36.2016.120
Mancato pagamento di premi LAMal.Assicurato riconosce di non averli versati,ma contesta le spese amministrative addebitate dalla Cassa malati.Le spese di sollecito e per perdita di mora,previste dalle
10 gennaio 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.120
TB
Lugano
10 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 settembre 2016 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI
1, nato nel 1971, nel 2015 e nel 2016 era affiliato presso CO 1 sia per l'assicurazione
malattia obbligatoria di base LAMal sia per l'assicurazione d'indennità
giornaliera facoltativa __________ secondo LAMal (doc. 4).
B. Il
6 giugno 2015 (doc. 7) la Cassa malati ha emesso una fattura di Fr. 121,85 per
Fatti
i premi semestrali dal 1° luglio al 31 dicembre 2015, comprendenti sia i
premi per l'assicurazione di base LAMal di Fr. 2'734,80, a cui andava dedotta
la riduzione cantonale di Fr. 2'559.-, sia i premi di Fr. 30.- (Fr. 5.-/ mese)
per la copertura facoltativa di indennità giornaliera.
Al totale di Fr. 205,80 è stato dedotto
uno sconto di Fr. 1,05 (pari allo 0,50%) ed è stato posto in compensazione l’importo
di Fr. 82,90 restituito per legge (art. 106 LAMal) agli assicurati.
Il mancato pagamento dell'importo di
Fr. 122,90 (Fr. 175,80 + Fr. 30.- - Fr. 82,90) entro il 31 luglio 2015 è stato
oggetto dapprima di un richiamo (doc. 8), poi di un sollecito di pagamento per
Fr. 162,90 (doc. 9) comprensivo di Fr. 40.- di spese amministrative, e infine
di un ultimo sollecito il 16 novembre 2015 (doc. 10) di Fr. 174,95, pari al
credito di Fr. 175,80, più Fr. 2,05 per interessi di mora, Fr. 40.- di spese di
sollecito e Fr. 40.- per spese di mora. Da ultimo è stata dedotta la compensazione
di Fr. 82,90.
C. Con
fattura del 5 dicembre 2015 (doc. 11) la Cassa malati ha chiesto il pagamento di
Fr. 117,80 (Fr. 2'884,80 – Fr. 2'667.- [riduzione cantonale dei premi]) per i premi
semestrali LAMal da gennaio a giugno 2016 e di Fr. 30.- per la copertura
complementare, per un totale di Fr. 247,80.
Il 20 febbraio 2016 (doc. 12) l’assicurato
è stato richiamato al pagamento dell’importo di Fr. 247,80 e il 19 marzo
seguente (doc. 13) è stato sollecitato in tal senso, con l’aggiunta di Fr. 40.-
per le spese amministrative.
Il 28 aprile 2016 (doc. 14) la Cassa
malati ha inviato al debitore un ultimo sollecito valido per i premi semestrali
LAMal del 2015 (Fr. 175,80) e del 2016 (Fr. 217,80), per un credito totale di
Fr. 393,60. A ciò si sono aggiunti Fr. 6,80 di interessi al 5% dal 10 novembre
2015 al 28 aprile 2016, Fr. 80.- per i due solleciti e Fr. 40.- di spese di
mora. Tenuto sempre conto della compensazione legale di Fr. 82,90,
all’assicurato sono stati fatturati Fr. 437,50 da versare entro 30 giorni.
D. Non
avendo ricevuto il versamento dell'ammontare richiesto, con precetto esecutivo
n. __________ emesso il 14 giugno 2016 (doc. 15) dall’Ufficio __________ di __________,
CO 1 ha preteso il pagamento di Fr. 310,70 per i premi da luglio 2015 a giugno
2016, oltre interessi del 5% dal 10 novembre 2015; a ciò si aggiungono Fr.
80.- per spese di sollecito, Fr. 40.- per spese per perdita di mora e Fr. 33,30
per il precetto esecutivo.
E. Con
decisione del 27 luglio 2016 (doc. 16) la Cassa malati ha rigettato
l’opposizione dell’assicurato al predetto PE per un credito di Fr. 310,70,
interessi di Fr. 10,70, spese legali di Fr. 33,30, spese di sollecito di Fr.
80.- e spese di mora di Fr. 40.-.
F. La
decisione su opposizione del 22 settembre 2016 (doc. A1) emessa dalla Cassa
malati accoglie parzialmente l’opposizione dell’assicurato limitatamente alla
riscossione delle spese di esecuzione che non possono essere rigettate, mentre
conferma la decisione di rigetto dell’opposizione per le altre poste.
G. Con
ricorso del 2 novembre 2016 (doc. I) RI 1 riconosce di essere debitore di Fr.
310,70 per i premi LAMal da luglio 2015 a giugno 2016, mentre contesta “tutte
le spese e tasse e interessi abnormi aggiunti” dalla sua Cassa malati.
Egli ritiene che la somma di Fr. 393,60
contenga Fr. 82,90 quali interessi del 5%, ciò “che è sbagliato. Infatti, il
5% sulla somma di Fr. 301.70 all’anno è pari a Fr. 15.50. Vi è dunque un carico
di interessi errato ed illegale per la somma di Fr. 67.40. A cui poi CO 1 ha
aggiunto spese di sollecitazione per Fr. 80.- e altri Fr. 40.- per asserite
spese di perdita di mora. Ora, o chiede gli interessi oppure la perdita di
interessi di mora, ma non ambo le voci. Salta all’occhio che tale modalità è
abusiva e le spese pretese sono abnormi conto tenuto del credito e di tutto.”
(doc. I pag. 3). Il ricorrente riconosce pertanto solo il debito di Fr. 310,70
e gli interessi di Fr. 15,50.
H. Nella
sua risposta del 18 novembre 2016 (doc. III) CO 1 ha osservato come il ricorso
del 2 novembre 2016 sia tardivo e dunque irricevibile in ordine.
Nel merito, la Cassa malati ha rilevato
come il tasso di interessi del 5% non sia in sé contestato dal ricorrente, così
pure il periodo di decorrenza. Quanto all’importo di Fr. 82,90 che l’assicurato
ha ritenuto essere degli interessi di ritardo calcolati sul debito di Fr.
310,70, in realtà ciò non è così. Infatti, dall’ammontare di Fr. 393,60 vanno
dedotti Fr. 82,90, per ottenere il debito riconosciuto di Fr. 310,70.
Quanto alle spese di sollecito per
complessivi Fr. 80.-, la Cassa malati ha evidenziato come la loro ragione
d’essere risieda nell’art. 105b cpv. 2 OAMal e nell’art. 5.5 Condizioni d’assicurazione,
oltre che nella mole di lavoro amministrativo dovuta esclusivamente
all’atteggiamento del ricorrente.
Infine, le spese per perdita di mora di
Fr. 40.- sono giustificate dall’art. 5.5 CA, trattandosi di spese di
riscossione e dunque di costi amministrativi assunti dall’assicuratore per dare
avvio alla procedura esecutiva.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi
mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove), come sarà dettagliatamente indicato nelle considerazioni che seguono.
Il TCA può quindi decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21
dicembre 2007). Sul tema del giudizio monocratico da parte del Giudice delle
Assicurazioni sociali in Ticino si veda il contributo dottrinale pubblicato in
RTiD 2016 I pag. 307 e segg. dove è posta in risalto la contraddittorietà
dell’ultima giurisprudenza federale in materia.
Considerandi
2.
La
Cassa malati ha considerato tardivo il ricorso del 2 novembre 2016 e quindi
l’ha dichiarato irricevibile, siccome la decisione del 22 settembre 2016 è
stata spedita il giorno seguente e ritirata dall’allora patrocinatrice
dell’assicurato il 3 ottobre 2016, mentre l’invio raccomandato del 23 settembre
2016.
va considerato come validamente notificato allo scadere del settimo giorno
di giacenza e quindi, in concreto, venerdì 30 novembre 2016. Pertanto, a suo
dire, il termine di 30 giorni per impugnare detta decisione decorrerebbe da
sabato 1° ottobre per giungere a scadenza domenica 30 ottobre ed essere
riportato a lunedì 31 ottobre 2016. Il ricorso del 2 novembre 2016 sarebbe
dunque tardivo.
Per l’art. 56 cpv. 1
LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa
possono essere impugnate mediante ricorso.
Giusta l’art. 60 cpv. 1
LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione
della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Gli articoli 38-41 sono
applicabili per analogia (art. 60 cpv. 2 LPGA).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Secondo l'art. 38 cpv. 2 LPGA, se non
deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo
l'evento che lo ha provocato.
Una comunicazione
consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona
autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno
dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv. 2bis LPGA).
Per il cpv. 3 dell'art. 38 LPGA, se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente.
L'onere della prova circa l'atto e il
momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio,
all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid.
2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con
il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di
assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3),
può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF
105.
III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121).
Secondo
giurisprudenza un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla
quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione
di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso
un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente
notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il
termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto
notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il
destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";
DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI
2001.
no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura
o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione
ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per
un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle
autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii
postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare
le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare
un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della
sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di
notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare
ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).
Detto
altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio
raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del
destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente
in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1).
Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere
autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali.
Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una
notifica al destinatario medesimo (STF 2A.271/2001 del 3 luglio 2001).
Nella DTF 134 V 49, al
considerando 4 il Tribunale federale ha stabilito che la finzione riconosciuta,
in passato, in applicazione analogica della giurisprudenza in materia di
spedizioni a una bucalettere o presso una casella postale, pure in presenza di
un ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo la quale un invio
raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno di un termine
di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario (DTF 123 III 492), mantiene la sua validità anche
sotto l'imperio del nuovo diritto - ora in analogia all'art. 38 cpv.
2bis LPGA (nonché all'art. 44 cpv. 2 LTF e
all'art. 20 cpv. 2bis PA).
3.
Nel
caso di specie, la distinta Track & Trace della Posta presentata
dalla Cassa malati (doc. 3) conferma che l’invio raccomandato contenente la
decisione su opposizione del 22 settembre 2016 è stato impostato venerdì 23
settembre 2016 e che lunedì 26 settembre 2016 il destinatario è stato avvisato
del suo ritiro, invio che è stato poi consegnato allo sportello postale, alla
sua rappresentante, il successivo lunedì 3 ottobre 2016 (doc. 2). Il recapito è
quindi avvenuto entro il termine di sette giorni di giacenza e dunque
senza che occorra considerare la notificazione come fittizia rispettivamente
applicare l’art. 38 cpv. 2bis LPGA, secondo cui una comunicazione consegnata
contro firma è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il
primo infruttuoso tentativo di recapito, ciò che corrisponde (comunque), in
concreto, al giorno di lunedì 3 ottobre 2016.
Di
conseguenza, il termine di 30 giorni per impugnare questa decisione su opposizione
(art. 60 cpv. 1 LPGA) è iniziato a decorrere dal giorno seguente la notifica
(art. 38 cpv. 1 LPGA), ossia da martedì 4 ottobre 2016, ed è giunto a scadenza mercoledì
2.
novembre 2016.
Il ricorso al TCA spedito il 2 novembre 2016 e pervenuto il giorno
seguente alla scrivente autorità giudiziaria (cfr. busta di intimazione) è
pertanto tempestivo.
nel merito
4.
Per
l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei
premi dei propri assicurati.
Secondo l’art. 64a cpv. 1
LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la
scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve
diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli
le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,
nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai
costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve
richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi
all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
Secondo l’art. 90 OAMal, i premi devono
essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
L’art. 105a OAMal stabilisce che il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26
cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.
In caso di mancato
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la
diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la
presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b
cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per
propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una
misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
5.
La
Cassa malati ha preteso dall’assicurato il pagamento dei premi semestrali LAMal
sia da luglio a dicembre 2015, pari a un importo netto di Fr. 175,80, sia da
gennaio a giugno 2016, per un ammontare di Fr. 217,80. Dal totale di Fr. 393,60
l’assicuratore malattia ha dedotto l’importo di Fr. 82,90 rimborsato per l’anno
2015.
conformemente all’art. 106 LAMal, per una somma finale dovuta per premi LAMal
scoperti di Fr. 310,70.
Il ricorrente riconosce di essere debitore
di questo ammontare, mentre contesta di dovere le spese accessorie caricate
dalla Cassa malati siccome ritenute abusive e abnormi “tenuto conto del
credito e di tutto.” (doc. I pag. 3).
Non resta dunque che verificare se
questi costi accessori siano effettivamente dovuti e, se sì, in quale misura.
6.
Oltre
al capitale dei premi dovuti (Fr. 310,70), la Cassa malati ha chiesto al ricorrente
il pagamento di spese amministrative per un totale di Fr. 120.-, in particolare
Fr. 80.- per spese di sollecito, che ha inserito nel PE n. __________
del 14 giugno 2016 (doc. 15) quali spese di sollecitazione, e Fr. 40.- per
ulteriori spese definite per “perdita di mora”. Si tratta di spese
complessive che risultano ammontare a quasi il 39% dell’importo del credito vantato.
Nel dettaglio, gli Fr. 80.- si riferiscono
ai due solleciti (Fr. 40.- x 2) emessi il 19 settembre 2015 (doc. 9) per i premi
da luglio a dicembre 2015 rispettivamente il 19 marzo 2016 (doc. 13) per i
premi semestrali LAMal da gennaio a giugno 2016, con cui la Cassa malati, oltre
al capitale di Fr. 175,80 e di Fr. 217,80, ha chiesto all’assicurato il
pagamento di Fr. 40.- per spese amministrative. Un riassunto di queste spese di
sollecito è riportato nell’ultimo sollecito del 28 aprile 2016 (doc. 14).
In merito alle spese per perdita di
mora figuranti nel precetto esecutivo, quantificate in Fr. 40.- e apparse
per la prima volta con l’ultimo sollecito del 16 novembre 2015 (doc. 10)
riferito al periodo di premi luglio-dicembre 2015, allora denominate spese
di mora così come nella decisione di rigetto dell’opposizione, le stesse costituiscono
delle spese di riscossione previste dall’art. 5.5 CA. Come tali sono state
preannunciate con il sollecito del 19 settembre 2015 (doc. 9), laddove sulla seconda
pagina figura che “In caso di mancato pagamento del presente sollecito saranno
fatturate tasse di trattamento supplementari.”.
7.
Nella
DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure
sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può
esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di
spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento
dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si
sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa
dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli
assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal (in precedenza nell'art. 90 cpv. 5
OAMal), secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Le Condizioni d’Assicurazione __________,
agli atti nell’edizione 1° luglio 2016 (doc. 6) – ma identiche, per ciò che qui
interessa, anche per l’anno 2015 -, sono parte integrante del contratto assicurativo
stipulato dall'assicurato con CO 1 e prevedono all'art. 5.5 che le spese, quali
ad esempio le spese di sollecito e di riscossione, derivanti da premi e
partecipazioni ai costi in arretrato vanno a carico della persona assicurata.
In concreto le spese amministrative sono
indubbiamente pretendibili e certamente dovute per l’atteggiamento dell'insorgente
che non ha corrisposto quanto richiesto entro i termini, e ciò nemmeno dopo che
ciascun sollecito è stato preceduto da un richiamo in tal senso.
Tuttavia, d’avviso di questo Tribunale,
nel caso concreto esse non sono proporzionate all’ammontare del debito dovuto
dall’assicurato e all’impegno amministrativo dell’assicuratore. Esse vanno
pertanto ridotte dal TCA in virtù dell’art. 105b cpv. 2 OAMal.
L’ultimo sollecito inviato dalla
Cassa malati è facoltà concessa all’assicuratore dalle norme applicabili.
L’art. 64a cpv. 1 LAMal dispone infatti che se l'assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno
un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di
30.
giorni e indicandogli le conseguenze della mora. Ciò permette quindi di
caricare le spese amministrative derivate da questo atto all’assicurato moroso.
Nell’evenienza concreta, infatti, CO 1
ha dapprima inviato all’interessato un richiamo (15 agosto 2015), poi un
sollecito di pagamento (19 settembre 2015), avvertendolo che avrebbe riscosso i
premi arretrati avviando una procedura esecutiva; infine gli ha notificato un ultimo
sollecito (16 novembre 2015) per venirgli incontro ed evitare di adire le vie
legali aprendo quindi una procedura di esecuzione che, di per sé, comporta, fra
i vari disagi nei confronti del debitore, anche ulteriori costi supplementari
per quest’ultimo.
Considerata l’entità del credito
vantato e l’impegno relativo a livello amministrativo cagionato dagli atti di
sollecitazione, ciò permette di caricare all’assicurato una spesa
amministrativa complessiva di Fr. 90.-.
8.
L’assicuratore,
con l’ultimo sollecito del 16 novembre 2015 e con l’ultimo sollecito del 28
aprile 2016, ha chiesto anche degli interessi di mora del 5% sui premi
arretrati, e meglio dal 31 luglio 2015 per i premi scoperti da luglio a dicembre
2015.
(Fr. 175,80) rispettivamente dal 10 novembre 2015 per i premi non pagati
da gennaio a giugno 2016 (Fr. 393,60).
Con il precetto esecutivo n. __________
la Cassa malati resistente ha computato degli interessi di mora sempre dal 10 novembre
2015, portanti però sul credito totale di Fr. 310,70, che con il rigetto
dell’opposizione del 27 luglio 2016 sono stati quantificati, fino a quel
momento, in Fr. 10,60.
Occorre subito rilevare che il
ricorrente ha mal compreso il calcolo degli interessi di ritardo effettuato
dall’assicuratore creditore. È infatti errato sostenere che detti interessi
siano stati determinati sull’ammontare di Fr. 393,60 e che siano pari a Fr.
82,90. In effetti, l’importo di Fr. 82,90 non ha nulla a che vedere con gli interessi
del 5%, trattandosi semplicemente di un importo fisso che è stato restituito a
certi assicurati nel 2015 da alcuni assicuratori malattia a titolo di
compensazione per i premi di Cassa malati da essi pagati in eccesso nel
decennio precedente (art. 106 LAMal).
Gli interessi di mora vanno invece
stabiliti sulla somma di Fr. 310,70 (Fr. 175,80 [premi da luglio a dicembre
2015] + Fr. 217,80 [premi da gennaio a giugno 2016] – Fr. 82,90 [compensazione
versata nel 2015]), così come correttamente effettuato dall’assicuratore
malattia resistente.
Gli interessi sono dovuti quando
l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno
pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal). Per l'art. 26 cpv.
1.
LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi
sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata. Il
tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26
capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1
OPGA). Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato
ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente.
Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e
cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
In specie, sui premi da luglio a
dicembre 2015, fatturati il 6 giugno 2015, gli interessi del 5% sono dunque
dovuti dall'inizio della decorrenza del semestre e quindi dal 1° luglio 2015. Ciò
nonostante, ritenuto come l'assicuratore malattia abbia richiesto detti
interessi unicamente a partire dal 31 luglio 2015, la sua pretesa va ammessa
così come esposta, poiché più favorevole al debitore.
Per quanto concerne i premi da
gennaio a giugno 2016, fatturati il 5 dicembre 2015, la Cassa malati ha
conteggiato degli interessi dal 10 novembre 2015 e quindi prima ancora che
iniziasse il periodo di validità del premio dovuto (1° gennaio 2016). Di
principio gli interessi di mora non possono decorrere prima che sia sorto il
diritto alla prestazione. In tali circostanze non è dunque ammissibile che
degli interessi siano qui pretesi già dal 10 novembre 2015, ma solo, al più
presto, con l’inizio del semestre e quindi dal 1° gennaio 2016 (art. 7 cpv. 2
OPGA).
9.
Da
quanto precede discende che la decisione su opposizione va
parzialmente riformata. L’assicurato è debitore dell’importo di Fr. 310,70
oltre interessi del 5% su Fr. 175,80 dal 31 luglio 2015 e sempre del 5% su Fr.
217,80 dal 1° gennaio 2016, a cui si aggiungono Fr. 90.- per le spese
amministrative complessive dell’assicuratore.
L'opposizione del 22
giugno 2016 del ricorrente al PE n. __________ emanato il 14
giugno 2016 dall'U__________ di __________ deve essere rigettata in via definitiva per l'ammontare
complessivo di Fr. 400,70, oltre che per gli interessi di mora così come
indicato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Il
ricorrente è riconosciuto debitore di CO 1 dell'importo di Fr. 310,70 per premi
LAMal per il periodo da luglio 2015 a giugno 2016, oltre agli interessi
di mora del 5% su Fr. 175,80 dal 31 luglio 2015 e su Fr. 217,80 dal 1° gennaio
2016. A questo importo vanno aggiunte le spese amministrative di complessivi
Fr. 90.-.
1.2. Per
gli importi di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione
interposta il 22 giugno 2016 al PE n. __________ emesso il 14 giugno 2016
dall'Ufficio __________ di __________.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti