10a lett. c)

RLCAMal.

La

condizione legale della convivenza è conforme alla giurisprudenza federale.

2.17

Nel

caso in esame la ricorrente e __________ convivono dal 2010 come accertato in

maniera non contestata dall’amministrazione. La stessa ricorrente conferma la

relazione sentimentale, ma evidenzia la netta divisione economica e di compiti

educativi nei confronti del figlio della signora RI 1.

La

coppia non ha figli in comune, il figlio di primo letto della ricorrente vive

comunque con la mamma ed il compagno della stessa, allo stesso domicilio. Il fatto

che __________ non provveda ad assumere compiti educativi nei confronti del

bambino, oggi quasi tredicenne, e non si occupi della sua scolarizzazione o non

vada in vacanza con la compagna quando il figlio della stessa è con lei, non

può certo essere letto come elemento che nega il sussistere dei presupposti

delle norme citate in precedenza. Una convivenza è manifestamente data, e la

sua stabilità è adeguatamente comprovata, anche in assenza di tali elementi di

natura educativa nei confronti del figlio della ricorrente, nel pieno rispetto

di una paternità che tocca ad altri e non al convivente della madre. In ogni

caso la durata negli anni della convivenza, nell’ambito di un rapporto

affettivo, sono elementi predominanti. A nulla serve invocare la modalità di

pagamento della pigione mediante una partecipazione del signor __________ di

CHF 6'000.- annui.

In

concreto dagli atti e dalle risultanze dell’udienza emergono sufficienti

elementi tali da ritenere una convivenza stabile, in particolare il fatto che

il rapporto tra i due conviventi duri da oltre un lustro, che – alla luce degli

importi dei redditi riportati nelle tassazioni acquisite e per quanto emerso in

corso di udienza – l’assicurata ricorrente consegue guadagni che, senza l’aiuto

del compagno, non le permetterebbero di beneficiare dell’attuale tenore di vita.

La suddivisione dei compiti, degli oneri e il legame sentimentale comprovano

adeguatamente una solida convivenza che comporta, alla luce delle esplicite e

chiare scelte del legislatore, che i due conviventi (oltre al figlio della

ricorrente) debbano essere computati nella medesima unità di riferimento.

2.18

Nelle STCA 36.2015.29 e nella

precedente STCA 36.2014.78 questo Tribunale, a fronte delle specifiche

contestazioni della ricorrente, ha esaminato il tema della pretesa

discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi rispetto a quelle

coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene nell'ambito del diritto

fiscale, non traendo – in questo ambito – i vantaggi della coppia coniugata quo

a deduzioni ed aliquote. Nei due casi citati la parte ricorrente rilevava che i

redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre in ottica fiscale ciò non

avviene, ma non vengono ritenute specifiche deduzioni per determinare

l'imponibile e non viene applicata l'aliquota per coniugi. Come deciso nella

STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 consid. 2.21, questa obiezione non può

essere ritenuta (argomento ripreso nella successiva 36.2015.29 consid. 2.24.).

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è così espresso:

" Va

sottolineato come la differente valutazione della convivenza stabile in ambito

RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore,

chiaramente espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che

precedono. Due conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è

in parte condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita

fiscale distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita

fiscale. Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in

ambito di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale

in generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e

spirito le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost.

fed.

L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti

specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi

e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette

al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la

convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento

ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda

Pascal Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing &

Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p.

237.

e seg.

Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM

della ricorrente, e del di lei figlio, vanno ritenuti i redditi conseguiti

dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati

appartenenti ad un’unica UR.”

2.19

Alla luce di quanto precede

occorre procedere ora alla verifica del calcolo della RIPAM operato dalla

Cassa. Per definire il diritto alla RIPAM della ricorrente bisogna fissare il

reddito determinante in maniera semplificata della stessa, partendo dai dati

contenuti nelle decisioni fiscali.

A questo

reddito va aggiunto quello conseguito dal convivente e vanno dedotte le spese

riconosciute.

La

ricorrente, correttamente, non ha contestato i calcoli eseguiti dalla Cassa

cantonale di compensazione AVS AI IPG che si rivelano corretti. Va qui

osservato che gli importi del fabbisogno determinati dall’art. 10 Laps (v.

consid. 2.11. che precede) sono stati correttamente aggiornati come imposto

dall’art. 10 cpv. 3 Laps. Nella STCA 36.2015.29 consid. 2.25 sono specificate

le modalità di calcolo e di determinazione dei valori aggiornati, a tale

giudizio può qui essere fatto riferimento, e meglio:

" Con riferimento a tale norma va ricordato che l’Ordinanza 09

del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli

adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un

incremento del 3,2% rispetto ai valori del biennio precedente mentre

l’incremento dell’Ordinanza 11 è stato dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste

percentuali non sono altro che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico

calcolato del 3.1674% e del l’1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, alla luce

della comunicazione acquisita presso l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata

alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, Bellinzona), che “l’aumento

percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che

non viene quindi letteralmente applicato dall’amministrazione. Gli importi

delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la

Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto

degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4

settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71

del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.). Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli

adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio

Federale ha previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9%, che in realtà

assomma allo 0,86209, mentre con l’Ordinanza 15 sugli adeguamenti

all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014

l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di percentuale

arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello 0,42735%. La Cassa

deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno

minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente

all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 per il sussidio del 2015,

al 2013 per il sussidio del 2014 rispettivamente al 2012 per il sussidio

del 2013. L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta

dai ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai

valori del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata.

L’amministrazione ha operato correttamente fissando il valore del fabbisogno

applicando le norme transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali che, all’art. 37, prevede, in “deroga all’art. 10,

per gli anni 2013 e 2014… i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e

2012”. La norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge

del 20 dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).”

In concreto dunque la Cassa

cantonale di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno

dell’UR in causa, composta dalla signora RI 1 e dal convivente, in CHF 16'540.-

(titolare del diritto) + CHF 8'270.- (prima persona supplementare) oltre al

figlio di lei (__________). Questo importo è stato aggiornato secondo le

Ordinanze 09 e 11 in maniera corretta.

2.20

Qui di

seguito vanno ora verificati i calcoli svolti dall’amministrazione per la nuova

determinazione del diritto alla RIPAM da parte dell’UR composta dalla

ricorrente e dal suo convivente.

Per il 2012 il reddito

lordo complessivo è di CHF 120'522.- (CHF 53'806.- per la signora RI 1 e CHF

66'716.- per il convivente, così come si desume dagli atti fiscali acquisiti

(doc. VII), importo cui va aggiunta la quota della sostanza (CHF 800.-) e

dedotti spese professionali sino al massimale di CHF 4'000.-, interessi passivi

per CHF 1'609.- ed i PMR per CHF 10'846.-. Il RD supera i CHF 104'000.-, ciò

che non consente l’attribuzione di una riduzione (come rettamente ritenuto

dall’amministrazione; (i parametri del calcolo ed il calcolo stesso al doc. A13

sono corretti).

Analoga situazione per il

2013.

Il reddito lordo ammonta a CHF 122'445.- (doc. VII) ed il RD a CHF

106'521.-, importo che non consente di concedere l’aiuto richiesto

dall’assicurata ricorrente (i parametri del calcolo ed il calcolo stesso al

doc. B12 sono corretti).

Per quanto attiene invece

l’anno 2014 si ha un reddito lordo, desunto dalle tassazioni applicabili, di

CHF 108'286.-, cui sommare la quota parte della sostanza, CHF 400.-, e dal

quale dedurre i valori dei PMR (CHF 11'086.-) interessi passivi e spese

professionali per CHF 7'000.- complessivi per un RD di 90'600.-. Il calcolo è

operato dalla Cassa sulla base dell’operazione seguente:

{11'086

– [(90'600 – 35’164/2)x13%]} x 70% = 1'115,60

Per cui __________ deve

ricevere CHF 578.40, sua mamma CHF 268.60 così come il signor __________. La

differenza nel calcolo eseguito dalla Cassa (CHF 268.80 riconosciuti in favore

della ricorrente e del convivente) è di soli 20 centesimi di franco.

Il TCA può, in linea di

principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli

dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla

possibilità di ritirare il ricorso (art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 119 V 241 consid.

5). Questo Tribunale, considerate le circostanze del caso e l’esiguo importo in

questione, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto che si tratta

unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23

giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003;

STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; STFA P 62/00 del 1° giugno 2001 consid. 4;

DTF 119 V 249; STCA 36.2013.82 del 14 marzo 2014; STCA del 4 marzo 2009,

33.2008

; STCA del 23 aprile 2008, 33.2008.3 consid. 2.9; STCA del 23 novembre

2007, 30.2007.32 consid. 13; STCA del 16 agosto 2007, 36.2007.69 consid. 9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti