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Decisione

36.2015.97

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 febbraio 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, laddove non hanno uno

statuto proprio in virtù dell’esercizio di un’attività lavorativa o del

percepimento di una rendita o di indennità dell’assicurazione contro la

disoccupazione, hanno un diritto derivato alla protezione sociale se la persona

da cui proviene questo diritto è soggetta essa stessa personalmente al Regolamento

(CE) n. 883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité

sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437). Di regola ai familiari senza

attività lucrativa si applicano, per quanto concerne l’assicurazione contro le

malattie, le medesime norme applicabili alla persona assicurata dalla quale derivano

i loro diritti (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité

sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437).

Va infine rilevato che le

persone senza attività lucrativa che possono far valere sia un diritto derivato

che un diritto autonomo, di principio sono doppiamente assicurate, nel luogo di

residenza (in applicazione dell’art. 11 n. 3 lett. e Regolamento (CE) n.

883/2004) e nel Paese dove viene esercitata l’attività lucrativa dalla persona

dalla quale proviene il diritto derivato (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale

Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 117, pag. 444).

Secondo la dottrina, in

tal caso, prevale il diritto del luogo di residenza ai sensi dell’art. 11 n. 3

lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004. Ciò vale segnatamente per gli

studenti che ai sensi dell’art. 1 lett. ca del precedente Regolamento (CE) n.

1408/71, qui non più applicabile, erano trattati esclusivamente come familiari

(cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a

edizione, 2016, n. 117, pag. 444).

Gli studenti senza

attività lucrativa che non hanno un diritto derivato soggiacciono al diritto

dello Stato di residenza (art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) 883/2004; cfr.

Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione,

2016, n. 118, pag. 444).

2.3. In concreto, alla luce

di tutto quanto sopra esposto, il ricorrente, cittadino di uno Stato membro

dell’UE, al beneficio di un permesso di dimora di tipo “B”, convivente

in Svizzera con il padre da cui dipende economicamente, studente senza attività

lucrativa, di principio, deve essere affiliato nel nostro Paese per

l’assicurazione delle cure medico-sanitarie sia in applicazione del diritto

interno svizzero (art. 3 cpv. 1 LAMal e 1 cpv. 2 lett. f OAMal), che del

diritto europeo (art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004

prevalente rispetto ad ogni diritto derivato).

Resta da esaminare se in

applicazione dell’invocato art. 2 cpv. 4 OAMal l’interessato può essere

esonerato dall’obbligo assicurativo.

2.4. Secondo l’art. 2 cpv. 4 OAMal

a domanda, sono esentate dall’obbligo di assicurazione le persone che

soggiornano in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento,

quali studenti, allievi, praticanti e stagisti, come pure i familiari ai sensi

dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata

di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente

per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato

scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.

L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall’obbligo di

assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può essere

prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare

l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.

Per l’art. 3 cpv. 2 OAMal

sono considerati familiari il coniuge e i figli che non hanno ancora compiuto i

18 anni come pure i figli in formazione che non hanno ancora compiuto i 25

anni.

Per la dottrina di norma,

determinante per l’applicazione dell’art. 2 cpv. 4 OAMal è lo scopo del

soggiorno in Svizzera, di studio o per attività lucrativa, ritenuto che

l’esercizio di un’attività accessoria non implica necessariamente

l’inapplicabilità del disposto (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale

Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 52, pag. 425).

Va ancora rilevato che in

una sentenza K 138/98 del 29 giugno 2000, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

TF) ha rilevato che il carattere obbligatorio dell'assicurazione

" … non è

fine a sé stesso, bensì un istrumento destinato a garantire la necessaria

solidarietà. Considerata la volontà del legislatore, si giustificava quindi di

circoscrivere in modo restrittivo le eccezioni di coloro che esulano, per non

essere tenuti all’obbligo assicurativo, dalla comunità di persone solidali. Il

motivo per cui è esclusa, giusta l'art. 2 cpv. 2 OAMal, la possibilità di

assicurarsi facoltativamente all'estero va quindi ricercato, in primo luogo,

nel rischio di vedere il carattere obbligatorio dell'assicurazione svizzera

facilmente eluso. Ciò sarebbe il caso se si accettasse la possibilità di

provare, quale motivo di esonero, anche l'esistenza di un'assicurazione estera

facoltativa (RAMI 2000 no. KV pag. 20 consid. 4c).”

In una sentenza

K 109/06 del 5 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 34, a proposito di una

richiesta di esonero dall’assicurazione obbligatoria, il TF ha rilevato:

" (…)

5.5. Questa Corte ha più volte avuto modo di

affermare che, malgrado l’art. 3 cpv. 2 LAMal conceda al Consiglio federale un

ampio potere di apprezzamento, in considerazione dello scopo perseguito dalla

legge, consistente nell’attuazione della solidarietà, eccezioni al principio

dell’assicurazione obbligatoria sono ammesse solo in maniera restrittiva (RAMI 2000 n. KV 102 pag. 20, consid. 4c, K

141/97; DTF 132 V 310 consid. 8.2 seg. pag. 313; DTF 129 V 77 consid. 4.2 pag. 78; v. pure GUY LONGCHAMP,

L'affiliation à l'assurance-maladie sociale en Suisse [articles 3 et suivants

LAMal], in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, n. 32 [2004] pag.

33 segg., 46 seg.). L'obbligo assicurativo non dev'essere

infatti considerato quale fine a sé stesso, bensì quale strumento insostituibile

per garantire la necessaria solidarietà tra persone sane e persone malate.

Questo principio, che dev'essere ritenuto di massima anche nell'ambito

applicativo dell'art. 6

OAMal (cfr. peraltro DTF 129 V 159 consid. 3.6.1 pag. 165

Considerandi

seg.), non deve tuttavia essere di ostacolo all'esercizio, indipendente e in

piena libertà, delle proprie funzioni da parte dei funzionari di organizzazioni

internazionali (v. sentenza di rinvio K 68/02 dell'8 aprile 2005, consid. 3.4

con riferimento).

In DTF 134 V 34, a pag. 39 l’Alta Corte ha inoltre ricordato che per

la dottrina sviluppata a proposito dell'art. 2 cpv. 2 OAMal l'equivalenza è

data se l'assicurazione estera copre sostanzialmente le spese integrali di

trattamento ambulatoriale, ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia,

infortunio e maternità come pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel

reparto comune di un ospedale pubblico o di una struttura semiospedaliera in

Svizzera. Va tenuto presente in quest'ambito che, al di fuori del coordinamento

internazionale delle prestazioni, le persone assicurate contro le malattie

all'estero non godono della protezione tariffaria in Svizzera. La copertura

dev'essere di conseguenza di principio illimitata. In presenza di differenze

corrispondenti all'importo della partecipazione ai costi prevista per legge,

l'equivalenza è comunque considerata salvaguardata (Gebhard Eugster, Die

obligatorische Krankenpflegeversicherung, in: Ulrich Meyer, [editore],

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit [SBVR], 2a

ed., no. 34 pag. 411).

2.5

In concreto questo TCA

evidenzia che dopo aver beneficiato per un anno, dal 15 settembre 2014 al 14

settembre 2015, di un permesso di dimora di tipo “B” con l’indicazione

quale scopo del soggiorno “formazione” (allegato doc. 1), al ricorrente

è stato rilasciato, il 6 ottobre 2015, un permesso di dimora di tipo “B”

per “ricongiungimento familiare” e per “attività lucrativa

autorizzata” valido 5 anni (allegato al doc. 3), abitando con il padre dal

quale dipende economicamente.

Indipendentemente dalla

questione di sapere se la sua situazione personale rispetto al periodo

precedente è cambiata, ciò che il ricorrente contesta, per il TCA non sono date

le premesse per poter ottenere l’esonero dall’obbligo assicurativo.

L’interessato, pur essendo uno studente senza attività lucrativa, non si è

recato in Svizzera da solo o con il suo coniuge e/o i suoi figli (cfr. art. 2

cpv. 4 OAMal con rinvio all’art. 3 cpv. 2 OAMal), ma ha seguito suo padre,

residente in Svizzera e affiliato presso un assicuratore svizzero riconosciuto

(cfr. risposta, doc. III, pag. 4 punto 7, non contestata dalle osservazioni del

22.

gennaio 2016, doc. V), da cui dipende economicamente.

Egli si trova pertanto

nella medesima situazione della maggior parte degli studenti universitari che

risiedono in Svizzera con la loro famiglia e che non possono beneficiare

dell’esonero ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal.

Il solo statuto di

studente non permette di sfuggire all’obbligo assicurativo. Altrimenti vi sarebbe

un’inammissibile disparità di trattamento tra gli altri studenti che non

possono chiedere l’esonero assicurativo solo perché già nel nostro Paese prima

di iniziare gli studi accademici e quelli che arrivano nel nostro Paese

successivamente accompagnati da uno od entrambi i genitori.

L’art. 2 cpv. 4 OAMal può

trovare applicazione unicamente laddove lo studente arriva dall’estero da solo

o con il proprio coniuge e/o i suoi figli. Se vive in Svizzera con almeno uno

dei genitori che lo mantiene un esonero non è ammissibile.

2.6

L’interessato fa

implicitamente valere la propria buona fede poiché la sua situazione personale non

sarebbe cambiata rispetto al periodo precedente quando aveva ottenuto l’esonero

dall’obbligo assicurativo. Infatti era già studente e abitava già con il padre

dal quale dipende(va) economicamente.

Secondo la giurisprudenza

un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare

l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla

legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti

di determinate persone (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria

competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti (c)

l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta

egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (e) da

quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro

giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e

rispettivi rinvii).

In concreto, le condizioni

per riconoscere la buona fede non sono adempiute. Con la decisione del 15

aprile 2015 la Cassa ha esonerato l’insorgente dall’obbligo assicurativo fino

al 14 settembre 2015, ossia fino alla scadenza del primo permesso di dimora di

tipo “B”, rilevando che la domanda avrebbe potuto essere rinnovata

previa richiesta scritta (doc. 2).

L’amministrazione,

nell’ambito di una nuova domanda di esonero, poteva pertanto rivedere

liberamente se le condizioni per essere esonerato dall’assicurazione malattie

obbligatoria erano ancora adempiute, analogamente a quanto avviene in ambito di

affiliazione alla LAVS dove per costante giurisprudenza federale, se la

questione del cambiamento dello statuto concerne rimunerazioni non ancora

oggetto di decisione, lo statuto contributivo è apprezzato liberamente (DTF 121

V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Basilea, 1997, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

Del resto la situazione è

cambiata nella misura in cui il permesso “B”, inizialmente attribuito

per “formazione” è ora stato rilasciato espressamente per “ricongiungimento

familiare” e “attività lucrativa autorizzata”.

Essendo cambiate le

condizioni, la Cassa poteva pertanto decidere differentemente. Ne segue che il

richiamo dell’incarto personale dall’__________ è superfluo.

A questo proposito va

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Il TCA rinuncia di

conseguenza all’assunzione di ulteriori prove.

2.7

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

Nella misura in cui

l’insorgente dovesse trovarsi in difficoltà economiche, è invitato a chiedere

al Comune del suo domicilio il formulario per la richiesta del sussidio per il

pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria, il cui eventuale diritto

sarà stabilito tramite decisione della Cassa cantonale di compensazione,

Ufficio delle prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti