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36.2016.47

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 agosto 2016Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

33.-. Violando in tal caso: il principio di legalità: in quanto la mia

assistita vanta un diritto legale a percepire quanto pagato in eccesso (...);

il principio di proporzionalità, in quanto l'assicuratore avrebbe dovuto

attingere il finanziamento dell'importo versato al fondo presso gli assicurati

di quei Cantoni dove sono stati pagati premi in difetto ..." (…)".

La Cassa malati ha poi puntualizzato che "la censura sollevata dalla

signora RI 1 non può essere condivisa atteso come l'iter che ha portato

all'entrata in vigore dell'art. 106a LAMal ha escluso la presenza di

qualsivoglia lacuna legislativa. In altre parole, la legge - frutto di un evidente

compromesso - non ha voluto prevedere un macchinoso procedere. In quest'ottica,

a differenza di quanto pensi/scriva l'opponente è evidente che l'assicuratore

resistente non abbia infranto i principi citati dall'opponente perché CO 1 si é

attenuta al chiaro tenore dell'art. 5 cpv. 2 OAMal ottenendo dunque l'avvallo

dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Da notare che se quanto

sostenuto dalla signora RI 1 fosse giustificato non si capisce il motivo per il

quale il Parlamento svizzero abbia accettato tale disposizione legale e le

relative modalità di applicazione, in altri termini, é possibile che nessuno

all'infuori della signora RI 1 abbia intravvisto identiche censure rispetto a

quelle sollevate fronte CO 1? Come mai eminenti esperti in assicurazioni

sociali hanno rinunciato a lanciare un referendum? (…)".

L'istituto assicuratore ha quindi concluso che "l'opposizione

della signora RI 1 è da respingere, non solo, perché superficialmente motivata

ma, principalmente, poiché il testo di legge non prevede assolutamente che un

assicuratore sia tenuto - come sostiene la signora RI 1 - ad "... attingere

il finanziamento dell'importo versato al fondo presso gli assicurati di quei

Cantoni dove sono stati pagati premi in difetto ...": un tale procedere,

ammesso e non concesso sia fattibile, rischia di creare a sua volta

un'ulteriore disparità, ad esempio, fronte quegli assicurati che, nel

frattempo, sono passati - tramite regolare disdetta contrattuale - da un

assicuratore con riserve "eccessive" ad un assicuratore con riserve

insufficienti (perdita), rispettivamente, passati da un assicuratore con

riserve insufficienti ad un assicuratore con riserve "eccessive" (guadagno)

(…)".

1.6. Con gravame del 15 aprile

2016 (doc. I) il rappresentante dell'assicurata ha ribadito la richiesta di

stralciare dalla polizza assicurativa della sua assistita il supplemento di

premio di fr. 2,75 al mese.

A suffragio di tale domanda, ha argomentato quanto segue.

Nell’ambito della compensazione dei premi LAMal eccedentari o

insufficienti cui il legislatore federale ha dato soluzione con l’adozione

dell’art. 106a LAMal, che ha imposto agli assicuratori malattia di versare a

uno speciale fondo di compensazione un importo unico a favore degli assicurati

domiciliati nei Cantoni in cui sono stati pagati premi in eccesso (cpv. 1), il

patrocinatore della ricorrente ha precisato di non essere contrario al versamento

da parte degli assicuratori di fr. 33.- pro capite (cpv. 2). Esso ha contestato

però le modalità di questo finanziamento straordinario (cpv. 3), che CO

1 ha scelto di riscuotere presso i suoi assicurati (e, quindi, anche presso la

sua cliente) invece di fare capo alle sue riserve.

A questo proposito, il rappresentate dell’insorgente ha rilevato

che proprio l’UFSP, nella sua comunicazione dell’agosto 2015, ha informato gli

assicuratori malattia che era lasciato loro un certo margine di manovra, per

cui da un lato non era obbligatorio prelevare questo supplemento in tutti i

Cantoni e dall’altro lato essi avevano la possibilità di fissare importi

diversi tra un Cantone e l’altro. Anche lo scritto del 24 settembre 2015 dello

stesso Ufficio ha ripreso queste indicazioni sulle procedure di incasso del

supplemento di premio unico presso gli assicurati, fermo restando che sul piano

nazionale la risultante matematica dell’operazione dovesse ammontare in media a

fr. 33.- per assicurato.

Il patrocinatore dell’insorgente ha criticato l’atteggiamento

contraddittorio dell’Ufficio federale.

Inoltre, secondo il rappresentate dell’assicurata, il fatto che l'assicuratore

in questione abbia fatto pagare a tutti i suoi affiliati, indipendentemente dal

Cantone di residenza, l’importo annuo di fr. 33.-, contravverrebbe al principio

di legalità, ritenuto che la sua cliente vanterebbe il diritto soggettivo di

percepire quanto pagato in eccesso ex art. 106 cpv. 2 LAMal e art. 106b cpv. 2

LAMal, mentre con la scelta operata dalla sua Cassa malati viene di fatto

decurtato dal finanziamento, impropriamente richiestole, questo suo diritto

soggettivo.

Per il patrocinatore di RI 1 la scelta dell'assicuratore in

questione violerebbe anche il principio di proporzionalità. La misura non

sarebbe idonea al raggiungimento dello scopo e quindi non sarebbe adeguata

all’obiettivo da perseguire; inoltre non sarebbe necessaria, nel senso che sarebbero

disponibili altre vie (almeno due, esposte a pag. 6 del doc. I) "ugualmente

efficaci e non incidenti negativamente sulla situazione privata" (doc. I

pag. 5) della ricorrente.

Infine, vi sarebbe una violazione del principio di adeguatezza, in

quanto l’assicuratore avrebbe dovuto attingere il finanziamento dell’importo

versato al fondo presso gli assicurati di quei Cantoni dove sono stati pagati

premi in difetto, ciò che era permesso dall’Ufficio federale della sanità pubblica.

Da ultimo, il patrocinatore della ricorrente ha rilevato che la

decisione impugnata violerebbe il principio dell’uguaglianza giuridica:

infatti, la sua rappresentata si riterrebbe discriminata rispetto ai cittadini

domiciliati nel Cantone Ticino che possono incassare in modo completo il

ristorno delle eccedenze di pagamento che, nel suo caso, si riduce a fr. 33.10

contro i previsti fr. 66.10.

L’agire della Cassa malati è dunque arbitrario per eccesso o abuso

nel suo potere di apprezzamento.

Per quanto concerne le direttive formulate dall’Ufficio federale

della sanità pubblica in materia, il rappresentante della ricorrente ha

contestato l’agire contraddittorio di questo Ufficio in particolare laddove,

con lo scritto del 24 settembre 2015, ha fatto obbligo ad alcuni assicuratori,

fra cui la Cassa malati qui resistente, di prelevare in tutti i Cantoni del

loro campo di attività un supplemento unico di fr. 33.- per assicurato, senza

tuttavia una base legale visto che, secondo l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza

sulla correzione dei premi del 12 settembre 2014, compete agli assicuratori

impostare il quantum relativo al supplemento di premio unico e non all’UFSP, il

quale può solo approvare o non approvare questo supplemento unico (art. 106a

cpv. 4 LAMal), ma non imporlo agli assicuratori.

Per il patrocinatore dell’assicurata, questa approvazione deve

avvenire nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e adeguatezza

così pure di parità di trattamento.

Nel memoriale ricorsuale il rappresentante dell’insorgente ha

analizzato, nel dettaglio, il parere del 24 febbraio 2016 del Consiglio

federale sull’interpellanza del Consigliere nazionale ticinese On. Lorenzo

Quadri, concludendo che il "compromis du compromis", con cui

il Consigliere federale Alain Berset nel 2014 ha definito il progetto di legge

sulla correzione dei premi LAMal, può scontrarsi con i citati principi

costituzionali. Addirittura, la restituzione dei premi prevista per i cittadini

del Canton Ticino è stata forzata al ribasso, riducendone l’effetto economico e

non consentendo la realizzazione del principio legale secondo cui gli

assicurati domiciliati in un Cantone nel quale, tra il 1° gennaio 1996 e il 31

dicembre 2013, il rapporto tra costi e premi è stato inferiore al rapporto tra

costi e premi in Svizzera (eccedenza di premi), hanno diritto a una riduzione

di premio (art. 106 cpv. 2 LAMal).

Il patrocinatore dell’assicurata ha poi analizzato nel suo

allegato ricorsuale gli artt. 106 e 106a LAMal sull’obbligo di pagamento

limitato agli assicurati domiciliati nei Cantoni deficitari, sul diritto

soggettivo al rimborso per gli assicurati domiciliati nei Cantoni con pagamenti

eccedentari e portanti sulle modalità di versamento degli assicuratori al

fondo. Esso ha proceduto ad un’interpretazione letteraria, sistematica, storica

e teleologica di queste norme e, dall’analisi globale della legge, a suo dire

non risulterebbe una contraddizione. Pertanto, versare supplementi di premio

sarebbe un obbligo riservato soltanto agli assicurati domiciliati in un Cantone

nel quale v’è stata insufficienza di premi. Andrebbe dunque respinta la tesi

della Cassa malati resistente, secondo cui tale incombenza può essere estesa

anche agli assicurati domiciliati nei Cantoni con eccedenza di premi, tra cui

il Cantone Ticino. Per il rappresentante della ricorrente non potrebbe quindi

neppure essere seguito l’UFSP, che lo ammette o addirittura lo impone nella sua

comunicazione del 24 settembre 2015.

Da ultimo - con espresso riferimento all'argomentazione della

Cassa malati giusta il quale il modus procedendi perorato dal

rappresentante dell'assicurata (finanziamento mediante prelievo del controverso

supplemento solo dagli assicurati dei Cantoni dove sono stati pagati premi in

difetto) creerebbe a sua volta un'ulteriore

disparità - il patrocinatore dell’insorgente ha ribadito come sia in realtà la

procedura applicata dalla convenuta a creare una tale disparità, visto che, ad

esempio, un assicurato che passa da __________ ad CO 1, dopo aver pagato per

anni premi eccessivi presso la prima, si ritrova nel 2016 a dover contribuire

con ulteriori fr. 33.- in ragione dello stato di riserve della seconda. Secondo

il rappresentante dell'insorgente, pertanto, l'argomento della resistente non

fa altro che comprovare il "semplicissimo massimo con cui a livello

federale è stata impostata la correzione della mancanza di equità nella

formazione dei premi LAMal dal 1996 al 2013" (cfr. doc. I a pag. 16) e di

cui la sua patrocinata non è intenzionata a pagarne le conseguenze materiali,

almeno nella misura pretesa dall'Istituto assicuratore e querelata nel gravame.

Infine, il patrocinatore della ricorrente chiede la "verifica del rispetto

dei termini di presentazione all'UFSP, da parte della convenuta (art. 5 cpv. 2

dell’Ordinanza sulla correzione dei premi del 12 settembre 2014), della domanda

di approvazione del supplemento di premio unico ai sensi di quanto da

quest'ultima concepito" (cfr. doc. I a pag. 16).

1.7. Nella risposta

del 28 aprile 2016 l'CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.8. In data 2 maggio 2016 il TCA

ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (doc. IV).

1.9. In data 13 maggio 2016 il

rappresentante della ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie

tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto, ribadendo la richiesta "alla convenuta di esibire

il documento di domanda di applicazione del supplemento di premio unico

all'UFSP; e ciò per la verifica di tempestività d'azione (riferimento: art. 5

cpv. 2 dell'Ordinanza sulla correzione dei premi del 12 settembre 2014)" (doc.

V).

1.10. In data 17 maggio 2016 il TCA

ha trasmesso il doc. V all'CO 1, assegnandole un termine di 10 giorni per

presentare osservazioni scritte, rispettivamente per produrre il citato "…documento

di domanda di applicazione del supplemento di premio unico all'UFSP" (doc.

VI).

1.11. In data 27 maggio 2016 l'CO 1

ha comunicato al TCA di non essere intenzionata a produrre il documento

richiesto da controparte, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto, evidenziando come lo stesso sia in ogni caso ininfluente

ai fini del giudizio (doc. VII).

1.12. In data 30 maggio 2016 il TCA

ha trasmesso i doc. VI e VII al patrocinatore della ricorrente, assegnandogli

un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte (doc. VIII).

1.13. In data 31 maggio 2016 il

rappresentante della ricorrente ha ribadito nuovamente la richiesta di

"verifica giudiziaria quo alla tempestività dell'istanza che ha prodotto

il gravame" con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. IX).

Il doc. IX è stato inviato all'CO 1 per conoscenza (doc. X).

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione oppure no lCO 1 ha respinto la richiesta di stralcio dal premio

mensile di fr. 267.65, indicato nella polizza assicurativa LAMal - datata

ottobre 2015 e valida dal 1° gennaio 2016 - di RI 1, dell'importo di fr. 2.75

(ovvero fr. 33.- annui) a titolo di "supplemento premio secondo l’art.

106a LAMal".

2.2

Dall’entrata in vigore, nel

1996, della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), in alcuni Cantoni

sono stati riscossi premi troppo elevati, in altri premi troppo bassi. Nei

Cantoni con premi troppo elevati si sono quindi accumulate delle eccedenze,

mentre in quelli con premi troppo bassi sono stati generati dei deficit; in

altre parole, da una parte vi sono stati premi pagati in eccesso e dall’altra

parte premi pagati in difetto (cfr. Consiglio federale, Messaggio del 15

febbraio 2012 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione

malattie [Correzione dei premi pagati tra il 1996 e il 2011], in FF 2012 pag.

1605.

segg.).

Di conseguenza, nei Cantoni che presentavano delle eccedenze gli

assicuratori hanno sopravvalutato l’aumento delle prestazioni sull’arco di

diversi anni. In tali Cantoni spesso sono stati adottati rigorosi provvedimenti

di riduzione dei costi, di cui gli assicuratori hanno sottovalutato gli

effetti. Nei Cantoni con deficit di copertura, gli assicuratori hanno invece

sottovalutato l’aumento dei costi (pag. 1608).

Per potere riequilibrare, almeno in parte, i premi cantonali LAMal

pagati in eccesso o in difetto, il Consiglio federale ha elaborato, nel 2012,

un progetto contenente una proposta limitata a sei anni, che prevedeva che agli

assicurati fosse fatturato o dedotto, oltre al premio per l’anno

corrispondente, un supplemento o una diminuzione di premio in funzione dei

deficit o delle eccedenze dei rispettivi Cantoni, con la specifica che nessun

assicurato pagasse in un anno un importo complessivo superiore al premio

riscosso dall’assicuratore per l’anno corrispondente (pag. 1606).

Fra le diverse soluzioni elaborate dal Dipartimento federale

dell’interno, i Cantoni hanno approvato la proposta della compensazione

mediante diminuzione o supplemento di premio proporzionale alla ridistribuzione

delle tasse d’incentivazione. Agli assicurati viene fatturato o dedotto, oltre

al premio per l’anno corrispondente, un supplemento o una diminuzione dei premi

in funzione dei deficit o delle eccedenze dei rispettivi Cantoni. Il

supplemento temporaneo non può superare l’importo ridistribuito annualmente a

tutti gli assicurati per le tasse d’incentivazione sull’ambiente (pag. 1608).

Vi sono state diverse iniziative cantonali sul tema e dalla

procedura di consultazione del 2011 è emersa una soluzione di compromesso che

riconosce il principio secondo cui i premi devono seguire i costi, perciò in

futuro i premi cantonali LAMal dovranno corrispondere ancora più

sistematicamente ai costi dei singoli Cantoni. Con l’adozione della legge

federale concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie

(LVAMal) l’autorità di vigilanza potrà non approvare i premi che non coprono i

costi o che superano eccessivamente le spese previste per le prestazioni.

Poiché il calcolo dei premi è effettuato in base a previsioni, i premi d’un Cantone

non coincideranno mai con i costi effettivi sostenuti nello stesso Cantone

(pag. 1611).

Nel commento al progetto dell’art. 106 LAMal relativo alla

correzione dei premi, è indicato che gli assicuratori riscuotono un supplemento

di premio per al massimo sei anni, che viene fatturato insieme al premio per

l’anno in corso. Questo supplemento è uguale per tutti gli assicurati di un

Cantone, indipendentemente dall’età e dal modello assicurativo scelto. Il

criterio determinante per individuare gli assicurati interessati è il domicilio

attuale, quindi gli assicurati che durante il periodo di correzione risiedono

in un Cantone tenuto a contribuire devono pagare il supplemento di premio (pag.

1612).

Il Cantone Ticino risulta fra i Cantoni beneficiari e quindi gli

assicurati domiciliati in questo Cantone hanno diritto a una diminuzione di

premio, che è uguale per tutti gli assicurati del medesimo Cantone (pag. 1613).

2.3

Sulla scorta del contenuto

del citato Messaggio del Consiglio federale, il 21 marzo 2014 l’Assemblea

federale ha approvato la modifica della LAMal (Correzione dei premi) adottando

gli artt. 106, 106a, 106b e 106c, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e

ha effetto per tre anni, quindi fino al 31 dicembre 2017.

L’art. 106 LAMal, nel nuovo testo in vigore dal 1° gennaio 2015 al

31.

dicembre 2017 e intitolato correzione dei premi mediante compensazione tra

gli assicurati, prevede quanto segue:

" 1 Gli assicurati domiciliati in un Cantone nel

quale, tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2013, il rapporto tra costi e

premi è stato superiore al rapporto tra costi e premi in Svizzera

(insufficienza di premi), devono pagare un supplemento di premio. Il

supplemento di premio è uguale per tutti gli assicurati del Cantone

interessato. Gli assicuratori riscuotono il supplemento di premio.

2.

Gli assicurati domiciliati

in un Cantone nel quale, tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2013, il

rapporto tra costi e premi è stato inferiore al rapporto tra costi e premi in

Svizzera (eccedenza di premi), hanno diritto a una riduzione di premio. La

riduzione di premio è uguale per tutti gli assicurati del Cantone interessato.

Gli assicuratori provvedono alla riduzione dei premi.

3.

Il supplemento di premio

annuo corrisponde al massimo all’importo annuo al quale l’assicurato ha diritto

in base alla distribuzione dei proventi delle seguenti tasse d’incentivazione:

a. tassa sul CO2 secondo la legge del 23 dicembre 2011252 sul CO2;

b. tassa sui composti organici volatili secondo la legge del 7

ottobre 1983253 sulla protezione dell’ambiente.

4.

La somma dei supplementi di

premio che gli assicurati di un Cantone devono pagare corrisponde al massimo

all’insufficienza di premi di cui al capoverso 1.

5.

La riduzione di premio

annua alla quale gli assicurati di un Cantone hanno diritto corrisponde a una

percentuale dell’eccedenza di premi di cui al capoverso 2. La percentuale è

uguale per tutti i Cantoni interessati.

6.

La somma delle riduzioni di

premio accordate complessivamente a tutti gli assicurati non può superare 266

milioni di franchi.

7.

Ogni assicuratore destina i

supplementi di premio riscossi alla riduzione dei premi dei suoi assicurati. Le

eventuali differenze residue tra i supplementi riscossi e le riduzioni di

premio accordate dai singoli assicuratori sono compensate annualmente e

integralmente tra gli assicuratori.”.

Secondo il nuovo art. 106a LAMal sul contributo alla correzione

dei premi da parte degli assicuratori e della Confederazione,

" 1 Gli assicuratori e la Confederazione versano a

un fondo un contributo a favore degli assicurati domiciliati nei Cantoni in cui

sono stati pagati premi in eccesso.

2.

Alla fine del secondo anno

dall’entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2014 della presente legge,

gli assicuratori versano al fondo un importo unico pari a 33 franchi per

assicurato.

3.

Gli assicuratori finanziano

il loro contributo riscuotendo un supplemento di premio unico. Possono

finanziare il contributo attingendo alle riserve, qualora siano eccessive.

4.

Gli assicuratori

sottopongono il supplemento di premio unico all’Ufficio federale, per

approvazione, e ne informano gli assicurati in modo trasparente.

5.

La Confederazione versa un

contributo speciale unico di 266 milioni di franchi.

6.

La Confederazione versa al

fondo un terzo del contributo speciale di cui al capoverso 5 nel mese di

gennaio di ciascuno dei tre anni successivi all’entrata in vigore della

modifica del 21 marzo 2014 della presente legge.”.

A proposito della distribuzione dei contributi degli assicuratori

e della Confederazione, il nuovo art. 106b LAMal dispone che:

" 1 Nel mese di febbraio di ogni anno, l’importo

complessivo del fondo è distribuito agli assicuratori proporzionalmente al

numero di assicurati dei Cantoni in cui sono stati pagati premi in eccesso

secondo l’articolo 106 capoverso 2. L’importo è distribuito in modo tale che

tutti gli assicurati di tutti i Cantoni ricevano la stessa percentuale

dell’eccedenza di premi.

2.

Gli assicuratori

distribuiscono l’importo ricevuto dal fondo agli assicurati dei Cantoni in cui

sono stati pagati premi in eccesso secondo l’articolo 106 capoverso 2,

segnalando espressamente il rimborso dei premi. L’importo è distribuito in modo

tale che tutti gli assicurati dei Cantoni in cui sono stati pagati premi in

eccesso ricevano la stessa percentuale dell’eccedenza di premi.

3.

Il fondo è amministrato

dall’istituzione comune (art. 18). Dopo aver assolto il compito affidatole dal

presente articolo, quest’ultima presenta all’Ufficio federale un rapporto

esauriente.”.

Infine, il nuovo art. 106c LAMal relativo applicazione del sistema

di correzione dei premi prevede quanto segue:

" 1 Il Consiglio federale disciplina i dettagli

relativi all’attuazione del sistema di correzione dei premi, in particolare le

modalità:

a. di calcolo e di riscossione del supplemento di premio di cui

all’articolo 106;

b. di calcolo e di concessione della riduzione di premio di cui

all’articolo 106;

c. del rimborso dei premi di cui all’articolo 106b;

d. della compensazione tra assicuratori di cui all’articolo 106.

2.

Il Consiglio federale può

stabilire un importo annuo per assicurato da dedursi dall’insufficienza di

premi, onde tenere conto delle componenti di casualità inerenti alla fissazione

dei premi.

3.

Il Consiglio federale

stabilisce in un’ordinanza il supplemento di premio annuo di cui all’articolo

106, la riduzione di premio annua di cui all’articolo 106 e il rimborso dei

premi di cui all’articolo 106b.”.

2.4

Fondandosi sull’art. 106c

cpv. 1 e 2 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza sulla correzione

dei premi del 12 settembre 2014 [RS 832.107.21], entrata in vigore il 1°

gennaio 2015 ed avente effetto fino al 31 dicembre 2017 (doc. 1).

Essa disciplina la correzione dell’insufficienza o dell’eccedenza

dei premi della assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie registrate

tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2013 (art. 1).

La controversia in esame porta unicamente sul supplemento di

premio unico di cui all’art. 106a cpv. 2 LAMal, mentre i principi di un

supplemento (ordinario) di premio rispettivamente di una riduzione di premio

previsti dall’art. 106 LAMal non sono criticati.

L’art. 5 dell’Ordinanza sulla correzione dei premi tratta del supplemento

di premio unico e prevede quanto segue:

" 1 Per la riscossione del supplemento di premio

unico degli assicuratori ai sensi dell'articolo 106a capoverso 3 LAMal, è determinante l'effettivo di

assicurati al 1° gennaio 2016.

2.

Entro il 31 luglio 2015 gli

assicuratori sottopongono all'UFSP una domanda di approvazione del supplemento

di premio unico. L'UFSP approva il supplemento di premio unico

contemporaneamente con i premi.

3.

Gli assicuratori comunicano

agli assicurati il supplemento di premio unico contemporaneamente al nuovo

premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il

supplemento di premio unico è contabilizzato separatamente dai premi.

4.

L'assicuratore che non

sottopone all'UFSP una domanda di approvazione del supplemento di premio unico

deve dimostrare che disporrà ancora di riserve sufficienti ai sensi

dell'articolo 11 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 2015 sulla

vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal) dopo aver versato il suo

contributo al fondo conformemente all'articolo 106a capoverso 1 LAMal.

La prova deve essere presentata conformemente all'articolo 12 capoverso 3 OVAMal.”.

Unitamente al testo di questa Ordinanza, sempre nel settembre 2014

(doc. B2) il Consiglio federale ha pubblicato un commento sulla stessa. In

particolare, a pagina 4 l’Esecutivo federale ha osservato quanto segue al

capitolo 1.3.2 sull’art. 106a LAMal:

" L’articolo

106a LAMal definisce il contributo degli assicuratori e quello della

Confederazione. Tutti gli assicuratori e la Confederazione versano a un fondo

lo stesso contributo di 266 milioni di franchi a favore degli assicurati

domiciliati nei Cantoni in cui sono stati pagati premi in eccesso. Il fondo è

gestito dall’istituzione comune, la cui sede è a Soletta. Questi due contributi

non erano previsti nel messaggio del Consiglio federale.”.

L’art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla correzione dei premi precisa

che l’effettivo determinante di assicurati è quello al 1° gennaio 2016 e non

quello al 1° gennaio dell’anno in questione come previsto dall’art. 2 cpv. 1.

Alla fine del 2016 gli assicuratori versano il loro contributo al fondo giusta

l’art. 106a cpv. 2 LAMal.

Prima però, nel 2015, devono sottoporre all’approvazione

dell’Ufficio federale della sanità pubblica gli eventuali supplementi di premio

unici che devono riscuotere e pagano Fr. 33.- per assicurato (art. 106a cpv.

2.

LAMal). Moltiplicando questa cifra per il numero di assicurati (di poco

superiore a 8 milioni), risultano i 266 milioni previsti come contributo degli

assicuratori al fondo comune.

Quanto al capoverso 2 dell’art. 5 dell’Ordinanza, entro il 31

luglio 2015 gli assicuratori sottopongono all’UFSP per approvazione il

supplemento di premio unico contemporaneamente con le tariffe di premio per il

2016.

Rispetto al contributo degli assicurati e della Confederazione, la

particolarità del supplemento di premio unico degli assicuratori consiste nel

fatto che, nel momento in cui è fissato dall’assicuratore, poi approvato

dall’UFSP, si riferisce a un effettivo non ancora noto: per calcolare l’importo

del loro contributo, gli assicuratori devono stimare il loro effettivo di

assicurati per il 2016 nel mese di luglio del 2015. L’UFSP approva il

supplemento di premio unico nel quadro della procedura di approvazione dei

premi.

L’art. 5 cpv. 3 della citata Ordinanza si riferisce all’obbligo di

informazione degli assicuratori che, per informare gli assicurati del

supplemento di premio unico che saranno tenuti a versare, devono farlo figurare

sul certificato di assicurazione che inviano per comunicare il nuovo premio. Il

supplemento di premio unico sarà riscosso nel 2016. Per evitare che sia

considerato nei premi riscossi per l’anno corrente, deve essere contabilizzato

separatamente dai premi.

Sulla modalità di finanziamento del loro contributo, l’art. 106a

cpv. 3 LAMal dispone che gli assicuratori hanno la possibilità di attingere

alle riserve, qualora siano eccessive. L’Ufficio federale della sanità

pubblica, quale autorità di vigilanza, deve sorvegliare che gli assicuratori

siano in grado di rispettare i loro obblighi finanziari in qualunque momento.

Se un assicuratore attinge alle proprie riserve per versare il contributo

dovuto, benché esse non siano sufficienti per tale scopo, si espone al rischio

di non potere più coprire tutti i rischi.

Per impedire il

verificarsi di una simile situazione, secondo l’art. 5 cpv. 4 dell’Ordinanza

sulla correzione dei premi l’assicuratore che prevede di non riscuotere il

supplemento unico deve dimostrare, sulla base del test di solvibilità, che le

riserve di cui dispone gli consentono di finanziare il suo contributo con i

fondi propri. Deve dunque disporre di riserve sufficienti ai sensi dell’art.

78a cpv. 1 OAMal e deve dimostrarlo conformemente all’art. 78b cpv. 3 OAMal. Se

l’assicuratore non sottopone una domanda di approvazione del supplemento di

premio unico benché le sue riserve non siano sufficienti, l’UFSP non approva i

suoi premi perché l’assicuratore non è in grado di garantire l’adempimento dei

suoi obblighi finanziari a lungo termine.

2.5

Nell’agosto 2015 (doc. 8)

l’Ufficio federale della sanità pubblica ha pubblicato delle “Informazioni

generali relative all’attuazione della correzione dei premi dell’assicurazione

malattie per il 2016”.

Nei primi capitoli l’UFSP ha illustrato i motivi della correzione

dei premi, chi parteciperà alla correzione dei premi, quanto pagheranno nel

2016.

gli assicurati domiciliati nei Cantoni nei quali sono stati pagati premi

insufficienti e quanto riceveranno gli assicurati domiciliati nei Cantoni nei

quali sono stati pagati premi eccedenti.

Infine, al capitolo 5 l’Ufficio federale si è pronunciato sul

supplemento di premio unico, indicando che nel 2016 gli assicuratori verseranno

il loro contributo alla correzione dei premi prelevando un supplemento di

premio unico pari a Fr. 33.- per assicurato. Per finanziare il loro contributo

possono ricorrere alle proprie riserve solo se queste ultime sono eccessive.

Per questo supplemento unico dispongono di un certo margine di manovra: non

sono ad esempio obbligati a prelevarlo in tutti i Cantoni e possono fissare

importi diversi tra un Cantone e l’altro. Gli assicuratori che preleveranno il

supplemento di premio unico ne informeranno i propri assicurati nel mese di

ottobre 2015, quando comunicheranno gli importi per i premi del 2016. Sono

liberi di applicarlo in unica soluzione o rateizzarlo.

Poco più di un mese dopo, il 24 settembre 2015 l’UFSF ha

pubblicato due contributi informativi su questo argomento.

Il primo comunicato (doc. 9), intitolato “Supplementi unici

approvati per il finanziamento della correzione dei premi”, spiega che

l’adozione della revisione della LAMal nel 2014 prevede di compensare

parzialmente gli squilibri constatati tra i Cantoni riguardo ai premi riscossi

tra il 1996 e il 2013.

Esso precisa che l’importo totale relativo alla correzione dei

premi è di circa 800 milioni di franchi per una durata di tre anni e che per il

suo finanziamento il Parlamento ha disposto che si ricorra a tre fonti in parti

uguali: gli assicurati domiciliati nei Cantoni in cui sono stati pagati premi

insufficienti tra il 1996 e il 2013, la Confederazione e gli assicuratori.

Gli assicuratori forniranno un contributo per la correzione dei

premi di Fr. 33.- per assicurato, riscuotendo dagli assicurati un supplemento

di premio unico o finanziando il loro contributo con le riserve, alle quali

possono ricorrere solo se sono eccessive.

Segue poi un elenco degli assicuratori malattie (20) ai quali è

stato approvato il supplemento unico. Fra loro v’è la Cassa malati resistente.

È inoltre indicato che tutti questi assicuratori sono obbligati a prelevare in

tutti Cantoni del loro campo d’attività un supplemento unico di Fr. 33.- per

assicurato. Gli altri assicuratori finanzieranno (invece) il rimborso dei premi

attingendo alle proprie riserve, avendo presentato la relativa prova che è

stata approvata dall’UFSP.

Gli assicuratori che preleveranno un supplemento di premio unico

ne informeranno i propri assicurati nel mese di ottobre 2015, quando

comunicheranno gli importi per i premi del 2016.

Il secondo contributo, denominato “scheda informativa”

(doc. H), si intitola “Supplemento di premio unico”.

Nella prima parte riprende il testo del precedente comunicato,

mentre al capitolo sul supplemento di premio unico precisa che per la

correzione dei premi, nel 2016 gli assicuratori forniranno un contributo per la

correzione dei premi di Fr. 33.- per assicurato, per un totale di 266 milioni

di franchi. Per il loro contributo, gli assicuratori riscuotono dagli

assicurati un supplemento di premio unico per il 2016 e possono attingere anche

alle riserve, ma solo se sono eccessive. Spetta all’UFSP verificare questa condizione

e approvarne il prelievo.

A differenza della precedente, questa comunicazione aggiunge che

se il supplemento di premio unico è riscosso presso gli assicurati, gli

assicuratori dispongono di un certo margine di manovra. Ad esempio, non sono

obbligati a riscuotere il supplemento di premio unico in tutti i Cantoni e

possono stabilire contributi diversi per ogni Cantone; tuttavia, il contributo

deve ammontare in media a Fr. 33.- per assicurato. Inoltre gli assicuratori

possono riscuotere tale supplemento in un solo importo oppure in più rate.

Gli assicuratori che riscuotono il supplemento di premio unico ne

informano i loro assicurati nel mese di ottobre 2015, quando rendono noti i

premi per il 2016.

Su questo tema il

Consigliere nazionale Lorenzo Quadri, Lega dei Ticinesi, il 10 dicembre 2015 ha

inoltrato l’interpellanza n. 15.4120 “Restituzione dei premi di cassa malati

pagati in eccesso. La presa in giro.” (consultabile sul sito https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154120),

evidenziando quanto segue:

" La legge prevede

che il rimborso venga finanziato per un terzo dalle casse malati, per un terzo

dalla Confederazione e per un terzo dagli assicurati dei Cantoni che hanno

pagato premi troppo bassi. Le casse malati devono finanziare la loro parte con

le riserve, se le riserve sono insufficienti i soldi necessari al rimborso

vanno prelevati dagli assicurati. La legge non prevede esplicitamente che gli

assicurati dei Cantoni che avevano pagato troppo (e che dunque beneficeranno

della restituzione) non siano comunque chiamati alla cassa. È tuttavia chiaro

che questo (assicurati da risarcire chiamati alla cassa per pagare il proprio

risarcimento) non può essere il senso della norma; ma che si tratta piuttosto

di una lacuna della legge. Eppure proprio questo è accaduto: per il 2016 gli

assicurati ticinesi di 20 casse malati dovranno pagare 33 franchi supplementari

per finanziare i rimborsi. E quindi, il rimborso che riceveranno nel 2016 non

sarà di fr. 82,90 ma in realtà di 49,90 franchi.”.

Egli ha quindi chiesto al Consiglio federale:

“1. Come valuta

l’iniziativa di 20 assicuratori malattia di far pagare i rimborsi per i premi

pagati in eccesso anche a chi ne deve beneficiare?

2.

Il Consiglio

federale, rispettivamente l’Ufficio federale della sanità, era informato di

tale intenzione? Era consenziente?

3.

È sua intenzione

intervenire affinché questa pratica degli assicuratori, che contraddice il

senso della norma sul rimborso votata dal Parlamento e penalizza ulteriormente

ed in modo ingiusto gli assicurati dei Cantoni che hanno pagato troppo, abbia a

cessare?”.

Nella sua risposta del 24 febbraio 2016 (consultabile sul sito https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154120)

il Consiglio federale si è così espresso:

“1. Il 21 marzo

2014.

il Parlamento ha adottato un compromesso per la correzione dei premi

pagati tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2013 che prevede un rimborso di

800.

milioni di franchi finanziato in parti uguali dagli assicurati domiciliati

nei Cantoni in cui nel periodo considerato sono stati pagati premi troppo

bassi, dagli assicuratori e dalla Confederazione.

Gli assicuratori

finanziano il loro contributo riscuotendo un supplemento di premio unico o

attingendo alle riserve, qualora siano eccessive (art. 106a cpv. 3 LAMal). La

legge, tuttavia, non obbliga gli assicuratori a utilizzare le riserve a questo

fine, nemmeno quando il loro ammontare lo permetterebbe (v. dichiarazioni di

Liliane Maury Pasquier, BU 2013 CS 770 e di Jacqueline Fehr BU 2014 CN 61). Gli

assicuratori godono inoltre di una grande libertà nella scelta degli assicurati

da cui prelevare il supplemento di premio unico. Non è quindi escluso che gli

assicurati domiciliati in un Cantone in cui i premi sono stati pagati in

eccesso e quindi aventi diritto a un rimborso siano chiamati a versare il

supplemento unico. Questa interpretazione emerge chiaramente dai dibattiti

parlamentari (v. le dichiarazioni del consigliere federale Alain Berset BU 2013

CS 775, BU 2014 CN 67). In questo ambito il legislatore ha lasciato una grande

libertà agli assicuratori; pertanto non vi è alcuna lacuna legislativa.

In base a quanto

su esposto, agli assicuratori che preleveranno un supplemento di premio unico

nel Cantone Ticino non si potrà rimproverare di violare la legge.

2.

Il Consiglio

federale era informato che alcuni assicuratori avrebbero prelevato un

supplemento unico anche nei Cantoni in cui sono stati pagati premi in eccesso,

poiché il supplemento doveva essere sottoposto all’Ufficio federale della

sanità pubblica (UFSP) per approvazione (art. 106a cpv. 4 LAMal). Gli

assicuratori interessati preleveranno il supplemento unico da tutti gli

assicurati del loro campo d’attività territoriale. Sul suo sito Internet, l’UFSP

ha pubblicato l’elenco degli assicuratori interessati.

3.

In

considerazione di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene necessario

intervenire in questo ambito.”.

2.6

Va ancora segnalato che l'CO

1.

ha informato i suoi assicurati in merito alla correzione dei premi 2015-2017,

al più tardi, attraverso l'emissione delle nuove polizze assicurative LAMal

datate ottobre 2015 e valide dal 1° gennaio 2016. Tant'è che, come riportato in

narrativa, nella polizza della ricorrente, per un verso, è stato indicato che "In

forza dell’art. 106a LAMal per il 2016 è riscosso un supplemento di premio una

tantum di CHF 33.-- per singolo assicurato. Detto importo serve a compensare

gli squilibri dei premi fra Cantoni."

e, per altro verso, è stato fatto rinvio, per maggiori informazioni, al sito

"__________".

2.7

In una sentenza 9C_125/2016

dell’11 marzo 2016, il Tribunale federale ha avuto l’occasione di esprimersi

sul tema dell’eccedenza rispettivamente dell’insufficienza dei premi e delle

nuove norme adottate per porvi rimedio.

L’Alta Corte ha esaminato il caso di due coniugi, domiciliati nel

Canton Zurigo fino al 31 luglio 2003 e che in seguito si sono trasferiti nel

Canton Svitto. Stante la modifica di legge volta a correggere i premi pagati in

eccesso/difetto tra il 1996 e il 2013 (artt. 106-106c LAMal), i coniugi in

questione hanno chiesto al loro assicuratore malattia di restituire i premi

pagati di troppo dal 1996 al 31 luglio 2003 quando erano domiciliati a Zurigo,

facendo valere un credito di fr. 526.-. La Cassa malati ha respinto tale

richiesta, così come il Tribunale amministrativo del Canton Svitto. Il marito

si è quindi rivolto al Tribunale federale adducendo la medesima pretesa

creditoria.

L’Alta Corte ha dapprima evidenziato il tenore degli artt. 106-106c

LAMal e dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla correzione dei premi, secondo

cui per il supplemento di premio ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 LAMal, per la

riduzione di premio ex art. 106 cpv. 2 LAMal e per il rimborso dei premi giusta

l’art. 106b cpv. 2 LAMal, è determinante l’effettivo di assicurati presso gli

assicuratori al 1° gennaio di ogni anno (cfr. consid. 2.1).

La nostra Massima Istanza ha poi esposto il tenore

dell'art. 190 Cost. fed., che prevede che le leggi federali e il diritto internazionale

sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate

dell'applicazione del diritto. L’Alta Corte ha rilevato che questa norma

non ha lo scopo di vietare di verificarne la costituzionalità, ma esplicita che

le leggi devono comunque essere applicate. Il Tribunale federale deve quindi

applicare le norme contenute nelle leggi federali, anche se esse dovessero

violare i diritti costituzionali. Deve però interpretarle conformemente alla

Costituzione e alla CEDU, per quanto vi sia uno spazio d’interpretazione.

Al riguardo, al considerando 2.2 l’Alta Corte si è così espressa:

" Nach Art. 190 BV ("massgebendes Recht") sind Bundesgesetze

und Völkerrecht für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden

Behörden massgebend. Allerdings bezweckt die besagte Norm nicht ein Verbot der

Prüfung der Verfassungsmässigkeit; vielmehr bringt sie das Gebot der Anwendung

des Gesetzes zum Ausdruck. Das Bundesgericht muss mithin die in den

Bundesgesetzen enthaltenen Bestimmungen anwenden, selbst wenn sie gegen

Grundrechte verstossen sollten. Es muss sie indessen verfassungs- und

EMRK-konform auslegen, soweit ein Auslegungsspielraum besteht (BGE 139 I 180 E.

2.2

S. 185; 136 II 120 E. 3.5.1 S. 130 mit Hinweisen; Urteil 6B_896/2014 vom

16.

Dezember 2015 E. 3 mit Hinweisen).“.

In seguito l’Alta Corte ha illustrato le considerazioni

dell’autorità di prima istanza.

Il Tribunale cantonale aveva stabilito che il tenore dell’art. 106

cpv. 1 e 2 LAMal è di principio chiaro e si riferisce al domicilio al momento

in cui deve essere versato un supplemento di premio rispettivamente garantita

una riduzione di premio. Secondo i principali materiali legislativi, il tenore

di queste norme corrisponde anche alla chiara volontà del legislatore. Per

procedere alla compensazione dei premi pagati in eccesso o in difetto negli

anni passati in alcuni Cantoni, ci si deve dunque fondare sul domicilio attuale

degli assicurati. Per l’autorità giudiziaria cantonale, il legislatore era

consapevole del problema dell’uguaglianza rispettivamente della disuguaglianza

di trattamento degli assicurati, ma ha osservato che una compensazione

individualizzata, come pretesa dinanzi al Tribunale federale, sarebbe stata

connessa ad un probabile dispendio tecnico, materiale e amministrativo, che

avrebbe superato o almeno neutralizzato i compensi da versare. Pertanto,

secondo il Tribunale cantonale, a giusta ragione e con validi motivi è stata

cercata e trovata una soluzione a livello cantonale e non individuale. Per la

Corte cantonale, al legislatore era chiaro che l’unica soluzione realizzabile

quale compromesso politico per porre rimedio ad anni di versamenti di premi non

sempre correttamente determinati, sarebbe stata in contrasto con il principio

dell’uguaglianza di trattamento e il Parlamento l’ha consapevolmente accettata.

Allo stesso modo non si può contestare che questo “compromesso politico”

sia anche arbitrario. Il legislatore, secondo il Tribunale amministrativo di

Svitto, ha promulgato le disposizioni in questione in piena consapevolezza

della loro contraddizione con i principi costituzionali.

Il TF ha riassunto questi concetti al considerando 2.2.1:

Dispositivo

" Die Vorinstanz hat zum einen erkannt, dass der Wortlaut von Art. 106

Abs. 1 und 2 KVG (jeweils "ihren Wohnsitz in einem Kanton haben, in

dem...") grundsätzlich klar ist. Die Bestimmung sowohl derjenigen

Versicherten, die einen Prämienzuschlag zu bezahlen haben, wie auch derjenigen,

welche einen Prämienabschlag beanspruchen können, richtet sich nach dem

Wohnsitz im Zeitpunkt, in dem der Prämienzuschlag zu entrichten bzw. der

Prämienabschlag zu gewähren ist. Dem opponiert der Beschwerdeführer zu Recht

nicht. Ferner wurde in eingehender Darstellung der wesentlichen Materialien zu

den genannten Normen erläutert, dass deren Wortlaut auch dem gesetzgeberischen

Willen entspricht. Für die vorgesehenen Kompensationen der in den vergangenen

Jahren in den einzelnen Kantonen zu viel oder zu wenig bezahlten Prämien sei,

soweit es den auf die versicherten Personen entfallenden Drittel des gesamten

Kompensationsbetrages betreffe, auf den gegenwärtigen Wohnsitz der versicherten

Personen abzustellen. Insbesondere sei sich der Gesetzgeber dabei - so das

kantonale Gericht im Weiteren - der Problematik der Gleich- bzw.

Ungleichbehandlung der versicherten Personen durchaus bewusst gewesen. Eine

Individualisierung der Kompensationen, wie sie dem Beschwerdeführer vorschwebe,

wäre mit einem mutmasslichen sachlich-technischen und administrativen Aufwand

verbunden gewesen, welcher die von den "Gebern" zu leistenden Abgeltungen

überstiegen oder zumindest neutralisiert hätte. Ein Ausgleich sei daher

begründeterweise und zu Recht auf Stufe Kanton und nicht individuell gesucht

und geschaffen worden. Der Gesetzgeber sei sich somit im Klaren gewesen, dass

die nur als politischer Kompromiss realisierbare Lösung im Widerspruch zum

Grundsatz der Gleichbehandlung stehe, und habe eine solche bewusst in Kauf

genommen. Ebenso wenig könne in Abrede gestellt werden, dass diesem

"politischen Kompromiss" auch etwas Willkürliches anhafte. Mithin

habe der Gesetzgeber die fraglichen Bestimmungen im vollen Wissen um deren

Widerspruch zu verfassungsmässigen Grundsätzen erlassen.“.

Il Tribunale federale ha ritenuto che l’argomentazione del

ricorrente, secondo cui le norme legali in esame non dovrebbero esplicare

effetti in quanto contrarie alla Costituzione, non può essere seguita nemmeno

in ultima istanza, in considerazione del fatto che la Costituzione federale

(art. 190) non consente al Tribunale Federale di non applicare le norme

adottate dal legislatore federale contrarie alla Costituzione.

Come ritenuto nella decisione del Tribunale amministrativo di

Svitto, impugnata senza successo dinanzi all’Alta Corte, il giudice non può

dunque non applicare gli artt. 106 segg. LAMal anche se non fossero conformi ai

diritti fondamentali sanciti agli artt. 8 e 9 Cost. fed. I descritti

provvedimenti per la correzione dei premi contenuti in queste norme sono

peraltro stati ampiamente discussi e approvati con la consapevolezza delle

discriminazioni che ne sarebbero potute derivare.

La pretesa del ricorrente di restituirgli i premi che ha versato

di troppo quando abitava nel Canton Zurigo non ha potuto essere accolta in

quanto non trova alcun fondamento nella legge.

In particolare, la nostra Massima istanza si è così pronunciata

sulle censure formulate dal ricorrente:

" 2.2.2: Der vom Beschwerdeführer wiederholt vorgetragenen

Argumentation, der getroffenen gesetzlichen Regelung sei, da verfassungswidrig,

nicht nachzuleben, kann angesichts der dargelegten Rechtslage auch

letztinstanzlich nicht gefolgt werden. Wie im angefochtenen Entscheid in allen

Teilen überzeugend aufgezeigt wurde, besteht bezüglich der Art. 106 ff. KVG

kein Spielraum, der eine Anwendung der Bestimmungen im Sinne der in der

Beschwerde vertretenen Sichtweise zuliesse. Vielmehr wurden die in den

betreffenden Normen wiedergegebenen Massnahmen zur Prämienkorrektur im

Gesetzgebungsverfahren einlässlich erörtert und ihnen in Kenntnis der daraus

resultierenden Benachteiligungen zugestimmt. Der vom Versicherten geltend

gemachte Anspruch auf Rückerstattung der im Kanton Zürich allenfalls zu viel

entrichteten Krankenkassenprämien findet im Gesetz somit keine Stütze.“.

2.8. Tornando

al caso di specie, va preliminarmente ricordato che con l’art. 106a LAMal il

legislatore ha attribuito agli assicuratori malattia il diritto di riscuotere,

ma solo per l’anno 2016, un supplemento di premio unico per finanziare il loro

contributo da versare nel fondo comune costituito insieme alla Confederazione e

agli assicurati per correggere i premi troppo elevati rispettivamente troppo

bassi, rispetto alle prestazioni, che sono stati riscossi in alcuni Cantoni.

Questo fondo, che il Parlamento federale ha stabilito debba avere

una consistenza di 798 milioni di franchi per compensare parzialmente gli

squilibri constatati tra i Cantoni quanto ai premi riscossi tra il 1996 e il

2013, è alimentato in parti uguali da queste tre fonti e ognuna versa 266

milioni di franchi.

Un terzo viene quindi corrisposto dagli assicurati domiciliati nei

Cantoni in cui tra il 1996 e il 2013 sono stati pagati premi insufficienti,

dovendo ora pagare un supplemento di premio (art. 106 cpv. 1 LAMal) che ogni

assicuratore riscuote e che destina alla riduzione dei premi degli altri suoi

assicurati (art. 106 cpv. 7 LAMal), per un massimo di 266 milioni di franchi

(art. 106 cpv. 6 LAMal).

La seconda tranche di 266 milioni di franchi è versata, sotto

forma di contributo speciale, dalla Confederazione (art. 106a cpv. 5 LAMal).

Infine, gli assicuratori malattia alimentano questo fondo comune

versando un importo unico di Fr. 33.- per ogni assicurato (art. 106a cpv. 2

LAMal) e, ritenuti circa 8 milioni di assicurati in Svizzera, ciò significa un

versamento unico di 266 milioni di franchi.

Come visto, la modifica di legge del 2014 prevede che gli

assicuratori, i quali solo nel 2016 devono versare questa quota al fondo

comune, possono finanziare il loro contributo attingendo alle proprie riserve,

ma solo se le stesse sono sufficienti per fare fronte ad un tale prelevamento

straordinario (art. 106a cpv. 3 LAMal).

Gli assicuratori sono stati autorizzati a prelevare il supplemento

unico direttamente mediante un supplemento sui premi dei propri assicurati,

fermo restando il consenso espresso ottenuto dall’Ufficio federale della sanità

pubblica (art. 106a cpv. 4 LAMal).

La domanda di approvazione doveva pervenire all’UFSP entro il 31

luglio 2015.

L’approvazione del supplemento unico sarebbe poi avvenuta

contemporaneamente con i premi (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza sulla correzione

dei premi), così da poterlo comunicare ai propri assicurati nel mese di ottobre

2015.

2.8.1. L'CO 1, facendo uso della possibilità

offerta dall’art. 106a cpv. 4 LAMal, ha chiesto all’autorità competente di

autorizzarla a rivolgersi ai suoi affiliati addebitando loro per il 2016 un

supplemento di premio unico di fr. 2,75 al mese. Con decisione del 22 settembre

2015 (doc. 10) l’UFSP ha autorizzato per il 2016 sia le tariffe dei premi sia

il supplemento unico.

Pertanto l'assicuratore malattia resistente è stato

legittimamente autorizzato dall’Ufficio federale della sanità pubblica, così

come altri 19 assicuratori in Svizzera, a riscuotere il supplemento di premio

unico di fr. 33.- direttamente presso i suoi assicurati e quindi anche presso

la ricorrente, che non ha cambiato assicuratore.

Dando seguito ai disposti di cui all’art. 5 cpv. 3 dell’Ordinanza

sulla correzione dei premi, il 14 ottobre 2015 (doc. C) l’assicuratore malattia

resistente ha emesso la polizza assicurativa __________ valida per l’anno 2016

relativa alla ricorrente, comunicandole così il supplemento di premio unico

contemporaneamente al nuovo premio dell’assicurazione obbligatoria, supplemento

di fr. 2,75 al mese che è stato correttamente contabilizzato separatamente dai

premi ed è stato indicato come “Supplemento del premio secondo l'art. 106a

LAMal” (formulazione abbreviata, ma comprensibile; tanto più che, come citato

in narrativa, esso era motivato come segue: "In forza dell’art. 106a

LAMal per il 2016 è riscosso un supplemento di premio una tantum di CHF 33.--

per singolo assicurato. Detto importo serve a compensare gli squilibri dei

premi fra Cantoni. Trovate maggiori informazioni nel sito __________.").

Questo modo di procedere è corretto, come stabilito da questa Corte nella

sentenza 36.2016.46 del 2 agosto 2016.

2.8.2. In questo contesto va rilevato

che, contrariamente a quanto ritenuto dal rappresentate dell'insorgente, non è

decisivo sapere se la Cassa malati resistente abbia formulato prima

o dopo il 31 luglio 2015 l'apposita domanda all'UFSP per essere autorizzata

a rivolgersi ai suoi assicurati addebitando loro per il 2016 un

supplemento di premio unico di fr. 2,75 al mese.

In effetti, quand'anche la stessa non fosse stata presentata alla competente

autorità federale entro il 31 luglio 2015 (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza

sulla correzione dei premi), tale circostanza non sarebbe

comunque rilevante per determinarne la validità. L’UFSP si è difatti

pronunciato in ogni caso sulla stessa, approvando sia le tariffe dei premi ordinari

sia il supplemento di premio unico. Non v’è dunque motivo per rimetterla in

discussione e per giudicarla nulla per non conformità alla legge. Tanto più che

gli assicurati sono stati in ogni caso messi in grado di disdire per tempo la

copertura assicurativa con l'CO 1, siccome l’approvazione dell’Ufficio federale

e la comunicazione dell’assicuratore sono state tempestive.

D'altra parte questa Corte è pervenuta di recente alla stessa conclusione in un

caso analogo in cui il rappresentate della ricorrente patrocinava un altro

assicurato nei confronti di un'altra Cassa malati, la quale ha presentato il 28

agosto 2015 (e, quindi, dopo il 31 luglio 2015) l'apposita domanda per essere

autoriz-zata a prelevare il supplemento di premio unico di fr. 2,75 al mese

per il 2016 all'UFSP, il quale (come nel caso di specie) ha in

ogni caso autorizzato per il 2016 sia le tariffe dei premi sia il supplemento

unico anche per tale assicuratore malattia con decisione del 22 settembre 2015

(cfr. la già citata STCA 36.2016.46 del 2 agosto 2016, considerando

2.7).

Stante quanto precede, il fatto che la Cassa malati resistente non abbia

versato agli atti il "documento di domanda di applicazione del

supplemento di premio unico all'UFSP" è irrilevante ai fini del giudizio

mentre le richieste avanzate dal rappresentante della ricorrente il 15 aprile e

il 31 maggio 2016 di "verifica del rispetto dei termini di presentazione

all'UFSP, da parte della convenuta (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza sulla

correzione dei premi del 12 settembre 2014), della domanda di approvazione del

supplemento di premio unico ai sensi di quanto da quest'ultima concepito"

(cfr. doc. I a pag. 16) rispettivamente di "verifica giudiziaria quo alla

tempestività dell'istanza che ha prodotto il gravame" (doc. IX) devono

essere respinte.

2.8.3. Appare nondimeno doveroso

osservare altresì che, con il rice-vimento della nuova polizza assicurativa,

l’insorgente non ha manifestato l’intenzione di cambiare assicuratore malattia

(art. 7 cpv. 2 LAMal).

Va qui osservato che la ricorrente non ha cambiato assicuratore

malgrado l'CO 1 abbia tempestivamente fornito le necessarie informazioni sulle

modifiche di legge che sarebbero entrate in vigore nel solo anno 2016.

In particolare, l’assicuratore ha chiarito mediante sia l'invio ad ottobre 2015

delle nuove polizze valide per il 2016 sia la creazione di una speciale pagina

internet, i dettagli della soluzione adottata dal Parlamento sulla correzione

dei premi per riequilibrare la situazione che si era venuta a creare nei singoli

Cantoni e che tutti i suoi assicurati in Svizzera l’avrebbero dovuto

pagare, quindi anche gli assicurati domiciliati nei Cantoni in cui erano già

stati prelevati premi eccessivi dal 1996 al 2013.

In tali circostanze, l’interessata disponeva delle necessarie

spiegazioni per decidere se continuare a rimanere affiliata presso il suo

assicuratore malattia.

Di conseguenza, decorso infruttuoso il termine recettizio del 30

novembre 2015 per cambiare assicuratore (DTF 126 V 480; DTF 120 V 37), come

tale il contratto assicurativo fra la ricorrente e la sua Cassa malati si è

perfezionato ed è dunque entrato in vigore regolarmente, esplicando

correttamente tutti i suoi effetti dal 1° gennaio 2016.

2.9. Ferme queste premesse, il

rappresentante della ricorrente ha contestato la validità dell’applicazione del

supplemento unico previsto dall’art. 106a cpv. 2 LAMal, adducendo che la stessa

violerebbe i principi di legalità, di adeguatezza e di proporzionalità, come

pure i principi costituzionali di parità di trattamento e di divieto di

arbitrio.

L'argomentazione ricorsuale, dettagliatamente sviluppata dal

patrocinatore dell’insorgente nelle sue estese motivazioni, non può

essere tutelata dal TCA per i motivi che vengono esposti qui di seguito.

2.9.1. Il rappresentante della ricorrente è consapevole che la soluzione prevista dagli artt. 106

segg. LAMal, ed in particolare dall’art. 106a LAMal, è frutto di una deliberata

scelta del legislatore federale. Queste scelte vincolano i Tribunali, come

indicato in precedenza e come ritenuto dalla giurisprudenza citata in esteso al

considerando 2.7.

Nella citata sentenza 9C_125/2016 dell’11 marzo 2016 l’Alta Corte ha

evidenziato che il Parlamento federale ha cercato e trovato un “compromesso

politico” per arrivare a una soluzione che portasse alla compensazione dei

premi dell’assicurazione malattie per rimediare, in parte, agli squilibri

riscontrati nei Cantoni tra il 1996 e il 2013. Il legislatore federale era

quindi perfettamente a conoscenza delle discriminazioni fra assicurati che

avrebbero potuto sorgere emanando questi disposti legali (cfr. consid. 2.2.2:

“(…) in Kenntnis der daraus

resultierenden Benachteiligungen zugestimmt”).

Per mettere fine ad una diatriba che per anni ha

impegnato tanto il Parlamento quanto l’Esecutivo, oltre che tutti gli altri

attori interessati (il Messaggio del Consiglio federale n. 12.026 concernente

la modifica della legge federale sull’assicurazione malattie è del 15 febbraio

2012 ed è la conseguenza della presentazione di iniziative cantonali sull’argomento

esplicitamente ricordate nel citato Messaggio a pag. 1610), il legislatore ha

emanato gli artt. 106-106c LAMal con validità limitata per 3 anni.

L’Assemblea federale era pienamente consapevole che questi

disposti legali, siccome non destinati a riequilibrare le singole situazioni di

pagamento in eccesso o in difetto dei premi di ogni assicurato, avrebbero

comportato una violazione del principio di uguaglianza di trattamento fra gli

assicurati (art. 8 Cost. fed.) e potevano contenere qualche aspetto arbitrario

vietato dall’art. 9 Cost. fed. (cfr. STF 8C_247/2015 del 24

settembre 2015 consid. 8.2 in: RtiD I-2016 pag. 53 seg.; STF 9C_125/2016

dell’11 marzo 2016 consid. 2.1.1: “Ebenso wenig könne in Abrede gestellt werden, dass

diesem “politischen Kompromiss” auch etwas Willkürliches anhafte.”).

La volontà politica di trovare una soluzione di compromesso, che

ha condotto anche all’adozione della legge federale concernente la vigilanza

sull’assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) per evitare in futuro il

ripetersi di una situazione simile, ha guidato tali scelte del legislatore.

La soluzione trovata, dopo lunghe discussioni, è stata definita

come un “compromesso politico“ fra le parti in causa (e dal Consigliere

federale Alain Berset un “compromis du compromis”, siccome “il n'est plus question de compenser 1 milliard de francs

mais 800 millions de francs, soit un peu moins de la moitié des primes payées

en trop ou insuffisamment.”, in BU 2014

CN 67: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=25809#votum12).

Ciò è stato peraltro esplicitamente ribadito dal Consiglio

federale rispondendo all’interpellanza del 10 dicembre 2015 del Consigliere

nazionale Lorenzo Quadri (cfr. consid. 2.5).

Questo Tribunale non può dunque che applicare le

normative federali come ha fatto il Tribunale federale nella citata STF

9C_125/2016 dell’11 marzo 2016.

In tale contesto va ricordato che i giudici

cantonali ticinesi, come impone l’art. 73 cpv.2 Cost. cant. TI, sono solo

autorizzati a non applicare le norme cantonali che fossero contrarie al diritto

federale o alla Costituzione cantonale.

Va infine ribadito che alla luce dei dibattiti

parlamentari, non v’è spazio per potere interpretare le norme in discussione,

ossia gli artt. 106, 106a, 106b e 106c LAMal, diversamente dal loro senso

letterale (STF 9C_125/2016 consid. 2.2.2: “(…) besteht bezüglich der Art. 106 ff. KVG kein

Spielraum (…)”).

2.10. In esito alle

considerazioni che precedono, si deve pertanto concludere che la Cassa malati

resistente ha rispettato le norme legali (art. 106a LAMal e art. 5

dell’Ordinanza sulla correzione dei premi) che le hanno concesso la possibilità

di finanziare la sua quota da versare nel fondo comune attraverso un importo

unico di fr. 33.- per assicurato.

La circostanza che essa abbia scelto di attingere i

fondi da tutti i suoi assicurati, siano essi domiciliati nei Cantoni in

cui v’è stata in passato un’insufficienza di premi o in quelli con un’eccedenza

di premi, comporta che l’addebito di fr. 2,75 al mese sul premio non è pertanto

sindacabile, siccome rientra perfettamente nei margini di manovra previsti

dalla legge stessa e concessi agli assicuratori.

Ne discende che, come tale, il supplemento di premio

unico per il 2016 richiesto alla ricorrente deve essere confermato,

indipendentemente dal testo, non sempre univoco e chiaro, delle circolari

pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica.

2.11. Stante quanto

precede, il ricorso va respinto senza carico di tasse di giustizia e spese alla

ricorrente, ritenuto che nel suo agire non può essere rilevata né temerarietà

né leggerezza. Ella ha infatti invocato la violazione dei suoi diritti

costituzionali fondamentali, ciò che era legittimata a fare ancorché al TCA non

sia possibile, per le ragioni addotte, correggere tali violazioni. Per le

medesime ragioni, non sono riconosciute ripetibili all'assicuratore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti