36.2016.110
Esonero dall'obbligo assicurativo LAMal in quanto in Svizzera per motivi di studio
3 ottobre 2017Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.110
cs
Lugano
3 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 10 ottobre 2016 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei
contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI
1, nata nel 1991, cittadina italiana detentrice, dal 4 agosto 2014, di un
permesso di dimora “B” UE/AELS per formazione, è iscritta presso la __________
__________ dal 15 settembre 2014 al corso di __________ (cfr. doc. IX).
B. Con
decisione formale del 15 ottobre 2014 la Cassa cantonale di compensazione ha
esonerato RI 1 dall’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera dal 4
agosto 2014 al 3 agosto 2015 sulla base dell’art. 2 cpv. 4 OAMal. Con decisione
del 26 ottobre 2015 la Cassa ha prolungato l’esenzione fino al 3 agosto 2016,
data di scadenza del permesso “B” UE/AELS (doc. III punto 2; cfr. anche doc.
XIV/1).
C. Il
4 agosto 2016 la Cassa cantonale di compensazione, dopo aver accertato che RI 1
risiede in Ticino insieme al padre, __________, l’ha invitata a presentare la
documentazione atta a comprovare l’avvenuta iscrizione presso un assicuratore
malattie svizzero riconosciuto per quanto concerne la LAMal (doc. 1). In risposta
l’interessata, allora rappresentata dall’__________ (di seguito: __________),
ha presentato una nuova domanda di esenzione, rilevando di essere in Svizzera
per motivi di studio, di essere mantenuta prevalentemente dalla madre,
professoressa di lettere in Italia e di voler continuare ad essere esentata
dall’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal (doc. 2).
D. Con
decisione formale del 26 agosto 2016, confermata dalla decisione su reclamo del
10 ottobre 2016, la Cassa ha respinto la richiesta, rilevando che l’interessata
è domiciliata in Svizzera assieme al padre e di conseguenza, anche sulla base
della sentenza 36.2015.97 del 18 febbraio 2016 di questa Corte, la sua
permanenza nel nostro Paese non può essere considerata come soggiorno
nell’ambito di una formazione e dunque non può essere esonerata dall’obbligo
assicurativo (doc. 2a + 5).
E. RI
1, sempre rappresentata da __________, è insorta al TCA contro la predetta
decisione su reclamo, chiedendo contestualmente di accordare l’effetto
sospensivo al ricorso e domandando il rinnovo dell’esonero dall’obbligo
assicurativo (doc. I). L’interessata rileva che la citata giurisprudenza
cantonale non può trovare applicazione nel caso di specie.
F. Con
risposta del 10 novembre 2016 l’amministrazione ha proposto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
G. Il
15 novembre 2016 il Giudice delegato del TCA ha informato l’insorgente che il
ricorso ha effetto sospensivo (doc. V).
H. Il
16 novembre 2016 RI 1 ha riconfermato quanto chiesto con l’impugnativa (doc.
VI).
I. Con
sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017 relativa ad un ricorso del padre della
ricorrente contro la decisione su reclamo del 9 novembre 2016 __________ in
ambito di assistenza sociale, questa Corte ha accertato, in sostanza, che il
padre non adempie le condizioni del domicilio in Svizzera.
L. Il
21 febbraio 2017 il TCA ha posto alla __________ alcune domande relative alla
ricorrente (doc. VIII). Le risposte sono giunte a questo Tribunale il 23
febbraio 2017 (doc. IX).
M. Il
10 luglio 2017 la ricorrente, in risposta ad uno scritto del 5 luglio 2017 del
TCA (doc. X), ha confermato che la sentenza 2C_506/2017 del 19 giugno 2017 pubblicata
nel sito internet del Tribunale federale e relativa al rifiuto del rinnovo del
permesso di dimora UE/AELS ad una studentessa nata nel 1991, concerne il suo
caso (doc. XI) ed ha prodotto la pronunzia, autorizzando questo Tribunale a
sottoporla alla Cassa, alla quale è stata trasmessa l’11 luglio 2017 con
facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte (doc. XII).
N. Il
28 agosto 2017 il Tribunale federale, con sentenza 8C_190/2017 del 28 agosto
2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza cantonale
42.2016.32 dell’8 febbraio 2017 poiché l’insorgente non ha versato l’anticipo
richiesto.
O. Il
28 settembre 2017 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza tenutasi
innanzi al TCA (doc. XIV), dove sono state acquisite le sentenze 42.2016.32
dell’8 febbraio 2017 e 8C_190/2017 del 28 agosto 2017 e dalla quale è emerso che
la ricorrente ha revocato il mandato di rappresentanza all’__________ ed a __________
ed è ora rappresentata dal padre.
La
Cassa, alla luce della lettera __________ del 19 luglio 2017 prodotta in sede
di udienza dalla ricorrente e da cui emerge che alla medesima è stato fissato
un termine scadente il 19 agosto 2017 per lasciare la Svizzera, ha affermato
che “la decisione d’affiliazione deve avere vigenza solo sino a tale giorno
e non oltre” (doc. XIV).
in
ordine
1.La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove).
Il
TCA può decidere la vertenza qui in esame nella sua composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.
13, pag. 37 e seguenti).
Per una critica della STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, con cui il Tribunale federale, annullando una
decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino
siccome emanata a giudice unico aveva apparentemente instaurando così una nuova
e più restrittiva prassi rispetto al passato, si veda la dottrina: Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello
di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale,
in RTiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pagg. 328 e segg.
Da evidenziare comunque come in
giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015,
l’Alta Corte ha confermato la sua precedente (costante) prassi, antecedente il
31 agosto 2015, senza riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi
effetti negativi senza sostrato atto a giustificarne la portata (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3. p. 328 e
ss.).
Questo
Tribunale, nella sua composizione completa, si è infatti già chinato in due
occasioni su fattispecie simili (sentenza 36.2015.97 del 18 febbraio 2016 e
sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016), applicando le norme qui di seguito
citate.
nel merito
2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se la ricorrente può chiedere
l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera dal 3 agosto 2016 o se va
assoggettata alla LAMal.
3. Secondo
l'art. 3 LAMal:
" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi
assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro
tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo
d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi,
immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22
giugno 20071 sullo Stato ospite.
3Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il
domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora
abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).
b. lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in
Svizzera.
4L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di
60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione
militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."
Per
l’art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli
articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi
conformemente all’articolo 3 della legge.
Ai
sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. f OAMal sono inoltre tenute ad assicurarsi le
persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi
dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo AELS,
valevole almeno tre mesi.
In
concreto, trattandosi di una fattispecie che presenta elementi di carattere
transfrontaliero, il caso deve essere deciso non solo sulla base delle norme di
diritto interno svizzero in materia di LAMal, bensì anche alla luce delle norme
dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la
Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri dall’altra (ALC; RS 0.142.112.681) e dei regolamenti cui rinvia (cfr.
anche sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, pubblicata in DTF 140 V 98).
A
questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti
applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013
del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del
Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto
dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le
Parti
applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013
del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).
Il
Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere
alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF
138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi
regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012
pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS
0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle
Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement
aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12
agosto 2015 consid. 3.1).
In
concreto viene chiesta l’esenzione dall’obbligo assicurativo con effetto dal 3 agosto
2016. Al caso di specie si applica di conseguenza il Regolamento (CE) n.
883/2004 nella versione aggiornata.
Per
l’art. 11 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si
applica il regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato
membro.
Secondo
l’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004, qualsiasi altra
persona che non rientri nelle categorie da a) a d), e meglio, in sostanza,
persona che esercita un’attività lucrativa (lett. a), dipendente pubblico
(lett. b), persona che riceve indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 65
del Regolamento (CE) n. 883/2004 (lett. c), persona chiamata o richiamata alle
armi o al servizio civile (lett. d), è soggetta alla legislazione dello Stato
membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del regolamento che
garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più
altri Stati membri.
Per
cui, di norma, nella misura in cui la competenza non può essere determinata
sulla base delle lettere da a a d, segnatamente in assenza di un’attività
lucrativa o del percepimento di una rendita, si applicano le norme del Paese di
residenza della persona senza attività lucrativa (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV,
Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443). Ai
sensi dell’art. 1 lett. j del Regolamento (CE) n. 883/2004 la residenza è il
luogo in cui una persona risiede abitualmente (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV,
Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443).
Nelle
ipotesi di cui all’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004
rientrano segnatamente le persone che non hanno mai lavorato, ad esempio gli
studenti senza attività lucrativa e coloro che hanno perso o abbandonato la
qualità di persone con attività lucrativa (cessazione definitiva dell’esercizio
di una professione) senza aver chiesto una rendita (cfr. Eugster, SBVR, Band
XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag.
443/444). Queste persone non vanno confuse con i familiari che possono far
valere un diritto derivato da un assicurato soggetto al Regolamento (CE) n.
883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale,
3a edizione, 2016, n. 116, pag. 444).
A
questo proposito per l’art. 1 lett. i) 1.i) del Regolamento (CE) n. 883/2004
per familiare si intende qualsiasi persona definita o riconosciuta come
familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla
legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni. Per l’art. 1 lett.
i) 2. del medesimo regolamento se la legislazione di uno Stato membro
applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone
alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i
figli maggiorenni a carico sono considerati familiari.
Di
norma e salvo eccezioni, i familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità,
laddove non hanno uno statuto proprio in virtù dell’esercizio di un’attività
lavorativa o del percepimento di una rendita o di indennità dell’assicurazione
contro la disoccupazione, hanno un diritto derivato alla protezione sociale se
la persona da cui proviene questo diritto è soggetta essa stessa personalmente
al Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale
Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437). Di regola ai
familiari senza attività lucrativa si applicano, per quanto concerne
l’assicurazione contro le malattie, le medesime norme applicabili alla persona
assicurata dalla quale derivano i loro diritti (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV,
Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437).
Va
infine rilevato che le persone senza attività lucrativa che possono far valere
sia un diritto derivato che un diritto autonomo, di principio sono doppiamente
assicurate, nel luogo di residenza (in applicazione dell’art. 11 n. 3 lett. e
Regolamento (CE) n. 883/2004) e nel Paese dove viene esercitata l’attività
lucrativa dalla persona dalla quale proviene il diritto derivato (cfr. Eugster,
SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n.
117, pag. 444).
Secondo
la dottrina, in tal caso, prevale il diritto del luogo di residenza ai sensi
dell’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004. Ciò vale
segnatamente per gli studenti che ai sensi dell’art. 1 lett. ca del precedente
Regolamento (CE) n. 1408/71, qui non più applicabile, erano trattati
esclusivamente come familiari (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale
Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 117, pag. 444).
Gli
studenti senza attività lucrativa che non hanno un diritto derivato
soggiacciono al diritto dello Stato di residenza (art. 11 n. 3 lett. e del
Regolamento (CE) 883/2004; cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit,
Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 118, pag. 444).
4. Come
già rilevato nella sentenza 36.2015.97 del 18 febbraio 2016, un assicurato,
cittadino di uno Stato membro dell’UE, al beneficio di un permesso di dimora di
tipo “B”, convivente in Svizzera con il padre (affiliato alla LAMal), da
cui dipende economicamente, studente senza attività lucrativa, deve, di norma,
essere affiliato nel nostro Paese per l’assicurazione delle cure
medico-sanitarie sia in applicazione del diritto interno svizzero (art. 3 cpv.
1 LAMal e 1 cpv. 2 lett. f OAMal), che del diritto europeo (art. 11 n. 3 lett.
e del Regolamento (CE) n. 883/2004 prevalente rispetto ad ogni diritto
derivato).
Nel
caso allora giudicato, il TCA ha poi esaminato se l’interessato, che non era al
beneficio di un’assicurazione privata estera per il rischio malattia, poteva
prevalersi di un motivo di esenzione e segnatamente dell’art. 2 cpv. 4 OAMal,
rispondendo negativamente:
" (…)
L’interessato, pur essendo uno studente
senza attività lucrativa, non si è recato in Svizzera da solo o con il suo
coniuge e/o i suoi figli (cfr. art. 2 cpv. 4 OAMal con rinvio all’art. 3 cpv. 2
OAMal), ma ha seguito suo padre, residente in Svizzera e affiliato presso un
assicuratore svizzero riconosciuto (cfr. risposta, doc. III, pag. 4 punto 7,
non contestata dalle osservazioni del 22 gennaio 2016, doc. V), da cui dipende
economicamente.
Egli si trova pertanto nella medesima
situazione della maggior parte degli studenti universitari che risiedono in
Svizzera con la loro famiglia e che non possono beneficiare dell’esonero ai
sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal.
Il solo statuto di studente non permette
di sfuggire all’obbligo assicurativo. Altrimenti vi sarebbe un’inammissibile
disparità di trattamento tra gli altri studenti che non possono chiedere
l’esonero assicurativo solo perché già nel nostro Paese prima di iniziare gli
studi accademici e quelli che arrivano nel nostro Paese successivamente
accompagnati da uno od entrambi i genitori.
L’art. 2 cpv. 4 OAMal può trovare
applicazione unicamente laddove lo studente arriva dall’estero da solo o con il
proprio coniuge e/o i suoi figli. Se vive in Svizzera con almeno uno dei
genitori che lo mantiene un esonero non è ammissibile.”
Per
contro, come stabilito con sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016, un
assicurato, cittadino di uno Stato membro dell’UE, in soggiorno di formazione
in Svizzera, senza attività lucrativa alcuna, detentore della tessera europea
di assicurazione malattia e che giunge nel nostro Paese da solo, va, di regola,
esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera fintanto che studia e non
svolge alcuna attività lucrativa.
In
quell’occasione il TCA aveva interpellato l’UFSP, che aveva affermato (cfr.
consid. 1.14 della sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016):
"
(…)
Innanzitutto La informiamo che gli
studenti provenienti da uno dei 28 Stati membri dell’UE, Islanda, Liechtenstein
o Norvegia e che sono in possesso di una tessera europea di assicurazione
malattia non sottostanno all’obbligo assicurativo in Svizzera. L’articolo 2
capoverso 4 OAMal non viene applicato in questo caso. Non è quindi necessario
esaminare se l’assicurazione di questi paesi è equivalente. La presentazione
della tessera comprova automaticamente l’equivalenza con l’assicurazione per le
cure medico-santiarie svizzere. (…)
Nell’allegata
(dall’UFSP) risposta del 16 maggio 2007 del Consiglio federale ad un’interpellanza
07.3167 del 22 marzo 2007 della Consigliera agli Stati socialista Gisèle Ory
figurava:
"
(…)
Di regola gli studenti provenienti da
uno Stato membro dell’UE o dell’AELS possono rimanere assicurati presso
l’assicurazione sociale del loro Paese d’origine e durante il loro soggiorno in
Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni e
alle cure mediche ai sensi della legge svizzera sull’assicurazione malattie
(LAMal; RS 832.10).
Gli studenti provenienti da uno Stato
membro dell’UE o dell’AELS, che non hanno diritto all’assistenza reciproca in
materia di prestazioni, e gli studenti provenienti da Stati terzi hanno
l’obbligo di assicurarsi in Svizzera contro le malattie se il loro permesso di
dimora è valevole almeno tre mesi (art. 1 cpv. 2 lett. e ed f dell’ordinanza
sull’assicurazione malattie; RS 832.102). Se sono affiliati a un’assicurazione
privata possono essere esentati dall’obbligo d’assicurazione, purché durante
l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura
assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (art. 2 cpv. 4 OAMal). (…)
1. In genere gli studenti provenienti
dallo spazio europeo dispongono di una sufficiente copertura assicurativa, dato
che di regola possono rimanere assicurati presso l’assicurazione malattia
sociale del loro Paese d’origine. Il Consiglio federale non ritiene pertanto vi
sia necessità d’intervenire in questo ambito.” (consid. 1.14 della sentenza 36.2016.70
del 14 novembre 2016)
Anche
l’Istituzione comune LAMal, sempre nell’ambito della sentenza 36.2016.70
del 14 novembre 2016 (consid. 1.13), aveva affermato che:
"
(…)
Partiamo dal presupposto che la
studentessa in questione risiede in Svizzera solo a titolo provvisorio. Per
studenti con permesso di soggiorno temporaneo per la Svizzera non si pone la
domanda dell’equivalenza della copertura assicurativa ai sensi dell’art. 2 cpv.
4 OAMal. Questi studenti sono soggetti all’assicurazione nello stato di dimora
(EU/AELS). Durante un soggiorno temporaneo in Svizzera sono coperti dalla
Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). La Tessera garantisce le cure
medico-sanitarie in Svizzera, alla pari degli assicurati LAMAL svizzeri.
L’equivalenza sarebbe solamente da
esaminare se la persona ha un’assicurazione privata o è assicurata in uno stato
non EU/EFTA.”
5. In
concreto l’interessata, cittadina italiana, il 4 agosto 2014 si è vista
rilasciare un permesso di dimora UE/AELS, rinnovato poi fino al 3 agosto 2016,
per frequentare la __________ __________ al fine di ottenere un diploma in __________
(sentenza 2C_506/2017 del 19 giugno 2017, consid. A). Il 9 agosto 2016 la __________
le ha negato il rinnovo del citato permesso, fissandole nel contempo un termine
per lasciare la Svizzera. La decisione è stata confermata dapprima dal
Consiglio di Stato (22 marzo 2017), in seguito dal Tribunale cantonale
amministrativo (5 maggio 2017) ed infine dal Tribunale federale (sentenza
2C_506/2017 del 19 giugno 2017, consid. B). Il 19 luglio 2017 __________ ha
fissato al 19 agosto 2017 l’ultimo termine per lasciare la Svizzera (doc.
XIV/2).
Ne
segue che l’interessata, cittadina italiana e dunque di un Paese dell’UE, senza
attività lucrativa, studentessa a cui è stato rilasciato un permesso di dimora
per la frequenza di una scuola professionale (sentenza 2C_506/2017 del 19
giugno 2017, consid. A e doc. III punto 1), in possesso della tessera europea
di malattia (doc. B), di regola, va esonerata dall’obbligo assicurativo in
Svizzera (sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016).
La
Cassa ha tuttavia rilevato che l’insorgente convive con il padre, domiciliato
in Svizzera, affiliato alla LAMal e da cui dipenderebbe economicamente, ciò che
la farebbe rientrare nell’ipotesi di cui alla sentenza 36.2015.97 del 18
febbraio 2016 con conseguente obbligo assicurativo nel nostro Paese (per un
caso in cui invece la persona assicurata proveniente da uno Stato UE, a carico
dei genitori domiciliati in Svizzera, ha sottoscritto un’assicurazione privata
estera cfr. la sentenza 36.2017.56 del 29 agosto 2017 non ancora cresciuta in
giudicato).
Sennonché,
con sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017, cresciuta in giudicato in seguito
alla pronunzia 8C_190/2017 del 28 agosto 2017 che ha dichiarato inammissibile
il ricorso, questo Tribunale ha stabilito (circostanza non nota alla Cassa cantonale
di compensazione prima dell’udienza del 28 settembre 2017) che il padre della
ricorrente, pur al beneficio di un permesso “C”, non adempie la condizione del
domicilio in Svizzera (cfr. sentenza 8C_190/2017 del 28 agosto 2017) e meglio
che non ha il proprio domicilio assistenziale ai sensi degli art.
5 cpv. 1, 10 Las e 4 cpv. 1 LAS nel Cantone Ticino (consid. 2.9 della sentenza 42.2016.32
dell’8 febbraio 2017) e di conseguenza non ha diritto alle prestazioni
assistenziali e non può di conseguenza mantenere la figlia.
Questa
Corte, dopo aver rilevato tra l’altro che l’interessato “dispone di un
permesso di domicilio UE/AELS (permesso C) ottenuto nel febbraio 2016 e valido
fino al 30 settembre 2020” (consid. 2.7, pag. 13), ha affermato:
"
(…)
In concreto decisivo, tenuto conto
peraltro che giusta l’art. 23 cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il
suo domicilio in più luoghi, è comunque il fatto che il centro degli interessi
dell’insorgente non è nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove vive la sua
famiglia.
Al riguardo giova ricordare che il
centro degli interessi di una persona è di regola nel luogo dove si trovano
maggiormente gli interessi familiari e i legami (cfr. STF 8C_522/2015 del 21
aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid. 3.2.).
Il TCA non ignora che la figlia __________
dall’agosto 2014 condivide l’appartamento preso in locazione dal padre (cfr.
consid. 2.8.; doc. 20 inc. 42.2016.32). Tuttavia la medesima, che frequenta la __________,
è in Ticino esclusivamente per motivi di studio. Ella ha dichiarato, infatti,
di risiedere in Italia, di soggiornare in Ticino unicamente per conseguire la
sua formazione e di voler tornare in Italia una volta ultimati gli studi (cfr.
consid. 2.8.; doc. I inc. 36.2016.110).
Infine è utile osservare che
l’ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli
stranieri non costituisce un criterio decisivo per determinare se una persona
ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC
(cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008 del 31
agosto 2009 consid. 6.1).”
In
queste condizioni, accertato che il padre della ricorrente, nel momento
determinante dell’emissione della decisione impugnata (10 ottobre 2016), non
era domiciliato in Svizzera e, non avendo diritto a prestazioni assistenziali,
non poteva mantenere la figlia, la ricorrente non rientra nell’ipotesi di cui
alla sentenza 36.2015.97 del 18 febbraio 2016 (cfr. consid. 4), bensì nella
fattispecie descritta nella sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016 (cfr.
consid. 4).
Anche
se la sentenza cantonale 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017, e quella federale
8C_190/2017 del 28 agosto 2017, sono state emanate successivamente alla decisione
su reclamo impugnata del 10 ottobre 2016 che delimita temporalmente il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 366 consid.
1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), tali provvedimenti
possono e debbono essere qui considerati. Eccezionalmente,
in effetti, il giudice può tener conto, per motivi d’economia procedurale, dei
Fatti
fatti intervenuti posteriormente al provvedimento impugnato, a condizione che
questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag.
263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid.
3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582).
Ciò è il caso in concreto,
poiché la determinazione del domicilio del padre, con il conseguente decadimento
delle prestazioni assistenziali, è decisiva ai fini dell’esito del presente
procedimento.
Ne segue che la ricorrente
va esonerata dall’obbligo assicurativo in Svizzera non solo dal 19 agosto 2017,
ossia da quando è stata obbligata a lasciare la Svizzera poiché priva di
permesso (cfr. doc. XIV/2), ma già dal 3 agosto 2016, senza che sia necessario
esaminare anche le altre censure sollevate dall’interessata, tra cui l’asserita
violazione del principio della buona fede, essendo stata esonerata per il
periodo precedente il provvedimento qui impugnato con successivo cambio di
prassi.
In concreto non è neppure necessario
accertare il tipo di permesso di cui beneficia il padre, così come chiesto in
sede di udienza, essendo già stato accertato da questo TCA nella sentenza
42.2016.32 dell’8 febbraio 2017 (consid. 2.7, pag. 13) che l’interessato ha un permesso di domicilio UE/AELS di
tipo C valido dal febbraio 2016 al 30 settembre 2020. Ciò rende superflua la
richiesta tendente alla verifica, presso le autorità competenti, della
Considerandi
posizione del padre (doc. XIV).
Va
qui rammentato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da eseguire d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in
base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Questo TCA rinuncia
all’assunzione di altre prove, ritenuto che la documentazione prodotta dalle
parti e acquisita nelle more processuali, è sufficiente per decidere nel merito
della vertenza, è completa ed esaustiva e non necessita di complementi (cfr.
anche sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
6.
In
conclusione, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va modificata
nel senso che RI 1 è esonerata dall’obbligo assicurativo anche per il periodo
dal 3 agosto 2016.
Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 è esonerata
dall’obbligo assicurativo anche per il periodo dal 3 agosto 2016.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti