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Decisione

36.2016.70

Richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo LAMal di una studentessa cittadina di un Paese UE detentrice della tessera UE di ass. malattia parzialmente accolta. L'interessata deve affiliarsi dal te

14 novembre 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i miei sogni e far crescere la mia personalità [...] Il mio status in Svizzera

resterà invariato, ossia continuerò la mia ricerca per un posto di lavoro fisso

a tempo pieno. Il mio obiettivo principale, dopo essermi laureata, è quello di

trovare un posto di lavoro che mi permetta di diventare indipendente, avendo un

salario sufficiente per vivere in Svizzera. Nel frattempo desidero partecipare

a questo stage, in quanto può offrirmi una prima esperienza lavorativa in

Svizzera in vista della mia laurea […]”).

Il percorso formativo in

Svizzera, nel caso di specie, è terminato nel corso del mese di febbraio 2016,

Considerandi

con la cessazione del programma di scambio con l’__________. Dal 1° marzo 2016

l’interessata non è più immatricolata in Svizzera, ma lo è in __________ per

redigere il master entro fine giugno.

Un esonero dall’obbligo

assicurativo, in questo caso, non è di conseguenza più possibile.

In applicazione dell’art.

3.

LAMal, 1 cpv. 2 lett. f OAMal, nonché dell’art. 11 n.1 e n. 2 del regolamento

(CE) 883/2004 la ricorrente va pertanto affiliata alla LAMal.

2.5

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata

modificata nel senso che l’inizio dell’obbligo di assicurazione alla LAMal è

fissato a partire dal 1° marzo 2016.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che l’inizio dell’obbligo di

assicurazione alla LAMal è fissato a partire dal 1° marzo 2016.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti