36.2016.15
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18 maggio 2016Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.15+16
36.2016.24+25
cs
Lugano
18 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2016 di
1. RI 1
1 rappr. da: RA 2
2. RI 2
rappr. da: RA 1
2 rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 16 dicembre 2015 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
parte chiamata
in causa: TERZ
1
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1966, ed il
figlio RI 2, nato nel 2002, sono affiliati dal 1° gennaio 2009 presso CO 1 (di
seguito: CO 1) per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie (cfr. doc. 11).
1.2. Nel corso del 2012 RI 1 ha
disdetto, per sé stessa e per suo figlio, l’affiliazione presso CO 1, assicurandosi
presso TERZ 1 (di seguito: TERZ 1). Il 6 febbraio 2013 l’assicuratore ha
scritto all’interessata, informandola di aver ricevuto la conferma di
affiliazione da parte di TERZ 1, ma di non poter accettare la disdetta non
avendo pagato l’integralità dei premi o delle partecipazioni ai costi arretrati
(doc. 1). Ciò era già avvenuto nel 2011 quando l’interessata aveva disdetto
l’affiliazione poiché intendeva assicurarsi presso __________ (cfr. doc. 11).
1.3. Il 26 luglio 2013, rilevato
che dal 1° gennaio 2013 RA 1 e suo figlio risultavano essere affiliati sia
presso CO 1 che presso TERZ 1, l’Istituto delle assicurazioni sociali ha
invitato il secondo assicuratore ad annullare l’affiliazione (doc. 2).
1.4. Con scritto del 28 novembre
2013, ricevuto dal CO 1 il giorno seguente, RI 1 ha disdetto, con effetto al 31
dicembre 2013, la sua affiliazione personale e quella di suo figlio (doc. 3).
1.5. Il 3 dicembre 2013 CO 1 ha
informato che la disdetta sarebbe divenuta definitiva solo alla doppia condizione
che un altro assicuratore confermi la sua affiliazione e che siano pagati
integralmente i premi, le eventuali partecipazioni ai costi, gli interessi di
mora e le spese esecutive (doc. 4).
1.6. Il 10 gennaio 2014 TERZ 1 ha
confermato ad CO 1 di aver affiliato RI 1 e suo figlio RI 2 e che la conferma
vale solo nella misura in cui essi hanno pagato integralmente i premi, le
eventuali partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese esecutive
(doc. 5).
1.7. Con scritto del 23 gennaio
2014, trasmesso nella sua versione in francese anche ad TERZ 1, CO 1 si è
rivolta a RI 1, affermando:
"
(…)
la cassa malati TERZ 1 ci ha trasmesso l’attestato
della sua recente affiliazione presso tale cassa.
La informiamo, tuttavia, che il documento non
ci è pervenuto nei termini imposti. Potremo pertanto accettare la disdetta
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto per il 31
gennaio 2014, vale a dire alla fine del mese in cui la disdetta ci è pervenuta,
conformemente alle disposizioni della legge sull’assicurazione malattie (cfr.
articolo 7 capoverso 5).”
(doc. 6; cfr. doc. 7)
1.8. Il 31 gennaio 2014 TERZ 1 ha
scritto ad CO 1 confermando l’affiliazione dal 1° febbraio 2014 di RI 1 e RI 2,
aggiungendo che “la presente conferma è efficace solo nella misura in cui le
persone summenzionate hanno pagato integralmente i premi, le partecipazioni ai
costi, gli interessi di mora e le spese di esecuzione (art. 64a cpv. 4 LAMal)”
(doc. G).
1.9. Il 21 marzo 2014 CO 1 si è
rivolta sia all’assicurata (doc. 9) che, in francese, ad TERZ 1 (doc. 10),
rilevando che la disdetta è soggetta a determinate condizioni, tra cui il pagamento
dell’integralità dei premi e/o delle partecipazioni ai costi. Non avendo pagato
l’integralità degli arretrati, la disdetta non può essere accettata.
1.10. Con decisione formale del 23
ottobre 2014, emessa in seguito ad una procedura inoltrata da RI 1 per denegata
giustizia innanzi al TCA (inc. 36.2014.56), l’assicuratore ha rifiutato di
assumersi integralmente i costi di una cura effettuata nel 2010 dal dr. med. __________,
medico dentista, rimborsando unicamente quelli riconosciuti dalla Commissione
Arbitrale della società ticinese dei medici dentisti, ha confermato che a causa
degli arretrati l’interessata non ha mai potuto cambiare l’assicuratore ed ha
rilevato che sono tuttora pendenti degli arretrati che la impediscono di
disdire il rapporto assicurativo con CO 1 (doc. 11).
1.11. Con decisione su opposizione
del 3 febbraio 2015 (doc. 14), CO 1 ha ritenuto tardiva l’opposizione e nel
merito ha comunque confermato la precedente decisione rilevando che a causa di
arretrati non ha potuto cambiare e non può tuttora cambiare assicuratore.
1.12. Con e-mail del 27 luglio 2015 TERZ
1 si è rivolta ad CO 1, affermando che la lettera del 21 marzo 2014 non le è
mai stata recapitata e che neppure l’assicurata l’ha mai ricevuta (doc. 17). Il
31 luglio 2015 CO 1 ha affermato che queste lettere non sono state inviate per
raccomandata (doc. 17). Il medesimo giorno TERZ 1 si è detta sorpresa da questa
comunicazione, poiché con lo scritto del 23 gennaio 2014 era stato dato il via
libera al cambiamento dell’assicurazione ed ha confermato l’affiliazione a
partire dal 1° febbraio 2014 (doc. 17). Il 21 agosto 2015, sempre tramite e-mail,
CO 1 ha confermato ad TERZ 1 l’affiliazione di RI 1 e RI 2 per l’assicurazione
delle cure medico-sanitarie (doc. 17).
1.13. Il 27 agosto 2015 RI 1 ha
chiesto ad CO 1 una decisione formale e tutti i conteggi dal primo giorno
dell’affiliazione con tutte le copie dei versamenti effettuati, precetti
inclusi (doc. 18).
1.14. Dopo essere stata sollecitata
dall’avv. RI 2, che ha assunto la rappresentanza di RI 1 e di suo figlio (doc.
18), con decisione formale del 21 ottobre 2015 CO 1 ha ripercorso l’intera
fattispecie, ha rammentato che la decisione su opposizione del 3 febbraio 2015
è cresciuta in giudicato ed ha stabilito che a causa di arretrati l’interessata
non ha potuto cambiare cassa malati né per il 31 dicembre 2014, né per il 30
giugno 2015 e che non può tuttora cambiare assicuratore. La Cassa ha allegato
l’estratto conto dei premi, partecipazioni ai costi, interessi, spese e
precetti esecutivi dal 1° gennaio 2009 al 14 ottobre 2015, da cui emerge un
debito complessivo di fr. 10'021.80 (doc. 19/18).
1.15. Con decisione su opposizione
del 16 dicembre 2015 l’assicuratore ha stabilito che a causa degli arretrati
l’assicurata non può cambiare assicuratore né al 31 dicembre 2013, né al 30
giugno e 31 dicembre 2014 e che tuttora esistono arretrati che impediscono la
ricorrente di lasciare l’assicurazione (doc. 21). CO 1 ha in particolare
evidenziato che dall’estratto conto allegato emerge che “per la somma di fr.
1'152.35 composta da premi di giugno, luglio e settembre 2013 e le rispettive
spese amministrative e di procedura d’esecuzione sono state saldate il 3
settembre 2014 (…)”.
1.16. Con e-mail del 22 gennaio 2016
una funzionaria dell’Istituto delle assicurazioni sociali ha risposto ad CO 1
affermando che “le confermo che noi abbiamo già emesso la nostra decisione
in data 26 luglio 2013 (vedi allegato). Fin tanto che la signora RA 1 e suo
figlio RI 2 avranno degli scoperti con voi, rimangono vostri assicurati”
(doc. 24).
1.17. RI 1 e suo figlio RI 2, sempre
rappresentati dall’avv. RA 2, sono insorti al TCA contro la predetta decisione
su opposizione, chiedendone la modifica nel senso di accertare sia la
cessazione dell’affiliazione presso CO 1 con effetto al 31 gennaio 2014, sia
che non sono dovuti premi o interessi e spese per premi posteriori al 31
gennaio 2014 (doc. I). Contestualmente ha chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. L’insorgente rileva
segnatamente che l’assicuratore ha accettato senza condizioni la disdetta per
il 31 gennaio 2014 e che a partire da tale data ha cominciato a pagare i premi
presso TERZ 1, dove è tuttora affiliata, smettendo di pagarli ad CO 1. Essa
rileva che né il nuovo assicuratore, né lei stessa hanno invece ricevuto lo
scritto del 21 marzo 2014 di CO 1 tramite il quale viene comunicata la
continuazione dell’assicurazione a causa degli arretrati ancora pendenti e fa
di conseguenza valere la propria buona fede. L’insorgente rileva poi di aver
pagato “prima di dare la disdetta quanto le risultava ancora scoperto e in
esecuzione, omettendo forse il pagamento degli ultimi premi. Malauguratamente
non ha le ricevute e non può che fidarsi dei rendiconti dell’assicuratore.
Dagli stessi rendiconti però emerge il pagamento effettuato nel mese di
dicembre 2013, così come emerge il successivo accredito del 2014 (…)”.
1.18. Con risposta del 24 febbraio
2016 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.19. Con decreto del 26 febbraio
2016 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, mettendo a
disposizione dell’assicuratore, a crescita in giudicato del decreto, l’intero
incarto ed assegnandogli un termine scadente il 28 aprile 2016 per
l’acquisizione di eventuali prove e per prendere posizione in merito alla
procedura (doc. VIII). L’assicuratore è rimasto silente.
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’insorgente e suo figlio hanno disdetto correttamente
la propria affiliazione presso CO 1 e, in tal caso, da quando sono affiliati
presso TERZ 1.
2.2. Con la decisione qui
impugnata l’assicuratore ha stabilito che “a causa di arretrati la signora RI
1 non ha potuto cambiare cassa malati né per il 31 dicembre 2013, né per il 30
giugno e 31 dicembre 2014. Tuttora la signora RI 1 presenta nel conteggio dei
arretrati che non la abilitano a cambiare” (doc. 21).
La convenuta si era invero
già espressa, negativamente, nella decisione su opposizione del 3 febbraio 2015,
cresciuta incontestata in giudicato, circa la disdetta inoltrata
dall’insorgente il 28 novembre 2013 per il 31 dicembre 2013, concludendo che “a
causa di arretrati la signora RI 1 non ha mai potuto cambiare cassa malati”
(cfr. doc. 11).
In concreto la Cassa non
fa valere né un motivo di riconsiderazione, né un motivo di revisione (cfr.
art. 53 LPGA) della decisione su opposizione del 3 febbraio 2015.
Tuttavia, ritenuto che la
convenuta stessa ha riesaminato la questione senza esserne tenuta e che la
citata decisione su opposizione del 3 febbraio 2015 non è stata notificata ad TERZ
1 (cfr. doc. 11[5/9], decisione formale, punto 4 dispositivo, comunicazione al
TCA e alla ricorrente; doc. 14, decisione su opposizione, punto 4 del
dispositivo, comunicata a TCA e ricorrente), e dunque non le è opponibile (cfr.
a questo proposito la sentenza H 162/06 del 20 dicembre 2007, consid. 2.7),
questo TCA deve esaminare anche la correttezza o meno della disdetta del 28
novembre 2013.
2.3. Per l’art. 7 LAMal, nella
versione applicabile al caso di specie, in vigore fino al 31 dicembre 2015,
l’assicurato può cambiare assicuratore per la fine d’un semestre di un anno
civile con preavviso di tre mesi (cpv. 1). Al momento della notifica dei nuovi
premi, l’assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la
fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. L’assicuratore deve
annunciare i nuovi premi approvati dall’Ufficio federale della sanità pubblica
(Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d’anticipo e segnalare
il diritto di cambiare assicuratore (cpv. 2). Se l’assicurato deve cambiare
assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro,
l’affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell’inizio
dell’attività preso il nuovo datore di lavoro (cpv. 3). Se un assicuratore,
volontariamente o sulla base di una decisione di un’autorità, non esercita più
l’assicurazione sociale malattie, il rapporto assicurativo termina con il
ritiro dell’autorizzazione giusta l’articolo 13 (cpv. 4). Il rapporto
d’assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello
precedente che assicura l’interessato senza interruzione della protezione
assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire all’assicurato il danno
risultante, in particolare la differenza di premio. L’assicuratore che ha
ricevuto la comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire
dalla quale essa non è più assicurata presso di lui (cpv. 5). Il precedente
assicuratore che impedisce il cambiamento d’assicuratore deve risarcire
all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio
(cpv. 6). In caso di cambiamento d’assicuratore, il precedente assicuratore non
può costringere l’assicurato a disdire anche le assicurazioni complementari di
cui all’articolo 12 stipulate presso di lui (cpv. 7). L’assicuratore non può
disdire le assicurazioni complementari di cui all’art. 12 per il solo motivo
che l’assicurato cambia assicuratore per l’assicurazione sociale malattie (cpv.
8).
Va ancora rammentato che
per l’art. 64a cpv. 6 LAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, in
deroga all’articolo 7, l’assicurato in mora non può cambiare assicuratore
finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. E’ fatto
salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4. A questo proposito nel rapporto della
Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del
28 agosto 2009 relativa all’iniziativa parlamentare “articolo 64a LAMal e
premi non pagati” (FF 2009, pag. 5757 e seguenti), a pag. 5762 figura che “
(…) lo scopo di questa norma è di evitare procedure dispendiose dal profilo
finanziario e tecnico-amministrativo presso gli assicuratori, ossia che più
assicuratori avviino una procedura di esecuzione per debiti nei confronti dello
stesso assicurato. In tal modo si semplifica anche la procedura di esecuzione
per debiti dell’assicuratore interessato. Se il cambiamento di assicuratore
fosse consentito anche per gli assicurati morosi, si ritarderebbe il rilascio
dell’attestato di carenza di beni e quindi il pagamento dei premi da parte del
Cantone, con conseguenze negative sia per gli assicurati che per gli
assicuratori. La disposizione prevista dall’attuale articolo 64a capoverso 4
viene pertanto leggermente riformulata e ripresa nel nuovo articolo 64a”.
Secondo l’art. 105l OAMal,
in vigore dal 1° gennaio 2012, l’assicurato è in mora ai sensi dell’art. 64a
capoverso 6 della legge a decorrere dal recapito della diffida di cui
all’articolo 105b capoverso 1 (cpv. 1). Se l’assicurato in mora disdice il
rapporto assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha
alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora
oggetto della diffida o le spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento
non sono integralmente pagate entro un mese dalla scadenza del termine di
disdetta (cpv. 2). Se gli importi in arretrato conformemente al capoverso 2 non
sono pervenuti all’assicuratore tempestivamente, quest’ultimo deve informare
l’assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può
cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto dall’articolo 7 capoversi
1 e 2 della legge. L’assicuratore informa il nuovo assicuratore entro 60 giorni
che l’assicurato continua ad essere assicurato presso di lui (cpv. 3).
L’art. 105b cpv. 1 OAMal
prevede che in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai
costi, l’assicuratore invia la diffida al più presto entro tre mesi
dall’esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali
altri pagamenti in arretrato.
2.4. Va ancora rammentato che con
sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima
Istanza ha stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, circa il computo
del termine di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento
d'assicuratore, che la dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata
può cambiare il suo assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di
un mese dalla comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore
recettizio. Di conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso
perviene al suo destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede
lo scioglimento del rapporto assicurativo.
Nel caso esaminato
dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998 è stata
ricevuta il 1° dicembre 1998 dal nuovo assicuratore. Il rapporto assicurativo è
stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31 dicembre 1999,
invece del 31 dicembre 1998.
Per quanto concerne
l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con sentenza del 9
gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che qualora il nuovo
assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta comunichi al
precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della protezione
assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine del mese in
cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.
Nel caso giudicato dal TFA
(dal 1° gennaio 2007: TF) il nuovo assicuratore ha comunicato al vecchio
assicuratore di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10 gennaio 1997.
Per cui il precedente rapporto assicurativo è cessato il 31 gennaio 1997.
L’8 settembre 2004 (DTF
130 V 448), l’Alta Corte ha stabilito che in caso di cambiamento di
assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di assicurazione
presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo che è terminato
quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista dall’art. 7 cpv. 5
prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo assicuratore a
quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela illecita se il nuovo
assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso può sorgere un obbligo
di risarcimento danni ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 seconda frase LAMal. Per
salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del danno, la persona
assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l’identità di quello
precedente (cons. 5.4).
2.5. In concreto, con raccomandata
a mano datata 28 novembre 2013 e ricevuta da CO 1 il 29 novembre 2013 (cfr.
esibito di ricevuta; doc. 3), la ricorrente ha tempestivamente disdetto il
rapporto assicurativo, suo e di suo figlio, per il 31 dicembre 2013 (doc. 3;
art. 7 cpv. 2 LAMal).
Il 3 dicembre 2013
l’assicuratore ha scritto una lettera all’interessata dal contenuto poco
comprensibile relativamente alle date, affermando che “dato che la sua
disdetta ci è pervenuta dopo la data di preavviso fissata al 31 dicembre 2013,
potremo registrare la disdetta dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie per il 31 dicembre 2013, a condizione che, prima di tale data,
riceviamo un attestato da parte del suo nuovo assicuratore e abbia saldato
integralmente i premi o le eventuali partecipazioni ai costi, nonché gli
interessi di mora e le relative spese di esecuzione (art. 64a cpv. 6 LAMal).
Nel frattempo, rimane affiliato(a) presso la nostra cassa malati” (doc. 4).
Il 5 dicembre 2013 l’assicuratore
ha ricevuto il pagamento di tutti gli arretati per i quali erano state avviate
le procedure esecutive.
Dall’estratto conto del 14
ottobre 2015 allegato alla decisione impugnata figura che l’insorgente ha
pagato i premi di gennaio, febbraio e marzo 2012, comprese le partecipazioni ai
costi, le spese amministrative e di procedura esecutiva (doc. 19-12; esecuzione
__________), i premi da aprile a giugno 2012, comprese partecipazioni ai costi,
spese amministrative e di procedura esecutiva (doc. 19-13; esecuzione __________),
Fatti
i premi da luglio a settembre 2012, comprese le partecipazioni ai costi, spese
amministrative e di procedura esecutiva (doc. 19-13; esecuzione __________), i
premi di dicembre 2012 (quelli di ottobre e novembre erano stati pagati il 6
novembre 2012 [doc. 19/14]) comprese le partecipazioni ai costi, le spese
amministrative e di esecuzione (doc. 19-14; esecuzione __________) ed i premi
da gennaio a giugno 2013, comprese le spese amministrative e di esecuzione (doc.
19-14; esecuzione __________ e doc. 19-15; esecuzione __________).
Il 9 dicembre 2013
l’assicuratore ha avviato una procedura esecutiva per il pagamento dei premi da
luglio a settembre 2013, comprese le spese amministrative e di esecuzione del medesimo
giorno. Il debito è stato soluto il 3 settembre 2014 (doc. 19-15; esecuzione __________).
I premi da ottobre a
dicembre 2013, richiesti tramite procedura esecutiva del 10 marzo 2014 (doc.
19-15/16, esecuzione n. __________), non sono invece ancora stati pagati, così
come quelli del mese di gennaio 2014 (doc. 19-16, esecuzione __________) e
quelli successivi (doc. 19-16 e seguenti), quando l’interessata ha iniziato a
pagare ad TERZ 1.
Come visto, per l’art. 64a
cpv. 6 LAMal l’assicurato in mora non può cambiare assicuratore finché non ha
pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché
gli interessi di mora e le spese di esecuzione. L’assicurato è in mora ai sensi
dell’art. 64a capoverso 6 della legge a decorrere dal recapito della diffida di
cui all’articolo 105b capoverso 1 (art. 105l cpv. 1 OAMal). Ai sensi dell’art.
105b cpv. 1 OAMal in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni
ai costi, l’assicuratore invia la diffida al più presto entro tre mesi
dall’esigibilità degli stessi.
In concreto l’assicuratore
convenuto non ha prodotto le diffide relative ai premi ancora insoluti al 31 dicembre
2013, e meglio quelli dovuti da luglio a dicembre 2013. Ci si potrebbe pertanto
chiedere se l’assicurata poteva essere considerata in mora ai sensi dell’art.
64a cpv. 6 LAMal.
La questione può qui
rimanere aperta poiché la ricorrente fa valere la violazione del principio
della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. in relazione con uno scritto
del 23 gennaio 2014.
Secondo
la giurisprudenza il principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost.
fed., tutela la legittima fiducia dell’amministrato nei confronti dell’autorità
amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l’amministrazione rispetti
le promesse fatte e che non si contraddica (cfr. sentenza 9C_5/2015 del 31
luglio 2015, consid. 3). Così, un’informazione sbagliata o una decisione
erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un
vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una
situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha
agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito
entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto
immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo
affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è
intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.
636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii; cfr. sentenza 9C_5/2015
del 31 luglio 2015, consid. 3).
In concreto, con scritto
del 23 gennaio 2014, trasmesso nella sua versione in francese anche ad TERZ 1, ed
intitolato “Posticipo disdetta del contratto d’assicurazione” CO
1 si è rivolta a RI 1, affermando:
"
(…)
la cassa malati TERZ 1 ci ha trasmesso
l’attestato della sua recente affiliazione presso tale cassa.
La informiamo, tuttavia, che il documento non
ci è pervenuto nei termini imposti. Potremo pertanto accettare la disdetta
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto per il 31
gennaio 2014, vale a dire alla fine del mese in cui la disdetta ci è pervenuta,
conformemente alle disposizioni della legge sull’assicurazione malattie (cfr.
articolo 7 capoverso 5).” (doc. 6; cfr. doc. 7)
Il contenuto dello scritto
è chiaro e non necessita alcuna interpretazione. CO 1 ha informato l’assicurata
che la disdetta sarebbe stata accettata dal 31 gennaio 2014 e non già dal 1°
gennaio 2014, poiché l’assicuratore TERZ 1 ha trasmesso la conferma di affiliazione
nel corso del mese di gennaio 2014. A destare qualche incertezza è semmai la
formulazione della convenuta che parla di disdetta pervenuta in ritardo,
allorché ad essere giunta tardivamente, ossia nel mese di gennaio 2014, è
semmai l’attestazione di affiliazione del nuovo assicuratore. A comprova
dell’interpretazione ritenuta dall’assicurata vi è pure un’e-mail del 4 marzo
2014, tramite la quale l’insorgente, rivolgendosi ad CO 1, e con riferimento
alla lettera del 23 gennaio 2014, contesta l’uscita per il 31 gennaio 2014
poiché sostiene di aver inoltrato la disdetta tempestivamente nel mese di
novembre 2013 e dunque che “il mio contratto con voi si è concluso il 31
dicembre 2013” (doc. 8).
Del resto, lo scritto del
23 gennaio 2014 non comporta alcuna riserva circa il corretto passaggio ad un
altro assicuratore.
Ciò a differenza di quanto
avvenuto l’anno precedente, quando con lettera del 6 febbraio 2013 (doc. 1), il
medesimo assicuratore, anche in quel caso dopo aver ricevuto la conferma di affiliazione
presso TERZ 1, aveva informato l’assicurata che l’accettazione della disdetta
implica due condizioni, ossia il rilascio dell’attestato da parte del nuovo
assicuratore e il pagamento, da parte dell’assicurato, dell’integralità dei
premi o delle partecipazioni ai costi arretrati, degli interessi di mora e
delle spese d’esecuzione inerenti all’assicurazione obbligatoria delle cure e
che “per quanto le riguarda, purtroppo non ha ancora saldato l’integralità
dei premi o delle partecipazioni ai costi arretrati. Non possiamo pertanto
accettare la disdetta (…)”.
La circostanza che TERZ 1
il 31 gennaio 2014 ha confermato ad CO 1 l’affiliazione dal 1° febbraio 2014 “solo
nella misura in cui le persone summenzionate hanno pagato integralmente i
premi, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese di
esecuzione (art. 64a cpv. 4 LAMal)” (doc. G prodotto dall’assicurata) non è
rilevante poiché lo scritto non è stato trasmesso all’insorgente, bensì ad CO 1
e di conseguenza non può essere opposto alla ricorrente che da gennaio 2014 ha
pagato i suoi premi e quelli di suo figlio esclusivamente ad TERZ 1 e non più
alla convenuta.
Per contro sia la
ricorrente (doc. I), che TERZ 1 (doc. 17), contestano di aver ricevuto lo
scritto del 21 marzo 2014, intitolato “Mantenimento della copertura
assicurativa” tramite il quale la convenuta li ha informati di non
poter accettare la disdetta a causa della presenza di arretrati (doc. 9 e 10).
E’ vero che, come rileva l’assicuratore convenuto, non sussiste l’obbligo di
trasmettere tale comunicazione (cfr. art. 105l cpv. 3 OAMal) tramite
raccomandata, tuttavia l’obbligo di comprovare l’avvenuta notifica incombe
all’assicuratore che intende prevalersene.
In DTF 136 V 295 consid.
5.9 (cfr. anche la sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 5.3), il
TF ha rammentato che per quel che concerne più precisamente la notifica di una
decisione o di una comunicazione dell’amministrazione, per giurisprudenza
l’onere della prova incombe di massima all’autorità che intende trarne una
conseguenza giuridica e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il
grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni
sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b, DTF 121 V 5). L’autorità sopporta pertanto
le conseguenze dell’assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data
non sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si
baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio (DTF 129 I 8, consid.
Considerandi
2.
; DTF 124 V 400). La spedizione con la posta normale non consente in genere
di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice
presenza nel fascicolo della copia dell’invio non è sufficiente per dimostrare
che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7
consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri
indizi o dall’insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di
una persona che riceve dei richiami (DTF 105 III 43 consid. 3).
In concreto non vi è alcun
indizio che possa far ritenere che l’assicurata o TERZ 1 abbiano ricevuto la
lettera del 21 marzo 2014, non essendoci agli atti alcuna reazione da parte
loro, avendo l’assicurata continuato a versare i premi ad TERZ 1 e non avendo CO
1.
comprovato l’avvenuta notifica (tramite raccomandata od eventualmente tramite
l’invio A-Plus: cfr. la sentenza 9C_90/2015 del 2 giugno 2015, consid. 3).
In concreto i criteri
cumulativi per ritenere la buona fede della ricorrente appaiono di conseguenza adempiuti
(cfr. sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, consid. 3).
L’assicuratore è
intervenuto in una situazione concreta nei confronti della ricorrente, agendo
nei limiti della propria competenza. L’interessata, che aveva pagato, il 5
dicembre 2013, le esecuzioni ancora pendenti quando la Cassa le ha scritto la
lettera del 3 dicembre 2013, non poteva rendersi conto dell’errore
nell’informazione fornita, anche alla luce del diverso contenuto rispetto alla
lettera del 6 febbraio 2013 (doc. 1). Rilevato che da quando l’informazione è
stata data non vi è stata alcuna modifica del quadro giuridico e che facendo
riferimento alle affermazioni dell’assicuratore ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio, avendo pagato i premi al nuovo assicuratore e
non più alla convenuta la quale ha dato avvio ad ulteriori procedure esecutive
(doc. 19-16 e seguenti), le condizioni per tutelare la buona fede della
ricorrente sono date.
Ne segue che, in
applicazione del principio della buona fede ed alla luce del contenuto dello
scritto del 23 gennaio 2014 (doc. 6), l’affiliazione presso CO 1 è terminata
con effetto al 31 gennaio 2014 e che l’interessata e suo figlio dal 1° febbraio
2014.
sono affiliati presso TERZ 1 e per il periodo successivo a quest’ultima
data non devono di conseguenza più pagare premi, partecipazioni ai costi,
interessi e spese ad CO 1. Restano riservati i debiti sorti per il periodo
precedente alla disdetta.
Ai
ricorrenti, vincenti in causa e rappresentati da un avvocato, vanno assegnate
le ripetibili (art. 61 LPGA). Con l’accoglimento integrale del ricorso ed il
riconoscimento delle ripetibili la domanda di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio diventa priva di oggetto (cfr. (DTF 124 V 309, consid. 6 e,
tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5;9C_335/2011 del
14.
marzo 2012 consid. 5;9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso é accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e RI 1 ed il figlio RI 2 sono affiliati presso TERZ
1 dal 1° febbraio 2014 con tutte le conseguenze che ne derivano.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà ai
ricorrenti in solido fr. 2'000.-- (IVA inclusa se dovuta), a titolo di
ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti