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Decisione

36.2016.78

Richiesta di assistenza giudiziaria in ambito amministrativo respinta non essendone dati i presupposti. La ricorrente poteva sia agire da sola sia far capo ad un'associazione che fornisce gratuitament

10 ottobre 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del

richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e

la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 37, p. 530).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme

procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla

fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,

non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la

minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico

dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti

soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si

aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte

dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die

Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich

geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere

tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr. DTF 125

V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se

l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o

altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung

drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen

wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig

erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger

oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht

fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre

poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2

marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza

nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).

2.3. In

concreto, non vi è alcun motivo per accogliere la richiesta di gratuito

patrocinio.

Il

caso è infatti semplice. Si trattava unicamente di far presente

all’amministrazione, in un caso retto dal principio inquisitorio, di non aver

convissuto stabilmente con il proprio compagno.

Il

medesimo legale, nell’ambito del reclamo contro la decisione formale che ha

respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, se da una parte ha affermato di

aver sollevato lui stesso la questione dell’assenza di convivenza stabile, dall’altra

ha ammesso che è stata l’amministrazione (nell’ambito del principio

inquisitorio) a chiedergli di produrre la documentazione atta a comprovare questa

circostanza (doc. 20 pag. 2. “[…] Tale argomentazione si è per finire

rilevata decisiva per l’accoglimento del gravame, prova ne sia che, ricevuta la

mia opposizione del 01.10.2015, il Vostro signor __________ mi ha contattato

telefonicamente per chiedermi della documentazione supplementare atta a

comprovare tale assunto, documentazione che è Vi è poi stata da me trasmessa il

27.11.2015 […]”). Con scritto del 27 novembre 2015 l’avv. RA 1 ha trasmesso

alla Cassa la dichiarazione della madre, precisando che essa è stata allegata “come

da intercorsi colloqui telefonici con il Vostro signor __________ […]”

(doc. 14). In seguito alla trasmissione di questo documento, la Cassa ha

accolto le doglianze dell’assicurata ed ha ripristinato il diritto al sussidio.

Va

qui evidenziato che nel complemento del 1° ottobre 2015 prodotto dall’avv. RA 1,

al reclamo che l’assicurata aveva presentato il 10 agosto 2015 (doc. 13), vi

sono essenzialmente contestazioni in merito alla poca chiarezza del formulario

di richiesta del sussidio, alla buona fede dell’interessata ed alla

prescrizione della richiesta sulla base dell’art. 25 LPGA.

Per

quanto concerne l’aspetto della convivenza figura unicamente la frase secondo

cui “la mia cliente riferisce che già all’epoca la convivenza con il signor __________

risultava tutt’altro che stabile, nella misura in cui la coppia attraversava

pressoché regolarmente dei gravi momenti di crisi che hanno fatto sì che ella

Considerandi

abbia lasciato l’abitazione di __________ a più riprese”, senza che sia

stato citato alcun articolo della LCAMal o del regolamento relativo a questo

aspetto. Si tratta, come emerge dalla citata locuzione, di una circostanza

riferita dalla medesima assicurata (“la mia cliente riferisce”), la

quale, di conseguenza, avrebbe potuto sollevarla autonomamente.

A

comprova che l’intervento di un avvocato patentato nel preciso caso di specie non

era necessario, va pure rilevato che l’interessata, al reclamo del 10 agosto

2015, ha allegato una dichiarazione dell’”__________” relativa al cambiamento

di domicilio da fine luglio 2015, che aveva permesso l’accoglimento della

richiesta del sussidio per il periodo da agosto a dicembre 2015. L’__________ è

un ufficio di orientamento giuridico, sociale e educativo, con particolare

riferimento alle problematiche familiari, alla separazione e al divorzio; il

servizio è gratuito (cfr.: __________). L’interessata, essendosi già

indirizzata al medesimo consultorio per ottenere la dichiarazione secondo cui

aveva affittato una camera presso la struttura __________, avrebbe di

conseguenza potuto chiedere, gratuitamente, di essere aiutata anche nella

gestione della causa in esame, la quale, come detto, necessitava semplicemente

di comunicare l’assenza della stabilità della convivenza con il proprio

compagno (sentenza 8C_911/2015 del 3 febbraio 2016, consid. 4.4; sentenza

8C_931/2015 del 23 febbraio 2016, consid. 5.3; cfr. DTF 132 V 200 consid. 4).

In

un ambito come quello dei sussidi di cassa malati, dove vige il principio

inquisitorio, di principio, tranne nei casi complessi, l’intervento di un

avvocato già in sede amministrativa, non è necessario.

Nel

preciso caso di specie non si trattava di dover dirimere una difficile

questione giuridica, ma di far presente all’amministrazione le difficoltà

relazionali e l’assenza di una stabilità nella convivenza.

La

richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede

amministrativa non può di conseguenza essere ammessa.

La

domanda, essendo l’impugnativa presentata innanzi al TCA manifestamente priva

di esito favorevole per i motivi appena esposti, non può neppure essere accolta

per la procedura ricorsuale (art. 61 lett. f LPGA).

2.4

L’insorgente,

oltre a richiamare l’intero incarto dall’IAS, prodotto con la risposta di

causa, chiede il proprio interrogatorio/deposizione, nonché l’audizione

testimoniale dell’avv. RA 1 (doc. I).

Il TCA

rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere

il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n.

1.

CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che

ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I

472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,

consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo

stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica”

(l’assicurata ha chiesto genericamente il suo interrogatorio/deposizione [cfr.

doc. I]), questo TCA rinuncia all’audizione della ricorrente poiché superflua

ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,

consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica

richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione

dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere

l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Inoltre

questo Tribunale non intravvede ragioni per assumere ulteriori prove e nemmeno

per sentire quale teste l’avv. RA 1.

L’incarto

prodotto dalla Cassa e gli atti trasmessi dalla ricorrente sono completi ed

esaustivi e non necessitano di complementi. Alla luce delle motivazioni

indicate al consid. 2.3, non occorre del resto procedere con altri accertamenti,

poiché approfondimenti fattuali risultano superflui.

Va qui rammentato che conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege

des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti