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Decisione

36.2016.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 agosto 2016Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

B. Straordinarietà del

fattore esterno

Questo criterio ha quale scopo principale quello di

delimitare le conseguenze di un infortunio da quelle di una malattia in

presenza di determinate lesioni che, di per sé, potrebbero essere altrettanto bene

di origine infortunistica quanto di natura patologica. Tale presupposto dà

luogo, nella prassi, al maggior numero di contestazioni.

1. Superamento del

quadro degli avvenimenti e delle situazioni

quotidiani o usuali

Discende dalla definizione stessa di infortunio che

il carattere straordinario della lesione concerne il fattore esterno in quanto

tale, il quale deve eccedere il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che

si possono, oggettivamente, considerare quotidiani o usuali.

Considerandi

2.

Irrilevanza della straordinarietà degli effetti

Irrilevante risulta pertanto che il fattore esterno abbia

provocato, se del caso, gravi ed inaspettate conseguenze.

3.

Importanza delle attitudini personali e professionali

dell’assicurato

Per statuire sull’esistenza di un fattore esterno straordinario

occorre non solo esaminare l’insieme delle circostanze oggettive, bensì anche

considerare nel contempo gli elementi soggettivi, segnatamente le attitudini e

le caratteristiche personali della persona interessata. (…)”.

2.6

Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi dell’infortunio (STF 8C_403/2010 del

6.

dicembre 2010 consid. 3; DTF 116 V 136 consid. 4a e b, 145 consid. 2b;

DTF 114 V 298 consid. 5d).

Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno

secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità

non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi

e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305 consid. 5b; DTF 116 V 136 consid. 4b; DTF 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U

86, p. 50; A. Bühler, Der

Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung

1995, San Gallo 1995, pag. 267).

L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto

come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts,

IV ed., Berna 1984, p. 136; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA 27.8.1992 nella

causa M.). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la

sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non

potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più

verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza

preponderante. Non è, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato

quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il

giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando

che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo

il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a

favore dell'assicurato (DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322

consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468

consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1; STFA 27.8.1992

nella causa M.).

È però doveroso ricordare che, per stabilire se un evento ha

carattere d'infortunio occorre, di regola, accertare direttamente il fattore

esterno: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute

nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe

potuto produrre. Questo procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (RAMI

1990.

p. 46 consid. 2).

Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di

una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; DTF 116 V 141

consid. 4b) ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

2.7

Nel caso concreto, alla luce

della dinamica descritta dal ricorrente, che l’assicuratore malattia non ha

messo in dubbio e che va dunque ritenuta per riconosciuta, può essere scartata

l’ipotesi di uno sforzo eccessivo dell’assicurato così pure di movimenti

scoordinati del corpo ai sensi della giurisprudenza (STF 8C_403/2010 del 6

dicembre 2010 consid. 3. Per dei casi di applicazione, cfr. DTF 116 V 136

consid. 3c, in cui l’Alta Corte ha negato il carattere infortunistico nel caso

di un 36enne aiuto infermiere di buona costituzione fisica, che aveva riportato

una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo

operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120kg, mentre l’ha

riconosciuto nella STF U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II

n. 56 pag. 265, citata nella STF 8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1,

in cui una stagista fisioterapista di 57kg attiva in una casa per anziani che,

per evitare l’improvvisa caduta di un paziente di 84kg, non ha avuto scelta che

di intervenire con sforzo violento e repentino).

In sede di udienza, l’assicurato ha infatti dichiarato che “(…) è

entrato nell’appartamento nel settembre 2014, l’evento è avvenuto il successivo

11.

febbraio, il frigorifero è di nuova concezione ossia si tratta di un

apparecchio che ha una chiusura a ritrazione e crea un vacuum e quindi

un’assenza di aria interna che favorisce la refrigerazione. Per la sua apertura

occorre procedere con una certa forza per favorire il rientro dell’aria e

l’apertura della porta. L’assicurato fa osservare come la maniglia sia, per

questione di uniformità nel disegno della cucina, estremamente ridotta nelle

sue dimensioni ciò che non permette di “manovrare” facilmente l’apertura

e la chiusura della porta, più l’apertura va con una spinta.” (doc. VII).

Tuttavia, seppure il frigorifero del ricorrente sia di nuova

concezione e la maniglia, come si può osservare dalla documentazione

fotografica prodotta (doc. C2), sia piuttosto stretta, d’avviso di questo

Tribunale, il movimento di aprire la porta di un frigorifero non può essere

definito comunque come uno sforzo straordinario ai sensi della citata giurisprudenza,

visto che il danno è sì avvenuto all’interno del corpo dell’assicurato, ma con

l’intervento di agenti esterni.

Secondo questa Corte, in specie è infatti indubbio che vi è stato

l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è invero

manifestato con l’impatto del cucchiaino che l’assicurato teneva in bocca con

la porta del frigorifero, nell’atto di aprirla (doc. VII: “L’assicurato

precisa che stava cenando quando si è recato al frigorifero trattenendo in

bocca il cucchiaino che stava utilizzando per andare a prendere qualcosa

all’interno del frigo. Non ha realizzato di avere il cucchiaino in bocca. La

posata sporgeva dalla bocca 7-8 cm. Con l’aprire del frigorifero il cucchiaino

è stato urtato ed ha procurato la rottura del dente”).

Non resta che verificare se è dato pure l’elemento cumulativo

della straordinarietà del fattore causale esterno che ha portato alla

rottura del dente 15 dell’assicurato.

2.8

Nella STF 8C_718/2009 del 30

novembre 2009, evocata dalla Cassa malati a sostegno della sua tesi, il

Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un ingegnere civile che,

saltando in un cantiere in una buca profonda 80cm tenendo in bocca una penna, si

è procurato la rottura di un dente già riparato.

Il Tribunale cantonale ha ritenuto, confermando le conclusioni dell’assicuratore

infortuni, che non vi fosse un infortunio nel senso giuridico del

termine, visto che entrambi i fattori esterni, ossia il saltare in una fossa profonda

80cm e il tenere in bocca una penna, non eccedono il quadro della

quotidianità o delle situazioni lavorative abituali di un ingegnere civile

(cfr. consid. 3).

Da parte sua, il ricorrente ha precisato di avere messo la penna

tra i denti per potere tenere libere le mani e aggrapparsi ai bordi lateralmente,

ma di essere atterrato malamente e di non avere più potuto ammortizzare il

salto. A causa della natura del suolo era impossibile per l’ingegnere prevedere

che sarebbe atterrato così duramente e che si trattava di un terreno scosceso e

sassoso. Il dente si sarebbe rotto con l’impatto al suolo, ciò che costituisce

un fattore esterno che diventa straordinario con l’avere tenuto in bocca una

penna durante il salto (cfr. consid. 4).

Per l’Alta Corte, il Tribunale cantonale e il ricorrente hanno

correttamente stabilito che l’atto di saltare in una buca profonda 80cm,

seppure sassosa, non ha nulla di straordinario (cfr. consid. 5).

Il Tribunale federale ha quindi esposto alcuni casi in cui la

straordinarietà del fattore esterno non è stata riconosciuta (cfr.

consid. 5.1 e 5.2) e altri in cui lo è stata (cfr. consid. 5.3), concludendo

che nel caso concreto il salto nel fosso, anche se il terreno era accidentato e

sassoso, paragonato ai casi citati non poteva essere ritenuto come straordinario

e che anche non si è verificato nulla di non voluto, fuori programma (cfr. consid.

5.

).

Restava dunque da analizzare se giustificasse un giudizio diverso la

circostanza che il ricorrente si è messo una penna in bocca e quindi ha esposto

ad un particolare carico il dente lesosi immediatamente con l’atterraggio (cfr.

consid. 6).

L’Alta Corte ha dapprima ricordato la giurisprudenza sulla nozione

di straordinarietà del fattore esterno per configurare un infortunio riprendendola

dalla DTF 134 V 72 (cfr. consid. 6.1).

Poi ha evidenziato che il fatto che il dente rottosi con il salto

fosse già stato risanato non escludeva l’adempimento dei presupposti dell’infortunio.

Un infortunio non può essere escluso con la motivazione che un dente sano

avrebbe resistito al carico. È infatti sufficiente che un dente risanato sia ancora

funzionale per la normale masticazione. Ritenuto che, affinché sia dato un

infortunio, il danno al dente deve essere ricondotto a un fattore esterno straordinario,

il Tribunale federale ha affermato che né il salto né il fatto di tenere consapevolmente

in bocca una penna rappresentano qualcosa di straordinario e che il necessario

fattore di straordinarietà non può realizzarsi con la sola presenza di entrambi

questi fattori, poiché gli effetti che risultano da azioni quotidiane non sono di

regola idonei a causare dei danni alla salute. Ancora meno si può desumere dal

risultato – in concreto una frattura del dente fino alla radice - che sia da

ricondurre a un fattore straordinario (cfr. consid. 6.2).

La nostra Massima istanza ha infine verificato se la causa

immediata del danno si è realizzata in presenza di particolari circostanze straordinarie

e, a differenza del caso della lesione al dente dovuta all’impatto della testa

contro il volante di un autoscontro (DTF 134 V 72), nella fattispecie il danno

non è stato causato dalla collisione della testa rispettivamente del dente o da

qualcosa di simile. Piuttosto, il risultato che ne deriva va paragonato alla

lesione dentaria che si verifica durante la masticazione e in particolare al

caso di una torta di ciliegie di propria confezione con frutta non snocciolata,

in cui la rottura del dente non va qualificata come infortunio poiché, come nel caso di perle decorative nelle o

sulle torte oppure in una torta dei Re Magi in cui volutamente con la lingua e

con i denti si cerca la figura che vi viene inserita, il danno al dente non è

stato determinato da un fattore esterno di natura straordinaria (DTF 112 V 201

consid. 3b).

Sulla scorta di questi esempi, ha concluso il Tribunale federale, va

negato il necessario particolare elemento di straordinarietà al fatto di mordere

una penna, poiché l’ingegnere se l’è messa consapevolmente in bocca. Come per

il caso del danno ai denti dovuto ad un nocciolo nella torta alle ciliegie, il

ricorrente non può non avere preso in considerazione che saltando nel fosso mordendo

una penna avrebbe potuto rompersi un dente (cfr. consid. 6.3).

In conclusione, l’esistenza concomitante di due fattori quotidiani

o usuali, come il saltare in un fosso e il tenere in bocca una penna, non

è in grado di dare luogo a uno specifico evento dannoso ed è normale che mordere

una penna che si ha consapevolmente in bocca nell’atterrare da un salto porti

ad una lesione dentaria e che non costituisca anche una particolare

straordinarietà. Con ciò gli elementi distintivi del fattore di straordinarietà

non sono adempiuti e l’assicuratore non è tenuto a riconoscere i costi

dentari (cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_776/2012 dell’8 gennaio 2013, un assicurato ha

assistito ad una manifestazione sportiva. Nell’affollamento, ha picchiato la

testa contro un cartello stradale provvisoriamente posto in quel luogo. Un

dente si è rotto, ciò che ha comportato cure dentarie per più di Fr. 2'000.-.

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha dato torto all’assicuratore malattia, ritenendo che

l’assicurato sarebbe inciampato ed avrebbe picchiato la testa e quindi la bocca

contro il cartello stradale, ciò che comporterebbe l’esistenza di un fattore

esterno straordinario e dunque di un infortunio. Già l’impatto della testa

rispettivamente della bocca contro un cartello stradale costituirebbe un evento

straordinario che non avviene normalmente quando si cammina in una folla, fatto

che di per sé giustificherebbe la straordinarietà dell’accaduto (cfr. consid.

3.

).

L’assicuratore malattia ricorrente ha contestato la configurazione

di un infortunio non essendoci un fattore esterno straordinario, giacché

farebbe difetto un elemento fuori programma quale l’inciampare (cfr. consid.

3.

).

Il Tribunale federale ha

esposto le varie versioni dell’accaduto fornite dall’assicurato, il quale

dapprima ha dichiarato di avere picchiato la testa contro un cartello stradale,

poi che la folla di spettatori presenti alla gara podistica l’ha spinto e ha

quindi picchiato la bocca contro un cartello stradale provvisorio e da ultimo

che questa spinta l’ha fatto inciampare contro lo zoccolo del cartello e

conseguentemente picchiare la testa contro il cartello (cfr. consid. 4.1).

Per l’assicuratore, la prima versione dei fatti era più credibile

della terza (cfr. consid. 4.2).

L’Alta Corte ha ritenuto possibile che l’assicurato si sia

scontrato contro il cartello e che si sia rotto un dente, senza che sia stato

spinto dalla folla o che abbia inciampato nel basamento del cartello

provvisorio. Ad ogni buon conto, come siano andate le cose non è determinante,

giacché le precisazioni che sono sopraggiunte in un secondo tempo non sono in

contraddizione con quanto dichiarato inizialmente e non possono quindi essere

ritenute né come inconsistenti né nel complesso non credibili (cfr. consid.

5.

).

Determinante, secondo il Tribunale federale, è invece che si sia realizzata

una collisione con un elemento esterno e il battere la testa contro il cartello

stradale provvisorio concretizza già di per sé la nozione di infortunio (DTF 134

V 72 consid. 4.3.3).

L’allegazione della ricorrente secondo cui in caso di danni ai

denti la nozione di infortunio di regola si realizza soltanto quando

l’assicurato picchia o inciampa o simili, non corrisponde alla giurisprudenza

federale. Contrariamente a quanto sostenuto dall’assicuratore malattia, il

fattore esterno straordinario di principio può anche essere presente quando il

movimento del corpo viene disturbato dalla collisione con un oggetto. Il

fattore straordinario potrebbe anche esserci quando un dente viene danneggiato

da un urto o da una collisione. La lesione di un dente a seguito dello scontro

con un cartello stradale temporaneo non costituisce soltanto inequivocabilmente

un fattore esterno. Il fatto di picchiare il dente contro un tale cartello

porta ad un risultato straordinario e non normale quando si cammina per

la strada, anche se non in mezzo ad una folla, che già di per sé giustifica la

straordinarietà dell’accaduto (cfr. consid. 5.2).

La Cassa malati è quindi stata condannata ad assumersi le

conseguenze della lesione dentaria (cfr. consid. 5.3).

Nella citata recente STF 8C_276/2016 del 23 giugno 2016, divulgata

in SVR 2016 UV Nr. 23 e destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale ha giudicato

un caso ticinese in cui uscendo dal suo autoveicolo la protesi nell’anca

sinistra si è rotta e quindi l’assicurato ha dovuto sottoporsi ad un nuovo

intervento, i cui costi l’assicuratore infortuni non si è assunto affermando

trattarsi di una malattia e quindi difettando la presenza di un evento esterno

straordinario.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha escluso in ogni modo

la presenza di un fattore causale esterno, così come l’ipotesi dello sforzo

straordinario, poiché il gesto di uscire da un’automobile è parificabile a un

gesto quotidiano che non sollecita oltremisura il corpo. Parimenti il TCA non

ha ammesso la realizzazione di un movimento scombinato (cfr. consid. 4.1).

Per il ricorrente, proprio la difettosità della protesi deve

essere considerata quale fattore esterno, poiché trattandosi di manufatti di

altissima qualità la costruzione di un impianto difettoso è inabituale e straordinaria

(cfr. consid. 4.2).

L’Alta Corte ha evidenziato che, come ha accertato il TCA,

decisiva è soltanto la rottura della protesi mentre il ricorrente compiva un

movimento in una situazione del tutto usuale, come l’uscire dall’automobile,

ancorché con la portiera non aperta completamente a causa del forte traffico.

Il Tribunale federale nemmeno ha riconosciuto di potere concludere che si sia

trattato di un movimento insolito e scomposto, dato che la situazione è

assimilabile alla sosta in un parcheggio stretto. Del resto, ha concluso la

nostra Massima Istanza, la rottura in quanto tale di una protesi difettosa è un

mero fattore interno al corpo umano, che difetta sia del carattere

causale esterno sia di quello straordinario (cfr. consid. 4.3.2).

2.9

Nell’evenienza concreta, secondo

la Cassa malati il fatto di tenere in bocca un cucchiaio e l’atto di aprire un

frigorifero sono due fattori quotidiani o usuali, che non sono in grado di

causare un susseguente avvenimento infortunistico mancando il fattore della

straordinarietà dell’evento.

Di parere opposto il ricorrente, che ritiene la circostanza in cui

si sono svolti i fatti eccezionale, imprevedibile e straordinaria, non

trattandosi di un’azione quotidiana e usuale come un semplice salto o il tenere

in bocca una penna.

Alla luce della giurisprudenza esposta sulla nozione del fattore esterno

straordinario, d’avviso di questo Tribunale, deve essere tutelata la decisione

della Cassa malati, che nello svolgimento dell’incidente che ha causato un

danno al dente 15 del ricorrente non ha evidenziato nulla di straordinario.

Per la soluzione della presente controversia, occorre riferirsi al

caso dell’ingegnere che, tenendo in bocca una penna, saltando in un fosso si è

lesionato i denti atterrando per terra (STF 8C_718/2009 del 30 novembre 2009).

Entrambe le azioni compiute dall’assicurato sono usuali e

quotidiane: da un lato un cucchiaio serve per mangiare, ma anche per

preparare i pasti; dall’altro lato l’apertura di un frigorifero avviene

numerose volte durante il giorno e in particolare proprio mentre si prepara da

mangiare.

Il TCA non intravvede pertanto nulla di straordinario nell’aprire

un frigorifero tenendo in bocca un cucchiaio. L’aggirarsi in cucina o in casa con

una posata in bocca è un atto che, seppure sia inopportuno, può capitare nella

vita quotidiana, sia soprattutto mentre si cucina (quando per esempio si

assaggia la pietanza in preparazione) sia mentre si sta mangiando e poi ci si

alza dal tavolo per fare qualcosa d’altro o, come nel caso in esame, per

prendere un alimento dal frigorifero necessario per proseguire il pasto.

In tali circostanze, si deve chiaramente mettere in conto un possibile

urto contro qualcuno o qualche oggetto esterno e, di conseguenza, il

realizzarsi di un danno corporale provocato dall’avere in bocca un cucchiaio o un

altro utensile.

Stanti così le cose, né l’azione di tenere consapevolmente un

cucchiaio in bocca né quella di aprire un frigorifero possono qui essere

qualificate come fattori esterni straordinari (DTF 112 V 201 e STF

8C_718/2009).

Ne discende che facendo già difetto una delle cinque condizioni

cumulative della nozione d’infortunio (cfr. consid. 2.3), il danno all’elemento

dentario 15 dell’assicurato non può essere qualificato come un

infortunio.

Pertanto, nemmeno occorre verificare oltre le altre condizioni ed

in particolare se sia dato un nesso di causalità tra l’evento dell’11 febbraio

2015.

e la rottura del dente riportata, così come in primis sostenuto

dall’assicuratore malattia.

2.10

In esito a tutto quanto

precede, questo Tribunale deve dunque concludere che non sono adempiute

le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per potere riconoscere

il carattere infortunistico a quanto occorso all’assicurato.

È quindi a giusta ragione che la Cassa malati si è rifiutata di

erogare prestazioni assicurative al ricorrente a dipendenza dell’evento che ha

comportato la rottura dell’elemento dentario 15 e il conseguente trattamento specialistico

dell’11 maggio 2015 per risanarlo, che il 16 giugno 2016 (doc. C1) il dr. med.

dent. __________ ha fatturato in Fr. 1'947,95.

Il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione impugnata

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti