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Decisione

36.2016.102

Riduzione del premio dell'assicurazione malattie. Convivenza

14 novembre 2016Italiano77 min

Source ti.ch

Fatti

i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag.

18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da

ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli

inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai

sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18

ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre

– ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri

ipotecari.

La

deduzione, così come espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai

debiti ipotecari. Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà

amministrative per accertare la natura degli interessi passivi versati

(remunerazione di debiti ipotecari o di debiti privati rispettivamente

aziendali, od ancora di prestiti al consumo) il legislatore ammette in

deduzione, sino al limite citato, gli interessi passivi che sono riconosciuti a

livello fiscale. Una differenziazione non è infatti precisata e deducibile dai

dati cui la Cassa cantonale ha accesso all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta del disegno di legge non ha fatto oggetto di

approfondimento da parte della Commissione della gestione e delle finanze nel

suo Rapporto con implicita condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di

rilievo per ammettere la deduzione dell’importo di CHF 3'000.00 è il

riconoscimento degli interessi in deduzione a livello fiscale, su questo

aspetto la volontà del legislatore appare chiara.

2.11. Come

in parte già anticipato, per le norme vigenti dal 2012 al 2014, determinato il

RDS riferito all’UR istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le

spese vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato

dalla legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra

variabile a dipendenza della dimensione dell’UR. Se il RDS sarà inferiore al

valore limite l’UR beneficerà dell’importo massimo del sussidio. Se invece è

superiore a questo limite (come rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010

pag. 4) “una percentuale fissa del reddito che eccede tale soglia dovrà

essere destinata al finanziamento dei premi, mentre il resto costituirà la

prestazione del Cantone. Man mano che il reddito aumenta la prestazione

cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite di reddito fino al

quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è stato definito

nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò senza il

computo della pigione”.

Il

valore limite per il riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno

determinato secondo l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di

detto valore. Per l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità

a livello del regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in

assenza di una valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal

cita espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato

finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal previgente (su

questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28 in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il

limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio

2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei

premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della

pigione. Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni

riferite ai sussidi precedenti la RIPAM 2015 (STCA 36.2014.8 del 16 aprile

2014; 36.2012.71 del 21 gennaio 2013; 36.2012.20 del 13 agosto 2012 nonché

36.2012.14 del 3 settembre 2012, pubblicata in RtiD 2013 - I pag. 44 e segg.

No. 11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo

la soglia di intervento:

a)

per il titolare del diritto:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per la persona sola

b)

per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c)

per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d)

per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e)

per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di

riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

2Per

limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI si intende:

a) fr. 16’540.-- con riferimento

all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b) fr. 8’270.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c) fr. 8’680.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d) fr. 5’787.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e) fr. 2’893.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

3I limiti

dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura

dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari

all’AVS/AI.

Il

legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a

quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza

dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione

del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente

beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di

ottenimento della riduzione).

Come

indicato dunque dall’anno 2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno

costituiva il limite oltre il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo

a contribuzione per il pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono

state le modifiche citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma

desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima

possibile. In altri termini il limite di reddito oltre il quale l’assicurato o

la UR debbono iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato

diminuito. Come vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza

comunque sui calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa,

per il manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono

il versamento di un sussidio.

2.12. Con le modifiche della legge

apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate in vigore il 1° gennaio

2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015 è determinato mediante

una nuova formula che considera il reddito disponibile massimo dell’art. 32a

LCAMal (si veda quanto esposto nelle considerazioni sub. 2.9. in fine).

L'art.

34 LCAMal ribadisce che l'importo massimo normativo dei premi corrisponde alla

somma dei premi medi di riferimento per categoria d'assicurato, dell'UR.

L'importo normativo della RIPAM, dal 2015 è quindi determinato dalla seguente

formulata:

[PMR – (PMR x RD2)]

RDM2

e dipende dal reddito

disponibile massimo (RDM) definito all'art. 32 a LCAMal cui si è accennato nelle considerazioni precedenti.

Le modifiche

apportare alle norme a contare dal 2015 hanno reso il sistema molto meno

trasparente visto l’uso di formule matematiche complesse.

2.13. Per completezza va

rammentato ancora che per fissare l’importo della riduzione del premio da

riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65

cpv. 1 LAMal) l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente moltiplicato per

il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il

coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve

finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota,

basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o

dell’UR interessata.

Il

coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1°

gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile

per “le unità di riferimento con un reddito disponibile

inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della

pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000“, mentre

un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.

A contare dal 2015 il

legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto portare

un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale di

finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.

2.14. La

somma che risulta quindi dall’applicazione di questa percentuale di

partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce

della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce

l’importo della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente

agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del

sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la

nuova polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.

2.15. Occorre

anche qui (come già nelle recenti decisioni di questo Tribunale, cfr STCA

36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA

36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18

aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016, 36.2016.26 del 4 maggio 2016 e

36.2016.54 del 6 luglio 2016) precisare quali fossero i parametri applicabili

alla determinazione della riduzione dei premi negli anni qui in esame.

2.15.1. Con

il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle

riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012 (del 15 novembre 2011),

le stesse sono state definite come segue:

" a) periodo

fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno

2009.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF

4850.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4421.--

- minorenni: CHF

1146.--

c) percentuali

relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei

premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno

2010 (BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per

l’anno 2012."

2.15.2. Per

l’anno 2013, le stesse sono state così definite:

"

a) periodo fiscale per

l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:

classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2010.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’908.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’526.--

- minorenni: CHF 1’141.--

c) percentuali relative alla parte di

reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36

LCAMal."

2.15.3. Con

Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente)

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio

LAMal per l’anno 2014 il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti

parametri:

"

a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento:

classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2011.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’965.00

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’594.00

- minorenni: CHF 1’156.00

c) percentuali relative alla parte di

reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36

LCAMal.”

2.15.4. Per

l'anno 2015 l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della RIPAM

mediante DE dell'11 febbraio 2015, nel seguente modo:

" a) periodo

fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento: classificazioni

dell’imposta cantonale per l’anno 2012.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’875.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’504.--

- minorenni: CHF 1’066.--

c) costante per il calcolo del reddito disponibile

massimo:

- unità di riferimento senza figli: 3.4

- unità di riferimento con figli: 3.9”

2.16. Prima

di esaminare i calcoli eseguiti dall’amministrazione al fine di accertarne

l’esattezza, è rilevante verificare la correttezza del presupposto dal quale la

Cassa è partita, e contestato dalla ricorrente, secondo cui i suoi redditi e

quelli del signor __________ debbano essere accumulati. La signora RI 1

contesta infatti l’agire tempestivo della Cassa che avrebbe avuto nozione della

convivenza da anni siccome il recapito suo e del signor __________ comunicato

alle autorità fiscali e in genere a quelle cantonali.

2.17. Come ricordato nelle recenti

STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA

36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18

aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016, 36.2016.26 del 4 maggio 2016 e

36.2016.54 del 6 luglio 2016, l’art. 26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner

conviventi, in caso di convivenza stabile, compongano un’UR. La ricorrente non contesta

la possibilità stessa, conferita al legislatore. Su questo aspetto con la STCA

36.2015.29 questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che

l’equiparazione dei conviventi alla situazione dei coniugi non è contraria al

principio di uguaglianza giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare

il tema della convivenza in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed

in quello della RIPAM appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto,

l’art. 8 Cost. fed.

Da

notare che, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e

della norma del suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi

dei conviventi sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26

cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata,

in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone di Vaud, di un

caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva

chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie

invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio

pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:

"

L'art. 18 al. 1 du

règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin

1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

(RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et

les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux

couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou

plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument

l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à

l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est

requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)

Dans le domaine des contributions publiques ou

des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général

très strictes (ATF 133

I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF

133 V 402 consid. 3.2 p.

404 s.; ATF

132 I 117 consid. 4.2 p.

121; ATF

132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130

I 65 consid. 3.1 p. 67). En

matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les

exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de

précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales

régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du

principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité

des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer

le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes

fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des

bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son

octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer

dans une ordonnance (ATF 118

Ia 46 consid. 5b p. 61;

ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,

vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797

ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf. également

ATF 131

Considerandi

II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir

légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi

ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée

sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines

conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au

mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le

Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage

était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de

l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage

qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir

également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf

(nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les

cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés

des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne

assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet

qu'il n'est pas … arbitraire de

tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance,

quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre

les partenaires.

Dans cette optique, il est admissible de tenir

compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance

(arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in

FamPra.ch 2004 p. 434;2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003

du 12 janvier 2004, consid. 3.2;

2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche

Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis

von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX

WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p.

162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für

Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A

ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable

et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune

du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière

appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,

notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent

ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre

d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions

alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du

concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire

accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la

limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129

I 1).

Les considérations qui sont à la base de cette

jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide

sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,

vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme

dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux

domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le

principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de

subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le

revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations

à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires

enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non

l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres

situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge

de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle

des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur

but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.

Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire

non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au

sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale

d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la

prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir

d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union

matrimoniale."

Considerare,

in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per

valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente

ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha ritenuto tale cumulo in

contrasto con senso e scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal.

2.18

In

Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è

ritenuta stabile. La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla

legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle

prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo

aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato

dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In

particolare la convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi

sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il

realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella

convivenza.

Con

pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con

entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha

modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:

"

La convivenza è considerata

stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio;

c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."

con ripresa dei

concetti già contenuti nel RLaps.

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione

completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha

osservato come:

"

… per gli art. 4 cpv. 1 lett. c

Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del

titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner

convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in

comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto

contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e

meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente

soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett.

c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1

Partner

convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Ed

ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2

del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle

finanze che ritiene quanto segue:

" Con

l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal

titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori

hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a

definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono

figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita

ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Con le ulteriori seguenti

osservazioni:

"

È, altresì, utile sottolineare che

secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della

giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto

a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in

comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82

consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto

2011.

consid. 2.2.)."

Questi

rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei

premi dell’assicurazione malattie, nelle STCA più volte citate in precedenza, e

sono assolutamente attuali per cui vanno ulteriormente ribaditi. I concetti

della Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in materia, vanno

applicati anche in ambito di riduzione die premi sia per il rinvio dell’art. 26

cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e

per l'art. 10a RLCAMal e 2a RLaps), sia per lo scopo stesso che si prefigge la

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Sarebbe

scioccante applicare, all’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione

malattie coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso.

Condividere la propria

esistenza, gli affetti, in una relazione intensa, duratura, rapportabile a

quella coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della

Laps, di considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili.

In concreto la ricorrente

e il convivente signor __________, essi condividono la loro esistenza da oltre

30.

anni, intrattengono una relazione intensa la cui stabilità non è posta in

discussione dall’assicurata ricorrente che ha scelto questa comunità di vita. Essi

si prestano quindi reciproco aiuto. In concreto, alla luce della situazione

descritta dalla medesima ricorrente nella sua impugnativa, va pacificamente

ammesso che si è in presenza di una convivenza duratura, intensa, profonda e

radicata, che adempie i requisiti dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal e dell’art. 10a

lett. b) rispettivamente c) RLCAMal, conforme alla giurisprudenza federale.

2.19

Nel

caso in esame, non diversamente dai casi recentemente esaminati recentemente da

questo TCA (STCA 36. 2016.54 in re R. del 6 luglio 2016 e le sentenze cantonali

ivi citate), la convivenza va senza dubbio ritenuta stabile e tale da imporre

il cumulo dei redditi in ottica di RIPAM tra i due conviventi che formano

un’unica UR.

La

ricorrente e __________, oggi entrambe pensionati, convivono da moltissimi

anni, la loro è una relazione affettiva stabile e profonda. La ricorrente ha

indicato di non avere voluto contrarre un matrimonio per deliberata scelta che

non deve essere sindacata (art. 8 cpv. 2 Cost. fed.). La coppia condivide l’alloggio

e la ricorrente, per abitudine, indica il suo recapito “Pr. __________”

ossia preso __________, aspetto questo che è stato analizzato nelle

considerazioni sub. 2.6.3.

Gli

elementi raccolti agli atti, la modalità e la lunga durata della vita comune,

confermano le ammissioni della ricorrente stessa relative alla stabilità della

comunione di vita con il signor __________. È quindi comprovata l’esistenza di

una convivenza che impone all’amministrazione il cumulo dei redditi per la

determinazione del diritto alla RIPAM. RI 1 e __________ formano un’unità di

riferimento ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal così come precisato dall’art.

10a RLCAMal.

2.20

In particolare nelle STCA

36.2016

, 36.2015.29 e 36.2014.78 (citate in precedenza), questo Tribunale, a

fronte delle specifiche contestazioni delle ricorrenti, ha esaminato il tema

della pretesa discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi in

rapporto a quelle coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene

nell'ambito del diritto fiscale, non traendo - in questo ambito - i vantaggi

della coppia coniugata quo a deduzioni ed aliquote. Nei due casi citati la

parte ricorrente rilevava che i redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre

in ottica fiscale ciò non avviene, ma non vengono ritenute specifiche deduzioni

per determinare l'imponibile e non viene applicata l'aliquota per coniugi. Come

deciso nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 consid. 2.21 quest’obiezione

non può essere ritenuta (argomento ripreso nella successiva 36.2015.29 consid.

2.24

), il Tribunale cantonale delle assicurazioni così si è infatti espresso:

" Va

sottolineato come la differente valutazione della convivenza stabile in ambito

RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore,

chiaramente espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che

precedono. Due conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è

in parte condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita

fiscale distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita

fiscale. Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in

ambito di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale

in generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e

spirito le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost.

fed.

L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti

specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi

e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette

al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la

convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento

ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal

Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing &

Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p.

237.

e seg.

Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM

della ricorrente, e del di lei figlio, vanno ritenuti i redditi conseguiti

dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati

appartenenti ad un’unica UR.”

2.21

Prima

di verificare i calcoli operati dall’amministrazione e di accertare la

correttezza della domanda di restituzione delle RIPAM dal 2012 al 2015 è

necessario verificare, come indicato nelle considerazioni del punto 2.6.3., se

la Cassa abbia tempestivamente agito, emanando le sue decisioni di

restituzione, nel rispetto del termine di un anno che l’art. 49 cpv. 2 LCAMal,

per il suo rinvio all’art. 25 cpv. 2 LPGA. La ricorrente ritiene infatti che

l’amministrazione cantonale (in specie quella fiscale) fosse a conoscenza del

fatto che lei aveva il suo recapito presso il signor __________, da ciò la

Cassa avrebbe dovuto trarre l’informazione della convivenza e quindi il termine

per imporre la restituzione sarebbe perento.

La

tesi dell’assicurata non può essere seguita. Già è stato esposto nelle

considerazioni del punto 2.6.3. che il formulario relativo alla domanda di

RIPAM chiede esplicitamente agli assicurati di indicare se sussista una

convivenza. Manifestamente, come specificato, la riduzione dei premi è

un’amministrazione che coinvolge decine di migliaia di persone, ciò che non

permette di imporre ai funzionari di eseguire verifiche autonome, accertare

d’ufficio i fatti, operare indagini specifiche. La formulazione della domanda

esplicita sul modulo relativa al sussistere di una convivenza doveva fare

ritenere all’assicurata che tale aspetto era rilevante e andava chiaramente

specificato alla Cassa. L’esistenza di un recapito presso terze persone non

necessariamente è poi indizio di una convivenza che adempia i requisiti esposti

nelle considerazioni precedenti. Condivisione di spazi tra studenti

universitari, praticità per il recapito della corrispondenza (a seguito ad

esempio di assenze frequenti) possono indurre le persone a fare recapitare la

propria corrispondenza presso un famigliare, un amico o presso una persona

disponibile. Far risalire, dal semplice recapito della posta presso il signor __________,

la consapevolezza del sussistere di una convivenza stabile che impone di

considerare un’unica UR è eccessivo. La Cassa cantonale di compensazione AVS AI

IPG ha avuto i suoi primi dubbi a fronte della presentazione della richiesta di

sussidio 2016, ha contattato la ricorrente e successivamente il convivente,

apprendendo in maniera chiara la natura della convivenza solo a partire dall’ottobre

2015.

Da quel momento è iniziato a decorrere il termine perentorio per

l’amministrazione per domandare la restituzione dell’aiuto sociale ritenuto

indebitamente percepito dalla signora RI 1. La Cassa lo ha rispettato siccome

ha emanato le sue decisioni, sia quella formale che quella su reclamo, ancor

prima del decorrere di tale termine.

2.22

Alla

luce della tempestività dell’agire dell’amministrazione, va verificato il

calcolo della RIPAM svolto per determinare se l’entità della restituzione richiesta,

pari a tutti gli aiuti sociali di cui la signora RI 1 ha beneficiato a partire

dal 2012 sino e compreso il 2015, sia corretta.

Per

definire il diritto alla RIPAM della ricorrente, e del convivente __________, occorre

fissare il reddito determinante in maniera semplificata, partendo dai dati contenuti

nelle decisioni fiscali; cui va aggiunto quello conseguito dal

convivente e dedotte le spese riconosciute. La ricorrente, nel suo esposto, non

ha contestato i calcoli eseguiti dalla Cassa cantonale di compensazione che si

rivelano corretti. Va qui osservato che gli importi del fabbisogno determinati

dall’art. 10 Laps (v. consid. 2.11. che precede) sono stati correttamente

aggiornati come imposto dall’art. 10 cpv. 3 Laps. Nella STCA 36.2015.29 consid.

2.25

sono specificate le modalità di calcolo e di determinazione dei valori

aggiornati, a tale giudizio può qui essere fatto riferimento, e meglio:

" Con riferimento a tale norma va ricordato che l’Ordinanza 09 del

Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione

dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2%

rispetto ai valori del biennio precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11

è stato dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che

l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del l’1,7543%.

La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso

l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione

AVS AI IPG, Bellinzona), che “l’aumento percentuale reale delle rendite non

corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente

applicato dall’amministrazione.

Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento.

Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente

calcolato dal raffronto degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime

(STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RtiD 2013 I pag. 63 e 64 no.

12.

e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).

Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti

all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha

previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9%, che in realtà assomma allo

0,86209, mentre con l’Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi

e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%.

Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo

dell’adeguamento è dello 0,42735%.

La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al

limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido

per l’anno precedente all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 per il

sussidio del 2015, al 2013 per il sussidio del 2014

rispettivamente al 2012 per il sussidio del 2013.

L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta dai

ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori

del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha

operato correttamente fissando il valore del fabbisogno applicando le norme

transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali che, all’art. 37, prevede, in “deroga all’art. 10, per gli

anni 2013 e 2014… i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La

norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20

dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).”

In concreto dunque la Cassa

cantonale di compensazione ha cifrato correttamente il fabbisogno dell’UR in

causa, composta da RI 1 e dal convivente, in CHF 16'540.-- (titolare del

diritto) + CHF 8'270.-- (prima persona supplementare).

Questo importo è stato

aggiornato secondo le Ordinanze 09 ed 11 in maniera corretta.

2.23

Di seguito sono verificati i calcoli dell’amministrazione

per la nuova determinazione del diritto alla RIPAM da parte dell’UR composta

dalla ricorrente e dal suo convivente per tutti i 4 anni di sussidio in

discussione.

2.23.1

Per

quanto attiene alla RIPAM 2012 la Cassa ha considerato i premi medi dei

componenti l'UR, di CHF 9'700.--. I redditi conseguiti nel periodo di

riferimento sono fissati nella tassazione 2009 ed ammontano a CHF 27'104.00 per

la ricorrente e a 108'819.00 per il convivente. Il totale è di CHF 135'923.00,

cui va aggiunta la quota parte della sostanza (CHF 19'987.00). Per determinare

il reddito disponibile occorre dedurre dall’importo complessivo dei redditi

lordi le spese professionali e quelle per interessi passivi oltre all’importo

dei premi medi riconosciuti (CHF 9'700 + 3'000 + 4'000) per un reddito

disponibile di CHF 139'210.00. Per stabilire il diritto al sussidio va

applicata la seguente formula:

{PMR - [(RD – limite RD per conseguimento RIPAM

massima)

* quota art. 36 v.LCAMal/100]} * Quota finanziamento

che, rapportata ai dati

concreti, conduce al seguente risultato per l’UR composta dalla ricorrente e

dal convivente:

{9'700 – [(139’210 – 13'026) x 21/100] x 73,5% = -

12’347

L’importo inferiore allo 0

non consente il riconoscimento di alcuna riduzione del premio. La Cassa ha

calcolato correttamente il diritto alla RIPAM per l’anno 2012.

2.23.2

Per l’anno 2013 il RD dell’unità

di riferimento assomma a importo del tutto simile. I redditi conseguiti dai

conviventi assommano a CHF 135'717 (CHF 108'613.00 per il convivente e CHF

27'104.00 per l’assicurata), maggiorati di una quota della sostanza pari a CHF

20'088.00. Il reddito disponibile, dedotte le spese ammesse, è di CHF

138'989.00. La RIPAM è calcolata con la formula seguente:

{PMR – [(RD – Limite RD per

sussidio massimo/2) x quota % di partecipazione]} x coefficiente cantonale di

finanziamento

Ossia:

{9'816 – [(138’989 –

26’052/2) x 21%]} x 70% = - 11'645,40

Anche in questo caso il

valore negativo del risultato non consente l’attribuzione di una riduzione del

premio. La Cassa ha agito correttamente.

2.23.3

Per l’anno 2014 la

formula di calcolo è quella esposta nelle considerazioni precedenti. Il reddito

lordo di CHF 108'712.00 per il convivente, CHF 27'465.00 per la ricorrente e

CHF 20'944.00 quale quota della sostanza, conducono a ritenere un RD di CHF

140'364.00. Il calcolo della RIPAM da un risultato negativo che non consente il

riconoscimento di una RIPAM come indicato dalla Cassa (decisione impugnata,

doc. C16, p. 6). La ricorrente stessa non ha correttamente contestato il

calcolo eseguito dall’amministrazione ed i parametri posti alla base dello

stesso che sono stati fissati conformemente alle norme applicabili.

2.23.4

Per il 2015 il reddito

dell’assicurata rilevato dalla tassazione 2012 è di CHF 27'477.00, quello del

convivente è di CHF 108'788, cui va aggiunto 1/15 della sostanza netta (di CHF

21'421.00). Il RD assomma a CHF 141'356.00. La formula applicabile per

determinare il limite di reddito massimo del diritto alla riduzione è (in

assenza di figli a carico) data dall’applicazione della costante (3,4)

moltiplicata per la metà del limite di reddito Laps, qui 3,4 x (26’052/2) = CHF

44'288,40 importo che il RD di CHF 141'356.00 supera ampiamente.

2.24

Alla luce di quanto precede,

ritenuto il sussistere di tutti i presupposti di legge, la Cassa ha

correttamente e ricalcolato, e tempestivamente richiesto la restituzione di quanto

versato in eccesso, il diritto alla RIPAM di RI 1, e ciò per gli anni 2012,

2013, 2014 e 2015 (l’assicurata ha rinunciato a contestare il mancato

riconoscimento del sussidio per l’anno 2016). In concreto è manifestamente data

(per il periodo d’interesse) una convivenza stabile tra la ricorrente e il signor

__________. La Cassa ha eseguito i calcoli correttamente, fondandosi sulle

tassazioni applicabili, cifrando i RD partendo dai redditi complessivi

determinati a livello fiscale da quali ha dedotto, in maniera precisa, gli

importi deducibili. Per tutti gli anni in discussione il diritto alla RIPAM è

stato correttamente negato.

Ne segue che il ricorso contro

le quattro decisioni della Cassa cantonale di compensazione del 22 agosto 2016

deve essere respinto. Si prescinde dal carico di tasse e spese e non sono

attribuite ripetibili in favore della Cassa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso del 19 settembre

2016 formulato da RI 1, __________, contro le quattro decisioni emesse su

reclamo il 22 agosto 2016 dalla Cassa cantonale di compensazione aventi per

oggetto la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico sanitarie degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, le spese sono poste a carico dello Stato, e non sono attribuite

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti