36.2016.102
Riduzione del premio dell'assicurazione malattie. Convivenza
14 novembre 2016Italiano77 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.102-105
IR/sc
Lugano
14 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2016 di
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 22 agosto 2016 emanate da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, 1943, divorziata dal
1990, domiciliata a __________, beneficiaria di rendite e assicurata presso __________,
ha chiesto, il 7 luglio 2011, di essere posta al beneficio della riduzione del
premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2012.
Nel modulo di richiesta ha indicato unicamente se stessa quale postulante
formante l’unità di riferimento, non segnalando l’esistenza di convivenza, di
figli a carico minorenni o maggiorenni in formazione (doc. A1), nonostante
specifica domanda inserita nel formulario.
Con decisione 23 novembre
2011 (doc. A2) la richiesta è stata accolta e, in favore della postulante, è
stata riconosciuta una riduzione del premio di CHF 1’466.00.
1.2. Con modulo inoltrato il 26
giugno 2012 la signora RI 1 ha postulato la riduzione del premio (RIPAM qui di
seguito) per l’anno 2013. Nuovamente RI 1 si è indicata quale persona sola
(doc. B1). Con decisione 17 dicembre 2012 (doc. B2) la Cassa cantonale le ha
riconosciuto una riduzione del premio di CHF 1'429,20.
1.3. Anche per i successivi anni
2014 e 2015 RI 1 ha chiesto la RIPAM, sempre indicandosi quale persona sola
(doc. C1 per il 2014, del 31 maggio 2013 e doc. D1 per il 2015 del 19 maggio
2014). Per il 2014 la Cassa ha ammesso la richiesta e concesso una RIPAM di CHF
1288,80 (doc. C2) mentre per il 2015 la riduzione assommava a CHF 1'407,60
(doc. D2).
1.4. Il 18 maggio 2015 RI 1 ha
trasmesso alla Cassa cantonale il formulario a mezzo del quale he postulato la
riduzione del premio per l’anno 2016. Anche in questa occasione, come per tutte
le precedenti descritte, l’assicurata si è segnalata quale persona sola (doc.
A3). Nel corso dell’elaborazione di questa richiesta, l’incaricato della Cassa
ha, il 5 ottobre e il successivo 12 ottobre 2015, preso contatto con la
postulante venendo a conoscenza della convivenza in essere tra RI 1 e __________,
convivenza che dura da 30 anni (doc. A4).
Alla luce di tale
evidenza, dopo un contatto telefonico fra il funzionario preposto e __________,
nel corso del quale la Cassa è stata messa al corrente che il signor __________
dal 2016 è in pensione (doc. A4), l’amministrazione ha riesaminato le decisioni
in materia di RIPAM relative alla qui ricorrente, riferite agli anni
precedenti, ritenendole errate per la mancata considerazione di un’unità di
riferimento unica con cumulo dei redditi.
Con quattro decisioni,
tutte del 29 febbraio 2016, la RIPAM è stata negata sia a RI 1 che a __________
(formanti un’unica unità di riferimento siccome conviventi) per tutti gli anni
in discussione (doc. A5 per la riduzione 2012; doc. B5 per l’anno 2013; doc. C6
per il 2014 e doc. D5 per il 2015).
1.5. Con un unico reclamo per
tutte e 4 le decisioni formali 29 febbraio 2016, RI 1 ha contestato i
provvedimenti. Essa precisa di avere sempre specificato, “per compilare i
formulari così come per la mia tassazione”, di vivere “presso __________”
precisando di essere divorziata. Essa indica poi di non volersi risposare ma di
convivere e ritiene di non dovere “giustificare oltre le mie scelte di
vita”. La signora RI 1 segnala poi che la Cassa ha sempre corrisposto con
lei indicando il suo recapito “presso __________”.
Nel suo reclamo RI 1
stigmatizza le modalità con cui la Cassa ha proceduto all’emanazione delle sue
decisioni (con due chiamate telefoniche, l’ultima a inizio febbraio 2016, vedi
doc. A4) e critica il fatto che il suo assicuratore malattia, “pretende che
io restituisca (nell’arco di un mese!) gli importi relativi al sussidio dal
2012 al 2015 per inciso oltre CHF 5'500.00“. Essa segnala anche la
difficoltà di un tale rimborso siccome pensionata (onere gravoso) e senza “capire
le ragioni di tale <punizione> non avendo mai nascosto
alcunché”. La reclamante ha inoltre evidenziato:
" (…)
Mi auguro inoltre che Voi accediate al registro pubblico degli
abitanti nel Cantone e confido (ma ne sono certa) che da un veloce controllo
risulterebbe perfettamente la convivenza.
Ad ogni modo, non capisco, se questo è il motivo della nuova
decisione, mi chiedo per quale ragione non ne fate menzione. Insomma, non
capisco come possiate “cambiare idea” senza fornirmi la benché minima
motivazione al riguardo. Io ritengo di essere in perfetta buona fede. (…)”
(doc. D6 pag. 2)
e ancora:
" (…)
Non comprendo tuttavia come mi si possa chiedere la restituzione
degli importi per ben 4 anni ormai trascorsi e ciò, come detto, senza una reale
spiegazione, né ragione a mio avviso ritenuto che non ho fatto nulla di male!
(…)” (doc. D6 pag. 3)
Il successivo 5 giugno
2016 (doc. A7, documento di uguale tenore è contenuto negli altri incarti) RI 1
ha lamentato l’assenza di una comunicazione da parte della Cassa, segnalando “di
avere informato del ricorso la mia cassa malati; quest’ultima tuttavia
sollecita … l’importo di CHF 5'782,80”.
1.6. Con quattro distinte
decisioni, tutte del 22 giugno 2016 e relative ai quattro anni di RIPAM in
discussione (doc. A8, B8, C9 e D8) la Cassa cantonale di compensazione ha
confermato i suoi provvedimenti amministrativi e negato il diritto alla RIPAM
per l’unità di riferimento formata da RI 1 e __________.
Con scritto 20 luglio 2016
valido per tutte le decisioni (doc. A9, documento di uguale tenore è compreso
anche negli altri incarti) RI 1 ha reagito segnalando di non avere “mai
nascosto alcunché alla Vostra Autorità, né adesso, né in passato, ammettendo
che la sua convivenza è sicuramente da definire stabile”. Più
specificatamente l’assicurata ha evidenziato:
" (…)
Vi trasmetto la decisione relativa al sussidio per l’anno 2011,
datata 30.09.2010. Faccio rilevare che quale indirizzo Voi indicate “presso __________”
e che ciò avveniva già nel 2010. Non comprendo dunque come possiate sostenere
che tale fatto sia emerso solo nel 2015 ed in occasione dell’inoltro della
richiesta di sussidio per l’anno 2016.
Non solo. Tutte le Autorità sono perfettamente a conoscenza della
mia situazione, prima fra tutte l’Autorità fiscale presso la quale Voi potere
eseguire delle verifiche.
(…)
Le decisioni appena ricevute non prendono minimamente posizione su
tale punto.
(…)
Io non ritengo di aver mentito, ho sempre indicato (anche solo per
abitudine) che vivo con __________; … che mi vengano chiesti oltre CHF 5'000.00
per decisioni di oltre 4 anni fa e che, seppur senza dirlo apertamente, vengo
tacciata e bugiarda (quantomeno di aver omesso), non lo trovo corretto. (…)”
(doc. A9)
RI 1 ritiene che “vi
siano delle condizioni, segnatamente di tempo, per poter procedere ad una
modifica di decisioni passate a chiedere soldi indietro” condizioni che in
concreto non sarebbero state rispettate. Nel suo scritto RI 1 segnala inoltre
di rinunciare alla RIPAM 2016. Tale scritto è stato ulteriormente completato,
il 29 luglio 2016, con lettera mediante cui l’assicurata ha preteso
l’emanazione di una decisione in forma scritta (doc. A11, documento di uguale
tenore è compreso in tutti gli incarti).
RI 1 si è comunque rivolta
(parallelamente) al Tribunale cantonale delle assicurazioni, con ricorso del 29
luglio 2016, con cui ha contestato i provvedimenti dell’amministrazione nel
loro merito (doc. I, inc. 36.2016.81), gravame che è stato evaso il successivo
4 agosto 2016 da parte del giudice delegato (doc. A12) che lo ha respinto il gravame
“nella misura in cui è ricevibile” con trasmissione degli atti “subito
… alla Cassa … affinché provveda ad evadere la richiesta dell’assicurata …”,
in particolare mediante avviso all’assicuratore malattie della contestazione
dei provvedimenti da parte dell’assicurata, ciò che l’amministrazione ha fatto
(doc. A13 per tutti gli incarti).
1.7. Il successivo 22 agosto 2016
la Cassa cantonale di compensazione ha emanato quattro distinte decisioni su
reclamo, una per ogni anno di RIPAM in discussione, con cui ha ribadito il
principio dell’esistenza di una convivenza stabile tra RI 1 e __________ che
impone il cumulo dei loro redditi ciò che esclude la possibilità di riconoscere
l’aiuto sociale (doc. A15 per il 2012, doc. B15 per il 2013, doc. C16 per il 2014
e doc. D15 per il 2015).
La signora RI 1 ha subito
reagito con la richiesta di “accesso agli atti” (doc. A16, documento di
uguale tenore è compreso in tutti gli incarti) per “valutare l’opportunità
di formulare un ricorso”, richiesta evasa il 6 settembre successivo.
1.8. Con ricorso 19 settembre 2016
(doc. I) RI 1 ha contestato le quattro decisioni emanate dall’amministrazione,
postulando la concessione dell’effetto sospensivo. Con la sua impugnativa
l’assicurata evidenzia come la Cassa cantonale di compensazione fosse a
conoscenza da anni della sua convivenza siccome le era noto che il suo
domicilio (o perlomeno il suo recapito postale) fosse “Pr. __________”.
Per la ricorrente:
" (…)
IAS dunque sapeva già (quantomeno ve ne erano tutti gli elementi) che
io convivevo con un'altra persona. D'altronde, io ho sempre fornito le stesse e
medesime indicazioni e meglio io ho sempre ricevuto delle richieste RIPAM
precompilate, sulle quali mi sono limitata a mettere due crocette e a firmare,
tranne che per il 2012 in cui ho compilato un formulano. Non è dunque possibile
che IAS si sia accorto solo nel 2015 di tale circostanza …
(…)
Dai dati fiscali e dai sistemi informatici cantonali (ma
soprattutto questi ultimi) ciò sicuramente risulta da tanto tempo; non comprendo
perchè IAS non abbia subito fatto le verifiche che avrebbero permesso di
evitare questa situazione …
(…)
Come già detto, per le richieste precompilate per gli anni 2013,
2014 e 2015, mi sono limitata a firmare i documenti e a spedirli. Preciso che
questi formulari mi sono sempre arrivati senza che io facessi niente in quanto,
dalla valutazione dell'autorità, io facevo parte della cerchia che aveva
diritto ai sussidi cassa malati.
(…)
Per il 2012, anno in cui ho compilato il formulario, non ho
indicato la convivenza perché era già indicata nell'indirizzo segnalato
dall'autorità stessa e dunque, a mio avviso, circostanza di cui IAS era già al
corrente. A quel momento inoltre, con tutta franchezza, non era evidente per me
percepire la differenza di regime. … non ho una formazione burocratica.
(…)
… è scorretto chiedere di restituire i sussidi degli ultimi 4 anni
sostenendo che solo nel 2015 IAS sarebbe venuto a conoscenza della convivenza.
Non ho verificato l'incarto a me riferito per gli anni precedenti al 2012, ma
sono abbastanza certa che vi siano più e più lettere, sia da parte mia che
redatte da IAS, in cui si indica "presso”. (…) se tale dicitura fosse
stata indica solo per qualche mese e a fronte di differenti recapiti collegati
alla mia persona, si sarebbe anche potuto pensare che per un periodo di tempo
io abbia semplicemente abitato presso un'altra persona, ma la mia convivenza
con __________ dura da oltre 30 anni e dunque da 30 anni a questa parte io ho
sempre il medesimo indirizzo di recapito.
(…)
… da parte mia ho fornito le indicazioni che ho pensato mi
venissero richieste (e ho sempre risposto a tutte le domande di IAS quando mi
sono state formulate), ritenevo che il controllo da parte dell'autorità
portasse appunto sulla valutazione del diritto o meno a questo sussidio.
(…)
Tengo poi a precisare che la valutazione del regime di convivenza,
che ad ogni modo io non ho mai nascosto, ha spesso poca rilevanza, soprattutto
in ambito fiscale.
(…)
In conclusione dunque, io sostengo che non vi sono prove che IAS
abbia "scoperto" solo nel 2015 della convivenza, però vi sono prove
(i documenti redatti anche da IAS stesso) che dimostrano come l'autorità in
questione tosse già consapevole della mia situazione personale almeno a far
tempo dal 2010/2011. (…)” (Doc. I)
Essa evidenzia inoltre la
difficoltà economica che le crea la pretesa di rimborso dell’assicuratore
malattia formulata a seguito delle decisioni dell’amministrazione.
1.9. Il ricorso è stato intimato
il successivo 21 settembre 2016 alla Cassa per la formulazione della risposta
di causa (doc. II) presentata, in uno con gli atti di causa il successivo 10
ottobre 2016.
In merito all’aspetto
dell’esecutività data alle decisioni dell’amministrazione da parte
dell’assicurazione malattie (e quindi con riferimento alla richiesta di effetto
sospensivo formulata dall’assicurata) la Cassa cantonale di compensazione ha
evidenziato di avere “informato l’assicuratore __________ … (invitando
l’assicuratore malattia) … a sospendere la procedura d’incasso nei confronti
della ricorrente … in data 4 ottobre 2016 l’assicuratore malattia conferma di
sospendere la procedura d’incasso” sino a fine ottobre.
Nel merito la Cassa
ribadisce nella sostanza, con argomenti che, laddove necessario saranno ripresi
in corso di motivazione, correttezza dei provvedimenti impugnati.
Alla signora RI 1 è stata
concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere
l’acquisizione di nuove prove (doc. IV).
Con allegato del 22
ottobre 2016 (doc. V) intitolato “ricorso” la signora RI 1 ha ribadito e
confermato le sue tesi nel merito della contestazione. Essa ha inoltre
evidenziato implicitamente l’esecutività data alle decisioni da parte
dell’assicuratore malattie. L’atto è stato trasmesso alla Cassa dal giudice
delegato il 25 ottobre 2016 (doc. VI) per conoscenza. Nel suo scritto
all’amministrazione il giudice delegato ha imposto alla Cassa (a fronte di
quanto evidenziato nella risposta di causa doc. III pag. 4 2° capoverso) di
volere intervenire presso l’assicuratore malattie per bloccare le procedure
d’incasso delle restituzioni alla luce della non esecutività delle decisioni su
reclamo del 22 agosto 2016 in conseguenza alla presentazione dei ricorsi qui in
esame. Con scritto 4 novembre 2016 (doc. VII) l’assicurata ha ribadito la sua
richiesta evasa dal Giudice delegato con scritto 7 novembre 2016 (doc. VIII).
Non sono state
acquisite ulteriori prove.
In ordine
2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),
contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,
ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili
al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da
parte dell’autorità amministrativa preposta. Questa Corte è competente ad
esaminare i gravami nel merito.
2.2. Il ricorso di RI 1, formulato
in maniera identica per ogni anno di sussidio per il quale la Cassa ha emanato
una decisione (su reclamo) che revoca i precedenti provvedimenti di
riconoscimento del diritto alla riduzione del premio, è sufficientemente e
adeguatamente motivato. Formulato nel termine di 30 giorni dall’intimazione
delle quattro decisioni rese, è tempestivo e ricevibile in ordine.
2.3. L’impugnativa contro le
quattro decisioni, come indicato del medesimo tenore, muove – per tutti gli
anni di sussidio in discussione – le medesime contestazioni. Oggetto delle
impugnative sono le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 della medesima
assicurata ricorrente che hanno alla loro base la medesima sostanziale
motivazione (la convivenza tra la ricorrente e il signor __________ e la
pretesa notorietà di questa circostanza). Nonostante i differenti anni di
sussidio oggetto delle decisioni, si giustifica la congiunzione delle cause formanti
gli incarti 36.2016.102, 103, 104 e 105, poiché, malgrado le diversità che
presentano le norme specifiche di attuazione della RIPAM relative agli anni in
discussione, su aspetti comunque che non sono, per queste procedure,
fondamentali, le motivazioni alla base dei gravami sono qui prevalenti. Le
contestazioni sono, come detto, identiche, così come le unità di riferimento
interessate e le motivazioni soggiacenti al cumulo dei redditi. Questi aspetti
prevalgono e si giustifica di conseguenza la congiunzione delle cause che sono
evase con il presente giudizio (in questo senso si vedano anche le STCA
36.2016.54 del 6 luglio 2016; 36.2015.80 del 15 febbraio 2016, 36.2016.4 in re
B. del 24 marzo 2016, 36.2016.11 in re V.I. del 18 aprile 2016, 36.2016.17 in
re R. del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 in re P. del 4 maggio 2016).
2.4. RI
1 lamenta genericamente, nelle sue argomentazioni, la violazione del suo
diritto di essere sentita alla luce della motivazione ritenuta nelle decisioni
impugnate. Il tema è già stato affrontato da questo Tribunale cantonale delle assicurazioni
nella STCA 36.2016.54 in re R. del 6 luglio 2016. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost., infatti, le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella
causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578
consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16
consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il
diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le
proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e
dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza
della decisione medesima.
Ciò
non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF
del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto la motivazione
contenuta nelle decisioni emanate dalla Cassa cantonale di compensazione è
adeguata e comprensibile, specifica i motivi che stanno alla base del ricalcolo
del diritto al sussidio per gli anni in questione, e pone alla base dello
stesso la convivenza di cui non era a conoscenza.
In sostanza nelle sue
quattro decisioni l’amministrazione ha ritenuto il sussistere di una convivenza
tra la ricorrente e __________ ciò che impone il cumulo dei redditi. Per la
Cassa la ricorrente e il convivente formano un’unica unità di riferimento.
Questo aspetto è più che manifestamente espresso dall’amministrazione che, a
sostegno delle sue conclusioni, richiama espressa giurisprudenza cantonale in
materia. La violazione del diritto di essere sentito va quindi esclusa. Prima
delle sue decisioni formali la Cassa ha comunque avuto contatto con
l’assicurata per accertare i dettagli della convivenza anche se tale contatto è
stato sgradito alla ricorrente per le modalità in cui è avvenuto. La signora RI
1 ha potuto inoltre esprimersi ampiamente e specificatamente sia nelle fasi che
hanno preceduto il ricorso che con il suo gravame.
Le motivazioni delle
decisioni hanno permesso all'insorgente di comprendere pienamente i motivi posti
alla base del rifiuto dei sussidi, e di potere reclamare con cognizione di
causa, rispettivamente le decisioni emanate su reclamo hanno consentito
all’assicurata di impugnare compiutamente i provvedimenti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni.
D’altra parte, secondo
giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se
l'interessato riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I
279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183). In concreto, il TCA
dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3). D’altro canto l’accoglimento di
un ricorso per denegata giustizia, nelle costellazioni come quelle in esame,
avrebbe quale conseguenza il rinvio delle procedure all’amministrazione per
sanare il diritto di essere sentito (se ne fosse ammessa la violazione). Ora il
TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio
della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si
esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente
il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere
sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1
pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012,
consid. 2.3). Ne segue che il TCA deve entrare nel merito del ricorso.
2.5. La ricorrente ha evidenziato
nel suo gravame come al suo reclamo e al ricorso non sia stato riconosciuto
l’effetto sospensivo che tali atti producono ex lege salvo contraria decisione dell’amministrazione
o del giudice.
Essa
ha quindi chiesto che le procedure d’incasso fossero sospese da parte
dell’assicuratore malattie. La Cassa (doc. III pag. 4, 2° capoverso) ha avuto “conferma”
dall’assicuratore che “la procedura d’incasso” sarebbe stata sospesa “fino
alla fine del mese di ottobre 2016 e, se del caso, i richiederne nuovamente
un’ulteriore proroga”.
Il
giudice delegato ha imposto, con scritto 25 ottobre 2016, alla Cassa cantonale
di compensazione di intervenire presso l’assicuratore per bloccare l’incasso,
vista la non esecutività delle decisioni impugnate.
La
domanda di effetto sospensivo della ricorrente è così divenuta priva d’oggetto.
Nel merito
2.6. In concreto le decisioni
contestate hanno tutte per oggetto il riesame, da parte dell’amministrazione,
dei provvedimenti con cui, come descritto nelle considerazioni di fatto, in
favore di RI 1 sono stati concessi i sussidi fondati sull’art. 65 LAMal. Prima
di ogni altra analisi va verificato (come questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già fatto nelle STCA 36.2016.54 del 6 luglio 2016; 36.2014.78
del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15
febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016,
36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016) se
l’amministrazione poteva procedere, come ha fatto, al riesame del diritto alla
RIPAM per gli anni in discussione e se lo stesso sia stato tempestivo.
2.6.1. Come già evidenziato nei
giudizi citati, in forza dell’art. 49 cpv. 1 LCAMal, nella versione vigente dal
1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere
restituite dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato,
oppure all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti
all’assicurato, o nei casi di perdita del diritto alle prestazioni
complementari all’AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile
all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore in precedenza), prevede che alla
restituzione e al condono dell’obbligo di restituzione è applicabile, per
analogia, la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA), del 6 ottobre 2000.
2.6.2. Per l’art. 25 LPGA le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
In virtù dell’art. 25 cpv.
2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
La restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;
STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010
pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03
del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un
motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha
beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva
diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti;
STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06
del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V
466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
L’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U
409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle
prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro
versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10
maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.
La giurisprudenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni (STCA 36.2016.54 in re R. del 6 luglio
2016), ha riconosciuto all’amministrazione, a fronte di un fatto nuovo rilevante
quale una convivenza stabile non segnalata dagli assicurati nella loro iniziale
richiesta di riduzione dei premi, la facoltà di rivedere le proprie decisioni
(formali e informali), con cui ha riconosciuto il sussidio per il pagamento dei
premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie e di imporre la
restituzione degli importi indebitamente percepiti; ciò nel termine di un anno
dalla conoscenza del fatto nuovo (art. 25 cpv. 2 LPGA).
2.6.3. In concreto i funzionari della
Cassa cantonale di compensazione, e il suo servizio prestazioni in particolare,
rilevano di non essere stati informati della convivenza fra RI 1 e __________
(ciò che è reso verosimile dai formulari doc. A1, B1, C1 e D1), convivenza
ritenuta stabile e tale da adempiere le condizioni degli art. 26 cpv. 4 LCAMal
e 10a RLCAMal (si veda anche l’art. 4 Lasp). Ciò ha condotto l’amministrazione
a erogare, in maniera successivamente ritenuta errata, la riduzione del premio
dell’assicurazione malattia in favore della ricorrente negli anni dal 2012 al
2015. La Cassa ha avuto notizia della convivenza solo a seguito di verifiche,
poste in atto successivamente all’inoltro della domanda di riduzione del premio
per il 2016. L'amministrazione ritiene che non fosse possibile risalire, in
base ai dati fiscali (cui ha diretto accesso per evadere le sue procedure) o ad
altri elementi concreti che le fossero noti, alla convivenza tra la signora RI
1 e il signor __________, in particolare in assenza di qualsiasi indicazione in
questo senso da parte della ricorrente. Questi aspetti saranno esaminati nelle
considerazioni di merito.
Come evidenziato nelle
considerazioni di fatto la signora RI 1 ha indicato sempre, sui formulari di
richiesta della RIPAM per gli anni in discussione, di essere persona sola,
divorziata, e non ha invece inserito la convivenza con __________
specificatamente richiesta in ogni formulario da lei sottoposto per la domanda
della riduzione del premio. Essa reputa sufficiente che il suo recapito fosse “Pr.
__________”.
La Cassa accede agli atti
fiscali con riferimento agli importi ritenuti dalle autorità fiscali e alla loro
natura (redditi/spese, sostanza/debiti), ma non alle causali di versamenti ed
introiti e comunque in concreto l'emergenza della convivenza non era
ravvisabile in assenza di precisa e specifica comunicazione (come d’altra parte
non è stata ritenuta in analoga situazione risolta nella STCA 36.2016.54 in re
R. del 6 luglio 2016). Proprio per tale motivo i formulari di riduzione dei
premi chiedono esplicitamente di indicare i "Dati personali dell'unità
di riferimento" e di specificare se la richiesta sia formulata da "Persone
sole / Coniugi / Conviventi / Partner registrati / Figli minorenni
conviventi". Come questa Corte ha già evidenziato nella sentenza
citata è fuori dubbio che i formulari usati nel 2012 erano di migliore
leggibilità e chiarezza rispetto ai moduli più recenti. Nonostante ciò anche i
moduli in uso dal 2013 sono specifici quo alla richiesta del sussistere di una
convivenza. Questa specifica richiesta non può essere elusa semplicemente
perché l’assicurato ritiene che l’amministrazione possa accedere a dati generali
dell’amministrazione cantonale o siccome sussiste un recapito postale di una
persona presso un’altra. Questa lettura della realtà misconosce che la RIPAM
costituisce un’amministrazione di massa che non può e non deve imporre ai
preposti funzionari, confrontati con decine di migliaia di richieste, di andare
autonomamente a verificare in dettaglio se un recapito postale presso una terza
persona costituisca una convivenza, come pretende l’assicurata. La signora RI 1
non ha precisato, alla specifica richiesta che compariva per la prima volta nel
modulo della RIPAM 2012, l’esistenza della sua convivenza con __________. Essa
poteva contattare l’amministrazione in caso di dubbio sulla risposta da dare
alla domanda, rispettivamente poteva rispondere alla richiesta anche se
considerava la domanda ridondante e inutile siccome il dato presunto noto. Non
rispondere ha indotto in errore l’amministrazione come si vedrà ancora nelle
considerazioni seguenti.
La ricorrente quindi non ha
mai specificato la circostanza della convivenza nelle sue richieste di RIPAM
per gli anni in discussione, pur professando la sua buona fede in
considerazione del fatto che l’amministrazione avrebbe dovuto essere a
conoscenza di tale circostanza. Sulla buona fede dell’assicurata non occorre decidere
in questa sede. Si ribadisce che i funzionari interessati, in
un’amministrazione di massa quale la RIPAM, provvedono alle verifiche relative
ai redditi deducendo le informazioni dai dati fiscali cui hanno accesso e
debbono contare sulla correttezza e la completezza delle risposte fornite
dall’assicurato.
Solo nel corso dell’esame
della domanda di riduzione dei premi 2016 la Cassa cantonale di compensazione
ha potuto accertare l’esistenza di una convivenza dell’assicurata con __________,
circostanza che ha trovato conferma nelle parole dell’assicurata stessa e del
suo convivente all’incaricata della Cassa che li ha interpellati.
Le decisioni formali di
riesame dei provvedimenti di riconoscimento della RIPAM per gli anni discussi
sono state emanate nel giro di pochi giorni dalle verifiche effettuate, esse
sono quindi certamente tempestive.
2.6.4. La Cassa ritiene di avere
erroneamente erogato la RIPAM a RI 1 per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015,
quando essa non ne avrebbe avuto diritto in ragione della sua convivenza
stabile con __________ che impone il computo (nell’ambito dell’unità di
riferimento) dei redditi dei due conviventi. Gli importi che la Cassa cantonale
di compensazione pretende di avere riconosciuto a torto, dettagliatamente
esposti nelle considerazioni di fatto, sono rilevanti assommando
complessivamente a quasi CHF 5'600.00
Ne segue che la procedura
adottata dall’amministrazione è, da un lato, tempestiva e, dall'altro, sorretta
da sufficiente motivazione. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve ora
verificare la correttezza dell’agire dell’amministrazione quo alla nuova
determinazione del diritto alla RIPAM per i medesimi anni in discussione.
2.7. Come
evocato nelle recenti decisioni di questo TCA in materia (STCA 36.2016.54 del 6
luglio 2016; 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015
e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11
del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio
2016) dal 2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal
(LCAMal qui di seguito), che regolano la riduzione dei premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM, l’acronimo è utilizzato sia
nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno
subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente
cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino
Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha provveduto a porre mano ad un nuovo
sistema di distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al
dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto
sociale, la precedente normativa aveva mostrato talune lacune e, soprattutto,
per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con
l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (in questo senso il Messaggio
15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di
modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento
promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai
criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile
cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per
approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da
scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento
hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui
l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed
alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.
LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le
nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di
concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare
maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i
premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende
però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche
a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa …
nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di
riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata
precedentemente ritenuta.
Il
Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la
LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento ed è vincolato in
particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i
redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei
minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di
informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione
dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta
infatti ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e
quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto
cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua
costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al
Cantone non solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per
pervenire alla riduzione dei premi.
Con
le norme in vigore dal 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di
conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di
riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa
delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”,
nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente
sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi
maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con
l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche
nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza
fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato”
(Rapporto, loc. cit.).
Importante
è qui rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge,
l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte
la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale
per certe fasce di assicurati.
2.8. Il Cantone accorda le
riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta
accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli
assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari
all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli
assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio
inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è
richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è
versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni
per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è
tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede
quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via
ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione
della richiesta.
Per
la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo
della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento.
L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a
livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni
conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una
convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di
seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone
maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti
del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
Il
premio medio di riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla
RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena
descritto e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo
assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2
LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio medio di
rifermento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla base del diritto alla
riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai
dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni
singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge
rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di
accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati
relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza
viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel
suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza donata
o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge
dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il
regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16,
prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il
periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano
considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati
nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto
sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è
ridotto annualmente di CHF 10'000.00.
L’art.
31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma
di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un
quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale,
contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia.
Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.
Il
nuovo sistema prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei
quali è accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art.
34 LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di
trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito
della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti”
(Rapporto DSS pag. 31). Questo contrariamente al previgente sistema che
conosceva tre sole tipologie di differenziazione per l’importo massimo della
prestazione.
Secondo
le norme della LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che
supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione
sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a
contribuzione del pagamento dei premi. In questa costellazione (superamento del
limite di reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale)
l’importo della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a
dipendenza dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la
riduzione del premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. Le
norme in vigore dal 2012 al 2014 compreso prevedevano percentuali di riduzione
che variavano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36a
LCAMal fissava le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli), 13%
(persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone
coniugate con figli.
Con
le modifiche vigenti per la RIPAM 2015 il legislatore ha introdotto il nuovo
concetto di reddito disponibile massimo. Per tale norma la riduzione dei premi
è accordata sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per
le UR senza figli, è definito con la formula di calcolo (ermetica) seguente:
RDM = costante del 3,4 x 50% del limite di
fabbisogno Laps senza computo della pigione
Se
dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:
RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x 50
% del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.
Le
due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento
ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono
due valori costanti del 3.4 e del 3,9.
Nel corso dei lavori
preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della
Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo
cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non
dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non
far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei
redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM
interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione
equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni
reddituali” (Messaggio citato, p. 13).
Posto il principio di fissare
un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere
maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti
d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare maggiormente
le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e biparentali,
piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli.” (Messaggio citato,
p. 13).
Da queste considerazioni è nata
la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri
per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state
proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli
computabili, e del 3.9 per in caso di presenza di figli. Sempre nel suo messaggio
(p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei premi: “è
una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è calcolato come un
multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il multiplo aumenta
in funzione del numero di figli”.
Per la determinazione della
costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p. 14 e 15) specifiche
tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore
delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della
costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce
anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)
illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di
riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3
novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi
massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.
In sostanza le costanti scelte
dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare per ogni
anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una
valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione
dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del
premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e
conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a
chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
2.9. Come
anticipato per stabilire il parametro da porre alla base del calcolo della
RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera
semplificata dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo
riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di
tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte
della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui
l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali
necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di
principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi.
Il
RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in
ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili che per quel che
riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una
semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei
beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce
dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale
capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni
reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata
dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza
(1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia
alcuna).
L’amministrazione
è tenuta a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente
accessoria, che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della
sostanza (mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo
proprio, dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di
decisione di tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro
simile che la Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta inoltre
delle indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private (rendite AVS o
AI rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia, ed ancora i
versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra fonte
considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione del
reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,
redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente:
assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni
complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande
invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta
infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente
prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla
riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che
non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione
della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie (Messaggio, op. cit., pag. 16 in initio).
Dai
lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima
ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato
dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS. Va sin d’ora
osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2 febbraio 2015;
36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del
16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre
2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e
36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante
giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla
realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di
tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati.
… l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento
fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni
sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme del regolamento
riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal)
ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di
tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal
Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
2.10. Dall’importo
del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese
specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in
maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo
abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto
della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che
riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra
essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge
annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito,
in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia:
AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese
professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le
spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un
importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi
assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),
imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni
nell’ambito della LAMal) od ancora per l’invalidità, rispettivamente spese di
gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a
carico od ancora per doppia economia non possono essere considerate.
Secondo
le nuove norme la spesa per interessi passivi è - come detto - ammessa se
effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF
3'000.00. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per
l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti
ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire
una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare
Fatti
i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag.
18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da
ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli
inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai
sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18
ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre
– ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri
ipotecari.
La
deduzione, così come espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai
debiti ipotecari. Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà
amministrative per accertare la natura degli interessi passivi versati
(remunerazione di debiti ipotecari o di debiti privati rispettivamente
aziendali, od ancora di prestiti al consumo) il legislatore ammette in
deduzione, sino al limite citato, gli interessi passivi che sono riconosciuti a
livello fiscale. Una differenziazione non è infatti precisata e deducibile dai
dati cui la Cassa cantonale ha accesso all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta del disegno di legge non ha fatto oggetto di
approfondimento da parte della Commissione della gestione e delle finanze nel
suo Rapporto con implicita condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di
rilievo per ammettere la deduzione dell’importo di CHF 3'000.00 è il
riconoscimento degli interessi in deduzione a livello fiscale, su questo
aspetto la volontà del legislatore appare chiara.
2.11. Come
in parte già anticipato, per le norme vigenti dal 2012 al 2014, determinato il
RDS riferito all’UR istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le
spese vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato
dalla legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra
variabile a dipendenza della dimensione dell’UR. Se il RDS sarà inferiore al
valore limite l’UR beneficerà dell’importo massimo del sussidio. Se invece è
superiore a questo limite (come rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010
pag. 4) “una percentuale fissa del reddito che eccede tale soglia dovrà
essere destinata al finanziamento dei premi, mentre il resto costituirà la
prestazione del Cantone. Man mano che il reddito aumenta la prestazione
cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite di reddito fino al
quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è stato definito
nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò senza il
computo della pigione”.
Il
valore limite per il riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno
determinato secondo l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di
detto valore. Per l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità
a livello del regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in
assenza di una valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal
cita espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato
finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal previgente (su
questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28 in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il
limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio
2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei
premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della
pigione. Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni
riferite ai sussidi precedenti la RIPAM 2015 (STCA 36.2014.8 del 16 aprile
2014; 36.2012.71 del 21 gennaio 2013; 36.2012.20 del 13 agosto 2012 nonché
36.2012.14 del 3 settembre 2012, pubblicata in RtiD 2013 - I pag. 44 e segg.
No. 11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo
la soglia di intervento:
a)
per il titolare del diritto:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per la persona sola
b)
per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
c)
per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il primo figlio
d)
per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il terzo figlio
e)
per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di
riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.
2Per
limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI si intende:
a) fr. 16’540.-- con riferimento
all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b) fr. 8’270.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c) fr. 8’680.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d) fr. 5’787.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e) fr. 2’893.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
3I limiti
dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura
dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari
all’AVS/AI.
Il
legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a
quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza
dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione
del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente
beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di
ottenimento della riduzione).
Come
indicato dunque dall’anno 2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno
costituiva il limite oltre il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo
a contribuzione per il pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono
state le modifiche citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma
desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima
possibile. In altri termini il limite di reddito oltre il quale l’assicurato o
la UR debbono iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato
diminuito. Come vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza
comunque sui calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa,
per il manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono
il versamento di un sussidio.
2.12. Con le modifiche della legge
apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate in vigore il 1° gennaio
2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015 è determinato mediante
una nuova formula che considera il reddito disponibile massimo dell’art. 32a
LCAMal (si veda quanto esposto nelle considerazioni sub. 2.9. in fine).
L'art.
34 LCAMal ribadisce che l'importo massimo normativo dei premi corrisponde alla
somma dei premi medi di riferimento per categoria d'assicurato, dell'UR.
L'importo normativo della RIPAM, dal 2015 è quindi determinato dalla seguente
formulata:
[PMR – (PMR x RD2)]
RDM2
e dipende dal reddito
disponibile massimo (RDM) definito all'art. 32 a LCAMal cui si è accennato nelle considerazioni precedenti.
Le modifiche
apportare alle norme a contare dal 2015 hanno reso il sistema molto meno
trasparente visto l’uso di formule matematiche complesse.
2.13. Per completezza va
rammentato ancora che per fissare l’importo della riduzione del premio da
riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65
cpv. 1 LAMal) l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente moltiplicato per
il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il
coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve
finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota,
basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o
dell’UR interessata.
Il
coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1°
gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile
per “le unità di riferimento con un reddito disponibile
inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della
pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000“, mentre
un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.
A contare dal 2015 il
legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto portare
un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale di
finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.
2.14. La
somma che risulta quindi dall’applicazione di questa percentuale di
partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce
della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce
l’importo della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente
agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del
sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la
nuova polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.
2.15. Occorre
anche qui (come già nelle recenti decisioni di questo Tribunale, cfr STCA
36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA
36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18
aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016, 36.2016.26 del 4 maggio 2016 e
36.2016.54 del 6 luglio 2016) precisare quali fossero i parametri applicabili
alla determinazione della riduzione dei premi negli anni qui in esame.
2.15.1. Con
il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle
riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012 (del 15 novembre 2011),
le stesse sono state definite come segue:
" a) periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno
2009.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF
4850.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4421.--
- minorenni: CHF
1146.--
c) percentuali
relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei
premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno
2010 (BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per
l’anno 2012."
2.15.2. Per
l’anno 2013, le stesse sono state così definite:
"
a) periodo fiscale per
l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:
classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2010.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’908.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’526.--
- minorenni: CHF 1’141.--
c) percentuali relative alla parte di
reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36
LCAMal."
2.15.3. Con
Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente)
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal per l’anno 2014 il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti
parametri:
"
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento:
classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2011.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’965.00
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’594.00
- minorenni: CHF 1’156.00
c) percentuali relative alla parte di
reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36
LCAMal.”
2.15.4. Per
l'anno 2015 l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della RIPAM
mediante DE dell'11 febbraio 2015, nel seguente modo:
" a) periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni
dell’imposta cantonale per l’anno 2012.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’875.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’504.--
- minorenni: CHF 1’066.--
c) costante per il calcolo del reddito disponibile
massimo:
- unità di riferimento senza figli: 3.4
- unità di riferimento con figli: 3.9”
2.16. Prima
di esaminare i calcoli eseguiti dall’amministrazione al fine di accertarne
l’esattezza, è rilevante verificare la correttezza del presupposto dal quale la
Cassa è partita, e contestato dalla ricorrente, secondo cui i suoi redditi e
quelli del signor __________ debbano essere accumulati. La signora RI 1
contesta infatti l’agire tempestivo della Cassa che avrebbe avuto nozione della
convivenza da anni siccome il recapito suo e del signor __________ comunicato
alle autorità fiscali e in genere a quelle cantonali.
2.17. Come ricordato nelle recenti
STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA
36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18
aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016, 36.2016.26 del 4 maggio 2016 e
36.2016.54 del 6 luglio 2016, l’art. 26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner
conviventi, in caso di convivenza stabile, compongano un’UR. La ricorrente non contesta
la possibilità stessa, conferita al legislatore. Su questo aspetto con la STCA
36.2015.29 questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che
l’equiparazione dei conviventi alla situazione dei coniugi non è contraria al
principio di uguaglianza giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare
il tema della convivenza in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed
in quello della RIPAM appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto,
l’art. 8 Cost. fed.
Da
notare che, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e
della norma del suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi
dei conviventi sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26
cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata,
in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone di Vaud, di un
caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva
chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie
invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio
pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:
"
L'art. 18 al. 1 du
règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin
1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et
les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux
couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou
plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument
l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à
l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est
requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)
Dans le domaine des contributions publiques ou
des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général
très strictes (ATF 133
I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF
133 V 402 consid. 3.2 p.
404 s.; ATF
132 I 117 consid. 4.2 p.
121; ATF
132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130
I 65 consid. 3.1 p. 67). En
matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les
exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de
précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales
régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du
principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité
des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer
le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes
fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des
bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son
octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer
dans une ordonnance (ATF 118
Ia 46 consid. 5b p. 61;
ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,
vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797
ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf. également
ATF 131
Considerandi
II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir
légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi
ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée
sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines
conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au
mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le
Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage
était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de
l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage
qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir
également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf
(nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les
cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés
des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne
assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet
qu'il n'est pas … arbitraire de
tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance,
quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre
les partenaires.
Dans cette optique, il est admissible de tenir
compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance
(arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in
FamPra.ch 2004 p. 434;2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003
du 12 janvier 2004, consid. 3.2;
2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche
Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis
von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX
WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p.
162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für
Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A
ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable
et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune
du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière
appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,
notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent
ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre
d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions
alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du
concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire
accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la
limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129
I 1).
Les considérations qui sont à la base de cette
jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide
sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,
vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme
dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux
domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le
principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.
La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de
subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le
revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations
à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires
enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non
l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres
situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge
de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle
des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur
but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.
Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire
non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au
sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale
d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la
prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir
d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union
matrimoniale."
Considerare,
in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per
valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente
ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha ritenuto tale cumulo in
contrasto con senso e scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal.
2.18
In
Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è
ritenuta stabile. La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla
legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle
prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo
aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato
dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In
particolare la convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi
sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il
realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella
convivenza.
Con
pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con
entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha
modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:
"
La convivenza è considerata
stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio;
c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."
con ripresa dei
concetti già contenuti nel RLaps.
In
una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione
completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha
osservato come:
"
… per gli art. 4 cpv. 1 lett. c
Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del
titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner
convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in
comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto
contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e
meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente
soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett.
c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1
Partner
convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede
che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli
in comune.
Questa regola era stata definita per garantire
la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato
civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la
giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.
Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti
(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129
I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa
2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e
la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico
per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere
definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un
certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF
prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un
concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare
l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è
costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è
stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali
condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no."
Ed
ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2
del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle
finanze che ritiene quanto segue:
" Con
l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal
titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori
hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a
definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono
figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita
ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Con le ulteriori seguenti
osservazioni:
"
È, altresì, utile sottolineare che
secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,
piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente
(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della
giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto
a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in
comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi
assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82
consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto
2011.
consid. 2.2.)."
Questi
rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei
premi dell’assicurazione malattie, nelle STCA più volte citate in precedenza, e
sono assolutamente attuali per cui vanno ulteriormente ribaditi. I concetti
della Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in materia, vanno
applicati anche in ambito di riduzione die premi sia per il rinvio dell’art. 26
cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e
per l'art. 10a RLCAMal e 2a RLaps), sia per lo scopo stesso che si prefigge la
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Sarebbe
scioccante applicare, all’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione
malattie coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso.
Condividere la propria
esistenza, gli affetti, in una relazione intensa, duratura, rapportabile a
quella coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della
Laps, di considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili.
In concreto la ricorrente
e il convivente signor __________, essi condividono la loro esistenza da oltre
30.
anni, intrattengono una relazione intensa la cui stabilità non è posta in
discussione dall’assicurata ricorrente che ha scelto questa comunità di vita. Essi
si prestano quindi reciproco aiuto. In concreto, alla luce della situazione
descritta dalla medesima ricorrente nella sua impugnativa, va pacificamente
ammesso che si è in presenza di una convivenza duratura, intensa, profonda e
radicata, che adempie i requisiti dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal e dell’art. 10a
lett. b) rispettivamente c) RLCAMal, conforme alla giurisprudenza federale.
2.19
Nel
caso in esame, non diversamente dai casi recentemente esaminati recentemente da
questo TCA (STCA 36. 2016.54 in re R. del 6 luglio 2016 e le sentenze cantonali
ivi citate), la convivenza va senza dubbio ritenuta stabile e tale da imporre
il cumulo dei redditi in ottica di RIPAM tra i due conviventi che formano
un’unica UR.
La
ricorrente e __________, oggi entrambe pensionati, convivono da moltissimi
anni, la loro è una relazione affettiva stabile e profonda. La ricorrente ha
indicato di non avere voluto contrarre un matrimonio per deliberata scelta che
non deve essere sindacata (art. 8 cpv. 2 Cost. fed.). La coppia condivide l’alloggio
e la ricorrente, per abitudine, indica il suo recapito “Pr. __________”
ossia preso __________, aspetto questo che è stato analizzato nelle
considerazioni sub. 2.6.3.
Gli
elementi raccolti agli atti, la modalità e la lunga durata della vita comune,
confermano le ammissioni della ricorrente stessa relative alla stabilità della
comunione di vita con il signor __________. È quindi comprovata l’esistenza di
una convivenza che impone all’amministrazione il cumulo dei redditi per la
determinazione del diritto alla RIPAM. RI 1 e __________ formano un’unità di
riferimento ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal così come precisato dall’art.
10a RLCAMal.
2.20
In particolare nelle STCA
36.2016
, 36.2015.29 e 36.2014.78 (citate in precedenza), questo Tribunale, a
fronte delle specifiche contestazioni delle ricorrenti, ha esaminato il tema
della pretesa discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi in
rapporto a quelle coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene
nell'ambito del diritto fiscale, non traendo - in questo ambito - i vantaggi
della coppia coniugata quo a deduzioni ed aliquote. Nei due casi citati la
parte ricorrente rilevava che i redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre
in ottica fiscale ciò non avviene, ma non vengono ritenute specifiche deduzioni
per determinare l'imponibile e non viene applicata l'aliquota per coniugi. Come
deciso nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 consid. 2.21 quest’obiezione
non può essere ritenuta (argomento ripreso nella successiva 36.2015.29 consid.
2.24
), il Tribunale cantonale delle assicurazioni così si è infatti espresso:
" Va
sottolineato come la differente valutazione della convivenza stabile in ambito
RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore,
chiaramente espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che
precedono. Due conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è
in parte condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita
fiscale distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita
fiscale. Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in
ambito di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale
in generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e
spirito le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost.
fed.
L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti
specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi
e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette
al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la
convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento
ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal
Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing &
Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p.
237.
e seg.
Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM
della ricorrente, e del di lei figlio, vanno ritenuti i redditi conseguiti
dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati
appartenenti ad un’unica UR.”
2.21
Prima
di verificare i calcoli operati dall’amministrazione e di accertare la
correttezza della domanda di restituzione delle RIPAM dal 2012 al 2015 è
necessario verificare, come indicato nelle considerazioni del punto 2.6.3., se
la Cassa abbia tempestivamente agito, emanando le sue decisioni di
restituzione, nel rispetto del termine di un anno che l’art. 49 cpv. 2 LCAMal,
per il suo rinvio all’art. 25 cpv. 2 LPGA. La ricorrente ritiene infatti che
l’amministrazione cantonale (in specie quella fiscale) fosse a conoscenza del
fatto che lei aveva il suo recapito presso il signor __________, da ciò la
Cassa avrebbe dovuto trarre l’informazione della convivenza e quindi il termine
per imporre la restituzione sarebbe perento.
La
tesi dell’assicurata non può essere seguita. Già è stato esposto nelle
considerazioni del punto 2.6.3. che il formulario relativo alla domanda di
RIPAM chiede esplicitamente agli assicurati di indicare se sussista una
convivenza. Manifestamente, come specificato, la riduzione dei premi è
un’amministrazione che coinvolge decine di migliaia di persone, ciò che non
permette di imporre ai funzionari di eseguire verifiche autonome, accertare
d’ufficio i fatti, operare indagini specifiche. La formulazione della domanda
esplicita sul modulo relativa al sussistere di una convivenza doveva fare
ritenere all’assicurata che tale aspetto era rilevante e andava chiaramente
specificato alla Cassa. L’esistenza di un recapito presso terze persone non
necessariamente è poi indizio di una convivenza che adempia i requisiti esposti
nelle considerazioni precedenti. Condivisione di spazi tra studenti
universitari, praticità per il recapito della corrispondenza (a seguito ad
esempio di assenze frequenti) possono indurre le persone a fare recapitare la
propria corrispondenza presso un famigliare, un amico o presso una persona
disponibile. Far risalire, dal semplice recapito della posta presso il signor __________,
la consapevolezza del sussistere di una convivenza stabile che impone di
considerare un’unica UR è eccessivo. La Cassa cantonale di compensazione AVS AI
IPG ha avuto i suoi primi dubbi a fronte della presentazione della richiesta di
sussidio 2016, ha contattato la ricorrente e successivamente il convivente,
apprendendo in maniera chiara la natura della convivenza solo a partire dall’ottobre
2015.
Da quel momento è iniziato a decorrere il termine perentorio per
l’amministrazione per domandare la restituzione dell’aiuto sociale ritenuto
indebitamente percepito dalla signora RI 1. La Cassa lo ha rispettato siccome
ha emanato le sue decisioni, sia quella formale che quella su reclamo, ancor
prima del decorrere di tale termine.
2.22
Alla
luce della tempestività dell’agire dell’amministrazione, va verificato il
calcolo della RIPAM svolto per determinare se l’entità della restituzione richiesta,
pari a tutti gli aiuti sociali di cui la signora RI 1 ha beneficiato a partire
dal 2012 sino e compreso il 2015, sia corretta.
Per
definire il diritto alla RIPAM della ricorrente, e del convivente __________, occorre
fissare il reddito determinante in maniera semplificata, partendo dai dati contenuti
nelle decisioni fiscali; cui va aggiunto quello conseguito dal
convivente e dedotte le spese riconosciute. La ricorrente, nel suo esposto, non
ha contestato i calcoli eseguiti dalla Cassa cantonale di compensazione che si
rivelano corretti. Va qui osservato che gli importi del fabbisogno determinati
dall’art. 10 Laps (v. consid. 2.11. che precede) sono stati correttamente
aggiornati come imposto dall’art. 10 cpv. 3 Laps. Nella STCA 36.2015.29 consid.
2.25
sono specificate le modalità di calcolo e di determinazione dei valori
aggiornati, a tale giudizio può qui essere fatto riferimento, e meglio:
" Con riferimento a tale norma va ricordato che l’Ordinanza 09 del
Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione
dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2%
rispetto ai valori del biennio precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11
è stato dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che
l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del l’1,7543%.
La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso
l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione
AVS AI IPG, Bellinzona), che “l’aumento percentuale reale delle rendite non
corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente
applicato dall’amministrazione.
Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento.
Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente
calcolato dal raffronto degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime
(STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RtiD 2013 I pag. 63 e 64 no.
12.
e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).
Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti
all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha
previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9%, che in realtà assomma allo
0,86209, mentre con l’Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi
e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%.
Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo
dell’adeguamento è dello 0,42735%.
La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al
limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido
per l’anno precedente all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 per il
sussidio del 2015, al 2013 per il sussidio del 2014
rispettivamente al 2012 per il sussidio del 2013.
L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta dai
ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori
del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha
operato correttamente fissando il valore del fabbisogno applicando le norme
transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali che, all’art. 37, prevede, in “deroga all’art. 10, per gli
anni 2013 e 2014… i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La
norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20
dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).”
In concreto dunque la Cassa
cantonale di compensazione ha cifrato correttamente il fabbisogno dell’UR in
causa, composta da RI 1 e dal convivente, in CHF 16'540.-- (titolare del
diritto) + CHF 8'270.-- (prima persona supplementare).
Questo importo è stato
aggiornato secondo le Ordinanze 09 ed 11 in maniera corretta.
2.23
Di seguito sono verificati i calcoli dell’amministrazione
per la nuova determinazione del diritto alla RIPAM da parte dell’UR composta
dalla ricorrente e dal suo convivente per tutti i 4 anni di sussidio in
discussione.
2.23.1
Per
quanto attiene alla RIPAM 2012 la Cassa ha considerato i premi medi dei
componenti l'UR, di CHF 9'700.--. I redditi conseguiti nel periodo di
riferimento sono fissati nella tassazione 2009 ed ammontano a CHF 27'104.00 per
la ricorrente e a 108'819.00 per il convivente. Il totale è di CHF 135'923.00,
cui va aggiunta la quota parte della sostanza (CHF 19'987.00). Per determinare
il reddito disponibile occorre dedurre dall’importo complessivo dei redditi
lordi le spese professionali e quelle per interessi passivi oltre all’importo
dei premi medi riconosciuti (CHF 9'700 + 3'000 + 4'000) per un reddito
disponibile di CHF 139'210.00. Per stabilire il diritto al sussidio va
applicata la seguente formula:
{PMR - [(RD – limite RD per conseguimento RIPAM
massima)
* quota art. 36 v.LCAMal/100]} * Quota finanziamento
che, rapportata ai dati
concreti, conduce al seguente risultato per l’UR composta dalla ricorrente e
dal convivente:
{9'700 – [(139’210 – 13'026) x 21/100] x 73,5% = -
12’347
L’importo inferiore allo 0
non consente il riconoscimento di alcuna riduzione del premio. La Cassa ha
calcolato correttamente il diritto alla RIPAM per l’anno 2012.
2.23.2
Per l’anno 2013 il RD dell’unità
di riferimento assomma a importo del tutto simile. I redditi conseguiti dai
conviventi assommano a CHF 135'717 (CHF 108'613.00 per il convivente e CHF
27'104.00 per l’assicurata), maggiorati di una quota della sostanza pari a CHF
20'088.00. Il reddito disponibile, dedotte le spese ammesse, è di CHF
138'989.00. La RIPAM è calcolata con la formula seguente:
{PMR – [(RD – Limite RD per
sussidio massimo/2) x quota % di partecipazione]} x coefficiente cantonale di
finanziamento
Ossia:
{9'816 – [(138’989 –
26’052/2) x 21%]} x 70% = - 11'645,40
Anche in questo caso il
valore negativo del risultato non consente l’attribuzione di una riduzione del
premio. La Cassa ha agito correttamente.
2.23.3
Per l’anno 2014 la
formula di calcolo è quella esposta nelle considerazioni precedenti. Il reddito
lordo di CHF 108'712.00 per il convivente, CHF 27'465.00 per la ricorrente e
CHF 20'944.00 quale quota della sostanza, conducono a ritenere un RD di CHF
140'364.00. Il calcolo della RIPAM da un risultato negativo che non consente il
riconoscimento di una RIPAM come indicato dalla Cassa (decisione impugnata,
doc. C16, p. 6). La ricorrente stessa non ha correttamente contestato il
calcolo eseguito dall’amministrazione ed i parametri posti alla base dello
stesso che sono stati fissati conformemente alle norme applicabili.
2.23.4
Per il 2015 il reddito
dell’assicurata rilevato dalla tassazione 2012 è di CHF 27'477.00, quello del
convivente è di CHF 108'788, cui va aggiunto 1/15 della sostanza netta (di CHF
21'421.00). Il RD assomma a CHF 141'356.00. La formula applicabile per
determinare il limite di reddito massimo del diritto alla riduzione è (in
assenza di figli a carico) data dall’applicazione della costante (3,4)
moltiplicata per la metà del limite di reddito Laps, qui 3,4 x (26’052/2) = CHF
44'288,40 importo che il RD di CHF 141'356.00 supera ampiamente.
2.24
Alla luce di quanto precede,
ritenuto il sussistere di tutti i presupposti di legge, la Cassa ha
correttamente e ricalcolato, e tempestivamente richiesto la restituzione di quanto
versato in eccesso, il diritto alla RIPAM di RI 1, e ciò per gli anni 2012,
2013, 2014 e 2015 (l’assicurata ha rinunciato a contestare il mancato
riconoscimento del sussidio per l’anno 2016). In concreto è manifestamente data
(per il periodo d’interesse) una convivenza stabile tra la ricorrente e il signor
__________. La Cassa ha eseguito i calcoli correttamente, fondandosi sulle
tassazioni applicabili, cifrando i RD partendo dai redditi complessivi
determinati a livello fiscale da quali ha dedotto, in maniera precisa, gli
importi deducibili. Per tutti gli anni in discussione il diritto alla RIPAM è
stato correttamente negato.
Ne segue che il ricorso contro
le quattro decisioni della Cassa cantonale di compensazione del 22 agosto 2016
deve essere respinto. Si prescinde dal carico di tasse e spese e non sono
attribuite ripetibili in favore della Cassa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 19 settembre
2016 formulato da RI 1, __________, contro le quattro decisioni emesse su
reclamo il 22 agosto 2016 dalla Cassa cantonale di compensazione aventi per
oggetto la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, le spese sono poste a carico dello Stato, e non sono attribuite
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti