36.2016.126
Mancato pagamento di premi LAMal.Assicurato riconosce di non averli versati,ma contesta le spese amministrative addebitate dalla Cassa malati.Le spese di sollecito e per perdita di mora,previste dalle
10 gennaio 2017Italiano15 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.126
TB
Lugano
10 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 settembre 2016 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI
1, nato nel 1971, nel 2015 e nel 2016 era affiliato presso CO 1 sia per l'assicurazione
malattia obbligatoria di base LAMal sia per l'assicurazione d'indennità
giornaliera facoltativa __________ secondo LAMal (doc. 2).
B. Il
7 giugno 2014 (doc. 4) la Cassa malati ha emesso una fattura di Fr. 153,15 per
Fatti
i premi semestrali dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, comprendenti sia i premi
per l'assicurazione di base LAMal di Fr. 2'649,90, a cui andava dedotta la riduzione
cantonale di Fr. 2'526.-, sia i premi di Fr. 30.- (Fr. 5.-/mese) per la
copertura facoltativa di indennità giornaliera.
Il mancato pagamento dell'importo di
Fr. 153,90 (Fr. 123,90 + Fr. 30.-) è stato oggetto dapprima di un richiamo (doc.
5), poi di un sollecito di pagamento per Fr. 193,90 (doc. 6) comprensivo di Fr.
40.- di spese amministrative, e infine di un ultimo sollecito il 27 ottobre
2014 (doc. 7) di Fr. 225,40, pari al credito di Fr. 123,90, più Fr. 1,50 per
interessi di mora, Fr. 40.- di spese di sollecito e Fr. 60.- per spese di mora.
C. Non
avendo ricevuto il versamento dell'ammontare richiesto, con precetto esecutivo
n. __________ emesso il 14 giugno 2016 (doc. 9) dall’Ufficio __________ di __________,
CO 1 ha preteso il pagamento di Fr. 123,90 per i premi semestrali da
luglio 2014 a dicembre 2014, oltre interessi del 5% dal 31 luglio 2014; a ciò
si aggiungono Fr. 40.- per spese di sollecito, Fr. 60.- per spese per perdita
di mora e Fr. 66,60 per anticipo per il PE.
D. Con
decisione del 9 agosto 2016 (doc. 10) la Cassa malati ha rigettato
l’opposizione dell’assicurato al predetto PE per un credito di Fr. 123,90,
interessi di Fr. 12,55, spese legali di Fr. 99,90, spese di sollecito di Fr. 40.-
e spese di mora di Fr. 60.-.
E. La
decisione su opposizione del 30 settembre 2016 (doc. A1) emessa dalla Cassa
malati accoglie parzialmente l’opposizione dell’assicurato limitatamente alla
riscossione delle spese di esecuzione che non possono essere rigettate, mentre
conferma la decisione di rigetto dell’opposizione per le altre poste.
F. Con
ricorso del 9 novembre 2016 (doc. I) RI 1 non riconosce di essere
debitore di Fr. 123,90 per i premi LAMal da luglio a dicembre 2014, così pure contesta
gli interessi e “tutte le spese e tasse abnormi aggiunti” dalla sua
Cassa malati.
G. Nella
sua risposta del 28 novembre 2016 (doc. III) CO 1 ha osservato come il principio
stesso di addebitare degli interessi non sia in sé contestato dal ricorrente. Quanto
alle spese legali, esse si riferiscono alle spese anticipate e legate alla
messa in atto del procedimento esecutivo. Inoltre, le spese di sollecito hanno
la loro ragione d’essere nell’art. 105b cpv. 2 OAMal e nell’art. 5.5 Condizioni
d’assicurazione, oltre che nella mole di lavoro amministrativo dovuta esclusivamente
all’atteggiamento del ricorrente. Lo stesso vale per le spese per perdita di
mora, trattandosi di spese di riscossione e dunque di costi amministrativi
assunti dall’assicuratore per dare avvio alla procedura esecutiva.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi
mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove), come sarà dettagliatamente indicato nelle considerazioni che seguono.
Il TCA può quindi decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21
dicembre 2007). Sul tema del giudizio monocratico da parte del Giudice delle
Assicurazioni sociali in Ticino si veda il contributo dottrinale pubblicato in
RTiD 2016 I pag. 307 e segg. dove è posta in risalto la contraddittorietà
dell’ultima giurisprudenza federale in materia.
Considerandi
2.
Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto
ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V
388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata;
SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).
Se non è stata emessa nessuna
decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata
una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons.
2.
; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
Nella fattispecie la decisione
impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 30 settembre 2016 da CO 1, ha
per oggetto unicamente la pretesa di pagamento dei premi dei mesi da luglio a
dicembre 2014. Non vi è fatta alcuna menzione su un estratto conto dei premi
dovuti né sulle indennità che, secondo il ricorrente, la sua Cassa malati
avrebbe dovuto versargli per i periodi in cui è stato degente in ospedale.
Ne discende che la questione relativa
al mancato allestimento di tale conteggio e al versamento di queste indennità da
parte della Cassa malati non può essere posta qui in discussione,
giacché la decisione su opposizione porta soltanto sulla condanna dell'assicurato
al pagamento dei premi LAMal del 2014.
Il TCA può quindi pronunciarsi
esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata. Le ulteriori
richieste dell'insorgente sono di conseguenza irricevibili.
nel merito
3.
Per
l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei
premi dei propri assicurati.
Secondo l’art. 64a cpv. 1
LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la
scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo
assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze
della mora (cpv. 2).
Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,
nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai
costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve
richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi
all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
Secondo l’art. 90 OAMal, i premi devono
essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
L’art. 105a OAMal stabilisce che il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26
cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.
In caso di mancato
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la
diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la
presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b
cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per
propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una
misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
4.
La
Cassa malati ha preteso dall’assicurato il pagamento dei premi semestrali LAMal
da luglio a dicembre 2014, pari a un importo netto di Fr. 123,90.
Il ricorrente non riconosce di
essere debitore di questo ammontare e degli interessi maturati; contesta altresì
di dovere le spese accessorie caricate dalla Cassa malati siccome ritenute
abusive e abnormi “tenuto conto del credito e di tutto.” (doc. I pag. 2).
5.
Per
quanto concerne l’esistenza del debito stesso, va qui rilevato che dalla polizza
assicurativa agli atti (doc. 2) riferita all’anno 2014 risulta che il premio
mensile per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo
LAMal, con infortunio e la franchigia di Fr. 300.-, ammonta a Fr. 444,65, già
compresa la deduzione di Fr. 4,35 della distribuzione dei proventi della tassa
ambientale.
Dalla fattura dei premi del 7 giugno
2014.
(doc. 4) portante sul secondo semestre del 2014 si evince inoltre che il
ricorrente ha beneficiato della riduzione cantonale dei premi. Pertanto, dato
il premio semestrale di Fr. 2'649,90 (Fr. 441,65 x 6) e il sussidio di Fr.
2'526.-, il premio netto a carico dell’assicurato ammontava a Fr. 123,90.
Nel suo ricorso l’interessato afferma
semplicemente che “NON riconosce assolutamente” questo debito, osservando
che “sono mesi se non anni che lo scrivente chiede a CO 1 di voler stilare
un estratto conto dei premi dovuti rispettivamente delle indennità che avrebbe
dovuto versare al ricorrente per tutti i periodi in cui egli è stato degente
all’ospedale e quindi in situazione di diritto all’indennità” (doc. I pag. 2
in fine e pag. 3 in initio).
Come visto (cfr. consid. 2), questa
tematica esula dall'oggetto che il Tribunale è chiamato ad esaminare sulla base
della decisione su opposizione del 30 settembre 2016.
Va comunque abbondanzialmente osservato
come nella sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, pubblicata in RAMI 2005 pag.
358, l'allora TFA ha affermato:
" (…)
8.
Nella
più volte citata sentenza pubblicata in DTF 110 V 183, resa vigente la LAMI,
questa Corte, alla ricerca di una soluzione uniforme per i vari settori delle
assicurazioni sociali, aveva stabilito - come già s'è visto - che gli assicurati,
contrariamente alle casse malati, non potevano procedere alla compensazione di
prestazioni con contributi rimasti impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto
il motivo di tale disparità fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola
amministrazione disponeva del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che
l'assicurato, tramite l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la
possibilità di provocare una decisione della cassa in un ambito diverso da
quello contestato (premi invece di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).
Orbene,
la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche sotto l'imperio
della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge, né da quelli
della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata prassi che
esclude la compensazione in favore degli assicurati in materia d'assicurazione
contro le malattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze della soluzione
contraria appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere
della compensazione, che equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento
dei premi da parte degli assicurati, ogni qualvolta una prestazione è
contestata e dev'esserne pertanto chiarita la fondatezza tramite le usuali
procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA),
potrebbe in effetti significare paralizzare l'operato delle casse malati, che,
vista la durata delle procedure (anche esecutive), potrebbero vedersi private
per lungo tempo del necessario finanziamento e perciò cessare di funzionare,
senza poter sciogliere, a seguito dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto
assicurativo.
Su
questo punto il ricorso deve quindi essere respinto.".
Il ricorrente non può compensare quanto
da lui dovuto con presunti crediti derivanti dalla LAMal nei confronti della
Cassa malati (STCA 36.2012.82 del 27 febbraio 2013; STCA 36.2006.2004 del 4
giugno 2007; STCA 36.2006.115 del 12 ottobre 2006).
Il premio semestrale di Fr. 123,90, che
l’assicurato non ha comprovato di avere corrisposto, è quindi indubbiamente
dovuto.
6.
Oltre
al capitale dei premi dovuti (Fr. 123,90), la Cassa malati ha chiesto al ricorrente
il pagamento di Fr. 40.- per spese di sollecito, che ha inserito nel PE
n. __________ del 14 giugno 2016 (doc. 9) quali spese di sollecitazione,
nonché Fr. 60.- per spese di mora. Complessivamente si tratta di Fr.
100.
- su un debito di Fr. 123,90 (queste spese amministrative costituiscono l’80,7%
dell’importo del credito).
7.
Nella
DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure
sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può
esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di
spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento
dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si
sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa
dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli
assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal (in precedenza nell'art. 90 cpv. 5
OAMal), secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Le Condizioni d’Assicurazione __________,
agli atti nell’edizione 1° luglio 2016 (doc. 3) – ma identiche, per ciò che qui
interessa, anche per l’anno 2014 -, sono parte integrante del contratto assicurativo
stipulato dall'assicurato con CO 1 e prevedono all'art. 5.5 che le spese, quali
ad esempio le spese di sollecito e di riscossione, derivanti da premi e
partecipazioni ai costi in arretrato vanno a carico della persona assicurata.
In concreto le spese amministrative
sono indubbiamente dovute per colpa dell'insorgente che non ha corrisposto
quanto richiesto entro i termini, e ciò nemmeno dopo che il sollecito è stato
preceduto da un richiamo in tal senso.
Nell’evenienza concreta, infatti, CO 1
ha dapprima inviato all’interessato un richiamo (17 agosto 2014), poi un
sollecito di pagamento (21 settembre 2014), avvertendolo che avrebbe riscosso i
premi arretrati avviando una procedura esecutiva; infine gli ha notificato un
ultimo sollecito (27 ottobre 2014) per venirgli incontro ed evitare di adire le
vie legali aprendo quindi una procedura di esecuzione che, di per sé, comporta,
fra i vari disagi nei confronti del debitore, anche ulteriori costi supplementari
per quest’ultimo.
Alla luce dell’entità del credito e
dell’impegno amministrativo che ne è derivato alla Cassa malati, si giustifica
di fissare le spese complessive in Fr. 40.- (art. 105b cpv. 2 OAMal).
8.
Infine
l’assicuratore, con l’ultimo sollecito del 27 ottobre 2014, ha chiesto anche
degli interessi di mora del 5% dal 31 luglio 2014 per i premi scoperti
da luglio a dicembre 2014 (Fr. 123,90).
Con il precetto esecutivo n. __________
la Cassa malati resistente ha computato degli interessi di mora sempre dal 31
luglio 2014, che con il rigetto dell’opposizione del 9 agosto 2016 sono stati
quantificati, fino a quel momento, in Fr. 12,55.
Gli interessi sono dovuti quando
l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno
pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di
contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente
a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni
per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui
premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento
all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).
Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA,
l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al
beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo
giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in
cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
In specie, sui premi da luglio a
dicembre 2014, fatturati il 7 giugno 2014, gli interessi del 5% sono dunque
dovuti dall'inizio della decorrenza del semestre e quindi dal 1° luglio 2014.
Ciò nonostante, ritenuto come
l'assicuratore malattia abbia richiesto detti interessi unicamente a partire
dal 31 luglio 2014, la sua pretesa va ammessa così come esposta, poiché più
favorevole al debitore.
9.
Da
quanto precede discende che la decisione su opposizione va
parzialmente riformata.
L’opposizione del 22
giugno 2016 del ricorrente al PE n. __________ emanato il
14.
giugno 2016 dall'U__________ di __________ deve essere rigettata in via definitiva per l'ammontare
complessivo di Fr. 173,90, oltre che per gli interessi di mora che devono
essere conteggiati dal 31 luglio 2014 sull’importo di Fr. 123,90.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Il
ricorrente è riconosciuto debitore di CO 1 dell'importo di Fr. 123,90 per premi
LAMal per il periodo da luglio 2014 a dicembre 2014, oltre agli
interessi di mora del 5% a decorrere dal 31 luglio 2014. A questo importo vanno
aggiunte le spese amministrative complessive di Fr. 40.-.
1.2. Per
gli importi di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione
interposta il 22 giugno 2016 al PE n. __________ emesso il 14 giugno 2016
dall'Ufficio __________ di __________.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti