36.2016.41
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11 luglio 2016Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.41
cs
Lugano
11 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione dell’11 aprile 2016 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nata nel __________, è
affiliata per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie presso __________ ed
ha sottoscritto, presso CV 1, alcune assicurazioni complementari e meglio: __________
(doc. C).
1.2. Nel dicembre __________
l’assicurata si è sottoposta ad un trapianto di fegato presso __________ di __________
(__________), i cui costi sono stati assunti dalla CV 1. Con sentenza
36.1998.118 del 7 giugno 1999 il Tribunale cantonale delle assicurazioni,
accertata la necessità medica di far capo al nosocomio __________ per ricevere
le trasfusioni di plasma speciale, ha condannato la CV 1, nell’ambito
dell’assicurazione __________, a contribuire ai costi dei viaggi a __________ rimborsando
il 50% dell’importo del biglietto aereo, classe Economy, ritenuto un ammontare
annuo massimo di fr. 2'000 (consid. 2.5). Lo stesso giorno il TCA ha invece
respinto il ricorso contro la decisione di rifiutare l’assunzione dei costi a
carico della LAMal (inc. 36.1998.117, confermata dalla sentenza K 87/99 del 10
dicembre 1999).
1.3. Ritenuta la necessità di
continuare con trattamenti endoscopici periodici che impongono un controllo continuo
da parte dello staff medico che ha effettuato il trapianto al fegato, AT 1 si è
nuovamente recata presso __________ di __________ dal 27 maggio al 29 maggio
2015, dal 7 ottobre 2015 al 9 ottobre 2015 (doc. H, cfr. allegato doc. I) e dal
26 gennaio 2016 al 29 gennaio 2016 (allegato al doc. I), chiedendo al proprio
assicuratore il rimborso dei costi di trasporto del volo con __________,
conformemente a quanto previsto dall’Assicurazione __________.
1.4. CV 1 (di seguito: CV 1), si è
rifiutata di assumersi i costi del viaggio, inizialmente facendo valere che il
trattamento avrebbe potuto essere effettuato in Ticino (doc. L), successivamente
sostenendo che non è stato eseguito un trattamento ambulatoriale, bensì
stazionario (doc. M).
1.5. Con petizione dell’11 aprile
2016 AT 1, rappresentata dalla RA 1, ha chiesto la condanna di CV 1 al
pagamento dell’importo di fr. 1'107.55 pari al rimborso delle spese di
trasporto tramite aereo dal proprio domicilio __________ di __________ (__________)
ed al riconoscimento delle spese di viaggio future, giustificate dal profilo
medico che dovrà sostenere per recarsi a __________ (doc. I). L’interessata ritiene
di aver diritto all’erogazione dell’importo richiesto sulla base dell’art. __________.
Sulla scorta della sentenza del 7 giugno 1999 di questo Tribunale essa ritiene
di aver agito in buona fede e di non aver avuto altra scelta. L’interessata chiede
genericamente l’audizione testimoniale e delle parti, richiama i documenti e domanda
l’allestimento di perizie.
1.6. Il 29 aprile 2016
l’assicuratore ha richiesto una proroga per l’inoltro della risposta di causa
(doc. III), negata dal Giudice delegato del TCA che ha contestualmente
convocato le parti per un’udienza di discussione (doc. IV). Il 6 maggio 2016
l’avv. RA 2 ha informato il TCA di aver assunto il patrocinio di CV 1 (doc. V).
1.7. Nel corso dell’udienza
tenutasi il 31 maggio 2016 le parti hanno affermato:
" (…)
CV 1 si oppone alla petizione siccome ritiene non adempiute le
condizioni poste dall’art. __________. Il Giudice chiede se chiesta
inadempienza deriverebbe dal fatto che le cure in discussione non costituiscono
una “serie di trattamenti” oppure se non adempiono la condizione di “particolarità”
che le CC impongono.
L’assicuratore sostiene che non si possa poi parlare di
ambulatorialità perché la presenza della paziente in loco è durata più giorni.
La sig.ra AT 1 obietta che per consentire le cure le viene
applicata una anestetizzazione cui fa seguito la ripresa e poi ore di cure
antibiotiche che impongono una permanenza __________ __________.
L’assicuratore riconduce i tre interventi di __________ a
necessità connesse agli aspetti della bile.
L’assicurata contesta dal canto la limitata analisi
dell’assicuratore ritenendo palese la connessione tra gli interventi di cui ha
beneficiato a __________ e che hanno provocato i costi di trasporto qui in
discussione con la grave affezione al fegato che ha importo nel __________ i
trapianto dell’organo.
L’assicurata precisa che la scelta di andare a __________ presso
la struttura dove è stata operata e dove è stata poi successivamente seguita è
stata determinata dal prof. __________ dopo avere sondato all’interno delle
struttura cantonale ticinese la possibilità di ottenere le medesime cure, in
particolare alla Clinica di __________. Il prof. __________ accertata l’impossibilità
di conseguire queste cure in Ticino ha previsto le stesse al di fuori dei
confini cantonali.
L’assicuratore non contesta la necessità di un ricovero a __________
per le cure che l’assicurata ha subìto. Le stesse sono state coperte per tramite
dell’assicurazione obbligatore delle cure medico sanitarie.
Il Giudice chiede, vista la tesi dell’assicuratore secondo cui in
concreto si tratterebbe di cure stazionarie e non ambulatoriali e cure
necessarie da conseguirsi fuori Cantone, quali prestazioni in virtù della LAMal
rispettivamente delle complementari sottoscritte sono riconosciute
all’assicurata per le spese di viaggio da casa al nosocomio. La patrocinatrice
di CV 1 comunicherà al TCA l’eventuale importo dovuto e le modalità delle sue
determinazioni.
L’assicurata conferma in questa sede che le cure ordinate presso __________
__________ sono quelle assolutamente indispensabile e sono ridotte al minimo
necessario.
La sig.ra AT 1 fa osservare che la cura della stenosi non è ancora
terminata e come accerta il dott. __________ sarà ancora necessario recarsi a __________
così come a una convocazione già pervenuta per il prossimo 8.6.2016.
L’assicurata precisa che in occasione delle sue trasferte
immediatamente successive al trapianto la natura delle cure era diversa nel
senso che si trattava di flebo (plasma ricco di anticorpi) e le cure duravano 6
ore circa. Le cure invece derivanti dalla situazione attuale impongono l’arrivo
in ospedale il giorno prima per la necessaria preparazione ed il giorno
successivo i trattamenti e il periodo successivo agli stessi. In sostanza
l’anestesia per l’intervento dura sulle 3 ore e poi segue il momento
post-operatorio. Le notti durante le quali è fissata la permanenza sono 2,
l’intervento avviene il giorno di mezzo. L’assicurata viaggia da sola non
accompagnata. La notte che precede l’intervento è breve perchè dopo la
preparazione, verso le 5 del mattino, l’assicurata preparata viene condotta in
sala operatoria, l’intervento avviene nel corso delle ore successive.
L’assicuratore in questa sede produce i seguenti documenti:
- valutazione del medico fiduciario CV 1 dott. __________, medico
interno all’assicuratore;
- la sentenza 10.12.1999 TFA K 87/99 nonché la STCA 36.98.117 del
7.6.1999 relativa alla fattispecie poi oggetto della STCA di pari data
36.98.118 concernente gli aspetti delle complementari alla LAMal.
CV 1 rileva che le CC attualmente applicata sono quelle del 2014,
la clausola però ha lo stesso identico tenore delle condizioni vigenti nel 1999
e non sono più restrittive. Per tale motivo le parti concordano che, a reggere
Fatti
i loro rapporti contrattuali, sull’aspetto specifico delle spese di viaggio,
siano le condizioni prodotte agli atti dalla parte attrice.” (doc. VIII)
1.8. Il 13 giugno 2016 il TCA ha
chiesto all’assicuratore, sulla base delle risultanze dell’udienza, di
comunicare se ed in quali modalità sono riconosciute per il tramite della LAMal
o delle assicurazioni complementari, le spese di viaggio (doc. IX).
1.9. Con scritto del 20 giugno
2016 l’assicuratore ha affermato che non ritiene di dover rimborsare i costi
del viaggio né secondo le assicurazioni complementari, né secondo la LAMal (che
del resto non è oggetto della procedura), come inoltre deciso a suo tempo
dapprima dal TCA e poi dal TFA (doc. X).
1.10. Tramite osservazioni del 23
giugno 2016 l’attrice ha ribadito la sua richiesta di rimborso delle spese di
viaggio con l’aereo (doc. XII).
Considerandi
2.1
Oggetto del litigio è la richiesta
dell’attrice all’assicuratore, fatta valere mediante azione dell’11 aprile 2016,
di rimborso dell’importo di CHF 1'107.55 per le spese di viaggio dal domicilio __________
di __________, sopportate nel 2015 e nel 2016, e la garanzia delle spese future
per viaggi simili. AT 1 fonda la sua romanda sulla base dell’assicurazione
complementare __________ retta dal diritto privato (segnatamente dalla LCA).
2.2
L’attrice
ha sottoscritto presso la convenuta, valide per gli anni 2015 e 2016, le
seguenti Assicurazioni complementari secondo la LCA (cfr. art. __________
condizioni generali del contratto d’assicurazione): __________ (doc. C). Essa
chiede prestazioni derivanti dall’art. __________ dell’assicurazione __________.
Dalla
polizza d’assicurazione emerge che per l’assicurazione __________ sono
applicabili le condizioni complementari (di seguito: CC) edizione __________.
In sede di udienza l’assicuratore ha affermato che le “CC attualmente
applicata sono quelle del 2014, la clausola però ha lo stesso identico tenore
delle condizioni vigenti nel 1999 e non sono più restrittive. Per tale motivo
le parti concordano che, a reggere i loro rapporti contrattuali, sull’aspetto
specifico delle spese di viaggio, siano le condizioni prodotte agli atti da
parte attrice” (doc. VIII).
Ai
sensi dell’art. __________ CC le prestazioni dell’assicurazione __________
vengono corrisposte per provvedimenti diagnostici e terapeutici, medicamenti e
mezzi ausiliari efficaci, appropriati ed economici.
Le
prestazioni vengono corrisposte esclusivamente a complemento dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie. I costi coperti dall’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e le partecipazioni personali
prescritte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, non
sono compresi nell’assicurazione __________, a prescindere dal fatto che
l’assicurazione obbligatoria esista o meno. In ogni caso l’assicurazione
corrisponde al massimo i costi effettivi.
Non
è possibile escludere il rischio d’infortunio dalla copertura assicurativa.
L’art.
__________ CC elenca il catalogo delle prestazioni e prevede che “le
prestazioni corrisposte dall’assicurazione __________ vengono calcolate in base
alle spese di trattamento non coperte dall’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie. Vengono prima conteggiate le prestazioni corrisposte
dall’assicurazione obbligatoria. Le percentuali indicate nella tabella
sottostante si riferiscono alla parte restante delle spese del trattamento”.
Per quanto concerne i costi di trasporto e viaggio l’assicurazione __________
corrisponde per i costi di viaggio il 50% del costo per un importo massimo per
anno civile di fr. 2'000. Per l’art. __________ l’assicuratore “corrisponde
i contributi per i costi di viaggio quando il paziente deve sottoporsi ad una
serie di trattamenti speciali ambulatoriali che non possono essere attuati che
in un centro sanitario definito, lontano dal luogo di domicilio (ad esempio:
clinica universitaria). Si tratta in particolare di emodialisi, trattamenti
dovuti a paralisi e radioterapie per il trattamento di affezioni cancerogene.
Quale base di valutazione valgono i costi per il viaggio in 2a classe con mezzi
pubblici di trasporto oppure in ragione di CHF .-60 per km per l’impiego di
mezzi privati (tassì compreso)”.
2.3
Per costante giurisprudenza al contratto d’assicurazione si applicano i
principi generali dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge
speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1
LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice
civile (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 118 II 342
consid. 1a pag. 344). Dovendosi determinare il contenuto di un contratto
d’assicurazione e delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il
giudice deve, come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla
cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde
volontà dei contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su indizi
(art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr.
anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1). Se non gli è
possibile stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei
contraenti non ha compreso la reale volontà espressa dall’altro, il giudice
ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche
manifestazioni di volontà (principio dell’affidamento: sentenza 4A_34/2007 del
26.
luglio 2007, consid. 3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid.
2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l’espressione letterale del
contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno
caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125
III 305 consid. 2b). Sarebbe infatti errato attribuire un’importanza decisiva
ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO
traspare che non si può erigere a principio l’assioma che in presenza di un
testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d’interpretazione;
sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed
indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze
possono lasciar intendere che l’espressione verbale non restituisca pienamente
il senso dell’accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 128 III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente,
all’interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall’assicuratore ed
alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio “in dubio
contra stipulatorem”, in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le
ha redatte, dunque dell’assicuratore (DTF 122 III 118 consid. 2a). L’art. 33
LCA ne è un’espressione (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2,
DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata non basta,
tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione;
questa deve effettivamente prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre
deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi d’interpretazione, dissipare
altrimenti il dubbio venutosi a creare (DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II
consid. 1a).
2.4
In concreto l’attrice si è
recata presso __________ di __________ dal 27 al 29 maggio 2015 (doc. E), dal 7
ottobre 2015 al 9 ottobre 2015 (doc. F) e dal 26 gennaio 2016 al 29 gennaio
2016.
(allegato al doc. I).
E’
pacifico, perché ammesso dalle parti, che i ricoveri in questione sono stati
necessari.
Infatti,
in sede di udienza l’assicuratore ha affermato che “non contesta la
necessità di un ricovero a __________ per le cure che l’assicurata ha subito”
(doc. VIII, pag. 2). Lo stesso medico di fiducia, dr. med. __________,
interpellato dalla convenuta, ha affermato che “dal punto di vista medico
venne esposto che, a causa del trapianto, gli esami ERCP con inserzione risp.
sostituzione delle protesi dovessero essere eseguiti nel centro di trapianto.
Venne altresì ampiamente motivata la necessità assoluta di eseguire questi
interventi in degenza stazionaria. Sotto il profilo della medicina assicurativa
dette affermazioni vanno accettate come motivate” (doc. VIII/1). Ciò emerge
pure dalla certificazione dell’11 dicembre 2015 dei dr. med. __________ e __________,
dell’__________ __________ (doc. H).
Ciò
non è tuttavia sufficiente per mettere i costi del viaggio in aereo a carico
dell’assicuratore. Infatti, l’assicurazione __________ riconosce il rimborso “quando
il paziente deve sottoporsi ad una serie di trattamenti speciali ambulatoriali”
(cfr. art. __________, sottolineatura del redattore) e le prestazioni vengono
corrisposte esclusivamente a complemento dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (art. __________).
2.5
Circa
la nozione di trattamento ambulatoriale, in una sentenza di principio
pubblicata in DTF 103 V 74, vigente LAMI, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007:
TF), al consid. 1, ha rilevato che la legge non definisce secondo quali criteri
occorre differenziare tra una cura ambulatoriale ed una cura stazionaria.
Secondo la prassi, tuttavia, vi è una cura ambulatoriale anche quando
l’assicurato ottiene prestazioni diagnostiche o terapeutiche in ambiente
ospedaliero ma lascia il nosocomio il medesimo giorno. La cura è invece stazionaria
se l’assicurato occupa un letto d’ospedale, per delle cure, per più di un
giorno. La definizione è stata confermata nella DTF 116 V 123 al consid. 2c.
In
una sentenza pubblicata in DTF 127 V 409 l’Alta Corte ha stabilito al consid. 2
c) bb) che la LAMal ha ripreso i medesimi concetti vigente la LAMI.
Con
pronunzia K 30/06 del 7 maggio 2007, al consid. 4, il TF ha citato la
definizione di cura ospedaliera contenuta nell’art. 3 dell’Ordinanza
sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli
ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione
malattie (OCPre; RS 832.104), in vigore dal 1° gennaio 2003. Questo disposto
prevede che sono considerate cure ospedaliere ai sensi dell’art. 49 capoverso 1
della legge, le degenze relative a esami, terapie e cure in ospedale o in case
per partorienti di una durata di almeno 24 ore (lett. a), di una durata
inferiore a 24 ore, nel corso delle quali un letto viene occupato durante una
notte (lett. b), in ospedale in caso di trasferimento in un altro ospedale
(lett. c), in una casa per partorienti in caso di trasferimento in ospedale
(lett. d), in caso di decesso (lett. e). Il TF ha rammentato che un trattamento
è stazionario non solo quando la persona assicurata è degente in ospedale per
una durata di almeno 24 ore, ma anche quando vi rimane meno di 24 ore ma vi
passa la notte. L’Alta Corte ha evidenziato che questa distinzione valeva già
vigente LAMI, che la LAMal ha ripreso la medesima definizione e i medesimi
criteri per distinguere un trattamento ambulatoriale da un trattamento
stazionario e che la definizione di cura ospedaliera sgorgante dall’art. 3
OCPre è conforme alla definizione posta dalla giurisprudenza. Il TF ha quindi
stabilito che un soggiorno di una durata inferiore alle 24 ore in uno
stabilimento ospedaliero costituisce un trattamento stazionario se un letto è
occupato durante la notte e se sono stati dispensati esami, terapie o cure.
Con sentenza 9C_276/2011 del 3
gennaio 2012 il TF, al consid. 3, ha affermato che il nuovo tenore dell’art. 41
LAMal, in vigore dal 1° gennaio 2009, non ha modificato la distinzione tra
trattamento ambulatoriale, semistazionario e stazionario e che la precedente giurisprudenza
continua ad essere applicabile.
2.6
Questa giurisprudenza trova
applicazione anche nel caso di specie, ritenuto che l’assicurazione in esame
eroga prestazioni esclusivamente a complemento dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (art. __________).
In concreto, l’attrice è stata
degente presso __________ dal 27 al 29 maggio 2015 (doc. E), dal 7
ottobre 2015 al 9 ottobre 2015 (doc. F) e dal 26 gennaio 2016 al 29 gennaio
2016.
(allegato al doc. I). A questo proposito i dr. med. __________ e __________,
dell’__________, l’11 dicembre 2015 hanno affermato che “dal momento che la
paziente ha sviluppato una litiasi della via biliare principale causata da un
stenosi dell’anastomosi __________ anni dopo il trapianto, appare chiaro e
giustificato che la presa a carico avvenga dagli stessi colleghi che l’hanno
trapiantata (…). Le ERCP con posa di stent comporta una ricovero di almeno due
notti dal momento che il paziente è molto fragile e soggetto alle infezioni e
deve essere svolta una profilassi antibiotica per via endovenosa e un controllo
per l’alto rischio di complicanze (…, doc. H)” ed hanno trasmesso le due
lettere di dimissione per i ricoveri dal 27 maggio al 29 maggio 2015 e dal 7
ottobre al 9 ottobre 2015 (doc. H). Il 3 novembre 2015 il dr. med. __________
ha precisato che l’interessata si deve recare a __________ ogni 3 mesi per
complicazioni biliari post trapianto epatico per almeno un anno dal 27 maggio
2015.
(doc. G; cfr. anche doc. O). Il 15 gennaio 2016 è poi stata chiesta la
garanzia per l’ospedalizzazione extracantonale secondo il tariffario
dell’ospedale curante ai sensi dell’art. 41 cpv. 3 LAMal dal 26 gennaio 2016 al
29.
gennaio 2016 (cfr. doc. P).
In
sede di udienza l’assicurata ha affermato che “le cure invece derivanti
dalla situazione attuale impongono l’arrivo in ospedale il giorno prima per la
necessaria preparazione ed il giorno successivo i trattamenti e il periodo
successivo agli stessi. In sostanza l’anestesia per l’intervento dura sulle 3
ore poi segue il momento post-operatorio. Le notti durante le quali è fissata
la permanenza sono 2, l’intervento avviene il giorno di mezzo” e “la
notte che precede l’intervento è breve perché dopo la preparazione, verso le 5
del mattino, l’assicurata preparata viene condotta in sala operatoria,
l’intervento avviene nel corso delle ore successive” (doc. VIII; cfr. anche doc. I: “Votre hospitalisation pour un bilan”
e “[…] en vue de votre hospitalisation”).
Alla luce di quanto
sopra e meglio della permanenza presso la struttura __________ per un periodo
di tempo superiore alle 24 ore (doc. E e F; cfr. anche doc P: garanzia di
pagamento per ospedalizzazioni extracantonali), questo Tribunale deve
concludere che il trattamento cui è (stata) sottoposta l’interessata è
stazionario e non ambulatoriale.
Di
conseguenza non può trovare applicazione la copertura __________ e nessuna
prestazione è dovuta all’assicurata. In queste condizioni la sentenza
36.1998.118
del 7 giugno 1999 non può esserle d’aiuto.
Del
resto, come emerge dalla parallela sentenza 36.1998.117 del 7 giugno 1999 in
ambito LAMal, in quel periodo, a differenza del caso in esame, l’attrice, con
l’aereo, andava a __________ e tornava in Ticino il medesimo giorno (cfr. pag.
9, presa di posizione del dr. med. __________: “[…] des trajets de deux fois cinq heures le même jour sont
contre-indiqués chez une patiente qui a bénéficié d’une transplantation
hépatique. Le temps nécessaire à la perfusion du plasma d’autre part serait
limité et amènerait à devoir garder la patiente pendant une nuit”, nonché
sentenza federale K87/99 del 10 dicembre 1999, pag. 6, consid. 3b: “[…]
Questa tesi è insostenibile. In effetti, il fatto di effettuare la trasferta
dal Ticino a __________ e ritorno in due giorni ovviamente non implicava che
l’interessata trascorresse la notte in ospedale”; verbale di udienza, doc.
VIII: “ […] L’assicurata precisa che in occasione delle sue trasferte
immediatamente successive al trapianto la natura delle cure era diversa nel
senso che si trattava di flebo (plasma ricco di anticorpi) e le cure duravano 6
ore circa […] ”).
Neppure
la richiesta di riconoscere le spese di viaggio future, giustificate dal
profilo medico, può essere accolta, ritenuto come l’obbligo prestativo della
Cassa va semmai esaminato di volta in volta in funzione del tipo di trattamento
da effettuare (ambulatoriale o stazionario) e delle CGA e CC semmai
applicabili.
In
queste condizioni, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, delle
emergenze dell’udienza tenutasi il 31 maggio 2016 e della giurisprudenza
applicabile al caso di specie, l’azione va respinta senza che sia necessario
dar seguito alla generica richiesta di prove inoltrate con la petizione
(audizione testimoniale, richiamo documenti, perizie, ecc.).
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il
risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle
prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no.
450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.7
Come indicato l’azione va
respinta, senza percezione di tassa di giustizia e spese, che permangono a
carico dello Stato, e senza attribuzione di ripetibili (neppure richieste). Per
quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore
litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte
ha affermato che:
" (…) Esso è
ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,
come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie
tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.
7.
CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno
1997.
[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1)”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere
gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze
concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;
s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente
sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione alle parti ed
alla FINMA, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso,
in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti