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Decisione

36.2016.4

Riduzione individuale di premio nell'assicurazione malattia (RIPAM). Riesame decisioni. Unità di riferimento (UR) composta da conviventi

24 marzo 2016Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi alla base del rifiuto dei sussidi, e di potere reclamare con

cognizione di causa. Infatti, l'interessato li ha contestati in sede di reclamo

nei successivi ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni e nello

scritto all’assicuratore malattia __________ cui è cenno nelle argomentazioni

di fatto che precedono.

D’altra parte, secondo

giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se

l'interessato riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I

279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183). In concreto, il TCA

dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3). D’altro canto l’accoglimento di

un ricorso per denegata giustizia, nelle costellazioni come quelle in esame,

avrebbe quale conseguenza il rinvio delle procedure all’amministrazione per

sanare il diritto di essere sentito (se ne fosse ammessa la violazione). Ora il

TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio

della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si

esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente

il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere

sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1

pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012,

consid. 2.3). Ne segue che il TCA deve entrare nel merito del ricorso.

Nel merito

2.7. In concreto le decisioni

contestate del 4 dicembre 2015, emanate a seguito dei reclami contro le

decisioni formali del 31 luglio 2015, hanno tutte per oggetto il riesame, da

parte dell’amministrazione, delle decisioni con cui, come descritto nelle

considerazioni di fatto, in favore di RI 1 sono stati concessi i sussidi fondati

sull’art. 65 LAMal. Preliminarmente va esaminato (come questo Tribunale

cantonale delle assicurazioni ha già fatto nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio

2015 e nella STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e nella STCA 36.2015.80 in re

P. del 15 febbraio 2016) se l’amministrazione poteva procedere, come ha fatto,

al riesame del diritto alla RIPAM per gli anni in discussione e se lo stesso

sia stato tempestivo. Questa circostanza è oggetto di generica contestazione da

parte dell’assicurato che non ritiene possibile consentire all’amministrazione

di revocare le proprie decisioni passate in giudicato e ciò con gravi effetti

retroattivi.

2.8. In base all’art. 49 cpv. 1

LCAMal, nel testo vigente dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal

nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi

indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario

all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione

cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato, o nei casi di perdita

della PC AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all’art. 59

cpv. 2 LCAMal in vigore in precedenza), prevede che alla restituzione ed al

condono dell’obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre

2000.

2.9. Per l’art. 25 LPGA le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).

In virtù dell’art. 25 cpv.

2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a

decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del

fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il

credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi

applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e

dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V

318).

La restituzione delle

prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;

STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010

pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03

del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un

motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha

beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva

diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti;

STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06

del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V

466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

L’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U

409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle

prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro

versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10

maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.

Come evidenziato da ultimo

nella STCA 36.2015.80 in re P. del 15 febbraio 2106, con le STCA 36.2013.21 in

re T. del 26 luglio 2013 e 36.2014.92 del 24 dicembre 2014, come pure nelle

STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015, questo

Tribunale ha, in presenza di un fatto nuovo non segnalato dagli assicurati

nella loro iniziale richiesta di prestazioni, e meglio nel primo caso una

donazione avvenuta pochi mesi prima della domanda di RIPAM, nel secondo la

caducità di prestazioni PC, mentre negli altri indicati la sussistenza di una

convivenza duratura non comunicata all’amministrazione, proceduto alla

revisione delle decisioni (formali ed informali) con le quali

l’amministrazione, nel corso degli anni, ha riconosciuto il sussidio per il

pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie ed ha

chiesto la restituzione degli importi indebitamente percepiti. In

quell’occasione la Cassa aveva correttamente agito nel termine di un anno (art.

25 cpv. 2 LPGA).

2.10. In concreto il Servizio

prestazioni della Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, non era al

corrente della convivenza fra RI 1 e la signora __________, convivenza ritenuta

stabile dall’amministrazione (siccome in essere dal 1997) e tale da adempiere

le condizioni degli art. 26 cpv. 4 LCAMal e 4 Lasp. Ciò ha condotto la Cassa a

riconoscere, in maniera che ha poi ritenuto errata, la riduzione del premio

dell’assicurazione malattia in favore del ricorrente negli anni 2012, 2013,

2014 e 2015. La Cassa ha avuto notizia della convivenza solo a seguito della

presentazione della richiesta di riduzione del premio del 2016, inoltrata

all’inizio di giugno 2015, ha eseguito le verifiche necessarie (coinvolgendo

l’assicurato ricorrente personalmente) e a fine luglio 2015 ha emanato le

decisioni di sua competenza. All'amministrazione non era possibile risalire, in

base ai dati fiscali (cui ha diretto accesso per evadere le sue procedure) o ad

altri elementi concreti (quali l’identità del recapito, con l’indicazione di risiedere

“presso __________” in via __________ a __________ specificato nalle

domanda di RIPAM del 2012) alla convivenza tra il signor RI 1 e la signora __________.

In effetti in nessuno dei formulari presentati all’amministrazione, prima di

quello riferito alla RIPAM 2016, il ricorrente aveva indicato di convivere con

la signora __________.

Come già precisato nella

STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016 la Cassa accede a cifre fiscali ed alla

loro natura, ma non alle causali di versamenti ed agli introiti, e, comunque,

l'emergenza dell’identico indirizzo sulle decisioni di tassazione dei signor RI

1 e __________, così come d’altra parte l’indicazione sulla domanda di RIPAM

2012 di un recapito presso “__________” a __________, non erano elementi tali

da rendere ravvisabile una convivenza in assenza di precisa e specifica

comunicazione in tal senso alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG.

Proprio per tale motivo i

formulari di riduzione dei premi, chiedono esplicitamente di indicare i "Dati

personali dell'unità di riferimento" specificando anche se si tratti

di "Persone sole / Coniugi / Conviventi / Partner registrati / Figli

minorenni conviventi". Il ricorrente non ha mai specificato la

circostanza della convivenza nelle sue domande di RIPAM per gli anni in

discussione.

Le decisioni formali di

riesame dei provvedimenti di riconoscimento della RIPAM per gli anni oggetto

del contendere sono state emanate quindi nel giro di poche settimane dalle

verifiche effettuate (contatto telefonico con il ricorrente e verifiche sui

sistemi informatici cantonali), esse sono quindi decisamente tempestive.

La Cassa ritiene di avere

erroneamente erogato la RIPAM per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 a RI 1,

quando egli non ne avrebbe avuto diritto in ragione della sua convivenza

stabile con __________. I singoli importi chiesti in restituzione,

dettagliatamente esposti nelle considerazioni di fatto, per una somma

complessiva di CHF 13'310,40, sono d’indubbia rilevanza.

Ne segue che la procedura

adottata dall’amministrazione è, da un lato, tempestiva e, dall'altro, sorretta

da sufficiente motivazione. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve ora

verificare la correttezza dell’agire dell’amministrazione quo alla nuova

determinazione del diritto alla RIPAM per i medesimi anni in discussione.

2.11. Dal 2012 le norme della Legge

Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la

riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

(RIPAM, l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che

dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale.

Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione

della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha

provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di distribuzione dei sussidi decisi

dal Cantone, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di

rendere più efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa aveva mostrato talune

lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale

cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del

Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a

pagina 7, ed il relativo Rapporto

della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina

1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il

Parlamento promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM

affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito

imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio

per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da

scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento

hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui

l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed

alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.

LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Le nuove norme tendono a

conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà

sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità,

in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro

dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli

effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della

reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di

base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce

la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

Il Cantone gode, nella

concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio

margine di valutazione ed apprezzamento ed è vincolato in particolare da quanto

impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i

Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani

adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di informazione della

popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo

scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta infatti ai Cantoni

definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire

gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un

diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante

giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non

solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire

alla riduzione dei premi.

2.12. Con le norme di recente

adozione uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una

maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in

modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in

funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di

eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i

cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi

maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con

l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche

nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza

fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato”

(Rapporto, loc. cit.).

Importante è qui

sottolineare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge,

l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte

la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale

per certe fasce di assicurati.

2.13. Il Cantone accorda le

riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta

accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli

assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari

all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli

assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio

inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è

richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è

versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni

per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è

tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede

quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via

ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione

della richiesta.

Per

la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo

della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento.

L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a

livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli

minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi,

se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR

qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone

maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale

dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti

del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

Il premio medio di

riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è

costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e

del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore,

ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio

di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola

categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

Alla base del diritto alla

riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai

dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni

singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge

rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento

del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al

periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza è fissata

sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale

decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza donata o

ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal).

Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge

dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il

regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16,

prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il

periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano

considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati

nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto

sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è

ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

L’art.

31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma

di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un

quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale,

contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia.

Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.

Il nuovo sistema prevede

la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è accordato l’importo

(normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34 LCAMal), limiti che

dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale,

perché tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che

dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag.

31). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole

tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione.

Secondo le norme della

LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che supera i limiti

superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale deve, per

volontà esplicita del legislatore, essere messa a contribuzione del pagamento

dei premi. In questa costellazione (superamento del limite di reddito per

l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo della RIPAM

diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza dell’incremento del

reddito da computare. In altri termini la riduzione del premio si contrae man

mano che il surplus di reddito aumenta. Le norme in vigore dal 2012 al 2014

compreso prevedevano percentuali di riduzione che variavano a seconda della

tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36a LCAMal fissava le seguenti

percentuali: 8% (persone sole con figli), 13% (persone coniugate con figli),

20% (persone sole senza figli) e 22% persone coniugate con figli.

Con le modifiche aventi

effetto a partire dalla RIPAM 2015 il legislatore ha introdotto il nuovo

concetto di reddito disponibile massimo. Per tale norma la riduzione dei premi

è accordata sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per

le UR senza figli, è definito con la formula di calcolo (ermetica) seguente:

RDM

= costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della

pigione

Se dell'UR fanno parte dei

figli la formula diviene ancor più complessa per cui:

RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x

50 % del limite di fabbisogno Lpas senza computo della pigione.

Le due formule adottate

dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti

all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti

del 3.4 e del 3,9.

Nel corso dei lavori

preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della

Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo

cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non

dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non

far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei

redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM

interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione

equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni

reddituali”

(Messaggio citato, p. 13).

Posto il principio di fissare

un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere

maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti

d’impatto sulle differenti tipologie di

UR, si ritiene di dover considerare maggiormente le UR con figli a carico,

perciò le famiglie monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o

le coppie senza figli”.

(Messaggio citato, p. 13).

Da queste considerazioni è

nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi

parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono

quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie

senza figli computabili, e del 3.9 per in caso di presenza di figli. Sempre nel

suo messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei

premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è

calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il

multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.

Per la determinazione

della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p. 14 e 15) specifiche

tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore

delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della

costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce

anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)

illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di

riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3

novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi

massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.

In sostanza le costanti

scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare

per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto

di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e

composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la

riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al

passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non

solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

2.14. Come anticipato per

determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si

deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata a

partire dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo riportato

dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione

determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte della sostanza

computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.

L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui

l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali

necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di

principio, necessario all’amministrazione acquisire ulteriori informazioni

dall’assicurato medesimo o tramite terzi.

Il RDS è stato fissato

considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per

quanto attiene i redditi computabili che per quel che riguarda le spese ammesse

in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle

operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.

Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito

disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli

assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente

dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale

annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza

netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).

L’amministrazione è tenuta

a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente accessoria,

che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della sostanza

(mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo proprio,

dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di decisione di

tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro simile che la

Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta inoltre delle

indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private (rendite AVS o AI

rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia, ed ancora i versamenti

di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra fonte considerati

dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione del reddito,

secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa, redditi di

complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente: assegni

integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni complementari

all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande invalido, e

ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta infatti di

trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente prestazioni Laps

successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla riduzione dei premi ed

ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che non sono toccate dalla

riforma del sistema di determinazione e quantificazione della riduzione dei

premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (Messaggio,

op. cit., pag. 16 in initio).

Dai lavori preparatori

discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora

l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo

determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS.

Va sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2

febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011,

36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del

10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2

giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per

costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta

conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e

debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi

diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme

del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più

estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal)

ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di

tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle

Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal

Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

2.15. Dall’importo del reddito

complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente

riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e

completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli

importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione

della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il

Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato

quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il

premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito

si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,

IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali

(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per

interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo

massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi

assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),

imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni

nell’ambito della LAMal) od ancora per l’invalidità, rispettivamente spese di

gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a

carico od ancora per doppia economia non possono essere considerate.

Secondo le nuove norme la

spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata

dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000.00. L’accento è posto

sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e

riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La

deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa

parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i

proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).

La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al

favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il

valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello

reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del

riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF

3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari.

La deduzione, così come

espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai debiti ipotecari.

Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà amministrative per

accertare la natura degli interessi passivi versati (remunerazione di debiti

ipotecari o di debiti privati rispettivamente aziendali, od ancora di prestiti

al consumo) il legislatore ammette in deduzione, sino al limite citato, gli

interessi passivi che sono riconosciuti a livello fiscale. Una differenziazione

non è infatti precisata e deducibile dai dati cui la Cassa cantonale ha accesso

all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta

del disegno di legge non ha fatto oggetto di approfondimento da parte della

Commissione della gestione e delle finanze nel suo Rapporto con implicita

condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di rilievo per ammettere la

deduzione dell’importo di CHF 3'000.-- è il riconoscimento degli interessi in

deduzione a livello fiscale, su questo aspetto la volontà del legislatore

appare chiara.

2.16. Come in parte già indicato in

precedenza, per le norme vigenti dal 2012 al 2014, determinato il RDS riferito

all’UR istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese

vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla

legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a

dipendenza della dimensione dell’UR. Se il RDS sarà inferiore al valore limite

l’UR beneficerà dell’importo massimo del sussidio. Se invece è superiore a

questo limite (come rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una

percentuale fissa del reddito che eccede tale soglia dovrà essere destinata al

finanziamento dei premi, mentre il resto costituirà la prestazione del Cantone.

Man mano che il reddito aumenta la prestazione cantonale si riduce, fino ad

arrivare a zero. Il limite di reddito fino al quale è riconosciuto il diritto

ad una prestazione massima è stato definito nella legge alla metà del

fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò senza il computo della pigione”.

Il valore limite per il

riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno determinato secondo

l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di detto valore. Per

l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità a livello del

regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in assenza di una

valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal cita

espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato

finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal previgente (su

questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28 in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il

limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio

2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei

premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della

pigione. Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni

riferite ai sussidi precedenti la RIPAM 2015 (STCA 36.2014.8 del 16 aprile

2014; 36.2012.71 del 21 gennaio 2013; 36.2012.20 del 13 agosto 2012 nonché

36.2012.14 del 3 settembre 2012. pubblicata in RtiD 2013 - I pag. 44 e segg.

No. 11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo

la soglia di intervento:

a) per il titolare

del diritto:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per la persona sola

b)

per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c)

per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d)

per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e)

per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di

riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

2Per

limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI si intende:

a) fr. 16’540.-- con riferimento

all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b) fr. 8’270.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c) fr. 8’680.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d) fr. 5’787.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e) fr. 2’893.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

3I limiti

dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura

dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari

all’AVS/AI.

Il legislatore ha –

tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della

legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare

infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio

dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC

(e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della

riduzione).

Come indicato dunque

dall’anno 2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno costituiva il

limite oltre il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo a

contribuzione per il pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono

state le modifiche citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma

desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima

possibile. In altri termini il limite di reddito oltre il quale l’assicurato o

la UR debbono iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato

diminuito. Come vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza

comunque sui calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa,

per il manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono

il versamento di un sussidio.

2.17. Con

le modifiche della legge apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate

in vigore il 1° gennaio 2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015

(oggetto delle contestazioni formanti l'inc. 36.2015.31 sfociata nella STCA del

13 agosto 2015) è determinato mediante una nuova formula che considera il

reddito disponibile massimo dell’art. 32a LCAMal (si veda quanto esposto nelle

considerazioni sub. 2.9. in fine).

L'art. 34 LCAMal ribadisce

che l'importo massimo normativo dei premi corrisponde alla somma dei premi medi

di riferimento per categoria d'assicurato, dell'UR. L'importo normativo della

RIPAM, dal 2015 è quindi determinato dalla seguente formulata:

[PMR – (PMR

x RD2)]

RDM2

e dipende

dal reddito disponibile massimo (RDM) definito all'art. 32 a LCAMal cui si è

accennato nelle considerazioni del punto 2.9. in fine. Le modifiche apportare

alle norme a contare dal 2015 hanno reso il sistema molto meno trasparente

visto l’uso di formule matematiche complesse.

2.18. Per

completezza va rammentato ancora che per fissare l’importo della riduzione del

premio da riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta”

(art. 65 cpv. 1 LAMal) l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente

moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal

prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone

deve finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la

quota, basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico

dell’assicurato o dell’UR interessata.

Il

coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1

gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile

per “le unità di riferimento con un reddito disponibile

inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della

pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000“ mentre

un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.

A contare

dal 2015 il legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto

portare un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente

cantonale di finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo

della RIPAM.

2.19. La somma che risulta quindi

dall’applicazione di questa percentuale di partecipazione finanziaria del

cantone al premio normativo calcolato alla luce della situazione

dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce l’importo della RIPAM

che viene comunicata dall’amministrazione direttamente agli istanti,

contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del sussidio

veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la nuova

polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.

2.20. Occorre ora indicare quali

fossero i parametri applicabili alla determinazione della riduzione dei premi

negli anni qui in esame. Con il Decreto esecutivo concernente le basi di

calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012 (del

15 novembre 2011), le stesse sono state definite come segue:

" a) periodo

fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno

2009.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF

4850.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4421.--

- minorenni: CHF

1146.--

c) percentuali

relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei

premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno

2010 (BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per

l’anno 2012."

Per l’anno 2013, le

stesse sono state definite come segue:

"

a) periodo fiscale per

l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:

classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2010.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’908.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’526.--

- minorenni: CHF 1’141.--

c) percentuali relative alla parte di

reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36

LCAMal."

Con

Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente)

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio

LAMal per l’anno 2014 il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti parametri:

a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito

disponibile di

riferimento: classificazioni dell’imposta

cantonale per l’anno 2011.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’965.00

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’594.00

- minorenni: CHF 1’156.00

c) percentuali relative alla parte di

reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36

LCAMal.”

Per

l'anno 2015 l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della RIPAM mediante

DE dell'11 febbraio 2015, nel seguente modo:

a) periodo fiscale per l’accertamento

del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale

per l’anno 2012.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’875.–

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’504.–

- minorenni: CHF 1’066.–

c) costante per il calcolo del reddito disponibile

massimo:

- unità di riferimento senza figli: 3.4

- unità di riferimento con figli: 3.9

2.21. Prima di esaminare i calcoli

eseguiti dall’amministrazione al fine di accertarne l’esattezza, è rilevante

verificare la correttezza del presupposto dal quale la Cassa è partita, e

contestato dal ricorrente, secondo cui i suoi redditi e quelli di __________ vadano

accumulati.

2.22. Come ricordato nelle recenti

STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016, 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e

36.2014.78 del 2 febbraio 2015, l’art. 26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner

conviventi, in caso di convivenza stabile, compongano un’UR. Il ricorrente non contesta

la possibilità stessa, conferita al legislatore. Su questo aspetto con la STCA

36.2015.29 questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto che

l’equiparazione dei conviventi alla situazione dei coniugi non è contraria al

principio di uguaglianza giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare

il tema della convivenza in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed

in quello della RIPAM appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto,

l’art. 8 Cost. fed.

Da notare che, prima

ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e della norma del

suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi dei conviventi

sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26 cpv. 4 LCAMal e

10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata, in una

fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone di Vaud, di un caso

di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva

chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie

invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio

pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:

"

L'art. 18 al. 1 du

règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin

1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

(RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et

les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux

couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou

plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument

l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à

l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est

requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)

Dans le domaine des contributions publiques ou

des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général

très strictes (ATF 133

I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF

133 V 402 consid. 3.2 p.

404 s.; ATF

132 I 117 consid. 4.2 p.

121; ATF

132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130

I 65 consid. 3.1 p. 67). En

matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les

exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de

précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales

régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du

principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité

des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer

le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes

fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des

bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son

octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer

dans une ordonnance (ATF 118

Ia 46 consid. 5b p. 61;

ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,

vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797

ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf.

également ATF 131

Considerandi

II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir

légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi

ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée

sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines

conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage

pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal

fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était

stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en

modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118

II 235 consid. 3a p. 237; ATF

114.

II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS,

Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA

2007.

p. 13 ss). En matière d'aide

sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée

d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une relation

durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de

concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas … arbitraire de tenir compte de cette

circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il

n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires.

Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers

sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral

2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;

2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12 janvier 2004,

consid. 3.2;2P.386/1997 du 24

août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche

Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis

von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX

WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p.

162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für

Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A

ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable

et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la

fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière

appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,

notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent

ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre

d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions

alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du

concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire

accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite

fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129

I 1).

Les considérations qui sont à la base de cette

jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide

sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,

vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme

dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux

domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le

principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de

subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le

revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations

à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires

enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non

l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres

situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge

de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle

des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur

but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.

Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire

non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au

sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale

d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la prestation

en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir d'assistance et

sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union

matrimoniale."

Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito

cumulativamente dai concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi

è circostanza quindi ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF

non ha considerato tale considerazione di redditi cumulati in contrasto con

senso e scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal.

2.23

In Ticino, i concubini

costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile. La

definizione di convivenza stabile di partners è data dalla legislazione

cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni

sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo aspetto come lo

è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato dal regolamento

di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la

convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in

comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il realizzarsi di

una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza.

Con pubblicazione sul

Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore

retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal prevedendo

il nuovo art. 10a secondo cui:

"

La convivenza è considerata

stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio;

c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."

con ripresa dei

concetti già contenuti nel RLaps.

In una sentenza 42.2012.2

del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione completa, il Tribunale

cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha osservato come:

"

… per gli art. 4 cpv. 1 lett. c

Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del

titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner

convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in

comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto

contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e

meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente

soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett.

c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1

Partner

convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Ed

ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2

del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e

delle finanze che ritiene quanto segue:

“Con l’adozione della revisione,

l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal

suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Con le ulteriori seguenti

osservazioni:

"

È, altresì, utile sottolineare che

secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della

giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto

a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in

comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82

consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto

2011.

consid. 2.2.)."

Questi rilievi sono già

stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei premi

dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015, consid.

2.

, rispettivamente nella STCA 36.2015. 29 pure nel considerando 2.20, e sono

assolutamente attuali per cui vanno ulteriormente ribaditi. I concetti della

Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in materia, vanno applicati anche

in ambito di riduzione die premi sia per il rinvio dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal, sia

per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e per l'art. 2a

Laps), sia per lo scopo stesso che si prefigge la legge sull’armonizzazione e

il coordinamento delle prestazioni sociali, nonché per i tenore dell’art. 10a

RLCAMal. Sarebbe scioccante applicare, all’ambito della riduzione dei premi

dell’assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza

stabile diverso.

Condividere la propria

esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella

coniugale, condividendo gli impegni e suddividendo i compiti che ne derivano, impone,

a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di considerare l’unità

di riferimento composta dai conviventi stabili.

In concreto il ricorrente e la

signora __________ non negano di condividere la loro esistenza da anni (quasi

20), dagli atti stessi emerge un reciproco aiuto tra i due che si sostengono e

si aiutano. La signora __________ manifestamente (per quanto appare dalla

documentazione fiscale acquisita agli atti) aiuta economicamente il ricorrente

siccome, con un reddito lordo annuo dichiarato variante tra i CHF 6'500 ed i

CHF 8'000 (cui l’UT non ha aderito, maggiorandoli come descritto nelle

considerazioni di fatto) non si conseguono mezzi minimi per il sostentamento.

In sostanza l’attività lucrativa esercitata dall’assicurato qui ricorrente non

gli permette di conseguire il minimo vitale e non consentirebbe di avere una

casa in cui vivere.

Va quindi esaminato se questa

convivenza, duratura costante e quindi radicata, adempie i requisiti dell’art.

26.

cpv. 4 LCAMal e dell’art. 10a RLCAMal alla luce del fatto che la condizione

legale della convivenza è conforme alla giurisprudenza federale.

2.24

Nel caso in esame il

ricorrente e la signora __________ convivono dal 1997, come accertato

dall’amministrazione in maniera incontestata e come rilevato dai supporti

informatici dell’amministrazione cantonale. La signora __________ consegue

reddito da pensioni, come emerge dagli atti fiscali acquisiti, mentre il signor

RI 1 è indipendente e consegue redditi ridotti. Il reddito della signora __________

è costituito da pensioni (oltre CHF 60'000 annui) e dal reddito locativo (CHF

25'100) per complessivi CHF 86'415 (nel 2012), nel 2011 il reddito lordo

assommava a CHF 86'478, l’anno prima a CHF 85'981 e nel 2009 era di CHF 85'965

(doc VI). Da questi elementi discende una solidarietà ed un aiuto tra i

conviventi, la signora __________ provvedendo economicamente al mantenimento

del convivente cui mette a disposizione la casa.

In corso d’udienza il

ricorrente ha precisato che la sua malattia non gli consente di svolgere

un’attività intensa a tempo pieno.

Ciò comporta redditi

ridotti che sono implementati dagli aiuti materiali della convivente.

Gli elementi raccolti agli

atti, la modalità di vita comune del ricorrente e della signora __________ ed

il legame che li lega rendono comprovata l’esistenza di una convivenza

(d’altronde mai contestata) assolutamente rapportabile a quella coniugale, che

impone all’amministrazione il cumulo dei redditi per la determinazione del

diritto alla RIPAM siccome RI 1 e __________ formano una unità di riferimento

ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal così come precisato dall’art. 10a RLCAMal.

In particolare, come ritiene la lettera b) della norma per cui la convivenza,

in casu, procura gli stessi vantaggi di un matrimonio.

2.25

Nelle STCA 36.2015.80,

36.2015.29

e 36.2014.78, citate in precedenza, questo Tribunale ha esaminato il

tema della pretesa discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi

rispetto a quelle coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene

nell'ambito del diritto fiscale, non traendo – in questo ambito – i vantaggi

della coppia coniugata quo a deduzioni ed aliquote. Nei casi citati era

sostenuta la tesi secondo cui i redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre

in ottica fiscale ciò non avviene, ma non vengono neppure ritenute specifiche

deduzioni per determinare l'imponibile e non è applicata l'aliquota per

coniugi.

Come deciso nella STCA

36.2014.78

del 2 febbraio 2015 consid. 2.21 questa obiezione non può essere

recepita (argomento ripreso nella successiva 36.2015.29 consid. 2.24.), il

Tribunale cantonale delle assicurazioni ha osservato:

" … come la

differente valutazione della convivenza stabile in ambito RIPAM ed in quello

fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore, chiaramente

espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che precedono. Due

conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è in parte

condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita fiscale

distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita fiscale.

Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in ambito

di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale in

generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e spirito

le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost. fed.

L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti

specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi

e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette

al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la

convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento

ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal

Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing &

Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p.

237.

e seg.

Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM

della ricorrente, e (di suo) figlio, vanno ritenuti i redditi conseguiti dalla

coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati

appartenenti ad un’unica UR.”

2.26

Alla luce di quanto precede

occorre procedere ora alla verifica del calcolo della RIPAM operato dalla

Cassa. Per definire il diritto alla RIPAM del ricorrente e della convivente,

che formano come indicato una unità di riferimento, bisogna fissare il reddito

determinante in maniera semplificata, come precisato nelle considerazioni

precedenti, partendo dai dati contenuti nelle decisioni fiscali del ricorrente

stesso, cui va aggiunto quello conseguito dalla convivente, la

quota di sostanza computabile e vanno poi dedotte le spese riconosciute.

Il

ricorrente, correttamente, non ha contestato i calcoli eseguiti dalla Cassa

cantonale di compensazione AVS AI IPG che si rivelano corretti. Va qui

osservato che gli importi del fabbisogno determinati dall’art. 10 Laps sono

stati aggiornati come imposto dall’art. 10 cpv. 3 Laps. Nella STCA 36.2015.29

consid. 2.25 sono specificate le modalità di calcolo e di determinazione dei

valori aggiornati, a tale giudizio può qui essere fatto riferimento, e meglio:

" Con riferimento a tale norma va ricordato che l’Ordinanza 09 del

Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione

dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2%

rispetto ai valori del biennio precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11

è stato dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che

l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del l’1,7543%.

La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso

l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione

AVS AI IPG, Bellinzona), che “l’aumento percentuale reale delle rendite non

corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente

applicato dall’amministrazione.

Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento.

Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente

calcolato dal raffronto degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime

(STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no.

12.

e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).

Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti

all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha

previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9%, che in realtà assomma allo

0,86209, mentre con l’Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi

e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%.

Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo

dell’adeguamento è dello 0,42735%.

La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al

limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido

per l’anno precedente all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 per il

sussidio del 2015, al 2013 per il sussidio del 2014

rispettivamente al 2012 per il sussidio del 2013.

L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta dai

ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori

del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha

operato correttamente fissando il valore del fabbisogno applicando le norme

transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali che, all’art. 37, prevede, in “deroga all’art. 10, per gli

anni 2013 e 2014… i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La

norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20

dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).

Nel caso in esame dunque

la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il

fabbisogno dell’UR in causa, composta dal signor RI 1 e dalla signora __________,

in CHF 16'540.-- (titolare del diritto) + CHF 8'270.-- (prima persona

supplementare). Questo importo è stato aggiornato secondo le Ordinanze 09 ed 11

in maniera corretta.

2.27

Qui di

seguito sono verificati i calcoli svolti dall’amministrazione per la nuova

determinazione del diritto alla RIPAM da parte dell’UR per tutti i 4 anni di

sussidio in discussione.

2.27.1

Per quanto attiene alla RIPAM

2012.

la Cassa ha considerato i premi medi dei componenti l'UR, di CHF 9'700.--.

I redditi conseguiti nel periodo di riferimento assommavano a CHF 85'965.-- per

la signora __________ e CHF 11'800.-- per il signor RI 1 per complessivi CHF 97'765.--,

cui sommare la quota parte della sostanza (CHF 19'739.--) e da cui dedurre gli

interessi passivi complessivamente CHF 2'718.-- ed i contributi sociali

ritenuti per CHF 805.-- nonché l’importo dei premi medi di riferimento per CHF

9'700.--. Il RD assomma a CHF 104'281.--. Il calcolo è quindi il seguente:

{PMR - [(RD – limite RD per conseguimento RIPAM

massima)

* quota art. 36 v.LCAMal/100]} * Quota finanziamento

e quindi:

{9'700 – [(104’281 – 13'026) x 21/100] x 73,5% =

-6'955,70

La Cassa ha quindi rifiutato

correttamente il diritto alla RIPAM 2012 siccome il nuovo importo è dato da un

valore negativo.

2.27.2

Per l’anno 2013 i redditi lordi

complessivi dei conviventi assommavano a CHF 104'637.--, la quota di sostanza

CHF 18'800.-- già compresa nel valore e già al netto delle spese massime

deducibili (CHF 2'588.-- per interessi passivi, CHF 820.-- per contributi sociali

e CHF 9'816.-- per i PMR. Il calcolo è quindi il seguente (secondo la formula

già presentata nel capitolo precedente):

{PMR – [(RD – Limite RD per

sussidio massimo/2) x quota % di partecipazione]} x coefficiente cantonale di

finanziamento

Ossia:

{9'816 – [(104’637 – 26’052/2)

x 21%} x 70% = - 6'595,60

Il calcolo svolto

dall’amministrazione è quindi corretto, il valore negativo non consente di

riconoscere all’UR nessun aiuto sociale.

2.27.3

Per l’anno 2014 la formula di

calcolo è quella esposta nelle considerazioni del punto precedente. Il RD

assomma a CHF 104'360.--, i PMR sono stati determinati in CHF 9'930.--. Il

calcolo da un risultato negativo che non consente il riconoscimento di una

RIPAM:

{9'930 – [(104’360

– 26’052/2) x 21%} x 70% = - 6'475,10

2.27.4

Per il 2015 invece la formula

applicabile al calcolo per determinare il diritto alla riduzione del premio è

differente, per volontà del legislatore. Il reddito della signora __________ è

di CHF 86'415.--, quello del signor RI 1 assomma a CHF 13'000, per complessivi

CHF 99'415.--, la quota di sostanza è di CHF 19’246, da questi importi vanno

dedotti i PMR per CHF 9'750 e gli interessi passivi massimi per CHF 2'466 ed i

contributi sociali per CHF 820.--. Il RD è quindi di CHF 105'625.--. Il calcolo

è il seguente per l’UR senza figli:

RDM

= 3.4 x 50% limite LAPS definito dalla dimensione dell’UR

RDM

= 3.4 x 26’052/2 = 44'288,40

Questo importo è molto

inferiore al RD di CHF 105'625.-- e quindi nessuna riduzione del premio può

essere riconosciuta.

2.28

Alla luce di quanto precede,

ritenuto come sussistessero tutti i presupposti di legge affinché la Cassa

ricalcolasse il diritto alla RIPAM di RI 1, correttamente l’amministrazione vi

ha provveduto per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, ciò alla luce della

convivenza stabile tra la ricorrente __________. La Cassa ha calcolato in

maniera corretta il diritto alla RIPAM negandolo per tutti gli anni in

questione. Ne segue che i ricorsi vanno respinti senza carico di tasse e spese

e senza riconoscimento di ripetibili in favore della Cassa.

In corso dell’udienza 11

marzo 2016 il ricorrente ha già postulato il condono dell’importo chiesto in

restituzione.

La domanda è stata rivolta

direttamente all’amministrazione che provvederà, una volta eseguite le

verifiche necessarie, ad evaderla mediante una decisione. Un esame del TCA su

tale aspetto si rivela oggi prematuro.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono respinti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti