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Decisione

36.2016.137

Ricorso tardivo e quindi irricevibile. Poco importa se l'amministrazione ha inizialmente trasmesso il provvedimento per posta B rinotificandolo successivamente per raccomandata e se la stessa abbia ac

6 marzo 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

atto datato 18 maggio 2015 e pervenuto alla Cassa Cantonale di Compensazione il

successivo 15 luglio 2015, RI 1, nata nel 1940, al beneficio di rendita,

domiciliata a __________ ed assicurata presso __________, ha postulato il rinnovo

della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

per l’anno 2016 (doc. 1).

Con

decisione 20 novembre 2015 la richiesta è stata accolta e in favore

dell’assicurata è stata riconosciuta una riduzione del premio di CHF 1'726,80

(doc. 2).

Il

14 gennaio 2016, anticipato a mezzo telecopiatrice (doc. 3, che indica in maniera

erronea l’anno nel 2015), RI 1 ha contestato il provvedimento amministrativo

siccome la riduzione del premio (RIPAM qui di seguito) ritenuta errata e non conforme

alle normative applicabili che avrebbero dovuto condurre l’amministrazione,

secondo l’assicurata, a riconoscerle una RIPAM cifrata in CHF 3'583,10.

L’amministrazione ha “accusato ricevuta” del reclamo (doc. 5 del 28

gennaio 2016), dopo avere esperito alcune verifiche (doc. 6 e 7) relative allo

statuto dell’assicurata e circa i suoi introiti (mediante accesso ai dati fiscali),

l’amministrazione ha trasmesso a RI 1 una decisione su reclamo che conferma la

correttezza della sua determinazione specificando il calcolo del sussidio riconosciuto

(doc. 8 del 10 agosto 2016).

B. Il

5 novembre 2016 (doc. 9) RI 1 ha trasmesso alla Cassa Cantonale di Compensazione

un sollecito per l’emanazione di una decisione relativa al suo reclamo del

precedente 14 gennaio 2016, osservando che quasi un anno era trascorso dal

deposito del reclamo, evidenziando di essere stata contattata il 15 aprile 2016

dal signor __________ dell’Ufficio prestazioni che voleva ottenere talune informazioni

con la promessa di emanare a breve la decisione. Con il suo scritto doc. 9 l’assicurata

ha inoltre precisato la sua richiesta rivendicando il diritto a un sussidio di

CHF 3'661.--. Con scritto 15 novembre 2016 (doc. 11) l’amministrazione ha

trasmesso all’assicurata uno scritto indicante che “il calcolo da lei

effettuato con il simulatore … non è corretto. Nel caso specifico … il valore

del <reddito lordo> desunto dalla tassazione 2103 … ammonta a fr.

26'532.-- … e non a fr. 25 come da lei indicato”. L’amministrazione ha

inoltre trasmesso all’assicurata “copia della nostra decisione su reclamo

del 10.08.2016 trasmessale mediante invio postale semplice il medesimo giorno”

(doc. 11).

Lo

scritto 15 novembre 2016 è stato trasmesso per invio raccomandato (doc. 12) e

risulta essere pervenuto all’assicurata il successivo 16 novembre 2016 (doc.

13).

C. Con

ricorso depositato all’Ufficio postale il 19 novembre 2016 alle ore 17.39 RI 1

ha impugnato il provvedimento della Cassa ribadendo il suo buon diritto a vedersi

riconosciuta una riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico sanitarie di CHF 3'661.-- (doc. I). Mediante risposta di causa dell’11

gennaio 2017 (doc. III) l’amministrazione ha postulato l’irricevibilità del

gravame alla luce della sua tardività siccome depositato il 19 novembre 2016

quando il termine scadeva il precedente 16 novembre 2016.

D. RI

1 è stata invitata dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni ad esprimersi in

merito al contenuto della risposta di causa (scritto 12 gennaio 2017, doc. IV)

nel termine di 10 giorni. Non avendo provveduto in merito il Giudice delegato

ha scritto all’assicurata, il successivo 8 febbraio 2017 (doc. V), una lettera

invitandola ad esprimersi specificatamente sulla possibile tardività del

ricorso. Mediante lettera 17/21 febbraio 2017 (doc. VI) RI 1 ha preso posizione

in merito nei seguenti termini:

" (…)

La sottoscritta precisa che ha

avuto, ed ha problemi di salute e solo dopo molti giorni si è accorta che il

ricorso era partito con un giorno di ritardo. Quindi, per quanto concerne che

il ricorso è stato presentato con un giorno di ritardo, preferisco lasciare al

Giudice decidere in merito. Visto e considerato il comportamento della Cassa

cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni che è assolutamente

inaccettabile, inammissibile e manifestamente insostenibile.

(…)

… ciò che è, e che deve

assolutamente essere reputato tardivo, e deve essere integralmente respinto, è

la decisione sul reclamo emessa dalla Cassa cantonale di compensazione Istituto

delle assicurazioni sociali datata 10 agosto 2016, (…) e trasmessa alla

ricorrente in data 15.11.2016, il ricorso deve essere integralmente accolto.

Poiché la sottoscritta fino alla citata data, non aveva ancora

ricevuto la decisione sul suo reclamo che aveva presentato in data 14.1.2016

(vedi doc. D).

(…)

Poiché la legge non prevede

assolutamente che le decisioni devono essere notificate

all’assicurato mediante invio postale semplice. Contrariamente,

prevede che le decisioni devono essere notificate – mediante invio postale

raccomandato – o in altro modo contro ricevuta (ai sensi dell’art. 138

cpv. 1 CPC e segg.). Inoltre le decisioni su reclamo devono essere

notificate da parte della Cassa entro gli stessi limiti di 30 giorni stabiliti

dalla legge ai sensi dell’art. 76 LCAMal, << e non dopo

un anno >>.” (doc. VI)

Nel

suo scritto RI 1 fa inoltre riferimento a temi di merito che, laddove

necessario, saranno ripresi in corso di motivazione. L’atto è stato trasmesso

all’amministrazione (doc. VII) il 22 febbraio 2017 con termine per presentare

eventuali osservazioni. Non sono state acquisite ulteriori prove.

Considerandi

in ordine

1.

La

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle

prove). Sul tema del giudizio monocratico da parte di questa Corte il TF ha

emanato nel corso degli ultimi anni, in particolare, le seguenti decisioni: STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21 dicembre 2007. Questa

giurisprudenza, in specie l’ultimo giudizio in ordine temporale citato

(promulgato a Corte federale plenaria ma non oggetto di pubblicazione), è stata

criticata nella pubblicazione intitolata: “La possibilità concessa dall’art.

49.

cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello di

emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza del

Tribunale federale” (RTiD I – 2016 p 307 e ss), per la mancanza di

chiarezza e coerenza che rischia di riverberarsi sull’attività dei Tribunali e

delle Camere del Tribunale d’appello, inducendoli a moltiplicare inutilmente

l’emanazione di giudizi collegiali, rallentandone di conseguenza l’attività

senza una reale motivazione tesa a migliorare le garanzie per i cittadini.

In concreto il TCA, non solo per

l’applicazione dell’art. 4 cpv. 1 LPTCA, ma anche per le ragioni desumibili

dalle considerazioni seguenti, può decidere nella composizione di un giudice

unico. Il caso in esame non presenta infatti la necessità di complessi accertamenti

fattuali o la valutazione di prove, rispettivamente il tema giuridico

dell’incasso delle pretese dell’assicuratore per partecipazioni e premi è stato

più volte oggetto di decisioni del TCA e del TF che hanno sviluppato una

costante giurisprudenza in merito.

2.

Occorre

anzitutto verificare se il ricorso è tempestivo o meno. In concreto la decisione

amministrativa resa su reclamo e datata 10 agosto 2016 è stata notificata validamente

all’assicurata, che ha indicato di non avere ricevuto la trasmissione della

medesima per posta B il 15 novembre 2016. L’onere della prova dell’intima-zione

di una decisione tocca all’amministrazione nel caso in cui l’assicurato indichi

di non averla ricevuta o di non averla ricevuta ad una specifica data. La prova

dell’invio è portata generalmente mediante la comprova della raccomandata

trasmessa alla parte interessata. In una recente sentenza del 3 gennaio 2017

(36.2016.96) il Giudice delegato del Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha

ritenuto, in un’ipotesi quale quella in discussione di notifica di una

decisione emanata su reclamo per posta semplice, come

"

l’art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal,

è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30

giorni dalla notificazione. E’ applicabile la legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013 (LPAmm).

Ai sensi dell’art. 13

cpv. 1 LPAmm il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal

verificarsi di un evento decorre a partire dal giorno successivo. Secondo

l’art. 13 cpv. 2 LPAmm il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno

corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere. Mancando

tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.

L’art. 13 cpv. 3 LPAmm prevede che se l’ultimo giorno del termine scade in

sabato, domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la

scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale. Giusta l’art. 13

cpv. 4 LPAmm quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si

reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del

giorno della scadenza.

L’art. 14 cpv. 1 LPAmm

prevede che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Per l’art. 14 cpv.

2.

LPAmm quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi

fondati. La domanda dev’essere presentata prima della scadenza.

Secondo l’art. 16 cpv. 1

LPAmm i termini stabiliti dalla legge o fissati dall’autorità non decorrono dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

(lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b), dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (lett. c). Ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 LPAmm i termini di

impugnazione e di pubblicazione sono prorogati di conseguenza. Per l’art. 16

cpv. 3 LPAmm i capoversi 1 e 2 non si applicano nelle procedure provvisionali,

mentre per l’art. 16 cpv. 4 LPAmm rimangono riservate le disposizioni previste

da leggi speciali.

Circa la forma delle

notificazioni, l’art. 17 cpv. 1 LPAmm prevede che l’autorità notifica gli atti

alle parti e all’autorità che ha giudicato, mediante invio postale semplice o

raccomandato. Secondo l’art. 17 cpv. 2 LPAmm quando l’autorità lo ritiene

opportuno e se un’intimazione a mezzo posta non è riuscita, la notificazione è

fatta per mezzo di un usciere di qualunque autorità o di un agente della

polizia cantonale o comunale. Per l’art. 17 cpv. 3 LPAmm la notificazione è

considerata avvenuta quanto l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure

da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica

aventi almeno 16 anni. Ai sensi dell’art. 16 cpv. 4 LPAmm la notificazione è

pure considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato

dal destinatario o da un terzo autorizzato, il settimo giorno dopo il primo

tentativo di consegna infruttuoso (lett. a), in caso di notificazione in mani

proprie, quando il destinatario o un terzo autorizzato rifiuta la consegna e il

latore ne attesta il rifiuto (lett. b).

L’art. 18 LPAmm regola la

notifica per via elettronica, mentre l’art. 19 LPAmm quella per via edittale.

Ai sensi dell’art. 20 LPAmm una notificazione difettosa non può cagionare alle

parti alcun pregiudizio”

L’intimazione

di una decisione amministrativa per posta semplice non costituisce quindi un

vizio insanabile ma un metodo riconosciuto di intimazione delle decisioni che

comporta però, per l’amministrazione, il rischio di vedersi opporre la mancata

notifica e la conseguente incertezza del diritto circa la definitività della

decisione. In concreto la Cassa ha notificato una decisione su reclamo che non

è stato possibile dimostrare come recapitata all’assicurata. La stessa assicurata

si è lamentata, ed anzi indignata, per il ritardo nella notifica di una

decisione importante e da tempo attesa. Non è stato presentato alcun reclamo

per denegata giustizia in quanto alla prima lamentela dell’assicurata, in tempi

ancora del tutto accettabili per un’amministrazione di massa alla luce dello

stadio della procedura (decisione su reclamo), l’Ufficio competente ha

intimato, questa volta per mezzo di un invio raccomandato il 15 novembre 2016,

la decisione in discussione. La stessa è stata recapitata il giorno successivo.

3.

Avverso

tale decisione l’assicurata disponeva di un termine di 30 giorni per aggravarsi

al Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Il termine decorreva dal giovedì 17

novembre (compreso) sino al 16 dicembre 2016 compreso. Indubbiamente la

consegna alla posta del ricorso il successivo 19 dicembre 2016 non è tempestivo

e il ricorso deve essere dichiarato irricevibile siccome tardivo. Anche se la

procedura a livello amministrativo ha preso del tempo, e se poteva forse essere

gestita più velocemente dal deposito del reclamo in gennaio 2016, ciò non consente

all’assicurato di potere prevalersi di questo fatto per giustificare il ritardo

nella presentazione del ricorso.

nel merito

4.

Non

essendo ricevibile il ricorso il merito della procedura non dovrebbe essere

oggetto d’analisi. Val qui comunque la pena di indicare come, con le modifiche

della LCAMal entrate in vigore il 1° gennaio 2012, il sistema di determinazione

della riduzione dei premi è stato profondamente cambiato. Il reddito

disponibile è determinato sulla base dei redditi lordi conseguiti

dall’assicurato nell’anno determinante (per il 2016 il periodo di tassazione determinante

è il 2013). Con il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per

l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2016, del 18 novembre

2015, il Consiglio di Stato ha ritenuto le seguenti basi di calcolo: il periodo

fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è dato dalle

classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2013, il premio medio di

riferimento assomma a CHF 4’981.00 per gli adulti e la costante per il calcolo

del reddito disponibile massimo per l’unità di riferimento senza figli: 3.4.

5.

Come

rammenta la prassi di questo Tribunale (da ultimo nella STCA 36.2016.122 del 21

febbraio 2017), per stabilire il parametro da porre alla base del calcolo della

RIPAM dell’unità di riferimento si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile

fissato in maniera semplificata dai dati fiscali) che si stabilisce partendo

dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta

cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato. Questo

valore à aumentato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i

valori che la legge ammette in deduzione. L’amministrazione si basa quindi

integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente

accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del

calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario

all’ammini-strazione acquisire altre informazioni dall’assicurato medesimo o

tramite terzi.

Il

RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in

ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili che per quel che

riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una

semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei

beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce

dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale

capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni

reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata

dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza

(1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).

L’amministrazione

è tenuta a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente

accessoria, che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della

sostanza (mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo

proprio, dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di decisione

di tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro simile che

la Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta inoltre delle

indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private (rendite AVS o AI

rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia, ed ancora i

versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra fonte

considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione del

reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,

redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente:

assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni

complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande

invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta

infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente

prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla

riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che

non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione

della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico

sanitarie (Messaggio, op. cit., pag. 16 in initio).

Dai

lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima

ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato

dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS. Va sin d’ora

osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2 febbraio 2015;

36.2011.31

del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del

16.

giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre

2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e

36.2003.91

del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza

di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà.

L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione.

E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se

la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato

deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per

quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali". Salvo casi

eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal

del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13

novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove viene eseguito un nuovo calcolo

autonomo indipendente dalla decisione di tassazione, sia l’amministrazione che

il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di

tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

6.

Dal

reddito lordo sono dedotti, se ritenuti nella tassazione e sino all’importo massimo

stabilito dalla legge, le spese per i conseguimento del reddito (deducibile

sino al massimale di CHF 4'000) e le spese per interessi passivi (CHF 3'000 di

massimale) oltre al valore del premio medio di riferimento che, come indicato

nel precedente considerando 4 assommava, per la RIPAM 2016, a CHF 4'981.

7.

Per

stabilire l’importo normativo (cui si dovrà applicare il coefficiente di

finanziamento cantonale) della riduzione del premio occorre quindi applicare la

formula fissata dall’art. 35 LCAMal ossia:

[ PMR

- ( PMR x RD2 ) ] RDM2

8.

Laddove

PMR significa premio medio di riferimento (ossia CHF 4‘981) e RD reddito

disponibile e RDM sta a significare reddito disponibile massimo (art. 32a

LCAMal) che per le unità di riferimento senza figli è definito come segue: RDM

= costante del 3.4 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione,

ai sensi della legge sull’armonizza-zione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all’unità di riferimento. Questo

importo è quindi cifrato nel seguente modo:

RDM = 3,4 x 50% di CHF 17’441

Ciò

che da un risultato di CHF 29'649,70.

Il

risultato di questo complesso calcolo dovrà essere moltiplicato per il

coefficiente di finanziamento del 73,5% per stabilire la RIPAM.

9.

In

concreto, dai documenti acquisiti agli atti (doc. 7 relativo all’accertamento

fiscale), emerge che il totale dei redditi ritenuti nella tassazione 2013 di RI

1.

era di CHF 26'532 cui è stato dedotto l’importo del premio medio (CHF 4981) per

un importo di CHF 21’551. Ne deriva che il calcolo eseguito dalla Cassa a pagina

8.

della decisione contestata si rivela corretto ossia:

RIPAM = {4981 – [(4981 / 29649,702) x 215512]}

x 73,5% = 1726,80

10.

Da

quanto precede emerge che, anche se fosse stato ricevibile, il ricorso avrebbe

dovuto essere respinto nel merito siccome la decisione dell’amministrazione corretta.

Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso 19 novembre 2016 di RI 1 è tardivo e quindi è irricevibile.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti