36.2016.75
Mancato pagamento dei premi per assicurazione IPG facoltativa. Dopo richiami e solleciti la sospensione delle prestazioni prevista da CGA va confermata, non avendo l'assicurato versato i premi dovuti
15 novembre 2016Italiano18 min
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Incarto
n.
36.2016.75
TB
Lugano
15 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 giugno 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI
1, nato nel 1971, per il 2016 è affiliato presso CO 1 sia per l'assicurazione malattia
obbligatoria di base LAMal sia per l'assicurazione d'indennità giornaliera
facoltativa __________ secondo LAMal (doc. 1).
B. Il
5 dicembre 2015 la Cassa malati ha emesso una fattura di Fr. 247,80 per i premi
semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 (conteggio n. __________), comprendenti
sia i premi per l'assicurazione di base LAMal di Fr. 217,80, sia i premi per la
copertura facoltativa di indennità giornaliera di Fr. 30.- (Fr. 5.-/mese).
C. Il
mancato pagamento dell'importo di Fr. 247,80 (Fr. 217,80 + Fr. 30.-) è stato oggetto
di un richiamo il 20 febbraio 2016 (doc. 3), in cui è stato fissato un
ulteriore termine scadente il 10 marzo 2016 per saldare il dovuto.
Il 19 marzo 2016 (doc. 4) la Cassa
malati ha emesso un sollecito di pagamento per Fr. 287,80, comprensivo di Fr.
40.- di spese amministrative, da versare entro il 7 aprile 2016.
D. Non
avendo ricevuto il versamento dell'ammontare richiesto, con decisione del 16
aprile 2016 (doc. 5) CO 1 ha posto in atto il blocco delle prestazioni per
l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera secondo LAMal, preannunciato
con il citato sollecito, avente effetto dal giorno seguente.
Un ulteriore sollecito per i premi da gennaio
a giugno 2016 con la richiesta di pagare entro 30 giorni l’importo di Fr. 70,35
(Fr. 30.- [credito] + Fr. 40.- [spese di mora] + Fr. 0,35 [interessi di ritardo])
è stato inviato all'assicurato il 28 aprile 2016 (doc. 6).
E. Con
decisione su opposizione del 3 giugno 2016 (doc. A1) la Cassa malati ha
respinto l'opposizione dell'assicurato del 27 maggio 2016 (doc. 7) e ha confermato
che i premi da gennaio a giugno 2016 per l'assicurazione facoltativa d'indennità
giornaliera non sono mai stati pagati dall'assicurato malgrado il richiamo e i
due solleciti inviatigli, con cui lo si avvisava delle conseguenze del mancato
pagamento del dovuto. Giusta le Condizioni di assicurazione, CO 1 è autorizzata
a ordinare il blocco delle prestazioni e a pretendere interessi di mora.
F. Il
14 luglio 2016 (doc. I) RI 1, sempre rappresentato dalla sorella avv. RA 1, ha
chiesto al Tribunale di annullare la decisione su opposizione e di far ordine a
CO 1 di esibire i conteggi delle indennità giornaliere maturate durante i lunghi
e frequenti periodi di ospedalizzazione nei Cantoni __________ e __________ in
tutti gli anni a far tempo dall’insorgere del diritto alle indennità
giornaliere in base all’assicurazione facoltativa. Questi crediti, a dire del
ricorrente, potranno poi essere compensati con i debiti ora fatti valere dalla
Cassa malati, che ne dovrà produrre un dettagliato conteggio.
Nel merito, l'insorgente ha contestato
che la Cassa malati sia legittimata ad agire come un giudice ordinario ex art.
79 LEF e che possa "violare indisturbatamente il diritto federale
segnatamente le norme essenziali di procedura, in particolare quelle attinenti
alla prova (…)".
In particolare, il ricorrente ha
evidenziato di avere chiesto numerose volte alla sua Cassa malati un conteggio
delle indennità giornaliere che avrebbe dovuto ricevere per i lunghi periodi di
degenza ospedaliera, ma di non avere mai ottenuto alcunché.
Di conseguenza, l’eventuale debito per
arretrati potrà essere compensato con il credito da esso vantato
retroattivamente.
Senza questo conteggio l’assicurato è
impossibilitato a controllare le poste di debito e quelle di credito.
L’insorgente ha infine osservato di
essere al beneficio di una rendita di invalidità e di prestazioni complementari
all’AI, che pagano il suo premio di Cassa malati, motivo per cui ha chiesto di
essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
G. Nella
risposta del 5 agosto 2016 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso,
giacché i premi per i mesi da gennaio a giugno 2016 per l'assicurazione facoltativa
di indennità giornaliera __________ non sono mai stati corrisposti, nemmeno
dopo avere richiamato e sollecitato l'assicurato. Il blocco delle prestazioni
sarebbe quindi giustificato, così come la pretesa di pagamento di Fr. 30.-.
Dovute sarebbero pure le spese
amministrative, siccome l'art. 7.4 delle Condizioni d'assicurazione lo prevede
espressamente.
Infine, la richiesta di gratuito
patrocinio andrebbe respinta essendo inammissibile alla luce del manifesto
mancato pagamento dei premi e dell’improponibile proposta di compensazione tra
prestazioni assicurative obbligatorie e facoltative.
Chieste ed ottenute tre proroghe (docc.
V-XII), quali mezzi di prova il 14 novembre 2016 (doc. XIII) il ricorrente ha in
sostanza ribadito le proprie osservazioni e rivendicazioni e ha chiesto il richiamo
di diversi incarti giudiziari e conteggi della Cassa malati.
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2. Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto
ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V
388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata;
SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).
Se non è stata emessa nessuna
decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata
una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons.
2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
Nella fattispecie la decisione impugnata,
ossia quella su opposizione emessa il 3 giugno 2016 da CO 1, ha per oggetto
unicamente la sospensione degli obblighi assicurativi della Cassa malati nei
confronti dell'assicurato per quanto concerne l'assicurazione facoltativa di
indennità giornaliera __________, a causa del mancato pagamento dei relativi
premi.
Non vi è fatta alcuna menzione sul
diritto stesso dell'assicurato di percepire delle indennità giornaliere per
malattia e/o infortunio in virtù di questa copertura.
Ne discende che la questione relativa
ad un eventuale suo diritto al pagamento di indennità giornaliere per tutti i
giorni per i quali, in passato, il ricorrente è stato malato e/o ospedalizzato non
può essere posta qui in discussione, giacché la decisione su opposizione porta soltanto,
come detto, sulla sospensione delle prestazioni derivanti dalla predetta
copertura assicurativa facoltativa.
Nemmeno va dunque trattata la
possibilità di una compensazione fra i presunti crediti e debiti fra le parti
in causa derivanti dalla copertura __________, così come la produzione di una
lista dei ricoveri dell’assicurato dal 2004 che attiverebbe detta copertura.
Inutile, siccome privo d’influenza
sull’obbligo dell’assicurato di pagare il premio LCA, è anche il richiamo di
diversi incarti presso il Ministero Pubblico, il Tribunale amministrativo e la
Commissione giuridica in materia di assistenza socio-psichiatrica, tutti relativi
ai ricoveri coatti dell’assicurato dal 5 agosto 2014 in poi.
Va altresì respinta la censura di
mancata legittimazione passiva del giurista collaboratore della Cassa malati,
non essendosi egli legittimato mediante procura. Come già rilevato nella STCA
36.2016.33 dell’8 agosto 2016, cresciuta incontestata in giudicato e nota al
ricorrente al momento in cui ha riformulato, il 14 novembre 2016, questa
lamentela, è stato sufficientemente chiarito e spiegato che l’assicuratore malattia
convenuto è validamente rappresentato da __________ senza bisogno di una
procura.
Il TCA può quindi pronunciarsi
esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata. Le ulteriori
richieste dell'insorgente sono di conseguenza irricevibili.
nel merito
3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione poteva
sospendere le proprie prestazioni a favore del ricorrente, non avendo quest'ultimo
fatto fronte al pagamento dell'arretrato di premio semestrale di Fr. 30.- (Fr.
5.- al mese) per l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera __________
secondo LAMal per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2016.
4. Per
l’art. 67 cpv. 1 LAMal sull’assicurazione facoltativa di indennità
giornaliera, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2016, le persone domiciliate
in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15
anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità
giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3
LVAMal.
Secondo l’art. 67 cpv. 2
LAMal, esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto
per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
A proposito dell’assicurazione
facoltativa di indennità giornaliera, la dottrina precisa che l’assicuratore
LAMal gode, come l’assicuratore LCA, di una grande libertà nell’allestimento
dell’assicurazione per la perdita di guadagno. La LAMal prevede, come per la
LCA, una regolamentazione quadro all’interno della quale l’assicuratore può
agire autonomamente. La LAMal e la LPGA stabiliscono determinati elementi
essenziali dell’assicurazione di indennità giornaliera, mentre la LCA non
regola il contenuto tipico di un contratto per perdita di guadagno. Gli
assicuratori malattia LAMal sono comunque limitati nella loro liberà di azione,
giacché sono tenuti a rispettare i principi generali del diritto amministrativo
o delle assicurazioni sociali (Eugster,
Vergleich der Krankentaggeldversicherung (KTGV) nach KVG und nach VVG, in:
Krankentaggeldvericherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, 2007,
pag. 51).
5. Con
la decisione su opposizione l'assicuratore ha chiesto di confermare il blocco
delle prestazioni instaurato nei confronti del ricorrente dal 17 aprile 2016 a
motivo che, malgrado il richiamo di pagamento del 20 febbraio 2016 e il
sollecito del 19 marzo 2016, il pagamento di Fr. 30.- per i sei mesi di premi
dell'assicurazione di indennità giornaliera __________ non era ancora stato
soluto.
Prima di esaminare se il provvedimento
adottato dalla Cassa malati debba essere confermato, va stabilito se,
effettivamente, l'assicurato non abbia fatto fronte al versamento di quanto
richiesto dalla Cassa malati e se ciò possa avere quale conseguenza la
sospensione delle prestazioni contrattualmente previste.
6. Questo
Tribunale evidenzia subito che l'ammontare del credito richiesto è corretto e
corrisponde alla fattura del 5 dicembre 2015 emessa dalla Cassa malati per
premi dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 (Fr. 5.- al mese) sulla base della
polizza assicurativa LAMal valida per l'anno 2016 (doc. 1).
In quell'occasione, la Cassa malati ha
inviato all'assicurato il conteggio dettagliato n. __________ dei premi da
corrispondere per il primo semestre del 2016 comprendente sia i premi LAMal sia
Fatti
i premi per l’assicurazione facoltativa di indennità giornaliera.
CO 1 ha quindi posto a carico
dell'assicurato l'ammontare di Fr. 217,80 per l’assicurazione obbligatoria delle
cure e Fr. 30.- per l’assicurazione facoltativa __________.
Non avendo corrisposto né l’uno né
l’altro premio, la Cassa malati ha dapprima richiamato l’interessato ai suoi
obblighi, poi l’ha sollecitato nuovamente.
Infine, non ottenendo nemmeno dopo
queste proroghe il pagamento del dovuto, con la decisione del 16 aprile 2016
(doc. 5) la Cassa malati ha sospeso le prestazioni per l'assicurazione facoltativa
__________, con la specifica che non appena gli arretrati scoperti, le spese
amministrative e di esecuzione fossero stati pagati, l'obbligo di versare
prestazioni della Cassa malati sarebbe stato riattivato.
È indubbio che nel 2016 l'assicurato
beneficiava della copertura __________ (doc. 1) e questo fatto non è stato contestato.
Inoltre, il ricorrente non ha mai
indicato di avere pagato i sei mesi di premio per questa copertura facoltativa e
tanto meno ha comprovato questa circostanza.
Anzi.
L’interessato ha riconosciuto di non
avere fatto fronte ai suoi obblighi, visto che ha preteso una compensazione fra
“l’eventuale debito per arretrati” con “il credito di cui invece
l’opponente ha diritto per tutti i ricoveri e per tutti gli anni retroattivamente.”
(doc. I pag. 4).
Va dunque respinta l'affermazione del
ricorrente secondo cui la Cassa malati sarebbe legittimata a violare il diritto
federale e a non comprovare di non avergli riconosciuto le indennità giornaliere
per i suoi ricoveri ospedalieri.
Come detto, oggetto del contendere è
unicamente il blocco delle prestazioni qui in discussione, decisione presa alla
luce della mancata prova dell’avvenuto pagamento dei premi richiesti per il
primo semestre del 2016. Risulta, infatti, che il premio per questa
assicurazione facoltativa non è stato a tutti gli effetti versato.
7. In
virtù dell'art. 90 OAMal, applicabile su rinvio dell’art. 108a OAMal, i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A questo proposito, l'art. 7.2 delle
Condizioni di assicurazione __________ - l'assicurazione facoltativa d'indennità
giornaliera secondo LAMal, valide dal 1° gennaio 2014 (doc. 2), che il ricorrente
ha accettato quando ha sottoscritto detta copertura e che sono dunque parte
integrante del contratto assicurativo, prevede che i premi sono riscossi a
scadenza mensile, devono essere pagati in anticipo e scadono il primo giorno di
ogni mese. Per le persone assicurate che si impegnano a pagare due o più premi
mensili alla volta sussiste una regolamentazione separata.
Inoltre, se è in ritardo con il
pagamento del premio, la persona assicurata viene avvertita con un sollecito in
merito alle conseguenze del mancato pagamento, con l'imposizione di un
ulteriore termine per il pagamento dei premi in arretrato. Se il pagamento non
avviene entro il termine ulteriore concesso, l'assicuratore può riscuotere i
premi in arretrato in via esecutiva (art. 7.3 CA).
Infine, quali conseguenze in caso di
mora nel pagamento dei premi, l’art. 8.1 CA dispone che vengono bloccate le
prestazioni se non avviene un pagamento entro il termine ulteriore secondo
l’art. 7.3 CA.
Tuttavia, l'obbligo a corrispondere
prestazioni dall'assicurazione viene poi ripristinato non appena vengono pagati
i premi in arretrato, compresi gli interessi di mora e le spese di sollecito ed
esecuzione. Per malattie, infortuni e le loro conseguenze che sorgono durante
il blocco delle prestazioni non è possibile fare valere un diritto a prestazioni
(art. 8.2 CA).
8. Nell'evenienza
concreta, l’importo di Fr. 30.- è stato fatturato in
anticipo all’assicurato, e meglio il 5 dicembre 2015.
In seguito, dopo avere richiamato e
sollecitato l'assicurato avvisandolo delle conseguenze che si sarebbero
prodotte in caso di mancato pagamento dei premi dovuti (doc. 4: "Attenzione:
Assicurazione individuale d'indennità giornaliera facoltativa secondo la LAMal:
Se il pagamento completo non dovesse avvenire entro il termine stabilito, verrà
eseguito un blocco delle prestazioni. Ciò significa che viene meno il diritto a
prestazioni dall'assicurazione. Per malattie, infortuni e le loro conseguenze
che sorgono durante il blocco delle prestazioni, non è possibile fare valere il
diritto a prestazioni, neppure pagando successivamente l'importo dovuto."),
non ottenendo il versamento dell'ammontare scoperto la Cassa malati ha emesso
una decisione di sospensione del suo obbligo di prestazioni nei confronti
dell'interessato.
D’avviso del TCA, alla luce delle
Condizioni assicurative esposte, la conseguenza della sospensione delle
prestazioni qualora non avvenga un pagamento entro il termine ulteriore fissato
dalla Cassa malati è senza dubbio corretta (art. 8.1 CA).
CO 1 ha infatti regolarmente seguito la
procedura appositamente prevista nelle sue Condizioni di assicurazione
allorquando un assicurato è in arretrato con il pagamento di premi.
9. Stante
quanto precede, il Tribunale non può giungere ad un risultato diverso da quello
proposto dalla Cassa malati, nemmeno di fronte alle lamentele dell'assicurato
sulla mancata produzione, da parte dell’assicuratore, di un dettagliato conteggio
delle prestazioni a cui egli avrebbe avuto diritto sulla base della copertura
assicurativa facoltativa di indennità giornaliera, circostanza, questa, che già
si è detto in ingresso esulare dall’oggetto su cui porta la decisione su
opposizione impugnata e su cui, e su essa soltanto, può pronunciarsi ora il TCA.
Dalla polizza per il 2016, dal richiamo
e dai due solleciti agli atti emerge dunque senza alcun dubbio che, da una
parte, il ricorrente è debitore nei confronti di CO 1 del premio per i mesi da
gennaio a giugno 2016 per la copertura __________; d'altra parte, che
l'assicurato non ha versato al suo assicuratore la somma di Fr. 30.- più volte
richiestagli nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 CA.
La conseguenza di questo stato di fatto
è la sospensione delle prestazioni assicurative da parte della Cassa malati a
decorrere dal 17 aprile 2016, che deve dunque essere confermata siccome è stata
decisa nel rispetto delle norme applicabili (art. 8.1 CA).
La decisione impugnata deve dunque
essere confermata e il ricorso respinto.
10. Contestualmente
al ricorso l'assicurato, per il periodo in cui è stato rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc. I).
Di principio, anche se un assicurato è
soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre
che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che
la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla
Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio
secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per
assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di
tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è
regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:
"
1 L'assistenza
giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e
dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese
processuali;
- all'ammissione al gratuito
patrocinio.
Considerandi
2.
L'assistenza giudiziaria
è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti,
l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3.
Essa è esclusa se la procedura
non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel
bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.
4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio
2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II
275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per
valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio
particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame
non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere
respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non
lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304,
consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere
il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori
rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole
(DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle
considerazioni esposte il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito
favorevole.
L'insorgente era infatti consapevole di
non avere fatto fronte al pagamento degli importi più volte pretesi dalla Cassa
malati con la fattura del 5 dicembre 2015, il richiamo del 20 febbraio 2016 e
il sollecito del 19 marzo 2016. Pertanto, l'assicurato era tenuto al pagamento
di Fr. 30.- per i premi del primo semestre del 2016 in virtù della relativa
polizza assicurativa ed è quindi mal venuto ora a contestare l'esistenza del
debito che ne deriva.
Si deve pertanto senz'altro concludere
che il ricorso formulato da RI 1 contro il blocco delle prestazioni messo in
atto da CO 1 a decorrere dal 17 aprile 2016 quale conseguenza della mora del
debitore non aveva alcuna chance di successo.
Oltretutto, questa tematica è già stata
affrontata nella STCA 36.2015.9 del 13 aprile 2015, perciò il ricorrente sapeva
che le sue possibilità di successo erano molto irrisorie.
Facendo quindi difetto uno dei tre
presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non
occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni per il
periodo di tempo in cui l’assicurato è stato patrocinato da un legale.
Per la parte di procedura giudiziaria durante
la quale egli ha agito autonomamente, senza legale, il TCA evidenzia che
l’assicurato, con l’invio dello scritto del 14 novembre 2016 (doc. XIII), ha
saputo dimostrare di essere in grado di validamente difendere i propri interessi
e di non necessitare quindi l’aiuto di terze persone particolarmente cognite
della materia per fare valere i propri diritti.
Non si fa pertanto luogo
all’attribuzione di indennità di alcun tipo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. L'istanza
di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti