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Decisione

36.2016.61

Richiesta di versamento di indennità giornaliere per perdita di guadagno in seguito a malattia parzialmente accolta. L'assicuratore avrebbe dovuto assegnare un termine di tre mesi all'assicurata per c

6 marzo 2017Italiano134 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri di una petizione condannatoria, con sentenza dell’11 settembre 2015

(inc. 36.2015.45), il Giudice delegato del TCA ha dichiarato irricevibile il

ricorso per denegata giustizia, rilevando che AT 1 avrebbe potuto nuovamente

adire il TCA per domandare una pronuncia di merito, evidenziando come “l’assicurata, per il tramite del patrocinatore che è stato

incaricato in corso di causa, e l’assicuratore, per il tramite del proprio

rappresentante, hanno comunque dato atto dell’intenzione di chiarire, in una

procedura tesa alla soluzione bonale della vertenza, i fatti alla base della

controversia e verificare i diritti dell’assicurata”.

1.7. In

data 13 maggio 2016 AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto la

condanna di CV 1 al pagamento dell’importo di fr. 157'000 (fr. 6'500 X 24 di

indennità giornaliere [dal 1° giugno 2014 al 31 maggio 2016] e fr. 1'000 di

indennizzo), oltre ad un rimborso ed agli interessi di mora del 5% con

decorrenza dalle singole rate mensili che avrebbero dovuto essere versate nel

corso dei mesi (doc. I). Dopo aver riassunto la fattispecie, l’attrice, che

chiede l’assunzione di numerose prove, rammenta di essersi “infortunata

durante il periodo di disdetta presso la datrice di lavoro”. L’attrice rileva

che la Cassa avrebbe agito lentamente, che vi sono due incarti, uno relativo

alla malattia e l’altro all’infortunio, che vi potrebbe essere una precisa

strategia contro l’attrice e che vi sarebbe stato un diverbio con un suo

funzionario, __________. L’assicurata contesta il calcolo dell’incapacità di

guadagno effettuato dalla convenuta, evidenziando di non poter più lavorare in

ambito amministrativo e sostenendo che per il calcolo del salario da invalido non

debbano essere applicate le tabelle statistiche relative alle donne, bensì

quelle relative agli uomini che prevedono un salario maggiore. In caso

contrario vi sarebbe una violazione dell’art. 8 della Costituzione federale.

L’attrice chiede poi di essere indennizzata per i torti morali subiti e per

come è stata trattata e chiede:

" (…)

1.1 E’ accertata la illiceità che CV 1 tenga – all’insaputa delle

persone interessate e in violazione delle CGA/CC – due incartamenti alla stessa

persona assicurata.

1.2 Alla signora AT 1 sono riconosciute le indennità giornaliere “__________”

con decorrenza dal 1° giugno 2014.

1.3 L’indennità ammonta a fr. 6'500 mensili.

1.4 Il totale delle indennità ammonta dunque a fr. 156'000 franchi

su 720 giorni, conteggiati per un’inabilità che raggiungerà presumibilmente

tale data il 31 maggio 2016.

1.5 A detta somma vengono accreditati 5% di interessi di mora per

ciascun mese per i quali CV 1 avrebbe dovuto versare le somme con decorrenza 1°

giugno 2014.

1.6 Alla signora AT 1 è inoltre riconosciuto un indennizzo di fr.

1'000 per tutte le spese avute per le numerose visite mediche chieste e/o per

potere dimostrare l’evento assoggettabile a malattia. Le spese comprendono pure

le ovviabili trasferte allo studio legale.

2 Protestate tasse, spese e ripetibili.” (doc. I)

Quali mezzi di prova

l’attrice oltre alla documentazione prodotta, richiama l’incarto 36.2015.45 del

TCA, l’edizione dell’incarto completo da controparte, ivi compreso il contratto

concluso con la allora datrice di lavoro __________, l’edizione incarto/i

dall’assicuratore ed inerente l’attrice, la deposizione del dr. med. __________,

del dr. med. __________, del dr. med. __________, del dr. med. __________, del

dr. med. __________, del marito dell’attrice, del signor __________ attivo

presso la convenuta, del signor __________ attivo presso la convenuta, della

lic. iur. __________ attiva presso la convenuta, del signor __________ attivo

presso la convenuta, del signor __________ attivo presso la convenuta, se del

caso del dr. med. __________, della dr.ssa med. __________, del dr. med. __________,

del dr. med. __________, l’interrogatorio delle parti, da verificare se quale

interrogatorio o deposizione del direttore della succursale ticinese della

convenuta signor __________ in particolare per la questione del doppio incarto,

la perizia dell’attrice quo all’assoggettamento per le indennità __________.

1.8. Il medesimo giorno, e meglio

il 13 maggio 2016, l’attrice ha inoltrato uno scritto al TCA chiedendo di

essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria (doc. II).

1.9. Il 1° giugno 2016 l’attrice ha

prodotto la documentazione “per la domanda di assistenza giudiziaria”

(doc. V).

1.10. Il 3 giugno 2016

l’assicuratore ha chiesto una proroga per l’inoltro della risposta di causa

(doc. VI).

1.11. Il 6 giugno 2016 il TCA ha

prorogato il termine per la risposta di causa fino al 22 giugno 2016 (doc.

VII).

1.12. Con risposta del 20 giugno

2016 l’assicuratore ha proposto la reiezione della petizione affermando in

conclusione che “la convenuta ritiene che l’attrice sia abile al lavoro

nella misura del 100% in un’attività confacente, e che pur facendo un raffronto

dei redditi, l’attrice non subirebbe alcuna perdita salariale. Ciononostante,

la convenuta si dichiara disponibile a trovare un accordo con l’attrice, in

quanto vi è da considerare ancora un periodo da adattamento dai tre ai cinque

mesi per il cambio di attività. Pertanto la convenuta si auspica una soluzione

transattiva del caso in oggetto” (doc. VIII).

1.13. Il 29 giugno 2016 l’attrice ha

prodotto delle “osservazioni di replica” (doc. XI), chiedendo di sentire

il dr. med. __________, il dr. med. __________, nonché un funzionario della

Cassa, __________, che avrebbe chiamato decine di volte l’attrice. Quest’ultima

ritiene che le chiamate sono senza dubbio agli atti della convenuta, in quanto solita

a lasciare una nota delle telefonate. L’interessata contesta di poter trovare

un lavoro confacente in ufficio e sostiene che la tesi dell’assicuratore sia

astratta, ribadisce che l’utilizzo delle tabelle statistiche è discriminatorio

nei confronti delle donne e sostiene che la convenuta avrebbe agito

contrariamente alla propria buona fede perché si sarebbe rimangiate le parole

di quanto stabilito in udienza lo scorso anno. Essa evidenzia inoltre che l’UAI

ha dovuto sollecitare l’assicuratore tre volte prima di ottenere tutto

l’incarto. L’attrice si chiede chi stia ostacolando con ogni mezzo in seno

all’assicuratore la sua pratica.

1.14. Il 19 luglio 2016 le parti

sono state sentite nel corso di un’udienza da cui è emerso:

" (…)

Le parti danno atto della

consegna agli atti di certificati medici sia del curante, sia degli

interpellati da parte di CV 1 relativi al periodo d’interesse, certificati che

vengono qui complementati con ulteriori 6 attestazioni mediche del dott. __________

che vengono annesse al presente verbale con i numeri XIII/__________.

Le parti danno atto che

nella misura in cui gli aspetti medici della patologia possono essere accertati

mediante interpello dei medici intervenuti, si rinuncia a postulare l’erezione

di una perizia anche in vista di una celere soluzione. La sig.ra AT 1 evidenzia

come da troppo tempo ormai sia in attesa di trovare una soluzione economica

adeguata alle sue patologie, ciò che l’aveva indotta ad adire questo stesso

Tribunale con una istanza 5.6.2015 evasa dal TCA l’11 settembre successivo.

Con riferimento al

proprio reddito da valida la sig.ra AT 1 evidenzia come lo stesso ammontasse a

fr. 78'000.-- annui siccome comprensivo della 13a mensilità che non

appare evidentemente sui salari dei mesi che non siano dicembre. Questo valore

dovrà essere semmai posto alla base del calcolo della sua invalidità alfine di

verificare le sue pretese economiche verso CV 1.

Mlaw __________ produce

dal canto suo 2 fotografie eseguite all’interno dei suoi uffici, per cui

traspare la possibilità di svolgere un’attività lavorativa pur con le

limitazioni che presenta parte attrice variando la posizione e lavorando pure

in posizione eretta. Le fotografie sono state scattate in seno alla direzione

di __________ di CV 1.

La sig.ra AT 1 stigmatizza

qua inoltre il comportamento dell’assicuratore che si è fatto richiamare a 3

riprese dall’UAI competente ciò che ha rallentato l’istruzione della procedura

della sua domanda di rendita AI.

CV 1 evidenzia (doc. 13

A/B) che la traduzione del referto del prof. __________ (si acquisisce

ulteriore copia del medesimo referto sub.doc. XIII/AO) sull’aspetto relativo

alle lamentele attualmente presentato con riferimento ai 3 figli a casa non è

chiara. Chiede che si interpelli semmai l’estensore o si operi una traduzione

ufficiale per comprenderne la portata. CV 1 interpreta questa frase nel senso

che la sig.ra non possa svolgere la sua attività professionale perché vi sono i

bimbi a casa da accudire.

L’attrice postula

l’acquisizione dell’incarto sempre presso CV 1 relativo all’infortunio. Essa

osserva che dagli atti si ricava l’impressione che i 2 settori

dell’assicurazione non comunicano tra di loro. Chiede inoltre l’acquisizione

dell’incarto 36.15.45 di questo Tribunale.” (doc. XIII)

1.15. Il 28 luglio 2016

l’assicuratore ha scritto al TCA, affermando di aver valutato la possibilità di

una soluzione transattiva, proponendo il versamento di fr. 33’021.50

all’attrice (doc. XIV).

1.16. Con scritto dell’8 agosto 2016

l’attrice ha respinto la proposta transattiva ed ha evidenziato un agire della

convenuta contrario al CPC e poco consono alla buona fede processuale. La

richiesta di edizione degli atti fiscali oltre che contestata, sarebbe anche

tardiva, il fatto di mettere in dubbio il raffronto dei redditi sarebbe

contrario alla buona fede, poiché concordato nel corso dell’udienza del 10

settembre 2015 e neppure all’udienza del 19 luglio 2016 è stata messa in

dubbio. L’attrice ha chiesto di attivare l’istruttoria, in particolare imporre

la consegna degli incarti di CV 1 ed effettuare approfondimenti presso i

medici, in particolare i dr. med. __________, __________, __________ e __________

(doc. XV).

1.17. Il 18 agosto 2016 il TCA ha

proceduto a 7 accertamenti, e meglio:

- ha chiesto all’UAI di

voler precisare lo stato attuale della procedura, di trasmettere l’intero

incarto AI e di voler autorizzare il TCA a sottoporlo alle parti (doc. XVII);

- ha posto le seguenti

domande al dr. med. __________, __________ presso l’Ospedale __________ di __________,

__________:

" (…)

Aus Ihrem Bericht vom 05.10.2015, hier als Kopie im Anhang, geht hervor,

dass „Prinzipiell ist die Patientin für eine leichte wechselbelastende

Tätigkeit mit Möglichkeit zu vermehrten Pausen und Stellungsgswechseln sowie

Heben von Lasten unter 5 kg arbeitsfähig“ (doc. XIII/AO).

Zur

Ermittlung der Rechtssache, bitte ich Sie folgende Fragen zu beantworten:

1. Bestätigen Sie, dass AT 1 am 2.10.2015 (als sie die Patientin

untersucht haben) für eine leichte wechselbelastende Tätigkeit 100% arbeitsfähig

war?

2.

Seit wann war AT 1 für eine leichte wechselbelastende Tätigkeit 100%

arbeitsfähig (schon am 29.12.2014; vgl. Bericht vom 29.12.2014, doc. A4/AB)?“

(doc. XVIII)

- ha scritto alla

convenuta chiedendo “di voler confermare che tutti gli atti in possesso di CV

1 e relativi sia all’infortunio del 14 dicembre 2013 che alla malattia sono

stati prodotti a questo Tribunale nei due fascicoli trasmessi con la risposta

di causa del 20 giugno 2016 e sono composti dei documenti da 1 a 85” (doc.

XIX);

- ha chiesto all’attrice

di voler trasmettere gli atti fiscali completi (dichiarazioni e notifiche di

tassazione) di AT 1 per il periodo dal 2010 al 2015 (doc. XX);

- ha chiesto al dr. med. __________,

attivo presso la Clinica di __________ di __________, quanto segue:

" (…)

Dagli atti in nostro

possesso emerge che AT 1 è stata degente presso la vostra Clinica dal 24

gennaio 2016 al 20 febbraio 2016 ed è stata dichiarata incapace al lavoro dal

20 febbraio 2016 al 27 marzo 2016.

Ai fini del giudizio le

chiediamo di voler precisare quanto segue:

1. Sulla base di quale

diagnosi AT 1 è stata degente presso il vostro nosocomio e per quali patologie

è stata dichiarata completamente inabile al lavoro?

2. E` possibile

stabilire la capacità lavorativa della paziente in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute nel periodo precedente e successivo al

ricovero? In caso di risposta affermativa AT 1 è stata capace al lavoro in

attività leggere e confacenti al suo stato di salute? In quale percentuale e

per quale periodo?

3. Eventuali

osservazioni.” (doc. XXI)

- ha chiesto al dr. med. __________,

FMH fisiatria e reumatologia quanto segue:

" (…)

Dagli atti in nostro

possesso emerge che lei ha visitato AT 1, su incarico di CV 1, il 23 aprile

2014 (doc. M, qui allegato) ed ha nuovamente preso posizione sulla fattispecie,

segnatamente il 30 gennaio 2015 (doc. 40, qui allegato).

Ai fini del giudizio le

chiediamo di voler precisare/confermare, sulla base dei citati rapporti, e per

la sola malattia, l’incapacità lavorativa totale di AT 1 nella

precedente attività svolta presso il ristorante e la capacità lavorativa totale

in un’attività leggera e confacente al suo stato di salute come descritta nel

referto del 23 aprile 2014. In particolare le chiediamo, se possibile, di voler

meglio esplicitare quanto indicato alla risposta g.ii a pag. 9 del referto del

23 aprile 2014.” (doc. XXII)

- ha chiesto al dr. med. __________,

FMH medicina interna, quanto segue:

" (…)

Dagli atti in nostro

possesso figurano alcuni certificati medici nei quali lei attesta che AT 1 è

inabile al lavoro nella misura del 100% (cfr. ad esempio doc. 46, qui

allegato).

Ai fini del giudizio le

chiediamo di voler precisare quanto segue:

1. Diagnosi della

malattia dal maggio 2014 e sua evoluzione.

2. Il medico incaricato

da CV 1, dr. med. __________, nel corso del mese di aprile 2014 ha attestato

una capacità lavorativa al 100% in attività leggere e confacenti allo stato di

salute di AT 1, perlomeno dal mese di giugno 2014 (doc. M e 40, qui allegati).

Condivide questo accertamento? In caso di risposta negativa le chiediamo di

prendere posizione sul referto del 23 aprile 2014 e di precisare per quale

motivo AT 1 dal 1° giugno 2014 non avrebbe potuto esercitare un’attività

leggera e confacente al suo stato di salute, indicando le (eventuali)

percentuali di incapacità lavorativa nel corso del tempo.

3. Quali trattamenti

sono stati messi in atto dal maggio 2014 per curare la patologia?

4. L’11 luglio 2016 ha

chiesto un consulto e sedute di psicoterapia per AT 1 (doc. XIII/BU qui

allegato). Di quale patologia psichica soffre AT 1 secondo la classificazione

ICD 10, presso quale specialista è in cura AT 1, quando è insorta la patologia

e da quando ed in quale misura incide sulla sua capacità lavorativa nella

precedente attività ed in attività leggere e confacenti al suo stato di salute

(percentuale)?

5. Eventuali

osservazioni.” (doc. XXIII)

1.18. Il 22 agosto 2016 il dr. med. __________

ha risposto alle domande (doc. XXIV).

1.19. Il 24 agosto 2016 l’UAI ha

informato il TCA che per poter evadere la richiesta avrebbe dovuto far

pervenire all’amministrazione una procura firmata dall’attrice alfine di

svincolare l’Ufficio dal segreto professionale nei confronti del Tribunale

(doc. XXV).

1.20. Il 24 agosto 2016

l’assicuratore ha prodotto gli atti completi relativi all’infortunio del 14

dicembre 2013 (doc. XXVI).

1.21. Il 26 agosto 2016 il TCA ha

scritto all’avv. RA 1, chiedendo di far firmare alla propria cliente lo

svincolo dal segreto professionale in calce alla lettera (doc. XXVII).

1.22. Il 29 agosto 2016 l’attrice ha

prodotto in triplice copia le decisioni fiscali dal 2010 al 2014, indicando che

il salario di fr. 6'000 (oltre la tredicesima) è stato stabilito nell’aprile

2013, che la tredicesima “non venne pagata con l’argomento della diatriba in

corso, l’attivo comunque c’è sebbene la __________ sia in liquidazione: se

ulteriormente richiesto l’allora contabile, signor __________, potrà

confermarlo senza problemi” (doc. XXVIII). L’interessata ha pure prodotto

uno scritto del dr. med. __________ (doc. CC6).

1.23. Il 1° settembre 2016 è

pervenuta al TCA la risposta del 26 agosto 2016 del dr. med. __________ (doc.

XXIX).

1.24. Il 5 settembre 2016 è

pervenuto al TCA lo svincolo dal segreto professionale nei confronti dell’UAI,

sottoscritto dall’attrice (doc. XXX). Il medesimo giorno questo Tribunale ha

chiesto all’amministrazione la produzione dell’incarto AI completo con

l’autorizzazione a sottoporlo alle parti (doc. XXXI).

1.25. Il 6 settembre 2016 è

pervenuto al TCA uno scritto del 31 agosto 2016 del dr. med. __________ (doc.

XXXII).

1.26. Il 7 settembre 2016 il TCA ha

sollecitato il dr. med. __________ (doc. XXXIII).

1.27. L’8 settembre 2016 è pervenuta

al TCA la risposta del dr. med. __________, datata 6 settembre 2016 (doc.

XXXIV).

1.28. L’8 settembre 2016 l’UAI ha

trasmesso al TCA l’intero incarto AI (doc. XXXV).

1.29. Il 12 settembre 2016 il TCA ha

scritto alle parti, trasmettendo loro gli accertamenti effettuati, tranne

l’incarto AI, indicando che prossimamente l’attrice sarebbe stata sottoposta ad

una perizia reumatologica ed assegnando un termine scadente il 23 settembre

2016 per presentare osservazioni scritte in merito, ritenuto che l’attrice,

previo appuntamento, avrebbe potuto visionare presso il Tribunale l’intero

incarto LAINF prodotto dalla convenuta (doc. XXXVI).

1.30. Il 21 settembre 2016 l’attrice

ha presentato le sue osservazioni, chiedendo tra l’altro di sottoporre al dr.

med. __________ le medesime domande, inviandogli le certificazioni mediche

posteriori, unitamente alle valutazioni del dr. med. __________ ed affermando

che “per la richiesta del seguente parere non sono stati allegati i diversi

documenti cui fa riferimento il dr. __________ (e che egli dovrebbe avere

allegato), ragione per cui nella misura in cui vi fossero dubbi sull’ampia

esposizione, se ne chiede l’edizione per prendere eventualmente posizione” (doc.

XXXVII).

1.31. Il 23 settembre 2016

l’assicuratore si è nuovamente ampiamente espresso (doc. XXXVIII), producendo

ulteriore documentazione e suggerendo di sottoporre l’attrice ad una perizia

medica se non fossero sufficienti gli accertamenti effettuati. L’assicuratore

chiede inoltre il certificato di salario per tutto il 2013. Se vi fosse una

discrepanza tra quanto dichiarato all’autorità fiscale e quanto emerge dal

certificato di salario, l’assicuratore si riserverebbe ogni misura legale atta

a salvaguardare i suoi interessi.

1.32. Il 3 ottobre 2016 l’assicurata

si è riconfermata nelle sue precedenti prese di posizione (doc. XLI),

affermando che “nella misura un cui codesto lodevole Tribunale lo ritenesse

necessario quo alla questione della tredicesima (mai ricevuta per cessazione di

attività), si potrà sentire il contabile signor __________ di __________ senza

problemi.” Ed ha ribadito che l’applicazione delle tabelle statistiche

comporta una “discriminazione sessuale”.

1.33. Con osservazioni del 3 ottobre

2016 l’assicuratore ha nuovamente preso posizione, domandandosi in conclusione

se nel caso in oggetto l’assicurata abbia realmente subito una perdita di

salario e quindi se abbia realmente diritto alle indennità giornaliere. Essa

infatti ha lasciato l’esercizio pubblico in data 31 dicembre 2013 e non aveva un

nuovo contratto di lavoro. Al caso andrebbe pertanto applicata la

giurisprudenza di cui alla DTF 102 V 83. L’assicurata anche se non inabile al

lavoro avrebbe perso il suo posto poiché l’esercizio pubblico poco dopo ha

chiuso la sua attività. Quindi il suo caso è simile a quello in cui il datore

di lavoro pronuncia il licenziamento prima che il lavoratore diventa inabile al

lavoro per malattia. “Per evidenti ragioni, nel caso concreto è anche molto

probabile che l’assicurata sia venuta a conoscenza della chiusura dell’esercizio,

e quindi della propria uscita dall’esercizio per il 31 dicembre 2013 già prima

di subire l’infortunio. Infatti è improbabile che in data 14 dicembre 2013,

giorno dell’infortunio, l’assicurata ignorasse la propria uscita dall’esercizio

per il 31 dicembre 2013, e cioè appena due settimane dopo l’infortunio avrebbe

lasciato l’esercizio (…) Nel presente caso non è detto che l’assicurata avrebbe

avuto diritto all’indennità di disoccupazione, visto che nel 2013 ha lavorato

solo otto mesi e mezzo. Oltretutto, è stata lei stessa a notificare nella

proposta d’assicurazione che non si è annunciata in disoccupazione”.

1.34. Il 10 ottobre 2016 l’attrice

ha affermato di non intendere controbattere alle ripetitive osservazioni di

controparte (doc. XLV).

1.35. L’11 ottobre 2016 il TCA ha

scritto all’attrice, affermando:

" (…)

con riferimento alla

vertenza a margine ed al suo scritto del 10 ottobre 2016, rileviamo che

l’assicuratore, che ci legge in copia, il 3 ottobre 2016 (doc. XLII), ha

affermato che al caso di specie andrebbe applicata la giurisprudenza del TF

relativa al sorgere dell’incapacità lavorativa dopo aver ricevuto il

licenziamento. A questo proposito le segnaliamo le due seguenti sentenze in

italiano: in ambito LAMal la sentenza 9C_24/2013 del 25 marzo 2013 (consid. 4);

in ambito LCA la sentenza 4A_344/2007 dell’11 marzo 2008 (consid. 3.3).

L’assicuratore sostiene pure che l’attrice potrebbe non aver adempiuto i

requisiti per chiedere prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

avendo lavorato solo 8 mesi e mezzo nel 2013 (pag. 4, doc. XLII).

Ai fini del giudizio le

assegniamo un termine di 10 giorni per prendere posizione circa

l’applicabilità della predetta giurisprudenza, per prendere posizione circa

l’adempimento dei requisiti per chiedere prestazioni dell’assicurazione contro

la disoccupazione, per precisare se l’interessata si è iscritta

all’assicurazione contro la disoccupazione nel periodo litigioso (in caso di

risposta affermativa le chiediamo di voler produrre tutto l’incarto; in caso di

risposta negativa le chiediamo di volerne spiegare i motivi), e per comprovare,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che l’attrice, senza

la malattia, avrebbe iniziato a lavorare in un posto ben definito.” (doc. XLVI)

1.36. Il 12 ottobre 2016 l’attrice

ha scritto al TCA evidenziando che __________, firmatario di tutti gli atti e

presente all’udienza, non risulta iscritto all’ordine degli avvocati o alla

pratica forense del Canton __________ o del Canton __________ e neppure figura

quale organo dell’assicuratore in grado di vincolare, anche durante un semplice

dibattimento, la parte convenuta. Egli non appartiene neppure alla Federazione

svizzera degli avvocati. Ora, pacifico che al caso di specie si applica il CPC,

in applicazione dell’art. 68 CPC, __________ non può rappresentare la

convenuta. L’attrice chiede al TCA che “d’ufficio (art. 59 cpv. 2 e 60 CPC)

si appuri la validità della rappresentanza processuale giusta l’articolo 68

CPC, con le conseguenze de iure ex tunc che questo comporterà in caso di

mancata rappresentanza valida in seno al presente procedimento” (doc.

XLVII).

1.37. Il 17 ottobre 2016 il TCA ha

assegnato un termine di 10 giorni all’Mlaw __________ per prendere posizione in

merito (doc. XLVIII).

1.38. Il 21 ottobre 2016 l’attrice

ha scritto al TCA chiedendo una sospensione della procedura e dunque del

termine per prendere posizione sulle affermazioni della convenuta, poiché la

richiesta potrebbe rivelarsi nulla. L’interessata rileva inoltre che

l’assicuratore continua ad appesantire la procedura con domande a posteriori,

di principio sconosciute al CPC. In sede di udienza le parti si erano accordate

per semplificare la procedura e non per complicarla. Per questo motivo si era

rinunciato a sentire alcuni funzionari, tra cui __________ e __________. Da cui

un atteggiamento contrario alla buona fede processuale. Nel merito l’attrice

evidenzia di non essersi iscritta all’assicurazione contro la disoccupazione su

suggerimento della persona allo sportello dell’ufficio regionale poiché

inidonea (doc. XLIX).

1.39. Il 24 ottobre 2016

l’assicuratore ha preso posizione circa la corretta rappresentanza dell’Mlaw __________

ed ha affermato che in virtù della sentenza federale 4D_2/2013 del 1° maggio

2013 e quindi del mandato conferito da CV 1 all’Mlaw __________, quest’ultimo

quale giurista facente parte del servizio giuridico di CV 1 è legittimato a

rappresentare CV 1 in questa causa (doc. L).

1.40. Il 26 ottobre 2016 il TCA ha

scritto all’attrice, affermando:

" (…)

con riferimento al suo

scritto del 21 ottobre 2016, in allegato le trasmettiamo la presa di posizione

di CV 1 del 24 ottobre 2016 con gli allegati (doc. L, 1+4). Alla luce del

contenuto dello scritto dell’assicuratore e degli annessi, questo Tribunale

ritiene che l’MLaw __________ può rappresentare CV 1 e che di conseguenza tutti

gli atti di causa sono validi.

La richiesta di

sospensione del 21 ottobre 2016 è di conseguenza respinta.

Le assegniamo un ultimo

termine scadente il 10 novembre 2016 per rispondere al nostro

scritto delll’11 ottobre 2016.” (doc. LI)

1.41. L’11 novembre 2016 è pervenuto

al TCA uno scritto datato 21 ottobre 2016, al quale l’assicurata ha allegato un

contratto di lavoro presso il ristorante __________ del 2 dicembre 2013 e lo

scritto del successivo 19 dicembre 2013 di impossibilità di inizio, oltre ad un

certificato dell’8 novembre 2013 del dr. med. __________ (doc. LII).

1.42. L’11 novembre 2016 il TCA ha

trasmesso la suddetta comunicazione all’attrice per conoscenza (doc. LIII).

1.43. Dopo che l’assicuratore,

spontaneamente, il 22 novembre 2016 ha nuovamente trasmesso uno scritto al TCA (doc.

LIV), il 9 dicembre 2016 questo Tribunale ha domandato la trasmissione degli

atti successivi all’8 settembre 2016 chiedendo l’autorizzazione a sottoporre

l’incarto alle parti sulla base dello svincolo del segreto professionale

sottoscritto dall’attrice (doc. LV).

1.44. Il 16 dicembre 2016 l’UAI ha

trasmesso al TCA l’incarto AI (doc. LVII + 1).

1.45. Il 21 dicembre 2016 il TCA ha

scritto all’UAI, chiedendo:

" (…)

Nella lettera di

accompagnamento del 16 dicembre 2016 l’UAI ha affermato che “senza

l’autorizzazione esplicita da parte del nostro ufficio, a terze persone non

potrà essere data conoscenza del contenuto degli atti, né mediante estratti o

copie, né in altro modo. Le autorità e gli organi ufficiali che trasmettono

questi documenti si assumono la responsabilità sul fatto che, una tale

trasmissione può avvenire unicamente in virtù di una base legale sufficiente.

Sono tenuti, se necessario, a procurarsi direttamente il consenso della persona

assicurata; ricordiamo che chiunque viola intenzionalmente l’obbligo del

segreto è punito in conformità dell’art. 87 della legge sull’assicurazione

vecchiaia e superstiti (LAVS)”.

AT 1 in data 1°

settembre 2016 ha liberato dal segreto professionale l’UAI con l’autorizzazione

a sottoporre l’incarto alle parti (doc. XXX, allegato agli scritti del 5

settembre 2016 del Tribunale all’UAI e del 9 dicembre 2016 del Tribunale

all’UAI).

Alla luce di quanto

sopra le chiediamo cortesemente di voler precisare a questo Tribunale se

esistono obiezioni da parte dell’UAI a sottoporre alle parti (ossia AT 1 e CV 1)

l’incarto di AT 1. In tal caso le chiediamo di indicarne i motivi.

Infine le domandiamo

cortesemente di voler trasmettere a questo Tribunale eventuali ulteriori atti

medici pervenuti nel frattempo all’UAI.” (doc. LVIII)

1.46. Il 21 dicembre 2016 il TCA ha

scritto alle parti affermando:

" (…)

con riferimento alla

vertenza a margine, in allegato vi trasmettiamo lo scritto del 16 dicembre 2016

dell’UAI al TCA (doc. LVI) e la lettera del TCA all’UAI del 21 dicembre 2016

(doc. LVIII) per conoscenza.

Vi informiamo che alle

parti sarà data la possibilità di esprimersi in merito al contenuto dell’intero

incarto AI nei modi e tempi che deciderà questo Tribunale dopo la risposta

dell’UAI.” (doc. LIX)

1.47. Il 3 gennaio 2017 l’UAI ha

affermato che “non abbiamo obiezioni a sottoporre gli atti alle parti vista

l’autorizzazione espressa dall’assicurata con dichiarazione del 01.09.2016.

Dopo l’invio del 20.12.2016, non abbiamo ricevuto ulteriori atti medici”

(doc. LX).

1.48. Con scritto del 20 gennaio

2017 il TCA ha chiesto all’UAI di aggiornare lo stato della procedura ed in

particolare di trasmettere eventuali ulteriori atti nel frattempo pervenuti,

precisando se, alla luce dell’autorizzazione sottoscritta dall’attrice il 1°

settembre 2016, vi sono obiezioni a sottoporre gli eventuali nuovi atti alle

parti (doc. LXI).

1.49. Il 24 gennaio 2017 l’UAI ha

trasmesso la nuova documentazione, tra cui la perizia psichiatrica del 9

gennaio 2017 della dr. ssa med. __________ (doc. LXII/2) e il rapporto finale

SMR del 19 gennaio 2017 (doc. LXII/1), rilevando di non avere obiezioni a

sottoporre gli atti alle parti vista l’autorizzazione espressa dall’assicurata

con la dichiarazione del 1° settembre 2016 (doc. LXII).

1.50. Il 25 gennaio 2017 il TCA ha

scritto al medico SMR, dr. med. __________, affermando:

" (…)

Il TCA ha chiesto

all’UAI l’intero incarto dell’assicurata, domandando nel contempo se vi fossero

obiezioni nel trasmettere la documentazione alle parti.

Il 24 gennaio 2017

l’UAI, dopo averci già trasmesso l’intero dossier, ha inviato gli ultimi atti,

ossia la perizia del 9 gennaio 2017 della dr.ssa med. __________ e il rapporto

finale SMR del 19 gennaio 2017, indicando che, vista l’autorizzazione

sottoscritta da AT 1 in data 1° settembre 2016 (che ha svincolato l’UAI dal

segreto professionale) non vi sono obiezioni a sottoporre gli atti alle parti.

Questo Tribunale rileva

che in calce al rapporto finale SMR del 19 gennaio 2017, a pag. 3, Lei ha

indicato che “per ragioni mediche, si sconsiglia di inviare il dossier

direttamente all’assicurata/o”.

Ritenuto che il TCA

intenderebbe sottoporre gli atti alle parti, e dunque anche all’assicurata, le

chiediamo di voler precisare, se possibile, quali atti, rispettivamente quali

parti delle perizie, non devono essere trasmesse all’assicurata e per quali

motivi.

La ringraziamo per la

collaborazione ed in attesa di un suo riscontro entro il 2 febbraio 2017,

le porgiamo i nostri migliori saluti.” (doc. LXIII)

1.51. Il 27 gennaio 2017 l’attrice

ha trasmesso ulteriore documentazione medica (doc. LXIV), e meglio un

certificato medico del dr. med. __________ che attesta una totale incapacità

lavorativa dell’assicurata dal 25 gennaio 2017 al 13 febbraio 2017 causa

malattia (doc. FF1) e un referto del 18 gennaio 2017 della dr.ssa med. __________

__________ che conclude affermando: “sostanziale stabilità del quadro. Nota

stenosi pre ed intraforaminale a livello C5-C6 a sinistra con effetto

compressivo su C6. A livello C4-C5 bulging discale ponderato in sede

mediolaterale a sinistra con impronta sulla parete anteriore del sacro durale e

del midollo ad effetto dislocazione sull’origine della radice C5 a sinistra.

Stabili le restanti discopatie” (doc. FF2).

1.52. Il 31 gennaio 2017 l’UAI ha

affermato che “a seguito della visione della documentazione medica nel suo

complesso, __________ in data 30 gennaio 2017 ha ritenuto possibile l’invio del

dossier integrale alle parti, inclusa l’assicurata” (doc. LXV).

1.53. Il 1° febbraio 2017 il TCA ha

trasmesso alle parti la documentazione pervenuta dal 3 gennaio 2017, oltre alla

perizia del dr. med. __________ estratta dall’incarto AI ed ha assegnato loro

un termine scadente il 14 febbraio 2017 per presentare osservazioni scritte in

merito e per visionare presso la Cancelleria del Tribunale l’intero incarto AI

(doc. LXVII).

1.54. Il 13 febbraio 2017 il dr.

med. __________ ha trasmesso al TCA gli allegati al suo scritto del 6 settembre

2016 (doc. LXVIII), che sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc.

LXIX).

1.55. Con osservazioni del 14

febbraio 2017 l’assicuratore si è riconfermato nelle sue precedenti prese di

posizione evidenziando che nel frattempo l’UAI ha emesso un progetto di

decisione, trasmesso anche all’assicuratore, il quale tuttavia non l’ha inviato

al TCA ritenendo che spetta al Tribunale richiamarlo. L’assicuratore ha

affermato:

“(…)

Successivamente con il

progetto d’assegnazione di una rendita del 1° febbraio 2017, fatto pervenire

dall’AI anche a CV 1, all’assicurata è stato riconosciuto un grado d’invalidità

parziale a far tempo dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, visto che trai i

destinatari non c’è il lodevole Tribunale delle assicurazioni, CV 1 ritiene

opportuno che sia il Tribunale ad edire il documento summenzionato e non CV 1

ad inoltrarlo. Il documento “progetto d’attribuzione di una rendita” è di

primaria importanza, in quanto lì è possibile osservare come l’AI, per il

calcolo d’invalidità, abbia fatto un ragionamento simile a quello fatto a suo

tempo da CV 1 nel suo scritto del 3 ottobre 2016 per la perdita di guadagno.

Quindi, nel caso in cui l’assicurata o comunque il suo legale per conto suo,

non dovesse fare obiezioni al ragionamento fatto dall’AI per il calcolo

d’invalidità, ciò dovrebbe avere anche delle ripercussioni su un eventuale

obbligo di prestazioni da parte di CV 1.

Concludendo, alla luce

degli accertamenti medici, CV 1 resta del parere che almeno per il periodo che

va dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2015 non debba alcuna prestazione

all’assicurata, in quanto quest’ultima, per il summenzionato periodo, e

comunque da considerare abile al lavoro nella misura del 100% per attività

confacenti” (doc. LXXI)

1.56. Il 14 febbraio 2017 l’attrice

ha affermato che:

“(…)

la pratica AI non fonda

i criteri al pari di quelli volti a sapere se la signora AT 1 abbia diritto

alle prestazioni assicurative di cui al presente procedimento. Per questa

ragione i documenti medici prodotti potranno servire quale supporto informativo

ma non come mezzi di prova diretti fintanto che non sia assicurato il

contradditorio con i medici che hanno sottoscritto i referti. Il riferimento è

rivolto soprattutto al rapporto del Dr. __________ che non solo ha lasciato

assai perplesso il medico curante, ma ne è risultato persino

contraddittorio.(…)” (doc. LXX)

L’attrice, che ha allegato

un referto del 31 gennaio 2017 del dr. med. __________ (doc. LXX/GG OSS1), del

13 gennaio 2017 del dr. med. __________ (LXX/GG OSS 2) e del 18 gennaio 2017 della

dr.ssa med. __________ (doc. LXX GG OSS-3), nelle osservazioni ha inoltre

citato un e-mail pervenutogli dal dr. med. __________, non allegato, il quale

tra l’altro afferma:

“(…)

Per quanto riguarda le

perizie reumatologica e psichiatrica in mio possesso posso rilevare delle

incongruenze mediche citate qui di seguito:

Il Dr. __________,

nella redazione della sua perizia del 26.10.2016 (basata sulla visita peritale

del 25.10.2016) si esprime con diagnosi già conosciute e valutate ma cita una

FIBROMIALGIA PRIMARIA CON 18 PUNTI POSITIVI SU 18 quale prima diagnosi con

ripercussione di IL (premetto che la diagnosi di fibromialgia era stata

accennata ma non effettuata durante la degenza della Sig.ra AT 1 a __________

–proprio perché non valutata a livello psichiatrico – e che da qualche anno non

è più considerata quale malattia invalidante dell’AI e che deve essere

assolutamente presa in considerazione solo dopo una valutazione prettamente

psichiatrica, diagnosi neanche accennata nella perizia psichiatrica del 23.11 e

07.12.2016 effettuata dalla Dr.ssa __________ incaricata dall’AI stessa).

Nella stessa perizia

reumatologica il Dr. __________ cita tutte le valutazioni specialistiche

effettuate sulla paziente a margine ma dapprima si trova in accordo con il Dr. __________

e Dr. __________ (…) citando discrepanze fra le mie valutazioni (che sono

andate avanti ancora negli anni a venire, coadiuvato da valutazioni

specialistiche quali quelle del Dr. __________ a __________ e confermate dal

ricovero di un mese presso la Clinica di __________, ritenendo il sottoscritto

addirittura “molto di parte “ (pag. 8) poiché riferivo sempre un peggioramento

dello stato di salute della paziente rimanendo vago nella descrizione dello

status (status già descritto più volte dagli altri specialisti e quindi

inutilmente ripetuti dal sottoscritto, e che non gli è possibile confrontare il

suo stato con il mio (ma da quanto ho potuto leggere non si è confrontato

neanche con quello del Dr. __________ e del Dr. __________ di __________, dove

trovo bizzarra la frase scritta a pag. 8: “… faccio anche notare come il mio

status sia migliore di quello del Dr. __________ all’uscita della Clinica di __________”

basandosi solo sulla misurazione di distanza dita-suolo; e per finire scrive

che “i dolori da sindrome cervico e lombo-spondilogena sono inoltre in buona

parte influenzati dalla fibromialgia”, invitando la sig.ra AT 1 ad iscriversi

“per esempio” a ginnastica effettuata dalla Lega contro il Reumatismo,

rimanendo “sorpreso” che la paziente non era mai stata informata di questa

possibilità terapeutica….. no comment!

Sarebbe interessante

far sapere al Dr. __________ che la perizia psichiatrica effettuata dalla

Dr.ssa __________ dopo di lui praticamente smentisce le sue diagnosi

“pseudopsichiatriche quale la fibromialgia”, non citandola assolutamente anzi

valutando quale diagnosi principale con IL “EPISODIO DEPRESSIVO DI MEDIA

GRAVITA` e “DISTURBO DA DOLORE CON FATTORI SOMATICI E PSICHICI”, i cui codici

ICD10 non equivalgono assolutamente alla diagnosi di fibromialgia (tant’è vero

che il rapporto finale SMR, del medico SMR Dr. __________ del 19.01.2017

considera quale diagnosi principale con influsso sulla CL proprio le diagnosi

psichiatriche descritte nella perizia della Dr.ssa __________, con ulteriori

diagnosi con influsso sulla CL quelle conosciute quali reumatologiche).

Inoltre, sempre nel

rapporto finale SMR del medico SMR Dr. __________ del 19.01.2017, si evince un

errore di valutazione di date per la IL (considerando la paziente inabile al

100% dal 15.12.2013 al 31.12.2015 e al 50% dal 01.01.2016 e continua, non

considerando il periodo di IL totale dovuto proprio al ricovero presso la

Clinica di __________ dal 24.01.2016 al 20.02.2016, IL totale da prendere in

considerazione almeno fino al 27.03.2016 compreso (pag. 4 perizia reumatologica

Dr. __________).

Infine, e non per

ultimo, faccio notare che lo status della paziente in essere è attualmente

peggiorato (anche se chi l’ha valutata 3 anni fa o l’anno scorso non ci crederà

mai, pur non rivedendo la paziente o affermando diagnosi a dir poco “svianti”

dalla problematica psico-fisica della paziente) e questo viene confermato dai

rapporti specialistici e radiologici eseguiti rispettivamente RM cervicale del

18.01.2017 e visita neurochirurgica del 13.01, 20.01 e 31.01.2017 da parte del

neurochirurgo Dr. __________ di __________ (vedi allegati) che mettono in

risalto la famosa “ernia discale intraforaminale C5-C6 sx (ernia discale che

secondo il Dr. __________ il sottoscritto avrebbe descritto come diagnosi

“esagerata”) che spiega le algie brachiali attuali (e per me anche quelle

lamentate da tempo e sempre più ingravescenti) e che, nonostante forti dosaggi

farmacologici ed infiltrazione, solo dopo la paziente riferiva un 60% di

miglioramento, assumendo nel contempo ancora farmacoterapia. Allo stato attuale

e con la visita odierna effettuata dal sottoscritto purtroppo questi dolori

sono riapparsi ancora in forma importante che, a modo di vedere del Dr. __________,

andrebbero a questo punto sottoposti ad intervento neurochirurgico ACIF C5-C6”

(doc. LXX)

1.57. Le rispettive conclusioni sono

state trasmesse alle parti per conoscenza (doc. LXXII e LXXIII).

Considerandi

in ordine

2.1

Con scritto del 12 ottobre

2016.

l’attrice ha chiesto di verificare la legittimazione processuale di __________

alla luce dell’art. 68 CPC (doc. XLVII). Il funzionario della convenuta,

secondo l’attrice, non risulta iscritto all’ordine degli avvocati o alla pratica

forense del Canton __________ o __________ e neppure risulta quale organo della

convenuta in grado di vincolare anche durante un semplice dibattimento

l’assicuratore. Inoltre non appartiene neppure alla Federazione svizzera degli

avvocati.

Per

l’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi

rappresentare nel processo. Secondo l’art. 68 cpv. 2 CPC sono autorizzati a

esercitare la rappresentanza professionale in giudizio in tutti i procedimenti

gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale

svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati (lett. a), dinanzi

all’autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura

semplificata (come quella in esame [cfr. art. 243 cpv. 2 lett. f CPC]), nonché

nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici

patentati, se il diritto cantonale lo prevede (lett. b), nelle pratiche evase

in procedura sommaria secondo l’articolo 251 CPC i rappresentanti professionali

a tenore dell’articolo 27 LEF (lett. c), dinanzi al giudice della locazione e

al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il

diritto cantonale lo prevede (lett. d).

Per

quanto concerne l’art. 68 cpv. 2 lett. b CPC, come rammenta il Prof. dott. Francesco Trezzini nel Commentario al

CPC (redatto con Bruno Cocchi e Giorgio A. Bernasconi, ADV editore,

2011, ad art. 68 pag. 247) “La LACPC / TI non prevede alcunché al riguardo,

né in Ticino vi è una legislazione che prevede queste figure, cosicché esse

permangono finora sconosciute nella realtà giurisdizionale ticinese”.

Circa

l’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC, l’art. 12 LACPC/TI prevede che:

“1In

applicazione dell’articolo 68 capoverso 2 lettera d CPC, limitatamente alle

cause condotte in procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC) e in

procedura sommaria (art. 248 e seguenti CPC), la rappresentanza processuale

professionale è pure riconosciuta:

a) in materia di contratto di locazione e d’affitto:

- ai rappresentanti o impiegati di associazioni

professionali o di categoria;

- ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro

impiegati;

- agli amministratori d’immobili oggetto della lite o

loro impiegati;

b) in materia di contratto di lavoro:

- ai rappresentanti o impiegati di associazioni

professionali o di categoria;

- ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro

impiegati.[7]

2Alle

persone sopraindicate sarà riconosciuta la rappresentanza processuale solo alla

condizione che:

a) siano in possesso di una procura scritta del loro

rappresentato;

b) siano in possesso dell’esercizio dei diritti

civili;

c) siano ritenute dal giudice capaci di proporre e

discutere la causa con la necessaria chiarezza.”

Il 24 ottobre 2016 l’Mlaw __________

ha preso posizione rilevando che con sentenza 4D_2/2013 del 1° maggio 2013 il

TF si è espresso in merito ad una censura simile, affermando:

“2.1 Das

Obergericht führte zur Begründung seines Nichteintretensentscheids aus, die

Beschwerdeführerin sei als juristische Person nur prozessführungsbefugt, wenn

sie durch ein rechtmässiges Organ oder eine zeichnungsberechtigte Person

vertreten werde. Die Beschwerde sei von zwei gemäss Handelsregister nicht

zeichnungsberechtigten Juristen unterzeichnet worden und daher grundsätzlich

unwirksam. Zwar könne sich die Beschwerdeführerin gemäss Art. 68 ZPO durch jede

beliebige Person ihres Vertrauens vertreten lassen, sofern diese nicht

berufsmässig handle. Vorliegend sei eine berufsmässige Vertretung gegeben,

weil die Beschwerde von zwei Juristen unterzeichnet worden sei, die als

Angestellte der Beschwerdeführerin für ihre Tätigkeit ein Entgelt in Form von

Lohn erhielten und bereit seien, die Beschwerdeführerin regelmässig in

rechtlichen Angelegenheiten zu vertreten. Die berufsmässige Vertretung vor

dem Obergericht sei nach Art. 68 Abs. 2 lit. a ZPO Anwälten und Anwältinnen

vorbehalten, die nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 (SR 935.61)

berechtigt sind, Parteien vor schweizerischen Gerichten zu vertreten. Aufgrund

ihres Anstellungsverhältnisses zur Beschwerdeführerin könnten sich die beiden

unterzeichnenden Juristen gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. d des Anwaltsgesetzes nicht

in das kantonale Anwaltsregister eintragen lassen, wies dies Art. 6 Abs. 1 des

Anwaltsgesetzes verlange. Damit fehle ihnen eine der Voraussetzungen, die

Beschwerdeführerin gemäss Art. 68 ZPO berufsmässig zu vertreten.

(…)

2.2.1

Art. 68 Abs. 2 lit. a ZPO behält die berufsmässige Vertretung von Parteien im

Prozess grundsätzlich Anwälten vor, die nach dem Anwaltsgesetz berechtigt sind,

Parteien vor schweizerischen Gerichten zu vertreten. Die Vertretung von

Parteien vor Bundesgericht in Zivil- und Strafsachen kann nach Art. 40 Abs. 1

BGG ebenfalls nur durch solche Anwälte erfolgen. Das damit statuierte

prozessrechtliche Anwaltsmonopol bezieht sich auf die Vertretung von Personen

durch Dritte und kommt damit nicht zur Anwendung, soweit das materielle

Zivilrecht bei juristischen Personen die Vertretung im Prozess durch

firmeninterne Personen mit Organfunktion zulässt (MARTIN H. STERCHI, in: Berner

Kommentar zur ZPO, Bd. I, 2012, N. 12 zu Art. 68 ZPO; LUCA TENCHIO, in: Basler

Kommentar, ZPO, 2010, N. 2 und 21 zu Art. 68 ZPO; vgl. auch BGE 130 II 87 E. 4.3.2 S. 97; LAURENT

MERZ, in: Basler Kommentar zum BGG, 2. Aufl. 2011, N. 3 zu Art. 40 BGG;

FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2009, N. 5 zu Art. 40 BGG).

So lassen Art. 458 ff. OR bei juristischen Personen, die ein kaufmännisches

Gewerbe führen, ihre Vertretung im Prozess durch Prokuristen und andere

Handlungsbevollmächtigte zu, denen damit nicht die Stellung eines

berufsmässigen Vertreters im Sinne von Art. 68 Abs. 2 ZPO zukommt (vgl. BGE 97 II 94 S. 95, der Prokuristen

betrifft; STERCHI, a.a.O., N. 12 zu Art. 68 ZPO; Urteil des Berner

Verwaltungsgerichts vom 21. Juni 2007, VGE 22813, E. 1.4.6, publ. in: BVR 2008,

S. 29). Die Prokura umfasst vermutungsweise das Recht, alle Arten von

Rechtshandlungen vorzunehmen, die der Zweck des Unternehmens mit sich bringen

kann (Art. 459 Abs. 1 OR). Zu diesen Rechtshandlungen gehört auch die

Prozessvertretung (Urteil 4P.184/2003 vom 2. Februar 2004 E. 2.3.2 mit

Hinweis). Mit der kaufmännischen Handlungsvollmacht wird jemand ohne Erteilung

der Prokura zum Betrieb des Gewerbes oder zu bestimmten Geschäften im Gewerbe

als Vertreter bestellt (Art. 462 Abs. 1 OR). Gemäss Art. 462 Abs. 2 OR ist der

Handlungsbevollmächtigte jedoch zur Prozessführung nur ermächtigt, wenn ihm

eine solche Befugnis ausdrücklich erteilt worden ist. Die ausdrückliche

Erteilung der Prozessführungsbefugnis kann schriftlich oder mündlich, nicht

jedoch bloss stillschweigend erfolgen (CHRISTINE CHAPPUIS, in: Commentaire

Romand, CO I, 2. Aufl. 2012, N. 14 zu Art. 462 OR i.V.m. N. 7 zu Art. 459 OR;

KARL WAGNER, Die Handlungsvollmachten nach Art. 462 des Obligationenrechts,

1945, S. 38; vgl. betreffend Art. 426 Abs. 2 aOR: Entscheid des Bundesgerichts,

I. Abteilung, vom 31. Mai 1902 E. 3, publ. in: Blätter für Zürcherische

Rechtsprechung, Neue Folge Bd. I, 1902, Nr. 159 S. 199 f.). Die Regelung der

ausdrücklichen Vollmachtserteilung in Art. 462 Abs. 2 OR erfährt insoweit eine

Ausnahme, als der Geschäftsinhaber gemäss Art. 458 Abs. 1 OR einem

Handlungsbevollmächtigten stillschweigend die Prokura erteilen kann (BGE 94 II 117 E. 3 S. 118 f.; vgl.

auch: BGE 99 IV 1 E. 1c S. 3). Anders als die

Prokura kann die Handlungsvollmacht nicht ins Handelsregister eingetragen

werden (Urteil 4C.348/2006 vom 17. Januar 2007 E. 8.1 mit Hinweis). Der Handlungsbevollmächtigte

hat daher dem Gericht seine Ermächtigung zur Prozessführung nach Art. 642 Abs.

2.

OR durch eine von den zuständigen Personen erteilte Vollmacht zu belegen

(vgl. Urteil des Berner Verwaltungsgerichts vom 21. Juni 2007, VGE 22813, E. 1.4.8.,

publ. in: BVR 2008, S. 30).

2.2.2

Nach

dem Gesagten hat das Obergericht verkannt, dass nicht im Handelsregister

eingetragene Handlungsbevollmächtigte gemäss Art. 462 Abs. 2 OR zur

Prozessführung ermächtigt werden können, ohne unter das Anwaltsmonopol gemäss

Art. 68 ZPO zu fallen. Das Obergericht ist daher in Willkür verfallen, wenn

es die Vertretungsbefugnis der von der Beschwerdeführerin angestellten Juristen

aufgrund ihrer fehlenden Eintragung im Handelsregister ausschloss, ohne zu

prüfen, ob eine Ermächtigung zur Prozessführung gemäss Art. 462 Abs. 2 OR

vorlag.

(…)

3.4

Wie

bereits dargelegt, können nach Art. 462 Abs. 2 OR auch nicht im Handelsregister

eingetragene Handlungsbevollmächtigte zur Prozessführung ermächtigt werden.

Demnach kann daraus, dass sich die Beschwerdeführerin bereits im bisherigen

Verfahren durch von ihr angestellte Juristen vertreten liess, die nicht im

Handelsregister eingetragen waren, nicht abgeleitet werden, sie habe sich

absichtlich von nicht zeichnungsberechtigten Personen vertreten lassen.

Vielmehr ist anzunehmen, die Beschwerdeführerin sei gemäss ihrem im

erstinstanzlichen Verfahren tolerierten Vorgehen irrtümlich davon ausgegangen,

wenn sie sich durch von ihr angestellte und mit der Verfassung und Einreichung

von Rechtsschriften betraute Angestellte vertreten lasse, sei die Einreichung

einer Vollmacht nicht oder nur auf Aufforderung des Gerichts erforderlich.

Unter diesen Umständen hat das Obergericht den durch Art. 5 Abs. 3 und Art. 9

BV gewährleisteten Grundsatz des Handelns nach Treu und Glauben verletzt, indem

es der Beschwerdeführerin nicht gemäss Art. 132 Abs. 1 ZPO eine gerichtliche

Nachfrist zur Einreichung einer Vollmacht ansetzte. Zur Behebung dieses

Verfahrensmangels ist der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Sache zur

Stellung einer Nachfrist zur Vollmachtseinreichung und zum späteren neuen

Entscheid an das Obergericht zurückzuweisen. Damit werden die Anträge der

Beschwerdeführerin in der Sache gegenstandslos.“ (sottolineature del redattore)

In concreto, __________,

segretario generale della convenuta e __________ capo servizio giuridico della

convenuta sono iscritti a registro di commercio della CV 1 e della CV 1 con

diritto di firma collettiva a due ed hanno conferito procura all’MLaw __________

per rappresentare le società innanzi a tutte le istanze (doc. L da 1 a 4). Di

conseguenza l’Mlaw __________ può validamente rappresentare l’assicuratore in

questa causa innanzi al TCA.

Nel merito

2.2

Con la petizione l’attrice

chiede che sia accertata l’illiceità che l’assicuratore tenga all’insaputa

delle persone interessate ed in violazione delle CGA/CC due incarti inerenti la

stessa persona assicurata, che all’attrice siano riconosciute indennità

giornaliere “__________” con decorrenza dal 1° giugno 2014, che l’indennità

ammonta a fr. 6'500 mensili, che il totale delle indennità ammonta a fr. 156'000

su 720 giorni, “conteggiati per un un’inabilità che raggiungerà

presumibilmente tale data il 31 maggio 2016”, che vengano calcolati gli

interessi di mora per ciascun mese per i quali l’assicuratore avrebbe dovuto

versare le somme con decorrenza dal 1° giugno 2014 al 5%, che all’attrice venga

riconosciuto un indennizzo di fr. 1'000 per tutte le spese avute per le

numerose visite mediche chieste e/o per potere dimostrare l’evento

assoggettabile a malattia “Le spese comprendono pure le ovviabili trasferte

allo studi legale”.

2.3

Per quanto

concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come emerge

da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa

di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore

di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata

indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro

sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle condizioni di

applicazione di questa norma, cfr. Adrian von Kaenel, Verhältnis einer

Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentag-geldversicherung:

Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,

pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).

La durata

del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art.

324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi,

cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).

Salvo

pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia

cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der

Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-

und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,

pag. 19-45, in particolare pag. 20).

Queste norme

configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono

una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art.

362.

cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a

cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena

descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo

che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto

dell'equivalenza cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.). Si tratta,

di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore

di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa

riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore

di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire

romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al

regime di base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi

di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve

menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la

percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni,

se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella

pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere

in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei

premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di

assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF

131.

III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

2.4

Nella presente fattispecie

trovano applicazione le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) e Condizioni

complementari (CC) per le assicurazioni ai sensi della LCA, edizione 2009 (cfr.

polizza, doc. C) dell’assicurazione d’indennità giornaliera __________ (pag.

25), edizione 2009 (doc. C2, pag. 25 e seguenti).

Ai sensi dell’art. __________

CGA le basi del contratto sono costituite dalle CGA, dalle eventuali Condizioni

complementari, dalle disposizioni contenute nella polizza e da eventuali

appendici, dalla LCA per i casi non definiti nelle disposizioni menzionate in

precedenza, da tutti gli accordi contrattuali stipulati in forma scritta tra

l’assicuratore e il contraente d’assicurazione o la persona assicurata.

Per l’art. __________ cpv.

1.

CGA l’assicuratore accorda una copertura assicurativa contro le conseguenze

economiche di una malattia o di un parto, entro i limiti delle prestazioni

concordate. L’assicuratore paga all’assicurato la perdita di salario e di

guadagno subita e documentata, al massimo fino a concorrenza dell.ndennità

giornaliera assicurata.

L’art. __________ CGA

prevede che è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale

o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame

o una cura medica, oppure provochi un’incapacità al lavoro.

Secondo l’art. __________

CGA se in base a quanto constatato dal medico l’assicurato è inabile al lavoro,

in caso di incapacità lavorativa totale l’assicuratore paga l’indennità

giornaliera assicurata in conformità alla perdita di guadagno subita e

comprovata. Ai sensi dell’art. __________ CGA in caso di inabilità lavorativa

parziale al lavoro pari almeno al 25% l’indennità giornaliera viene erogata in

proporzione al grado di incapacità lavorativa.

Per l’art. __________ CGA

è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività

abituale. Dopo 3 mesi d’incapacità al lavoro si prendono in considerazione

anche mansioni esigibili in un’altra professione o in un altro campo

d’attività.

L’art. __________ CGA

prevede che l’indennità giornaliera viene versata per una durata di 720 giorni

nell’arco di 900 giorni consecutivi. In caso di passaggio dall’assicurazione

collettiva all’assicurazione individuale, le prestazioni già percepite vengono

computate.

Ai sensi dell’art. __________

CGA se un assicurato risulta inabile al lavoro nella sua professione abituale,

entro 3 mesi egli è tenuto a cercare lavoro in un altro settore d’attività,

oppure ad annunciarsi presso l’assicurazione invalidità, rispettivamente

all’assicurazione disoccupazione. Secondo l’art. __________ CGA se l’abilità

lavorativa residua non viene sfruttata, il calcolo dell’indennità giornaliera

avviene considerando l’obbligo di riduzione del danno che incombe

all’assicurato. Per l’art. __________ CGA se l’assicurato omette di annunciarsi

all’assicurazione disoccupazione, rispettivamente all’assicurazione invalidità,

l’assicuratore è autorizzato a sospendere le prestazioni d’indennità

giornaliera. Il calcolo di possibili indennità giornaliere avviene considerando

le prestazioni che devono presumibilmente essere erogate da queste

assicurazioni.

2.5

Va ancora

evidenziato che l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di

malattia può essere stipulata nella forma di un’assicurazione di somme o di

un’assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007,

consid. 4.4.2).

L’assicurazione di somme

garantisce una prestazione che è stata definita al momento della conclusione

del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è

dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (cfr. sentenza

4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche sulla nozione di

assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione d’indennità giornaliere

in caso di malattie la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e

3.2

, pubblicata in DTF 133 III 527).

L’assicurazione contro i

danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la

misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico

effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007, consid. 4.4.2).

La questione di sapere se

si è in presenza dell’una o dell’altra forma di assicurazione va decisa

mediante l’interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni

generali d’assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali

dell’interpretazione dei contratti (sui criteri di distinzione fra queste due

modalità di assicurazione cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).

In concreto non è

contestato che ci si trova in presenza di un’assicurazione contro i danni (cfr.

CGA, art. __________ CGA: “[…] paga all’assicurato la perdita di salario e

di guadagno subita e documentata, al massimo fino a concorrenza dell’indennità

giornaliera assicurata; art. 8 cpv. 1 CGA: “[…] paga l’indennità

giornaliera assicurata in conformità alla perdita di guadagno subita e

comprovata […]” ).

2.6

In concreto

dagli atti emerge quanto segue.

Il 14

dicembre 2013 l’assicurata è stata vittima di un infortunio (cfr. doc. 1 e 2).

Durante l’attività lavorativa è scivolata in cucina, trattenendosi e sentendo

dolore alla schiena e alla gamba destra (doc. 3). L’assicuratore LAINF ha

versato le prestazioni pattuite sino al 30 aprile 2014 (Doc. AA: decisione su

opposizione dell’assicuratore contro gli infortuni del 27 novembre 2014,

cresciuta incontestata in giudicato).

Il 23 aprile

2014.

l’attrice è stata visitata dal dr. med. __________, malattie reumatiche,

fisiatria e riabilitazione FMH, medicina manuale, il quale nel referto di

medesima data, dopo aver descritto l’anamnesi famigliare, personale remota,

sociale, attuale, i dati soggettivi dell’assicurata, le constatazioni obiettive

ha posto la diagnosi di sindrome lombospondilogena tendenzialmente cronica a

destra senza segni neurocompressivi in atto in/con modiche turbe statiche del

rachide, alterazioni degenerative L2/L3 (discopatia [condrosi]), L5/S1

(discopatia [condrosi]) con piccola ernia discale paramediana a destra,

sovraccarico delle sacroiliache con iniziale artrosi a destra (terzo

inferiore), esiti da trauma distorsivo del rachide lombare (movimento brusco in

lateroflessione destra con contusione del fianco destro il 14.12.2013), sovrappeso

(149 cm/77kg), stato dopo due gravidanze, la seconda gemellare con taglio

cesareo. Lo specialista ha precisato che nell’attività da ultimo esercitata di

“tournante in ristorante” è inabile al lavoro al 100% fino al 18 maggio

2014, al 50% dal 19 maggio 2014 al 31 maggio 2014 ed allo 0%, ossia

completamente abile, dal 1° giugno 2014 (doc. 12).

L’assicuratore

convenuto ha versato ulteriori indennità giornaliere fino al 31 maggio 2014

sulla base delle valutazioni del medico fiduciario (cfr. doc. 13).

Il 2 maggio

2014.

il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna generale,

medicina manuale SAMM, ha preso posizione ritenendo che l’attrice, dopo essere

stata inabile al lavoro per infortunio, va considerata inabile al lavoro per

malattia al 100% dal 24 aprile 2014 al 18 maggio 2014, al 50% dal 19 maggio

2014.

al 31 maggio 2014 ed allo 0%, ossia completamente abile al lavoro, dal 1°

giugno 2014 (doc. 16). Il curante ha aggiunto di aver visitato l’interessata il

28.

aprile 2014 e ha “potuto confermare una IL 100% per lo stato algico

ancora presente, confrontando il giorno dopo, quando ho ricevuto la perizia in

copia, la visita del Dr. __________ di cui ne condivido ogni aspetto clinico e

prognostico, soprattutto le terapie riabilitative consigliate quale la

mobilizzazione lombare, il rinforzo degli addominali, lo stretching dei

rotatori esterni dell’anca dx e terapie distensive, nonché la combinazione con

trattamento manuale/attivo e ginnastica in piscina” (doc. 16).

Il 3 giugno

2014.

il curante ha affermato che l’attrice considerata abile nella misura del

100%, a partire dal 1° giugno 2014 è in realtà tuttora inabile al lavoro a

causa di un peggioramento dello stato di salute relativo alle diagnosi

reumatologiche conosciute (doc. 19).

Chiamato ad

esprimersi in merito, il dr. med. __________ in data 16 giugno 2016, ha

affermato che “alla luce di quanto riferito dal medico curante la prognosi

appare meno favorevole di quanto da me giudicato. Ritengo che l’incapacità

lavorativa per il lavoro svolto vada accettata. Le limitazioni funzionali da me

stabilite (pag. 9 e 10. del rapporto del 23.04.2014) e allora ritenute

provvisorie (in vista di un ulteriore peggioramento clinico) sono quindi

tuttora valide. Nel rispetto di esse” l’attrice “è da ritenere abile al

lavoro al 100% e a partire da subito” (doc. 21). Il 18 giugno 2016 il

fiduciario ha precisato che già dal 1° giugno 2016 l’interessata, in attività

confacenti, è abile al lavoro al 100% (allegato doc. 21).

Con scritto

del 20 giugno 2014 l’assicuratore ha pertanto deciso di non versare più alcuna

prestazione dal 1° giugno 2014 (doc. 22).

A questo

scritto ha fatto seguito l’invio di numerosi certificati del curante che ha

attestato una completa inabilità lavorativa dell’attrice (doc. 28, 29, 30, 33,

33, 35, 36).

Il 29

dicembre 2014 il dr. med. __________, “__________dell’”__________” di __________,

ha visitato l’attrice, indicando quali misure intraprendere per migliorare il

suo stato valetudinario (doc. AB).

Il 30

gennaio 2015 il dr. med. __________, preso atto del rapporto del dr. med. __________,

ha affermato che:

" (…)

[…] la

sua valutazione diagnostica corrisponde a quanto da me segnalato nel mio

rapporto del 23.04.2015 (pag. 5). La sua descrizione dello stato clinico

corrisponde alle mie constatazioni precedenti sia per quanto riguarda i

riscontri muscolo-tendinei che le limitazioni della mobilità vertebrale.

Riprende inoltre anche i consigli terapeutici da me già segnalati, ai quali

aggiunge il suggerimento di infiltrazioni mirate (nelle faccette L4/L5 e L5/S1

a destra e successivamente eventualmente un blocco sacrale). Non si esprime

sulla capacità lavorativa della paziente.

In un

primo tempo avevo considerato la prognosi riguardante la ripresa lavorativa

come favorevole ipotizzando una chiusura del caso per il 01.06.2014. Alla luce

della successiva comunicazione del medico curante alla CV 1 del 03.06.2014

nella quale egli ha segnalato la persistenza della sofferenza avevo quindi

concluso per un’ulteriore incapacità lavorativa completa per il lavoro svolto

(“tutto fare”, nel __________) ritenendo la signora invece abile in forma

normale nel rispetto delle limitazioni stabilite nel rapporto peritale (pag. 9

e 10).

Il nuovo

documento non fornisce aspetti da me non considerati, atti a modificare la mia

presa di posizione. Confermo quindi l’inabilità lavorativa completa della

paziente per il lavoro svolto. Per attività confacenti, rispettose alle

limitazioni stabilite ella rimane invece tuttora abile normalmente (100% per

rendimento e presenza). Visto il decorso fino ad oggi con un quadro clinico

invariato da aprile (mia visita) e dicembre (valutazione Dr. __________) la

presente valutazione è da ritenere definitiva.” (doc. 40)

L’attrice ha

ulteriormente trasmesso altri certificati del proprio curante che attestano una

completa inabilità lavorativa (doc. 41, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 57, 59,

62), oltre ad ulteriori referti del dr. med. __________ (doc. 63/16), del dr.

med. __________ (doc. 63/15), del dr. med. __________ (doc. 63/14), della

dr.ssa med. __________ (doc. 63/12) e del dr. med. __________ (doc. AH).

L’interessata

è nuovamente stata visitata dal dr. med. __________ in data 2 ottobre 2015

(doc. 63/15A). Dopo aver posto la diagnosi ed aver descritto quanto successo nel

frattempo, ha affermato che:

“(…)

Prinzipiell

ist die Patientin für eine leichte wechselbelastende Tätigkeit mit Möglichkeit

zu vermehrten Pausen und Stellungwechseln sowie Heben von Lasten unter 5 kg

arbeitsfähig. Sollte eine genauere Einschätzung der Arbeitsfähigkeit gewünscht

werden, würde ich eine Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit

empfehlen, dies nach Möglichkeit aber erst im Anschluss an die rheumatologische

Komplextherapie (…)”

Successivamente

l’attrice ha prodotto ulteriori certificati di inabilità lavorativa totale

rilasciati dal proprio curante (doc. 66, 67, 78), nonché un referto del dr.

med. __________ che ha attestato una completa inabilità lavorativa dal 24

gennaio 2016 al 20 febbraio 2016 durante una degenza presso la Clinica di __________

di __________ (doc. 70) e poi fino al 27 marzo 2016 (doc. 72).

L’11 luglio

2016.

il dr. med. __________ ha chiesto un consulto e sedute di psicoterapia per

l’attrice per problematiche psicologiche depressive reattive alla situazione

post-traumatica, rispettivamente malattia con relative conseguenze economiche e

socio-familiari, sedute già iniziate durante il recente ricovero di

riabilitazione con apparente buon risultato terapeutico da continuare per

valutare migliori risultati (doc. XIII/BU). L’attrice ha inoltre prodotto

ulteriori certificazioni di completa inabilità lavorativa redatte dal curante

(doc. XIII/BP; XIII/BQ; XIII/BR; XIII/BS; XIII/BT).

Dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale emerge quanto segue.

Il 22 agosto

2016.

il dr. med. __________ ha affermato:

“(…)

Confermo

di aver concluso per un’incapacità completa e definitiva della signora per

svolgere ulteriormente il suo lavoro di “tutto fare” in un ristorante e questo

dovuto unicamente a malattia, ritenendola invece abile in forma normale ossia

al 100% e rendimento e presenza per un’attività confacente al suo stato di

salute (nel rispetto delle limitazioni da me stabilite a pag. 9 e 10 del mio

rapporto 23.04.2014).

Ora mi si

chiede di meglio esplicitare queste limitazioni. Esse si riferiscono a quanto

esigibile nel rispetto del presente danno alla salute, prendendo in

considerazione la sintomatologia dolorosa presente, la riduzione oggettiva

della funzionalità dell’apparato locomotorio e l’eventuale ulteriore peggioramento

del quadro clinico e/o morfologico se non venissero rispettate.

Vengono

stabilite in base all’accurata raccolta dei dati anamnestici e dopo

un’appropriata visita medica.

I termini

sono da interpretare come segue:

.

esigibilità normale

.

esigibilità lievemente ridotta: tra il 67 e il 100% (medi 83%)

.

ridotta: 34 a 66% (media 50%)

. molto

ridotta: 6 a 33% (media 19%)

. esigua:

1.

a 5% (media 3%)” (doc. XXIV)

Il 28 agosto

2016.

il dr. med. __________ ha affermato:

“(…)

Ich

habe die Patientin einmalig am 22.12.14 und am 02.10.15 untersucht. Beide

Konsultationen hatten zum Ziel, der Patientin die bestmöglichen therapeutischen

Optionen darzulegen und nicht eine differenzierte Bestimmung der

Arbeitsfähigkeit vorzunehmen. Entschprechend hatte ich in meinem Bericht vom

05.10.15

keine genaue Prozentangabe genannt und geschrieben, dass die Patientin

prinzipiell für eine leichte, wechselbelastende Tätigkeit mit Möglichkeit zur

vermehrten Pausen und Stellungswechsel sowie ohne Heben von Lasten über 5 kg

arbeitsfähig ist. Dort hatte ich ebenso geschrieben, dass eine genauere

Einschätzung der Arbeitsfähigkeit im Rahmen einer sogenannten Evaluation der

funktionellen Leistungsfähigkeit durchgeführt werden sollte. Dies, um die

Leistungsfähigkeit zu objektivieren. Aufgrund des chronifizierten Verlaufes

hatte ich der Patientin angeraten, eine stationäre multimodale rheumatologische

Komplextherapie in __________ durchzuführen, welche offensichtlich nicht

erfolgt ist.

1.

Bestätigen Sie, dass AT 1 am 02.10.15 (als Sie di Patientin untersucht haben)

für eine leichte, wechselbelastende Tätigkeit 100% arbeitsfähig war?

Ich

bestätige, dass die Patientin prinzipiell für eine leichte, wechselbelastende

Tätigkeit mit Möglichkeit zur vermehrten Pausen und Stellungswechsel sowie ohne

Heben von Lasten über 5 kg arbeitsfähig war, zu welchem Prozentsatz konnte

aufgrund der bereits stattgehabten Dekonditionierung aber nicht klar eruiert

werden. Daher hatte ich eine Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit

empfohlen.

2.

Seit wann war AT 1 für eine leichte wechselbelastende Tätigkeit 100%

arbeitsfähig (schon am 29.12.2014; vgl. Bericht vom 29.12.2014, doc. A4/AB)?

Siehe

bitte auch Antwort 1. Im Rahmen der zweimaligen rheumatologischen Kontrollen

lagt der Fokus darauf, der Patientin die bestmöglichen therapeutischen Optionen

aufzuzeigen und auf Wunsch zu organisieren. Für eine differenzierte

Einschätzung der Arbeitsfähigkeit hatte ich eine Evaluation der funktionellen

Leistungsfähigkeit empfohlen.” (doc. XXIX)

Il 31 agosto

2016.

il dr. med. __________, caposervizio della Clinica di __________ di __________,

ha affermato:

“(…)

Durante

la degenza (24.01.2016 – 20.02.2016) la paziente era inabile totalmente al

lavoro ed è stata dichiarata ulteriormente inabile fino al 27.03.2016 compreso,

così come certificato in lettera d’uscita, per proseguire un programma di

rinforzo del tronco in palestra, in piscina e con sedute di fisioterapia

individuali finalizzate a un lavoro sulla postura e sull’apertura dello sbocco

toracico, per le patologie sopra elencate.

Dopo tale

periodo abbiamo rimandato al medico curante, Dr. __________, il compito di

rivalutare l’IL.

2.

Alla

dimissione, in base all’evoluzione clinico funzionale, si riteneva la paziente

inabile al 100% nell’ambito del suo lavoro come “cameriera tuttofare” fino al

termine del trattamento riabilitativo programmato in regime ambulatoriale,

quindi si raccomandava al medico curante eventuali decisioni in merito.

A

differenza del Dr. __________, non abbiamo approfondito l’abilità lavorativa in

attività leggere in quanto non obiettivo del ricovero.” (doc. XXXII)

Il 6

settembre 2016 il medico curante dr. med. __________, dopo aver ripercorso

l’intera fattispecie, ha affermato:

“(…)

a) Scusandomi

per la lunga ma, a mio avviso, necessaria elencazione dei fatti che entrano in

merito alla vertenza tra la paziente e la CV 1, rispettivamente antecedenti

alla data di possibile ripresa lavorativa della paziente come aveva previsto il

Dr. med. __________ nella sua perizia e soprattutto l’evoluzione dello stato di

malattia della stessa a seguire, come relazionato con atti specialistici alla

mano, ritengo di essere stato chiaro nel collaborare a far luce su questa

diatriba laddove si evince che la paziente SAREBBE DOVUTA GUARIRE IN DATA

01.06

, condizionale giustamente adoperato dal perito CV 1 ma smentito

dagli eventi concomitanti e successivi di peggioramento dello stato algico

della paziente in esame, addirittura RIPRENDERE L’ATTIVITA` LAVORATIVA NELLA

MISURA DEL 100% (presenza e rendimento normale nonostante le limitazioni

importanti descritte dallo perito nel suo stesso rapporto alla CV 1), cosa che

non è potuta avvenire visto la successiva valutazione specialistica

universitaria, confermata poi dal ricovero suddetto ed eventi aggravanti il già

precario stato di salute della paziente stessa e che stanno a giustificare i

miei certificati di IL al 100% fino al 19.09.2016, come neanche la possibilità

di intraprendere un’attività adeguata ai limiti funzionali descritti dal Dr.

med. __________ durante la sua attività peritale.

b) Per

quanto riguarda lo scritto del Dr. med. __________ del 30.01.2015 in risposta

alla richiesta di delucidazioni mediche alla CV 1, il collega si è limitato

soltanto a leggere la relazione del Dr. med. __________ che invece indirizzava

la paziente a terapie stazionarie come lo stesso dr. med. __________ di __________

(scritto nell’allegato 2) riportava per scritto, cioè sia la decisione del Dr.

med. __________ e successivamente la sua che la paziente doveva seguire un approccio

in modo stazionario della terapia.

c) Cosi

si può anche giustificare il perché, sempre secondo il Dr. med. __________, il

Dr. med. __________ non si esprime sulla CL della paziente: la paziente doveva

ed è stata ricoverata per continuazione di fisioterapia che ambulatoriamente

non dava gli effetti voluti su una eventuale restituito ad integrum,

rispettivamente citando una diagnosi di cronicità quando invece si riteneva, e

si è continuato a ritenere, la stessa, da parte del dr. med. __________, abile al

lavoro al 100% anche nel suo rapporto alla CV 1 del 30.01.2015 in paziente

valutata, ricoverata e ancora in cura per le patologie croniche più volte

citate.

d) Quanto

scritto finora sta a significare che la sig.ra AT 1 non è una simulante,

rispettivamente che le contraddizioni apportate sopra (si diceva che si

trattava di malattia sottogiacente a infortunio e poi che questa malattia non

era più presente consentendo alla paziente una ripresa lavorativa completa

mentre poi, dalle successive viste specialistiche ciò non è stato affermato)

sono state la causa anche di dissidi tra la CV 1 e la sig.ra AT 1, la quale

lamentava spesso un trattamento da parte della CV 1 che le faceva intendere che

era proprio simulante.

e)

Infine, e non per ultimo, nel rispondere alle vostre domande, nello specifico

alla pag. 2 n° 4, il sottoscritto, durante la visita dell’11.07.2016 proponeva

alla paziente un consulto ed eventuali sedute di psicoterapia sulla scorta

della diagnosi psicologica descritta per la prima volta nella anamnesi della

paziente proprio durante la visita del Dr. med. __________ del 17.11.2015 (vedi

pag. 1 – diagnosi principale n° 3 – l’anamnesi a seguire e dove viene nominata

per la prima volta la diagnosi di “reazione depressiva reattiva con iniziale

sindrome fibromialgica”). Perciò, dopo aver ricevuto anche su questo imput

diagnostico, ho consigliato alla paziente una presa a carico psicologica ma la

stessa paziente ha voluto concentrare tutte le sue forze per continuare il suo

programma riabilitativo anche dopo la dimissione Ospedaliera e in seguito

avrebbe deciso di intraprendere anche questo percorso a seconda di un’eventuale

miglioramento del suo status psicologico reattivo alla propria situazione

generale” (doc. XXXIV)

Agli atti vi

sono inoltre gli atti della procedura in ambito AI.

Con perizia

del 26 ottobre 2016, il dr. med. __________, FMH medicina interna e

reumatologia, posta la diagnosi di fibromialgia primaria, sindrome

cervicospondilogena cronica e sindrome lombospondilogena cronica, ha segnatamente

affermato:

“(…)

A livello

diagnostico, come detto sopra, non esiste alcuna discrepanza, vi è qualche

discrepanza tra lo status dei vari specialisti e quanto descritto dal medico di

famiglia. Medico però da considerarsi molto di parte; egli riferisce sempre di

peggioramenti funzionali, rimane però sempre molto vago nella descrizione dello

status, non mi è pertanto possibile confrontare il suo con il mio.

(…)

Le

discrepanze maggiori riguardano la valutazione peritale del Dr. med. __________

e Dr. __________ e quanto valutato dal medico di famiglia, che tutte le volte

parla sempre di peggioramenti ed impossibilità di lavorare.

Personalmente

il mio status è francamente sovrapponibile a quello del Dr. __________, così

come a quello del Dr. __________; da parte mia non posso quindi che

riconfermare quanto anche scritto dal Dr. __________, con abilità lavorativa

del 100% in attività adeguata, le limitazioni le vedremo in seguito.

Questa

abilità è chiaramente stata interrotta per circa 1 mese, durante la degenza

alla Clinica di __________, quindi inabilità lavorativa del 100% anche dal

20.02.16

al 27.03.16.

(…)

Personalmente

non faccio altro che confermare l’abilità lavorativa descritta dal Dr. __________.

(…)

Ho

cercato di farmi spiegare dalla paziente cosa significasse tuttofare, essa nel

ristorante si occupava veramente un po` di tutto, dalla cucina, lavapiatti,

attività al bar e come cameriera; si tratta quindi di attività molto variate

nell’arco di tutta la giornata.

La

Signora al momento presenta soprattutto delle limitazioni per attività più

pesanti, come sollevare ripetutamente pesi superiori ai 10kg, assumere posture

monotone, in particolare ferma in piedi o lavorare a lungo in anteflessione o

con la testa in estensione, vedi alterazione degenerativa cervicale.

L’attività

precedente è secondo me ancora possibile ma nell’ordine del 50%, questo

differisce dal 100% del Dr. __________ per il fatto che ho nuovamente richiesto

bene ed attentamente cosa facesse al ristorante, dove vi erano quindi attività

più e meno favorevoli.” (Pag. da 94 a 96 incarto AI)

Circa la capacità lavorativa nell’attività precedente

il perito ha affermato:

“Massimo

8.

ore al giorno con un rendimento del 50%, in quanto la paziente non può più

fare tutti i lavori.” (pag. 96 incarto AI)

Circa il momento da cui la capacità lavorativa

indicata va considerata valida il perito ha affermato “da fine degenza alla

Clinica di __________, vale a dire dal 27.03.2016” (pag. 96 incarto AI).

Per quanto concerne la capacità lavorativa in attività

adeguata il perito ha affermato:

“(…)

In

un’attività adeguata, dove non debba sollevare pesi superiori ai 10kg in modo

ripetuto, dove possa cambiare postura di tanto in tanto, stando in particolare

più seduta (la paziente è stata quasi mezz’ora seduta da me senza problemi),

dove non debba lavorare in anteflessione o con iperstensione del collo, dove

non debba lavorare sopra l’orizzontale, la paziente è già sin da ora abile al

100%, vale a dire 8 ore con rendimento al 100%.

La

Signora mi dice di essere in possesso di un certificato di impiegata d’ufficio,

attività che di base sarebbe ideale.”

Il 9 gennaio

2017.

la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha redatto la

perizia richiesta dall’UAI dopo le visite del 23 novembre 2016 e del 7 dicembre

2016.

(doc. LXII/2, pag. 1). Posta la diagnosi di episodio depressivo di media

gravità (ICD 10: F32.1) e disturbo da dolore con fattori somatici e psichici

(ICD 10 F: 45.41), ha concluso affermando:

“(…)

Per

quanto finora argomentato, per quanto emerso dall’esame della documentazione

messa a disposizione, dall’anamnesi, dalla descrizione della giornata,

dall’esame clinico effettuato secondo vocabolario AMDP-System, dalla

descrizione dei limiti e delle risorse effettuata secondo schema MINI-ICF-APP e

dalle dichiarazioni soggettive si giudica che la capacità lavorativa di questa

assicurata sia attualmente pari al 50% (tempo ridotto, rendimento ridotto) per

l’attività da ultimo svolta e per qualsiasi attività confacente, dal punto di

vista strettamente psichiatrico.

Un’attività

adeguata dovrebbe essere svolta in un ambiente supportivo, senza grandi

richieste di performance, senza grandi responsabilità, senza grandi necessità

di pianificazione, senza eccessive interazioni con le persone e con i colleghi,

con la possibilità di riposarsi regolarmente.

(…)

Queste

valutazioni sono da riferirsi al momento dell’attuale accertamento peritale

poiché non si riesce a reperire una datazione più precisa dal punto di vista

strettamente psichiatrico. D’altronde l’episodio depressivo si è instaurato in

maniera subdola.

Tra il

gennaio e il febbraio 2016 ella è stata valutata presso la Clinica di __________

di __________ dal punto di vista psicologico, quindi non da un medico

psichiatra che presumibilmente sarebbe riuscito a dare un quadro più preciso

della situazione che senz’altro si stava già evolvendo.

Trovo

quindi arduo esprimermi in maniera più precisa sui periodi pregressi” (doc.

LXII/2)

Da parte sua

il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale del 19 gennaio 2017 ha

stabilito che l’assicurata è stata completamente inabile al lavoro dal 15

dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 ed al 50% dal 1° gennaio 2016, nell’attività

abituale ed in qualsiasi attività adatta al suo stato di salute (doc. XLII/1,

pag. 1 e 2).

Il 31

gennaio 2017 il dr. med. __________, specialista FMH neurochirugia, dopo le

visite del 13, 20 e 31 gennaio 2017, ha affermato che “faccio rieseguire RM

cervicale che evidenzia ernia discale intraforaminale C5-C6 sinistra che spiega

le algie brachiali attuali. Prescrivo Fortecortin per 7 giorni senza beneficio

e quindi eseguo in scopia infiltrazione periradicolare C6 sinistra in scopia

con triamcinolone il 26.1.2017. Oggi riferisce miglioramento del 60% e non sta

assumendo altri farmaci. Prescrivo Lyrica 50mg alla sera per alcuni giorni e

poi 50 mg mattino e sera. Se recrudescenza delle algie consiglio ACIF C5-C6”

(doc. GG OSS-1).

Il 18

gennaio 2017 la dr.ssa med. __________, FMH radiologia, ha concluso affermando:

“sostanziale stabilità del quadro. Nota stenosi pre ed intraforaminale a

livello C5-C6 a sinistra con effetto compressivo su C6. A livello C4-C5 bulging

discale ponderato a sede mediolaterale sinistra con impronta sulla parete

anteriore del sacco durale e del midollo ed effetto di dislocazione

sull’origine della radice C5 a sinistra. Stabili le restanti discopatie.”

(doc. GG OSS-3).

2.7

Circa

l’aspetto medico, va rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11

settembre 2015, pubblicata in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha

stabilito che una perizia privata non costituisce un mezzo di prova ai sensi

dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel processo civile le perizie di parte (Privatgutachten)

devono essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di

parte. Questa giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti

dall’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, che nella maggior

parte dei Cantoni sono giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali

(cfr. Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).

Nel caso evaso dall’Alta Corte lo scorso settembre, si trattava di

un assicurato al beneficio di un’assicurazione di indennità giornaliera fondata

sulla LCA che era incapace al lavoro e ha domandato una rendita di invalidità,

che la sua assicurazione privata ha rifiutato fondandosi su una perizia che

essa stessa ha fatto eseguire da un medico specialista in psichiatria e

psicoterapia, il quale si è basato sugli atti medici e ha visitato

personalmente l’interessato, non ritenendo infine un’incapacità lavorativa.

L’assicurato ha quindi chiamato in giudizio la sua assicurazione, ma davanti al

Tribunale cantonale ha perso la causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4

valutazioni mediche agli atti (la perizia di parte allestita su mandato dell’assicuratore,

il referto del curante, la perizia interdisciplinare e il parere di un altro

medico a cui l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti) giunte a conclusioni

differenti sulla capacità lavorativa dell’assicurato, si sono basati sulla

perizia di parte dell’assicuratore malattia e in virtù della verosimiglianza

preponderante hanno ritenuto che l’assicurato non fosse inabile al lavoro. La

prima istanza si è basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd, secondo cui la

perizia di parte fatta esperire dall’assicuratore malattia ha il valore di un

mezzo di prova (cfr. consid. 2.1). L’assicurato ha quindi inoltrato un ricorso

in materia civile presso il Tribunale federale, lamentando che la perizia fatta

allestire dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma di parte, perciò dal

profilo del diritto processuale civile valeva soltanto, come stabilito dalla

DTF 132 III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di parte e non come

mezzo di prova (cfr. consid. 2.2).

Il TF ha dovuto quindi esaminare la questione di sapere se la

perizia di parte sulla quale si è fondato l’assicuratore malattia

nell’assicurazione complementare sia un mezzo di prova ai sensi del Codice di

procedura civile.

Nelle sue considerazioni, l’Alta Corte ha evidenziato che nel

diritto delle assicurazioni sociali il Tribunale federale ha ritenuto nella DTF

125.

V 351 come il semplice fatto che la presa di posizione del medico avvenga

nell’ambito di una perizia di parte a domanda dell’assicuratore non sia

sufficiente per mettere in dubbio il valore probatorio della perizia. Essa ha

dunque valore di un mezzo di prova. Per contro, nel diritto privato, secondo

giurisprudenza costante una perizia di parte non è un mezzo di prova, ma una

semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83

consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).

Nel diritto privato, l’art. 168 cpv. 1 CPC enumera esaustivamente

i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale

federale ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in

particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia

di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia

giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).

Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve

potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168

cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla

quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è

un mezzo di prova, poiché il legislatore escluso la perizia di parte come mezzo

di prova in generale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale

perizia ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3: “[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel i.S.v.

Art. 168 Abs. 1 ZPO

allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO ab”).

Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle

assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova

applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato

che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di

mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF

140.

III 24; DTF 132 III 83).

Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono

generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert),

di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale

Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente

quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la

perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze

processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito

dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente

contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per

nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il

Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e

soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il

ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1

CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di

prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr.

consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto

e gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento

delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte

(cfr. consid. 4).

Va ancora evidenziato che

con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito

che in caso di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne

il contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando

elementi oggettivi, non bastando una critica generica (“Dans

le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B.________, datée

du 1er juillet 2015, comportant sept pages. Ce

rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à

considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23

juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la

contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas

d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A.________,

psychiatre qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au

rapport de l'expert privé B.________, faute d'objectivité et de neutralité de

ce dernier. Si le Dr A.________ relève des discordances entre le diagnostic

posé par le Dr B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive

prolongée), les plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est

pas incapable de travailler, le premier ne discute pas précisément les

allégations figurant dans l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause

des allégations factuelles contenues dans cette expertise demandée par

l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme

l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est

exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le

rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de

telles circonstances, les allégations précises de l'expertise privée -

contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve de leur véracité si

elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office de

l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus

de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré était

entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas

violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________ avait

emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).

2.8

Affinché un rapporto medico in

ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale

prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,

l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto

del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.9

Alla luce di

quanto sopra esposto questo Tribunale, per i motivi che seguono, malgrado la

conclusione del medico SMR, dr. med. __________, che nel rapporto finale del 19

gennaio 2017 ha concluso per un’inabilità lavorativa totale dell’attrice dal 15

dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 ed al 50% dal 1° gennaio 2016, deve

concludere che l’interessata dal 1° giugno 2014 è stata incapace al lavoro al 100%

nella sua precedente attività di tuttofare, mentre è stata capace al 100% in

attività leggere e confacenti con le limitazioni descritte dal dr. med. __________.

Solo successivamente, come si vedrà in seguito, al più presto a partire dal

mese di novembre 2015, a causa della patologia psichiatrica, è incapace al

lavoro al 50% sia nella precedente attività che in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute. Essa è inoltre stata completamente inabile

al lavoro durante la degenza presso la Clinica di __________ di __________ dal

24.

gennaio 2016 al 20 febbraio 2016 e poi fino al 27 marzo 2016 (cfr. doc.

XXXII e perizia del dr. med. __________).

Determinante

tuttavia, nel preciso caso di specie, come si vedrà ai consid. 2.10 e seguenti

e segnatamente al consid. 2.12, è l’incapacità lavorativa dell’attrice dal 1°

giugno 2014.

2.9.1

Per quanto concerne l’aspetto reumatologico questo TCA non ha

alcun motivo per distanziarsi dalla perizia del dr. med. __________, FMH

medicina interna e reumatologia, che con referto del 26 ottobre 2016 ha

accertato come l’attrice possa svolgere la sua precedente attività nella misura

del 50% (dal 27 marzo 2016 [cfr. pag. 96]) ed un’attività leggera nella misura

del 100% (dal 1° giugno 2014 come stabilito dal dr. med. __________). Il suo

referto presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa

essere riconosciuto, a un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con

riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in

particolare, il perito AI ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e

motivato, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF

8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2) ed ha preso in considerazione

tutti i mali di cui si lamenta l’attrice e la documentazione da lei prodotta.

Del resto lo specialista rileva che lo status da lui accertato è sovrapponibile a quello del dr.

med. __________ e del dr. med. __________ e che “non posso quindi che

riconfermare quanto scritto anche dal Dr. __________, con abilità lavorativa

del 100% in attività adeguata” (pag. 9 della perizia, pag. 95 incarto AI).

Egli ha inoltre spiegato

la divergenza, rispetto alle conclusioni del medico di fiducia della convenuta

relativamente alla capacità lavorativa nella precedente professione (50% invece

dello 0%), che del resto è valida dal 27 marzo 2016 (cfr. pag. 96 perizia AI)

affermando di aver “nuovamente richiesto bene ed attentamente

cosa facesse al ristorante, dove vi erano quindi attività più e meno favorevoli” (pag. 98 incarto AI). La RM della colonna cervicale del 10 marzo 2016

non porta ad un altro esito (pag. 93 incarto AI).

Le

considerazioni dell’attrice manifestamente non costituiscono una contestazione

motivata come l’esige la giurisprudenza federale (DTF 141 III 433 e sentenza

4A_318/2016, consid. 3.2), rammentato inoltre che il valore probatorio di un rapporto

medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto

dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre

2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti).

In

particolare non sono tali le attestazioni di una incapacità

lavorativa totale del dr. med. __________, rilasciate a scadenza regolare (cfr.

doc. 28, 29, 30 e simili). Queste certificazioni non sono infatti da

considerare quale contestazione qualificata ai sensi della giurisprudenza (DTF

141.

III 433 e sentenza 4A_318/2016, consid. 3.2), limitandosi ad

attestare la completa inabilità lavorativa senza tuttavia indicare alcuna

diagnosi, alcuna prognosi e senza confrontarsi con le valutazioni approfondite

e motivate del dr. med. __________. Il curante del resto non è specialista in

reumatologia, contrariamente agli altri medici che hanno valutato la capacità

lavorativa dell’attrice, ma è specialista in medicina interna generale. D’altra

parte le sue certificazioni non sono sufficientemente motivate e non contengono

dati oggettivi atti a sovvertire le convincenti conclusioni del dr. med. __________

che ha confermato la presa di posizione del medico incaricato dalla Cassa. Neppure

il referto del 6 settembre 2016, trasmesso dopo essere stato interpellato da

questo Tribunale, contiene elementi medici oggettivi che possano far ritenere

una diversa valutazione. Lo stesso perito dell’AI, dr. med. __________, ha infatti

rilevato come “vi è qualche discrepanza tra lo status dei vari specialisti e

quanto descritto dal medico di famiglia. Medico però da considerarsi molto di

parte; egli riferisce sempre di peggioramenti funzionali, rimane però sempre

molto vago nella descrizione dello status, non mi è pertanto possibile

confrontare il suo con il mio” e “le discrepanze maggiori riguardano la

valutazione peritale del Dr. __________ e Dr. __________ e quanto valutato dal

medico di famiglia, che tutte le volte parla sempre di peggioramenti ed

impossibilità di lavorare” (pag. 94 incarto AI).

Neppure le affermazioni che

l’attrice riporta nello scritto del 14 febbraio 2017 e che attribuisce al

proprio curante portano ad un’altra soluzione. Del resto, come si vedrà in

seguito, determinante è la questione della capacità lavorativa dal 1° giugno

2014.

Eventuali peggioramenti dello stato di salute sopravvenuti nel 2015 o nel

2016.

in questa precisa fattispecie non sono rilevanti (cfr. consid. 2.10 e

seguenti, segnatamente 2.12). In particolare, circa la diagnosi, contestata, di

fibromialgia citata dal dr. med. __________ o circa l’inizio dell’incapacità

lavorativa dovuta alla patologia psichiatrica (cfr. consid. 2.9.2), intervenuta

al più preso nel corso del 2015 (cfr. consid. 2.9.2), va ribadito che, nella

misura in cui, nel giugno 2014 e nei mesi immediatamente successivi, l’attrice

era completamente abile al lavoro in attività leggere, quanto avvenuto

successivamente non ha un influsso sulle prestazioni in oggetto (consid. 2.10.

e seguenti, segnatamente 2.12). Quanto alla richiesta di un contraddittorio con

i periti dell’UAI, sollevata con le osservazioni del 14 febbraio 2017, va

evidenziato che il Tribunale ha trasmesso alle parti le perizie allestite

nell’ambito della procedura AI del dr. med. __________ e della dr.ssa med. __________,

la presa di posizione del medico SMR, dr. med. __________ ed ha assegnato loro

un termine per prendere posizione e per visionare l’intero incarto AI presso

questo TCA. Il diritto di essere sentito è stato salvaguardato. Tant’è che

l’attrice ha prodotto ulteriore documentazione medica ed ha citato una presa di

posizione attribuita al proprio medico curante (doc. LXX).

Per quanto

concerne il dr. med. __________, egli pur confermando che l’interessata avrebbe

potuto svolgere un’attività leggera, non si esprime circa la percentuale di

capacità lavorativa, rilevando che per stabilire il grado di abilità, sarebbe

stato necessario procedere ad ulteriori accertamenti e che era stato chiamato a

stabilire quali terapie adottare e non se l’interessata era ancora capace al

lavoro (doc. XXIX).

Infine,

neppure il referto del 18 gennaio 2016 apporta particolari novità, siccome

nelle conclusioni della dr.ssa med. __________ figura: “sostanziale

stabilità del quadro. Nota stenosi pre ed intraforaminale a livello C5-C6 a

sinistra con effetto compressivo su C6. A livello C4-C5 bulging discale

ponderato a sede mediolaterale sinistra con impronta sulla parete anteriore del

sacco durale e del midollo ed effetto di dislocazione sull’origine della radice

C5 a sinistra. Stabili le restanti discopatie” (doc. FF2).

Le

valutazioni relative al periodo successivo, come già ribadito, per i motivi

esposti al consid. 2.10 e seguenti (e segnatamente al consid. 2.12), non sono

rilevanti per il pagamento delle prestazioni in oggetto.

2.9.2

Anche per quanto

concerne la perizia psichiatrica allestita il 9 gennaio 2017 nell’ambito della

procedura AI dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,

questo TCA non ha alcun motivo per distanziarsene.

Il suo

referto non contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla

giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un apprezzamento medico,

piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351

consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI

1991.

U 133 consid. 1b): in particolare, la perita AI ha espresso il suo

apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un esame

approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2) ed

ha preso in considerazione tutti i mali di cui si lamenta l’attrice e la

documentazione da lei prodotta.

La

specialista, del resto l’unica psichiatra che si è espressa sul tema, ha

concluso per una incapacità lavorativa “attualmente” (pag. 10 della

perizia; doc. LXII/2) del 50% in qualsiasi attività ed ha aggiunto che “queste

valutazioni sono da riferirsi al momento dell’attuale accertamento peritale

poiché non si riesce a reperire una datazione più precisa dal punto di vista

strettamente psichiatrico. D’altronde l’episodio depressivo si è instaurato in

maniera subdola” e che “tra il gennaio e il febbraio 2016 ella è stata

valutata presso la Clinica di __________ di __________ dal punto di vista

psicologico, quindi non da un medico psichiatra che presumibilmente sarebbe

riuscito a dare un quadro più preciso della situazione che senz’altro si stava

già evolvendo” (pag. 10 e 11 della perizia, doc. LXII/2). La perita ha

inoltre evidenziato che “[…] il quadro non risulta ancora cristallizzato

essendo presente da relativamente poco tempo […]”(pag. 9 della perizia,

doc. LXII/2).

A questo

proposito il TCA evidenzia che nel rapporto del 18 novembre 2015, in seguito

alla consultazione del 17 novembre 2015, il dr. med. __________, caposervizio

della Clinica di __________ di __________, tra le diagnosi ha indicato anche la

“reazione depressivo-reattiva con iniziale sindrome fibromialgica”

(allegato al doc. AQ), precisando che “la paziente dà l’impressione di una

reazione depressiva e presenta un’iniziale sindrome fibromialgica” (pag. 3,

doc. AQ). Anche nel rapporto del 26 febbraio 2016 del medesimo medico e

relativo alla degenza dal 24 gennaio 2016 al 20 febbraio 2016, figura quale

diagnosi principale la “iniziale sindrome fibromialgica”

(sottolineatura del redattore, pag. 65 incarto AI).

In

precedenza, nel referto del 5 ottobre 2015, il dr. med. __________ ha affermato

di aver proposto all’attrice una terapia complessa multimodale in ambito

reumatologico “dies auch in Kombination mit einer psychologischen

Beurteilung, da die Patientin ein sehr dysthimen Eindruck macht” (doc.

15A), mentre il dr. med. __________, il 19 marzo 2015, ha accennato, nelle

comorbidità ad una sindrome ansiosa (doc. AH).

Al fine di

stabilire l’inizio della patologia psichica invalidante, il TCA ha interpellato

il medico curante, dr. med. __________, che segue l’attrice sin dall’infortunio

del dicembre 2013, e dopo aver rilevato che l’11 luglio 2016 il medico aveva

chiesto, in favore dell’attrice, un consulto e sedute di psicoterapia, gli ha

chiesto, tra l’altro, da quando è insorta la patologia psichica e da quando ed

in che misura la medesima incide sulla capacità lavorativa (doc. XXIII). Il curante

ha affermato di aver proposto le sedute di psicoterapia sulla scorta della

diagnosi posta dal dr. med. __________ il 17 novembre 2015 (doc. XXXIV).

Va ancora

evidenziato che nel rapporto medico del 1° ottobre 2015, richiesto dall’UAI

nell’ambito della richiesta di prestazioni AI, il dr. med. __________, dopo

aver precisato che l’ultimo controllo era stato effettuato il 4 settembre 2015,

non aveva indicato alcuna diagnosi psichiatrica tra quelle invalidanti (cfr.

pag. 45 incarto AI: “sindrome algica lombovertebrale/vertebrogena cronica su

osteocondrosi anteriore L2-L3 con segni di Modic I, discopatia con protrusione

paramediana dx L5-S1, attrito sottoacromiale e sottodeltoide con tendinosi del

sovraspinato e borsite sottoacromiale, tiroidite cronica automimmune di

Hashimoto paucisintomatica”).

Alla luce di

quanto sopra esposto un’incapacità lavorativa per motivi psichici può essere fatta

risalire al più presto al 17 novembre 2015 quando il dr. med. __________ ha

rilevato la presenza di una sindrome fibromialgica, poi tuttavia non confermata

dalla dr.ssa med. __________, la quale ha comunque evidenziato che “tra il

gennaio e il febbraio 2016 ella è stata valutata presso la Clinica di __________

di __________ dal punto di vista psicologico, quindi non da un medico

psichiatra che presumibilmente sarebbe riuscito a dare un quadro più preciso

della situazione che senz’altro si stava già evolvendo” pag. 10 e 11

della perizia, doc. LXII/2, sottolineature del redattore). Come si vedrà in

seguito (cfr. segnatamente consid. 2.12 e seguenti), la questione dell’esatta

data d’inizio dell’incapacità lavorativa al 50% in qualsiasi attività per

motivi psichici non necessita tuttavia di particolari approfondimenti.

2.9.3

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, il TCA deve concludere che l’attrice, dal 1°

giugno 2014 è incapace al lavoro al 100% nella precedente attività lavorativa

di tuttofare, mentre è capace al lavoro al 100% in attività semplici e

ripetitive confacenti al suo stato di salute con le limitazioni indicate dal

dr. med. __________ dapprima e dal dr. med. __________ in seguito. Al più

presto dal 17 novembre 2015 l’attrice è incapace al lavoro al 50% in qualsiasi

attività.

Va ora esaminato quali sono le

conseguenze delle sopra citate incapacità lavorative sull’eventuale diritto

alle prestazioni.

2.10

Va

qui evidenziato come in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità

lavorativa vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di

ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute (art. 61 LCA).

A

norma dell’art. 61 LCA:

"

In caso di sinistro, l’avente

diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi

pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i

provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.

Se l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo

inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui

troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto."

Con

sentenza 5C.176/1998, del 23 ottobre 1998, al consid. 2c, l’Alta Corte ha

affermato:

"

(…)

L'art. 61 LCA esprime infatti il medesimo principio

generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da cui il

Tribunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a tal fine

essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114 V 281

consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave della

libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da Maurer

(Schweizerisches Privatversiche- rungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con

riferimento all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un

intervento chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta

l'applicabilità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che,

per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un'attività

professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali

hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e

in che misura sia possibile esigere dall'attore un cambiamento di professione e

se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle

circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa

rinviata all'autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per

nuova decisione. (...)."

In concreto, l’art.

__________ CGA prevede il medesimo concetto.

Per

l’art. __________ CGA infatti se un assicurato risulta inabile al lavoro nella

sua professione abituale, entro 3 mesi egli è tenuto a cercare lavoro in un

altro settore d’attività, oppure annunciarsi presso l’assicurazione invalidità

risp. all’assicurazione disoccupazione.

Per

cui, in caso d’incapacità lavorativa durevole nell’ambito dell’attività

abituale, come nel caso di specie, in ossequio all’obbligo di ridurre il danno,

l’assicurato è tenuto a cambiare professione (cfr. DTF 114 V 283). Per quanto

concerne la determinazione del termine che può essere assegnato all’attore per

procedere al cambiamento di professione nell’ambito delle assicurazioni sociali

l’allora Tribunale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3

ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987, p.

108; 1994, p. 113ss). In questo contesto, é opportuno rammentare che l'assicurato

che, incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua residua

capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività

professiona­le che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà,

ritenuto che l'assenza di quest'ultima non é scusabile se non derivante da

malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI 1987

p. 106 consid. 2).

Va

qui ricordato che nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 KV 112, pag. 122 seg., l’allora TFA ha stabilito

l'applicabilità in ambito LAMal, della giurisprudenza elaborata allorquando

ancora era in vigore la LAMI. La giurisprudenza è stata confermata con sentenza

K 64/05 del 29 giugno 2006.

Il Tribunale federale ha

applicato la medesima giurisprudenza alle assicurazioni complementari contro le

malattie rette dal dritto privato. Con sentenza del 7 maggio 2002 (5C.74/2002), l’Alta Corte ha ad esempio ritenuto ammissibile assegnare un termine di 3-5 mesi per il

riadattamento professionale.

In

DTF 133 III 527, il TF ha affermato:

"

(…)

3.2.1

L'art. 61 LCA dispose que lors du sinistre, l'ayant

droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage;

s'il n'y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de

l'assureur sur les mesures à prendre et s'y conformer (al. 1); si l'ayant droit

contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut

réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait

été remplie (al. 2).

Dans des arrêts qui concernaient comme ici

une assurance collective d'indemnités journalières selon la LCA (arrêt

5C.211/2000 du 8 janvier 2001, consid. 4c non publié à l' ATF 127 III 106; arrêt 5C.176/1998 du 23 octobre 1998,

consid. 2c), le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 61 LCA était

l'expression du même principe général dont le Tribunal fédéral des assurances

déduisait, en matière d'assurance d'indemnités journalières soumise au droit

des assurances sociales, l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage par un

changement de profession lorsqu'un tel changement peut raisonnablement être

exigé de lui, pour autant que l'assureur l'ait averti à ce propos et lui ait

donné un délai adéquat (cf. ATF 111 V 235 consid. 2a; ATF 114 V 281 consid. 3a; voir aussi VINCENT BRULHART,

L'assurance collective contre la perte de gain en cas de maladie, in Le droit

social dans la pratique de l'entreprise - questions choisies, 2006, p. 95 ss,

107). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, lorsque

l'assuré doit envisager un changement de profession en regard de l'obligation

de diminuer le dommage, la caisse doit l'avertir à ce propos et lui accorder un

délai adéquat - pendant lequel l'indemnité journalière versée jusqu'à présent

est due - pour s'adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour trouver un

emploi; dans la pratique, un délai de trois à cinq mois imparti dès

l'avertissement de la caisse doit en règle générale être considéré comme

adéquat (arrêt K 14/99 du 7 février 2000, publié in Assurance-maladie et

accidents [RAMA] 2000 n° KV 112 p. 122, consid. 3a; voir

aussi JEAN-LOUIS DUC, Assurance sociale et assurance privée, 2003, p.

109-111).”

Il

periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia

la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente

riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha

tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi

la durata del periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle

circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età

dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF

114.

V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la

sentenza citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per

contro determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000

no. KV 112 pag. 123 consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile

periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte

dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti

a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ

2000.

II pag. 440).

In una

sentenza 4A_111/2010 del 12 luglio 2010 il TF ha già avuto modo di affermare:

"

(…)

3.1

Au regard de l'art. 2 LPGA, les

assurances privées n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 21 al. 4

LPGA, et jusqu'ici, le Tribunal fédéral n'a pas examiné si cette disposition-ci

se prête néanmoins à une transposition à ces assurances.

La jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances actuellement codifiée à l'art. 21 al. 4 LPGA, relative aux

assurances sociales, est rapportée dans un arrêt du 16 juillet 2007 relatif à

une assurance privée (ATF 133 III 527 consid. 3.2.1 p. 531); elle n'avait

toutefois pas d'incidence sur l'issue de la cause car aucun changement de

profession ni d'activité n'était exigé de l'assuré. Auparavant, dans d'autres

contestations en matière d'assurance privée, le Tribunal fédéral avait renvoyé

une affaire à la juridiction cantonale parce que celle-ci devait examiner si un

changement de profession était exigible et si le délai fixé par l'assureur

était « approprié aux circonstances » (arrêt 5C.176/1998 du 23 octobre 1998,

consid. 2). Dans un autre cas, le tribunal avait relevé que d'après les

constatations de fait déterminantes, il n'apparaissait pas qu'un changement de

profession fût raisonnablement exigible ni que l'assureur eût imparti à

l'assuré, à cette fin, un « délai adéquat pour trouver un emploi » (arrêt

5C.211/2000 du 8 janvier 2001, consid. 4c). Dans une troisième cause, le

tribunal avait rejeté la critique de l'assuré qui se plaignait d'un délai

d'adaptation trop bref, fixé à trois mois par la juridiction cantonale (arrêt

5C.74/2002 du 7 mai 2002, consid. 3).

En doctrine, plusieurs auteurs mentionnent

ces décisions et ils en déduisent sans plus d'explication que l'art. 21 al. 4

LPGA fait règle aussi en droit des assurances privées (Bettina Kahil-Wolff et

Emmanuelle Simonin, Révision totale de la LCA : l'avant-projet et les

assurances sociales, in Quoi de neuf en droit social ?, 2009, p. 130; Gebhard Eugster,

Vergleich der Krankentaggeldversicherung (KTGV) nach KVG und nach VVG, in

Krankentaggeldversicherung : Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,

2007, p. 85; Vincent Brulhart, L'assurance collective contre la perte de gain

en cas de maladie, in Le droit social dans la pratique de l'entreprise, 2006,

p. 107; voir aussi Jean-Louis Duc, Le droit applicable aux assurances

complémentaires, PJA 2010 p. 473).

Leur opinion doit être approuvée dans la

mesure où la démarche imposée à l'assureur, selon le principe de l'art. 21 al.

4.

LPGA, est une concrétisation des règles de la bonne foi qu'en vertu de l'art.

2.

al. 1 CC, chacun doit respecter dans l'exercice de ses droits et l'exécution

de ses obligations. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit manifeste,

prohibé par l'art. 2 al. 2 CC, lorsqu'une personne use de son droit sans

ménagement ou de manière inutilement rigoureuse (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169; 135 III 349 consid. 3 p. 355; 120 II 105 consid. 3a p. 108), notamment lorsqu'elle

choisit sans raison objective, parmi plusieurs solutions équivalentes, celle

qui est la plus nuisible à l'autre partie (ATF 131 III 459 consid. 5.2 p. 462/463). De ce point de

vue, lorsque l'assureur d'indemnités journalières estime que l'incapacité de

travail a pris fin, à l'issue d'une période durant laquelle il a reconnu le

droit de l'assuré à ses prestations, on peut attendre de lui qu'il en donne

avis à l'assuré et qu'il prolonge le service des indemnités pendant le délai a

priori nécessaire à une reprise effective de l'activité. La défenderesse ne

peut guère contester la justification de cet avis et de ce délai car par sa

lettre du 27 juin 2008, où elle accordait au demandeur un délai d'un mois pour

s'annoncer à l'assurance-chômage, elle a précisément donné un avertissement de

ce genre.

3.2

La contestation porte donc surtout sur

la durée du délai de réflexion ou d'adaptation, que la Cour des assurances

sociales a prolongé de quatre mois. En l'espèce, la durée totale de cinq mois

semble considérable compte tenu que la réinsertion professionnelle du demandeur

consistait simplement à retrouver un emploi dans la même profession. Dans sa

lettre d'avertissement, la défenderesse annonçait toutefois une suspension

complète de ses prestations et elle omettait, par là, de prendre en

considération que le docteur A.________ préconisait une reprise progressive du

travail, au taux de 50% d'abord, puis, après quelques semaines seulement, à

temps complet. Or, pour le travailleur à la recherche d'un emploi, il est

particulièrement difficile de trouver un employeur prêt à accepter de pareilles

modalités. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas

que la Cour des assurances sociales ait abusé du pouvoir d'appréciation qu'il

convient de lui reconnaître conformément à l'art. 4 CC (cf. ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123; 133 III 257 consid. 3.2 p. 272).

4.

La défenderesse soutient vainement que le

demandeur avait l'obligation de solliciter l'assurance-chômage afin qu'elle pût

imputer les indemnités de cette assurance sur ses propres prestations. En

effet, c'est au contraire l'assurance-chômage qui est subsidiaire par rapport à

une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie, y compris une

assurance privée, et c'est donc l'assurance-chômage qui diminue ses indemnités

de ce que l'assuré reçoit de l'autre assurance (art. 28 al. 2 de la loi

fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité - LACI; ATF 128 V 176 consid. 5 p. 181).”

2.11

In concreto

l’assicurata è stata vittima di un infortunio il 14 dicembre 2013 e

l’assicuratore contro gli infortuni ha versato le prestazioni pattuite fino al 30

aprile 2014. Ritenuto che successivamente l’incapacità lavorativa “è da

ascrivere alle patologie morbose preesistenti all’evento del 14 dicembre 2013”

(cfr. doc. AA, decisione su opposizione del 27 novembre 2014, pag. 6), è

subentrata l’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia che ha

cessato il versamento delle prestazioni con il 31 maggio 2014.

L’assicuratore

avrebbe tuttavia dovuto dare all’attrice un termine di 3-5 mesi per cambiare

professione, a partire dal 1° giugno 2014.

La convenuta

evidenzia che l’art. __________ CGA prevede un termine di soli tre mesi

per cambiare professione.

A questo

proposito il TCA ha già stabilito, con sentenza 36.2015.94 del 30 giugno 2016,

che un termine di 3 mesi se previsto dalle CGA è contrario alla giurisprudenza

federale, la quale ha deciso che l’assicuratore deve applicare un termine tra 3

e 5 mesi, il quale va determinato di caso in caso, sulla base di un esame

accurato della situazione concreta. In particolare occorre esaminare, in base

all’età della persona assicurata e dello stato del mercato del lavoro, quali

sono le possibilità reali di ritrovare un’attività che tenga conto delle

limitazioni funzionali (sentenza 4A_304/2012 del 14 novembre 2012,

consid. 2.4) e, in funzione della formazione, dell’esperienza e dell’età

dell’assicurato se un cambiamento d’attività è realmente esigibile (sentenza 4A_304/2012 del 14 novembre 2012, consid. 2.4).

In concreto,

l’assicurata, nata nel 1973 a __________, è ancora giovane. Inoltre dal suo

curriculm vitae si evince che nel corso degli anni ha già cambiato più volte

attività, lavorando quale impiegata presso una ditta di costruzione di __________

(agosto 1993 – giugno 1994), poi quale impiegata di banca presso il __________

a __________ (agosto 1994 – novembre 2002) ed infine quale “chef tournante”

presso due ristoranti di __________. Ella, oltre all’italiano ed al tedesco,

parla anche francese ed inglese (cfr. pag. 30 incarto AI e attestati prodotti).

Inoltre ha avuto esperienze lavorative sia in Svizzera tedesca che nella

Svizzera italiana.

Le sue

possibilità di inserimento nel mondo del lavoro sono ancora buone.

L’interessata, come rilevato dal dr. med. __________, può del resto sollevare

pesi fino a 5kg in maniera lievemente ridotta e fino a 10kg in maniera ridotta,

può manipolare oggetti e attrezzi di precisione normalmente, può stare seduta

non oltre un’ora senza interruzione ed in posizione eretta non oltre mezzora

senza interruzione. Può spostarsi fino ed oltre 50 m in maniera normale e per

lunghi tragitti con pause.

Alla luce di

quanto sopra un cambio di attività è esigibile e un termine di 3 mesi per

cambiare attività appare adeguato.

Ne segue che

all’interessata vanno riconosciute ulteriori indennità al 100% dal 1° giugno

2014.

fino al 31 agosto 2014.

Va ora

esaminato su quale base l’attrice ha diritto alle indennità e se dal 1°

settembre 2014 l’assicuratore deve versare ulteriori prestazioni.

2.12

Dagli

atti emerge che l’attrice è diventata incapace al lavoro dopo lo scioglimento

del suo contratto.

L’assicurata, attiva al

100%, il 28 ottobre 2013 è infatti stata licenziata con effetto dal 31 dicembre

2013.

(doc. XXVI/3) ed il 14 dicembre 2013 alle ore 10:30 ha subito un

infortunio professionale (doc. XXVI/4).

Con sentenza 9C_24/2013 del

25.

marzo 2013, il TF ha rammentato che:

" (…)

4.1

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire in SVR

1998.

KV n. 4 pag. 9 consid. 2b - sotto l'egida della LAMaI, ma enunciando

principi che rimangono validi anche sotto la LAMal (DTF 128 V 149 consid. 2a pag. 152) -

che subisce in particolare una perdita di guadagno il dipendente, nei cui

confronti non è (ancora) stato pronunciato il licenziamento ("in

ungekündigter Stellung"), che diventa incapace al lavoro a causa di

malattia e che non percepisce più il salario dal datore di lavoro. In questi

casi, se la persona assicurata perde (in seguito) il proprio posto a causa

dell'incapacità di lavoro, la perdita di guadagno consiste (anche dopo il

termine di disdetta) nella perdita di salario. In

simile evenienza vale infatti la presunzione che detta persona non avrebbe

perso l'occupazione se non fosse diventata inabile al lavoro (Gebhard Eugster,

Vergleich der Krankentaggeldversicherung nach KVG und nach VVG [in seguito:

Vergleich], in: Adrian von Kaenel [ed.], Krankentaggeldversicherung: Arbeits-

und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 80; inoltre Eugster,

Bundesgesetz über die Krankenversicherung, 2010, pag. 500).

4.2

La situazione si presenta invece diversamente se

il datore di lavoro pronuncia il licenziamento prima che il lavoratore diventa

inabile al lavoro per malattia. In tale evenienza la predetta presunzione non

si giustifica più. Il lavoratore perderebbe in ogni caso la propria

occupazione, a prescindere dalla successiva incapacità lavorativa, la quale in

questo modo non assurge più a causa primaria per la perdita di salario dopo la

scadenza contrattuale. Al pari del lavoratore disoccupato avente di principio diritto

a indennità di disoccupazione ma che a causa della malattia risulta

temporaneamente non collocabile e che pertanto non può riscuotere tali

indennità (v. DTF 102 V 83), la persona diventata

inabile al lavoro dopo avere ricevuto (o espresso lei stessa) il licenziamento

subisce ugualmente una perdita di guadagno a carico dell'assicurazione

d'indennità giornaliera in caso di malattia. Tuttavia - in entrambe le

situazioni - la perdita di guadagno indennizzabile corrisponde (al termine

della scadenza contrattuale e sempre che la copertura assicurativa lo preveda)

alla perdita dell'indennità di disoccupazione (sul coordinamento tra

assicurazione malattia e assicurazione disoccupazione nello specifico contesto

cfr. art. 73 LAMal e art. 28 LADI; DTF 102 V 83 segg.; RAMI 1998 no. KV 43

pag. 420 consid. 3a con riferimenti). È riservato il caso in cui la persona

interessata è comunque in grado di dimostrare che senza l'inabilità al lavoro

avrebbe trovato con ogni verosimiglianza un posto nuovo, concretamente definito

(cfr. sentenza citata 9C_311/2010 consid. 1.2 in fine,9C_332/2007 del 29

maggio 2008 consid. 2.2 in fine e RJAM 1983 n. K 526 pag. 81).

4.3

Dalla situazione appena descritta in cui la

persona assicurata vanta di principio il diritto a indennità di disoccupazione

ma a causa della malattia non è (temporaneamente) collocabile e non le può

riscuotere va infine distinta quella del disoccupato che non può invece neppure

rivendicare siffatto diritto, vuoi perché esso si è esaurito o perché la

persona interessata non adempie le condizioni relative alla durata contributiva

(RAMI 1998 no. KV 43 pag. 420 consid. 3b; cfr. pure sentenza K 121/06 del 16

agosto 2007 consid. 2). In questa ipotesi, l'interessato che diventa inabile al

lavoro non può di principio neppure rivendicare, per la mancata perdita di un

reddito sostitutivo, il diritto a indennità giornaliere di malattia, a meno che

non fornisca la prova che senza la malattia avrebbe iniziato a lavorare in un

posto ben definito (cfr. Eugster, Vergleich, pag. 80 seg. con i riferimenti

alla giurisprudenza in materia). In quest'ultimo caso la perdita di guadagno

consisterebbe nella perdita di salario.

5.

5.1

La Corte cantonale ha accertato che la nascita

del terzo figlio (nel maggio 2011) al termine di una gravidanza difficile,

l'assenza di aiuti, le assenze dal lavoro, l'insorgenza di disturbi del sonno,

di stati d'ansia e di stanchezza avrebbero condizionato la sua qualità di vita

e sarebbero culminate con il licenziamento da lei ritenuto ingiusto e

inaspettato. Secondo il giudice di prime cure, inoltre, l'assicurata era già

ammalata a partire dal mese di giugno 2012 (recte: 2011), ma nonostante ciò - e

malgrado alcuni periodi di assenza dal lavoro - avrebbe proseguito l'attività

lavorativa e il licenziamento avrebbe determinato la sua volontà a prendersi

cura della sua salute. In tali circostanze - applicando la giurisprudenza

sviluppata per i casi esposti sopra al consid. 4.3 -, ha sostenuto che senza la

malattia l'assicurata avrebbe continuato la sua attività lavorativa come nel

periodo precedente, mentre l'assicuratore non avrebbe fornito la (contro)prova

che l'interessata avrebbe rinunciato a nuova occupazione e sarebbe rimasta in

disoccupazione. Egli ha poi rilevato che l'interessata, non più presente sul

posto di lavoro dal 6 ottobre 2011 e malata dal precedente giugno 2011, aveva

diritto a ricevere indennità giornaliere piene - sulla base dell'ultimo salario

percepito prima dell'inizio del caso di assicurazione, conformemente all'art.

6.1

CGA - per perdita di guadagno anche dopo la fine del contratto di lavoro

avvenuta il 30 aprile 2012 e ciò sino al suo ristabilimento avvenuto con

effetto al 1° luglio 2012. Sempre secondo il giudice cantonale, la perdita di

guadagno sarebbe dimostrata dal fatto che, con tutta verosimiglianza, senza la

malattia, l'assicurata non avrebbe perso il lavoro che aveva ormai da una

ventina d'anni (1991).

5.2

L'assicuratore ricorrente, oltre a lamentare un

accertamento arbitrario dei fatti per il motivo che il primo giudice avrebbe

ammesso l'esistenza di una malattia inabilitante già prima del 6 ottobre 2011,

evidenzia l'importanza di operare una distinzione giuridica fra la situazione -

come quella in esame - di un assicurato abile al lavoro al momento della

ricezione della disdetta del contratto di lavoro, il quale sa di doversi

attivare poiché da una determinata data non sarà più alle dipendenze del datore

di lavoro, e quella del lavoratore che invece riceve la disdetta in piena

inabilità lavorativa, e dal quale non si può esigere che si attivi per cercare

un nuovo impiego. (…)”

In

ambito LCA, con sentenza 4A_344/2007 dell’11 marzo 2008, il TF ha affermato:

" 3.3 Secondo la predetta

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il fatto di essere

assicurato per un'indennità giornaliera di un determinato importo e di avere

pagato i relativi premi non comporta automaticamente il diritto al versamento

della somma assicurata in caso di incapacità lavorativa; occorre ancora che

l'assicurato subisca una perdita di guadagno in misura tale da giustificare il

pagamento dell'importo assicurato (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a;

cfr. anche la sentenza non pubblicata del 4 maggio 2004 nella causa K 146/03

consid. 3.1).

3.3.1

Sotto il suo titolo marginale

"Coordinamento con l'assicurazione contro la disoccupazione", l'art.

73.

cpv. 1 LAMal dispone che ai disoccupati colpiti da una incapacità lavorativa

superiore al 50 % è pagata l'intera indennità giornaliera. Stando a tale titolo

marginale e alla regolamentazione di coordinamento corrispondente prevista

dall'art. 28 LADI, il diritto a un'indennità giornaliera secondo l'art. 73

LAMal risulta strettamente legato al fatto che, se non fosse malato,

l'assicurato potrebbe pretendere indennità di disoccupazione ai sensi della

LADI. L'idea alla base di questa regolamentazione è la seguente: subisce una

perdita di guadagno a carico dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso

di malattia la persona che, di principio, avrebbe diritto a indennità di

disoccupazione ma che, a seguito di una malattia, è temporaneamente inidonea al

collocamento e non può di conseguenza percepire una simile indennità (RAMI 1998

no. KV 43 pag. 422 consid. 3a; cfr. anche la sentenza non pubblicata del 4

maggio 2004 nella causa K 146/03 consid. 3.3.1).

Questo spiega l'avvenuto versamento

dell'indennità giornaliera da parte della ricorrente dal 24 aprile 2006 al 31

ottobre 2006, quando l'opponente ha esaurito il diritto alle prestazioni di

disoccupazione.

3.3.2

Nondimeno - continua il Tribunale

federale delle assicurazioni - una persona senza un'attività lavorativa può

subire una perdita di guadagno conferente il diritto a un'indennità giornaliera

dell'assicurazione malattia anche quando non può pretendere un'indennità di

disoccupazione ai sensi della LADI. Ciò si verifica tuttavia soltanto se si può

ritenere, con un grado di verosimiglianza preponderante, che senza la malattia

l'assicurato eserciterebbe un'attività lucrativa. A tal proposito vanno

distinte due ipotesi:

- se il rapporto di lavoro è terminato in un

momento in cui la persona assicurata risultava già incapace al lavoro a causa

di malattia, vale la presunzione che senza la malattia essa eserciterebbe un'attività

lucrativa; in tale eventualità, il diritto a un'indennità giornaliera può

essere negato soltanto in presenza di indizi concreti suscettibili di fare

concludere, con un grado di verosimiglianza preponderante, che la persona

assicurata non eserciterebbe attività lucrativa nemmeno senza il danno alla

salute (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 422 consid. 3b; cfr. anche la sentenza non

pubblicata del 4 maggio 2004 nella causa K 146/03 consid. 3.3.2 prima parte);

- qualora la persona assicurata si ammali dopo

essere divenuta disoccupata, vale invece la presunzione contraria, ossia che

anche senza malattia continuerebbe a non esercitare un'attività lucrativa; tale

presunzione può essere ribaltata se si può ammettere, con un grado di

verosimiglianza preponderante, che senza la malattia la persona assicurata

avrebbe iniziato a lavorare in un posto ben definito (RAMI 1998 no. KV 43 pag.

423.

consid. 3b; cfr. anche la sentenza non pubblicata del 4 maggio 2004 nella

causa K 146/03 consid. 3.3.2 seconda parte).”

2.13

In

concreto il datore di lavoro ha pronunciato il licenziamento prima che

l’attrice diventasse inabile al lavoro (licenziamento del 28 ottobre 2013,

controfirmato dall’attrice il medesimo giorno [doc. XXVI/3]; incapacità

lavorativa per infortunio dal 14 dicembre 2013, per malattia dal 24 aprile 2014

[doc. XXVI/33]). Al caso di specie si applica pertanto il consid. 4.2 della

sentenza 9C_24/2013 del 25 marzo 2013. L’interessata avrebbe perso in ogni caso

il posto di lavoro anche se non si fosse ammalata. La perdita di guadagno

indennizzabile corrisponde al termine della scadenza contrattuale e sempre che

la copertura assicurativa lo preveda alla perdita dell’indennità di

disoccupazione. E’ riservato il caso in cui la persona interessata è comunque

in grado di dimostrare che senza l’inabilità al lavoro avrebbe trovato con ogni

verosimiglianza un posto nuovo, concretamente definito.

Nel

caso di specie, l’art. __________ CGA prevede che l’assicuratore paga

l’indennità giornaliera assicurata in conformità alla perdita di guadagno

subita e comprovata.

In

concreto, interpellata in merito dal TCA, l’attrice il 21 ottobre 2016 ha

prodotto un contratto di lavoro, di cui questo Tribunale non ha alcun motivo

per dubitare della sua autenticità, sottoscritto il 2 dicembre 2013 con il

ristorante __________ da cui emerge che dal 1° gennaio 2014 avrebbe dovuto

iniziare quale chef di sala e bar per un impiego all’80% con un salario lordo

mensile di fr. 4'658.40 (compresa la tredicesima; doc. LII/EE1). Il 19 dicembre

2013.

l’assicurata ha scritto al direttore del ristorante informandola

dell’infortunio e dell’impossibilità ad iniziare l’attività (doc. LII/EE2).

Ne

segue che il danno subito dall’attrice corrisponde all’importo di fr. 4'658.40

lordi (fr. 3'777.60 netti).

La

polizza d’assicurazione prevede un’indennità giornaliera assicurata di fr. 139

al giorno, ossia fr. 4'170 al mese.

L’assicurazione

in questione è tuttavia un’assicurazione di danno giacché per l’art. __________

CGA l’assicuratore accorda una copertura assicurativa contro le conseguenze

economiche di una malattia o di un parto, entro i limiti delle prestazioni

concordate. L’assicuratore paga all’assicurato la perdita di salario e di

guadagno subita e documentata, al massimo fino a concorrenza dell’indennità

giornaliera assicurata.

In

concreto l’assicuratore dal 1° giugno 2014 al 31 agosto 2014 deve versare indennità

giornaliere al 100% calcolate sulla base di un salario lordo di fr. 4'658.40,

al massimo fr. 139 al giorno.

2.14

Va

ora calcolato il grado d’incapacità lavorativa.

L’assicuratore

sembrava inizialmente ritenere che in applicazione dell’art. __________ CGA non

occorreva effettuare il calcolo del danno residuo giacché è previsto solo

l’indennizzo dell’incapacità di lavoro e non di guadagno.

A

torto.

In

primo luogo l’art. __________ CGA stesso prevede che “se in base a quanto

constatato dal medico l’assicurato è inabile al lavoro, in caso di incapacità

lavorativa totale CV 1 paga l’indennità giornaliera assicurata in conformità

alla perdita di guadagno subita e comprovata”. Inoltre per l’art. __________

CGA se l’abilità lavorativa residua non viene sfruttata, il calcolo

dell’indennità giornaliera avviene considerando l’obbligo di riduzione del

danno che incombe all’assicurato.

Ne

segue che le stesse CGA prevedono la necessità di procedere con il calcolo

dell’incapacità di guadagno.

Del

resto, con recente sentenza 4A_495/2016 del 5 gennaio 2017, il TF, in ambito

LCA, ha affermato:

“(…)

2.2

Dagegen bringt der Beschwerdeführer vor, die Vorinstanz habe sich

zur Bestimmung des Invalideneinkommens auf die Praxis aus dem

Sozialversicherungsrecht bezogen, indem sie auf statistische Werte

(LSE-Tabellen) zurückgreife. Damit übersehe die Vorinstanz, dass die

vorliegende privatrechtliche Streitigkeit materiell den Regeln des VVG und des

OR und formell denjenigen der ZPO unterstehe. Die sozialversicherungs- und die

privatrechtliche Erwerbsunfähigkeit seien nicht identisch. Der im

Anwendungsbereich von Art. 46 i.V.m. Art. 99 Abs. 3 OR massgebliche

Arbeitsmarkt entspreche dem der versicherten Person konkret offen stehenden

Arbeitsmarkt. Die Behauptungs- und Beweislast dafür, dass dem Beschwerdeführer

andere Tätigkeiten zumutbar seien, und welches Einkommen er nach Eintritt des

Gesundheitsschadens noch erzielen könnte, trage nach der allgemeinen Regel von

Art. 8 ZGB und nach Art. 55 Abs. 1 ZPO (Verhandlungsgrundsatz) die

Beschwerdegegnerin. Diese habe zur Frage des Invalideneinkommens überhaupt

keine substantiierten Behauptungen gemacht. Sie sei sich wohl bewusst gewesen,

dass der gesundheitlich angeschlagene Beschwerdeführer im Alter von gut 55

Jahren nicht den Hauch einer Chance habe, noch ein Einkommen zu erzielen, schon

gar nicht ein solches von jährlich Fr. 26'529.-- bzw. Fr. 42'446.--. Mit der Anrechnung eines

Invalideneinkommens habe die Vorinstanz Art. 46 i.V.m. Art. 99 Abs. 3 OR, Art.

8.

ZGB und Art. 55 Abs. 1 ZPO verletzt und willkürlich gehandelt (Art. 9 BV).

2.3

Nach Art. 61 Abs. 1 Satz 1 VVG ist der

Anspruchsberechtigte verpflichtet, nach Eintritt des befürchteten Ereignisses

tunlichst für Minderung des Schadens zu sorgen. Die Obliegenheit zur Minderung

des Schadens hat die versicherte Person nicht nur bei einer Schadens-, sondern

auch bei einer Summenversicherung (Urteil 4A_10/2016 vom 8. September 2016 E.

3.7

, zur Publikation vorgesehen; BGE 128 III 34 E. 3b S. 36; vgl. auch BGE 133 III 527 E. 3.2.1 S. 531). Zur Erfüllung der Schadenminderungsobliegenheit

kann ein Berufswechsel notwendig sein (BGE 133 III 527 E. 3.2.1 S. 531; Urteile 4A_521/2015 vom

7.

Januar 2016 E. 3.3;4A_574/2014 vom 15. Januar 2015 E. 4.1;4A_529/2012 vom

31.

Januar 2013 E. 2.3). Erwartet der Versicherer vom Versicherten einen

solchen Berufswechsel, muss er dies dem Versicherten mitteilen und ihm eine

angemessene Frist setzen, um sich anzupassen und eine Stelle zu finden (BGE 133 III 527 E. 3.2.1 S. 531).

Bei der Beantwortung der Frage nach der

Zumutbarkeit eines Berufswechsels im konkreten Fall stellt die

medizinisch-theoretische Würdigung nur einen ersten Schritt dar. Das Gesetz

erlaubt dem Versicherer keine Reduktion seiner Leistungen einzig aufgrund eines

theoretisch möglichen Berufswechsels, der indessen in der Praxis nicht

realisierbar ist. Das Gericht hat im Gegenteil die konkrete Ausgangslage zu

würdigen. Es muss sich fragen, welche reellen Chancen der Versicherte

angesichts seines Alters und der Situation auf dem Arbeitsmarkt hat, eine

Arbeit zu finden, welche seiner gesundheitlichen Beeinträchtigung Rechnung

trägt. Es hat ebenfalls zu beurteilen, ob dem Versicherten ein entsprechender

Berufswechsel unter Berücksichtigung seiner Ausbildung, seiner Arbeitserfahrung

und seines Alters tatsächlich zugemutet werden kann (zum Ganzen: Urteile

4A_574/2014 vom 15. Januar 2015 E. 4.1;4A_529/2012 vom 31. Januar 2013 E. 2.4;

4A_304/2012 vom 14. November 2012 E. 2.4; vgl. auch BGE 133 III 527 E. 3.2.1 S. 531).

2.4

Diese Vorgaben hat die Vorinstanz

bundesrechtskonform umgesetzt. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers hat

sie sowohl dessen Alter wie auch seine Ausbildung und seine früheren

Tätigkeiten berücksichtigt. Sie hat weiter seiner gesundheitlichen

Beeinträchtigung Rechnung getragen, indem sie einerseits den

"Teilzeitfaktor" einbezogen und andererseits auf den standardisierten

Durchschnittslohn für bloss einfache und repetitive Tätigkeiten abgestellt hat.

Entsprechend hat sie aufgrund der lohnmindernden Faktoren einen Abzug von 15 %

vorgenommen. Die Vorinstanz hat damit die konkrete Situation gewürdigt und

nicht bloss auf theoretische, statistische Werte abgestellt. Die Rüge des

Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe nicht auf den ihm konkret offen

stehenden Arbeitsmarkt abgestellt, ist unbegründet.

Dasselbe gilt für die Rüge einer falschen

Verteilung von Behauptungs- und Beweislast: Dem vorinstanzlich festgestellten

Prozesssachverhalt ist zu entnehmen, dass die Beschwerdegegnerin behauptet hat,

der Beschwerdegegner sei ab 1. Januar 2012 in einer adaptierten Tätigkeit

arbeitsfähig. Für die Berechnung des Einkommens, das der Beschwerdeführer erzielen

könnte, hat die Vorinstanz - neben statistischen Werten (Lohnstrukturerhebung),

welche als notorisch gelten (BGE 128 III 4 E. 4c/bb S. 7 f.) - dessen Alter,

Ausbildung, frühere Arbeitstätigkeit, reduzierte Arbeitsfähigkeit und

angeschlagene Gesundheit berücksichtigt. Auf welches dieser Elemente die

Vorinstanz mangels entsprechender Tatsachenbehauptungen nicht hätte abstellen

dürfen, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf. Da die Vorinstanz zudem in Würdigung

der Beweise zu einem Beweisergebnis kam (Arbeitsfähigkeit in angepasster

Tätigkeit Januar/Februar 2012 zu 50 % mit erzielbarem Jahreseinkommen von rund

Fr. 26'529.--, ab März 2012 zu 80 % mit erzielbarem Jahreseinkommen von rund

Fr. 42'446.--), ist die Beweislastverteilung - welche die Folgen der

Beweislosigkeit regelt - gegenstandslos (vgl. BGE 141 III 241 E. 3.2 S. 243; 138 III 359 E. 6.3 S. 365; je mit Hinweisen).”

Non può neppure

essere d’aiuto all’assicuratore la circostanza che l’art. __________ CGA

prevede che in caso di inabilità parziale al lavoro pari almeno al 25%

l’indennità giornaliera viene erogata in proporzione all’incapacità

lavorativa. Infatti l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), certo in ambito

di assicurazioni sociali, ma sulla base della medesima formulazione, con

sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004 ha rammentato al consid. 4.4:

“(…)

Pour que la recourante, qui indemnise une incapacité

de travail d'au moins 25 % (ch. 50.1 CGA de l'assurance facultative

d'indemnités journalières SALARIA), soit tenue d'octroyer l'indemnité

journalière au delà du 31 octobre 2003, il faut que l'intimée ne puisse

réaliser dans une activité de substitution plus que le 75 % du revenu qui

aurait été le sien dans son activité de coiffeuse sans l'atteinte à sa santé (ATF 114 V 287 consid. 3d; arrêt C. du

1er juillet 2003 [K 38/02]). […]”

Il

TCA rileva inoltre che non necessita dar seguito alla richiesta

dell’assicuratore di richiamare il progetto di decisione dell’UAI del 1°

febbraio 2017 relativo al calcolo del grado d’invalidità e di cui la stessa

convenuta afferma di essere in possesso ma che non ha voluto produrre (doc.

LXXI). Infatti, in concreto si applica il diritto privato, e segnatamente la

LCA e le CGA applicabili al caso di specie, oltre alla giurisprudenza

sviluppata dal TF in ambito di assicurazioni complementari alla LAMal. Il

calcolo dell’incapacità di guadagno va pertanto eseguito autonomamente.

2.15

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente

possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al

rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.

381.

consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto dal contratto di lavoro sottoscritto dall’attrice il 2 dicembre 2013

con il ristorante __________, ossia prima del danno alla salute, emerge che dal

1° gennaio 2014 avrebbe dovuto iniziare quale chef di sala e bar per un impiego

all’80% con un salario lordo mensile di fr. 4'658.40 (compresa la tredicesima;

doc. LII/EE1).

Per

cui, senza il danno alla salute l’assicurata, da valida, avrebbe conseguito un

reddito annuo di fr. 55'900.80 (4'658.40 X 12).

Ne

segue che tutte le lamentele dell’attrice circa l’esatto ammontare del reddito

precedentemente conseguito vengono a cadere.

2.16

Per quanto concerne il reddito

da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella

sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della

fissazione del reddito da invalido è

determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in

Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media

nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe

effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno

alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione

dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la

sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i

salari versati nella nostra regione (TA13).

L'Alta Corte ha però stabilito che sono esclusivamente applicabili,

in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.17

L’attrice

sostiene di non poter svolgere lavori d’ufficio o addirittura lavorare in

banca, avendo svolto da ultimo questa attività nel 2002. Inoltre censura

l’applicazione delle Tabelle ISS poiché sarebbero discriminanti nei confronti

delle donne e la loro applicazione violerebbe l’art. 8 della Costituzione

federale e chiede l’applicazione delle tabelle relative agli uomini.

Per

quanto concerne questa seconda censura, il TCA rileva che l’applicazione delle

tabelle ISS relative alle donne non comporta alcuno svantaggio per l’attrice,

ritenuto che i salari degli uomini figuranti nelle tabelle sono più elevati ed

un loro utilizzo nel raffronto dei redditi andrebbe semmai a suo discapito.

In

secondo luogo questo TCA evidenzia come, anche volendo applicare il salario

statistico a lei più favorevole, l’interessata non avrebbe comunque diritto ad

ulteriori prestazioni, come si vedrà di seguito.

2.18

In

ossequio alla più recente giurisprudenza federale occorre, in assenza di dati

salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito,

DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2012 skill level (NOGA08), si osserva che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 49'344.- (Fr. 4'112.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino al 2014 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA

36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA

del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr. 50'118,02

(Fr. 49'344.- : 102 x 103,6;

Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2014, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore

alla settimana.

Riportando ora queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale

nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr.

anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie

économique, 3/4-2015, pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro

nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale

da invalido per una donna ammonta a Fr. 52'248.0358 (Fr.

50'118,02: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha

affermato:

" 5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità

giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del

diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si

estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa

(“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione

di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a

quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio

potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A

tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla

deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto

federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del

potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno

giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale

federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli

di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza

del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza

precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece

problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich

Meyer, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung [IVG], in: Murer/Stauffer

[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.

2010, pag. 314). (…)”

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid.

4.

: “[…] Or, il sied de rappeler qu'il

n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs

entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les

années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore

le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale,

dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le

revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret

(ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt

9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).

Nel caso di specie, visti l’età dell’attrice, le limitazioni

funzionali poste dagli specialisti e considerato che l’interessata, che

padroneggia due lingue nazionali, può svolgere un’attività leggera al 100%, non

si impone alcuna deduzione.

Nel dettaglio, nessuna riduzione deve essere concessa in funzione

dell’età (l’assicurata è nata nel 1973). Nella STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre

2009, in cui la ricorrente era 56enne al momento della decisione

amministrativa, l’Alta Corte ha affermato che l’età non solo non si ripercuote negativamente

sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di

esso.

I lavoratori ausiliari, attivi in quei settori di attività

accessibili a lavoratori non qualificati, sono richiesti indipendentemente

dalla loro età in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. anche la sentenza I

594/04 del 14 febbraio 2005).

Circa la nazionalità e la sua formazione professionale, va

evidenziato che l’insorgente, nata a __________ (pag. 3 perizia psichiatrica,

doc. LXII/2) e che padroneggia due lingue nazionali, non può far valere alcuno

svantaggio salariale derivante da particolari contingenze.

Infine le limitazioni descritte dagli specialisti non impediscono

l’attrice di esercitare un’attività leggera. Tant’è che secondo il perito

dell’AI “la signora mi dice di essere in possesso di un certificato di

impiegata d’ufficio, attività che di base sarebbe ideale” (pag. 97 incarto

AI).

Confrontando il

reddito da valida di fr. 55'900.80 con quello da invalida di fr. 52'248.0358 si ottiene un’incapacità di guadagno del 6% che non dà

diritto ad alcuna prestazione essendo inferiore al 25% (cfr. art. __________

CGA e sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004, consid. 4.4).

L’interessata non ha più diritto ad ulteriori

prestazioni neppure da quando è risultata inabile al lavoro al 50% dal 17

novembre 2015, poiché non ha reso verosimile, secondo il principio della

verosimiglianza preponderante che, dopo essere diventata abile al lavoro al

100% in un’attività leggera al termine del periodo di adattamento, non ha

potuto accedere ad un lavoro ben definito dal novembre 2015, a causa del suo

danno alla salute (cfr. consid. 2.12).

Ne segue che l’assicurata

ha diritto ad indennità giornaliere al 100% dal 1° giugno 2014 al 31 agosto

2014.

2.19

L’assicurata chiede che

vengano pagati gli interessi di mora al 5% per ciascun mese per i quali

l’assicuratore avrebbe dovuto pagare le prestazioni.

Per quanto concerne gli

interessi va rilevato che con sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009 il TF

ha rammentato:

" 3.2 Il ricorrente si aggrava anche contro la decisione sugli interessi

di mora. Invano. II Tribunale

cantonale delle assicurazioni gli ha

accordato interessi di mora del 5 % sulla somma

residua di fr. 68'420.10 (137'065 ./. 68'644.90) dall'8 febbraio 2008 al 29

febbraio 2008, cioè dal giorno della prima interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO)

al giorno della ricezione del pagamento. Il ricorrente obietta che gli

interessi di mora andrebbero riconosciuti dal 24 dicembre 2006, momento nel

quale, a suo dire, la prestazione assicurata avrebbe dovuto essergli versata. A

torto. Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv. 1 CO) sono dovuti dal

giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in mora il debitore (art.

102.

cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al contratto d'assicurazione

(JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,

2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non contesta la data della

prima messa in mora considerata nel giudizio impugnato, la Corte ticinese ha

applicato correttamente il diritto federale. La censura dell'attore, che

parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi di mora, al

momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr. art. 41 cpv.

1.

LCA), è infondata.”

In concreto, dopo il 1° giugno

2014, l’attrice ha insistentemente chiesto l’emanazione di una decisione

formale. In sede di udienza della causa 36.2015.45, il 10 settembre 2015

l’attrice ha affermato di “vantare delle pretese derivanti dal suo stato di

salute riconducibile a malattie e ciò successivamente al 30.4.2014” (doc.

58a).

Tuttavia la prima

interpellazione, con richiesta esplicita di versamento delle indennità

giornaliere, è avvenuta con la petizione del 13 maggio 2016 (doc. I).

Gli interessi al 5% sono

pertanto dovuti a partire dal 13 maggio 2016.

2.20

L’attrice contesta la

circostanza secondo cui l’assicuratore ha tenuto due incarti separati per la

malattia e per l’infortunio e chiede a questo TCA di accertare l’illiceità

della tenuta di due incarti per la medesima assicurata.

Questo Tribunale rileva

che la tenuta dei due incarti deriva dalla circostanza che vi erano due

procedure separate, la prima relativa all’infortunio del 14 dicembre 2013, in

seguito al quale sono state versate indennità giornaliere fino al 30 aprile

2014.

e la seconda relativa alla malattia per la quale l’assicuratore ha versato

prestazioni fino al 31 maggio 2014. Essa è pertanto giustificata.

Del resto la convenuta è

competente per il pagamento delle indennità giornaliere a causa di malattia,

mentre per il versamento delle indennità dovute ad infortunio è competente CV 1.

Non va poi dimenticato che

dai medesimi incarti, entrambi prodotti al TCA, emerge che gli atti medici della

causa relativa all’infortunio si ritrovano sostanzialmente nella documentazione

relativa alla malattia (cfr. doc. XXVI e atti prodotti con la risposta di

causa), di modo che l’interessata non ha subito alcun nocumento dal fatto che

esista un incarto relativo all’infortunio ed un incarto relativo alla malattia.

2.21

L’attrice chiede un indennizzo

di fr. 1'000 per tutte le spese avute per le numerose visite mediche chieste

e/o per poter dimostrare l’evento assoggettabile a malattia.

L’interessata afferma che

l’assicuratore deve essere chiamato ad indennizzare l’attrice per i torti

morali subiti e per come è stata trattata “Pensiamo ad esempio alle

trasferte a __________ che hanno avuto un costo. Ma pensiamo anche alla

situazione di una persona che improvvisamente si vede privata di entrate per un

malanno e una Compagnia che si ostina a misconoscere qualsivoglia intervento,

salvo dopo mesi indicare che esiste un’attività abituale (ferma da anni) che le

impedisce qualsivoglia indennità” (doc. I).

Per l’art. 40 cpv. 1 CO

chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con

intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

In concreto l’interessata

non ha subito alcun torto morale. Inoltre le trasferte a __________ presso il

dr. med. __________ sono state organizzate dal proprio medico curante. Del

resto essa ha diritto a tre mesi di indennità giornaliere ed al pagamento degli

interessi di mora per il ritardo con cui sono state versate le prestazioni.

Ne segue che la richiesta

va respinta.

2.22

Le parti hanno chiesto l’assunzione

di numerose prove.

Quali mezzi di prova

l’attrice oltre alla documentazione prodotta, richiama l’incarto 36.2015.45 del

TCA, l’edizione dell’incarto completo da controparte, ivi compreso il contratto

concluso con la allora datrice di lavoro __________, l’edizione incarto/i

dall’assicuratore ed inerente l’attrice, la deposizione del dr. med. __________,

del dr. med. __________, del dr. med. __________, del dr. med. __________, del

dr. med. __________, del marito dell’attrice, del signor __________ attivo

presso la convenuta, del signor __________ attivo presso la convenuta, della

lic. jur. __________ attiva presso la convenuta, del signor __________ attivo

presso la convenuta, del signor __________ attivo presso la convenuta, se del

caso del dr. med. __________, della dr.ssa med. __________, del dr. med. __________,

del dr. med. __________, l’interrogatorio delle parti, da verificare se quale

interrogatorio o deposizione del direttore della succursale ticinese della

convenuta signor __________ in particolare per la questione del doppio incarto,

la perizia dell’attrice quo all’assoggettamento per le indennità __________.

Pendente causa l’attrice

ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove. Anche la convenuta ha domandato a

questo Tribunale di effettuare ulteriori accertamenti ed ha suggerito di far

allestire una perizia medica.

Questo Tribunale ha

proceduto all’assunzione di numerose prove, ha richiamato l’incarto LCA dalla

convenuta, l’incarto LAINF, l’incarto AI, ha interpellato il dr. med. __________,

il dr. med. __________, il dr. med. __________, il dr. med. __________, ha

richiamato gli incarti fiscali dall’attrice, ecc. ed ha sottoposto gli

accertamenti alle parti.

Questo

Tribunale, ritenuto che, in seguito agli accertamenti eseguiti, i fatti sono

stati comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe

modificare tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove

(sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.23

L’attrice,

parzialmente vincente in causa, chiede di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ritenuti l’esito della

lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene

alla parte per la quale l’attrice è vincente in causa, è divenuta priva di

oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per

la parte della petizione in cui l’assicurata è soccombente, l’interessata può invece

essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sempre che adempia le

relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Ai sensi dell’art. 117 CPC

ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a) e la cui domanda non appaia priva di possibilità di successo (lett.

b).

Per l’art. 119 CPC

l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la

pendenza della causa (cpv. 1). L’instante deve esporre la sua posizione

reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prove che

intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore

desiderato (cpv. 2). Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La

controparte può essere sentita. La controparte deve comunque essere sentita se

il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le

ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere

concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In sede di ricorso l’istanza di

gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv. 5).

Secondo l’art. 123 CPC la

parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione

appena sia in grado di farlo (cpv. 1). La pretesa del Cantone si prescrive in

dieci anni dalla chiusura del provvedimento (cpv. 2).

2.24

In concreto dagli atti emerge

che l’attrice è sposata e il marito è stato dichiarato “in infortunio”

(doc. V/Bis). Essi hanno tre figlie, nate nel 2002 e nel 2004 (gemelle).

L’assicurata ha dichiarato di non avere né reddito, né sostanza a parte tre

automobili e meglio __________, __________ ed __________ (doc. V/Bis).

Dall’ultima tassazione

disponibile, e meglio la 2014, prodotta pendente causa ed emessa il 13 luglio

2016, risulta un reddito complessivo di fr. 95'376 (fr. 39'709 di indennità

perdita di guadagno per il marito, fr. 13'746 di indennità per malattia e

infortuni del marito, fr. 19'071 di indennità malattia e infortuni per la

moglie, fr. 7 di reddito e capitale e fr. 22'843 di valore locativo, affitti;

doc. XXVIII/CC5).

Essi dispongono inoltre di

fr. 1'334 di titoli e capitali, fr. 46'000 di numerario, biglietti banca, oro e

metalli preziosi e fr. 414'046 di sostanza immobiliare, per un ammontare di fr.

461'380, da cui sono stati dedotti fr. 1'177'183 di debiti privati.

Dagli atti emerge ancora

che il marito beneficia di un’indennità giornaliera della __________ che nel

maggio 2016 ammontava a fr. 4'930.50 al mese e per tutto il 2015 a fr.

55'385.95 (doc. V e Z).

Gli interessi ipotecari

ammontano a fr. 4'440 all’anno per la prima ipoteca (doc. AH), a fr. 1'449.50

all’anno per la seconda (allegato doc. AH), a fr. 2'619 per la terza (allegato

doc. AH) e fr. 3'160.30 per la quarta (allegato doc. AH), per complessivi fr.

11'668.80 all’anno e fr. 972.40 al mese. L’assicurazione di base ammonta, nel

2016, a fr. 377.75 per l’attrice, a fr. 313.25 per il marito e fr. 83.95 per le

tre figlie (doc. da AC ad AE).

Secondo la Tabella per il

calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita dalla

Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità di vigilanza cantonale,

in vigore dal 1° settembre 2009, l’importo base mensile per coniugi è di fr.

1'700, cui può essere aggiunto il supplemento del 25%, ossia fr. 425, per un

totale di fr. 2'125. A questo importo vanno aggiunti fr. 400 al mese per ogni

figlia.

Ora, deducendo dal reddito

mensile di fr. 4'930.50, l’importo di fr. 3'325 di fabbisogno, l’importo di fr.

972.40

al mese di interessi ipotecari e l’importo di fr. 942.85 per la LAMal, si

ottiene un importo negativo. L’indigenza va di conseguenza riconosciuta.

Ritenuto che la causa non

era sin dall’inizio priva di esito favorevole e che l’attrice necessitava di un

avvocato, la richiesta va accolta.

2.25

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La

petizione è parzialmente accolta.

§

CV 1 è condannata a versare a AT 1 indennità giornaliere al 100% dal 1° giugno

2014 al 31 agosto 2014 calcolate sulla base di un salario lordo mensile di fr.

4'658.40 (al massimo fr. 139 al giorno), oltre interessi al 5% dal 13 maggio

2016.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio, nella misura in cui non è diventata priva

di oggetto, è accolta.

§ Di conseguenza AT 1 è

ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CV 1 verserà

all’attrice fr. 1'000 (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione alle parti

ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti