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Decisione

36.2016.33

Mancato pagamento di partecipazioni ai costi per prestazioni mediche/farmaceutiche di cui l'ass. ha effetivamente beneficiato.Corretti sono il contributo di degenza ospedaliera e i costi per trasporto

8 agosto 2016Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che l’hanno portato ad essere trasportato in ambulanza e ricoverato

alla Clinica psichiatrica __________ di __________ il 4 agosto 2014, ricovero ordinato

da alcuni medici nei confronti dei quali ha denunciato la lite in oggetto e misura

che egli giudica arbitraria e illegale.

Il ricorrente ha inoltre contestato tutti

i conteggi in quanto, a suo dire, non provano l’effettività dei crediti

richiesti, ossia che egli li abbia richiesti e che ne abbia usufruito. In ogni

caso risulterebbero incomprensibili.

Nuovamente l'insorgente ha ribadito che

la Cassa malati è stata superficiale nel suo agire, visto che non ha mai capito

a cosa si riferissero gli importi da essa pretesi, mancando una spiegazione

dettagliata. Per di più, il PE in oggetto indica un periodo (da gennaio 2014 ad

aprile 2015) che è contestato, giacché l’assicurato è stato fuori Cantone dal 6

gennaio 2014 al 25 luglio 2014, perciò in quel periodo la sua Cassa malati non

può avere sostenuto alcuna spesa medica nei suoi confronti.

Per di più, l’assicuratore malattia non

avrebbe dimostrato di avergli fornito delle prestazioni.

Ad ogni buon conto, quand’anche queste

spese fossero dimostrate, beneficiando di una rendita di invalidità e di

prestazioni complementari per un importo mensile di CHF 2'600.-, egli non

sarebbe comunque in grado di farvi fronte. Secondo l’assicurato, “La feroce

persecuzione di CO 1 contro un invalido e nulla tenente è davvero indegna e

viola la dignità umana mostrando il suo disprezzo per la dignità di un invalido

e malato, che invece sono garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU (artt. 7,

10 Cost.; artt. 2, 3 CEDU). CO 1 deve rivolgersi semmai ai veri responsabili

delle eventuali spese non coperte, che sono i soggetti innanzi indicati in sede

di denuncia di lite.” (doc. VIII pag. 4).

Da ultimo, il ricorrente ha sollevato

l’eccezione di difetto di legittimazione del rappresentante della Cassa malati,

non essendoci una procura agli atti in tal senso.

H. Il

20 maggio 2016 (doc. X) la Cassa malati resistente ha rilevato che le osservazioni

e i documenti prodotti dal ricorrente non lo supportano nelle sue allegazioni.

Anzi. La lista delle degenze ospedaliere (doc. D) conferma che egli ha invece beneficiato

delle prestazioni conteggiate con i documenti 5, 7 e 11.

L'insorgente non ha formulato ulteriori

osservazioni (doc. XI).

considerato in diritto

in ordine

1.La vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove).

Sul tema del giudizio monocratico da parte di questa Corte il TF ha emanato nel

corso degli ultimi anni, in particolare, le seguenti decisioni: STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 del 21 dicembre 2007. Questa giurisprudenza, in specie

l’ultimo giudizio in ordine temporale citato (promulgato a Corte federale

plenaria ma non oggetto di pubblicazione), è stata criticata nella pubblicazione

intitolata: “La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di

diritto pubblico del Tribunale di appello di emanare giudizi monocratici alla

luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale” (RTiD I – 2016 p

307 e ss), per la mancanza di chiarezza e coerenza che rischia di riverberarsi

sull’attività dei Tribunali e delle Camere del Tribunale d’appello, inducendoli

a moltiplicare inutilmente l’emanazione di giudizi collegiali, rallentandone di

conseguenza l’attività senza una reale motivazione tesa a migliorare le

garanzie per i cittadini.

In concreto il TCA, per le ragioni

desumibili dalle considerazioni seguenti, può decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della LOG. Il caso in esame non presenta

infatti la necessità di complessi accertamenti fattuali o la valutazione di

prove, rispettivamente il tema giuridico dell’incasso delle pretese dell’assicuratore

per partecipazioni e premi è stato più volte oggetto di decisioni del TCA e del

TF che hanno sviluppato una costante giurisprudenza in merito.

Considerandi

2.

Per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto

ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V

388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).

Se non è stata emessa nessuna

decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata

una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid.

2.

; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Oggetto qui della decisione impugnata, emessa

il 5 febbraio 2016 da CO 1, è unicamente la pretesa di pagamento di partecipazioni

ai costi per prestazioni ricevute da RI 1 durante gli anni 2014 e 2015, in

specie conseguenti a suo ricovero non volontario. La contestazione contenuta

nell’impugnativa attiene ai rapporti tra operatore sanitario e paziente, che non

sono di competenza di questo Tribunale. Ne discende che la questione della necessità,

in particolare, delle spese di trasporto, contestate quo alla loro necessità

tramite la produzione di diversi scritti (doc. A-C in specie per il trasporto

in ambulanza del 4 agosto 2014), non può fare oggetto d’analisi in questa sede.

Da ciò discende l’inammissibilità della

richiesta, formulata dall’assicurato, di denuncia di lite nei confronti di due

medici nominati nel suo scritto del 13 maggio 2016 (doc. VIII), considerati

responsabili dei suoi ricoveri coatti. Inutile, siccome privo d’influenza

sull’obbligo dell’assicurato di pagare le partecipazioni ai costi LAMal, è

anche il richiamo di diversi incarti presso il Ministero Pubblico, il Tribunale

amministrativo e la Commissione giuridica in materia di assistenza

socio-psichiatrica, tutti relativi ai ricoveri coatti dell’assicurato dal 4

agosto 2014 in poi.

Va

da ultimo rilevato che il ricorrente ha sollevato, pendente causa, la mancanza nella

rappresentanza del giurista collaboratore della Cassa malati, non essendosi

egli legittimato mediante procura agli atti (doc. VIII pag. 4).

La

censura va respinta. Il semplice controllo nel registro di commercio Zefix, consultabile

online al seguente indirizzo:

permette

di rilevare, sotto la ragione sociale CO 1, come __________ risulti avere

potere di firma collettiva a due (n. 13). Firmando dunque la risposta di causa

unitamente al Responsabile __________, anch’egli avente diritto di firma

collettiva a due (n. 33), l’assicuratore è validamente rappresentato senza necessità

di conferimento di procura al collaboratore.

nel merito

3.

Oggetto

del contendere è sapere se a ragione la Cassa malati può pretendere

dall'assicurato il pagamento delle partecipazioni ai costi di CHF 3'564,55 per

prestazioni mediche di cui egli ha usufruito dal mese di gennaio 2014 ad aprile

2015.

4.

Per

l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno

(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2).

Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il

Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota

percentuale.

Il nuovo art. 64a LAMal,

in vigore dal 1° gennaio 2012, per ciò che qui interessa ha il seguente tenore:

" 1 Se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30.

giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

2.

Se, nonostante la diffida,

l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di

mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione.

Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale

competente il nome dei debitori escussi.”.

In caso di mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la

diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la

presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b

cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per

propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

5.

Nel

riepilogo del conteggio delle prestazioni del 13 settembre 2014 (doc. 4), CO 1

ha fatturato all’assicurato la somma di CHF 99,95 quale partecipazione ai costi

dell’assicurazione di base 2014 per quattro prestazioni mediche.

Con il riepilogo del 20 settembre 2014

(doc. 5) le prestazioni mediche conteggiate sono state cinque e l’importo messo

a carico dell’assicurato ammontava a CHF 806,05.

L’8 novembre 2014 (doc. 6) la Cassa

malati ha chiesto il versamento dell’ammontare di CHF 400.- quale quota parte

per il trasporto in ambulanza del 15 ottobre 2014.

Nel riepilogo del conteggio delle

prestazioni del 15 novembre 2014 (doc. 7) è stato fatturato l’importo di CHF

360.

- quale contributo ai costi di degenza ospedaliera.

Dalle prestazioni farmaceutiche di cui

l’assicurato ha beneficiato dal 16 settembre al 13 ottobre 2014 la Cassa malati

ha conteggiato e chiesto il 29 novembre 2014 (doc. 8) all’interessato il versamento

dell’importo di CHF 58,80.

Con il riepilogo del conteggio delle

prestazioni emesso il 31 dicembre 2014 (doc. 9) l’assicuratore malattia ha

posto a carico dell’assicurato l’ammontare di CHF 53,50 quale partecipazione ai

costi di malattia e per medicamenti di cui ha beneficiato tra ottobre e

dicembre 2014.

Il 10 gennaio 2015 (doc. 10) la Cassa

malati ha chiesto all’assicurato il versamento della partecipazione di CHF

400.

- per il trasporto in ambulanza dell’8 dicembre 2014.

Per la degenza ospedaliera iniziata l’8

dicembre 2014, il 24 gennaio 2015 (doc. 11) la Cassa malati ha fatturato la

partecipazione di CHF 360.- per 24 giorni di soggiorno stazionario.

Nel conteggio del 31 gennaio 2015 (doc.

12) relativo a tre diverse prestazioni mediche dispensate all’assicurato è

stato fatturato l’importo di CHF 66.- da versare entro il 9 marzo 2015.

Il 14 febbraio 2015 (doc. 13) l’assicuratore

malattia ha conteggiato delle spese per medicamenti mettendo a carico

dell’assicurato l’importo di CHF 8,90.

Il 28 febbraio 2015 (doc. 14) la Cassa

malati ha posto a carico dell’assicurato l’importo di CHF 246,40 quale

partecipazione per prestazioni mediche ed analisi di laboratorio.

Con il riepilogo del conteggio delle

prestazioni datato 14 marzo 2015 (doc. 15) la Cassa malati ha preteso il

pagamento di CHF 15,10 per prestazioni di cui l’assicurato ha beneficiato tra

gennaio e marzo 2015.

Con il riepilogo dell’11 marzo 2015

(doc. 16) del conteggio delle prestazioni, l’assicuratore malattia ha chiesto

all’assicurato il pagamento di CHF 55,75.

L’assicuratore malattia ha inviato il

28.

marzo 2015 (doc. 17) all’interessato un riepilogo del conteggio delle prestazioni

a seguito di prestazioni di cui egli ha beneficiato dal 20 al 24 gennaio 2015,

chiedendogli il pagamento di CHF 25,10.

L’11 aprile 2015 (doc. 18) la Cassa

malati ha inviato all’assicurato un riepilogo del conteggio delle prestazioni,

dal quale risulta un importo a suo carico di CHF 35.-.

Nel riepilogo del conteggio delle

prestazioni del 2 maggio 2015 (doc. 19) l’assicuratore malattia ha

dettagliatamente esposto una serie di prestazioni e di costi, chiedendo

all’assicurato di corrispondergli l’importo di CHF 84,85.

In un riepilogo simile del 9 maggio

2015.

(doc. 20) l’assicuratore malattia ha invitato l’interessato a versargli la

somma di CHF 504,90.

Nel dettaglio, tutti i summenzionati

conteggi delle prestazioni specificano i trattamenti medici/ospedalieri/farmaceutici

di cui l’assicurato ha beneficiato, indicando per ognuno l'importo che la Cassa

malati e l'assicurato si sono presi a carico.

In calce ad alcuni di questi conteggi è

inoltre chiaramente indicato che in caso di soggiorno ospedaliero l’assicurato

deve pagare un contributo di CHF 15.-/giorno, contando sia il giorno d’entrata

sia d’uscita.

Tutte queste prestazioni sono state

dispensate all’assicurato tra il 31 luglio 2014 (acquisto presso la Farmacia __________

a __________) e il 30 aprile 2015 (trattamento presso il dr. med. __________),

perciò la lagnanza del ricorrente secondo cui il titolo del credito “prestazioni

Gen. 14 al Apr. 15 LAMal” sarebbe errato non trova conforto nella documentazione

agli atti. Il periodo in cui sono iniziate le cure mediche rispettivamente

l’acquisto di medicamenti, ossia a fine luglio 2014, rientra chiaramente nel

periodo indicato nel titolo del precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare

il 22 settembre 2015 dalla Cassa malati creditrice e combacia con

l’affermazione del ricorrente secondo cui egli sarebbe stato all’estero dal 6

gennaio fino al 25 luglio 2014. Nessuna prestazione, contrariamente a quanto supposto

dall’assicurato, è stata dispensata e quindi neppure fatturata nel primo

semestre dell’anno 2014.

Priva di fondamento e di sostrato è

quindi l’affermazione secondo cui le prestazioni mediche e farmaceutiche

assunte da CO 1, e di cui la stessa ha chiesto all’assicurato il rimborso, non

sarebbero in realtà state dispensate al ricorrente. Di chiaro segno contrario

all’assunto del ricorrente è il certificato medico dell’11 febbraio 2015 (doc.

D), presentato dall’assicurato, che indica ricovero (dal 4 al 13 agosto 2014) e

rende plausibile l’acquisto di farmaci nel periodo successivo.

La tesi fattuale del ricorrente è

priva, come detto, di sostrato, e non è corroborata adeguatamente. Gli atti rendono

invece verosimile, al contrario, correttezza delle fatturazioni dell’assicuratore,

accertando che, nel periodo in discussione, l’assicurato è stato ricoverato

cinque volte presso la Clinica __________ di __________ e le prime quattro

volte sono state debitamente fatturate e conteggiate dalla Cassa malati (docc.

4, 5, 6, 7 e 11), così pure la conseguente partecipazione ai costi da parte

dell’assicurato per ogni giorno di degenza (docc. 7 e 9).

A quest’ultimo proposito va ricordato

che in virtù dell'art. 64 cpv. 5 LAMal, gli assicurati devono

inoltre pagare un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo

gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare.

Prevalendosi dei poteri delegati dalla

legge, l'esecutivo federale ha emanato l'art. 104 OAMal, che prevede

il prelievo di un contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera (come

all’art. 64 cpv. 5 LAMal) di CHF 15.

Pertanto, per i ricoveri in ospedale,

il ricorrente era tenuto a contribuire ai costi di degenza ospedaliera, non

rientrando egli in nessuna delle eccezioni previste dall'art. 104

cpv. 2 OAMal, di CHF 15.- per ogni giorno di degenza, contributo che non va conteggiato

né nella franchigia né nella partecipazione ai costi, ma che l'assicurato si

deve assumere in via supplementare (STCA 36.2014.76 del 26 febbraio 2015).

Sono pertanto

giustificate le richieste di CHF 360.- (CHF 15.- x 24 giorni) sia del 15 novembre

2014.

(doc. 7) sia del 24 gennaio 2015 (doc. 11) per i quattro soggiorni

ospedalieri avvenuti nel 2014 (l’ultimo è stato calcolato dall’8 fino al 31 dicembre

2014).

Anche i costi dei trasporti con l’ambulanza

corrispondono ai ricoveri alla Clinica __________ di __________ avvenuti il 4

agosto, il 5 settembre, il 15 ottobre e l’8 dicembre 2014 (doc. D). Ogni

viaggio è stato fatturato CHF 800.- e CHF 400.- sono stati accollati all’assicurato.

A tale proposito va evidenziato che l’art.

25.

cpv. 2 lett. g LAMal dispone che la LAMal dà un contributo alle spese di

trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio. L’art. 33

lett. g OAMal prevede che il Dipartimento federale dell’interno stabilisca il

contributo alle spese di trasporto e di salvataggio di cui all'art. 25 cpv. 2

lett. g LAMal.

Così, per l’art. 26 cpv. 1 OPre l'assicurazione

assume il 50% delle spese per trasporti indicati dal profilo medico al fine

della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni idoneo e

che il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli

consente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il

contributo massimo è di CHF 500.- per anno civile. Per il cpv. 2

dell’art. 26 OPre, il trasporto dev'essere effettuato tramite

un mezzo corrispondente alle esigenze mediche del caso.

Di conseguenza, è a giusta ragione che

la Cassa malati resistente si è assunta il 50% del costo del trasporto di CHF

800.

- e ha quindi chiesto all’assicurato la differenza di CHF 400.-. La circostanza

che queste degenze, e conseguentemente anche il trasporto con l’ambulanza, siano

state ritenute arbitrarie ed abusive da parte del ricorrente non inficia, come

detto, la fatturazione operata dalla Cassa malati che, conformemente all’art.

64.

LAMal e all’art. 26 OPre, ha diritto di recuperare dall’assicurato la differenza

del costo totale delle prestazioni non coperta dalla LAMal e da essa già

corrisposte ai singoli fornitori di prestazioni.

Quanto alle altre spese per visite mediche,

acquisti di farmaci e analisi mediche, tutte sono avvenute fra un ricovero

ospedaliero e l’altro, non v’è motivo di non credere che il ricorrente, come da

egli stesso sostenuto ma comunque non reso verosimile (come gli incombe a

livello probatorio a fronte della verosimiglianza creata dai documenti prodotti

dall’assicuratore), non ne abbia in realtà beneficiato né abbia mai richiesto

tali trattamenti.

6.

Il

ricorrente sostiene che la Cassa malati non abbia mai esplicitato la sua

pretesa, perciò non è sufficientemente chiaro perché debba corrisponderle

l'importo di CHF 3'564,55 (doc. I pag. 4).

L'insorgente non nega espressamente di

avere ricevuto i numerosi conteggi originali, i richiami, i solleciti di

pagamento così pure l’ultimo sollecito del 27 luglio 2015, che riassumono esattamente

tutti i succitati conteggi e quindi la data delle fatture, il numero di

conteggio, la scadenza delle pretese e gli importi dovuti, per un totale di CHF

3'564,55. Esso afferma soltanto che dall’elenco degli ammontari pretesi con la

decisione su opposizione non è possibile risalire a quali prestazioni essi si

riferiscano, quando esse sarebbero avvenute e in che misura sarebbero a carico

suo.

Si osserva che il dettaglio di ogni

singola prestazione rispettivamente di ogni singola fatturazione e delle quote

di partecipazione a carico dell’assicurato è ben spiegata in ogni conteggio che

la Cassa malati ha regolarmente inviato al ricorrente man mano che egli

beneficiava di prestazioni mediche. Pertanto, quest’ultimo doveva essere a

conoscenza della natura del suo debito, giacché gli era comunicato di volta in

volta. Appare inverosimile che dei quasi 30 fra conteggi, richiami e solleciti (docc.

4-32) nessuno sia mai giunto a destinazione, oltretutto se si pone mente che il

recapito postale del ricorrente era presso uno studio legale, rispettivamente

non sia stato compreso appieno nei suoi contenuti.

Quando il 15 ottobre 2014 (doc. 33)

l'assicurato ha ricevuto al suo domicilio privato il PE n. __________ del 22

settembre 2015 con cui gli si chiedeva il pagamento di CHF 3'564,55 oltre accessori

per prestazioni LAMal (anche se l'indicazione temporale da gennaio 2014 ad aprile

2015.

potesse sembrare imprecisa nei suoi contorni, trattandosi in realtà di

prestazioni di cui il ricorrente ha beneficiato da luglio 2014 ad aprile 2015 e

fatturate dal 13 settembre 2014 in poi) a RI 1 non poteva sfuggire che

l'importo del capitale richiesto era giustificato.

Se davvero non avesse compreso dai

conteggi, richiami, solleciti e ultimi solleciti rispettivamente dalla notifica

del PE, natura e composizione del credito di CO 1, l’assicurato avrebbe dovuto

contattare l’assicuratore e chiedere ragione delle sue pretese, e ciò in virtù

della buona fede che regola i rapporti tra assicuratore e assicurato. Egli non

lo ha fatto. L’assicurato ha beneficiato durante gli anni 2014 e 2015 di

numerose prestazioni mediche e farmaceutiche, ai cui costi, per legge e come

già spiegatogli nella STCA 36.2014.76 del 26 febbraio 2015, egli è tenuto a

contribuire. Egli è quindi mal venuto a lamentarsi di non capire la natura del

credito che l’assicuratore malattia resistente vanta nei suoi confronti.

Questa conclusione va tratta a maggior

ragione se si considera che la __________ (rappresentante) del ricorrente ha affermato

che le spese di ambulanza fatturate “sono recisamente contestate e devono

essere poste a carico dei medici e/o ospedali che hanno con troppa disinvoltura

ovvero abusivamente ordinato i ricoveri coatti ai danni del ricorrente."

(doc. I pag. 4). L'interessato era a conoscenza delle prestazioni da cui è nato

il credito dell’assicuratore di CHF 3'564,55. In queste circostanze, la censura

dell'insorgente relativa alla scarsa motivazione da parte della Cassa malati

sull'origine e la natura del credito da essa preteso nei confronti

dell'assicurato deve essere respinta.

7.

Va

ancora ricordato che la fattispecie ha per oggetto il rimborso di costi di

malattia da parte della Cassa malati e quindi concerne i rapporti fra

l'assicurato e CO 1 sotto l'egida della LAMal. A ciò è estraneo il fatto che il

ricorrente è posto al beneficio di prestazioni complementari in base al quale

può avere diritto al rimborso delle spese di malattia e di invalidità (art. 14

LPC e art. 5 LaLPC) se la richiesta è presentata entro 15 mesi dalla fatturazione

alla Cassa competente (art. 7 LaLPC).

Ne discende che l'invocazione

da parte dell’assicurato della circostanza che, essendo al beneficio di una

rendita d’invalidità e di prestazioni complementari, le sue entrate mensili di CHF

2'600.- non gli permettono di fare fronte alle pretese creditorie

dell’assicuratore malattia, non giustifica il rifiuto di pagare le partecipazioni.

Il rimprovero formulato

dall’insorgente, secondo cui la Cassa malati resistente avrebbe messo in atto

una “feroce persecuzione (…) contro un invalido e nullatenente”, tanto

da essere “indegna” e da violare “la dignità umana mostrando il suo

disprezzo per la dignità di un invalido e malato” (doc. VIII pag. 4) non

merita neppure esame. L’assicuratore ha applicato le norme vigenti, cogenti,

note alla patrocinatrice (art. 64a LAMal; si richiamano qui inoltre gli art. 21

e ss LCAMal) e non ha manifestamente posto in atto alcuna persecuzione di

alcuno, ma svolto i suoi obblighi legali.

Va infine rilevato che questo

procedere non è “irrazionale e antieconomico” (doc. VIII pag. 4), il

fatto di “rincorrere l’assicurato” avrebbe facilmente potuto essere evitato se RI

1.

si fosse semplicemente rivolto alla Cassa __________ per ottenere aiuto nel

pagamento delle partecipazioni ai costi qui in discussione.

Di conseguenza, la

pretesa della Cassa malati di ottenere da parte del ricorrente il pagamento dei

contributi ai costi sorti per le prestazioni ricevute da luglio 2014 ad aprile

2015.

è confermata.

8.

Oltre

al capitale per contributi ai costi di trattamenti medici impagati, la Cassa malati

ha chiesto al ricorrente il pagamento di CHF 160.- (CHF 40.- x 4) per spese

amministrative.

Questa somma deriva dai quattro

solleciti emessi il 21 dicembre 2014 (doc. 22) per CHF 946.-, il 15 febbraio

2015.

(doc. 25) per CHF 458,80, il 18 aprile 2015 (doc. 28) per CHF 866.- e il

20.

giugno 2015 (doc. 31) per CHF 135,95, importi tutti comprensivi di CHF 40.-

di spese amministrative.

Un riassunto di queste spese di

sollecito è riportato chiaramente nell’”ultimo sollecito” del 27 luglio

2015.

(doc. 32).

Questo importo è pure stato inserito

nel PE n. __________ del 22 settembre 2015 quali “spese di sollecitazione”.

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal

un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora

dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai

costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di

versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito

nell'art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007, che

è stato sostituito dal 1° gennaio 2012 dall'art. 105b cpv. 2 OAMal,

secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero

potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere

adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle

disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

Le Condizioni d’Assicurazione, edizione

1° gennaio 2014 (doc. 3), parte integrante del contratto assicurativo stipulato

dall'assicurato con CO 1 per l'anno 2014 (doc. 1) e l’anno 2015 (doc. 2),

prevedono all'art. 5.5 che le spese, quali ad esempio le spese di sollecito e

di riscossione, derivanti da premi e partecipazioni ai costi in arretrato vanno

a carico della persona assicurata.

In concreto le spese di CHF 160.-,

proporzionate per l’emanazione di 4 distinti solleciti, sono indubbiamente dovute

per colpa dell'insorgente che non ha pagato quanto richiesto entro i termini, e

ciò nemmeno dopo che ognuno di essi è stato preceduto da un richiamo in tal

senso. Esse trovano inoltre il loro fondamento negli artt. 105b cpv. 2 OAMal e 5.5

CA e vanno perciò confermate.

In merito alle “spese per perdita di

mora” quantificate in CHF 80.- ed apparse per la prima volta con il

precetto esecutivo in oggetto, denominate in seguito con il rigetto

dell’opposizione “spese di mora”, le stesse costituiscono delle spese di

riscossione previste dall’art. 5.5 CA, trattandosi di costi amministrativi che la

Cassa malati ha dovuto sopportare avviando una procedura esecutiva nei

confronti dell’assicurato in mora.

Stante l’ammontare totale del debito,

l’importo di CHF 80.- può essere ritenuto adeguato ai sensi dell’art. 105b cpv.

2.

OAMal.

In queste condizioni la decisione

su opposizione va confermata, nel senso che il debito ammonta a CHF 3'564,55,

oltre a CHF 160.- per le spese di sollecito e a CHF 80.- per le

spese di riscossione.

9.

Infine,

per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione

(partecipazione ai costi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte

dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag.

294.

= DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa

di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione

formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse

iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver

formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art.

80.

LEF.

Va qui rammentato che a norma l'art. 54

cpv. 2 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che

condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono

parificate alle sentenze esecutive giusta l'art. 80 della legge federale

dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

Ciò significa che, sulla base di una

tale decisione, l'opposizione interposta contro un precetto esecutivo può,

contestualmente al credito fissato nella decisione, essere tolta da un ordine

di rigetto definitivo pronunciato dal giudice.

Tuttavia, il rigetto dell'opposizione

da parte del giudice non è necessario per il proseguimento dell'esecuzione

quando il credito oggetto di esecuzione è stato fissato da una decisione

cresciuta in giudicato, resa dopo che il debitore ha fatto opposizione (DTF 119

V 331 consid. 2b con riferimenti).

Il TF ha posto questo principio, già

invalso da alcuni decenni in ambito civile (DTF 64 III 78, DTF 53 III 202, DTF

36.

I 452, DTF 34 I 612), nella sentenza pubblicata in DTF 75 III 44,

assimilando alle sentenze civili le decisioni e le sentenze amministrative

delle autorità federali e delle autorità del Cantone dove è in atto l'esecuzione

(DTF 107 III 63, RCC 1978, pag. 310).

In definitiva, la Cassa che avvia una

procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta all'obbligo

contributivo solleva opposizione, senza avere prima fissato i contributi o i

premi dovuti, deve in seguito notificare una decisione formale.

La decisione deve tuttavia chiaramente

riferirsi all'esecuzione in atto e togliere l'opposizione, totalmente o

limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V 46; DTF 107 III 60, RCC 1982

pag. 344).

Ne discende, pertanto, che l'opposizione

del 15 ottobre 2015 del ricorrente al PE n. __________

emanato il 22 settembre 2015 dall'U__________ di __________

deve essere rigettata in via definitiva per l'ammontare

complessivo di CHF 3'804,55.

10.

Contestualmente

al ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc.

I).

Di principio, anche se un assicurato è

soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre

che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che

la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla

Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) ed in

particolare dagli artt. 2 e 3 LAG.

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel

bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.

4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nel caso concreto, alla luce delle

considerazioni esposte il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito

favorevole. L'insorgente era infatti consapevole di non avere fatto fronte al

pagamento degli importi più volte pretesi dalla Cassa malati con i numerosi

conteggi inviatigli fra settembre 2014 e luglio 2015 per prestazioni mediche di

cui egli ha beneficiato nei mesi da luglio 2014 ad aprile 2015. Pertanto, sin

dall’ultimo sollecito del 27 luglio 2015 l'assicurato era tenuto al pagamento e

quindi la contestazione del precetto esecutivo fatto spiccare dalla Cassa

malati il 22 settembre 2015 tramite l'Ufficio __________ di __________ non

aveva alcuna chance di successo.

Facendo quindi difetto uno dei tre

presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non

occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

1.1. Il

ricorrente è riconosciuto debitore di CO 1 dell'importo di CHF 3'564,55 per prestazioni

mediche ottenute nei mesi da luglio 2014 ad aprile 2015, come al conteggio riportato

nella decisione impugnata, oltre alle spese amministrative di CHF 160.- e di CHF

80.- fatte valere dall’assicuratore malattia.

1.2. Per

gli importi di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione

interposta il 15 ottobre 2015 al PE n. __________ emesso il 22 settembre 2015

dall'Ufficio __________ di __________.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti