36.2016.122
RIPAM. Concubinato: coppia composta da persone dello stesso sesso. Relazione stabile che conduce a ritenere un'UR unica
21 febbraio 2017Italiano76 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.122-125
IR/sc
Lugano
21 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2016 di
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 6 ottobre 2016 emanate da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1962, divorziato dal __________ 1999, domiciliato in __________ a __________,
senza figli minorenni conviventi rispettivamente maggiorenni a carico, attivo
professionalmente (sia quale indipendente che dipendente) in qualità di __________
e __________ con redditi accertati in sede fiscale per gli anni 2009, 2010,
2011 e 2012 di rispettivamente CHF 21'239; 25'216; 24'416 e 22’369, ha chiesto
la riduzione del premio dell’assicurazione malattie negli anni 2012, 2013, 2014
e 2015 ottenendo l’aiuto sociale postulato.
Più specificatamente per
il sussidio dell’anno 2012 il signor RI 1 ha compilato il formulario
necessario che ha rinviato il 20 ottobre 2011 cui ha annesso la polizza
assicurativa dell’assicuratore __________ da cui emerge, oltre alla copertura
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (con franchigia opzionale di CHF
2’500.--) l’esistenza di coperture complementari per un premio complessivo di
CHF 215,05 (doc. A1). Il formulario non indica alcuna convivenza nonostante
specifica richiesta di precisazione in merito. Alla domanda di precisare il
nome del “Coniuge/Convivente/Partner registrato” il signor RI 1 non ha
inserito alcun dato e ciò nonostante la convivenza con __________ dal 2001. La
Cassa cantonale di compensazione ha accolto la domanda, alla luce dei dati
emergenti dalla tassazione di riferimento (2009) che specificano un reddito
complessivo di CHF 21'239 composto da salari per CHF 7'128 e reddito da
indipendente di CHF 14'000 nonché un reddito da sostanza di CHF 111,
riconoscendo una riduzione del premio cifrata in CHF 2’844 (doc. A2).
Per
l’anno successivo, 2013, il signor RI 1 ha postulato (in data 18 luglio
2012, doc. B1) il rinnovo della riduzione del premio sulla scorta della
tassazione di riferimento (2010). RI 1 ha omesso di specificare la convivenza
con __________. L’amministrazione, sulla scorta dei redditi complessivi
conseguiti dall’assicurato, ha ammesso la richiesta e concesso un sussidio di
CHF 3’435,60 (doc. B2).
Con riferimento al 2014
l’assicurato ha nuovamente postulato la riduzione del premio il 27 maggio 2013,
nuovamente egli si è indicato quale persona sola senza specificare (circostanza
specificatamente richiesta dal formulario) la sua convivenza con __________
(doc. C1). Il premio assicurativo per la copertura obbligatoria è stato ridotto
dell’importo complessivo di CHF 3’332,40 (doc. C2, decisione del 30 novembre
2013) e ciò in virtù della tassazione 2011, importo poi corretto dalla Cassa
cantonale con decisione del 28 febbraio 2014 e cifrato in CHF 3'152,40 (doc.
C3).
Per l’anno 2015 RI
1 ha rinnovato, il 26 giugno 2014 (doc. D1), la domanda di riduzione del premio
sempre omettendo di indicare la sua convivenza con __________, nonostante la
specifica domanda in tal senso contenuta nel formulario. Il premio della
copertura obbligatoria è stato ridotto del sussidio fissato in CHF 3'412,80
(doc. D2; decisione del 20 novembre 2014). Il 31 gennaio 2015 (doc. D3)
l’amministrazione ha rettificato l’importo in CHF 3'392,40.
Il 12 giugno 2015 RI 1 ha fatto
pervenire alla Cassa cantonale di compensazione la domanda di riduzione del
premio per l’anno 2016 (doc. A3 foglio 1). Anche in questo caso egli non
ha segnalato la sua convivenza con __________, circostanza che
l’amministrazione ha comunque rilevato nell’ambito dell’istruzione di quella
procedura. L’assicurato è stato invitato a prendere contatto con la Cassa
cantonale di compensazione (doc. A3 foglio 12). Il 6 novembre 2015
l’assicurato, facendo riferimento a colloquio telefonico del precedente 2
novembre 2015, ha trasmesso alla Cassa cantonale una lettera, sottoscritta
anche da __________, con cui si attesta che “il signor RI 1 non dipende
economicamente dal signor __________” (doc. A3 fogli 10 e 11).
Il 20 gennaio 2016, a
firma dell’addetta agli assicurati (signora __________), la Cassa cantonale ha
scritto una lettera al signor RI 1 (riferita alla RIPAM 2016) con cui ha
precisato che “dalle verifiche effettuate per l’evasione della sua richiesta
di RIPAM … 2016 e con riferimento al suo scritto del 10.11.2015, risulta che
lei condivide la sua abitazione con il signor __________”. Richiamando
il tenore dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal (oltre alle norme sanzionatorie in caso di
mancata collaborazione) la Cassa ha invitato l’assicurato a trasmettere una
dichiarazione scritta relativa alla convivenza con il signor __________ (doc.
A3 foglio 9). A tale scritto l’assicurato ha dapprima reagito
interlocutoriamente mediante un messaggio di posta elettronica il 27 gennaio
2016 (doc. A3 foglio 8) e quindi, il 3 febbraio 2016 (doc. A3 fogli 6 e 7) ha
scritto alla funzionaria che “i termini sono già stati precisati nella
dichiarazione congiunta del 06.11.2015”.
L’amministrazione ha
acquisito agli atti un estratto informatico relativo al movimento della
popolazione da cui emerge che il qui ricorrente e __________ formano
un’economia domestica privata (doc. A3 foglio 5). Gli atti (doc. A3 foglio 4)
contemplano una nota relativa a una telefonata svolta da una collaboratrice
della Cassa (sigla: __________) all’assicurato, da cui emerge che “tel
assicurato mi comunica che non mi da informazioni personali cito <a lei non
deve interessare cosa faccio io a letto> pertanto non dice se ha una o meno
una relazione con __________. Si avvale della Costituzione … non è
partner registrato e … è completamente indipendente economicamente … mi ha
spiegato che ha una vita modesta paga 425 di affitto non ha abbonamento
telefonico ma solamente una prepagata … non ha auto ma un abbonamento a metà
prezzo, si veste con cose a buon mercato … Non mi da nessuna informazione
riguardo il convivente”. Nel medesimo atto è riportato l’esito di un
contatto telefonico con il Municipio che conferma la convivenza. Nel doc. A3
foglio 3 i funzionari della Cassa danno atto del contatto telefonico con il
signor __________, che indica di essere indipendente, e ha chiesto informazioni
relative all’UR e di un contatto con l’assicurato qui ricorrente che “Non ha
voluto nemmeno con me esprimersi sull’esistenza di una relazione sentimentale.
Spiegato che dal 2012 è necessario ricalcolare le pratiche come conviventi”.
1.2. Alla luce degli elementi
indizianti una convivenza stabile equiparabile a un’unione domestica
registrata, l’amministrazione ha ricalcolato, il 31 maggio 2016 con 4 distinte
decisioni formali, il diritto del signor RI 1 e del signor __________, alla
riduzione dei premi per tutti gli anni qui esposti.
Per il 2012 la riduzione
del premio è stata respinta (doc. A4), per il successivo anno 2013 la riduzione
è stata ammessa e ad ogni membro dell’UR ritenuta è stato riconosciuto un
sussidio di CHF 686,40 (doc. B5). Per l’anno 2014 la domanda, considerata
formulata per l’UR composta dai signori RI 1 e __________, è stata ammessa e a
ognuno degli assicurati è stata riconosciuta una RIPAM di CHF 715,20 (doc. C6).
Per il successivo anno 2015 la RIPAM è stata determinata in CHF 406,80 per ogni
assicurato (doc. D5).
Avverso tutte le quattro
decisioni rese RI 1 si è aggravato alla Cassa con reclamo datato 23 giugno 2016
(doc. A5, B6, C7 e D6) sostenendo che non esista “nessuna convivenza nel
senso delle disposizioni da voi invocate, in particolare non vi è alcun
sostentamento da parte del signor __________ a favore del sottoscritto”.
Per tutti e 4 gli incarti qui in discussione l’amministrazione (per tutti si
veda il doc. A6) ha trasmesso uno scritto interlocutorio ed ha proceduto alle
verifiche dei calcoli eseguiti (per tutti gli incarti si veda il doc. A7).
1.3. Con quattro distinte,
dettagliate e puntuali, decisioni rese su reclamo, tutte datate 6 ottobre 2016,
riferite agli anni di RIPAM in discussione (doc. A8 per il 2012; doc. B9 per il
2013; doc. C10 per il 2014 e D9 per il 2015), l’amministrazione ha respinto i
reclami formulati dall’assicurato confermando le decisioni formali rese e la
negazione del diritto alla riduzione del premio.
Contro le stesse RI 1 si è
aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni osservando di non
contestare in alcun modo le basi di calcolo, ma ritiene che “l’obbligo di
rifondere retroattivamente i contributi ricevuti sino al 2012 … sia contrario
al principio della buona fede e … della legalità” egli infatti non sarebbe
stato a conoscenza della norma che qualifica la convivenza e non gli sarebbe
stato chiesto assolutamente nulla in merito. La Cassa non avrebbe reagito
tempestivamente essendo a conoscenza che la convivenza risale al 2001.
Richiamando i principi dedotti dall’art. 9 Cost. fed. chiede che
l’amministrazione non si contraddica essendo riunite le condizioni della buona
fede. Egli ritiene inoltre che in concreto mancherebbe la prova che i “partner
siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci” (doc. I).
1.4. Invitata a prendere posizione
il 4 novembre 2016 (doc. II), l’amministrazione cantonale ha prodotto un’unica
risposta di causa datata 25 novembre 2016 per tutte e quattro le procedure, con
cui ha postulato la reiezione dei ricorsi con argomentazioni che, laddove necessario,
saranno ripresi in corso di motivazione (doc. III). Il 28 novembre 2016 (doc.
IV) è stata concessa all’assicurato la possibilità di esprimersi sulla risposta
di causa e di postulare l’acquisizione di nuove prove.
Il 4 dicembre 2016 (doc. V) l’assicurato
si è nuovamente espresso in merito, stigmatizzando la modalità di comunicazione
dell’amministrazione. Egli ha in particolare rilevato di essere attore e
docente di teatro, con lavoro ridotto e introiti modesti. RI 1 evidenzia di
avere ricevuto i formulari per domandare la RIPAM dal 2005 senza chiederli, il
cambiamento delle norme del 2012 non gli sarebbe stato notificato se non nel
2016, di avere ricevuto telefonate con domande a bruciapelo sulla sua relazione
affettiva con il signor __________ ribadendo di essere autonomo
finanziariamente. Egli evidenzia come l’assicuratore malattia gli ha chiesto la
restituzione di CHF 10'758. Nelle sue conclusioni l’assicurato ribadisce la sua
buona fede, non ponendo in discussione “la decisione di non concedermi più i
sussidi individuali a partire dal 2016. Mi sembra comunque ingiusto che io
debba restituire retroattivamente i sussidi di 5 anni” rilevando una certa
negligenza da parte della Cassa cantonale di compensazione e una mancanza di
tempestività dovendo essere informato del cambiamento delle norme di legge già
nel 2012. Egli lamenta infine la mancata convocazione presso l’amministrazione
nel 2015 ”quando la funzionaria si è accorta che non c’erano gli estremi per
l’ottenimento dei sussidi (… nuova legge) … per spiegarmi”.
1.5. L’atto è stato trasmesso alla
Cassa (doc. VI) il 6 dicembre 2016 per la formulazione di eventuali
osservazioni in merito. Le parti sono state successivamente convocate per
un’udienza di discussione fissata il 19 gennaio 2017 (doc. IX, una prima
convocazione per il 10 gennaio 2017 ha dovuto essere rinviata siccome
l’assicurato assente all’estero in ferie sino al 17 gennaio 2107, doc. VIII).
Nel corso dell’udienza del
19 gennaio 2017 (doc. X) sono stati chiariti taluni aspetti di fatto
importanti:
" L’assicurato
evidenzia come il concetto di convivenza in questa sua situazione non
permetterebbe al sig. __________ rispettivamente all’assicurato stesso di
rendere visita al compagno in caso di malattia e ricovero rispettivamente non
permetterebbe di prendere delle decisioni per il compagno siccome non sussiste
un’unione domestica registrata. In questo senso l’assicurato ritiene di avere
correttamente non inserito, nel formulario 2012, alla richiesta di indicare la
persona convivente, __________ e questo per questa riflessione, alla luce del
fatto che egli consegue un reddito certamente contenuto ma sufficiente ai suoi
bisogni con il quale paga le sue quote di affitto e di spese. La legge
coinvolge 2 partner conviventi quando la convivenza duri da più di 6 mesi,
l’assicurato dà atto che dal 2001 egli convive con il suo compagno con il quale
ha una relazione sentimentale ma ribadisce la sua indipendenza economica.
Il giudice informa le parti della possibilità di acquisire alle
decisioni di tassazioni e agli incarti completi ad essi relativi riferite agli
anni 2009 sino al 2012 sia del ricorrente che di __________.
L’assicurato ribadisce qui di non beneficiare da un profilo
economico di aiuti da parte del convivente e di riuscire ad avere una vita
certamente con certe restrizioni ma dal profilo economico autonomo. Ad esempio
il contratto di locazione viene diviso a metà e vengono versati fr. 425.-- a
testa oltre alla quota delle spese.
L’assicuratore ribadisce nuovamente che egli non era a
conoscenza di fatto che dovesse indicare __________ come suo conviventi per le
ragioni spiegate.
La Cassa ha ricalcolato per tutti gli anni in discussione gli
importi del sussidio riconosciuto al UR. L’assicurato indica che il suo
assicuratore malattia gli ha chiesto la restituzione dell’importo complessivo
di fr. 10'758.-- . Da questo importo non è però dedotta la cifra di sussidio
riconosciuta a __________ in 3 decisioni sulle 4 del 31.5.2016. Nel 2014
l’importo della riduzione è stato cifrato fr. 715.20, nel 2015 fr. 406.80 e nel
2013 fr. 686.40.
Questo importo, per quanto l’assicurato sia informato, non sa
se è stato versato a __________.
L’assicurato viene inoltre informato che l’eventuale domanda di
condono, se confermate le decisioni dell’amministrazione, sarà da inoltrare
alla Cassa cantonale stessa, una domanda di rateizzazione è invece lasciata
alla competenza della Cassa.
L’assicurato chiede come mai solo con l’esame della domanda di
riduzione del 2016 sia stata svolta una verifica e sia emersa la convivenze,
domanda come mai ciò non sia avvenuto negli anni precedenti. La Cassa precisa
che l’amministrazione che essa conduce è un’amministrazione di massa che non
permette una verifica individuale e verosimilmente la funzionaria che si è
incaricata della procedura si è insospettita alla luce del reddito modesto che
normalmente non consente una vita autonoma. È stata di seguito verificata la
situazione concreta nei dati informatici del Cantone.
L’assicurato pone poi in rilievo quindi il tema della
tempestività della reazione della Cassa che poteva conoscere la sua convivenza
da tempo e non certo solo con la procedura della riduzione premi del 2016.”
(Doc. X)
1.6. Come preannunciato alle parti
nel corso dell’udienza, il giudice delegato ha chiesto all’UT competente la
trasmissione degli incarti fiscali del ricorrente e le decisioni di tassazione
relative al convivente, per i 4 anni d’interesse (tassazioni 2009-2012) con
scritto 24 gennaio 2017 (doc. XI).
Quanto richiesto è
pervenuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni il 2 febbraio 2017 (doc.
XII/1-4 e doc. XII/1-4) e messo a disposizione delle parti il medesimo giorno
(doc. XIV).
In ordine
2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),
contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,
ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono
impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su
reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta.
Questa Corte è competente
ad esaminare i gravami nel merito.
2.2. Il ricorso di RI 1, formulato
in maniera identica per ogni anno di sussidio per il quale la Cassa ha emanato
una decisione (su reclamo) che revoca i precedenti provvedimenti di
riconoscimento del diritto alla riduzione del premio, è sufficientemente e
adeguatamente motivato. Formulato nel termine di 30 giorni dall’intimazione
delle quattro decisioni rese, è tempestivo e ricevibile in ordine.
2.3. L’impugnativa contro le
quattro decisioni, come indicato del medesimo tenore, muove – per tutti gli
anni di sussidio in discussione – le medesime contestazioni. Oggetto delle
impugnative sono le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 del medesimo assicurato
ricorrente che hanno alla loro base la medesima sostanziale motivazione (la
convivenza tra il ricorrente e il signor __________). Nonostante i differenti
anni di sussidio oggetto delle decisioni, si giustifica la congiunzione delle
cause formanti gli incarti 36.2016.122, 123, 124 e 125, poiché, malgrado le
diversità che presentano le norme specifiche di attuazione della RIPAM relative
agli anni in discussione, su aspetti comunque che non sono, per queste
procedure, fondamentali, le motivazioni alla base dei gravami sono qui
prevalenti. Le contestazioni sono, come detto, identiche, così come le unità di
riferimento interessate e le motivazioni soggiacenti al cumulo dei redditi.
Questi aspetti prevalgono e si giustifica di conseguenza la congiunzione delle cause
che sono evase con il presente giudizio (in questo senso si vedano anche le
recenti STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016, 36.2016.4 in re B. del 24 marzo
2016, 36.2016.11 in re V.I. del 18 aprile 2016, 36.2016.17 in re R. del 23
maggio 2016 e 36.2016.26 in re P. del 4 maggio 2016).
2.4. RI 1 evidenzia, nelle sue
argomentazioni, la violazione del suo diritto di essere sentito poiché non
sarebbe stato convocato dall’amministrazione e non sarebbe stato personalmente
informato delle modifiche legali intervenute.
Ai sensi dell'art. 29 cpv.
2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF
129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131
consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di
essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie
decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232
consid. 3.2).
In concreto la motivazione
della Cassa cantonale di compensazione è adeguata e comprensibile. Nelle sue
quattro decisioni, in cui ha rivisto il diritto alla riduzione del premio
dell’assicurato, l’amministrazione ha ritenuto il sussistere di una convivenza
tra il ricorrente e __________ tale da imporre il cumulo dei redditi e da
ritenere i due comporre un’unica unità di riferimento. In effetti, la base del
ragionamento della Cassa, è l’unità di riferimento non più composta dal solo
assicurato qui ricorrente ma dallo stesso e dal convivente. Questo aspetto è
più che manifestamente espresso dall’amministrazione che, a sostegno delle sue
conclusioni, richiama espressa giurisprudenza cantonale in materia. La
violazione del diritto di essere sentito va quindi categoricamente esclusa nella
misura in cui il rimprovero sia mosso alle decisioni impugnate. Prima delle sue
decisioni formali la Cassa ha comunque avvicinato l’assicurato per accertare i
dettagli della convivenza, come evidenzia la nota contenuta agli atti. Le
annotazioni della Cassa indicano che, in maniera sufficiente, i funzionari
hanno informato l’assicurato della scoperta della convivenza, della sua
rilevanza e hanno cercato di mettere a fuoco i contorni della relazione. Questo
agire, forse operato senza adeguata delicatezza, ha comunque permesso ai
signori RI 1 e __________ (vedi doc. A3 fogli 3 e 4) di conoscere le intenzioni
della Cassa e di potersi esprimere in merito prima dell’emanazione della
decisione formale.
A parte ciò va osservato
come l’argomentazione delle decisioni ha permesso all'insorgente di comprendere
pienamente i motivi posti alla base del rifiuto dei sussidi, e di potere reclamare
con cognizione di causa, rispettivamente la decisione su reclamo ha consentito
all’assicurato di impugnare compiutamente il provvedimento.
D’altra parte, secondo
giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se
l'interessato riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I
279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183). In concreto, il TCA
dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3). D’altro canto l’accoglimento di
un ricorso per denegata giustizia, nelle costellazioni come quelle in esame,
avrebbe quale conseguenza il rinvio delle procedure all’amministrazione per
sanare il diritto di essere sentito (se ne fosse ammessa la violazione). Ora il
TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio
della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si
esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente
il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere
sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1
pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012,
consid. 2.3). Ne segue che il TCA deve entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.5. In concreto le decisioni
contestate hanno tutte per oggetto il riesame, da parte dell’amministrazione,
dei provvedimenti con cui, come descritto nelle considerazioni di fatto, in
favore di RI 1 sono stati concessi i sussidi fondati sull’art. 65 LAMal. Prima
di ogni altra analisi va verificato (come questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già fatto nelle STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA
36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4
del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016
e 36.2016.26 del 4 maggio 2016) se l’amministrazione poteva procedere, come ha
fatto, al riesame del diritto alla RIPAM per gli anni in discussione e se lo
stesso sia stato tempestivo.
2.5.1. Come questa Corte ha già avuto
modo di evidenziare nei giudizi citati più sopra, che in forza dell’art. 49
cpv. 1 LCAMal, nella versione vigente dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59
cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei
premi indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario
all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione
cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato, o nei casi di perdita del
diritto alle prestazioni complementari all’AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il
cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore in precedenza), prevede
che alla restituzione e al condono dell’obbligo di restituzione è applicabile,
per analogia, la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.
2.5.2. Per l’art. 25 LPGA le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
In virtù dell’art. 25 cpv.
2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
La restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;
STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010
pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03
del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un
motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha
beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto
(STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA
32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06
del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V
466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
L’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U
409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle
prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro
versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10
maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.
La giurisprudenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni (STCA citate sub. 2.5.), ha
riconosciuto all’amministrazione, a fronte di un fatto nuovo rilevante quale
una convivenza stabile non segnalata dagli assicurati nella loro iniziale
richiesta di riduzione dei premi, la facoltà di rivedere le proprie decisioni
(formali e informali), con cui ha riconosciuto il sussidio per il pagamento dei
premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie e di imporre la
restituzione degli importi indebitamente percepiti; ciò nel termine di un anno
dalla conoscenza del fatto nuovo (art. 25 cpv. 2 LPGA).
2.5.3. In concreto i funzionari della
Cassa cantonale di compensazione, e il suo servizio prestazioni in particolare,
non erano informati della convivenza fra RI 1 e __________, convivenza ritenuta
stabile e tale da adempiere le condizioni degli art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a
RLCAMal (si veda anche l’art. 4 Lasp). Ciò ha condotto l’amministrazione a
erogare, in maniera successivamente ritenuta errata, la riduzione del premio
dell’assicurazione malattia in favore del ricorrente negli anni dal 2012 al 2015.
La Cassa ha avuto notizia della convivenza solo a seguito di verifiche, poste
in atto nel corso dell’agosto 2015 quando è stata analizzata la domanda di
riduzione del premio per il 2016. All'amministrazione non era possibile
risalire, in base ai dati fiscali (cui ha diretto accesso per evadere le sue
procedure) o ad altri elementi concreti che le fossero noti, alla convivenza
tra il signor RI 1 e il signor __________, in particolare in assenza di
qualsiasi indicazione in questo senso da parte del ricorrente.
Come evidenziato nelle
considerazioni di fatto il signor RI 1 ha indicato sempre di essere persona
sola, divorziata, e non ha invece inserito la convivenza con __________
specificatamente richiesta in ogni formulario a lei sottoposto per la domanda
della riduzione del premio.
La Cassa accede agli
importi ritenuti dalle autorità fiscali e alla loro natura (redditi/spese,
sostanza/debiti), ma non alle causali di versamenti ed introiti e comunque
l'emergenza della convivenza non era ravvisabile in assenza di precisa e
specifica comunicazione. Proprio per tale motivo i formulari di riduzione dei
premi chiedono esplicitamente di indicare i "Dati personali dell'unità
di riferimento" e di specificare se la richiesta sia formulata da "Persone
sole / Coniugi / Conviventi / Partner registrati / Figli minorenni
conviventi". E’ indubbio che i formulari usati sino al 2012 erano di
migliore leggibilità e chiarezza, quelli successivi, pur essendo comprensibili,
possono apparire più confusi e meglio sarebbe se l’amministrazione riprendesse
l’utilizzo di formulari quali il doc A1 agli atti. Sia come sia i formulari (tutti)
impongono di specificare comunque se l’unità richiedente sia composta da
persona sola, da coniugi, da conviventi, partner registrati o figli minorenni
conviventi.
Il ricorrente non ha mai
specificato la circostanza della convivenza nelle sue richieste di RIPAM per gli
anni in discussione, pur professando (implicitamente almeno, non considerandosi
obbligato a segnalare la convivenza alla luce della pretesa indipendenza
economica) la sua buona fede, sulla quale non occorre decidere in questa sede.
Fatti
I funzionari interessati, in un’amministrazione di massa quale la RIPAM,
provvedono alle verifiche necessarie e debbono contare sulla correttezza e
l’integrità delle risposte fornite dall’assicurato.
Solo nel corso dell’esame
della domanda di riduzione dei premi 2016 la Cassa cantonale di compensazione
ha potuto accertare l’esistenza di una convivenza dell’assicurato con __________.
Il sospetto della convivenza derivato dai modesti redditi conseguiti
dall’assicurato e ritenuti nelle tassazioni applicabili (difficilmente
compatibili con una vita dignitosa in assenza di un sostegno, diretto o
indiretto, da parte di terzi), ha trovato conferma nelle parole dell’assicurato
stesso alla funzionaria della Cassa che l’ha interpellato.
Come rivelano i redditi
oggetto delle tassazioni 2009 a 2012 del ricorrente, gli importi dei redditi
conseguiti annualmente sono, riportati su base mensile, inferiori (tranne che
per il 2010 dove sono stati leggermente superiori) a CHF 2'000.-- (per il 2009
assommavano a CHF 1'770.-- mensili per 12 mensilità). Questi redditi, se non
altrimenti sostenuti da interventi sociali statali o da un’integrazione da parte
di terzi privati, non consentono di sopravvivere poiché insufficienti per il
pagamento di una pigione e per il minimo sostentamento personale. Si tratta di
somme inferiori ai minimi esistenziali fissati dalla Camera di Esecuzione e
Fallimenti del Tribunale di Appello (pubblicati nel sito: http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/)
per cui per il solo sostentamento della persona sola occorrono CHF 1'200.-- mensili,
cui vanno aggiunti il canone di locazione e le spese per il riscaldamento, con
altre che qui non occorre evocare.
Le decisioni formali di
riesame dei provvedimenti di riconoscimento della RIPAM per gli anni discussi
sono state emanate nel giugno, le verifiche sono state effettuate nell’autunno
2015, esse sono quindi tempestive.
2.5.4. La Cassa ritiene di avere
erroneamente erogato la RIPAM a RI 1 per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015,
quando l’assicurato non ne avrebbe avuto diritto pienamente in ragione della
sua convivenza stabile con __________ che impone il computo (nell’ambito
dell’unità di riferimento) dei redditi dei due conviventi. Gli importi che la
Cassa cantonale di compensazione pretende di avere riconosciuto a torto,
dettagliatamente esposti nelle considerazioni di fatto, sono rilevanti
assommando complessivamente a più di CHF 10'000.--.
Ne segue che la procedura
adottata dall’amministrazione è, da un lato, tempestiva e, dall'altro, sorretta
da sufficiente motivazione. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve ora
verificare la correttezza dell’agire dell’amministrazione quo alla nuova
determinazione del diritto alla RIPAM per i medesimi anni in discussione.
2.6. Come
evocato nelle recenti decisioni di questo TCA in materia (STCA 36.2014.78 del 2
febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15
febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016,
36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016) dal 2012 le norme
della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che regolano
la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie (RIPAM, l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che
dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale.
Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione
della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha
provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di distribuzione dei sussidi decisi
dal Cantone, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di
rendere più efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa aveva mostrato
talune lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale
cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del
Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a
pagina 7, ed il relativo Rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento
promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai
criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile
cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per
approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da
scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento
hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui
l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed
alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.
LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le
nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di
concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare
maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i
premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende
però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche
a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa …
nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di
riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata
precedentemente ritenuta.
Il
Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la
LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento ed è vincolato in
particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i
redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei
minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di
informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione
dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta
infatti ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e
quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto
cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua
costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al
Cantone non solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per
pervenire alla riduzione dei premi.
Si annota qui che la
pubblicazione sul BU delle modifiche legislative è circostanza che non può
essere sfuggita al ricorrente.
Le modifiche (e
l’adozione) di norme legali – presunte note (nemo censetur ignorare legis) –
non debbono fare oggetto di informazione individuale al cittadino,
contrariamente a quanto ritiene il ricorrente.
2.7. Con
le norme in vigore dal 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di
conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di
riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa
delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”,
nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente
sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi
maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con
l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche
nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza
fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato”
(Rapporto, loc. cit.).
Importante
è qui rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge,
l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte
la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale
per certe fasce di assicurati.
2.8. Il Cantone accorda le
riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta accompagnata
dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli assicurati,
fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari all’AVS ed
all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli assicurati
tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la
fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto. Se la
data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è versato dal 1
gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni per l’aiuto
sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è tardiva e
formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di
competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria è
dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della
richiesta.
Per
la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo
della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento.
L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a
livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli
minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi,
se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR
qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone
maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti
del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
Il
premio medio di riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla
RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena
descritto e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo
assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2
LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio medio di
rifermento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla base del diritto alla
riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai
dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni
singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge
rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di
accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati
relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza
viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel
suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza
donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge
dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il
regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16,
prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il
periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano
considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati
nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto
sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è
ridotto annualmente di CHF 10'000.00.
L’art.
31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma
di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un
quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale,
contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia.
Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.
Il
nuovo sistema prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei
quali è accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art.
34 LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di
trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito
della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti”
(Rapporto DSS pag. 31). Questo contrariamente al previgente sistema che
conosceva tre sole tipologie di differenziazione per l’importo massimo della
prestazione.
Secondo
le norme della LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che
supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione
sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a contribuzione
del pagamento dei premi. In questa costellazione (superamento del limite di
reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo
della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza
dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la riduzione del
premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. Le norme in
vigore dal 2012 al 2014 compreso prevedevano percentuali di riduzione che
variavano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36a
LCAMal fissava le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli), 13%
(persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone
coniugate con figli.
Con
le modifiche vigenti per la RIPAM 2015 il legislatore ha introdotto il nuovo
concetto di reddito disponibile massimo. Per tale norma la riduzione dei premi
è accordata sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per
le UR senza figli, è definito con la formula di calcolo (ermetica) seguente:
RDM
= costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della
pigione
Se
dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:
RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x 50
% del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.
Le
due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento
ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono
due valori costanti del 3.4 e del 3,9.
Nel corso dei lavori
preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della
Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo
cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non
dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non
far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei
redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM
interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione
equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni
reddituali” (Messaggio citato, p. 13).
Posto il principio di fissare
un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere
maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti
d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare
maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e
biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli.” (Messaggio
citato, p. 13).
Da queste considerazioni è nata
la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri
per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state
proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli
computabili, e del 3.9 per in caso di presenza di figli. Sempre nel suo
messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei
premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è
calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il
multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.
Per la determinazione della
costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p. 14 e 15) specifiche tabelle
di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle
costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della
costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce
anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)
illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di
riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3
novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi
massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.
In sostanza le costanti scelte
dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare per ogni
anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una
valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione
dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del
premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e conformi
al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a chi è nel
bisogno ma anche alle fasce medie.
2.9. Come
anticipato per stabilire il parametro da porre alla base del calcolo della
RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera
semplificata dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo
riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di
tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte
della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui
l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali
necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di
principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi.
Il
RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in
ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili che per quel che
riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una
semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei
beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce
dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale
capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni
reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata
dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza
(1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia
alcuna).
L’amministrazione
è tenuta a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente
accessoria, che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della
sostanza (mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo
proprio, dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di
decisione di tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro
simile che la Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta
inoltre delle indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private
(rendite AVS o AI rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia,
ed ancora i versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra
fonte considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione
del reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,
redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente:
assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni
complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande
invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta
infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente
prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla
riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che
non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione
della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie (Messaggio, op. cit., pag. 16 in initio).
Dai
lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima
ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo
determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS.
Va sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2
febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011,
36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del
10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2
giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per
costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta
conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e
debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi
diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme
del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal)
ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di
tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal
Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
2.10. Dall’importo
del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese
specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in
maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo
abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto
della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che
riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra
essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge
annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito,
in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia:
AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese
professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le
spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un
importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi
assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),
imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni
nell’ambito della LAMal) od ancora per l’invalidità, rispettivamente spese di
gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a
carico od ancora per doppia economia non possono essere considerate.
Secondo
le nuove norme la spesa per interessi passivi è - come detto - ammessa se
effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF
3'000.--. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per
l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti
ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire
una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di
penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria”
(pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da
ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli
inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai
sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18
ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre
– ma sino a CHF 3'000.-- al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri
ipotecari.
La
deduzione, così come espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai
debiti ipotecari. Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà
amministrative per accertare la natura degli interessi passivi versati
(remunerazione di debiti ipotecari o di debiti privati rispettivamente
aziendali, od ancora di prestiti al consumo) il legislatore ammette in
deduzione, sino al limite citato, gli interessi passivi che sono riconosciuti a
livello fiscale. Una differenziazione non è infatti precisata e deducibile dai
dati cui la Cassa cantonale ha accesso all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta del disegno di legge non ha fatto oggetto di
approfondimento da parte della Commissione della gestione e delle finanze nel
suo Rapporto con implicita condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di
rilievo per ammettere la deduzione dell’importo di CHF 3'000.-- è il
riconoscimento degli interessi in deduzione a livello fiscale, su questo
aspetto la volontà del legislatore appare chiara.
2.11. Come
in parte già anticipato, per le norme vigenti dal 2012 al 2014, determinato il
RDS riferito all’UR istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le
spese vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato
dalla legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra
variabile a dipendenza della dimensione dell’UR. Se il RDS sarà inferiore al
valore limite l’UR beneficerà dell’importo massimo del sussidio. Se invece è
superiore a questo limite (come rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010
pag. 4) “una percentuale fissa del reddito che eccede tale soglia dovrà
essere destinata al finanziamento dei premi, mentre il resto costituirà la
prestazione del Cantone. Man mano che il reddito aumenta la prestazione
cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite di reddito fino al
quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è stato definito
nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò senza il
computo della pigione”.
Il
valore limite per il riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno
determinato secondo l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di
detto valore. Per l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità
a livello del regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in
assenza di una valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal
cita espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato
finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal previgente (su
questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28 in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il
limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio
2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei
premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della
pigione. Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni
riferite ai sussidi precedenti la RIPAM 2015 (STCA 36.2014.8 del 16 aprile
2014; 36.2012.71 del 21 gennaio 2013; 36.2012.20 del 13 agosto 2012 nonché
36.2012.14 del 3 settembre 2012. pubblicata in RtiD 2013 - I pag. 44 e segg.
No. 11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo
la soglia di intervento:
a)
per il titolare del diritto:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per la persona sola
b)
per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
c)
per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il primo figlio
d)
per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il terzo figlio
e)
per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di
riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.
2Per
limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI si intende:
a) fr. 16’540.-- con riferimento
all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b) fr. 8’270.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c) fr. 8’680.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d) fr. 5’787.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e) fr. 2’893.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
3I limiti
dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura
dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari
all’AVS/AI.
Il
legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a
quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza
dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione
del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente
beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di
ottenimento della riduzione).
Come
indicato dunque dall’anno 2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno
costituiva il limite oltre il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo
a contribuzione per il pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono
state le modifiche citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma
desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima
possibile. In altri termini il limite di reddito oltre il quale l’assicurato o
la UR debbono iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato
diminuito. Come vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza
comunque sui calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa,
per il manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono
il versamento di un sussidio.
2.12. Con le modifiche della legge
apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate in vigore il 1° gennaio
2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015 (oggetto delle
contestazioni formanti l'inc. 36.2015.31) è determinato mediante una nuova
formula che considera il reddito disponibile massimo dell’art. 32a LCAMal (si
veda quanto esposto nelle considerazioni sub. 2.9. in fine).
L'art.
34 LCAMal ribadisce che l'importo massimo normativo dei premi corrisponde alla
somma dei premi medi di riferimento per categoria d'assicurato, dell'UR.
L'importo normativo della RIPAM, dal 2015 è quindi determinato dalla seguente
formulata:
[PMR – (PMR x RD2)]
RDM2
e dipende dal reddito
disponibile massimo (RDM) definito all'art. 32 a LCAMal cui si è accennato nelle considerazioni precedenti. Le modifiche apportare alle norme a
contare dal 2015 hanno reso il sistema molto meno trasparente visto l’uso di
formule matematiche complesse.
2.13. Per completezza va
rammentato ancora che per fissare l’importo della riduzione del premio da
riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65
cpv. 1 LAMal) l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente moltiplicato per
il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il
coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve
finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota,
basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o
dell’UR interessata.
Il
coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1°
gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile
per “le unità di riferimento con un reddito disponibile
inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della
pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000“ mentre
un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.
A contare dal 2015 il
legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto portare
un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale di
finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.
2.14. La
somma che risulta quindi dall’applicazione di questa percentuale di
partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce
della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce
l’importo della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente
agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del
sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la
nuova polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.
2.15. Occorre
anche qui (come già nelle recenti decisioni di questo Tribunale, cfr STCA
36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA
36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18
aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016) precisare
quali fossero i parametri applicabili alla determinazione della riduzione dei
premi negli anni qui in esame.
2.15.1. Con
il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle
riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012 (del 15 novembre 2011),
le stesse sono state definite come segue:
" a) periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno
2009.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF
4850.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4421.--
- minorenni: CHF
1146.--
c) percentuali
relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei
premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno
2010 (BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per
l’anno 2012."
2.15.2. Per
l’anno 2013, le stesse sono state così definite:
"
a) periodo fiscale per
l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:
classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2010.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’908.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’526.--
- minorenni: CHF 1’141.--
c) percentuali relative alla parte di
reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36
LCAMal."
2.15.3. Con
Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente)
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal per l’anno 2014 il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti
parametri:
"
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni
dell’imposta cantonale per l’anno 2011.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’965.00
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’594.00
- minorenni: CHF 1’156.00
c) percentuali relative alla parte di
reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36
LCAMal.”
2.15.4. Per
l'anno 2015 l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della RIPAM
mediante DE dell'11 febbraio 2015, nel seguente modo:
" a) periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni
dell’imposta cantonale per l’anno 2012.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’875.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’504.--
- minorenni: CHF 1’066.--
c) costante per il calcolo del reddito disponibile
massimo:
- unità di riferimento senza figli: 3.4
- unità di riferimento con figli: 3.9”
2.16. Prima
di esaminare i calcoli eseguiti dall’amministrazione al fine di accertarne
l’esattezza, è rilevante verificare la correttezza del presupposto dal quale la
Cassa è partita, e contestato dal ricorrente, secondo cui i suoi redditi e
quelli del signor __________ vadano accumulati.
2.17. Come ricordato nelle recenti
STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA
36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18
aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016, l’art.
26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner conviventi, in caso di convivenza
stabile, compongano un’UR. Il ricorrente non contesta la possibilità stessa, conferita
al legislatore. Questo aspetto deve però essere esaminato dal TCA
specificatamente, nel caso in esame, poiché per la prima volta il TCA è
confrontato con un concubinato tra due persone del medesimo sesso che vivono –
come indicato dal ricorrente da ultimo in udienza – quali compagni in una
relazione sentimentale che dura ormai da anni.
Per quanto attiene alla
convivenza stabile, in generale, con la STCA 36.2015.29 questo Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che l’equiparazione dei conviventi
alla situazione dei coniugi non è contraria al principio di uguaglianza
giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare il tema della convivenza
in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed in quello della RIPAM
appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto, l’art. 8 Cost. fed.
Da
notare che, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e
della norma del suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi
dei conviventi sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26
cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata,
in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone di Vaud, di un
caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva
chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie
invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio
pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:
"
L'art. 18 al. 1 du
règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin
1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et
les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux
couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou
plusieFabio enfants mineFabio, en apprentissage ou aux études et dont ils
assument l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que,
conformément à l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque
le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)
Dans le domaine des contributions publiques ou
des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général
très strictes (ATF 133
I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF
133 V 402 consid. 3.2 p.
404 s.; ATF
132 I 117 consid. 4.2 p.
121; ATF
132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130
I 65 consid. 3.1 p. 67). En
matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les
exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de
précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales
régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du
principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité
des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer
le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes
fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des
bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son
octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer
dans une ordonnance (ATF 118
Ia 46 consid. 5b p. 61;
ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,
vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797
ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf.
également ATF 131
Considerandi
II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir
légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi
ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée
sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines
conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au
mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le
Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage
était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de
l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage
qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir
également FABIO FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf
(nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les
cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés
des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne
assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet
qu'il n'est pas … arbitraire de
tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance,
quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre
les partenaires.
Dans cette optique, il est admissible de tenir
compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance
(arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in
FamPra.ch 2004 p. 434;2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003
du 12 janvier 2004, consid. 3.2;
2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche
Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis
von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX
WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p.
162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für
Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A
ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable
et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la
fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière
appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,
notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent
ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre
d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions
alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du
concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire
accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la
limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129
I 1).
Les considérations qui sont à la base de cette
jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide
sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,
vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme
dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux
domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le
principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.
La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de
subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le
revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations
à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires
enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non
l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec les parents et autres
situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge
de manœuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle
des bénéficiaires et de permet-tre une utilisation des subsides conformes à
leur but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des
intéressés. Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune
du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi
cantonale au sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la
notion légale d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité
de la prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir
d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union
matrimoniale."
Considerare,
in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per
valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente
ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha ritenuto tale cumulo in contrasto
con senso e scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal.
2.18
In
Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è
ritenuta stabile. La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla
legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle
prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo
aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato
dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In
particolare la convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi
sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il
realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella
convivenza.
Con
pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con
entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha
modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:
"
La convivenza è considerata
stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio;
c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."
con ripresa dei concetti
già contenuti nel RLaps.
In
una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione
completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha
osservato come:
"
… per gli art. 4 cpv. 1 lett. c
Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del
titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner
convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in
comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto
contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e
meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente
soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett.
c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1
Partner
convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede
che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli
in comune.
Questa regola era stata definita per garantire
la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile
dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la
giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.
Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti
(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129
I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa
2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e
la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico
per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere
definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un
certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF
prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un
concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare
l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è
costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è
stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali
condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no."
Ed
ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2
del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e
delle finanze che ritiene quanto segue:
" Con
l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal
titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori
hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a
definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono
figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita
ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Con le ulteriori seguenti
osservazioni:
"
È, altresì, utile sottolineare che
secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,
piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente
(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della
giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto
a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in
comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi
assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82
consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto
2011.
consid. 2.2.)."
Questi
rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei
premi dell’assicurazione malattie, nelle STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015;
STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4
del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016
e 36.2016.26 del 4 maggio 2016, e sono assolutamente attuali per cui vanno
ulteriormente ribaditi. I concetti della Laps, e la giurisprudenza cantonale
sviluppata in materia, vanno applicati anche in ambito di riduzione die premi
sia per il rinvio dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi
ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e per l'art. 10a RLCAMal e 2a RLaps), sia per
lo scopo stesso che si prefigge la legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali. Sarebbe scioccante applicare, all’ambito della
riduzione dei premi dell’assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un
concetto di convivenza stabile diverso.
Condividere la propria esistenza,
gli affetti, in una relazione intensa, duratura, rapportabile a quella
coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di
considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili.
In concreto il ricorrente
e il convivente signor __________ dal 2001 condividono la loro esistenza, intrattengono
una relazione sentimentale (come definita in corso d’udienza). Essi si prestano
reciproco aiuto condividendo in particolare l’appartamento in cui la coppia
vive da anni. Con i suoi modesti redditi, in particolare se considerati al
netto delle spese legali obbligatorie (premio cassa malati a suo carico e
contributi AVS/AI/IPG), il ricorrente non consegue un reddito minimo che
consenta una vita decorosa, siccome inferiore ai minimi vitali fissata dalla
CEF. Va quindi esaminato se questa convivenza, duratura, intensa, profonda e
radicata, adempie i requisiti dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal e dell’art. 10a lett.
b) rispettivamente c) RLCAMal alla luce del fatto che la condizione legale
della convivenza è conforme alla giurisprudenza federale.
2.19
Nel
caso in esame, non diversamente dai casi recentemente esaminati recentemente da
questo TCA (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto
2015.
e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016,
36.2016.11
del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4
maggio 2016), la convivenza va senza dubbio ritenuta stabile e tale da imporre
il cumulo dei redditi in ottica di RIPAM tra i due conviventi che formano
un’unica UR.
Come
indicato il ricorrente e __________ convivono da ben più di dieci anni, come
ammesso in sede d’udienza, la loro è una relazione affettiva profonda, la
coppia non condivide solo l’alloggio ma si sostiene, come palesano i modesti
redditi del qui ricorrente.
Dall’istruttoria
risulta dunque che l'unione tra RI 1 e __________ è fondata su base
sentimentale, è intensa, dura da molto tempo e ha riverberi economici. Gli
elementi raccolti agli atti, impongono di ritenere la convivenza stabile.
Occorre ora verificare se
un concubinato possa essere ritenuto anche alla presenza di due persone del
medesimo sesso, ciò che la giurisprudenza federale sembrava negare prima della
vigenza della legge (1 gennaio 2007) sull’unione registrata delle coppie
omosessuali (DTF 109 II 15 consid. 1b). L’entrata in vigore di questa legge,
che fornisce alle coppie del medesimo sesso la possibilità di avere un quadro
giuridico del tutto simile a quello matrimoniale, e l’evoluzione dei tempi (il
concubinato è stato represso penalmente da norme sanzionatorie cantonali
riservate dall’art. 335 cpv. 2 CPS fino agli anni settanta in molti cantoni; il
Vallese è stato l’ultimo cantone a abrogare la sanzione penale per i concubini
nel 1995, da li in poi il concubinato è stato non solo tollerato ma
riconosciuto e ritenuto a diversi livelli), non preclude la possibilità delle
coppie del medesimo sesso, che non intendano o non possano procedere alla
registrazione del loro partenariato secondo la LUD, di convivere condividendo
la loro esistenza in un concubinato. In altre parole va riconosciuto anche alle
coppie del medesimo sesso di costituire una coppia concubina che condivide una
relazione spirituale, sessuale, di desco e di tetto, come evoca la giurisprudenza
più recente del Tribunale federale (DTF 134 V 369 consid. 6.1.1. e 6.3.) e come
ammette la dottrina dominante in materia (per tutti si veda il contributo di Pascal Pichonnaz, Le partenariat
enregistré: sa nature et ses effets, in RDS 2005 p. 398 e seguenti). Non vi è
motivo, in questa sede, per escludere il concubinato tra persone del medesimo
sesso, tra quelli annoverati all’art. 26 cpv. 4 LCAMal.
RI
1.
e __________ formano un’unità di riferimento ai sensi dell’art. 26 cpv. 4
LCAMal così come precisato dall’art. 10a RLCAMal.
2.20
Nelle STCA 36.2015.29 e
36.2014.78
(citate in precedenza), questo Tribunale, a fronte delle specifiche
contestazioni delle ricorrenti, ha esaminato il tema della pretesa
discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi in rapporto a quelle
coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene nell'ambito del diritto
fiscale, non traendo - in questo ambito - i vantaggi della coppia coniugata quo
a deduzioni ed aliquote. Nei due casi citati la parte ricorrente rilevava che i
redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre in ottica fiscale ciò non
avviene, ma non vengono ritenute specifiche deduzioni per determinare
l'imponibile e non viene applicata l'aliquota per coniugi. Come deciso nella
STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 consid. 2.21 questa obiezione non può essere
ritenuta (argomento ripreso nella successiva 36.2015.29 consid. 2.24.), il
Tribunale cantonale delle assicurazioni così si è infatti espresso:
" Va
sottolineato come la differente valutazione della convivenza stabile in ambito
RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore,
chiaramente espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che
precedono. Due conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è
in parte condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita
fiscale distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita
fiscale. Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in
ambito di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale
in generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e
spirito le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost.
fed.
L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti
specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi
e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette
al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la
convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento
ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal
Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing &
Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p.
237.
e seg.
Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM
della ricorrente, e del di lei figlio, vanno ritenuti i redditi conseguiti
dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati
appartenenti ad un’unica UR.”
2.21
Alla
luce di quanto precede, e in particolare visto quanto ritenuto sub. 2.19 in
fine, occorre procedere alla verifica del calcolo della RIPAM operato dalla
Cassa. Per definire il diritto alla RIPAM del ricorrente e del convivente __________
va fissato il reddito determinante in maniera semplificata partendo dai dati contenuti
nelle decisioni fiscali applicabili. I redditi dei conviventi vanno cumulati e,
di seguito, vanno dedotte le spese riconosciute.
Il ricorrente,
correttamente, non ha contestato i calcoli eseguiti dalla Cassa cantonale di
compensazione che si rivelano corretti. Va qui osservato che gli importi del
fabbisogno determinati dall’art. 10 Laps (v. consid. 2.11. che precede) sono
stati correttamente aggiornati come imposto dall’art. 10 cpv. 3 Laps.
Nella STCA
36.2015.29
consid. 2.25 sono specificate le modalità di calcolo e di
determinazione dei valori aggiornati, a tale giudizio può qui essere fatto
riferimento, e meglio:
" Con riferimento a tale norma va ricordato che l’Ordinanza 09 del
Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione
dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2%
rispetto ai valori del biennio precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11
è stato dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che
l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del l’1,7543%.
La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso
l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione
AVS AI IPG, Bellinzona), che “l’aumento percentuale reale delle rendite non
corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente
applicato dall’amministrazione.
Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento.
Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente
calcolato dal raffronto degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime
(STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no.
12.
e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).
Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti
all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha
previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9%, che in realtà assomma allo
0,86209, mentre con l’Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi
e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%.
Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo
dell’adeguamento è dello 0,42735%.
La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al
limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido
per l’anno precedente all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 per il
sussidio del 2015, al 2013 per il sussidio del 2014
rispettivamente al 2012 per il sussidio del 2013.
L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta dai
ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori
del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha
operato correttamente fissando il valore del fabbisogno applicando le norme
transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali che, all’art. 37, prevede, in “deroga all’art. 10, per gli
anni 2013 e 2014… i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La
norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20
dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).”
In concreto dunque la Cassa
cantonale di compensazione ha cifrato correttamente il fabbisogno dell’UR in
causa, composta da RI 1 e dal convivente, in CHF 16'540.-- (titolare del
diritto) + CHF 8'270.-- (prima persona supplementare).
Questo importo è stato
aggiornato secondo le Ordinanze 09 ed 11 in maniera corretta.
2.22
Qui di seguito devono essere verificati
i calcoli svolti dall’amministrazione per la nuova determinazione del diritto
alla RIPAM da parte dell’UR composta dal ricorrente e dal suo convivente per
tutti i 4 anni di sussidio in discussione.
2.22.1
Per quanto attiene alla RIPAM 2012
la Cassa ha considerato i premi medi dei componenti l'UR, di CHF 9'700.--. I
redditi conseguiti nel periodo di riferimento sono fissati nella tassazione
2009.
ed ammontano a CHF 73’106.-- (dati accertati dall’UT e derivati dai
redditi cui è sommata la quota parte di sostanza netta). Per determinare il
reddito disponibile occorre dedurre dall’importo complessivo dei redditi lordi
le spese professionali e i premi medi. La Cassa ha correttamente calcolato
l’importo in CHF 59’406.--. Per stabilire il diritto al sussidio va applicata
la seguente formula:
{PMR - [(RD – limite RD per conseguimento RIPAM
massima)
* quota art. 36 v.LCAMal/100]} * Quota finanziamento
che, rapportata ai dati
concreti, conduce al seguente risultato per l’UR composta dal ricorrente e dal
convivente:
9'700 – [(59’406 – 13'026) x 21/100] x 73,5% = - 29.30
L’importo inferiore allo 0
non consente il riconoscimento di alcuna riduzione del premio. La Cassa ha
calcolato correttamente il diritto alla RIPAM per l’anno 2012.
2.22.2
Per l’anno 2013 il RD dell’unità
di riferimento assomma CHF 64’251.--. Il reddito disponibile è di CHF 50’436.--
già dedotte le spese riconosciute pari a CHF 4'000.- ed i PMR per CHF 9'816.-.
La RIPAM è calcolata con la formula seguente:
{PMR - [(RD – Limite RD per sussidio massimo/2) x
quota % di
partecipazione]} x coefficiente cantonale di
finanziamento
Ossia:
{9'816 – [(50’435 –
26’052/2) x 21%]} x 70% = 1'372.077
In questo caso il valore positivo
del risultato consente l’attribuzione di una riduzione del premio di CHF 686.40
per ogni assicurato. La Cassa ha agito correttamente.
2.22.3
Per l’anno 2014 la formula
di calcolo è quella esposta nelle considerazioni del punto precedente. Il redditi
complessivi ammontano a CHF 64’518.-- da cui dedurre i PMR (CHF 9'930.-) e le
spese riconosciute (CHF 4'000.-- complessiva-mente). Il RD è di CHF 50’588.--.
Il calcolo da un risultato positivo che consente il riconoscimento di una RIPAM
come indicato dalla Cassa cifrato in CHF 1'430.40 (ossia CHF 715.20 ciascuno). Il
ricorrente stesso non ha correttamente contestato il calcolo eseguito
dall’amministrazione ed i parametri posti alla base dello stesso che sono stati
fissati conformemente alle norme applicabili.
2.22.4
Per il 2015 il reddito disponibile
dell’UR è di CHF 41’695.--, come rettamente stabilito dalla Cassa cantonale di
compensazione. La formula applicabile per determinare il limite di reddito
massimo del diritto alla riduzione è (in assenza di figli a carico) data
dall’applicazione della costante (3,4) moltiplicata per la metà del limite di
reddito Laps, qui 3,4 x (26’052/2) = CHF 44'288,40 importo inferiore al RD (CHF
41’695.--). Il calcolo della Cassa si rileva pertanto corretto, ossia:
{9750 –
[(9750/44288,402) x 41’6952]} x 73,5% = 814.70
Per un importo di RIPAM di CHF
406,80 per ogni assicurato.
2.23
Alla luce di quanto precede,
ritenuto il sussistere di tutti i presupposti di legge, la Cassa ha
correttamente ricalcolato il diritto alla RIPAM di RI 1, e ciò per gli anni
2012, 2013, 2014 e 2015. In concreto è data (per il periodo d’interesse) una
convivenza stabile tra il ricorrente e il signor __________. La Cassa ha eseguito
i calcoli correttamente, fondandosi sulle tassazioni applicabili, cifrando i RD
partendo dai redditi complessivi determinati a livello fiscale da quali ha
dedotto, in maniera precisa, gli importi deducibili.
Ne segue che il ricorso contro
le quattro decisioni della Cassa cantonale di compensazione del 6 ottobre 2016
2016.
deve essere respinto. Si prescinde dal carico di tasse e spese e non
vengono attribuite ripetibili in favore della Cassa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 3 novembre
2016 formulato da RI 1, __________, contro quattro decisioni emesse su reclamo
il 6 ottobre 2016 dalla Cassa cantonale di compensazione aventi per oggetto la
riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, le spese sono poste a carico dello Stato, e non sono attribuite
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti