36.2015.9
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13 aprile 2015Italiano24 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.9
TB
Lugano
13 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11 dicembre 2014 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI
1, nato nel 1971, nel 2014 era affiliato presso CO 1 sia per l'assicurazione malattia
obbligatoria di base LAMal sia per l'assicurazione d'indennità giornaliera
facoltativa __________ secondo LAMal.
B. Il
7 giugno 2014 (doc. 4) la Cassa malati ha emesso una fattura di Fr. 153,15 per
Fatti
i premi semestrali dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 (conteggio n. __________),
comprendenti sia i premi per l'assicurazione di base LAMal di Fr. 2'649,90, a
cui andava dedotta la riduzione cantonale di Fr. 2'526.-, sia i premi di Fr.
30.- (Fr. 5.-/mese) per la copertura facoltativa di indennità giornaliera.
C. Il
mancato pagamento dell'importo di Fr. 153,90 (Fr. 123,90 + Fr. 30.-) entro il
31 luglio 2014 è stato oggetto di un richiamo il 17 agosto 2014 (doc. 5), in
cui è stato fissato un ulteriore termine scadente il 4 settembre 2014 per
saldare il dovuto.
Il 21 settembre 2014 (doc. 6) la Cassa
malati ha emesso un sollecito di pagamento per Fr. 193,90, comprensivo di Fr.
40.- di spese amministrative, da versare entro il 9 ottobre 2014.
D. Non
avendo ricevuto il versamento dell'ammontare richiesto, con decisione del 19
ottobre 2014 (doc. 7) CO 1 ha posto in atto il blocco delle prestazioni per l'assicurazione
facoltativa di indennità giornaliera secondo LAMal, preannunciato con il citato
sollecito, avente effetto dal giorno seguente.
Un ulteriore sollecito per i premi da
luglio a dicembre 2014 con la richiesta di pagamento entro 30 giorni di Fr.
70,50 (Fr. 30.- [credito] + Fr. 40.- [spese di mora] + Fr. 0,50 [interessi di
ritardo]) è stato inviato all'assicurato il 24 novembre 2014 (doc. 8).
E. Con
decisione su opposizione dell'11 dicembre 2014 (doc. A) la Cassa malati ha
respinto l'opposizione dell'assicurato del 27 novembre 2014 (doc. 9) e ha confermato
che i premi da luglio a dicembre 2014 per l'assicurazione facoltativa d'indennità
giornaliera non sono mai stati pagati dall'assicurato malgrado il richiamo e i
due solleciti inviatigli, con cui lo si avvisava delle conseguenze del mancato
pagamento del dovuto. Giusta le Condizioni di assicurazione, CO 1 è autorizzata
ad ordinare il blocco delle prestazioni ed a pretendere interessi di mora.
F. Il
30 gennaio 2015 (doc. I) RI 1, sempre rappresentato dalla sorella avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di dichiarare nulla rispettivamente di annullare la decisione su
opposizione e di far ordine a CO 1 di esibire i conteggi e le prove dell'avvenuto
pagamento delle indennità giornaliere maturate durante i periodi di malattia
e/o di ospedalizzazione in tutti gli anni in cui il premio per questa
assicurazione facoltativa è stato versato. In altre parole, il ricorrente ha
chiesto di condannare la Cassa malati, se del caso, al pagamento di tutte le
indennità di diritto, compensati eventuali debiti per premi non pagati.
L'insorgente ha innanzitutto contestato
che la Cassa malati sia legittimata ad agire come un giudice ordinario e che
possa "violare indisturbatamente il diritto federale segnatamente le
norme essenziali LaMal, in particolare quelle attinenti alle prestazioni sanitarie
di cure obbligatorie e insindacabili.".
Inoltre, l'assicurato ha osservato che
"asseriti, non meglio precisati e comunque non documentati richiami di
pagamento del 17 agosto 2014 ed un sollecito del 21 settembre 2014 per
fantomatici arretrati per l'assicurazione facoltativa d'indennità
giornaliera secondo la LaMal. Ne consegue che non risulta per nulla chiaro
il periodo e nemmeno le prestazioni per rapporto al periodo, mancando ogni
riferimento ai dettagli e alla specifica fattura della richiesta. Ne segue la
pretesa risulta ulteriormente indeterminata e non provata. E quindi la
sospensione delle prestazioni risulta pretestuosa e temeraria.". Il
ricorrente ha ribadito che la Cassa malati non avrebbe comprovato né prodotto
il sollecito del 21 settembre 2014.
L'assicurato ha poi evidenziato come il
premio di Cassa malati sia sussidiato dal Comune di __________ e che a suo
carico rimane una differenza, per la quale non è mai stata fatta una distinzione
tra prestazioni obbligatorie e facoltative, perciò appare dubbio che vi fosse
una fattura separata, non pagata, per l'assicurazione facoltativa.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto alla
Cassa malati di produrre la polizza assicurativa ed il sollecito del 21
settembre 2014, così da conoscere l'ammontare del premio e quindi gli importi
delle indennità giornaliere in caso di malattia. Egli ha contestato di avere
ricevuto delle indennità giornaliere per i giorni in cui è stato malato e/o
ricoverato in ospedale. Di conseguenza, l'assicurato vanterebbe un credito che
potrebbe semmai essere compensato con il preteso debito.
La Cassa malati avrebbe infine violato
il suo diritto a chiedere il condono ex art. 3 cpv. 2 OPGA.
G. Nella
risposta del 20 febbraio 2015 (doc. IV) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, giacché i premi per i mesi da luglio a dicembre 2014 per l'assicurazione
facoltativa di indennità giornaliera __________ non sono mai stati corrisposti,
nemmeno dopo avere richiamato e sollecitato l'assicurato con invio presso la
sua rappresentante, alla quale per traversie personali ne è verosimilmente sfuggita
la ricezione. Il blocco delle prestazioni sarebbe quindi giustificato, così
come la pretesa di pagamento di Fr. 30.-.
Dovuti sarebbero pure le spese
amministrative e gli interessi di mora, siccome l'art. 7.4 delle Condizioni
d'assicurazione lo prevede espressamente.
Contestata è infine una presunta
violazione dell'art. 3 OPGA.
Malgrado il termine sia stato prorogato
(doc. IX) a sua richiesta (doc. VIII), il ricorrente non ha prodotto nuovi
mezzi di prova.
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Considerandi
2.
Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto
ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V
388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata;
SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).
Se non è stata emessa nessuna
decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata
una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons.
2.
; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
Nella fattispecie la decisione
impugnata, ossia quella su opposizione emessa l'11 dicembre 2014 da CO 1, ha per oggetto unicamente la sospensione degli obblighi assicurativi della Cassa malati nei
confronti dell'assicurato per quanto concerne l'assicurazione facoltativa di
indennità giornaliera __________, a causa del mancato pagamento dei relativi
premi.
Non vi è fatta alcuna menzione sul diritto
stesso dell'assicurato di percepire delle indennità giornaliere per malattia
e/o infortunio in virtù di questa copertura.
Ne discende che la questione relativa ad
un eventuale suo diritto al pagamento di indennità giornaliere per tutti i
giorni per i quali, in passato, il ricorrente è stato malato e/o ospedalizzato non
può essere posta qui in discussione, giacché la decisione su opposizione porta
soltanto, come detto, sulla sospensione delle prestazioni derivanti dalla predetta
copertura assicurativa facoltativa.
Nemmeno va dunque trattata la possibilità
di una compensazione fra i presunti crediti e debiti fra le parti in causa
derivanti dalla copertura __________.
Il TCA può quindi pronunciarsi
esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata. Le ulteriori
richieste dell'insorgente sono di conseguenza irricevibili.
nel merito
3.
Oggetto
del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione poteva
sospendere le proprie prestazioni a favore del ricorrente, non avendo quest'ultimo
fatto fronte al pagamento dell'arretrato di premio semestrale di Fr. 30.- (Fr.
5.
- al mese) per l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera __________
per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014.
4.
L'art. 64a LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012, per ciò
che qui interessa ha il seguente tenore:
" 1 Se
l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza
prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli
un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora
(cpv. 2).
2.
Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i
premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine
assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere
che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei
debitori escussi.".
In caso di mancato
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la
diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la
presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b
cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per
propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una
misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
5.
Nel
caso di specie, con la decisione su opposizione l'assicuratore ha chiesto di
confermare il blocco delle prestazioni instaurato nei confronti del ricorrente
a decorrere dal 20 ottobre 2014 a motivo che, malgrado il richiamo di pagamento
del 17 agosto 2014 ed il sollecito del 21 settembre 2014, il pagamento dell'importo
di Fr. 30.- per i sei mesi di premi dell'assicurazione di indennità giornaliera
__________ non era ancora stato soluto.
Prima di esaminare se il provvedimento
adottato dalla Cassa malati debba essere confermato, va innanzitutto stabilito se,
effettivamente, l'assicurato non abbia fatto fronte al versamento di quanto
richiesto dalla Cassa malati e se ciò possa avere quale conseguenza la
sospensione delle prestazioni contrattualmente previste.
Questo Tribunale evidenzia subito che l'ammontare
del credito richiesto è corretto e corrisponde alla fattura del 7 giugno 2014
(doc. 4) emessa dalla Cassa malati per premi dal 1° luglio al 31 dicembre 2014
(Fr. 5.- al mese) sulla base della polizza assicurativa LAMal valida per l'anno
2014.
(doc. 1).
In quell'occasione, la Cassa malati ha infatti
inviato all'assicurato, all'indirizzo della sua rappresentante, il conteggio dettagliato
dei premi da corrispondere per il secondo semestre del 2014. CO 1 ha quindi posto a carico dell'assicurato l'ammontare di Fr. 153,15, corrispondente alla somma fra
la differenza del premio semestrale di base dell'assicurazione malattia LAMal
(Fr. 2'649,90) e la riduzione cantonale del premio (Fr. 2'526.-) da un lato e
il premio semestrale per l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera
(Fr. 5.- x 6 mesi) dall'altro lato. Al totale di Fr. 153,90 ha dedotto lo sconto dello 0,5%, per un importo finale da versare ammontante a Fr. 153,15.
Il ricorrente erra, quindi, quando ipotizza
che alla base della pretesa creditoria della Cassa malati vi fosse una fattura
separata per l'assicurazione __________.
In realtà, come ha ben dimostrato la
Cassa malati con l'invio dell'incarto completo insieme all'atto di risposta,
sia la fattura del 7 giugno 2014 (doc. 4), sia il richiamo del 17 agosto 2014
(doc. 5) ed il successivo sollecito del 21 settembre 2014 (doc. 6), portano
sempre sull'importo di Fr. 153,90. La resistente ha infatti sempre chiesto
all'assicurato congiuntamente il pagamento sia della differenza a suo carico
per l'assicurazione malattia di base sia del premio per l'assicurazione
facoltativa di indennità giornaliera.
Per contro, dovendo seguire due
procedure di incasso differenti (art. 64a LAMal), la decisione del 19 agosto
2014.
(doc. 7), come è chiaramente indicato, porta unicamente sul blocco delle
prestazioni per l'assicurazione facoltativa __________, con la specifica che
non appena gli arretrati scoperti, le spese amministrative e di esecuzione fossero
stati pagati, l'obbligo di versare prestazioni della Cassa malati sarebbe stato
riattivato.
Va dunque respinta l'affermazione del
ricorrente secondo cui la Cassa malati sarebbe legittimata a violare il diritto
federale e quindi le norme LAMal, "in particolare quelle attinenti alle
prestazioni sanitarie di cure obbligatorie e insindacabili." (doc. I
pag. 3).
Non va infatti dimenticato che la vertenza
in oggetto porta soltanto sulla copertura facoltativa e non anche sull'assicurazione
malattia obbligatoria delle cure di base.
Occorre ora verificare se il credito
debba essere ammesso.
6.
Il
ricorrente sostiene che la Cassa malati non abbia mai esplicitato la sua
pretesa, perciò non è sufficientemente chiaro perché debba corrisponderle
l'importo di Fr. 30.-, oltre agli accessori.
In realtà, secondo il TCA, l'assicurato
era invece perfettamente a conoscenza dell'origine di questo ammontare, visto
che egli stesso ha prodotto pendente causa, fra la documentazione a suffragio
dell'istanza di assistenza giudiziaria (doc. VII), l'estratto per la
dichiarazione di imposta 2014.
Questo estratto, allestito il 3 gennaio
2015.
dalla sua Cassa malati, contempla la lista di tutte le prestazioni mediche
di cui ha beneficiato l'assicurato nel corso dell'anno 2014. Sulla prima pagina
sono inoltre riassunti i costi di malattia e di infortunio insorti nel 2014,
con il distinguo del totale dei costi rimborsati da CO 1 e la parte dei costi
rimasti a carico della persona assicurata.
Vi figura poi chiaramente che
l'assicurato disponeva di due coperture assicurative: l'assicurazione LAMal e
l'assicurazione integrativa secondo LCA. Per la prima assicurazione il premio pagato
dal ricorrente ammontava a Fr. 247,80 (ossia al premio semestrale di Fr. 123,90
x 2 semestri), mentre per la seconda l'ammontare totale annuo del premio
assicurativo era di Fr. 60.- (Fr. 30.- al semestre, ovvero Fr. 5.- al mese).
Ma non solo.
Anche l'allegata polizza assicurativa
LAMal valida per l'anno 2015, identica - eccetto per l'ammontare del premio
dell'assicurazione malattia obbligatoria - a quella valida per l'anno 2014
prodotta dalla Cassa malati (doc. 1), prevede chiaramente che, oltre all'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie __________, il ricorrente dispone pure
della copertura __________, ossia dell'assicurazione d'indennità giornaliera
che per un premio mensile di Fr. 5.- riconosce in caso di infortunio il versamento
di Fr. 4.- al giorno senza periodo di attesa.
Alla luce di questa documentazione,
prodotta, va ricordato, dal ricorrente stesso, è dunque comprovato, senza ombra
di dubbio, che nel 2014 l'assicurato beneficiava della copertura __________.
Di conseguenza, le numerose censure (doc.
I, per esempio: "(…) fantomatici arretrati (…) la pretesa risulta
ulteriormente indeterminata e non provata (…) oltre alla polizza assicurativa
che mostra questa posta facoltativa onde sapere il costo del premio, ovvero le
somme di indennità giornaliera in caso di malattia (…)") che egli ha
sollevato sull'inesistenza della polizza assicurativa per l'indennità giornaliera
vanno manifestamente respinte.
Determinante, in concreto, è che il
premio per questa assicurazione facoltativa non è stato a tutti gli
effetti versato per il secondo semestre del 2014. Di fatto, negando di
possedere detta copertura, l'insorgente ha implicitamente ammesso di non avere
corrisposto alla sua Cassa malati il premio dovuto.
In virtù dell'art. 90 OAMal, che prevede
che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente, questo importo (Fr. 30.-) è stato
fatturato in anticipo all'assicurato, e meglio il 7 giugno 2014, con termine
scadente il 31 luglio 2014 per farvi fronte. Pertanto, l'interessato era tenuto
al pagamento del premio entro un mese dall'inizio del periodo di validità della
copertura, così come già occorso per i premi del primo semestre del 2014.
A questo proposito, l'art. 7.2 delle
Condizioni di assicurazione __________ - l'assicurazione facoltativa
d'indennità giornaliera secondo LAMal, valide dal 1° gennaio 2014 (doc. 3), che
il ricorrente ha accettato quando ha sottoscritto detta copertura e che sono
dunque parte integrante del contratto assicurativo -, i premi sono riscossi a
scadenza mensile, devono essere pagati in anticipo e scadono il primo giorno di
ogni mese. Per le persone assicurate che si impegnano a pagare due o più premi
mensili alla volta sussiste una regolamentazione separata.
Inoltre, se è in ritardo con il
pagamento del premio, la persona assicurata viene avvertita con un sollecito in
merito alle conseguenze del mancato pagamento, con l'imposizione di un
ulteriore termine per il pagamento dei premi in arretrato. Se il pagamento non
avviene entro il termine ulteriore concesso, l'assicuratore può riscuotere i
premi in arretrato in via esecutiva (art. 7.3 CA).
Nell'evenienza concreta, dopo avere
richiamato e sollecitato l'assicurato avvisandolo delle conseguenze che si
sarebbero prodotte in caso di mancato pagamento dei premi dovuti (doc. 6: "Attenzione:
Assicurazione individuale d'indennità giornaliera facoltativa secondo la LAMal:
Se il pagamento completo non dovesse avvenire entro il termine stabilito, verrà
eseguito un blocco delle prestazioni. Ciò significa che viene meno il diritto a
prestazioni dall'assicurazione. Per malattie, infortuni e le loro conseguenze
che sorgono durante il blocco delle prestazioni, non è possibile fare valere il
diritto a prestazioni, neppure pagando successivamente l'importo dovuto."),
non ottenendo il versamento dell'importo scoperto la Cassa malati ha emesso una
decisione di sospensione del suo obbligo di prestazioni nei confronti dell'interessato.
La conseguenza della sospensione delle
prestazioni è senza dubbio corretta e deriva evidentemente dall'art. 8.1 CA,
che dispone che vengono bloccate le prestazioni se non avviene un pagamento
entro il termine ulteriore secondo l'art. 7.3 CA.
L'affermazione dell'assicurato secondo
cui la sospensione contrattuale adottata dalla sua Cassa malati sarebbe "pretestuosa
e temeraria" (doc. I pag. 4) non può quindi essere tutelata in questa
sede, giacché CO 1 ha regolarmente seguito la procedura appositamente prevista
nelle sue Condizioni di assicurazione allorquando un assicurato è in arretrato
con il pagamento di premi.
L'obbligo a corrispondere prestazioni
dall'assicurazione viene poi ripristinato non appena vengono pagati i premi in
arretrato, compresi gli interessi di mora e le spese di sollecito ed
esecuzione. Per malattie, infortuni e le loro conseguenze che sorgono durante
il blocco delle prestazioni non è possibile fare valere un diritto a
prestazioni (art. 8.2 CA).
Questi avvertimenti, come detto, sono
stati peraltro indicati dalla Cassa malati nella decisione di sospensione del
19.
ottobre 2014.
7.
Stante
quanto precede, il Tribunale non può giungere ad un risultato diverso da quello
proposto dalla Cassa malati, nemmeno di fronte alle lamentele dell'assicurato
su "non meglio precisati e comunque non documentati richiami di pagamento"
(doc. I pag. 3).
Come visto, l'assicuratore malattia ha
prodotto il richiamo del 17 agosto 2014 come pure i solleciti del 21 settembre
2014.
e del 24 novembre 2014, nei quali è espressamente e dettagliatamente indicato
l'importo di Fr. 30.- in arretrato per i premi da luglio 2014 a dicembre 2014 per l'indennità giornaliera.
Nel richiamo è inoltre evidenziato che
la fattura di riferimento è del 7 giugno 2014 e che il numero di conteggio è il
__________.
Il sollecito del 21 settembre 2014 è
identico al richiamo, ma in più vi sono le spese amministrative di Fr. 40.-.
Il sollecito del 24 novembre 2014, che
faceva seguito alla decisione di sospensione della copertura assicurativa,
porta soltanto sul credito di Fr. 30.-, sugli interessi maturati di 50
centesimi e sulle spese di mora di Fr. 40.-, mentre non è più menzionato il
premio per l'assicurazione malattia obbligatoria di base LAMal, anch'esso
rimasto impagato. Anche in tale evenienza è comunque segnalato che il motivo
della pretesa sono i premi da luglio 2014 a dicembre 2014 per l'indennità giornaliera.
Alla luce di questi documenti, è
evidente che tanto il richiamo quanto i solleciti in questione sono dettagliati
e perfettamente chiari sull'oggetto su cui portano. Va dunque respinta l'affermazione
ricorsuale con cui l'insorgente ha ritenuto "per nulla chiaro il
periodo e nemmeno le prestazioni per rapporto al periodo, mancando ogni
riferimento ai dettagli e alla specifica fattura della richiesta"
(doc. I pag. 3) di CO 1.
Questo TCA rileva che con questa
dichiarazione il ricorrente ha riconosciuto di avere effettivamente ricevuto
questi richiami e solleciti di pagamento.
D'altro lato, egli ha anche affermato
che "(…) non risulta avere ricevuto un tale scritto" (doc. I
pag. 4), riferito soltanto al sollecito del 21 settembre 2014.
Tuttavia, l'insorgente ha pure
osservato che la Cassa malati "(…) non lo prova e non produce copia di
tale scrittura" (doc. I pag. 4).
L'assicurato ha anche aggiunto che
"dato che CO 1 di nuovo afferma ma non prova in alcun modo le sue
affermazioni in punto ai premi per l'assicurazione facoltativa di indennità
giornaliere in caso di malattia, il ricorrente chiede a CO 1 di voler esibire
da una parte il sollecito 21 settembre 2014, oltre alla polizza assicurativa
che mostra questa posta facoltativa onde sapere il costo del premio, ovvero le
somme di indennità giornaliera in caso di malattia (…)" (doc. I pag.
4).
Tutte queste asserzioni sono confuse e
contraddittorie nel loro insieme. Pendente causa Helsana ha prodotto la
documentazione richiesta dal ricorrente che risulta sufficientemente chiara.
Dalla polizza per il 2014, dal richiamo
e dai due solleciti agli atti emerge dunque senza alcun dubbio che, da una
parte, il ricorrente è debitore nei confronti di CO 1 del premio per i mesi da
luglio a dicembre 2014 per la copertura __________; d'altra parte, che
l'assicurato non ha versato al suo assicuratore la somma di Fr. 30.- più volte
richiestagli nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 CA.
La conseguenza di questo stato di fatto
è la sospensione delle prestazioni assicurative da parte della Cassa malati a
decorrere dal 20 ottobre 2014, che deve dunque essere confermata siccome è stata
decisa nel rispetto delle norme applicabili (art. 8.1 CA).
La decisione impugnata deve dunque
essere confermata e il ricorso respinto.
8.
Quanto
alla censura secondo cui il ricorrente non ha mai ricevuto delle indennità
giornaliere per i giorni in cui è stato malato e/o ricoverato in ospedale e che
l'ha quindi portato a formulare al TCA una domanda di condanna della Cassa
malati a versargli quanto dovuto a dipendenza di questa copertura assicurativa,
la stessa esula, come visto in ingresso, dall'oggetto del contendere e va dunque
ritenuta irricevibile.
Ai fini di una migliore comprensione
della questione, questo Tribunale rileva comunque che se un'apposita richiesta di
riscossione delle indennità giornaliere non viene inoltrata alla Cassa malati,
questa non può procedere, motu proprio, al versamento di qualsivoglia
indennità giornaliera. Occorre che l'assicurato si attivi compilando l'apposito
formulario di richiesta.
9.
Il
TCA osserva, infine, che la decisione della Cassa malati di sospendere i propri
obblighi assicurativi giustamente non doveva, contrariamente a quanto ha erroneamente
sostenuto l'insorgente, indicare la possibilità per quest'ultimo di chiedere il
condono dell'importo da versare alla Cassa malati.
L'art. 3 OPGA citato
dall'assicurato recita infatti chiaramente che è nella decisione di
restituzione che l'assicuratore deve indicare la possibilità di chiedere il
condono.
È indubbio che,
nell'evenienza concreta, non ci si trovi di fronte ad una problematica
concernente la restituzione di prestazioni indebitamente percepite ex art. 25
LPGA. In effetti, oggetto del contendere è la sospensione degli obblighi assicurativi
della Cassa malati nei confronti dell'assicurato per non avere ottemperato al
suo obbligo di pagare i premi della copertura __________. Nulla a che vedere,
dunque, con la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse, non
trattandosi affatto di prestazioni illecitamente percepite.
10.
Contestualmente
al ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e ha
protestato tasse e spese (doc. I).
Di principio, anche se un assicurato è
soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre
che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che
la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla
Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio
secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per
assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare
i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è
regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:
"
1.
L'assistenza
giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e
dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese
processuali;
- all'ammissione al gratuito
patrocinio.
2.
L'assistenza
giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i
presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3.
Essa è esclusa se la
procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel
bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.
4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio
2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II
275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per
valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio
particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame
non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere
respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non
lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304,
consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere
il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori
rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole
(DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle
considerazioni esposte il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito
favorevole.
L'insorgente era infatti consapevole di
non avere fatto fronte al pagamento degli importi più volte pretesi dalla Cassa
malati con la fattura del 7 giugno 2014, il richiamo del 17 agosto 2014 e il
sollecito del 21 settembre 2014. Pertanto, sin dal 7 giugno 2014 l'assicurato era tenuto al pagamento di Fr. 30.- per i premi del secondo semestre del 2014 in virtù della relativa polizza assicurativa sottoscritta in precedenza.
Come visto nelle considerazioni che
precedono, il ricorrente è quindi mal venuto ora a contestare l'esistenza
stessa dell'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera __________ e del
debito che ne deriva, dato che egli stesso ha prodotto dei documenti che
attestano la validità di questa copertura non solo per l'anno 2014, ma anche
per l'anno corrente. Da questi atti risulta chiaramente che oltre
all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il ricorrente beneficia(va)
nel 2014 di un'assicurazione d'indennità giornaliera il cui premio annuo ammonta(va)
a Fr. 60.- (Fr. 30.-, dunque, per il periodo da luglio a dicembre 2014).
Si deve pertanto senz'altro concludere
che il ricorso formulato da RI 1 contro il blocco delle prestazioni messo in
atto da CO 1 a decorrere dal 20 ottobre 2014 quale conseguenza della mora del
debitore non aveva alcuna chance di successo.
Facendo quindi difetto uno dei tre
presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non
occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. L'istanza
di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti