36.2016.58
Ricorso irricevibile perché il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino non è competente territorialmente a decidere nel merito. Trasmissione degli atti al Tribunale del Cantone di do
30 giugno 2016Italiano7 min
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Incarto
n.
36.2016.58
cs
Lugano
30 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 aprile 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto ed in diritto
RI 1, nata nel 1980,
domiciliata a __________, nel Cantone dei __________, è assicurata contro la
perdita di guadagno in caso di malattia presso CO 1 (di seguito: __________)
per il tramite del suo datore di lavoro, __________ di __________ nel Cantone
Ticino (doc. 1 e 2);
il 16 settembre 2015 la
datrice di lavoro ha notificato all’assicuratore la totale inabilità al lavoro
di RI 1 dal 9 settembre 2015 (doc. 14);
dopo aver esperito gli
accertamenti ritenuti necessari, CO 1, con decisione formale del 24 novembre
2015, sostanzialmente confermata dalla decisione su opposizione del 5 aprile
2016 (doc. A), ha respinto la richiesta di prestazioni ed ha rescisso il
contratto con effetto retroattivo all’8 settembre 2015;
RI 1, rappresentata
dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione,
chiedendo contestualmente di essere messa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I);
con ordinanza dell’11
maggio 2016 all’assicuratore è stato assegnato un termine di 20 giorni per
presentare la risposta di causa e nel contempo le parti sono state invitate a
determinarsi in merito alla competenza territoriale del Tribunale cantonale
delle assicurazioni del Cantone Ticino “alla luce del fatto che la
ricorrente è domiciliata nel Cantone dei __________ (a __________)” (doc.
II);
il 18 maggio 2016 CO 1 si
è rivolta al TCA affermando che “a seguito della esplicita richiesta di
controparte” l’assicuratore “non si oppone alla competenza di codesto
lod. Tribunale. Pertanto, salvo comunicazione diversa da parte di codesto lod.
Tribunale, entro il termine assegnato, CO 1 presenterà la relativa risposta di
causa” (doc. III);
con scritto del 24 maggio
2016 l’assicurata ha affermato che “a seguito del colloquio telefonico del
17.05.2016 con la controparte, è stato convenuto di deferire la vertenza al TCA
e non al Tribunale amministrativo del Canton __________. Pertanto, salvo
comunicazione contraria da parte di questo lodevole Tribunale, rimango in
attesa della notifica dell’allegato di risposta di controparte” (doc. V);
con risposta del 31 maggio
2016 l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso (doc. VI);
alle parti è stato
concesso un termine di 10 giorni per produrre eventuali ulteriori prove (doc.
VII) ed alla ricorrente anche un termine di 20 giorni per produrre la
documentazione economica dimostrante lo stato d’indigenza (doc. VIII);
il 23 giugno 2016
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione ed ha domandato una proroga
del termine di 20 giorni per produrre nuovi mezzi di prova (doc. X/1-3), cui il
Tribunale ha risposto negativamente, essendo necessario dapprima decidere circa
la competenza (doc. XI);
ai sensi dell’art. 58 cpv.
1 LPGA è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove
l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso;
nella versione tedesca la
norma prevede che “Zuständig ist das Versicherungsgericht desjenigen
Kantons, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende Dritte zur
Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat”;
in
francese l’art. 58 cpv. 1 LPGA dispone che “le tribunal des assurances compétent
est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une partie au moment du dépôt
du recours”;
in
concreto la ricorrente è domiciliata nel Cantone dei __________, a __________
(cfr. doc. 1 e seguenti; doc. X/3);
chiamata a prendere
posizione in merito, l’interessata non ha contestato di essere domiciliata nel
Cantone dei __________, ma ha evidenziato che le parti hanno convenuto di
deferire la vertenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone
Ticino e non al Tribunale amministrativo del Cantone dei __________ (doc. V);
tuttavia il foro stabilito
dall’art. 58 cpv. 1 LPGA è di diritto imperativo (sentenza 8C_936/2011 del 28
febbraio 2012) e le parti non possono di conseguenza derogarvi;
un Tribunale cantonale non
può neppure essere riconosciuto come competente per il motivo che prima di
declinare la sua competenza ha proceduto ad uno scambio di allegati (sentenza
8C_936/2011 del 28 febbraio 2012);
la competenza territoriale
nelle controversie in materia di prestazioni si determina di principio in
funzione del domicilio della persona assicurata. Il domicilio del terzo
ricorrente è decisivo solo in assenza di un tale domicilio della persona
assicurata (DTF 139 V 170 consid. 5.3 in fine: “Bei Leistungsstreitigkeiten ist daher prioritär an den Wohnsitz der
versicherten Person anzuknüpfen. Zur Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit ist
der Wohnsitz des Beschwerde führenden Dritten nur dann von Belang, wenn ein
solcher der versicherten Person nicht besteht (KIESER, a.a.O., N. 10-12 zu Art. 58 ATSG mit
Hinweisen auf die Materialien).“);
del resto l’assicuratore non è un terzo ai sensi dell’art. 58 cpv. 1
LPGA (sentenza 8C_466/2011 del 10 maggio 2012, consid. 5 con rinvio alla DTF
135 V 153 consid. 4.9 e 4.10);
in concreto
al momento dell’inoltro del ricorso (cfr. sentenza 8C_466/2011 del 10 maggio
2012, consid. 5) contro la decisione su opposizione del 5 aprile 2016, la
ricorrente era domiciliata nel Cantone dei Grigioni (cfr. anche doc. X [osservazioni
del 23 giugno 2016], dove, a pag. 2, la ricorrente rileva di essersi trasferita
da __________ a __________ (__________) e con cui ha prodotto l’iscrizione
all’URC di __________ del 29 gennaio 2015 [doc. X/3]);
di
conseguenza, in applicazione dell’art. 58 cpv. 1 LPGA, questo Tribunale non è
competente per statuire nel merito del ricorso del 9 maggio 2016 e della
domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio ed il ricorso deve
essere dichiarato irricevibile e trasmesso al Tribunale competente senza la
necessità di attendere la scadenza del termine per produrre la documentazione
attestante le difficoltà economiche della ricorrente;
del resto,
circa la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, va
rammentato come ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura
giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio;
Fatti
i presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno
indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V
202 e 372 con riferimenti);
Considerandi
in concreto, essendo
questo Tribunale incompetente territorialmente per decidere nel merito della
vertenza, l’esito del ricorso, innanzi al TCA, era sin dall’inizio privo di
esito favorevole e dunque la domanda andava comunque respinta;
in queste
condizioni gli atti vanno trasmessi, a crescita in giudicato del presente giudizio,
al Tribunale amministrativo del Cantone dei __________ (cfr. art. 49 cpv. 2
della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; 370.100]), __________;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso,
unitamente alla richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, è irricevibile
per incompetenza territoriale di questo Tribunale.
§ Gli atti vanno trasmessi al
Tribunale amministrativo del Cantone dei __________, __________.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti