36.2016.52
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9 agosto 2016Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.52
TB
Lugano
9 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 marzo 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI
1, nato nel 1971, nel 2014 era affiliato presso CO 1 sia per l'assicurazione malattia
obbligatoria di base LAMal sia per l'assicurazione d'indennità giornaliera
facoltativa __________ secondo LAMal (doc. 1).
Il 7 giugno 2014 (doc. 4 dell’inc.
36.2015.9) la Cassa malati ha emesso una fattura di Fr. 153,15 per i premi
semestrali dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, comprendenti sia i premi per
l'assicurazione di base LAMal di Fr. 2'649,90, a cui andava dedotta la riduzione
cantonale di Fr. 2'526.-, sia i premi di Fr. 30.- (Fr. 5.-/ mese) per la
copertura facoltativa di indennità giornaliera.
Il mancato pagamento dell'importo di
Fr. 153,90 (Fr. 123,90 + Fr. 30.-) entro il 31 luglio 2014 è stato oggetto dapprima
di un richiamo e poi di un sollecito di pagamento per Fr. 193,90, quest’ultimo comprensivo
di Fr. 40.- di spese amministrative.
Non avendo ricevuto il versamento
dell'ammontare richiesto, con decisione del 19 ottobre 2014 (doc. 7 dell’inc.
36.2015.9) CO 1 ha posto in atto il blocco delle prestazioni per
l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera secondo LAMal, avente
effetto dal giorno seguente.
Un ulteriore sollecito per i premi da
luglio a dicembre 2014 con la richiesta di pagamento entro 30 giorni di Fr.
70,50 (Fr. 30.- [credito] + Fr. 40.- [spese di mora] + Fr. 0,50 [interessi di
ritardo]) è stato inviato all'assicurato il 24 novembre 2014 (doc. 8 dell’inc.
36.2015.9).
Con decisione su opposizione dell'11
dicembre 2014 (doc. A dell’inc. 36.2015.9) la Cassa malati ha respinto
l'opposizione dell'assicurato e ha confermato che i premi da luglio a dicembre
2014 per l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera non sono mai stati
pagati dall'assicurato malgrado il richiamo e i due solleciti inviatigli, con
cui lo si avvisava delle conseguenze del mancato pagamento del dovuto e meglio del
blocco delle prestazioni e della pretesa di interessi di mora.
Con sentenza 36.2015.9 del 13 aprile
2015 (doc. 4), cresciuta in giudicato, il TCA ha respinto il ricorso del 30
gennaio 2015 di RI 1, che ha chiesto di dichiarare nulla rispettivamente di
annullare la decisione su opposizione e di condannare la Cassa malati al
pagamento di tutte le indennità di diritto, compensati eventuali debiti per
premi non pagati.
Il Tribunale ha confermato l’esistenza
stessa per l’anno 2014 dell’assicurazione facoltativa di indennità giornaliera __________
e quindi ha riconosciuto che l’assicurato era debitore nei confronti di CO 1
del relativo premio per i mesi da luglio a dicembre 2014, non avendo egli
versato la somma di Fr. 30.- più volte richiestagli. Pertanto, il TCA ha
respinto il ricorso dell’assicurato contro il blocco delle prestazioni messo in
atto dalla Cassa malati a decorrere dal 20 ottobre 2014 quale conseguenza della
mora del debitore.
B. Sulla
scorta del predetto giudizio, il 24 giugno 2015 (doc. 5) la Cassa malati ha
sollecitato l’assicurato nel pagamento di Fr. 30.- di capitale, oltre a Fr.
40.- di spese di mora e Fr. 1,35 d’interessi.
Il
24 settembre 2015 (doc. 6) l’Ufficio __________ di __________ ha spiccato il
precetto esecutivo n. __________ per “premio Lug. 14 al Dic. 14
dell’indennità giornaliera” di Fr. 30.-, oltre ad interessi del 5% dal 31
luglio 2014 e alle spese per perdita di mora di Fr. 40.-.
A ciò ha fatto seguito il 10 dicembre
2015 (doc. 7) il rigetto definitivo dell’opposizione da parte della Cassa
malati per Fr. 92,35 (Fr. 30.- [credito] + Fr. 2,05 [interessi del 5% dal 31
luglio 2014] + Fr. 20,30 [spese legali] + Fr. 40.- [spese di mora]).
Contro
questa decisione il 18 gennaio 2016 (doc. 8) l’assicurato ha formulato
opposizione e il 3 marzo 2016 (doc. A) CO 1 ha emesso una decisione su opposizione
con cui ha respinto parzialmente l’opposizione e confermato la decisione di
rigetto dell’opposizione limitatamente al credito di Fr. 30.-, agli interessi
di mora e alle spese supplementari di Fr. 40.-, non avendo l’assicurato fatto
fronte al pagamento dei premi da luglio a dicembre 2014 per la copertura __________.
C. Il
28 aprile 2016 (doc. I) RI 1, rappresentato dalla __________ avv. RA 1, ha chiesto
al Tribunale di annullare la decisione su opposizione e il PE n. __________,
dato che CO 1 ha vantato un credito la cui “descrizione è insufficiente,
generica ed indeterminata, senza specificazione di quali premi si tratta e per
quali periodi. Nota bene che sono mesi se non anni che lo scrivente
chiede a CO 1 di voler stilare un estratto conto dei premi dovuti,
rispettivamente delle indennità che avrebbe dovuto versare al ricorrente per
tutti i periodi in cui egli è stato degente all’ospedale e quindi in situazione
di diritto all’indennità. Nulla. Motivo per cui il ricorrente ha interposto
giustificata opposizione.” (doc. I pag. 3). A suo dire, inoltre, “contrariamente
a quanto indicato nel PE i premi indicati rispetto alla descrizione nella
decisione qui impugnata sono diversi, come diversi sono pure gli altri riferimenti
e non vi è la necessaria concordanza di identità richiesta per un rigetto di
opposizione. (…) Essa indica genericamente le somme addebitate senza specificare
il calcolo da cui derivano e l’evento da cui scaturiscono. Ovvero, CO 1 non
specifica la somma delle fatture totali e la parte che essa ha coperto oppure
non coperto e perché. Nulla. (…)” (doc. I pag. 4).
Nella
sua risposta del 13 maggio 2016 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il
ricorso, evidenziando come il suo credito sia legittimato dalla STCA 36.2015.9
del 13 aprile 2015, cresciuta in giudicato.
Il giudizio cantonale, secondo la Cassa
malati, ha già stabilito la fondatezza della richiesta creditoria, perciò le
argomentazioni esposte dal ricorrente sono inconsistenti e non comprovate.
Anche le spese accessorie vantate sono
giustificate, sia dalle Condizioni assicurative sia dal comportamento dilatorio
dell’assicurato, che anche di fronte alla sentenza del TCA non ha dato seguito
al pagamento dei premi dovuti.
Per questo motivo, infondata è pure la
richiesta di gratuito patrocinio, non disponendo il ricorso di esito
favorevole.
Per l’assicuratore malattia è da
respingere anche l’istanza di congiunzione della presente vertenza con un’altra
introdotta davanti al TCA (36.2016.33).
D. Chiesta
(doc. V) e ottenuta una proroga (doc. VI), il 17 giugno 2016 (doc. VII) il
ricorrente ha ribadito la necessità di congiungere gli incarti pendenti al TCA,
giacché dalla causa parallela risulta chiaramente che egli è stato ospedalizzato
numerose volte e quindi che vanta dei crediti nei confronti della sua Cassa malati
proprio in virtù della copertura __________, che gli riconosce delle indennità
giornaliere per ogni giorno di degenza ospedaliera, che CO 1 non gli ha però
mai versato.
A titolo di domanda riconvenzionale, RI
1 ha postulato la verifica e l’accertamento dei suoi diritti alle indennità
giornaliere e quindi l’edizione da parte della Cassa malati resistente di tutti
Fatti
i conteggi e i pagamenti delle indennità giornaliere per tutti i periodi in cui
è stato ricoverato.
L’assicurato ha inoltre biasimato
l’atteggiamento del suo assicuratore, che “calpesta la dignità umana e in
particolare emana disprezzo della dignità di una persona malata ed invalida
garantita dalla Costituzione Federale (artt. 7, 10 Cost.) e dalla Convenzione
EDU (artt. 2 e 3 CEDU), dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
preambolo (Articolo 1 – dignità umana) (…)” (doc. VII pag. 4). Per di più,
rincorrere e perseguitare per Tribunali una persona invalida e nullatenente è,
a dire del ricorrente, irrazionale e antieconomico.
Da ultimo, l’interessato ha sollevato
l’eccezione di difetto di legittimazione del rappresentante della Cassa malati,
non essendoci una procura agli atti in tal senso.
L’8
luglio 2016 (doc. IX) l’assicuratore resistente ha ribadito l’inutilità della
congiunzione dei due ricorsi pendenti, ha contestato la pertinenza dei mezzi di
prova richiamati e la fondatezza della domanda riconvenzionale del ricorrente,
essendo già stato accertato il mancato pagamento dei premi assicurativi.
L’insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. X).
considerato in diritto
in ordine
1. La
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle
prove). Sul tema del giudizio monocratico da parte di questa Corte il TF ha emanato
nel corso degli ultimi anni, in particolare, le seguenti decisioni: STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21 dicembre 2007. Questa
giurisprudenza, in specie l’ultimo giudizio in ordine temporale citato
(promulgato a Corte federale plenaria ma non oggetto di pubblicazione), è stata
criticata nella pubblicazione intitolata: “La possibilità concessa dall’art.
49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello di
emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza del
Tribunale federale” (RTiD I – 2016 p 307 e ss), per la mancanza di
chiarezza e coerenza che rischia di riverberarsi sull’attività dei Tribunali e
delle Camere del Tribunale d’appello, inducendoli a moltiplicare inutilmente
l’emanazione di giudizi collegiali, rallentandone di conseguenza l’attività
senza una reale motivazione tesa a migliorare le garanzie per i cittadini.
In concreto il TCA, per le ragioni
desumibili dalle considerazioni seguenti, può decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della LOG. Il caso in esame non presenta
infatti la necessità di complessi accertamenti fattuali o la valutazione di
prove, rispettivamente il tema giuridico dell’incasso delle pretese
dell’assicuratore per partecipazioni e premi è stato più volte oggetto di
decisioni del TCA e del TF che hanno sviluppato una costante giurisprudenza in
merito.
Considerandi
2.
Il
ricorrente ha chiesto la congiunzione della presente causa con la parallela, ma
inoltrata precedentemente, controversia 36.2016.33, in ragione “della
stretta interconnessione della fattispecie in termini di circostanze
spazio-temporale come pure di soggetti implicati.” (doc. I pag. 2).
Se è vero che da un lato entrambe le
cause sottoposte a verifica a questo TCA (36.2016.33 e 36.2016.52) concernono
sia lo stesso assicuratore sia il medesimo ricorrente, l’oggetto delle due
decisioni su opposizione impugnate è totalmente differente: la prima porta su numerose
partecipazioni ai costi non pagate dall’assicurato per gli anni 2014 e 2015 derivanti
dall’assicurazione malattia di base, mentre la seconda decisione concerne il
pagamento di sei mesi di premi per l’assicurazione facoltativa di indennità
giornaliera LAMal. Ne discende che la postulata congiunzione non può essere
accolta poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente (doc. VII), non
vi è legame procedurale né materiale fra le due cause. Il presente giudizio
porta dunque soltanto sul rigetto dell’opposizione al PE n. __________ e sulla
condanna dell’assicurato al pagamento di Fr. 30.- oltre accessori.
3.
Per costante giurisprudenza
federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto
della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V
36.
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005
AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).
Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio
2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36
consid. 1b).
Nella
fattispecie la decisione impugnata, emessa il 3 marzo 2016 da CO 1, ha per
oggetto il pagamento di premi e il rigetto dell’opposizione al PE n. __________
del 24 settembre 2015, non invece un diritto a prestazioni dell’assicurato.
Ne discende che la questione relativa
ad un eventuale diritto di RI 1 al pagamento di indennità giornaliere non
può essere esaminata in questa sede. Nemmeno va dunque trattata la possibilità
di una compensazione fra i presunti crediti e debiti fra le parti in causa
derivanti dalla copertura __________.
4.
Inutile, siccome senza
pertinenza sull’obbligo dell’assicurato di pagare il premio preteso
dall’assicuratore, è il richiamo di diversi incarti presso il Ministero Pubblico,
il Tribunale amministrativo e la Commissione giuridica in materia di assistenza
socio-psichiatrica, tutti relativi ai ricoveri dell’assicurato dal 4 agosto
2014.
in poi, così come l’edizione di un certificato/estratto conto della
Clinica __________ di __________ e di numerosi altri nosocomi per comprovare
l’avvenuta degenza dell’assicurato in queste strutture e quindi il suo eventuale
diritto a percepire delle indennità giornaliere in virtù dell’assicurazione __________.
Pure priva di pertinenza e influenza
sul giudizio è la richiesta di edizione dei conteggi e dei pagamenti delle
indennità giornaliere che, secondo il ricorrente, gli spetterebbero da parte
della sua Cassa malati.
5.
Il
ricorrente ha sollevato, pendente causa, l’eccezione di difetto di
legittimazione del rappresentante della Cassa malati, non essendosi egli
legittimato mediante procura agli atti (doc. VIII pag. 5).
Questa censura va respinta sulla scorta
di un facile controllo nel registro di commercio Zefix, consultabile online da
tutti (). Sotto la ragione sociale CO 1, __________
risulta avere potere di firma collettiva a due (n. 13). Firmando dunque la risposta
di causa unitamente al Responsabile Vendita Svizzera Italiana, anch’egli avente
diritto di firma collettiva a due (n. 33), il giurista rappresenta dunque
validamente la Cassa malati resistente, senza necessità di legittimarsi ulteriormente
mediante procura.
nel merito
6.
Oggetto
del contendere è sapere se a ragione la Cassa malati può pretendere
dall'assicurato il pagamento dei premi da luglio a dicembre 2014 (Fr. 5.- x 6
mesi), oltre ad interessi del 5% dal 31 luglio 2014 e alle spese supplementari
di Fr. 40.-.
7.
Per
l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei
premi dei propri assicurati.
Il nuovo art. 64a LAMal,
in vigore dal 1° gennaio 2012, per ciò che qui interessa ha il seguente tenore:
" 1 Se l'assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno
un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di
30.
giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
2.
Se, nonostante la diffida,
l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di
mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione.
Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale
competente il nome dei debitori escussi.”.
Secondo l’art. 90 OAMal, i premi devono
essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
In caso di mancato
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la
diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la
presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b
cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per
propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una
misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
8.
Nel
suo precedente ricorso del 30 gennaio 2015 l’assicurato ha contestato la
decisione su opposizione con cui l'assicuratore malattia ha confermato il
blocco delle prestazioni instaurato a decorrere dal 20 ottobre 2014 poiché,
malgrado il richiamo di pagamento e il successivo sollecito, il pagamento
dell'importo di Fr. 30.- per i premi da luglio a dicembre 2014 dell'assicurazione
di indennità giornaliera __________ non era ancora stato soluto.
Con STCA 36.2015.9 del 13 aprile 2015 questo
Tribunale ha accertato la correttezza dell’agire di CO 1, ossia la sussistenza
di un contratto con obblighi correnti per l’assicurato e blocco delle
prestazioni dell’assicuratore per mora (consid. 7 STCA 36.2015.9 del 13 aprile
2015).
9.
Da
quanto precede discende per l’assicurato l’obbligo di pagare i premi, ciò che
egli non ha dimostrato di avere fatto. La pretesa dell’assicuratore si rivela
corretta e giustificata.
10.
Oltre
al capitale per i premi non corrisposti, la Cassa malati ha chiesto al ricorrente
il pagamento di Fr. 40.- per spese supplementari, preteso per la prima volta
con il sollecito del 24 giugno 2015 quali “spese di mora“ e poi inserito
nel PE n. __________ del 25 settembre 2015 quali “spese per perdita di mora”.
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal
un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura
delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora
dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai
costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di
versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito
nell'art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007, che
è stato sostituito dal 1° gennaio 2012 dall'art. 105b cpv. 2 OAMal,
secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero
potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere
adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle
disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Le Condizioni d’Assicurazione, edizione
1° gennaio 2014 (doc. 2), parte integrante del contratto assicurativo stipulato
dall'assicurato con CO 1 per l'anno 2014 (doc. 1), prevedono all'art. 5.5 che
le spese, quali ad esempio le spese di sollecito e di riscossione, derivanti da
premi e partecipazioni ai costi in arretrato vanno a carico della persona assicurata.
In concreto le spese di Fr. 40 sono
adeguate alle necessità amministrative e all’impegno necessario, conseguenza
dell’atteg-giamento tenuto dall’assicurato. Infatti, malgrado l’emanazione
della STCA 36.2015.9 del 13 aprile 2015, l’assicurato ha costretto la Cassa
malati resistente a sollecitarlo nuovamente nel pagamento dei Fr. 30.- e, in
seguito, ad avviare una procedura esecutiva onde recuperare il suo credito, già
implicitamente accertato da questo Tribunale nel giudizio citato. Queste spese sono
indubbiamente dovute dall'insorgente che non ha saldato il suo debito
tempestivamente e nonostante il contenuto della STCA 36.2015.9 citata. Esse costituiscono
delle spese di riscossione previste dall’art. 5.5 CA, trattandosi di costi
amministrativi che la Cassa malati ha dovuto sopportare, e trovano inoltre il loro
fondamento nell’art. 105b cpv. 2 OAMal.
L'assicuratore,
già con il sollecito del 24 giugno 2015 e poi con il precetto esecutivo n. __________
notificato al ricorrente, ha chiesto anche degli interessi di mora del 5% sui
premi arretrati, e meglio dal 31 luglio 2014.
Gli interessi sono dovuti quando
l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno
pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di
contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente
a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni
per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui
premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento
all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).
Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA,
l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al
beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo
giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in
cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
In specie, sui premi da luglio a
dicembre 2014 fatturati il 7 giugno 2014, gli interessi del 5% sono dunque
dovuti dall'inizio della decorrenza del semestre.
Tuttavia, visto come l'assicuratore
abbia richiesto detti interessi unicamente a partire dal 31 luglio 2014, la sua
pretesa va ammessa così come esposta, poiché più favorevole al debitore.
11.
Infine,
per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione
(partecipazione ai costi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte
dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag.
294.
= DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa
di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione
formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse
iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver
formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art.
80.
LEF.
Va qui rammentato che a norma l'art. 54
cpv. 2 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che
condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono
parificate alle sentenze esecutive giusta l'art. 80 della legge federale dell'11
aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.
Ciò significa che, sulla base di una
tale decisione, l'opposizione interposta contro un precetto esecutivo può,
contestualmente al credito fissato nella decisione, essere tolta da un ordine
di rigetto definitivo pronunciato dal giudice.
Tuttavia, il rigetto dell'opposizione
da parte del giudice non è necessario per il proseguimento dell'esecuzione
quando il credito oggetto di esecuzione è stato fissato da una decisione
cresciuta in giudicato, resa dopo che il debitore ha fatto opposizione (DTF 119
V 331 consid. 2b con riferimenti).
Il TF ha posto questo principio, già
invalso da alcuni decenni in ambito civile (DTF 64 III 78, DTF 53 III 202, DTF
36.
I 452, DTF 34 I 612), nella sentenza pubblicata in DTF 75 III 44,
assimilando alle sentenze civili le decisioni e le sentenze amministrative
delle autorità federali e delle autorità del Cantone dove è in atto l'esecuzione
(DTF 107 III 63, RCC 1978, pag. 310).
In definitiva, la Cassa che avvia una
procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta all'obbligo
contributivo solleva opposizione, senza avere prima fissato i contributi o i
premi dovuti, deve in seguito notificare una decisione formale.
La decisione deve tuttavia chiaramente
riferirsi all'esecuzione in atto e togliere l'opposizione, totalmente o
limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V 46; DTF 107 III 60, RCC 1982
pag. 344).
Ne discende, pertanto, che l'opposizione
del 15 ottobre 2015 del ricorrente al PE n. __________
emanato il 25 settembre 2015 dall'U__________ di __________
deve essere rigettata in via definitiva per
l'ammontare complessivo di Fr. 70.-, a cui vanno ad aggiungersi gli interessi
del 5% a decorrere dal 31 luglio 2014.
12.
Contestualmente
al ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc.
I).
Di principio, anche se un assicurato è
soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre
che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che
la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla
Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) ed in
particolare dagli artt. 2 e 3 LAG.
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel
bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.
4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nel caso concreto, alla luce delle
considerazioni esposte il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito
favorevole. L'insorgente era infatti consapevole di non avere fatto fronte al
pagamento degli importi più volte pretesi dalla Cassa malati e per di più confermati
con STCA 36.2015.9 del 13 aprile 2015.
Pertanto, sin dalla crescita in
giudicato di detta sentenza e susseguentemente anche dall’ultimo sollecito del
24.
giugno 2015, l'assicurato era tenuto al pagamento dei premi da luglio a dicembre
2014.
(per un totale di Fr. 30.-).
Di conseguenza, la contestazione del
precetto esecutivo fatto spiccare dalla Cassa malati il 25 settembre 2015
tramite l'Ufficio __________ di __________ non aveva alcuna chance di successo.
Facendo quindi difetto uno dei tre
presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non
occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
1.1. Il
ricorrente è riconosciuto debitore di CO 1 dell'importo di Fr. 30.- per premi dell’assicurazione
facoltativa di indennità giornaliera __________ da luglio a dicembre 2014, oltre
agli interessi di mora del 5% dal 31 luglio 2014 e alle spese amministrative di
Fr. 40.-, fatte valere dall’assicuratore malattia.
1.2. Per
gli importi di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione
interposta il 15 ottobre 2015 al PE n. __________ emesso il 25 settembre 2015
dall'Ufficio __________ di __________.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti