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Decisione

36.2016.31

Denegata giustizia. Mancata emissione della decisione formale. Contestazione fissazione supplemento di premio

9 maggio 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di legalità e di proporzionalità;

b. in via subordinata: perché codesto

assicuratore ha ecceduto nel proprio potere di apprezzamento. (…)

Nella denegata ipotesi in cui codesto

assicuratore intendesse confermarsi nel suo orientamento primigenio, il

medesimo è invitato a voler procedere tramite decisione formale (art. 49 LPGA)

debitamente motivata e munita dei rimedi di diritto.

Considerata la natura della questione in

narrativa, a codesto assicuratore sono richiamati i termini di cui all’art. 127

OAMal, con la comminatoria, senza ulteriore comunicazione, di azione per denegata

giustizia (art. 56 cpv. 2 LPGA) in casi di disattesa dei medesimi.” (Doc. C)

C. CO

1 non ha risposto dimostrando così non solo di non volere assecondare le

richieste dell’assicurata ma anche ben poco rispetto per la stessa e il suo

rappresentante.

D. Il

15 marzo 2016 l’assicurata, sempre rappresentata dallo RA 1, ha inoltrato presso

il TCA un ricorso per denegata giustizia secondo l’art. 56 cpv. 2 LAMal. Essa

ha contestato la scelta di CO 1 di non emettere una decisione formale (cfr.

doc. I). Dopo conseguimento di una proroga del termine per l’inoltro di una

risposta di causa (il 25 aprile 2016, doc. IV, richiesta il 21 aprile 2016,

doc. III, successivamente all’intimazio-ne del ricorso da parte del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, doc. II, il 16 marzo 2016), proroga concessa in

via del tutto eccezionale ancorché priva di qualsiasi sostrato che la fondasse,

l’assicuratore, e per esso __________ di __________ (che si indica quale fornitore

delle prestazioni di servizio per le società d’assicurazione del gruppo __________,

e meglio __________, CO 1 e __________ [le cui sedi non sono specificate] senza

comprovare tale veste) ha postulato la reiezione dell’impugnativa. Più specificatamente

__________ segnala che CO 1 ha applicato le norme vigenti che impongono il

prelievo sui premi del supplemento. Secondo l’assicuratore questa circostanza

impedirebbe l’emanazione di una decisione formale su questi aspetti ciò che

renderebbe i ricorso inammissibile.

Alla

luce del palese esito del gravame, alla ricorrente non è stata trasmessa la

scarna risposta della Cassa con il conferimento della possibilità di ulteriormente

esprimersi in materia.

Considerandi

in

ordine

1.

La

presente vertenza, come recita una formula da anni impiegata singolarmente da

tutti i membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni, formula che trova

il suo fondamento nella giurisprudenza dell’Alto Tribunale Federale (citata più

sotto), non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere la procedura nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00

del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

In

un giudizio relativamente recente, reso il 31 agosto 2015 (9C_699/2014), non

destinato a pubblicazione nonostante sia stato pronunciato dalla II Corte di

diritto sociale del Tribunale Federale nella sua composizione a 5 giudici, sentenza

concernente rendita AVS, l’Alta Corte ha posto in dubbio la comprensibilità

della “formulazione regolarmente utilizzata dal tribunale ticinese”

chiedendosi se “il cittadino sia in grado di capire ove risieda … la

competenza del giudice unico”. A tale quesito, che il giudizio invece della

I Corte di diritto pubblico dell’11 novembre 2015 correttamente neppure si pone

(DTF 1C_569/2015), può essere data tranquillante risposta alla luce dei fatti.

La semplice scorsa dell’elenco delle numerose impugnative formulate contro giudizi

monocratici dei membri del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, senza

sollevazione del problema della comprensibilità della formula, ricorsi non

certo tutti provenienti da avvocati o persone cognite in materia, avrebbe

certamente permesso al TF, la cui giurisprudenza su questi aspetti non è

francamente univoca, di accertare, nel corso dell’ultimo ventennio, la piena comprensione

della formula usata.

Sia

come sia l’uso di formule o la ripetizione di frasi contenenti concetti

giuridici è costume dei Tribunali elvetici, e non solo. Il TF stesso non è

scevro da quest’abitudine, non solo quando sia confrontato con patrocinatori

professionisti ma anche quando la persona che adisce l’alta Corte non è cognito

in materia; a puro titolo d’esempio si vedano le sentenze della I Corte di

diritto sociale in re M. del 1 marzo 2013 (8C_159/2013) e

del 31 gennaio 2014 (8C_82/2014), con cui l’alta Corte – al medesimo assicurato

non patrocinato, senza conoscenza giuridica alcuna, vivente in una condizione

di difficoltà, due volte di fila ad un anno di distanza (ciò che comprova la

non comprensione della locuzione usata dai Giudici federali) – ha comunicato

l’irricevibilità dei suoi gravami con espressioni di difficile comprensione.

La

formula impiegata da anni dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, e che

l’Alta Corte mai prima della DTF 31 agosto 2015 (9C_699/2014) aveva posto in

discussione nonostante la specifica contestazione relativa all’emanazione di

giudizio a corte monocratica formulata in taluni casi (per tutte di veda la DTF

18.

febbraio 2011 9C_211/2010) - è comprensibile ampiamente a

tutte le persone che conoscano minimamente il senso delle parole usate in

lingua italiana ed abbiano anche solo semplici capacità cognitive. Il concetto

espresso è elementare: se la procedura non è difficile perché ci sono prove

complesse da acquisire, o se non presenta novità giuridiche, può essere decisa

da un solo giudice e non da tutti i membri della Corte ticinese.

In

concreto il caso in discussione fa riferimento alla mancata emanazione di una

decisione relativa alla fissazione del premio dell’assicurata ricorrente.

Decisione che l’assicuratore ricusa di emanare. Il tema della denegata,

rispettivamente ritardata, giustizia è stato ampiamente sondato ed analizzato

giuridicamente dal Tribunale federale nella sua approfondita giurisprudenza seguita

pienamente dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Non solo. Il Tribunale

cantonale delle Assicurazioni ha già analizzato, in una prima sentenza emanata

a tre giudici, proprio un caso avente lo stesso oggetto della procedura in

discussione. Con giudizio 36.2015.96 del 28 gennaio 2016 è stata infatti manifestamente

e palesemente ammessa una denegata giustizia in danno di una signora (R.M.) per

il rifiuto di un assicuratore di emanare, a fronte delle medesime richieste

formulate dal medesimo patrocinatore qui interessato, una decisione sul

medesimo tema. Alla luce di quanto precede il presente giudizio è

emanato a giudice unico.

2.

Il

gravame è ampiamente tempestivo perché non soggiace a termini e può essere

inoltrato finché l’omissione, la negazione o il ritardo nell’azione

dell’assicuratore perdurano.

nel merito

3.

Giusta

l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione. Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora

un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la

cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti

ivi menzionati; U. Kieser, “ATSG –

Kommentar”, Ed. Schulthess 2015 pag. 740 n. 21). L'art. 49 cpv. 1 LPGA prevede

che l'assicuratore deve emanare per iscritto una decisione se v'è disaccordo

con l'assicurato in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. L’art. 49

cpv. 3 LPGA stabilisce invece che le decisioni sono accompagnate da un

avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non

corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione

irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato. Queste

decisioni formali possono essere impugnate dall'assicurato presso l'autorità

stessa che le ha emanate mediante un'opposizione formulata entro trenta

giorni dalla loro notifica (art. 52 LPGA). Le decisioni su opposizione emanate

dall'assicuratore possono poi essere impugnate mediante ricorso (art. 56

cpv. 1 LPGA) presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato

è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

4.

In

concreto, con l’invio della polizza assicurativa LAMal, CO 1 ha determinato

l’ammontare del premio dovuto per l’anno 2016 della propria assicurata RI 1, conformemente

all’art. 61 LAMal. L’assicurata non concorda su un punto del premio e precisamente

sul supplemento di fr. 2.75 mensili.

Per

costante giurisprudenza federale e cantonale, gli assicurati hanno il diritto

di contestare la legalità di una clausola tariffaria fissata da una Cassa

malati nel loro caso concreto (cfr. DTF 131 V 66 consid. 1.2 pag. 69; DTF 135 V

39.

consid. 4.3 pag. 43-44; SVR 2010 KV N° 7 pag. 29 consid. 2.2.2; STF

9C_97/2014 del 10 marzo 2014; STCA 36.2006.18+19 del 15 marzo 2007 consid. 2.2,

riassunta in RtiD II-2007 pag. 150; STCA 36.2006.17 del 21 marzo 2007; D. Cattaneo, “Le perizie sulle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG

2008.

pag. 203 seg. (206-208 N° 2); D.

Cattaneo, “Les expertises en droit des assurances sociales” in CGRSS N°

44-2010 pag. 105 seg. (107 N° 2); Ayer

/ Despland “LAMal. Annotée“, Ed. Helbing & Lichtenhahn 2013, pag. 160).

Se

l’assicurato/a contesta la clausola tariffaria, l’assicuratore contro le

malattie deve emettere una decisione formale (cfr. ad esempio, DTF 131 V 66

pag. 67 consid. A; DTF 135 V 39 pag. 40 consid. A; STCA 36.2006.18+19 del 15

marzo 2007 consid. 1.1; STCA 36.2006.17 del 21 marzo 2007 consid. 1.2).

CO

1, che ha fissato il premio nel caso concreto, ha così manifestamente la legittimazione

passiva. D’altra parte, secondo l’art. 49 cpv. 1 LPGA, se l’assicurata, come

nella presente fattispecie, non è d’accordo con l’importo del premio,

l’assicuratore contro le malattie è tenuto a emettere una decisione formale

contro la quale l’assicurata può aggravarsi mediante un’opposizione e

successivamente, eventualmente un ricorso al TCA (cfr. DTF 131 V 66 pag. 72

consid. 4.3, a proposito della possibilità di ricorrere al

Tribunale federale: “En effet, le litige ne concerne pas une décision de

l'OFAS prise dans le cadre de la procédure d'approbation des tarifs des primes

de l'assurance obligatoire des soins (art. 61 al. 4 [depuis le 1er juin 2002

art. 61 al. 5] LAMal, art. 92 OAMal), mais porte sur le point de savoir si un

assuré touché par une décision prise en application d'un tarif des primes de

l'assurance-maladie obligatoire dans une situation concrète peut exiger du juge

qu'il examine la validité de la clause tarifaire en question. A cet égard,

force est de constater que le projet de LTF ne contient pas de norme équivalant

à l'art. 129 al. 1 let. b OJ actuel”.).

5.

Non

avendo emesso la decisione e persistendo anzi nel rifiuto, nonostante

l’esplicita richiesta del patrocinatore dell’assicurata, CO 1 commette un

diniego di giustizia (cfr. U. Kieser,

“ATSG Kommentar”, Ed. Schulthess 2015 pag. 740 N° 21: “Eine

Rechtsverweigerung liegt vor, wenn der Versicherungsträger trotz entsprechender

Pflicht eine ihm obliegende Amtshandlung nicht vornimmt (vgl. *Kieser,

Verwaltungsverfahren, N. 500, 509). Beides gilt

als Verfügung (vgl. *Locher/ Gächter,

Grundriss, 589 f.), wogegen gestützt auf Art. 56 ABs. 2 ATSG ein Rechtsmittel

eingereicht werden kann.”).

6.

Il

ricorso per denegata giustizia va dunque accolto e gli atti rinviati alla Cassa

affinché si pronunci formalmente nei tempi più contenuti, senza indugio.

L’eventuale ritardo, oltre a quello sin qui accumulato, potrà, se adempiute le

condizioni poste dalla giurisprudenza e dalla dottrina elencate, essere oggetto

di altro aggravio a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni per ritardata

giustizia.

7.

Con

l’emanazione della decisione richiesta l’assicuratore, avrà, se del caso,

l’occasione di approfondire il senso da dare alla frase contenuta nel punto 5

delle “Informazioni generali relative all’attuazione della correzione dei

premi dell’assicurazione malattie per il 2016” dell’agosto del 2015

dell’UFSP, più volte citata dal patrocinatore dell’assicurata (“… Per questo

supplemento unico dispongono un certo margine di manovra: non sono ad esempio

obbligati a prelevarlo in tutti i Cantoni e possono fissare importi diversi tra

un Cantone e l’altro. …”, doc. D pagina 2).

8.

La

ricorrente è vincente in causa ed è patrocinata da __________ dello RA 1, il

quale è persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata.

L’assicuratore soccombente deve quindi versare all’assicurata l’importo di CHF

1’500.- a titolo di ripetibili (cfr. STF 9C_217/2007 del 8 aprile

2008.

consid. 6, STFA U 284/99 del 13 gennaio 2000 consid. 6; DTF 126 V 11; RDAT

II-1993, N. 67; RCC 1992 pag. 433 consid. 2a; RCC 1985 pag. 411 consid. 4; DTF

108.

V 271 = RCC 1983 p. 329; STCA 39.2010.18-19 del 7 marzo 2011; STCA

36.2010.124

del 24 febbraio 2011).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso per denegata giustizia è accolto.

§ A

CO 1 è fatto ordine di emanare - senza indugio - la decisione richiesta

dall'assicurata.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

CO

1 verserà all'assicurata l'importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati (alla ricorrente con copia della risposta di causa

dell’assicuratore e dei documenti da questi prodotti) i quali possono

impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti