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Decisione

36.2016.114

La ricorrente ha pagato,mediante compensazione,i suoi premi LAMal/LCA. L'ex marito,saldando l'ACB,ha pagato anch'esso i premi della moglie. Cassa ha incassato 2 volte i premi dell'assicurata,ma a lei

24 marzo 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi premi (docc. 6, 12-14).

E. Con

STCA del 14 marzo 2016 (36.2016.9) questo Tribunale ha accolto il ricorso per

denegata giustizia formulato dall’assicurata, facendo ordine a CO 1 di emanare

la decisione richiesta sulla pretesa restituzione della somma di Fr. 7'686,10 e

di un ulteriore importo di Fr. 2'000.- pagati, a dire della ricorrente, sia dal

marito sia da lei stessa.

F. Con

decisione su opposizione dell’11 ottobre 2016 (doc. G), che ribadiva integralmente

la decisione formale del 23 maggio 2016 (doc. H), la Cassa malati ha respinto

l’opposizione del 2 giugno 2016 (doc. F) e ha quindi confermato che non era

dovuto alcun rimborso all’interessata.

L’assicuratore malattia ha precisato

che l’importo scoperto dei premi LAMal per tutta la famiglia per il periodo

2008-2010 ammontava, spese amministrative ed esecutive comprese, a Fr. 17'752,85,

poi ripreso nell’ACB n. __________. Inoltre, questa somma è stata estinta sia

tramite compensazione a favore dell’assicurata (Fr. 5'388,20), sia tramite

versamento della Cassa cantonale di compensazione per la figlia (Fr. 988,05),

sia ancora tramite versamento del saldo da parte dell’ex marito.

Pertanto, secondo la Cassa malati

l’attestato di carenza beni è stato estinto ed eventuali conguagli interni fra

i coniugi, debitori solidali, non sono di sua pertinenza.

G. Il

22 ottobre 2016 (doc. I) RI 1 ha chiesto la restituzione della parte da essa

versata e trattenuta dalla Cassa malati, così come della sua parte di Fr.

2'000.- dei Fr. 4'000.- pagati nel 2010 (doc. C). La ricorrente ha precisato

che il pagamento in doppio è avvenuto nel 2014 dopo le compensazioni e ha

rilevato di non essere stata d’accordo con il ricatto attuato dalla Cassa

malati, secondo cui se non avesse pagato gli arretrati non sarebbe stata

assicurata, anche se invece non toccava a lei pagare i premi arretrati accumulatisi

durante il matrimonio. La ricorrente ha evidenziato di essere stata costretta a

rinunciare a una parte consistente dei rimborsi regolari delle fatture mediche

per conguagliare gli arretrati (da lei pagati direttamente ai medici) che al 15

febbraio 2011 ammontavano a Fr. 8'024,70.

L’assicurata ha criticato il

comportamento del suo assicuratore, rilevando che non rispondeva mai alle sue

richieste e indicava cifre sempre diverse che non corrispondevano ai calcoli.

H. Chiesta

(doc. III) e ottenuta una proroga (doc. IV), nella risposta del 23 novembre

2016 (doc. V) CO 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha proposto di respingere il

ricorso riconfermandosi nella decisione impugnata.

I. Il

29 novembre 2016 (doc. VII) la ricorrente ha osservato che gli arretrati che

sono stati compensati il 21 giugno 2013 erano rimborsi di fatture mediche da

lei stessa direttamente pagati, ma che da quando l’ex marito ha saldato il 2

settembre 2014 l’ACB la Cassa malati non ha mai rimborsato quanto da lei già

versato. L’assicuratore avrebbe quindi ricevuto due volte i suoi arretrati:

dapprima mediante la compensazione con i rimborsi delle prestazioni mediche,

poi con il saldo dell’attestato di carenza beni.

Ne deriva dunque un rimborso a suo favore.

Il 12 dicembre 2016 (doc. XI) la Cassa

malati ha trasmesso al Tribunale una serie di conteggi del 2012 e del 2013 per

premi e prestazioni, nonché una tabella riassuntiva dare/avere al 25 giugno

2013 che attesta il versamento di Fr. 4'226,20 (doc. 35), rilevando che un

eventuale rimborso sarebbe dovuto all’ex marito.

La ricorrente si è espressa al riguardo

il 20 dicembre 2016 (doc. XIII) facendo presente come dai numerosi conteggi non

risulti il pagamento di Fr. 4'000.- effettuato il 16 dicembre 2010 e contestando

sia che un rimborso vada all’ex coniuge sia che sia avvenuta la compensazione

dei suoi arretrati.

L’assicuratore ha rinviato il 12

gennaio 2017 (doc. XV) alla decisione su opposizione e ha osservato che il

versamento di Fr. 4'000.- è stato effettuato dai coniugi e quindi quando ancora

la ricorrente era sposata; inoltre, questo pagamento è andato a scalare i

debiti della famiglia.

L. Il

15 marzo 2017 (doc. XVIII) le parti sono state sentite davanti al TCA durante

un’udienza di discussione.

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione del giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 del 21 dicembre 2007). Sull’emanazione di sentenze a giudice unico da

parte del TCA si veda il contributo dottrinale pubblicato in RTiD 2016 I pag.

307.

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è sapere se a ragione la ricorrente può pretendere dalla Cassa

malati resistente il rimborso dei suoi premi che sono stati compensati nel 2013

con le prestazioni mediche da essa stessa direttamente pagati ai fornitori di

prestazioni, oltre all’importo di Fr. 2'000.- quale sua quota parte del pagamento

di Fr. 4'000.- effettuato nel 2010 a nome della famiglia.

3.

Per

l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno

(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2).

Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il

Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota

percentuale.

A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se l'assicurato non

paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore

deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni

e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Per l'art. 105b cpv. 1

OAMal, anch'esso nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, i premi e

le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che

seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo

e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la

diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni

al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua

attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.

L'art. 105b cpv. 2 OAMal

prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore

deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi

successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.

Per l'art. 105b cpv. 3

OAMal se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in

misura appropriata, spese amministrative, se una siffatta misura è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

4.

Durante

l’udienza del 15 marzo 2017 (doc. XVIII) la ricorrente ha riconosciuto di

essere stata debitrice di premi LAMal.

È infatti emerso che a causa di

problemi di salute sopraggiunti all’ex marito, i coniugi hanno avuto delle

difficoltà economiche che hanno portato la Cassa malati ad avviare nel giugno

2010.

delle procedure esecutive per incassare i premi degli anni 2008-2009, che hanno

comportato la sospensione delle prestazioni e infine nel febbraio 2011 il

rilascio di un attestato di carenza beni.

Stante la separazione fisica dal

marito, la separazione dei premi dei coniugi è stata attivata con effetto dal

1° aprile 2011, ossia da quel giorno l’assicurata era personalmente

responsabile dei suoi premi, senza quindi più vincolo di solidarietà per quelli

del marito. Alla luce della sospensione della copertura assicurativa la

ricorrente ha provveduto a pagare direttamente i fornitori di prestazioni sapendo

che avrebbe poi potuto ottenere, una volta riattivata la copertura con il pagamento

degli arretrati, il rimborso delle prestazioni.

Inoltre, davanti al TCA, la Cassa

malati ha riconosciuto di essere andata incontro all’assicurata e di avere

conteggiato tutte le spese mediche che l’interessata aveva direttamente sopportato

compensandole con il debito che la stessa aveva per i premi.

A questo proposito, durante l’udienza

la ricorrente ha riconosciuto che il suo credito complessivo nei confronti

della Cassa malati ammontava a Fr. 16'146,45 (doc. 35).

In merito alla lamentela

dell’assicurata secondo cui, dal momento della separazione, avrebbe sempre

pagato i suoi premi mediante le polizze di versamento fornite dall’assicuratore

e quindi avrebbe pagato i premi correnti e non passati, mentre la Cassa malati

avrebbe accreditato detti pagamenti sui premi passati riferiti ancora alla vita

di coppia, quest’ultima ha negato che ciò sia avvenuto. L’amministrazione ha contestato

che siano stati usati dei soldi provenienti dal pagamento dei premi successivi

alla separazione per ridurre il debito della famiglia per premi antecedenti

alla separazione. Prova ne è, ha precisato la Cassa malati, che la

compensazione è avvenuta nel giugno 2013 dopo che l’assicurata ha acconsentito

ad agire in tal senso (doc. B).

In sede di udienza le parti hanno

altresì dato atto che con il pagamento del 2 settembre 2014 di Fr. 16'245,60 da

parte di __________ il credito dell’assicuratore riferito all’esecuzione avviata

nel 2010 è stato azzerato.

Inoltre, a tale riguardo, la Cassa

malati ha riconosciuto che con il pagamento dell’attestato di carenza beni da

parte dell’ex marito con oltre Fr. 16'000.- i premi dell’assicurata riferiti ai

mesi da novembre 2008 a gennaio 2010 sono stati versati due volte.

Una volta dalla stessa assicurata

attraverso la compensazione dei suoi crediti nei confronti dell’assicuratore

malattia per le prestazioni mediche e farmaceutiche da essa anticipate negli

anni e una volta dal suo ex coniuge con il pagamento a saldo dell’ACB

effettuato il 2 settembre 2014.

Sempre durante l’udienza di discussione

l’assicuratore ha precisato che la somma dei premi LAMal e LCA arretrati dell’assicurata

riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010 ammontava a Fr. 7'638,40 (doc. 35), ma che

la somma dei premi contemplati nell’ACB che fanno l’oggetto del pagamento

doppio in questione non è di Fr. 7'638,40, bensì di Fr. 5'388,20.

Quanto a quest’ultimo importo, che

effettivamente è stato versato in doppio, la Cassa malati ha specificato che è

stato utilizzato per pagare altri premi successivi dell’ex marito che non erano

compresi nell’attestato di carenza beni del febbraio 2011.

In merito a queste cifre, durante la

discussione di causa, la ricorrente non ha contestato i conteggi delle

prestazioni mediche, così come allestiti dalla Cassa (docc. 26-33), relativi a tutte

le fatture che essa ha pagato anticipatamente ai fornitori di prestazioni e che

ha poi trasmesso all’assicuratore per l’evasione.

L’assicurata ha invece criticato la

compensazione effettuata degli importi dei premi LCA riferiti agli anni

2008-2010 con i suoi crediti derivanti dalla copertura obbligatoria LAMal,

visto che ancora prima della separazione dal marito non ne aveva più beneficiato

essendo tali coperture assicurative state disdette per mora.

Infine, per quanto concerne la

richiesta della ricorrente di porre in deduzione dall’ACB il pagamento di Fr.

4'000.- effettuato il 16 dicembre 2010 a nome di entrambi i coniugi, la Cassa

malati resistente ha affermato che questo importo è andato a dedurre i premi

del 2010 (febbraio-giugno) della famiglia, siccome si è trattato di un

versamento libero e non vincolato a una specifica causale indicata dai debitori

sulla polizza di versamento, circostanza che l’assicurata non ha contestato in

quanto tale.

5.

Alla

luce di quanto emerso in sede di udienza il 15 marzo 2017, durante la quale le

parti hanno avuto modo di chiarire ulteriormente le rispettive posizioni,

questo TCA giunge alla conclusione che in effetti v’è stato un pagamento doppio

dei premi LAMal della ricorrente per i mesi di novembre e dicembre del 2008,

per l’intero anno 2009 e per il mese di gennaio 2010 (doc. 35). La Cassa malati

ha quindi incassato due volte questi premi.

Questa circostanza è stata chiaramente

riconosciuta e ammessa dalla Cassa malati resistente, con la specifica che

l’importo incassato in doppio non ammonta però a Fr. 7'638,40 (doc. 35).

Dalla decisione su opposizione risulta infatti

che gli scoperti a nome di RI 1 ammontavano a Fr. 5'388,20 e portavano sui

premi LAMal da settembre a dicembre 2008, sui premi LAMal per tutto l’anno 2009

e sui premi LAMal di gennaio 2010.

Pari importo era dovuto da __________

per gli stessi periodi di premi LAMal scoperti.

Sempre da settembre 2008 a gennaio

2010, i premi LAMal scoperti per la figlia ammontavano a Fr. 988,05 e quelli

per il figlio a Fr. 4'253,15.

L’ammontare totale di Fr. 15'817,60 –

già dedotto un pagamento di Fr. 200.- del 2009 - figura nel precetto esecutivo

n. __________, a cui si aggiungono altri importi per un attestato di carenza

beni finale di Fr. 17'752,85.

Con il pagamento di Fr. 16'245,60

effettuato il 2 settembre 2014 da __________ i debiti della famiglia figuranti

nell’attestato di carenza beni del 17 febbraio 2011 sono stati azzerati (doc.

1e).

Questi debiti, come visto, portavano su

dei premi LAMal della ricorrente che la stessa ha saldato per mezzo della

compensazione del giugno 2013. Tuttavia, i mesi di settembre e ottobre 2008,

per i quali i coniugi sono stati escussi, non sono stati oggetto della

compensazione della ricorrente con le sue prestazioni mediche. Dalla tabella

riassuntiva agli atti esaminata in udienza (doc. 35) risulta infatti che solo i

premi LAMal 2008 di novembre e dicembre erano ancora dovuti dall’assicurata al

25.

giugno 2013 quando è stata operata la compensazione dei debiti/crediti fra

le parti.

Pertanto, i premi di RI 1 per i mesi di

novembre e dicembre 2008, oltre che l’intero anno 2009 e il mese di gennaio

2010, sono stati pagati due volte dai coniugi alla Cassa malati: dapprima nel

giugno 2013 con la citata compensazione delle prestazioni mediche anticipate

dall’assicurata, poi nel settembre 2014 con il versamento da parte dell’ex

marito del saldo del debito indicato nell’ACB.

Come indicato, la Cassa malati resistente

ha riconosciuto in sede di udienza che, per quel periodo, essa ha effettivamente

incassato due volte i premi LAMal riferiti alla ricorrente.

Tuttavia, essendo comunque questi premi

indubbiamente dovuti, era certamente corretto che l’assicurata vi facesse

fronte. Va qui dunque sottolineato che la ricorrente era tenuta al pagamento

dei suoi premi LAMal validi da novembre 2008 a gennaio 2010.

6.

A

proposito della solidarietà dei coniugi nell’obbligo di pagare i premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria LAMal, va evidenziato che il diritto

delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un

coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in

discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale

normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali,

nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85

consid. 2b).

Per l'art. 163 CC relativo al

mantenimento della famiglia, i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella

misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia (cpv. 1).

Secondo l'art. 166 cpv. 1 CC, durante

la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni

correnti della famiglia e, giusta il cpv. 3, con i propri atti, ciascun coniuge

obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo

riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.

A questo proposito, va osservato che il

TF (dal 1° gennaio 2007) ed il TFA (fino al 31 dicembre 2006) hanno già avuto

modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte

del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163

cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr.

anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,

Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.

182.

n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia

obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati

come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166

cpv. 1 CC (Eugster, op. cit.,

pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla

luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per

i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF

119.

V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

L’allora TFA, con sentenza del 18

ottobre 2002 (K 60/00) pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza, i coniugi che sono nella necessità

di instaurare relazioni con terze persone nell'interesse della coppia o della

famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano

l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della

coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché

un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall'altro, e quindi affinché

nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per

i bisogni correnti dell'unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte

servano ai bisogni correnti della famiglia.

Nella sentenza federale citata, la

nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con

l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù

dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi

dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione

a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita

comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

L'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ricordato nella

sentenza K 63/05 del 26 giugno 2006, al considerando 9, che secondo l'art. 166

cpv. 3 CC, ogni coniuge si obbliga personalmente con i suoi atti ed obbliga

solidalmente il suo coniuge fintanto che non eccede i suoi poteri in modo

riconoscibile per i terzi. Lo scopo di questa disposizione è proprio quello di

semplificare la procedura dell'esecuzione forzata, dispensando il creditore da

difficili manovre per il recupero. Inoltre, la rappresentanza dell'unione

coniugale non si esercita soltanto durante la formazione degli atti giuridici,

ma essa si estende anche al loro sviluppo. Così, per esempio, la prescrizione interrotta

contro uno dei coniugi solidali lo è ugualmente contro l'altro (art. 136 cpv. 1

CO), e ciò pure all'insaputa di quest'ultimo. Pertanto, la diffida notificata

all'assicurato in applicazione dell'art. 90 cpv. 3 OAMal è opponibile a sua

moglie.

Le medesime considerazioni sono state

ribadite ancora nella sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, al consid. 4 ("(…) Les

charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al. 1 CC, comprennent notamment

l'assurance-maladie et accidents obligatoire, le cas échéant aussi les assurances

qui vont au-delà du seuil légal minimal (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, Les

effets du mariage, 2e ed., Berne 2009, n. 420; HAUSHEER / BRUNNER, Familienunterhalt,

in Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne 2010, n. 03.89 et sv.). Par

ailleurs, en vertu de l'art. 166 al. 1 et 3 CC, un époux répond solidairement

des dettes de cotisations de son conjoint, que le rapport d'assurance, dont

découle la créance de cotisations, ait été créé pendant la vie commune ou pour

satisfaire des besoins courants de la famille (ATF 129 V 90 consid. 2 et 3.1; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux

s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en

tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les

tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant

le créancier de pénibles démarches de recouvrement (voir HASENBÖHLER, Kommentar

zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad

art. 166 p. 295; arrêt K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 9). On précisera que

l'art. 166 CC ne concerne que les rapports des époux avec les tiers et est

indépendant du régime matrimonial des époux; il ne désigne pas celui des époux

qui, dans les rapports internes, supporte la dette (DESCHENAUX / STEINAUER /

BADDELEY, op. cit., n. 376). (…)").

Pertanto, per legge fra i coniugi si è venuta

a creare una solidarietà fra più debitori (art. 143 cpv. 2 CO) che li obbliga

verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento dell'intera obbligazione

(art. 143 cpv. 1 CO) e il creditore può in tal caso a sua scelta esigere da tutti

i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito o solo una parte (art. 144

cpv. 1 CO), senza dimenticare che i coniugi restano obbligati finché è estinto

tutto il debito (art. 144 cpv. 2 CO). L’estinzione del debito solidale avviene

quando uno dei debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante

pagamento o compensazione; in tale evenienza, anche gli altri sono liberati

(art. 147 cpv. 1 CO). Tuttavia, la liberazione di un debitore solidale, senza

che il creditore sia stato soddisfatto, giova agli altri solo in quanto ciò sia

giustificato dalle circostanze o dalla natura dell'obbligazione (art. 147 cpv.

2.

CO). Per quanto concerne i rapporti fra i codebitori, l’art. 148 cpv. 1 CO

dispone che dove non risulta il contrario dal rapporto giuridico

esistente fra i debitori solidali, il pagamento fatto al creditore si divide in

parti eguali fra i medesimi. L’art. 148 cpv. 2 CO precisa che al

debitore solidale che avesse pagato più della sua parte, spetta il regresso

verso i condebitori per l'importo pagato in più.

7.

Nell’evenienza

concreta, data la difficoltà economica in cui la ricorrente versava al momento

in cui i suoi premi (da novembre 2008 a gennaio 2010) erano diventati

esigibili, conformemente all’art. 64a LAMal allora in vigore la Cassa malati ha

sospeso la sua copertura assicurativa e quindi anche il rimborso delle prestazioni

mediche.

In seguito, a richiesta espressa dell’assicurata

e per venirle incontro riattivando la copertura e quindi la remunerazione delle

prestazioni sospesa anni prima, nel 2013 l’assicuratore ha proceduto a una

compensazione dei debiti/crediti delle parti.

Dal 1° gennaio 2012 il nuovo art. 105c

OAMal esclude per gli assicuratori di compensare le prestazioni assicurative

con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti. In concreto l’assicuratore

malattia non ha proceduto alla compensazione sua sponte. CO 1 ha infatti

escusso i debitori come indicato. È solo a fronte della specifica richiesta

della ricorrente che l’assicuratore ha conteggiato le prestazioni mediche anticipate

dalla signora RI 1 e poi compensato il suo credito con il credito

dell’assicurata dopo la riattivazione della copertura.

Nel caso di specie, dall’udienza è

emerso chiaramente che, viste le particolari circostanze economiche e di fatto,

l’assicuratore malattia era stato invitato a pazientare nell’incasso dei premi.

Infatti, fra RI 1 e la Cassa malati resistente è intervenuto un accordo secondo

cui l’assicuratore è andato incontro alla ricorrente facendosi inviare tutte le

spese mediche che l’interessata aveva sopportato direttamente, conteggiandole e

compensando il credito dell’assicurata con il debito che la stessa aveva per i

suoi premi.

Va dunque qui evidenziata la

particolarità che è stata la stessa ricorrente che ha chiesto al suo assicuratore

malattia di potere procedere in tal senso, ritenuto come dal 2009 essa non

aveva più potuto chiedere, a causa della sospensione della copertura, alcun

rimborso delle prestazioni mediche e farmaceutiche che aveva personalmente

pagato ai fornitori di prestazioni.

Pertanto, era nel suo interesse che la

situazione debitoria/creditoria fosse chiarita fra le parti, così da potere

nuovamente sia farsi riconoscere le prestazioni future sia ottenere il rimborso

di quelle passate (dal 2009 al 2012) da lei anticipate.

D’altro canto, la Cassa malati aveva

già escusso l’assicurata per il pagamento dei suoi premi LAMal da novembre 2008

a gennaio 2010, procedura esecutiva che però era stata annullata nel dicembre

2010.

(doc. 3) proprio per venire incontro alla particolare situazione

dell’assicurata, ma che è proseguita soltanto nei confronti dell’ex marito ed è

sfociata in un attestato di carenza beni.

Le intenzioni delle parti

sono state infine concretizzate nel giugno 2013, quando il 21 giugno 2013 (doc.

B) la ricorrente ha espressamente autorizzato “CO 1 di compensare gli

arretrati scoperti registrati a mio nome con il rimborso sospeso a mio favore

con un conteggio dettagliato.” e ha chiesto di cancellare tutte le registrazioni

presso l’Ufficio esecuzione.

Il 1° luglio 2013 (doc.

36) la Cassa malati le ha confermato di avere proceduto in tal senso e che

secondo il conteggio del 25 giugno 2013 (doc. 35) tutte le pretese

creditorie/debitorie erano state compensate e saldate, con il risultato che un

credito a suo favore di Fr. 4'226,20 sarebbe stato versato a saldo

all’assicurata a metà luglio 2013 (“Wir bestätigen Ihnen, dass mit der Auszahlung an Sie, in der Höhe von

CHF 4'226.20 gemäss Abrechnung vom 25. Juni 2013 sämtliche Ausstände mit Ihren Gutschriften

aus Abrechnungen beglichen worden sind. Die Überweisung wird per Mitte Juli

2013.

auf Ihrem Konto eintreffen. Sollten Sie bis Ende Juli 2013 die Zahlung

nicht erhalten haben, bitten wir Sie um sofortige Kontaktaufnahme. Ebenso

bestätigen wir Ihnen, dass wir alle auf Ihren Namen lautenden Betreibungen aus

Ihrem Register gelöscht haben.“).

La ricorrente non ha contestato questa

circostanza né che il pagamento non sia avvenuto. Lo scopo protettivo dell’art.

105c OAMal non è stato violato e la Cassa ha, lo si ribadisce, ossequiato una

richiesta dell’assicurata che ha permesso alla stessa di recuperare CHF

4'226,20 a titolo di rimborso di spese mediche a seguito della riattivazione

della presa a carico delle spese medico sanitarie.

Da quanto precede discende quindi che in

virtù dell’espressa richiesta e quindi dell’accordo scritto dell’interessata,

la Cassa malati ha compensato i premi LAMal arretrati con il credito

dell’assicurata.

Così facendo, la ricorrente ha saldato

il suo debito riferito ai premi LAMal dei mesi da novembre 2008 a gennaio 2010,

che erano senza dubbio dovuti. L’assicurata non contesta l’agire della Cassa

(compensazione) ma ritiene di vantare un credito nei confronti

dell’assicuratore per il successivo pagamento dei propri premi da parte dell’ex

marito.

8.

La circostanza che l’ex

marito, un anno e mezzo dopo, abbia, a sua volta, corrisposto all’assicuratore

malattia, tramite l’Ufficio __________ a liquidazione di un ACB, degli importi

che la Cassa malati aveva inizialmente preteso da __________ in qualità di

“capo famiglia” per i premi della ricorrente (da novembre 2008 a gennaio 2010,

oltre che di settembre e ottobre 2008), cosicché la Cassa malati si è trovata

temporaneamente arricchita di una somma pagata due volte per il medesimo

debito, non inficia la conclusione che deve essere qui tratta.

In altre parole alla ricorrente, che ha

pagato per prima i suoi premi, non deve essere restituito nulla per il fatto

che in seguito l’ex coniuge ha anch’egli pagato i premi LAMal dell’assicurata relativi

ai mesi da novembre 2008 a gennaio 2010, che la stessa aveva però già soluto

nel 2013 mediante la summenzionata compensazione fra i rispettivi debiti e crediti.

Va dunque concluso che il pagamento

successivo del debitore solidale (marito) non estingue (più) il debito in

realtà già soluto (dalla moglie), ma fa nascere, nel debitore pagante (marito),

un credito (nei confronti della Cassa malati) alla restituzione dell’importo

versato ormai senza (più) causa.

Infine, la circostanza che la Cassa

malati resistente abbia indicato in sede di udienza che l’importo pagato in

eccesso ammonti a Fr. 5'388,20 come risulta dalla decisione su opposizione, ma

che, come visto, il periodo di sovrapposizione non coincida con i premi

arretrati dell’assicurata figuranti nella tabella riassuntiva (doc. 35) e

oggetto della compensazione del 2013 (sono esclusi i mesi di settembre e

ottobre 2008), non merita di essere esaminata ulteriormente alla luce

dell’esito del presente giudizio. Tale importo, qualunque esso sia, non

modifica la conclusione di non dovere restituire alla ricorrente i premi LAMal

pagati due volte.

9.

Resta

da esaminare se la Cassa malati poteva compensare l’importo di Fr. 849,80 concernente

i premi LCA per i mesi di novembre e dicembre 2008, per l’anno 2009 e per i mesi

da gennaio a giugno 2010 (doc. 35) relativi a delle coperture complementari

sottoposte al diritto privato, con i rimborsi delle prestazioni mediche secondo

LAMal che spettavano alla ricorrente.

Fermo restando che una tale

compensazione, di per sé, non è possibile se operata da parte dell’assicuratore

sua sponte (RAMI 1997 U 268 38; Gebhard

Eugster, Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG), in: RBS – Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, pag. 430 n. 28 ad art.

61.

LAMal), nel caso di specie, come per i premi LAMal, va qui ricordato che è

l’assicurata stessa che ha chiesto e ha poi dato il suo consenso a procedere

in tal senso.

Nel suo summenzionato scritto del 21 giugno 2013 essa ha infatti espressamente autorizzato la Cassa

malati a compensare “gli arretrati scoperti”, senza distinguere fra

premi LAMal e premi LCA, intendendo con ciò tutti i suoi debiti. L’assicurata

era quindi pienamente cosciente che l’assicuratore malattia avrebbe compensato tutti

i suoi debiti, compresi quelli per i premi LCA.

A tale riguardo va qui segnalato che ad

inizio luglio 2013 l’assicurata era in possesso della tabella

riassuntiva dei conteggi delle posizioni debitorie e creditorie, stato al 25

giugno 2013 (doc. 35: Abrechnung RI 1 per 25.06.2013 – Auszahlung CHF

4'226.20”) stesa sostanzialmente a sua richiesta, che non ha mai contestato.

Il suo assicuratore malattia l’ha informata che avrebbe compensato il credito

di oltre Fr. 16'000.- derivante da prestazioni riconosciute dalla LAMal con i

premi LAMal e per le coperture assicurative complementari secondo la LCA

offerte separatamente dallo stesso assicuratore. Solo nel corso dell’udienza di

discussione del 15 marzo 2017 l’assicurata ha sollevato il tema della

compensazione anche dei premi LCA scaduti. Essa ha in particolare evidenziato

di non avere più beneficiato delle coperture complementari LCA da ancora prima

della separazione dal marito - essendo il relativo contratto stato sospeso per

mora nel pagamento dei premi.

Tuttavia, sollevare questa

contestazione dopo quasi quattro anni dal momento in cui l’assicurata ha dato

il suo esplicito consenso a procedere con la compensazione di tutti i suoi

arretrati, e dopo avere ricevuto il rimborso di Fr. 4'226,20 e nulla aver

obiettato al riguardo, è un agire che non può essere tutelato dal TCA siccome lesivo

della buona fede (venire contra factum proprium). La ricorrente ha, lo

si ribadisce, chiesto essa stessa la compensazione che ha poi approvato nella

sue specifiche poste.

Ne discende quindi che l’avvenuta

compensazione fra le prestazioni derivanti dalla LAMal e i premi LCA non può più

essere messa in questione. Va inoltre evidenziato come il tema non sia oggetto

del litigio siccome non compreso nella decisione impugnata dinanzi a questo TCA

riferita al pagamento in doppio all’assicuratore di premi della ricorrente per

un periodo specifico.

10.

Infine,

per quanto concerne la questione del pagamento, il 16 dicembre 2010, di Fr.

4'000.- effettuato dall’assicurata a nome e per conto di “__________” (doc. C),

che la stessa ritiene sia andato a dedurre il debito familiare oggetto del PE

n. __________ e che debba esserle riconosciuto in ragione di Fr. 2'000.- quale

quota parte, l’assicuratore malattia ha confermato che tale importo è andato a

scalare i debiti della famiglia (doc. XV) e durante l’udienza ha precisato che riguardava

i premi da febbraio a giugno 2010, trattandosi di un versamento libero e non vincolato

a una specifica causale (doc. XVIII).

Dalla polizza di versamento agli atti

(doc. 2) intestata a CO 1 risulta soltanto l’indicazione “Acconto”, ma non

anche un numero di riferimento prestampato che, di regola, si riferisce ad uno

specifico conteggio di prestazioni cosicché il creditore, quando incassa la

somma pagata dal suo assicurato, sa su quale debito deve essere accreditata.

Trattandosi per di più di un pagamento

avvenuto quando i coniugi erano ancora sposati e i debiti erano familiari, tanto

che il versamento è avvenuto a nome e per conto dei coniugi, come tali questi

Fr. 4'000.- esulano dalla pretesa di rimborso della ricorrente, essendo

comunque la stessa, come visto, tenuta solidalmente a rispondere dei debiti per

la famiglia (artt. 163 e 166 CC).

Comunque, questo importo non è andato

perso, ma è stato imputato su altri debiti della famiglia (premi da febbraio a

giugno 2010), che non erano però oggetto del PE in questione.

Tutt’al più, se l’assicurata avesse

voluto, come sostenuto, diminuire l’ammontare dell’ACB, avrebbe dovuto versare

questa somma all’Ufficio __________ e non alla Cassa malati.

Non va pertanto dato seguito alla

richiesta dell’insorgente di restituirle la metà dei Fr. 4'000.- pagati il 16

dicembre 2010.

11.

In

virtù delle considerazioni esposte, non è dovuta alcuna restituzione alla ricorrente

né dei premi LAMal da novembre 2008 a gennaio 2010 né tanto meno di quelli LCA

da novembre 2008 a giugno 2010, tutti corrisposti dall’assicurata stessa

mediante la compensazione delle prestazioni del giugno 2013, e neppure della

somma di Fr. 2'000.- quale sua quota parte del versamento alla Cassa malati del

dicembre 2010.

Il ricorso deve pertanto essere

integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti