36.2016.70
Richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo LAMal di una studentessa cittadina di un Paese UE detentrice della tessera UE di ass. malattia parzialmente accolta. L'interessata deve affiliarsi dal te
14 novembre 2016Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.70
cs
Lugano
14 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 (recte: 23) giugno 2016 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 23 maggio 2016 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei
contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, cittadina __________
nata nel 1989, dopo aver seguito, dal 16 febbraio 2015 al 21 febbraio 2016, un programma
di mobilità all’Università __________ presso la facoltà di scienze informatiche
in provenienza dalla __________ di __________ in __________ nell’ambito del
programma SEMP, Swiss-European Mobility Programme, già Erasmus, è stata assunta
per il periodo dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2016 dalla __________, di __________.
Il salario lordo, calcolato su 42 settimane lavorative, con cui “vengono
espressamente compensati anche tutti gli straordinari”, per l’attività di “intern
online sales” ammonta a fr. 840 al mese (doc. VII+1 e 4).
1.2. Con decisione del 5 aprile
2016, confermata dalla decisione su reclamo del 23 maggio 2016, la Cassa
cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, ha deciso di fissare al 30
settembre 2015 l’inizio dell’obbligo assicurativo (LAMal) di RI 1 e le ha assegnato
un termine di 30 giorni per produrre un documento a comprova dell’avvenuta
affiliazione (doc. 5, 8).
1.3. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione su reclamo, rilevando che l’attività iniziata il 1°
aprile 2016 va considerata quale stage e sottolineando di essere giunta in
Svizzera in qualità di studentessa nell’ambito di un programma di scambio a
livello europeo. L’insorgente evidenzia di essere tuttora iscritta presso
l’università in __________, dove, a breve, terminerà la tesi di master. Non
essendo più immatricolata all’__________ dal mese di febbraio ha dovuto
chiedere un permesso L “alla ricerca di un posto di lavoro”, con lo
scopo di trovare uno stage per ottenere una prima esperienza di lavoro in
Svizzera durante i mesi rimanenti per la difesa della tesi di laurea. Perciò il
soggiorno va considerato principalmente allo scopo di formazione, accademica e
professionale (doc. I).
1.4. Con risposta dell’8 luglio 2016
la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.5. Pendente causa il TCA ha
proceduto a numerosi accertamenti.
1.6. Con scritto del 26 luglio
2016 il servizio relazioni internazionali e mobilità dell’__________ ha
risposto alle domande del Tribunale (doc. VII).
1.7. Il 26 agosto 2016 il TCA ha
dovuto sollecitare l’Ufficio della migrazione a produrre la documentazione
richiesta (doc. VIII), poiché non aveva dato seguito alle domande del Tribunale
poste il 21 luglio 2016 (doc. V).
1.8. Con scritto del 29 agosto
2016 l’Ufficio della migrazione ha prodotto l’intero incarto della ricorrente,
precisando che la medesima è stata al beneficio di un permesso L dal 15
febbraio 2015 al 1° luglio 2015 come “soggiorno per formazione”, dal 30
settembre 2015 al 29 febbraio 2016 quale “soggiorno per formazione”, dal
1° marzo 2016 al 31 maggio 2016 quale “soggiorno dedicato alla ricerca di un
impiego” e dal 1° giugno 2016 al 30 settembre 2016 quale “attività
lucrativa autorizzata” (doc. IX).
1.9. Il 30 agosto 2016 il TCA ha
trasmesso gli accertamenti alle parti, assegnando loro un termine scadente il 9
settembre 2016 per produrre osservazioni e visionare l’intero incarto presso il
Tribunale (doc. X).
1.10. L’8 settembre 2016 la Cassa ha
confermato la richiesta di reiezione del ricorso poiché l’interessata è al
beneficio di un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS per l’esercizio di
un’attività lucrativa autorizzata e indicante quale attività principale “impiegata
d’ufficio” e dunque “nemmeno l’Ufficio della migrazione ha considerato
il contratto della signora RI 1 quale contratto di stage, bensì un regolare
contratto di lavoro quale impiegata d’ufficio”. Inoltre “la ricorrente
ha più volte comunicato all’Ufficio della migrazione l’intenzione di trovare
un’occupazione a tempo pieno che le permettesse di vivere autonomamente su
suolo elvetico; da qui pertanto la sua intenzione di rimanere in Svizzera anche
dopo gli studi” (doc. XI).
1.11. Alla ricorrente è stato
assegnato un termine scadente il 19 settembre 2016 per produrre eventuali
osservazioni scritte in merito (doc. XII).
1.12. Il 22 settembre 2016 il TCA ha
interpellato l’UFSP e l’Istituzione comune LAMal, chiedendo:
" (…)
il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito all’esenzione
dall’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie ai sensi dell’art. 2 cpv.
4 OAMal di una cittadina __________, studentessa universitaria presso
un’università __________, giunta nel nostro Paese in seguito al programma di
scambio SEMP (Swiss-European Mobility Programme, già Erasmus).
Quale “copertura assicurativa equivalente” l’assicurata ha
prodotto una carta europea di assicurazione malattie __________. Questo documento,
simile alla “tessera svizzera d’assicurazione malattie LAMal” rilasciato
dagli assicuratori svizzeri per gli assicurati alla LAMal, porta sul retro la
dicitura “Europäische Krankenversicherungskarte”, oltre al nome e
cognome dell’assicurata, la sua data di nascita, la scadenza ed i numeri di
identificazione personale, dell’istituzione e della tessera.
Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare se la
presentazione di questa tessera è sufficiente per comprovare l’equivalenza con
l’assicurazione per le cure medico-sanitarie svizzere e vi domandiamo se avete
emesso direttive, circolari o raccomandazioni su questo specifico tema
(equivalenza dell’assicurazione estera con quella svizzera).” (cfr. doc. XIII e
XIV)
1.13. Il 29 settembre 2016 l’Istituzione
comune LAMal ha affermato:
" (…)
Partiamo dal presupposto che la studentessa in questione risiede
in Svizzera solo a titolo provvisorio. Per studenti con permesso di soggiorno
temporaneo per la Svizzera non si pone la domanda dell’equivalenza della copertura
assicurativa ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal. Questi studenti sono soggetti
all’assicurazione nello stato di dimora (EU/AELS). Durante un soggiorno
temporaneo in Svizzera sono coperti dalla Tessera Europea di Assicurazione
Malattia (TEAM). La Tessera garantisce le cure medico-sanitarie in Svizzera,
alla pari degli assicurati LAMAL svizzeri.
L’equivalenza sarebbe solamente da esaminare se la persona ha
un’assicurazione privata o è assicurata in uno stato non EU/EFTA.” (doc. XV)
1.14. Il 10 ottobre 2016 l’UFSP ha
prodotto l’interpellanza 07.3167 del 22 marzo 2007 della consigliera agli Stati
socialista Gisèle Ory, unitamente alla risposta del 16 maggio 2007 del
Consiglio federale e la discussione del 13 giugno 2007 avvenuta al Consiglio
degli Stati ed ha affermato:
" (…)
Innanzitutto La informiamo che gli studenti provenienti da uno dei
28 Stati membri dell’UE, Islanda, Liechtenstein o Norvegia e che sono in
possesso di una tessera europea di assicurazione malattia non sottostanno
all’obbligo assicurativo in Svizzera. L’articolo 2 capoverso 4 OAMal non viene
applicato in questo caso. Non è quindi necessario esaminare se l’assicurazione
di questi paesi è equivalente. La presentazione della tessera comprova
automaticamente l’equivalenza con l’assicurazione per le cure medico-santiarie
svizzere.
Riguardo al riconoscimento della tessere europea di assicurazione
malattia (European Health Insurance Card) le consigliamo di consultare il sito
web dell’Unione europea:
Su questa pagina viene spiegato che il fronte di questa carta ha
lo stesso aspetto e contiene le stesse informazioni, sebbene in lingue
differeni, in tutti i paesi, mentre il retro varia da nazione a nazione.
Per quello che concerne l’esame della copertura assicurativa
equivalente (articolo 2 capoverso 4 OAMal) di un’assicurazione straniera
privata La informiamo che l’assicurazione straniera deve assumere i costi delle
stesse prestazioni che vengono coperte secondo la legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal). Ciò significa che, per esempio,
l’assicurazione sanitaria straniera deve essere senza limitazioni (ad esempio
massima copertura assicurativa, ecc.): il diritto svizzero infatti non conosce
limitazioni. Inoltre, tutte le prestazioni che sono assunte secondo la legge
svizzera, devono essere coperte anche dall’assicurazione estera (ad esempio,
servizi di maternità ecc.).” (doc. XVI)
L’allegata risposta del 16
maggio 2007 del Consiglio federale prevede:
" (…)
Di regola gli studenti provenienti da uno Stato membro dell’UE o
dell’AELS possono rimanere assicurati presso l’assicurazione sociale del loro
Paese d’origine e durante il loro soggiorno in Svizzera hanno diritto
all’assistenza reciproca in materia di prestazioni e alle cure mediche ai sensi
della legge svizzera sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).
Gli studenti provenienti da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS,
che non hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni, e gli
studenti provenienti da Stati terzi hanno l’obbligo di assicurarsi in Svizzera
contro le malattie se il loro permesso di dimora è valevole almeno tre mesi
(art. 1 cpv. 2 lett. e ed f dell’ordinanza sull’assicurazione malattie; RS
832.102). Se sono affiliati a un’assicurazione privata possono essere esentati
dall’obbligo d’assicurazione, purché durante l’intera durata di validità
dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure
in Svizzera (art. 2 cpv. 4 OAMal). (…)
1. In genere gli studenti provenienti dallo spazio europeo
dispongono di una sufficiente copertura assicurativa, dato che di regola
possono rimanere assicurati presso l’assicurazione malattia sociale del loro
Paese d’origine. Il Consiglio federale non ritiene pertanto vi sia necessità
d’intervenire in questo ambito.” (doc. XVI/1)
1.15. L’11 ottobre 2016 il TCA ha
chiesto all’Ufficio della migrazione:
" (…) se RI
1 ha chiesto un nuovo permesso (in tal caso le chiediamo di indicarci, se la
richiesta è già stata evasa, di che tipo di permesso si tratta e se non è
ancora stata evasa, che tipo di permesso è stato chiesto) o se la persona
interessata ha lasciato la Svizzera.” (doc. XVII)
1.16. Il 17 ottobre 2016 l’Ufficio
della migrazione ha affermato che l’insorgente “è in possesso di un permesso
di dimora temporaneo L UE/AELS valevole fino al 31.12.2016” (doc. XVIII/1).
Interpellato in merito dal TCA tramite e-mail circa il motivo del rinnovo, il
20 ottobre 2016 l’Ufficio della migrazione ha comunicato che il permesso “è
stato rilasciato per svolgere un’attività lucrativa” (doc. XXI).
1.17. In data 20 ottobre 2016 il TCA
ha trasmesso la nuova documentazione alle parti, segnalando che “l’Ufficio
della migrazione, contattato tramite e-mail, ci ha informati che il permesso di
dimora temporaneo L UE/AELS valido fino al 31 dicembre 2016 è stato rilasciato
a RI 1 “per svolgere un’attività lucrativa”, ed ha assegnato loro un
termine scadente il 28 ottobre 2016 per produrre eventuali osservazioni scritte
in merito (doc. XXII).
1.18. Il 27 ottobre 2016 la Cassa
cantonale di compensazione si è riconfermata “integralmente in quanto
dichiarato sia nella decisione su reclamo del 23 maggio 2016 sia nella risposta
di causa dell’8 luglio 2016 che nelle successive osservazioni. Subordinatamente,
preso atto della presa di posizione dell’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali, la Cassa ritiene che l’inizio dell’obbligo assicurativo ai sensi
dell’assicurazione di base LAMal può essere stabilito a partire dalla data in
cui la signora RI 1 ha concluso la sua formazione all’Università __________ di __________,
ovvero dal 22 febbraio 2016. Visto quanto precede, il provvedimento contestato
merita comunque tutela e il ricorso deve essere respinto” (doc. XXIII).
1.19. Alla ricorrente è stato
assegnato un termine scadente il 7 novembre 2016 per esprimersi in merito (doc.
XXIV).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a giusta ragione l’amministrazione ha rifiutato la
richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie
inoltrata dalla ricorrente, fissando al 30 settembre 2015 l’inizio dell’obbligo
assicurativo.
2.2. Secondo
l'art. 3 LAMal:
" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve
assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
2Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per
le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui
all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
3Può estendere
l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in
particolare a quelle che:
a. esercitano
un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13
cpv. 2 LPGA).
b. lavorano
all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
4L'obbligo
d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni
consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare
(LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."
Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal
le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice
civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3
della legge.
Ai sensi dell’art. 1 cpv.
2 lett. f OAMal sono inoltre tenuti ad assicurarsi le persone con permesso di
dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi dell’Accordo sulla libera
circolazione delle persone o dell’Accordo AELS, valevole almeno tre mesi.
In concreto, trattandosi
di una fattispecie che presenta elementi di carattere transfrontaliero, il caso
deve essere deciso non solo sulla base delle norme di diritto interno svizzero
in materia di LAMal, bensì anche alla luce delle norme dell’Accordo del 21
giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione
Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra
(ALC; RS 0.142.112.681) e dei regolamenti cui rinvia (cfr. anche sentenza
9C_593/2013 del 3 aprile 2014, pubblicata in DTF 140 V 98).
A questo proposito va
rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di
loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014,
consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del
31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II
all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno
tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014,
consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).
Il Regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B.
Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
In concreto l’inizio
dell’obbligo assicurativo è stato fissato al 30 settembre 2015. Al caso di
specie si applica di conseguenza il Regolamento (CE) n. 883/2004 nella versione
aggiornata.
Per l’art. 11 n. 1 del
Regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si applica il regolamento
sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro.
Ai sensi dell’art. 11 n. 2
del Regolamento (CE) n. 883/2004 “ai fini dell’applicazione del presente
titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in
conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma
sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle
pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per
infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro
per malattia che contemplano cure di durata illimitata” (cfr. RS
0.831.109.268.1, a pag. 13 di: https://www.admin.ch/opc/it/classified- compilation/20112875/201501010000/0.831.109.268.1.pdf).
Secondo l’art. 11 n. 3 del
Regolamento (CE) n. 883/2004:
" Fatti
salvi gli articoli 12–16:
a) una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro;
b) un pubblico
dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene
l’amministrazione da cui egli dipende;
c) una persona che
riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla
legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di
detto Stato membro;
d) una persona
chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è
soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
e) qualsiasi altra
persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è
soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le
altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di
prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.”
(cfr. RS
0.831.109.268.1, a pag. 13/14 di: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20112875/
201501010000/0.831.109.268.1.pdf).
Per cui, di norma, nella
misura in cui la competenza non può essere determinata sulla base delle lettere
da a a d, segnatamente in assenza di un’attività lucrativa o del percepimento
di una rendita, si applicano le norme del Paese di residenza della persona
senza attività lucrativa (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit,
Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443). Ai sensi dell’art. 1
lett. j del Regolamento (CE) n. 883/2004 la residenza è il luogo in cui una
persona risiede abitualmente (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit,
Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443).
Nelle ipotesi di cui
all’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004 rientrano
segnatamente le persone che non hanno mai lavorato, ad esempio gli studenti
senza attività lucrativa e coloro che hanno perso o abbandonato la qualità di
persone con attività lucrativa (cessazione definitiva dell’esercizio di una
professione) senza aver chiesto una rendita (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV,
Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443/444).
Queste persone non vanno confuse con i familiari che possono far valere un
diritto derivato da un assicurato soggetto al Regolamento (CE) n. 883/2004
(cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a
edizione, 2016, n. 116, pag. 444).
A questo proposito per
l’art. 1 lett. i) 1.i) del Regolamento (CE) n. 883/2004 per familiare si
intende qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure
designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla
quale sono erogate le prestazioni. Per l’art. 1 lett. i) 2. del medesimo
regolamento se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del
punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale
legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a
carico sono considerati familiari.
Di norma e salvo
eccezioni, i familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, laddove non
hanno uno statuto proprio in virtù dell’esercizio di un’attività lavorativa o
del percepimento di una rendita o di indennità dell’assicurazione contro la
disoccupazione, hanno un diritto derivato alla protezione sociale se la persona
da cui proviene questo diritto è soggetta essa stessa personalmente al
Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit,
Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437). Di regola ai familiari
senza attività lucrativa si applicano, per quanto concerne l’assicurazione
contro le malattie, le medesime norme applicabili alla persona assicurata dalla
quale derivano i loro diritti (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale
Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437).
Va infine rilevato che le
persone senza attività lucrativa che possono far valere sia un diritto derivato
che un diritto autonomo, di principio sono doppiamente assicurate, nel luogo di
residenza (in applicazione dell’art. 11 n. 3 lett. e Regolamento (CE) n.
883/2004) e nel Paese dove viene esercitata l’attività lucrativa dalla persona
dalla quale proviene il diritto derivato (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale
Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 117, pag. 444).
Secondo la dottrina, in
tal caso, prevale il diritto del luogo di residenza ai sensi dell’art. 11 n. 3
lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004. Ciò vale segnatamente per gli
studenti che ai sensi dell’art. 1 lett. ca del precedente Regolamento (CE) n.
1408/71, qui non più applicabile, erano trattati esclusivamente come familiari
(cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a
edizione, 2016, n. 117, pag. 444).
Gli studenti senza
attività lucrativa che non hanno un diritto derivato soggiacciono al diritto
dello Stato di residenza (art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) 883/2004;
cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a
edizione, 2016, n. 118, pag. 444).
2.3. In concreto, la ricorrente,
cittadina di uno Stato membro dell’UE, è al beneficio in Svizzera di un
permesso L, inizialmente per formazione (15 febbraio 2015 – 1° luglio 2015 e 30
settembre 2015 - 29 febbraio 2016), in seguito per ricerca di un impiego (1°
marzo 2016 – 31 maggio 2016) ed infine per attività lucrativa autorizzata (1°
giugno 2016 – 30 settembre 2016, poi prolungato fino al 31 dicembre 2016 [doc.
XIX]).
A questo proposito, con il
1° marzo 2016 la ricorrente è stata messa al beneficio dapprima di un permesso
di dimora L UE/AELS per “ricerca di impiego” ed in seguito, dal 1°
giugno 2016 al 30 settembre 2016, di un permesso di dimora L UE/AELS per “attività
lucrativa autorizzata” (cfr. doc. IX). All’interessata è poi nuovamente
stato rilasciato un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS per “svolgere
un’attività lucrativa” (doc. XXI).
L’insorgente è stata
assunta dalla società __________ di __________ con un contratto a tempo
determinato dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2016, per l’attività di “intern
online sales”, ad un salario lordo mensile di fr. 840 per 42 ore di
lavoro, comprendente pure gli straordinari (doc. 15 e seguenti, inc.
dell’ufficio della migrazione). L’attività consiste nel “gestire i vari
aspetti di elaborazione ordini relativamente al mercato dell’__________ (con un
focus particolare sulla __________), fornendo supporto nei vari aspetti di
online back-office, vendite e servizio clienti via email e telefonico”
(doc. 25, inc. dell’ufficio della migrazione). L’azienda ha affermato che “iniziare
un periodo di stage in un ambiente in forte crescita come quello
dell’e-commerce permetterà a Mrs. RI 1 di comprendere i processi aziendali e di
fare un’esperienza significativa per la sua carriera futura” (doc. 25, inc.
dell’ufficio della migrazione). La ricorrente in sede di reclamo evidenzia che
“intern” in inglese significa stagista.
Va ancora rilevato che il
3 ottobre 2015, quando stava svolgendo il periodo di scambio universitario
presso l’__________, rivolgendosi al servizio regionale degli stranieri di __________,
la ricorrente ha affermato che:
" (…)
attualmente sto studiando nel programma Master International Information
Systems alla __________ di __________. Nella primavera 2015 ho completato con
successo un semestre all’estero all’Università __________ (__________).
Nei prossimi sei mesi intendo scrivere la mia tesi di laurea
presso un’azienda nei dintorni di __________ (sottoforma di stage). Negli
ultimi tre mesi ho inviato diverse richieste di assunzione e alcune ditte si
sono rivelate interessate al mio progetto di tesi di Master.
Sarò inoltre iscritta come studente in scambio (Exchange) per un
altro semestre all’__________ a __________, in quanto disporrò della presenza
di un supervisore.
(…)
Per questo motivo richiedo il permesso di soggiorno (L) come
studente straniero in Svizzera.”
(doc. 55, inc. dell’Ufficio della migrazione)
Il 2 novembre 2015 l’Ufficio
della migrazione, dopo aver interpellato l’__________ e la ricorrente in uno
scritto interno ha precisato che “ambedue (ndr. __________ e ricorrente) mi
hanno confermato che non deve fare uno stage previsto negli studi ma per la
tesi la studentessa sta cercando un posto di lavoro per un massimo di 15 ore
settimanali. La ragazza è stata messa al corrente che, qualora lo trovasse, è
tenuta a presentare la domanda” (doc. 48, inc. dell’ufficio della
migrazione).
Il 25 febbraio 2016,
rivolgendosi al Servizio regionale degli stranieri di __________, l’interessata
ha sostenuto:
" (…)
Entro la fine di febbraio avrò terminato il mio anno come studente
Exchange presso l’Università di __________.
Dopodiché continuerò la scrittura della mia tesi di master presso
la mia università in __________, avendo però la possibilità di farlo vivendo in
Svizzera. L’attestato d’immatricolazione si trova come allegato.
La scadenza per la consegna della tesi è la fine di giugno. Nel
frattempo mi occuperò intensamente di cercare un posto di lavoro in Svizzera,
nella speranza che per la fine di giugno le restrizioni presenti riguardo ai
cittadini __________ nel mercato del lavoro siano sollevate.
Per questo motivo richiedo nuovamente il permesso di soggiorno
(L), questa volta, alla ricerca di un impiego.”
(doc. 34, inc. dell’Ufficio della migrazione)
Nella richiesta di rinnovo
del permesso L del 29 marzo 2016 l’insorgente ha affermato:
" (…)
Sono attualmente una studentessa di master, al sesto (ultimo)
semestre del programma International Informations Systems presso l’Università __________
di __________, in __________.
Nel corso degli ultimi due semestri ho completato con successo un
anno accademico con il programma di mobilità Exchange, presso l’Università __________:
__________, a __________. Sin dal mio arrivo sono rimasta molto affascinata
dalla calorosa __________, e dall’accogliente ambiente ticinese; per questo
motivo ho deciso di continuare qui la scrittura della mia tesi di master. Entro
la fine di giugno dovrò aver consegnato la mia tesi, dunque sono alla ricerca
di opportunità di lavoro, specialmente stage e graduate programs, in Svizzera,
dove mi piacerebbe vivere i miei sogni e far crescere la mia personalità.
Dopo un mese di intensive candidature per posizioni di stage, sono
stata finalmente invitata per un colloquio alla __________. Il 21.03.2016
l’azienda mi ha informato di essere stata selezionata per la posizione di stage
offerta (….)
Il mio status in Svizzera resterà invariato, ossia continuerò la
mia ricerca per un posto di lavoro fisso a tempo pieno. Il mio obiettivo
principale, dopo essermi laureata, è quello di trovare un posto di lavoro che
mi permetta di diventare indipendente, avendo un salario sufficiente per vivere
in Svizzera. Nel frattempo desidero partecipare a questo stage, in quanto può
offrirmi una prima esperienza lavorativa in Svizzera in vista della mia laurea.
Sono pienamente cosciente che il salario offerto è piuttosto basso,
confrontandolo con il salario minimo necessario per vivere in Svizzera.
Tuttavia attesto di possedere sufficienti mezzi finanziari per coprire le mie
spese durante il mio soggiorno in Svizzera, inoltre potrò contare sull’aiuto
finanziario che ricevo dai miei genitori.
La posizione offerta è fortemente legata all’area dei miei studi,
infatti “online sales” è una grande parte dei sistemi di informazione. In
aggiunta __________ è un’azienda di fashion design con un mercato molto
orientato internazionalmente, dove la __________ è considerata attualmente uno
dei maggiori mercati (…)”
(doc. 13, inc. Ufficio della migrazione)
Le autorità preposte hanno
rilasciato il permesso richiesto (L UE/AELS) fino al 30 settembre 2016 per
l’attività di “impiegata d’ufficio” (doc. 5, inc. dell’Ufficio della
migrazione).
2.4. Alla luce di quanto sopra
esposto, ritenuto che l’interessata, proveniente dalla __________ in __________,
dal 16 febbraio 2015 al 21 febbraio 2016 è stata immatricolata all’__________
nell’ambito di un programma di scambio universitario (SEMP, Swiss-European Mobility
Programme, già Erasmus, cfr. doc. VII), era al beneficio di un permesso di
dimora L UE/AELS quale “soggiorno per formazione”, senza attività
lucrativa alcuna, ed era detentrice della “Europäische
Krankenversicherungskarte” (doc. 4) va esonerata dall’obbligo assicurativo
fino al 29 febbraio 2016 (data di scadenza del permesso di dimora L UE/AELS per
formazione; cfr. risposta del 10 ottobre 2016 dell’UFSP [doc. XVI]; presa di
posizione del 16 maggio 2007 del Consiglio federale all’interpellanza 07.3167
della consigliera agli Stati Ory [doc. XVI/1]; risposta del 29 settembre 2016
dell’Istituzione comune LAMal [doc. XV]).
Per il periodo successivo,
e meglio dal 1° marzo 2016, l’insorgente va invece affiliata in Svizzera per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, sia in applicazione del
diritto interno svizzero (art. 3 cpv. 1 LAMal e 1 cpv. 2 lett. f OAMal), che
del diritto europeo (art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004
prevalente rispetto ad ogni diritto derivato [cfr. sentenza 36.2015.97 del 18
febbraio 2016] e art. 11 n. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004), avendo
iniziato a lavorare nel nostro Paese e non potendosi prevalere di uno dei
motivi di esonero di cui all’art. 2 cpv. 2 e seguenti OAMal. Essa non ha infatti
comprovato né di essere al beneficio di una copertura assicurativa privata
equivalente a quella Svizzera (cfr. art. 2 cpv. 4 OAMal), né che
l’assoggettamento all’assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento
della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della
sua età e/o del suo stato di salute non può stipulare un’assicurazione
complementare equiparabile o lo può fare solo a condizioni difficilmente
sostenibili (cfr. art. 2 cpv. 8 OAMal).
Del resto,
abbondanzialmente, va rilevato che l’attività svolta presso la __________ di __________
non era un presupposto per ottenere la laurea (cfr. doc. 48, inc. dell’ufficio
della migrazione: “[…] non deve fare uno stage previsto negli studi ma per
la tesi la studentessa sta cercando un posto di lavoro per un massimo di 15 ore
settimanali […]”; cfr. doc. 34, inc. ufficio della migrazione: “[…] La
scadenza per la consegna della tesi è la fine di giugno. Nel frattempo mi
occuperò intensamente di cercare un posto di lavoro in Svizzera, nella speranza
che per la fine di giugno le restrizioni presenti riguardo ai cittadini bulgari
nel mercato del lavoro siano sollevate Per questo motivo richiedo nuovamente il
permesso di soggiorno (L), questa volta, alla ricerca di un impiego […]”; cfr.
doc. 13, inc. Ufficio della migrazione: “[…] Entro la fine di giugno dovrò
aver consegnato la mia tesi, dunque sono alla ricerca di opportunità di lavoro,
specialmente stage e graduate programs, in Svizzera, dove mi piacerebbe vivere
Fatti
i miei sogni e far crescere la mia personalità [...] Il mio status in Svizzera
resterà invariato, ossia continuerò la mia ricerca per un posto di lavoro fisso
a tempo pieno. Il mio obiettivo principale, dopo essermi laureata, è quello di
trovare un posto di lavoro che mi permetta di diventare indipendente, avendo un
salario sufficiente per vivere in Svizzera. Nel frattempo desidero partecipare
a questo stage, in quanto può offrirmi una prima esperienza lavorativa in
Svizzera in vista della mia laurea […]”).
Il percorso formativo in
Svizzera, nel caso di specie, è terminato nel corso del mese di febbraio 2016,
Considerandi
con la cessazione del programma di scambio con l’__________. Dal 1° marzo 2016
l’interessata non è più immatricolata in Svizzera, ma lo è in __________ per
redigere il master entro fine giugno.
Un esonero dall’obbligo
assicurativo, in questo caso, non è di conseguenza più possibile.
In applicazione dell’art.
3.
LAMal, 1 cpv. 2 lett. f OAMal, nonché dell’art. 11 n.1 e n. 2 del regolamento
(CE) 883/2004 la ricorrente va pertanto affiliata alla LAMal.
2.5
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata
modificata nel senso che l’inizio dell’obbligo di assicurazione alla LAMal è
fissato a partire dal 1° marzo 2016.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione impugnata è modificata nel senso che l’inizio dell’obbligo di
assicurazione alla LAMal è fissato a partire dal 1° marzo 2016.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti