36.2016.17
Riduzione del premio dell'assicurazione malattie. Convivenza
23 maggio 2016Italiano67 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.17-20
IR/sc
Lugano
23 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 2 febbraio 2016 formulati da
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 25 gennaio 2016 emanate da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata __________,
cittadina svizzera domiciliata a __________, divorziata senza figli minorenni
conviventi rispettivamente maggiorenni a carico, beneficiaria di rendite
vitalizie, ha chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione malattie negli
anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 ottenendo l’aiuto sociale postulato fino e
compreso il 2015 mentre per l’anno successivo è stato negato
dall’amministrazione.
Più
specificatamente per il sussidio dell’anno 2012 la signora RI 1 ha riempito il
formulario necessario che ha rinviato il 28 giugno 2012 (una prima volta) ed ha
successivamente rettificato quo all’indicazione temporale riferita all’assenza
di attività lucrativa. Il formulario trasmesso dall’assicurata all’autorità
amministrativa preposta (doc. A1) precisa unicamente i dati dell’assicurata e,
laddove è richiesto di specificare il nome del “Coniuge/Convivente/Partner
registrato” la signora RI 1 non ha inserita alcun dato.
La
Cassa cantonale di compensazione ha accolto la domanda, alla luce dei dati
emergenti dalla tassazione di riferimento (2009) e ha concesso a RI 1 una
riduzione dei premi quantificata in CHF 2'163,60.
Per
l’anno successivo, 2013, la signora RI 1 ha postulato (in data 22 giugno 2012)
il rinnovo della riduzione del premio sulla scorta della tassazione di
riferimento (2010), sempre segnalandosi quale persona sola divorziata (doc. B1),
vedendosi riconoscere dalla Cassa cantonale di compensazione l’importo di CHF
1'591,20 (doc. B2).
Con riferimento al 2014 la
riduzione del premio tempestivamente richiesta il 28 maggio 2013 sulla base
della tassazione 2011 e senza l’indicazione di convivenza alcuna, nonostante la
specifica domanda in tal senso contenuta sul formulario, ha condotto
l’amministrazione al riconoscimento di un aiuto sociale determinato, con la
decisione 30 novembre 2013 (doc. C2), in CHF 1'676,40; tale decisione è stata
successivamente rettificata dall’amministrazione in data 11 giugno 2014 e l’importo
aumentato a CHF 1'848.-- (doc. C3).
Per l’anno 2015 RI 1 ha
postulato nuovamente, il 12 giugno 2014 (doc. D1), la riduzione del premio in
maniera tempestiva. L’amministrazione ha ammesso la domanda e versato
all’assicuratore l’importo di CHF 2'175,60 con decisione del 20 novembre 2014
(doc. D2)
L’assicurata ha anche domandato
la riduzione del premio per l’anno 2016 mediante inoltro (l’11 giugno 2015) del
formulario specifico che, nuovamente, non specifica in nessun modo il
sussistere di convivenza tra l’assicurata e terze persone. Nell’ambito
dell’istruzione di tale procedura l’amministrazione ha potuto accertare invece
che RI 1 è convivente con __________ (1965). Verificata tale convivenza la
Cassa ha respinto, con decisione del 20 novembre 2015, la postulata riduzione
del premio (doc. E1). Avverso tale decisione, con scritto del 3 dicembre 2015 RI
1 si è aggravata alla Cassa stessa segnalando come il signor __________ sia “solamente
un caro amico che mi ha permesso di abitare con lui per motivi economici”,
con il rilievo che questi, dal 1 dicembre 2015, svolga la sua attività
lavorativa a __________ (senza comunque che un annuncio di partenza dal Comune
di __________, dall’indirizzo comune con la signora RI 1, sia stato notificato
da parte del signor __________, come evidenzia la nota apposta sul doc. E agli
atti).
Dagli atti formanti il plico E
prodotti dalla Cassa emerge che la funzionaria preposta incaricata di istruire
la procedura relativa alla riduzione del premio per il 2016 di RI 1, ha avuto
un contatto con i preposti funzionari dell’UT per una puntuale verifica
relativa alla sostanza della qui ricorrente, siccome un valore di sostanza non
sarebbe stato puntualmente esposto nella tassazione per una svista. Il
precedente 3 agosto 2015 la funzionaria aveva comunque già avuto notizia
dell’esistenza di una convivenza dell’assicurata con __________, circostanza
questa che ha condotto alla reiezione della richiesta di sussidio 2016 (decisione
20 novembre 2015, plico doc. E).
In tutti i formulari di
richiesta della RIPAM per gli anni ricordati l’assicurata ha sempre specificato
(a fronte della precisa richiesta di compilazione) di essere persona sola, non
indicando la convivenza con il signor __________.
1.2. Alla luce degli elementi di
novità (riferiti in particolare alla convivenza ed alla sostanza non dichiarata
per errore) la Cassa cantonale di compensazione ha nuovamente verificato il
diritto dell’assicurata di beneficiare della riduzione dei premi per gli anni
dal 2012 al 2015. L’amministrazione ha così stabilito, con 4 distinte decisioni
formali tutte datate 31 agosto 2015, che RI 1 non aveva diritto a riduzione
alcuna per tutti gli anni in discussione (doc. A5 per il 2012; B5 per il 2013;
C6 per il 2014 e D4 per il 2015).
1.3. RI 1 si è opposta a tutte le
decisioni emanate con scritto raccomandato del 9 settembre 2015 (doc. A6) in
cui rileva il suo “sgomento … nella richiesta di rinnovo della riduzione dei
premi … ho risposto con il mio nome, cognome, data di nascita e PERSONA SOLA –
DIVORZIATA, e questo è quanto”, l’assicurata evidenzia poi le sue limitate
entrate, ribadisce la semplice amicizia con __________ che la aiuta e la
sostiene economicamente, e rivendica la sua correttezza.
1.4. Con 4 distinte decisioni rese
su reclamo, tutte il 25 gennaio 2016, riferite agli anni di RIPAM in
discussione (doc. A11 per il 2012; doc. B11 per il 2013; doc. C12 per il 2014 e
D10 per il 2015), l’amministrazione ha respinto i reclami formulati
dall’assicurata confermando le decisioni formali rese e la negazione del
diritto alla riduzione del premio.
La signora RI 1 si è aggravata
al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro tutte e quattro le decisioni
rese su reclamo dalla Cassa rilevando che “(i) funzionari incaricati
dell’Istituto delle Assicurazioni sociali … hanno ricevuto la documentazione e
mi hanno accordato il sussidio. Ho sempre risposto correttamente e in assoluta
buona fede alle domande del questionario … e quindi questi due funzionari che
conoscono la materia l’hanno accolta. Io non li ho certo obbligati a versarmi i
sussidi. Se avessero fatto bene il loro lavoro ora non saremmo qui a discuterne
…Ritengo che i veri responsabili delle mie problematiche siano i signori …
devono essere chiamati loro alla responsabilità di quanto hanno deciso e non
certo io … la mia <convivenza> con il signor __________ è semplicemente
un’amicizia di lunga data senza coinvolgimenti sentimentali e atta a sostenerci
a vicenda. Ognuno paga le proprie spese indipendentemente dall’altro e nessuno
di noi due ha obblighi di mantenimento verso l’atro. Siamo due entità separate
… __________ paga l’affitto dell’appartamento nel quale vivo e basta” (doc.
I, inc. 36.2016.17).
Invitata a prendere
posizione (doc. II), l’amministrazione cantonale ha prodotto un’unica risposta
di causa datata 25 febbraio 2016 per tutte e quattro le procedure, con cui ha
postulato la reiezione dei ricorsi con argomentazioni che, laddove necessario,
saranno riprese in corso di motivazione (doc. III). L’assicurata è stata
invitata a volere, se del caso, notificare nuove prove rispettivamente le è
stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi sulla risposta a
ricorso (doc. IV del 26 febbraio 2016) mentre il giorno medesimo (con copia
alle parti) il giudice delegato ha chiesto all’Ufficio di Tassazione competente
(UT qui di seguito) la trasmissione delle tassazioni di riferimento della
ricorrente e del convivente (doc. V), atti che ha dovuto sollecitare il 16
marzo successivo (doc. VI) e che ha ottenuto il successivo 21 marzo 2016 (doc.
VII) mettendoli a disposizione della ricorrente in visione nel periodo che ha
preceduto l’udienza indetta con lettera 29 marzo 2016 alle parti (doc. VIII).
L’8 aprile 2016 ha avuto
luogo l’udienza di discussione nel corso della quale l’assicurata ha indicato
di avere consapevolmente rinunciato all’esame degli atti fiscali acquisiti e
posti a sua disposizione. L’assicurata ha quindi precisato che:
" (…)
Da oltre 10 anni la ricorrente convive con __________.
Viviamo in uno stabile che ci ha affittato la __________ di __________
che si trova proprio di fronte alla mia vecchia casa, ossia lo stabile già di
mia proprietà che io ho poi donato a mia figlia quando sono andata a convivere
con __________.
(…) beneficia di un vitalizio che le viene versato nella misura in
cui è ritenuto a livello fiscale (…).
Per il sostentamento la sig.ra RI 1 ammette di beneficiare
dell’aiuto di __________ perché altrimenti l’onere per l’appartamento non
sarebbe sopportabile anche se è inferiore a fr. 1000.-- mensili (…).
È vero che __________ mi aiuta con le spese, in particolare con la
locazione che io compenso, mi occupo a doveri di casa.
(…) il rapporto interpersonale con __________ è (…) scritto in
sede di ricorso e che non vi è relazione sentimentale ma solo di amicizia.
Il GD mostra alla ricorrente il documento mediante il quale è
stata richiesta la riduzione dei premi per l’anno 2014, e quindi a titolo di
esempio, dove si vede che è specificatamente chiesto se la persona che domanda
la riduzione è una persona sola sono coniugi partner registrati o conviventi.
La stessa richiesta è sostanzialmente ribadito nello stesso
formulario sulla pagina del verso. Da questo documento si desume come __________
non viene indicato come convivente ed è per tale motivo che quando la
convivenza è stata scoperta la Cassa ha riesaminato il caso. (…)
La ricorrente osserva che se la Cassa ha scoperto nel 2015 la
convivenza poteva farlo anche prima. (…)
La ricorrente dice di non avere inserito la persona di __________
perché lei è comunque divorziata ed è persona sola e non ha un rapporto
sentimentale con __________.
A domanda precisa l’assicurata che la sua contestazione
giudiziaria permane per il sussidi 2012, 2013, 2014 mentre l’anno 2015 e pure
per il 2016 la sig.ra RI 1 rileva come il funzionario abbia respinto sin
dall’inizio la sua richiesta di riduzione del premio e non abbia invece fatto
come i primi 3 anni ossia accolta la richiesta e poi chiesta la restituzione.
Per questo motivo la sig.ra RI 1 dichiara di rinunciare e ritirare
Fatti
i ricorsi riferiti alla riduzione del premio 2015 e 2016.
Mantiene invece le sue contestazioni per i sussidi dei primi 3
anni perchè reputa che in particolari che i funzionari responsabili potevano
accorgersi prima della convivenza e respingere direttamente le richieste.
La ricorrente conviene e conferma che per tutti e 3 anni rimasti
in discussione in nessuno dei formulari ha segnalato la convivenza con __________.
(…)” (doc. IX)
La ricorrente non ha
postulato alcuna ulteriore acquisizione probatoria.
Considerandi
In ordine
2.1
A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2.
della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),
contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,
ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono
impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su
reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta.
Questa Corte è competente
ad esaminare i gravami nel merito.
2.2
Il ricorso di RI 1 formulato
in maniera identica per ogni anno di sussidio per il quale la Cassa ha emanato
una nuova decisione che revoca i precedenti provvedimenti di riconoscimento del
diritto alla riduzione del premio, sono sufficientemente motivati e le
lamentele dell’assicurata sono chiare. RI 1 contesta il sussistere di una
solidarietà tra lei stessa ed il suo convivente __________ e, conseguentemente,
il cumulo dei loro redditi. Evidenzia l’assenza di rapporti sessuali tra loro e
il sussistere di una semplice convivenza con solidarietà per le spese, da un
lato, e i servizi prestati vicendevolmente. I ricorsi chiedono l’annullamento
delle decisioni impugnate e l’attribuzione della RIPAM per tutti gli anni in
discussione (2012, 2013, 2014 e 2015). Le impugnative sono quindi ricevibili
per quanto attiene ai loro contenuti.
2.3
I ricorsi sono stati
presentati nel termine di 30 giorni dall’intimazione delle quattro decisioni
rese su reclamo, la loro tempestività è quindi data.
2.4
I gravami, come indicato tutti
del medesimo tenore, si aggravano contro quattro distinte decisioni rese su
reclamo, aventi per oggetto la riduzione di premio per gli anni 2012, 2013,
2014.
e 2015 della medesima assicurata ricorrente ed hanno alla loro base la
medesima sostanziale motivazione (la convivenza tra la ricorrente e il signor __________).
Nonostante i differenti anni di sussidio oggetto delle decisioni, si giustifica
la congiunzione delle cause formanti gli incarti 36.2016.17,18,19 e 20, poiché,
nonostante le diversità che presentano le norme specifiche relative agli anni
di RIPAM in discussione, su aspetti comunque che non sono, per queste procedure,
fondamentali, le motivazioni alla base dei gravami sono qui prevalenti. Le
contestazioni sono sostanzialmente identiche, così come le unità di riferimento
interessate e le motivazioni soggiacenti al cumulo dei redditi. Questi aspetti
prevalgono e si giustifica di conseguenza la congiunzione delle procedure che sono
evase con il presente giudizio (in questo senso si veda anche la recente STCA
36.2015
-83 del 15 febbraio 2016).
Nel merito
2.5
In concreto le decisioni
contestate, emanate a seguito dei reclami contro le decisioni formali del 31
agosto 2015, hanno tutte per oggetto il riesame, da parte dell’amministrazione,
delle decisioni con cui, come descritto nelle considerazioni di fatto, in
favore di RI 1 sono stati concessi i sussidi fondati sull’art. 65 LAMal. Prima
di ogni altra analisi va verificato (come questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già fatto nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA
36.2015.29
del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016) se l’amministrazione
poteva procedere, come ha fatto, al riesame del diritto alla RIPAM per gli anni
in discussione e se lo stesso sia stato tempestivo. Su quest’ultimo aspetto
l’assicurata fonda la sua prima critica sostenendo che i funzionari statali,
che nel 2015 si sono accorti della sua convivenza con __________, potevano
avvedersi anche prima di questo aspetto evitando di concedere negli anni 2012 -
2015.
l’aiuto sociale.
2.5.1
Come questa Corte ha già avuto
modo di evidenziare in precedenti giudizi aventi per oggetto il medesimo tema
(da ultimo STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016), in forza dell’art. 49 cpv. 1
LCAMal, nella versione vigente dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1
LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi
indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario
all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione
cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato, o nei casi di perdita del
diritto alle prestazioni complementari all’AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il
cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore in precedenza), prevede
che alla restituzione e al condono dell’obbligo di restituzione è applicabile,
per analogia, la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.
2.5.2
Per l’art. 25 LPGA le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi
in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
In virtù dell’art. 25 cpv.
2.
LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
La restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;
STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010
pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03
del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un
motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha
beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva
diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti;
STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06
del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466
consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
L’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U
409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle
prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro
versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10
maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.
Con le STCA 36.2013.21 del
26.
luglio 2013 e 36.2014.92 del 24 dicembre 2014, come pure nelle STCA 36.2014.78
del 2 febbraio 2015, 36.2015.29 del 13 agosto 2015, 36.2015.80 del 15 febbraio
2016, questo Tribunale ha, in presenza di un fatto nuovo non segnalato dagli
assicurati nella loro iniziale richiesta di prestazioni, e meglio nel primo
caso una donazione avvenuta pochi mesi prima della domanda di RIPAM, nel
secondo la caducità di prestazioni PC, mentre negli ulteriori citati la
sussistenza di una convivenza duratura non comunicata all’amministrazione,
proceduto alla revisione delle decisioni (formali ed informali) con le quali
l’amministrazione, nel corso degli anni, ha riconosciuto il sussidio per il pagamento
dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie ed ha chiesto la
restituzione degli importi indebitamente percepiti. In quell’occasione la Cassa
aveva correttamente agito nel termine di un anno (art. 25 cpv. 2 LPGA).
2.5.3
In concreto la Cassa cantonale
di compensazione, e il suo servizio prestazioni in particolare, non era al
corrente della convivenza fra RI 1 e __________, convivenza ritenuta stabile e
tale da adempiere le condizioni degli art. 26 cpv. 4 LCAMal e 4 Lasp. Ciò ha
condotto l’amministrazione a erogare, in maniera poi ritenuta errata, la
riduzione del premio dell’assicurazione malattia in favore della ricorrente
negli anni dal 2012 al 2015. La Cassa ha avuto notizia della convivenza solo a
seguito di verifiche, poste in atto nel corso dell’agosto 2015 quando è stata
analizzata la domanda di riduzione del premio per il 2016. All'amministrazione
non era possibile risalire, in base ai dati fiscali (cui ha diretto accesso per
evadere le sue procedure) o ad altri elementi concreti, alla convivenza tra la
signora RI 1 e il signor __________, in particolare in assenza di qualsiasi
indicazione in questo senso da parte della ricorrente. Come evidenziato nelle
considerazioni di fatto la signora RI 1 ha indicato sempre di essere persona
sola, divorziata, e non ha invece inserito la convivenza con __________
specificatamente richiesta in ogni formulario a lei sottoposto per la domanda
della riduzione del premio.
La Cassa accede a cifre
fiscali e alla loro natura, ma non alle causali di versamenti ed introiti e
comunque, l'emergenza della convivenza non era ravvisabile in assenza di
precisa e specifica comunicazione alla Cassa cantonale di compensazione.
Proprio per tale motivo i formulari di riduzione dei premi, chiedono
esplicitamente di indicare i "Dati personali dell'unità di
riferimento" specificando anche se si tratti di "Persone sole
/ Coniugi / Conviventi / Partner registrati / Figli minorenni conviventi".
La ricorrente non ha, occorre ripeterlo, mai specificato la circostanza della
convivenza nelle sue domande di RIPAM per gli anni in discussione, pur
professando la sua buona fede, sulla quale non occorre decidere in questa sede.
Inutile quindi imputare ai due funzionari che si sono occupati delle sue
procedure di averle concesso la riduzione del premio sulla scorta
dell’incompletezza del suo formulario. I funzionari, in un’amministrazione di
massa quale la RIPAM provvedono alle verifiche necessarie e debbono contare
sulla correttezza e l’integrità delle risposte fornite dall’assicurato.
Elementi che hanno
verosimilmente destato l’attenzione della funzionaria della Cassa e che l’hanno
indotta in concreto a operare le verifiche necessarie sono, con tutta
verosimiglianza, i redditi lordi contenuti su cui la qui ricorrente poteva contare,
che hanno condotto a ritenere dei redditi disponibili decisamente contenuti (ad
esempio per il 2012 la tassazione di riferimento permette di ritenere un
reddito disponibile semplificato di 18'219 (doc. A4), per il 2015 un reddito
disponibile semplificato di CHF 18'508).
Ora non v’è chi non veda
come tali redditi, non altrimenti sostenuti da interventi sociali statali o da
un’integrazione da parte di terzi privati, non consentano di sopravvivere
poiché insufficienti già per il pagamento della pigione e per il minimo
sostentamento personale, e comunque inferiori ai minimi esistenziali fissati
dalla Camera di Esecuzione e Fallimenti del Tribunale di Appello (pubblicati
nel sito: http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/ giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/)
per cui il solo sostentamento della persona sola assomma a CHF 1'200.--
mensili, cui vanno aggiunti il canone di locazione e le spese per il
riscaldamento, con altre che qui non occorre evocare.
Le decisioni formali di
riesame dei provvedimenti di riconoscimento della RIPAM per gli anni oggetto
del contendere sono state emanate nel giro di pochi giorni dalle verifiche
effettuate nell’agosto 2015, esse sono quindi decisamente tempestive.
La Cassa ritiene di avere
erroneamente erogato la RIPAM a RI 1 per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015,
quando essa non ne avrebbe avuto diritto in ragione della sua convivenza
stabile con __________ che impone il computo (quale UR) dei redditi dei due
conviventi. Gli importi, dettagliatamente esposti nelle considerazioni di
fatto, sono di indubbia rilevanza.
Ne segue che la procedura
adottata dall’amministrazione è, da un lato, tempestiva e, dall'altro, sorretta
da sufficiente motivazione. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve ora
verificare la correttezza dell’agire dell’amministrazione quo alla nuova
determinazione del diritto alla RIPAM per i medesimi anni in discussione.
2.6
Dal
2012.
le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di
seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie (RIPAM, l’acronimo è utilizzato sia nei lavori
preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una
modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a
seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale
2010, 297). Il legislatore ha provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di
distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al dettato degli
art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale, la
precedente normativa aveva mostrato talune lacune e, soprattutto, per
ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con l’adozione
della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in
questo senso il Messaggio 15
settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di
modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento
promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai
criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile
cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per
approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da
scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento
hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui
l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed
alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.
LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le
nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di
concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare
maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i
premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende
però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche
a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa …
nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di
riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata
precedentemente ritenuta.
Il
Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la
LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento ed è vincolato in
particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i
redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei
minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di
informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione
dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta
infatti ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e
quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto
cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua
costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al
Cantone non solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire
alla riduzione dei premi.
2.7
Con
le norme di recente adozione uno degli intenti del legislatore è stato quello
di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di
riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa
delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”,
nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente
sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi
maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con
l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche
nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza
fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato”
(Rapporto, loc. cit.).
Importante
è qui rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge,
l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte
la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale
per certe fasce di assicurati.
2.8
Il Cantone accorda le
riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta
accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli
assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari
all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli
assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio
inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è
richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è
versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni
per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è
tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede
quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria
è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della
richiesta.
Per
la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo
della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento.
L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a
livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli
minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi,
se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR
qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone
maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti
del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
Il
premio medio di riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla
RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena
descritto e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo
assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2
LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio medio di
rifermento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla
base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di
riferimento che è dedotto dai dati accertati fiscali riferiti al periodo di
tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato
(art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione
dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori
od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente
al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal
Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va
reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata
nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare
riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la
donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge
(RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la
cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo
del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti
la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o
della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi
e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.
L’art.
31.
LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma
di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un
quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale,
contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia.
Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.
Il
nuovo sistema prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei
quali è accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art.
34.
LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di
trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito
della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti”
(Rapporto DSS pag. 31). Questo contrariamente al previgente sistema che
conosceva tre sole tipologie di differenziazione per l’importo massimo della
prestazione.
Secondo
le norme della LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che
supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione
sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a contribuzione
del pagamento dei premi. In questa costellazione (superamento del limite di
reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo
della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza
dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la riduzione del
premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. Le norme in
vigore dal 2012 al 2014 compreso prevedevano percentuali di riduzione che
variavano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36a
LCAMal fissava le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli), 13%
(persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone
coniugate con figli.
Con
le modifiche aventi effetto a partire dalla RIPAM 2015 il legislatore ha
introdotto il nuovo concetto di reddito disponibile massimo. Per tale norma la
riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito
disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito con la formula di
calcolo (ermetica) seguente:
RDM
= costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della
pigione
Se
dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:
RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x
50.
% del limite di fabbisogno Lpas senza computo della pigione.
Le
due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento
ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono
due valori costanti del 3.4 e del 3,9.
Nel corso dei lavori
preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della
Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo
cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non
dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non
far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei
redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM
interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione
equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni
reddituali”
(Messaggio citato, p. 13).
Posto il principio di fissare
un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere
maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti
d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare
maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e
biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli.” (Messaggio
citato, p. 13).
Da queste considerazioni è nata
la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri
per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state
proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli
computabili, e del 3.9 per in caso di presenza di figli. Sempre nel suo
messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei
premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è
calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il
multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.
Per la determinazione della
costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14 e 15) specifiche tabelle
di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle
costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della
costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce
anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)
illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di
riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3
novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi
massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.
In sostanza le costanti scelte
dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare per ogni
anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una
valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione
dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del
premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e
conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a
chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
2.9
Come
anticipato per determinare il parametro da porre alla base del calcolo della
RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera
semplificata a partire dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito
lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della
quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette
in deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali
(da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali
necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di
principio, necessario all’amministrazione acquisire ulteriori informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi.
Il
RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in
ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili che per quel che
riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una
semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei
beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce
dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale
capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni
reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata
dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza
(1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia
alcuna).
L’amministrazione
è tenuta a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente
accessoria, che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della
sostanza (mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo
proprio, dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di
decisione di tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro
simile che la Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta
inoltre delle indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private
(rendite AVS o AI rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia,
ed ancora i versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra
fonte considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione
del reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,
redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente:
assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni
complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande
invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta
infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente
prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla
riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che
non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione
della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie (Messaggio, op. cit., pag. 16 in initio).
Dai
lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima
ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo
determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS. Va
sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2 febbraio
2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011,
36.2011.19
del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del
10.
settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2
giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per
costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta
conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e
debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi
diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme
del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal)
ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di
tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal
Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
2.10
Dall’importo
del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese
specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in
maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo
abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto
della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che
riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere
stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera
il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in
merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia:
AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese
professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le
spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un
importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi
assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),
imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito
della LAMal) od ancora per l’invalidità, rispettivamente spese di gestione e
manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od
ancora per doppia economia non possono essere considerate.
Secondo
le nuove norme la spesa per interessi passivi è - come detto - ammessa se
effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF
3'000.--. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per
l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti
ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire
una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di
penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria”
(pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da
ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli
inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai
sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18
ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre
– ma sino a CHF 3'000.-- al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri
ipotecari.
La
deduzione, così come espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai
debiti ipotecari. Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà
amministrative per accertare la natura degli interessi passivi versati
(remunerazione di debiti ipotecari o di debiti privati rispettivamente
aziendali, od ancora di prestiti al consumo) il legislatore ammette in
deduzione, sino al limite citato, gli interessi passivi che sono riconosciuti a
livello fiscale. Una differenziazione non è infatti precisata e deducibile dai
dati cui la Cassa cantonale ha accesso all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta del disegno di legge non ha fatto oggetto di
approfondimento da parte della Commissione della gestione e delle finanze nel
suo Rapporto con implicita condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di
rilievo per ammettere la deduzione dell’importo di CHF 3'000.-- è il
riconoscimento degli interessi in deduzione a livello fiscale, su questo
aspetto la volontà del legislatore appare chiara.
2.11
Come
in parte già anticipato (consid. 2.9. in medio), per le norme vigenti dal 2012
al 2014, determinato il RDS riferito all’UR istante, e quindi dopo avere
dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute, l’importo va
raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo dei principi
contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della dimensione dell’UR. Se
il RDS sarà inferiore al valore limite l’UR beneficerà dell’importo massimo del
sussidio. Se invece è superiore a questo limite (come rammenta il Rapporto 6264
dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una percentuale fissa del reddito che eccede
tale soglia dovrà essere destinata al finanziamento dei premi, mentre il resto
costituirà la prestazione del Cantone. Man mano che il reddito aumenta la prestazione
cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite di reddito fino al
quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è stato definito
nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò senza il
computo della pigione”.
Il
valore limite per il riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno
determinato secondo l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di
detto valore. Per l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità
a livello del regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in
assenza di una valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal
cita espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato
finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal previgente (su
questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28 in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il
limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio
2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei
premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della
pigione. Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni
riferite ai sussidi precedenti la RIPAM 2015 (STCA 36.2014.8 del 16 aprile
2014; 36.2012.71 del 21 gennaio 2013; 36.2012.20 del 13 agosto 2012 nonché
36.2012.14
del 3 settembre 2012. pubblicata in RtiD 2013 - I pag. 44 e segg.
No. 11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo
la soglia di intervento:
a)
per il titolare del diritto:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per la persona sola
b)
per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
c)
per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il primo figlio
d)
per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il terzo figlio
e)
per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di
riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.
2Per
limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI si intende:
a) fr. 16’540.-- con riferimento
all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b) fr. 8’270.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c) fr. 8’680.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d) fr. 5’787.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e) fr. 2’893.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
3I limiti
dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura
dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari
all’AVS/AI.
Il
legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a
quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza
dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione
del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente
beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di
ottenimento della riduzione).
Come
indicato dunque dall’anno 2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno
costituiva il limite oltre il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo
a contribuzione per il pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono
state le modifiche citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma
desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima
possibile. In altri termini il limite di reddito oltre il quale l’assicurato o
la UR debbono iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato
diminuito. Come vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza
comunque sui calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa,
per il manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono
il versamento di un sussidio.
2.12
Con
le modifiche della legge apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate
in vigore il 1° gennaio 2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015
(oggetto delle contestazioni formanti l'inc. 36.2015.31) è determinato mediante
una nuova formula che considera il reddito disponibile massimo dell’art. 32a
LCAMal (si veda quanto esposto nelle considerazioni sub. 2.9. in fine).
L'art.
34.
LCAMal ribadisce che l'importo massimo normativo dei premi corrisponde alla
somma dei premi medi di riferimento per categoria d'assicurato, dell'UR.
L'importo normativo della RIPAM, dal 2015 è quindi determinato dalla seguente
formulata:
[PMR – (PMR x RD2)]
RDM2
e dipende dal reddito
disponibile massimo (RDM) definito all'art. 32 a LCAMal cui si è accennato nelle considerazioni del punto 2.9. in fine. Le modifiche apportare
alle norme a contare dal 2015 hanno reso il sistema molto meno trasparente
visto l’uso di formule matematiche complesse.
2.13
Per completezza va
rammentato ancora che per fissare l’importo della riduzione del premio da
riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65
cpv. 1 LAMal) l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente moltiplicato per
il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il
coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve
finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota,
basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o
dell’UR interessata.
Il
coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1
gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile
per “le unità di riferimento con un reddito disponibile
inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della
pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000“ mentre
un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.
A contare dal 2015 il
legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto portare
un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale di
finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.
2.14
La
somma che risulta quindi dall’applicazione di questa percentuale di
partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce
della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce
l’importo della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente
agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del
sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la
nuova polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.
2.15
Occorre
ora indicare quali fossero i parametri applicabili alla determinazione della
riduzione dei premi negli anni qui in esame. Con il Decreto esecutivo
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal per l’anno 2012 (del 15 novembre 2011), le stesse sono
state definite come segue:
" a) periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno
2009.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF
4850.
--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4421.
--
- minorenni: CHF
1146.
--
c) percentuali relative
alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi:
come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno 2010
(BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per l’anno
2012.
"
Per
l’anno 2013, le stesse sono state definite come segue:
"
a) periodo fiscale per
l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:
classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2010.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’908.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’526.--
- minorenni: CHF 1’141.--
c) percentuali relative alla parte di
reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36
LCAMal."
Con
Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente)
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal per l’anno 2014 il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti
parametri:
"
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento:
classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2011.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’965.00
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’594.00
- minorenni: CHF 1’156.00
c) percentuali relative alla parte di
reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36
LCAMal.”
Per
l'anno 2015 l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della RIPAM
mediante DE dell'11 febbraio 2015, nel seguente modo:
" a) periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni
dell’imposta cantonale per l’anno 2012.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’875.–
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’504.–
- minorenni: CHF 1’066.–
c) costante per il calcolo del reddito disponibile
massimo:
- unità di riferimento senza figli: 3.4
- unità di riferimento con figli: 3.9”
2.16
Prima
di esaminare i calcoli eseguiti dall’amministrazione al fine di accertarne
l’esattezza, è rilevante verificare la correttezza del presupposto dal quale la
Cassa è partita, e contestato dalla ricorrente, secondo cui i suoi redditi e
quelli del signor __________ vadano accumulati.
2.17
Come ricordato nelle recenti
STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015, 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e 36.2015.80
del 15 febbraio 2016, l’art. 26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner conviventi,
in caso di convivenza stabile, compongano un’UR. La ricorrente non contesta la
possibilità stessa, conferita al legislatore. Su questo aspetto con la STCA
36.2015.29
questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che
l’equiparazione dei conviventi alla situazione dei coniugi non è contraria al
principio di uguaglianza giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare
il tema della convivenza in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed
in quello della RIPAM appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto,
l’art. 8 Cost. fed.
Da
notare che, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e
della norma del suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi
dei conviventi sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26
cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata,
in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone di Vaud, di un
caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva
chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie
invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio
pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:
"
L'art. 18 al. 1 du
règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin
1996.
d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et
les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux
couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou
plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument
l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à
l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est
requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)
Dans le domaine des contributions publiques ou
des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général
très strictes (ATF 133
I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF
133.
V 402 consid. 3.2 p.
404.
s.; ATF
132.
I 117 consid. 4.2 p.
121; ATF
132.
II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130
I 65 consid. 3.1 p. 67). En
matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les
exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de
précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales
régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du
principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité
des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer
le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes
fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des
bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son
octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer
dans une ordonnance (ATF 118
Ia 46 consid. 5b p. 61;
ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,
vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797
ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf.
également ATF 131
II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir
légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi
ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée
sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines
conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au
mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le
Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage
était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de
l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage
qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir
également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf
(nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les
cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés
des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne
assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet
qu'il n'est pas … arbitraire de
tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance,
quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre
les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait
que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du
Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch
2004.
p. 434;2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12
janvier 2004, consid. 3.2;
2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche
Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis
von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX
WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p.
162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für
Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A
ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable
et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la
fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière
appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,
notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent
ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre
d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions
alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du
concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire
accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la
limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129
I 1).
Les considérations qui sont à la base de cette
jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide
sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,
vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme
dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux
domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le
principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.
La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de
subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le
revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations
à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires
enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non
l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres
situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge
de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle
des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur
but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.
Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire
non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au
sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale
d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la
prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir
d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union
matrimoniale."
Considerare,
in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per
valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente
ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha considerato tale
considerazione di redditi cumulati in contrasto con senso e scopo dell’art. 65
cpv. 1 LAMal.
2.18
In
Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è
ritenuta stabile. La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla
legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle
prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo
aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato
dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In
particolare la convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi
sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il
realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella
convivenza.
Con
pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con
entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha
modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:
"
La convivenza è considerata
stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio;
c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."
con ripresa dei
concetti già contenuti nel RLaps.
In
una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione
completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha
osservato come:
"
… per gli art. 4 cpv. 1 lett. c
Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del
titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner
convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune,
la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto contemplato
dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che
l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi
erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett.
c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1
Partner
convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede
che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli
in comune.
Questa regola era stata definita per garantire
la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato
civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la
giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.
Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti
(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129
I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa
2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e
la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico
per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere
definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un
certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF
prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un
concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare
l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è
costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è
stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali
condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no."
Ed
ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2
del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e
delle finanze che ritiene quanto segue:
“Con l’adozione della revisione,
l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal
suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i
relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,
provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non
vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità
definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Con
le ulteriori seguenti osservazioni:
"
È, altresì, utile sottolineare che
secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,
piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente
(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della
giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto
a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in
comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi
assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82
consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto
2011.
consid. 2.2.)."
Questi
rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei
premi dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015,
consid. 2.20, rispettivamente nella STCA 36.2015.29 pure nel considerando 2.20,
e nella STCA 36.2015.80 consid. 18, e sono assolutamente attuali per cui vanno
ulteriormente ribaditi. I concetti della Laps, e la giurisprudenza cantonale
sviluppata in materia, vanno applicati anche in ambito di riduzione die premi
sia per il rinvio dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi
ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e per l'art. 2a Laps), sia per lo scopo
stesso che si prefigge la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali, nonché per i tenore dell’art. 10a RLCAMal. Sarebbe
scioccante applicare, all’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione
malattie coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso.
Condividere la propria
esistenza, gli affetti, in una relazione intensa, duratura, rapportabile a
quella coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della
Laps, di considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili. In
concreto la ricorrente e il convivente signor __________ condividono la loro
esistenza da oltre 10 anni, si prestano reciproco aiuto (finanziario, da un
lato, per affrontare in particolare le spese dell’alloggio, rispettivamente
mediante la prestazione di servizi da parte della ricorrente che provvede alle
faccende di casa). Va quindi esaminato se questa convivenza, duratura ed
intensa, profonda e radicata, adempie i requisiti dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal e
dell’art. 10a lett. c) RLCAMal alla luce del fatto che la condizione legale
della convivenza è conforme alla giurisprudenza federale.
2.19
Nel
caso in esame la ricorrente e __________ convivono da dieci anni come ammesso
dalla stessa ricorrente in sede d’udienza. RI 1 annota come la convivenza sia
duratura, ma evidenzia che tra i due conviventi non vi sarebbero rapporti
sessuali e la coppia sarebbe composta da due “amici”. La coppia non ha figli in
comune, condivide l’alloggio e i redditi conseguiti dal signor __________
contribuiscono sensibilmente al mantenimento della coppia come emerso in corso
dell’udienza e come emerge dagli atti fiscali che connotano entrate modeste
della ricorrente.
Dall’istruttoria
emerge quindi che l'unione tra RI 1 e __________ è intensa, dura da molto
tempo, ha importanti riverberi economici, con una netta predominanza del signor
__________ mentre la signora RI 1 attende ad altre esigenze della comunione
domestica. L’assenza di rapporti sessuali tende a inficiare gli indizi di una
convivenza stabile. L’argomento non è di pregio. Gli elementi raccolti agli
atti, la modalità e la lunga durata della vita comune della ricorrente e del
signor __________, oltre alla suddivisione di compiti e degli oneri rendono
comprovata l’esistenza di una convivenza che impone all’amministrazione il
cumulo dei redditi per la determinazione del diritto alla RIPAM. RI 1 e __________
formano un’unità di riferimento ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal così come
precisato dall’art. 10a RLCAMal. In particolare, come ritiene la lettera b)
della norma per cui la convivenza, in casu, procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio.
2.20
Nelle STCA 36.2015.29 e
36.2014.78
citate in precedenza, questo Tribunale, a fronte delle specifiche
contestazioni della ricorrente, ha esaminato il tema della pretesa
discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi rispetto a quelle
coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene nell'ambito del diritto
fiscale, non traendo - in questo ambito - i vantaggi della coppia coniugata quo
a deduzioni ed aliquote. Nei due casi citati la parte ricorrente rilevava che i
redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre in ottica fiscale ciò non
avviene, ma non vengono ritenute specifiche deduzioni per determinare
l'imponibile e non viene applicata l'aliquota per coniugi. Come deciso nella
STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 consid. 2.21 questa obiezione non può essere
ritenuta (argomento ripreso nella successiva 36.2015.29 consid. 2.24.), il
Tribunale cantonale delle assicurazioni così si è infatti espresso:
" Va
sottolineato come la differente valutazione della convivenza stabile in ambito
RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore,
chiaramente espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che
precedono. Due conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è
in parte condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita
fiscale distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita
fiscale. Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in
ambito di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale
in generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e
spirito le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost.
fed.
L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti
specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi
e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette
al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la
convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento
ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal
Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing &
Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p.
237.
e seg.
Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM
della ricorrente, e del di lei figlio, vanno ritenuti i redditi conseguiti
dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati
appartenenti ad un’unica UR.”
2.21
Alla
luce di quanto precede occorre procedere ora alla verifica del calcolo della
RIPAM operato dalla Cassa. Per definire il diritto alla RIPAM della ricorrente,
e del convivente __________, bisogna fissare il reddito determinante in maniera
semplificata della stessa, partendo dai dati contenuti nelle decisioni fiscali;
allo stesso va aggiunto quello conseguito dal convivente e vanno
dedotte le spese riconosciute.
La ricorrente, correttamente,
non ha contestato i calcoli eseguiti dalla Cassa cantonale di compensazione che
si rivelano corretti. Va qui osservato che gli importi del fabbisogno
determinati dall’art. 10 Laps (v. consid. 2.11. che precede) sono stati
correttamente aggiornati come imposto dall’art. 10 cpv. 3 Laps. Nella STCA
36.2015.29
consid. 2.25 sono specificate le modalità di calcolo e di
determinazione dei valori aggiornati, a tale giudizio può qui essere fatto
riferimento, e meglio:
" Con riferimento a tale norma va ricordato che l’Ordinanza 09 del
Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione
dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2%
rispetto ai valori del biennio precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11
è stato dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che
l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del l’1,7543%.
La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso
l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione
AVS AI IPG, Bellinzona), che “l’aumento percentuale reale delle rendite non
corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente
applicato dall’amministrazione.
Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento.
Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente
calcolato dal raffronto degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime
(STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no.
12.
e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).
Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti
all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha
previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9%, che in realtà assomma allo
0,86209, mentre con l’Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi
e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%.
Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo
dell’adeguamento è dello 0,42735%.
La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al
limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido
per l’anno precedente all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 per il
sussidio del 2015, al 2013 per il sussidio del 2014
rispettivamente al 2012 per il sussidio del 2013.
L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta dai
ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori
del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha
operato correttamente fissando il valore del fabbisogno applicando le norme
transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali che, all’art. 37, prevede, in “deroga all’art. 10, per gli
anni 2013 e 2014… i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La
norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20
dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).
In concreto dunque la Cassa
cantonale di compensazione ha cifrato correttamente il fabbisogno dell’UR in
causa, composta da RI 1 e dal convivente, in CHF 16'540.-- (titolare del
diritto) + CHF 8'270.-- (prima persona supplementare). Questo importo è stato aggiornato
secondo le Ordinanze 09 ed 11 in maniera corretta.
2.22
Qui di seguito vanno ora verificati i
calcoli svolti dall’amministrazione per la nuova determinazione del diritto
alla RIPAM da parte dell’UR composta dalla ricorrente e dal suo convivente per
tutti i 4 anni di sussidio in discussione.
2.22.1
Per
quanto attiene alla RIPAM 2012 la Cassa ha considerato i premi medi dei
componenti l'UR, di CHF 9'700.--. I redditi conseguiti nel periodo di
riferimento assommavano per i due componenti l’unità di riferimento, a CHF 94'573,
cui va aggiunta la quota parte della sostanza (1'813) per complessivi CHF
96’386, da cui dedurre l’importo dei premi medi di riferimento per CHF 9'700, i
contributi sociali ritenuti nella tassazione (CHF 545) e le spese professionali
per CHF 4’000. Il RD assomma a CHF 82’141. Il calcolo è quindi il seguente:
{PMR - [(RD – limite RD per conseguimento RIPAM
massima)
* quota art. 36 v.LCAMal/100]} * Quota finanziamento
e quindi:
{9'700 – [(82’141 – 13'026) x 21/100] x 73,5% = -
3'538,40 (per l’UR)
L’importo inferiore allo 0
non consente il riconoscimento di alcuna riduzione del premio. La Cassa ha
calcolato correttamente il diritto alla RIPAM per l’anno 2012.
2.22.2
Per l’anno 2013 il RD dell’unità
di riferimento assomma a CHF 85'468. Il calcolo, eseguito con la formula
seguente:
{PMR – [(RD – Limite RD per
sussidio massimo/2) x quota % di partecipazione]} x coefficiente cantonale di
finanziamento
Ossia:
{9'816 – [(85’468 – 26’052/2) x
21%} x 70% = -3'777,80 (per l’UR)
Anche in questo caso il
valore negativo del risultato non consente l’attribuzione di una riduzione del
premio. La Cassa ha agito correttamente.
2.22.3
Per l’anno 2014 la formula di
calcolo è quella esposta nelle considerazioni del punto precedente. Il RD
assomma a CHF 82'406. Il calcolo da un risultato negativo che non consente il
riconoscimento di una RIPAM (il risultato essendo negativo).
2.22.4
Per il 2015 non occorre
procedere alla verifica della correttezza del calcolo siccome l’assicurata, in
sede di udienza, ha dichiarato specificatamente di ritirare il ricorso relativo
all’anno 2015 per le ragioni addotte nel doc. IX pag. 3 in initio. Il ricorso,
su questo specifico anno di RIPAM, contro la decisione su reclamo 25 gennaio
2016.
è quindi divenuto privo d’oggetto e può conseguentemente essere stralciato
dai ruoli.
2.23
Alla luce di quanto precede,
ritenuto come sussistessero tutti i presupposti di legge affinché la Cassa
ricalcolasse il diritto alla RIPAM di RI 1, correttamente l’amministrazione vi
ha provveduto per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, ciò alla luce della
convivenza stabile tra la ricorrente e il signor __________. La Cassa ha eseguito
i calcoli correttamente negando il diritto alla RIPAM per i tre anni (2012,
2013.
e 2014) rimasti in contestazione. Non occorre esaminare invece l’esattezza
dei calcoli svolti dall’amministrazione per l’anno 2015 siccome il ricorso
ritirato.
Ne segue che i ricorsi contro
le decisioni della Cassa cantonale di compensazione del 25 gennaio 2016
relative alla riduzione dei premi degli anni 2012, 2013 e 2014 vanno respinti
senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili in favore
della Cassa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.I ricorsi 2
febbraio 2016 inoltrati da RI 1, __________, contro le decisioni su reclamo 25
gennaio 2016 della Cassa cantonale di compensazione aventi per oggetto la
riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
degli anni 2012, 2013 e 2014 sono respinti.
2. Il ricorso 2 febbraio 2016
formulato da RI 1, __________, contro la decisione su recalmo 25 gennaio 2016
della Cassa cantonale di compensazione relativa alla riduzione del premio
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie riferita all’anno
2015 è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti