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Decisione

36.2016.115

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 settembre 2017Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti della psichiatra di fiducia dell’assicuratore malattia e fra lo

psichiatra curante. A suo dire, “pur avendo riconosciuto [ndr. la dr.ssa

__________] la stessa tipologia di problema psicologico presentato, è manifesta

Considerandi

l’incongruenza sulla gravità dei sintomi e della prognosi.”.

Inoltre, per l’attrice appare incomprensibile come l’assicuratore

malattia e il suo medico di fiducia abbiano ignorato il tentamen, il

ricovero ospedaliero e gli strascichi che ne sono seguiti.

Dispositivo

Per questi motivi, l’attrice ha chiesto al TCA di erigere una

perizia medica giudiziaria e di condannare l’assicuratore a versarle “le

indennità giornaliere per malattia per tutto il periodo successivo al 15

gennaio 2016”.

1.5. Nella sua risposta dell’11

novembre 2016 (doc. III) CV 1, patrocinata dall’avv. RA 2,

ha chiesto di respingere la petizione, evidenziando come la valutazione della

dr.ssa med. __________ sia più dettagliata rispetto a quella rilasciata dal

curante, perciò non v’è motivo di dubitare delle conclusioni a cui il medico

fiduciario è giunto e dunque di ritenere l’attrice abile al 100% dal 15 gennaio

2016. L’assicuratore ha inoltre rilevato che il peggioramento certificato dallo

psichiatra curante si basava unicamente su delle dichiarazioni dell’interessata

stessa, che non erano supportate da elementi oggettivi comprovati tali da

inficiare le conclusioni della specialista interpellata dall’assicuratore

malattia, che sono state ribadite nel rapporto del 17 marzo 2016. Le

precisazioni del 29 aprile 2016 del dr. med. __________ non mutano la

situazione. Peraltro, il convenuto ha osservato che l’asserito peggioramento

delle condizioni di salute è stato notificato solo dopo l’intervento del

rappresentante dell’attrice, mentre il curante avrebbe dovuto notificargli

subito l’aggravamento. Oltre a ciò, i suoi certificati sono scarni, concisi e

privi di elementi oggetti comprovati. In conclusione, l’attrice non è stata in

grado di dimostrare, per mezzo di documentazione medica, che dal 15 dicembre

2015 la sua incapacità lavorativa era ancora del 50% nella sua attività

abituale di operaia e che quindi le conclusioni del medico di fiducia

dell’assicuratore malattia fossero errate. Avendo poi la dr.ssa med. __________

già chiarito la situazione, l’assicuratore malattia si è opposto all’erezione

di una perizia.

1.6. Il 25 novembre 2016 (doc.

VIII) parte attrice ha replicato che il ritardo con cui il medico curante ha

certificato il suo stato di salute è dovuto al mancato invio della valutazione

medica della collega. È solo con l’intervento del rappresentante legale che si

è potuta accertare questa dimenticanza da parte dell’assicuratore.

Ad ogni modo, l’interessata ha evidenziato che da aprile 2016 è

ritornata inabile al 100% per problemi psicofisici (doc. N3), anche se

l’assicuratore malattia sembra ignorarlo. Inoltre, non è vero che l’episodio depressivo

che ha originato l’inabilità lavorativa fosse il primo, poiché da tempo soffre

di sintomi ansiosi.

L’attrice ha pertanto contestato le conclusioni della specialista

a cui si è rivolto l’assicuratore suffragando la sua tesi con il referto del 24

novembre 2016 (doc. Q) del dr. med. __________, che ha rilevato come dal 30

maggio 2016 l’assicurata sia abile al 50%.

In conclusione, l’assicurata ha ribadito la richiesta di

riconoscerle tutti i periodi di inabilità lavorativa certificati dal medico

curante e, in via subordinata, di effettuare una perizia medica giudiziaria.

1.7. Durante l’udienza del 7

dicembre 2016 (doc. X), vista la mancata intesa fra le parti, il giudice

delegato del TCA ha deciso di fare allestire una perizia specialistica.

Il 19 dicembre 2016 (doc. XI) l’attrice ha precisato e

quantificato le sue pretese creditorie dal 15 gennaio 2016 e ha prodotto la

richiesta del 2016 di prestazioni dall’assicurazione invalidità.

1.8. Il 7 febbraio 2017 (doc.

XIII) il giudice delegato ha nominato il dr. med. __________ quale perito

giudiziario e ha formulato i quesiti ai quali lo specialista in psichiatria e

psicoterapia ha risposto con il rapporto del 26 marzo 2017 (doc. XIV), sul

quale si è espressa il 6 aprile 2017 (doc. 29) la dr.ssa med. __________ e al

cui parere CV 1 ha rinviato (doc. XVIII).

Il 9 giugno 2017 (doc. XX) il TCA ha invitato il perito a

esprimersi sulle critiche mosse dalla psichiatra nominata dall’assicuratore e le

precisazioni peritali del 23 giugno 2017 (doc. XXI) sono state trasmesse alle

parti per osservazioni (doc. XXII). Il 19 luglio 2017 (doc. XIII) l’attrice si

è riconfermata nella richiesta di prestazioni e ha allegato uno scritto del suo

medico psichiatra, che concorda con le valutazioni e il complemento del perito (doc.

T).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione a sapere se dal 15 gennaio 2016 l’attrice sia ancora inabile al

lavoro per malattia e se sì in quale misura, ciò che comporterebbe il

riconoscimento di indennità giornaliere da parte dell’assicuratore malattia.

2.2. Per quanto

concerne l'indennità per perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come

emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa

di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore

di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata

indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro

sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle condizioni di

applicazione di questa norma, Adrian von

Kaenel, Verhältnis einer Krankentag-geldlösung zu Art. 324a OR, in:

Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo

2007, pagg. 109-131, in particolare pagg. 111-115).

La durata del pagamento del salario dipende dalla

durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente

applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian

von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).

Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento

del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der

Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-

und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 19-45, in particolare pag. 20).

Queste norme configurano il regime legale di base a

tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non

può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid.

2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di

derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto

normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente

per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 seg.). Si tratta, di regola,

di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro

durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione

mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede

al versamento (Gabriel Aubert, in:

Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al regime di base deve essere pattuita in

forma scritta.

Trattandosi di un accordo che concerne i diritti

minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale,

quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la

durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora –

come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione

di indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità

di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle

condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione

del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti

dottrinali).

2.3. In concreto il datore di

lavoro dell’assicurata ha sottoscritto con CV 1 un’assicurazione contro la

perdita di guadagno in caso di malattia (doc. 27). La polizza prevede una

durata delle prestazioni di 730 giorni per ogni caso, due giorni di attesa, una

prestazione del 90% e una massa salariale fissa.

Nell’allegato alla polizza del 2013 sono previste delle modifiche,

quali la corresponsione massima di 720 indennità giornaliere nell’arco di 900

giorni per i casi di malattia per gli operai.

Trovano inoltre applicazione le Condizioni generali

d’assicurazione (CGA) nell’edizione 2011 (doc. 28), che prevedono all'art. 1.3

che le basi del contratto sono la richiesta di assicurazione incluse eventuali

dichiarazioni sullo stato di salute, la polizza assicurativa, le condizioni

speciali, le CGA e la LCA.

Giusta l'art. 7.2.1 CGA, l'indennità giornaliera si calcola come

365a parte della perdita di guadagno assicurata media di un anno. L'indennità

giornaliera calcolata viene corrisposta per ogni giorno di calendario.

Per i lavoratori dipendenti la base di calcolo è data dal reddito

da lavoro dipendente venuto a meno a causa del caso assicurativo. Quale reddito

da lavoro dipendente venuto meno si considera l'ultimo salario soggetto AVS

percepito presso il contraente prima del sinistro, comprensivo delle quote

salariali non ancora versate per le quali sussiste un diritto legale (art.

7.2.2 CGA).

Per l'art. 8.1.1 CGA, è considerata malattia qualsiasi pregiudizio

della salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un

infortunio e che richieda un esame o un trattamento medico o provochi

un'incapacità al lavoro.

A norma dell'art. 8.1.3 CGA, l'incapacità lavorativa si riscontra

quando, a seguito di malattia, infortunio o parto, la persona assicurata è

totalmente o parzialmente incapace di svolgere la propria professione o

un'altra attività lucrativa ragionevolmente accettabile. È considerata

incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro

ragionevolmente accettabile nella professione o nel campo d'attività abituale.

Se l'incapacità al lavoro dura più di 30 giorni, possono essere prese in considerazione

anche le mansioni accettabili di un'altra professione o campo di attività.

L'incapacità lavorativa parziale sussiste quando il grado d'inabilità al lavoro

è pari al 25% almeno.

Le prestazioni decorrono dallo scadere del termine di carenza

convenuta. Il periodo di carenza inizia il giorno in cui, secondo attestazione

medica, ha inizio l'inabilità lavorativa, tuttavia non prima di 3 giorni

precedenti il primo trattamento medico. In assenza di accordi di tenore

diverso, i periodi di carenza sono calcolati di nuovo per ogni caso di malattia

(art. 8.3 CGA).

Per l'art. 8.4.1 CGA, la durata delle prestazioni è indicata nella

polizza di assicurazione e, fatta eccezione per la copertura scalare, viene

calcolata per singolo sinistro. Nel calcolo della durata delle prestazioni, i

giorni d'incapacità lavorativa parziale vengono considerati per intero.

Secondo l'art. 8.4.2 CGA, il periodo di carenza convenuto viene

dedotto dalla durata delle prestazioni. Si considerano giorni di carenza quei

giorni in cui sussiste un'incapacità lavorativa pari ad almeno il 25%.

Giusta l'art. 9.2 CGA, la persona assicurata è tenuta ad adottare

tutti gli accorgimenti possibili per contenere le prestazioni ed in particolare

per favorire la propria guarigione. Essa deve inoltre tralasciare tutto quanto

la potrebbe inutilmente protrarre. Sono in particolare da rispettare tutte le

prescrizioni rilasciate dal personale medico. Il contraente che nella sua

professione abituale prevedibilmente rimarrà totalmente o parzialmente inabile

al lavoro, è obbligato a sfruttare la sua capacità di guadagno eventualmente

rimastagli.

2.4. Va ancora

evidenziato che l'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattia può essere stipulata nella forma di un'assicurazione di somme o di

un'assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007,

consid. 4.4.2).

La questione di sapere se si è in presenza dell'una o dell'altra

forma di assicurazione va decisa mediante l'interpretazione del contratto di

assicurazione e delle condizioni generali d'assicurazione che lo accompagnano

(CGA), secondo le regole usuali dell'interpretazione dei contratti (sui criteri

di distinzione fra queste due modalità di assicurazione, cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell'11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).

Nel caso concreto, le parti hanno concluso un'assicurazione di

danno, visto che le persone assicurate hanno diritto alle prestazioni

contrattuali (90% del salario AVS) che vengono calcolate sulla base della

perdita di guadagno assicurata media di un anno (art. 7.2.1 CGA).

L'assicurazione contro i danni mira infatti a rimborsare il danno:

in questo caso il versamento e la misura delle prestazioni dipendono dalla

misura del pregiudizio economico effettivamente patito dall'assicurato (STF

4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).

2.5. L’assicuratore malattia ha

riconosciuto l’inabilità lavorativa totale dell’assicurata dal 1° giugno al 15 dicembre

2015 e in misura del 50% fino al 14 gennaio 2016. Dopodiché, l’ha ritenuta

abile al 100% sulla scorta della valutazione che una specialista ha effettuato

a sua richiesta e da quel giorno ha quindi sospeso il versamento delle

indennità giornaliere per perdita di guadagno.

Prima di allora il convenuto ha interpellato il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, medico psichiatra che ha in cura l’attrice, il

quale nelle sue risposte del 3 settembre 2015 (doc. E2) ha posto la diagnosi di

episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10: F32.2) e ha rilevato

che dopo il ricovero dal 31 maggio al 22 agosto 2015 era comunque presente una

discreta sintomatologia di tipo depressivo, perciò non ha potuto pronunciarsi

sulla ripresa della capacità lavorativa.

Il 16 ottobre 2015 la dr.ssa med. __________ ha visitato

l’interessata per un’ora e mezza e nel suo rapporto del 23 ottobre seguente

(doc. F1) ha esposto la situazione attuale, l’anamnesi familiare, fisiologica,

scolastica, lavorativa, sociale, somatica, psichiatrica, i disturbi soggettivi

attuali e l’esito dell’esame clinico effettuato.

Sulla base dell’insieme delle notizie, delle osservazioni e delle

constatazioni obiettive raccolte, la specialista ha posto la diagnosi di

episodio depressivo medio/grave (ICD-10: F32.2).

Nella sua valutazione la psichiatra ha rilevato che l’episodio depressivo

iniziato in primavera era ancora in corso, di entità attualmente medio/grave.

All’esame clinico l’assicurata presentava una tonalità dell’umore deflessa

senza idee suicidali attive o passive, emergevano idee di incapacità, scarsa

autostima, fallimento. Non presentava idee di colpa né di rovina, ma segni di

ansia al colloquio. La capacità di concentrazione era sufficientemente

mantenuta.

L’interessata è stata giudicata inabile al lavoro al 100% ancora

per due mesi; dopodiché dal 16 dicembre 2015, con un ulteriore miglioramento

dello stato timico, era possibile un recupero della capacità lavorativa al 50%

e dal 15 gennaio 2016 al 100%, salvo ulteriori complicazioni.

L’8 marzo 2016 (doc. H2) il dr. med. __________, specialista FMH

in psichiatrica e psicoterapia, che ha in cura l’assicurata, ha preso posizione

sulla valutazione della collega e ha aggiornato lo stato di salute, segnalando

un parziale miglioramento dello stato timico anche grazie a un potenziamento

della terapia ansiolitica e antidepressiva, che ha permesso una ripresa

dell’attività lavorativa al 50% il 15 dicembre 2015. Al momento della redazione

del suo parere l’interessata lamentava ancora un tono dell’umore deflesso con

riduzione dell’attenzione e della concentrazione, una diminuzione

dell’autostima e della fiducia in sé, idee di colpa e di inutilità e

manifestava una visione pessimistica del futuro. Erano invece assenti idee

suicidali o pensieri autoaggressivi; lamentava sintomi della sfera biologica

quali astenia, facile affaticabilità e stanchezza, difficoltà del sonno senza

opportuna terapia ipnoinducente. Riferiva di essere costretta a prolungati

periodi di riposo a letto al pomeriggio per riprendersi dall’attività

lavorativa del mattino; lamentava stati d’ansia e in alcune situazioni anche

stati di franca angoscia.

Secondo il curante, visto il prolungarsi del periodo di malattia e

lo stato clinico attuale malgrado il trattamento farmacologico e il sostegno

psicoterapeutico, era improbabile, nel medio-lungo termine, che l’interessata

potesse aumentare l’attuale grado di capacità lavorativa.

Il 17 marzo 2016 (doc. M2) la dr.ssa med. __________ ha valutato

il rapporto dello psichiatra curante, riassumendo prima il suo precedente

parere e lo status dell’assicurata allora osservato. Poi ha riportato il giudizio

del collega, rilevando che lo stesso non ha indicato la terapia farmacologica

che l’assicurata assumeva né l’esame psichico, ossia una valutazione oggettiva,

che avrebbe permesso di confrontare lo stato oggettivo. Neppure erano riportate

le limitazioni oggettive delle funzioni percettive, esecutive, decisionali,

consequenziali, previsionali e/o delle capacità assertive, della persistenza,

della flessibilità, della relazione con gli altri che potrebbero limitare la

capacità lavorativa. Non è stata posta nemmeno una diagnosi categoriale secondo

l’ICD-10.

Pertanto, d’avviso del medico di fiducia dell’assicuratore

malattia non era giustificato riconoscere l’ulteriore certificazione

dell’inabilità lavorativa determinata dallo psichiatra curante. A suo dire,

infine, non era condivisibile neppure il giudizio prognostico così sfavorevole

enunciato, trattandosi del primo episodio depressivo in assicurata con

antecedente buon funzionamento. La psichiatra ha quindi ribadito i precedenti

gradi di inabilità lavorativa.

Nel suo rapporto del 26 aprile 2016 (doc. N3) lo psichiatra

curante ha esposto l’anamnesi (instabilità del tono dell’umore, con la

ricomparsa di contenuti ideativi incongrui al tono dell’umore ad impronta

persecutoria – l’interessata riteneva di essere vittima di un complotto a suo

danno che coinvolgerebbe il suo datore di lavoro e le assicurazioni -,

importanti oscillazioni del tono dell’umore, stato misto caratterizzato da

un’ideazione francamente depressiva con riduzione dell’energia vitale, senza

una chiara ideazione suicidale, stanchezza, importante astenia, disturbi

dell’attenzione e della concentrazione, turbe del sonno da una parte associate

a un aumento dell’irritabilità, della aggressività, stati di agitazione

psicomotoria e di eccitazione con aumento del flusso idetico dall’altra parte.

Dal profilo lavorativo le mansioni affidatele sono state progressivamente

ridotte a causa delle difficoltà presentate, venendole affidati compiti di

minor difficoltà e impegno, fatti che hanno ulteriormente frustrato

l’interessata. Pertanto, dall’11 aprile 2016 risultava totalmente inabile al

lavoro) e l’esame clinico.

La diagnosi era di sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di media gravità con sintomi biologici (ICD-10: F33.11).

Elencata la terapia in atto, per il curante non era possibile nel

medio termine una ripresa della capacità lavorativa in misura superiore al 50%.

Egli ha indicato i periodi di inabilità lavorativa.

Sulla scorta delle osservazioni formulate dallo psichiatra

curante, l’assicurata è stata sottoposta il 6 maggio 2016 ad una nuova

valutazione di un’ora e mezza da parte della dr.ssa med. __________, la quale

l’11 seguente (doc. O2) ha steso un rapporto in cui ha riassunto il caso e le

precedenti prese di posizione specialistiche sue e del medico curante, ha

esposto la situazione attuale, la farmacoterapia in atto, la descrizione della

giornata, i disturbi soggettivi attuali (astenia, ansia, negativismo, insonnia

intermedia, difficoltà di concentrazione), gli esiti dell’esame clinico (rispetto

ai dati riportati dallo psichiatra curante il 26 aprile 2016, secondo il medico

fiduciario v’era un indubbio miglioramento dello stato psichico: l’eloquio era

normale, il tono della voce normo modulato. L’attenzione e la concentrazione

erano mantenute, assenza di interpretatività, il tono dell’umore era lievemente

deflesso senza perdita di autostima, senza ideazione di incapacità e di

fallimento).

La diagnosi psichiatrica era di episodio depressivo di grado lieve

(ICD-10: F32.0) e la specialista ha spiegato come è arrivata a porla.

Nella sua valutazione la psichiatra di fiducia dell’assicuratore ha

rilevato che il tono dell’umore dell’interessata era lievemente deflesso, non

presentava idee di colpa né di rovina, segni d’ansia al colloquio, la capacità

di concentrazione ed attenzione era mantenuta, non v’erano deficit delle

funzioni dell’Io, la funzione percettiva era mantenuta (non v’erano deliri né

allucinazioni, né l’idea di un complotto). Le capacità decisionali erano

intatte, le capacità previsionali, consequenziali ed esecutive non erano

alterate. Non presentava deficit della relazione con gli altri.

Secondo la psichiatra, questi dati erano concordi

con quanto affermato dall’interessata nella descrizione del quotidiano. Presentava

unicamente un lieve deficit della flessibilità per l’ansia e della persistenza

riferendo di svolgere le attività con necessità di pausa per facile

affaticabilità. Pertanto, dal punto di vista strettamente psichiatrico,

l’incapacità lavorativa attuale del 100% non era a suo dire giustificata; non

v’erano elementi per ritenere limitata la capacità lavorativa. L’assicurata era

abile al 100% e non v’era necessità di ulteriori cure oltre a quelle in atto.

Il 20 giugno 2016 (doc. P) il dr. med. __________ ha

esposto un aggiornamento delle condizioni di salute della sua paziente,

riferendo un’anamnesi intermedia in cui ha rilevato un leggero miglioramento

dello stato clinico, anche grazie all’introduzione di uno stabilizzatore del

tono dell’umore e all’adeguamento della terapia neurolettica ed ansiolitica,

che ha portato alla riduzione degli spunti ideativi ad impronta paranoide. Da

un colloquio avuto con il marito della sua paziente lo psichiatra curante ha

comunque confermato una certa tendenza residua alla interpretatività, in

particolare rispetto a contenuti di gelosia che l’interessata continuava a

manifestare e che portavano a situazioni di tensione e di conflitto latente

all’interno della coppia. Dal profilo lavorativo, l’assicurata stessa ha

chiesto di potere riprendere a lavorare almeno parzialmente avendo la necessità

di uscire dall’ambiente domestico, divenuto insopportabile, e di intensificare

i contatti sociali.

Quanto allo stato clinico, la paziente lamentava

astenia, facile affaticabilità, riduzione delle energie, stanchezza

principalmente pomeridiana, difficoltà di attenzione e di concentrazione.

Inoltre, lamentava stati d’ansia, irritabilità e, anche se ridotte di numero ma

pur ancora presenti, crisi di agitazione, aggressività e rabbia nei confronti

del marito.

In conclusione, per il medico curante era presente

ancora una sintomatologia riferibile a uno stato depressivo di media gravità,

con spunti di interpretatività ad impronta paranoide, seppure ridotti, già

presenti all’epoca del primo scompenso. Questo stato di salute non permetteva

una capacità lavorativa superiore all’attuale grado del 50%. La prognosi, a

medio-lungo termine, risultava essere riservata rispetto alla capacità

lavorativa.

Pendente causa l’attrice ha prodotto un certificato

del dr. med. __________ datato 24 novembre 2016 (doc. Q), in cui è stato

spiegato il significato di un episodio depressivo (ICD-10: F32).

Lo specialista ha poi ricordato che nel mese di

aprile 2016 la paziente ha presentato un’importante riacutizzazione della

sintomatologia depressiva, con ricomparsa di contenuti ideativi incongrui al

tono dell’umore di tipo persecutorio.

Egli ha quindi definito i presupposti della sindrome

depressiva ricorrente (ICD-10: F33) precedentemente posta e ha osservato che

l’unico punto di vero disaccordo con la collega interpellata dall’assicuratore

malattia era la valutazione sulla capacità lavorativa. A tale riguardo, il

curante ha osservato che appariva impossibile ritenere completamente abile al

lavoro una persona che per mantenere uno stato di relativo compenso psichico

assumeva una serie di psicofarmaci. Considerato che dal 30 maggio 2016 l’interessata

ha ripreso l’attività lavorativa al 50% in modo stabile, per il restante 50%

rimaneva inabile al lavoro.

Il 7 febbraio 2017 (doc. XIII) il TCA ha ordinato

una perizia medica psichiatrica incaricando il dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, il quale nel suo rapporto peritale del 26 marzo

2017 (doc. XIV) ha risposto alle domande formulate dal Tribunale dopo avere avuto

tre colloqui con l’attrice il 20 (90 minuti), il 21 (90 minuti) e il 23 marzo

2017 (45 minuti) e dopo avere esaminato la documentazione medica agli atti.

In primo luogo il perito ha esposto l’anamnesi e

l’esito dell’esame psichico. Poi ha posto la diagnosi di episodio depressivo

grave senza sintomi psicotici (ICD-10: F32.2) sfociato in: sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di media gravità con sintomi biologici (ICD-10:

F33.11) e sulla base di questa diagnosi ha considerato l’attrice inabile al

lavoro nella misura del 50%.

Riferendosi all’evoluzione dello stato di salute

dell’interessata dal gennaio 2016 in poi, il perito ha segnalato che

l’assicurata versava in uno stato psicoaffettivo precario sin dall’inizio della

presa a carico specialistica da parte del dr. med. __________ e cioè dal 23

febbraio 2015, e che ha continuato successivamente a manifestare una

sintomatologia caratterizzata da episodi depressivi recidivanti di livello da

medio a grave giustificando, proprio in ragione del carattere recidivante delle

crisi affettive, 1. in termini di inquadramento diagnostico la codifica posta

dallo psichiatra di riferimento di una sindrome depressiva ricorrente

attualmente di media gravità con sintomi biologici; 2. in termini di commisurazione

dell’incapacità lavorativa apprezzamenti di inabilità tra il 50% e il 100% a

seconda del grado di compromissione funzionale messo in evidenza; 3. in termini

terapeutici di aggiustamenti della terapia psicofarmacologica a seconda della

gravità della sintomatologia psichica accusata volta per volta da parte

dell’assicurata.

Rispondendo al secondo quesito posto dal TCA sulla

capacità dell’assicurata di continuare a svolgere la sua attività di operaia

dal 15 gennaio 2016, il perito ha rilevato che visto lo stato psicoaffettivo

precario in cui versava in quel momento l’interessata poteva lavorare come

operaia (con un mansionario riveduto notevolmente al ribasso rispetto a quello

precedentemente svolto) nella misura del 50%.

Inoltre, tenuto conto dell’aggravamento del suo

stato di salute, l’assicurata era stata ritenuta inabile al lavoro al 100%

dall’11 aprile al 30 maggio 2016, dopodiché ha ripreso l’attività lavorativa al

50% essendo stata considerata dallo psichiatra curante inabile al 50%.

Alla domanda n. 3 a sapere se e perché l’evoluzione

della capacità lavorativa stabilita dal perito in risposta al quesito n. 2 divergeva

da quella riscontrata dai colleghi dr. med. __________ (inabile al 50% dal 15

gennaio al 10 aprile 2016, poi al 100% e nuovamente al 50% dal 30 maggio al 24

novembre 2016) e dr.ssa med. __________ (abilità lavorativa totale dal 15

gennaio 2016) l’esperto ha precisato che riteneva più verosimile pensare ad

un’evoluzione clinica e valetudinaria come quella tracciata dallo psichiatra

curante. Il giudizio del perito teneva conto dell’inquadramento diagnostico che

egli ha posto, che ricalcava quello evocato dal dr. __________ (evoluzione da

episodio depressivo grave senza sintomi psicotici a condizione clinica avente

carattere di stabilità con ricorrenze depressive di livello di intensità della

sintomatologia da medio a grave) invece di quello posto dalla psichiatra di

fiducia dell’assicuratore malattia (riduzione del grado di gravità

dell’episodio depressivo da livello medio a livello lieve) e dal ricorso da

parte dello psichiatra curante ad un rinforzo della terapia psicofarmacologica,

che a suo avviso stava ad indicare in maniera inequivocabile la necessità che

egli ha ravvisato di approntare misure terapeutiche adeguate in primis a

contrastare l’aggravamento della sintomatologia psichica legata a una recidiva

in corso e secondariamente, ma non da ultimo, ad ovviare al rischio di

ospedalizzazioni o di passaggi all’atto in senso autolesionistico da parte

dell’interessata.

Sul rapporto peritale si è espressa il 6 aprile 2017

(doc. 29) la dr.ssa med. __________ per conto dell’assicuratore convenuto formulando

le proprie osservazioni al riguardo. La psichiatra ha innanzitutto rilevato che

il perito non ha specificato su quali atti si sia basato e quale fosse la

documentazione medica; neppure ha preso contatto con lo psichiatra curante.

In merito alla diagnosi posta di sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di media gravità con sintomi biologici (ICD-10:

F33.11), la specialista ha rilevato che sia in letteratura che nella pratica

clinica all’interno di un unico episodio depressivo si osservano oscillazioni

dell’umore durante il decorso e che tali oscillazioni non sono episodi

depressivi nuovi. Per potere porre la diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente ci deve essere una chiara e certa ricorrenza di episodi depressivi.

Bisogna specificare chiaramente il periodo di insorgenza e di remissione dei

singoli episodi con specificazione se si tratti di una remissione completa o

incompleta. Bisogna inoltre riportare la durata dell’episodio e la sua gravità.

Lo stesso vale per un eventuale episodio depressivo iscrittosi su un precedente

episodio depressivo non risoltosi completamente.

La psichiatra interpellata da CV 1 ha rilevato che

di tutto questo non c’è alcun accenno né alcuna descrizione nell’anamnesi

riportata dal collega nominato dal TCA, che peraltro indica i vari campi ma non

l’anamnesi psichiatrica.

Riferendosi anche al parere dello psichiatra curante

del 26 aprile 2016 che non ha fatto riferimento ad alcuna ricorrenza di nuovi

episodi depressivi, ma ha soltanto segnalato oscillazioni del tono dell’umore, la

dottoressa ha concluso che la diagnosi posta dal perito di sindrome depressiva ricorrente

(ICD-10: F33) non era assolutamente pertinente né condivisibile. Per di più, l’esperto

non ha fornito una motivazione concreta che possa giustificare tale diagnosi. A

suo dire, non si tratta di una sindrome depressiva ricorrente, ma di un

unico episodio depressivo (ICD-10: F32.0). La psichiatra ha ricordato di avere

valutato l’assicurata due volte: il 16 ottobre 2015 diagnosticando un episodio

depressivo medio grave (ICD-10: F32.2) e il 6 maggio 2016 diagnosticando un

episodio depressivo di grado lieve (ICD-10: F32.0).

Inoltre, d’avviso della dr.ssa med. __________, il

perito “commette un altro grave errore: non è la diagnosi psichiatrica

che determina il grado di incapacità lavorativa, bensì sono le limitazioni

mentali e psichiche, che devono essere descritte dettagliatamente, ad incidere

eventualmente sulla capacità lavorativa.” (pag. 2). Pertanto, la

conclusione peritale secondo cui la capacità lavorativa è del 50% non sarebbe

corretta.

Infine, la specialista ha criticato le affermazioni

dell’esperto sulla evoluzione dello stato di salute dell’assicurata dal gennaio

2016, non ritenendole giustificate né dettagliate e neppure spiegate.

Anche la risposta data dal perito giudiziario al

terzo quesito non indicherebbe quali siano i quadri clinici descritti dai

medici coinvolti nelle valutazioni e di quali medici si tratti.

In conclusione, la psichiatra di fiducia

dell’assicuratore malattia ha ritenuto la “perizia assolutamente incompleta

(a livello strutturale e di contenuto) e perciò in alcun punto condivisibile

per le critiche da me espresse.” (pag. 3).

Il 9 giugno 2017 (doc. XX) il TCA ha invitato il

perito giudiziario a prendere dettagliata e completa posizione sulle critiche

che la psichiatra consultata dall’assicuratore malattia gli ha rivolto.

L’esperto ha così risposto il 23 giugno 2017 (doc.

XXI):

“1. Gli

atti da me esaminati sono chiaramente quelli che mi sono stati forniti al

momento del conferimento del mandato peritale e che fanno parte dell’incarto.

Per redigere il rapporto peritale mi sono quindi basato sull’esame accurato

degli atti che avevo a mia disposizione. Non ho specificato quali fossero

questi atti in quanto non mi è stato espressamente richiesto di procedere con

l’effettuazione di elenchi o riassunti degli stessi che ho dunque preso in

considerazione come fonti di informazione di cui tenere conto per l’attuazione

della perizia.

2. Non

ho preso contatto con lo psichiatra curante né con la psichiatra fiduciaria per

mantenermi equidistante nel giudizio peritale e potendo disporre della

documentazione medica esaustiva prodotta da parte di entrambi e che mi è stata

messa a disposizione.

3. La

Dr.ssa __________ riporta nel suo rapporto (vedi pagina 2) che per poter porre

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente vi deve essere una chiara e certa

ricorrenza di episodi depressivi e che di tutto questo non vi sarebbe alcun

accenno né alcuna descrizione nell’anamnesi da me riportata. A questa obiezione

rispondo che invece nella mia valutazione peritale, in modo particolare

nell’anamnesi personale psichiatrica (v. pag. 3), viene posta in evidenza la

caratteristica stagionalità (primaverile-autunnale) degli episodi depressivi

manifestati dalla paziente la quale già molto prima dell’inizio della presa a

carico specialistica era stata trattata per più di dieci anni con una terapia

psicofarmacologica antidepressiva e ansiolitica prescritta dal proprio medico

curante, quale ulteriore elemento a sostegno della presenza di una ricorrenza

depressiva.

4. Per

quel che concerne l’osservazione avanzata dalla collega in merito al fatto che

nella mia valutazione peritale non sia stata una descrizione né una

focalizzazione alcuna sulla anamnesi psichiatrica respingo questa obiezione non

ritenendo veritiera la nozione sulla quale essa si fonda in quanto è proprio a

partire dal momento in cui viene da me posta in rilievo che questa tematica

viene affrontata e sviluppata nel rapporto peritale (v. pag. 3).

5. Rispetto

al fatto che lo psichiatra curante si esprima nel rapporto del 11.05.2016 in

termini di oscillazioni dell’umore e non di ricorrenze depressive rispondo

dicendo che anche i singoli episodi depressivi facenti parte delle ricorrenze

depressive possono contenere oscillazioni dell’umore senza che perciò questo

elemento possa essere tale da invalidare la diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente. Lo psichiatra curante propende poi per una diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente. Concludo dicendo che questa diagnosi non è condivisibile

da parte della psichiatra fiduciaria mentre ha trovato concordi lo psichiatra

curante e il sottoscritto.

6. È

vero quanto sostiene la Dr.ssa __________ quando dice che non è la diagnosi

psichiatrica che determina il grado di incapacità lavorativa bensì sono le

limitazioni mentali e psichiche ad incidere sulla capacità lavorativa ma non è

assolutamente vero che nella mia valutazione della capacità valetudinaria della

paziente io mi sia basato sul solo criterio dell’inquadramento diagnostico

posto in quanto non esistono tabelle indicanti la commisurazione del danno alla

salute. La valutazione va infatti effettuata dal perito tenendo conto del

livello di gravità della patologia che corrisponde al grado di alterazione funzionale

che viene evidenziato. L’osservazione critica avanzata dalla collega in merito

al riferimento della diagnosi psichiatrica da me posta come unico criterio per

giungere a definire il grado di inabilità lavorativa della paziente va dunque

decisamente respinta in quanto si vuole dare a ciò una lettura restrittiva del

mio giudizio in merito alla capacità valetudinaria in quanto è invece nello

“stato attuale” che sta per “livello di gravità nel quale versa in questo momento

la paziente” che tale giudizio consiste.

7. Per

quanto concerne le critiche sollevate dalla collega in merito alle affermazioni

da me raccolte sotto il capitolo “evoluzione dello stato di salute segnatamente

a partire dal mese di gennaio 2016 in avanti” e a quelle citate a pagina 5 del

mio rapporto peritale rispondo che esse trovano una giustificazione e una spiegazione

in quanto da me riportato badandomi esclusivamente sull’esame degli atti e della

esaustiva documentazione medica a mia disposizione. Per quanto riguarda

l’obiezione sollevata in merito alla non effettuazione di colloqui telefonici

con lo psichiatra curante e con la psichiatra fiduciaria rimando a quanto

riportato al punto 2.

8. Infine

per quanto concerne la scarsa importanza assegnata dalla Dr.ssa __________ nei

confronti della presenza delle misure terapeutiche approntate dallo psichiatra

curante questo non può a mio avviso essere considerato come un dato irrilevante

in quanto una terapia psicofarmacologica così impegnativa a base di

stabilizzatori dell’umore, antidepressivi, neurolettici e ansiolitici è stata

opportunamente scelta dallo psichiatra curante per prevenire l’impatto delle

ricorrenze depressive di cui è affetta la paziente.

9. Sulla

base delle critiche avanzate dalla Dr.ssa __________, dopo attenta valutazione

e esame della mia perizia, ritengo di avere risposto alle critiche e averle in

sostanza respinte. Non posso quindi accogliere quanto da lei sostenuto in

merito alla presunta incompletezza (a livello strutturale e di contenuto) della

mia valutazione peritale e riconfermo la mia diagnosi e il grado di incapacità

lavorativa.”.

2.6. Per

quanto concerne il valore probante delle perizie di parte esperite in controversie

derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le

malattie (portate anche davanti ai Tribunali cantonali delle assicurazioni), il

Tribunale federale vi ha fatto chiarezza nella DTF 141 III 433, stabilendo che una

perizia privata non costituisce un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1

CPC e che nel processo civile le perizie di parte (Privatgutachten) devono

essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte. Questa

giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti dall’assicurazione di

indennità giornaliera per malattia, che nella maggior parte dei Cantoni sono

giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali.

Nel caso evaso dall’Alta Corte nel settembre 2015, si trattava di

un assicurato al beneficio di un’assicurazione di indennità giornaliera fondata

sulla LCA che era incapace al lavoro e ha domandato una rendita di invalidità,

che la sua assicurazione privata ha rifiutato fondandosi su una perizia che

essa stessa ha fatto eseguire da un medico specialista in psichiatria e

psicoterapia, il quale si è basato sugli atti medici e ha visitato

personalmente l’interessato, non ritenendo infine un’incapacità lavorativa.

L’assicurato ha quindi chiamato in giudizio la sua assicurazione, ma davanti al

Tribunale cantonale ha perso la causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4

valutazioni mediche agli atti (la perizia di parte allestita su mandato

dell’assicuratore, il referto del curante, la perizia interdisciplinare e il

parere di un altro medico a cui l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti) giunte a

conclusioni differenti sulla capacità lavorativa dell’assicurato, si sono

basati sulla perizia di parte dell’assicuratore malattia e in virtù della

verosimiglianza preponderante hanno ritenuto che l’assicurato non fosse inabile

al lavoro. La prima istanza si è basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd,

secondo cui la perizia di parte fatta esperire dall’assicuratore malattia ha il

valore di un mezzo di prova (cfr. consid. 2.1).

L’assicurato ha quindi inoltrato un ricorso in materia civile

presso il Tribunale federale, lamentando che la perizia fatta allestire

dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma di parte, perciò dal profilo

del diritto processuale civile valeva soltanto, come stabilito dalla DTF 132 III

83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di parte e non come mezzo di prova

(cfr. consid. 2.2).

Il TF ha dovuto quindi esaminare la questione a sapere se la

perizia di parte sulla quale si è fondato l’assicuratore malattia

nell’assicurazione complementare fosse un mezzo di prova ai sensi del Codice di

procedura civile.

Nelle sue considerazioni, l’Alta Corte ha evidenziato che nel

diritto delle assicurazioni sociali il Tribunale federale ha ritenuto nella DTF

125 V 351 come il semplice fatto che la presa di posizione del medico avvenga

nell’ambito di una perizia di parte a domanda dell’assicuratore non sia

sufficiente per mettere in dubbio il valore probatorio della perizia. Essa ha

dunque valore di un mezzo di prova. Per contro, nel diritto privato, secondo

giurisprudenza costante una perizia di parte non è un mezzo di prova, ma una

semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83

consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).

Nel diritto privato, l’art. 168 cpv. 1 CPC enumera esaustivamente

i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale

federale ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in

particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia

di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia

giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).

Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve

potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168

cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla

quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è

un mezzo di prova. Questo parere dottrinale è fondato sulla volontà del legislatore

che ha rifiutato di considerare in maniera generale che una perizia di parte

costituisca un mezzo di prova in virtù dell’art. 168 cpv. 1 CPC e non soltanto

una perizia giusta l’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (cfr. consid. 2.5.3).

Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle

assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC

trova applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto

privato che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha

qualità di mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di

parte (DTF 140 III 24; DTF 132 III 83).

Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono

generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert),

di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale

Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente

quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la

perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze

processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito

dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente

contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per

nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il

Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e

soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il

ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1

CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di

prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr.

consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto

e gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento

delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte

(cfr. consid. 4 non pubblicato).

Va ancora evidenziato che con STF 4A_318/2016 del 3 agosto 2016 il

Tribunale federale, al considerando 3.2, ha ribadito che in caso di

presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne il contenuto

occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi,

non bastando una critica generica (“Dans

le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B., datée du 1er

juillet 2015, comportant sept pages. Ce rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui

l'a amené à considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout

cas dès le 23 juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est

borné à la contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être

pas d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A., psychiatre

qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au rapport de

l'expert privé B., faute d'objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr

A. relève des discordances entre le diagnostic posé par le Dr B. (trouble de

l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes subjectives du

recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de travailler, le premier

ne discute pas précisément les allégations figurant dans l'expertise privée.

Autrement dit, la remise en cause des allégations factuelles contenues dans

cette expertise demandée par l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation

motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le

Dr A. ne s'est exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque ce

dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24

juillet 2015. Dans de telles circonstances, les allégations précises de

l'expertise privée - contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve

de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office

de l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de

refus de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré

était entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a

pas violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B. avait

emporté sa conviction. Le moyen

est infondé.”).

2.7. Non va poi

dimenticato che affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo,

“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie

giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag,

203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente

basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e

quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione

rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra

le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il

fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come

pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale

intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.8. Nel caso di

specie questo Tribunale, dopo attento esame della

documentazione medica raccolta, per i motivi che seguono deve fare proprie le

conclusioni tratte dal perito giudiziario nel marzo 2017 e confermate nel

giugno 2017.

Pertanto, per quanto concerne l’aspetto medico e

quindi la determinazione della capacità lavorativa dell’attrice, il TCA dissente

dalla valutazione a cui è giunto l’assicuratore malattia (interessata abile al

100% dal 15 gennaio 2016 come operaia).

In primo luogo va segnalato che le critiche di

carattere formale che la dr.ssa med. __________ ha mosso nei confronti del referto

peritale del collega __________ non sono qui atte a inficiarne la validità

giuridica.

Corrisponde al vero che l’esperto nominato da questo

Tribunale non ha elencato i documenti sui quali egli si è basato per trarre le

proprie valutazioni, ma va rilevato che nella prima pagina del suo referto il

perito ha indicato che “ho allestito una perizia basata su: (…) l’esame degli

atti e della documentazione medica da Lei [ndr: il Giudice delegato del

TCA] messimi a disposizione” (doc. XIV), come d’altronde previsto

dall’art. 185 cpv. 3 CPC. Questa affermazione è sufficiente per rendere vana la

censura della specialista consultata da parte convenuta.

La circostanza che nel capitolo “anamnesi” il perito

giudiziario abbia inserito tutti i dati concernenti i vari aspetti familiari,

scolastici, lavorativi, sociali, somatici e psichiatrici dell’assicurata senza,

come è invece solitamente la prassi nell’allestimento di un rapporto peritale, operare

un distinguo fra le singole parti, porta unicamente, semmai, a un modesto inconveniente

di lettura e di comprensione non essendo l’anamnesi suddivisa negli usuali

capitoli. La mancata suddivisione classica della anamnesi rappresenta però esclusivamente

una mera questione formale, che non mette in discussione, come tale, la

validità del rapporto che l’esperto ha redatto. Sebbene risulti effettivamente contenutisticamente

succinto, gli aspetti di rilievo sono stati comunque adeguatamente e

sufficientemente esposti dal perito.

Anche il mancato contatto (telefonico o per

iscritto) con il medico psichiatra curante non inficia la validità della

perizia del dr. med. __________. Un simile approccio potrebbe occorrere qualora

il perito necessitasse di chiarimenti su date, anamnesi, diagnosi, valutazioni,

terapie o su altre informazioni di cui il curante è in possesso e/o che meglio

conosce, ovvero allorquando vi siano dei dubbi da dipanare allo scopo di potere

ottemperare al mandato di valutare le condizioni di salute della persona da

esaminare. Certo è che il contatto fra un perito, che è tenuto alla verità

(art. 184 cpv. 1 CPC), e i medici curanti del peritando, non è indispensabile per

potere ottemperare al suo mandato.

Di conseguenza, non si può imputare al perito

nominato dal TCA di non avere interpellato il collega dr. med. __________ o,

addirittura, la dottoressa che ha visitato l’attrice per conto dell’assicuratore

malattia, per ottenere determinate informazioni sul conto della persona che

doveva esaminare.

D’altronde, lo stesso dottor __________ ha avuto

modo di sentire l’interessata, e quindi di valutarla di persona, in ben tre

occasioni, perciò egli si è creato già da solo le possibilità di scoprire e di

conoscere direttamente de visu, e non per interposta persona mediante

una telefonata con lo psichiatra curante, lo stato di salute dell’attrice. Su

tale agire non v’è nulla da rimproverare al perito giudiziario, che ha

deliberatamente scelto di non contattare né il curante né la specialista

incaricata dall’assicuratore per mantenere neutra la sua valutazione.

Nel merito, per quanto concerne le divergenze di

opinioni fra specialisti sulla diagnosi da porre, la scrivente Corte rileva che

il perito, nel suo complemento del 23 giugno 2017, ha saputo contestare e chiarire

con sufficiente sostrato e credibilità le critiche (di carattere

medico-tecnico) sollevate dalla dr.ssa med. __________ sulla sua valutazione

medica.

L’esperto ha spiegato in maniera dettagliata,

completa e chiara i motivi che l’hanno portato a porre la diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente, allineandosi così al parere dello psichiatra che

segue l’interessata dal 2015.

In particolare, il perito ha posto l’accento sul

fatto che già da oltre dieci anni prima della presa a carico specialistica l’assicurata

seguiva una terapia psicofarmacologica a base di antidepressivi e ansiolitici prescritti

dal suo medico curante, stante la stagionalità degli episodi depressivi che

l’interessata manifestava in primavera e in autunno. Per l’esperto questo stato

di cose rappresenta un “ulteriore elemento a sostegno della presenza di una

ricorrenza depressiva.” (doc. XXI risposta n. 3 pag. 2), che l’ha portata

ad essere ricoverata nell’estate 2015 nella Clinica psichiatrica di __________

per oltre tre mesi a seguito di un tentativo di suicidio avvenuto il 31 maggio

2015.

Inoltre, nella risposta n. 5 il dr. med. __________

ha precisato il concetto di oscillazioni dell’umore e di ricorrenze depressive,

concludendo nuovamente per la presenza di una sindrome depressiva ricorrente.

Va ancora osservato che esponendo nel suo rapporto

del marzo 2017 l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurata dal gennaio

2016 in avanti (doc. XIV pag. 4), lo psichiatra nominato dal TCA ha evidenziato

che la stessa versava in uno stato psicoaffettivo precario sin, almeno, dal 23

febbraio 2015, ossia da quando lo psichiatra curante l’ha regolarmente presa a

carico. Da allora l’interessata ha continuato a manifestare una sintomatologia

caratterizzata da episodi depressivi recidivanti di livello da medio a grave,

ciò che, a suo dire, giustifica proprio la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente,

che al momento della valutazione peritale era di media gravità con sintomi

biologici.

Alla luce sia delle prese di posizione del dr. med. __________

sia della dr.ssa med. __________, tutte attentamente valutate, il perito ha concluso

per un’evoluzione clinica e valetudinaria “come quella tracciata dallo

psichiatra curante” (doc. XIV pag. 5), ovvero di un’evoluzione da episodio

depressivo grave senza sintomi psicotici a condizione clinica avente carattere

di stabilità con ricorrenze depressive di livello di intensità della

sintomatologia da medio a grave, invece che di una riduzione del grado di

gravità dell’episodio depressivo da medio a lieve come certificato dalla

specialista consultata dall’assicuratore.

D’altronde, anche la terapia psicofarmacologica impostata

dallo psichiatra curante comprova, d’avviso del perito, che lo stato di salute

dell’interessata era tale che è stato necessario rinforzarla onde evitare un

(ulteriore) aggravamento della sintomatologia.

Infine, nel suo complemento peritale il dottor __________

ha preso posizione sull’obiezione sollevata dalla collega psichiatra sulla

determinazione del grado di capacità lavorativa dell’assicurata, ricordando

come la sua conclusione si sia formata tenendo conto del livello di gravità

della patologia, che corrisponde al grado di alterazione funzionale dato dalle

limitazioni mentali e psichiche, e non sulla base della diagnosi psichiatrica

posta.

Dalle considerazioni esposte discende pertanto che

il perito giudiziario ha saputo esporre chiaramente lo stato di salute

dell’attrice, l’ha debitamente valutato alla luce di tutti i certificati medici

raccolti dalle parti che gli sono stati messi a disposizione nell’ambito del

suo mandato peritale e ha tratto delle conclusioni, che sono sostenibili e condivisibili

dal TCA per quanto riguarda la determinazione sia della diagnosi sia della

capacità lavorativa.

2.9. In merito ai

disturbi depressivi, siano essi ricorrenti o episodici, va ancora evidenziato

che per costante giurisprudenza federale, resa nell’ambito dell’applicazione

della LAI, se essi sono di grado da lieve a medio vanno ritenuti, secondo la prassi, quali malattie invalidanti solo

se sono resistenti alla terapia in modo significativo (fra le ultime, STF

9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016

consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3 pag. 197 con riferimenti). Solo in

questa costellazione - infrequente, ha osservato il Tribunale federale nella

citata STF 9C_775/2016, visto che dal punto di vista dell'esperienza

psichiatrica consolidata questi disturbi sono generalmente trattati

efficacemente dal profilo terapeutico - sono ossequiate le esigenze normative

dell'art. 7 cpv. 2 seconda frase LPGA, il quale richiede una valutazione

dell'incapacità al guadagno il più possibile oggettiva (DTF 141 V 281 consid.

da 3.7.1 fino a 3.7.3). L'invalidità può essere ritenuta solo se accertata

secondo le regole della verosimiglianza preponderante in uso nelle

assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1) e non può essere ammessa per il

semplice motivo che non può essere esclusa. Inoltre la terapia deve essere

stata regolarmente seguita, nel senso che le possibilità di trattamento

ipotizzabili ed esigibili dal punto di vista medico specialistico (sia di

natura ambulatoriale che ospedaliera) devono essere state utilizzate in modo

ottimale e costante da un paziente collaborativo (STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017 consid. 6.2; STF 9C_841/2016 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.1;STF 9C_551/2016

del 5 dicembre 2016 consid. 5.3.1 e STF 9C_233/2016 del 14 novembre 2016

consid. 6.1).

In un caso ticinese giudicato di recente dalla nostra Massima

Istanza (STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017), quest’ultima ha constatato che la

ricorrente non aveva seguito costantemente una terapia medica per i suoi

disturbi depressivi. Infatti, già in una perizia avvenuta nel 2005, pur

ammettendo una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve con

sindrome biologica (ICD-10: F33.01), il perito psichiatra aveva indicato la

necessità di seguire una terapia idonea a migliorare la situazione

valetudinaria. Dagli atti non è però risultato che l’assicurata si sia rivolta

a uno specialista in psichiatria fino al giugno 2014, poi ha interrotto subito

le sedute di psicoterapia e nel settembre 2014 si è rivolta a un altro

specialista, che l’ha presa a carico fatto salvo per l’interruzione volontaria

della terapia che è avvenuta per partenza all’estero per 4-5 mesi. Questa

circostanza, oltre al fatto che non era ancora stata trovata la soluzione

farmacologica ottimale, ha portato l’Alta Corte a non concludere per un

trattamento seguito in modo ottimale e costante come richiesto dalla

giurisprudenza. Pertanto, alle affezioni lamentate dalla ricorrente il

Tribunale federale non ha riconosciuto natura di malattia invalidante

(cfr. consid. 6.3).

2.10. Nel caso ora in esame, tanto

lo psichiatra curante quanto il perito giudiziario hanno riscontrato uno stato

depressivo di media gravità nel corso del 2016 e del 2017, e meglio hanno posto

la diagnosi di episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10:

F32.2), sfociato in sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media

gravità con sintomi biologici (ICD-10: F33.11).

A differenza della fattispecie appena illustrata, nell’evenienza

concreta, va in primo luogo rilevato che la ricorrente ha seguito una terapia

psicofarmacologica a base di antidepressivi e ansiolitici prescritti dal suo

medico curante oltre 10 anni prima della presa a carico specialistica da parte

del dr. med. __________ avvenuta nel 2015.

Inoltre, come ha segnalato il perito nell’anamnesi, da

allora l’assicurata ha avuto delle consultazioni specialistiche con il suo

curante, che all’inizio sono state di cadenza settimanale per poi passare negli

ultimi mesi prima della perizia giudiziaria ad una cadenza ogni dieci giorni.

Lo stesso esperto ha inoltre indicato che al momento dell’esame peritale

l’assicurata era sottoposta a una terapia psicofarmacologica a base di acido

valproico, sertralina, quetiapina, clorazepato dipotassico, oxazepam.

Alla luce di ciò, d’avviso del TCA, si deve concludere

che la ricorrente ha seguito un trattamento specialistico in modo ottimale e

costante, ma che i disturbi depressivi – di grado medio nel corso del 2016 e

del 2017 - di cui era affetta erano tali da essere resistenti alla terapia in

modo significativo, tanto da dover essere riconosciuti quali aventi natura di

malattia invalidante.

Va pertanto stabilito che la sindrome depressiva

ricorrente, derivante da un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici

(ICD-10: F32.2), certificata dal dr. __________ e corroborata nel marzo 2017

dal dr. __________, i quali hanno accertato un episodio attuale di media

gravità con sintomi biologici (ICD-10: F33.11), ha portato l’attrice ad essere

inabile al lavoro come operaia.

Per ciò che concerne il periodo controverso in

esame, si deve ritenere un’incapacità lavorativa dapprima del 50% (almeno) dal

15 gennaio 2016, poi del 100% dall’11 aprile 2016 e infine nuovamente del 50%

dal 30 maggio 2016, quando l’attrice ha ripreso l’attività lavorativa in

ragione del 50% in modo stabile con un mansionario riveduto notevolmente al

ribasso rispetto a quello precedentemente svolto, e ciò fino (almeno) al 26

marzo 2017, data in cui il perito ha steso la sua valutazione.

2.11. Stando così le

cose, la petizione deve essere accolta, nel senso che all’attrice va riconosciuta

la continuazione del diritto a delle indennità giornaliere per malattia anche

dopo il 14 gennaio 2016 nella misura del 50% fino al 10 aprile 2016, del 100%

fino al 29 maggio 2016, dopodiché ancora in ragione del 50% fino al 26 marzo

2017.

All’attrice, vincente in causa, essendo rappresentata da un

sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. b CPC in connessione con l’art. 27 LPTCA) vanno

riconosciute le ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC e 105 cpv. 2 CPC).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è accolta.

§ CV 1 è condannata a versare

a AT 1 delle indennità giornaliere del 50% dal 15 gennaio 2016 al 10 aprile

2016 come pure dal 30 maggio 2016 al 26 marzo 2017, mentre del 100% dall’11

aprile 2016 al 29 maggio 2016.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’assicuratore

malattia verserà alla convenuta l’importo di Fr. 2'000.- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

alle parti e alla FINMA (art. 49 cpv. 2 LSA).

Contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1

LTF).

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti