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Decisione

36.2016.110

Esonero dall'obbligo assicurativo LAMal in quanto in Svizzera per motivi di studio

3 ottobre 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

fatti intervenuti posteriormente al provvedimento impugnato, a condizione che

questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag.

263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid.

3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582).

Ciò è il caso in concreto,

poiché la determinazione del domicilio del padre, con il conseguente decadimento

delle prestazioni assistenziali, è decisiva ai fini dell’esito del presente

procedimento.

Ne segue che la ricorrente

va esonerata dall’obbligo assicurativo in Svizzera non solo dal 19 agosto 2017,

ossia da quando è stata obbligata a lasciare la Svizzera poiché priva di

permesso (cfr. doc. XIV/2), ma già dal 3 agosto 2016, senza che sia necessario

esaminare anche le altre censure sollevate dall’interessata, tra cui l’asserita

violazione del principio della buona fede, essendo stata esonerata per il

periodo precedente il provvedimento qui impugnato con successivo cambio di

prassi.

In concreto non è neppure necessario

accertare il tipo di permesso di cui beneficia il padre, così come chiesto in

sede di udienza, essendo già stato accertato da questo TCA nella sentenza

42.2016.32 dell’8 febbraio 2017 (consid. 2.7, pag. 13) che l’interessato ha un permesso di domicilio UE/AELS di

tipo C valido dal febbraio 2016 al 30 settembre 2020. Ciò rende superflua la

richiesta tendente alla verifica, presso le autorità competenti, della

Considerandi

posizione del padre (doc. XIV).

Va

qui rammentato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da eseguire d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in

base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Questo TCA rinuncia

all’assunzione di altre prove, ritenuto che la documentazione prodotta dalle

parti e acquisita nelle more processuali, è sufficiente per decidere nel merito

della vertenza, è completa ed esaustiva e non necessita di complementi (cfr.

anche sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

6.

In

conclusione, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va modificata

nel senso che RI 1 è esonerata dall’obbligo assicurativo anche per il periodo

dal 3 agosto 2016.

Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 è esonerata

dall’obbligo assicurativo anche per il periodo dal 3 agosto 2016.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti