36.2016.117
Richiesta di assunzione dei costi di trasporto ai sensi dell'art. 26 OPre respinta non essendo dati i presupposti. Applicazione della giurisprudenza federale secondo cui atti correnti della vita quoti
17 gennaio 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.117
cs
Lugano
17 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 settembre 2016 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
Fatti
A. RI
1, nato nel __________, è affiliato presso CO 1 (di seguito: CO 1) per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal).
B. Con
decisione formale del 27 giugno 2016 (doc. 9), confermata dalla decisione su
opposizione del 23 settembre 2016 (doc. 7), l’assicuratore ha rifiutato di
assumersi i costi dei trasporti effettuati da RI 1 dal 29 febbraio 2016 al 4
aprile 2016 da __________ a __________ per il tramite di un’automobile della
ditta __________, di cui il padre è presidente con diritto di firma individuale.
C. RI
1, rappresentato da RA 1, titolare della RA 1, è insorto al TCA contro la
predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando il
riconoscimento del contributo alle spese di trasporto nella misura di fr.
500.--, conformemente all’art. 26 OPre (doc. I), per 15 trasferimenti da __________
a __________ e ritorno per seguire prestazioni di riabilitazione in regime di
clinica diurna, tramite la ditta __________. L’insorgente evidenzia di essere
stato vittima di un grave incidente della circolazione all’età di 17 anni
avvenuto il 23 ottobre 2011, rileva che gli è stato riconosciuto un grado
d’invalidità del 100%, un assegno per grandi invalidi di grado elevato e
l’aiuto, di diritto cantonale, al mantenimento a domicilio. Egli inoltre è
beneficiario di prestazioni complementari alla rendita AI. L’interessato
evidenzia che gli è precluso l’utilizzo di mezzi pubblici soprattutto per un
percorso composito come quello tra __________ e __________, che non dispone di
un veicolo privato, che i trattamenti a __________ durano dalle 9:00 di mattina
fino alle 16:00 e che per spostamenti di grado medio necessita di una sedia a
rotelle. Non sarebbe possibile far capo a trasporti privati, ritenuto come la
programmazione terapeutica si è estesa dal 29 febbraio 2016 al 4 aprile 2016 e
la terapia dura in pratica tutta la giornata. L’insorgente richiama il
principio di proporzionalità. Del resto laddove i processi terapeutici sono
meno lunghi (fisioterapia, logopedia, trasporti verso ospedali cantonali o
extracantonali) l’interessato è aiutato dal padre. In concreto la discriminante
è dettata dall’estensione temporale dell’esigenza clinica, con giornate, orari
e cadenze predeterminate e di conseguenza dall’ingombro legato al trasporto e
dal dispendio temporale connesso. La titolarità della società di noleggio “non
è del padre del mio assistito, bensì del di lui fratello” che detiene il 100%
del pacchetto azionario.
D. Con
risposta del 9 novembre 2016 l’assicuratore ha proposto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
E. Il
21 novembre 2016 il ricorrente si è riconfermato nelle sue richieste (doc.
VI/1).
F. Il
7 dicembre 2016 il TCA ha interpellato il ricorrente, chiedendogli quanto
segue:
" (…)
con riferimento alla vertenza a margine,
la informiamo di aver consultato, il 6 dicembre 2016, il sito internet della __________
(www.__________).
Dal medesimo emerge che il noleggio di
una Fiat 500 apparentemente costa fr. 45 al giorno per 100km, cui vanno
aggiunti fr. 0.20 per ogni km in eccedenza (un mese costa fr. 720 per 100km al
giorno). Nelle condizioni fondamentali di noleggio figura inoltre che solo le
persone menzionate nel contratto sono autorizzate a condurre il veicolo e circa
l’impiego del veicolo che il medesimo potrà essere “condotto dal Cliente e,
se indicato sul fronte del presente contratto di noleggio, dal secondo
conducente […]”. Se vi è un conducente aggiuntivo, secondo il sito
internet, occorre pagare fr. 20 a settimana.
Visto quanto sopra le domandiamo di
voler indicare la persona che ha guidato il veicolo durante i 15 viaggi tra __________
e __________ (a questo proposito le chiediamo di trasmetterci, se disponibile,
il contratto di noleggio) e di voler indicare per quale motivo i costi di
trasporto andata e ritorno sono stati fatturati a fr. 1.50 per 150 km per un
totale di fr. 195 a viaggio e non fr. 75 (fr. 45 al giorno + fr. 0.20 X 50 km +
conducente aggiuntivo).” (doc. VII)
G. Con
scritto del 16 dicembre 2016 l’insorgente ha rinviato alle osservazioni
trasmesse nell’ambito della parallela procedura retta dal diritto privato (LCA,
inc. 36.2016.117) ed ha aggiunto che “quand’anche la fatturazione da parte
della ditta __________ avesse seguito pedissequamente quanto al sito – quindi
per un totale di CHF 1'125.- (75*15) – la pretesa complessiva nei confronti
della convenuta sarebbe rimasta invariata” (doc. VIII). Nella procedura LCA
__________, padre di RI 1, ha affermato:
" (…)
1. Guida del veicolo
Il veicolo era guidato
all’occorrenza dal sottoscritto, da mia moglie __________ o da mio figlio __________
a dipendenza delle esigenze o delle disponibilità personali.
Considerandi
2.
Contratto di noleggio
Si è trattato di un contratto
verbale tra le parti.
3.
Modalità di fatturazione
Si è trattato di un trasporto
speciale che esula dalle normali attività della ditta __________.
Per le modalità di fatturazione
è stato interpellato il signor __________, titolare della ditta __________, __________
per un’indicazione sul dispendio complessivo (auto, benzina, autista, pranzo,
dispendio di tempo in considerazione del fatto che il tutto si estendeva in
pratica sull’arco dell’intera giornata).
L’indicazione verteva su un
importo forfetario complessivo di CHF 1.50 per chilometro.
In concreto la ditta __________
si è poi limitata ad una fatturazione di CHF 1.30 per chilometro; ossia un
importo forfetario di CHF 195.- per viaggio.” (doc. XII, inc. 36.2016.118)
Nell’allegata
dichiarazione, __________ ha affermato:
" (…) così interpellato a suo tempo dal signor __________, in __________,
a sapere un indicatore sostenbile per un viaggio di trasporto del signor RI 1
da __________ a __________, e ritorno, per cure, dichiaro di aver indicato un
importo di CHF 1.50 al chilometro un parametro ragionevole di riferimento.”
(doc. L, inc. 36.2016.118)
H. All’assicuratore
è stato assegnato un termine scadente il 10 gennaio 2017 per presentare
eventuali osservazioni scritte in merito (doc. IX). Il 12 gennaio 2017 CO 1 si
è riconfermata nella decisione impugnata (doc. X).
in
diritto
in
ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e
6.
; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21.
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015). Per una critica
all’ultima giurisprudenza sul tema si veda il contributo dottrinale pubblicato
in RtiD 2016 I 307 ss.
nel
merito
2.
Oggetto
del contendere è la questione a sapere se l’assicuratore deve assumersi i costi
per un importo annuo massimo di fr. 500 per i trasposti del ricorrente da __________
a __________ effettuati per il tramite di un’automobile della ditta __________.
3.
Ai
sensi dell’art. 25 cpv. 1 LAMal l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a
curare una malattia e i relativi postumi.
Per
l’art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal queste prestazioni comprendono un contributo
alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di
salvataggio.
Secondo
l’art. 33 cpv. 2 LAMal il Consiglio federale definisce le prestazioni di cui
all’art. 25 capoverso 2 non effettuate da un medico o chiropratico e le
prestazioni di cui agli articoli 26, 29 capoverso 2 lettere a e c e 32
capoverso 1. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), a cui il Consiglio
federale ha delegato le competenze sopra menzionate (cfr. art 33 cpv. 5 LAMal
in combinazione con l’art. 33 lett. g OAMal), ha promulgato l’ordinanza sulle
prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del 29
settembre 1995 (OPre; RS 832.112.31).
L’art.
26.
cpv. 1 OPre prevede che l’assicurazione assume il 50 per cento delle spese
per trasporti indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di
cure da parte di un fornitore di prestazioni idoneo e che il paziente ha il
diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un
altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500
franchi per anno civile. Secondo l’art. 26 cpv. 2 OPre il trasporto dev’essere
effettuato tramite un mezzo corrispondente alle esigenze mediche del caso.
Per
l’art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal sono fornitori di prestazioni le imprese di
trasporto e di salvataggio. Secondo l’art. 56 OAMal chiunque è autorizzato in
virtù del diritto cantonale e stipula con un assicuratore-malattie un contratto
d’esecuzione di trasporti o di salvataggi, può esercitare a carico di questo
assicuratore le imprese di trasporto e di salvataggio.
4.
In
una sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012, al consid. 3.4, il TF ha rammentato
che l’art. 26 OPre non indica alcun mezzo di trasporto specifico che potrebbe
essere preso in considerazione per gli spostamenti previsti da questo disposto
e la sola esigenza posta dalla norma concerne l’adeguatezza del mezzo
utilizzato. In particolare non si può dedurre dall’articolo in esame che possono
essere rimborsati solo i costi dei trasporti effettuati tramite un veicolo
specialmente equipaggiato per il trasporto delle persone ammalate. Quando una
persona assicurata non può utilizzare, per ragioni mediche, attestate da un
medico, i trasporti pubblici o il proprio mezzo di trasporto, ossia quando è
costretto, per recarsi presso un fornitore di prestazioni, a ricorrere ai
servizi di un’impresa di trasporto, le condizioni per una presa a carico dei
costi da parte della LAMal, sono adempiute. Se per esempio il ricorso ad una impresa
di taxi è una soluzione adeguata, l’assicurato ha diritto, nei limiti fissati
dalla legge e dalle ordinanze, al rimborso dei costi (DTF 124 V 338 consid.
2c/bb; sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012 consid. 3.4 con riferimenti).
Secondo
il sistema previsto dalla LAMal, le prestazioni in ambito di trasporto e di
salvataggio a carico dell’assicuratore malattie possono concernere unicamente
le imprese che effettuano il trasporto di persone a titolo professionale (art.
35.
cpv. 2 lett. m LAMal; art. 56 OAMal; sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012
consid. 3.5 con riferimenti). Nella misura in cui la LAMal enumera
esaustivamente i fornitori di prestazioni abilitati a praticare a carico della
LAMal, non c’è posto, attualmente, per il rimborso di prestazioni effettuate da
un parente, tranne nel caso in cui questa stessa persona ha lei stessa la
qualità di un professionista che riempie le condizioni fissate dalla legge per
praticare a carico della LAMal (sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012 consid.
3.5
con riferimenti; sentenza K 156/04 del 21 giugno 2006 consid. 4.2
pubblicata in RAMI 2006 n° KV 376 pag. 303; cfr. anche DTF 125 V 430 e 435).
Nella
già citata sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012 il TF al consid. 3.6 ha
confermato il rifiuto di mettere a carico della LAMal i costi del trasporto
poiché la prestazione non è stata effettuata da un’impresa di trasporto
professionale. Considerato il carattere esaustivo delle prestazioni a carico
della LAMal (cfr. art. 25 cpv. 2 LAMal) e dei fornitori di prestazione ammessi
a praticare a carico della LAMal (art. 35 cpv. 2 LAMal), il TF ha evidenziato
di non essere competente per poter mettere in discussione una scelta voluta dal
legislatore che deriva sia da obbiettivi di politica sociale fissati da
quest’ultimo che dall’opportunità. L’Alta Corte ha poi affermato che è ammesso
che gli atti correnti della vita quotidiana effettuati da parenti, come quello
concernente l’oggetto del litigio, sono, tenuto conto dei valori di solidarietà
reciproca su cui si fonda la nostra società, normalmente resi a titolo gratuito
e sfuggono, attualmente, a qualsiasi forma di monetizzazione (consid. 3.6 in fine: “[…] Il est
d'ailleurs admis que les actes courants de la vie quotidienne effectués par des
parents ou des proches - tel que celui faisant l'objet du litige - sont, compte
tenu des valeurs de solidarité réciproque sur lesquelles demeure fondée notre
société, normalement rendus à titre gracieux et échappent, pour l'heure, à une
quelconque forme de monétarisation. Dans ce contexte, on ne voit pas très bien,
et le recourant ne l'explique d'ailleurs pas, en quoi le fait que sa mère soit
également sa représentante thérapeutique justifierait une approche différente
de la situation“).
5.
In
concreto la situazione è simile a quella giudicata con sentenza 9C_759/2011 del
4.
maggio 2012. Il ricorrente necessita di aiuto per il trasporto dal suo
domicilio fino a __________. Egli tuttavia non ha fatto capo ad un’impresa che
effettua il trasporto di persone a titolo professionale (lo scopo della __________
è: “Il noleggio di macchinari compatti con attrezzature annesse, la
manutenzione di strade, il servizio di spazzaneve e di spandisale, lo
smaltimento di rifiuti vegetali, la manutenzione di giardini e l’esecuzione di
piccoli lavori di muratura. La società potrà effettuare tutte le operazioni
finanziarie, commerciali e immobiliari connesse con lo scopo sociale, come pure
partecipare a società similari”; doc. I; art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal; art.
56.
OAMal; sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012 consid. 3.5 con riferimenti), bensì,
come emerso dall’accertamento effettuato da questo Tribunale (doc. VII e VIII),
ha noleggiato un’automobile (una Fiat 500), la quale è poi stata guidata, a
dipendenza delle esigenze e disponibilità, da suoi parenti stretti (padre,
madre o fratello).
Non
avendo fatto capo a un fornitore di prestazioni abilitato a praticare a carico
della LAMal ai sensi degli art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal e 56 OAMal, non vi è
alcuno spazio per mettere i costi del trasporto a carico dell’assicuratore
convenuto (cfr. anche art. 25 cpv. 2 LAMal).
Il ricorso andrebbe
respinto già solo per questo motivo.
Inoltre,
lo stesso insorgente evidenzia che normalmente i trasporti vengono effettuati “prevalentemente”
tramite il padre, il quale si è pure già occupato di trasportare il ricorrente
anche in strutture site fuori dal Canton Ticino (cfr. doc. I pag. 7: “[…] Si
fosse trattato di percorsi isolati, senza continuità strutturale dettata da
motivi clinici, e non contraddistinti da un lasso temporale esteso, l’opzione
più semplice del trasporto organizzato ad hoc poteva stare. E’ del resto quello
che è capitato più volte, e capita tuttora, quando il mio assistito deve essere
accompagnato in processi terapeutici “minori” rispetto alla permanenza
giornaliera in clinica diurna; ad esempio la fisioterapia in studio o la
logopedia, ma anche nei percorsi verso stazioni ospedaliere cantonali o
extracantonali. In questi casi è prevalentemente il genitore del mio assistito
che si occupa dei trasporti […]” e doc. I, pag. 8: “[…] Per il resto, al
di là dell’esigenza di trasporto strutturato che emana dal gravame in
narrativa, il padre del mio assistito si è occupato personalmente più e più
volte di accompagnare il figlio in procedimenti di cure, sia, come detto, nel
Cantone che fuori di esso (supra, p.to ii). Facendosi carico anche dei costi
afferenti. In casu l’estensione del periodo temporale implicato non poteva
prescindere da un trasporto strutturato […]”).
Ciò
è proprio quanto avviene con il noleggio dell’automobile presso la ditta __________.
Non vi è del resto motivo per ritenere che per recarsi in una struttura oltre
Gottardo il tempo complessivo impiegato sia molto inferiore rispetto a quello
necessario per recarsi da __________ a __________ per i trattamenti che vengono
effettuati dalle 9:00 di mattina fino alle 16:00.
Del
resto, come rileva l’assicuratore nella decisione impugnata, l’Alta Corte ha
già stabilito che gli atti correnti della vita quotidiana effettuati da
parenti, come quello concernente l’oggetto del litigio, sono, tenuto conto dei
valori di solidarietà reciproca su cui si fonda la nostra società, normalmente
resi a titolo gratuito e sfuggono, attualmente, a qualsiasi forma di
monetizzazione (sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012, consid. 3.6 in fine: “[…] Il est
d'ailleurs admis que les actes courants de la vie quotidienne effectués par des
parents ou des proches - tel que celui faisant l'objet du litige - sont, compte
tenu des valeurs de solidarité réciproque sur lesquelles demeure fondée notre
société, normalement rendus à titre gracieux et échappent, pour l'heure, à une
quelconque forme de monétarisation. Dans ce contexte, on ne voit pas très bien,
et le recourant ne l'explique d'ailleurs pas, en quoi le fait que sa mère soit
également sa représentante thérapeutique justifierait une approche différente
de la situation“).
Pur
comprendendo la difficile situazione valetudinaria in cui si trova il
ricorrente e gli sforzi messi in atto dai famigliari per aiutare l’insorgente,
alla luce di quanto sopra esposto, non trattandosi in concreto di un trasporto
professionale, bensì di un noleggio di un’automobile guidata da un genitore o
dal fratello, non è possibile per poter mettere i costi del trasporto a carico
della LAMal (art. 25 cpv. 2 LAMal; art. 35 cpv. 2 LAMal; art. 56 OAMal;
sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato La
segretaria
Ivano Ranzanici Stefania
Cagni