36.2016.106
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21 dicembre 2016Italiano73 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.106
TB
Lugano
21 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 agosto 2016 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1968, è stato
attivo presso la ditta __________ di __________ come montatore di cartongesso
dal 22 maggio 2012 (doc. 9) fino al 31 dicembre 2012, giorno del suo licenziamento
comunicatogli il 30 novembre 2012 (doc. 121).
Rimasto bloccato con la schiena su un cantiere, dall’11 dicembre
2012 (doc. 10) egli risulta inabile al lavoro per lombalgia cronicizzata con
impotenza funzionale diagnosticata dai suoi medici curanti. A seguito di ciò
sono subito insorti anche disturbi psichici (doc. 12) per i quali, negli anni
seguenti, ha beneficiato di cure.
1.2. L’assicuratore malattia CO 1,
presso cui l’ex datore di lavoro dell’assicurato era affiliato, ha assunto il
caso e corrisposto al dipendente inabile al lavoro al 100% le indennità giornaliere
per perdita di guadagno di sua spettanza.
Sentiti i medici curanti dell’assicurato e i suoi medici
fiduciari, e dopo avere sottoposto l’interessato a perizie mediche (doc. 17),
la Cassa malati ha in un primo tempo (10 maggio 2013) sospeso il versamento
delle prestazioni dal 1° giugno 2013 (doc. 26).
Successivamente ha fatto peritare l’assicurato (docc. 44 e 57) e
il 14 novembre 2013 (doc. 53) gli ha imposto di inoltrare domanda di
prestazioni all’assicurazione invalidità (doc. 121).
Il 7 febbraio 2014 (doc. 67) la Cassa malati, alla luce della
perizia del dr. med. __________ che fissava la capacità lavorativa nell’attività
di gessatore nel 50%, mentre in altre attività leggere l’abilità lavorativa era
del 100%, ha concesso all’assicurato un termine transitorio dal 1° al 28
febbraio 2014 per reinserirsi professionalmente durante il quale gli avrebbe
versato le indennità giornaliere sulla base di un’incapacità lavorativa del 50%
(doc. 76), dopodiché avrebbe chiuso il caso.
Tale sospensione è stata confermata il 28 marzo 2014 (doc. 83).
L’assicurato ha ricevuto le prestazioni in ragione del 50% fino al
31 maggio 2014 e, sulla scorta dei nuovi referti medici, il 30 luglio 2014
(doc. 96) ha chiesto che gli fosse riconosciuta una inabilità lavorativa totale
retroattivamente dal 1° febbraio 2014.
1.3. Con decisione del 18
settembre 2014 (doc. 103) CO 1 ha comunicato all’assicurato di sospendere le
prestazioni e di chiudere il caso dal 1° giugno 2014 sulla scorta della perizia
effettuata dal dr. med. __________, che è stata confermata due volte dal suo medico
fiduciario dr. med. __________.
1.4. Con progetto d’assegnazione
di rendita del 3 dicembre 2014 (doc. 121/62), confermato con decisione del 25
febbraio 2015 (doc. 121), l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito
all’assicurato una rendita intera di invalidità temporanea dal 1° dicembre 2013,
stante un’inabilità lavorativa del 100% dall’11 dicembre 2012 al 31 gennaio
2014 in qualsiasi attività e del 50% dal 1° febbraio 2014 in poi. Tuttavia, il
versamento non poteva avvenire prima del 1° maggio 2014, ossia al più presto
dopo sei mesi dalla data della domanda (21 novembre 2013) e, visto il
miglioramento dell’abilità lavorativa che ha dato luogo a un grado AI dell’8%,
esso era limitato nel tempo al 31 maggio 2014.
Con sentenza C-2004/2015 del 24 settembre 2015 (doc. 199/100) il
Tribunale amministrativo federale, preso atto del preavviso del 23 giugno 2015
(doc. 199/98) dell’Ufficio assicurazione invalidità per gli assicurati
residenti all’estero che proponeva l’annullamento della decisione impugnata con
rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché completasse l’istruttoria
conformemente alle indicazioni fornite, proposta a cui aveva aderito il ricorrente,
l’ha ammessa in quanto giustificata dalla necessità di completare
l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di
salute del ricorrente. Rendendosi dunque necessaria, anche d’avviso del
Servizio Medico Regionale interpellato dall’Ufficio AI, una perizia
pluridisciplinare che esaminasse l’insorgente da un punto di vista
reumatologico, psichiatrico e neurologico, questi ultimi aspetti non ancora investigati,
la causa è stata rinviata all’Ufficio AI per completamento istruttorio, fermo
restando il diritto alla rendita intera per il mese di maggio 2014.
1.5. L’assicurato ha continuato a
trasmettere alla Cassa malati dei certificati medici attestanti la sua
inabilità lavorativa totale finché, sottoposti al perito dr. med. __________ e
al dr. med. __________, suo medico di fiducia, con decisione su opposizione del
10 dicembre 2015 (doc. 227) l’assicuratore malattia si è riconfermato nella sua
precedente decisione, visto che anche l’assicurazione invalidità aveva respinto
il diritto alle prestazioni.
Sentiti nuovamente il perito il 24 agosto 2015 e il medico fiduciario
il 2 dicembre 2015 (doc. 225), questi specialisti hanno riconosciuto l’interessato
abile al lavoro al 50% nella sua attività di gessatore. In attività adatta,
ossia leggera e nel rispetto dell’ergonomia del tronco, la capacità lavorativa
era totale.
Da una parte, il perito ortopedico ha spiegato nel dettaglio i motivi
per cui il rapporto del curante dottor __________ del 26 settembre 2014 non
apportava nuovi e validi elementi atti ad invalidare le sue precedenti
considerazioni. D’altra parte, la dr.ssa med. __________ ha peritato l’interessato
personalmente il 5 novembre 2015 dal profilo psichiatrico e nel suo rapporto
del 10 seguente (doc. 209) l’ha ritenuto totalmente abile in qualsiasi
attività.
Secondo l’assicuratore malattia non v’era quindi alcun motivo,
benché il caso AI fosse ancora pendente, per modificare la decisione formale
che ha previsto un adeguato periodo transitorio.
1.6. Il 7 gennaio 2016 (doc. A4) RI
1, rappresentato da RA 1, si è rivolto a questo TCA chiedendo di riconoscergli
il versamento delle indennità giornaliere residue spettantegli nella misura del
100% a far data dal 1° giugno fino al 30 novembre 2014, pari a un ammontare di
Fr. 31'597,15.
Con STCA 36.2016.3 dell’11 aprile 2016 (doc. A5) il Tribunale ha riassunto
lo stato di salute del ricorrente e, alla luce anche delle carenze presentate
dalla decisione impugnata che non ha verificato, dal profilo economico, le
conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente, si è allineato al
giudizio del 24 settembre 2015 del Tribunale amministrativo federale (cfr.
consid. 9.1) che, su preavviso dell’Ufficio assicurazione invalidità (doc.
199), ha ritenuto necessario completare l’accertamento dei fatti giuridicamente
rilevanti, in particolare procedendo con una perizia pluridisciplinare
comprendente una valutazione neurologica, psichiatrica e reumatologica.
In conclusione (cfr. consid. 10), ritenuto che la Cassa malati non
ha effettuato il calcolo della perdita di guadagno dell’assicurato malgrado
l’esistenza di una capacità lavorativa residua totale in attività confacenti,
limitandosi invece ad interrompere il versamento delle prestazioni di diritto,
la decisione impugnata è stata annullata e gli atti rinviati all’assicuratore
malattia affinché procedesse nelle sue incombenze ed emanasse quindi una nuova
decisione che si pronunciasse anche sul grado della capacità di guadagno
del ricorrente. Alla luce della situazione concreta e della decisione del TAF,
la Cassa malati avrebbe dovuto stabilire il grado della capacità lavorativa
dell’assicurato, considerando anche gli esiti dei nuovi accertamenti medici
scaturiti dalla perizia pluridisciplinare disposta dall’Ufficio AI su ordine
del Tribunale amministrativo federale.
1.7. Il 13 giugno 2016 (doc. 248) CO
1 ha emesso una decisione formale con cui, basandosi sui rapporti del dr. med. __________
del 20 dicembre 2013 e del 24 agosto 2015, confermati il 2 dicembre 2015 dal
medico fiduciario dr. med. __________, ha ritenuto l’assicurato dal 1° febbraio
2014 abile al lavoro al 50% come gessatore e al 100% in attività leggere.
Dal punto di vista psichiatrico l’interessato è stato ritenuto
abile al lavoro in misura totale, da sempre e per ogni attività (cfr. rapporto
del 10 novembre 2015 della dr.ssa med. __________).
Ritenuto per il 2014 un reddito da valido di Fr. 74'995,20 e un
reddito da invalido in attività leggera e ripetitiva di Fr. 64'704.-, la Cassa
malati ha concluso che dal 1° febbraio 2014 l’incapacità di guadagno era del
13,72%, senza quindi diritto a ulteriori prestazioni oltre il 31 maggio 2014 (ossia
dopo i 4 mesi concessi per cambiare attività).
Chiamato a giudicare sul ricorso dell’8 luglio 2016 (doc. 253) di RI
1, con STCA 36.2016.73 del 24 agosto 2016 (doc. 260) il Tribunale l’ha dichiarato
irricevibile e ha trasmesso gli atti alla Cassa malati per l’emanazione di una
decisione su opposizione che tenesse in considerazione le motivazioni espresse
nel suo precedente giudizio.
1.8. Con decisione su opposizione
del 31 agosto 2016 (doc. A2) la Cassa malati ha ribadito la decisione formale
del 18 settembre 2014, confermando integralmente il contenuto della decisione
di rifiuto di prestazioni del 13 giugno 2016.
1.9. Il 21 settembre 2016 (doc. I)
RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione su
opposizione della Cassa malati e di concedergli l’indennità per malattia dal 1°
giugno al 30 novembre 2014 ammontante a Fr. 32'583,15, oltre a interessi del
5%.
L’assicurato ha spiegato di essere rimasto completamente bloccato
con la schiena l’11 dicembre 2012 mentre svolgeva un lavoro molto pesante e da
allora è inabile al lavoro al 100% per lombalgia, come certificato da più
medici curanti che l’hanno visitato dal 2012 al 2015. A causa di questa
patologia somatica è pure emersa una sindrome depressiva che lo rende inabile
al lavoro totalmente anche dal profilo psichiatrico.
Per questi motivi, le valutazioni dei medici fiduciari della Cassa
malati, così come le perizie specialistiche - che risalgono al 2015 mentre la
sua pretesa si riferisce al 2014 -, non sarebbero attendibili siccome contrarie
ai pareri dei curanti che da tanto tempo hanno in cura l’assicurato e che hanno
comportato il riconoscimento di una rendita di invalidità. Anche per il 2016 i
medici curanti hanno attestato un’inabilità lavorativa del 100%, perciò, a suo
dire, sono dati dei motivi oggettivi per versargli le indennità giornaliere.
Per quanto concerne il calcolo economico, essendo egli inabile al
100% in qualsiasi attività, il suo reddito ipotetico è pari a Fr. 0.- mentre
prima della malattia ammontava a Fr. 74'995,20. Per tale motivo il ricorrente
ha diritto alle indennità giornaliere per i restanti 183 giorni, e cioè dal 1°
giugno al 30 novembre 2014, che assommano a Fr. 31'597,15.
1.10. Nella risposta del 14 ottobre
2016 (doc. V) CO 1, patrocinata dall’avv. RA 2, ha proposto in primo luogo di dichiarare
irricevibile l’opposizione per carenza di motivazione e nel merito di respingere
il ricorso, ritenuto che le patologie individuate dai medici curanti e le
conseguenze da essi indicate sulla capacità lavorativa del ricorrente sono
contestate. Inoltre, perfino l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto alle
prestazioni, ma anche sulla base del rapporto del 10 ottobre 2016 (doc. 268) del
dr. med. __________, che ha ribadito le precedenti valutazioni, non v’è motivo
di accettare le affermazioni del dr. med. __________. Indipendentemente dal
fatto che l’Ufficio AI, dopo avere fatto esperire una perizia pluridisciplinare
il 16 agosto 2016 (doc. 259), ha ritenuto l’assicurato inabile al 50% come
gessatore, ma abile all’80% in attività adeguate dal giugno 2014 in poi, la
Cassa malati ha ribadito la completezza e l’esaustività dei vari rapporti dei
medici che essa ha interpellato (in particolare i referti del 20 dicembre 2013
e del 24 agosto 2015 del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica,
confermati dal medico fiduciario dr. med. __________ il 2 dicembre 2015),
perciò non vi sarebbe alcun motivo di modificare la decisione impugnata di
riconoscere un’abilità lavorativa del 50% nell’attività di gessatore rispettivamente
un’abilità totale in attività adatte e quindi leggere. Questi medici si
confronterebbero debitamente e dettagliatamente con i referti dei colleghi
curanti, senza invalidare le considerazioni formulate per l’ambito somatico.
Quanto alle asserite e contestate problematiche psichiche, peraltro
riportate in un referto che non rispetterebbe i requisiti giurisprudenziali in
materia, dal rapporto della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, emergerebbe per contro un’abilità lavorativa totale, da sempre e
in ogni attività.
Per la determinazione della perdita di guadagno, ritenuto nel 2014
un reddito da valido di Fr. 74'995,20 e un reddito ipotetico di Fr. 66'170.- così
determinato dall’Ufficio AI, si ha un grado di incapacità di guadagno
dell’11,76%, insufficiente per avere diritto a ulteriori indennità giornaliere
per malattia che, peraltro, gli sono state versate in eccesso a causa di un
errore nei dati ricevuti.
1.11. Il 20 ottobre 2016 (doc. VII)
il ricorrente si è riconfermato nelle proprie richieste e il 27 seguente (doc.
VIII) ha prodotto due nuovi certificati medici (docc. A29 e A30) a comprova
della sua incapacità lavorativa totale.
L’assicuratore malattia ha comunicato il 10 novembre 2016 (doc. X)
di avere nuovamente interpellato la dr.ssa med. __________ senza ottenere però
risposta, la quale in precedenza gli aveva ritrasmesso il referto del 10
novembre 2015 che la Cassa ha interpretato come conferma della sua valutazione.
Quanto ai due nuovi certificati dei curanti, l’assicuratore ha
rilevato come essi ribadiscano sempre gli stessi concetti e non si confrontino
minimamente con la citata perizia della psichiatra, né tanto meno attestano un
peggioramento dopo il novembre 2015.
D’avviso del ricorrente non è attendibile che la psichiatra, dopo
un anno dal periodo in questione, nel suo referto l’abbia ritenuto pienamente
abile, mentre diversi altri specialisti, che l’hanno in cura da tanto tempo,
sono di opinione contraria (doc. XII).
La Cassa malati non ha più formulato
osservazioni (doc. XIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La Cassa malati resistente ha
chiesto al Tribunale di considerare irricevibile per carenza di motivazione l’opposizione
del 22 giugno 2016 dell’assicurato alla decisione del 13 giugno 2016, giacché egli
non avrebbe preso posizione sugli argomenti puntualmente da essa indicati nella
decisione formale e quindi non si sarebbe confrontato con gli stessi,
limitandosi a affermare che è inabile al lavoro al 100%.
La censura è irricevibile, siccome la Cassa malati ha emanato la
decisione su opposizione qui contestata.
La decisione su opposizione del 31 agosto 2016 costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all’esame giudiziale
(DTF 130 V 398; SVR 2005 AHV Nr. 19).
In concreto l’assicuratore, con la decisione su opposizione, è
entrato nel merito delle contestazioni dell’assicurato senza restrizioni.
Il TCA deve dunque pronunciarsi unicamente sul rifiuto del
versamento delle indennità giornaliere dal 1° giugno 2014.
nel merito
2.2. Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è
considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che
non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura
medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
È considerata incapacità al lavoro qualsiasi
incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione
o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra
professione o campo d’attività (art. 6 LPGA).
Per l’art. 7 LPGA è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.
2.3. Per quanto concerne
l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede
che:
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera o che
vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i
65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un
assicuratore ai sensi dell'articolo 68.
2 Esse possono
scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3 L'assicurazione
d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione
collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:
a. datori di lavoro, per sé stessi e per i propri
dipendenti;
b. associazioni di datori di lavoro o associazioni
professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei loro membri;
c. associazioni di dipendenti, per i propri membri.".
Giusta l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare
dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione.
A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità
giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta
di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto
nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio
del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva
riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia
stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è
tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata
minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata,
per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900
giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente
indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta
la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4
LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia
ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo
69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720
indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle
indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
2.4. Secondo la giurisprudenza
sviluppata in base all'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile
anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI
1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per
motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può
farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale
attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato
che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA
(sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da
giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in
considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque,
l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza
sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera
d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -,
bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno
alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento
all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto
può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata
dall'assicurato.
L'incapacità di lavoro è l'impossibilità fisica di muoversi
o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo.
Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e
attività (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di
lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere
realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua
in un mercato del lavoro equilibrato.
In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa,
va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il
principio – già comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo
cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche
negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto
federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione
malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse
(DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V
53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178
consid. 2).
Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo
la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha
l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il
più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione
economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente
esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in
settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.
Del resto, deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità
configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina,
questo principio permette di pretendere da una persona un determinato
comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997,
pag. 71 e dottrina ivi citata).
Infine, il fatto di essere assicurato per un'indennità giornaliera
di un determinato importo e di avere pagato i relativi premi non conferisce
ancora il diritto al versamento della somma assicurata in caso di incapacità
lavorativa (DTF 110 V 322 consid. 5, 105 V 196; RAMI 2000 no.
KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1987 no. K 742 pag. 275 consid. 1, 1986 no. K 702 pag. 464 consid. 2a; Eugster,
Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG, Recueil de
travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Losanna
1997, pag. 539). Occorre infatti ancora che l'assicurato subisca una
perdita di guadagno in misura tale da giustificare il pagamento dell'importo assicurato
(RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a; STF
4A_344/2007 dell'11 marzo 2008 consid. 3.3; STFA K 146/03 del 4 maggio 2004
consid. 3.1). In caso di sovraindennizzo, le prestazioni assicurate possono
essere ridotte conformemente agli art. 78 cpv. 2 LAMal e 122 OAMal.
2.5. Nel caso di specie, dalla
folta documentazione agli atti risulta che l’insorgente sin dall’11 dicembre 2012
lamenta dolori all’intero rachide che hanno portato allo sviluppo di una
sindrome depressiva. Per questi disturbi l’assicurato è stato oggetto di numerose
valutazioni mediche non solo da parte di propri medici curanti e dei medici
fiduciari della Cassa malati, ma anche da parte di specialisti intervenuti su
mandato dell’Ufficio AI a seguito della sentenza di rinvio del Tribunale
federale amministrativo, che ha disposto di completare l’istruttoria con
accertamenti medici, conclusione ripresa anche da questo stesso TCA nel suo
giudizio dell’11 aprile 2016 (36.2016.3).
La Cassa malati ha richiamato l’intero incarto dell’Ufficio AI
(doc. 265) e ha preso atto delle risultanze della perizia medica
pluridisciplinare ordinata l’11 dicembre 2015 (doc. 265/6 e 13), che ha avuto
luogo presso il Servizio Accertamento Medico e altri specialisti il 3 maggio
2016 (doc. 265/14), il 3 giugno 2016 (doc. 265/20) e l’11 giugno 2016 (doc. 265/20),
a seguito della quale nel referto del 16 agosto 2016 (doc. 265/26) i periti hanno
concluso che dalla valutazione psichiatrica, reumatologica, neurologica e
neuropsicologica è emersa una capacità lavorativa del 50% come gessatore dal
giugno 2014 stante una presenza durante tutto il giorno ma con rendimento
ridotto (doc. 265/30), mentre in attività fisicamente medio-leggere che non
implichino particolari sforzi per il rachide la capacità lavorativa è stata
stabilita nel 75% dal luglio 2015, anche in tal caso sotto forma di presenza
durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto.
Dal giugno 2014 al giugno 2015 l’assicurato ha invece presentato
una capacità lavorativa dell’80% in attività adatte (doc. 265/31).
Ad ogni modo, l’assicuratore malattia ha ritenuto comunque di
doversi attenere ai pareri medici del dr. med. __________ e della dr.ssa med. __________
allestiti negli anni precedenti, ritenendoli chiari, completi ed esaustivi e
quindi non rilevando motivi, anche alla luce della predetta perizia
pluridisciplinare, per scostarsi dalle conclusioni a cui essi sono giunti.
Ciò varrebbe a maggior ragione sulla base sia del rapporto del 10
ottobre 2016 (doc. 268) del dr. med. __________, che ha confermato le sue
precedenti valutazioni, sia dell’agire della dr.ssa med. __________ che,
interpellata al riguardo, ha trasmesso alla Cassa malati il suo precedente
parere del 10 novembre 2015, come a significare che lo confermava.
Da parte sua, il ricorrente ribadisce la sua inabilità lavorativa
totale sia per motivi fisici sia psichici, tesi suffragata dai numerosi certificati
dei suoi medici curanti.
2.6. Nel precedente giudizio
dell’11 aprile 2016 (36.2016.3 consid. 6) il TCA ha già esposto nel dettaglio i
referti medici più significativi, quali i rapporti del 20 dicembre 2013 (doc.
57) e del 24 agosto 2015 (doc. 185) del dr. med. __________, FMH chirurgia
ortopedica, i pareri del dr. med. __________, medico fiduciario della Cassa
malati, che si è espresso il 27 agosto 2014 (doc. 99) e l’11 novembre 2014
(doc. 110) come pure successivamente, e il rapporto del 10 novembre 2015 dr.ssa
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, sui quali la Cassa malati si
basa tuttora per fondare il proprio rifiuto al versamento di indennità
giornaliere anche dopo il 31 maggio 2014.
Il Tribunale ha inoltre ricordato i pareri dell’11 marzo 2014
(doc. 81), del 19 aprile 2014 (doc. 82) e del 19 ottobre 2015 (doc. 203) del dottor
__________, medico chirurgo di __________, e quelli del 26 settembre 2014 (doc.
104) e del 27 marzo 2015 (doc. 124) di __________ di __________, specialista in
medicina legale e delle assicurazioni, entrambi medici curanti del ricorrente.
Con il ricorso l’assicurato ha prodotto dei certificati sia antecedenti
(docc. A6-A15) sia successivi (docc. A16-A26) al precedente giudizio di merito
di questo Tribunale (11 aprile 2016).
Fra questi ultimi, si osserva che il dott. __________ ha sempre
attestato una lombalgia cronica con deficit funzionali e una sindrome ansiosa
depressiva certificando di volta in volta una prognosi di 30 giorni e
un’inabilità lavorativa del 100%.
La dr.ssa __________ del __________ ha certificato tra aprile e
agosto 2016 che l’assicurato proseguiva un percorso di sostegno psicologico per
le problematiche precedentemente relazionate - riferendosi verosimilmente alla
sua estesa relazione clinica del 15 maggio 2015 (doc. A9), puntualizzata il 14
dicembre 2015 (doc. A10) -, che nell’attestato del 26 agosto 2016 (doc. A24) ha
riferito essere tuttora persistenti avendo assunto carattere cronico.
Da ultimo, il dottor __________, specialista in psichiatria attivo
presso l’__________, nei suoi identici rapporti del 27 luglio 2016 (doc. A25),
del 25 agosto 2016 (doc. A26) e del 20 ottobre 2016 (doc. A29) ha affermato
quanto segue:
" (…) è
regolarmente in cura con lo scrivente a partire dal 20 luglio 2015 con visite
di controllo a cadenza mensile per una grave e invalidante sintomatologia a
carattere ansioso e depressivo insorta dopo un incidente sul lavoro avvenuto
nel mese di dicembre del 2012 (ultima valutazione in data 27 lugli 2016).
Si conferma quanto affermato nelle precedenti certificazioni
rispetto all’eziologia, alla patogenesi e al decorso del quadro clinico
ansioso-depressivo.
Allo stato attuale il paziente si presenta lucido e ben orientato
nei parametri spazio-temporali in assenza di sintomi della sfera psicotica in fase
attiva. Il tono dell’umore appare ancora profondamente deflesso e l’ideazione è
centrata su tematiche a sfondo depressivo con sentimenti di inadeguatezza e
chiusura delle prospettive per il futuro. Tale situazione si è ulteriormente
aggravata a causa del fatto che il paziente continua a sentirsi completamente
incompreso rispetto alla sua situazione di malessere da parte delle istituzioni
__________. Questo atteggiamento ha riacutizzato sentimenti depressivi con idee
di morte che il paziente riesce a tenere lontane solo pensando ai suoi affetti
più cari. La terapia psicofarmacologica con Paroxetina, incrementata a gennaio
fino a 40 mg/die, appare ancora assolutamente necessaria mentre è stata
confermata la terapia ipnoinducente con Flurazepam 30 mg/sera.
La sintomatologia continua a essere inquadrabile da un punto di
vista diagnostico come un gravissimo Disturbo dell’Adattamento con Ansia e
Umore Depresso Misti Persistente (F43.23 secondo il DSM V); la situazione
clinica può essere considerata ormai cronicizzata e poco suscettibile di
ulteriori miglioramenti nonostante la regolare prosecuzione delle cure
farmacologiche e psicoterapiche.”.
Il dottor __________ ha ribadito il 25 ottobre 2016 (doc. A30) che
persisteva un’incapacità lavorativa del 100% come gessatore.
Oltre a questi referti va ricordato il rapporto del 10 ottobre
2016 (doc. 268) del dr. med. __________, citato dalla Cassa malati, che in
sostanza si riconferma nelle sue precedenti valutazioni.
Il chirurgo ortopedico, che si è pronunciato alla luce dei più citati
recenti certificati medici messi a sua disposizione rilasciati dai curanti
dottori __________, medico chirurgo, e __________, specialista in psichiatria, ha
concluso che essi non apportavano nuovi elementi di giudizio tali da modificare
le considerazioni espresse a suo tempo in ambito ortopedico. In particolare:
" Come
ritenuto dal dr. __________ nel rapporto del 26.9.2014, lo studio di risonanza
magnetica della colonna lombare eseguito il 15.11.2013 si limita a confermare i
riscontri già documentati dall’esame TAC del 6.4.2013.
Fatti
I certificati medici redatti dal dr. __________ il 4.12.2015,
11.12.2015, 8.4.2016, 2.5.2016, 4.7.2016, 5.8.2016 e 2.9.2016 fanno unicamente
riferimento a una lombalgia cronica con deficit funzionali, senza apportare
alcun elemento di giudizio oggettivato/oggettivabile suscettibile di condurre a
un cambiamento giustificato del tenore delle considerazioni di pertinenza
ortopedica/neuro-ortopedica espresse in precedenza.
Nei suoi diversi rapporti il dr. __________ descrive un quadro
psichiatrico in continuo progressivo peggioramento, ricondotto a
un’incomprensione da parte delle istituzioni __________ alla situazione
venutasi a creare alla fine dell’anno 2012 (licenziamento, episodio di
bloccaggio iperalgico). Si tratta di aspetti di pertinenza psichiatrica nei
quali non entro in materia.”.
Parallelamente, l’assicurato è stato visitato da alcuni
specialisti su mandato dell’Ufficio assicurazione invalidità. Infatti, sulla
base di quanto deciso dal Tribunale federale amministrativo, l’UAI ha
effettuato ulteriori accertamenti medici sottoponendo il ricorrente a una
perizia pluridisciplinare, che ha avuto luogo ad inizio maggio e a inizio
giugno 2016 presso il __________ e altri specialisti.
Nel rapporto peritale del 16 agosto 2016 (doc. 265/26) vengono
riassunti i numerosi certificati medici messi a disposizione degli esperti dal
giorno dell’inizio dell’inabilità lavorativa fino al 3 giugno 2016, posta
l’anamnesi (familiare, personale, sociale, professionale, patologica, le
affezioni attuali, sistemica) e descritte le constatazioni obiettive (status
del perito __________, reperti degli esami di laboratorio, radiologici e
neurologici, valutazione psicodiagnostica).
La diagnosi era di sindrome depressiva persistente (ICD-10, F34.1);
sindrome cervico e lombovertebrale cronico-recidivante con/su: discrete
alterazioni degenerative soprattutto a livello L4-L5 e L5-S1, senza deficit
neurologici di tipo radicolare.
Vengono poi esposti gli esiti delle singole consultazioni
specialistiche a cui è stato sottoposto il ricorrente.
Nel dettaglio, nella sua valutazione psichiatrica la dr.ssa med. __________,
che ha incontrato due volte l’assicurato a distanza di un mese (in maggio e in
giugno 2016), si è soffermata sull’anamnesi e sui documenti a sua disposizione;
ha inoltre disposto l’esame neuropsicologico effettuato dal dott. __________.
La psichiatra ha esposto l’anamnesi personale e patologica, i dati
clinici soggettivi, la farmacoterapia e lo status psichico.
Quale diagnosi ha posto una sindrome depressiva persistente
(ICD-10, F34.1), evidenziando di non avere riscontrato un quadro depressivo di
tale entità da giustificare una ricaduta rilevante sul funzionamento cognitivo,
ma di avere registrato, in accordo con altri colleghi che l’hanno visitato, una
certa discrepanza tra quanto denunciato e i dati oggettivi. Pertanto, a suo
dire, se l’assicurato risultava cognitivamente gravemente compromesso con
aspetti peraltro poco coerenti tra loro, se non di origine dalla sofferenza
psichiatrica, la spiegazione dovrà essere trovata altrove.
Nelle sue conclusioni, la perita si è confrontata con il parere
della collega dr.ssa __________ e con la posizione del dr. med. __________, che
ha trovato l’assicurato dimostrativo nel mostrare i suoi dolori e presentare
aspetti e reazioni dolorose inadeguate. Essa non ha condiviso la posizione del
reumatologo quando ha ritenuto che la prevalenza della percentuale di
incapacità lavorativa fosse da attribuire ad aspetti psichiatrici, né la
diagnosi posta deponeva in tal senso. A dire della psichiatra, il quadro doloroso
non poteva ascriversi ad un quadro somatoforme da dolore persistente, ma anche
se fosse stato così, il quadro psichiatrico non era tale da produrre un effetto
sommatorio e più gravi ripercussioni sulla capacità lavorativa. Dal punto di
vista strettamente psichiatrico l’assicurato manifestava un quadro depressivo
persistente, di lieve qualità, misto a sfumati aspetti ansiosi; era lievemente
depresso, ansioso, affaticato e facile alla stanchezza, meno resiliente. Ne
derivava una inabilità lavorativa del 25% e, non considerando in tale inabilità
aspetti relativi a un quadro somatoforme, l’esperta ha concluso che la
percentuale eventualmente riconosciuta dai colleghi reumatologi dovrà essere
adeguatamente integrata a questa.
Pertanto, rispondendo alle domande postele, ha considerato che l’incapacità
lavorativa per motivi psichici era del 25%, nel senso di diminuzione del
rendimento, dal luglio 2015, mentre per il periodo precedente risultava
difficile esprimersi a posteriori.
La specialista ha inoltre ritenuto l’interessato abile al 75% in
tutte le altre attività teoricamente esigibili e ha evidenziato che v’erano
discrepanze tra i sintomi descritti e la valutazione clinica. Infatti, l’assicurato
non è apparso così compromesso sul piano cognitivo come risultato dal test, né
così depresso o ansioso da motivare elevate percentuali di incapacità
lavorativa Non v’era una esagerazione dei sintomi né simulazioni tout court,
ma una tendenza vistosa alla drammatizzazione e all’uso funzionale di aspetti
di sofferenza anche oggettivi.
Il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e in reumatologia,
ha visitato l’interessato l’11 maggio 2016 ponendo nel suo rapporto del 17
maggio 2016 l’anamnesi (sociale, reumatologica da terzi), i dati soggettivi e
oggettivi (stato generale, sistema locomotore, sistema nervoso cursorio,
laboratorio, radiologia) e la diagnosi (con ripercussione sulla capacità
lavorativa: sindrome del dolore cronico, DD: sindrome fibromialgica primaria,
sindrome somatoforme; sindrome cervico-/e lombovertebrale cronico-recidivante
su: discrete alterazioni degenerative soprattutto a livello L4-L5 e L5-S1. Diagnosi
non reumatologiche con possibile ripercussione sulla capacità lavorativa: sindrome
ansiosa depressiva reattiva).
Per il reumatologo l’assicurato soffriva di cronici diffusi
dolori, indipendenti dall’attività svolta e mai migliorati malgrado
l’esecuzione di trattamenti fisioterapici e medicamentosi. Non v’era perciò a
quel momento alcuna chiara relazione tra i suoi dolori e l’intensità delle
attività svolte. Il quadro clinico era inoltre caratterizzato dalla presenza di
una diffusa dolenzia di carattere fibromialgico. In presenza di un’evidente
patologia psichiatrica, l’esperto ha ritenuto che i suoi dolori fossero
principalmente imputabili a una sindrome somatoforme. Le sole modiche patologie
degenerative riscontrate a livello della colonna vertebrale e delle
articolazioni periferiche non potevano infatti minimamente spiegare i suoi cronici
intensi dolori e soprattutto l’assenza di un’adeguata risposta alle corrette
terapie eseguite.
Il perito ha dunque confermato la valutazione del dr. med. __________
che nel dicembre 2013 ha valutato l’assicurato inabile al lavoro al 50% come
gessatore. Per un’attività medio-leggera che non implichi particolari sforzi
per il rachide (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15kg, movimenti
ripetitivi di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in
posizioni inergonomiche), il consulente dell’AI l’ha giudicato abile all’80% e
gli ha consigliato un corretto programma di ginnastica medica, non raccomandando
invece un trattamento chirurgico.
Dal profilo neurologico il dr. med. __________, specialista FMH in
neurologia, ha esaminato il ricorrente il 1° giugno 2016 e ha reso il suo
parere il 7 seguente, ponendo l’anamnesi, lo stato neurologico e le sue
conclusioni.
Non è stata posta alcuna diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa, mentre quale diagnosi senza influsso è stata indicata una sindrome
panvertebrale cronica più pronunciata in sede lombare, senza associati deficit
neurologici di tipo radicolare.
Nella sua valutazione, che ha tenuto conto della valutazione
neuropsicologica del dott. __________, l’esperto ha concluso che l’assicurato
era abile al 100% in qualsiasi attività, non avendo rilevato reperti sicuri
oggettivi indicativi di un danno delle strutture centrali o periferiche.
Inoltre, malgrado il dato anamnestico di dolori molto intensi, l’interessato ha
mostrato di muoversi in modo abbastanza sciolto, senza una sintomatologia
algica più importante ed evidente durante l’esame.
Dalla valutazione neuropsicologica esperita il 3 giugno 2016 dal
dottor __________, neuropsicologo, che non ha potuto eseguire il test di
Milton, è emerso un quadro di grave e globale compromissione cognitiva che,
tuttavia, doveva essere interpretata con cautela poiché v’erano dubbi sulla
completa attendibilità delle prestazioni fornite dall’assicurato. Era
immaginabile che l’assicurato presentasse realmente una riduzione
dell’efficienza mentale, che veniva però espressa in maniera esagerata a causa
della sottostante patologia psichiatrica. A causa di ciò non è stato possibile
procedere con la somministrazione dell’inventario di personalità.
In conclusione, sentiti tutti i periti intervenuti, quale
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa il ricorrente
è stato ritenuto dal giugno 2014 abile al 50% come gessatore (doc. 265/29) a
causa della patologia al rachide cervico e lombovertebrale. A livello psichico
l’assicurato era limitato a causa del fatto che appariva lievemente depresso,
ansioso, affaticato e facile alla stanchezza e meno resiliente. Il grado di
capacità lavorativa era inteso come presenza durante tutto il giorno, ma con
rendimento ridotto.
In attività fisicamente medio-leggere che non implicano
particolari sforzi per il rachide, la capacità lavorativa è stata stabilita nel
75% con l’inizio della presa a carico psichiatrica, ossia dal luglio 2015,
intesa come presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto.
Dal giugno 2014 al giugno 2015 l’assicurato era abile all’80%
(doc. 265/30).
I periti hanno infine consigliato la modifica della terapia
psicofarmacologica e l’esecuzione regolare di un corretto programma di
ginnastica medica e hanno osservato delle discrepanze fra la sintomatologia,
l’anamnesi e la valutazione clinica, notando in particolare come l’assicurato
non apparisse così compromesso sul piano cognitivo come risultato nel test.
Nel suo rapporto finale del 22 agosto 2016 (doc. 265/27) il dr.
med. __________, del Servizio Medico Regionale, ha preso atto della perizia
pluridisciplinare e ha concluso che la situazione reumatologica risultava
essere come da valutazione del dr. med. __________ e quindi l’esigibilità
lavorativa partiva al più tardi da quella valutazione fiduciaria. La
problematica psichica è invece sorta dal luglio 2015 con impedimento del 25%.
Data una sindrome depressiva persistente F34.1 e una sindrome
cervico e lombovertebrale cronico-recidivante con discrete alterazioni L4-S1 e
assenza di deficit neurologici, il medico SMR ha concluso per un’incapacità
lavorativa del 100% dall’11 dicembre 2012 e del 50% dal 15 ottobre 2013
(valutazione del dr. med. __________), intesa come riduzione del rendimento,
nell’attività abituale.
In attività adeguate, riconosciuta un’incapacità lavorativa totale
dall’11 dicembre 2012, dal 15 ottobre 2013 al giugno 2015 è stata ritenuta
un’inabilità lavorativa del 20%, aumentata al 25% dal luglio 2015, intesa come
riduzione del rendimento.
2.7. Il giudice delle
assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di
prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione
a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della
lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è
consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza
indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un
altro (DTF 125 V 352).
Per la valenza probante di un rapporto medico, determinante è che
i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito,
che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito
che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni
tra medici curanti e periti interpellati dal giudice o dall'amministrazione, ha
precisato quanto segue:
"
(…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert. (…)”.
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8. Alla luce dei
referti medici esposti, ed in particolare del rapporto peritale pluridisciplinare
del 16 agosto 2016, questo Tribunale conclude che lo stato di salute del
ricorrente, contrariamente a quanto da esso sostenuto, presentava un’incapacità
lavorativa del 50% come gessatore dal giorno in cui, il 15 ottobre 2013, il
medico fiduciario della Cassa malati l’ha esaminato.
Di uguale parere è infatti anche il perito che l’ha
visitato nel maggio 2016 su mandato dell’Ufficio assicurazione invalidità.
Per quanto concerne la capacità lavorativa residua,
ossia l’abilità del ricorrente a svolgere altre attività più leggere ed
adeguate al suo stato di salute, il dr. med. __________, perito reumatologo
intervenuto per conto dell’assicurazione invalidità, l’ha giudicato abile
all’80% dal 15 ottobre 2013, mentre il dr. med. __________ l’ha ritenuto,
sempre da quella data, abile al 100%.
Per giustificare la discrepanza nella sua
valutazione, il perito ha affermato che “Ritengo invece di poter riconoscere
una lieve incapacità lavorativa di circa il 20% per lo svolgimento di una
professione fisicamente medio-leggera, che non implichi particolari sforzi per
la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15kg,
movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati
in posizioni inergonomiche), incapacità lavorativa motivata soprattutto
dal riconoscimento di una sindrome del dolore cronico e non tanto da vere e
proprie limitazioni funzionali dovute alle patologie descritte. (…) Questa
limitazione della sua capacità lavorativa risale verosimilmente già dal
dicembre 2013, quando egli è stato visitato dal dr. __________. Negli atti
medici non vi sono indicazioni che possano confermare un peggioramento
subentrato da allora.”.
Affermando che l’inabilità lavorativa è motivata
soprattutto dalla presenza di una sindrome del dolore cronico, la valutazione
del dottor __________ prende quindi in considerazione anche l’aspetto psichico
dell’assicurato. In effetti, il reumatologo non solo ha posto la diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa individuando strictu sensu dal
profilo reumatologico una sindrome cervico-/e lombovertebrale
cronico-recidivante, ma anche una sindrome del dolore cronico rispettivamente
una differente diagnosi di sindrome fibromialgica primaria, sindrome
somatoforme. Inoltre, lo specialista si è pure pronunciato su una diagnosi non
reumatologica con possibile ripercussione sulla capacità lavorativa, indicando
una sindrome ansiosa depressiva reattiva.
Da parte sua, il dr. med. __________, FMH chirurgia
ortopedica, che ha visitato l’assicurato il 15 ottobre 2013 su invito della
Cassa malati, ha posto le diagnosi di sindrome lombo-vertebrale (eventualmente
lombo-spondilogena) in presenza di incipienti alterazioni
degenerative/discopatie L4-L5 e lombo-sacrali, anamnesi di episodi recidivanti
di bloccaggi iperalgici, nessuna componente radicolare; sindrome algica compartimento
anteriore/condropatia rotulea ginocchio sinistro.
Evidentemente, essendo specialista in un’altra
branca medica, non era compito del chirurgo ortopedico individuare delle
componenti psichiche nelle limitazioni fisiche dell’assicurato.
Per contro, un reumatologo è in grado di riscontrare
delle problematiche psichiche e di relazionarle con una diffusa dolenzia
qualificandola di carattere fibromialgico, come quella lamentata
dall’assicurato.
A questo proposito, nella sua valutazione (pag. 6)
il dr. med. __________ ha affermato quanto segue:
" Ci troviamo perciò di fronte ad un paziente che soffre di cronici
diffusi dolori, indipendenti dall’attività svolta e mai migliorati malgrado l’esecuzione
di trattamenti fisioterapici e medicamentosi. Non vi è perciò al momento alcuna
chiara relazione tra i suoi dolori e l’intensità delle attività svolte. Il
quadro clinico è inoltre caratterizzato dalla presenza di una diffusa dolenzia
di carattere fibromialgico. In presenza di un’evidente patologia psichiatrica
ritengo che i suoi dolori siano principalmente imputabili ad una sindrome
somatoforme. Le sole modiche patologie degenerative riscontrate a livello della
colonna vertebrale e delle articolazioni periferiche non possono infatti che
minimamente spiegare i suoi cronici intensi dolori e soprattutto l’assenza di
un’adeguata risposta alle corrette terapie già eseguite.”.
Va rilevato che nella sua perizia psichiatrica la
dr.ssa med. __________ non ha condiviso la posizione del reumatologo, laddove
egli ha ritenuto che la prevalenza della percentuale di incapacità lavorativa
dell’assicurato fosse da attribuire ad aspetti psichiatrici e che vi fosse un
quadro somatoforme da dolore persistente.
Tuttavia, prima di procedere alla discussione dello
stato di salute dell’assicurato esponendo tutti i pareri medici specialistici e
quindi di pronunciarsi sulla valutazione medico-teorica globale, viene precisato
che “Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra i
medici periti del __________ e tra la Dr.ssa med. __________ e il Dr. med. __________
in data 10.8.2016 alle ore 11:50, tramite teleconferenza.” (doc. 265/17).
Alla luce di ciò, questo Tribunale ritiene di potersi
fondare sulle conclusioni tratte dal perito reumatologo.
Esse fanno infatti parte di una valutazione
pluridisciplinare e come tali possono poi, se del caso, essere perfezionate
nell’ambito della valutazione globale che ne discende dopo che tutti gli
specialisti intervenuti si sono consultati fra di loro.
Inoltre, in presenza di disturbi cervico e
lombovertebrali, nel caso di specie un medico reumatologo risulta più
specialista di un chirurgo ortopedico.
Per questo motivo può quindi essere fatto
affidamento al referto peritale del dr. med. __________ e accantonata
l’opinione non solo del dr. med. __________, specialista in ortopedia, e del
dottor __________, non specialista in materia siccome medico generico, il quale
si è sempre limitato a riferire una lombalgia cronica con deficit funzionali e
una sindrome ansiosa depressiva reattiva. In effetti, a fronte di una
valutazione peritale da parte di un reumatologo, le loro valutazioni di medici
non specialisti in reumatologia non possono qui per giurisprudenza avere pieno
valore probatorio (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid.
5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; STCA
32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2014.188 del 30 settembre 2015; STCA
36.2014.54 del 9 febbraio 2015; STCA 36.2013.14 del 22 aprile 2014; STCA
36.2013.35 del 28 ottobre 2013; STCA 36.2012.70 del 24 aprile 2013; STCA
36.2011.48 del 18 maggio 2012).
Per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente dal profilo
psichico, con il ricorso sono stati prodotti alcuni certificati allestiti dalla
dr.ssa __________, in cui essa afferma soltanto che l’assicurato stava seguendo
un percorso di sostegno psicologico per le problematiche a suo tempo rilevate e
che erano ancora presenti. Non viene però data alcuna informazione sull’abilità
lavorativa dell’interessato.
Sul suo referto peritale del 15 maggio 2015 (doc. 199/94-8) già si
è espressa la consulente psichiatrica interpellata dalla Cassa malati nella sua
valutazione del 10 novembre 2015 (doc. 209), così come sui pareri dello
psichiatra dottor __________, che ha in cura l’interessato dal 20 luglio 2015.
D’avviso del Tribunale, i pareri dello psichiatra curante,
semplici e brevi nel loro contenuto, simili, se non addirittura identici, l’uno
dall’altro, non rispecchiano tutti i criteri di affidabilità e di completezza
richiesti dalla giurisprudenza, perciò non è possibile confermare le
conclusioni dello specialista consultato dall’assicurato.
A questo proposito va rilevato che, affinché un esame medico in
ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse
condizioni (DTF 127 V 294). L'esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su
diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli
osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane
sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le
informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto
che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
Inoltre, tutti i referti prodotti dal ricorrente non si
confrontano minimamente con le conclusioni a cui sono giunti i periti del __________
nominati dall’Ufficio AI, perciò il TCA non può giungere a un diverso risultato.
Non va al riguardo dimenticato che il Tribunale federale ha confermato
che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc); Meyer, Budesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che
uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4; STCA 36.2014.25 del 18 agosto 2014).
Ancora, il medico
curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione di una
patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità del
danno alla salute rispetto a quella che può farsi un perito che non incentra il
proprio esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un determinato
momento (STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I 514/06 del 25
maggio 2007, consid. 2.2.1).
Di conseguenza, nell'evenienza concreta, richiamata l’esposta
giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo
Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni
a cui è giunto il __________ che, fondandosi sulle perizie eseguite nella
primavera 2016 dai dr. med. __________, __________, __________ e __________, ha
Considerandi
compiutamente valutato la copiosa documentazione medica agli atti giungendo a
una conclusione logica e priva di contraddizioni.
Occorre ancora evidenziare che questi esperti si sono espressi per
esteso, hanno valutato compiutamente e diffusamente le condizioni di salute
dell’assicurato, e hanno allestito dei rapporti chiari e completi, che prendono
in considerazione tutti gli aspetti soggettivi e oggettivi della persona, così
come i risultati dei test e dei reperti clinici e delle analisi mediche a cui è
stato sottoposto.
Infine, tutti gli specialisti che hanno visitato e valutato lo
stato di salute del ricorrente si sono consultati tra di loro e, concordemente,
sono giunti a stabilire la capacità lavorativa dell’assicurato sia
nell’attività precedente sia in altre adeguate, ciò che invece non tutti i
curanti dell’interessato hanno fatto, limitandosi a pronunciarsi solo
sull’attività di gessatore.
Va inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall'altra parte si rileva che questo principio non è però assoluto,
atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In concreto, come esposto, i referti dei dottori __________, __________
e __________ non sono atti a sovvertire le dettagliate e concrete analisi
eseguite dai periti del __________ nominati dall’UAI, che in sostanza vanno
nella stessa direzione dei pareri dei colleghi dr. med. __________ e __________,
che sono intervenuti su mandato della Cassa malati.
In conclusione, analizzati i pareri medici suesposti, d'avviso di
questo Tribunale, il ricorrente non ha saputo sufficientemente giustificare, a
mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici
effettuati, che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a quello
individuato dai medici interpellati dall'assicuratore malattia e dall’Ufficio
AI e che quindi egli fosse (totalmente) inabile al lavoro tanto nella sua
attività abituale di gessatore quanto anche in altre attività fisiche adeguate
alle sue condizioni di salute.
Nemmeno nelle more istruttorie il ricorrente ha saputo produrre al
Tribunale ulteriore documentazione medica che contraddica la perizia
pluridisciplinare del __________, che pertanto mantiene la sua integrale
validità siccome redatta alla luce di tutti gli atti all’inserto e da specialisti
in materia.
L'assicurato non ha dunque comprovato, mediante specifici atti
medici, che la soluzione a cui sono giunti il reumatologo e la psichiatra
consultati dal suo assicuratore malattia e, da ultimo, dall’assicurazione
invalidità, non sarebbe credibile, ma errata.
Non va da ultimo dimenticato di rilevare che anche il medico del
Servizio Medico Regionale si è allineato alle loro posizioni, facendole proprie
nel suo rapporto finale del 22 agosto 2016, che è servito da base di giudizio
per l’Ufficio AI.
Va pertanto concluso che il ricorrente, affetto da una sindrome
depressiva persistente F34.1 e da una sindrome cervico e lombovertebrale
cronico-recidivante con discrete alterazioni L4-S1 e assenza di deficit
neurologici, dall’11 dicembre 2012 era inabile al lavoro in qualsiasi attività
lavorativa, mentre dal 15 ottobre 2013 era abile al 50% come gessatore
rispettivamente all’80% in attività adeguate.
In tali attività egli è risultato capace al lavoro in ragione del
75% a decorrere dal luglio 2015, ovvero da quando è stato preso a carico dallo
specialista in psichiatria dottor __________.
2.9
La Cassa malati ha
considerato un’abilità lavorativa piena in attività confacenti allo stato di
salute dell’assicurato e ha verificato, dal profilo economico, le conseguenze
del danno alla salute subìto dal ricorrente come impone la giurisprudenza.
Infatti, nell’ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera,
in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto
da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla
salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività
diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute
(STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009; DTF 113 V 22 consid. 4a
pag. 28; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se
la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Pertanto, in caso d'incapacità lavorativa durevole nell'ambito
dell'attività abituale (art. 6 LPGA), come nel caso di specie, in ossequio
all'obbligo di ridurre il danno (art. 21 LPGA) e di mettere quindi a frutto la
sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi, l'assicurato è
tenuto a cambiare professione (DTF 114 V 283).
In altre parole, l'indennità per perdita di guadagno interviene
laddove vi è un'incapacità di lavoro temporanea. Quando viene accertato che un
rientro nella precedente attività non è più possibile, questa funzione
"ponte" della prestazione viene meno e occorre esaminare se la
persona assicurata possa esercitare, eventualmente in quale misura, un'altra
attività confacente al suo stato di salute. In tal caso, la giurisprudenza
riconosce che alla persona assicurata occorra assegnare un termine di 3-5 mesi
per adattarsi alla sua nuova attività (STFA K 224/05 del 29 marzo 2007; STFA K
64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; STFA K 31/04 del 9 dicembre 2004; DTF
114.
V 289 consid. 5b; DTF 111 V 239 consid. 2a; RAMI 2000 pag. 123 consid. 3a;
RAMI 1987 pag. 108; RAMI 1994 pag. 113 segg.).
È quindi corretto che l’assicuratore malattia abbia concesso al
ricorrente, ritenuto abile al lavoro al 100% in attività adeguate, un termine
di adattamento di 4 mesi per cambiare occupazione.
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma
talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o
siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF
110.
V 273 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a;
Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität
in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 seg.,
secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die
Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den
körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten
zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255
seg.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989,
p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del
25.
febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998
p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita/ indennità), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF
129.
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,
si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid.
3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza
di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona
assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia, gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e
dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze
particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I
salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari
fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.
3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal
presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad
esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati
eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 pag. 100 consid. 3b, ZAK
1990.
pag. 519 consid. 3c)
2.10
La Cassa malati ha quindi
dettagliatamente analizzato la situazione economica dell'assicurato antecedente
l'inabilità lavorativa e per la determinazione della perdita di guadagno ha
utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito di Fr.
74'995,20 che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2014 senza il danno alla
salute nella professione precedente di gessatore al 100% (reddito da valido),
con quello di Fr. 64'704.- risultante da un’ipotetica attività leggera e
ripetitiva svolta al 100% nel 2014 (reddito da invalido), senza apportare
alcuna deduzione per motivi personali, per ottenere una perdita di guadagno del
13,72%.
Con la risposta di causa l’assicuratore ha modificato in Fr.
66'170.- il reddito ipotetico annuo da invalido esigibile nel 2014 secondo le
tabelle RSS, giungendo ad una perdita di guadagno dell’11,76%.
Da parte sua, il ricorrente ritiene che la sua perdita di guadagno
sia totale, visto che se prima della malattia il suo reddito era di Fr. 74'995,20,
ora esso è pari a zero stante la sua totale inabilità lavorativa.
Anche l’Ufficio assicurazione invalidità ha analizzato l’aspetto
economico (doc. 265/29 e 30).
Per l’anno 2013 ha calcolato una capacità di guadagno residua del
76% e quindi un grado di invalidità (perdita di guadagno) del 24%, ritenendo
una capacità lavorativa residua dell’80% e una riduzione per motivi personali
del 5% (Fr. 65'659,48 [reddito da valido] – {Fr. 52'527,58 – [Fr. 52'527,58 x 5
: 100]} [reddito da invalido] : Fr. 65'659,48 x 100).
Quanto all’anno 2014, il grado di invalidità è stato fissato nel
28,75% sulla base di una capacità lavorativa residua del 75% (Fr. 66'170.-
[reddito da valido] – {Fr. 49'627,29 – [Fr. 49'627,29 x 5 : 100]} [reddito
ipotetico da invalido] : Fr. 66'170.- x 100).
Quale reddito da valido, per entrambi gli anni l’Ufficio AI ha
ritenuto il reddito statistico delle tabelle ISS, giacché al momento
dell’inizio della malattia di lunga durata l’assicurato aveva già ricevuto la
lettera di licenziamento (cfr. annotazione in calce alle tabelle di calcolo, docc.
265/29 e 30).
2.11
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla
persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre
stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di
verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso
qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività
professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non
corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di
conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio
se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al
lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali
a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora
percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid.
4.1
pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2; sentenza
9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.2). Per il
resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a).
In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.
Tuttavia, gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e
percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è
pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata
da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002
pag. 161 consid. 3b).
Alla luce di questa prassi occorre esaminare se
confermare il reddito da valido così come determinato dalla Cassa malati (ultimo
salario percepito) oppure dall'Ufficio AI (reddito statistico).
2.12
Nell’evenienza concreta, il
ricorrente è stato assunto a maggio 2012 con un contratto a tempo indeterminato
e quando si è ammalato, l’11 dicembre 2012, era ancora alle dipendenze della
ditta __________, che però il 30 novembre 2012 (doc. 121/20-6) l’ha licenziato
per il 31 dicembre 2012 (docc. 9 e 11), poiché “purtroppo le sue attitudini
non soddisfano le nostre esigenze, il che ci costringe a disdire il contratto.“.
In queste circostanze, l’assicurato ha perso il suo posto presso
l’ex datore di lavoro per fine 2012 per motivi estranei all’invalidità e
non l’avrebbe di conseguenza conservato nemmeno senza il danno alla salute.
Pertanto, indipendentemente dal danno alla salute l'assicurato non
avrebbe più potuto percepire lo stipendio versatogli dal datore di lavoro.
Potendo dunque presumere che senza il danno alla salute il ricorrente avrebbe
continuato a svolgere l’attività di gessatore, ci si deve basare sui dati
statistici salariali (STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.2 e 4.2; STF
9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.3.2, caso in cui l'assicurato è
stato licenziato per mancanza di lavoro - a causa dell'imminente conclusione
dei lavori e in assenza di altre possibilità di impiego – e quindi per motivi
estranei all'invalidità, perciò l’Alta Corte ha stabilito che l'accertamento
del reddito senza invalidità non poteva effettuarsi sulla base del salario).
2.13
Dai dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito, la DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita
dall'Ufficio federale di statistica,
più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08) (RSS 2012 pag. 35,
denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,
il livello di competenze e il sesso; citata DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; citata STF 9C_632/2015) di 40 ore settimanali nel settore privato delle costruzioni
(ramo 41-43) corrisponde ad un importo di Fr. 65'160.- (Fr. 5'430.- x 12 mesi).
Dovendo però porsi al momento in cui è sopraggiunto il
danno alla salute, occorre adattare all'evoluzione dei salari nominali
questo dato (DTF 128 V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U
8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del
13.
febbraio 2006, 36.2005.55). L’evoluzione dei salari nominali fra il 2012 ed il 2013 nel settore delle
costruzioni (ramo economico F/41-43) corrisponde per gli uomini ad una
percentuale annua dello 0,5% (Fr. 65'160.- + [Fr. 65'160.- x 0,5 : 100]) e poi ancora dello 0,5% dal 2013 al
2014.
(cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari
nominali, Uomini, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica).
Di conseguenza, nel 2014 il reddito da valido sarebbe stato di Fr. 65'813,23
(Fr. 65'485,80 + [Fr.
65'485,80 x 0,5 : 100]).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando ora queste cifre su
un orario medio di lavoro settimanale nel settore delle costruzioni (ramo
economico F/41-43) di 41,5 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21
luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio
2008.
e la Tabella sulla
durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore
per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.233104.html), il reddito da valido inteso qui come salario lordo
medio ipotetico nazionale per un uomo attivo nel settore
delle costruzioni ammonta a Fr. 68'281,22 (Fr. 65'813,23 : 40 x 41,5),
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, consid. 3a).
2.14
Per
quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa
ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido
è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale
aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il
reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva
utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione
(TA13).
L'Alta Corte ha però stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Questo tema è stato di
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322.
e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali." (…).
In seguito, nella STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i
dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei
redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi
di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione
in tal senso.
2.15
Per
quanto concerne il 2014, anno di eventuale ripristino del diritto alle
prestazioni (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di
dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito, la DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita
dall'Ufficio federale di statistica,
più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08) (RSS 2012 pag. 35,
denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,
il livello di competenze e il sesso; citata DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; citata STF 9C_632/2015) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino a porsi
al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere le indennità giornaliere (DTF
126.
V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148
del 12 dicembre 2008; STCA del 13
febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un
indice totale pari al 100 per il 2010.
Tuttavia, il dato salariale di
partenza si riferisce al 2012 (Tabella TA1 2012) e non al 2010, perciò occorre
dapprima riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2012 e
poi aggiornarlo direttamente al 2014. Pertanto, si ha che il salario lordo statistico
svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2014 a Fr. 63'442,12 (Fr. 62'520.- : 101,7 x 103,2) (cfr.
Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2015, pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/ index/themen/03/04/blank/data/02.html;
STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando ora queste cifre su
un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2014.
(cfr. per questo
aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008
e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la
divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di
statistica: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.233104.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da
invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'138,41 (Fr. 63'442,12 : 40
x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa
(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
2.16
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26
agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite
l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su
circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17
gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni
distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate
all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di
soggiorno o ancora il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti
del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da
invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied
de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au
handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de
permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder
à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des
effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012
consid. 4.2.1). […]”).
Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera
schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta
complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non
può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nel caso di specie la Cassa
malati non ha ritenuto esservi “motivi sociali sufficienti per accordare una
riduzione sociale del reddito ipotetico da invalido.” (doc. A2 pag. 3),
mentre l’Ufficio AI ha tenuto conto di una deduzione del 5% per attività
leggera.
Il TCA sostituisce eccezionalmente il
suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione malattia, visto che il
perito del __________ ha ritenuto esservi delle limitazioni funzionali di
carico potendo svolgere l’assicurato un’attività medio-leggera che non
implichi particolari sforzi per il rachide (sollevamento ripetuto di pesi
superiori ai 15kg, movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco,
lavori prolungati in posizioni non ergonomiche).
2.17
Ne segue che il reddito
statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2014 a Fr. 66'138,41 va ritenuto
nella misura dell’80% (Fr. 66'138,41 x 80 : 100 =
Fr. 52'910,73) stante la ridotta
capacità lavorativa residua esigibile dell’assicurato (la Cassa malati, basandosi
sul parere del suo medico fiduciario, sul quale, per il TCA, ha invece prevalso
la perizia pluridisciplinare del __________ che ha ritenuto l’assicurato abile
al 100% in altre attività adeguate, ha considerato un’esigibilità del 100%). In
seguito questo nuovo reddito va diminuito del 5% per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l’importo di Fr.
50'265,19 (Fr. 52'910,73 -
[Fr. 52'910,73 x 5 : 100]).
Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 68'281,22 corrispondente al reddito (ipotetico)
da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2014
per l'attività di gessatore esercitata al 100%
senza il danno alla salute, risulta dunque un'incapacità al guadagno del 26,38% ([Fr. 68'281,22 - Fr. 50'265,19] : Fr. 68'281,22 x 100), che va arrotondata al 26%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
2.18
Questa
incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità), determinata
confrontando il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2014 se non
fosse intervenuta la malattia con il reddito che egli avrebbe potuto percepire
nel 2014 svolgendo all’80% un'attività confacente al suo stato di salute, è
superiore al grado del 25% richiesto dalle CGA (art. 8.1.4).
In queste circostanze, dal 1° giugno 2014 l'assicuratore malattia
dovrà versare al ricorrente delle indennità giornaliere del 26% per la
perdita di guadagno causata dalla malattia che gli ha provocato un'inabilità
lavorativa totale nella sua ultima professione e ciò fino all’esaurimento del
suo diritto.
2.19
Ancorché vincente in causa e
rappresentato, al ricorrente vanno riconosciute solo ripetibili parziali a
fronte del fatto che i motivi che fondano la presente soluzione differiscono da
quelli invocati dal suo rappresentante (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione impugnata è annullata e la Cassa malati è tenuta a versare al
ricorrente delle indennità giornaliere del 26% dal 1° giugno 2014 fino ad
esaurimento del suo diritto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.CO 1 verserà al
ricorrente l’importo di Fr. 400.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti