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Decisione

36.2016.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 agosto 2016Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

2.2 S. 185; 136 II 120 E. 3.5.1 S. 130 mit Hinweisen; Urteil 6B_896/2014 vom

16. Dezember 2015 E. 3 mit Hinweisen).“.

In seguito l’Alta Corte ha illustrato le considerazioni

dell’autorità di prima istanza.

Il Tribunale cantonale aveva stabilito che il tenore dell’art. 106

cpv. 1 e 2 LAMal è di principio chiaro e si riferisce al domicilio al momento

in cui deve essere versato un supplemento di premio rispettivamente garantita

una riduzione di premio. Secondo i principali materiali legislativi, il tenore

di queste norme corrisponde anche alla chiara volontà del legislatore. Per procedere

alla compensazione dei premi pagati in eccesso o in difetto negli anni passati

in alcuni Cantoni, ci si deve dunque fondare sul domicilio attuale degli

assicurati. Per l’autorità giudiziaria cantonale, il legislatore era

Considerandi

consapevole del problema dell’uguaglianza rispettivamente della disuguaglianza

di trattamento degli assicurati, ma ha osservato che una compensazione

individualizzata, come pretesa dinanzi al Tribunale federale, sarebbe stata

connessa ad un probabile dispendio tecnico, materiale e amministrativo, che

avrebbe superato o almeno neutralizzato i compensi da versare. Pertanto,

secondo il Tribunale cantonale, a giusta ragione e con validi motivi è stata

cercata e trovata una soluzione a livello cantonale e non individuale. Per la

Corte cantonale, al legislatore era chiaro che l’unica soluzione realizzabile

quale compromesso politico per porre rimedio ad anni di versamenti di premi non

sempre correttamente determinati, sarebbe stata in contrasto con il principio

dell’uguaglianza di trattamento e il Parlamento l’ha consapevolmente accettata.

Allo stesso modo non si può contestare che questo “compromesso politico”

sia anche arbitrario. Il legislatore, secondo il Tribunale amministrativo di

Svitto, ha promulgato le disposizioni in questione in piena consapevolezza

della loro contraddizione con i principi costituzionali.

Il TF ha riassunto questi concetti al considerando 2.2.1:

Dispositivo

" Die Vorinstanz hat zum einen erkannt, dass der Wortlaut von Art. 106

Abs. 1 und 2 KVG (jeweils "ihren Wohnsitz in einem Kanton haben, in

dem...") grundsätzlich klar ist. Die Bestimmung sowohl derjenigen

Versicherten, die einen Prämienzuschlag zu bezahlen haben, wie auch derjenigen,

welche einen Prämienabschlag beanspruchen können, richtet sich nach dem

Wohnsitz im Zeitpunkt, in dem der Prämienzuschlag zu entrichten bzw. der

Prämienabschlag zu gewähren ist. Dem opponiert der Beschwerdeführer zu Recht

nicht. Ferner wurde in eingehender Darstellung der wesentlichen Materialien zu

den genannten Normen erläutert, dass deren Wortlaut auch dem gesetzgeberischen

Willen entspricht. Für die vorgesehenen Kompensationen der in den vergangenen

Jahren in den einzelnen Kantonen zu viel oder zu wenig bezahlten Prämien sei,

soweit es den auf die versicherten Personen entfallenden Drittel des gesamten

Kompensationsbetrages betreffe, auf den gegenwärtigen Wohnsitz der versicherten

Personen abzustellen. Insbesondere sei sich der Gesetzgeber dabei - so das

kantonale Gericht im Weiteren - der Problematik der Gleich- bzw.

Ungleichbehandlung der versicherten Personen durchaus bewusst gewesen. Eine

Individualisierung der Kompensationen, wie sie dem Beschwerdeführer vorschwebe,

wäre mit einem mutmasslichen sachlich-technischen und administrativen Aufwand

verbunden gewesen, welcher die von den "Gebern" zu leistenden

Abgeltungen überstiegen oder zumindest neutralisiert hätte. Ein Ausgleich sei

daher begründeterweise und zu Recht auf Stufe Kanton und nicht individuell

gesucht und geschaffen worden. Der Gesetzgeber sei sich somit im Klaren

gewesen, dass die nur als politischer Kompromiss realisierbare Lösung im

Widerspruch zum Grundsatz der Gleichbehandlung stehe, und habe eine solche

bewusst in Kauf genommen. Ebenso wenig könne in Abrede gestellt werden, dass

diesem "politischen Kompromiss" auch etwas Willkürliches anhafte.

Mithin habe der Gesetzgeber die fraglichen Bestimmungen im vollen Wissen um

deren Widerspruch zu verfassungsmässigen Grundsätzen erlassen.“.

Il Tribunale federale ha ritenuto che l’argomentazione del

ricorrente, secondo cui le norme legali in esame non dovrebbero esplicare

effetti in quanto contrarie alla Costituzione, non può essere seguita nemmeno

in ultima istanza, in considerazione del fatto che la Costituzione federale

(art. 190) non consente al Tribunale Federale di non applicare le norme

adottate dal legislatore federale contrarie alla Costituzione.

Come ritenuto nella decisione del Tribunale amministrativo di

Svitto, impugnata senza successo dinanzi all’Alta Corte, il giudice non può

dunque non applicare gli artt. 106 segg. LAMal anche se non fossero conformi ai

diritti fondamentali sanciti agli artt. 8 e 9 Cost. fed. I descritti

provvedimenti per la correzione dei premi contenuti in queste norme sono

peraltro stati ampiamente discussi e approvati con la consapevolezza delle discriminazioni

che ne sarebbero potute derivare.

La pretesa del ricorrente di restituirgli i premi che ha versato

di troppo quando abitava nel Canton Zurigo non ha potuto essere accolta in

quanto non trova alcun fondamento nella legge.

In particolare, la nostra Massima istanza si è così pronunciata

sulle censure formulate dal ricorrente:

" 2.2.2: Der vom Beschwerdeführer wiederholt vorgetragenen

Argumentation, der getroffenen gesetzlichen Regelung sei, da verfassungswidrig,

nicht nachzuleben, kann angesichts der dargelegten Rechtslage auch

letztinstanzlich nicht gefolgt werden. Wie im angefochtenen Entscheid in allen

Teilen überzeugend aufgezeigt wurde, besteht bezüglich der Art. 106 ff. KVG

kein Spielraum, der eine Anwendung der Bestimmungen im Sinne der in der Beschwerde

vertretenen Sichtweise zuliesse. Vielmehr wurden die in den betreffenden Normen

wiedergegebenen Massnahmen zur Prämienkorrektur im Gesetzgebungsverfahren

einlässlich erörtert und ihnen in Kenntnis der daraus resultierenden

Benachteiligungen zugestimmt. Der vom Versicherten geltend gemachte Anspruch

auf Rückerstattung der im Kanton Zürich allenfalls zu viel entrichteten

Krankenkassenprämien findet im Gesetz somit keine Stütze.“.

2.6. Nell’evenienza

concreta, il ricorrente ha contestato la validità della soluzione adottata

dalla Cassa malati di attingere alle sue riserve giusta l’art. 106a cpv. 3

LAMal per fare fronte all’obbligo di finanziamento dell’importo unico di Fr.

33.- per assicurato previsto dall’art. 106a cpv. 2 LAMal, adducendo che la stessa

violerebbe i principi di legalità, di adeguatezza e di proporzionalità, come

pure i principi costituzionali di parità di trattamento e di divieto di

arbitrio.

La tesi dell’insorgente non può essere tutelata dal TCA per i

motivi che verranno esposti.

Preliminarmente va ricordato che con l’art. 106a LAMal il

legislatore ha attribuito agli assicuratori malattia il diritto di riscuotere,

ma solo per l’anno 2016, un supplemento di premio unico per finanziare il loro

contributo da versare nel fondo comune costituito insieme alla Confederazione e

agli assicurati per correggere i premi troppo elevati rispettivamente troppo

bassi, rispetto alle prestazioni, che sono stati riscossi in alcuni Cantoni.

Questo fondo, che il Parlamento federale ha stabilito debba avere

una consistenza di 798 milioni di franchi per compensare parzialmente gli

squilibri constatati tra i Cantoni quanto ai premi riscossi tra il 1996 e il

2013, è alimentato in parti uguali da queste tre fonti e ognuna versa 266

milioni di franchi.

Un terzo viene quindi corrisposto dagli assicurati domiciliati nei

Cantoni in cui tra il 1996 e il 2013 sono stati pagati premi insufficienti,

dovendo ora pagare un supplemento di premio (art. 106 cpv. 1 LAMal) che ogni

assicuratore riscuote e che destina alla riduzione dei premi degli altri suoi

assicurati (art. 106 cpv. 7 LAMal), per un massimo di 266 milioni di franchi

(art. 106 cpv. 6 LAMal).

La seconda tranche di 266 milioni di franchi è versata, sotto

forma di contributo speciale, dalla Confederazione (art. 106a cpv. 5 LAMal).

Infine, gli assicuratori malattia alimentano questo fondo comune

versando un importo unico di Fr. 33.- per ogni assicurato (art. 106a cpv. 2

LAMal) e, ritenuti circa 8 milioni di assicurati in Svizzera, ciò significa un

versamento unico di 266 milioni di franchi.

Come visto, la modifica di legge del 2014 prevede che gli

assicuratori, i quali solo nel 2016 devono versare questa quota al fondo

comune, possono finanziare il loro contributo attingendo alle proprie riserve,

ma solo se le stesse sono sufficienti per fare fronte ad un tale prelevamento

straordinario (art. 106a cpv. 3 LAMal).

Gli assicuratori sono stati autorizzati a prelevare il supplemento

unico direttamente mediante un supplemento sui premi dei propri assicurati,

fermo restando il consenso espresso ottenuto dall’Ufficio federale della sanità

pubblica (art. 106a cpv. 4 LAMal).

La domanda di approvazione doveva pervenire all’UFSP entro il 31

luglio 2015.

L’approvazione del supplemento unico sarebbe poi avvenuta

contemporaneamente con i premi (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza sulla correzione

dei premi), così da poterlo comunicare ai propri assicurati nel mese di ottobre

2015.

CO 1, facendo uso di questa possibilità offerta dall’art. 106a

cpv. 3 LAMal, ha chiesto all’autorità competente di autorizzarla ad attingere

alle proprie riserve e quindi di rinunciare ad addebitare ai suoi assicurati

per il 2016 un supplemento di premio unico di Fr. 33.-.

Con decisione del 22 settembre 2015 (doc. 10) l’Ufficio federale

della sanità pubblica, conformemente all’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza sulla

correzione dei premi, ha sia autorizzato le tariffe dei premi per l’anno 2016

sia di rinunciare al supplemento unico per il 2016, essendo le riserve dell’assicuratore

sufficienti.

Nel mese di ottobre 2015 (doc. 1) l’assicuratore malattia

resistente ha emesso la nuova polizza assicurativa valida per l’anno 2016

relativa al ricorrente, comunicandogli che nel 2016 avrebbe ricevuto un

accredito unico, non ancora cifrato, in virtù dell’art. 106 LAMal relativo alla

correzione dei premi pagati a livello cantonale tra il 1996 e il 2013. Nessun

supplemento di premio unico è stato conteggiato nel premio.

Con il ricevimento della nuova polizza assicurativa l’insorgente

non ha manifestato l’intenzione di cambiare assicuratore malattia e quindi il

contratto assicurativo si è perfezionato ed è entrato in vigore regolarmente,

esplicando effetto dal 1° gennaio 2016.

2.7. Il ricorso relativo alla

contestazione del fatto che il supplemento di premio unico sia stato prelevato

dalla Cassa malati dalle sue riserve va respinto in applicazione degli artt.

106 segg. LAMal.

2.7.1. L’assicuratore

malattia resistente, comprovando di disporre di riserve eccessive, è infatti stato

legittimamente autorizzato dall’Ufficio federale della sanità pubblica a rinunciare

a riscuotere il supplemento di premio unico di Fr. 33.- direttamente presso i

suoi assicurati - e quindi anche presso il ricorrente, che non ha cambiato

assicuratore – e ad attingere alle proprie riserve per costituire il fondo

comune previsto dall’art. 106a cpv. 1 LAMal.

2.7.2. Anche la seconda

argomentazione conclusiva, dettagliatamente sviluppata dall’insorgente nelle

sue estese motivazioni, secondo cui la scelta adottata dal suo assicuratore

malattia violerebbe i principi di legalità, di adeguatezza e di

proporzionalità, oltre ai principi costituzionali della parità di trattamento e

di divieto di arbitrio, va respinta in ogni suo punto.

Il ricorrente è consapevole che la soluzione

prevista dagli artt. 106 segg. LAMal, ed in particolare dall’art. 106a LAMal, è

frutto di una deliberata scelta del legislatore federale. Queste scelte

vincolano i Tribunali, come indicato in precedenza e come ritenuto dalla

giurisprudenza citata in esteso al considerando 2.5.

Nella citata sentenza 9C_125/2016 dell’11 marzo 2016

l’Alta Corte ha evidenziato che il Parlamento federale ha cercato e trovato un

“compromesso politico” per arrivare a una soluzione che portasse alla

compensazione dei premi dell’assicurazione malattie per rimediare, in parte,

agli squilibri riscontrati nei Cantoni tra il 1996 e il 2013. Il legislatore

federale era quindi perfettamente a conoscenza delle discriminazioni fra

assicurati che avrebbero potuto sorgere emanando questi disposti legali (cfr.

consid. 2.2.2: “(…) in

Kenntnis der daraus resultierenden Benachteiligungen zugestimmt”).

Per mettere fine ad una diatriba che per anni ha

impegnato tanto il Parlamento quanto l’Esecutivo, oltre che tutti gli altri

attori interessati (il Messaggio del Consiglio federale n. 12.026 concernente

la modifica della legge federale sull’assicurazione malattie è del 15 febbraio

2012 ed è la conseguenza della presentazione di iniziative cantonali

sull’argomento esplicitamente ricordate nel citato Messaggio a pag. 1610), il

legislatore ha emanato gli artt. 106-106c LAMal con validità limitata per 3

anni.

L’Assemblea federale era pienamente consapevole che questi

disposti legali, siccome non destinati a riequilibrare le singole situazioni di

pagamento in eccesso o in difetto dei premi di ogni assicurato, avrebbero

comportato una violazione del principio di uguaglianza di trattamento fra gli

assicurati (art. 8 Cost. fed.) e potevano contenere qualche aspetto arbitrario

vietato dall’art. 9 Cost. fed. (cfr. STF 8C_247/2015 del 24 settembre 2015

consid. 8.2 in: RtiD I-2016 pag. 53 seg.; STF 9C_125/2016 dell’11 marzo 2016

consid. 2.1.1: “Ebenso wenig könne in Abrede gestellt werden, dass diesem “politischen Kompromiss”

auch etwas Willkürliches anhafte.”).

La volontà politica di trovare una soluzione di compromesso, che

ha condotto anche all’adozione della legge federale concernente la vigilanza

sull’assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) per evitare in futuro il

ripetersi di una situazione simile, ha guidato tali scelte del legislatore.

La soluzione trovata, dopo lunghe discussioni, è stata definita

come un “compromesso politico“ fra le parti in causa (e dal Consigliere

federale Alain Berset un “compromis du compromis”, siccome “il n'est plus question de compenser 1 milliard de francs

mais 800 millions de francs, soit un peu moins de la moitié des primes payées

en trop ou insuffisamment.”, in BU 2014

CN 67: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=25809#votum12).

Ciò è stato peraltro esplicitamente ribadito dal Consiglio

federale rispondendo all’interpellanza del 10 dicembre 2015 del Consigliere

nazionale Lorenzo Quadri (cfr. consid. 2.4).

Questo Tribunale non può dunque che applicare le

normative federali come ha fatto il Tribunale federale nella citata STF

9C_125/2016 dell’11 marzo 2016.

In tale contesto va ricordato che i giudici

cantonali ticinesi, come impone l’art. 73 cpv.2 Cost. cant. TI, sono solo

autorizzati a non applicare le norme cantonali che fossero contrarie al diritto

federale o alla Costituzione cantonale.

Va infine ribadito che alla luce dei dibattiti

parlamentari, non v’è spazio per potere interpretare le norme in discussione,

ossia gli artt. 106, 106a, 106b e 106c LAMal, diversamente dal loro senso

letterale (STF 9C_125/2016 consid. 2.2.2: “(…) besteht bezüglich der Art. 106 ff. KVG kein

Spielraum (…)”).

Di conseguenza, la Cassa malati resistente ha

rispettato le norme legali (art. 106a LAMal e art. 5 dell’Ordinanza sulla

correzione dei premi) che le hanno concesso la possibilità di finanziare la sua

quota da versare nel fondo comune attingendo alle proprie riserve un importo

unico di Fr. 33.- per assicurato piuttosto che richiedere tale supplemento di

premio ad ogni suo assicurato.

La circostanza che essa abbia scelto di attingere i

fondi da tutti i suoi assicurati, siano essi domiciliati nei Cantoni in

cui v’è stata in passato un’insufficienza di premi o in quelli con un’eccedenza

di premi, comporta che l’addebito di Fr. 33.- per ogni assicurato sulle proprie

riserve non è pertanto sindacabile, siccome rientra perfettamente nei margini

di manovra previsti dalla legge stessa e concessi agli assicuratori.

2.8. Ne discende che,

come tale, l’avere fatto capo, conformemente all’art. 106a cpv. 3 LAMal, alle

riserve - che anche l’assicurato ha in passato contribuito a costituire – prelevando

l’importo di Fr. 33.- per ogni suo assicurato in Svizzera e riversandolo nel

fondo comune costituito insieme agli assicurati e alla Confederazione a favore

degli assicurati domiciliati nei Cantoni in cui sono stati pagati premi in

eccesso, non rappresenta un agire censurabile della Cassa malati

resistente, indipendentemente dal testo, non sempre univoco e chiaro, delle

circolari pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica.

Alla luce di quanto esposto, risulta infondata pure

la richiesta ricorsuale formulata in via subordinata di condannare la sua Cassa

malati a versargli l’importo di Fr. 33.-.

Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti