36.2015.97
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 febbraio 2016Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.97
cs
Lugano
18 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 30 novembre 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei
contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1995, studente
di __________ presso l’Università __________, al beneficio di un permesso “B”
valido dal 15 settembre 2014 al 14 settembre 2015, il 14 aprile 2015 ha
presentato una domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure
medico-sanitarie per “studenti/stagiaires (di provenienza da un Paese
CE/AELS)” indicando che la formazione sarebbe durata dal settembre 2014 al
settembre 2017 (doc. 1).
1.2. Con decisione del 15 aprile
2015 la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, ha accolto la
richiesta fino al 14 settembre 2015 (doc. 2).
1.3. Il 22 ottobre 2015 RI 1 ha
inoltrato una nuova domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo, allegando
il nuovo permesso “B” valido fino al 10 maggio 2020, dove figura che lo
scopo del soggiorno è il “ricongiungimento famigliare (ndr: correttamente:
“familiare”)” e l’“attività lucrativa autorizzata” (allegato doc.
3).
1.4. Con decisione formale del 29
ottobre 2015, sostanzialmente confermata dalla decisione su reclamo del 30
novembre 2015, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di
esenzione, fissando nel 15 settembre 2015 l’inizio dell’affiliazione alla LAMal
ed assegnando un termine di 30 giorni per portare un documento a comprova dell’avvenuta
iscrizione (doc. 2 e 4). L’amministrazione ha rilevato che alla luce della
modifica del permesso “B”, ora attribuito per “ricongiungimento
familiare. Attività lucrativa autorizzata” la sua permanenza in Svizzera
non può più essere ritenuta come soggiorno nell’ambito di una formazione ai
sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal (doc. 4).
1.5. RI 1 è insorto al TCA contro
la predetta decisione su reclamo (doc. I). Il ricorrente sostiene che nulla è
cambiato nella sua condizione personale rispetto al periodo durante il quale ha
ottenuto l’esenzione, essendo in Svizzera solo al fine di conseguire la laurea
presso l’__________. La richiesta di ricongiungimento familiare che ha portato
al rilascio del permesso “B” quinquennale è stata effettuata con il solo
obbiettivo di meglio specificare alle autorità competenti di essere residente
presso suo padre, a __________, che è garante della sua sussistenza economica e
per evitare di dover formulare ogni anno la richiesta di prolungamento del
permesso “B” altrimenti con scadenza annuale. L’interessato rileva che
nella domanda di ricongiungimento familiare ha espressamente dichiarato la
natura dei propri interessi in Svizzera, escludendo l’esistenza o la richiesta
in essere di qualsiasi attività lucrativa, alla quale rinuncia, se necessario
tramite apposita dichiarazione da formulare presso le competenti autorità.
1.6. Con risposta del 12 gennaio
2016 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.7. Il 22 gennaio 2016
l’assicurato ha prodotto ulteriori osservazioni, rilevando che già nell’ambito
della richiesta del precedente permesso era stato precisato che l’esistenza dei
mezzi economici era garantita dal padre presso cui avrebbe soggiornato. Per cui
non vi è stata alcuna modifica della situazione rispetto a quando è stata ottenuta
l’esenzione. Il ricongiungimento familiare è il mezzo e non il fine, che era, e
resta, il percorso formativo (doc. V).
1.8. Alla Cassa è stato assegnato
un termine scadente il 3 febbraio 2016 per presentare eventuali osservazioni in
merito (doc. VI).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se il ricorrente può chiedere l’esenzione dall’obbligo
assicurativo in Svizzera.
L’interessato, cittadino __________
al beneficio di un permesso “B” per “ricongiungimento familiare”
e “attività lucrativa autorizzata”, risiede con il padre in Svizzera, da
cui dipende economicamente ed il quale è affiliato alla LAMal presso un
assicuratore svizzero riconosciuto (cfr. risposta, doc. III, pag. 4 punto 7,
non contestata dalle osservazioni del 22 gennaio 2016, doc. V) ed è studente in
__________ presso l’Università __________.
2.2. Secondo
l'art. 3 LAMal:
" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve
assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
2Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per
le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui
all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite.
3Può estendere
l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in
particolare a quelle che:
a. esercitano
un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13
cpv. 2 LPGA).
b. lavorano
all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
4L'obbligo
d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni
consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare
(LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."
Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal
le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice
civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3
della legge.
Ai sensi dell’art. 1 cpv.
2 lett. f OAMal sono inoltre tenuti ad assicurarsi le persone con permesso di
dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi dell’Accordo sulla libera
circolazione delle persone o dell’Accordo AELS, valevole almeno tre mesi.
In concreto, trattandosi
di una fattispecie che presenta elementi di carattere transfrontaliero, il caso
deve essere deciso non solo sulla base delle norme di diritto interno svizzero
in materia di LAMal, bensì anche alla luce delle norme dell’Accordo del 21
giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione
Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra
(ALC; RS 0.142.112.681) e dei regolamenti cui rinvia (cfr. anche sentenza
9C_593/2013 del 3 aprile 2014, pubblicata in DTF 140 V 98).
A questo proposito va
rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di
loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014,
consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del
31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II
all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno
tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014,
consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).
Il Regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1.3).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B.
Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
In concreto viene chiesta
l’esenzione dall’obbligo assicurativo con effetto dal mese di settembre 2015.
Al caso di specie si applica di conseguenza il Regolamento (CE) n. 883/2004
nella versione aggiornata.
Per l’art. 11 n. 1 del
Regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si applica il regolamento
sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro.
Secondo l’art. 11 n. 3
lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004, qualsiasi altra persona che non
rientri nelle categorie da a) a d), e meglio, in sostanza, persona che esercita
un’attività lucrativa (lett. a), dipendente pubblico (lett. b), persona che
riceve indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (CE)
n. 883/2004 (lett. c), persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio
civile (lett. d), è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza,
fatte salve le altre disposizioni del regolamento che garantiscono l’erogazione
di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.
Per cui, di norma, nella
misura in cui la competenza non può essere determinata sulla base delle lettere
da a a d, segnatamente in assenza di un’attività lucrativa o del percepimento
di una rendita, si applicano le norme del Paese di residenza della persona
senza attività lucrativa (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit,
Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443). Ai sensi dell’art. 1
lett. j del Regolamento (CE) n. 883/2004 la residenza è il luogo in cui una
persona risiede abitualmente (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit,
Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443).
Nelle ipotesi di cui
all’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004 rientrano
segnatamente le persone che non hanno mai lavorato, ad esempio gli studenti
senza attività lucrativa e coloro che hanno perso o abbandonato la qualità di
persone con attività lucrativa (cessazione definitiva dell’esercizio di una
professione) senza aver chiesto una rendita (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV,
Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443/444).
Queste persone non vanno confuse con i familiari che possono far valere un
diritto derivato da un assicurato soggetto al Regolamento (CE) n. 883/2004
(cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a
edizione, 2016, n. 116, pag. 444).
A questo proposito per
l’art. 1 lett. i) 1.i) del Regolamento (CE) n. 883/2004 per familiare si
intende qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure
designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla
quale sono erogate le prestazioni. Per l’art. 1 lett. i) 2. del medesimo
regolamento se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del
punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale
legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a
carico sono considerati familiari.
Di norma e salvo eccezioni,
Fatti
i familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, laddove non hanno uno
statuto proprio in virtù dell’esercizio di un’attività lavorativa o del
percepimento di una rendita o di indennità dell’assicurazione contro la
disoccupazione, hanno un diritto derivato alla protezione sociale se la persona
da cui proviene questo diritto è soggetta essa stessa personalmente al Regolamento
(CE) n. 883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité
sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437). Di regola ai familiari senza
attività lucrativa si applicano, per quanto concerne l’assicurazione contro le
malattie, le medesime norme applicabili alla persona assicurata dalla quale derivano
i loro diritti (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité
sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437).
Va infine rilevato che le
persone senza attività lucrativa che possono far valere sia un diritto derivato
che un diritto autonomo, di principio sono doppiamente assicurate, nel luogo di
residenza (in applicazione dell’art. 11 n. 3 lett. e Regolamento (CE) n.
883/2004) e nel Paese dove viene esercitata l’attività lucrativa dalla persona
dalla quale proviene il diritto derivato (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale
Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 117, pag. 444).
Secondo la dottrina, in
tal caso, prevale il diritto del luogo di residenza ai sensi dell’art. 11 n. 3
lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004. Ciò vale segnatamente per gli
studenti che ai sensi dell’art. 1 lett. ca del precedente Regolamento (CE) n.
1408/71, qui non più applicabile, erano trattati esclusivamente come familiari
(cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a
edizione, 2016, n. 117, pag. 444).
Gli studenti senza
attività lucrativa che non hanno un diritto derivato soggiacciono al diritto
dello Stato di residenza (art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) 883/2004; cfr.
Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione,
2016, n. 118, pag. 444).
2.3. In concreto, alla luce
di tutto quanto sopra esposto, il ricorrente, cittadino di uno Stato membro
dell’UE, al beneficio di un permesso di dimora di tipo “B”, convivente
in Svizzera con il padre da cui dipende economicamente, studente senza attività
lucrativa, di principio, deve essere affiliato nel nostro Paese per
l’assicurazione delle cure medico-sanitarie sia in applicazione del diritto
interno svizzero (art. 3 cpv. 1 LAMal e 1 cpv. 2 lett. f OAMal), che del
diritto europeo (art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004
prevalente rispetto ad ogni diritto derivato).
Resta da esaminare se in
applicazione dell’invocato art. 2 cpv. 4 OAMal l’interessato può essere
esonerato dall’obbligo assicurativo.
2.4. Secondo l’art. 2 cpv. 4 OAMal
a domanda, sono esentate dall’obbligo di assicurazione le persone che
soggiornano in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento,
quali studenti, allievi, praticanti e stagisti, come pure i familiari ai sensi
dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata
di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente
per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato
scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.
L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall’obbligo di
assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può essere
prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare
l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.
Per l’art. 3 cpv. 2 OAMal
sono considerati familiari il coniuge e i figli che non hanno ancora compiuto i
18 anni come pure i figli in formazione che non hanno ancora compiuto i 25
anni.
Per la dottrina di norma,
determinante per l’applicazione dell’art. 2 cpv. 4 OAMal è lo scopo del
soggiorno in Svizzera, di studio o per attività lucrativa, ritenuto che
l’esercizio di un’attività accessoria non implica necessariamente
l’inapplicabilità del disposto (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale
Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 52, pag. 425).
Va ancora rilevato che in
una sentenza K 138/98 del 29 giugno 2000, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007:
TF) ha rilevato che il carattere obbligatorio dell'assicurazione
" … non è
fine a sé stesso, bensì un istrumento destinato a garantire la necessaria
solidarietà. Considerata la volontà del legislatore, si giustificava quindi di
circoscrivere in modo restrittivo le eccezioni di coloro che esulano, per non
essere tenuti all’obbligo assicurativo, dalla comunità di persone solidali. Il
motivo per cui è esclusa, giusta l'art. 2 cpv. 2 OAMal, la possibilità di
assicurarsi facoltativamente all'estero va quindi ricercato, in primo luogo,
nel rischio di vedere il carattere obbligatorio dell'assicurazione svizzera
facilmente eluso. Ciò sarebbe il caso se si accettasse la possibilità di
provare, quale motivo di esonero, anche l'esistenza di un'assicurazione estera
facoltativa (RAMI 2000 no. KV pag. 20 consid. 4c).”
In una sentenza
K 109/06 del 5 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 34, a proposito di una
richiesta di esonero dall’assicurazione obbligatoria, il TF ha rilevato:
" (…)
5.5. Questa Corte ha più volte avuto modo di
affermare che, malgrado l’art. 3 cpv. 2 LAMal conceda al Consiglio federale un
ampio potere di apprezzamento, in considerazione dello scopo perseguito dalla
legge, consistente nell’attuazione della solidarietà, eccezioni al principio
dell’assicurazione obbligatoria sono ammesse solo in maniera restrittiva (RAMI 2000 n. KV 102 pag. 20, consid. 4c, K
141/97; DTF 132 V 310 consid. 8.2 seg. pag. 313; DTF 129 V 77 consid. 4.2 pag. 78; v. pure GUY LONGCHAMP,
L'affiliation à l'assurance-maladie sociale en Suisse [articles 3 et suivants
LAMal], in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, n. 32 [2004] pag.
33 segg., 46 seg.). L'obbligo assicurativo non dev'essere
infatti considerato quale fine a sé stesso, bensì quale strumento insostituibile
per garantire la necessaria solidarietà tra persone sane e persone malate.
Questo principio, che dev'essere ritenuto di massima anche nell'ambito
applicativo dell'art. 6
OAMal (cfr. peraltro DTF 129 V 159 consid. 3.6.1 pag. 165
Considerandi
seg.), non deve tuttavia essere di ostacolo all'esercizio, indipendente e in
piena libertà, delle proprie funzioni da parte dei funzionari di organizzazioni
internazionali (v. sentenza di rinvio K 68/02 dell'8 aprile 2005, consid. 3.4
con riferimento).
In DTF 134 V 34, a pag. 39 l’Alta Corte ha inoltre ricordato che per
la dottrina sviluppata a proposito dell'art. 2 cpv. 2 OAMal l'equivalenza è
data se l'assicurazione estera copre sostanzialmente le spese integrali di
trattamento ambulatoriale, ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia,
infortunio e maternità come pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel
reparto comune di un ospedale pubblico o di una struttura semiospedaliera in
Svizzera. Va tenuto presente in quest'ambito che, al di fuori del coordinamento
internazionale delle prestazioni, le persone assicurate contro le malattie
all'estero non godono della protezione tariffaria in Svizzera. La copertura
dev'essere di conseguenza di principio illimitata. In presenza di differenze
corrispondenti all'importo della partecipazione ai costi prevista per legge,
l'equivalenza è comunque considerata salvaguardata (Gebhard Eugster, Die
obligatorische Krankenpflegeversicherung, in: Ulrich Meyer, [editore],
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit [SBVR], 2a
ed., no. 34 pag. 411).
2.5
In concreto questo TCA
evidenzia che dopo aver beneficiato per un anno, dal 15 settembre 2014 al 14
settembre 2015, di un permesso di dimora di tipo “B” con l’indicazione
quale scopo del soggiorno “formazione” (allegato doc. 1), al ricorrente
è stato rilasciato, il 6 ottobre 2015, un permesso di dimora di tipo “B”
per “ricongiungimento familiare” e per “attività lucrativa
autorizzata” valido 5 anni (allegato al doc. 3), abitando con il padre dal
quale dipende economicamente.
Indipendentemente dalla
questione di sapere se la sua situazione personale rispetto al periodo
precedente è cambiata, ciò che il ricorrente contesta, per il TCA non sono date
le premesse per poter ottenere l’esonero dall’obbligo assicurativo.
L’interessato, pur essendo uno studente senza attività lucrativa, non si è
recato in Svizzera da solo o con il suo coniuge e/o i suoi figli (cfr. art. 2
cpv. 4 OAMal con rinvio all’art. 3 cpv. 2 OAMal), ma ha seguito suo padre,
residente in Svizzera e affiliato presso un assicuratore svizzero riconosciuto
(cfr. risposta, doc. III, pag. 4 punto 7, non contestata dalle osservazioni del
22.
gennaio 2016, doc. V), da cui dipende economicamente.
Egli si trova pertanto
nella medesima situazione della maggior parte degli studenti universitari che
risiedono in Svizzera con la loro famiglia e che non possono beneficiare
dell’esonero ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal.
Il solo statuto di
studente non permette di sfuggire all’obbligo assicurativo. Altrimenti vi sarebbe
un’inammissibile disparità di trattamento tra gli altri studenti che non
possono chiedere l’esonero assicurativo solo perché già nel nostro Paese prima
di iniziare gli studi accademici e quelli che arrivano nel nostro Paese
successivamente accompagnati da uno od entrambi i genitori.
L’art. 2 cpv. 4 OAMal può
trovare applicazione unicamente laddove lo studente arriva dall’estero da solo
o con il proprio coniuge e/o i suoi figli. Se vive in Svizzera con almeno uno
dei genitori che lo mantiene un esonero non è ammissibile.
2.6
L’interessato fa
implicitamente valere la propria buona fede poiché la sua situazione personale non
sarebbe cambiata rispetto al periodo precedente quando aveva ottenuto l’esonero
dall’obbligo assicurativo. Infatti era già studente e abitava già con il padre
dal quale dipende(va) economicamente.
Secondo la giurisprudenza
un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare
l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla
legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti
di determinate persone (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria
competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti (c)
l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta
egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (e) da
quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro
giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e
rispettivi rinvii).
In concreto, le condizioni
per riconoscere la buona fede non sono adempiute. Con la decisione del 15
aprile 2015 la Cassa ha esonerato l’insorgente dall’obbligo assicurativo fino
al 14 settembre 2015, ossia fino alla scadenza del primo permesso di dimora di
tipo “B”, rilevando che la domanda avrebbe potuto essere rinnovata
previa richiesta scritta (doc. 2).
L’amministrazione,
nell’ambito di una nuova domanda di esonero, poteva pertanto rivedere
liberamente se le condizioni per essere esonerato dall’assicurazione malattie
obbligatoria erano ancora adempiute, analogamente a quanto avviene in ambito di
affiliazione alla LAVS dove per costante giurisprudenza federale, se la
questione del cambiamento dello statuto concerne rimunerazioni non ancora
oggetto di decisione, lo statuto contributivo è apprezzato liberamente (DTF 121
V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Basilea, 1997, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
Del resto la situazione è
cambiata nella misura in cui il permesso “B”, inizialmente attribuito
per “formazione” è ora stato rilasciato espressamente per “ricongiungimento
familiare” e “attività lucrativa autorizzata”.
Essendo cambiate le
condizioni, la Cassa poteva pertanto decidere differentemente. Ne segue che il
richiamo dell’incarto personale dall’__________ è superfluo.
A questo proposito va
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Il TCA rinuncia di
conseguenza all’assunzione di ulteriori prove.
2.7
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
Nella misura in cui
l’insorgente dovesse trovarsi in difficoltà economiche, è invitato a chiedere
al Comune del suo domicilio il formulario per la richiesta del sussidio per il
pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria, il cui eventuale diritto
sarà stabilito tramite decisione della Cassa cantonale di compensazione,
Ufficio delle prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti