36.2016.37
Contratto collettivo d'indennità giornaliera contro la perdita di guadagno in caso di malattia retta dalla LCA. Petizione parzialmente accolta in seguito ad accertamenti effettuati dal Tribunale. Acqu
16 gennaio 2017Italiano99 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.37
cs
Lugano
16 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 4 aprile 2016 di
AT 1 __________
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nata nel 1968, impiegata
presso la __________ quale __________, è affiliata contro la perdita di
guadagno in caso di malattia, per il tramite del contratto collettivo
d’indennità giornaliera del suo datore di lavoro presso CV 1 (di seguito: CV 1),
che ha rilevato il contratto assicurativo da __________ con effetto dal 1°
gennaio 2014.
1.2. Il 20 settembre 2014 la __________
ha informato il precedente assicuratore che AT 1, attiva al 55%, dal 30 luglio
2013 è inabile al lavoro ed ha dichiarato che il salario base lordo ammonta a
fr. 3'931.55 al mese per tredici mensilità, oltre a supplementi di salario
annui di fr. 2'862 (doc. 1).
1.3. Subentrata ad __________, CV
1, dopo aver calcolato un’indennità giornaliera di fr. 118.32 ({[3'931.55 x 13]
+ 2'862} : 365 : 80 X 100), ha inizialmente versato le prestazioni (allegato al
doc. 1).
1.4. Dopo aver accertato presso il
curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che l’interessata
era affetta da un “disturbo di personalità” e da un “disturbo
ansioso-depressivo” (doc. 8), CV 1 ha sottoposto AT 1 alla visita del
proprio medico di fiducia, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,
il quale ha ritenuto che l’assicurata avrebbe potuto riprendere l’attività
lavorativa al 50% dal 1° giugno 2014 ed al 100% dal 15 giugno 2014 (doc. 16).
1.5. Il 25 aprile 2014 CV 1 ha
informato l’assicurata dell’esito dell’esame presso il dr. med. __________,
indicando che avrebbe versato le indennità al 100%, previa presentazione dei
certificati medici, fino al 31 maggio 2014 ed al 50% fino al 15 giugno 2014.
Dal 16 giugno 2014 le prestazioni sarebbero state soppresse (doc. 19). AT 1 è
inoltre stata invitata a mettere in atto le misure terapeutiche suggerite dal
perito con il proprio curante.
1.6. Dopo ulteriori scambi di
corrispondenza, il 12 dicembre 2014 l’assicuratore ha comunicato a AT 1 che non
vi era stato un peggioramento dello stato di salute atto a giustificare il
protrarsi dell’incapacità lavorativa e che l’interessata, in violazione
dell’obbligo di ridurre il danno, non avrebbe assunto la terapia medicamentosa
necessaria. CV 1 ha così confermato la cessazione del versamento di ulteriori
prestazioni (doc. 34).
1.7. Il 10 febbraio 2015 il dr.
med. __________ ha nuovamente visitato l’assicurata su incarico di CV 1 ed ha
ritenuto l’assicurata completamente inabile al lavoro dal 18 novembre 2014
(doc. 42).
1.8. Con scritto del 18 marzo 2015
l’assicuratore ha riconosciuto le indennità al 100% per il periodo dal 18
novembre 2014 al 31 dicembre 2014, ribadendo all’assicurata che avrebbe dovuto
sottoporsi alle cure ritenute necessarie dal dr. med. __________ (doc. 44).
1.9. Dopo numerosi scambi di
corrispondenza AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, il 4 aprile 2016 ha
inoltrato una petizione al TCA, tramite la quale ha chiesto la condanna di CV 1
al versamento delle indennità giornaliere previste contrattualmente sulla base
di una incapacità lavorativa al 100% dal 1° giugno 2014 al 17 novembre 2014 e
dal 1° gennaio 2015 al 31 maggio 2015 o in subordine al 14 marzo 2015 o ancora
più in subordine fino al 9 febbraio 2015, in ogni caso tutte le indennità
giornaliere a cui l’assicurata ha diritto a partire retroattivamente dal 16 giugno
2014 e fino alla sua completa abilità lavorativa (doc. I). “Alle indennità
arretrate vanno aggiunti gli interessi di mora del 5%” (doc. I).
1.10. Il 22 aprile 2016
l’assicuratore ha chiesto, in accordo con l’attrice, al fine di compiere
ulteriori accertamenti di ordine medico e amministrativo, per definire il
diritto a prestazioni assicurative e per “sondare con controparte la
possibilità di trovare un accordo”, una proroga di 20 giorni (doc. III).
1.11. Con decreto del 28 aprile 2016
il Giudice delegato del TCA ha respinto la richiesta, ha convocato le parti per
un’udienza per il 19 maggio 2016 ed ha fissato un termine scadente il 3 maggio
2016 all’assicuratore per produrre l’intero incarto (doc. IV).
1.12. Il 4 maggio 2016 è pervenuto
al TCA l’incarto di CV 1 (doc. V), trasmesso all’attrice il 6 maggio 2016 (doc.
VI).
1.13. All’udienza del 19 maggio 2016
l’assicuratore ha allegato la sua risposta di causa, tramite la quale ha
riconosciuto ulteriori prestazioni al 100% dal 1° gennaio 2015 al 9 febbraio
2015. Per il resto ha chiesto la reiezione della petizione (doc. VII). Nel
corso dell’udienza le parti hanno affermato:
"
(…)
Viene consegnata seduta stante copia della risposta di
causa 18.5.16 di CV 1 a parte attrice. La rappr. di CV 1 precisa che per una
svista nell’intestazione vi è un’imprecisione che comunque nulla toglie alla
comprensività dell’atto. Parte convenuta è dispensata da produrre nuova pag. 1.
CV 1 produce copia del conteggio prestazioni relativa
al periodo 1.1.15-9.2.15 per il quale è riconosciuta un’indennità giornaliera
di fr. 118.32 ossia l’80% di fr. 147.90.
CV 1 indica di avere ordinato di fr. 4'732.80
conformemente alle conclusioni della risposta di causa.
Il GD interpella CV 1 a proposito del contenuto
contrattuale che la lega a __________. CV 1 precisa che il precedente il
contratto in essere con __________ aveva il medesimo contenuto. L’assicuratore
precisa che le prestazioni che essa riconosce all’assicurata sono le medesime
che venivano riconosciute da __________.
Parte attrice chiede comunque che parte convenuta
produca polizza e CGA relativa a quella copertura affinché il Tribunale
constati la sovrapposizione dei due contratti. In difetto di che si devono
applicare le condizioni più favorevoli all’assicurata.
Tra le parti va inoltre chiarita la questione del
pensum lavorativo. L’attrice precisa che nel suo complesso era impegnata da un
lato per la __________ ossia la __________ per il 55% del suo tempo lavorativo,
un altro 15% era invece dovuto al lavoro in favore della __________ ossia __________.
Parte attrice chiede al Tribunale di verificare la
completa massa salariale sulla base della quale dev’essere calcolata
l’indennità giornaliera. Precisando che il datore di lavoro è comunque il
medesimo __________ e che l’assicuratore dello stesso è sempre CV 1.
Il GD evidenzia come nonostante il dott. __________
nella sua valutazione (doc. G del 16.4.14) aveva indicato come necessario
procedere a nuova valutazione entro la fine del mese di maggio 2014 indicando
comunque il principio della possibilità di iniziare parzialmente l’attività
nella prima quindicina di giugno, l’assicuratore non ha proceduto a fare
eseguire nuova valutazione. In particolare il perito dell’assicuratore così si
esprime a pag. 9.
L’attrice ha ripetutamente chiesto che venisse svolta
la verifica peritale di __________.
L’assicuratore rimprovera all’assicurata di non avere
avuto una continuità terapeutica a livello medicamentoso e psicoterapico ciò in
contrasto con gli obblighi fissati nelle condizioni assicurative. L’assicurata
contesta questo aspetto, ammette di avere preso dei miorilassanti prescritti,
il Remeron, di avere acquistato anche il Cipralex ma di non averlo assunto dopo
avere letto le innumerevoli controindicazioni. La sig.ra AT 1 afferma di avere
sempre discusso con i curanti dapprima __________ e poi la dott.ssa __________
le terapie da fare e di avere sempre ossequiato le indicazioni del medico che
erano state discusse e concordate. Di avere informato di questo il dott. __________.
Il Tribunale dà atto che, nel caso non fosse trovato
un accordo transattivo tra le parti, il TCA acquisirà le necessarie
informazioni presso i curanti dott. __________, dott. __________ e dott.ssa __________.
Altro rimprovero di CV 1 è che l’assicurata non ha
trasmesso con regolarità i certificati medici. La sig.ra AT 1 afferma di avere
vissuto un burn out e di avere delegato la trasmissione dei certificati ai
curanti.
La sig.ra dice di non avere ricevuta le CGA ma solo il
flyer nel quale comunque non sono indicate le conseguenze della omissione. CV 1
rileva che le stesse sono previste dalle CGA al punto __________ per cui
l’assicuratore può ridurre o non pagare le sue prestazioni in caso di
violazione di questa disposizione.
La CV 1 ribadisce questo obbligo contrattuale e a
richiesta del GD indica di non avere comunque sollecitato l’assicurata nel
corso dell’estate 2014 a produrre le certificazioni che dovevano arrivare.
Fatti
I doc. 15 e 11 richiamano semplicemente l’obbligo
dell’assicurata a presentarsi presso il perito incaricato di CV 1 e il primo
scritto rammenta l’art. 61 LCA e le sue conseguenze.
Agli atti non risultano richieste a AT 1 da parte di CV
1, minacce di interruzione nel versamento delle prestazioni, la CV 1 mette in
evidenza che nel doc. H è stata decisa la continuazione delle prestazioni
d’indennità giornaliera al 100% come alla valutazione __________ “su
presentazione dei relativi certificati medici”. Il GD chiede se questo
certificato non sia la perizia stessa di __________ che ha giustificato il
versamento delle prestazioni. CV 1 dà atto comunque che anche in assenza di una
formale presentazione di certificato medico le prestazioni sono state pagate
fino a metà giugno 2014 come da valutazione del dott. __________. Il doc. H
richiama l’obbligo collaborativo dell’assicurato.
È giusto che CV 1 ha comunicato all’assicurata che
dopo il periodo riconosciuto dal dott. __________ non sarebbero state più
versate IG. L’assicurata chiede quindi se a fronte di tale rifiuto sussisteva
l’obbligo contrattuale di accertare il sussistere la malattia mediante
certificati medici.
L’assicurata ha scritto ripetutamente in quel periodo
messaggi con cui ribadiva il sussistere della malattia, ne risultano 2 agli
atti. Con il cambio della psichiatra sono stati prodotti documenti che hanno
comprovato l’esistenza della patologia e ha indotto l’assicuratore a versare
prestazioni.
CV 1 indica di avere richiamato gli atti medici della
richiesta di prestazioni AI dell’assicurata e di aver preso atto dell’esito
della procedura in quell’ambito specificando che non c’erano accertamenti
specialistici. CV 1 non sa dire se in quegli atti ci sia anche il certificato
4.7.2014 del dott. __________.
Il rapporto doc. Q del dott. __________ 14.3.2015
attesta apparentemente un vuoto terapeutico tra la fine del rapporto con __________
situato nel luglio 2014 sino al novembre del medesimo anno. In realtà il doc.
33 ossia il rapporto medico in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata
redatto dalla dott.ssa __________ attesta la presa a carico della paziente in
data 8 luglio e conferma l’inabilità lavorativa in maniera continuata da quel
momento.” (doc. VIII)
1.14. Il
1° giugno 2016 il TCA ha chiesto alle parti se nel frattempo è stato trovato un
accordo transattivo (doc. IX).
1.15. Il
9 giugno 2016 l’attrice ha informato il TCA che l’assicuratore sta cercando di
chiarire il tempo di lavoro dell’attrice per cui non è stato possibile
discutere un’eventuale transazione (doc. X).
1.16. Il
13 giugno 2016 CV 1 ha trasmesso le CGA della __________ e della polizza
precedente “da cui risulta che presso il precedente assicuratore era
assicurata un’indennità giornaliera dell’80%, con un periodo di attesa di 180
giorni (doc. 73). Le stesse condizioni sono state garantite da CV 1 nel caso di
prestazioni dell’attrice” (doc. XI). L’assicuratore ha inoltre evidenziato
di aver informato l’attrice degli accertamenti effettuati preso il datore di
lavoro e di aver sottoposto un eventuale accordo, e meglio il riconoscimento
anche delle prestazioni al 100% dal 1° giugno 2014 al 17 novembre 2014, per fr.
19'227, oltre ai fr. 4'732.80 riconosciuti con la risposta dal 1° gennaio 2015
al 9 febbraio 2015 (doc. XI). La convenuta evidenzia che un’inabilità
lavorativa per l’attività al 10% presso la __________ non è mai stata segnalata
dal datore di lavoro perché l’attrice non l’aveva segnalata alla __________. In
presenza di un annuncio tardivo per un’eventuale inabilità lavorativa inerente
tale attività l’assicuratore non riconosce pertanto retroattivamente
prestazioni assicurative che sarebbero inoltre già prescritte. L’assicuratore
afferma inoltre che tale aspetto non indicato in petizione rappresenta un’ “ultra
petita” che va semmai discussa in sede separata con il datore di lavoro
(doc. XI).
1.17. Il
19 agosto 2016 il TCA ha chiesto all’attrice di voler precisare entro il 30
agosto 2016 se le parti hanno trovato un accordo (doc. XIII).
1.18. Il
30 agosto 2016 l’attrice ha affermato di aver tentato di assumere le necessarie
informazioni circa il suo tempo di lavoro, ma di non esserci riuscita ed ha
domandato al TCA di effettuare questi accertamenti ed in particolare di
chiedere alla __________ chi ha comunicato il licenziamento dalla __________,
ciò che ha comportato l’esclusione dalla copertura del CCL, facendo così
scendere l’importo garantito annualmente. “Prima di questo accertamento la
mia cliente non può decidere nulla” (doc. XV).
1.19. Il
31 agosto 2016 il TCA ha scritto all’attrice affermando:
"
(…)
con
riferimento al suo scritto del 30 agosto 2016, le comunichiamo
che questo Tribunale, nell’ambito del principio inquisitorio sociale (cfr. art.
247 cpv. 2 lett. a CPC) deve effettuare un completo accertamento dei fatti.
Nel caso di specie il TCA non può di conseguenza
limitare gli accertamenti alla sola questione del tempo di lavoro della sua
cliente ma, come indicato nel verbale di udienza del 19 maggio 2016 (in
particolare pag. 2 penultimo paragrafo), se non è trovato un accordo
transattivo, dovrà segnatamente interpellare i medici che hanno visitato AT 1
nel periodo litigioso.
Al fine di poter iniziare immediatamente con (tutti)
gli accertamenti necessari, Le chiediamo pertanto di voler confermare che AT 1
non intende accettare la proposta transattiva dell’assicuratore.
In tal caso il TCA darà subito avvio all’istruttoria.
A questo proposito, anche alla luce della risposta del
consulente __________ __________ del 7 giugno 2016 all’assicuratore (doc. 71,
allegato allo scritto del 13 giugno 2016 di CV 1 al Tribunale [doc. XI] e
trasmessole il 16 giugno 2016, dove figura che “nonostante la __________ e
la __________ siano entrambe “sotto il cappello” __________, la gestione
del personale è totalmente separata (due contratti, due funzioni, due salari,
due account, ecc.)”), la informiamo che, per avere una risposta esaustiva
circa quanto accaduto per l’attività in senso alla __________, è necessario
interpellarla direttamente senza passare per il tramite della __________.
Le chiediamo pertanto di autorizzare esplicitamente
questo Tribunale a scrivere alla __________.
Le domandiamo inoltre di autorizzare questo Tribunale
anche a chiedere l’incarto AI di AT 1 e di sottoporlo alle parti in causa.
In attesa di una sua risposta che, visto il tempo
trascorso dall’udienza del 19 maggio 2016, attendiamo entro l’8 settembre
2016, le porgiamo i nostri migliori saluti.” (doc. XVI)
1.20. L’8
settembre 2016 l’attrice ha informato il TCA di non opporsi al richiamo
dell’incarto AI. Essa ha inoltre chiesto di assumere le informazioni prima alla
__________ e non presso la __________ poiché ciò potrebbe causarle un forte
pregiudizio ed ha affermato che entro la fine della prossima settimana avrebbe
trasmesso i certificati di salario che dovrebbe ottenere presso l’Ufficio del
personale a __________ (doc. XVII).
1.21. Il
3 ottobre 2016 il Giudice delegato del TCA ha sollecitato l’evasione dello
scritto entro il 7 ottobre 2016, in difetto di che il TCA avrebbe proceduto
direttamente all’acquisizione degli elementi probatori (doc. XVIII).
1.22. Il
6 ottobre 2016 l’attrice ha prodotto i certificati di salario della __________
del 2009 e del 2010 (doc. XIX), affermando che era “impegnata al 55% presso __________,
10% __________ e 10% come __________ presso __________” (doc. XIX).
1.23. Con
un ulteriore scritto del 6 ottobre 2016 l’interessata ha trasmesso i
certificati di salario della __________ dal 2006 al 2008 (doc. XX).
1.24. Il
12 ottobre 2016 il Giudice delegato del TCA ha scritto all’attrice affermando:
"
(…)
con riferimento alla vertenza a margine rilevo che con
la risposta di causa la Cassa afferma che AT 1 è stata licenziata il 30 aprile
2013 con effetto al 31 luglio 2013, che dal 30 luglio 2013 AT 1 è stata inabile
al lavoro per una patologia psichiatrica (pag. 2 della risposta del 18 maggio
2016) e che l’assicurazione in esame è un’assicurazione di danno (cfr. pag. 6
della risposta del 18 maggio 2016).
L’attrice deve di conseguenza comprovare di aver
subito un danno in seguito alla patologia insorta il 30 luglio 2013.
A questo proposito le segnalo le due seguenti sentenze
emesse in italiano dal Tribunale federale:
- sentenza 9C_24/2013 del 25 marzo 2013 in ambito
LAMal;
- sentenza 4A_344/2007 dell’11 marzo 2008 in ambito
LCA.
Al consid. 3.3 della seconda sentenza, il TF ha
affermato:
“ 3.3 Secondo la predetta giurisprudenza del
Tribunale federale delle assicurazioni, il fatto di essere assicurato per
un'indennità giornaliera di un determinato importo e di avere pagato i relativi
premi non comporta automaticamente il diritto al versamento della somma
assicurata in caso di incapacità lavorativa; occorre ancora che l'assicurato
subisca una perdita di guadagno in misura tale da giustificare il pagamento
dell'importo assicurato (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a; cfr. anche la
sentenza non pubblicata del 4 maggio 2004 nella causa K 146/03 consid. 3.1).
3.3.1 Sotto il suo titolo marginale
"Coordinamento con l'assicurazione contro la disoccupazione", l'art.
73 cpv. 1 LAMal dispone che ai disoccupati colpiti da una incapacità lavorativa
superiore al 50 % è pagata l'intera indennità giornaliera. Stando a tale titolo
marginale e alla regolamentazione di coordinamento corrispondente prevista
dall'art. 28 LADI, il diritto a un'indennità giornaliera secondo l'art. 73
LAMal risulta strettamente legato al fatto che, se non fosse malato,
l'assicurato potrebbe pretendere indennità di disoccupazione ai sensi della
LADI. L'idea alla base di questa regolamentazione è la seguente: subisce una
perdita di guadagno a carico dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso
di malattia la persona che, di principio, avrebbe diritto a indennità di
disoccupazione ma che, a seguito di una malattia, è temporaneamente inidonea al
collocamento e non può di conseguenza percepire una simile indennità (RAMI 1998
no. KV 43 pag. 422 consid. 3a; cfr. anche la sentenza non pubblicata del 4
maggio 2004 nella causa K 146/03 consid. 3.3.1).
Questo spiega l'avvenuto versamento
dell'indennità giornaliera da parte della ricorrente dal 24 aprile 2006 al 31
ottobre 2006, quando l'opponente ha esaurito il diritto alle prestazioni di
disoccupazione.
3.3.2 Nondimeno - continua il Tribunale
federale delle assicurazioni - una persona senza un'attività lavorativa può
subire una perdita di guadagno conferente il diritto a un'indennità giornaliera
dell'assicurazione malattia anche quando non può pretendere un'indennità di
disoccupazione ai sensi della LADI. Ciò si verifica tuttavia soltanto se si può
ritenere, con un grado di verosimiglianza preponderante, che senza la malattia
l'assicurato eserciterebbe un'attività lucrativa. A tal proposito vanno
distinte due ipotesi:
- se il rapporto di lavoro è terminato in un
momento in cui la persona assicurata risultava già incapace al lavoro a causa
di malattia, vale la presunzione che senza la malattia essa eserciterebbe
un'attività lucrativa; in tale eventualità, il diritto a un'indennità
giornaliera può essere negato soltanto in presenza di indizi concreti
suscettibili di fare concludere, con un grado di verosimiglianza preponderante,
che la persona assicurata non eserciterebbe attività lucrativa nemmeno senza il
danno alla salute (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 422 consid. 3b; cfr. anche la
sentenza non pubblicata del 4 maggio 2004 nella causa K 146/03 consid. 3.3.2
prima parte);
- qualora la persona assicurata si ammali dopo
essere divenuta disoccupata, vale invece la presunzione contraria, ossia che
anche senza malattia continuerebbe a non esercitare un'attività lucrativa; tale
presunzione può essere ribaltata se si può ammettere, con un grado di
verosimiglianza preponderante, che senza la malattia la persona assicurata
avrebbe iniziato a lavorare in un posto ben definito (RAMI 1998 no. KV 43 pag.
423 consid. 3b; cfr. anche la sentenza non pubblicata del 4 maggio 2004 nella
causa K 146/03 consid. 3.3.2 seconda parte).”
Ai fini del giudizio, prima di dare avvio agli
accertamenti presso i medici che si sono occupati di AT 1 nel periodo litigioso
(cfr. verbale del 19 maggio 2016), le chiedo di voler prendere posizione circa
l’applicabilità, nel caso di specie, della giurisprudenza sopra citata, di
voler precisare se AT 1 ha chiesto prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione nel periodo litigioso (in caso di risposta affermativa le chiedo
di trasmettere l’intero incarto, in caso di risposta negativa le chiedo di
voler precisare per quale motivo non si è iscritta) e di voler comprovare,
secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che AT 1, senza il
danno alla salute avrebbe iniziato a lavorare in un posto ben definito.
Contestualmente le domando di voler indicare a questo
Tribunale se e quando AT 1 è stata all’estero per vacanze (o lavoro)
nell’estate del 2014 e quali corsi (dove e presso quali istituzioni) ha seguito
AT 1 nei mesi da gennaio a marzo 2015 nella __________ __________.
Infine le segnalo che questo Tribunale interpellerà
direttamente sia la __________ sia la __________ per stabilire, segnatamente,
oltre alla percentuale lavorativa ed al salario conseguito, se la malattia è
stata notificata anche dalla (rispettivamente alla) __________, in caso di
risposta negativa per quale motivo non è stato fatto, quando (e se) è cessata
la collaborazione per la __________ e per quale motivo.
In attesa di una Sua risposta entro 10 giorni,
le porgo i miei migliori saluti.” (doc. XXI)
1.25. Il
13 ottobre 2016 l’attrice ha chiesto una proroga (doc. XXII), concessa (doc.
XXIII).
1.26. Il
3 novembre 2016 l’attrice ha affermato:
"
(…)
con riferimento al suo scritto 12 ottobre 2016, mi
permetto osservare quanto segue.
Come si evince dai certificati di lavoro qui annessi, quando
è intervenuta l’inabilità lavorativa, e meglio il 30 luglio 2013, la mia
cliente era ancora alle dipendenze della __________ (fino al 31 gennaio 2014) e
alle dipendenze della __________ (fino al 31 luglio 2015) e quindi non era
disoccupata.
Pertanto la giurisprudenza da lei citata non mi sembra
applicabile.
Eventualmente si possono richiamare i certificati di
malattia inviati alla __________ dalla mia cliente nel periodo 2013, quando la CV
1 non era ancora intervenuta. Nel 2013 era seguita dal Dr. __________, medico
curante, e dallo psicologo __________ di __________ (allegato: certificato
medico del 9 settembre 2013 del Dr. __________ all’attenzione della Cassa
malattia della signora AT 1 per chiedere la copertura delle spese mediche dello
psicologo __________).
Se la mia cliente non si fosse ammalata avrebbe
senz’altro aumentato il suo tempo di lavoro alla __________, o trovato un’altra
occupazione nel suo campo o anche in un altro ambito.
Le sue competenze professionali sono ottime.
La mia cliente si era anche annunciata subito
all’assicurazione disoccupazione ma la cassa di disoccupazione aveva detto alla
mia cliente di annunciarsi appena uscita dalla malattia, ciò che la mia cliente
ha fatto nel giugno 2015 presso la Cassa __________. A partire dalla sua
abilità lavorativa al 100% attestata dal medico Dr. __________ per il 1 giugno
2015, la signora AT 1 ha iniziato a percepire le indennità di disoccupazione.
La mia cliente ha poi trovato in ottobre 2015 un lavoro come docente di
italiano e calcolo matematico presso __________ __________.
Per quanto riguarda il breve soggiorno all’estero
della mia cliente, avvenuto nell’agosto 2014, quando già la CV 1 aveva sospeso
le prestazioni, si trattava di tre giorni dal 7 al 10 agosto 2014. La mia
cliente ha partecipato, con l’accordo della Dottoressa __________, a un
workshop a __________ (...).
Per quanto riguarda i corsi in __________ __________
le allego qui di seguito le date. Si trattava dei moduli 5 e 6. I corsi erano
tenuti una o due volte la settimana. In ogni caso la mia cliente rientrava in
Ticino per seguire la terapia con la Dottoressa __________, che del resto aveva
incoraggiato la mia cliente a seguire i suddetti corsi” (doc. XXIV)
1.27. L’8
novembre 2016 il TCA ha proceduto con i necessari accertamenti.
1.27.1. Al
dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, è stato chiesto:
"
(…)
Dagli atti in nostro possesso emerge che AT 1 è stata
sua paziente perlomeno negli anni 2013 e 2014.
Ai fini del giudizio necessitiamo ottenere alcune
informazioni.
Le chiediamo pertanto di voler rispondere alle
seguenti domande:
1. Per quale diagnosi (secondo ICD 10) e per quale
periodo AT 1 è stata in cura presso di Lei?
2. Durante quale periodo AT 1 è stata incapace al
lavoro nella sua attività ed in quale percentuale (date esatte, percentuali
esatte)? A questo proposito, per quale motivo nel “rapporto medico in merito
ad incapacità lavorativa” (doc. 8), del 13 febbraio 2014, ha indicato un
grado di occupazione del 55% quale __________?
AT 1 le ha precisato presso chi svolgeva l’attività al
55%? Essa ha indicato se svolgeva anche un’attività al 10% presso __________
della __________ e se svolgeva pure un’attività di “__________”? L’incapacità
lavorativa totale da lei indicata concerne solo il 55%, il 65%, il 75% o il
100% di un’attività lavorativa?
3. Nel periodo in cui lei ha dichiarato AT 1 inabile
al lavoro al 100%, la paziente sarebbe stata in grado di svolgere l’attività di
__________ o di __________ al 10%? In caso di risposta positiva, indichi le ragioni.
4. A quali trattamenti è stata sottoposta AT 1? Le
sono stati prescritti medicamenti? AT 1 ha seguito le indicazioni relative alle
terapie? In caso di risposta negativa, per quale motivo non ha seguito i
trattamenti e quali sono state le conseguenze sulla capacità lavorativa e sulle
possibilità di guarigione?
5. Il 16 aprile 2014 il dr. med. __________, che ha
visitato AT 1 su richiesta dell’assicuratore, ha concluso affermando che
l’interessata avrebbe potuto riprendere la sua attività al 50% dal 1° giugno
2014 ed al 100% dal 15 giugno 2014. Ciò “si giustifica in quando ho
constatato uno stato psichico che potrebbe essere migliorato dopo un adeguato
trattamento psicoterapico e psicofarmacologico. Inoltre è necessario procedere
ad un trattamento per evitare un peggioramento ed una eventuale espansione
della sintomatologia algica presente da 4 anni e che sicuramente in grande
misura è la conseguenza di uno stato di tensione secondario allo stato ansioso
e alla tendenza elevata alla somatizzazione dei conflitti intrapsichici
riscontrati nell’assicurata. Il trattamento indicato sarebbe quello di mettere
in atto delle misure quali tecniche di rilassamento tipo Jacobson, oltre
all’assunzione di farmaci miorilassanti e analgesici e ad una rieducazione della
sua abitudine di vita fisica”. Il referto le è stato trasmesso
dall’assicuratore in data 22 aprile 2014. Le chiediamo di prendere posizione e
di voler precisare se conferma la ripresa della capacità lavorativa in tale
misura? In caso di risposta negativa quali sono gli elementi medici oggettivi
che hanno portato ad una continuazione dell’incapacità lavorativa?” (doc. XXV)
1.27.2. Alla
dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, è stato chiesto:
"
(…)
Dagli atti in nostro possesso emerge che AT 1 è stata
sua paziente perlomeno negli anni 2014 e 2015.
Ai fini del giudizio necessitiamo ottenere alcune
informazioni.
Le chiediamo pertanto di voler rispondere alle
seguenti domande:
1. Per quale diagnosi (secondo ICD 10) e per quale
periodo AT 1 è stata in cura presso di Lei?
2. Durante quale periodo AT 1 è stata incapace al
lavoro nella sua attività (quale) ed in quale percentuale? In particolare nel “rapporto
medico in merito ad incapacità lavorativa” del 23 novembre 2014 (doc. 33),
Lei ha indicato che AT 1 lavorava quale __________ c/o __________ al 100%.
AT 1 le ha precisato se svolgeva l’attività presso la __________
nella misura del 55% e se lavorava anche quale “__________” e nella misura del
10% presso __________? L’incapacità lavorativa totale da lei indicata concerne
solo il 55%, il 65%, il 75% o il 100% di un’attività lavorativa?
3. Nel periodo in cui lei ha dichiarato AT 1 inabile
al lavoro al 100%, la paziente sarebbe stata in grado di svolgere l’attività di
__________ e/o di __________ al 10%? In caso di risposta positiva, indichi le
ragioni.
4. A quali trattamenti è stata sottoposta AT 1? Le
sono stati prescritti medicamenti? AT 1 ha seguito le indicazioni relative alle
terapie? In caso di risposta negativa, per quale motivo non ha seguito i
trattamenti e quali sono state le conseguenze sulla capacità lavorativa e sulla
possibilità di guarigione?
5. Dal 7 al 10 agosto 2014 AT 1 ha partecipato ad un
workshop a __________. Ne era al corrente? La partecipazione a questo workshop
è compatibile con l’incapacità lavorativa al 100% nella sua professione (in
caso di risposta affermativa, perché)? Quale influenza ha avuto questo viaggio
all’estero sulla capacità lavorativa di AT 1?
6. Tra gennaio 2015 e fine marzo 2015 AT 1 ha seguito
dei corsi in __________ __________ che si sono svolti una o due volte alla
settimana. Ne era al corrente? Il fatto di seguire questi corsi è compatibile
con un’incapacità lavorativa al 100% nella professione svolta? In caso di
risposta positiva, per quale motivo?
7. Eventuali osservazioni.” (doc. XXVI)
1.27.3. Al
dr. med. __________, FMH medicina interna, è stato chiesto:
"
(…)
Dagli atti in nostro possesso emerge che Lei è il
medico curante di AT 1 e che il 18 agosto 2015 ha attestato un’incapacità
lavorativa totale per AT 1 dal 1° gennaio 2015 al 31 maggio 2015.
Ai fini del giudizio necessitiamo ottenere alcune
informazioni.
Le chiediamo pertanto di voler rispondere alle
seguenti domande:
1. AT 1 è stata in cura presso di Lei dal gennaio 2015
al maggio 2015? In caso di risposta positiva, per quale diagnosi e per quale
periodo?
2. Nell’allegato “rapporto medico in merito ad
incapacità lavorativa” del 14 maggio 2015 (doc. 51), da Lei sottoscritto,
figura che “non sono in misura di segnalare la situazione attuale della
paziente che non vedo da oltre 6 mesi (non si è più presentata e non ha dato
notizie)” ed ha precisato di non potersi pronunciare circa la capacità
lavorativa (pag. 2, domanda 8: “non posso pronunciarmi dal nov. 2014 in poi”).
Nell’allegato certificato medico per l’assicurazione contro la disoccupazione
ha invece indicato un’incapacità lavorativa al 100% dal 1° gennaio 2015 al 31
maggio 2015 (doc. Z)? A cosa è dovuta questa differenza?
3. A quali trattamenti è stata sottoposta AT 1 da
gennaio a maggio 2015? Le sono stati prescritti medicamenti? AT 1 ha seguito le
indicazioni relative alle terapie? In caso di risposta negativa, per quale
motivo non ha seguito i trattamenti e quali sono state le conseguenze sulla
capacità lavorativa e sulla possibilità di guarigione?
4. Nel periodo di incapacità lavorativa da febbraio a
maggio 2015, AT 1, è stata in cura da uno specialista? In caso di risposta
affermativa, presso chi? In caso di risposta negativa, per quale motivo non è
stata da uno specialista?
5. Eventuali osservazioni.” (doc. XXVII)
1.27.4. Il
TCA ha richiamato l’intero incarto AI dell’attrice con l’autorizzazione a
sottoporlo alle parti in causa (doc. XXVIII).
1.27.5. All’attrice
è stato trasmesso uno scritto del seguente tenore:
" (…)
con riferimento alla vertenza a margine in allegato,
per conoscenza, le trasmettiamo:
- lettera del TCA al dr. med. __________ dell’8
novembre 2016 (doc. XXV);
- lettera del TCA alla dr.ssa med. __________ dell’8
novembre 2016 (doc. XXVI);
- lettera del TCA al dr. med. __________ dell’8
novembre 2016 (doc. XVII);
- lettera del TCA all’UAI dell’8 novembre 2016 (doc.
XVIII);
- lettera del TCA alla __________ dell’8 novembre 2016
(doc. XXX)
e le assegniamo un termine di 10 giorni, per
produrre a questo Tribunale le risposte alle seguenti domande da porre alla __________
(le chiediamo di trasmetterci uno scritto della __________):
- AT 1 ha lavorato e conseguito un reddito da attività
lavorativa dal 30 luglio 2013 al 31 luglio 2015 presso la __________?
- AT 1 ha notificato alla __________ un’incapacità
lavorativa? In caso di risposta affermativa: da quando ed in quale percentuale?
In caso di risposta negativa, per quale motivo non ha effettuato alcuna
notifica?” (doc. XXIX)
1.27.6. Alla
__________ è stato chiesto:
" (…)
Dagli atti in nostro possesso emerge che Lei ha già
risposto ad alcune domande postele via e-mail da CV 1 (doc. 71, qui allegato).
Dagli atti risulta che AT 1 ha lavorato presso la __________,
al 55%, dal 1° gennaio 2009. Essa è stata alle vostre dipendenze fino al 31
gennaio 2014.
AT 1 afferma ora di essere stata attiva anche presso
la __________ al 10% quale “__________” e sempre presso la __________ al 10%
quale “__________”.
Ai fini del giudizio le chiediamo di voler rispondere
alle seguenti domande:
AT 1, oltre all’attività svolta al 55% è stata alle
dipendenze della __________ quale “__________” nel periodo dal gennaio 2013 al
gennaio 2014? In caso di risposta affermativa, in quale percentuale è stata
attiva come “__________”? E’ stata notificata un’incapacità lavorativa come “__________”
(in caso di risposta negativa: perché no?)? Quale salario lordo ha percepito
quale “__________”? Questo salario era assicurato contro la perdita di
guadagno? Le chiediamo di trasmetterci copia del contratto di lavoro quale “__________”.”
(doc. XXX)
1.27.7. All’assicuratore
(doc. XXXI) ed all’attrice sono stati trasmessi in copia tutti gli
accertamenti.
1.28. Il
dr. med. __________ ha risposto l’11 novembre 2016 (doc. XXXIII), l’UAI il 14
novembre 2016, allegando l’intero dossier e precisando che “l’incarto
dell’assicurata in oggetto è stato traferito all’ufficio AI del __________ __________
in data 03.11.2016, causa cambiamento di domicilio a decorrere dal 1.11.2016”
(doc. XXXIV), la __________ il 9 novembre 2016 (doc. XXXV), la dr.ssa med. __________
il 15 novembre 2016 (doc. XXXVII).
1.29.
Il 21 novembre 2016 l’attrice ha chiesto una proroga (doc. XXXVIII), concessa
(doc. XXXIX), mentre il 25 novembre 2016 il TCA ha sollecitato il dr. med. __________
(doc. XL).
1.30. Il
28 novembre 2016 l’attrice ha prodotto la risposta della __________, rilevando
di non aver mai ricevuto richieste di lavoro dalla __________ dopo l’annuncio
della sua malattia nel 2013 e quindi nemmeno richieste di giustificare le sue
assenze (doc. XLI).
1.31.
Il 2 dicembre 2016 al TCA è pervenuta la risposta del dr. med. __________ del
25 novembre 2016 (doc. XLII).
1.32.
Con scritto del 5 dicembre 2016 il Giudice delegato del TCA si è rivolto alle
parti, affermando:
" (…)
come discusso e concordato tra le parti in sede di
udienza del 19 maggio 2016 (doc. VIII), il Tribunale ha proceduto ad ulteriori
approfondimenti alfine di chiarire sia l’aspetto economico che l’aspetto
medico.
Annetto quindi i seguenti documenti:
XXIV + II1-II4: scritto avv. RA 1 / TCA del 3 novembre
2016;
XXXIII+ 1: scritto dr. med. __________ / TCA dell’11
novembre 2016;
XXXIV: scritto UAI /TCA del 14 novembre 2016;
XXXV: scritto __________ / TCA del 9 novembre 2016;
XXXVII + 1-5: scritto dr.ssa med. __________ / TCA del
15.11.2016
XXXVIII e XXXIX: richiesta di proroga dell’avv. RA 1
del 21 novembre 2016 e concessione della proroga da parte del TCA del 22
novembre 2016;
XLI + LL 1-6: scritto avv. RA 1 / TCA del 28 novembre
2016;
XLII: scritto dr. med. __________ / TCA del 25
novembre 2016.
Circa l’incarto AI, dagli atti emerge che
l’amministrazione ha trasmesso all’assicuratore, che dunque deve già esserne in
possesso, l’intero incarto in data 8 aprile 2016, e gli ha notificato la
decisione del 27 settembre 2016.
Il TCA allega per completezza il questionario del
datore di lavoro (__________) del 28 maggio 2014, con gli annessi (pag. 54-64),
l’attestato del datore di lavoro (__________) del 12 ottobre 2015 (pag. 249 –
252), uno scritto della __________ del 7 maggio 2015 a AT 1 (pag. 229 -230), la
lettera di trasmissione dell’intero incarto AI dall’UAI a CV 1 dell’8 aprile
2016 (pag. 277), la decisione del 27 settembre 2016 (pag. 285-287).
Vi viene concesso un termine scadente il
22
dicembre 2016
per formulare eventuali osservazioni in merito agli
atti trasmessi. L’attrice dovrà inoltre comunicare al TCA se la decisione
dell’UAI del 27 settembre 2016 è stata impugnata o è cresciuta in giudicato. Le
parti, entro lo stesso termine, possono visionare il CD dell’incarto AI (305
pagine) presso questo Tribunale durante gli usuali orari d’ufficio.” (doc.
XLIII)
1.33. Con
osservazioni del 21 dicembre 2016 l’assicurata evidenzia di essere stata
sottoposta ad un CCL __________ e di essere di conseguenza stata assicurata
presso CV 1 per tutte le attività eseguite in seno alla __________. Essa rileva
di aver lavorato sia per la __________ che per la __________ (nella misura del
10% annuo) su chiamata. L’interessata sostiene che:
" (….) aveva
avvisato la __________ della sua incapacità di lavoro (vedi mail allegato al
doc. XLI). Per il restante periodo essendo l’assicurata inabile al lavoro al
100% e non avendo ricevuto richieste di lavoro da parte della __________ (la __________
non è riuscita a provare il contrario) AT 1 non doveva inviare alcun
certificato medico. Oltretutto, essendo impiegata sotto lo stesso cappello di
un contratto collettivo, identico per __________ e __________, le informazioni
tra __________ e __________ dovevano forzatamente passare in automatico.
Se ne deve concludere che il calcolo delle indennità
giornaliere dovute a AT 1 dalla CV 1 devono essere calcolate sul totale del
tempo di lavoro e del salario percepito dall’assicurata, sia come dipendente di
__________ che come dipendente di __________. Alle prestazioni __________ si
devono aggiungere anche quelle di __________ (doc. XXXV).
1.2
Secondo l’art. __________ è il datore di lavoro che
deve annunciare il caso all’assicurazione, quindi __________ e __________.
L’omissione da parte di __________ e __________, del resto incomprensibile ed
imperdonabile per un __________, non può essere scaricata e sopportata dalla
signora AT 1.
1.3. Il contratto di __________ esiste! Contrariamente
a quanto scritto dal signor __________ (doc. XXXV), la funzione di __________
presso __________ – per un tempo di lavoro del 10% - era soggetta ad un
contratto di lavoro specifico. Prova ne è che, su sollecitazione
dell’assicurata (vedi scambio di mail qui allegato) il signor __________ ha
prodotto il contratto di lavoro, che viene pure allegato alle presenti
osservazioni.
A questo punto, vista l’incredibile disorganizzazione
dell’ufficio del personale, che crea non pochi dubbi sulla fondatezza e
veridicità delle dichiarazioni del responsabile signor __________, si chiede
a questo Tribunale di richiamare dalla __________ i compensi pagati
all’assicurata per la funzione di __________ e anche la corrispondenza
intercorsa tra la __________ e la __________ relativamente alla signora AT 1
dal 2013 in poi. L’assicurata sostiene che toccava alla __________,
rispettivamente alla __________, annunciare la sua malattia alla CV 1 e anche
il pensum lavorativo completo.
Se la __________ non l’ha più chiamata al lavoro dopo
l’annuncio della sua malattia, è perché la __________ sapeva, tramite la __________,
che era inabile al lavoro al 100%, e quindi a maggior ragione doveva essere
comunicato alla CV 1 tutto il pensum lavorativo.
Si chiede l’audizione del signor __________.
2. Affermazioni inesatte
La Dottoressa __________ afferma di non essere stata
avvisata del soggiorno in __________ dell’assicurata. La signora AT 1 sostiene
il contrario. A tale proposito si sottolinea che la signora AT 1 ha solo
partecipato a tale workshop come “allieva” e non come docente. Non ha
annunciato la sua partecipazione alla CV 1 perché le prestazioni assicurative
erano state sospese.
Per quanto riguarda il corso nella __________ __________,
si ribadisce che si trattava di un impegno di un giorno/ un week end al mese,
massimo due, che non impediva all’assicurata di seguire la psicoterapia con la
Dottoressa __________. Vero che ci furono due incontri mancati, uno rinviato
dalla signora AT 1 l’altro dalla stessa dottoressa.
In ogni caso l’assicurata durante questo periodo era
ancora inabile al lavoro al 100% come l’ha confermato l’ultimo certificato
medico della Dottoressa __________ e anche il medico curante Dr. __________,
che lo ribadisce molto chiaramente anche nell’ultimo suo scritto a questo
medesimo Tribunale.
3. Ricorso AI
La domanda di invalidità è stata presentata. Contro la
decisione dell’UAI del 27 settembre 2016, che le negava il diritto a percepire
una rendita d’invalidità, tra l’altro anche per una pretesa sospensione del
periodo di inabilità lavorativa, è stato interposto ricorso. Nel ricorso l’assicurata
contesta anche il pensum lavorativo.
Si chiede a questo Tribunale di richiamare gli atti
relativi alla richiesta AI ed al ricorso inoltrato dall’assicurata.
(…)
Si chiede quindi a codesto Tribunale di accogliere la
petizione dell’attrice, e meglio di riconoscere una inabilità lavorativa al
100% fino a fine maggio 2015, calcolando le prestazioni assicurative arretate
sulla base di un pensum lavorativo di almeno il 75/80%.” (doc. XLIV)
1.34. Con
scritto del 20 dicembre 2016 la __________ ha trasmesso il contratto di __________
concluso con l’attrice nel 2011 ed ha precisato che l’interessata non “ha
lavorato in qualità di “__________” nel periodo dal gennaio 2013 al gennaio
2014 bensì ha svolto tale attività dal gennaio 2011 a settembre 2012”,
aggiungendo che “nel suo archivio personale ho trovato copia del contratto
del 2011 e non quella del 2012 dove, molto probabilmente, visto l’esiguo numero
di giornate (2), è stato fatto solo l’ordine di pagamento e non il contratto”
(doc. XLV).
1.35. Il
22 dicembre 2016 l’assicuratore ha prodotto le sue osservazioni (doc. XLVI).
Circa l’aspetto economico ha sottolineato che fino all’udienza innanzi al TCA
l’interessata non ha mai segnalato la sua attività presso la __________, circa
l’aspetto medico la convenuta sostiene che il dr. med. __________ non ha
fornito elementi medici atti a protrarre l’inabilità lavorativa oltre il
30.06.2014, né dissente circa le conclusioni del dr. med. __________ circa la
cura medicamentosa esigibile. L’assicuratore contesta pure le conclusioni della
dr.ssa med. __________ che fino al 23 novembre 2015 non avrebbe fornito alcuna
indicazione circa le cure cui è stata sottoposta la paziente. Essa
confermerebbe inoltre come l’attrice avrebbe dovuto sottoporsi ad una cura
farmacologica per accelerare il processo di guarigione.
Considerandi
2.1
In
sede di udienza l’assicuratore ha prodotto la risposta di causa tramite la
quale ha riconosciuto dal 1° gennaio 2015 al 9 febbraio 2015 le indennità
giornaliere nella misura del 100% (doc. VII).
Per l'art. 241 cpv. 1
CPC in caso di transazione, acquiescenza o desistenza, le parti devono firmare
il relativo verbale.
Secondo
l’art. 241 cpv. 2 CPC la transazione, l'acquiescenza e la desistenza hanno
l'effetto di una decisione passata in giudicato ed in virtù dell'art. 241 cpv.
3.
CPC il giudice stralcia la causa dal ruolo.
In
queste condizioni, nella misura in cui la convenuta ha riconosciuto indennità
al 100% dal 1° gennaio al 9 febbraio 2015, su questo punto la petizione va
stralciata dai ruoli per acquiescenza. Resta da esaminare, secondo la richiesta
in petizione, se l’interessata ha diritto a prestazioni dal 1° giugno 2014 al
17.
novembre 2014 (dal 1° giugno 2014 al 14 giugno 2014 al 50%, ritenuto che il
50% è già stato riconosciuto) e dal 10 febbraio 2015 al 31 maggio 2015, oltre
interessi al 5% (doc. I e 69; cfr. anche doc. 74). Inoltre va stabilito su
quale importo vanno calcolate le indennità.
2.2
Per quanto concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto
rilevato, come emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007
(4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il
lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua
persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo
limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in
natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per
più di tre mesi (sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian
von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:
Krankentag-geldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,
Zurigo 2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).
La durata del pagamento del
salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui
criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von
Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria,
l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del
rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der
Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-
und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,
pag. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il
regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione
minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO;
cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede
la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante
accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un
ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza
cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un
regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro
durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione
mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro
procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art.
324a CO).
La deroga al regime di base
deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che
concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti
essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del
guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso
la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -
il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di
malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi
assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di
assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF
131.
III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.3
Nella
presente fattispecie trovano applicazione le Condizioni generali
d’assicurazione __________ (di seguito CGA; cfr. doc. O).
Ai
sensi dell’art. __________ CGA il contratto assicurativo è composto dai
seguenti elementi:
-
le presenti Condizioni generali d’assicurazione (CGA);
-
le Condizioni particolari (CP);
-
la proposta firmata dal contraente;
-
le eventuali dichiarazioni scritte del contraente o della persona assicurata, a
condizione che siano state confermate dalla CV 1 nella polizza come Condizioni
particolari (CP);
-
la polizza;
-
eventuali aggiunte.
Secondo
l’art. __________ CGA in aggiunta alle presenti disposizioni è applicabile la
LCA.
Per
l’art. __________ CGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica
o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame
o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro. Sono considerate infermità
congenite le malattie presenti sin dalla nascita.
L’art.
__________ CGA prevede che sono assicurate le persone e le cerchie di persone
definite nel contratto che operano nell’ambito dell’azienda assicurata a titolo
di dipendente (ai sensi della Legge federale sull’Assicurazione vecchiaia e
superstiti, LAVS).
Ai
sensi dell’art. __________ CGA l’assicuratore garantisce per la perdita di
guadagno comprovata che si verifica a causa di un’incapacità lavorativa
assicurata. Variante assicurata, entità, durata e periodo di attesa sono
riportati in polizza.
Secondo
l’art. __________ CGA (basi di calcolo di prestazioni derivanti
dall’assicurazione per danni) per il dipendente vale come base sia per il
calcolo dei premi che per l’erogazione delle prestazioni il salario AVS ai
sensi della LAVS. (…). L’assicuratore concede le prestazioni contrattuali al
verificarsi dell’evento assicurato e solo dietro dimostrazione del danno
subito. L’entità precisa delle prestazioni risulta dalla polizza e dalle CGA.
Circa
il calcolo delle indennità giornaliere, l’art. __________ CGA prevede che le
prestazioni d’indennità giornaliera in funzione del salario sono calcolate come
segue:
-
la base è costituita dall’ultimo salario con obbligo contributivo AVS percepito
prima dell’inizio della malattia, comprensivo di elementi salariali non ancora
pagati per i quali esiste tuttavia un obbligo legale e che sono assicurati.
Tale salario viene convertito per un anno intero e diviso per 365.
-
per i dipendenti con salario fortemente variabile, viene presa in
considerazione la media degli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio
dell’incapacità lavorativa.
-
se la persona assicurata prima della malattia era attiva presso più di un
datore di lavoro, è determinante solo il salario percepito presso il contraente
l’assicurazione.
Se
per una persona assicurata e menzionata per nome nel contratto collettivo è
concordato un salario annuo fisso, come guadagno giornaliero è da considerare
la 365esima parte del salario (assicurazione di somma).
Per
l’art. __________ CGA aumenti del salario o modifiche nel rapporto d’impiego
vengono tenuti in considerazione per il calcolo dell’indennità giornaliera.
Tali accordi devono essere stati presi per iscritto prima del verificarsi
dell’incapacità lavorativa alla base del diritto.
Va
qui evidenziato che, dopo aver ricevuto le condizioni generali d’assicurazione
d’indennità giornaliera del precedente assicuratore, __________, e la relativa
polizza (doc. XII), l’assicurata non ha contestato l’applicazione della polizza
e delle CGA della convenuta.
2.4
Va ancora rilevato che l’assicurazione d’indennità giornaliera
in caso di malattia può essere stipulata nella forma di un’assicurazione di
somme o di un’assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007, consid. 4.4.2).
L’assicurazione
di somme garantisce una prestazione che è stata definita al momento della
conclusione del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio
economico: essa è dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (cfr.
sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche sulla
nozione di assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione d’indennità
giornaliere in caso di malattie la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007,
consid. 3.2.4 e 3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).
L’assicurazione
contro i danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento
e la misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico
effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007, consid. 4.4.2).
La
questione di sapere se si è in presenza dell’una o dell’altra forma di
assicurazione va decisa mediante l’interpretazione del contratto di
assicurazione e delle condizioni generali d’assicurazione che lo accompagnano
(CGA), secondo le regole usuali dell’interpretazione dei contratti (sui criteri
di distinzione fra queste due modalità di assicurazione cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).
In
concreto non è contestato che ci si trova in presenza di un’assicurazione
contro i danni (cfr. anche art. 15.2 CGA).
2.5
Nel
caso di specie il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 20
dicembre 2013, ha attestato una completa inabilità lavorativa dell’attrice dal
12.
dicembre 2013 al 31 gennaio 2014 (doc. 2).
Il
13.
febbraio 2014 il curante ha indicato che l’interessata è affetta da disturbo
di personalità e da disturbo ansioso-depressivo (doc. 8) e che lavora __________
al 55%. Lo specialista ha confermato la totale incapacità lavorativa dell’assicurata
(doc. 8).
Il
28.
marzo 2014 l’attrice è stata visitata dal dr. med. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, su incarico dell’assicuratore (doc. 16). Nel
referto del 16 aprile 2014 lo specialista, dopo aver descritto l’anamnesi, lo
status psichico e i trattamenti medici e/o altre terapie in atto ed aver posto
la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome da
disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD 10 F 43.21) e disturbo di
personalità misto (ICD 10 F 61.0) aspetti persecutori e borderline e senza
influenza sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD 10 F 45.4) ha stabilito che l’interessata presenta una
capacità lavorativa per ragioni psichiatriche nell’ultima attività esercitata
nella misura dello 0%. A partire dal 1° giugno 2014 ha ritenuto possibile una
ripresa dell’attività al 50% e dal 15 giugno 2014 al 100%. Il dr. med. __________
ha affermato che “tale data si giustifica in quanto ho constatato uno stato
psichico che potrebbe essere migliorato dopo un adeguato trattamento
psicoterapico e psicofarmacologico” e che è necessario procedere ai
trattamenti ivi descritti. Lo specialista ha concluso affermando che “sarebbe
opportuna una valutazione alla fine del mese di maggio del 2014” (doc. 16).
Il
4.
ottobre 2014 il dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, ha
rilevato che dal punto di vista reumatologico la capacità di lavoro è completa
(doc. 26).
Il
14.
ottobre 2014 il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna,
ha rilevato di aver visto per l’ultima volta l’interessata il 3 dicembre 2013
ed ha confermato la completa inabilità lavorativa (doc. 29; cfr. anche doc.
30).
Il
24.
ottobre 2014 il dr. med. __________ ha segnalato di aver visto la paziente
l’ultima volta il 23 luglio 2014, ha allegato un certificato del 4 luglio 2014,
con il quale ha confermato la completa inabilità lavorativa dell’attrice (doc.
28) ed ha informato l’assicuratore che in seguito l’interessata ha continuato
la presa a carico presso la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia.
Quest’ultima,
il 23 novembre 2014, ha rilevato di avere in cura l’attrice dall’8 luglio 2014
a causa di una sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD
10; F 43.21), disturbo di personalità borderline (ICD 10; F 60.3), fibromialgia
ed ha confermato la completa inabilità lavorativa dell’interessata (doc. 33).
Il
7.
gennaio 2015 la specialista ha ribadito che l’interessata è completamente
inabile al lavoro. Circa le cure eseguite, la curante ha affermato che “alla
paziente sono state illustrate le possibilità terapeutiche riguardanti la
psicoterapia, la farmacoterapia, la terapia combinata e la possibilità di
approcci alternativi. Non essendoci una garanzia totale e nemmeno l’evidenza
assoluta del beneficio della farmacoterapia, e valutando insieme a lei i
possibili effetti collaterali di una psicofarmacoterapia, come pure prendendo
in considerazione la sua farmacofobia (la paziente non assume nemmeno i banali
antidolorifici), abbiamo optato per un approccio psicoterapico con un setting
settimanale, volto all’elaborazione della frustrazione e individuazione delle
strategie di copping. In tal senso confermo che la paziente segue regolarmente
e in modo collaborante le indicazioni mediche, quindi non vi è alcuna
inosservanza delle prescrizioni da parte sua” (doc. 36).
Il
10.
febbraio 2015 il dr. med. __________, sempre su incarico dell’assicuratore,
ha nuovamente visitato l’attrice ed ha concluso per una completa incapacità
lavorativa dal 18 novembre 2014 “(rapporto della collega Dr.ssa __________
del 23.11.2014)”, ma non per il periodo precedente poiché “considero che
non si possa attestare una incapacità lavorativa senza che la paziente sia
stata visitata e senza che il medico abbia potuto oggettivare l’effettivo
status clinico del paziente” (doc. 42).
Il
4.
maggio 2015 la dr.ssa med. __________ ha informato l’assicuratore che dal 9
febbraio 2015 non ha più visto la paziente ed ha evidenziato che contrariamente
a quanto indicato nella perizia del dr. med. __________, il suo certificato del
23.
novembre 2014 conferma un’inabilità lavorativa dall’8 luglio 2014 poiché
aveva seguito regolarmente l’interessata con due incontri settimanali e non si
tratta di conseguenza di un certificato retroattivo (doc. 46).
Il
14.
maggio 2015 il dr. med. __________, ha affermato di non essere in grado di valutare
la situazione dell’attrice “che non vedo da oltre 6 mesi (non si è più
presentata e non ha dato notizie)” (doc. 51).
Il
2.
luglio 2015 la dr.ssa med. __________ ha certificato che la paziente è stata
in cura da lei dall’8 luglio 2014 al 4 maggio 2015 (doc. 58).
Il
4.
ottobre 2015 la specialista ha confermato di aver rivisto la paziente il 4
maggio 2015, ma che l’incapacità lavorativa è terminata il 9 febbraio 2015
(doc. 64). A questo proposito ha affermato:
" (…)
In data 04.05.15 ho rivisto la paziente su sua
richiesta, e in sede di tale colloquio l’ho informata che non mi era possibile
certificare l’inabilità lavorativa per un periodo in cui è mancata una regolare
presa a carico e verifica dello stato di salute. Inoltre, dalle informazioni
ricevuta dalla sig.ra AT 1 risultava che ella si fosse attivata sul piano della
reintegrazione professionale, dimostrando delle risorse e capacità che mi
inducevano di non poter più certificare un’ulteriore inabilità lavorativa. La
paziente a tal proposito ha espresso un totale disaccordo con la mia
valutazione. L’ho vista nuovamente in data 13.05.15 per discutere
sull’eventuale proseguo della presa a carico. Purtroppo, l’alleanza terapeutica
risultava compromessa e si è deciso di interrompere la stessa
(…)
Durante l’ultima visita la paziente mi ha informato di
essersi attivata a seguire nei mesi in cui non l’ho vista un corso
professionale in __________ __________, dimostrando le capacità di partecipare
ad un’attività, spostarsi, integrarsi in un altro ambiente fuori dal suo
ambiente abituale, senza mostrare segni di sofferenza o difficoltà. In base a
queste informazioni e in base allo status clinico (assenza di umore depresso,
buona reattività, coerenza del pensiero) sono dell’avviso che in data 4.05.15
la paziente era abile al lavoro. Rimangono senz’altro degli aspetti legati al
suo disturbo di personalità (tratti paranoici, autoreferenzialità, vittimismo)
che non sono acuti e non sono causati dalla sindrome da disadattamento (…)”
(doc. 64)
Alla
luce degli atti prodotti dalle parti, il TCA ha interpellato i medici che hanno
avuto in cura l’attrice (cfr. consid. 1.27).
Il
dr. med. __________ l’11 novembre 2016 ha affermato di aver visto l’interessata
dal 12 dicembre 2013 al 23 luglio 2014 per una sindrome da disadattamento con
reazione depressiva prolungata (ICD 10 F43.21), con disturbo di personalità (ICD
10.
F61) ed una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10 F45.4). Lo
specialista, circa il grado di occupazione al 55%, ha affermato che è quanto
dichiarato dalla paziente dopo il licenziamento del 1° febbraio 2014 __________
__________. Il medico ha inoltre confermato che in quel periodo l’interessata
era completamente inabile al lavoro e che “diverse proposte di trattamento
psicofarmacologico della paziente sono state rifiutate dalla stessa che infatti
ha poi interrotto il rapporto terapeutico con il sottoscritto” (doc.
XXXIII).
Il
15.
novembre 2016 la dr.ssa med. __________ ha affermato che l’interessata è
stata in cura presso di lei dall’8 luglio 2014 al 4 maggio 2015 per il
trattamento di una sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata
(ICD 10 F 43.21), disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo
borderline con aspetti persecutori (ICD 10 F 60.3) e fibromialgia diagnosticata
dal dr. med. __________ (doc. XXXVII). L’attrice è stata inabile al lavoro
dall’8 luglio 2014 al 9 febbraio 2015. La specialista ha affermato che “la
paziente non mi ha menzionato la differenziazione del suo impiego suddiviso per
la __________ e __________. L’incapacità lavorativa da me certificata concerne
un’incapacità al 100% di un’attività lavorativa” e che “nel periodo in
cui la paziente era dichiarata inabile al 100% per qualsiasi attività
lavorativa non avrebbe dovuto essere in grado di svolgere l’attività lavorativa
al 10%”. La dr.ssa med. __________ ha poi indicato che “la paziente è
stata sottoposta solamente ad una psicoterapia in quanto resistente al
trattamento farmacologico. Alla paziente sono state illustrate le possibilità
terapeutiche riguardanti la psicoterapia, la farmacoterapia, la terapia
combinata e la possibilità di approcci alternativi. Non essendoci una garanzia
totale e nemmeno l’evidenza assoluta del beneficio della farmacoterapia, come
pure prendendo in considerazione la sua farmacofobia (la paziente non
assumerebbe nemmeno i banali antidolorifici), abbiamo optato per un approccio
psicoterapico volto all’elaborazione della frustrazione e individuazione delle
strategie di copping. Rispetto alle conseguenze sulla capacità lavorativa e possibilità
di guarigione mi è difficile dare una risposta chiara e netta, in quando da una
parte, la farmacoterapia potrebbe accelerare il processo di guarigione in una
persona ricettiva e disponibile al trattamento. Dall’altra parte costringere o
obbligare una persona con evidente farmacofobia e resistenza al trattamento
farmacologico, potrebbe dare solo risultati controproducenti”. La
specialista ha inoltre affermato di non essere “al corrente di
partecipazione al workshop a __________. Se lo fossi stata avrei sconsigliato
sia la partecipazione che il viaggio al estero, che a mio avviso sono
incompatibili con un’incapacità lavorativa al 100%”. Circa i corsi in __________
__________ la curante ha affermato di esserne stata al corrente. “Infatti
dal 9.02.2015 ho interrotto la certificazione dell’inabilità lavorativa in
quanto a mio avviso la paziente mostrava le capacità di partecipare ad
un’attività, spostarsi, integrarsi in un altro ambiente fuori dal suo ambiente
abituale, senza mostrare segni di sofferenza o difficoltà. In base a queste
informazioni e in base allo status clinico (assenza di umore depresso, buona
reattività, coerenza del pensiero) la sua capacità lavorativa era pari al 100%
dal 09.02.2015. Di fatto, la paziente da quella data non si è più presentata da
me fino al 04.05.2015, data della nostra ultima seduta, nella quale si è deciso
di interrompere il rapporto terapeutico, in quanto la paziente non accettava la
mia decisione riguardo la sua abilità lavorativa” (doc. XXXVII).
Il 25 novembre 2016 il dr.
med. __________ ha affermato:
" (…)
1) Nel periodo da voi segnalato ho visto AT 1 solo una
volta, il 20.maggio 2015. In quell’occasione si era presentata nel mio studio
esigendo da me la consegna brevi manu della copia della perizia psichiatrica scritta
il 14.03.2015 dallo psichiatra Dr. __________ su richiesta della CV 1. Non
ottemperavo alla richiesta, non disponendo del permesso scritto del Dr. __________
in questo senso.
Non dispensavo nessun tipo di cura, salvo l’ascolto
della rabbia della paziente.
Potevo però constatare un indiscutibile disturbo di
personalità nel senso di un disadattamento con tinte istrioniche, manipolatorie
e querulomani. Problema psichiatrico che entrava certamente in rotta con lo
svolgimento normale della sua funzione lavorativa.
2) La vostra osservazione è corretta. Pochi giorni
prima, il 14 maggio 2015, avevo stilato, in assenza della paziente che non
vedevo dal novembre dell’anno precedente, un rapporto dettagliato per la CV 1
(con i dati in quel momento in mio possesso). Quanto vi figura corrisponde
esattamente allo stato delle mie conoscenze in quel momento. Appariva in modo
del tutto inaspettato il 20 maggio successivo (6 giorni dopo) come scritto nel
punto 1.
AT 1 si ripresentava poi nel mio studio solo il 18
agosto successivo per un controllo di buona salute, aggiornandomi sulla sua
situazione e chiedendomi di dichiararla completamente abile al lavoro a partire
dal 1.6.2015, cosa che accettavo per i seguenti motivi:
a) Pur non avendo svolto nessun ruolo di curante nella
sua storia ritenevo di aver sempre rappresentato un punto fisso nel confuso e
conflittuale universo di AT 1. Sono stato un medico di famiglia suo, di sua
madre e dei suoi fratelli sin dal 1993.
b) Mi era evidente che AT 1 presentava allora come adesso
tratti patologici di carattere nel senso di un disturbo di personalità e di
adattamento forse di stampo psicotico, incompatibili con una normale capacità
lavorativa: il suo percorso è sempre stato caratterizzato da conflitti,
frustrazione, senso di incomprensione, idee di persecuzione a tratti paranoidi
certamente incompatibili con una capacità lavorativa anche parziale in quei
periodi.
Il fatto che si ritenesse abile in misura completa dal
1.6.2016
costituiva per me un barlume di speranza verso il ritrovamento di un
equilibrio professionale e personale attraverso un’altra attività. In questo
senso lo sottoscrivevo più che volentieri, sperando che ciò contribuisse
all’uscita dal problematico precedente stato di cose.
3) Vedi punto 1
4) In quel periodo, psichiatricamente, AT 1 era stata
allo sbando.
Mesi prima avevo tentato di agganciarla alle cure
dello psichiatra Dr. __________ di __________, ma la cosa non aveva funzionato,
dopo breve, per la diffidenza e l’oppositività della paziente sempre spontaneamente
orientata verso cure di vari psicologi di sua scelta e di alterne capacità ed
indirizzo (meglio se “naturale” “olistico” “ajurvedico” o simile) di cui
abbonda il nostro territorio.
5) Ritengo quindi che quanto da me certificato
retrospettivamente con scritto del 18.8.2016 in vostro possesso rispecchi
correttamente la realtà della paziente in quel periodo. Malgrado che ad un
esame superficiale le mie prese di posizione possano apparire contraddittorie,
esse non lo sono affatto alla luce di una lettura attenta e delle mie
informazioni.
Recentemente AT 1 mi ha comunicato di essere in
procinto di lasciare definitivamente il Cantone, “per rifarsi una nuova vita”
in __________ __________, ospitata da persone in pratica sconosciute, in una
remotissima fattoria di campagna, da dove si proponeva, con una __________, di
mettere in piedi un commercio di prodotti genuini __________ (pasta fresca
fatta in casa) che avrebbe importato __________ e distribuito lei stessa su di
un non meglio precisato territorio, idea che le era venuta durante un programma
occupazionale.
Personalmente ne deduco che la problematica
psichiatrica della paziente continui, non curata, in modo tuttora fluido.”
(doc. XLII)
Va
infine evidenziato che con decisione formale del 27 settembre 2016 l’UAI ha
negato il diritto a prestazioni poiché, secondo l’amministrazione, l’attrice è
stata inabile al lavoro al 100% dal 30 luglio 2013 al 31 maggio 2014, al 50%
dal 1° giugno 2014 al 15 giugno 2014, allo 0% dal 16 giugno 2014 al 17 novembre
2014, al 100% dal 18 novembre 2014 al 31 maggio 2015 e nuovamente allo 0% dal
1° giugno 2015 (pag. 285 incarto AI).
2.6
Circa
l’aspetto medico, va rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11
settembre 2015, pubblicata in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha
stabilito che una perizia privata non costituisce un mezzo di prova ai sensi
dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel processo civile le perizie di parte (Privatgutachten)
devono essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di
parte. Questa giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti
dall’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, che nella maggior
parte dei Cantoni sono giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali
(cfr. Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).
Nel caso evaso dall’Alta Corte
lo scorso settembre, si trattava di un assicurato al beneficio di
un’assicurazione di indennità giornaliera fondata sulla LCA che era incapace al
lavoro e ha domandato una rendita di invalidità, che la sua assicurazione
privata ha rifiutato fondandosi su una perizia che essa stessa ha fatto
eseguire da un medico specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale si è
basato sugli atti medici e ha visitato personalmente l’interessato, non
ritenendo infine un’incapacità lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in
giudizio la sua assicurazione, ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la
causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la
perizia di parte allestita su mandato dell’assicuratore, il referto del
curante, la perizia interdisciplinare e il parere di un altro medico a cui
l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti) giunte a conclusioni differenti sulla
capacità lavorativa dell’assicurato, si sono basati sulla perizia di parte
dell’assicuratore malattia e in virtù della verosimiglianza preponderante hanno
ritenuto che l’assicurato non fosse inabile al lavoro. La prima istanza si è
basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd, secondo cui la perizia di parte fatta
esperire dall’assicuratore malattia ha il valore di un mezzo di prova (cfr.
consid. 2.1). L’assicurato ha quindi inoltrato un ricorso in materia civile
presso il Tribunale federale, lamentando che la perizia fatta allestire
dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma di parte, perciò dal profilo
del diritto processuale civile valeva soltanto, come stabilito dalla DTF 132
III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di parte e non come mezzo di
prova (cfr. consid. 2.2).
Il TF ha dovuto quindi
esaminare la questione di sapere se la perizia di parte sulla quale si è
fondato l’assicuratore malattia nell’assicurazione complementare sia un mezzo
di prova ai sensi del Codice di procedura civile.
Nelle sue considerazioni,
l’Alta Corte ha evidenziato che nel diritto delle assicurazioni sociali il
Tribunale federale ha ritenuto nella DTF 125 V 351 come il semplice fatto che
la presa di posizione del medico avvenga nell’ambito di una perizia di parte a
domanda dell’assicuratore non sia sufficiente per mettere in dubbio il valore probatorio
della perizia. Essa ha dunque valore di un mezzo di prova. Per contro, nel
diritto privato, secondo giurisprudenza costante una perizia di parte non è un
mezzo di prova, ma una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24 consid.
3.3
; DTF 132 III 83 consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).
Nel diritto privato, l’art. 168
cpv. 1 CPC enumera esaustivamente i differenti mezzi di prova, fra i quali
figura la perizia. Il Tribunale federale ha proceduto a un’interpretazione
sistematica del Codice e in particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso
che la nozione di perizia di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne
unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).
Una parte della dottrina
considera che una perizia di parte deve potere essere prodotta al Tribunale
come un documento ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg.
CPC. Un’altra parte della dottrina, alla quale si rifà il Tribunale federale,
considera che una perizia di parte non è un mezzo di prova, poiché il legislatore
escluso la perizia di parte come mezzo di prova in generale ai sensi dell’art.
168.
cpv. 1 CPC, e non solo quale perizia ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. d
CPC (consid. 2.5.3: “[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das
Privatgutachten als Beweismittel i.S.v. Art. 168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht
nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO ab”).
Di conseguenza, la
giurisprudenza resa in materia di diritto delle assicurazioni sociali, quale la
DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova applicazione. È piuttosto la
giurisprudenza resa in materia di diritto privato che si applica, in virtù
della quale la perizia di parte non ha qualità di mezzo di prova, ma
costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24; DTF 132
III 83).
Le allegazioni che si fondano
su una perizia di parte sono generalmente considerate essere particolarmente
motivate (substanziiert), di modo che la controparte non può contestare
in maniera generica (pauschale Bestreitung) queste allegazioni, ma deve
piuttosto precisare concretamente quali sono gli elementi e i fatti che
contesta. Come semplice allegazione la perizia di parte può se del caso,
insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze processuali giusta l’art. 168 cpv.
1.
CPC, dimostrare quanto asserito dall’assicurato. In assenza di indizi in tal
senso, se sufficientemente contestata la perizia di parte si esaurisce invece
in una mera allegazione per nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).
Nella fattispecie analizzata
dalla nostra Massima Istanza, il Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia
di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su questa perizia ha
ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al lavoro.
Di conseguenza, il giudizio
cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1 CPC nella misura in cui ha ritenuto che
la perizia di parte fosse un mezzo di prova che permetteva di constatare la
capacità di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.6).
Il ricorso dell’assicurato è
quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati all’autorità di prima
istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo conto dei principi posti
a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).
Va
ancora evidenziato che con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al
consid. 3.2, ha ribadito che in caso di presentazione di un referto medico,
laddove si vuole contestarne il contenuto, occorre censurarlo in maniera
specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi, non bastando una
critica generica (“Dans le cas présent, l'intimée a produit
l'expertise privée du Dr B.________, datée du 1er juillet 2015, comportant sept
pages. Ce rapport détaillé permet de saisir le
raisonnement de l'expert, qui l'a amené à considérer que le recourant était en
mesure de travailler en tout cas dès le 23 juin 2015. Confronté à cette
expertise privée, le recourant s'est borné à la contester globalement par pli
du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas d'accord. Il a certes annexé un
rapport de deux pages du Dr A.________, psychiatre qui le traite, lequel a nié
une valeur probante suffisante au rapport de l'expert privé B.________, faute
d'objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr A.________ relève des
discordances entre le diagnostic posé par le Dr B.________ (trouble de
l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes subjectives du
recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de travailler, le premier
ne discute pas précisément les allégations figurant dans l'expertise privée.
Autrement dit, la remise en cause des allégations factuelles contenues dans
cette expertise demandée par l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation
motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le
Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque
ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24
juillet 2015. Dans de telles circonstances, les allégations précises de
l'expertise privée - contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve
de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office
de l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de
refus de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré
était entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a
pas violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________
avait emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).
2.7
Affinché un rapporto medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la
nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in
Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea
2008.
pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF
130.
V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il
medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve
anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.8
In concreto, alla luce degli atti
medici prodotti dalle parti e dagli accertamenti effettuati nelle more
processuali, questo Tribunale deve concludere che l’attrice, per il periodo
oggetto del contendere, è stata completamente inabile al lavoro anche dal 1° giugno
2014.
al 17 novembre 2014, il periodo dal 18 novembre 2014 al 9 febbraio 2015
essendo già stato riconosciuto dall’assicuratore (cfr. anche consid. 2.1).
Gli psichiatri curanti, dr.
med. __________, che ha visto la paziente dal 12 dicembre 2013 al 23 luglio
2014, e dr.ssa med. __________, che ha avuto in cura l’interessata dall’8
luglio 2014 al 4 maggio 2015, hanno infatti spiegato i motivi medici oggettivi
per i quali l’attrice nel periodo in esame non avrebbe potuto svolgere alcuna
attività lucrativa (cfr. in particolare doc. XXXIII e XXXVII). I loro referti e
le loro valutazioni, che si fondano su numerose visite dell’interessata, che non
contengono contraddizioni, presentano tutti i requisiti posti dalla
giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un apprezzamento medico,
piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351
consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI
1991.
U 133 consid. 1b): entrambi gli psichiatri hanno espresso il loro
apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto ad un esame
approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2) ed
hanno preso in considerazione tutti i mali di cui si lamenta l’attrice.
La
dr.ssa med. __________ ha pure spiegato dettagliatamente per quale motivo dal 9
febbraio 2015 l’interessata va ritenuta completamente abile al lavoro, e meglio
il fatto che l’attrice non si è più presentata ad alcuna visita medica, non
continuando in questo modo le cure prescrittele, e la circostanza che
l’assicurata si era attivata sul piano della reintegrazione professionale, utilizzando
risorse e capacità che non sono compatibili con una incapacità lavorativa. In
particolare essa ha dimostrato interesse per svolgere dei corsi in __________ __________,
mettendo in evidenza la capacità di partecipare ad attività, spostarsi e
reintegrarsi in un altro ambiente, senza dimostrare segni di sofferenza o
difficoltà. Essa ha pure rilevato che l’interessata ha paura ad assumere
medicamenti (farmacofobia; cfr. doc. 36) e di conseguenza è stata messa in atto
una psicoterapia con setting settimanale (cfr. doc. P e 36).
A
questo proposito, la censura dell’assicuratore, secondo cui l’attrice avrebbe
violato il suo obbligo di ridurre il danno, sgorgante dall’art. 61 LCA e
concretizzato nell’art. __________ CGA per il quale “per quanto possa essere
esigibile, entro il periodo di tempo indicato, la persona assicurata si
sottopone alle operazioni medicalmente necessarie, alle terapie o alle altre
misure consigliate da un medico o dalla CV 1”, va respinta.
L’interessata
ha infatti seguito le terapie ritenute necessarie dai suoi curanti che si sono
succeduti nel tempo e la dr.ssa med. __________ ha spiegato per quale motivo
anche la sola psicoterapia, senza assunzione di medicamenti specifici, in una
paziente che soffre di farmacofobia, è altrettanto efficace, precisando che al
contrario obbligare la paziente, affetta da tale patologia, ad assumere i
farmaci potrebbe dare solo risultati controproducenti (doc. XXXVII).
Per
contro, non può essere ritenuta l’indicazione del medico curante, dr. med. __________,
di una completa inabilità lavorativa fino al 31 maggio 2015. Il medico, non
specialista in psichiatria e psicoterapia, ma in medicina interna, non ha
infatti visto l’interessata in quel periodo, se non il 20 maggio 2015 (doc.
XLII). Tant’è che il 14 maggio 2015 aveva compilato il rapporto medico
all’attenzione della convenuta dove aveva indicato di non essere “in misura
di segnalare la situazione attuale della paziente che non vedo da oltre 6 mesi”
ed ha precisato di non potersi pronunciare circa l’incapacità lavorativa dal
novembre 2014 in poi (doc. 51). Certo, il 20 maggio 2015 il dr. med. __________
ha potuto accertare che l’interessata era arrabbiata e che soffriva di un
problema psichiatrico che “entrava certamente in rotta con lo svolgimento
normale della sua funziona lavorativa” (doc. XLII). Tuttavia questa sola
circostanza non è sufficiente per comprovare una totale incapacità lavorativa
anche dopo il 9 febbraio 2015. Non va del resto dimenticato che il medico
curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase
acuta, di esacerbazione del male, tende a farsi un'idea diversa della gravità
del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza
sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15
novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I
514/06]).
In
concreto non possono neppure essere presi in considerazione i pareri espressi
dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia ed incaricato dalla
Cassa di esaminare lo stato valetudinario dell’interessata. Con
il referto del 16 aprile 2014 lo psichiatra ha infatti effettuato una
valutazione prospettica, ritenendo possibile per l’interessata ricominciare la
propria attività dapprima al 50% dal 1° giugno 2014 ed in seguito al 100% dal
15.
giugno 2014. Lo specialista aveva tuttavia segnalato all’assicuratore la
necessità di procedere con una nuova valutazione a fine maggio 2014 (doc. 16).
Ciò che non è stato fatto. Il secondo referto, relativo alla visita effettuata
nel corso del mese di febbraio 2015, contiene invece delle imprecisioni, poiché
indica che la dr.ssa med. __________ avrebbe attestato retroattivamente
l’incapacità lavorativa dal mese di luglio 2014 e non dal momento della sua
presa a carico e che la paziente avrebbe interrotto ogni trattamento
psichiatrico da luglio a novembre 2014 (doc. 42). Dagli accertamenti effettuati
e dalla documentazione prodotta dalle parti emerge invece che la dr.ssa med. __________
ha preso in cura l’attrice dall’8 luglio 2014, che l’interessata ha seguito le
cure messe in atto dalla specialista e che quest’ultima ha potuto stabilire in
prima persona lo stato valetudinario della sua paziente nel corso dei mesi da
luglio a novembre 2014 (cfr. anche doc. 46).
Alla luce delle numerose
contraddizioni e lacune del referto del 14 marzo 2015 del dr. med. __________,
non può di conseguenza neppure essere presa in considerazione l’incapacità
lavorativa da lui attestata dal 9 febbraio 2015 al 14 marzo 2015 (momento della
visita).
Ne segue che solo le
valutazioni dei due psichiatri curanti, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________,
possono essere utilizzati per determinare l’incapacità lavorativa dell’attrice
nel periodo in esame. L’assicurata va ritenuta completamente inabile al lavoro anche
dal 1° giugno 2014 al 17 novembre 2014, periodo durante il quale l’assicuratore
deve versare le prestazioni pattuite.
Contrariamente a quanto
ritiene l’assicuratore, la circostanza che l’interessata si è recata all’estero
dal 7 al 10 agosto 2014, ossia per 4 giorni, senza la sua autorizzazione, nel
preciso caso di specie non può esserle di nocumento. Infatti, avendo la
convenuta cessato il versamento delle prestazioni dal 15 giugno 2014, essa non
era tenuta ad informare l’assicuratore dei suoi spostamenti per un periodo, del
resto, assai limitato.
Certo, la convenuta sostiene
che l’interessata non avrebbe in ogni caso alcun diritto a prestazioni poiché l’attrice
non ha trasmesso regolarmente i certificati medici attestanti la sua incapacità
lavorativa, violando in questo modo le CGA.
Per l’art. __________ CGA in
caso d’incapacità lavorative prolungate è necessario far pervenire ogni mese un
certificato intermedio all’assicuratore. Ai sensi dell’art. __________ CGA se
in caso di prestazioni vengono violati gli obblighi comportamentali
l’assicuratore può ridurre o negare le prestazioni secondo il proprio giudizio.
In concreto la circostanza che
l’attrice nel periodo di assenza di versamento delle indennità non abbia
prodotto ogni mese certificati medici, non può andare a suo svantaggio.
Come spiegato dall’interessata in sede di udienza, infatti, non percependo più
alcuna indennità, non era più tenuta a produrre i certificati medici in maniera
regolare, ossia ogni mese. Essa ha per contro contestato la presa di
posizione dell’assicuratore già in data 15 maggio 2014 (doc. I), rilevando che
lo stesso medico fiduciario, dr. med. __________, aveva ritenuto necessario,
prima di cessare il versamento delle prestazioni, effettuare un’ulteriore
visita (doc. I) e nel corso del mese di luglio 2014 (pervenuto alla Cassa il 7
agosto 2014), quando ha trasmesso un certificato medico del dr. med. __________,
attestante la totale incapacità lavorativa fino a fine agosto 2014 e dove ha
affermato che il curante aveva spedito una raccomandata seguita da un’ulteriore
lettera (doc. L). Malgrado il contenuto di questo scritto e l’assenza della
documentazione pregressa del dr. med. __________ citata dall’attrice (cfr. doc.
22.
e annotazioni scritte a mano), l’assicuratore non ha immediatamente preso
contatto con il curante e non ha sollecitato la produzione della
documentazione, né ha reso attenta l’assicurata del mancato invio di referti
medici (cfr. verbale di udienza, doc. VIII, pag. 3). Il 7 agosto 2014 ha per
contro affermato che “siccome si sono resi necessari ulteriori accertamenti,
non ci è possibile dar seguito tempestivamente alle sue richieste. Sarà
comunque nostra premura farle avere la nostra presa di posizione entro il
prossimo 31.08.2014” (doc. 23). Tuttavia solo il 12 dicembre 2014
l’assicuratore si è determinato, negativamente, dopo aver dato avvio ad alcuni
accertamenti medici dal 12 settembre 2014 (cfr. doc. 24 e 34).
Del resto l’assicuratore ha
versato le prestazioni fino a metà giugno 2014 senza la produzione di particolari
attestati medici, se non della sola perizia del dr. med. __________ ed ha poi
nuovamente riconosciuto una completa inabilità lavorativa dal 18 novembre 2014
al 9 febbraio 2015, versando indennità al 100%.
Quanto all’asserita assenza di
una vera e propria patologia psichiatrica, va evidenziato come sia stato lo
stesso assicuratore, malgrado la malattia sia sempre la stessa, a riprendere il
versamento delle prestazioni dal 18 novembre 2014 al 31 dicembre 2014 e poi
fino al 9 febbraio 2015.
Infine non può essere presa in
considerazione la decisione AI del 27 settembre 2016 che fa stato di periodi
con e senza incapacità lavorativa diversi da quelli sopra esposti, poiché l’UAI
non ha effettuato accertamenti particolari, come invece effettuati da questo
Tribunale nelle more processuali.
In queste condizioni
l’assicuratore è tenuto a versare indennità nella misura del 100% dal 1° giugno
2014.
al 17 novembre 2014, ritenuto che dal 1° giugno 2014 al 15 giugno 2014
dovrà tener conto delle indennità già riconosciute.
2.9
Per
quanto concerne l’ammontare delle indennità giornaliere dalle tavole
processuali emerge che nella notifica di malattia del 20 settembre 2013 la __________
ha dichiarato che l’interessata ha da ultimo percepito un salario mensile
lordo, per tredici mensilità, di fr. 3’931.55, oltre ad un importo annuo di fr.
2'862 quale supplemento di salario per un grado di occupazione del 55%, pari a
22.
ore a settimana (doc. 1).
L’assicuratore
ha conseguentemente calcolato un’indennità giornaliera di fr. 118.32
({[3'931.55 x 13] + 2'862} : 365 : 100 X 80; allegato al doc. 1 e doc. 74).
In
sede di udienza, il 19 maggio 2016 (doc. VIII), l’attrice, per la prima volta,
ha sostenuto che dovrebbe pure essere riconosciuto il tempo di lavoro
effettuato presso la __________ nella misura del 15% (cfr. doc. VIII). Essendo
anche la __________, come la __________, parte della __________, la convenuta
avrebbe dovuto tener conto di un tempo di lavoro del 70%.
Il
6.
ottobre 2016, l’attrice ha in seguito affermato di aver lavorato al 55%
presso la __________, al 10% presso __________ ed al 10% come __________ presso
__________ (doc. XIX).
L’assicuratore
ritiene che la questione non vada esaminata. L’inabilità lavorativa presso la __________
non sarebbe mai stata segnalata al datore di lavoro, l’annuncio, ai sensi delle
CGA, sarebbe tardivo e la richiesta sarebbe in parte prescritta (doc. XI).
Inoltre con la petizione questa problematica non era stata sollevata.
2.10
In
concreto il 9 giugno 2016 l’attrice ha prodotto il certificato di lavoro rilasciato
dalla __________ da cui emerge che l’interessata ha lavorato “alle
dipendenze della __________, succursale della __________ dal 1° gennaio 1994 al
31.
gennaio 2014” e che “dal 1° gennaio 2009 il grado d’occupazione della
signora AT 1 è stato ulteriormente modificato e fissato al 55%” (doc. X/2) e
il certificato di lavoro rilasciato dalla __________ il 21 settembre 2015, da
cui emerge che l’interessata ha lavorato presso la “__________” dal 1° gennaio
1995.
al 31 luglio 2015 quale __________ al 10% (doc. X/1).
Il
13.
giugno 2016 la convenuta ha prodotto un e-mail della __________ da cui
emerge che l’attrice ha lavorato al 55% e da cui risulta che “i servizi __________
hanno annunciato esclusivamente il pensum lavorativo presso la nostra
sede in Ticino (55% con relativo salario)”, che “nonostante la __________
e la __________ siano entrambe “sotto il cappello” __________, la gestione del
personale è totalmente separata (due contratti, due funzioni, due
salari, due account, ecc.)”, che “in base alle informazioni in nostro
possesso, la Signora AT 1 avrebbe potuto essere abile per la funzione svolta
presso __________ e inabile per quella svolta presso __________”, che “abbiamo
diversi collaboratori a tempo parziale e per ognuno di loro quando ne è il caso
annunciamo esclusivamente la parte __________” e che “a nostro modo
di vedere sarebbe stato compito della Signora AT 1 annunciare la sua malattia
anche ad __________ per il 10% del suo contratto ad ore. Cosa che non risulta
essere stata fatta” (doc. 71, sottolineature in originale).
E’
inoltre stato prodotto il contratto di lavoro individuale tra la __________ “rappresentata
dalla __________” e l’attrice, del 15 dicembre 2008 dove figura che
l’interessata dal 1° gennaio 2009 lavora quale __________ a __________ per __________
__________ con un volume di occupazione del 55% annuo (allegato doc. 71).
Interpellata
in merito dal TCA la __________, tramite __________, ha affermato che l’attrice
non ha lavorato come “__________” da gennaio 2013 a gennaio 2014. “Ha per
contro esercitato tale attività saltuariamente da gennaio 2011 a settembre 2012
ricevendo l’importo di fr. 180.-- forfetario, previsto quale “gettone di
presenza” per singole attività di questo tipo che le è sempre stato versato
attraverso il salario. Essendo la Signora AT 1 già a beneficio di un contratto
CCL __________ non ne è stato stipulato un’ulteriore per la funzione di “__________”
(doc. XXXV).
Con
e-mail del 21 dicembre 2016 __________, rivolgendosi a AT 1, ha affermato che “purtroppo
le ho dato un’informazione errata. In effetti nel dossier ho trovato il
contratto del 2011 che le trasmetto in allegato. Per le 2 giornate svolte nel
2012.
non vi è alcuna traccia di documento a parte gli ordini di pagamento. Ho
cercato insieme alle colleghe in archivio e contattato chi di dovere ma non vi
è traccia. Posso immaginare che visto il numero esiguo di giornate svolte nel
2012.
(soltanto 2) non sia stato stipulato un contratto ma utilizzato solo
l’ordine di pagamento” (MM1).
Con
scritto datato 20 dicembre 2016 __________ si è rivolto al TCA affermando che
l’attrice non ha “lavorato in qualità di __________ nel periodo dal gennaio
2013.
al gennaio 2014 bensì ha svolto tale attività dal gennaio 2011 a settembre
2012.
Nel suo archivio personale ho trovato copia del contratto del 2011 e non
quella del 2012 dove, molto probabilmente, visto l’esiguo numero di giornate
(2), è stato fatto solo l’ordine di pagamento e non il contratto” ed ha
allegato il contratto d’ingaggio __________ nel quadro dei progetti __________
a tempo determinato dal 1.1.2011 al 31.12.2011 da cui emerge un salario di fr.
180.
a prestazione (doc. XLV+1).
In
concreto vi sono pertanto 3 distinti contratti di lavoro, di cui uno, quello di
__________, è stato sottoscritto per un tempo determinato e non si è protratto
oltre il settembre 2012 (doc. MM1 e XLV). Gli altri due contratti, pur essendo
stati sottoscritti dall’attrice per la medesima azienda (__________), concernono
due succursali distinte, due posti di lavoro diversi, due sedi diverse (__________e
__________; doc. 71). Tant’è che l’attrice è stata licenziata dalla __________ il
30.
aprile 2013 per il 31 luglio 2013 (pag. 5, incarto AI; poi prorogato al 31
gennaio 2014), mentre dalla __________ il 7 maggio 2015 per il 31 luglio 2015
(cfr. pag. 229 incarto AI).
2.11
In
primo luogo va evidenziato che per l’art. __________ CGA della convenuta la
base di calcolo è costituita dall’ultimo salario con obbligo contributivo AVS
percepito prima dell’inizio della malattia.
Anche
le CGA del precedente assicuratore (fino al 31 dicembre 2013), __________,
prevedono una norma simile. Per l’art. __________ CGA come base per il calcolo
dell’indennità giornaliera si considera l’ultimo salario percepito
dall’assicurato nell’azienda assicurata prima dell’inizio della malattia (art. __________).
Se l’assicurato non esercita un’attività regolare, o se il suo salario è
soggetto a forti oscillazioni, il calcolo viene effettuato sulla base di un
salario medio percepito negli ultimi 12 mesi. Se ciò non è possibile, il
calcolo avviene in base ad un salario medio giornaliero. In caso di rapporto di
lavoro a tempo determinato il salario viene convertito in base alla durata
effettiva del rapporto di lavoro. Per l’art. __________ è considerato salario
AVS quello percepito per ultimo nell’azienda assicurata, comprendente gli
assegni familiari accordati per i figli, per la formazione o per l’economia
domestica, conformemente agli usi locali o professionali (…).
In
concreto, di conseguenza, non sono in ogni caso dovute indennità per l’attività
di “__________”, per la quale l’attrice conseguiva un importo di fr. 180 a
prestazione (doc. MM2) essendo stata esercitata nel 2012 solo in due occasioni
(doc. MM1; doc. XXXV) ed essendo cessata nel corso del mese di settembre 2012,
ossia quasi un anno prima dell’inizio dell’incapacità lavorativa (30 luglio
2013).
Non
vi sono pertanto motivi per procedere con ulteriori accertamenti, quali
l’audizione di __________ oppure una nuova richiesta alla __________, su questi
specifici punti.
Circa
il lavoro svolto per la __________, per il quale è stato sottoscritto un
contratto di lavoro autonomo rispetto a quello con la __________, va rilevato
che il 25 novembre 2016 la __________ ha affermato che il solo reddito
conseguito dall’interessata dal 30 luglio 2013 al 31 luglio 2015 lo è stato nel
corso del mese di agosto 2013 per un’attività svolta nel mese di luglio ed ha
aggiunto che “le montant brut de ce revenu a été de CHF 9'020.30, soit CHF
8'288.15 net, correspondant vraisemblablement à une activité à 100% durant un
mois, autrement dit au taux annuel de 10% annuel correspondant à son contrat”
(doc. LL1). La __________ ha inoltre affermato che “c’est
Mme AT 1 elle-même qui nous a communiqué une incapacité de travail après
juillet 2013 (nous n’avons pas retrouvé la date exacte)” e che “durant
les années suivantes, Mme AT 1 n’a pas été en mesure de justifier ses absences
lors des planifications qui lui ont été communiquées, et ceci malgré des
demandes et des relances de la part da sa hiérarchie; elle a donc été licenciée
par un courrier du 7 mai 2015, pour l’échéance du 31 juillet 2015” (doc.
LL1). In un e-mail del medesimo giorno, ma di alcune ore più tardi, sempre lo
stesso funzionario ha affermato che “en raison du fait que son contrat CCT
auprès de la __________ prenait fin, nous avons effectivement changé son
contrat auprès de la __________ en date du 26 août 2013, passant d’une CCT à un
contrat d’auxilaire en date du 23 août 2013. Comme je vous l’ai indiqué, Mme AT
1.
n’a jamais travaillé sur la base de ce contrat en raison de ses absences, qui
ont finalement abouti à son licenciement” (LL5). La convenuta
tuttavia contesta di aver mai sottoscritto un contratto quale ausiliaria e
sostiene di aver sempre mantenuto il medesimo rapporto di lavoro soggetto al
CCL.
La
lettera di disdetta del 7 maggio 2015, indirizzata all’attrice, è del seguente
tenore:
"
(…) Nous vous
confirmons ce qui vous a été annoncé, à savoir notre décision de mettre un
terme aux rapports de travail qui nous lient dans les délais légaux soit au 31
juillet 2015.
Tel que mentionné, durant les deux
dernières années, vous n’avez pas été en mesure de fournir la prestation
attendue lors des jours planifiés, ceci pour des raisons médicales. En 2013,
vous avez fourni un certificat médical couvrant les jours contractuels
planifiés. En revanche pour 2014, nous n’avons pas reçu de certificat
justifiant votre absence lors de votre planification, ceci malgré la demande et
les relances de la planification ainsi que de votre responsable, __________.
Sans nouvelles de votre part, nous avons
pris d’autres dispositions afin de fournir les besoins du __________, raison
pour laquelle vous n’avez pas été planifiée en 2015.
Nous nous vous précisons en outre les
quelques points suivants:
. Une indemnité de CHF 1'750.70,
correspondant à deux mois de votre salaire annuel au prorata vous sera versée
au terme de la période de préavis, à fin juillet 2015.
. Compte tenu de votre créance de CHF
1'311.80, correspondant à la part employé des cotisations pour la caisse de
pension, nous attirons votre attention que ce montant vous sera débité lors du
terme de la période de préavis.
. Si vous n’avez pas de nouvel employeur à
l’échéance de votre contrat, nous vous invitons à vous mettre en rapport avec
votre assureur maladie, dans les 30 jours qui suivent la fin de votre contrat
fin de remettre en vigueur la couverture accident obligatoire.
. Vous ne serez plus assurée contre la
perte de salaire en cas de maladie dans le cadre du contrat collectif conclu
par la __________ auprès de la compagnie CV 1. Il existe, le cas échéant, une
possibilité de bénéficier de cette couverture d’assurance à titre individuel et
nous vous remettons a cet égard le formulaire ad hoc de la compagnie CV 1. (…)” (pag. 229, incarto AI)
In
concreto le CGA prevedono che il contraente l’assicurazione (nel caso di
specie: il datore di lavoro) in occasione di ogni incapacità lavorativa ne fa
notifica all’assicuratore mediante il relativo formulario, e ciò, entro 5
giorni dalla scadenza del periodo di attesa concordato, al più tardi, tuttavia,
entro 30 giorni di incapacità lavorativa ininterrotta. Alla notifica va
allegato il certificato del medico curante (art. __________ CGA). In caso di
comunicazione tardiva il diritto alle prestazioni assicurate sussiste al più
presto dal momento in cui tale comunicazione perviene alla convenuta. Se è
stato concordato che il contraente l’assicurazione o l’avente diritto abbia da
subire degli svantaggi per aver leso un obbligo, tale svantaggio non si
verifica, se per le circostanze in cui si è verificata, la lesione è da
considerare senza colpa (art. __________ CGA). Se il contraente non rispetta i
termini e le scadenze per la notifica del caso di prestazioni, egli è
responsabile per i danni da ciò derivanti (art. __________ CGA).
Le
condizioni generali del precedente assicuratore (fino al 31 dicembre 2013), __________,
prevedono norme maggiormente vincolanti anche per la persona assicurata,
dovendo anch’essa, se non lo fa il datore di lavoro, notificare la malattia.
Infatti per l’art. __________ CGA lo stipulante o l’avente diritto è tenuto a
darne avviso ad __________ entro 30 giorni da quando ha avuto inizio
l’inabilità al lavoro, ma al più tardi entro 5 giorni dalla scadenza del
termine d’attesa stabilito. Se la comunicazione perviene dopo oltre 3 mesi
dalla scadenza del termine d’attesa, le prestazioni saranno corrisposte solo
dal momento in cui essa è stata recapitata, considerando nel computo della
durata delle prestazioni il periodo dell’inabilità al lavoro trascorso.
Nel
caso di specie agli atti è stata prodotta unicamente la notifica di malattia
per l’attività di __________ al 55% effettuata dalla __________ (doc. 1). Ciò è
dovuto alla circostanza che la gestione del personale è totalmente separata tra
la __________ e la __________ (due contratti, due funzioni, due salari, due
account; cfr. doc. 71). Per contro, circa l’annuncio di malattia per l’attività
svolta per la __________, risulta che l’attrice ha avvisato il datore di
lavoro, in data indeterminata (doc. L1: “[…] Mme AT
1.
elle-même qui nous a communiqué une incapacité de travail après juillet 2013
(nous n’avons pas retrouvé la date exacte) […]”), mentre l’assicuratore sostiene
di non essere stato avvisato (doc. XI).
L’annuncio
di inabilità lavorativa per l’attività al 10% svolta presso la __________ è
stato effettuato, dall’attrice alla convenuta, per la prima volta il 19 maggio
2016, in sede di udienza innanzi al TCA (doc. VIII e doc. XI).
Esso
è tardivo, essendo stato inoltrato quando l’assicurata era già abile al lavoro
da oltre un anno (9 febbraio 2015; art. __________ CGA della convenuta e __________
CGA del precedente assicuratore). L’attrice non può inoltre essere considerata
esente da ogni colpa. Infatti nel corso dei mesi precedenti l’inoltro della
petizione ha avuto un intenso scambio di corrispondenza con la convenuta senza
sollevare questo aspetto, a differenza di quanto avvenuta in ambito AI (cfr.
incarto AI dove l’attività presso la __________ è stata più volte annunciata).
La
stessa assicurata ha del resto indicato al dr. med. __________ di essere attiva
al 55% (doc. XXXIII e doc. 8). Anche il dr. med. __________, che conosce
l’assicurata dal 1993, nel rapporto del 21 settembre 2014, circa l’attività
lavorativa, aveva indicato: “impiegata __________” (doc. 30), così come
la dr.ssa med. __________ il 23 novembre 2014: “__________c/o __________”
(doc. 33).
Indipendentemente
dalla questione di sapere a chi, tra datore di lavoro ed assicurata, incombeva
l’annuncio all’assicuratore dell’inabilità lavorativa per l’attività al 10%
svolta presso __________, oggetto di un contratto separato rispetto a quello
sottoscritto con la __________, all’attrice, vista la tardività della notifica
dell’inabilità lavorativa, non possono essere riconosciute prestazioni
derivanti da questo contratto.
Ne
segue che l’interessata ha diritto solo alle prestazioni derivanti
dall’inabilità lavorativa per l’attività al 55% svolta presso la __________.
Va
ora esaminato a quanto ammontano le indennità.
2.12
Dagli
atti emerge che l’attrice è diventata incapace al lavoro dopo essere stata
licenziata. Essa infatti è inabile al lavoro dal 30 luglio 2013 (doc. 1),
mentre il licenziamento è avvenuto il 30 aprile 2013 (cfr. pag. 249 incarto AI:
attestato del datore di lavoro per l’assicurazione contro la disoccupazione del
12.
ottobre 2015 e pag. 5 incarto AI: lettera di licenziamento del 30 aprile
2013, controfirmata dall’assicurata il 28 giugno 2013).
Con sentenza 9C_24/2013
del 25 marzo 2013, il TF ha rammentato che:
" (…)
4.1
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire in SVR
1998.
KV n. 4 pag. 9 consid. 2b - sotto l'egida della LAMaI, ma enunciando
principi che rimangono validi anche sotto la LAMal (DTF 128 V 149 consid. 2a
pag. 152) - che subisce in particolare una perdita di guadagno il dipendente,
nei cui confronti non è (ancora) stato pronunciato il licenziamento ("in
ungekündigter Stellung"), che diventa incapace al lavoro a causa di
malattia e che non percepisce più il salario dal datore di lavoro. In questi
casi, se la persona assicurata perde (in seguito) il proprio posto a causa
dell'incapacità di lavoro, la perdita di guadagno consiste (anche dopo il
termine di disdetta) nella perdita di salario. In
simile evenienza vale infatti la presunzione che detta persona non avrebbe
perso l'occupazione se non fosse diventata inabile al lavoro (Gebhard Eugster,
Vergleich der Krankentaggeldversicherung nach KVG und nach VVG [in seguito:
Vergleich], in: Adrian von Kaenel [ed.], Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und
versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 80; inoltre Eugster,
Bundesgesetz über die Krankenversicherung, 2010, pag. 500).
4.2
La situazione si presenta invece diversamente se
il datore di lavoro pronuncia il licenziamento prima che il lavoratore diventa
inabile al lavoro per malattia. In tale evenienza la predetta presunzione non
si giustifica più. Il lavoratore perderebbe in ogni caso la propria
occupazione, a prescindere dalla successiva incapacità lavorativa, la quale in
questo modo non assurge più a causa primaria per la perdita di salario dopo la
scadenza contrattuale. Al pari del lavoratore disoccupato avente di principio
diritto a indennità di disoccupazione ma che a causa della malattia risulta
temporaneamente non collocabile e che pertanto non può riscuotere tali
indennità (v. DTF 102 V 83), la persona
diventata inabile al lavoro dopo avere ricevuto (o espresso lei stessa) il
licenziamento subisce ugualmente una perdita di guadagno a carico
dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia. Tuttavia - in
entrambe le situazioni - la perdita di guadagno indennizzabile corrisponde (al
termine della scadenza contrattuale e sempre che la copertura assicurativa lo
preveda) alla perdita dell'indennità di disoccupazione (sul coordinamento tra
assicurazione malattia e assicurazione disoccupazione nello specifico contesto
cfr. art. 73 LAMal e art. 28 LADI; DTF 102 V 83 segg.; RAMI
1998.
no. KV 43 pag. 420 consid. 3a con riferimenti). È riservato il caso in cui
la persona interessata è comunque in grado di dimostrare che senza l'inabilità
al lavoro avrebbe trovato con ogni verosimiglianza un posto nuovo,
concretamente definito (cfr. sentenza citata 9C_311/2010 consid. 1.2 in fine,
9C_332/2007 del 29 maggio 2008 consid. 2.2 in fine e RJAM 1983 n. K 526 pag.
81).
4.3
Dalla situazione appena descritta in cui la
persona assicurata vanta di principio il diritto a indennità di disoccupazione
ma a causa della malattia non è (temporaneamente) collocabile e non le può
riscuotere va infine distinta quella del disoccupato che non può invece neppure
rivendicare siffatto diritto, vuoi perché esso si è esaurito o perché la
persona interessata non adempie le condizioni relative alla durata contributiva
(RAMI 1998 no. KV 43 pag. 420 consid. 3b; cfr. pure sentenza K 121/06 del 16
agosto 2007 consid. 2). In questa ipotesi, l'interessato che diventa inabile al
lavoro non può di principio neppure rivendicare, per la mancata perdita di un
reddito sostitutivo, il diritto a indennità giornaliere di malattia, a meno che
non fornisca la prova che senza la malattia avrebbe iniziato a lavorare in un
posto ben definito (cfr. Eugster, Vergleich, pag. 80 seg. con i riferimenti
alla giurisprudenza in materia). In quest'ultimo caso la perdita di guadagno
consisterebbe nella perdita di salario.
5.
5.1
La Corte cantonale ha accertato che la nascita
del terzo figlio (nel maggio 2011) al termine di una gravidanza difficile, l'assenza
di aiuti, le assenze dal lavoro, l'insorgenza di disturbi del sonno, di stati
d'ansia e di stanchezza avrebbero condizionato la sua qualità di vita e
sarebbero culminate con il licenziamento da lei ritenuto ingiusto e
inaspettato. Secondo il giudice di prime cure, inoltre, l'assicurata era già
ammalata a partire dal mese di giugno 2012 (recte: 2011), ma nonostante ciò - e
malgrado alcuni periodi di assenza dal lavoro - avrebbe proseguito l'attività
lavorativa e il licenziamento avrebbe determinato la sua volontà a prendersi
cura della sua salute. In tali circostanze - applicando la giurisprudenza
sviluppata per i casi esposti sopra al consid. 4.3 -, ha sostenuto che senza la
malattia l'assicurata avrebbe continuato la sua attività lavorativa come nel periodo
precedente, mentre l'assicuratore non avrebbe fornito la (contro)prova che
l'interessata avrebbe rinunciato a nuova occupazione e sarebbe rimasta in
disoccupazione. Egli ha poi rilevato che l'interessata, non più presente sul
posto di lavoro dal 6 ottobre 2011 e malata dal precedente giugno 2011, aveva
diritto a ricevere indennità giornaliere piene - sulla base dell'ultimo salario
percepito prima dell'inizio del caso di assicurazione, conformemente all'art.
6.1
CGA - per perdita di guadagno anche dopo la fine del contratto di lavoro
avvenuta il 30 aprile 2012 e ciò sino al suo ristabilimento avvenuto con
effetto al 1° luglio 2012. Sempre secondo il giudice cantonale, la perdita di
guadagno sarebbe dimostrata dal fatto che, con tutta verosimiglianza, senza la
malattia, l'assicurata non avrebbe perso il lavoro che aveva ormai da una
ventina d'anni (1991).
5.2
L'assicuratore ricorrente, oltre a lamentare un
accertamento arbitrario dei fatti per il motivo che il primo giudice avrebbe
ammesso l'esistenza di una malattia inabilitante già prima del 6 ottobre 2011,
evidenzia l'importanza di operare una distinzione giuridica fra la situazione -
come quella in esame - di un assicurato abile al lavoro al momento della
ricezione della disdetta del contratto di lavoro, il quale sa di doversi
attivare poiché da una determinata data non sarà più alle dipendenze del datore
di lavoro, e quella del lavoratore che invece riceve la disdetta in piena
inabilità lavorativa, e dal quale non si può esigere che si attivi per cercare
un nuovo impiego. (…)”
In
ambito LCA, con sentenza 4A_344/2007 dell’11 marzo 2008, il TF ha affermato:
" 3.3 Secondo la predetta
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il fatto di essere
assicurato per un'indennità giornaliera di un determinato importo e di avere
pagato i relativi premi non comporta automaticamente il diritto al versamento
della somma assicurata in caso di incapacità lavorativa; occorre ancora che
l'assicurato subisca una perdita di guadagno in misura tale da giustificare il
pagamento dell'importo assicurato (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a;
cfr. anche la sentenza non pubblicata del 4 maggio 2004 nella causa K 146/03
consid. 3.1).
3.3.1
Sotto il suo titolo marginale
"Coordinamento con l'assicurazione contro la disoccupazione", l'art.
73.
cpv. 1 LAMal dispone che ai disoccupati colpiti da una incapacità lavorativa
superiore al 50 % è pagata l'intera indennità giornaliera. Stando a tale titolo
marginale e alla regolamentazione di coordinamento corrispondente prevista
dall'art. 28 LADI, il diritto a un'indennità giornaliera secondo l'art. 73
LAMal risulta strettamente legato al fatto che, se non fosse malato,
l'assicurato potrebbe pretendere indennità di disoccupazione ai sensi della
LADI. L'idea alla base di questa regolamentazione è la seguente: subisce una
perdita di guadagno a carico dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso
di malattia la persona che, di principio, avrebbe diritto a indennità di
disoccupazione ma che, a seguito di una malattia, è temporaneamente inidonea al
collocamento e non può di conseguenza percepire una simile indennità (RAMI 1998
no. KV 43 pag. 422 consid. 3a; cfr. anche la sentenza non pubblicata del 4
maggio 2004 nella causa K 146/03 consid. 3.3.1).
Questo spiega l'avvenuto versamento
dell'indennità giornaliera da parte della ricorrente dal 24 aprile 2006 al 31
ottobre 2006, quando l'opponente ha esaurito il diritto alle prestazioni di
disoccupazione.
3.3.2
Nondimeno - continua il Tribunale
federale delle assicurazioni - una persona senza un'attività lavorativa può
subire una perdita di guadagno conferente il diritto a un'indennità giornaliera
dell'assicurazione malattia anche quando non può pretendere un'indennità di
disoccupazione ai sensi della LADI. Ciò si verifica tuttavia soltanto se si può
ritenere, con un grado di verosimiglianza preponderante, che senza la malattia
l'assicurato eserciterebbe un'attività lucrativa. A tal proposito vanno
distinte due ipotesi:
- se il rapporto di lavoro è terminato in un
momento in cui la persona assicurata risultava già incapace al lavoro a causa
di malattia, vale la presunzione che senza la malattia essa eserciterebbe
un'attività lucrativa; in tale eventualità, il diritto a un'indennità
giornaliera può essere negato soltanto in presenza di indizi concreti
suscettibili di fare concludere, con un grado di verosimiglianza preponderante,
che la persona assicurata non eserciterebbe attività lucrativa nemmeno senza il
danno alla salute (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 422 consid. 3b; cfr. anche la sentenza
non pubblicata del 4 maggio 2004 nella causa K 146/03 consid. 3.3.2 prima
parte);
- qualora la persona assicurata si ammali dopo
essere divenuta disoccupata, vale invece la presunzione contraria, ossia che
anche senza malattia continuerebbe a non esercitare un'attività lucrativa; tale
presunzione può essere ribaltata se si può ammettere, con un grado di
verosimiglianza preponderante, che senza la malattia la persona assicurata
avrebbe iniziato a lavorare in un posto ben definito (RAMI 1998 no. KV 43 pag.
423.
consid. 3b; cfr. anche la sentenza non pubblicata del 4 maggio 2004 nella
causa K 146/03 consid. 3.3.2 seconda parte).”
2.13
In
concreto il datore di lavoro ha pronunciato il licenziamento prima che
l’attrice diventasse inabile al lavoro (licenziamento del 30 aprile 2013, controfirmato
dall’attrice il 28 giugno 2013; incapacità lavorativa dal 30 luglio 2013). Al
caso di specie si applica pertanto il consid. 4.2 della sentenza 9C_24/2013 del
25.
marzo 2013. L’interessata avrebbe perso in ogni caso il posto di lavoro
anche se non si fosse ammalata. La perdita di guadagno indennizzabile
corrisponde al termine della scadenza contrattuale e sempre che la copertura
assicurativa lo preveda alla perdita dell’indennità di disoccupazione. E’
riservato il caso in cui la persona interessata è comunque in grado di
dimostrare che senza l’inabilità al lavoro avrebbe trovato con ogni
verosimiglianza un posto nuovo, concretamente definito.
Nel
caso di specie, l’art. __________ CGA prevede che l’assicuratore concede le
prestazioni contrattuali al verificarsi dell’evento assicurato e solo dietro
dimostrazione del danno subito. L’entità precisa delle prestazioni risulta
dalla polizza e dalla CGA. Anche con il precedente assicuratore, __________,
vigeva un’assicurazione di danno (cfr. pag. 3, doc. 73: “per il calcolo
delle prestazioni è determinante l’ultimo salario AVS percepito nell’azienda
assicurata prima dell’inizio della malattia […]; se per le persone specificate
nella polizza viene pattuito un salario annuo, sarà determinante il relativo
importo; il salario vene convertito in salario annuo e diviso per 365 […]”).
Interpellata
in merito (doc. XXI), l’attrice, oltre a non ritenere, a torto, applicabile la
citata giurisprudenza, non ha comprovato secondo il principio della
verosimiglianza preponderante che senza l’inabilità al lavoro avrebbe trovato
un posto di lavoro concretamente definito. Essa si è infatti limitata ad
affermare, senza produrre alcuna prova, che se non si fosse ammalata “avrebbe
senz’altro aumentato il suo tempo di lavoro alla __________ o trovato un’altra
occupazione nel suo campo o anche in un altro ambito” (doc. XXIV) e che dal
mese di ottobre 2015 avrebbe trovato lavoro come docente di italiano e calcolo
matematico presso __________ __________ (doc. XXIV). Il dr. med. __________, il
25.
novembre 2016, ha invece riferito che l’interessata ha deciso di mettere in
piedi un commercio di prodotti genuini __________ (pasta fresca fatta in casa;
doc. XLII). Ciò tuttavia solo con il trasferimento in __________ __________
avvenuto il 1° novembre 2016, ossia oltre un anno dopo essere ritornata abile
completamente al lavoro.
Dagli
atti emerge che l’interessata dall’8 giugno 2015 ha chiesto indennità di
disoccupazione presso la Cassa __________ (pag. 242 e seguenti incarto AI).
Secondo
la giurisprudenza federale, la perdita di guadagno indennizzabile, dal 1°
giugno 2014 al 17 novembre 2014, può pertanto corrispondere unicamente alla
perdita dell’indennità di disoccupazione e non al salario da ultimo percepito.
Di
conseguenza l’assicuratore è tenuto a calcolare l’indennità giornaliera ancora
dovuta all’attrice sulla base dell’indennità di disoccupazione percepita in
seguito al lavoro svolto presso la __________.
2.14
Con la petizione l’attrice chiede che “alle indennità arretrate vanno
aggiunti gli interessi di mora del 5%” (doc. I).
Per quanto concerne gli
interessi va rilevato che con sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009 il TF
ha rammentato:
" 3.2 Il ricorrente si aggrava anche contro la decisione sugli interessi
di mora. Invano. II Tribunale
cantonale delle assicurazioni gli ha
accordato interessi di mora del 5 % sulla somma
residua di fr. 68'420.10 (137'065 ./. 68'644.90) dall'8 febbraio 2008 al 29
febbraio 2008, cioè dal giorno della prima interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO)
al giorno della ricezione del pagamento. Il ricorrente obietta che gli
interessi di mora andrebbero riconosciuti dal 24 dicembre 2006, momento nel
quale, a suo dire, la prestazione assicurata avrebbe dovuto essergli versata. A
torto. Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv. 1 CO) sono dovuti dal
giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in mora il debitore (art.
102.
cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al contratto d'assicurazione
(JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,
2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non contesta la data della
prima messa in mora considerata nel giudizio impugnato, la Corte ticinese ha
applicato correttamente il diritto federale. La censura dell'attore, che
parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi di mora, al
momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr. art. 41 cpv.
1.
LCA), è infondata.”
In concreto, con scritto
di “luglio 2014” pervenuto alla cassa il 7 agosto 2014 (cfr. doc. L),
l’attrice ha chiesto all’assicuratore di “provvedere ad eventuali versamenti
arretrati inevasi” (doc. L). L’assicurata ha poi ancora chiesto il
versamento degli arretrati entro 15 giorni con scritto del 30 dicembre 2015
(recte: 2014; cfr. doc. 35 ricevuto il 5 gennaio 2015).
E’ con lo scritto
pervenuto il 7 agosto 2014 che l’attrice, dopo la cessazione del versamento
delle indennità a metà giugno 2014, ha interpellato per la prima volta
l’assicuratore, mettendolo in mora.
Gli interessi sono
pertanto dovuti a partire dal 7 agosto 2014 da calcolare giornalmente su ogni
singola prestazione non ancora soluta.
2.15
L’attrice
e la convenuta hanno chiesto l’assunzione di ulteriori prove. L’interessata ha
richiamato l’intero incarto dell’assicuratore, copia della polizza assicurativa
conclusa con la __________, ha domandato l’allestimento di una perizia
giudiziaria e l’audizione dei dr. med. __________ e __________ (doc. I).
Da
parte sua la Cassa ha chiesto l’audizione testimoniale dei curanti alfine di
chiarire i motivi per cui non è stata effettuata una cura medicamentosa
adeguata e per avere ulteriori informazioni relativamente al periodo dal
16.06.2014
al 17.11.2014 circa i trattamenti avvenuti e allo stato di salute.
Pendente
causa le parti hanno domandato di assumere ulteriori prove, quali, ad esempio,
l’audizione di __________, __________ della __________, il richiamo della
corrispondenza tra la __________ e la __________. L’assicurata chiede pure al
TCA di richiamare il ricorso che afferma di aver inoltrato contro la decisione
AI (doc. XLIV).
Nelle
more processuali la convenuta ha trasmesso tutti gli atti dell’incarto,
compresa la polizza assicurativa (doc. 0). Il TCA ha inoltre proceduto a
numerosi accertamenti, interpellando segnatamente i medici curanti, tra cui il
dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________, nonché la __________, per il
tramite di __________ ed ha richiamato l’intero incarto AI, mettendolo a
disposizione delle parti (doc. XLIII).
Questo
Tribunale, ritenuto che, in seguito agli accertamenti eseguiti, i fatti sono
stati comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe
modificare tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza
9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.16
Per
quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore
litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte
ha affermato che:
"
(…) Esso è ammissibile a
prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma
correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati
e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione
contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;
art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997
[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Va
ancora rammentato che in DTF 139 III 133 il TF ha stabilito che la revisione è
il rimedio di diritto esperibile contro una transazione giudiziaria secondo
l’art. 241 CPC, mentre la decisione di stralcio secondo l’art. 241 cpv. 3 CPC è
unicamente impugnabile con un ricorso per quanto attiene alle spese.
Secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in
forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La petizione,
nella misura in cui non va stralciata dai ruoli per acquiescenza (consid. 2.1),
è parzialmente accolta conformemente ai considerandi.
§ CV 1 è
condannata a versare a AT 1 indennità giornaliere al 100% dal 1° giugno 2014 al
17 novembre 2014 (consid. 2.8. in fine), oltre interessi al 5% dal 7 agosto
2014, il tutto secondo le modalità previste nei consid. da 2.11 a 2.14.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’assicuratore
verserà all’attrice fr. 2'500 (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione alle parti
ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti