36.2016.4
Riduzione individuale di premio nell'assicurazione malattia (RIPAM). Riesame decisioni. Unità di riferimento (UR) composta da conviventi
24 marzo 2016Italiano67 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.4-7
IR/sc
Lugano
24 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi dell’11 gennaio 2016 formulati da
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 4 dicembre 2015 emanate da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, 1953, cittadino
svizzero domiciliato a __________, divorziato senza figli minorenni conviventi
rispettivamente maggiorenni a carico, indipendente, assicurato presso __________,
ha chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione malattie negli anni 2012,
2013, 2014 e 2015 ottenendo l’aiuto sociale postulato.
Più in dettaglio, sul
formulario di richiesta di sussidio per l’anno 2012 (doc. A1), il signor RI 1
ha lasciato in bianco l’indicazione di un’eventuale convivenza, ha
semplicemente segnalato nell’indirizzo il recapito presso “__________”
in via __________ a __________, ed ha prodotto la decisione di tassazione 2009,
che serve da riferimento, da cui emerge un reddito totale conseguito nell’anno
di computo di CHF 11’800 (doc. A1). La riduzione del premio riconosciuta
dall’amministrazione preposta (decisione del 23 novembre 2011) è stata cifrata
in CHF 3'565.20 (doc. A2).
Per l’anno successivo,
2013, il signor RI 1, ha postulato il rinnovo della riduzione del premio (doc.
B1), indicandosi quale persona sola/divorziato senza specificare l’esistenza di
una convivenza. Sulla scorta della tassazione di riferimento (2010) la Cassa cantonale
di compensazione AVS AI IPG Servizio prestazioni gli ha riconosciuto il 17
dicembre 2012 l’importo di CHF 3'607,20 (doc. B2). Nel 2010 il signor RI 1 ha
dichiarato redditi lordi per complessivi CHF 8'000.--, l’Ufficio di tassazione di
__________ ha ritenuto (doc. VI/3), d’ufficio, un reddito d’altra fonte di CHF
5’000.-- ulteriore “per l’insufficienza di disponibilità finanziaria”
(così la motivazione dell’UT).
Anche per il 2014 il
signor RI 1 ha chiesto la riduzione del premio, tempestivamente, confermando di
essere persona sola (divorziato). Sulla base della tassazione di riferimento
2011 (reddito lordo dichiarato CHF 8'000.-- e reddito lordo ritenuto dall’UT
CHF 13'000.--; doc. VI/2) la Cassa gli ha riconosciuto un aiuto sociale
determinato, con la decisione 30 novembre 2013 (doc. C2), in CHF 3'499,20. Con
decisione del successivo 11 giugno 2014 l’amministrazione ha rivisto la sua
decisione aumentando l’importo della riduzione riferita al 2011 elevandolo a
CHF 3'649,20.
RI 1 ha tempestivamente
rinnovato (doc. D1) la richiesta di riduzione del premio per il 2015, sempre
indicandosi come persona sola e senza specificare una convivenza, richiesta che
l’amministrazione ha ammesso la domanda e riconosciuto il 20 novembre 2014, all’assicuratore,
l’importo di CHF 3'583,20 (doc. D2). In quel caso il reddito lordo di
riferimento era quello della tassazione 2012 che, per il signor RI 1, assommava
a CHF 6'500.-- dichiarati cui l’amministrazione fiscale ne ha aggiunti altri
6'500.-- per un complessivo di CHF 13'000.-- (doc.VI/1)
Tutti i formulari di
richiesta della RIPAM per gli anni indicati formulano la specifica richiesta a
sapere se il postulante sia persona sola o sia coniugato/convivente/partner
registrato o sia figlio minorenne convivente rispettivamente maggiorenne
economicamente dipendente. L’assicurato non ha mai specificato una convivenza.
1.2. Con la domanda di riduzione
del premio riferita all’anno 2016, pervenuta all’amministrazione il 2 giugno
2015, l’assicurato ha segnalato, nel modulo di richiesta, la sua convivenza con
__________, 27 maggio 1942, nubile e beneficiaria di una rendita (doc. D3
foglio 2). A seguito di ciò l’assicurato è stato invitato a prendere contatto
telefonico con la Cassa (doc. D3 foglio 4), ciò che – stando alla nota
consegnata agli atti (doc. D3 foglio 1) – è avvenuto il successivo 18 giugno
2015. In quell’occasione l’assicurato avrebbe confermato di “convivere con
la sig.ra __________ da 20 anni. La compagna è beneficiaria di rendita da 10
anni e assicurata presso __________”. La circostanza della convivenza
emergerebbe pure dal sistema informatico consultato dal funzionario incaricato
il precedente 16 giugno 2015 (doc. D3 foglio 1)
Alla luce di questo
elemento di novità l’amministrazione ha nuovamente calcolato il diritto
dell’assicurato di beneficiare della riduzione dei premi per gli anni dal 2012
al 2015. L’amministrazione ha così emanato quattro nuove distinte decisioni
formali, tutte datate 31 luglio 2015 con cui ha respinto tutte le richieste di
riduzione dei premi formulate da RI 1, considerando l’unità di riferimento
composta dallo stesso e dalla convivente signora __________, e ciò per il
superamento dei limiti di reddito che consentono la riduzione del premio (doc.
A4, B4, C5 e D5).
1.3. RI 1 ha formulato reclamo
contro tutte le quattro decisioni emanate (doc. A5, B5, C6 e D6) sostenendo che
“le decisioni … sono già state prese in passato e cresciute in giudicato …
(hanno) esplicato i loro effetti, … non vi è alcun motivo per sostituirle,
rivederle o superarle oltretutto senza nemmeno menzionare questo fatto nelle
decisioni qui avversate”.
Ricevuti i reclami
l’amministrazione ha verificato la correttezza dei calcoli eseguiti,
controllando i dati fiscali dell’assicurato e della convivente, e ha
successivamente emanato quattro distinte decisioni su reclamo, tutte il 4
dicembre 2015, con cui ha respinto i reclami e confermato le decisioni formali
rese il 31 luglio precedente (doc. A13, B13, C14 e D12). Gli atti contemplano
uno scritto dell’assicurato destinato a __________, sua Cassa assicuratrice
malattia (per tutte le procedure si veda il doc. A12), con cui segnala la
pendenza del reclamo a fronte della domanda dello stesso di restituire
complessivamente CHF 13'310,40.
1.4. Con ricorso 11 gennaio 2016
l’assicurato avversa tutte e quattro le decisioni dell’amministrazione
cantonale, confermando la loro crescita in giudicato, e la non ammissibilità di
nuove decisioni con effetto retroattivo. RI 1 ha poi indicato di avere
continuato, dal 2012, a riempire il formulario come negli anni precedenti e di
avere solo dopo di ciò saputo del cambiamento del sistema per l’assegnazione
dei sussidi (dal 2012). Facendo riferimento a una sentenza del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, trasmessagli dall’amministrazione, egli invoca
la sua buona fede siccome non avrebbe “omesso di segnalare alcuna
indicazione che permettesse all’amministrazione di sapere che abitavo in
un’abitazione comune con un’altra persona … il mio indirizzo non è mai
cambiato”. Egli segnala poi la grave difficoltà in cui si verrebbe a
trovare se dovesse restituire i denari richiesti da __________ non avendo
entrate. In conclusione egli contesta l’obbligo di restituire i sussidi
ricevuti negli anni 2012 a 2015, e in via subordinata che l’importo gli venga
condonato.
Invitata a presentare la
propria risposta di causa (doc. II del 14 gennaio 2016) l’amministrazione cantonale
ha prodotto un unico allegato per tutte le procedure, il 27 gennaio 2016,
postulando, con argomenti che saranno ripresi laddove necessario in corso di
motivazione, la reiezione delle impugnative (doc. III).
Al ricorrente è stata
offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi in merito e di domandare
l’acquisizione di specifiche prove (doc. IV del 29 gennaio 2016). Il giudice
delegato ha chiesto, il 4 febbraio 2016 (doc. V), all’Ufficio di tassazione di __________,
la trasmissione delle decisioni di tassazione IC riferite agli anni 2009, 2010,
2011 e 2012 relative sia al ricorrente che alla signora __________. Copia di
questi atti è stata messa a disposizione dell’assicurato presso il Tribunale
cantonale delle assicurazioni con facoltà di formulare osservazioni (doc. VI). Le
parti sono state convocate ad un’udienza di discussione l’11 marzo 2016 (doc.
IX). Non sono state acquisite altre prove.
considerato in diritto
in ordine
2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),
contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,
ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono
impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su
reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta.
Questa Corte è competente
ad esaminare i gravami nel merito.
2.2. I ricorsi, ritenuti in un
unico atto, formulati da RI 1 sono sufficientemente motivati. L’assicurato contesta
la possibilità per l’amministrazione di riesaminare le proprie decisioni in
tema di riduzione dei premi (RIPAM qui di seguito) alla luce della crescita in
giudicato delle decisioni di concessione dell’aiuto sociale a suo tempo
emanate. Egli invoca poi le sue difficoltà economiche e l’impossibilità di un
rimborso degli importi in questione all’assicuratore malattie.
2.3. I ricorsi sono stati
presentati nel termine di 30 giorni dall’intimazione delle decisioni rese su reclamo,
essi sono quindi tempestivi.
2.4. I gravami si aggravano contro
quattro distinte decisioni rese su reclamo aventi per oggetto la riduzione di
premio per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 del medesimo assicurato ricorrente
ed hanno alla loro base la medesima sostanziale motivazione (la convivenza tra il
ricorrente e la signora __________). Nonostante i differenti anni di sussidio
oggetto delle decisioni, si giustifica la congiunzione delle cause formanti gli
incarti 36.2016.4/5/6 e 7, poiché, nonostante le diversità che presentano le
norme specifiche relative agli anni di RIPAM in discussione, su aspetti comunque
che non sono, per queste procedure, fondamentali, le motivazioni alla base dei
gravami sono qui prevalenti. Le contestazioni sono sostanzialmente identiche,
così come le unità di riferimento interessate e le motivazioni soggiacenti al
cumulo dei redditi. Questi aspetti prevalgono e si giustifica di conseguenza la
congiunzione delle procedure che sono evase con il presente giudizio.
2.5. Implicitamente l’assicurato
invoca la violazione del suo diritto di essere sentito siccome le decisioni
formali con cui la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha riesaminato
le primigenie decisioni in tema di sussidi per gli anni 2012, 2013, 2014 e
2015, non sarebbero state esplicite circa il motivo (la sua convivenza con __________)
che ha condotto l’amministrazione ad un riesame.
2.6. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal
diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF
129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131
consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di
essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie
decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e
dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza
della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti;
DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto la motivazione
della Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG è adeguata e comprensibile
siccome nelle sue quattro decisioni in cui ha rivisto il diritto alla riduzione
del premio dell’assicurato. In effetti, la base del ragionamento della Cassa in
quelle decisioni è l’unità di riferimento non più composta dal solo assicurato
qui ricorrente ma dallo stesso e dalla convivente. Si deve quindi escludere una
violazione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione che,
prima di emanare le decisioni formali, ha comunque avvicinato l’assicurato per
accertare i dettagli della convivenza.
A parte ciò va osservato
come l’argomentazione delle decisioni ha permesso all'insorgente di comprendere
Fatti
i motivi alla base del rifiuto dei sussidi, e di potere reclamare con
cognizione di causa. Infatti, l'interessato li ha contestati in sede di reclamo
nei successivi ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni e nello
scritto all’assicuratore malattia __________ cui è cenno nelle argomentazioni
di fatto che precedono.
D’altra parte, secondo
giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se
l'interessato riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I
279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183). In concreto, il TCA
dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3). D’altro canto l’accoglimento di
un ricorso per denegata giustizia, nelle costellazioni come quelle in esame,
avrebbe quale conseguenza il rinvio delle procedure all’amministrazione per
sanare il diritto di essere sentito (se ne fosse ammessa la violazione). Ora il
TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio
della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si
esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente
il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere
sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1
pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012,
consid. 2.3). Ne segue che il TCA deve entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.7. In concreto le decisioni
contestate del 4 dicembre 2015, emanate a seguito dei reclami contro le
decisioni formali del 31 luglio 2015, hanno tutte per oggetto il riesame, da
parte dell’amministrazione, delle decisioni con cui, come descritto nelle
considerazioni di fatto, in favore di RI 1 sono stati concessi i sussidi fondati
sull’art. 65 LAMal. Preliminarmente va esaminato (come questo Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha già fatto nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio
2015 e nella STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e nella STCA 36.2015.80 in re
P. del 15 febbraio 2016) se l’amministrazione poteva procedere, come ha fatto,
al riesame del diritto alla RIPAM per gli anni in discussione e se lo stesso
sia stato tempestivo. Questa circostanza è oggetto di generica contestazione da
parte dell’assicurato che non ritiene possibile consentire all’amministrazione
di revocare le proprie decisioni passate in giudicato e ciò con gravi effetti
retroattivi.
2.8. In base all’art. 49 cpv. 1
LCAMal, nel testo vigente dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi
indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario
all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione
cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato, o nei casi di perdita
della PC AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all’art. 59
cpv. 2 LCAMal in vigore in precedenza), prevede che alla restituzione ed al
condono dell’obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre
2000.
2.9. Per l’art. 25 LPGA le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
In virtù dell’art. 25 cpv.
2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
La restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;
STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010
pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03
del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un
motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha
beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva
diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti;
STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06
del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V
466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
L’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U
409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle
prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro
versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10
maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.
Come evidenziato da ultimo
nella STCA 36.2015.80 in re P. del 15 febbraio 2106, con le STCA 36.2013.21 in
re T. del 26 luglio 2013 e 36.2014.92 del 24 dicembre 2014, come pure nelle
STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015, questo
Tribunale ha, in presenza di un fatto nuovo non segnalato dagli assicurati
nella loro iniziale richiesta di prestazioni, e meglio nel primo caso una
donazione avvenuta pochi mesi prima della domanda di RIPAM, nel secondo la
caducità di prestazioni PC, mentre negli altri indicati la sussistenza di una
convivenza duratura non comunicata all’amministrazione, proceduto alla
revisione delle decisioni (formali ed informali) con le quali
l’amministrazione, nel corso degli anni, ha riconosciuto il sussidio per il
pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie ed ha
chiesto la restituzione degli importi indebitamente percepiti. In
quell’occasione la Cassa aveva correttamente agito nel termine di un anno (art.
25 cpv. 2 LPGA).
2.10. In concreto il Servizio
prestazioni della Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, non era al
corrente della convivenza fra RI 1 e la signora __________, convivenza ritenuta
stabile dall’amministrazione (siccome in essere dal 1997) e tale da adempiere
le condizioni degli art. 26 cpv. 4 LCAMal e 4 Lasp. Ciò ha condotto la Cassa a
riconoscere, in maniera che ha poi ritenuto errata, la riduzione del premio
dell’assicurazione malattia in favore del ricorrente negli anni 2012, 2013,
2014 e 2015. La Cassa ha avuto notizia della convivenza solo a seguito della
presentazione della richiesta di riduzione del premio del 2016, inoltrata
all’inizio di giugno 2015, ha eseguito le verifiche necessarie (coinvolgendo
l’assicurato ricorrente personalmente) e a fine luglio 2015 ha emanato le
decisioni di sua competenza. All'amministrazione non era possibile risalire, in
base ai dati fiscali (cui ha diretto accesso per evadere le sue procedure) o ad
altri elementi concreti (quali l’identità del recapito, con l’indicazione di risiedere
“presso __________” in via __________ a __________ specificato nalle
domanda di RIPAM del 2012) alla convivenza tra il signor RI 1 e la signora __________.
In effetti in nessuno dei formulari presentati all’amministrazione, prima di
quello riferito alla RIPAM 2016, il ricorrente aveva indicato di convivere con
la signora __________.
Come già precisato nella
STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016 la Cassa accede a cifre fiscali ed alla
loro natura, ma non alle causali di versamenti ed agli introiti, e, comunque,
l'emergenza dell’identico indirizzo sulle decisioni di tassazione dei signor RI
1 e __________, così come d’altra parte l’indicazione sulla domanda di RIPAM
2012 di un recapito presso “__________” a __________, non erano elementi tali
da rendere ravvisabile una convivenza in assenza di precisa e specifica
comunicazione in tal senso alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG.
Proprio per tale motivo i
formulari di riduzione dei premi, chiedono esplicitamente di indicare i "Dati
personali dell'unità di riferimento" specificando anche se si tratti
di "Persone sole / Coniugi / Conviventi / Partner registrati / Figli
minorenni conviventi". Il ricorrente non ha mai specificato la
circostanza della convivenza nelle sue domande di RIPAM per gli anni in
discussione.
Le decisioni formali di
riesame dei provvedimenti di riconoscimento della RIPAM per gli anni oggetto
del contendere sono state emanate quindi nel giro di poche settimane dalle
verifiche effettuate (contatto telefonico con il ricorrente e verifiche sui
sistemi informatici cantonali), esse sono quindi decisamente tempestive.
La Cassa ritiene di avere
erroneamente erogato la RIPAM per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 a RI 1,
quando egli non ne avrebbe avuto diritto in ragione della sua convivenza
stabile con __________. I singoli importi chiesti in restituzione,
dettagliatamente esposti nelle considerazioni di fatto, per una somma
complessiva di CHF 13'310,40, sono d’indubbia rilevanza.
Ne segue che la procedura
adottata dall’amministrazione è, da un lato, tempestiva e, dall'altro, sorretta
da sufficiente motivazione. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve ora
verificare la correttezza dell’agire dell’amministrazione quo alla nuova
determinazione del diritto alla RIPAM per i medesimi anni in discussione.
2.11. Dal 2012 le norme della Legge
Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la
riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(RIPAM, l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che
dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale.
Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione
della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha
provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di distribuzione dei sussidi decisi
dal Cantone, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di
rendere più efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa aveva mostrato talune
lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale
cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del
Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a
pagina 7, ed il relativo Rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina
1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il
Parlamento promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM
affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito
imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio
per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da
scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento
hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui
l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed
alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.
LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le nuove norme tendono a
conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà
sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità,
in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro
dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce
la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella
concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio
margine di valutazione ed apprezzamento ed è vincolato in particolare da quanto
impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i
Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani
adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di informazione della
popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo
scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta infatti ai Cantoni
definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire
gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un
diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante
giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non
solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire
alla riduzione dei premi.
2.12. Con le norme di recente
adozione uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una
maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in
modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in
funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di
eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i
cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi
maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con
l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche
nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza
fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato”
(Rapporto, loc. cit.).
Importante è qui
sottolineare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge,
l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte
la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale
per certe fasce di assicurati.
2.13. Il Cantone accorda le
riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta
accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli
assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari
all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli
assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio
inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è
richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è
versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni
per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è
tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede
quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via
ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione
della richiesta.
Per
la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo
della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento.
L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a
livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli
minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi,
se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR
qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone
maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti
del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
Il premio medio di
riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è
costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e
del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore,
ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio
di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola
categoria di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla base del diritto alla
riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai
dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni
singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge
rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento
del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al
periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza è fissata
sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale
decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza donata o
ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal).
Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge
dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il
regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16,
prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il
periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano
considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati
nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto
sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è
ridotto annualmente di CHF 10'000.00.
L’art.
31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma
di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un
quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale,
contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia.
Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.
Il nuovo sistema prevede
la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è accordato l’importo
(normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34 LCAMal), limiti che
dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale,
perché tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che
dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag.
31). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole
tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione.
Secondo le norme della
LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che supera i limiti
superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale deve, per
volontà esplicita del legislatore, essere messa a contribuzione del pagamento
dei premi. In questa costellazione (superamento del limite di reddito per
l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo della RIPAM
diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza dell’incremento del
reddito da computare. In altri termini la riduzione del premio si contrae man
mano che il surplus di reddito aumenta. Le norme in vigore dal 2012 al 2014
compreso prevedevano percentuali di riduzione che variavano a seconda della
tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36a LCAMal fissava le seguenti
percentuali: 8% (persone sole con figli), 13% (persone coniugate con figli),
20% (persone sole senza figli) e 22% persone coniugate con figli.
Con le modifiche aventi
effetto a partire dalla RIPAM 2015 il legislatore ha introdotto il nuovo
concetto di reddito disponibile massimo. Per tale norma la riduzione dei premi
è accordata sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per
le UR senza figli, è definito con la formula di calcolo (ermetica) seguente:
RDM
= costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della
pigione
Se dell'UR fanno parte dei
figli la formula diviene ancor più complessa per cui:
RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x
50 % del limite di fabbisogno Lpas senza computo della pigione.
Le due formule adottate
dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti
all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti
del 3.4 e del 3,9.
Nel corso dei lavori
preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della
Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo
cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non
dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non
far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei
redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM
interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione
equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni
reddituali”
(Messaggio citato, p. 13).
Posto il principio di fissare
un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere
maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti
d’impatto sulle differenti tipologie di
UR, si ritiene di dover considerare maggiormente le UR con figli a carico,
perciò le famiglie monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o
le coppie senza figli”.
(Messaggio citato, p. 13).
Da queste considerazioni è
nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi
parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono
quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie
senza figli computabili, e del 3.9 per in caso di presenza di figli. Sempre nel
suo messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei
premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è
calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il
multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.
Per la determinazione
della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p. 14 e 15) specifiche
tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore
delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della
costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce
anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)
illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di
riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3
novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi
massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.
In sostanza le costanti
scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare
per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto
di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e
composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la
riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al
passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non
solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
2.14. Come anticipato per
determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si
deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata a
partire dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo riportato
dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione
determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte della sostanza
computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui
l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali
necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di
principio, necessario all’amministrazione acquisire ulteriori informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi.
Il RDS è stato fissato
considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per
quanto attiene i redditi computabili che per quel che riguarda le spese ammesse
in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle
operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.
Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito
disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli
assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente
dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale
annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza
netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).
L’amministrazione è tenuta
a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente accessoria,
che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della sostanza
(mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo proprio,
dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di decisione di
tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro simile che la
Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta inoltre delle
indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private (rendite AVS o AI
rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia, ed ancora i versamenti
di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra fonte considerati
dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione del reddito,
secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa, redditi di
complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente: assegni
integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni complementari
all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande invalido, e
ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta infatti di
trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente prestazioni Laps
successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla riduzione dei premi ed
ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che non sono toccate dalla
riforma del sistema di determinazione e quantificazione della riduzione dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (Messaggio,
op. cit., pag. 16 in initio).
Dai lavori preparatori
discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora
l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo
determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS.
Va sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2
febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011,
36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del
10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2
giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per
costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta
conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e
debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi
diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme
del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più
estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal)
ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di
tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal
Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
2.15. Dall’importo del reddito
complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente
riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e
completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli
importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione
della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il
Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato
quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il
premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito
si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,
IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali
(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per
interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo
massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi
assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),
imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni
nell’ambito della LAMal) od ancora per l’invalidità, rispettivamente spese di
gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a
carico od ancora per doppia economia non possono essere considerate.
Secondo le nuove norme la
spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata
dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000.00. L’accento è posto
sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e
riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La
deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa
parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i
proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).
La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al
favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il
valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello
reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del
riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF
3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari.
La deduzione, così come
espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai debiti ipotecari.
Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà amministrative per
accertare la natura degli interessi passivi versati (remunerazione di debiti
ipotecari o di debiti privati rispettivamente aziendali, od ancora di prestiti
al consumo) il legislatore ammette in deduzione, sino al limite citato, gli
interessi passivi che sono riconosciuti a livello fiscale. Una differenziazione
non è infatti precisata e deducibile dai dati cui la Cassa cantonale ha accesso
all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta
del disegno di legge non ha fatto oggetto di approfondimento da parte della
Commissione della gestione e delle finanze nel suo Rapporto con implicita
condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di rilievo per ammettere la
deduzione dell’importo di CHF 3'000.-- è il riconoscimento degli interessi in
deduzione a livello fiscale, su questo aspetto la volontà del legislatore
appare chiara.
2.16. Come in parte già indicato in
precedenza, per le norme vigenti dal 2012 al 2014, determinato il RDS riferito
all’UR istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese
vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla
legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a
dipendenza della dimensione dell’UR. Se il RDS sarà inferiore al valore limite
l’UR beneficerà dell’importo massimo del sussidio. Se invece è superiore a
questo limite (come rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una
percentuale fissa del reddito che eccede tale soglia dovrà essere destinata al
finanziamento dei premi, mentre il resto costituirà la prestazione del Cantone.
Man mano che il reddito aumenta la prestazione cantonale si riduce, fino ad
arrivare a zero. Il limite di reddito fino al quale è riconosciuto il diritto
ad una prestazione massima è stato definito nella legge alla metà del
fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò senza il computo della pigione”.
Il valore limite per il
riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno determinato secondo
l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di detto valore. Per
l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità a livello del
regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in assenza di una
valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal cita
espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato
finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal previgente (su
questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28 in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il
limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio
2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei
premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della
pigione. Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni
riferite ai sussidi precedenti la RIPAM 2015 (STCA 36.2014.8 del 16 aprile
2014; 36.2012.71 del 21 gennaio 2013; 36.2012.20 del 13 agosto 2012 nonché
36.2012.14 del 3 settembre 2012. pubblicata in RtiD 2013 - I pag. 44 e segg.
No. 11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo
la soglia di intervento:
a) per il titolare
del diritto:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per la persona sola
b)
per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
c)
per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il primo figlio
d)
per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il terzo figlio
e)
per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di
riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.
2Per
limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI si intende:
a) fr. 16’540.-- con riferimento
all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b) fr. 8’270.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c) fr. 8’680.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d) fr. 5’787.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e) fr. 2’893.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
3I limiti
dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura
dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari
all’AVS/AI.
Il legislatore ha –
tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della
legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare
infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio
dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC
(e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della
riduzione).
Come indicato dunque
dall’anno 2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno costituiva il
limite oltre il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo a
contribuzione per il pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono
state le modifiche citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma
desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima
possibile. In altri termini il limite di reddito oltre il quale l’assicurato o
la UR debbono iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato
diminuito. Come vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza
comunque sui calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa,
per il manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono
il versamento di un sussidio.
2.17. Con
le modifiche della legge apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate
in vigore il 1° gennaio 2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015
(oggetto delle contestazioni formanti l'inc. 36.2015.31 sfociata nella STCA del
13 agosto 2015) è determinato mediante una nuova formula che considera il
reddito disponibile massimo dell’art. 32a LCAMal (si veda quanto esposto nelle
considerazioni sub. 2.9. in fine).
L'art. 34 LCAMal ribadisce
che l'importo massimo normativo dei premi corrisponde alla somma dei premi medi
di riferimento per categoria d'assicurato, dell'UR. L'importo normativo della
RIPAM, dal 2015 è quindi determinato dalla seguente formulata:
[PMR – (PMR
x RD2)]
RDM2
e dipende
dal reddito disponibile massimo (RDM) definito all'art. 32 a LCAMal cui si è
accennato nelle considerazioni del punto 2.9. in fine. Le modifiche apportare
alle norme a contare dal 2015 hanno reso il sistema molto meno trasparente
visto l’uso di formule matematiche complesse.
2.18. Per
completezza va rammentato ancora che per fissare l’importo della riduzione del
premio da riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta”
(art. 65 cpv. 1 LAMal) l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente
moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal
prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone
deve finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la
quota, basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico
dell’assicurato o dell’UR interessata.
Il
coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1
gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile
per “le unità di riferimento con un reddito disponibile
inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della
pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000“ mentre
un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.
A contare
dal 2015 il legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto
portare un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente
cantonale di finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo
della RIPAM.
2.19. La somma che risulta quindi
dall’applicazione di questa percentuale di partecipazione finanziaria del
cantone al premio normativo calcolato alla luce della situazione
dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce l’importo della RIPAM
che viene comunicata dall’amministrazione direttamente agli istanti,
contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del sussidio
veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la nuova
polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.
2.20. Occorre ora indicare quali
fossero i parametri applicabili alla determinazione della riduzione dei premi
negli anni qui in esame. Con il Decreto esecutivo concernente le basi di
calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012 (del
15 novembre 2011), le stesse sono state definite come segue:
" a) periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno
2009.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF
4850.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4421.--
- minorenni: CHF
1146.--
c) percentuali
relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei
premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno
2010 (BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per
l’anno 2012."
Per l’anno 2013, le
stesse sono state definite come segue:
"
a) periodo fiscale per
l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:
classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2010.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’908.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’526.--
- minorenni: CHF 1’141.--
c) percentuali relative alla parte di
reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36
LCAMal."
Con
Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente)
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal per l’anno 2014 il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti parametri:
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito
disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta
cantonale per l’anno 2011.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’965.00
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’594.00
- minorenni: CHF 1’156.00
c) percentuali relative alla parte di
reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36
LCAMal.”
Per
l'anno 2015 l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della RIPAM mediante
DE dell'11 febbraio 2015, nel seguente modo:
a) periodo fiscale per l’accertamento
del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale
per l’anno 2012.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’875.–
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4’504.–
- minorenni: CHF 1’066.–
c) costante per il calcolo del reddito disponibile
massimo:
- unità di riferimento senza figli: 3.4
- unità di riferimento con figli: 3.9
2.21. Prima di esaminare i calcoli
eseguiti dall’amministrazione al fine di accertarne l’esattezza, è rilevante
verificare la correttezza del presupposto dal quale la Cassa è partita, e
contestato dal ricorrente, secondo cui i suoi redditi e quelli di __________ vadano
accumulati.
2.22. Come ricordato nelle recenti
STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016, 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e
36.2014.78 del 2 febbraio 2015, l’art. 26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner
conviventi, in caso di convivenza stabile, compongano un’UR. Il ricorrente non contesta
la possibilità stessa, conferita al legislatore. Su questo aspetto con la STCA
36.2015.29 questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto che
l’equiparazione dei conviventi alla situazione dei coniugi non è contraria al
principio di uguaglianza giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare
il tema della convivenza in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed
in quello della RIPAM appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto,
l’art. 8 Cost. fed.
Da notare che, prima
ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e della norma del
suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi dei conviventi
sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26 cpv. 4 LCAMal e
10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata, in una
fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone di Vaud, di un caso
di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva
chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie
invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio
pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:
"
L'art. 18 al. 1 du
règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin
1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et
les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux
couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou
plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument
l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à
l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est
requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)
Dans le domaine des contributions publiques ou
des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général
très strictes (ATF 133
I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF
133 V 402 consid. 3.2 p.
404 s.; ATF
132 I 117 consid. 4.2 p.
121; ATF
132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130
I 65 consid. 3.1 p. 67). En
matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les
exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de
précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales
régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du
principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité
des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer
le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes
fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des
bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son
octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer
dans une ordonnance (ATF 118
Ia 46 consid. 5b p. 61;
ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,
vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797
ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf.
également ATF 131
Considerandi
II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir
légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi
ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée
sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines
conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage
pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal
fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était
stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en
modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118
II 235 consid. 3a p. 237; ATF
114.
II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS,
Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA
2007.
p. 13 ss). En matière d'aide
sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée
d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une relation
durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de
concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas … arbitraire de tenir compte de cette
circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il
n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires.
Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers
sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral
2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;
2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12 janvier 2004,
consid. 3.2;2P.386/1997 du 24
août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche
Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis
von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX
WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p.
162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für
Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A
ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable
et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la
fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière
appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,
notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent
ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre
d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions
alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du
concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire
accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite
fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129
I 1).
Les considérations qui sont à la base de cette
jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide
sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,
vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme
dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux
domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le
principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.
La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de
subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le
revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations
à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires
enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non
l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres
situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge
de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle
des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur
but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.
Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire
non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au
sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale
d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la prestation
en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir d'assistance et
sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union
matrimoniale."
Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito
cumulativamente dai concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi
è circostanza quindi ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF
non ha considerato tale considerazione di redditi cumulati in contrasto con
senso e scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal.
2.23
In Ticino, i concubini
costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile. La
definizione di convivenza stabile di partners è data dalla legislazione
cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni
sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo aspetto come lo
è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato dal regolamento
di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la
convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in
comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il realizzarsi di
una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza.
Con pubblicazione sul
Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore
retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal prevedendo
il nuovo art. 10a secondo cui:
"
La convivenza è considerata
stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio;
c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."
con ripresa dei
concetti già contenuti nel RLaps.
In una sentenza 42.2012.2
del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione completa, il Tribunale
cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha osservato come:
"
… per gli art. 4 cpv. 1 lett. c
Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del
titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner
convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in
comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto
contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e
meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente
soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett.
c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1
Partner
convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede
che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli
in comune.
Questa regola era stata definita per garantire
la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato
civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la
giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.
Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti
(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129
I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa
2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e
la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico
per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere
definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un
certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF
prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un
concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare
l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è
costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è
stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali
condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no."
Ed
ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2
del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e
delle finanze che ritiene quanto segue:
“Con l’adozione della revisione,
l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal
suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i
relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,
provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non
vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità
definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Con le ulteriori seguenti
osservazioni:
"
È, altresì, utile sottolineare che
secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,
piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente
(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della
giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto
a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in
comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi
assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82
consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto
2011.
consid. 2.2.)."
Questi rilievi sono già
stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei premi
dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015, consid.
2.
, rispettivamente nella STCA 36.2015. 29 pure nel considerando 2.20, e sono
assolutamente attuali per cui vanno ulteriormente ribaditi. I concetti della
Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in materia, vanno applicati anche
in ambito di riduzione die premi sia per il rinvio dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal, sia
per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e per l'art. 2a
Laps), sia per lo scopo stesso che si prefigge la legge sull’armonizzazione e
il coordinamento delle prestazioni sociali, nonché per i tenore dell’art. 10a
RLCAMal. Sarebbe scioccante applicare, all’ambito della riduzione dei premi
dell’assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza
stabile diverso.
Condividere la propria
esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella
coniugale, condividendo gli impegni e suddividendo i compiti che ne derivano, impone,
a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di considerare l’unità
di riferimento composta dai conviventi stabili.
In concreto il ricorrente e la
signora __________ non negano di condividere la loro esistenza da anni (quasi
20), dagli atti stessi emerge un reciproco aiuto tra i due che si sostengono e
si aiutano. La signora __________ manifestamente (per quanto appare dalla
documentazione fiscale acquisita agli atti) aiuta economicamente il ricorrente
siccome, con un reddito lordo annuo dichiarato variante tra i CHF 6'500 ed i
CHF 8'000 (cui l’UT non ha aderito, maggiorandoli come descritto nelle
considerazioni di fatto) non si conseguono mezzi minimi per il sostentamento.
In sostanza l’attività lucrativa esercitata dall’assicurato qui ricorrente non
gli permette di conseguire il minimo vitale e non consentirebbe di avere una
casa in cui vivere.
Va quindi esaminato se questa
convivenza, duratura costante e quindi radicata, adempie i requisiti dell’art.
26.
cpv. 4 LCAMal e dell’art. 10a RLCAMal alla luce del fatto che la condizione
legale della convivenza è conforme alla giurisprudenza federale.
2.24
Nel caso in esame il
ricorrente e la signora __________ convivono dal 1997, come accertato
dall’amministrazione in maniera incontestata e come rilevato dai supporti
informatici dell’amministrazione cantonale. La signora __________ consegue
reddito da pensioni, come emerge dagli atti fiscali acquisiti, mentre il signor
RI 1 è indipendente e consegue redditi ridotti. Il reddito della signora __________
è costituito da pensioni (oltre CHF 60'000 annui) e dal reddito locativo (CHF
25'100) per complessivi CHF 86'415 (nel 2012), nel 2011 il reddito lordo
assommava a CHF 86'478, l’anno prima a CHF 85'981 e nel 2009 era di CHF 85'965
(doc VI). Da questi elementi discende una solidarietà ed un aiuto tra i
conviventi, la signora __________ provvedendo economicamente al mantenimento
del convivente cui mette a disposizione la casa.
In corso d’udienza il
ricorrente ha precisato che la sua malattia non gli consente di svolgere
un’attività intensa a tempo pieno.
Ciò comporta redditi
ridotti che sono implementati dagli aiuti materiali della convivente.
Gli elementi raccolti agli
atti, la modalità di vita comune del ricorrente e della signora __________ ed
il legame che li lega rendono comprovata l’esistenza di una convivenza
(d’altronde mai contestata) assolutamente rapportabile a quella coniugale, che
impone all’amministrazione il cumulo dei redditi per la determinazione del
diritto alla RIPAM siccome RI 1 e __________ formano una unità di riferimento
ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal così come precisato dall’art. 10a RLCAMal.
In particolare, come ritiene la lettera b) della norma per cui la convivenza,
in casu, procura gli stessi vantaggi di un matrimonio.
2.25
Nelle STCA 36.2015.80,
36.2015.29
e 36.2014.78, citate in precedenza, questo Tribunale ha esaminato il
tema della pretesa discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi
rispetto a quelle coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene
nell'ambito del diritto fiscale, non traendo – in questo ambito – i vantaggi
della coppia coniugata quo a deduzioni ed aliquote. Nei casi citati era
sostenuta la tesi secondo cui i redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre
in ottica fiscale ciò non avviene, ma non vengono neppure ritenute specifiche
deduzioni per determinare l'imponibile e non è applicata l'aliquota per
coniugi.
Come deciso nella STCA
36.2014.78
del 2 febbraio 2015 consid. 2.21 questa obiezione non può essere
recepita (argomento ripreso nella successiva 36.2015.29 consid. 2.24.), il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha osservato:
" … come la
differente valutazione della convivenza stabile in ambito RIPAM ed in quello
fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore, chiaramente
espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che precedono. Due
conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è in parte
condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita fiscale
distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita fiscale.
Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in ambito
di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale in
generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e spirito
le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost. fed.
L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti
specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi
e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette
al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la
convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento
ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal
Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing &
Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p.
237.
e seg.
Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM
della ricorrente, e (di suo) figlio, vanno ritenuti i redditi conseguiti dalla
coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati
appartenenti ad un’unica UR.”
2.26
Alla luce di quanto precede
occorre procedere ora alla verifica del calcolo della RIPAM operato dalla
Cassa. Per definire il diritto alla RIPAM del ricorrente e della convivente,
che formano come indicato una unità di riferimento, bisogna fissare il reddito
determinante in maniera semplificata, come precisato nelle considerazioni
precedenti, partendo dai dati contenuti nelle decisioni fiscali del ricorrente
stesso, cui va aggiunto quello conseguito dalla convivente, la
quota di sostanza computabile e vanno poi dedotte le spese riconosciute.
Il
ricorrente, correttamente, non ha contestato i calcoli eseguiti dalla Cassa
cantonale di compensazione AVS AI IPG che si rivelano corretti. Va qui
osservato che gli importi del fabbisogno determinati dall’art. 10 Laps sono
stati aggiornati come imposto dall’art. 10 cpv. 3 Laps. Nella STCA 36.2015.29
consid. 2.25 sono specificate le modalità di calcolo e di determinazione dei
valori aggiornati, a tale giudizio può qui essere fatto riferimento, e meglio:
" Con riferimento a tale norma va ricordato che l’Ordinanza 09 del
Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione
dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2%
rispetto ai valori del biennio precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11
è stato dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che
l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del l’1,7543%.
La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso
l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione
AVS AI IPG, Bellinzona), che “l’aumento percentuale reale delle rendite non
corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente
applicato dall’amministrazione.
Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento.
Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente
calcolato dal raffronto degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime
(STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no.
12.
e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).
Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti
all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha
previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9%, che in realtà assomma allo
0,86209, mentre con l’Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi
e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%.
Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo
dell’adeguamento è dello 0,42735%.
La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al
limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido
per l’anno precedente all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 per il
sussidio del 2015, al 2013 per il sussidio del 2014
rispettivamente al 2012 per il sussidio del 2013.
L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta dai
ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori
del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha
operato correttamente fissando il valore del fabbisogno applicando le norme
transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali che, all’art. 37, prevede, in “deroga all’art. 10, per gli
anni 2013 e 2014… i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La
norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20
dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).
Nel caso in esame dunque
la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il
fabbisogno dell’UR in causa, composta dal signor RI 1 e dalla signora __________,
in CHF 16'540.-- (titolare del diritto) + CHF 8'270.-- (prima persona
supplementare). Questo importo è stato aggiornato secondo le Ordinanze 09 ed 11
in maniera corretta.
2.27
Qui di
seguito sono verificati i calcoli svolti dall’amministrazione per la nuova
determinazione del diritto alla RIPAM da parte dell’UR per tutti i 4 anni di
sussidio in discussione.
2.27.1
Per quanto attiene alla RIPAM
2012.
la Cassa ha considerato i premi medi dei componenti l'UR, di CHF 9'700.--.
I redditi conseguiti nel periodo di riferimento assommavano a CHF 85'965.-- per
la signora __________ e CHF 11'800.-- per il signor RI 1 per complessivi CHF 97'765.--,
cui sommare la quota parte della sostanza (CHF 19'739.--) e da cui dedurre gli
interessi passivi complessivamente CHF 2'718.-- ed i contributi sociali
ritenuti per CHF 805.-- nonché l’importo dei premi medi di riferimento per CHF
9'700.--. Il RD assomma a CHF 104'281.--. Il calcolo è quindi il seguente:
{PMR - [(RD – limite RD per conseguimento RIPAM
massima)
* quota art. 36 v.LCAMal/100]} * Quota finanziamento
e quindi:
{9'700 – [(104’281 – 13'026) x 21/100] x 73,5% =
-6'955,70
La Cassa ha quindi rifiutato
correttamente il diritto alla RIPAM 2012 siccome il nuovo importo è dato da un
valore negativo.
2.27.2
Per l’anno 2013 i redditi lordi
complessivi dei conviventi assommavano a CHF 104'637.--, la quota di sostanza
CHF 18'800.-- già compresa nel valore e già al netto delle spese massime
deducibili (CHF 2'588.-- per interessi passivi, CHF 820.-- per contributi sociali
e CHF 9'816.-- per i PMR. Il calcolo è quindi il seguente (secondo la formula
già presentata nel capitolo precedente):
{PMR – [(RD – Limite RD per
sussidio massimo/2) x quota % di partecipazione]} x coefficiente cantonale di
finanziamento
Ossia:
{9'816 – [(104’637 – 26’052/2)
x 21%} x 70% = - 6'595,60
Il calcolo svolto
dall’amministrazione è quindi corretto, il valore negativo non consente di
riconoscere all’UR nessun aiuto sociale.
2.27.3
Per l’anno 2014 la formula di
calcolo è quella esposta nelle considerazioni del punto precedente. Il RD
assomma a CHF 104'360.--, i PMR sono stati determinati in CHF 9'930.--. Il
calcolo da un risultato negativo che non consente il riconoscimento di una
RIPAM:
{9'930 – [(104’360
– 26’052/2) x 21%} x 70% = - 6'475,10
2.27.4
Per il 2015 invece la formula
applicabile al calcolo per determinare il diritto alla riduzione del premio è
differente, per volontà del legislatore. Il reddito della signora __________ è
di CHF 86'415.--, quello del signor RI 1 assomma a CHF 13'000, per complessivi
CHF 99'415.--, la quota di sostanza è di CHF 19’246, da questi importi vanno
dedotti i PMR per CHF 9'750 e gli interessi passivi massimi per CHF 2'466 ed i
contributi sociali per CHF 820.--. Il RD è quindi di CHF 105'625.--. Il calcolo
è il seguente per l’UR senza figli:
RDM
= 3.4 x 50% limite LAPS definito dalla dimensione dell’UR
RDM
= 3.4 x 26’052/2 = 44'288,40
Questo importo è molto
inferiore al RD di CHF 105'625.-- e quindi nessuna riduzione del premio può
essere riconosciuta.
2.28
Alla luce di quanto precede,
ritenuto come sussistessero tutti i presupposti di legge affinché la Cassa
ricalcolasse il diritto alla RIPAM di RI 1, correttamente l’amministrazione vi
ha provveduto per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, ciò alla luce della
convivenza stabile tra la ricorrente __________. La Cassa ha calcolato in
maniera corretta il diritto alla RIPAM negandolo per tutti gli anni in
questione. Ne segue che i ricorsi vanno respinti senza carico di tasse e spese
e senza riconoscimento di ripetibili in favore della Cassa.
In corso dell’udienza 11
marzo 2016 il ricorrente ha già postulato il condono dell’importo chiesto in
restituzione.
La domanda è stata rivolta
direttamente all’amministrazione che provvederà, una volta eseguite le
verifiche necessarie, ad evaderla mediante una decisione. Un esame del TCA su
tale aspetto si rivela oggi prematuro.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti