36.2016.114
La ricorrente ha pagato,mediante compensazione,i suoi premi LAMal/LCA. L'ex marito,saldando l'ACB,ha pagato anch'esso i premi della moglie. Cassa ha incassato 2 volte i premi dell'assicurata,ma a lei
24 marzo 2017Italiano31 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.114
TB
Lugano
24 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2016 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI
1, 1963, negli scorsi anni era affiliata a CO 1 per la copertura assicurativa obbligatoria
di base LAMal e fino al 31 marzo 2011 era compresa nella polizza familiare, il
cui titolare era l’allora marito __________ (doc. B).
B. Con
domanda di esecuzione del 22 aprile 2010 (doc. 1a), sfociata nei PE n. __________
del 28 maggio 2010 (docc. 1c e 3), la Cassa malati ha preteso da ciascun
coniuge l’incasso dei premi LAMal da novembre 2008 a gennaio 2010 della
famiglia, di partecipazioni ai costi e delle spese di sollecito.
Il 23 dicembre 2010 (doc. 3) la Cassa
malati creditrice ha chiesto all’Ufficio __________ di __________ di annullare
l’esecuzione n. __________ riferita a RI 1.
La procedura esecutiva n. __________ si
è chiusa il 17 febbraio 2011 (doc. 1d) con il rilascio di un attestato di
carenza di beni (n. __________) per un importo scoperto totale di Fr. 17'152,85.
Il 2 settembre 2014 (doc. D) __________
ha versato all’Ufficio __________ di __________ la somma di Fr. 16'245,60 a
saldo dell’ACB relativo all’esecuzione n. __________ e il 16 settembre 2014
(doc. 1e) la Cassa malati ha confermato al competente Ufficio __________ che i
crediti relativi a quattro esecuzioni sfociate in altrettanti ACB (__________) erano
stati pagati (doc. 7).
C. L’assicurata,
la cui copertura assicurativa LAMal era stata sospesa a causa del mancato
pagamento dei relativi premi, nel corso degli anni 2008-2012 ha pagato
direttamente e personalmente i fornitori di prestazioni sapendo che avrebbe poi
potuto ottenere dalla sua Cassa malati, una volta riattivata la copertura
assicurativa mediante il pagamento degli arretrati, il rimborso delle
prestazioni mediche e farmaceutiche (doc. XVIII pag. 2).
Ciò è quanto è in effetti avvenuto tra
marzo e giugno 2013 (docc. 26-33), allorquando l’assicuratore malattia, con il
consenso dell’assicurata espresso il 21 giugno 2013 (doc. B), ha compensato gli
arretrati di RI 1 per un debito complessivo di Fr. 11'920,25 (per i premi LAMal
e LCA di novembre e dicembre 2008 e per l’anno 2009, per i premi LAMal per il
mese di gennaio e da luglio a dicembre 2010, per i premi LCA da gennaio a giugno
2010, per i premi del 2012 e per il mese di luglio 2013) con il di lei credito totale
di Fr. 16'146,45 (doc. 35).
Il 1° luglio 2013 (doc. 36) la Cassa
malati ha confermato all’interessata che a metà mese le avrebbe restituito Fr.
4'226,20 secondo il conteggio del 25 giugno 2013 (doc. 36).
D. Nel
corso degli anni l’assicurata ha più volte chiesto alla Cassa malati un dettaglio
della sua situazione debitoria/creditoria, ritenendo infatti di vantare un credito
che sarebbe sorto dopo che l’ex marito, nel 2014, ha saldato l’attestato di carenza
beni e dunque ha pagato i premi per tutta la famiglia, compresi quindi anche i
suoi, che però l’interessata aveva già pagato nel 2013 mediante la citata
compensazione. A suo avviso, la Cassa malati avrebbe quindi incassato due volte
Fatti
i suoi premi (docc. 6, 12-14).
E. Con
STCA del 14 marzo 2016 (36.2016.9) questo Tribunale ha accolto il ricorso per
denegata giustizia formulato dall’assicurata, facendo ordine a CO 1 di emanare
la decisione richiesta sulla pretesa restituzione della somma di Fr. 7'686,10 e
di un ulteriore importo di Fr. 2'000.- pagati, a dire della ricorrente, sia dal
marito sia da lei stessa.
F. Con
decisione su opposizione dell’11 ottobre 2016 (doc. G), che ribadiva integralmente
la decisione formale del 23 maggio 2016 (doc. H), la Cassa malati ha respinto
l’opposizione del 2 giugno 2016 (doc. F) e ha quindi confermato che non era
dovuto alcun rimborso all’interessata.
L’assicuratore malattia ha precisato
che l’importo scoperto dei premi LAMal per tutta la famiglia per il periodo
2008-2010 ammontava, spese amministrative ed esecutive comprese, a Fr. 17'752,85,
poi ripreso nell’ACB n. __________. Inoltre, questa somma è stata estinta sia
tramite compensazione a favore dell’assicurata (Fr. 5'388,20), sia tramite
versamento della Cassa cantonale di compensazione per la figlia (Fr. 988,05),
sia ancora tramite versamento del saldo da parte dell’ex marito.
Pertanto, secondo la Cassa malati
l’attestato di carenza beni è stato estinto ed eventuali conguagli interni fra
i coniugi, debitori solidali, non sono di sua pertinenza.
G. Il
22 ottobre 2016 (doc. I) RI 1 ha chiesto la restituzione della parte da essa
versata e trattenuta dalla Cassa malati, così come della sua parte di Fr.
2'000.- dei Fr. 4'000.- pagati nel 2010 (doc. C). La ricorrente ha precisato
che il pagamento in doppio è avvenuto nel 2014 dopo le compensazioni e ha
rilevato di non essere stata d’accordo con il ricatto attuato dalla Cassa
malati, secondo cui se non avesse pagato gli arretrati non sarebbe stata
assicurata, anche se invece non toccava a lei pagare i premi arretrati accumulatisi
durante il matrimonio. La ricorrente ha evidenziato di essere stata costretta a
rinunciare a una parte consistente dei rimborsi regolari delle fatture mediche
per conguagliare gli arretrati (da lei pagati direttamente ai medici) che al 15
febbraio 2011 ammontavano a Fr. 8'024,70.
L’assicurata ha criticato il
comportamento del suo assicuratore, rilevando che non rispondeva mai alle sue
richieste e indicava cifre sempre diverse che non corrispondevano ai calcoli.
H. Chiesta
(doc. III) e ottenuta una proroga (doc. IV), nella risposta del 23 novembre
2016 (doc. V) CO 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha proposto di respingere il
ricorso riconfermandosi nella decisione impugnata.
I. Il
29 novembre 2016 (doc. VII) la ricorrente ha osservato che gli arretrati che
sono stati compensati il 21 giugno 2013 erano rimborsi di fatture mediche da
lei stessa direttamente pagati, ma che da quando l’ex marito ha saldato il 2
settembre 2014 l’ACB la Cassa malati non ha mai rimborsato quanto da lei già
versato. L’assicuratore avrebbe quindi ricevuto due volte i suoi arretrati:
dapprima mediante la compensazione con i rimborsi delle prestazioni mediche,
poi con il saldo dell’attestato di carenza beni.
Ne deriva dunque un rimborso a suo favore.
Il 12 dicembre 2016 (doc. XI) la Cassa
malati ha trasmesso al Tribunale una serie di conteggi del 2012 e del 2013 per
premi e prestazioni, nonché una tabella riassuntiva dare/avere al 25 giugno
2013 che attesta il versamento di Fr. 4'226,20 (doc. 35), rilevando che un
eventuale rimborso sarebbe dovuto all’ex marito.
La ricorrente si è espressa al riguardo
il 20 dicembre 2016 (doc. XIII) facendo presente come dai numerosi conteggi non
risulti il pagamento di Fr. 4'000.- effettuato il 16 dicembre 2010 e contestando
sia che un rimborso vada all’ex coniuge sia che sia avvenuta la compensazione
dei suoi arretrati.
L’assicuratore ha rinviato il 12
gennaio 2017 (doc. XV) alla decisione su opposizione e ha osservato che il
versamento di Fr. 4'000.- è stato effettuato dai coniugi e quindi quando ancora
la ricorrente era sposata; inoltre, questo pagamento è andato a scalare i
debiti della famiglia.
L. Il
15 marzo 2017 (doc. XVIII) le parti sono state sentite davanti al TCA durante
un’udienza di discussione.
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione del giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 del 21 dicembre 2007). Sull’emanazione di sentenze a giudice unico da
parte del TCA si veda il contributo dottrinale pubblicato in RTiD 2016 I pag.
307.
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è sapere se a ragione la ricorrente può pretendere dalla Cassa
malati resistente il rimborso dei suoi premi che sono stati compensati nel 2013
con le prestazioni mediche da essa stessa direttamente pagati ai fornitori di
prestazioni, oltre all’importo di Fr. 2'000.- quale sua quota parte del pagamento
di Fr. 4'000.- effettuato nel 2010 a nome della famiglia.
3.
Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2).
Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il
Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota
percentuale.
A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se l'assicurato non
paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore
deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni
e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Per l'art. 105b cpv. 1
OAMal, anch'esso nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, i premi e
le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che
seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo
e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la
diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni
al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua
attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.
L'art. 105b cpv. 2 OAMal
prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore
deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi
successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
Per l'art. 105b cpv. 3
OAMal se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto
essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in
misura appropriata, spese amministrative, se una siffatta misura è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
4.
Durante
l’udienza del 15 marzo 2017 (doc. XVIII) la ricorrente ha riconosciuto di
essere stata debitrice di premi LAMal.
È infatti emerso che a causa di
problemi di salute sopraggiunti all’ex marito, i coniugi hanno avuto delle
difficoltà economiche che hanno portato la Cassa malati ad avviare nel giugno
2010.
delle procedure esecutive per incassare i premi degli anni 2008-2009, che hanno
comportato la sospensione delle prestazioni e infine nel febbraio 2011 il
rilascio di un attestato di carenza beni.
Stante la separazione fisica dal
marito, la separazione dei premi dei coniugi è stata attivata con effetto dal
1° aprile 2011, ossia da quel giorno l’assicurata era personalmente
responsabile dei suoi premi, senza quindi più vincolo di solidarietà per quelli
del marito. Alla luce della sospensione della copertura assicurativa la
ricorrente ha provveduto a pagare direttamente i fornitori di prestazioni sapendo
che avrebbe poi potuto ottenere, una volta riattivata la copertura con il pagamento
degli arretrati, il rimborso delle prestazioni.
Inoltre, davanti al TCA, la Cassa
malati ha riconosciuto di essere andata incontro all’assicurata e di avere
conteggiato tutte le spese mediche che l’interessata aveva direttamente sopportato
compensandole con il debito che la stessa aveva per i premi.
A questo proposito, durante l’udienza
la ricorrente ha riconosciuto che il suo credito complessivo nei confronti
della Cassa malati ammontava a Fr. 16'146,45 (doc. 35).
In merito alla lamentela
dell’assicurata secondo cui, dal momento della separazione, avrebbe sempre
pagato i suoi premi mediante le polizze di versamento fornite dall’assicuratore
e quindi avrebbe pagato i premi correnti e non passati, mentre la Cassa malati
avrebbe accreditato detti pagamenti sui premi passati riferiti ancora alla vita
di coppia, quest’ultima ha negato che ciò sia avvenuto. L’amministrazione ha contestato
che siano stati usati dei soldi provenienti dal pagamento dei premi successivi
alla separazione per ridurre il debito della famiglia per premi antecedenti
alla separazione. Prova ne è, ha precisato la Cassa malati, che la
compensazione è avvenuta nel giugno 2013 dopo che l’assicurata ha acconsentito
ad agire in tal senso (doc. B).
In sede di udienza le parti hanno
altresì dato atto che con il pagamento del 2 settembre 2014 di Fr. 16'245,60 da
parte di __________ il credito dell’assicuratore riferito all’esecuzione avviata
nel 2010 è stato azzerato.
Inoltre, a tale riguardo, la Cassa
malati ha riconosciuto che con il pagamento dell’attestato di carenza beni da
parte dell’ex marito con oltre Fr. 16'000.- i premi dell’assicurata riferiti ai
mesi da novembre 2008 a gennaio 2010 sono stati versati due volte.
Una volta dalla stessa assicurata
attraverso la compensazione dei suoi crediti nei confronti dell’assicuratore
malattia per le prestazioni mediche e farmaceutiche da essa anticipate negli
anni e una volta dal suo ex coniuge con il pagamento a saldo dell’ACB
effettuato il 2 settembre 2014.
Sempre durante l’udienza di discussione
l’assicuratore ha precisato che la somma dei premi LAMal e LCA arretrati dell’assicurata
riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010 ammontava a Fr. 7'638,40 (doc. 35), ma che
la somma dei premi contemplati nell’ACB che fanno l’oggetto del pagamento
doppio in questione non è di Fr. 7'638,40, bensì di Fr. 5'388,20.
Quanto a quest’ultimo importo, che
effettivamente è stato versato in doppio, la Cassa malati ha specificato che è
stato utilizzato per pagare altri premi successivi dell’ex marito che non erano
compresi nell’attestato di carenza beni del febbraio 2011.
In merito a queste cifre, durante la
discussione di causa, la ricorrente non ha contestato i conteggi delle
prestazioni mediche, così come allestiti dalla Cassa (docc. 26-33), relativi a tutte
le fatture che essa ha pagato anticipatamente ai fornitori di prestazioni e che
ha poi trasmesso all’assicuratore per l’evasione.
L’assicurata ha invece criticato la
compensazione effettuata degli importi dei premi LCA riferiti agli anni
2008-2010 con i suoi crediti derivanti dalla copertura obbligatoria LAMal,
visto che ancora prima della separazione dal marito non ne aveva più beneficiato
essendo tali coperture assicurative state disdette per mora.
Infine, per quanto concerne la
richiesta della ricorrente di porre in deduzione dall’ACB il pagamento di Fr.
4'000.- effettuato il 16 dicembre 2010 a nome di entrambi i coniugi, la Cassa
malati resistente ha affermato che questo importo è andato a dedurre i premi
del 2010 (febbraio-giugno) della famiglia, siccome si è trattato di un
versamento libero e non vincolato a una specifica causale indicata dai debitori
sulla polizza di versamento, circostanza che l’assicurata non ha contestato in
quanto tale.
5.
Alla
luce di quanto emerso in sede di udienza il 15 marzo 2017, durante la quale le
parti hanno avuto modo di chiarire ulteriormente le rispettive posizioni,
questo TCA giunge alla conclusione che in effetti v’è stato un pagamento doppio
dei premi LAMal della ricorrente per i mesi di novembre e dicembre del 2008,
per l’intero anno 2009 e per il mese di gennaio 2010 (doc. 35). La Cassa malati
ha quindi incassato due volte questi premi.
Questa circostanza è stata chiaramente
riconosciuta e ammessa dalla Cassa malati resistente, con la specifica che
l’importo incassato in doppio non ammonta però a Fr. 7'638,40 (doc. 35).
Dalla decisione su opposizione risulta infatti
che gli scoperti a nome di RI 1 ammontavano a Fr. 5'388,20 e portavano sui
premi LAMal da settembre a dicembre 2008, sui premi LAMal per tutto l’anno 2009
e sui premi LAMal di gennaio 2010.
Pari importo era dovuto da __________
per gli stessi periodi di premi LAMal scoperti.
Sempre da settembre 2008 a gennaio
2010, i premi LAMal scoperti per la figlia ammontavano a Fr. 988,05 e quelli
per il figlio a Fr. 4'253,15.
L’ammontare totale di Fr. 15'817,60 –
già dedotto un pagamento di Fr. 200.- del 2009 - figura nel precetto esecutivo
n. __________, a cui si aggiungono altri importi per un attestato di carenza
beni finale di Fr. 17'752,85.
Con il pagamento di Fr. 16'245,60
effettuato il 2 settembre 2014 da __________ i debiti della famiglia figuranti
nell’attestato di carenza beni del 17 febbraio 2011 sono stati azzerati (doc.
1e).
Questi debiti, come visto, portavano su
dei premi LAMal della ricorrente che la stessa ha saldato per mezzo della
compensazione del giugno 2013. Tuttavia, i mesi di settembre e ottobre 2008,
per i quali i coniugi sono stati escussi, non sono stati oggetto della
compensazione della ricorrente con le sue prestazioni mediche. Dalla tabella
riassuntiva agli atti esaminata in udienza (doc. 35) risulta infatti che solo i
premi LAMal 2008 di novembre e dicembre erano ancora dovuti dall’assicurata al
25.
giugno 2013 quando è stata operata la compensazione dei debiti/crediti fra
le parti.
Pertanto, i premi di RI 1 per i mesi di
novembre e dicembre 2008, oltre che l’intero anno 2009 e il mese di gennaio
2010, sono stati pagati due volte dai coniugi alla Cassa malati: dapprima nel
giugno 2013 con la citata compensazione delle prestazioni mediche anticipate
dall’assicurata, poi nel settembre 2014 con il versamento da parte dell’ex
marito del saldo del debito indicato nell’ACB.
Come indicato, la Cassa malati resistente
ha riconosciuto in sede di udienza che, per quel periodo, essa ha effettivamente
incassato due volte i premi LAMal riferiti alla ricorrente.
Tuttavia, essendo comunque questi premi
indubbiamente dovuti, era certamente corretto che l’assicurata vi facesse
fronte. Va qui dunque sottolineato che la ricorrente era tenuta al pagamento
dei suoi premi LAMal validi da novembre 2008 a gennaio 2010.
6.
A
proposito della solidarietà dei coniugi nell’obbligo di pagare i premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria LAMal, va evidenziato che il diritto
delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un
coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in
discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale
normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali,
nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85
consid. 2b).
Per l'art. 163 CC relativo al
mantenimento della famiglia, i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia (cpv. 1).
Secondo l'art. 166 cpv. 1 CC, durante
la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni
correnti della famiglia e, giusta il cpv. 3, con i propri atti, ciascun coniuge
obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo
riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.
A questo proposito, va osservato che il
TF (dal 1° gennaio 2007) ed il TFA (fino al 31 dicembre 2006) hanno già avuto
modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte
del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163
cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr.
anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,
Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.
182.
n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia
obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati
come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166
cpv. 1 CC (Eugster, op. cit.,
pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla
luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per
i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF
119.
V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
L’allora TFA, con sentenza del 18
ottobre 2002 (K 60/00) pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza, i coniugi che sono nella necessità
di instaurare relazioni con terze persone nell'interesse della coppia o della
famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano
l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della
coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché
un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall'altro, e quindi affinché
nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per
i bisogni correnti dell'unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte
servano ai bisogni correnti della famiglia.
Nella sentenza federale citata, la
nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con
l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù
dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi
dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione
a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita
comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
L'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ricordato nella
sentenza K 63/05 del 26 giugno 2006, al considerando 9, che secondo l'art. 166
cpv. 3 CC, ogni coniuge si obbliga personalmente con i suoi atti ed obbliga
solidalmente il suo coniuge fintanto che non eccede i suoi poteri in modo
riconoscibile per i terzi. Lo scopo di questa disposizione è proprio quello di
semplificare la procedura dell'esecuzione forzata, dispensando il creditore da
difficili manovre per il recupero. Inoltre, la rappresentanza dell'unione
coniugale non si esercita soltanto durante la formazione degli atti giuridici,
ma essa si estende anche al loro sviluppo. Così, per esempio, la prescrizione interrotta
contro uno dei coniugi solidali lo è ugualmente contro l'altro (art. 136 cpv. 1
CO), e ciò pure all'insaputa di quest'ultimo. Pertanto, la diffida notificata
all'assicurato in applicazione dell'art. 90 cpv. 3 OAMal è opponibile a sua
moglie.
Le medesime considerazioni sono state
ribadite ancora nella sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, al consid. 4 ("(…) Les
charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al. 1 CC, comprennent notamment
l'assurance-maladie et accidents obligatoire, le cas échéant aussi les assurances
qui vont au-delà du seuil légal minimal (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, Les
effets du mariage, 2e ed., Berne 2009, n. 420; HAUSHEER / BRUNNER, Familienunterhalt,
in Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne 2010, n. 03.89 et sv.). Par
ailleurs, en vertu de l'art. 166 al. 1 et 3 CC, un époux répond solidairement
des dettes de cotisations de son conjoint, que le rapport d'assurance, dont
découle la créance de cotisations, ait été créé pendant la vie commune ou pour
satisfaire des besoins courants de la famille (ATF 129 V 90 consid. 2 et 3.1; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux
s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en
tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les
tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant
le créancier de pénibles démarches de recouvrement (voir HASENBÖHLER, Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad
art. 166 p. 295; arrêt K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 9). On précisera que
l'art. 166 CC ne concerne que les rapports des époux avec les tiers et est
indépendant du régime matrimonial des époux; il ne désigne pas celui des époux
qui, dans les rapports internes, supporte la dette (DESCHENAUX / STEINAUER /
BADDELEY, op. cit., n. 376). (…)").
Pertanto, per legge fra i coniugi si è venuta
a creare una solidarietà fra più debitori (art. 143 cpv. 2 CO) che li obbliga
verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento dell'intera obbligazione
(art. 143 cpv. 1 CO) e il creditore può in tal caso a sua scelta esigere da tutti
i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito o solo una parte (art. 144
cpv. 1 CO), senza dimenticare che i coniugi restano obbligati finché è estinto
tutto il debito (art. 144 cpv. 2 CO). L’estinzione del debito solidale avviene
quando uno dei debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante
pagamento o compensazione; in tale evenienza, anche gli altri sono liberati
(art. 147 cpv. 1 CO). Tuttavia, la liberazione di un debitore solidale, senza
che il creditore sia stato soddisfatto, giova agli altri solo in quanto ciò sia
giustificato dalle circostanze o dalla natura dell'obbligazione (art. 147 cpv.
2.
CO). Per quanto concerne i rapporti fra i codebitori, l’art. 148 cpv. 1 CO
dispone che dove non risulta il contrario dal rapporto giuridico
esistente fra i debitori solidali, il pagamento fatto al creditore si divide in
parti eguali fra i medesimi. L’art. 148 cpv. 2 CO precisa che al
debitore solidale che avesse pagato più della sua parte, spetta il regresso
verso i condebitori per l'importo pagato in più.
7.
Nell’evenienza
concreta, data la difficoltà economica in cui la ricorrente versava al momento
in cui i suoi premi (da novembre 2008 a gennaio 2010) erano diventati
esigibili, conformemente all’art. 64a LAMal allora in vigore la Cassa malati ha
sospeso la sua copertura assicurativa e quindi anche il rimborso delle prestazioni
mediche.
In seguito, a richiesta espressa dell’assicurata
e per venirle incontro riattivando la copertura e quindi la remunerazione delle
prestazioni sospesa anni prima, nel 2013 l’assicuratore ha proceduto a una
compensazione dei debiti/crediti delle parti.
Dal 1° gennaio 2012 il nuovo art. 105c
OAMal esclude per gli assicuratori di compensare le prestazioni assicurative
con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti. In concreto l’assicuratore
malattia non ha proceduto alla compensazione sua sponte. CO 1 ha infatti
escusso i debitori come indicato. È solo a fronte della specifica richiesta
della ricorrente che l’assicuratore ha conteggiato le prestazioni mediche anticipate
dalla signora RI 1 e poi compensato il suo credito con il credito
dell’assicurata dopo la riattivazione della copertura.
Nel caso di specie, dall’udienza è
emerso chiaramente che, viste le particolari circostanze economiche e di fatto,
l’assicuratore malattia era stato invitato a pazientare nell’incasso dei premi.
Infatti, fra RI 1 e la Cassa malati resistente è intervenuto un accordo secondo
cui l’assicuratore è andato incontro alla ricorrente facendosi inviare tutte le
spese mediche che l’interessata aveva sopportato direttamente, conteggiandole e
compensando il credito dell’assicurata con il debito che la stessa aveva per i
suoi premi.
Va dunque qui evidenziata la
particolarità che è stata la stessa ricorrente che ha chiesto al suo assicuratore
malattia di potere procedere in tal senso, ritenuto come dal 2009 essa non
aveva più potuto chiedere, a causa della sospensione della copertura, alcun
rimborso delle prestazioni mediche e farmaceutiche che aveva personalmente
pagato ai fornitori di prestazioni.
Pertanto, era nel suo interesse che la
situazione debitoria/creditoria fosse chiarita fra le parti, così da potere
nuovamente sia farsi riconoscere le prestazioni future sia ottenere il rimborso
di quelle passate (dal 2009 al 2012) da lei anticipate.
D’altro canto, la Cassa malati aveva
già escusso l’assicurata per il pagamento dei suoi premi LAMal da novembre 2008
a gennaio 2010, procedura esecutiva che però era stata annullata nel dicembre
2010.
(doc. 3) proprio per venire incontro alla particolare situazione
dell’assicurata, ma che è proseguita soltanto nei confronti dell’ex marito ed è
sfociata in un attestato di carenza beni.
Le intenzioni delle parti
sono state infine concretizzate nel giugno 2013, quando il 21 giugno 2013 (doc.
B) la ricorrente ha espressamente autorizzato “CO 1 di compensare gli
arretrati scoperti registrati a mio nome con il rimborso sospeso a mio favore
con un conteggio dettagliato.” e ha chiesto di cancellare tutte le registrazioni
presso l’Ufficio esecuzione.
Il 1° luglio 2013 (doc.
36) la Cassa malati le ha confermato di avere proceduto in tal senso e che
secondo il conteggio del 25 giugno 2013 (doc. 35) tutte le pretese
creditorie/debitorie erano state compensate e saldate, con il risultato che un
credito a suo favore di Fr. 4'226,20 sarebbe stato versato a saldo
all’assicurata a metà luglio 2013 (“Wir bestätigen Ihnen, dass mit der Auszahlung an Sie, in der Höhe von
CHF 4'226.20 gemäss Abrechnung vom 25. Juni 2013 sämtliche Ausstände mit Ihren Gutschriften
aus Abrechnungen beglichen worden sind. Die Überweisung wird per Mitte Juli
2013.
auf Ihrem Konto eintreffen. Sollten Sie bis Ende Juli 2013 die Zahlung
nicht erhalten haben, bitten wir Sie um sofortige Kontaktaufnahme. Ebenso
bestätigen wir Ihnen, dass wir alle auf Ihren Namen lautenden Betreibungen aus
Ihrem Register gelöscht haben.“).
La ricorrente non ha contestato questa
circostanza né che il pagamento non sia avvenuto. Lo scopo protettivo dell’art.
105c OAMal non è stato violato e la Cassa ha, lo si ribadisce, ossequiato una
richiesta dell’assicurata che ha permesso alla stessa di recuperare CHF
4'226,20 a titolo di rimborso di spese mediche a seguito della riattivazione
della presa a carico delle spese medico sanitarie.
Da quanto precede discende quindi che in
virtù dell’espressa richiesta e quindi dell’accordo scritto dell’interessata,
la Cassa malati ha compensato i premi LAMal arretrati con il credito
dell’assicurata.
Così facendo, la ricorrente ha saldato
il suo debito riferito ai premi LAMal dei mesi da novembre 2008 a gennaio 2010,
che erano senza dubbio dovuti. L’assicurata non contesta l’agire della Cassa
(compensazione) ma ritiene di vantare un credito nei confronti
dell’assicuratore per il successivo pagamento dei propri premi da parte dell’ex
marito.
8.
La circostanza che l’ex
marito, un anno e mezzo dopo, abbia, a sua volta, corrisposto all’assicuratore
malattia, tramite l’Ufficio __________ a liquidazione di un ACB, degli importi
che la Cassa malati aveva inizialmente preteso da __________ in qualità di
“capo famiglia” per i premi della ricorrente (da novembre 2008 a gennaio 2010,
oltre che di settembre e ottobre 2008), cosicché la Cassa malati si è trovata
temporaneamente arricchita di una somma pagata due volte per il medesimo
debito, non inficia la conclusione che deve essere qui tratta.
In altre parole alla ricorrente, che ha
pagato per prima i suoi premi, non deve essere restituito nulla per il fatto
che in seguito l’ex coniuge ha anch’egli pagato i premi LAMal dell’assicurata relativi
ai mesi da novembre 2008 a gennaio 2010, che la stessa aveva però già soluto
nel 2013 mediante la summenzionata compensazione fra i rispettivi debiti e crediti.
Va dunque concluso che il pagamento
successivo del debitore solidale (marito) non estingue (più) il debito in
realtà già soluto (dalla moglie), ma fa nascere, nel debitore pagante (marito),
un credito (nei confronti della Cassa malati) alla restituzione dell’importo
versato ormai senza (più) causa.
Infine, la circostanza che la Cassa
malati resistente abbia indicato in sede di udienza che l’importo pagato in
eccesso ammonti a Fr. 5'388,20 come risulta dalla decisione su opposizione, ma
che, come visto, il periodo di sovrapposizione non coincida con i premi
arretrati dell’assicurata figuranti nella tabella riassuntiva (doc. 35) e
oggetto della compensazione del 2013 (sono esclusi i mesi di settembre e
ottobre 2008), non merita di essere esaminata ulteriormente alla luce
dell’esito del presente giudizio. Tale importo, qualunque esso sia, non
modifica la conclusione di non dovere restituire alla ricorrente i premi LAMal
pagati due volte.
9.
Resta
da esaminare se la Cassa malati poteva compensare l’importo di Fr. 849,80 concernente
i premi LCA per i mesi di novembre e dicembre 2008, per l’anno 2009 e per i mesi
da gennaio a giugno 2010 (doc. 35) relativi a delle coperture complementari
sottoposte al diritto privato, con i rimborsi delle prestazioni mediche secondo
LAMal che spettavano alla ricorrente.
Fermo restando che una tale
compensazione, di per sé, non è possibile se operata da parte dell’assicuratore
sua sponte (RAMI 1997 U 268 38; Gebhard
Eugster, Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG), in: RBS – Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, pag. 430 n. 28 ad art.
61.
LAMal), nel caso di specie, come per i premi LAMal, va qui ricordato che è
l’assicurata stessa che ha chiesto e ha poi dato il suo consenso a procedere
in tal senso.
Nel suo summenzionato scritto del 21 giugno 2013 essa ha infatti espressamente autorizzato la Cassa
malati a compensare “gli arretrati scoperti”, senza distinguere fra
premi LAMal e premi LCA, intendendo con ciò tutti i suoi debiti. L’assicurata
era quindi pienamente cosciente che l’assicuratore malattia avrebbe compensato tutti
i suoi debiti, compresi quelli per i premi LCA.
A tale riguardo va qui segnalato che ad
inizio luglio 2013 l’assicurata era in possesso della tabella
riassuntiva dei conteggi delle posizioni debitorie e creditorie, stato al 25
giugno 2013 (doc. 35: Abrechnung RI 1 per 25.06.2013 – Auszahlung CHF
4'226.20”) stesa sostanzialmente a sua richiesta, che non ha mai contestato.
Il suo assicuratore malattia l’ha informata che avrebbe compensato il credito
di oltre Fr. 16'000.- derivante da prestazioni riconosciute dalla LAMal con i
premi LAMal e per le coperture assicurative complementari secondo la LCA
offerte separatamente dallo stesso assicuratore. Solo nel corso dell’udienza di
discussione del 15 marzo 2017 l’assicurata ha sollevato il tema della
compensazione anche dei premi LCA scaduti. Essa ha in particolare evidenziato
di non avere più beneficiato delle coperture complementari LCA da ancora prima
della separazione dal marito - essendo il relativo contratto stato sospeso per
mora nel pagamento dei premi.
Tuttavia, sollevare questa
contestazione dopo quasi quattro anni dal momento in cui l’assicurata ha dato
il suo esplicito consenso a procedere con la compensazione di tutti i suoi
arretrati, e dopo avere ricevuto il rimborso di Fr. 4'226,20 e nulla aver
obiettato al riguardo, è un agire che non può essere tutelato dal TCA siccome lesivo
della buona fede (venire contra factum proprium). La ricorrente ha, lo
si ribadisce, chiesto essa stessa la compensazione che ha poi approvato nella
sue specifiche poste.
Ne discende quindi che l’avvenuta
compensazione fra le prestazioni derivanti dalla LAMal e i premi LCA non può più
essere messa in questione. Va inoltre evidenziato come il tema non sia oggetto
del litigio siccome non compreso nella decisione impugnata dinanzi a questo TCA
riferita al pagamento in doppio all’assicuratore di premi della ricorrente per
un periodo specifico.
10.
Infine,
per quanto concerne la questione del pagamento, il 16 dicembre 2010, di Fr.
4'000.- effettuato dall’assicurata a nome e per conto di “__________” (doc. C),
che la stessa ritiene sia andato a dedurre il debito familiare oggetto del PE
n. __________ e che debba esserle riconosciuto in ragione di Fr. 2'000.- quale
quota parte, l’assicuratore malattia ha confermato che tale importo è andato a
scalare i debiti della famiglia (doc. XV) e durante l’udienza ha precisato che riguardava
i premi da febbraio a giugno 2010, trattandosi di un versamento libero e non vincolato
a una specifica causale (doc. XVIII).
Dalla polizza di versamento agli atti
(doc. 2) intestata a CO 1 risulta soltanto l’indicazione “Acconto”, ma non
anche un numero di riferimento prestampato che, di regola, si riferisce ad uno
specifico conteggio di prestazioni cosicché il creditore, quando incassa la
somma pagata dal suo assicurato, sa su quale debito deve essere accreditata.
Trattandosi per di più di un pagamento
avvenuto quando i coniugi erano ancora sposati e i debiti erano familiari, tanto
che il versamento è avvenuto a nome e per conto dei coniugi, come tali questi
Fr. 4'000.- esulano dalla pretesa di rimborso della ricorrente, essendo
comunque la stessa, come visto, tenuta solidalmente a rispondere dei debiti per
la famiglia (artt. 163 e 166 CC).
Comunque, questo importo non è andato
perso, ma è stato imputato su altri debiti della famiglia (premi da febbraio a
giugno 2010), che non erano però oggetto del PE in questione.
Tutt’al più, se l’assicurata avesse
voluto, come sostenuto, diminuire l’ammontare dell’ACB, avrebbe dovuto versare
questa somma all’Ufficio __________ e non alla Cassa malati.
Non va pertanto dato seguito alla
richiesta dell’insorgente di restituirle la metà dei Fr. 4'000.- pagati il 16
dicembre 2010.
11.
In
virtù delle considerazioni esposte, non è dovuta alcuna restituzione alla ricorrente
né dei premi LAMal da novembre 2008 a gennaio 2010 né tanto meno di quelli LCA
da novembre 2008 a giugno 2010, tutti corrisposti dall’assicurata stessa
mediante la compensazione delle prestazioni del giugno 2013, e neppure della
somma di Fr. 2'000.- quale sua quota parte del versamento alla Cassa malati del
dicembre 2010.
Il ricorso deve pertanto essere
integralmente respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti