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36.2016.106

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 dicembre 2016Italiano73 min

Source ti.ch

Fatti

I certificati medici redatti dal dr. __________ il 4.12.2015,

11.12.2015, 8.4.2016, 2.5.2016, 4.7.2016, 5.8.2016 e 2.9.2016 fanno unicamente

riferimento a una lombalgia cronica con deficit funzionali, senza apportare

alcun elemento di giudizio oggettivato/oggettivabile suscettibile di condurre a

un cambiamento giustificato del tenore delle considerazioni di pertinenza

ortopedica/neuro-ortopedica espresse in precedenza.

Nei suoi diversi rapporti il dr. __________ descrive un quadro

psichiatrico in continuo progressivo peggioramento, ricondotto a

un’incomprensione da parte delle istituzioni __________ alla situazione

venutasi a creare alla fine dell’anno 2012 (licenziamento, episodio di

bloccaggio iperalgico). Si tratta di aspetti di pertinenza psichiatrica nei

quali non entro in materia.”.

Parallelamente, l’assicurato è stato visitato da alcuni

specialisti su mandato dell’Ufficio assicurazione invalidità. Infatti, sulla

base di quanto deciso dal Tribunale federale amministrativo, l’UAI ha

effettuato ulteriori accertamenti medici sottoponendo il ricorrente a una

perizia pluridisciplinare, che ha avuto luogo ad inizio maggio e a inizio

giugno 2016 presso il __________ e altri specialisti.

Nel rapporto peritale del 16 agosto 2016 (doc. 265/26) vengono

riassunti i numerosi certificati medici messi a disposizione degli esperti dal

giorno dell’inizio dell’inabilità lavorativa fino al 3 giugno 2016, posta

l’anamnesi (familiare, personale, sociale, professionale, patologica, le

affezioni attuali, sistemica) e descritte le constatazioni obiettive (status

del perito __________, reperti degli esami di laboratorio, radiologici e

neurologici, valutazione psicodiagnostica).

La diagnosi era di sindrome depressiva persistente (ICD-10, F34.1);

sindrome cervico e lombovertebrale cronico-recidivante con/su: discrete

alterazioni degenerative soprattutto a livello L4-L5 e L5-S1, senza deficit

neurologici di tipo radicolare.

Vengono poi esposti gli esiti delle singole consultazioni

specialistiche a cui è stato sottoposto il ricorrente.

Nel dettaglio, nella sua valutazione psichiatrica la dr.ssa med. __________,

che ha incontrato due volte l’assicurato a distanza di un mese (in maggio e in

giugno 2016), si è soffermata sull’anamnesi e sui documenti a sua disposizione;

ha inoltre disposto l’esame neuropsicologico effettuato dal dott. __________.

La psichiatra ha esposto l’anamnesi personale e patologica, i dati

clinici soggettivi, la farmacoterapia e lo status psichico.

Quale diagnosi ha posto una sindrome depressiva persistente

(ICD-10, F34.1), evidenziando di non avere riscontrato un quadro depressivo di

tale entità da giustificare una ricaduta rilevante sul funzionamento cognitivo,

ma di avere registrato, in accordo con altri colleghi che l’hanno visitato, una

certa discrepanza tra quanto denunciato e i dati oggettivi. Pertanto, a suo

dire, se l’assicurato risultava cognitivamente gravemente compromesso con

aspetti peraltro poco coerenti tra loro, se non di origine dalla sofferenza

psichiatrica, la spiegazione dovrà essere trovata altrove.

Nelle sue conclusioni, la perita si è confrontata con il parere

della collega dr.ssa __________ e con la posizione del dr. med. __________, che

ha trovato l’assicurato dimostrativo nel mostrare i suoi dolori e presentare

aspetti e reazioni dolorose inadeguate. Essa non ha condiviso la posizione del

reumatologo quando ha ritenuto che la prevalenza della percentuale di

incapacità lavorativa fosse da attribuire ad aspetti psichiatrici, né la

diagnosi posta deponeva in tal senso. A dire della psichiatra, il quadro doloroso

non poteva ascriversi ad un quadro somatoforme da dolore persistente, ma anche

se fosse stato così, il quadro psichiatrico non era tale da produrre un effetto

sommatorio e più gravi ripercussioni sulla capacità lavorativa. Dal punto di

vista strettamente psichiatrico l’assicurato manifestava un quadro depressivo

persistente, di lieve qualità, misto a sfumati aspetti ansiosi; era lievemente

depresso, ansioso, affaticato e facile alla stanchezza, meno resiliente. Ne

derivava una inabilità lavorativa del 25% e, non considerando in tale inabilità

aspetti relativi a un quadro somatoforme, l’esperta ha concluso che la

percentuale eventualmente riconosciuta dai colleghi reumatologi dovrà essere

adeguatamente integrata a questa.

Pertanto, rispondendo alle domande postele, ha considerato che l’incapacità

lavorativa per motivi psichici era del 25%, nel senso di diminuzione del

rendimento, dal luglio 2015, mentre per il periodo precedente risultava

difficile esprimersi a posteriori.

La specialista ha inoltre ritenuto l’interessato abile al 75% in

tutte le altre attività teoricamente esigibili e ha evidenziato che v’erano

discrepanze tra i sintomi descritti e la valutazione clinica. Infatti, l’assicurato

non è apparso così compromesso sul piano cognitivo come risultato dal test, né

così depresso o ansioso da motivare elevate percentuali di incapacità

lavorativa Non v’era una esagerazione dei sintomi né simulazioni tout court,

ma una tendenza vistosa alla drammatizzazione e all’uso funzionale di aspetti

di sofferenza anche oggettivi.

Il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e in reumatologia,

ha visitato l’interessato l’11 maggio 2016 ponendo nel suo rapporto del 17

maggio 2016 l’anamnesi (sociale, reumatologica da terzi), i dati soggettivi e

oggettivi (stato generale, sistema locomotore, sistema nervoso cursorio,

laboratorio, radiologia) e la diagnosi (con ripercussione sulla capacità

lavorativa: sindrome del dolore cronico, DD: sindrome fibromialgica primaria,

sindrome somatoforme; sindrome cervico-/e lombovertebrale cronico-recidivante

su: discrete alterazioni degenerative soprattutto a livello L4-L5 e L5-S1. Diagnosi

non reumatologiche con possibile ripercussione sulla capacità lavorativa: sindrome

ansiosa depressiva reattiva).

Per il reumatologo l’assicurato soffriva di cronici diffusi

dolori, indipendenti dall’attività svolta e mai migliorati malgrado

l’esecuzione di trattamenti fisioterapici e medicamentosi. Non v’era perciò a

quel momento alcuna chiara relazione tra i suoi dolori e l’intensità delle

attività svolte. Il quadro clinico era inoltre caratterizzato dalla presenza di

una diffusa dolenzia di carattere fibromialgico. In presenza di un’evidente

patologia psichiatrica, l’esperto ha ritenuto che i suoi dolori fossero

principalmente imputabili a una sindrome somatoforme. Le sole modiche patologie

degenerative riscontrate a livello della colonna vertebrale e delle

articolazioni periferiche non potevano infatti minimamente spiegare i suoi cronici

intensi dolori e soprattutto l’assenza di un’adeguata risposta alle corrette

terapie eseguite.

Il perito ha dunque confermato la valutazione del dr. med. __________

che nel dicembre 2013 ha valutato l’assicurato inabile al lavoro al 50% come

gessatore. Per un’attività medio-leggera che non implichi particolari sforzi

per il rachide (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15kg, movimenti

ripetitivi di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in

posizioni inergonomiche), il consulente dell’AI l’ha giudicato abile all’80% e

gli ha consigliato un corretto programma di ginnastica medica, non raccomandando

invece un trattamento chirurgico.

Dal profilo neurologico il dr. med. __________, specialista FMH in

neurologia, ha esaminato il ricorrente il 1° giugno 2016 e ha reso il suo

parere il 7 seguente, ponendo l’anamnesi, lo stato neurologico e le sue

conclusioni.

Non è stata posta alcuna diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa, mentre quale diagnosi senza influsso è stata indicata una sindrome

panvertebrale cronica più pronunciata in sede lombare, senza associati deficit

neurologici di tipo radicolare.

Nella sua valutazione, che ha tenuto conto della valutazione

neuropsicologica del dott. __________, l’esperto ha concluso che l’assicurato

era abile al 100% in qualsiasi attività, non avendo rilevato reperti sicuri

oggettivi indicativi di un danno delle strutture centrali o periferiche.

Inoltre, malgrado il dato anamnestico di dolori molto intensi, l’interessato ha

mostrato di muoversi in modo abbastanza sciolto, senza una sintomatologia

algica più importante ed evidente durante l’esame.

Dalla valutazione neuropsicologica esperita il 3 giugno 2016 dal

dottor __________, neuropsicologo, che non ha potuto eseguire il test di

Milton, è emerso un quadro di grave e globale compromissione cognitiva che,

tuttavia, doveva essere interpretata con cautela poiché v’erano dubbi sulla

completa attendibilità delle prestazioni fornite dall’assicurato. Era

immaginabile che l’assicurato presentasse realmente una riduzione

dell’efficienza mentale, che veniva però espressa in maniera esagerata a causa

della sottostante patologia psichiatrica. A causa di ciò non è stato possibile

procedere con la somministrazione dell’inventario di personalità.

In conclusione, sentiti tutti i periti intervenuti, quale

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa il ricorrente

è stato ritenuto dal giugno 2014 abile al 50% come gessatore (doc. 265/29) a

causa della patologia al rachide cervico e lombovertebrale. A livello psichico

l’assicurato era limitato a causa del fatto che appariva lievemente depresso,

ansioso, affaticato e facile alla stanchezza e meno resiliente. Il grado di

capacità lavorativa era inteso come presenza durante tutto il giorno, ma con

rendimento ridotto.

In attività fisicamente medio-leggere che non implicano

particolari sforzi per il rachide, la capacità lavorativa è stata stabilita nel

75% con l’inizio della presa a carico psichiatrica, ossia dal luglio 2015,

intesa come presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto.

Dal giugno 2014 al giugno 2015 l’assicurato era abile all’80%

(doc. 265/30).

I periti hanno infine consigliato la modifica della terapia

psicofarmacologica e l’esecuzione regolare di un corretto programma di

ginnastica medica e hanno osservato delle discrepanze fra la sintomatologia,

l’anamnesi e la valutazione clinica, notando in particolare come l’assicurato

non apparisse così compromesso sul piano cognitivo come risultato nel test.

Nel suo rapporto finale del 22 agosto 2016 (doc. 265/27) il dr.

med. __________, del Servizio Medico Regionale, ha preso atto della perizia

pluridisciplinare e ha concluso che la situazione reumatologica risultava

essere come da valutazione del dr. med. __________ e quindi l’esigibilità

lavorativa partiva al più tardi da quella valutazione fiduciaria. La

problematica psichica è invece sorta dal luglio 2015 con impedimento del 25%.

Data una sindrome depressiva persistente F34.1 e una sindrome

cervico e lombovertebrale cronico-recidivante con discrete alterazioni L4-S1 e

assenza di deficit neurologici, il medico SMR ha concluso per un’incapacità

lavorativa del 100% dall’11 dicembre 2012 e del 50% dal 15 ottobre 2013

(valutazione del dr. med. __________), intesa come riduzione del rendimento,

nell’attività abituale.

In attività adeguate, riconosciuta un’incapacità lavorativa totale

dall’11 dicembre 2012, dal 15 ottobre 2013 al giugno 2015 è stata ritenuta

un’inabilità lavorativa del 20%, aumentata al 25% dal luglio 2015, intesa come

riduzione del rendimento.

2.7. Il giudice delle

assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di

prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione

a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della

lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è

consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza

indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un

altro (DTF 125 V 352).

Per la valenza probante di un rapporto medico, determinante è che

i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito,

che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito

che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dal giudice o dall'amministrazione, ha

precisato quanto segue:

"

(…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert. (…)”.

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Alla luce dei

referti medici esposti, ed in particolare del rapporto peritale pluridisciplinare

del 16 agosto 2016, questo Tribunale conclude che lo stato di salute del

ricorrente, contrariamente a quanto da esso sostenuto, presentava un’incapacità

lavorativa del 50% come gessatore dal giorno in cui, il 15 ottobre 2013, il

medico fiduciario della Cassa malati l’ha esaminato.

Di uguale parere è infatti anche il perito che l’ha

visitato nel maggio 2016 su mandato dell’Ufficio assicurazione invalidità.

Per quanto concerne la capacità lavorativa residua,

ossia l’abilità del ricorrente a svolgere altre attività più leggere ed

adeguate al suo stato di salute, il dr. med. __________, perito reumatologo

intervenuto per conto dell’assicurazione invalidità, l’ha giudicato abile

all’80% dal 15 ottobre 2013, mentre il dr. med. __________ l’ha ritenuto,

sempre da quella data, abile al 100%.

Per giustificare la discrepanza nella sua

valutazione, il perito ha affermato che “Ritengo invece di poter riconoscere

una lieve incapacità lavorativa di circa il 20% per lo svolgimento di una

professione fisicamente medio-leggera, che non implichi particolari sforzi per

la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15kg,

movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati

in posizioni inergonomiche), incapacità lavorativa motivata soprattutto

dal riconoscimento di una sindrome del dolore cronico e non tanto da vere e

proprie limitazioni funzionali dovute alle patologie descritte. (…) Questa

limitazione della sua capacità lavorativa risale verosimilmente già dal

dicembre 2013, quando egli è stato visitato dal dr. __________. Negli atti

medici non vi sono indicazioni che possano confermare un peggioramento

subentrato da allora.”.

Affermando che l’inabilità lavorativa è motivata

soprattutto dalla presenza di una sindrome del dolore cronico, la valutazione

del dottor __________ prende quindi in considerazione anche l’aspetto psichico

dell’assicurato. In effetti, il reumatologo non solo ha posto la diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa individuando strictu sensu dal

profilo reumatologico una sindrome cervico-/e lombovertebrale

cronico-recidivante, ma anche una sindrome del dolore cronico rispettivamente

una differente diagnosi di sindrome fibromialgica primaria, sindrome

somatoforme. Inoltre, lo specialista si è pure pronunciato su una diagnosi non

reumatologica con possibile ripercussione sulla capacità lavorativa, indicando

una sindrome ansiosa depressiva reattiva.

Da parte sua, il dr. med. __________, FMH chirurgia

ortopedica, che ha visitato l’assicurato il 15 ottobre 2013 su invito della

Cassa malati, ha posto le diagnosi di sindrome lombo-vertebrale (eventualmente

lombo-spondilogena) in presenza di incipienti alterazioni

degenerative/discopatie L4-L5 e lombo-sacrali, anamnesi di episodi recidivanti

di bloccaggi iperalgici, nessuna componente radicolare; sindrome algica compartimento

anteriore/condropatia rotulea ginocchio sinistro.

Evidentemente, essendo specialista in un’altra

branca medica, non era compito del chirurgo ortopedico individuare delle

componenti psichiche nelle limitazioni fisiche dell’assicurato.

Per contro, un reumatologo è in grado di riscontrare

delle problematiche psichiche e di relazionarle con una diffusa dolenzia

qualificandola di carattere fibromialgico, come quella lamentata

dall’assicurato.

A questo proposito, nella sua valutazione (pag. 6)

il dr. med. __________ ha affermato quanto segue:

" Ci troviamo perciò di fronte ad un paziente che soffre di cronici

diffusi dolori, indipendenti dall’attività svolta e mai migliorati malgrado l’esecuzione

di trattamenti fisioterapici e medicamentosi. Non vi è perciò al momento alcuna

chiara relazione tra i suoi dolori e l’intensità delle attività svolte. Il

quadro clinico è inoltre caratterizzato dalla presenza di una diffusa dolenzia

di carattere fibromialgico. In presenza di un’evidente patologia psichiatrica

ritengo che i suoi dolori siano principalmente imputabili ad una sindrome

somatoforme. Le sole modiche patologie degenerative riscontrate a livello della

colonna vertebrale e delle articolazioni periferiche non possono infatti che

minimamente spiegare i suoi cronici intensi dolori e soprattutto l’assenza di

un’adeguata risposta alle corrette terapie già eseguite.”.

Va rilevato che nella sua perizia psichiatrica la

dr.ssa med. __________ non ha condiviso la posizione del reumatologo, laddove

egli ha ritenuto che la prevalenza della percentuale di incapacità lavorativa

dell’assicurato fosse da attribuire ad aspetti psichiatrici e che vi fosse un

quadro somatoforme da dolore persistente.

Tuttavia, prima di procedere alla discussione dello

stato di salute dell’assicurato esponendo tutti i pareri medici specialistici e

quindi di pronunciarsi sulla valutazione medico-teorica globale, viene precisato

che “Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra i

medici periti del __________ e tra la Dr.ssa med. __________ e il Dr. med. __________

in data 10.8.2016 alle ore 11:50, tramite teleconferenza.” (doc. 265/17).

Alla luce di ciò, questo Tribunale ritiene di potersi

fondare sulle conclusioni tratte dal perito reumatologo.

Esse fanno infatti parte di una valutazione

pluridisciplinare e come tali possono poi, se del caso, essere perfezionate

nell’ambito della valutazione globale che ne discende dopo che tutti gli

specialisti intervenuti si sono consultati fra di loro.

Inoltre, in presenza di disturbi cervico e

lombovertebrali, nel caso di specie un medico reumatologo risulta più

specialista di un chirurgo ortopedico.

Per questo motivo può quindi essere fatto

affidamento al referto peritale del dr. med. __________ e accantonata

l’opinione non solo del dr. med. __________, specialista in ortopedia, e del

dottor __________, non specialista in materia siccome medico generico, il quale

si è sempre limitato a riferire una lombalgia cronica con deficit funzionali e

una sindrome ansiosa depressiva reattiva. In effetti, a fronte di una

valutazione peritale da parte di un reumatologo, le loro valutazioni di medici

non specialisti in reumatologia non possono qui per giurisprudenza avere pieno

valore probatorio (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid.

5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; STCA

32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2014.188 del 30 settembre 2015; STCA

36.2014.54 del 9 febbraio 2015; STCA 36.2013.14 del 22 aprile 2014; STCA

36.2013.35 del 28 ottobre 2013; STCA 36.2012.70 del 24 aprile 2013; STCA

36.2011.48 del 18 maggio 2012).

Per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente dal profilo

psichico, con il ricorso sono stati prodotti alcuni certificati allestiti dalla

dr.ssa __________, in cui essa afferma soltanto che l’assicurato stava seguendo

un percorso di sostegno psicologico per le problematiche a suo tempo rilevate e

che erano ancora presenti. Non viene però data alcuna informazione sull’abilità

lavorativa dell’interessato.

Sul suo referto peritale del 15 maggio 2015 (doc. 199/94-8) già si

è espressa la consulente psichiatrica interpellata dalla Cassa malati nella sua

valutazione del 10 novembre 2015 (doc. 209), così come sui pareri dello

psichiatra dottor __________, che ha in cura l’interessato dal 20 luglio 2015.

D’avviso del Tribunale, i pareri dello psichiatra curante,

semplici e brevi nel loro contenuto, simili, se non addirittura identici, l’uno

dall’altro, non rispecchiano tutti i criteri di affidabilità e di completezza

richiesti dalla giurisprudenza, perciò non è possibile confermare le

conclusioni dello specialista consultato dall’assicurato.

A questo proposito va rilevato che, affinché un esame medico in

ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (DTF 127 V 294). L'esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su

diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Inoltre, tutti i referti prodotti dal ricorrente non si

confrontano minimamente con le conclusioni a cui sono giunti i periti del __________

nominati dall’Ufficio AI, perciò il TCA non può giungere a un diverso risultato.

Non va al riguardo dimenticato che il Tribunale federale ha confermato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc); Meyer, Budesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che

uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4; STCA 36.2014.25 del 18 agosto 2014).

Ancora, il medico

curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione di una

patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità del

danno alla salute rispetto a quella che può farsi un perito che non incentra il

proprio esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un determinato

momento (STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I 514/06 del 25

maggio 2007, consid. 2.2.1).

Di conseguenza, nell'evenienza concreta, richiamata l’esposta

giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo

Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni

a cui è giunto il __________ che, fondandosi sulle perizie eseguite nella

primavera 2016 dai dr. med. __________, __________, __________ e __________, ha

Considerandi

compiutamente valutato la copiosa documentazione medica agli atti giungendo a

una conclusione logica e priva di contraddizioni.

Occorre ancora evidenziare che questi esperti si sono espressi per

esteso, hanno valutato compiutamente e diffusamente le condizioni di salute

dell’assicurato, e hanno allestito dei rapporti chiari e completi, che prendono

in considerazione tutti gli aspetti soggettivi e oggettivi della persona, così

come i risultati dei test e dei reperti clinici e delle analisi mediche a cui è

stato sottoposto.

Infine, tutti gli specialisti che hanno visitato e valutato lo

stato di salute del ricorrente si sono consultati tra di loro e, concordemente,

sono giunti a stabilire la capacità lavorativa dell’assicurato sia

nell’attività precedente sia in altre adeguate, ciò che invece non tutti i

curanti dell’interessato hanno fatto, limitandosi a pronunciarsi solo

sull’attività di gessatore.

Va inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall'altra parte si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto, come esposto, i referti dei dottori __________, __________

e __________ non sono atti a sovvertire le dettagliate e concrete analisi

eseguite dai periti del __________ nominati dall’UAI, che in sostanza vanno

nella stessa direzione dei pareri dei colleghi dr. med. __________ e __________,

che sono intervenuti su mandato della Cassa malati.

In conclusione, analizzati i pareri medici suesposti, d'avviso di

questo Tribunale, il ricorrente non ha saputo sufficientemente giustificare, a

mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici

effettuati, che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a quello

individuato dai medici interpellati dall'assicuratore malattia e dall’Ufficio

AI e che quindi egli fosse (totalmente) inabile al lavoro tanto nella sua

attività abituale di gessatore quanto anche in altre attività fisiche adeguate

alle sue condizioni di salute.

Nemmeno nelle more istruttorie il ricorrente ha saputo produrre al

Tribunale ulteriore documentazione medica che contraddica la perizia

pluridisciplinare del __________, che pertanto mantiene la sua integrale

validità siccome redatta alla luce di tutti gli atti all’inserto e da specialisti

in materia.

L'assicurato non ha dunque comprovato, mediante specifici atti

medici, che la soluzione a cui sono giunti il reumatologo e la psichiatra

consultati dal suo assicuratore malattia e, da ultimo, dall’assicurazione

invalidità, non sarebbe credibile, ma errata.

Non va da ultimo dimenticato di rilevare che anche il medico del

Servizio Medico Regionale si è allineato alle loro posizioni, facendole proprie

nel suo rapporto finale del 22 agosto 2016, che è servito da base di giudizio

per l’Ufficio AI.

Va pertanto concluso che il ricorrente, affetto da una sindrome

depressiva persistente F34.1 e da una sindrome cervico e lombovertebrale

cronico-recidivante con discrete alterazioni L4-S1 e assenza di deficit

neurologici, dall’11 dicembre 2012 era inabile al lavoro in qualsiasi attività

lavorativa, mentre dal 15 ottobre 2013 era abile al 50% come gessatore

rispettivamente all’80% in attività adeguate.

In tali attività egli è risultato capace al lavoro in ragione del

75% a decorrere dal luglio 2015, ovvero da quando è stato preso a carico dallo

specialista in psichiatria dottor __________.

2.9

La Cassa malati ha

considerato un’abilità lavorativa piena in attività confacenti allo stato di

salute dell’assicurato e ha verificato, dal profilo economico, le conseguenze

del danno alla salute subìto dal ricorrente come impone la giurisprudenza.

Infatti, nell’ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera,

in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto

da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla

salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività

diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute

(STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009; DTF 113 V 22 consid. 4a

pag. 28; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se

la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Pertanto, in caso d'incapacità lavorativa durevole nell'ambito

dell'attività abituale (art. 6 LPGA), come nel caso di specie, in ossequio

all'obbligo di ridurre il danno (art. 21 LPGA) e di mettere quindi a frutto la

sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi, l'assicurato è

tenuto a cambiare professione (DTF 114 V 283).

In altre parole, l'indennità per perdita di guadagno interviene

laddove vi è un'incapacità di lavoro temporanea. Quando viene accertato che un

rientro nella precedente attività non è più possibile, questa funzione

"ponte" della prestazione viene meno e occorre esaminare se la

persona assicurata possa esercitare, eventualmente in quale misura, un'altra

attività confacente al suo stato di salute. In tal caso, la giurisprudenza

riconosce che alla persona assicurata occorra assegnare un termine di 3-5 mesi

per adattarsi alla sua nuova attività (STFA K 224/05 del 29 marzo 2007; STFA K

64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; STFA K 31/04 del 9 dicembre 2004; DTF

114.

V 289 consid. 5b; DTF 111 V 239 consid. 2a; RAMI 2000 pag. 123 consid. 3a;

RAMI 1987 pag. 108; RAMI 1994 pag. 113 segg.).

È quindi corretto che l’assicuratore malattia abbia concesso al

ricorrente, ritenuto abile al lavoro al 100% in attività adeguate, un termine

di adattamento di 4 mesi per cambiare occupazione.

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma

talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o

siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF

110.

V 273 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a;

Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität

in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 seg.,

secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die

Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den

körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten

zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255

seg.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989,

p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del

25.

febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998

p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita/ indennità), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF

129.

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,

si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid.

3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza

di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona

assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia, gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e

dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze

particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I

salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari

fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.

3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal

presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad

esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati

eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 pag. 100 consid. 3b, ZAK

1990.

pag. 519 consid. 3c)

2.10

La Cassa malati ha quindi

dettagliatamente analizzato la situazione economica dell'assicurato antecedente

l'inabilità lavorativa e per la determinazione della perdita di guadagno ha

utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito di Fr.

74'995,20 che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2014 senza il danno alla

salute nella professione precedente di gessatore al 100% (reddito da valido),

con quello di Fr. 64'704.- risultante da un’ipotetica attività leggera e

ripetitiva svolta al 100% nel 2014 (reddito da invalido), senza apportare

alcuna deduzione per motivi personali, per ottenere una perdita di guadagno del

13,72%.

Con la risposta di causa l’assicuratore ha modificato in Fr.

66'170.- il reddito ipotetico annuo da invalido esigibile nel 2014 secondo le

tabelle RSS, giungendo ad una perdita di guadagno dell’11,76%.

Da parte sua, il ricorrente ritiene che la sua perdita di guadagno

sia totale, visto che se prima della malattia il suo reddito era di Fr. 74'995,20,

ora esso è pari a zero stante la sua totale inabilità lavorativa.

Anche l’Ufficio assicurazione invalidità ha analizzato l’aspetto

economico (doc. 265/29 e 30).

Per l’anno 2013 ha calcolato una capacità di guadagno residua del

76% e quindi un grado di invalidità (perdita di guadagno) del 24%, ritenendo

una capacità lavorativa residua dell’80% e una riduzione per motivi personali

del 5% (Fr. 65'659,48 [reddito da valido] – {Fr. 52'527,58 – [Fr. 52'527,58 x 5

: 100]} [reddito da invalido] : Fr. 65'659,48 x 100).

Quanto all’anno 2014, il grado di invalidità è stato fissato nel

28,75% sulla base di una capacità lavorativa residua del 75% (Fr. 66'170.-

[reddito da valido] – {Fr. 49'627,29 – [Fr. 49'627,29 x 5 : 100]} [reddito

ipotetico da invalido] : Fr. 66'170.- x 100).

Quale reddito da valido, per entrambi gli anni l’Ufficio AI ha

ritenuto il reddito statistico delle tabelle ISS, giacché al momento

dell’inizio della malattia di lunga durata l’assicurato aveva già ricevuto la

lettera di licenziamento (cfr. annotazione in calce alle tabelle di calcolo, docc.

265/29 e 30).

2.11

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla

persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre

stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di

verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso

qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività

professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non

corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di

conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio

se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al

lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali

a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora

percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid.

4.1

pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2; sentenza

9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.2). Per il

resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a).

In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia, gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b).

Alla luce di questa prassi occorre esaminare se

confermare il reddito da valido così come determinato dalla Cassa malati (ultimo

salario percepito) oppure dall'Ufficio AI (reddito statistico).

2.12

Nell’evenienza concreta, il

ricorrente è stato assunto a maggio 2012 con un contratto a tempo indeterminato

e quando si è ammalato, l’11 dicembre 2012, era ancora alle dipendenze della

ditta __________, che però il 30 novembre 2012 (doc. 121/20-6) l’ha licenziato

per il 31 dicembre 2012 (docc. 9 e 11), poiché “purtroppo le sue attitudini

non soddisfano le nostre esigenze, il che ci costringe a disdire il contratto.“.

In queste circostanze, l’assicurato ha perso il suo posto presso

l’ex datore di lavoro per fine 2012 per motivi estranei all’invalidità e

non l’avrebbe di conseguenza conservato nemmeno senza il danno alla salute.

Pertanto, indipendentemente dal danno alla salute l'assicurato non

avrebbe più potuto percepire lo stipendio versatogli dal datore di lavoro.

Potendo dunque presumere che senza il danno alla salute il ricorrente avrebbe

continuato a svolgere l’attività di gessatore, ci si deve basare sui dati

statistici salariali (STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.2 e 4.2; STF

9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.3.2, caso in cui l'assicurato è

stato licenziato per mancanza di lavoro - a causa dell'imminente conclusione

dei lavori e in assenza di altre possibilità di impiego – e quindi per motivi

estranei all'invalidità, perciò l’Alta Corte ha stabilito che l'accertamento

del reddito senza invalidità non poteva effettuarsi sulla base del salario).

2.13

Dai dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito, la DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita

dall'Ufficio federale di statistica,

più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08) (RSS 2012 pag. 35,

denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,

il livello di competenze e il sesso; citata DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; citata STF 9C_632/2015) di 40 ore settimanali nel settore privato delle costruzioni

(ramo 41-43) corrisponde ad un importo di Fr. 65'160.- (Fr. 5'430.- x 12 mesi).

Dovendo però porsi al momento in cui è sopraggiunto il

danno alla salute, occorre adattare all'evoluzione dei salari nominali

questo dato (DTF 128 V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U

8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del

13.

febbraio 2006, 36.2005.55). L’evoluzione dei salari nominali fra il 2012 ed il 2013 nel settore delle

costruzioni (ramo economico F/41-43) corrisponde per gli uomini ad una

percentuale annua dello 0,5% (Fr. 65'160.- + [Fr. 65'160.- x 0,5 : 100]) e poi ancora dello 0,5% dal 2013 al

2014.

(cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari

nominali, Uomini, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica).

Di conseguenza, nel 2014 il reddito da valido sarebbe stato di Fr. 65'813,23

(Fr. 65'485,80 + [Fr.

65'485,80 x 0,5 : 100]).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando ora queste cifre su

un orario medio di lavoro settimanale nel settore delle costruzioni (ramo

economico F/41-43) di 41,5 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio

2008.

e la Tabella sulla

durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore

per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.233104.html), il reddito da valido inteso qui come salario lordo

medio ipotetico nazionale per un uomo attivo nel settore

delle costruzioni ammonta a Fr. 68'281,22 (Fr. 65'813,23 : 40 x 41,5),

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

2.14

Per

quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa

ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido

è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale

aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il

reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva

utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione

(TA13).

L'Alta Corte ha però stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato di

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.15

Per

quanto concerne il 2014, anno di eventuale ripristino del diritto alle

prestazioni (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di

dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito, la DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita

dall'Ufficio federale di statistica,

più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08) (RSS 2012 pag. 35,

denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,

il livello di competenze e il sesso; citata DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; citata STF 9C_632/2015) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere le indennità giornaliere (DTF

126.

V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un

indice totale pari al 100 per il 2010.

Tuttavia, il dato salariale di

partenza si riferisce al 2012 (Tabella TA1 2012) e non al 2010, perciò occorre

dapprima riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2012 e

poi aggiornarlo direttamente al 2014. Pertanto, si ha che il salario lordo statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2014 a Fr. 63'442,12 (Fr. 62'520.- : 101,7 x 103,2) (cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2015, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/ index/themen/03/04/blank/data/02.html;

STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando ora queste cifre su

un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2014.

(cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008

e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la

divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.233104.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da

invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'138,41 (Fr. 63'442,12 : 40

x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

2.16

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26

agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite

l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su

circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni

distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate

all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di

soggiorno o ancora il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti

del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da

invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied

de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour

chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au

handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de

permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder

à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des

effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des

circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012

consid. 4.2.1). […]”).

Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera

schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta

complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non

può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Nel caso di specie la Cassa

malati non ha ritenuto esservi “motivi sociali sufficienti per accordare una

riduzione sociale del reddito ipotetico da invalido.” (doc. A2 pag. 3),

mentre l’Ufficio AI ha tenuto conto di una deduzione del 5% per attività

leggera.

Il TCA sostituisce eccezionalmente il

suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione malattia, visto che il

perito del __________ ha ritenuto esservi delle limitazioni funzionali di

carico potendo svolgere l’assicurato un’attività medio-leggera che non

implichi particolari sforzi per il rachide (sollevamento ripetuto di pesi

superiori ai 15kg, movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco,

lavori prolungati in posizioni non ergonomiche).

2.17

Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2014 a Fr. 66'138,41 va ritenuto

nella misura dell’80% (Fr. 66'138,41 x 80 : 100 =

Fr. 52'910,73) stante la ridotta

capacità lavorativa residua esigibile dell’assicurato (la Cassa malati, basandosi

sul parere del suo medico fiduciario, sul quale, per il TCA, ha invece prevalso

la perizia pluridisciplinare del __________ che ha ritenuto l’assicurato abile

al 100% in altre attività adeguate, ha considerato un’esigibilità del 100%). In

seguito questo nuovo reddito va diminuito del 5% per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l’importo di Fr.

50'265,19 (Fr. 52'910,73 -

[Fr. 52'910,73 x 5 : 100]).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 68'281,22 corrispondente al reddito (ipotetico)

da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2014

per l'attività di gessatore esercitata al 100%

senza il danno alla salute, risulta dunque un'incapacità al guadagno del 26,38% ([Fr. 68'281,22 - Fr. 50'265,19] : Fr. 68'281,22 x 100), che va arrotondata al 26%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

2.18

Questa

incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità), determinata

confrontando il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2014 se non

fosse intervenuta la malattia con il reddito che egli avrebbe potuto percepire

nel 2014 svolgendo all’80% un'attività confacente al suo stato di salute, è

superiore al grado del 25% richiesto dalle CGA (art. 8.1.4).

In queste circostanze, dal 1° giugno 2014 l'assicuratore malattia

dovrà versare al ricorrente delle indennità giornaliere del 26% per la

perdita di guadagno causata dalla malattia che gli ha provocato un'inabilità

lavorativa totale nella sua ultima professione e ciò fino all’esaurimento del

suo diritto.

2.19

Ancorché vincente in causa e

rappresentato, al ricorrente vanno riconosciute solo ripetibili parziali a

fronte del fatto che i motivi che fondano la presente soluzione differiscono da

quelli invocati dal suo rappresentante (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la

decisione impugnata è annullata e la Cassa malati è tenuta a versare al

ricorrente delle indennità giornaliere del 26% dal 1° giugno 2014 fino ad

esaurimento del suo diritto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.CO 1 verserà al

ricorrente l’importo di Fr. 400.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti