Lexipedia

Decisione

36.2016.126

Mancato pagamento di premi LAMal.Assicurato riconosce di non averli versati,ma contesta le spese amministrative addebitate dalla Cassa malati.Le spese di sollecito e per perdita di mora,previste dalle

10 gennaio 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i premi semestrali dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, comprendenti sia i premi

per l'assicurazione di base LAMal di Fr. 2'649,90, a cui andava dedotta la riduzione

cantonale di Fr. 2'526.-, sia i premi di Fr. 30.- (Fr. 5.-/mese) per la

copertura facoltativa di indennità giornaliera.

Il mancato pagamento dell'importo di

Fr. 153,90 (Fr. 123,90 + Fr. 30.-) è stato oggetto dapprima di un richiamo (doc.

5), poi di un sollecito di pagamento per Fr. 193,90 (doc. 6) comprensivo di Fr.

40.- di spese amministrative, e infine di un ultimo sollecito il 27 ottobre

2014 (doc. 7) di Fr. 225,40, pari al credito di Fr. 123,90, più Fr. 1,50 per

interessi di mora, Fr. 40.- di spese di sollecito e Fr. 60.- per spese di mora.

C. Non

avendo ricevuto il versamento dell'ammontare richiesto, con precetto esecutivo

n. __________ emesso il 14 giugno 2016 (doc. 9) dall’Ufficio __________ di __________,

CO 1 ha preteso il pagamento di Fr. 123,90 per i premi semestrali da

luglio 2014 a dicembre 2014, oltre interessi del 5% dal 31 luglio 2014; a ciò

si aggiungono Fr. 40.- per spese di sollecito, Fr. 60.- per spese per perdita

di mora e Fr. 66,60 per anticipo per il PE.

D. Con

decisione del 9 agosto 2016 (doc. 10) la Cassa malati ha rigettato

l’opposizione dell’assicurato al predetto PE per un credito di Fr. 123,90,

interessi di Fr. 12,55, spese legali di Fr. 99,90, spese di sollecito di Fr. 40.-

e spese di mora di Fr. 60.-.

E. La

decisione su opposizione del 30 settembre 2016 (doc. A1) emessa dalla Cassa

malati accoglie parzialmente l’opposizione dell’assicurato limitatamente alla

riscossione delle spese di esecuzione che non possono essere rigettate, mentre

conferma la decisione di rigetto dell’opposizione per le altre poste.

F. Con

ricorso del 9 novembre 2016 (doc. I) RI 1 non riconosce di essere

debitore di Fr. 123,90 per i premi LAMal da luglio a dicembre 2014, così pure contesta

gli interessi e “tutte le spese e tasse abnormi aggiunti” dalla sua

Cassa malati.

G. Nella

sua risposta del 28 novembre 2016 (doc. III) CO 1 ha osservato come il principio

stesso di addebitare degli interessi non sia in sé contestato dal ricorrente. Quanto

alle spese legali, esse si riferiscono alle spese anticipate e legate alla

messa in atto del procedimento esecutivo. Inoltre, le spese di sollecito hanno

la loro ragione d’essere nell’art. 105b cpv. 2 OAMal e nell’art. 5.5 Condizioni

d’assicurazione, oltre che nella mole di lavoro amministrativo dovuta esclusivamente

all’atteggiamento del ricorrente. Lo stesso vale per le spese per perdita di

mora, trattandosi di spese di riscossione e dunque di costi amministrativi

assunti dall’assicuratore per dare avvio alla procedura esecutiva.

Il ricorrente non ha prodotto nuovi

mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove), come sarà dettagliatamente indicato nelle considerazioni che seguono.

Il TCA può quindi decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21

dicembre 2007). Sul tema del giudizio monocratico da parte del Giudice delle

Assicurazioni sociali in Ticino si veda il contributo dottrinale pubblicato in

RTiD 2016 I pag. 307 e segg. dove è posta in risalto la contraddittorietà

dell’ultima giurisprudenza federale in materia.

Considerandi

2.

Per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto

ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V

388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata;

SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).

Se non è stata emessa nessuna

decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata

una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons.

2.

; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).

Nella fattispecie la decisione

impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 30 settembre 2016 da CO 1, ha

per oggetto unicamente la pretesa di pagamento dei premi dei mesi da luglio a

dicembre 2014. Non vi è fatta alcuna menzione su un estratto conto dei premi

dovuti né sulle indennità che, secondo il ricorrente, la sua Cassa malati

avrebbe dovuto versargli per i periodi in cui è stato degente in ospedale.

Ne discende che la questione relativa

al mancato allestimento di tale conteggio e al versamento di queste indennità da

parte della Cassa malati non può essere posta qui in discussione,

giacché la decisione su opposizione porta soltanto sulla condanna dell'assicurato

al pagamento dei premi LAMal del 2014.

Il TCA può quindi pronunciarsi

esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata. Le ulteriori

richieste dell'insorgente sono di conseguenza irricevibili.

nel merito

3.

Per

l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei

premi dei propri assicurati.

Secondo l’art. 64a cpv. 1

LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la

scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo

assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze

della mora (cpv. 2).

Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

Secondo l’art. 90 OAMal, i premi devono

essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

L’art. 105a OAMal stabilisce che il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26

cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.

In caso di mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la

diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la

presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b

cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per

propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

4.

La

Cassa malati ha preteso dall’assicurato il pagamento dei premi semestrali LAMal

da luglio a dicembre 2014, pari a un importo netto di Fr. 123,90.

Il ricorrente non riconosce di

essere debitore di questo ammontare e degli interessi maturati; contesta altresì

di dovere le spese accessorie caricate dalla Cassa malati siccome ritenute

abusive e abnormi “tenuto conto del credito e di tutto.” (doc. I pag. 2).

5.

Per

quanto concerne l’esistenza del debito stesso, va qui rilevato che dalla polizza

assicurativa agli atti (doc. 2) riferita all’anno 2014 risulta che il premio

mensile per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo

LAMal, con infortunio e la franchigia di Fr. 300.-, ammonta a Fr. 444,65, già

compresa la deduzione di Fr. 4,35 della distribuzione dei proventi della tassa

ambientale.

Dalla fattura dei premi del 7 giugno

2014.

(doc. 4) portante sul secondo semestre del 2014 si evince inoltre che il

ricorrente ha beneficiato della riduzione cantonale dei premi. Pertanto, dato

il premio semestrale di Fr. 2'649,90 (Fr. 441,65 x 6) e il sussidio di Fr.

2'526.-, il premio netto a carico dell’assicurato ammontava a Fr. 123,90.

Nel suo ricorso l’interessato afferma

semplicemente che “NON riconosce assolutamente” questo debito, osservando

che “sono mesi se non anni che lo scrivente chiede a CO 1 di voler stilare

un estratto conto dei premi dovuti rispettivamente delle indennità che avrebbe

dovuto versare al ricorrente per tutti i periodi in cui egli è stato degente

all’ospedale e quindi in situazione di diritto all’indennità” (doc. I pag. 2

in fine e pag. 3 in initio).

Come visto (cfr. consid. 2), questa

tematica esula dall'oggetto che il Tribunale è chiamato ad esaminare sulla base

della decisione su opposizione del 30 settembre 2016.

Va comunque abbondanzialmente osservato

come nella sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, pubblicata in RAMI 2005 pag.

358, l'allora TFA ha affermato:

" (…)

8.

Nella

più volte citata sentenza pubblicata in DTF 110 V 183, resa vigente la LAMI,

questa Corte, alla ricerca di una soluzione uniforme per i vari settori delle

assicurazioni sociali, aveva stabilito - come già s'è visto - che gli assicurati,

contrariamente alle casse malati, non potevano procedere alla compensazione di

prestazioni con contributi rimasti impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto

il motivo di tale disparità fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola

amministrazione disponeva del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che

l'assicurato, tramite l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la

possibilità di provocare una decisione della cassa in un ambito diverso da

quello contestato (premi invece di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).

Orbene,

la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche sotto l'imperio

della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge, né da quelli

della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata prassi che

esclude la compensazione in favore degli assicurati in materia d'assicurazione

contro le malattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze della soluzione

contraria appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere

della compensazione, che equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento

dei premi da parte degli assicurati, ogni qualvolta una prestazione è

contestata e dev'esserne pertanto chiarita la fondatezza tramite le usuali

procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA),

potrebbe in effetti significare paralizzare l'operato delle casse malati, che,

vista la durata delle procedure (anche esecutive), potrebbero vedersi private

per lungo tempo del necessario finanziamento e perciò cessare di funzionare,

senza poter sciogliere, a seguito dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto

assicurativo.

Su

questo punto il ricorso deve quindi essere respinto.".

Il ricorrente non può compensare quanto

da lui dovuto con presunti crediti derivanti dalla LAMal nei confronti della

Cassa malati (STCA 36.2012.82 del 27 febbraio 2013; STCA 36.2006.2004 del 4

giugno 2007; STCA 36.2006.115 del 12 ottobre 2006).

Il premio semestrale di Fr. 123,90, che

l’assicurato non ha comprovato di avere corrisposto, è quindi indubbiamente

dovuto.

6.

Oltre

al capitale dei premi dovuti (Fr. 123,90), la Cassa malati ha chiesto al ricorrente

il pagamento di Fr. 40.- per spese di sollecito, che ha inserito nel PE

n. __________ del 14 giugno 2016 (doc. 9) quali spese di sollecitazione,

nonché Fr. 60.- per spese di mora. Complessivamente si tratta di Fr.

100.

- su un debito di Fr. 123,90 (queste spese amministrative costituiscono l’80,7%

dell’importo del credito).

7.

Nella

DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure

sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può

esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di

spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento

dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si

sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa

dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli

assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal (in precedenza nell'art. 90 cpv. 5

OAMal), secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

Le Condizioni d’Assicurazione __________,

agli atti nell’edizione 1° luglio 2016 (doc. 3) – ma identiche, per ciò che qui

interessa, anche per l’anno 2014 -, sono parte integrante del contratto assicurativo

stipulato dall'assicurato con CO 1 e prevedono all'art. 5.5 che le spese, quali

ad esempio le spese di sollecito e di riscossione, derivanti da premi e

partecipazioni ai costi in arretrato vanno a carico della persona assicurata.

In concreto le spese amministrative

sono indubbiamente dovute per colpa dell'insorgente che non ha corrisposto

quanto richiesto entro i termini, e ciò nemmeno dopo che il sollecito è stato

preceduto da un richiamo in tal senso.

Nell’evenienza concreta, infatti, CO 1

ha dapprima inviato all’interessato un richiamo (17 agosto 2014), poi un

sollecito di pagamento (21 settembre 2014), avvertendolo che avrebbe riscosso i

premi arretrati avviando una procedura esecutiva; infine gli ha notificato un

ultimo sollecito (27 ottobre 2014) per venirgli incontro ed evitare di adire le

vie legali aprendo quindi una procedura di esecuzione che, di per sé, comporta,

fra i vari disagi nei confronti del debitore, anche ulteriori costi supplementari

per quest’ultimo.

Alla luce dell’entità del credito e

dell’impegno amministrativo che ne è derivato alla Cassa malati, si giustifica

di fissare le spese complessive in Fr. 40.- (art. 105b cpv. 2 OAMal).

8.

Infine

l’assicuratore, con l’ultimo sollecito del 27 ottobre 2014, ha chiesto anche

degli interessi di mora del 5% dal 31 luglio 2014 per i premi scoperti

da luglio a dicembre 2014 (Fr. 123,90).

Con il precetto esecutivo n. __________

la Cassa malati resistente ha computato degli interessi di mora sempre dal 31

luglio 2014, che con il rigetto dell’opposizione del 9 agosto 2016 sono stati

quantificati, fino a quel momento, in Fr. 12,55.

Gli interessi sono dovuti quando

l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno

pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di

contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente

a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni

per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui

premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento

all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).

Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA,

l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al

beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo

giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in

cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

In specie, sui premi da luglio a

dicembre 2014, fatturati il 7 giugno 2014, gli interessi del 5% sono dunque

dovuti dall'inizio della decorrenza del semestre e quindi dal 1° luglio 2014.

Ciò nonostante, ritenuto come

l'assicuratore malattia abbia richiesto detti interessi unicamente a partire

dal 31 luglio 2014, la sua pretesa va ammessa così come esposta, poiché più

favorevole al debitore.

9.

Da

quanto precede discende che la decisione su opposizione va

parzialmente riformata.

L’opposizione del 22

giugno 2016 del ricorrente al PE n. __________ emanato il

14.

giugno 2016 dall'U__________ di __________ deve essere rigettata in via definitiva per l'ammontare

complessivo di Fr. 173,90, oltre che per gli interessi di mora che devono

essere conteggiati dal 31 luglio 2014 sull’importo di Fr. 123,90.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Il

ricorrente è riconosciuto debitore di CO 1 dell'importo di Fr. 123,90 per premi

LAMal per il periodo da luglio 2014 a dicembre 2014, oltre agli

interessi di mora del 5% a decorrere dal 31 luglio 2014. A questo importo vanno

aggiunte le spese amministrative complessive di Fr. 40.-.

1.2. Per

gli importi di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione

interposta il 22 giugno 2016 al PE n. __________ emesso il 14 giugno 2016

dall'Ufficio __________ di __________.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti