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Decisione

36.2015.96

Denegata giustizia. Mancata emissione della decisione formale. Contestazione fissazione supplemento di premio

28 gennaio 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, “ATSG Kommentar”, Ed. Schulthess 2015 pag. 740 N°

21: “Eine Rechtsverweigerung liegt vor, wenn der Versicherungsträger trotz

entsprechender Pflicht eine ihm obliegende Amtshandlung nicht vornimmt (vgl. *Kieser, Verwaltungsverfahren, N. 500,

509). Beides gilt als Verfügung (vgl. *Locher(Gächter, Grundriss, 589 f.), wogegen gestützt auf

Art. 56 ABs. 2 ATSG ein Rechtsmittel eingereicht werden kann.”).

Il

ricorso per denegata giustizia va dunque accolto e gli atti rinviati alla Cassa

affinché si pronunci formalmente.

In tale contesto

l’assicuratore contro le malattie, avrà, se del caso, l’occasione di

Considerandi

approfondire il senso da dare alla frase contenuta nel punto 5 delle

“Informazioni generali relative all’attuazione della correzione dei premi dell’assicurazione

malattie per il 2016” dell’agosto del 2015 dell’UFSP, più volte citata dal patrocinatore

dell’assicurata (“… Per questo supplemento unico dispongono un certo margine di

manovra: non sono ad esempio obbligati a prelevarlo in tutti i Cantoni e possono

fissare importi diversi tra un Cantone e l’altro. (…)”, doc. E).

2.5

La

ricorrente, vincente in causa e patrocinata da __________ dello RA 1, il quale deve

essere ritenuto una persona qualificata per la questione giuridica considerata,

ha diritto all’importo di fr. 1’500.- a titolo di ripetibili (cfr.

STF 9C_217/2007 del 8 aprile 2008 consid. 6, STFA U 284/99 del 13 gennaio 2000

consid. 6; DTF 126 V 11; RDAT II-1993, N. 67; RCC 1992 pag. 433 consid. 2a; RCC

1985.

pag. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329; STCA 39.2010.18-19

del 7 marzo 2011; STCA 36.2010.124 del 24 febbraio 2011).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per denegata

giustizia è accolto.

§ Alla

CO 1 è fatto ordine di emanare - senza indugio - la decisione richiesta

dall'assicurata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà

all'assicurata l'importo di fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti