Lexipedia

Decisione

36.2016.54

Riduzione del premio dell'assicurazione malattie. Convivenza

6 luglio 2016Italiano72 min

Source ti.ch

Fatti

i reclami formulati dall’assicurata confermando le decisioni formali rese e la

negazione del diritto alla riduzione del premio.

Contro le stesse RI 1 si è

aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni con il patrocinio

dell’avv. RA 1. L’assicurata ritiene che l’amministrazione non abbia

adeguatamente motivato il suo provvedimento (nonostante le 15 pagine impiegate

per spiegare le ragioni delle decisioni), considera non soddisfatti i

presupposti della convivenza stabile e sostiene che l’amministrazione sia

partita da automatismi a fronte di una situazione sfaccettata. In concreto non

vi sarebbe “sostegno e reciproca assistenza” tra i due conviventi. L’unico

elemento che la Cassa cantonale di compensazione avrebbe preso in

considerazione è “la mera convivenza”, senza analisi dei dettagli della

stessa. L’assicurata sostiene che gli elementi interpretativi dell’art. 26 cpv.

4 LCAMal e dell’art. 10a RLCAMal, dedotti dalla giurisprudenza di questo

Tribunale cantonale delle assicurazioni non sarebbero stati analizzati

dall’amministrazione. In concreto RI 1 contesta che tra lei e il convivente vi

sia un reciproco sostegno o assistenza, mentre sussisterebbe una semplice “convivenza”

senza obblighi reciproci (doc. I punto 5).

Per la patrocinatrice della

ricorrente la signora RI 1 “pur avendo vissuto nell’abitazione del signor __________,

ha conseguito per il periodo 2011-2014 redditi modesti ma non tali da non consentire

manifestamente a una persona di sostenersi economicamente”. La ricorrente

ritiene il suo rapporto con __________ unicamente una “semplice economica

domestica comune” senza incidenza sul cumulo dei redditi. L’accertamento

dei fatti svolto dall’amministrazione sarebbe inoltre superficiale (doc. I

punto 8 in medio). La ricorrente ha comunque chiesto, in caso di reiezione

dell’impugnativa, il condono dell’obbligo di restituzione dei sussidi

percepiti.

1.4. Invitata a prendere posizione

il 9 maggio 2016 (doc. II), l’amministrazione cantonale ha prodotto un’unica

risposta di causa datata 27 maggio 2016 per tutte e quattro le procedure, con

cui ha postulato la reiezione dei ricorsi con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV). Il giudice

delegato ha annunciato all’assicurata (doc. III) che “per tutti gli anni che

sono serviti quale base di calcolo per la determinazione del diritto alla

riduzione dei premi” avrebbe richiesto (all’UT competente) gli incarti

fiscali completi dell’assicurata e del convivente. Il 30 maggio 2016 (doc. V) è

stata concessa all’assicurata la possibilità di esprimersi sulla risposta di

causa e di postulare l’acquisizione di nuove prove.

Il 30 maggio 2016 il giudice

delegato ha chiesto (doc. VI) all’UT di __________ la trasmissione di tutti gli

atti di natura fiscale relativi ai signori RI 1 e __________ (per gli anni di

computo 2009 - 2012). Dal canto suo l’assicurata personalmente ha prodotto le

decisioni di tassazione a lei relative per i suddetti anni (doc. VII con i

relativi annessi 1-4) mentre la sua patrocinatrice ha comunicato di non avere

altri mezzi di prova da offrire (doc. VIII lettera 10 giugno 2016). Con il

medesimo scritto è stato comunicata al TCA la cessazione della vita comune tra

il signor __________ e la signora RI 1 (“alcuni mesi fa”).

Il 10 giugno 2016

(pervenuti il successivo 13 giugno 2016) l’UT ha trasmesso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni gli incarti richiesti il precedente 30 maggio

(doc. VI). Il giorno successivo (14 giugno 2016) il giudice delegato ha

convocato un’udienza per il 20 giugno 2016 chiedendo inoltre alla

patrocinatrice dell’assicurata di volere specificare quando la convivenza è

terminata, il nuovo recapito dell’assicurata e produrre il contratto di

locazione o di acquisto immobiliare.

Il 20 giugno 2016 si è

svolta l’udienza di discussione nel corso della quale sono stati chiariti

taluni aspetti di fatto importanti e sono stati acquisiti atti relativi alla

proprietà immobiliare del signor __________, stabile in cui la ricorrente e il

convivente hanno vissuto. L’assicurata ha precisato che:

" (…) Il

rapporto è nato nel 2002 o meglio in quell’anno è nata la convivenza, la

conoscenza è ancora antecedente. Lui è un commerciante e nello stabile di Via __________

ha il suo commercio mentre al piano di sopra nel mappale __________ RFD di __________

vi è l’appartamento che abbiano condiviso.

Abbiamo avuto questa storia che appunto

adesso è finita, si è trattato di una storia d’amore, che però aveva

un’implicazione economica particolare nel senso che io ho sempre esercitato

un’attività lavorativa e ho sempre provveduto a “riempire il frigo”, mi

occupavo poi delle spese quotidiane e della faccende domestiche mentre __________

provvedeva a mettere a disposizione l’appartamento. __________ non ha avuto

figli mentre io ne ho avuto uno (nato nel 1984) autonomo e che non vive con me.

__________ non mi ha mai versato dei denari, non mi ha mai pagato dei conti e

non conosceva la mia situazione finanziaria e d’altra parte la (ricorrente) non

conosceva la situazione economica di __________ se non per quello che veniva

raccontato. Ognuno provvedeva a gestirsi autonomamente. Da un profilo economico

gli anni rilevanti per la determinazione del diritto al sussidio sono quelli

dal 2009 al 2012. Il Giudice evidenzia come in quei periodi i redditi da lavoro

fossero abbastanza contenuti siccome mediamente per il 2009 fissati fr.

1'718.--, nel 2010 a fr. 1’425.-- e attorno a fr. 2'400.-- negli ultimi 2 anni.

L’immobile nel Canton __________ era un’eredità di famiglia nella quale __________

non si è mai interessato. (…)” (doc. XII)

Non sono stati acquisiti

altri mezzi di prova.

Considerandi

In ordine

2.1

A norma dell’art. 76 cpv. 1 e

2.

della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),

contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima

legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,

ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono

impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su

reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta.

Questa Corte è competente

ad esaminare i gravami nel merito.

2.2

Il ricorso di RI 1, formulato

in maniera identica per ogni anno di sussidio per il quale la Cassa ha emanato

una decisione (su reclamo) che revoca i precedenti provvedimenti di

riconoscimento del diritto alla riduzione del premio, è sufficientemente e

adeguatamente motivato. Formulato nel termine di 30 giorni dall’intimazione

delle quattro decisioni rese, è tempestivo e ricevibile in ordine.

2.3

L’impugnativa contro le

quattro decisioni, come indicato del medesimo tenore, muove – per tutti gli

anni di sussidio in discussione – le medesime contestazioni. Oggetto delle

impugnative sono le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 della medesima

assicurata ricorrente che hanno alla loro base la medesima sostanziale

motivazione (la convivenza tra la ricorrente e il signor __________).

Nonostante i differenti anni di sussidio oggetto delle decisioni, si giustifica

la congiunzione delle cause formanti gli incarti 36.2016.54, 55, 56 e 57, poiché,

malgrado le diversità che presentano le norme specifiche di attuazione della

RIPAM relative agli anni in discussione, su aspetti comunque che non sono, per

queste procedure, fondamentali, le motivazioni alla base dei gravami sono qui

prevalenti. Le contestazioni sono, come detto, identiche, così come le unità di

riferimento interessate e le motivazioni soggiacenti al cumulo dei redditi.

Questi aspetti prevalgono e si giustifica di conseguenza la congiunzione delle cause

che sono evase con il presente giudizio (in questo senso si vedano anche le

recenti STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016, 36.2016.4 in re B. del 24 marzo

2016, 36.2016.11 in re V.I. del 18 aprile 2016, 36.2016.17 in re R. del 23

maggio 2016 e 36.2016.26 in re P. del 4 maggio 2016).

2.4

RI

1.

evidenzia, nelle sue argomentazioni, la violazione del suo diritto di essere

sentita alla luce della motivazione ritenuta nelle decisioni impugnate,

considerata inadeguata pur se tale da soddisfare “a malapena le garanzie

imposte dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed”.

Ai sensi dell'art. 29 cpv.

2.

Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,

dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF

129.

II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131

consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,

124.

V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di

essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie

decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fondamento del

provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e

dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza

della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti;

DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In concreto la motivazione

della Cassa cantonale di compensazione è adeguata e comprensibile. Nelle sue

quattro decisioni, in cui ha rivisto il diritto alla riduzione del premio

dell’assicurata, l’amministrazione ha ritenuto il sussistere di una convivenza

tra la ricorrente e __________ tale da imporre il cumulo dei redditi e da

ritenere i due comporre un’unica unità di riferimento. In effetti, la base del

ragionamento della Cassa, è l’unità di riferimento non più composta dalla sola

assicurata qui ricorrente ma dalla stessa e dal convivente. Questo aspetto è

più che manifestamente espresso dall’amministrazione che, a sostegno delle sue

conclusioni, richiama espressa giurisprudenza cantonale in materia. La

violazione del diritto di essere sentito va quindi categoricamente esclusa.

Prima delle sue decisioni formali la Cassa ha comunque avvicinato l’assicurata

per accertare i dettagli della convivenza e, come evidenzia la nota contenuta

agli atti, ha informato la qui ricorrente che il diritto alla riduzione del

premio sarebbe stata riesaminata alla luce della convivenza tra la stessa e il

signor __________.

A parte ciò va osservato

come l’argomentazione delle decisioni ha permesso all'insorgente di comprendere

pienamente i motivi posti alla base del rifiuto dei sussidi, e di potere reclamare

con cognizione di causa, rispettivamente la decisione su reclamo ha consentito

all’assicurata di impugnare compiutamente il provvedimento.

D’altra parte, secondo

giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se

l'interessato riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I

279.

consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183). In concreto, il TCA

dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3). D’altro canto l’accoglimento di

un ricorso per denegata giustizia, nelle costellazioni come quelle in esame,

avrebbe quale conseguenza il rinvio delle procedure all’amministrazione per

sanare il diritto di essere sentito (se ne fosse ammessa la violazione). Ora il

TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio

della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si

esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente

il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere

sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1

pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012,

consid. 2.3). Ne segue che il TCA deve entrare nel merito del ricorso.

Nel merito

2.5

In concreto le decisioni

contestate hanno tutte per oggetto il riesame, da parte dell’amministrazione,

dei provvedimenti con cui, come descritto nelle considerazioni di fatto, in

favore di RI 1 sono stati concessi i sussidi fondati sull’art. 65 LAMal. Prima

di ogni altra analisi va verificato (come questo Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha già fatto nelle STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA

36.2015.29

del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4

del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016

e 36.2016.26 del 4 maggio 2016) se l’amministrazione poteva procedere, come ha

fatto, al riesame del diritto alla RIPAM per gli anni in discussione e se lo

stesso sia stato tempestivo.

2.5.1

Come questa Corte ha già avuto

modo di evidenziare nei giudizi citati più sopra, che in forza dell’art. 49

cpv. 1 LCAMal, nella versione vigente dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59

cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei

premi indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario

all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione

cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato, o nei casi di perdita del

diritto alle prestazioni complementari all’AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il

cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore in precedenza), prevede

che alla restituzione e al condono dell’obbligo di restituzione è applicabile,

per analogia, la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.

2.5.2

Per l’art. 25 LPGA le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).

In virtù dell’art. 25 cpv.

2.

LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a

decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del

fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il

credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi

applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e

dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V

318).

La restituzione delle

prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;

STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010

pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03

del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un

motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha

beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva

diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti;

STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06

del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V

466.

consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

L’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U

409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle

prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro

versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10

maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.

La giurisprudenza del

Tribunale cantonale delle Assicurazioni (STCA citate sub. 2.5.), ha

riconosciuto all’amministrazione, a fronte di un fatto nuovo rilevante quale

una convivenza stabile non segnalata dagli assicurati nella loro iniziale

richiesta di riduzione dei premi, la facoltà di rivedere le proprie decisioni

(formali e informali), con cui ha riconosciuto il sussidio per il pagamento dei

premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie e di imporre la

restituzione degli importi indebitamente percepiti; ciò nel termine di un anno

dalla conoscenza del fatto nuovo (art. 25 cpv. 2 LPGA).

2.5.3

In concreto i funzionari della

Cassa cantonale di compensazione, e il suo servizio prestazioni in particolare,

non erano informati della convivenza fra RI 1 e __________, convivenza ritenuta

stabile e tale da adempiere le condizioni degli art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a

RLCAMal (si veda anche l’art. 4 Lasp). Ciò ha condotto l’amministrazione a

erogare, in maniera successivamente ritenuta errata, la riduzione del premio

dell’assicurazione malattia in favore della ricorrente negli anni dal 2012 al

2015.

La Cassa ha avuto notizia della convivenza solo a seguito di verifiche,

poste in atto nel corso dell’agosto 2015 quando è stata analizzata la domanda

di riduzione del premio per il 2016. All'amministrazione non era possibile

risalire, in base ai dati fiscali (cui ha diretto accesso per evadere le sue

procedure) o ad altri elementi concreti che le fossero noti, alla convivenza

tra la signora RI 1 e il signor __________, in particolare in assenza di

qualsiasi indicazione in questo senso da parte della ricorrente.

Come evidenziato nelle

considerazioni di fatto la signora RI 1 ha indicato sempre di essere persona

sola, divorziata, e non ha invece inserito la convivenza con __________

specificatamente richiesta in ogni formulario a lei sottoposto per la domanda

della riduzione del premio.

La Cassa accede agli

importi ritenuti dalle autorità fiscali e alla loro natura (redditi/spese,

sostanza/debiti), ma non alle causali di versamenti ed introiti e comunque

l'emergenza della convivenza non era ravvisabile in assenza di precisa e

specifica comunicazione. Proprio per tale motivo i formulari di riduzione dei

premi chiedono esplicitamente di indicare i "Dati personali dell'unità

di riferimento" e di specificare se la richiesta sia formulata da "Persone

sole / Coniugi / Conviventi / Partner registrati / Figli minorenni

conviventi". E’ indubbio che i formulari usati sino al 2012 erano di

migliore leggibilità e chiarezza, quelli successivi, pur essendo comprensibili,

possono apparire più confusi e meglio sarebbe se l’amministrazione riprendesse

l’utilizzo di formulari quali il doc A1 agli atti. Sia come sia i formulari

(tutti) impongono di specificare comunque se l’unità richiedente sia composta

da persona sola, da coniugi, da conviventi, partner registrati o figli

minorenni conviventi.

La ricorrente non ha mai

specificato la circostanza della convivenza nelle sue richieste di RIPAM per gli

anni in discussione, pur professando (implicitamente almeno, non considerandosi

obbligata a segnalare la convivenza) la sua buona fede, sulla quale non occorre

decidere in questa sede. I funzionari interessati, in un’amministrazione di

massa quale la RIPAM, provvedono alle verifiche necessarie e debbono contare

sulla correttezza e l’integrità delle risposte fornite dall’assicurato.

Solo nel corso dell’esame

della domanda di riduzione dei premi 2016 la Cassa cantonale di compensazione

ha potuto accertare l’esistenza di una convivenza dell’assicurata con __________.

Il sospetto della convivenza derivato dai modesti redditi conseguiti

dall’assicurata e ritenuti nelle tassazioni applicabili (difficilmente

compatibili con una vita dignitosa in assenza di un aiuto da parte di terzi), ha

trovato conferma nelle parole dell’assicurata stessa alla funzionaria della

Cassa che l’ha interpellata.

Come rilevato in sede di

udienza, in particolare per i redditi oggetto della tassazione 2010, non v’è

chi non veda come tali importi, non altrimenti sostenuti da interventi sociali

statali o da un’integrazione da parte di terzi privati, non consentano di

sopravvivere poiché insufficienti già per il pagamento di una normale pigione e

per il minimo sostentamento personale. Si tratta di somme inferiori ai minimi

esistenziali fissati dalla Camera di Esecuzione e Fallimenti del Tribunale di

Appello (pubblicati nel sito: http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/)

per cui per il solo sostentamento della persona sola occorrono CHF 1'200.-- mensili,

cui vanno aggiunti il canone di locazione e le spese per il riscaldamento, con

altre che qui non occorre evocare.

Le decisioni formali di

riesame dei provvedimenti di riconoscimento della RIPAM per gli anni discussi

sono state emanate nel giro di pochi giorni dalle verifiche effettuate

nell’agosto 2015, esse sono quindi certamente tempestive.

2.5.4

La Cassa ritiene di avere

erroneamente erogato la RIPAM a RI 1 per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015,

quando essa non ne avrebbe avuto diritto in ragione della sua convivenza

stabile con __________ che impone il computo (nell’ambito dell’unità di

riferimento) dei redditi dei due conviventi. Gli importi che la Cassa cantonale

di compensazione pretende di avere riconosciuto a torto, dettagliatamente

esposti nelle considerazioni di fatto, sono rilevanti assommando

complessivamente a CHF 9'975,80.

Ne segue che la procedura

adottata dall’amministrazione è, da un lato, tempestiva e, dall'altro, sorretta

da sufficiente motivazione. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve ora

verificare la correttezza dell’agire dell’amministrazione quo alla nuova

determinazione del diritto alla RIPAM per i medesimi anni in discussione.

2.6

Come

evocato nelle recenti decisioni di questo TCA in materia (STCA 36.2014.78 del 2

febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15

febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016,

36.2016.17

del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016) dal 2012 le norme

della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che regolano

la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico

sanitarie (RIPAM, l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che

dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale.

Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione

della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha

provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di distribuzione dei sussidi decisi

dal Cantone, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di

rendere più efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa aveva mostrato

talune lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale

cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del

Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a

pagina 7, ed il relativo Rapporto

della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento

promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai

criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile

cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per

approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da

scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento

hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui

l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed

alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.

LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Le

nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di

concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare

maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i

premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende

però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche

a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa …

nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di

riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata

precedentemente ritenuta.

Il

Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la

LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento ed è vincolato in

particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i

redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei

minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di

informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione

dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta

infatti ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e

quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto

cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua

costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al

Cantone non solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per

pervenire alla riduzione dei premi.

2.7

Con

le norme in vigore dal 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di

conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di

riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa

delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”,

nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente

sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi

maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con

l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche

nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza

fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato”

(Rapporto, loc. cit.).

Importante

è qui rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge,

l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte

la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale

per certe fasce di assicurati.

2.8

Il Cantone accorda le

riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta

accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli

assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari

all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli

assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio

inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è

richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è

versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni

per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è

tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede

quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via

ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione

della richiesta.

Per

la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo

della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento.

L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a

livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli

minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi,

se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR

qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone

maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale

dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti

del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

Il

premio medio di riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla

RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena

descritto e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo

assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2

LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio medio di

rifermento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

Alla base del diritto alla

riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai

dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni

singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge

rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di

accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati

relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza

viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel

suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza

donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge

dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il

regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16,

prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il

periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano

considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati

nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto

sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è

ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

L’art.

31.

LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma

di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un

quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale,

contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia.

Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.

Il

nuovo sistema prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei

quali è accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art.

34.

LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di

trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito

della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti”

(Rapporto DSS pag. 31). Questo contrariamente al previgente sistema che

conosceva tre sole tipologie di differenziazione per l’importo massimo della

prestazione.

Secondo

le norme della LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che

supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione

sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a

contribuzione del pagamento dei premi. In questa costellazione (superamento del

limite di reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale)

l’importo della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a

dipendenza dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la

riduzione del premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. Le

norme in vigore dal 2012 al 2014 compreso prevedevano percentuali di riduzione

che variavano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36a

LCAMal fissava le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli), 13%

(persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone

coniugate con figli.

Con

le modifiche vigenti per la RIPAM 2015 il legislatore ha introdotto il nuovo

concetto di reddito disponibile massimo. Per tale norma la riduzione dei premi

è accordata sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per

le UR senza figli, è definito con la formula di calcolo (ermetica) seguente:

RDM

= costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della

pigione

Se

dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:

RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x 50

% del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.

Le

due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento

ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono

due valori costanti del 3.4 e del 3,9.

Nel corso dei lavori

preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della

Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo

cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non

dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non

far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei

redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM

interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione

equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni

reddituali” (Messaggio citato, p. 13).

Posto il principio di fissare

un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere

maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti

d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare

maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e

biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli.” (Messaggio

citato, p. 13).

Da queste considerazioni è nata

la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri

per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state

proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli

computabili, e del 3.9 per in caso di presenza di figli. Sempre nel suo

messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei

premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è

calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il

multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.

Per la determinazione della

costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p. 14 e 15) specifiche

tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore

delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della

costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce

anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)

illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di

riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3

novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi

massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.

In sostanza le costanti scelte

dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare per ogni

anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una

valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione

dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del

premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e

conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a

chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

2.9

Come

anticipato per stabilire il parametro da porre alla base del calcolo della

RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera

semplificata dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo

riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di

tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte

della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.

L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui

l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali

necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di

principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni

dall’assicurato medesimo o tramite terzi.

Il

RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in

ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili che per quel che

riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una

semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei

beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce

dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale

capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni

reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata

dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza

(1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia

alcuna).

L’amministrazione

è tenuta a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente

accessoria, che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della

sostanza (mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo

proprio, dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di

decisione di tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro

simile che la Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta

inoltre delle indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private

(rendite AVS o AI rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia,

ed ancora i versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra

fonte considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione

del reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,

redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente:

assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni

complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande

invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta

infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente

prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla

riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che

non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione

della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico

sanitarie (Messaggio, op. cit., pag. 16 in initio).

Dai

lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima

ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo

determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS.

Va sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2

febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011,

36.2011.19

del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del

10.

settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2

giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per

costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta

conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e

debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi

diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme

del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal)

ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di

tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle

Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal

Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

2.10

Dall’importo

del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese

specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in

maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo

abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto

della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che

riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra

essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge

annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro

le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito,

in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia:

AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese

professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le

spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un

importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi

assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),

imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni

nell’ambito della LAMal) od ancora per l’invalidità, rispettivamente spese di

gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a

carico od ancora per doppia economia non possono essere considerate.

Secondo

le nuove norme la spesa per interessi passivi è - come detto - ammessa se

effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF

3'000.--. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per

l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti

ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire

una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di

penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria”

(pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da

ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli

inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai

sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18

ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre

– ma sino a CHF 3'000.-- al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri

ipotecari.

La

deduzione, così come espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai

debiti ipotecari. Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà

amministrative per accertare la natura degli interessi passivi versati

(remunerazione di debiti ipotecari o di debiti privati rispettivamente

aziendali, od ancora di prestiti al consumo) il legislatore ammette in

deduzione, sino al limite citato, gli interessi passivi che sono riconosciuti a

livello fiscale. Una differenziazione non è infatti precisata e deducibile dai

dati cui la Cassa cantonale ha accesso all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta del disegno di legge non ha fatto oggetto di

approfondimento da parte della Commissione della gestione e delle finanze nel

suo Rapporto con implicita condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di

rilievo per ammettere la deduzione dell’importo di CHF 3'000.-- è il

riconoscimento degli interessi in deduzione a livello fiscale, su questo

aspetto la volontà del legislatore appare chiara.

2.11

Come

in parte già anticipato, per le norme vigenti dal 2012 al 2014, determinato il

RDS riferito all’UR istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le

spese vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato

dalla legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra

variabile a dipendenza della dimensione dell’UR. Se il RDS sarà inferiore al

valore limite l’UR beneficerà dell’importo massimo del sussidio. Se invece è

superiore a questo limite (come rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010

pag. 4) “una percentuale fissa del reddito che eccede tale soglia dovrà

essere destinata al finanziamento dei premi, mentre il resto costituirà la

prestazione del Cantone. Man mano che il reddito aumenta la prestazione

cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite di reddito fino al

quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è stato definito

nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò senza il

computo della pigione”.

Il

valore limite per il riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno

determinato secondo l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di

detto valore. Per l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità

a livello del regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in

assenza di una valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal

cita espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato

finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal previgente (su

questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28 in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il

limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio

2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei

premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della

pigione. Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni

riferite ai sussidi precedenti la RIPAM 2015 (STCA 36.2014.8 del 16 aprile

2014; 36.2012.71 del 21 gennaio 2013; 36.2012.20 del 13 agosto 2012 nonché

36.2012.14

del 3 settembre 2012. pubblicata in RtiD 2013 - I pag. 44 e segg.

No. 11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo

la soglia di intervento:

a)

per il titolare del diritto:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per la persona sola

b)

per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c)

per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d)

per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e)

per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di

riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

2Per

limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI si intende:

a) fr. 16’540.-- con riferimento

all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b) fr. 8’270.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c) fr. 8’680.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d) fr. 5’787.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e) fr. 2’893.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

3I limiti

dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura

dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari

all’AVS/AI.

Il

legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a

quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza

dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione

del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente

beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di

ottenimento della riduzione).

Come

indicato dunque dall’anno 2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno

costituiva il limite oltre il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo

a contribuzione per il pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono

state le modifiche citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma

desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima

possibile. In altri termini il limite di reddito oltre il quale l’assicurato o

la UR debbono iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato

diminuito. Come vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza

comunque sui calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa,

per il manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono

il versamento di un sussidio.

2.12

Con le modifiche della legge

apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate in vigore il 1° gennaio

2015.

il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015 (oggetto delle

contestazioni formanti l'inc. 36.2015.31) è determinato mediante una nuova

formula che considera il reddito disponibile massimo dell’art. 32a LCAMal (si

veda quanto esposto nelle considerazioni sub. 2.9. in fine).

L'art.

34.

LCAMal ribadisce che l'importo massimo normativo dei premi corrisponde alla

somma dei premi medi di riferimento per categoria d'assicurato, dell'UR.

L'importo normativo della RIPAM, dal 2015 è quindi determinato dalla seguente

formulata:

[PMR – (PMR x RD2)]

RDM2

e dipende dal reddito

disponibile massimo (RDM) definito all'art. 32 a LCAMal cui si è accennato nelle considerazioni precedenti. Le modifiche apportare alle norme a

contare dal 2015 hanno reso il sistema molto meno trasparente visto l’uso di

formule matematiche complesse.

2.13

Per completezza va

rammentato ancora che per fissare l’importo della riduzione del premio da

riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65

cpv. 1 LAMal) l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente moltiplicato per

il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il

coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve

finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota,

basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o

dell’UR interessata.

Il

coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1°

gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile

per “le unità di riferimento con un reddito disponibile

inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della

pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000“ mentre

un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.

A contare dal 2015 il

legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto portare

un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale di

finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.

2.14

La

somma che risulta quindi dall’applicazione di questa percentuale di

partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce

della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce

l’importo della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente

agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del

sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la

nuova polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.

2.15

Occorre

anche qui (come già nelle recenti decisioni di questo Tribunale, cfr STCA

36.2014.78

del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA

36.2015.80

del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18

aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016) precisare

quali fossero i parametri applicabili alla determinazione della riduzione dei

premi negli anni qui in esame.

2.15.1

Con

il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle

riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012 (del 15 novembre 2011),

le stesse sono state definite come segue:

" a) periodo

fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno

2009.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF

4850.

--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4421.

--

- minorenni: CHF

1146.

--

c) percentuali

relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei

premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno

2010.

(BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per

l’anno 2012."

2.15.2

Per

l’anno 2013, le stesse sono state così definite:

"

a) periodo fiscale per

l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:

classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2010.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’908.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’526.--

- minorenni: CHF 1’141.--

c) percentuali relative alla parte di

reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36

LCAMal."

2.15.3

Con

Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente)

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio

LAMal per l’anno 2014 il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti

parametri:

"

a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento:

classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2011.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’965.00

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’594.00

- minorenni: CHF 1’156.00

c) percentuali relative alla parte di

reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36

LCAMal.”

2.15.4

Per

l'anno 2015 l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della RIPAM

mediante DE dell'11 febbraio 2015, nel seguente modo:

" a) periodo

fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento: classificazioni

dell’imposta cantonale per l’anno 2012.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’875.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4’504.--

- minorenni: CHF 1’066.--

c) costante per il calcolo del reddito disponibile

massimo:

- unità di riferimento senza figli: 3.4

- unità di riferimento con figli: 3.9”

2.16

Prima

di esaminare i calcoli eseguiti dall’amministrazione al fine di accertarne

l’esattezza, è rilevante verificare la correttezza del presupposto dal quale la

Cassa è partita, e contestato dalla ricorrente, secondo cui i suoi redditi e

quelli del signor __________ vadano accumulati.

2.17

Come ricordato nelle recenti

STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA

36.2015.80

del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18

aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016, l’art.

26.

cpv. 4 LCAMal prevede che i partner conviventi, in caso di convivenza

stabile, compongano un’UR. La ricorrente non contesta la possibilità stessa, conferita

al legislatore. Su questo aspetto con la STCA 36.2015.29 questo Tribunale

cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che l’equiparazione dei conviventi

alla situazione dei coniugi non è contraria al principio di uguaglianza

giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare il tema della convivenza

in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed in quello della RIPAM

appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto, l’art. 8 Cost. fed.

Da

notare che, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e

della norma del suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi

dei conviventi sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26

cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata,

in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone di Vaud, di un

caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva

chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie

invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio

pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:

"

L'art. 18 al. 1 du

règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin

1996.

d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

(RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et

les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux

couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou

plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument

l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à

l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est

requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)

Dans le domaine des contributions publiques ou

des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général

très strictes (ATF 133

I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF

133.

V 402 consid. 3.2 p.

404.

s.; ATF

132.

I 117 consid. 4.2 p.

121; ATF

132.

II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130

I 65 consid. 3.1 p. 67). En

matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les

exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de

précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales

régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du

principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité

des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer

le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes

fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des

bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son

octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer

dans une ordonnance (ATF 118

Ia 46 consid. 5b p. 61;

ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,

vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797

ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf.

également ATF 131

II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir

légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi

ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée

sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines

conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au

mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le

Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage

était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de

l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage

qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir

également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf

(nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les

cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés

des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne

assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet

qu'il n'est pas … arbitraire de

tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance,

quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre

les partenaires.

Dans cette optique, il est admissible de tenir

compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance

(arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in

FamPra.ch 2004 p. 434;2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003

du 12 janvier 2004, consid. 3.2;

2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche

Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis

von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX

WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p.

162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für

Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A

ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable

et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la

fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière

appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,

notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent

ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre

d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions

alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du

concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire

accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la

limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129

I 1).

Les considérations qui sont à la base de cette

jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide

sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,

vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme

dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux

domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le

principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de

subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le

revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations

à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires

enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non

l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres

situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge

de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle

des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur

but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.

Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire

non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au

sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale

d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la

prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir

d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union

matrimoniale."

Considerare,

in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per

valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente

ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha ritenuto tale cumulo in contrasto

con senso e scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal.

2.18

In

Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è

ritenuta stabile. La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla

legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle

prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo

aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato

dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In

particolare la convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi

sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il

realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella

convivenza.

Con

pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con

entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha

modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:

"

La convivenza è considerata

stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio;

c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."

con ripresa dei concetti

già contenuti nel RLaps.

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione

completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha

osservato come:

"

… per gli art. 4 cpv. 1 lett. c

Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del

titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner

convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in

comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto

contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e

meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente

soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett.

c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1

Partner

convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Ed

ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2

del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e

delle finanze che ritiene quanto segue:

" Con

l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal

titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori

hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a

definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono

figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita

ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Con le ulteriori seguenti

osservazioni:

"

È, altresì, utile sottolineare che

secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della

giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto

a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in

comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82

consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto

2011.

consid. 2.2.)."

Questi

rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei

premi dell’assicurazione malattie, nelle STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015;

STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4

del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016

e 36.2016.26 del 4 maggio 2016, e sono assolutamente attuali per cui vanno

ulteriormente ribaditi. I concetti della Laps, e la giurisprudenza cantonale

sviluppata in materia, vanno applicati anche in ambito di riduzione die premi

sia per il rinvio dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi

ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e per l'art. 10a RLCAMal e 2a RLaps), sia per

lo scopo stesso che si prefigge la legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali. Sarebbe scioccante applicare, all’ambito della

riduzione dei premi dell’assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un

concetto di convivenza stabile diverso.

Condividere la propria esistenza,

gli affetti, in una relazione intensa, duratura, rapportabile a quella

coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di

considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili.

In concreto la ricorrente e

il convivente signor __________ condividono la loro esistenza da oltre 10 anni,

intrattengono (o hanno intrattenuto perlomeno sino a tutto il 2015) una

relazione d’amore (come definita in corso d’udienza). Essi si prestano

reciproco aiuto: da un lato __________ ha messo a disposizione il grande

appartamento in cui la coppia vive da anni, senza pretendere le spese

dell’alloggio dalla ricorrente che, con i suoi modesti redditi, non avrebbe

potuto pagare il canone locativo per un simile appartamento (doc. XII/2);

rispettivamente la ricorrente ha fornito al convivente dei servizi e beni

(faccende di casa e sussistenza della coppia; doc. XII). Va quindi esaminato se

questa convivenza, duratura, intensa, profonda e radicata, adempie i requisiti

dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal e dell’art. 10a lett. b) rispettivamente c) RLCAMal

alla luce del fatto che la condizione legale della convivenza è conforme alla

giurisprudenza federale.

2.19

Nel

caso in esame, non diversamente dai casi recentemente esaminati recentemente da

questo TCA (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto

2015.

e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016,

36.2016.11

del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4

maggio 2016), la convivenza va senza dubbio ritenuta stabile e tale da imporre

il cumulo dei redditi in ottica di RIPAM tra i due conviventi che formano

un’unica UR.

La

ricorrente e __________ convivono da ben più di dieci anni, come ammesso in

sede d’udienza, la loro è una relazione affettiva profonda anche se dalla

stessa non sono nati figli per una scelta ben precisa. La coppia condivide un

grande alloggio di proprietà del signor __________ che, mettendo a disposizione

l’appartamento, aiuta finanziariamente la sua convivente in maniera sensibile,

aiutandola così nel proprio mantenimento. D’altro canto la ricorrente aiuta il convivente

provvedendo a lavori in casa ed alle provviste come emerso in corso

dell’udienza e come appare dagli atti fiscali che connotano entrate modeste

della ricorrente.

Dall’istruttoria

risulta quindi che l'unione tra RI 1 e __________ è intensa, dura da molto

tempo, ha importanti riverberi economici, con una predominanza del signor __________

mentre la signora RI 1 attende ad altre esigenze della comunione domestica. Gli

elementi raccolti agli atti, la modalità e la lunga durata della vita comune,

oltre alla suddivisione di compiti e degli oneri rendono comprovata l’esistenza

di una convivenza che impone, come indicato, all’amministrazione il cumulo dei

redditi per la determinazione del diritto alla RIPAM. RI 1 e __________ formano

un’unità di riferimento ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal così come precisato

dall’art. 10a RLCAMal.

2.20

In particolare nelle STCA

36.2015.29

e 36.2014.78 (citate in precedenza), questo Tribunale, a fronte

delle specifiche contestazioni delle ricorrenti, ha esaminato il tema della

pretesa discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi in rapporto a

quelle coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene nell'ambito del

diritto fiscale, non traendo - in questo ambito - i vantaggi della coppia

coniugata quo a deduzioni ed aliquote. Nei due casi citati la parte ricorrente

rilevava che i redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre in ottica fiscale

ciò non avviene, ma non vengono ritenute specifiche deduzioni per determinare

l'imponibile e non viene applicata l'aliquota per coniugi. Come deciso nella

STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 consid. 2.21 questa obiezione non può essere

ritenuta (argomento ripreso nella successiva 36.2015.29 consid. 2.24.), il

Tribunale cantonale delle assicurazioni così si è infatti espresso:

" Va

sottolineato come la differente valutazione della convivenza stabile in ambito

RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore,

chiaramente espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che

precedono. Due conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è

in parte condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita

fiscale distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita

fiscale. Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in

ambito di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale

in generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e

spirito le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost.

fed.

L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti

specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi

e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette

al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la

convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento

ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal

Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing &

Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p.

237.

e seg.

Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM

della ricorrente, e del di lei figlio, vanno ritenuti i redditi conseguiti

dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati

appartenenti ad un’unica UR.”

2.21

Alla

luce di quanto precede occorre procedere ora alla verifica del calcolo della

RIPAM operato dalla Cassa. Per definire il diritto alla RIPAM della ricorrente,

e del convivente __________, occorre fissare il reddito determinante in maniera

semplificata, partendo dai dati contenuti nelle decisioni fiscali; allo stesso va aggiunto quello conseguito dal convivente e vanno dedotte

le spese riconosciute.

La

ricorrente, correttamente, non ha contestato i calcoli eseguiti dalla Cassa

cantonale di compensazione che si rivelano corretti. Va qui osservato che gli

importi del fabbisogno determinati dall’art. 10 Laps (v. consid. 2.11. che

precede) sono stati correttamente aggiornati come imposto dall’art. 10 cpv. 3

Laps. Nella STCA 36.2015.29 consid. 2.25 sono specificate le modalità di

calcolo e di determinazione dei valori aggiornati, a tale giudizio può qui

essere fatto riferimento, e meglio:

" Con riferimento a tale norma va ricordato che l’Ordinanza 09 del

Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione

dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2%

rispetto ai valori del biennio precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11

è stato dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che

l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del l’1,7543%.

La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso

l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione

AVS AI IPG, Bellinzona), che “l’aumento percentuale reale delle rendite non

corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente

applicato dall’amministrazione.

Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento.

Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente

calcolato dal raffronto degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime

(STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no.

12.

e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).

Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti

all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha

previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9%, che in realtà assomma allo

0,86209, mentre con l’Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi

e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%.

Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo

dell’adeguamento è dello 0,42735%.

La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al

limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido

per l’anno precedente all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 per il

sussidio del 2015, al 2013 per il sussidio del 2014

rispettivamente al 2012 per il sussidio del 2013.

L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta dai

ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori

del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha

operato correttamente fissando il valore del fabbisogno applicando le norme

transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali che, all’art. 37, prevede, in “deroga all’art. 10, per gli

anni 2013 e 2014… i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La

norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20

dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).”

In concreto dunque la Cassa

cantonale di compensazione ha cifrato correttamente il fabbisogno dell’UR in

causa, composta da RI 1 e dal convivente, in CHF 16'540.-- (titolare del

diritto) + CHF 8'270.-- (prima persona supplementare).

Questo importo è stato

aggiornato secondo le Ordinanze 09 ed 11 in maniera corretta.

2.22

Qui di seguito devono essere verificati i

calcoli svolti dall’amministrazione per la nuova determinazione del diritto

alla RIPAM da parte dell’UR composta dalla ricorrente e dal suo convivente per

tutti i 4 anni di sussidio in discussione.

2.22.1

Per

quanto attiene alla RIPAM 2012 la Cassa ha considerato i premi medi dei

componenti l'UR, di CHF 9'700.--. I redditi conseguiti nel periodo di

riferimento sono fissati nella tassazione 2009 ed ammontano a CHF 21'215.-- per

la ricorrente e a 92'055.-- per il convivente (dati accertati dall’UT). Il

totale è di CHF 113'270.--, cui va aggiunta la quota parte della sostanza (CHF

232.

--). Per determinare il reddito disponibile occorre dedurre dall’importo

complessivo dei redditi lordi le spese professionali e quelle per interessi

passivi. La Cassa ha correttamente calcolato l’importo in CHF 96'802.--. Per stabilire

il diritto al sussidio va applicata la seguente formula:

{PMR - [(RD – limite RD per conseguimento RIPAM

massima)

* quota art. 36 v.LCAMal/100]} * Quota finanziamento

che, rapportata ai dati

concreti, conduce al seguente risultato per l’UR composta dalla ricorrente e

dal convivente:

{9'700 – [(96’802 – 13'026) x 21/100] x 73,5% = -

5'801.32

L’importo inferiore allo 0

non consente il riconoscimento di alcuna riduzione del premio. La Cassa ha

calcolato correttamente il diritto alla RIPAM per l’anno 2012.

2.22.2

Per l’anno 2013 il RD dell’unità

di riferimento assomma a CHF 75'774.-- per il convivente e CHF 17'703.-- per

l’assicurata. Il reddito disponibile è di CHF 93'477.-- cui si somma la quota

di sostanza (CHF 273.--) e si deducono le spese riconosciute pari a CHF 7'000

ed i PMR (CHF 9'816.--) per un RD cifrato in CHF 76'934.--. La RIPAM è

calcolata con la formula seguente:

{PMR – [(RD – Limite RD per

sussidio massimo/2) x quota % di partecipazione]} x coefficiente cantonale di

finanziamento

Ossia:

{9'816 – [(76’934 –

26’052/2) x 21%]} x 70% = - 2'523,75

Anche in questo caso il

valore negativo del risultato non consente l’attribuzione di una riduzione del

premio. La Cassa ha agito correttamente.

2.22.3

Per l’anno 2014 la

formula di calcolo è quella esposta nelle considerazioni del punto precedente.

Il redditi complessivi ammontano a CHF 28'770.-- (cui va aggiunta la quota

parte di sostanza di CHF 315) per la ricorrente e per il convivente a CHF

93'209.--, in totale CHF 122'294.-- da cui dedurre i PMR (CHF 9'930.--) e le

spese riconosciute (CHF 7'000.-- complessiva-mente). Il RD è di CHF 105'364.--.

Il calcolo da un risultato negativo che non consente il riconoscimento di una

RIPAM come indicato dalla Cassa (decisione impugnata p. 6). La ricorrente

stessa non ha correttamente contestato il calcolo eseguito dall’amministrazione

ed i parametri posti alla base dello stesso che sono stati fissati

conformemente alle norme applicabili.

2.22.4

Per il 2015 il reddito

dell’assicurata rilevato dalla tassazione 2012 è di CHF 29'253.--, cui va

aggiunto 1/15 della sostanza netta (di CHF 3'866.--, quindi 257.75, arrotondato

in CHF 258.--). Il reddito del convivente (lordo) è di 85'932. Il totale dei

redditi è quindi fissato a CHF 115'443.--. Dedotte le spese deducibili e i PMR

(CHF 7'000.-- e CHF 9750.--) nonché un importo di contributi sociali ammesso

dalla tassazione di CHF 1'217.-- il RD assomma a CHF 97'476.--, come rettamente

stabilito dalla Cassa cantonale di compensazione. La formula applicabile per

determinare il limite di reddito massimo del diritto alla riduzione è (in

assenza di figli a carico) data dall’applicazione della costante (3,4)

moltiplicata per la metà del limite di reddito Laps, qui 3,4 x (26’052/2) = CHF

44'288,40 importo che il RD (CHF 97'476.--) supera in maniera più che doppia.

2.23

Alla luce di quanto precede,

ritenuto il sussistere di tutti i presupposti di legge, la Cassa ha

correttamente ricalcolato il diritto alla RIPAM di RI 1, e ciò per gli anni

2012, 2013, 2014 e 2015 (l’assicurata ha rinunciato a contestare il mancato

riconoscimento del sussidio per l’anno 2016). In concreto è manifestamente data

(per il periodo d’interesse) una convivenza stabile tra la ricorrente e il

signor __________. La Cassa ha eseguito i calcoli correttamente, fondandosi

sulle tassazioni applicabili, cifrando i RD partendo dai redditi complessivi

determinati a livello fiscale da quali ha dedotto, in maniera precisa, gli importi

deducibili. Per tutti gli anni in discussione il diritto alla RIPAM è stato

correttamente negato.

Ne segue che il ricorso contro

le quattro decisioni della Cassa cantonale di compensazione del 30 marzo 2016

deve essere respinto. Si prescinde dal carico di tasse e spese e non vengono

attribuite ripetibili in favore della Cassa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso del 2 maggio

2016 formulato da RI 1, __________, contro quattro decisioni emesse su reclamo

il 30 marzo 2016 dalla Cassa cantonale di compensazione aventi per oggetto la

riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, le spese sono poste a carico dello Stato, e non sono attribuite

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti