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Decisione

36.2016.120

Mancato pagamento di premi LAMal.Assicurato riconosce di non averli versati,ma contesta le spese amministrative addebitate dalla Cassa malati.Le spese di sollecito e per perdita di mora,previste dalle

10 gennaio 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i premi semestrali dal 1° luglio al 31 dicembre 2015, comprendenti sia i

premi per l'assicurazione di base LAMal di Fr. 2'734,80, a cui andava dedotta

la riduzione cantonale di Fr. 2'559.-, sia i premi di Fr. 30.- (Fr. 5.-/ mese)

per la copertura facoltativa di indennità giornaliera.

Al totale di Fr. 205,80 è stato dedotto

uno sconto di Fr. 1,05 (pari allo 0,50%) ed è stato posto in compensazione l’importo

di Fr. 82,90 restituito per legge (art. 106 LAMal) agli assicurati.

Il mancato pagamento dell'importo di

Fr. 122,90 (Fr. 175,80 + Fr. 30.- - Fr. 82,90) entro il 31 luglio 2015 è stato

oggetto dapprima di un richiamo (doc. 8), poi di un sollecito di pagamento per

Fr. 162,90 (doc. 9) comprensivo di Fr. 40.- di spese amministrative, e infine

di un ultimo sollecito il 16 novembre 2015 (doc. 10) di Fr. 174,95, pari al

credito di Fr. 175,80, più Fr. 2,05 per interessi di mora, Fr. 40.- di spese di

sollecito e Fr. 40.- per spese di mora. Da ultimo è stata dedotta la compensazione

di Fr. 82,90.

C. Con

fattura del 5 dicembre 2015 (doc. 11) la Cassa malati ha chiesto il pagamento di

Fr. 117,80 (Fr. 2'884,80 – Fr. 2'667.- [riduzione cantonale dei premi]) per i premi

semestrali LAMal da gennaio a giugno 2016 e di Fr. 30.- per la copertura

complementare, per un totale di Fr. 247,80.

Il 20 febbraio 2016 (doc. 12) l’assicurato

è stato richiamato al pagamento dell’importo di Fr. 247,80 e il 19 marzo

seguente (doc. 13) è stato sollecitato in tal senso, con l’aggiunta di Fr. 40.-

per le spese amministrative.

Il 28 aprile 2016 (doc. 14) la Cassa

malati ha inviato al debitore un ultimo sollecito valido per i premi semestrali

LAMal del 2015 (Fr. 175,80) e del 2016 (Fr. 217,80), per un credito totale di

Fr. 393,60. A ciò si sono aggiunti Fr. 6,80 di interessi al 5% dal 10 novembre

2015 al 28 aprile 2016, Fr. 80.- per i due solleciti e Fr. 40.- di spese di

mora. Tenuto sempre conto della compensazione legale di Fr. 82,90,

all’assicurato sono stati fatturati Fr. 437,50 da versare entro 30 giorni.

D. Non

avendo ricevuto il versamento dell'ammontare richiesto, con precetto esecutivo

n. __________ emesso il 14 giugno 2016 (doc. 15) dall’Ufficio __________ di __________,

CO 1 ha preteso il pagamento di Fr. 310,70 per i premi da luglio 2015 a giugno

2016, oltre interessi del 5% dal 10 novembre 2015; a ciò si aggiungono Fr.

80.- per spese di sollecito, Fr. 40.- per spese per perdita di mora e Fr. 33,30

per il precetto esecutivo.

E. Con

decisione del 27 luglio 2016 (doc. 16) la Cassa malati ha rigettato

l’opposizione dell’assicurato al predetto PE per un credito di Fr. 310,70,

interessi di Fr. 10,70, spese legali di Fr. 33,30, spese di sollecito di Fr.

80.- e spese di mora di Fr. 40.-.

F. La

decisione su opposizione del 22 settembre 2016 (doc. A1) emessa dalla Cassa

malati accoglie parzialmente l’opposizione dell’assicurato limitatamente alla

riscossione delle spese di esecuzione che non possono essere rigettate, mentre

conferma la decisione di rigetto dell’opposizione per le altre poste.

G. Con

ricorso del 2 novembre 2016 (doc. I) RI 1 riconosce di essere debitore di Fr.

310,70 per i premi LAMal da luglio 2015 a giugno 2016, mentre contesta “tutte

le spese e tasse e interessi abnormi aggiunti” dalla sua Cassa malati.

Egli ritiene che la somma di Fr. 393,60

contenga Fr. 82,90 quali interessi del 5%, ciò “che è sbagliato. Infatti, il

5% sulla somma di Fr. 301.70 all’anno è pari a Fr. 15.50. Vi è dunque un carico

di interessi errato ed illegale per la somma di Fr. 67.40. A cui poi CO 1 ha

aggiunto spese di sollecitazione per Fr. 80.- e altri Fr. 40.- per asserite

spese di perdita di mora. Ora, o chiede gli interessi oppure la perdita di

interessi di mora, ma non ambo le voci. Salta all’occhio che tale modalità è

abusiva e le spese pretese sono abnormi conto tenuto del credito e di tutto.”

(doc. I pag. 3). Il ricorrente riconosce pertanto solo il debito di Fr. 310,70

e gli interessi di Fr. 15,50.

H. Nella

sua risposta del 18 novembre 2016 (doc. III) CO 1 ha osservato come il ricorso

del 2 novembre 2016 sia tardivo e dunque irricevibile in ordine.

Nel merito, la Cassa malati ha rilevato

come il tasso di interessi del 5% non sia in sé contestato dal ricorrente, così

pure il periodo di decorrenza. Quanto all’importo di Fr. 82,90 che l’assicurato

ha ritenuto essere degli interessi di ritardo calcolati sul debito di Fr.

310,70, in realtà ciò non è così. Infatti, dall’ammontare di Fr. 393,60 vanno

dedotti Fr. 82,90, per ottenere il debito riconosciuto di Fr. 310,70.

Quanto alle spese di sollecito per

complessivi Fr. 80.-, la Cassa malati ha evidenziato come la loro ragione

d’essere risieda nell’art. 105b cpv. 2 OAMal e nell’art. 5.5 Condizioni d’assicurazione,

oltre che nella mole di lavoro amministrativo dovuta esclusivamente

all’atteggiamento del ricorrente.

Infine, le spese per perdita di mora di

Fr. 40.- sono giustificate dall’art. 5.5 CA, trattandosi di spese di

riscossione e dunque di costi amministrativi assunti dall’assicuratore per dare

avvio alla procedura esecutiva.

Il ricorrente non ha prodotto nuovi

mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove), come sarà dettagliatamente indicato nelle considerazioni che seguono.

Il TCA può quindi decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21

dicembre 2007). Sul tema del giudizio monocratico da parte del Giudice delle

Assicurazioni sociali in Ticino si veda il contributo dottrinale pubblicato in

RTiD 2016 I pag. 307 e segg. dove è posta in risalto la contraddittorietà

dell’ultima giurisprudenza federale in materia.

Considerandi

2.

La

Cassa malati ha considerato tardivo il ricorso del 2 novembre 2016 e quindi

l’ha dichiarato irricevibile, siccome la decisione del 22 settembre 2016 è

stata spedita il giorno seguente e ritirata dall’allora patrocinatrice

dell’assicurato il 3 ottobre 2016, mentre l’invio raccomandato del 23 settembre

2016.

va considerato come validamente notificato allo scadere del settimo giorno

di giacenza e quindi, in concreto, venerdì 30 novembre 2016. Pertanto, a suo

dire, il termine di 30 giorni per impugnare detta decisione decorrerebbe da

sabato 1° ottobre per giungere a scadenza domenica 30 ottobre ed essere

riportato a lunedì 31 ottobre 2016. Il ricorso del 2 novembre 2016 sarebbe

dunque tardivo.

Per l’art. 56 cpv. 1

LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa

possono essere impugnate mediante ricorso.

Giusta l’art. 60 cpv. 1

LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione

della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Gli articoli 38-41 sono

applicabili per analogia (art. 60 cpv. 2 LPGA).

L'art. 38

cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione.

Secondo l'art. 38 cpv. 2 LPGA, se non

deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo

l'evento che lo ha provocato.

Una comunicazione

consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona

autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno

dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv. 2bis LPGA).

Per il cpv. 3 dell'art. 38 LPGA, se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del

Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine

scade il primo giorno feriale seguente.

L'onere della prova circa l'atto e il

momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio,

all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid.

2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con

il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di

assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3),

può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF

105.

III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121).

Secondo

giurisprudenza un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla

quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione

di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso

un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente

notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il

termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto

notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il

destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";

DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI

2001.

no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura

o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione

ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per

un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle

autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii

postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare

le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare

un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della

sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di

notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare

ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).

Detto

altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio

raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del

destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente

in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1).

Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere

autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali.

Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una

notifica al destinatario medesimo (STF 2A.271/2001 del 3 luglio 2001).

Nella DTF 134 V 49, al

considerando 4 il Tribunale federale ha stabilito che la finzione riconosciuta,

in passato, in applicazione analogica della giurisprudenza in materia di

spedizioni a una bucalettere o presso una casella postale, pure in presenza di

un ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo la quale un invio

raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno di un termine

di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario (DTF 123 III 492), mantiene la sua validità anche

sotto l'imperio del nuovo diritto - ora in analogia all'art. 38 cpv.

2bis LPGA (nonché all'art. 44 cpv. 2 LTF e

all'art. 20 cpv. 2bis PA).

3.

Nel

caso di specie, la distinta Track & Trace della Posta presentata

dalla Cassa malati (doc. 3) conferma che l’invio raccomandato contenente la

decisione su opposizione del 22 settembre 2016 è stato impostato venerdì 23

settembre 2016 e che lunedì 26 settembre 2016 il destinatario è stato avvisato

del suo ritiro, invio che è stato poi consegnato allo sportello postale, alla

sua rappresentante, il successivo lunedì 3 ottobre 2016 (doc. 2). Il recapito è

quindi avvenuto entro il termine di sette giorni di giacenza e dunque

senza che occorra considerare la notificazione come fittizia rispettivamente

applicare l’art. 38 cpv. 2bis LPGA, secondo cui una comunicazione consegnata

contro firma è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il

primo infruttuoso tentativo di recapito, ciò che corrisponde (comunque), in

concreto, al giorno di lunedì 3 ottobre 2016.

Di

conseguenza, il termine di 30 giorni per impugnare questa decisione su opposizione

(art. 60 cpv. 1 LPGA) è iniziato a decorrere dal giorno seguente la notifica

(art. 38 cpv. 1 LPGA), ossia da martedì 4 ottobre 2016, ed è giunto a scadenza mercoledì

2.

novembre 2016.

Il ricorso al TCA spedito il 2 novembre 2016 e pervenuto il giorno

seguente alla scrivente autorità giudiziaria (cfr. busta di intimazione) è

pertanto tempestivo.

nel merito

4.

Per

l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei

premi dei propri assicurati.

Secondo l’art. 64a cpv. 1

LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la

scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve

diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli

le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

Secondo l’art. 90 OAMal, i premi devono

essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

L’art. 105a OAMal stabilisce che il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26

cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.

In caso di mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la

diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la

presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b

cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per

propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

5.

La

Cassa malati ha preteso dall’assicurato il pagamento dei premi semestrali LAMal

sia da luglio a dicembre 2015, pari a un importo netto di Fr. 175,80, sia da

gennaio a giugno 2016, per un ammontare di Fr. 217,80. Dal totale di Fr. 393,60

l’assicuratore malattia ha dedotto l’importo di Fr. 82,90 rimborsato per l’anno

2015.

conformemente all’art. 106 LAMal, per una somma finale dovuta per premi LAMal

scoperti di Fr. 310,70.

Il ricorrente riconosce di essere debitore

di questo ammontare, mentre contesta di dovere le spese accessorie caricate

dalla Cassa malati siccome ritenute abusive e abnormi “tenuto conto del

credito e di tutto.” (doc. I pag. 3).

Non resta dunque che verificare se

questi costi accessori siano effettivamente dovuti e, se sì, in quale misura.

6.

Oltre

al capitale dei premi dovuti (Fr. 310,70), la Cassa malati ha chiesto al ricorrente

il pagamento di spese amministrative per un totale di Fr. 120.-, in particolare

Fr. 80.- per spese di sollecito, che ha inserito nel PE n. __________

del 14 giugno 2016 (doc. 15) quali spese di sollecitazione, e Fr. 40.- per

ulteriori spese definite per “perdita di mora”. Si tratta di spese

complessive che risultano ammontare a quasi il 39% dell’importo del credito vantato.

Nel dettaglio, gli Fr. 80.- si riferiscono

ai due solleciti (Fr. 40.- x 2) emessi il 19 settembre 2015 (doc. 9) per i premi

da luglio a dicembre 2015 rispettivamente il 19 marzo 2016 (doc. 13) per i

premi semestrali LAMal da gennaio a giugno 2016, con cui la Cassa malati, oltre

al capitale di Fr. 175,80 e di Fr. 217,80, ha chiesto all’assicurato il

pagamento di Fr. 40.- per spese amministrative. Un riassunto di queste spese di

sollecito è riportato nell’ultimo sollecito del 28 aprile 2016 (doc. 14).

In merito alle spese per perdita di

mora figuranti nel precetto esecutivo, quantificate in Fr. 40.- e apparse

per la prima volta con l’ultimo sollecito del 16 novembre 2015 (doc. 10)

riferito al periodo di premi luglio-dicembre 2015, allora denominate spese

di mora così come nella decisione di rigetto dell’opposizione, le stesse costituiscono

delle spese di riscossione previste dall’art. 5.5 CA. Come tali sono state

preannunciate con il sollecito del 19 settembre 2015 (doc. 9), laddove sulla seconda

pagina figura che “In caso di mancato pagamento del presente sollecito saranno

fatturate tasse di trattamento supplementari.”.

7.

Nella

DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure

sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può

esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di

spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento

dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si

sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa

dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli

assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal (in precedenza nell'art. 90 cpv. 5

OAMal), secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

Le Condizioni d’Assicurazione __________,

agli atti nell’edizione 1° luglio 2016 (doc. 6) – ma identiche, per ciò che qui

interessa, anche per l’anno 2015 -, sono parte integrante del contratto assicurativo

stipulato dall'assicurato con CO 1 e prevedono all'art. 5.5 che le spese, quali

ad esempio le spese di sollecito e di riscossione, derivanti da premi e

partecipazioni ai costi in arretrato vanno a carico della persona assicurata.

In concreto le spese amministrative sono

indubbiamente pretendibili e certamente dovute per l’atteggiamento dell'insorgente

che non ha corrisposto quanto richiesto entro i termini, e ciò nemmeno dopo che

ciascun sollecito è stato preceduto da un richiamo in tal senso.

Tuttavia, d’avviso di questo Tribunale,

nel caso concreto esse non sono proporzionate all’ammontare del debito dovuto

dall’assicurato e all’impegno amministrativo dell’assicuratore. Esse vanno

pertanto ridotte dal TCA in virtù dell’art. 105b cpv. 2 OAMal.

L’ultimo sollecito inviato dalla

Cassa malati è facoltà concessa all’assicuratore dalle norme applicabili.

L’art. 64a cpv. 1 LAMal dispone infatti che se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30.

giorni e indicandogli le conseguenze della mora. Ciò permette quindi di

caricare le spese amministrative derivate da questo atto all’assicurato moroso.

Nell’evenienza concreta, infatti, CO 1

ha dapprima inviato all’interessato un richiamo (15 agosto 2015), poi un

sollecito di pagamento (19 settembre 2015), avvertendolo che avrebbe riscosso i

premi arretrati avviando una procedura esecutiva; infine gli ha notificato un ultimo

sollecito (16 novembre 2015) per venirgli incontro ed evitare di adire le vie

legali aprendo quindi una procedura di esecuzione che, di per sé, comporta, fra

i vari disagi nei confronti del debitore, anche ulteriori costi supplementari

per quest’ultimo.

Considerata l’entità del credito

vantato e l’impegno relativo a livello amministrativo cagionato dagli atti di

sollecitazione, ciò permette di caricare all’assicurato una spesa

amministrativa complessiva di Fr. 90.-.

8.

L’assicuratore,

con l’ultimo sollecito del 16 novembre 2015 e con l’ultimo sollecito del 28

aprile 2016, ha chiesto anche degli interessi di mora del 5% sui premi

arretrati, e meglio dal 31 luglio 2015 per i premi scoperti da luglio a dicembre

2015.

(Fr. 175,80) rispettivamente dal 10 novembre 2015 per i premi non pagati

da gennaio a giugno 2016 (Fr. 393,60).

Con il precetto esecutivo n. __________

la Cassa malati resistente ha computato degli interessi di mora sempre dal 10 novembre

2015, portanti però sul credito totale di Fr. 310,70, che con il rigetto

dell’opposizione del 27 luglio 2016 sono stati quantificati, fino a quel

momento, in Fr. 10,60.

Occorre subito rilevare che il

ricorrente ha mal compreso il calcolo degli interessi di ritardo effettuato

dall’assicuratore creditore. È infatti errato sostenere che detti interessi

siano stati determinati sull’ammontare di Fr. 393,60 e che siano pari a Fr.

82,90. In effetti, l’importo di Fr. 82,90 non ha nulla a che vedere con gli interessi

del 5%, trattandosi semplicemente di un importo fisso che è stato restituito a

certi assicurati nel 2015 da alcuni assicuratori malattia a titolo di

compensazione per i premi di Cassa malati da essi pagati in eccesso nel

decennio precedente (art. 106 LAMal).

Gli interessi di mora vanno invece

stabiliti sulla somma di Fr. 310,70 (Fr. 175,80 [premi da luglio a dicembre

2015] + Fr. 217,80 [premi da gennaio a giugno 2016] – Fr. 82,90 [compensazione

versata nel 2015]), così come correttamente effettuato dall’assicuratore

malattia resistente.

Gli interessi sono dovuti quando

l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno

pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal). Per l'art. 26 cpv.

1.

LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi

sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata. Il

tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26

capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1

OPGA). Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato

ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente.

Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e

cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

In specie, sui premi da luglio a

dicembre 2015, fatturati il 6 giugno 2015, gli interessi del 5% sono dunque

dovuti dall'inizio della decorrenza del semestre e quindi dal 1° luglio 2015. Ciò

nonostante, ritenuto come l'assicuratore malattia abbia richiesto detti

interessi unicamente a partire dal 31 luglio 2015, la sua pretesa va ammessa

così come esposta, poiché più favorevole al debitore.

Per quanto concerne i premi da

gennaio a giugno 2016, fatturati il 5 dicembre 2015, la Cassa malati ha

conteggiato degli interessi dal 10 novembre 2015 e quindi prima ancora che

iniziasse il periodo di validità del premio dovuto (1° gennaio 2016). Di

principio gli interessi di mora non possono decorrere prima che sia sorto il

diritto alla prestazione. In tali circostanze non è dunque ammissibile che

degli interessi siano qui pretesi già dal 10 novembre 2015, ma solo, al più

presto, con l’inizio del semestre e quindi dal 1° gennaio 2016 (art. 7 cpv. 2

OPGA).

9.

Da

quanto precede discende che la decisione su opposizione va

parzialmente riformata. L’assicurato è debitore dell’importo di Fr. 310,70

oltre interessi del 5% su Fr. 175,80 dal 31 luglio 2015 e sempre del 5% su Fr.

217,80 dal 1° gennaio 2016, a cui si aggiungono Fr. 90.- per le spese

amministrative complessive dell’assicuratore.

L'opposizione del 22

giugno 2016 del ricorrente al PE n. __________ emanato il 14

giugno 2016 dall'U__________ di __________ deve essere rigettata in via definitiva per l'ammontare

complessivo di Fr. 400,70, oltre che per gli interessi di mora così come

indicato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Il

ricorrente è riconosciuto debitore di CO 1 dell'importo di Fr. 310,70 per premi

LAMal per il periodo da luglio 2015 a giugno 2016, oltre agli interessi

di mora del 5% su Fr. 175,80 dal 31 luglio 2015 e su Fr. 217,80 dal 1° gennaio

2016. A questo importo vanno aggiunte le spese amministrative di complessivi

Fr. 90.-.

1.2. Per

gli importi di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione

interposta il 22 giugno 2016 al PE n. __________ emesso il 14 giugno 2016

dall'Ufficio __________ di __________.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti