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Decisione

36.2016.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 maggio 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i premi da luglio a settembre 2012, comprese le partecipazioni ai costi, spese

amministrative e di procedura esecutiva (doc. 19-13; esecuzione __________), i

premi di dicembre 2012 (quelli di ottobre e novembre erano stati pagati il 6

novembre 2012 [doc. 19/14]) comprese le partecipazioni ai costi, le spese

amministrative e di esecuzione (doc. 19-14; esecuzione __________) ed i premi

da gennaio a giugno 2013, comprese le spese amministrative e di esecuzione (doc.

19-14; esecuzione __________ e doc. 19-15; esecuzione __________).

Il 9 dicembre 2013

l’assicuratore ha avviato una procedura esecutiva per il pagamento dei premi da

luglio a settembre 2013, comprese le spese amministrative e di esecuzione del medesimo

giorno. Il debito è stato soluto il 3 settembre 2014 (doc. 19-15; esecuzione __________).

I premi da ottobre a

dicembre 2013, richiesti tramite procedura esecutiva del 10 marzo 2014 (doc.

19-15/16, esecuzione n. __________), non sono invece ancora stati pagati, così

come quelli del mese di gennaio 2014 (doc. 19-16, esecuzione __________) e

quelli successivi (doc. 19-16 e seguenti), quando l’interessata ha iniziato a

pagare ad TERZ 1.

Come visto, per l’art. 64a

cpv. 6 LAMal l’assicurato in mora non può cambiare assicuratore finché non ha

pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché

gli interessi di mora e le spese di esecuzione. L’assicurato è in mora ai sensi

dell’art. 64a capoverso 6 della legge a decorrere dal recapito della diffida di

cui all’articolo 105b capoverso 1 (art. 105l cpv. 1 OAMal). Ai sensi dell’art.

105b cpv. 1 OAMal in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni

ai costi, l’assicuratore invia la diffida al più presto entro tre mesi

dall’esigibilità degli stessi.

In concreto l’assicuratore

convenuto non ha prodotto le diffide relative ai premi ancora insoluti al 31 dicembre

2013, e meglio quelli dovuti da luglio a dicembre 2013. Ci si potrebbe pertanto

chiedere se l’assicurata poteva essere considerata in mora ai sensi dell’art.

64a cpv. 6 LAMal.

La questione può qui

rimanere aperta poiché la ricorrente fa valere la violazione del principio

della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. in relazione con uno scritto

del 23 gennaio 2014.

Secondo

la giurisprudenza il principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost.

fed., tutela la legittima fiducia dell’amministrato nei confronti dell’autorità

amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l’amministrazione rispetti

le promesse fatte e che non si contraddica (cfr. sentenza 9C_5/2015 del 31

luglio 2015, consid. 3). Così, un’informazione sbagliata o una decisione

erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un

vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una

situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha

agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito

entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto

immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo

affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è

intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.

636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii; cfr. sentenza 9C_5/2015

del 31 luglio 2015, consid. 3).

In concreto, con scritto

del 23 gennaio 2014, trasmesso nella sua versione in francese anche ad TERZ 1, ed

intitolato “Posticipo disdetta del contratto d’assicurazione” CO

1 si è rivolta a RI 1, affermando:

"

(…)

la cassa malati TERZ 1 ci ha trasmesso

l’attestato della sua recente affiliazione presso tale cassa.

La informiamo, tuttavia, che il documento non

ci è pervenuto nei termini imposti. Potremo pertanto accettare la disdetta

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto per il 31

gennaio 2014, vale a dire alla fine del mese in cui la disdetta ci è pervenuta,

conformemente alle disposizioni della legge sull’assicurazione malattie (cfr.

articolo 7 capoverso 5).” (doc. 6; cfr. doc. 7)

Il contenuto dello scritto

è chiaro e non necessita alcuna interpretazione. CO 1 ha informato l’assicurata

che la disdetta sarebbe stata accettata dal 31 gennaio 2014 e non già dal 1°

gennaio 2014, poiché l’assicuratore TERZ 1 ha trasmesso la conferma di affiliazione

nel corso del mese di gennaio 2014. A destare qualche incertezza è semmai la

formulazione della convenuta che parla di disdetta pervenuta in ritardo,

allorché ad essere giunta tardivamente, ossia nel mese di gennaio 2014, è

semmai l’attestazione di affiliazione del nuovo assicuratore. A comprova

dell’interpretazione ritenuta dall’assicurata vi è pure un’e-mail del 4 marzo

2014, tramite la quale l’insorgente, rivolgendosi ad CO 1, e con riferimento

alla lettera del 23 gennaio 2014, contesta l’uscita per il 31 gennaio 2014

poiché sostiene di aver inoltrato la disdetta tempestivamente nel mese di

novembre 2013 e dunque che “il mio contratto con voi si è concluso il 31

dicembre 2013” (doc. 8).

Del resto, lo scritto del

23 gennaio 2014 non comporta alcuna riserva circa il corretto passaggio ad un

altro assicuratore.

Ciò a differenza di quanto

avvenuto l’anno precedente, quando con lettera del 6 febbraio 2013 (doc. 1), il

medesimo assicuratore, anche in quel caso dopo aver ricevuto la conferma di affiliazione

presso TERZ 1, aveva informato l’assicurata che l’accettazione della disdetta

implica due condizioni, ossia il rilascio dell’attestato da parte del nuovo

assicuratore e il pagamento, da parte dell’assicurato, dell’integralità dei

premi o delle partecipazioni ai costi arretrati, degli interessi di mora e

delle spese d’esecuzione inerenti all’assicurazione obbligatoria delle cure e

che “per quanto le riguarda, purtroppo non ha ancora saldato l’integralità

dei premi o delle partecipazioni ai costi arretrati. Non possiamo pertanto

accettare la disdetta (…)”.

La circostanza che TERZ 1

il 31 gennaio 2014 ha confermato ad CO 1 l’affiliazione dal 1° febbraio 2014 “solo

nella misura in cui le persone summenzionate hanno pagato integralmente i

premi, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese di

esecuzione (art. 64a cpv. 4 LAMal)” (doc. G prodotto dall’assicurata) non è

rilevante poiché lo scritto non è stato trasmesso all’insorgente, bensì ad CO 1

e di conseguenza non può essere opposto alla ricorrente che da gennaio 2014 ha

pagato i suoi premi e quelli di suo figlio esclusivamente ad TERZ 1 e non più

alla convenuta.

Per contro sia la

ricorrente (doc. I), che TERZ 1 (doc. 17), contestano di aver ricevuto lo

scritto del 21 marzo 2014, intitolato “Mantenimento della copertura

assicurativa” tramite il quale la convenuta li ha informati di non

poter accettare la disdetta a causa della presenza di arretrati (doc. 9 e 10).

E’ vero che, come rileva l’assicuratore convenuto, non sussiste l’obbligo di

trasmettere tale comunicazione (cfr. art. 105l cpv. 3 OAMal) tramite

raccomandata, tuttavia l’obbligo di comprovare l’avvenuta notifica incombe

all’assicuratore che intende prevalersene.

In DTF 136 V 295 consid.

5.9 (cfr. anche la sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 5.3), il

TF ha rammentato che per quel che concerne più precisamente la notifica di una

decisione o di una comunicazione dell’amministrazione, per giurisprudenza

l’onere della prova incombe di massima all’autorità che intende trarne una

conseguenza giuridica e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il

grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni

sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b, DTF 121 V 5). L’autorità sopporta pertanto

le conseguenze dell’assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data

non sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si

baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio (DTF 129 I 8, consid.

Considerandi

2.

; DTF 124 V 400). La spedizione con la posta normale non consente in genere

di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice

presenza nel fascicolo della copia dell’invio non è sufficiente per dimostrare

che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7

consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri

indizi o dall’insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di

una persona che riceve dei richiami (DTF 105 III 43 consid. 3).

In concreto non vi è alcun

indizio che possa far ritenere che l’assicurata o TERZ 1 abbiano ricevuto la

lettera del 21 marzo 2014, non essendoci agli atti alcuna reazione da parte

loro, avendo l’assicurata continuato a versare i premi ad TERZ 1 e non avendo CO

1.

comprovato l’avvenuta notifica (tramite raccomandata od eventualmente tramite

l’invio A-Plus: cfr. la sentenza 9C_90/2015 del 2 giugno 2015, consid. 3).

In concreto i criteri

cumulativi per ritenere la buona fede della ricorrente appaiono di conseguenza adempiuti

(cfr. sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, consid. 3).

L’assicuratore è

intervenuto in una situazione concreta nei confronti della ricorrente, agendo

nei limiti della propria competenza. L’interessata, che aveva pagato, il 5

dicembre 2013, le esecuzioni ancora pendenti quando la Cassa le ha scritto la

lettera del 3 dicembre 2013, non poteva rendersi conto dell’errore

nell’informazione fornita, anche alla luce del diverso contenuto rispetto alla

lettera del 6 febbraio 2013 (doc. 1). Rilevato che da quando l’informazione è

stata data non vi è stata alcuna modifica del quadro giuridico e che facendo

riferimento alle affermazioni dell’assicuratore ha preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio, avendo pagato i premi al nuovo assicuratore e

non più alla convenuta la quale ha dato avvio ad ulteriori procedure esecutive

(doc. 19-16 e seguenti), le condizioni per tutelare la buona fede della

ricorrente sono date.

Ne segue che, in

applicazione del principio della buona fede ed alla luce del contenuto dello

scritto del 23 gennaio 2014 (doc. 6), l’affiliazione presso CO 1 è terminata

con effetto al 31 gennaio 2014 e che l’interessata e suo figlio dal 1° febbraio

2014.

sono affiliati presso TERZ 1 e per il periodo successivo a quest’ultima

data non devono di conseguenza più pagare premi, partecipazioni ai costi,

interessi e spese ad CO 1. Restano riservati i debiti sorti per il periodo

precedente alla disdetta.

Ai

ricorrenti, vincenti in causa e rappresentati da un avvocato, vanno assegnate

le ripetibili (art. 61 LPGA). Con l’accoglimento integrale del ricorso ed il

riconoscimento delle ripetibili la domanda di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio diventa priva di oggetto (cfr. (DTF 124 V 309, consid. 6 e,

tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5;9C_335/2011 del

14.

marzo 2012 consid. 5;9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso é accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e RI 1 ed il figlio RI 2 sono affiliati presso TERZ

1 dal 1° febbraio 2014 con tutte le conseguenze che ne derivano.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà ai

ricorrenti in solido fr. 2'000.-- (IVA inclusa se dovuta), a titolo di

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti