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Decisione

36.2016.122

RIPAM. Concubinato: coppia composta da persone dello stesso sesso. Relazione stabile che conduce a ritenere un'UR unica

21 febbraio 2017Italiano76 min

Source ti.ch

Fatti

I funzionari interessati, in un’amministrazione di massa quale la RIPAM,

provvedono alle verifiche necessarie e debbono contare sulla correttezza e

l’integrità delle risposte fornite dall’assicurato.

Solo nel corso dell’esame

della domanda di riduzione dei premi 2016 la Cassa cantonale di compensazione

ha potuto accertare l’esistenza di una convivenza dell’assicurato con __________.

Il sospetto della convivenza derivato dai modesti redditi conseguiti

dall’assicurato e ritenuti nelle tassazioni applicabili (difficilmente

compatibili con una vita dignitosa in assenza di un sostegno, diretto o

indiretto, da parte di terzi), ha trovato conferma nelle parole dell’assicurato

stesso alla funzionaria della Cassa che l’ha interpellato.

Come rivelano i redditi

oggetto delle tassazioni 2009 a 2012 del ricorrente, gli importi dei redditi

conseguiti annualmente sono, riportati su base mensile, inferiori (tranne che

per il 2010 dove sono stati leggermente superiori) a CHF 2'000.-- (per il 2009

assommavano a CHF 1'770.-- mensili per 12 mensilità). Questi redditi, se non

altrimenti sostenuti da interventi sociali statali o da un’integrazione da parte

di terzi privati, non consentono di sopravvivere poiché insufficienti per il

pagamento di una pigione e per il minimo sostentamento personale. Si tratta di

somme inferiori ai minimi esistenziali fissati dalla Camera di Esecuzione e

Fallimenti del Tribunale di Appello (pubblicati nel sito: http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/)

per cui per il solo sostentamento della persona sola occorrono CHF 1'200.-- mensili,

cui vanno aggiunti il canone di locazione e le spese per il riscaldamento, con

altre che qui non occorre evocare.

Le decisioni formali di

riesame dei provvedimenti di riconoscimento della RIPAM per gli anni discussi

sono state emanate nel giugno, le verifiche sono state effettuate nell’autunno

2015, esse sono quindi tempestive.

2.5.4. La Cassa ritiene di avere

erroneamente erogato la RIPAM a RI 1 per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015,

quando l’assicurato non ne avrebbe avuto diritto pienamente in ragione della

sua convivenza stabile con __________ che impone il computo (nell’ambito

dell’unità di riferimento) dei redditi dei due conviventi. Gli importi che la

Cassa cantonale di compensazione pretende di avere riconosciuto a torto,

dettagliatamente esposti nelle considerazioni di fatto, sono rilevanti

assommando complessivamente a più di CHF 10'000.--.

Ne segue che la procedura

adottata dall’amministrazione è, da un lato, tempestiva e, dall'altro, sorretta

da sufficiente motivazione. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve ora

verificare la correttezza dell’agire dell’amministrazione quo alla nuova

determinazione del diritto alla RIPAM per i medesimi anni in discussione.

2.6. Come

evocato nelle recenti decisioni di questo TCA in materia (STCA 36.2014.78 del 2

febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15

febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016,

36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016) dal 2012 le norme

della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che regolano

la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico

sanitarie (RIPAM, l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che

dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale.

Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione

della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha

provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di distribuzione dei sussidi decisi

dal Cantone, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di

rendere più efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa aveva mostrato

talune lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale

cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del

Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a

pagina 7, ed il relativo Rapporto

della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento

promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai

criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile

cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per

approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da

scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento

hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui

l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed

alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.

LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Le

nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di

concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare

maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i

premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende

però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche

a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa …

nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di

riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata

precedentemente ritenuta.

Il

Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la

LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento ed è vincolato in

particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i

redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei

minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di

informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione

dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta

infatti ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e

quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto

cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua

costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al

Cantone non solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per

pervenire alla riduzione dei premi.

Si annota qui che la

pubblicazione sul BU delle modifiche legislative è circostanza che non può

essere sfuggita al ricorrente.

Le modifiche (e

l’adozione) di norme legali – presunte note (nemo censetur ignorare legis) –

non debbono fare oggetto di informazione individuale al cittadino,

contrariamente a quanto ritiene il ricorrente.

2.7. Con

le norme in vigore dal 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di

conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di

riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa

delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”,

nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente

sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi

maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con

l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche

nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza

fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato”

(Rapporto, loc. cit.).

Importante

è qui rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge,

l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte

la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale

per certe fasce di assicurati.

2.8. Il Cantone accorda le

riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta accompagnata

dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli assicurati,

fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari all’AVS ed

all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli assicurati

tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la

fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto. Se la

data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è versato dal 1

gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni per l’aiuto

sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è tardiva e

formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di

competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria è

dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della

richiesta.

Per

la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo

della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento.

L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a

livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli

minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi,

se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR

qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone

maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale

dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti

del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

Il

premio medio di riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla

RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena

descritto e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo

assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2

LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio medio di

rifermento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

Alla base del diritto alla

riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai

dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni

singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge

rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di

accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati

relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza

viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel

suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza

donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge

dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il

regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16,

prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il

periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano

considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati

nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto

sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è

ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

L’art.

31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma

di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un

quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale,

contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia.

Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.

Il

nuovo sistema prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei

quali è accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art.

34 LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di

trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito

della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti”

(Rapporto DSS pag. 31). Questo contrariamente al previgente sistema che

conosceva tre sole tipologie di differenziazione per l’importo massimo della

prestazione.

Secondo

le norme della LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che

supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione

sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a contribuzione

del pagamento dei premi. In questa costellazione (superamento del limite di

reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo

della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza

dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la riduzione del

premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. Le norme in

vigore dal 2012 al 2014 compreso prevedevano percentuali di riduzione che

variavano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36a

LCAMal fissava le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli), 13%

(persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone

coniugate con figli.

Con

le modifiche vigenti per la RIPAM 2015 il legislatore ha introdotto il nuovo

concetto di reddito disponibile massimo. Per tale norma la riduzione dei premi

è accordata sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per

le UR senza figli, è definito con la formula di calcolo (ermetica) seguente:

RDM

= costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della

pigione

Se

dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:

RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x 50

% del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.

Le

due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento

ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono

due valori costanti del 3.4 e del 3,9.

Nel corso dei lavori

preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della

Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo

cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non

dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non

far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei

redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM

interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione

equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni

reddituali” (Messaggio citato, p. 13).

Posto il principio di fissare

un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere

maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti

d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare

maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e

biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli.” (Messaggio

citato, p. 13).

Da queste considerazioni è nata

la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri

per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state

proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli

computabili, e del 3.9 per in caso di presenza di figli. Sempre nel suo

messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei

premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è

calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il

multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.

Per la determinazione della

costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p. 14 e 15) specifiche tabelle

di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle

costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della

costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce

anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)

illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di

riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3

novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi

massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.

In sostanza le costanti scelte

dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare per ogni

anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una

valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione

dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del

premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e conformi

al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a chi è nel

bisogno ma anche alle fasce medie.

2.9. Come

anticipato per stabilire il parametro da porre alla base del calcolo della

RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera

semplificata dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo

riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di

tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte

della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.

L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui

l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali

necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di

principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni

dall’assicurato medesimo o tramite terzi.

Il

RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in

ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili che per quel che

riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una

semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei

beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce

dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale

capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni

reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata

dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza

(1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia

alcuna).

L’amministrazione

è tenuta a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente

accessoria, che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della

sostanza (mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo

proprio, dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di

decisione di tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro

simile che la Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta

inoltre delle indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private

(rendite AVS o AI rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia,

ed ancora i versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra

fonte considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione

del reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,

redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente:

assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni

complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande

invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta

infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente

prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla

riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che

non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione

della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico

sanitarie (Messaggio, op. cit., pag. 16 in initio).

Dai

lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima

ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo

determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS.

Va sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2

febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011,

36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del

10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2

giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per

costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta

conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e

debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi

diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme

del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal)

ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di

tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle

Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal

Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

2.10. Dall’importo

del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese

specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in

maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo

abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto

della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che

riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra

essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge

annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro

le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito,

in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia:

AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese

professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le

spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un

importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi

assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),

imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni

nell’ambito della LAMal) od ancora per l’invalidità, rispettivamente spese di

gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a

carico od ancora per doppia economia non possono essere considerate.

Secondo

le nuove norme la spesa per interessi passivi è - come detto - ammessa se

effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF

3'000.--. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per

l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti

ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire

una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di

penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria”

(pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da

ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli

inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai

sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18

ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre

– ma sino a CHF 3'000.-- al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri

ipotecari.

La

deduzione, così come espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai

debiti ipotecari. Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà

amministrative per accertare la natura degli interessi passivi versati

(remunerazione di debiti ipotecari o di debiti privati rispettivamente

aziendali, od ancora di prestiti al consumo) il legislatore ammette in

deduzione, sino al limite citato, gli interessi passivi che sono riconosciuti a

livello fiscale. Una differenziazione non è infatti precisata e deducibile dai

dati cui la Cassa cantonale ha accesso all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta del disegno di legge non ha fatto oggetto di

approfondimento da parte della Commissione della gestione e delle finanze nel

suo Rapporto con implicita condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di

rilievo per ammettere la deduzione dell’importo di CHF 3'000.-- è il

riconoscimento degli interessi in deduzione a livello fiscale, su questo

aspetto la volontà del legislatore appare chiara.

2.11. Come

in parte già anticipato, per le norme vigenti dal 2012 al 2014, determinato il

RDS riferito all’UR istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le

spese vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato

dalla legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra

variabile a dipendenza della dimensione dell’UR. Se il RDS sarà inferiore al

valore limite l’UR beneficerà dell’importo massimo del sussidio. Se invece è

superiore a questo limite (come rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010

pag. 4) “una percentuale fissa del reddito che eccede tale soglia dovrà

essere destinata al finanziamento dei premi, mentre il resto costituirà la

prestazione del Cantone. Man mano che il reddito aumenta la prestazione

cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite di reddito fino al

quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è stato definito

nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò senza il

computo della pigione”.

Il

valore limite per il riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno

determinato secondo l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di

detto valore. Per l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità

a livello del regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in

assenza di una valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal

cita espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato

finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal previgente (su

questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28 in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il

limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio

2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei

premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della

pigione. Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni

riferite ai sussidi precedenti la RIPAM 2015 (STCA 36.2014.8 del 16 aprile

2014; 36.2012.71 del 21 gennaio 2013; 36.2012.20 del 13 agosto 2012 nonché

36.2012.14 del 3 settembre 2012. pubblicata in RtiD 2013 - I pag. 44 e segg.

No. 11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo

la soglia di intervento:

a)

per il titolare del diritto:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per la persona sola

b)

per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c)

per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d)

per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e)

per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di

riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

2Per

limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI si intende:

a) fr. 16’540.-- con riferimento

all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b) fr. 8’270.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c) fr. 8’680.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d) fr. 5’787.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e) fr. 2’893.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

3I limiti

dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura

dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari

all’AVS/AI.

Il

legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a

quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza

dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione

del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente

beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di

ottenimento della riduzione).

Come

indicato dunque dall’anno 2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno

costituiva il limite oltre il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo

a contribuzione per il pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono

state le modifiche citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma

desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima

possibile. In altri termini il limite di reddito oltre il quale l’assicurato o

la UR debbono iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato

diminuito. Come vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza

comunque sui calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa,

per il manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono

il versamento di un sussidio.

2.12. Con le modifiche della legge

apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate in vigore il 1° gennaio

2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015 (oggetto delle

contestazioni formanti l'inc. 36.2015.31) è determinato mediante una nuova

formula che considera il reddito disponibile massimo dell’art. 32a LCAMal (si

veda quanto esposto nelle considerazioni sub. 2.9. in fine).

L'art.

34 LCAMal ribadisce che l'importo massimo normativo dei premi corrisponde alla

somma dei premi medi di riferimento per categoria d'assicurato, dell'UR.

L'importo normativo della RIPAM, dal 2015 è quindi determinato dalla seguente

formulata:

[PMR – (PMR x RD2)]

RDM2

e dipende dal reddito

disponibile massimo (RDM) definito all'art. 32 a LCAMal cui si è accennato nelle considerazioni precedenti. Le modifiche apportare alle norme a

contare dal 2015 hanno reso il sistema molto meno trasparente visto l’uso di

formule matematiche complesse.

2.13. Per completezza va

rammentato ancora che per fissare l’importo della riduzione del premio da

riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65

cpv. 1 LAMal) l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente moltiplicato per

il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il

coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve

finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota,

basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o

dell’UR interessata.

Il

coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1°

gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile

per “le unità di riferimento con un reddito disponibile

inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della

pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000“ mentre

un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.

A contare dal 2015 il

legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto portare

un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale di

finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.

2.14. La

somma che risulta quindi dall’applicazione di questa percentuale di

partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce

della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce

l’importo della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente

agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del

sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la

nuova polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.

2.15. Occorre

anche qui (come già nelle recenti decisioni di questo Tribunale, cfr STCA

36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA

36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18

aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016) precisare

quali fossero i parametri applicabili alla determinazione della riduzione dei

premi negli anni qui in esame.

2.15.1. Con

il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle

riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012 (del 15 novembre 2011),

le stesse sono state definite come segue:

" a) periodo

fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno

2009.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF

4850.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4421.--

- minorenni: CHF

1146.--

c) percentuali

relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei

premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno

2010 (BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per

l’anno 2012."

2.15.2. Per

l’anno 2013, le stesse sono state così definite:

"

a) periodo fiscale per

l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:

classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2010.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’908.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’526.--

- minorenni: CHF 1’141.--

c) percentuali relative alla parte di

reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36

LCAMal."

2.15.3. Con

Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente)

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio

LAMal per l’anno 2014 il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti

parametri:

"

a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento: classificazioni

dell’imposta cantonale per l’anno 2011.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’965.00

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’594.00

- minorenni: CHF 1’156.00

c) percentuali relative alla parte di

reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36

LCAMal.”

2.15.4. Per

l'anno 2015 l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della RIPAM

mediante DE dell'11 febbraio 2015, nel seguente modo:

" a) periodo

fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento: classificazioni

dell’imposta cantonale per l’anno 2012.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’875.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’504.--

- minorenni: CHF 1’066.--

c) costante per il calcolo del reddito disponibile

massimo:

- unità di riferimento senza figli: 3.4

- unità di riferimento con figli: 3.9”

2.16. Prima

di esaminare i calcoli eseguiti dall’amministrazione al fine di accertarne

l’esattezza, è rilevante verificare la correttezza del presupposto dal quale la

Cassa è partita, e contestato dal ricorrente, secondo cui i suoi redditi e

quelli del signor __________ vadano accumulati.

2.17. Come ricordato nelle recenti

STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA

36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18

aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016, l’art.

26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner conviventi, in caso di convivenza

stabile, compongano un’UR. Il ricorrente non contesta la possibilità stessa, conferita

al legislatore. Questo aspetto deve però essere esaminato dal TCA

specificatamente, nel caso in esame, poiché per la prima volta il TCA è

confrontato con un concubinato tra due persone del medesimo sesso che vivono –

come indicato dal ricorrente da ultimo in udienza – quali compagni in una

relazione sentimentale che dura ormai da anni.

Per quanto attiene alla

convivenza stabile, in generale, con la STCA 36.2015.29 questo Tribunale

cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che l’equiparazione dei conviventi

alla situazione dei coniugi non è contraria al principio di uguaglianza

giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare il tema della convivenza

in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed in quello della RIPAM

appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto, l’art. 8 Cost. fed.

Da

notare che, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e

della norma del suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi

dei conviventi sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26

cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata,

in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone di Vaud, di un

caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva

chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie

invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio

pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:

"

L'art. 18 al. 1 du

règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin

1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

(RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et

les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux

couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou

plusieFabio enfants mineFabio, en apprentissage ou aux études et dont ils

assument l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que,

conformément à l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque

le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)

Dans le domaine des contributions publiques ou

des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général

très strictes (ATF 133

I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF

133 V 402 consid. 3.2 p.

404 s.; ATF

132 I 117 consid. 4.2 p.

121; ATF

132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130

I 65 consid. 3.1 p. 67). En

matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les

exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de

précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales

régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du

principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité

des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer

le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes

fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des

bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son

octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer

dans une ordonnance (ATF 118

Ia 46 consid. 5b p. 61;

ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,

vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797

ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf.

également ATF 131

Considerandi

II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir

légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi

ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée

sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines

conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au

mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le

Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage

était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de

l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage

qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir

également FABIO FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf

(nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les

cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés

des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne

assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet

qu'il n'est pas … arbitraire de

tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance,

quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre

les partenaires.

Dans cette optique, il est admissible de tenir

compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance

(arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in

FamPra.ch 2004 p. 434;2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003

du 12 janvier 2004, consid. 3.2;

2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche

Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis

von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX

WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p.

162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für

Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A

ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable

et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la

fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière

appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,

notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent

ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre

d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions

alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du

concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire

accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la

limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129

I 1).

Les considérations qui sont à la base de cette

jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide

sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,

vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme

dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux

domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le

principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de

subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le

revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations

à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires

enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non

l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec les parents et autres

situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge

de manœuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle

des bénéficiaires et de permet-tre une utilisation des subsides conformes à

leur but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des

intéressés. Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune

du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi

cantonale au sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la

notion légale d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité

de la prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir

d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union

matrimoniale."

Considerare,

in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per

valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente

ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha ritenuto tale cumulo in contrasto

con senso e scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal.

2.18

In

Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è

ritenuta stabile. La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla

legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle

prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo

aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato

dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In

particolare la convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi

sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il

realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella

convivenza.

Con

pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con

entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha

modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:

"

La convivenza è considerata

stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio;

c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."

con ripresa dei concetti

già contenuti nel RLaps.

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione

completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha

osservato come:

"

… per gli art. 4 cpv. 1 lett. c

Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del

titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner

convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in

comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto

contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e

meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente

soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett.

c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1

Partner

convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile

dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Ed

ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2

del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e

delle finanze che ritiene quanto segue:

" Con

l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal

titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori

hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a

definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono

figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita

ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Con le ulteriori seguenti

osservazioni:

"

È, altresì, utile sottolineare che

secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della

giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto

a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in

comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82

consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto

2011.

consid. 2.2.)."

Questi

rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei

premi dell’assicurazione malattie, nelle STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015;

STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4

del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016

e 36.2016.26 del 4 maggio 2016, e sono assolutamente attuali per cui vanno

ulteriormente ribaditi. I concetti della Laps, e la giurisprudenza cantonale

sviluppata in materia, vanno applicati anche in ambito di riduzione die premi

sia per il rinvio dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi

ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e per l'art. 10a RLCAMal e 2a RLaps), sia per

lo scopo stesso che si prefigge la legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali. Sarebbe scioccante applicare, all’ambito della

riduzione dei premi dell’assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un

concetto di convivenza stabile diverso.

Condividere la propria esistenza,

gli affetti, in una relazione intensa, duratura, rapportabile a quella

coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di

considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili.

In concreto il ricorrente

e il convivente signor __________ dal 2001 condividono la loro esistenza, intrattengono

una relazione sentimentale (come definita in corso d’udienza). Essi si prestano

reciproco aiuto condividendo in particolare l’appartamento in cui la coppia

vive da anni. Con i suoi modesti redditi, in particolare se considerati al

netto delle spese legali obbligatorie (premio cassa malati a suo carico e

contributi AVS/AI/IPG), il ricorrente non consegue un reddito minimo che

consenta una vita decorosa, siccome inferiore ai minimi vitali fissata dalla

CEF. Va quindi esaminato se questa convivenza, duratura, intensa, profonda e

radicata, adempie i requisiti dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal e dell’art. 10a lett.

b) rispettivamente c) RLCAMal alla luce del fatto che la condizione legale

della convivenza è conforme alla giurisprudenza federale.

2.19

Nel

caso in esame, non diversamente dai casi recentemente esaminati recentemente da

questo TCA (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto

2015.

e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016,

36.2016.11

del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4

maggio 2016), la convivenza va senza dubbio ritenuta stabile e tale da imporre

il cumulo dei redditi in ottica di RIPAM tra i due conviventi che formano

un’unica UR.

Come

indicato il ricorrente e __________ convivono da ben più di dieci anni, come

ammesso in sede d’udienza, la loro è una relazione affettiva profonda, la

coppia non condivide solo l’alloggio ma si sostiene, come palesano i modesti

redditi del qui ricorrente.

Dall’istruttoria

risulta dunque che l'unione tra RI 1 e __________ è fondata su base

sentimentale, è intensa, dura da molto tempo e ha riverberi economici. Gli

elementi raccolti agli atti, impongono di ritenere la convivenza stabile.

Occorre ora verificare se

un concubinato possa essere ritenuto anche alla presenza di due persone del

medesimo sesso, ciò che la giurisprudenza federale sembrava negare prima della

vigenza della legge (1 gennaio 2007) sull’unione registrata delle coppie

omosessuali (DTF 109 II 15 consid. 1b). L’entrata in vigore di questa legge,

che fornisce alle coppie del medesimo sesso la possibilità di avere un quadro

giuridico del tutto simile a quello matrimoniale, e l’evoluzione dei tempi (il

concubinato è stato represso penalmente da norme sanzionatorie cantonali

riservate dall’art. 335 cpv. 2 CPS fino agli anni settanta in molti cantoni; il

Vallese è stato l’ultimo cantone a abrogare la sanzione penale per i concubini

nel 1995, da li in poi il concubinato è stato non solo tollerato ma

riconosciuto e ritenuto a diversi livelli), non preclude la possibilità delle

coppie del medesimo sesso, che non intendano o non possano procedere alla

registrazione del loro partenariato secondo la LUD, di convivere condividendo

la loro esistenza in un concubinato. In altre parole va riconosciuto anche alle

coppie del medesimo sesso di costituire una coppia concubina che condivide una

relazione spirituale, sessuale, di desco e di tetto, come evoca la giurisprudenza

più recente del Tribunale federale (DTF 134 V 369 consid. 6.1.1. e 6.3.) e come

ammette la dottrina dominante in materia (per tutti si veda il contributo di Pascal Pichonnaz, Le partenariat

enregistré: sa nature et ses effets, in RDS 2005 p. 398 e seguenti). Non vi è

motivo, in questa sede, per escludere il concubinato tra persone del medesimo

sesso, tra quelli annoverati all’art. 26 cpv. 4 LCAMal.

RI

1.

e __________ formano un’unità di riferimento ai sensi dell’art. 26 cpv. 4

LCAMal così come precisato dall’art. 10a RLCAMal.

2.20

Nelle STCA 36.2015.29 e

36.2014.78

(citate in precedenza), questo Tribunale, a fronte delle specifiche

contestazioni delle ricorrenti, ha esaminato il tema della pretesa

discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi in rapporto a quelle

coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene nell'ambito del diritto

fiscale, non traendo - in questo ambito - i vantaggi della coppia coniugata quo

a deduzioni ed aliquote. Nei due casi citati la parte ricorrente rilevava che i

redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre in ottica fiscale ciò non

avviene, ma non vengono ritenute specifiche deduzioni per determinare

l'imponibile e non viene applicata l'aliquota per coniugi. Come deciso nella

STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 consid. 2.21 questa obiezione non può essere

ritenuta (argomento ripreso nella successiva 36.2015.29 consid. 2.24.), il

Tribunale cantonale delle assicurazioni così si è infatti espresso:

" Va

sottolineato come la differente valutazione della convivenza stabile in ambito

RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore,

chiaramente espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che

precedono. Due conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è

in parte condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita

fiscale distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita

fiscale. Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in

ambito di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale

in generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e

spirito le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost.

fed.

L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti

specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi

e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette

al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la

convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento

ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal

Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing &

Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p.

237.

e seg.

Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM

della ricorrente, e del di lei figlio, vanno ritenuti i redditi conseguiti

dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati

appartenenti ad un’unica UR.”

2.21

Alla

luce di quanto precede, e in particolare visto quanto ritenuto sub. 2.19 in

fine, occorre procedere alla verifica del calcolo della RIPAM operato dalla

Cassa. Per definire il diritto alla RIPAM del ricorrente e del convivente __________

va fissato il reddito determinante in maniera semplificata partendo dai dati contenuti

nelle decisioni fiscali applicabili. I redditi dei conviventi vanno cumulati e,

di seguito, vanno dedotte le spese riconosciute.

Il ricorrente,

correttamente, non ha contestato i calcoli eseguiti dalla Cassa cantonale di

compensazione che si rivelano corretti. Va qui osservato che gli importi del

fabbisogno determinati dall’art. 10 Laps (v. consid. 2.11. che precede) sono

stati correttamente aggiornati come imposto dall’art. 10 cpv. 3 Laps.

Nella STCA

36.2015.29

consid. 2.25 sono specificate le modalità di calcolo e di

determinazione dei valori aggiornati, a tale giudizio può qui essere fatto

riferimento, e meglio:

" Con riferimento a tale norma va ricordato che l’Ordinanza 09 del

Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione

dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2%

rispetto ai valori del biennio precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11

è stato dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che

l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del l’1,7543%.

La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso

l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione

AVS AI IPG, Bellinzona), che “l’aumento percentuale reale delle rendite non

corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente

applicato dall’amministrazione.

Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento.

Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente

calcolato dal raffronto degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime

(STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no.

12.

e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).

Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti

all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha

previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9%, che in realtà assomma allo

0,86209, mentre con l’Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi

e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%.

Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo

dell’adeguamento è dello 0,42735%.

La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al

limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido

per l’anno precedente all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 per il

sussidio del 2015, al 2013 per il sussidio del 2014

rispettivamente al 2012 per il sussidio del 2013.

L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta dai

ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori

del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha

operato correttamente fissando il valore del fabbisogno applicando le norme

transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali che, all’art. 37, prevede, in “deroga all’art. 10, per gli

anni 2013 e 2014… i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La

norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20

dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).”

In concreto dunque la Cassa

cantonale di compensazione ha cifrato correttamente il fabbisogno dell’UR in

causa, composta da RI 1 e dal convivente, in CHF 16'540.-- (titolare del

diritto) + CHF 8'270.-- (prima persona supplementare).

Questo importo è stato

aggiornato secondo le Ordinanze 09 ed 11 in maniera corretta.

2.22

Qui di seguito devono essere verificati

i calcoli svolti dall’amministrazione per la nuova determinazione del diritto

alla RIPAM da parte dell’UR composta dal ricorrente e dal suo convivente per

tutti i 4 anni di sussidio in discussione.

2.22.1

Per quanto attiene alla RIPAM 2012

la Cassa ha considerato i premi medi dei componenti l'UR, di CHF 9'700.--. I

redditi conseguiti nel periodo di riferimento sono fissati nella tassazione

2009.

ed ammontano a CHF 73’106.-- (dati accertati dall’UT e derivati dai

redditi cui è sommata la quota parte di sostanza netta). Per determinare il

reddito disponibile occorre dedurre dall’importo complessivo dei redditi lordi

le spese professionali e i premi medi. La Cassa ha correttamente calcolato

l’importo in CHF 59’406.--. Per stabilire il diritto al sussidio va applicata

la seguente formula:

{PMR - [(RD – limite RD per conseguimento RIPAM

massima)

* quota art. 36 v.LCAMal/100]} * Quota finanziamento

che, rapportata ai dati

concreti, conduce al seguente risultato per l’UR composta dal ricorrente e dal

convivente:

9'700 – [(59’406 – 13'026) x 21/100] x 73,5% = - 29.30

L’importo inferiore allo 0

non consente il riconoscimento di alcuna riduzione del premio. La Cassa ha

calcolato correttamente il diritto alla RIPAM per l’anno 2012.

2.22.2

Per l’anno 2013 il RD dell’unità

di riferimento assomma CHF 64’251.--. Il reddito disponibile è di CHF 50’436.--

già dedotte le spese riconosciute pari a CHF 4'000.- ed i PMR per CHF 9'816.-.

La RIPAM è calcolata con la formula seguente:

{PMR - [(RD – Limite RD per sussidio massimo/2) x

quota % di

partecipazione]} x coefficiente cantonale di

finanziamento

Ossia:

{9'816 – [(50’435 –

26’052/2) x 21%]} x 70% = 1'372.077

In questo caso il valore positivo

del risultato consente l’attribuzione di una riduzione del premio di CHF 686.40

per ogni assicurato. La Cassa ha agito correttamente.

2.22.3

Per l’anno 2014 la formula

di calcolo è quella esposta nelle considerazioni del punto precedente. Il redditi

complessivi ammontano a CHF 64’518.-- da cui dedurre i PMR (CHF 9'930.-) e le

spese riconosciute (CHF 4'000.-- complessiva-mente). Il RD è di CHF 50’588.--.

Il calcolo da un risultato positivo che consente il riconoscimento di una RIPAM

come indicato dalla Cassa cifrato in CHF 1'430.40 (ossia CHF 715.20 ciascuno). Il

ricorrente stesso non ha correttamente contestato il calcolo eseguito

dall’amministrazione ed i parametri posti alla base dello stesso che sono stati

fissati conformemente alle norme applicabili.

2.22.4

Per il 2015 il reddito disponibile

dell’UR è di CHF 41’695.--, come rettamente stabilito dalla Cassa cantonale di

compensazione. La formula applicabile per determinare il limite di reddito

massimo del diritto alla riduzione è (in assenza di figli a carico) data

dall’applicazione della costante (3,4) moltiplicata per la metà del limite di

reddito Laps, qui 3,4 x (26’052/2) = CHF 44'288,40 importo inferiore al RD (CHF

41’695.--). Il calcolo della Cassa si rileva pertanto corretto, ossia:

{9750 –

[(9750/44288,402) x 41’6952]} x 73,5% = 814.70

Per un importo di RIPAM di CHF

406,80 per ogni assicurato.

2.23

Alla luce di quanto precede,

ritenuto il sussistere di tutti i presupposti di legge, la Cassa ha

correttamente ricalcolato il diritto alla RIPAM di RI 1, e ciò per gli anni

2012, 2013, 2014 e 2015. In concreto è data (per il periodo d’interesse) una

convivenza stabile tra il ricorrente e il signor __________. La Cassa ha eseguito

i calcoli correttamente, fondandosi sulle tassazioni applicabili, cifrando i RD

partendo dai redditi complessivi determinati a livello fiscale da quali ha

dedotto, in maniera precisa, gli importi deducibili.

Ne segue che il ricorso contro

le quattro decisioni della Cassa cantonale di compensazione del 6 ottobre 2016

2016.

deve essere respinto. Si prescinde dal carico di tasse e spese e non

vengono attribuite ripetibili in favore della Cassa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso del 3 novembre

2016 formulato da RI 1, __________, contro quattro decisioni emesse su reclamo

il 6 ottobre 2016 dalla Cassa cantonale di compensazione aventi per oggetto la

riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, le spese sono poste a carico dello Stato, e non sono attribuite

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti