36.2016.129
Riduzione dei premi. Convivenza. Durata e inizio della convivenza non sono elementi tali da giustificare la considerazione di unità di riferimento per il 2012. Per l'anno successivo, stante il perdura
15 marzo 2017Italiano87 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.129-132
IR/sc
Lugano
15 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 30 novembre 2016 di
1. RI
1
2. RI
2
contro
le decisioni su opposizione del 25 ottobre 2016 emanate da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, domiciliato a __________
unitamente a RI 2, assicurato presso __________, ha postulato la riduzione del
premio dell’assicurazione malattia per gli anni 2012 e 2013. RI 2 non ha invece
postulato, autonomamente, alcuna riduzione dei premi dell’assicurazione contro
le malattie.
Per
l’anno 2012 la richiesta di RI 1 (doc. A1) è pervenuta all’amministrazione l’11
agosto 2011, è stata accolta il successivo 29 febbraio 2012, ed in favore del
signor RI 1 è stato riconosciuto un sussidio di CHF 853,20 (doc. A2).
La
domanda è stata rinnovata per l’anno successivo (doc. B1), ossia il 2013, con
l’inoltro del formulario il 12 giugno 2012. L’amministrazione preposta ha
riconosciuto all’assicurato un sussidio di CHF 846.-- (doc. B2).
Nei due formulari utilizzati,
con miglior chiarezza per quello riferito alla riduzione del premio del 2012, è
chiesto al postulante di specificare se egli conviva con terze persone (“coniuge/convivente/partner
registrato”). RI 1 non ha indicato, sui due formulari usati, l’esistenza di
una convivenza con RI 2.
Con l’inoltro della domanda di
riduzione dei premi riferita al 2015, giunta alla Cassa cantonale di
compensazione il 23 novembre 2015 (doc. A3) l’amministrazione ha verificato
l’esistenza di una convivenza tra i due ricorrenti, ha accertato i redditi
conseguiti dalla signora RI 2, ha quindi riesaminato il diritto alla riduzione
dei premi dell’unità di riferimento composta dai qui ricorrenti ed ha respinto
le richieste di RIPAM 2012 e 2013 con decisioni del 29 febbraio 2016 (doc. A5 e
B5).
1.2. Con reclamo 19 maggio 2015
(doc. A6) RI 2 e RI 1 hanno contestato i due provvedimenti, evidenziando anche
che la Cassa Malati del signor RI 1 ha richiesto il pagamento di complessivi
CHF 2'278,50.
Nella contestazione delle
decisioni RI 1 evidenzia come i qui ricorrenti abbiano locato nel marzo 2011 un
appartamento (doc. A6). L’amministrazione ha preso posizione mediante scritto
del 10 agosto 2016 (doc. A7) con cui ha spiegato le ragioni della ripresa, la
modifica delle norme vigenti in materia a contare dal 1 gennaio 2012 e il fatto
che la convivenza crea, in determinate condizioni, una unità di riferimento
unica tra i conviventi. L’amministrazione ha quindi dettagliato il calcolo del
diritto alla riduzione dei premi confermando il proprio provvedimento.
RI 1 ha presentato, il 9
settembre 2016 (doc. A8 e B8), formali reclami contro i provvedimenti dell’amministrazione
confermando così le contestazioni già presentate (doc. A6 e B6).
L’amministrazione, dopo avere accusato ricevimento del reclamo e verificato i
calcoli per ogni anno di riduzione dei premi in discussione, ha respinto i
reclami con due decisioni, del 25 ottobre 2016, doc. A11 (per l’anno 2012),
doc. B12 (per l’anno 2013).
1.3. Con ricorsi del 30 novembre
2016 (doc. I), formulati avverso le due decisioni di RIPAM concernenti agli
anni 2012 e 2013 introdotti individualmente dai due assicurati, RI 1 e RI 2
hanno, in particolare, evidenziato quanto occorre riportare in esteso per
completezza:
" … il
presente ricorso viene inoltrato anche a nome di RI 2, la quale presenta un
interesse legittimo in quanto chiamata a rimborsare i sussidi dei premi di
cassa malattia per gli anni 2012 e 2013 di RI 1, …
(…)
La nostra convivenza è iniziata nel marzo del 2011, il motivo
che ci ha spinti ad intraprenderla, oltre ad una reciproca simpatia, è stato
quello di poter conquistare un'indipendenza economica, …
(…)
Nel corso del 2011 ed il 06.06.2012 sono stati inoltrati i
rispettivi formulari per la richiesta di sussidio per gli anni 2012 e 2013 da
parte di RI 1.
Al momento dell'inoltro dei formulari di richiesta di tali
sussidi la convivenza era in atto da talmente poco tempo che non poteva
essere ritenuta stabile (cfr. DTF 134 I 313 consid. 5).
Segnaliamo che la richiesta di riduzione del premio di cassa
malati per l'anno 2012 è stata inoltrata precedentemente all'entrata in vigore
del nuovo sistema di calcolo RIPAM (entrato in vigore dal 01.01.2012). Tale
formulario è da considerarsi compilato correttamente in quanto inviato all'IAS
entro il 31.12.2011, di conseguenza RI 1 non era tenuto ad inserire
un'eventuale convivenza in quanto era l'unico soggetto sul quale veniva
effettuato il calcolo per l'eventuale riduzione di premio.
Il 29.05.2012 è stato inviato a RI 1 il formulario di richiesta
per il sussidio 2013, precompilato, il quale è stato ritornato all'IAS il
06.06.2012 (doc. 9). In buona fede, verificando la correttezza dei dati
personali e non notando modifiche dall'anno precedente, il formulario è stato
firmato e ritornato. (…)” (doc. I)
1.4. La Cassa cantonale di
compensazione è stata invitata a presentare la risposta di causa e produrre i
due dossier interessati dai provvedimenti (doc. II del 1 dicembre 2016). Nella
sua risposta di causa (datata 23 dicembre 2016, doc. III; identica per tutte le
procedure) l’amministrazione postula la reiezione delle impugnative facendo
riferimento alla prassi del Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia
e richiamando le norme in vigore dal gennaio 2012 che reggono la materia
diversamente da quanto non facesse la precedente normativa. La Cassa conferma
che, dovendo considerare – alla luce della stabile convivenza – anche i redditi
della signora RI 2, essa ha ricalcolato il diritto alla riduzione del premio
della coppia componente l’unità di riferimento (UR qui di seguito). In merito
alla convivenza l’amministrazione evidenzia che:
" (…)
A seguito degli accertamenti effettuati per l'evasione della
richiesta di rinnovo della RIPAM 2016, la Cassa è venuta a conoscenza che il
signor RI 1 convive dal mese di marzo dell'anno 2011 con la signora RI 2 …
… per gli anni 2012 e 2013 il signor RI 1 non aveva
inizialmente fornito l'informazione relativa alla convivenza …
(…)
Nel caso concreto, dalle informazioni in possesso della Cassa
risulta che il signor RI 1 e la signora RI 2 convivono dal mese di marzo
dell'anno 2011, peraltro elemento confermato dai ricorrenti stessi …
(…)
… dal 1. gennaio 2012 la convivenza è considerata stabile se, …
la convivenza dura da almeno 6 mesi (artt. 2a Reg. Laps e 10a
Reg. LCAMal).
(…)
… la Cassa ritiene che vi sia una convivenza stabile tra il
signor RI 1 e la signora RI 2, i quali, anche in assenza di un obbligo legale
di mantenimento, si assistono e sostengono reciprocamente …
(…)
Il signor RI 1 per l'anno 2012 ha ricevuto il modulo ufficiale
di richiesta, dove è previsto un apposito spazio per indicare le generalità del
convivente. Il ricorrente ha tuttavia compilato ed inoltrato il formulario per
la richiesta di RIPAM 2012 omettendo di indicare i dati della persona
convivente.
(…)
… l'assicurato ha ricevuto un modulo pre-compilato per l'anno
2013, basato sui dati da lui fatti valere in relazione alla sua richiesta per
la RIPAM dell'anno 2012 …” (doc. III)
Ai ricorrenti è stata
concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di postulare
l’acquisizione di specifiche prove (doc. IV del 27 dicembre 2016) ed essi hanno
ribadito il loro buon diritto con replica del 9 gennaio 2017 (doc. V del 9
gennaio 2017), in particolare evidenziando che, al momento dell’inoltro della
richiesta di RIPAM relativa al 2012 essi avevano locato un appartamento da 5
mesi, con compilazione corretta del formulario. Essi hanno poi lamentato la
mancata effettiva concessione dell’effetto sospensivo al loro gravame e le
richieste di rimborso degli importi della RIPAM da parte dell’assicuratore
malattie (doc. V).
All’amministrazione
cantonale è stata concessa la possibilità di esprimersi in merito (doc. VI del
10 gennaio 2017) e parallelamente le parti sono state invitate all’udienza di
discussione del 14 febbraio 2017 (doc. VIII). A seguito dell’intervento della
signora RI 2 presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni alla luce del
mancato effetto sospensivo del ricorso il giudice delegato si è rivolto alla
Cassa cantonale con scritto 16 gennaio 2017 (doc. IX) cui l’amministrazione ha
dato seguito il giorno successivo (doc. X) annunciando intervento presso l’assicuratore
__________ con conferma della sospensione delle procedure d’incasso sino a
decisione esecutiva in tema.
All’udienza del 14 febbraio
2017 le parti si sono confermate nelle loro allegazioni. I ricorrenti, che non
hanno posto in discussione gli importi posti alla base dei calcoli eseguiti
dall’amministrazione nelle sue decisioni, hanno precisato in particolare il
contesto dell’inizio della loro convivenza, come segue:
" … al
momento dell’inoltro della domanda di RIPAM 2012 (agosto 2011) la convivenza
tra la signora RI 2 e il RI 1 era appena iniziata o più precisamente era da
poco stato locato l’appartamento che è stato arredato pian piano. La convivenza
non è stata continua ma discontinua all’inizio e il rapporto si è poi
consolidato nel tempo. È vero che è stato aperto un conto bancario congiunto
che serviva sostanzialmente per l’affitto e per l’alimento quando era il caso.
Il sig. RI 1 precisa di essere stato domiciliato a __________ e
nel periodo della richiesta di riduzione 2012 stava effettuando una riqualifica
professionale …
(…)
All’epoca domiciliato a __________ presso i genitori si
sobbarcava la trasferta fino a Mendrisio a seguito della riqualifica presso la
struttura di __________ vi è stato un concorso alla __________ con l’assunzione
a partire da agosto 2011.
Questa assunzione ha fatto in modo che potesse il sig. RI 1
essere meno dipendente dagli aiuti di terzi in particolare dai genitori e
questo ha portato a un maggior consolidamento del rapporto.
(…)
Fatti
I ricorrenti precisano che loro stessi per i primi periodi
della loro convivenza non ritenevano la stessa quale situazione stabile. Questo
sia per il primo anno 2012 che per quello successivo perché il formulario è
stato inoltrato nel giugno 2012.
… evidenziano che al punto 2c del formulario di richiesta 2012
si parla unicamente di convivenza stabile senza fare riferimento ai periodi di
durata della stessa motivo per cui, non solo dal profilo oggettivo non erano
dati i 6 mesi di convivenza al momento della redazione del formulario, ma anche
dal profilo soggettivo i ricorrenti non ritenevano che la loro relazione fosse
stabile in quel momento così come nel giugno 2012 per la RIPAM 2013.
(…)
… chiedono che le 2 decisioni di revoca RIPAM 2012-2013 vengano
annullate, e in ogni caso che __________ sia invitata a non percepire interessi
di mora e spese di sollecito, essi reclamo comunque il riconoscimento delle
spese vive sopportate che quantificano in fr. 66.45 (riconducibili alle
raccomandate e alle telefonate necessarie). (…)” (doc. XII)
Non sono state
acquisite altre prove.
Considerandi
In ordine
2.1
A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2.
della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),
contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,
ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono
impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su
reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale
delle assicurazioni è quindi competente a esaminarlo nel merito. I ricorsi
formulati da RI 1 e RI 2 sono tempestivi siccome inoltrati nel termine di
legge.
2.2
I ricorsi sono inoltre
sufficientemente motivati nelle loro contestazioni poiché ricusano il
sussistere di una solidarietà tra essi per il pagamento dei premi e ciò per gli
anni 2012 e 2013. Essi affermano quindi che, per i due anni indicati, non possa
essere ritenuto il cumulo dei loro redditi e postulano conseguentemente l’annullamento
delle decisioni impugnate e l’attribuzione della RIPAM per gli anni in
discussione (2012 e 2013). Le impugnative sono pertanto ricevibili per quanto
attiene contenuti e conclusioni.
2.3
I ricorsi, del medesimo
tenore, si aggravano contro 2 distinte decisioni rese su reclamo aventi per
oggetto la riduzione di premio per gli anni 2012 e 2013 con cui
l’amministrazione ha considerato il sussistere di un’unità di riferimento
composta da RI 2 e RI 1. Ad entrambe va quindi riconosciuta legittimità a
ricorrere contro le decisioni.
2.4
Le decisioni, contro le quali
si aggravano i ricorrenti, attengono alla riduzione dei premi di due distinti
anni. Esse hanno comunque, quale comune motivazione, l’esistenza di un’UR composta
dai ricorrenti, stante, d’avviso della Cassa cantonale di compensazione, il
sussistere di una convivenza stabile. Le contestazioni mosse dai due ricorrenti
sono inoltre identiche. Nonostante i due diversi anni di sussidio oggetto delle
decisioni si giustifica la congiunzione delle procedure, poiché, nonostante le specificità
delle norme applicabili a quegli anni di RIPAM (su aspetti comunque che non
sono, per queste procedure, fondamentali), le motivazioni alla base dei gravami
sono qui prevalenti. Le contestazioni sono uguali, così come le unità di
riferimento interessate e le motivazioni soggiacenti al cumulo dei redditi.
Questi aspetti prevalgono e si giustifica di conseguenza la congiunzione delle
procedure che sono evase con il presente giudizio.
Nel merito
2.5
In concreto le decisioni
contestate, emanate a seguito dei reclami contro le decisioni formali del 19
maggio 2016, hanno tutte per oggetto il riesame, da parte della Cassa cantonale
di compensazione, delle decisioni con cui, come descritto nelle considerazioni precedenti,
in favore di RI 2 e RI 1 sono stati concessi i sussidi fondati sull’art. 65
LAMal. Preliminarmente va esaminato (come questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha fatto con le decisioni STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015;
STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 tra le prime e STCA 36.2016.102-105 del 14
novembre 2016; 36.2016.122 del 21 febbraio 2017 da ultimo) se l’amministrazione
poteva procedere al riesame del diritto alla RIPAM per gli anni in discussione
e eventualmente se tale riesame sia avvenuto tempestivamente.
2.5.1
Come già evidenziato nella
prassi di questo Tribunale (per tutte si veda la STCA 36.2016.102-105 del 14
novembre 2016 consid. 2.6.), in base all’art. 49 cpv. 1 LCAMal, nel testo
vigente dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi indebitamente
percepite devono essere restituite dal beneficiario all’assicuratore presso il
quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione cantonale nel caso di
pagamenti diretti all’assicurato, o nei casi di perdita della PC AVS/AI. L’art.
49.
cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore in
precedenza), prevede che alla restituzione e al condono dell’obbligo di
restituzione è applicabile per analogia la legge sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.
2.5.2
Per l’art. 25 LPGA le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
In virtù dell’art. 25 cpv.
2.
LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è decisivo. I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
La restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;
STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010
pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03
del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un
motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha
beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva
diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti;
STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06
del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V
466.
consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
L’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U
409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle
prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento
ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007;
DTF 129 V 110 consid. 1.1.
Con le STCA 36.2013.21 del
26.
luglio 2013 e 36.2014.92 del 24 dicembre 2014, come pure nelle STCA
36.2014.78
del 2 febbraio 2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015, questo
Tribunale ha, in presenza di un fatto nuovo non segnalato dagli assicurati
nella loro iniziale richiesta di prestazioni, e meglio nel primo caso una
donazione avvenuta pochi mesi prima della domanda di RIPAM, nel secondo la
caducità di prestazioni PC, mentre nel terzo e nel quarto la sussistenza di una
convivenza duratura non comunicata all’amministrazione, proceduto alla
revisione delle decisioni (formali ed informali) con le quali
l’amministrazione, nel corso degli anni, ha riconosciuto il sussidio per il
pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie ed ha
chiesto la restituzione degli importi indebitamente percepiti. In
quell’occasione la Cassa aveva correttamente agito nel termine di un anno (art.
25.
cpv. 2 LPGA).
2.5.3
In concreto la Cassa cantonale
di compensazione, e il suo servizio prestazioni in particolare, indicano di non
essere stati a conoscenza della convivenza fra RI 2 e RI 1, convivenza che
l’amministrazione ritiene stabile e tale da adempiere le condizioni degli art.
26.
cpv. 4 LCAMal e 4 Lasp. Ciò ha condotto l’amministrazione a erogare, in
maniera che essa ha poi ritenuto errata, la riduzione del premio
dell’assicurazione malattia in favore di RI 1 negli anni 2012 e 2013.
La Cassa indica di avere
avuto notizia della convivenza dei ricorrenti solo a seguito della formulazione
della domanda di riduzione dei premi nel maggio 2016, accertando in seguito
alle indicazioni ricevute (doc. A4 per i due anni in discussione) che la
convivenza sussiste dal marzo 2011. Dagli atti nulla emerge circa una
precedente conoscenza da parte dell’amministrazione di tale convivenza. Infatti
la comunicazione alle autorità fiscali della convivenza (come evidenziato dai
ricorrenti nei loro ricorsi) è comunque successiva alle domande di RIPAM in
discussione, da un lato, siccome avvenuta in aprile 2013 (come rammenta anche
la Cassa nella sua risposta di causa, doc. III p. 5) e non è elemento
sufficiente. Come evidenziato nella STCA 36.2016.102-105 del 14 novembre 2016
alla Cassa qui resistente non può essere rimproverato, in un’amministrazione di
massa quale la RIPAM (su questi aspetti: Ivano
Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi
pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,
2016, n. 683 p. 360), di non essere stata a conoscenza di una convivenza
segnalata all’autorità fiscale (mediante trasmissione di una copia del
contratto di locazione) ma non emergente dai dati fiscali cui la Cassa cantonale
di compensazione ha accesso. Gli assicurati ricorrenti non hanno indicato sul
formulario per la richiesta di RIPAM 2012 e 2013 l’esistenza di una convivenza
(più avanti sarà analizzato se tale obbligo sussisteva, in specie per l’anno
2012, nonostante la domanda fosse specificatamente e chiaramente posta alla
parte istante). La prassi di questa Corte ha negato consapevolezza della
convivenza da parte della Cassa cantonale di compensazione in caso
d’indicazione, nell’indirizzo dell’assicurata postulante la riduzione dei
premi, del recapito presso il convivente espresso come segue: “Pr. X”
(STCA 36.2016.102-105 citata).
Come evidenziato dalla
prassi di questo Tribunale l’amministrazione accede a cifre fiscali e alla loro
natura, ma non alle causali di versamenti ed introiti e comunque, l'emergenza
della convivenza non era ravvisabile in assenza di precisa e specifica
comunicazione alla Cassa cantonale di compensazione. Proprio per tale motivo i
formulari di richiesta della riduzione dei premi, chiedono esplicitamente di
indicare i "Dati personali dell'unità di riferimento"
specificando anche se si tratti di "Persone sole / Coniugi / Conviventi
/ Partner registrati / Figli minorenni conviventi". I ricorrenti, in
specie il signor RI 1 postulante la RIPAM 2012 e 2013, come indicato, non hanno
specificato la circostanza della convivenza nelle richieste di RIPAM per gli
anni in discussione. Come indicato più oltre nelle motivazioni di questo
giudizio sarà verificato se sussisteva un obbligo per l’assicurato.
Le decisioni formali di
riesame dei provvedimenti di RIPAM degli anni in discussione sono state emanate
tempestivamente, e ciò dopo puntuali verifiche avviate in tempi brevi.
La Cassa ritiene di avere
erroneamente erogato la RIPAM 2012 e 2013 al signor RI 1 quando egli non ne
avrebbe avuto diritto in ragione della convivenza stabile della signora RI 2.
L’importo in discussione (superiore ai CHF 1'700) preteso in restituzione è
d’indubbia rilevanza ciò che giustifica l’agire dell’amministrazione cantonale.
Ne segue che la procedura
adottata dall’amministrazione è, da un lato, tempestiva e, dall'altro, sorretta
da sufficiente motivazione che va qui verificata in uno (semmai) con la correttezza
della nuova determinazione del diritto alla RIPAM per i medesimi anni in discussione.
2.6
Dal
2012.
le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di
seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori
che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica
sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito
dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).
Il legislatore ha previsto un nuovo sistema di attribuzione dei sussidi,
conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più
efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa aveva mostrato talune lacune
e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale
valuti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio
15.
settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di
modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli e specifiche si veda: Ranzanici,
op.cit., capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con
il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto
rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Lasp e quindi
distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione
del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile,
maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto
l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il
contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione
riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva,
si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel
nuovo art. 26 LCAMal.
Le
nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione
delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare
maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i
premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende
però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche
a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa …
nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di
riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata
precedentemente ritenuta.
Il
Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la
LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4.
[p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è
vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo
cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i
premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre
all’obbligo d’informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere
la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori).
Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della
RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il
diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale
nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e
compete al Cantone non solo fissare la procedure ma decidere il modello da
applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
2.7
Con
le norme di recente adozione uno degli intenti del legislatore è stato quello
di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di
riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa
delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”,
nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente
sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi
maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con
l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche
nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza
fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato”
(Rapporto, loc. cit.).
Importante
è qui sottolineare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di
legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in
parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto
sociale per certe fasce di assicurati.
2.8
Il Cantone accorda le
riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta
accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli
assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari
all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli
assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio
inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è
richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è
versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni
per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è
tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede
quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via
ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione
della richiesta.
Per
la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo
della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento.
L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a
livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli
minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi,
se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR
qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone
maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti
del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
Il
premio medio di riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla
RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena
descritto e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo
assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2
LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio medio di
rifermento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla
base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di
riferimento che è dedotto dai dati accertati fiscali riferiti al periodo di
tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato
(art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione
dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori
od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente
al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal
Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va
reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata
nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare
riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la
donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge
(RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la
cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo
del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti
la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o
della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi
e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.
L’art.
31.
LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma
di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un
quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale,
contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia.
Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.
Il
sistema da ultimo in vigore (che non coinvolge qui i ricorrenti che contestano
le RIPAM 2012 e 2013) prevede invece la determinazione di limiti di reddito al
di sotto dei quali è accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione
sociale (art. 34 LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce
l’equità di trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione
di reddito della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi
componenti” (Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476
e ss.). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole
tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione.
Secondo
le norme della LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che
supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione
sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a
contribuzione del pagamento dei premi (Ranzanici,
op. cit., capitolo 14.9.4. ,p. 442 e ss.),. In questa costellazione
(superamento del limite di reddito per l’ottenimento del massimo della
prestazione sociale) l’importo della RIPAM diminuisce in maniera graduale e
proporzionata a dipendenza dell’incremento del reddito da computare. In altri
termini la riduzione del premio si contrae man mano che il surplus di reddito
aumenta. Le norme in vigore dal 2012 al 2014 compreso prevedevano percentuali
di riduzione che variavano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento.
L’art. 36a LCAMal fissava le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli),
13% (persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone
coniugate con figli.
Con
le modifiche a partire dalla RIPAM 2015 il legislatore ha introdotto il nuovo
concetto di reddito disponibile massimo (Ranzanici,
op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in particolare 15.2.2.p. 476). Per tale
norma la riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito
disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito con la formula di
calcolo (ermetica) seguente:
RDM
= costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della
pigione
Se
dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:
RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x 50
% del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.
Le
due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento
ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono
due valori costanti del 3.4 e del 3,9.
Nel corso dei lavori
preparatori (Messaggio 6982 del 10
settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di applicazione
della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo cantonale ha voluto inserire nella
legge un “limite esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di
questo nuovo parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere
l’aumento del numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza
dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente le fasce
alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a prevedere dei
criteri di esclusione … per queste situazioni reddituali” (Messaggio
citato, p. 13).
Posto il principio di fissare
un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere
maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti
d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare
maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e
biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli” (Messaggio
citato, p. 13).
Da queste considerazioni è nata
la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri
per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state
proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli
computabili, e del 3.9 in caso di presenza di figli. Sempre nel suo messaggio
(p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei premi: “è
una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è calcolato come un
multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il multiplo aumenta
in funzione del numero di figli”.
Per la determinazione della
costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14 e 15) specifiche tabelle
di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle
costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della
costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce
anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)
illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di
riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3
novembre 2014) e il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi
massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.
In sostanza le costanti scelte
dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare per ogni
anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una
valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione
dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del
premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e
conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a
chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
2.9
Come
anticipato per determinare il parametro da porre alla base del calcolo della
RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera
semplificata partendo dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito
lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della
quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette
in deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali
(da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati
fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che
sia, di principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici,
op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.)
Il
RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in
ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili che per quel che
riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una
semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei
beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce
dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale
capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni
reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata
dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15
della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).
L’amministrazione
è tenuta a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente
accessoria, che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della
sostanza (mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo
proprio, dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di
decisione di tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro
simile che la Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta
inoltre delle indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private
(rendite AVS o AI rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia,
ed ancora i versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra
fonte considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione
del reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,
redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente: assegni
integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni complementari
all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande invalido, e
ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta infatti di
trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente prestazioni Laps
successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla riduzione dei premi ed
ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che non sono toccate dalla
riforma del sistema di determinazione e quantificazione della riduzione dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (Messaggio, op. cit., pag. 16 in initio).
Dai
lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima
ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo
determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS.
Va sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2
febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011,
36.2011.19
del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del
10.
settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2
giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per
costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta
conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e
debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi
diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme
del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal)
ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di
tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal
Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
2.10
Dall’importo
del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese
specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in
maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo
abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto
della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che
riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra
essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge
annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito,
in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia:
AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese
professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le
spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un
importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi
assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),
imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni
nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e
p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione
immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per
doppia economia non possono essere considerate.
Secondo
le nuove norme la spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se
effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF
3'000.00. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per
l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti
ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire
una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di
penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria”
(pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da
ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli
inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai
sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18
ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre
– ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri
ipotecari.
La
deduzione, così come espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai
debiti ipotecari. Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà
amministrative per accertare la natura degli interessi passivi versati
(remunerazione di debiti ipotecari o di debiti privati rispettivamente
aziendali, od ancora di prestiti al consumo) il legislatore ammette in
deduzione, sino al limite citato, gli interessi passivi che sono riconosciuti a
livello fiscale. Una differenziazione non è infatti precisata e deducibile dai
dati cui la Cassa cantonale ha accesso all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta del disegno di legge non ha fatto oggetto di
approfondimento da parte della Commissione della gestione e delle finanze nel
suo Rapporto con implicita condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di
rilievo per ammettere la deduzione dell’importo di CHF 3'000.-- è il
riconoscimento degli interessi in deduzione a livello fiscale, su questo
aspetto la volontà del legislatore appare chiara.
2.11
Come
in parte già indicato nel consid. 2.9. in medio, per le norme vigenti dal 2012
al 2014, determinato il RDS riferito all’UR istante, e quindi dopo avere
dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute, l’importo va
raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo dei principi
contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della dimensione dell’UR. Se
il RDS sarà inferiore al valore limite l’UR beneficerà dell’importo massimo del
sussidio. Se invece è superiore a questo limite (come rammenta il Rapporto 6264
dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una percentuale fissa del reddito che eccede
tale soglia dovrà essere destinata al finanziamento dei premi, mentre il resto
costituirà la prestazione del Cantone. Man mano che il reddito aumenta la
prestazione cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite di reddito
fino al quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è stato
definito nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò
senza il computo della pigione”.
Il
valore limite per il riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno
determinato secondo l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di
detto valore. Per l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità
a livello del regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in
assenza di una valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal
cita espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato
finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal previgente (su
questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28 in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il
limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio
2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei
premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della
pigione. Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni
riferite ai sussidi precedenti la RIPAM 2015 (STCA 36.2014.8 del 16 aprile
2014; 36.2012.71 del 21 gennaio 2013; 36.2012.20 del 13 agosto 2012 nonché
36.2012.14
del 3 settembre 2012. pubblicata in RtiD 2013 - I pag. 44 e segg.
No. 11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo
la soglia di intervento:
a) per il titolare
del diritto:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per la persona sola
b)
per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
c)
per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il primo figlio
d)
per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il terzo figlio
e)
per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di
riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.
2Per
limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI si intende:
a) fr. 16’540.-- con riferimento
all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b) fr. 8’270.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c) fr. 8’680.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d) fr. 5’787.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e) fr. 2’893.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
3I limiti
dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura
dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari
all’AVS/AI.
Il
legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a
quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza
dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione
del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente
beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di
ottenimento della riduzione).
Dall’anno
2012.
il superamento del valore pieno del fabbisogno costituiva il limite oltre
il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo a contribuzione per il
pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono state le modifiche
citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma desunta dall’art.
10.
Laps comporta il versamento della riduzione massima possibile. In altri
termini il limite di reddito oltre il quale l’assicurato o la UR debbono
iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato diminuito. Come
vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza comunque sui
calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa, per il
manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono il
versamento di un sussidio.
Con
le modifiche della legge apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate
in vigore il 1° gennaio 2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015
(oggetto delle contestazioni formanti l'inc. 36.2015.31) è determinato mediante
una nuova formula che considera il reddito disponibile massimo dell’art. 32a
LCAMal (si veda quanto esposto nelle considerazioni sub. 2.9. in fine).
2.12
Per completezza va
rammentato ancora che per fissare l’importo della riduzione del premio da
riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65
cpv. 1 LAMal) l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente moltiplicato per
il coefficiente cantonale di finanziamento (v. Ranzanici,
op. cit., capitolo 14.10. p. 448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il
coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve
finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota,
basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o
dell’UR interessata.
Il
coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1
gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile
per “le unità di riferimento con un reddito disponibile
inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della
pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000“ mentre
un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.
A contare dal 2015 il
legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto portare
un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale di
finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.
La
somma che risulta quindi dall’applicazione di questa percentuale di
partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce
della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce
l’importo della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente
agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del
sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la
nuova polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.
2.13
Occorre
ora indicare quali fossero i parametri applicabili alla determinazione della
riduzione dei premi negli anni qui in esame. Con il Decreto esecutivo
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal per l’anno 2012 (del 15 novembre 2011), le stesse sono
state definite come segue:
" a) periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno
2009.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF
4850.
--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4421.
--
- minorenni: CHF
1146.
--
c) percentuali
relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei
premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno
2010.
(BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per
l’anno 2012."
Per
l’anno 2013, le stesse sono state definite come segue:
"
a) periodo fiscale per
l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni
dell’imposta cantonale per l’anno 2010.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’908.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’526.--
- minorenni: CHF 1’141.--
c) percentuali relative alla parte di
reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36
LCAMal."
2.14
Prima
di verificare i calcoli eseguiti dall’amministrazione al fine di accertarne
l’esattezza, è rilevante accertare la correttezza del presupposto dal quale la
Cassa è partita, e contestato dalla ricorrente, secondo cui i suoi redditi e
quelli della signora RI 2 vadano accumulati.
2.15
Come
ricordato dalla prassi di questa Corte (si vedano le STCA 36.2014.78 del 2
febbraio 2015, e 36.2015.29 del 13 agosto 2015 tra le prime e da ultimo la STCA
36.2016
-105 del 14 novembre 2016 e come rileva la dottrina: Ranzanici, op. cit., capitolo 14.6.2.4.,
p. 378 e ss.), l’art. 26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner conviventi, in
caso di convivenza stabile, compongano un’UR. La ricorrente non contesta la
possibilità stessa, conferita al legislatore. Su questo aspetto con la STCA
36.2015.29
del 13 agosto 2015 questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
ritenuto che l’equiparazione dei conviventi alla situazione dei coniugi non è
contraria al principio di uguaglianza giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed.
Regolamentare il tema della convivenza in maniera diversa negli ambiti del
diritto fiscale ed in quello della RIPAM appare lecito ed ammissibile e non
viola, come detto, l’art. 8 Cost. fed.
Da
notare che, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e
della norma del suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi
dei conviventi sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26
cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata,
in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel Canton Vaud, di un
caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva
chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie
invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio
pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:
"
L'art. 18 al. 1 du
règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin
1996.
d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et
les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux
couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou
plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument
l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à
l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est
requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)
Dans le domaine des contributions publiques ou
des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général
très strictes (ATF 133
I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF
133.
V 402 consid. 3.2 p.
404.
s.; ATF
132.
I 117 consid. 4.2 p.
121; ATF
132.
II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130
I 65 consid. 3.1 p. 67). En
matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les
exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de
précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales
régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du
principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité
des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer
le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes
fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des
bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son
octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer
dans une ordonnance (ATF 118
Ia 46 consid. 5b p. 61;
ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,
vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797
ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf.
également ATF 131
II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir
légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi
ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée
sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines
conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au
mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le
Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage
était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de
l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié";
ATF 118 II 235 consid. 3a p.
237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS,
Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA
2007.
p. 13 ss). En matière d'aide
sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée
d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une relation
durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de
concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas … arbitraire de tenir compte de cette
circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il
n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires.
Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers
sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral
2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;
2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12 janvier 2004,
consid. 3.2;2P.386/1997 du 24
août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche
Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis
von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX
WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p.
162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für
Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A
ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable
et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la
fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière
appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,
notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent
ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre
d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires,
qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent
ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si
le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas
arbitraire (ATF 129
I 1).
Les considérations qui sont à la base de cette
jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide
sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,
vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme
dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux
domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le
principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.
La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de subsides
comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le revenu est
égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations à
considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires
enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non
l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres
situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge
de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle
des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur
but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.
Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire
non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au
sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale
d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la
prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir
d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union
matrimoniale."
Considerare,
in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per
valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente
ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha considerato tale
considerazione di redditi cumulati in contrasto con senso e scopo dell’art. 65
cpv. 1 LAMal.
2.16
In
Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è
ritenuta stabile (Ranzanici, op.
cit., capitolo 14.6.2.4., p. 378 e ss.). La definizione di convivenza stabile
di partners è data dalla legislazione cantonale in materia di armonizzazione e
coordinamento delle prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è
generica su quest’aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il
concetto è esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17
dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la convivenza è considerata stabile
se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza
procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata
almeno 6 mesi. Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste condizioni
per ammettere una stabilità nella convivenza.
Con
pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con
entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha
modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:
"
La convivenza è considerata
stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio;
c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."
con ripresa dei
concetti già contenuti nel RLaps.
In
una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione
completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha
osservato come:
"
… per gli art. 4 cpv. 1 lett. c
Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del
titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner
convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in
comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto
contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e
meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente
soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett.
c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1
Partner
convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede
che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli
in comune.
Questa regola era stata definita per garantire
la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato
civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la
giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.
Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti
(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129
I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa
2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e
la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico
per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere
definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un
certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF
prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un
concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare
l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è
costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è
stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali
condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no."
Ed
ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2
del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e
delle finanze che ritiene quanto segue:
" Con
l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal
titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i
relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,
provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non
vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità
definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Con le ulteriori seguenti
osservazioni:
"
È, altresì, utile sottolineare che
secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,
piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente
(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della
giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto
a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in
comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi
assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82
consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto
2011.
consid. 2.2.)."
Questi
rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei
premi dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015,
consid. 2.20, rispettivamente nella STCA 36.2015. 29 pure nel considerando
2.
, e sono assolutamente attuali per cui debbono essere ulteriormente
ribaditi. I concetti della Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in
materia, vanno applicati anche in ambito di riduzione dei premi sia per il
rinvio dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi ritenuti (art.
26.
LCAMal e 4 Laps e per l'art. 2a Laps), sia per lo scopo stesso che si
prefigge la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali, nonché per i tenore dell’art. 10a RLCAMal. Sarebbe scioccante
applicare, all’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione malattie
coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso (sul tema dei
partner conviventi si veda anche: Ranzanici,
op.cit., capitolo 14.6.2.4. p. 378 e ss.).
Condividere la propria
esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella
coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di
considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili.
Il tema della convivenza
stabile non può prescindere dall’aspetto della sua durata, oltre che della
natura dei rapporti tra i conviventi. Per meglio inquadrare questi aspetti
appare di rilievo qui riprendere alcuni passi della prassi di questo Tribunale
sviluppati nelle STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 in materia di assistenza
sociale, rispettivamente 39.2015.3 del 12 novembre 2015 resa in ambito di
assegni famigliari.
Nella STCA 42.2014.13 del
21.
maggio 2015 il TCA ha esaminato il concetto di convivenza con riferimento
alla sua durata e al fatto che la stessa procuri gli stessi vantaggi del
matrimonio, ciò in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e dell’art. 2a
Reg.Laps il cui tenore è identico all’art. 10a Reg.LCAMal. In quel giudizio
tema in discussione era, in ambito di assistenza sociale, l'unità economica di
riferimento del titolare del diritto alla prestazione, che corrisponde alla
cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998
relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5), composta dal titolare
del diritto, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se,
indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi (a
differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30
settembre 2006).
Con
riferimento al tenore della norma applicata (art. 4 lett. c Laps) questa Corte
ha evidenziato taluni passaggi del Messaggio
n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000.
(Laps) che vanno qui evocati nuovamente:
"
2.2
Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1
Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede
che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli
in comune.
Questa regola era stata definita per garantire
la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato
civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità economica
di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di
mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono
considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza
in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la
sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma
applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1,
affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa
2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e
la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico
per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere
definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un
certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF
prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un
concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare
l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è
costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è
stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali
condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no."
Va ulteriormente rilevato il
passaggio del Rapporto parziale 2
del 28 marzo 2006 sul Messaggio n.
5723.
della Commissione della gestione e delle finanze:
"
(…)
Con l’adozione della revisione, l’unità di
riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner
convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i
relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,
provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non
vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità
definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Nella STCA 42.2014.13 del 21
maggio 2015 il TCA osservava ancora che:
"
(…)
dal
Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20
settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di
Stato il 26 settembre 2006 … in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
“ Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del
25.
ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è
considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa
conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in
cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la
convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno
dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di
un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la
sottoscrizione congiunta di contratti (locazione
dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri
apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su
conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners
dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi
costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di
contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un
matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un
appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere
esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e
economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi
anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei
6.
mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una
convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel
settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si
applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.” (Doc. X1)
Secondo la giurisprudenza federale in materia di
assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è
ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione
assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona
convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege
fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la
disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17
agosto 2011 consid. 2.2.).
La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini
della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia
domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece,
determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno
reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte
ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un
elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del
diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF
137.
V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del
17.
agosto 2011 consid. 2.2.). (…)”
Nel
medesimo giudizio era poi evocata la giurisprudenza in tema:
"
(…)
In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013,
pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito
che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni
assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo
periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da
sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una
relazione sentimentale da molti anni.
In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in
discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e
dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero
(sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso
l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla
settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la
notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in
modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando
che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata
nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo. (…)”
e
ciò oltre a richiamare le STCA in tema di RIPAM ricordate in precedenza (STCA
36.2014
-79, 36.2014.84-85 e 36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015).
Va
ancora posto rilevato che, sempre nella STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015,
questa Corte osservava come:
"
(…)
Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre
2007.
e menzionate nella sentenza DTF 134 I 313 consid. 5.5. citata sopra (cfr.
consid. 2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e di vita")
sottolineano che:
“ F.5 Comunità di abitazione e di vita
F.5.1 Definizione e principi
Le persone che vivono in comunità di tipo familiare
non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di
riferimento per il sostegno sociale.
Per «comunità di tipo familiare» si intendono partner
o gruppi che convivono e si dividono le spese domestiche giornaliere quali
l’abitazione, le telecomunicazioni, il vitto, la luce, ecc. Vivono quindi
assieme, ma senza costituire una coppia sposata o una famiglia in senso stretto
(per esempio: conviventi, fratelli e sorelle, colleghi, amici, ecc.).
Sul piano del diritto, le persone che vivono in
comunità di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento degli
altri membri della comunità. Di conseguenza, non si possono sommare i beni e i
guadagni degli uni e degli altri. Si dovrà invece elaborare un conto
individuale per ogni membro beneficiario.
Le persone che non beneficiano del sostegno sociale ma
che convivono con uno o più beneficiari sono tenute ad assumere il costo del
loro proprio mantenimento.
Con ciò si intende, in particolare l’assunzione delle
spese di mantenimento, dell’affitto e degli oneri per necessità speciali.
La quota di partecipazione è calcolata in base alla
somma ammissibile in proporzione alla grandezza del gruppo. Il totale viene
ripartito proporzionalmente tra i membri della comunità. Nella ripartizione
delle spese di locazione, i bambini, sino al compimento dell’undicesimo anno di
vita, vengono conteggiati come mezze unità.
I conviventi beneficiari di prestazioni di sostegno
sociale (coppie non coniugate) non devono soggiacere ad un trattamento
migliore rispetto ai coniugi sposati.
In queste situazioni, il budget non dovrebbe essere
maggiore di quello di una famiglia o di una coppia sposata che vive in
condizioni simili.
Nel caso di un concubinato stabile, e se solo uno dei
conviventi è beneficiario del sostegno sociale, il reddito e la sostanza del
partner non beneficiario possono essere tenuti in debita considerazione. Una
convivenza è ritenuta stabile se dura da almeno due anni o se i due partner
abitano assieme ad un figlio nato dalla loro relazione.
Per il sostegno sociale, le unioni domestiche
registrate di coppie omosessuali vanno trattate in analogia a quelle dei
conviventi.
Le unioni domestiche registrate di coppie dello stesso
sesso hanno uguali diritti e doveri delle coppie sposate (Legge federale
sull’unione domestica registrata, LUD, 211.231).”
Riguardo alla funzione delle disposizioni
COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag.
114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.
Nel
merito della fattispecie analizzata nella STCA 42.2014.13 questa Corte “indipendentemente
dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps è conforme o meno
all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale” non ha ritenuto, per
tutto il periodo considerato, il sussistere di una convivenza stabile ossia che
la convivenza procurasse “anche nel periodo precedente la fine del lasso di
tempo di almeno sei mesi (art. 2a lett. c Reg.Laps)” gli stessi vantaggi di
un matrimonio, con l’evidenza che:
"
… il Messaggio n. 5723 del 25
ottobre 2005 relativo alla modifica della Laps, in relazione all’art. 4 Laps,
unità di riferimento, prevede che la convivenza può essere definita stabile in
particolare quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o
quando educano insieme un bambino comune.
E’ vero che nel citato Messaggio è stato precisato che
il regolamento di applicazione avrebbe dovuto definire a quali condizioni la
convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no … E’ altrettanto
vero, tuttavia, che nel Messaggio non è stato fatto alcun accenno
all’intenzione di voler considerare stabile una convivenza, nel caso in cui non
vi siano figli in comune, a prescindere da una durata minima. Ora quest’ultimo
elemento è invece un aspetto essenziale per la giurisprudenza federale, così
come per le disposizioni COSAS p.to F.5.1. …
Va, poi, evidenziato che il ricorrente stesso non
mette in discussione il fatto che successivamente ai primi sei mesi, la sua
convivenza vada ritenuta stabile …”
Sempre
nel giudizio 21 maggio 2015 questa Corte aveva anche evidenziato come:
"
(…)
Il Commento alle modifiche della Laps del settembre
2006.
elaborato dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di
Stato, per quanto concerne l’art. 2a Reg.Laps, (…) enuncia che la convivenza è
considerata stabile, oltre alla situazione in cui i genitori hanno figli in
comune, se, qualora non vi siano figli in comune, dura da almeno 6 mesi oppure
se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio. (…) possono essere
considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi
analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle
attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto
successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale",
leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio,
ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la
dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima
(…) le circostanze fattuali elencate
rappresentano, quindi, unicamente degli indizi che possono far
concludere, nel caso in cui la medesima duri da meno di sei mesi, per una
convivenza conferente vantaggi analoghi al matrimonio.”
Con
il rilievo che non basta la presenza di uno o più degli elementi di fatto
citati per concludere automaticamente che ci si trova confrontati con una
convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio, ma deve essere valutata la
singola fattispecie nella sua globalità. Nella STCA 42.2014.13 questa Corte
aveva rilevato la giurisprudenza federale su questi aspetti, in specie
definendo quando un concubinato vada considerato stabile, e meglio:
"
… nel giudizio 5C.90/2001 del 15 ottobre 2001, relativo alla modifica di una sentenza di divorzio per quanto
concerneva gli alimenti dovuti all’ex moglie, l’Alta Corte ha rilevato che il
fatto che al momento del divorzio nel 1991 l’ex marito fosse stato al corrente
della convivenza dell’ex moglie non permetteva di affermare che avesse
rinunciato a chiedere successivamente la soppressione del contributo alimentare.
Il TF ha precisato che, visto il carattere relativamente recente della nuova
relazione dell’ex moglie, cominciata nel 1989 con inizio della convivenza
nell’autunno 1990, l’ex marito non doveva necessariamente aspettarsi a che tale
convivenza si sviluppasse in una relazione paragonabile a un matrimonio.
Nel giudizio 5C.155/2004 del 9 settembre 2004, in cui la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso di un ex marito che aveva
chiesto la soppressione della pensione alimentare dovuta all’ex moglie a seguito
del divorzio, è stato poi evidenziato che in quel caso l’ex moglie riceveva un
aiuto economico (pagamento saltuario di qualche pasto e di qualche uscita) da
un amico con il quale aveva sì convissuto per due anni, ma con cui non abitava
più. L’ex marito non aveva del resto preteso il contrario, né che tale unione
sarebbe stata così stabile da procurare dei vantaggi economici analoghi al
matrimonio.
La STF 5C.265/2002 del 1° aprile 2003, pure citata e
pubblicata parzialmente in DTF 129 III 257, nella quale il TF, al consid. 2.4.,
ha ricordato la giurisprudenza sviluppata sotto l’egida del vecchio diritto del
divorzio, specificando che resta pertinente anche dopo l’entrata in vigore del
nuovo diritto, ossia che un concubinato è stabile se ha una certa durata e che
è presunto stabile se dura da cinque anni. Nella fattispecie di cui alla STF 5C.265/2002 la relazione durava da tre anni, ma non era nota la data d’inizio della convivenza, per
cui è stato ritenuto non provato un concubinato stabile.
(…)
Nella sentenza 1P.184/2003 del 19 agosto 2003,
relativa alla restituzione dell’anticipo alimenti ricevuti dall’insorgente,
divorziata dal 1996, da marzo ad agosto 2000 a decorrere dall’inizio della sua nuova convivenza nel marzo 2000, l’Alta Corte ha accolto l’impugnativa della
ricorrente, in quanto non era stato verificato se si trattava di un concubinato
stabile. Il TF ha evidenziato di aver lasciato aperta la questione della durata
necessaria per presumere l’esistenza di una convivenza stabile, specificando
che è in ogni modo contrario alla Costituzione presumere dalla semplice
convivenza che la stessa sia stabile.
In quel caso, inoltre, la nostra Massima
Istanza ha negato l’esistenza di ulteriori indizi che potessero giustificare un
concubinato stabile, concludendo che quindi il giudizio cantonale era
contrario, oltre che all’art. 8 cpv. 1 Cost., alla sentenza DTF 129 I 1.
In quest’ultimo giudizio (1P.254/2002 del 6
novembre 2002, pubblicato in DTF 129 I 1), peraltro menzionato anche nel
Commento alle modifiche della Laps del
settembre 2006 e relativo alla computabilità, nel contesto dell’anticipo degli
alimenti, del reddito del concubino del genitore che ha la custodia del figlio,
l’Alta Corte ha rilevato:
"
(…)
Verfassungsrechtlich nicht haltbar wäre demgegenüber die Auffassung, jedes
Zusammenleben eines Paares rechtfertige es, das Einkommen des Partners
anzurechnen. Durch eine derartige Regelung würde den Unterschieden zwischen der
Stellung des Stiefelternteils und derjenigen des Konkubinatspartners nicht
hinreichend Rechnung getragen. Deshalb würde auch die Statuierung einer nicht
widerlegbaren Vermutung, wonach mit dem Bezug einer gemeinsamen Wohnung ein
stabiles Konkubinat vorliegt, zu einer unzulässigen Gleichbehandlung von
Ungleichem führen. Indessen lässt sich die Vorschrift des Art. 4bis Abs. 1 GIVU
(n.d.r.: Legge del Canton San Gallo concernente l’aiuto all’incasso e
l’anticipo alimenti del 28 giugno 1979), wonach das Einkommen des Partners
angerechnet wird, ohne weiteres so verstehen, dass die Anrechnung ein stabiles
Konkubinat voraussetzt. Dies hat das Amt für Soziales des Kantons St. Gallen
denn auch in Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum
nachehelichen Unterhalt vorgeschlagen; eines der Regelkriterien sei eine
"bereits längerfristige, bzw. mehrjährige tragfähige Beziehung, auf Dauer
angelegt" (Rundschreiben vom 27. März 2000 an die Sozialämter und
Sozialberatungen im Kanton St. Gallen, S. 3). Auch das Versicherungsgericht des
Kantons St. Gallen hat unter Hinweis auf die Materialien festgestellt, nach
Ansicht des Gesetzgebers sei es Sache der Rechtsprechung, die Kriterien für das
Vorliegen eines Konkubinats festzulegen. Das Konkubinat müsse sich, wenn damit
die Folge der Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Partners
verbunden werden solle, nach aussen hin als bereits gefestigt und auf eine
dauerhafte Beziehung ausgerichtet manifestiert haben; es rechtfertige sich aber
nicht, erst bei einer Dauer von mindestens fünf Jahren von einer solchen
Lebensgemeinschaft auszugehen (Entscheid vom 26. Oktober 2001 in Sachen des Beschwerdeführers, E. 3b). Folgerichtig berücksichtigt das Versicherungsgericht im
vorliegenden Fall den Umstand, dass der Konkubinatspartner das Kind der
obhutsberechtigten Partnerin - wenn auch, wie er geltend macht, nur
überbrückungsweise, d.h. in Erwartung von Leistungen der öffentlichen Hand -
tatsächlich unterstützt. Darin sieht es ein über die blosse Begründung eines
gemeinsamen Haushaltes hinausgehendes Indiz für ein (stabiles) Konkubinat im
Sinne des GIVU.”
Ne discende che il TF ha chiaramente indicato che
stabilire in modo inconfutabile che ogni tipo di coabitazione di una coppia
costituisca un concubinato stabile condurrebbe a un’inammissibile parità di
trattamento di situazioni dissimili. (…)”
Ancora
nel caso giudicato il 21 maggio 2015 era stato evidenziato come:
"
… anche due coinquilini che
condividono unicamente un’economia domestica comune (ad esempio amici,
studenti, fratelli ecc.) possono firmare entrambi un contratto di locazione
senza che ciò implichi una relazione di altro genere.
Inoltre l’insorgente e (la partner) … hanno iniziato
un progetto di vita insieme che coinvolgeva anche le loro rispettive figlie, le
quali, non essendo più in età infantile, possedevano già un vissuto che avrebbe
comunque potuto influenzare, specialmente nei primi mesi, l’andamento della
convivenza.
In simili condizioni, ritenuto che i due indizi
menzionati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune
sottoscrizione del contratto di locazione) non sono sorretti da altri indizi
convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al
matrimonio, la convivenza tra il ricorrente e (la partner) nei primi sei mesi
non deve essere ritenuta stabile ex art. 4 cpv. 2 lett. c Laps. (…)”
Nella
STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015 questa Corte ha ripreso le riflessioni
contenute nella precedente STCA 42.2014.13 cui ha aggiunto che:
"
(…)
Secondo la giurisprudenza federale in materia di
assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è
ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione
assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona
convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege
fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la
disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17
agosto 2011 consid. 2.2.). Con il giudizio appena citato la nostra Massima
Istanza ha ritenuto corretto nel caso di un beneficiario di prestazioni
assistenziali considerare la convivente dalla quale aveva avuto una figlia.
(…)”
evidenziando
ancora come il Tribunale federale:
"
(…)
Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015 (…) ha
poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che ad una
beneficiaria dell’assistenza sociale andava computato nei redditi un ipotetico
importo a carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro
convivenza - che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio -
stabile.
L’asserzione della ricorrente secondo cui il
concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha
permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.
Può non essere decisivo sapere se il convivente si è
espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a
sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che
per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura
minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento
dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale
importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i
concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro
rispettivi figli nati da precedenti relazioni. (…)”
Anche
in questo giudizio la convivenza e la sottoscrizione comune del contratto di
locazione “non sono sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di
comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio, la convivenza
tra i ricorrenti nei primi sei mesi non deve essere ritenuta stabile ex art. 4
cpv. 2 lett. c Laps …”.
2.17
In concreto i ricorrenti non
negano di avere locato assieme un appartamento nel marzo 2011 a __________, di
avere aperto un conto comune per onorare la pigione, ma ritengono che, in
particolare nei primi mesi, la loro convivenza non potesse essere considerata
stabile e ribadiscono che all’inoltro in particolare della domanda di RIPAM
2012.
essi disponevano di un appartamento co-locato da solo 5 mesi. Per i primi
due anni (le RIPAM 2012 e 2013) essi ritengono che non possa essere ritenuta
una UR in assenza di una volontà di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di
collaborare tra loro, solidarietà nata successivamente nel tempo tanto che il
loro legame si è formato consolidato e stabilizzato negli anni successivi.
Alla luce degli elementi del
caso specifico occorre stabilire se la convivenza dei ricorrenti, con riferimento
ai periodi determinanti per la RIPAM 2012 e 2013, debba essere considerata
duratura ed intensa, profonda e radicata, tale da adempiere i requisiti
dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal e dell’art. 10a lett. c) RLCAMal.
In
concreto RI 2 e RI 1 hanno locato assieme un appartamento, con effetto da marzo
2011, ed hanno iniziato una convivenza, perlomeno agli inizi della loro
amicizia, discontinua. Solo con il trascorrere dei mesi, così come emerso in
sede d’udienza, il loro rapporto si è trasformato in un legame sentimentale con
reciproco sostegno e aiuto.
La
coppia non ha figli in comune e la scelta di convivere era dettata dalla
ricerca di indipendenza, da un lato, e da questioni pratiche.
RI 1, avendo domicilio a __________
e il luogo della sua formazione alla __________ di __________ aveva maggiore
comodità partendo da __________, e non da casa sua, per gli spostamenti. Questa
circostanza, e la volontà di condividere correttamente le spese della locazione
(senza un’implicazione solidale) nonostante le difficoltà di quel periodo
formativo, confermano che, perlomeno per quanto attiene la riduzione dei premi
del 2012, che doveva essere richiesta nel corso dell’anno precedente (ossia il
2011), quando i due giovani ancora non vivevano assieme rispettivamente quando
la locazione di un appartamento comune era appena iniziata e la casa utilizzata
in maniera comunque non continuativa alla luce dei legami con le famiglie
d’origine, non possa essere ritenuto quel legame che il legislatore ha fissato
nell’art. 10a RegLCAMal.
L’interpretazione della
norma offerta dalla giurisprudenza di questo Tribunale, che vuole un legame che
duri da 6 mesi per accertare una convivenza stabile (si rammenta che le
Direttive COSAS citate in precedenza prevedono una convivenza stabile nel corso
di 2 anni per ammettere una solidarietà tra conviventi; su questi aspetti si
veda Ranzanici, op. cit., nota 1603 p. 528; marginale 1069 p. 538; nota 1178 p.
379.
nonché la marginale 1191 p. 587) impone il sussistere di un legame profondo
che giustifichi una solidarietà tra i conviventi che, per il 2012, non era data
tra i ricorrenti.
In
concreto dagli atti e, in particolare, dalle risultanze dell’udienza emergono
sufficienti elementi tali da ritenere una convivenza stabile si sia formata
successivamente alla richiesta e alla decisione relativa alla RIPAM 2012, nel
corso dell’anno 2012 il legame tra i ricorrenti si è saldato e rafforzato. Il
signor RI 1 ha terminato la formazione ha reperito un posto di lavoro, il
legame con la signora RI 2 si è intensificato ed è devenuto duraturo nel tempo.
In questo modo, già per la domanda di riduzione dei premi del 2013, (pervenuta
all’amministrazione cantonale nel giugno 2012), si può ritenere un legame
sentimentale tra i ricorrenti, stabile e duraturo tale da doverli considerare
quali membri della medesima unità di riferimento.
Da
quanto precede discende che, per quanto attiene la domanda di RIPAM 2012 questa
Corte non ritiene presente, in concreto, un’unione stabile tra i due
ricorrenti, ciò comporta la conseguenza che l’amministrazione non poteva
ritenere che RI 1 e RI 2 formassero un’UR per quel periodo. Al contrario, per
la RIPAM 2013, stante la continuazione della convivenza, e l’intensificarsi del
rapporto tra i ricorrenti la convivenza va considerata stabile e, per la RIPAM
2013, i ricorrenti formano un’unica UR come correttamente ritenuto dalla Cassa.
2.18
In alcune fattispecie
sottoposte al giudizio di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni alcuni
assicurati hanno indicato come gli art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a RegLCAMal creino
una disparità di trattamento e siano discriminatori. Nelle STCA 36.2015.29 e
STCA 36.2014.78, in particolare (i cui passaggi sono stati successivamente
ripresi in altri giudizi, v. per tutti la STCA 36.2016.54) questo Tribunale, a
fronte delle specifiche contestazioni, ha esaminato il tema della pretesa
discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi rispetto a quelle
coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene nell'ambito del diritto
fiscale, non traendo – in questo ambito – i vantaggi della coppia coniugata quo
a deduzioni ed aliquote. Nei due casi citati la parte ricorrente rilevava che i
redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre in ottica fiscale ciò non
avviene, ma non vengono ritenute specifiche deduzioni per determinare
l'imponibile e non viene applicata l'aliquota per coniugi. Come deciso nella
STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 consid. 2.21, questa obiezione non può
essere ritenuta (argomento ripreso nella successiva 36.2015.29 consid. 2.24.).
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è così espresso:
" Va
sottolineato come la differente valutazione della convivenza stabile in ambito
RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore,
chiaramente espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che
precedono. Due conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è
in parte condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita
fiscale distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita
fiscale. Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in
ambito di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale
in generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e
spirito le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost.
fed.
L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti
specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi
e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette
al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la
convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento
ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda
Pascal Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing &
Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p.
237.
e seg.
Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM
della ricorrente, e del di lei figlio, vanno ritenuti i redditi conseguiti
dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati
appartenenti ad un’unica UR.”
2.19
Alla luce di quanto precede
occorre procedere ora alla verifica del calcolo della RIPAM operato dalla Cassa
per la RIPAM 2013 per la quale va ammesso, come rilevato in precedenza, una
convivenza stabile e, quindi, la formazione di una UR. Per definire il diritto
alla RIPAM della ricorrente bisogna fissare il reddito determinante in maniera
semplificata della stessa, partendo dai dati contenuti nelle decisioni fiscali.
I redditi
complessivi sono stati dedotti dalle tassazioni applicabili. Per il signor RI 1
assommano a CHF 35'664.-- e per la signora RI 2 CHF 60'019.--.
A queste
cifre va aggiunta la quota parte della sostanza (CHF 3’1532.--) e dedotte le
spese professionali e i PMR (CHF 9'816.-) per un totale di CHF 85'380.-- che
non consente come vedremo, di riconoscere la RIPAM 2013.
I ricorrenti,
correttamente, non hanno contestato i calcoli eseguiti dalla Cassa cantonale di
compensazione che si rivelano corretti. Va qui osservato che gli importi del
fabbisogno determinati dall’art. 10 Laps (v. consid. 2.11. che precede) sono
stati correttamente aggiornati come imposto dall’art. 10 cpv. 3 Laps. Nella
STCA 36.2015.29 consid. 2.25 sono specificate le modalità di calcolo e di
determinazione dei valori aggiornati, a tale giudizio può qui essere fatto
riferimento, e meglio:
" Con riferimento a tale norma va ricordato che l’Ordinanza 09
del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli
adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un
incremento del 3,2% rispetto ai valori del biennio precedente mentre
l’incremento dell’Ordinanza 11 è stato dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste
percentuali non sono altro che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico
calcolato del 3.1674% e del l’1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, alla luce
della comunicazione acquisita presso l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla
Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, Bellinzona), che “l’aumento
percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che
non viene quindi letteralmente applicato dall’amministrazione. Gli importi
delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la
Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto
degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4
settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71
del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.). Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli
adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio
Federale ha previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9%, che in realtà
assomma allo 0,86209, mentre con l’Ordinanza 15 sugli adeguamenti
all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014
l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di percentuale
arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello 0,42735%. La Cassa
deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno
minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente
all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 per il sussidio del 2015,
al 2013 per il sussidio del 2014 rispettivamente al 2012 per il sussidio
del 2013. L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta
dai ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai
valori del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata.
L’amministrazione ha operato correttamente fissando il valore del fabbisogno
applicando le norme transitorie della Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali che, all’art. 37, prevede, in “deroga
all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014… i limiti previsti dalla legge per gli
anni 2011 e 2012”. La norma in questione è stata approvata dal Parlamento
mediante legge del 20 dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p.
94).”
In concreto dunque la Cassa
cantonale di compensazione ha cifrato correttamente il fabbisogno dell’UR in
causa, composta dalla signora RI 2 e RI 1, in CHF 16'540.- (titolare del
diritto) + CHF 8'270.- (prima persona supplementare), importo correttamente aggiornato
secondo le Ordinanze 09 e 11.
2.20
Qui di
seguito va verificato il calcolo svolto dall’amministrazione per la nuova
determinazione del diritto alla RIPAM da parte dell’UR composta dalla
ricorrente e dal suo convivente.
Come indicato in precedenza,
per il 2013 il reddito lordo ammonta a CHF 35'664.-- per il signor RI 1 e CHF
60'019.-- per la signora RI 2, per un totale di CHF 95'683, che va aumentato
della quota della sostanza (CHF 3'513.--). Il RD è quindi di CHF 85'380.-- poiché
dall’ammontare complessivo dei redditi vanno dedotti i premi medi di
riferimento per CHF 9'816.-- e le spese professionali per salariati massime
deducibili (CHF 4'000.--). Il limite di reddito che consente di riconoscere la
riduzione massima del premio è di CHF 26'052.-- mentre il reddito che esubera
tale importo concorre al pagamento dei premi per una percentuale del 21%.
Correttamente la Cassa ha fissato il coefficiente di finanziamento del 70%, per
un calcolo che è il seguente:
{9’816
– [(85’380 – 26’052/2)x21%]} x 70% = - 3'764,80
Il risultato negativo non
consente di riconoscere ai ricorrenti, per il 2013, nessuna riduzione dei
premi.
2.21
Da quanto
precede consegue che i ricorsi 30 novembre 2016 di RI 1 e RI 2 sono accolti
nella misura in cui sono diretti contro la decisione, riferita alla riduzione
dei premi per l’anno 2012 (n. 2012/30074 – 1), emanata dalla Cassa cantonale su
reclamo in data 25 ottobre 2016. Tale decisione è annullata. I ricorsi 30
novembre 2016 dei signori RI 1 e RI 2 contro la decisione in materia di
riduzione dei premi per l’anno 2013 (2013/5259 – 1) emanata su reclamo il 25
ottobre 2016 dalla Cassa cantonale di compensazione sono invece respinti. Non
vengono percepite tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili e non
vengono riconosciute spese alla luce della poca entità delle stesse e
dell’esito della procedura.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.I ricorsi 30
novembre 2016 (incarti 36.2016.129 e 130) formulati da RI 1 e RI 2, __________,
contro la decisione emanata su reclamo il 25 ottobre 2016 da parte della Cassa cantonale
di compensazione e relativa alla riduzione dei premi 2012 sono accolti. Di conseguenza:
1.1. La
decisione emessa su reclamo da parte della Cassa cantonale di compensazione il
25 ottobre 2016 (n. 2012/30074 – 1) è annullata.
2. I ricorsi 30 novembre 2016
(incarti 36.2016.131 e 132) formulati da RI 1 e RI 2, __________, contro la
decisione emanata su reclamo il 25 ottobre 2016 da parte della Cassa cantonale
di compensazione e relativa alla riduzione dei premi 2013 sono respinti.
3.Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti