36.2016.26
Riduzione del premio dell'assicurazione malattie. Convivenza
4 maggio 2016Italiano71 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.26-28
IR/sc
Lugano
4 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 24 febbraio 2016 formulati da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su reclamo del 20 gennaio 2016 emanate da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1.RI 1, nata il __________
1966, domiciliata a __________, assicurata presso il __________, madre di __________
(__________1988) e __________ (__________1994) __________, convivente da anni
con __________, 1962, in Via __________, in una casa in comproprietà tra i
conviventi, ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG la
riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie per gli anni 2013, 2014 e 2015.
Il formulario di
richiesta del sussidio per l’anno 2013 è stato inoltrato alla Cassa il 9
settembre 2012 (doc. A1), lo stesso non specifica la convivenza tra RI 1 e __________.
Lo stesso giorno, ossia il
9 settembre 2012, anche __________ ha presentato alla Cassa una richiesta di
riduzione del premio per se stessa (doc. A1). Annessa alla richiesta di __________
è stata prodotta la decisione di tassazione 2010 della (allora) studentessa che
indica redditi lordi per CHF 6’1060 e nessuna sostanza, la decisione di
tassazione del 2011, che specifica redditi lordi per CHF 3'444.-- ed assenza di
sostanza, un’attestazione dell’__________ (del 6 marzo 2012) secondo cui __________
era all’epoca studente presso la Facoltà __________.
La domanda di RI 1 è
invece corredata dalla decisione di tassazione 2010 che prevede redditi lordi
per CHF 82'579 ed assenza di sostanza imponibile, nonché la decisione di
tassazione 2011 (redditi lordi per CHF 81'395 e sostanza imponibile nulla)
Con decisione del 17 dicembre
2012 la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG - Servizio prestazioni ha
accolto la domanda ed attribuito a RI 1 una riduzione del premio (RIPAM qui di
seguito) di CHF 2'434,80; per ognuno dei figli (__________e __________) un
sussidio di CHF 2'263,20 (doc. A2).
Il 18 maggio 2013 RI 1 ha
trasmesso alla Cassa il formulario per l’ottenimento della RIPAM 2014 per se e
per i figli __________ e __________ (doc. B1). La richiesta è stata accolta il
successivo 30 novembre 2013. In favore di RI 1 è stato riconosciuto un sussidio
di CHF 2’437,60, identico a quello riconosciuto in favore di __________, mentre
in favore di __________ è stato riconosciuto un sussidio di CHF 2'256.00. Con
scritto 11 giugno 2014 la Cassa ha annunciato agli assicurati beneficiari di
sussidio che l’importo della riduzione doveva essere adeguato alla luce
dell’esito della consultazione popolare del 18 maggio 2014. Con decisione del
medesimo giorno (11 giugno 2014) in favore di RI 1 e __________ è stato
riconosciuto un sussidio di CHF 2'590,80 per l’anno 2014, mentre in favore di __________
una RIPAM di CHF 2'397,60 (doc. B3).
Per il tramite del
formulario ufficiale inoltrato all’amministrazione il 1° giugno 2014 (doc. C1) RI
1 ha chiesto la riduzione del premio per il 2015 per se e per i due figli __________
e __________. Svolti gli accertamenti e rilevata la convivenza di RI 1 con __________,
nonché i due figli dell’assicurata qui ricorrente, la Cassa, il 20 novembre
2014, ha respinto la domanda considerando l’unità di riferimento postulante la
RIPAM composta dalla signora RI 1, dal signor __________ e da __________ (doc.
C2). In favore di __________ è stata invece emanata una decisione separata (il
20 novembre 2014; doc. C3/H) con la quale la stessa è stata posta al beneficio
di un sussidio di CHF 3'583,20 quale persona sola stante la fine del periodo di
formazione.
Alla luce dell’accertata
convivenza tra RI 1 e __________, unitamente ai due figli della signora RI 1,
la Cassa ha riesaminato le decisioni in materia di sussidio riferite agli anni
2013 e 2014. In particolare il 30 ottobre 2014 l’amministrazione ha riesaminato
il diritto di RI 1, del suo convivente __________ e dei figli di primo letto
della signora, per l’anno 2013, ammettendola limitatamente a questi ultimi che
si sono visti riconoscere un aiuto sociale di CHF 435,60 ciascuno (doc. A4).
Per il 2014 invece, con decisione del 31 ottobre 2014, la Cassa cantonale di compensazione
AVS AI IPG ha concesso la RIPAM al solo __________ (CHF 2'074,80) respingendo
invece le richieste per gli altri membri dell’unità di riferimento (doc. B5).
1.2.Con il
patrocinio dell’avv. RA 1 di __________, RI 1 si è aggravata il 3 dicembre 2014
(doc. A5, B6, C3), a nome dell’unità di riferimento da essa indicata in sede di
richiesta di riduzione dei premi, contro le decisioni di respingimento della
RIPAM per il 2015 e contro le due decisioni su riesame della RIPAM 2013 e 2014.
In particolare l’assicurata ha chiesto l’emanazione di decisioni specifiche,
formali e precise (conformemente alla prassi del TCA prevista nella STCA
36.2012.72 in re L. del 21 agosto 2012) che potessero essere impugnate con
piena cognizione di causa e ciò nel pieno rispetto del diritto di essere sentita.
Nel merito con i propri reclami RI 1 ha evidenziato come __________ e __________
siano figli suoi e non del signor __________ e, quindi, che essi non devono
essere ritenuti nell’UR composta dall’assicurata stessa e da __________.
1.3. Alla luce della lamentela
dell’assicurata l’amministrazione ha promulgato 3 decisioni formali (doc. A7,
B8 e C5), tutte del 12 gennaio 2015, con cui ha ribadito le decisioni
contestate, ha motivato in dettaglio il proprio provvedimento, ha svolto i
calcoli specifici per ogni anno in discussione, computando il reddito e la
sostanza di __________ nell’UR formata da RI 1 e dai suoi figli (e ciò fino a
quando __________ era in formazione), ed ha nuovamente calcolato il diritto
alla riduzione dei premi per gli anni in discussione.
1.4. Con unico reclamo del 17
febbraio 2015 inoltrato tramite il legale, RI 1 ha contestato le tre distinte
decisioni della Cassa (doc. A8, B9 e C6). Nelle sue contestazioni l’assicurata
ha, nella sostanza, ribadito gli argomenti sollevati in precedenza. Essa ha
sottolineato (tra altro) che i suoi figli non potevano e non dovevano essere
contemplati nell’UR formata da lei stessa e dal convivente __________, siccome
questi non ha alcun obbligo di mantenimento dei ragazzi e non deve, neppure
indirettamente, prendersi carico dei loro premi ciò che avverrebbe stante il computo
del suo reddito quale membro dell’unità di riferimento considerata dalla Cassa,
ciò che compromette, in parte, la RIPAM in favore di __________ e __________.
1.5. L’amministrazione ha svolto
alcune verifiche dopo avere interlocutoriamente scritto all’avv. RA 1 (doc. A10
e A11; B10, B11 e B12; C7, C8 e C9), ed ha ottenuto dall’avv. RA 1 alcune
informazioni di dettaglio relative ai membri dell’UR. In particolare ha
accertato che __________, conseguita la maturità e dopo la laurea all’__________
nel 2013 ha beneficiato, per un certo periodo, di prestazioni LADI, ha svolto
uno stage in un’azienda di __________ ed ha poi reperito un posto di lavoro
presso una importante società nella succursale __________ della stessa. Mentre
per __________ è stato accertato che, terminato il liceo cantonale di __________,
egli ha svolto il servizio militare e, a partire dall’autunno 2016, riprenderà
gli studi.
1.6. Completato il dossier
l’amministrazione ha emanato 3 distinte decisioni su reclamo (doc. A13, B14 e
C11), tutte il 20 gennaio 2016. A fondamento delle stesse l’amministrazione ha
ritenuto l’esistenza di un’unità di riferimento composta dall’assicurata
stessa, dai figli __________ e __________ (per gli anni 2013 e 2014 mentre per
il 2015 dal solo __________) e dal convivente __________. Per tutti ha cumulato
Fatti
i redditi conseguiti nel corso degli anni di computo, confermando i calcoli eseguiti
nelle decisioni formali. Nella sostanza la Cassa ha ribadito che RI 1
unitamente ai figli (sino al termine della formazione da parte di __________)
ed a __________ formano un’unica UR.
1.7. Con ricorso unico del 24
febbraio 2016 (doc. I), RI 1 contesta i provvedimenti della Cassa. Essa ammette
l’esistenza di una convivenza stabile tra lei e __________, (“da anni”)
ma rileva che con lei abitano pure i suoi figli, nati da una precedente
relazione matrimoniale terminata. Osserva che lei e __________ sono
comproprietari della casa di Via __________ a __________, in ragione di ½
ciascuno. L’assicurata ritiene errato l’agire della Cassa che considera membri
dell’UR RI 1/__________ anche i figli della ricorrente e rileva che:
" (…)
La giurisprudenza del TF, riassunta dal TCA nella sentenza 24
aprile 2013, inc. 42.2012.2, consid. 2.9 segg. (relativa alla Laps), ha
avuto modo di sancire come in casi di convivenza “occorre prendere in
considerazione i redditi alla fortuna dei due partner se la loro convivenza può
essere definita stabile” (STF 2P_218/2003) e che “stabile” una
convivenza lo è quando dura almeno da “molti mesi” e quando esista, al
di là di un reciproco obbligo di mantenimento ex lege, “la disponibilità di
fatto a sostenersi reciprocamente” (STF 8C_356/2011).
Nel caso di specie è indubbio e ammesso dalla ricorrente che il
rapporto di convivenza tra lei e il signor __________ può pacificamente essere
considerato “stabile” ai sensi di legge e giurisprudenza.
(…)
Dall’altro lato la legge prevede in modo chiaro ed esplicito anche
che figli minorenni o maggiorenni ancora non indipendenti (come quelli della
ricorrente nei periodi cui le decisioni impugnate si riferiscono) di un
assicurato entrano a far parte dell’UR della madre.
(…)
Ciò che invece, a mente della ricorrente, non è conforme a
legge e giurisprudenza e soprattutto ai principi, agli intendimenti e agli
scopi delle norme della LAMal, e quindi della LCAMal (nonché della Laps), è che
nel suo caso siano applicati entrambi i principi sopra citati. (…)”
(Doc. I, pag. 6-7)
Evidenziando ancora che:
" … a mente
della ricorrente non è invece stato previsto è il caso in cui i due
partner conviventi inseriti nella stessa UR convivano con i figli di uno
solo di essi.
Su tale aspetto non fanno luce neppure le delucidazioni 12/19
gennaio 2015 dell’IAS, nè le impugnate decisioni su reclamo, e nemmeno la
giurisprudenza citata e a cui le stesse si rifanno.
(…)
Se è vero infatti, come sancito dal Tribunale federale, che due
partners non coniugati conviventi devono essere “per equità” considerati
nello stesso modo in cui vengono considerati due coniugi [e ciò in virtù della
stabilità della loro unione e della loro disponibilità di fatto a sostenersi
reciprocamente “benché non sussiste un obbligo di mantenimento reciproco ex
lege” (cfr. sentenze TF già citate)] e se è vero anche che i
genitori hanno nei confronti dei figli tali obblighi di mantenimento, ben
diversa è la situazione in presenza di figli di uno solo dei partner
conviventi.
L’inserire i due partners conviventi e i figli di uno solo di essi
nella stessa UR, allorché il partner non genitore (in casu __________) ha un
redito tale da portare a una considerevolissima riduzione, rispettivamente ad
un totale azzeramento delle RIPAM per l’altro partner (in casu RI 1) e per i di
lei figli (in casu __________ e __________), comporta conseguenze
inaccettabili e non eque.
Concretamente, se alla signora RI 1 viene negata la RIPAM, in
ossequio alla testé citata giurisprudenza del TF spetterà al signor __________
farsi carico dell’onere di pagare da un lato il rimborso delle RIPAM
“indebitamente” ottenute (le rispettive casse malati hanno già inviato, senza
nemmeno attendere la crescita in giudicato delle decisioni IAS, la relativa
fattura di rimborso) e dall’altro, in tutto in parte, quello dei premi di
assicurazione malattia della partner convivente.
E così sia, in ossequio alla “disponibilità di fatto a
sostenersi reciprocamente” assunta dal TF a fondamento della sua citata
giurisprudenza.
Nel caso poi in cui due partner conviventi, così come due persone
coniugate, hanno figli comuni facenti parte della stessa UR, spetterà
nuovamente al padre farsi poi carico anche dell’onere di versare i rimborsi o
di pagare i premi di cassa malati anche dei figli comuni, e ciò in ossequio ai
suoi obblighi di assistenza e di mantenimento quale genitore.
Nel caso invece in cui l’UR sia formata da due partner
conviventi e dei figli di uno solo di essi, come ritenuto dall’IAS nelle
decisioni impugnate, non vi è ragione alcuna che la legge o la
giurisprudenza possano sostenere, neppure per “equità”, per porre di
fatto a carico del partner non genitore (in casu __________) l’onere di
accollarsi, direttamente od indirettamente, i costi di assicurazione malattia
di figli non suoi, nei confronti dei quali, riservato un atto di
benevolenza morale, non ha obblighi, nemmeno un dovere di assistenza, che
invece “fra parenti (artt. 328 segg. CC) può essere invocato, nei confronti
di parenti di condizione economica agiata, per i loro parenti, in linea
ascendente e discendente, che cadrebbero nel bisogno” di cui, ad esempio,
al p.to 2.2.6 (“Studenti”) del Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 sulla
Modifica della Laps.
E se il partner “non genitore” dovesse a sua volta contribuire al
mantenimento di figli da precedente unione non con lui conviventi, a chi dare
la precedenza?
(…)
Ne consegue, a mente della ricorrente, che le tre decisioni su
reclamo in oggetto non potevano, in tale particolare situazione, “sic et
simpliciter” basarsi, come fatto, su una UR comprendente sia i partners
conviventi RI 1 e __________ che i figli della sola signora RI 1, __________ e __________.
(…)” (Doc. I, pag. 8-10)
1.8. Il 26 febbraio 2016 il
ricorso è stato intimato all’amministrazione (doc. II) per la formulazione
della risposta di causa e per la produzione dell’intero incarto. La risposta
(doc. III) 16 marzo 2016 è pervenuta al Tribunale cantonale delle assicurazioni
il giorno successivo ed è stata immediatamente intimata alla ricorrente con la
possibilità di domandare l’acquisizione di specifiche prove e la possibilità di
ulteriormente esprimersi in merito (doc. IV del 17 marzo 2016). Con lettera del
medesimo giorno il giudice delegato ha chiesto all’Ufficio di Tassazione di __________
di trasmettere copia delle decisioni di tassazione 2010, 2011 e 2012, cresciute
in giudicato, di tutte e 4 le persone interessate, ossia la ricorrente ed i
suoi figli, ed il convivente __________.
L’UT __________ ha fatto
pervenire quanto richiesto il 22 marzo 2016 (doc. VI con produzione dei
documenti 1 a 10), e le parti sono state convocate per un’udienza di
discussione il 13 aprile 2016. Nel corso dell’udienza le parti si sono
confermate nelle loro conclusioni (come appare dal verbale doc. VIII). Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha acquisito ulteriori prove.
Considerandi
In ordine
2.1
A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2.
della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),
contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,
ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono
impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su
reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale
delle assicurazioni è quindi competente ad esaminarlo nel merito.
2.2
Il ricorso formulato da RI 1
contro le tre distinte decisioni rese su reclamo, è dettagliatamente
argomentato, specifico e preciso nelle contestazioni e conclusioni. L’atto è
formalmente ricevibile. Lo stesso è tempestivo siccome formulato nel termine di
30.
giorni dall’intimazione delle decisioni su reclamo.
2.3
Il testo unico del ricorso contesta
tre distinte decisioni su reclamo che pongono alla loro base i medesimi principi
giuridici fondati sullo stesso complesso fattuale, salvo l’ultima decisione che
contempla un’UR della quale non fa più parte __________. Le medesime
argomentazioni ricorsuali sono quindi utilizzate dalla ricorrente per
contestare le tre distinte decisioni rese dall’amministrazione.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha provveduto alla registrazione di tre distinti incarti, alla luce del fatto
che, come indicato, i provvedimenti impugnati sono tre, sono distinti, sono
riferiti a diversi anni di RIPAM.
Nonostante i differenti
anni di sussidio oggetto delle decisioni, si giustifica la congiunzione delle
procedure, per evaderle mediante un unico giudizio, ciò siccome, nonostante le
diversità che presentano le norme specifiche relative ai tre anni di RIPAM in
discussione (2013, 2014 e 2015) su aspetti che (comunque) non servono di
fondamento per il giudizio, le motivazioni alla base dei gravami sono qui identiche
e prevalenti. Le contestazioni sono le medesime per le tre fattispecie. Questi
aspetti prevalgono quindi e giustificano di conseguenza la congiunzione delle
procedure che sono evase con il presente giudizio.
Nel merito
2.4
In concreto le decisioni
contestate hanno per oggetto, per quanto attiene le riduzioni di premio per gli
anni 2013 e 2014, il riesame, da parte dell’amministrazione, delle decisioni
con cui, come descritto nelle considerazioni di fatto, a RI 1 e ai suoi figli sono
stati concessi i sussidi secondo la LAMal. Come per altre procedure esaminate
dal Tribunale cantonale delle assicurazioni nel recente passato (STCA
36.2015.85
in re M. del 22 febbraio 2016, STCA 36.2015.29 in re D. del 13
agosto 2015 e la STCA 36.2014.78 in re D.V. del 2 febbraio 2015) va in primis esaminato
se l’amministrazione poteva procedere, come ha fatto, al riesame del diritto
alla RIPAM per gli anni in discussione e se l'esame svolto sia stato
tempestivo.
2.5
2.5.1
Per l’art. 49 cpv. 1 LCAMal,
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi
indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario
all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione
cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato, o nei casi di perdita
della PC AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all’art. 59
cpv. 2 LCAMal in vigore precedentemente), prevede che alla restituzione ed al
condono dell’obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre
2000.
2.5.2
Per l’art. 25 LPGA le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi
in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
In virtù dell’art. 25 cpv.
2.
LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
La restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;
STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010
pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03
del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un
motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha
beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva
diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti;
STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06
del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V
466.
consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
L’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U
409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle
prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro
versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10
maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.
Con le STCA 36.2013.21 in
re T. del 26 luglio 2013 e 36.2014.92 del 24 dicembre 2014, questo Tribunale
ha, in presenza di un fatto nuovo non segnalato dai ricorrenti nella loro
iniziale richiesta di prestazioni, e meglio in un caso una donazione avvenuta
pochi mesi prima della domanda di RIPAM e nell’altro la caducità di prestazioni
PC, proceduto alla revisione delle decisioni (formali ed informali) con le
quali l’amministrazione, nel corso degli anni, ha riconosciuto il sussidio per
il pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie in
qualità di beneficiari di prestazioni complementari (limitatamente a questo
aiuto statale) ed ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente percepiti.
In quell’occasione la Cassa aveva correttamente agito nel termine di 1 anno
(art. 25 cpv. 2 LPGA).
2.5.3
In concreto la Cassa cantonale
di compensazione AVS AI IPG non era al corrente della convivenza stabile (art.
26.
cpv. 4 LCAMal e 4 Lasp) fra RI 1 e __________ al momento in cui ha emanato
le decisioni in tema di RIPAM per gli anni 2013 e 2014. L’amministrazione ha
così riconosciuto un sussidio, in maniera che ha successivamente ritenuto
errata, teso alla riduzione del premio dell’assicurazione malattia per gli anni
2013.
e 2014. La Cassa ha avuto notizia della convivenza nell’ambito della procedura
riferita alla domanda di sussidio 2015. Come rilevano gli atti prodotti
dall’amministrazione nel corso dell’esame della richiesta RIPAM 2015 la persona
preposta all’esame ha contattato telefonicamente, il 10 ottobre 2014,
l’assicurata personalmente ricevendo la conferma di una convivenza in essere
tra la stessa e il signor __________, una convivenza che (stando
all’annotazione relativa alla telefonata) risalirebbe al 2008.
All'amministrazione non
era possibile, in base ai dati fiscali cui ha accesso per le verifiche
necessarie al diritto alla riduzione dei premi e quindi per evadere le sue
procedure risalire alla convivenza, ed alla durata della stessa, tra la signora
RI 1 ed il signor __________. Da un lato la Cassa accede a cifre fiscali e alla
loro natura, ma non alle causali di versamenti ed introiti e comunque
l'emergenza della convivenza non era ravvisabile in assenza di precisa e
specifica comunicazione. Proprio per tale motivo i formulari di richiesta della
riduzione dei premi, chiedono esplicitamente di indicare i "Dati
personali dell'unità di riferimento" specificando anche se si tratti
di "Persone sole / Coniugi / Conviventi / Partner registrati / Figli
minorenni conviventi". La ricorrente non ha specificato la convivenza
nelle istanze degli anni di riduzione dei premi in discussione, ciò che i doc.
A1, B1 e C1 dimostrano.
Le decisioni formali che
riesaminano le RIPAM 2013 e 2014 sono state emanate nel giro di pochi giorni,
ossia alla fine di ottobre 2014, dall’accertamento dell’esistenza della
convivenza. I provvedimenti sono non solo tempestivi ma certamente
giustificati. La Cassa ritiene di avere erroneamente erogato l'importo della RIPAM
per gli anni 2013 e 2014 a RI 1, quando essa avrebbe avuto diritto a una
riduzione del premio limitatatamente ai 2 figli per il 2013 e per il solo
figlio __________ per il 2014. In sostanza nel 2013 la Cassa ha riconosciuto il
diritto a sussidi per complessivi CHF 871,20 e per il 2014 ha cifrato in CHF
2'074,80 il diritto dell’UR. Le decisioni precedenti attribuivano all’UR, nel
2013, sussidi per oltre CHF 7'000 e nel 2014 per oltre CHF 7'570.-- (si faccia
riferimento, per i dettagli, agli importi dettagliatamente esposti nelle
considerazioni di fatto 1.1.). Si tratta di valori di indubbia rilevanza. La
procedura adottata dall’amministrazione è, da un lato, come indicato,
tempestiva e, dall'altro, sorretta da sufficiente motivazione. Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni deve ora verificare la correttezza dell’agire
dell’amministrazione quo alla nuova determinazione del diritto alla RIPAM per i
medesimi anni in discussione.
2.6
Dal 2012 le norme della Legge
cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la
riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che
dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale.
Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione
della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino
Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha provveduto a porre mano ad un
nuovo sistema di distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al
dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto
sociale, la precedente normativa aveva mostrato talune lacune e, soprattutto,
per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale valuti con
l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (in questo senso il Messaggio
15.
settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di
modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze
del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il
disegno di legge, ed il Parlamento promulgando le norme, hanno voluto rendere
il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Lasp e quindi distanziarsi
dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto
al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente
indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed
il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare
in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole
ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25
v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le nuove norme tendono a
conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla
realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo a evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce
la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella
concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio
margine di valutazione ed apprezzamento ed è vincolato in particolare da quanto
impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i
Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani
adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di informazione della
popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo
scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta infatti ai Cantoni
definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire
gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un
diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante
giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non
solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire
alla riduzione dei premi.
2.7
Con le norme di recente
adozione uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una
maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in
modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in
funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di
eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i
cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi
maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con
l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche
nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza
fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato”
(Rapporto, loc. cit.).
Va evidenziato che, nel
suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha
posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari
potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di
assicurati.
2.8
Il Cantone accorda le
riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta
accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli
assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari
all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli
assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio
inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è
richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è
versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni
per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è
tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede
quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via
ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione
della richiesta.
Per la determinazione
della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della
riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento.
L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a
livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli
minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se
data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR
qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone
maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti
del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
Sul tema dell’UR e della
sua composizione si tornerà in corso di motivazione alla luce delle specifiche
contestazioni mosse dalla ricorrente.
Il premio medio di
riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è
costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e
del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore,
ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio
di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola
categoria di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla base del diritto alla
riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è
dedotto dai dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione
determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30
cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi
e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in
assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al
reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal
Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va
reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata
nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare
riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la
donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge
(RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la
cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo
del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti
la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o
della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi
e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.
L’art. 31 LCAMal definisce
il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i
redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un
quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale,
contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia.
Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.
Il nuovo sistema prevede
la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è accordato
l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34 LCAMal),
limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento
orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito della
famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti”
(Rapporto DSS pag. 31). Questo contrariamente al previgente sistema che
conosceva tre sole tipologie di differenziazione per l’importo massimo della
prestazione.
Secondo le norme della
LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che supera i limiti
superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale deve, per
volontà esplicita del legislatore, essere messa a contribuzione del pagamento
dei premi. In questa costellazione (superamento del limite di reddito per
l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo della RIPAM
diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza dell’incremento del
reddito da computare. In altri termini la riduzione del premio si contrae man
mano che il surplus di reddito aumenta. Le norme in vigore dal 2012 al 2014
compreso prevedevano percentuali di riduzione che variavano a seconda della
tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36a LCAMal fissava le seguenti
percentuali: 8% (persone sole con figli), 13% (persone coniugate con figli),
20% (persone sole senza figli) e 22% persone coniugate con figli.
Con le modifiche aventi
effetto a partire dalla RIPAM 2015 il legislatore ha introdotto il nuovo
concetto di reddito disponibile massimo. Per tale norma la riduzione dei premi
è accordata sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per
le UR senza figli, è definito con la formula di calcolo (ermetica) seguente:
RDM = costante del 3,4 x 50% del limite di
fabbisogno Laps senza computo della pigione
Se dell'UR fanno parte dei
figli la formula diviene ancor più complessa per cui:
RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x
50.
% del limite di fabbisogno Lpas senza computo della pigione.
Le due formule adottate
dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti
all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti
del 3.4 e del 3,9.
Nel corso dei lavori
preparatori (Messaggio 6982 del 10
settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di applicazione
della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo cantonale ha voluto inserire nella
legge un “limite esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di
questo nuovo parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere
l’aumento del numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza
dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente le fasce
alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a prevedere dei criteri
di esclusione … per queste situazioni reddituali” (Messaggio citato, p. 13).
Posto il principio di fissare
un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere
maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti
d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare
maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e
biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli” (Messaggio citato, p. 13).
Da queste considerazioni è nata
la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri
per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state
proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli
computabili, e del 3.9 per in caso di presenza di figli. Sempre nel suo
messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei
premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è
calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il
multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.
Per la determinazione della
costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio
(p. 14 e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha
considerato come il “valore delle costanti … influenza l’importo del RDM:
tanto minore è il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM
e, di conseguenza, diminuisce anche il numero dei beneficiari con redditi
alti”. La Tabella 2 (fonte IAS) illustra i limiti di reddito massimo
disponibile per tipologia di unità di riferimento secondo la modifica di legge
proposta (e poi accettata il 3 novembre 2014) ed il sistema precedente, con una
chiara diminuzione dei redditi massimi, più elevata per le coppie e le famiglie
monoparentali.
In sostanza le costanti scelte
dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare per ogni
anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una
valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione
dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del
premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e
conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a
chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
2.9
Come anticipato per
determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si
deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata a
partire dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo riportato
dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione
determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte della sostanza
computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui
l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali
necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di
principio, necessario all’amministrazione acquisire ulteriori informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi.
Il RDS è stato fissato
considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per
quanto attiene i redditi computabili che per quel che riguarda le spese ammesse
in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle
operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.
Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito
disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli
assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente
dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale
annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza
netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).
L’amministrazione è tenuta
a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente accessoria,
che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della sostanza
(mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo proprio,
dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di decisione di
tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro simile che la
Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta inoltre delle
indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private (rendite AVS o AI
rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia, ed ancora i
versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra fonte
considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione del
reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,
redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente:
assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni
complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande
invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta
infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente
prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla
riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che
non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione
della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie (Messaggio, op. cit.,
pag. 16 in initio).
Dai lavori preparatori
discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora
l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo
determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS.
Va sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2 febbraio
2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011,
36.2011.19
del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del
10.
settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2
giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per
costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta
conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e
debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi
diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme
del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più
estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal)
ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di
tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal
Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
2.10
Dall’importo del reddito complessivo
lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute
dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia
quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi
in deduzione (in questo senso il Rapporto
della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che
riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra
essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera
il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in
merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia:
AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese
professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le
spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un
importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi
assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),
imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni
nell’ambito della LAMal) od ancora per l’invalidità, rispettivamente spese di
gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a
carico od ancora per doppia economia non possono essere considerate.
Secondo le nuove norme la
spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata
dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000.00. L’accento è posto
sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e
riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La
deducibilità, per il Messaggio,
sarebbe necessaria per “garantire una certa parità di trattamento tra
proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i proprietari di case …
gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18). La giustificazione
della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al favore che la LT fa
ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il valore locativo
dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello reale di
mercato. Quindi secondo il Messaggio
(pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore
locativo occorre – ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione
in caso di oneri ipotecari.
La deduzione, così come
espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai debiti ipotecari.
Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà amministrative per
accertare la natura degli interessi passivi versati (remunerazione di debiti
ipotecari o di debiti privati rispettivamente aziendali, od ancora di prestiti
al consumo) il legislatore ammette in deduzione, sino al limite citato, gli
interessi passivi che sono riconosciuti a livello fiscale. Una differenziazione
non è infatti precisata e deducibile dai dati cui la Cassa cantonale ha accesso
all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta
del disegno di legge non ha fatto oggetto di approfondimento da parte della
Commissione della gestione e delle finanze nel suo Rapporto con implicita
condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di rilievo per ammettere la deduzione
dell’importo di CHF 3'000.-- è il riconoscimento degli interessi in deduzione a
livello fiscale, su questo aspetto la volontà del legislatore appare chiara.
2.11
Come indicato in precedenza,
per le norme vigenti dal 2012 al 2014, determinato il RDS riferito all’UR
istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate
riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla legge
mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a
dipendenza della dimensione dell’UR. Se il RDS sarà inferiore al valore limite
l’UR beneficerà dell’importo massimo del sussidio. Se invece è superiore a
questo limite (come rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una
percentuale fissa del reddito che eccede tale soglia dovrà essere destinata al
finanziamento dei premi, mentre il resto costituirà la prestazione del Cantone.
Man mano che il reddito aumenta la prestazione cantonale si riduce, fino ad
arrivare a zero. Il limite di reddito fino al quale è riconosciuto il diritto
ad una prestazione massima è stato definito nella legge alla metà del
fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò senza il computo della pigione”.
Il valore limite per il
riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno determinato secondo
l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di detto valore. Per
l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità a livello del
regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in assenza di una
valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal cita
espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato
finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal previgente (su
questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28 in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il
limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio
2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei
premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della
pigione. Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni
riferite ai sussidi precedenti la RIPAM 2015 (STCA 36.2014.8 del 16 aprile
2014; 36.2012.71 del 21 gennaio 2013; 36.2012.20 del 13 agosto 2012 nonché
36.2012.14
del 3 settembre 2012. pubblicata in RtiD 2013 - I pag. 44 e segg. No.
11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo la
soglia di intervento:
a)
per il titolare del diritto:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per la persona sola
b)
per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
c)
per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il primo figlio
d)
per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il terzo figlio
e)
per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di
riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.
2Per limiti minimi secondo
la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:
a) fr. 16’540.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b) fr.
8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c) fr.
8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d) fr.
5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e) fr.
2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
3I limiti dell’art. 10 cpv.
2.
vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso
dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il legislatore ha –
tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della
legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare
infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio
dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC
(e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della
riduzione).
Dal 2012 il superamento
del valore pieno del fabbisogno costituiva il limite oltre il quale il reddito
doveva iniziare ad essere messo a contribuzione per il pagamento del premio,
per gli anni 2013 e 2014 vi sono state le modifiche citate per cui un RDS
inferiore o uguale al 50% della somma desunta dall’art. 10 Laps comporta il
versamento della riduzione massima possibile. In altri termini il limite di
reddito oltre il quale l’assicurato o la UR debbono iniziare a contribuire per
il pagamento del premio è stato diminuito. Come vedremo in corso di motivazione
questo aspetto non ha incidenza comunque sui calcoli relativi al diritto dei
ricorrenti per gli anni in causa, per il manifesto superamento dei limiti di
reddito disponibile che consentono il versamento di un sussidio.
2.12
Con le modifiche della legge
apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate in vigore il 1° gennaio
2015.
il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015 (oggetto delle
contestazioni formanti l'inc. 36.2015.31) è determinato mediante una nuova
formula che considera il reddito disponibile massimo dell’art. 32a LCAMal (si
veda quanto esposto nelle considerazioni sub. 2.9. in fine).
L'art. 34 LCAMal ribadisce
che l'importo massimo normativo dei premi corrisponde alla somma dei premi medi
di riferimento per categoria d'assicurato, dell'UR. L'importo normativo della
RIPAM, dal 2015 è quindi determinato dalla seguente formulata:
[PMR – (PMR x RD2)]
RDM2
e dipende
dal reddito disponibile massimo (RDM) definito all'art. 32 a LCAMal cui si è
accennato nelle considerazioni del punto 2.9. in fine. Le modifiche apportare
alle norme a contare dal 2015 hanno reso il sistema molto meno trasparente
visto l’uso di formule matematiche complesse.
2.13
Per
completezza va rammentato ancora che per fissare l’importo della riduzione del
premio da riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta”
(art. 65 cpv. 1 LAMal) l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente
moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal
prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone
deve finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la
quota, basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico
dell’assicurato o dell’UR interessata.
Il coefficiente unico per
il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1 gennaio 2013. Con la
modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile per “le
unità di riferimento con un reddito disponibile inferiore o uguale alla metà
del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5
giugno 2000“ mentre un coefficiente del 70% è stato
previsto negli altri casi.
A contare
dal 2015 il legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto
portare un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente
cantonale di finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo
della RIPAM.
2.14
L’importo che risulta quindi
dall’applicazione di questa percentuale di partecipazione finanziaria del
cantone al premio normativo calcolato alla luce della situazione
dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce l’importo della RIPAM
che viene comunicata dall’amministrazione direttamente agli istanti,
contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del sussidio
veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la nuova
polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.
2.15
Occorre ora indicare quali
fossero i parametri applicabili alla determinazione della riduzione dei premi
negli anni qui in esame. Con il Decreto esecutivo concernente le basi di
calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2013,
le stesse sono state definite come segue:
" a) periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:
classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2010.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’908.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’526.--
- minorenni: CHF 1’141.--
c) percentuali
relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei
premi: come da art. 36 LCAMal."
Con Decreto esecutivo 21
maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente) concernente le basi di calcolo
per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2014 il
Consiglio di Stato ha fissato i seguenti parametri:
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per
l’anno 2011.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’965.00
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’594.00
- minorenni: CHF 1’156.00
c) percentuali
relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei
premi: come da art. 36 LCAMal.”
Per l'anno 2015
l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della RIPAM mediante DE dell'11
febbraio 2015, nel seguente modo:
a) periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni
dell’imposta cantonale per l’anno 2012.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’875.–
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’504.–
- minorenni: CHF 1’066.–
c) costante per il calcolo del reddito disponibile massimo:
- unità di riferimento senza figli: 3.4
- unità di riferimento con figli: 3.9
2.16
Come questo Tribunale
cantonale delle Assicurazioni ha fatto nella decisione STCA 36.2015.29 del 13
agosto 2015, prima di esaminare i calcoli eseguiti dall’amministrazione al fine
di accertarne l’esattezza, occorre verificare la correttezza del presupposto
dal quale la Cassa è partita, comunque non contestato nella sostanza dalla
ricorrente, ossia il sussistere di una convivenza stabile. Più avanti occorrerà
verificare, una volta ammessa la convivenza stabile tra la ricorrente e il
signor ___________, quali effetti questa convivenza abbia sulla composizione
dell’UR, in altri termini se, come sostiene la signora RI 1, l’UR debba essere
composta unicamente da lei e il convivente, oppure se nella stessa debbano
essere compresi i figli minorenni rispettivamente maggiorenni in formazione.
2.17
L’art. 26 cpv. 4 LCAMal
prevede che i partner conviventi, in caso di convivenza stabile, compongano un’UR.
Nell’ambito dell’esame della procedura 36.2015.29, questo Tribunale cantonale
delle assicurazioni ha dovuto esaminare la possibilità per il legislatore di
legiferare in materia di convivenza e meglio la possibilità di ritenere una
convivenza fondante un’unità di riferimento con implicazioni sul diritto alla
riduzione dei premi. In quella fattispecie la ricorrente riteneva
implicitamente contrario al principio di uguaglianza giuridica dell’art. 8 cpv.
2.
Cost. fed., trattare in maniera uguale situazioni diverse quali rapporto
coniugale e convivenza e ciò particolarmente in ambito di RIPAM.
2.18
Nel suo giudizio 13 agosto
2015.
(ripreso ancora nella STCA 36.2015.85 del 22 febbraio 2016) questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha evidenziato come, prima ancora della
vigenza della nuova legge ticinese e della sua norma di regolamento per cui in
caso di convivenza stabile i redditi dei conviventi sono cumulati siccome i
conviventi compongono un’UR (art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal), la
giurisprudenza federale si era già occupata (come evocato anche nella STCA
36.2014.78
del 2 febbraio 2015), in una fattispecie relativa alla riduzione dei
premi nel cantone di Vaud, di un caso di convivenza tra due persone in cui un
giovane, stagista avvocato, aveva chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione
malattie obbligatorie invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha
indicato, nel suo giudizio pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:
" L'art. 18 al. 1 du règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996
concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on
entend les conjoints et les personnes qui vivent durablement en ménage commun;
sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées,
divorcés, qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux
études et dont ils assument l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD
précise que, conformément à l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des
revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant durablement en
ménage commun. (…)
Dans le domaine des contributions publiques ou des
restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général très
strictes (ATF 133 I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF 133 V 402 consid. 3.2 p. 404 s.; ATF 132 I 117 consid. 4.2 p. 121; ATF 132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130 I 65 consid. 3.1 p. 67). En matière de fourniture de prestations (ou
administration des prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le
rang de la norme et son degré de précision dépendent du genre de la décision.
Pour les prestations sociales régulières et renouvelables et pour certaines
subventions, où le respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité de
traitement et l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas
nécessaire, au risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de
définir dans la loi les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en
va ainsi du cercle des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et
des conditions de son octroi. En revanche, les modalités concrètes des
prestations peuvent figurer dans une ordonnance (ATF 118 Ia 46 consid. 5b p. 61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p.
611.
n. 1728 et p. 634 n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, p. 321; cf. également ATF 131 II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les
concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF
129.
I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile,
la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a
considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une
communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la
rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption
(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au
moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce
("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF
114.
II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS
FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche
Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière
d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée
d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une relation
durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de
concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas … arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des
besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et
réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est
admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer
mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier
2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;2P.230/2005 du 10 juillet
2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2;2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER,
Nichteheliche Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum
Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857
s.; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne
1999, p. 162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in
Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce
propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable
et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la
fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière
appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,
notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent
ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre
d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires,
qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent
ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si
le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas
arbitraire (ATF 129 I 1).
Les considérations qui sont à la base de cette
jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide
sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,
vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme
dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux
domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le
principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.
La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de subsides
comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le revenu est
égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations à
considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires
enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non
l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres
situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge
de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle
des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur
but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.
Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire
non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au
sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale
d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la
prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir
d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union
matrimoniale."
Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito
cumulativamente dai concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi
è circostanza quindi ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF
non ha ritenuto il cumulo dei redditi in queste circostanze in contrasto con
senso e scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal.
2.19
In Ticino i concubini
costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile. La
definizione di convivenza stabile di partners è data dalla legislazione
cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni
sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo aspetto come lo
è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato dal regolamento
di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la
convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in
comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il realizzarsi di
una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza.
Con pubblicazione sul
Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore
retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal
inserendo un nuovo art. 10a secondo cui:
" La
convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."
con ripresa dei
concetti già contenuti nel RLaps.
2.20
Nel caso in esame la
ricorrente e il signor RI 1 convivono da ben più di 6 mesi, senza figli in
comune tra loro ma condividendo l’alloggio (immobile che appartiene in ragione
di ½ ciascuno ai conviventi) con i figli di primo letto della ricorrente.
In sede di udienza, così
come già in sede di ricorso, RI 1 ha riconosciuto, tramite il suo
rappresentante, la sua convivenza stabile con il signor RI 1, fondata su un
sentimento profondo e intenso. I conviventi sono attivi professionalmente e concorrono
a fronteggiare le spese, essi sono proprietari in ragione di ½ della casa in
cui vivono.
2.21
In una sentenza 42.2012.2 del
24.
marzo 2013, emanata nella sua composizione completa, il Tribunale cantonale
delle assicurazioni, a questo proposito, ha osservato come:
" … per gli
art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità
di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra
l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se,
indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a
differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30
settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner
convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal
Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000.
(Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1
Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di
riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.
Questa regola era stata definita per garantire la parità di
trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le
unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una
convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner
è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri
della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i
partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento
reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità
economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di
conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF
(DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le
prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è
di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di
prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una
certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo
giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non
ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che
occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la
loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in
particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o
quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita
"stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare,
occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita stabile,
relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di
apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo
di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c)
Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del
diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di
applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile,
sia se vi sono figli in comune oppure no."
Ed ancora nel medesimo
giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul
Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze che ritiene
quanto segue:
" Con
l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal
titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i
relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,
provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi
sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità
definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Con le ulteriori seguenti
osservazioni:
" È,
altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale in materia
di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è
ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione
assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona
convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege
fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la
disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17
agosto 2011 consid. 2.2.).
Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della giurisprudenza
federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice
economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune. E’,
invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e
sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5.
= RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid.
2.2
)."
Questi rilievi sono già
stati condivisi da questo Tribunale cantonale delle assicurazioni nell’ambito
della riduzione dei premi dell’assicurazione malattie, nelle STCA 36.2014.78
del 2 febbraio 2015, consid. 2.20, 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e nella STCA
36.2015.85
del 22 febbraio 2016, e sono assolutamente attuali per cui devono
essere confermati. I concetti della Laps vanno applicati per il rinvio
dell’art. 26 LCAMal, per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps
e per l'art. 2a Laps) e per lo scopo stesso cui tende la legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Sarebbe
scioccante applicare, all’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione
malattie coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso.
Condividere la propria
esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella
coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di
considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili. In concreto
la ricorrente e il signor ____________ non negano di condividere la loro
esistenza da anni, di aiutarsi, sostenersi e di collaborare tra loro. Questa
convivenza, duratura, profonda e radicata, adempie pienamente i requisiti
dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal e dell’art. 10a lett. c) RLCAMal.
La condizione legale della
convivenza è comprovata ed è conforme alla giurisprudenza federale.
2.22
Va ancora aggiunto che, a
livello di RIPAM i conviventi non sono trattati come avviene invece a livello del
diritto fiscale, non traendo la coppia – in questo ambito – i vantaggi della
coppia coniugata quo a deduzioni ed aliquote. I redditi, in ottica RIPAM, sono infatti
cumulati mentre in ottica fiscale ciò non avviene, ma non vengono neppure ritenute
specifiche deduzioni per determinare l'imponibile così come non è applicata
l'aliquota per coniugi.
Come giudicato nella STCA
36.2014.78
del 2 febbraio 2015, consid. 2.21, quest’obiezione non può essere
ritenuta. La diversa valutazione della convivenza stabile in ambito RIPAM ed in
quello fiscale è frutto di una deliberata scelta del legislatore, chiaramente
espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che precedono. Due
conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è condizionata da
quella federale), sono considerati persone con partita fiscale distinta, i
coniugi invece sono considerati in una unica partita fiscale. Questa
circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in ambito di
RIPAM, in cui il cantone gode di grande autonomia (come rilevato in precedenza),
non conforme al diritto federale in generale rispettivamente al dettato
dell’art. 65 LAMal, al cui senso e spirito le norme ticinesi devono attenersi,
rispettivamente all'art. 8 Cost. fed.
L’autonomia cantonale in
materia va salvaguardata, gli ambiti specifici della Legge Tributaria del
Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi e tendono al conseguimento di
risultati radicalmente differenti. Ciò permette al legislatore cantonale di
considerare diversamente, nei due settori, la convivenza stabile senza che
possa essere ritenuta una disparità di trattamento ai sensi dell’art. 8 Cost.
fed. Su questi aspetti si veda Pascal
Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing &
Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p.
237.
e seg.
Ne
discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM della ricorrente, e
dei suoi figli, vanno ritenuti i redditi conseguiti dalla coppia. In altri
termini i due conviventi vanno considerati appartenenti ad un’unica UR.
2.23
La ricorrente, in particolare
in sede di ricorso e nel corso dell’udienza, ha rilevato come, considerando in
concreto – come fa la Cassa - un’unica UR composta da lei stessa, dai suoi
figli e dal suo convivente, induce sostanzialmente a computare i figli (suoi)
nell’ambito economico del suo convivente signor __________, che non è padre di __________
e __________, e non ha nei loro confronti obblighi alimentari di sorta.
In altre parole RI 1
lamenta il fatto che le norme applicate dalla Cassa cantonale impongono al
signor __________ implicitamente di pagare il premio anche di __________ e __________
imponendogli così un obbligo di mantenimento non previsto dal diritto civile.
L'argomento, già
affrontato e evaso da questo Tribunale nelle STCA 36.2015.29 e 36.2015.85 più
volte citate in precedenza, non è di pregio. Il mantenimento di __________ (sin
a quando era in formazione) e di __________ incombe ai loro genitori, ossia al
padre e alla madre e non certo al convivente di quest'ultima __________.
Le norme della LCAMal, in
tema di RIPAM, e specificatamente riferite alla composizione dell’UR, non
creano certamente obblighi alimentari di natura civile al convivente. Come
rilevato nelle considerazioni precedenti, l’unità di riferimento è composta
dalla cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione dei
premi e, di regola, essa è costituita dall’unità riconosciuta ai sensi del
diritto fiscale. Per il diritto fiscale, espressamente richiamato dall’art. 26
cpv. 2 LCAMal, la ricorrente e i suoi figli, che con lei convivono e a lei sono
stati affidati (sino al momento in cui sono personalmente imponibili),
costituiscono un’unità riconosciuta anche a livello fiscale. Non solo: la mamma
(__________) detrae dai suoi redditi, per i figli a suo carico, le deduzioni
sociali riconosciute dal diritto fiscale (a titolo di esempio si veda il doc.
VI/4), e dichiara gli alimenti ricevuti per loro. Va poi aggiunto che, quando
un figlio è in formazione (e non ha più di 30 anni, non è coniugato, non ha
figli suoi a carico e non ha redditi superiori al limite del fabbisogno), torna
applicabile l’art. 27 LCAMal, precisato dall’art. 11 RLCAMal, che, in
situazioni come quella in discussione, include il figlio nell’unità di
riferimento da cui dipende economicamente (qui la madre che riceve gli alimenti
e opera le deduzioni sociali per i figli e provvede al loro sostentamento).
Nel caso in esame
quest’unità di riferimento, come mostrano in particolare i doc. A1 e B1, è
stata richiedente esplicita della riduzione dei premi per tutti gli anni in
discussione (2013 – 2015), non solo la signora RI 1 quindi ma lei e i suoi
figli insieme (la rappresentanza dell’UR avviene tramite un membro maggiorenne
della stessa; art. 8 cpv. 1 RLCAMal) hanno postulato la RIPAM per gli anni qui
in discussione.
In questa UR, composta per gli
anni 2013 e 2014 dalla ricorrente e entrambe i figli mentre per il 2015 dalla
ricorrente e il figlio __________, deve essere inserito anche il convivente
della ricorrente signor __________ per l’applicazione dell’art. 26 cpv. 4
LCAMal secondo cui, come visto in precedenza, i partners conviventi, se la
convivenza è ritenuta stabile, sono considerati come componenti della medesima
unità di riferimento.
L’unica possibile
interpretazione di questa norma (art. 26 LCAMal) è quella della somma dei
membri che vanno a formare l’UR in caso di esistenza di più situazioni
contemplate nel suo disciplinamento. In altri termini all’UR composta dai
membri contemplati dal diritto fiscale nella medesima tassazione, vanno
aggiunti (se presenti) i membri maggiorenni in formazione così come prevede
l’art. 27 LCAMal (questi giovani, se adempiute le condizioni poste dalla norma
ed elencate in precedenza, sono inclusi nell’unità di riferimento da cui
dipendono economicamente) ed ancora i partners conviventi se date le condizioni
di una convivenza stabile.
Queste norme, considerando
gli effetti della convivenza duratura e stabile che fonda una solidarietà tra i
conviventi, tendono ad evitare che lo Stato debba erogare aiuti sociali ad
assicurati viventi in condizioni sostanzialmente agiate, pur con mezzi propri
limitati, grazie alla convivenza. Nell'ambito di una convivenza stabile, come
quella in discussione, ai fini della RIPAM vanno quindi computati i redditi di
un convivente che decida di condividere la propria vita con altra persona
avente a carico dei figli. La solidarietà derivante dalla convivenza stabile impone,
all’interno della coppia, reciproco aiuto ed assistenza.
Vero è che tale sforzo si
riverbera, almeno in parte, anche in favore dei figli di primo letto della o
del concubina/o.
In concreto ciò significa
che la solidarietà tra i conviventi RI 1 e __________, l’aiuto reciproco che
deriva dalla loro unione stabile, permette alla ricorrente di porre in atto gli
sforzi necessari (in uno con il padre di __________ e __________) per onorare i
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie dei giovani.
Da quanto precede discende che la Cassa ha operato correttamente considerando,
in concreto, l’UR composta da RI 1, __________, __________ (per gli anni 2013 e
2014) e __________.
2.24
Alla luce di quanto precede
occorre procedere ora alla verifica del calcolo della RIPAM operato dalla
Cassa. Per definire il diritto alla RIPAM della ricorrente bisogna fissare il
reddito determinante in maniera semplificata, partendo dai dati contenuti nelle
decisioni fiscali.
A questo
reddito va aggiunto quello conseguito dal convivente e vanno dedotte le spese
riconosciute.
La
ricorrente non ha posto in dubbio i calcoli svolti dalla Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG che sono corretti. Come già evidenziato nella STCA
36.2015.29
in re D. del 13 agosto 2015 gli importi del fabbisogno, fissati in
base all’art. 10 Laps, vanno rivalutati secondo il dettato dell’art. 10 cpv. 3
Laps, con attenzione al fatto che l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale
datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei
salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2% rispetto ai valori del
biennio precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11 è stato dell’1.8%
(art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che l’arrotondamento del
tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e dell’1,7543%. La giurisprudenza
ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso l’UFAS (lettera 24
luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG,
Bellinzona), che “l’aumento percentuale reale delle rendite non corrisponde
al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente applicato
dall’amministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un
arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso
percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi” delle
rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012
riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio
2013.
consid. 2.7.).
Con
Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi
e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha previsto un incremento
(arrotondato) dello 0,9%, che in realtà assomma allo 0,86209, mentre con
l’Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari
nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo
caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo
dell’adeguamento è dello 0,42735%.
La Cassa deve rifarsi, in
applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi della
Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente all’anno di
competenza. Nel caso concreto al 2013 per il sussidio del 2014
rispettivamente al 2012 per il sussidio del 2013.
L’importo considerato
dall’amministrazione per l’UR è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012,
ma non ai valori del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione
ha operato correttamente fissando il valore del fabbisogno applicando le norme
transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali che, all’art. 37, prevede, in “deroga all’art. 10, per
gli anni 2013 e 2014… i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”.
La norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20
dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).
2.25
Nel caso in
esame, per gli anni 2013 e 2014, la Cassa cantonale di compensazione AVS
AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno dell’UR in causa, composta dalla
signora RI 1, dal convivente __________ e dai figli della stessa, __________ __________
(durante il periodo della formazione), in complessivi CHF 44’276.--, importo
aggiornato che, come indicato, non è stato contestato dalla ricorrente.
Vanno ora verificati i calcoli eseguiti
dall’amministrazione.
Per l'anno 2013,
dalla tassazione 2010 della ricorrente e da quella del convivente emergono
redditi lordi per complessivi CHF 177'929 cui sommare la quota parte di
sostanza (CHF 5'638) e dedurre i PMR per complessivi CHF 18'868 (2 premi per
adulti 4908 cui si sommano 2 premi per giovani adulti 4'526 secondo il DE
ricordato nelle considerazioni del punto 2.16 precedente), le spese
professionali e quelle per interessi passivi (in totale CHF 7'000) per un RD di
CHF 157'699. La quota di finanziamento è del 13% (in costanza di prole) e il
coefficiente di finanziamento per quell’anno era fissato al 70%
Applicando
la formula di calcolo valida per l'anno 2013 ne viene il seguente diritto alla
RIPAM:
{18’868 - [(157’699
– 44'276) x 13%] x 70%}
= 871,50
2.
Questo risultato, suddiviso tra
i due giovani adulti beneficiari del sussidio (in conformità all’art. 65 cpv. 1bis
LAMal), conduce ad un sussidio di CHF 435,75 (la Cassa, per via di
arrotondamenti eseguito ha calcolato l’importo di CHF 435,60, la differenza non
permette comunque una maggiore RIPAM mensile agli interessati siccome la
differenza è di 1,25 centesimi di franco per ogni mese).
Per quanto attiene invece
l’anno 2014 il reddito disponibile calcolato in maniera semplificata è
dedotto dalla tassazione del 2011. Il reddito complessivo conseguito è di CHF 170'960
da cui vanno dedotti i PMR (19'489; vedi consid. 2.16.), interessi passivi e
spese professionali (CHF 7'000 in totale) e dopo avere sommato la quota parte
di sostanza (CHF 4'780) ne viene un reddito disponibile di CHF 149’251. Il
calcolo per l’anno 2014, ritenuto il coefficiente del 70%, è il seguente:
{19’489
– [(149’251 – 44’276/2) x 13%] x 70%} = 2’075
L’importo, anche qui, è di
pochi centesimi superiore a quello calcolato dall’amministrazione (per via
degli arrotondamenti) e non consente comunque (per la differenza di 1,66
centesimi al mese) di riconoscere all’UR una maggiore RIPAM.
2.26
Il calcolo per l’anno 2015
è diverso per più motivi, da un lato per le modifiche legislative subentrate e
descritte nelle considerazioni precedenti cui si rinvia e dall’altro siccome __________
ha terminato la sua formazione ed è stata considerata, correttamente, quale
persona sola. I redditi complessivi dell’UR ritenuti dall’amministrazione, e
non contestati dalla ricorrente, assommano a CHF 185’263 cui si deve aggiungere
una quota di 1/15 della sostanza per CHF 4'808. Da questo importo vanno dedotti
i premi medi di riferimento per i 3 componenti l’UR (CHF 14’254), le spese
riconosciute (ancora fissate a CHF 7’000) per un reddito disponibile di
riferimento cifrato in CHF 168’817.
In applicazione dell’art.
32a LCAMal la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha correttamente
cifrato il limite massimo del reddito disponibile che consente di riconoscere
la riduzione dell’UR rappresentata dalla ricorrente, dal suo convivente e da __________
nel seguente modo:
RDM = {3.9 + [1 – (1/10)]} x 50% del limite Laps senza pigione di
CHF 35’164
RDM
= 84'393.60
Questo importo è nettamente
inferiore al RDS calcolato in precedenza ciò che ha per conseguenza che la
Cassa ha correttamente rifiutato di riconoscere il diritto alla RIPAM 2015.
2.27
Da quanto precede si desume
che la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha agito correttamente, le
decisioni impugnate vanno conseguentemente confermate e l’impugnativa riferita
ad ogni anno contestato (RIPAM 2013, 2014 e 2015) respinta. Non si percepiscono
tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi 24 febbraio 2016
formulati da RI 1, __________, contro le tre decisioni emanate su reclamo il 20
gennaio 2016 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG in materia di
RIPAM per gli anni 2013, 2014 e 2015 sono respinti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non vengono
attribuite ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti