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Decisione

36.2016.30

"Ricorso" fondato sull'art. 87 LCA. Atto proveniente da un rappresentante di un sindacato. Carenze formali insanabili. Irricevibile

16 marzo 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il contratto assicurativo è stato stipulato con l’__________ di __________ e

non con la signora RI 1. (…)” (Doc. I, pag. 3)

· che il ricorso, dopo avere riportato

alcuni stralci della giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni

(punto 7) senza apparente riferimento al caso concreto, saltando dal punto 7 al

punto 9, conclude per la messa a carico di CO 1 delle “tasse e spese di

giustizia” e chiede la rifusione di ripetibili (richiamando l’art. 61

LPGA);

· che dal punto 10 RI 1 ribadisce la

richiesta che CO 1 “paghi alla ricorrente tutto quanto versato in perfetta

malafede al datore di lavoro e se del caso si faccia rimborsare da esso”;

· che, nel suo petitum, l’assicurata chiede

l’accoglimento del gravame e che sia fatto obbligo a CO 1 “entro i prossimi

10 giorni” di versare il totale delle indennità per la perdita di guadagno

versate all’__________;

· che, alla luce dell’esito della procedura,

l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore per la presentazione della

risposta di causa. Il ricorso fondato sull’ “art. 87 LCA” si palesa

infatti manifestamente irricevibile e non potrebbe essere sanato con un rinvio

al suo estensore che confonde diritto pubblico (LAMal) e diritto privato (LCA)

e non si confronta in nulla con gli atti da esso stesso prodotti;

· che, per l’art. 4 Lptca il giudice

delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è

tardivo o irricevibile (cpv. 1) decide le misure provvisionali idonee a salvaguardare

la situazione di fatto (cpv. 2) e può ritornare l’atto all’estensore “se il

ricorso non risponde ai requisiti” dell’art. 3 Lptca, perché sia

completato, ciò nella misura in cui ciò sia possibile;

· che, in ogni modo, il giudice delegato

può evadere la procedura, senza il concorso degli altri giudici che formano il

Tribunale cantonale delle assicurazioni;

· che, in effetti, la presente vertenza,

come recita una formula da anni impiegata singolarmente da tutti i membri del

Tribunale cantonale delle assicurazioni, formula che trova il suo fondamento

nella giurisprudenza dell’Alto Tribunale Federale, non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà

dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere

la procedura nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49

Considerandi

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H

183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002

pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999);

· che, in concreto, il caso non pone

quesiti di diritto o difficoltà di accertamento e può essere evaso a giudice

unico;

· che, per quanto desumibile della

documentazione prodotta dal RA 1, RI 1, cittadina spagnola è domiciliata in

Francia, in __________, a __________. Essa non ha un domicilio in Svizzera e

non risulta nemmeno più avere un recapito ticinese presso il datore di lavoro,

tanto che l’attuale recapito indicato nel ricorso è presso un albergo di __________;

· che dagli atti (plico doc. B) emerge che,

durante lo svolgimento dell’attività lavorativa RI 1 disponeva di una camera

presso il datore di lavoro che veniva addebitata CHF 350.-- mensili (doc. B2,

B3, B4 e B5);

· che, contrariamente a quanto il

riferimento all’art. 87 LCA lascerebbe pensare, gli atti prodotti non depongono

in favore del sussistere di una copertura LCA;

· che gli scritti di CO 1 (doc. V) fanno

riferimento ad un’assicura-zione di indennità per perdita giornaliera malattia

si sensi della LAMal;

· che la materia è retta dagli art. 67 e

ss. LAMal;

· che agli atti non è prodotta alcuna

decisone emanata dall’assicuratore, impugnabile al Tribunale cantonale delle

assicurazioni;

· che il patrocinatore della ricorrente non

si è chinato neppure su un ulteriore aspetto di rilievo e cioè che le IPG sono

state riconosciute dall’assicuratore che le ha versate sino al 31 dicembre 2015

(doc. C) e addirittura sino alla fine del periodo di malattia (doc. E);

· che l’aspetto del versamento delle

indennità al datore di lavoro non è esaminato nella sostanza nel gravame in

discussione;

· che, a prescindere da ciò, il ricorso che

tende alla condanna dell’assicuratore al pagamento delle prestazioni è, come

tale, inammissibile, circostanza questa che non poteva sfuggire ad un sindacato

che intende patrocinare in giustizia;

· che alla luce di quanto precede il

ricorso ex “art. 87 LCA” formulato da RI 1 con il patrocinio di RA 1 è

irricevibile;

· che si prescinde, in via eccezionale, dal

caricare all’assicurata rispettivamente il suo rappresentante tasse e spese ma

il sindacato patrocinatore è avvisato, pro futuro, ed invitato a migliore diligenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti