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Decisione

36.2016.11

RIPAM 2016. Riduzione massima concessa. Contestazione circa la conformità delle norme cantonali LCAMal con l'art. 65 LAMal. Respinto

18 aprile 2016Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri della legge voluta dal legislatore cantonale.

2.14. La ricorrente ha posto in

dubbio il rispetto, da parte del legislatore ticinese, dei precetti dell’art.

65 LAMal. Come già ritenuto in precedenti sentenze di questo Tribunale

cantonale delle assicurazioni (per tutte si veda la STCA 36.2012.33 in re M. del

3 febbraio 2012 consid. 2.10):

" Il

Tribunale Federale ha rilevato come i cantoni dispongono di una libertà nella

regolamentazione della materia che non è però assoluta. Nella sentenza pubblicata

in DTF 136 I 220 e segg. l’Alta Corte ha ritenuto che il diritto glaronese in

materia di RIPAM violasse, come ritenuto dal Tribunale amministrativo di quel

cantone, il diritto federale nella misura in cui imponeva l’eventuale

compensazione tra imposte e RIPAM in caso di arretrati. Più specificatamente

per il TF, in virtù dell’art. 49 cpv. 1 Cost. Fed., il diritto federale prevale

su quello cantonale contrario. Le norme cantonali debbono quindi rispettare

“Sinn und Zweck” (ossia senso e scopo) delle norme federali. In altri termini

le regole cantonali in un ambito quale quello qui in discussione non debbono

urtare rispettivamente pregiudicare o ridurre la portata delle norme federali

(in questo senso anche G. EUGSTER: Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit,

SBVR, 2007 pag. 764).

Quindi il Cantone, nella fissazione delle norme che regolano la

materia della riduzione dei premi, gode di un ampio potere d’apprezzamento ed

il diritto cantonale é diritto autonomo. Il giudice può intervenire in tale ambito

unicamente se i cantoni, tramite le loro normative, non permettono il

conseguimento degli scopi e degli obiettivi che il legislatore federale si è

prefissato rispettivamente se è data una violazione del principio di parità di

trattamento (DTF 136 I 220 e segg).”

Ora nel caso in esame,

come indicato, la ricorrente ritiene, implicitamente, che le norme cantonali non

rispettino il diritto federale in materia. A torto.

Il diritto cantonale concreta,

nel solco dell’ampio potere conferitogli dal diritto federale, l’art. 65 LAMal

Considerandi

in maniera adeguata. Le norme cantonali, per casi quali quello della

ricorrente, prevedono di ridurre i premi in maniera significativa, ossia del 73,5%

dell’importo del premio medio. La ricorrente stessa ricorda che tale riduzione,

riferita al suo premio effettivo presso Concordia, è del 71,8%. Si tratta di percentuale

di tutto rilievo. Il legislatore federale non ha imposto ai cantoni, con l’art.

65.

LAMal, la presa a carico integrale dei premi degli assicurati di condizione

economica modesta.

La ratio delle norme

cantonali è poi quella di indurre gli assicurati a ricercare e scegliere

l’assicuratore malattie che offra premi più vantaggiosi, rispettivamente optare

per copertura assicurative opzionali che favoriscano una diminuzione del premio

(quali quella del medico di famiglia). In tale evenienza la percentuale

effettiva della RIPAM massima attribuibile da parte della Cassa cantonale di compensazione

AVS AI IPG, permette addirittura di coprire l’intero importo del premio effettivo,

e ciò senza scapito per la natura delle prestazioni assicurative.

Va ribadito che l’art. 65

LAMal, e quindi il diritto federale, impone ai Cantoni di “ridurre” i

premi e non di azzerarli o porli interamente a carico dello Stato. Le norme

cantonali ossequiano dunque i precetti del diritto federale.

Alla luce di quanto

precede, va ritenuto come le norme cantonali rispettino lo scopo e il senso del

diritto federale alla luce della giurisprudenza federale citata (DTF 136 I 220

del 15 aprile 2010). Il giudice deve quindi applicare le norme cantonali non

potendosene scostare non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 73 cpv. 2

Cost. Ti secondo cui i Tribunali “… decidono in modo indipendente e sono

vincolati dalla legge; essi non possono applicare norme cantonali che fossero

contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale” (si faccia

riferimento, su questi aspetti, alla STCA 36.2014.93 in re B., del 9 marzo

2015, confermata dal Tribunale federale nella STF 8C_247/205 del 24 settembre

2015). In sunto dunque le norme della LCAMal raggiungono lo scopo e il senso

imposto dal diritto federale, conseguono, per le persone di condizione

economica modesta quali la ricorrente, la riduzione del premio

dell’assicurazione obbligatoria, stimolando adeguatamente la scelta degli

assicuratori i cui premi sono meno onerosi rispetto ad altri ed inducono la

scelta di forma alternative di assicurazione, previste dalla legge (in

particolare quella del medico di famiglia) che permettono di diminuire

l’importanza dei premi assicurativi.

Visto quanto precede il

ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. Non si prelevano tasse

e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti