36.2016.78
Richiesta di assistenza giudiziaria in ambito amministrativo respinta non essendone dati i presupposti. La ricorrente poteva sia agire da sola sia far capo ad un'associazione che fornisce gratuitament
10 ottobre 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.78
cs
Lugano
10 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 luglio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 4 luglio 2016 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Dal 2012 al 2015 RI 1 è stata
messa al beneficio della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (LAMal; doc. 1A-4B).
1.2. Dopo aver accertato che negli
anni in questione RI 1 ha convissuto con __________, con decisioni del 31
luglio 2015 la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, ha riesaminato,
respingendole, le richieste di sussidio, poiché ha ritenuto non più dati i
presupposti per riconoscere l’aiuto statale (doc. 6).
1.3. In seguito al reclamo
presentato da RI 1 in data 10 agosto 2015, con decisione del 31 agosto 2015 l’amministrazione,
preso atto che dal mese di luglio 2015 l’interessata ha affittato una camera
presso la struttura denominata __________, ha riconosciuto il diritto al
sussidio per il periodo da agosto 2015 a dicembre 2015 (doc. 10).
1.4. Nel termine di reclamo contro
le citate decisioni del 31 luglio 2015, l’avv. RA 1, assunta la rappresentanza
di RI 1, ha completato le motivazioni ed ha chiesto che la sua assistita fosse
messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc.
8, 11 [importo da restituire pari a fr. 13'414.20], 13 e 14).
1.5. Con decisioni del 31 dicembre
2015 l’amministrazione, accertato che la convivenza non poteva essere
considerata stabile, ha annullato i precedenti provvedimenti ed ha ripristinato
il diritto al sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure
medico-sanitarie anche per il periodo dal gennaio 2012 al luglio 2015 (doc. 16).
1.6. Con decisione del 18 marzo
2016, confermata dalla decisione su reclamo del 4 luglio 2016, la Cassa di
compensazione ha respinto l’istanza tendente al riconoscimento dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio inoltrata dall’avv. RA 1, poiché
l’intervento di un legale non sarebbe stato necessario (doc. 19 e 22).
1.7. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo, chiedendo di
accogliere l’istanza presentata il 1° ottobre 2015 volta ad ottenere
l’assistenza giudiziaria nell’estensione completa prevista dall’art. 3 cpv. 1
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio (LAG),
compresi gli oneri di patrocinio ed il rimborso delle spese processuali della
procedura di ricorso e di approvare la nota spese ed onorario del 29 luglio
2016 (doc. I). L’avv. RA 1 rileva segnatamente di aver sollevato un argomento,
quello relativo alla mancata stabilità della convivenza, cui l’assicurata, che
aveva contestato le decisioni senza l’ausilio del proprio legale, non aveva
pensato. Grazie alle nuove argomentazioni, l’interessata ha potuto ottenere la
riduzione del premio. Il reclamo redatto dall’assicurata conteneva motivazioni
irrilevanti ai fini del giudizio, limitandosi a doglianze del tutto generiche e
che avrebbero portato al suo respingimento. Solo l’intervento del legale avrebbe
permesso di sollevare l’argomento topico, ossia l’assenza di una convivenza
stabile ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal, che ha portato all’accoglimento
delle richieste di sussidio.
1.8. Con risposta del 2 settembre
2016 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.9. L’8 settembre 2016 l’insorgente
ha ribadito la necessità della rappresentanza di un avvocato per poter vincere
la causa (doc. V).
2.1. Per l’art. 65 cpv. 1 prima
frase LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di
condizione economica modesta.
Ai sensi dell’art. 1 cpv.
2 lett. c LAMal la LPGA non è applicabile alle riduzioni di premi accordate ai
sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni
conformemente all’articolo 66.
Secondo l’art. 24 cpv. 1 della
legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal) il diritto alla riduzione
dei premi per le categorie di assicurati definite dalla LAMal è stabilito dalla
LCAMal stessa.
L’art. 25 cpv. 1 LCAMal prevede
che la riduzione dei premi è corrisposta tramite presentazione di un’istanza
scritta. Sono riservati gli art. 42 cpv. 1 e 43 cpv. 1.
Per l’art. 76 cpv. 1 LCAMal
contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo
all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione.
E’ applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013
(LPAmm).
L’assistenza giudiziaria è
retta dalla legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 15
marzo 2011 (LAG).
Per l’art. 2 LAG
l’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi
gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i
suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. Ai sensi
dell’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli
anticipi e dalle cauzioni, all’esenzione dalle tasse e spese processuali,
all’ammissione al gratuito patrocinio. Secondo l’art. 3 cpv. 2 LAG l’assistenza
giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i
presupposti, l’autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale. Per l’art. 3
cpv. 3 LAG essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante.
L’art. 13 LAG prevede che
per quanto non disciplinato nella legge e nel regolamento di applicazione,
valgono per analogia le norme del codice di procedura civile del 19 dicembre
2008 (CPC) in materia di assistenza giudiziaria e patrocinatore d’ufficio.
Per l’art. 117 CPC ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la
cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.
Il gratuito patrocinio
comprende l’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, l’esenzione dalle spese
processuali e la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per
tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è
patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la
preparazione del processo (art. 118 CPC).
Per l’art. 119 CPC
l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la
pendenza della causa (cpv. 1). L’instante deve esporre la sua posizione
reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prove che
intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore
desiderato (cpv. 2). Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte
può essere sentita. La controparte deve comunque essere sentita se il gratuito
patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili (cpv.
3). In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto
sospensivo (cpv. 4). In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può
essere riproposta (cpv. 5).
2.2. In concreto la procedura
amministrativa è gratuita, per cui la richiesta di assistenza giudiziaria può
essere intesa unicamente quale domanda di gratuito patrocinio. A questo
proposito la dottrina rammenta che, oltre all’indigenza ed alla probabilità di
esito favorevole, occorre esaminare anche se la rappresentanza di un legale è
necessaria (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 20 ad art. 117, pag.
471 e n. 11 e seguenti ad art. 118 pag. 478 e seguenti). L’intervento di un patrocinatore
deve apparire indispensabile. Ciò è il caso quando la persona assicurata non
può procedere da sola per difendere i propri interessi in maniera appropriata e
completa (DTF 130 I 180, consid. 2.2). Inoltre il patrocinatore non deve
necessariamente essere un avvocato, poiché l’art. 118 cpv. 2 lett. c CPC fa
riferimento ad un “patrocinatore” (cfr. Tappy, op. cit., n.11 ad art. 118). La
necessità di un patrocinatore dipende dalla complessità e dall’importanza della
causa, ma anche dalle norme di procedura applicabili (necessità di prese di
posizione soggette ad un certo formalismo, applicazione o meno del diritto
d’ufficio, accertamento dei fatti d’ufficio o meno, ecc.; cfr. DTF 130 I 180).
L’applicazione del principio inquisitorio permette di norma più facilmente di
agire soli (cfr. 125 V 32 consid. 4b; 122 I 8 consid. 2f; sentenza 8C_463/2007
del 28 aprile 2008; cfr. Tappy, op. cit., n.11 ad art. 118), pur non escludendo
a priori la necessità di far capo ad un patrocinatore, segnatamente se la
procedura può portare un grave danno alla persona assicurata. Soggettivamente
occorre pure tener conto della personalità del richiedente, ossia l’età, la
formazione, la sua più o meno grande famigliarità con la pratica giudiziaria,
ecc. (DTF 128 I 225, consid. 2.5.2; DTF 125 V 32, consid. 4b; cfr. Tappy, op.
cit., n.11 ad art. 118).
Va qui rammentato che
nell’ambito delle assicurazioni sociali e meglio della procedura retta dalla
LPGA, l'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se
non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia
medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di
un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo
esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V
200).
Secondo
la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4
LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché
quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il
legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il
gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative
condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar,
2015, ad art. 37, n. 35, p. 530).
Per
Fatti
il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del
richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e
la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA
(Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 37, p. 530).
La
necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme
procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla
fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,
non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la
minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico
dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti
soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si
aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte
dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die
Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich
geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere
tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr. DTF 125
V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se
l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o
altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung
drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen
wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig
erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger
oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht
fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).
Occorre
poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2
marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132
V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza
nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).
2.3. In
concreto, non vi è alcun motivo per accogliere la richiesta di gratuito
patrocinio.
Il
caso è infatti semplice. Si trattava unicamente di far presente
all’amministrazione, in un caso retto dal principio inquisitorio, di non aver
convissuto stabilmente con il proprio compagno.
Il
medesimo legale, nell’ambito del reclamo contro la decisione formale che ha
respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, se da una parte ha affermato di
aver sollevato lui stesso la questione dell’assenza di convivenza stabile, dall’altra
ha ammesso che è stata l’amministrazione (nell’ambito del principio
inquisitorio) a chiedergli di produrre la documentazione atta a comprovare questa
circostanza (doc. 20 pag. 2. “[…] Tale argomentazione si è per finire
rilevata decisiva per l’accoglimento del gravame, prova ne sia che, ricevuta la
mia opposizione del 01.10.2015, il Vostro signor __________ mi ha contattato
telefonicamente per chiedermi della documentazione supplementare atta a
comprovare tale assunto, documentazione che è Vi è poi stata da me trasmessa il
27.11.2015 […]”). Con scritto del 27 novembre 2015 l’avv. RA 1 ha trasmesso
alla Cassa la dichiarazione della madre, precisando che essa è stata allegata “come
da intercorsi colloqui telefonici con il Vostro signor __________ […]”
(doc. 14). In seguito alla trasmissione di questo documento, la Cassa ha
accolto le doglianze dell’assicurata ed ha ripristinato il diritto al sussidio.
Va
qui evidenziato che nel complemento del 1° ottobre 2015 prodotto dall’avv. RA 1,
al reclamo che l’assicurata aveva presentato il 10 agosto 2015 (doc. 13), vi
sono essenzialmente contestazioni in merito alla poca chiarezza del formulario
di richiesta del sussidio, alla buona fede dell’interessata ed alla
prescrizione della richiesta sulla base dell’art. 25 LPGA.
Per
quanto concerne l’aspetto della convivenza figura unicamente la frase secondo
cui “la mia cliente riferisce che già all’epoca la convivenza con il signor __________
risultava tutt’altro che stabile, nella misura in cui la coppia attraversava
pressoché regolarmente dei gravi momenti di crisi che hanno fatto sì che ella
Considerandi
abbia lasciato l’abitazione di __________ a più riprese”, senza che sia
stato citato alcun articolo della LCAMal o del regolamento relativo a questo
aspetto. Si tratta, come emerge dalla citata locuzione, di una circostanza
riferita dalla medesima assicurata (“la mia cliente riferisce”), la
quale, di conseguenza, avrebbe potuto sollevarla autonomamente.
A
comprova che l’intervento di un avvocato patentato nel preciso caso di specie non
era necessario, va pure rilevato che l’interessata, al reclamo del 10 agosto
2015, ha allegato una dichiarazione dell’”__________” relativa al cambiamento
di domicilio da fine luglio 2015, che aveva permesso l’accoglimento della
richiesta del sussidio per il periodo da agosto a dicembre 2015. L’__________ è
un ufficio di orientamento giuridico, sociale e educativo, con particolare
riferimento alle problematiche familiari, alla separazione e al divorzio; il
servizio è gratuito (cfr.: __________). L’interessata, essendosi già
indirizzata al medesimo consultorio per ottenere la dichiarazione secondo cui
aveva affittato una camera presso la struttura __________, avrebbe di
conseguenza potuto chiedere, gratuitamente, di essere aiutata anche nella
gestione della causa in esame, la quale, come detto, necessitava semplicemente
di comunicare l’assenza della stabilità della convivenza con il proprio
compagno (sentenza 8C_911/2015 del 3 febbraio 2016, consid. 4.4; sentenza
8C_931/2015 del 23 febbraio 2016, consid. 5.3; cfr. DTF 132 V 200 consid. 4).
In
un ambito come quello dei sussidi di cassa malati, dove vige il principio
inquisitorio, di principio, tranne nei casi complessi, l’intervento di un
avvocato già in sede amministrativa, non è necessario.
Nel
preciso caso di specie non si trattava di dover dirimere una difficile
questione giuridica, ma di far presente all’amministrazione le difficoltà
relazionali e l’assenza di una stabilità nella convivenza.
La
richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede
amministrativa non può di conseguenza essere ammessa.
La
domanda, essendo l’impugnativa presentata innanzi al TCA manifestamente priva
di esito favorevole per i motivi appena esposti, non può neppure essere accolta
per la procedura ricorsuale (art. 61 lett. f LPGA).
2.4
L’insorgente,
oltre a richiamare l’intero incarto dall’IAS, prodotto con la risposta di
causa, chiede il proprio interrogatorio/deposizione, nonché l’audizione
testimoniale dell’avv. RA 1 (doc. I).
Il TCA
rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere
il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n.
1.
CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che
ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I
472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,
consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo
stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica”
(l’assicurata ha chiesto genericamente il suo interrogatorio/deposizione [cfr.
doc. I]), questo TCA rinuncia all’audizione della ricorrente poiché superflua
ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,
consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica
richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione
dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere
l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Inoltre
questo Tribunale non intravvede ragioni per assumere ulteriori prove e nemmeno
per sentire quale teste l’avv. RA 1.
L’incarto
prodotto dalla Cassa e gli atti trasmessi dalla ricorrente sono completi ed
esaustivi e non necessitano di complementi. Alla luce delle motivazioni
indicate al consid. 2.3, non occorre del resto procedere con altri accertamenti,
poiché approfondimenti fattuali risultano superflui.
Va qui rammentato che conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti