36.2016.118
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17 gennaio 2017Italiano13 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.118
cs
Lugano
17 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sulla petizione del 4 novembre 2016 di
AT 1
tramite il padre: __________,
con elezione di domicilio legale c/o: __________,
contro
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
Fatti
A. AT
1, nato nel __________, è affiliato presso CV 1 (di seguito: CV 1) dove ha
sottoscritto, tra le altre, l’assicurazione __________ retta dalla LCA (doc. M).
B. Non
avendo ottenuto soddisfazione presso l’assicuratore, AT 1 si è rivolto al TCA,
chiedendo che CV 1 sia condannata al pagamento delle spese di trasporto tra il
suo domicilio e __________ per un importo complessivo di fr. 400.-- come
previsto dall’art. 10.2 delle condizioni generali d’assicurazione, edizione
1.1.2013, dell’assicurazione __________ (doc. V). L’assicurato ha
contestualmente richiamato il parallelo incarto LAMal di cui all’inc.
36.2016.117 e tutti gli atti ivi prodotti, nonché la documentazione
dell’assicuratore.
C. Con
risposta dell’8 novembre 2016 CV 1 ha chiesto la reiezione della petizione
rilevando che le condizioni di cui all’art. 10.2 CGA non sono adempiute poiché
l’assicurato non ha fatto capo ad un taxi, bensì ad un’automobile a noleggio
(doc. VII).
D. Il
21 novembre 2016 l’assicurato ha sostenuto che il taxi è proprio un’auto a
noleggio (doc. IX/1).
E. Il
7 dicembre 2016 il TCA ha interpellato l’attore, chiedendogli quanto segue:
" (…)
con riferimento alla vertenza a margine,
la informiamo di aver consultato, il 6 dicembre 2016, il sito internet della __________
(www.__________.ch).
Dal medesimo emerge che il noleggio di
una Fiat 500 apparentemente costa fr. 45 al giorno per 100km, cui vanno
aggiunti fr. 0.20 per ogni km in eccedenza (un mese costa fr. 720 per 100km al
giorno). Nelle condizioni fondamentali di noleggio figura inoltre che solo le
persone menzionate nel contratto sono autorizzate a condurre il veicolo e circa
l’impiego del veicolo che il medesimo potrà essere “condotto dal Cliente e,
se indicato sul fronte del presente contratto di noleggio, dal secondo
conducente […]”. Se vi è un conducente aggiuntivo, secondo il sito
internet, occorre pagare fr. 20 a settimana.
Visto quanto sopra le domandiamo di
voler indicare la persona che ha guidato il veicolo durante i 15 viaggi tra __________
e __________ (a questo proposito le chiediamo di trasmetterci, se disponibile,
il contratto di noleggio) e di voler indicare per quale motivo i costi di
trasporto andata e ritorno sono stati fatturati a fr. 1.50 per 150 km per un
totale di fr. 195 a viaggio e non fr. 75 (fr. 45 al giorno + fr. 0.20 X 50 km +
conducente aggiuntivo).
Le segnaliamo che le medesime domande
sono poste a __________ che la rappresenta nell’ambito della parallela
procedura LAMal.” (doc. XI)
F. Il
16 dicembre 2016 il padre dell’attore ha affermato:
" (…)
1. Guida del veicolo
Il veicolo era guidato
all’occorrenza dal sottoscritto, da mia moglie __________ o da mio figlio __________
a dipendenza delle esigenze o delle disponibilità personali.
2. Contratto di noleggio
Si è trattato di un contratto
verbale tra le parti.
3. Modalità di fatturazione
Si è trattato di un trasporto
speciale che esula dalle normali attività della ditta __________.
Per le modalità di fatturazione
è stato interpellato il signor __________, titolare della ditta __________, __________
per un’indicazione sul dispendio complessivo (auto, benzina, autista, pranzo,
dispendio di tempo in considerazione del fatto che il tutto si estendeva in
pratica sull’arco dell’intera giornata).
L’indicazione verteva su un
importo forfetario complessivo di CHF 1.50 per chilometro.
In concreto la ditta __________
si è poi limitata ad una fatturazione di CHF 1.30 per chilometro; ossia un
importo forfetario di CHF 195.- per viaggio.” (doc. XII)
Nell’allegata
dichiarazione, __________ ha affermato:
" (…) così
interpellato a suo tempo dal signor __________, in __________, a sapere un
indicatore sostenibile per un viaggio di trasporto del signor AT 1 da __________
a __________, e ritorno, per cure, dichiaro di aver indicato un importo di CHF
1.50 al chilometro un parametro ragionevole di riferimento.” (doc. L)
G. All’assicuratore
è stato assegnato un termine scadente il 10 gennaio 2017 per presentare
eventuali osservazioni scritte in merito (doc. XIII). CV 1 si è in sostanza riconfermata
nella risposta di causa (doc. XIV).
Considerandi
in
ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.
, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015). Per una critica
all’ultima (in ordine temporale) giurisprudenza federale in materia si veda il
contributo dottrinale in RtiD 2016 I 307 e ss.
nel
merito
2.
In
concreto l’attore chiede la condanna della convenuta al pagamento dell’importo
di fr. 400.-- così come previsto dall’art. 10.2 CGA dell’assicurazione __________
complementare privata.
Va
premesso che ai sensi dell’art. 1.6 delle condizioni comuni se nelle condizioni
contrattuali non sono definite delle regolamentazioni differenti, valgono le
condizioni della legge federale sul contratto assicurativo del 2 aprile 1908
(LCA; cfr. doc. 17, inc. 36.2016.117).
Per
l’art. 10.2 (spese di viaggio) delle condizioni generali d’assicurazione per
assicurazioni secondo la LCA dell’assicurazione __________ complementare
privata (di seguito: CGA), in caso di regolare trattamento medico fuori
località di residenza, l’assicurazione copre il 90% delle spese che si
determinano per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici dalla località di
residenza a quella del trattamento. Premessa per la corresponsione di
prestazione è che tale trattamento non possa essere eseguito nella località di
residenza o nelle sue immediate vicinanze. Per anno civile sono assunti al
massimo CHF 100.--.
L’assicurazione
copre il 90% dei costi del taxi per i trasporti necessari tra l’abitazione e il
luogo di cura durante un trattamento ambulatoriale nel limite però che alla
persona assicurata per motivi medici non gli sia possibile utilizzare i mezzi
di trasporto pubblici o il suo veicolo privato. Annualmente vengono rimborsati
al massimo CHF 400.-- (doc. 17 inc. 36.2016.117).
3.
Per costante
giurisprudenza al contratto d’assicurazione si applicano i principi generali
dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non
contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA rinvia
infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile (sentenza
5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a pag.
344). Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e
delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve,
come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta
interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei
contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1
CO; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza
4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1). Se non gli è possibile stabilire
tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso
la reale volontà espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso che le
parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà
(principio dell’affidamento: sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid.
3.
; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 129 III 118
consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza
di tale interpretazione è l’espressione letterale del contratto; il giudice
dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la
conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b).
Sarebbe infatti errato attribuire un’importanza decisiva ai termini utilizzati
dalle parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può
erigere a principio l’assioma che in presenza di un testo chiaro si debba
escludere il ricorso ad altri mezzi d’interpretazione; sebbene una clausola
contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine
perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere
che l’espressione verbale non restituisca pienamente il senso dell’accordo
concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 128 III 212
consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all’interpretazione di clausole
redatte esclusivamente dall’assicuratore ed alle clausole generali prestampate
trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”, in virtù del
quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell’assicuratore
(DTF 122 III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga
applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da
attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti
interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi
d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (DTF 122
III 118 consid. 2d; 118 II consid. 1a).
4.
In
concreto le parti non contestano che l’art. 10.2 CGA invocato dall’attore
preveda un rimborso dei costi di trasporto secondo le modalità ivi indicate
nella misura in cui la persona assicurata faccia capo ad un taxi (cfr. doc. V,
VII e doc. IX). L’attore sostiene infatti che “il taxi sia proprio un’auto a
noleggio” (doc. IX).
Sennonché
il taxi è un’“automobile dotata di tassametro per servizio pubblico”
(cfr. http://dizionari.corriere.it/dizionario_ita liano/T/taxi.shtml) o un’”automobile
per il trasporto pubblico di passeggeri, dotata di tassametro” (www.garzantilinguistica.it /ricerca/?q=taxi).
L’ordinanza municipale sul servizio taxi del 23 luglio
2015.
del Comune di __________, all’art. 3 [2.1.13], prevede del resto che “È
considerato quale taxi, ai sensi della presente Ordinanza, ogni autoveicolo
leggero fino a nove posti a sedere al massimo (autista compreso) messo a
disposizione del pubblico per il trasporto di persone contro remunerazione e
non assoggettato alle disposizioni federali e cantonali in materia di trasporti
pubblici (…)” (cfr. anche l’art. 3 dell’ordinanza
municipale sul servizio Taxi del Comune di __________, per la quale “E’ considerato taxi, ai sensi della presente
ordinanza, ogni autoveicolo leggero di nove posti a sedere al massimo (autista
compreso) messo a disposizione del pubblico per il trasporto di persone contro
remunerazione e non assoggettato alle disposizioni federali e cantonali in
materia di trasporti pubblici”, in www.locarno.
ch/files/documenti/120-1_OM_servizio_taxi.pdf).
In
concreto, lo scopo della __________ è: “Il noleggio di macchinari compatti
con attrezzature annesse, la manutenzione di strade, il servizio di spazzaneve
e di spandisale, lo smaltimento di rifiuti vegetali, la manutenzione di
giardini e l’esecuzione di piccoli lavori di muratura. La società potrà
effettuare tutte le operazioni finanziarie, commerciali e immobiliari connesse
con lo scopo sociale, come pure partecipare a società similari”. La
società, manifestamente, non offre un servizio di taxi.
Del
resto, dall’accertamento effettuato da questo Tribunale (doc. XI-XII), emerge
che l’interessato non ha fatto capo ad un taxi (in particolare ad un servizio
pubblico), bensì ha noleggiato un’automobile, presso la società di cui il padre
è presidente con diritto di firma individuale (doc. I, inc. 36.2016.117),
guidata, a dipendenza della disponibilità, dal padre medesimo, dalla madre o
dal fratello. Manifestamente non si tratta di una fattispecie rientrante
nell’ipotesi di cui all’art. 10.2 CGA.
La
richiesta di rimborso dell’importo di fr. 400.-- deve di conseguenza essere
respinta.
5.
L’attore
ha richiamato l’intero incarto dall’assicuratore, nonché gli atti prodotti
nella parallela causa in ambito LAMal di cui all’inc. 36.2016.117 (doc. O).
La
convenuta, nella causa LAMal, ha prodotto tutta la documentazione inerente la
fattispecie (cfr. inc. 36.2016.117), che, come richiesto, questo TCA ha
richiamato. Pendente causa il Tribunale ha inoltre interpellato l’attore per
chiarire alcuni fatti (XI-XII).
Questo Tribunale, ritenuto
che, in seguito all’accertamento eseguito, i fatti sono stati comprovati e
nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare tale apprezza-mento,
rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21
novembre 2016, consid. 6.2).
Conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il
risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle
prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no.
450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes,
2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
6.
Come
indicato l’azione va respinta, senza percezione di tassa di giustizia e spese,
che permangono a carico dello Stato, e senza attribuzione di ripetibili.
Per
quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore
litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte
ha affermato che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.
1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino
le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni
complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2
LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza
il nominativo dell’attore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La petizione è respinta.
2.Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a
carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3.Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato La
segretaria
Ivano Ranzanici Stefania
Cagni