Lexipedia

Decisione

36.2016.118

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 gennaio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. AT

1, nato nel __________, è affiliato presso CV 1 (di seguito: CV 1) dove ha

sottoscritto, tra le altre, l’assicurazione __________ retta dalla LCA (doc. M).

B. Non

avendo ottenuto soddisfazione presso l’assicuratore, AT 1 si è rivolto al TCA,

chiedendo che CV 1 sia condannata al pagamento delle spese di trasporto tra il

suo domicilio e __________ per un importo complessivo di fr. 400.-- come

previsto dall’art. 10.2 delle condizioni generali d’assicurazione, edizione

1.1.2013, dell’assicurazione __________ (doc. V). L’assicurato ha

contestualmente richiamato il parallelo incarto LAMal di cui all’inc.

36.2016.117 e tutti gli atti ivi prodotti, nonché la documentazione

dell’assicuratore.

C. Con

risposta dell’8 novembre 2016 CV 1 ha chiesto la reiezione della petizione

rilevando che le condizioni di cui all’art. 10.2 CGA non sono adempiute poiché

l’assicurato non ha fatto capo ad un taxi, bensì ad un’automobile a noleggio

(doc. VII).

D. Il

21 novembre 2016 l’assicurato ha sostenuto che il taxi è proprio un’auto a

noleggio (doc. IX/1).

E. Il

7 dicembre 2016 il TCA ha interpellato l’attore, chiedendogli quanto segue:

" (…)

con riferimento alla vertenza a margine,

la informiamo di aver consultato, il 6 dicembre 2016, il sito internet della __________

(www.__________.ch).

Dal medesimo emerge che il noleggio di

una Fiat 500 apparentemente costa fr. 45 al giorno per 100km, cui vanno

aggiunti fr. 0.20 per ogni km in eccedenza (un mese costa fr. 720 per 100km al

giorno). Nelle condizioni fondamentali di noleggio figura inoltre che solo le

persone menzionate nel contratto sono autorizzate a condurre il veicolo e circa

l’impiego del veicolo che il medesimo potrà essere “condotto dal Cliente e,

se indicato sul fronte del presente contratto di noleggio, dal secondo

conducente […]”. Se vi è un conducente aggiuntivo, secondo il sito

internet, occorre pagare fr. 20 a settimana.

Visto quanto sopra le domandiamo di

voler indicare la persona che ha guidato il veicolo durante i 15 viaggi tra __________

e __________ (a questo proposito le chiediamo di trasmetterci, se disponibile,

il contratto di noleggio) e di voler indicare per quale motivo i costi di

trasporto andata e ritorno sono stati fatturati a fr. 1.50 per 150 km per un

totale di fr. 195 a viaggio e non fr. 75 (fr. 45 al giorno + fr. 0.20 X 50 km +

conducente aggiuntivo).

Le segnaliamo che le medesime domande

sono poste a __________ che la rappresenta nell’ambito della parallela

procedura LAMal.” (doc. XI)

F. Il

16 dicembre 2016 il padre dell’attore ha affermato:

" (…)

1. Guida del veicolo

Il veicolo era guidato

all’occorrenza dal sottoscritto, da mia moglie __________ o da mio figlio __________

a dipendenza delle esigenze o delle disponibilità personali.

2. Contratto di noleggio

Si è trattato di un contratto

verbale tra le parti.

3. Modalità di fatturazione

Si è trattato di un trasporto

speciale che esula dalle normali attività della ditta __________.

Per le modalità di fatturazione

è stato interpellato il signor __________, titolare della ditta __________, __________

per un’indicazione sul dispendio complessivo (auto, benzina, autista, pranzo,

dispendio di tempo in considerazione del fatto che il tutto si estendeva in

pratica sull’arco dell’intera giornata).

L’indicazione verteva su un

importo forfetario complessivo di CHF 1.50 per chilometro.

In concreto la ditta __________

si è poi limitata ad una fatturazione di CHF 1.30 per chilometro; ossia un

importo forfetario di CHF 195.- per viaggio.” (doc. XII)

Nell’allegata

dichiarazione, __________ ha affermato:

" (…) così

interpellato a suo tempo dal signor __________, in __________, a sapere un

indicatore sostenibile per un viaggio di trasporto del signor AT 1 da __________

a __________, e ritorno, per cure, dichiaro di aver indicato un importo di CHF

1.50 al chilometro un parametro ragionevole di riferimento.” (doc. L)

G. All’assicuratore

è stato assegnato un termine scadente il 10 gennaio 2017 per presentare

eventuali osservazioni scritte in merito (doc. XIII). CV 1 si è in sostanza riconfermata

nella risposta di causa (doc. XIV).

Considerandi

in

ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015). Per una critica

all’ultima (in ordine temporale) giurisprudenza federale in materia si veda il

contributo dottrinale in RtiD 2016 I 307 e ss.

nel

merito

2.

In

concreto l’attore chiede la condanna della convenuta al pagamento dell’importo

di fr. 400.-- così come previsto dall’art. 10.2 CGA dell’assicurazione __________

complementare privata.

Va

premesso che ai sensi dell’art. 1.6 delle condizioni comuni se nelle condizioni

contrattuali non sono definite delle regolamentazioni differenti, valgono le

condizioni della legge federale sul contratto assicurativo del 2 aprile 1908

(LCA; cfr. doc. 17, inc. 36.2016.117).

Per

l’art. 10.2 (spese di viaggio) delle condizioni generali d’assicurazione per

assicurazioni secondo la LCA dell’assicurazione __________ complementare

privata (di seguito: CGA), in caso di regolare trattamento medico fuori

località di residenza, l’assicurazione copre il 90% delle spese che si

determinano per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici dalla località di

residenza a quella del trattamento. Premessa per la corresponsione di

prestazione è che tale trattamento non possa essere eseguito nella località di

residenza o nelle sue immediate vicinanze. Per anno civile sono assunti al

massimo CHF 100.--.

L’assicurazione

copre il 90% dei costi del taxi per i trasporti necessari tra l’abitazione e il

luogo di cura durante un trattamento ambulatoriale nel limite però che alla

persona assicurata per motivi medici non gli sia possibile utilizzare i mezzi

di trasporto pubblici o il suo veicolo privato. Annualmente vengono rimborsati

al massimo CHF 400.-- (doc. 17 inc. 36.2016.117).

3.

Per costante

giurisprudenza al contratto d’assicurazione si applicano i principi generali

dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non

contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA rinvia

infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile (sentenza

5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a pag.

344). Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e

delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve,

come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta

interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei

contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1

CO; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza

4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1). Se non gli è possibile stabilire

tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso

la reale volontà espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso che le

parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà

(principio dell’affidamento: sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid.

3.

; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 129 III 118

consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza

di tale interpretazione è l’espressione letterale del contratto; il giudice

dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la

conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b).

Sarebbe infatti errato attribuire un’importanza decisiva ai termini utilizzati

dalle parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può

erigere a principio l’assioma che in presenza di un testo chiaro si debba

escludere il ricorso ad altri mezzi d’interpretazione; sebbene una clausola

contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine

perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere

che l’espressione verbale non restituisca pienamente il senso dell’accordo

concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 128 III 212

consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all’interpretazione di clausole

redatte esclusivamente dall’assicuratore ed alle clausole generali prestampate

trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”, in virtù del

quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell’assicuratore

(DTF 122 III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga

applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da

attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti

interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi

d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (DTF 122

III 118 consid. 2d; 118 II consid. 1a).

4.

In

concreto le parti non contestano che l’art. 10.2 CGA invocato dall’attore

preveda un rimborso dei costi di trasporto secondo le modalità ivi indicate

nella misura in cui la persona assicurata faccia capo ad un taxi (cfr. doc. V,

VII e doc. IX). L’attore sostiene infatti che “il taxi sia proprio un’auto a

noleggio” (doc. IX).

Sennonché

il taxi è un’“automobile dotata di tassametro per servizio pubblico”

(cfr. http://dizionari.corriere.it/dizionario_ita liano/T/taxi.shtml) o un’”automobile

per il trasporto pubblico di passeggeri, dotata di tassametro” (www.garzantilinguistica.it /ricerca/?q=taxi).

L’ordinanza municipale sul servizio taxi del 23 luglio

2015.

del Comune di __________, all’art. 3 [2.1.13], prevede del resto che “È

considerato quale taxi, ai sensi della presente Ordinanza, ogni autoveicolo

leggero fino a nove posti a sedere al massimo (autista compreso) messo a

disposizione del pubblico per il trasporto di persone contro remunerazione e

non assoggettato alle disposizioni federali e cantonali in materia di trasporti

pubblici (…)” (cfr. anche l’art. 3 dell’ordinanza

municipale sul servizio Taxi del Comune di __________, per la quale “E’ considerato taxi, ai sensi della presente

ordinanza, ogni autoveicolo leggero di nove posti a sedere al massimo (autista

compreso) messo a disposizione del pubblico per il trasporto di persone contro

remunerazione e non assoggettato alle disposizioni federali e cantonali in

materia di trasporti pubblici”, in www.locarno.

ch/files/documenti/120-1_OM_servizio_taxi.pdf).

In

concreto, lo scopo della __________ è: “Il noleggio di macchinari compatti

con attrezzature annesse, la manutenzione di strade, il servizio di spazzaneve

e di spandisale, lo smaltimento di rifiuti vegetali, la manutenzione di

giardini e l’esecuzione di piccoli lavori di muratura. La società potrà

effettuare tutte le operazioni finanziarie, commerciali e immobiliari connesse

con lo scopo sociale, come pure partecipare a società similari”. La

società, manifestamente, non offre un servizio di taxi.

Del

resto, dall’accertamento effettuato da questo Tribunale (doc. XI-XII), emerge

che l’interessato non ha fatto capo ad un taxi (in particolare ad un servizio

pubblico), bensì ha noleggiato un’automobile, presso la società di cui il padre

è presidente con diritto di firma individuale (doc. I, inc. 36.2016.117),

guidata, a dipendenza della disponibilità, dal padre medesimo, dalla madre o

dal fratello. Manifestamente non si tratta di una fattispecie rientrante

nell’ipotesi di cui all’art. 10.2 CGA.

La

richiesta di rimborso dell’importo di fr. 400.-- deve di conseguenza essere

respinta.

5.

L’attore

ha richiamato l’intero incarto dall’assicuratore, nonché gli atti prodotti

nella parallela causa in ambito LAMal di cui all’inc. 36.2016.117 (doc. O).

La

convenuta, nella causa LAMal, ha prodotto tutta la documentazione inerente la

fattispecie (cfr. inc. 36.2016.117), che, come richiesto, questo TCA ha

richiamato. Pendente causa il Tribunale ha inoltre interpellato l’attore per

chiarire alcuni fatti (XI-XII).

Questo Tribunale, ritenuto

che, in seguito all’accertamento eseguito, i fatti sono stati comprovati e

nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare tale apprezza-mento,

rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21

novembre 2016, consid. 6.2).

Conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il

risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle

prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no.

450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes,

2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

6.

Come

indicato l’azione va respinta, senza percezione di tassa di giustizia e spese,

che permangono a carico dello Stato, e senza attribuzione di ripetibili.

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte

ha affermato che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.

1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino

le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni

complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della

LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2

LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza

il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La petizione è respinta.

2.Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a

carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3.Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato La

segretaria

Ivano Ranzanici Stefania

Cagni