36.2016.82
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27 ottobre 2016Italiano17 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.82
cs
Lugano
27 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 agosto 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 luglio 2016 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Il 16 ed il 17 luglio 2014 RI
1, nato nel 1994, ha contattato telefonicamente la Cassa cantonale di
compensazione (doc. 1). I funzionari dell’amministrazione, preso atto che
l’interessato era alla ricerca di un impiego, gli hanno trasmesso il formulario
per la richiesta del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione
delle cure medico-sanitarie (doc. 1).
1.2. Il
26 agosto 2014, alle ore 8:48, alla Cassa cantonale di compensazione è giunto
un e-mail con oggetto “RI 1”, trasmesso dalla __________, società di cui __________,
padre di RI 1, è amministratore unico, del seguente tenore: “Egregi Signori,
allego alla presente lerrera (recte: lettera) inviata alla __________. Cordiali
saluti.” (doc. 2). Lo scritto allegato, datato 25 agosto 2014, trasmesso
all’assicuratore da RI 1, dove viene indicata la cessazione del periodo di
tirocinio al 30 giugno 2014, fa riferimento ad un “conteggio
01.01.2013-30.062014, di fr. 6'399.55” e contiene una richiesta di
adeguamento del premio in relazione al reddito percepito (allegato doc. 2).
Il
medesimo giorno, alle ore 10:51, una funzionaria della Cassa cantonale di
compensazione ha risposto, sempre tramite posta elettronica, affermando che “in
riferimento al suo e-mail, la informiamo che riceverà nuovamente il formulario
per inoltrare la richiesta di riduzione di premio LAMal per l’anno 2014 e per
l’anno 2015 nel corso dei prossimi giorni” (doc. 3). Alle ore 11:53 la __________,
ancora tramite e-mail, ha informato la funzionaria che “ho già inoltrato la
richiesta (2014) completa della documentazione richesta (recte: richiesta)”
(doc. 3).
1.3. L’11
agosto 2015 __________, in rappresentanza del figlio RI 1, si è rivolto alla
Cassa affermando che “in data 18 luglio 2014 abbiamo inoltrato richiesta per
la riduzione di premio (vedi copia allegata) e a tutt’oggi non abbiamo ricevuto
nessuna conferma. Vogliate cortesemente comunicarci una risposta” (doc. 4).
1.4. Il
14 agosto 2015 un funzionario della Cassa ha telefonato a __________
comunicandogli che l’amministrazione non ha mai ricevuto il formulario per la
richiesta della riduzione del premio del 2014 (doc. 5) ed il 21 agosto 2015 ad RI
1 è stato inviato un nuovo formulario da compilare con tutti i membri
dell’unità di riferimento (doc. 6). Il 31 agosto 2015 RI 1 ha trasmesso la
documentazione completa (doc. 7 e 8).
1.5. Con
decisione del 30 settembre 2015 (doc. 9), confermata dalla decisione su reclamo
del 4 luglio 2016, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l’istanza di
sussidio per il 2014 poiché il (primo) formulario è pervenuto solo il 13 agosto
2015, ossia oltre i termini di cui all’art. 25 LCAMal (doc. 14).
1.6. RI
1, rappresentato dal padre __________ (cfr. doc. I in alto a sinistra), è
insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo, rilevando di aver
trasmesso il formulario per la richiesta del sussidio 2014 in data 18 luglio
2014 per posta “A”, come di consueto (doc. I). Il ricorrente sostiene
che non è stato valutato se il formulario è stato smarrito dalla posta o negli
uffici dell’amministrazione, né è stato considerato che diversi collaboratori si
sono occupati della fattispecie. Sulla base dell’art. 25 cpv. 3 LCAMal
l’insorgente chiede che il sussidio sia riconosciuto dal mese di agosto 2014.
1.7. Con
risposta del 26 agosto 2016 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
1.8. L’11
ottobre 2016 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza da cui è
emerso:
"
(…)
Il ricorrente dà atto di non avere introdotto la
richiesta di riduzione del premio per il 2014 mediante un invio raccomandato.
Quindi non dispone di una ricevuta postale in questo senso ma insiste nel dire
che ha richiesto alla Cassa il formulario e che la Cassa sostiene di avere
trasmesso. Nell’agosto 2014 vi è stato uno scambio di e-mail tra __________ e
la sig.ra __________ della Cassa in relazione a RI 1 e alla sua richiesta di
ottenere la riduzione del premio anche per il 2014. Dal doc. 3 il sig. __________
ha scritto alla sig.ra __________, e meglio alla Cassa, alle 8:48 un e-mail
allegando una lettera inviata alla __________ il cui tenore “egregi signori,
allego alla presente lettera inviata alla __________. Cordiali saluti” sembra
lasciare intendere l’esistenza di precedenti comunicazioni che però la Cassa
indica di non avere ricevuto.
Questo scambio di e-mail continua poi con la reazione
della sig.ra __________ che informa il sig. __________ che avrebbe ricevuto
nuovamente il formulario per la RIPAM 2014 e anche per il 2015 e ciò nei giorni
successivi. Nell’ultimo e-mail prodotto delle ore 11:53 il sig. __________
obbietta di avere già inoltrato la richiesta 2014 con la documentazione
completa.
In coda al doc. 2 è infatti prodotto in copia il
formulario RIPAM 2014 datato 18.7.2014 che difetta unicamente della firma autografa.
La Cassa rileva che questo documento è pervenuto unicamente nel corso del 2015.
La Cassa non ha ritenuto salvaguardato il termine per l’inoltro della richiesta
2014 con la lettera __________ 2014 trasmessa unitamente agli scambi di e-mail
formanti il doc. 3. La Cassa ritiene che la norma legale imponga la
trasmissione del formulario alla base della richiesta e il termine è ritenuto
salvaguardato quando il formulario rientra alla Cassa. Questo di principio
salvo che appunto subentrino delle modifiche nelle condizioni personali o
economiche del richiedente.
La Cassa ribadisce qua che secondo una prassi la
tempestività della richiesta è data con l’inoltro e quindi la consegna
all’ufficio postale del formulario della richiesta di riduzione. Scambi di e-mail
come al doc. 3 non vengono invece considerati comunque sufficiente per la
salvaguardia del termine. Questo perché se si dovessero considerare questo tipo
di scambi di corrispondenze l’amministrazione confrontata con decine di
migliaia di richieste non riuscirebbe a seguire le procedure e non vi sarebbe
certezza del diritto nella sua applicazione.
Per quanto attiene al doc. 1 prodotto dalla Cassa
viene specificato che la seconda pagina è relativa alla ricerca dei formulari
inviati esclusivamente e invece la pag. 1 del doc. 1 è riferita alla
visualizzazione delle note. La Cassa dà atto che vengono annotati i contenuti
delle comunicazioni telefoniche, in maniera sostanziale.
Il doc. 1 pag. 1 mostra ad esempio che la nota 14.8.15
è più dettagliata siccome il percorso formativo comunicato telefonicamente era
importante per dare corretto seguito alla richiesta di sussidio.
RI 1 precisa che la sua formazione di impiegato di
commercio è terminata con il mese di giugno del 2014. Dal marzo 2015 ha invece
affrontato il servizio militare e corsi di avanzamento. Nel corso del 2014,
successivamente alla fine dell’apprendistato e sino alla fine dell’anno le
condizioni economiche non hanno subito ulteriori modifiche.” (doc. VI)
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se RI 1 ha inoltrato tempestivamente il
formulario per la richiesta del sussidio per il pagamento del premio
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il periodo da agosto a
dicembre 2014.
2.2. Per
l’art. 65 cpv. 1 prima frase LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli
assicurati di condizione economica modesta.
Ai
sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal la LPGA non è applicabile alle riduzioni
di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della
Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66.
L’art.
23 della legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal) prevede che il
Cantone accorda le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie secondo le disposizioni che seguono.
Secondo
l’art. 24 cpv. 1 LCAMal il diritto alla riduzione dei premi per le categorie di
assicurati definite dalla LAMal è stabilito dalla LCAMal stessa.
A
norma dell’art. 25 cpv. 1 LCAMal la riduzione dei premi è corrisposta tramite
presentazione di un’istanza scritta. Sono riservati gli art. 42 cpv. 1 e 43
cpv. 1.
Secondo
l’art. 25 cpv. 2 LCAMal per gli assicurati tassati in via ordinaria, se
l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza
la riduzione dei premi inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di
competenza.
Per
l’art. 25 cpv. 3 LCAMal se l’istanza è presentata dopo il termine di cui al
cpv. 2, ma nell’anno di competenza, il diritto alla riduzione dei premi per gli
assicurati tassati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente la
presentazione.
Ai
sensi dell’art. 25 cpv. 4 LCAMal il regolamento determina le modalità di
presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
L’art.
8 cpv. 1 del Regolamento della legge di applicazione della legge federale
sull’assicurazione malattie del 29 maggio 2012 (RLCAMal), prevede che l’istanza
di riduzione di premio o di rinnovo devono essere presentate alla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG da un membro maggiorenne dell’unità di
riferimento mediante l’apposito modulo ufficiale.
L’art.
8 cpv. 2 RLCAMal prevede che il modulo ufficiale, che è recapitato ai
potenziali beneficiari dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG o può
essere richiesto alla medesima ma da un membro maggiorenne dell’unità di
riferimento, deve essere debitamente compilato e corredato dei giustificativi
richiesti.
A
norma dell’art. 8 cpv. 3 RLCAMal per ogni unità di riferimento deve essere
presentata un’unica istanza di riduzione di premio o di rinnovo.
Va
ancora evidenziato che per l’art. 48 cpv. 1 LCAMal l’istanza di riduzione
retroattiva deve indicare i motivi dell’impedimento ad agire nei termini
stabiliti dalla legge o dal regolamento. Per l’art. 48 cpv. 2 LCAMal essa è
accolta solo se suffragata da motivi fondati.
2.3. In
concreto l’assicurato non ha comprovato di aver trasmesso il 18 luglio 2014,
alla Cassa cantonale di compensazione, il formulario di medesima data di
richiesta di sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione delle cure
medico-sanitarie per il 2014 come da lui sostenuto. Il modulo è pervenuto alla
Cassa solo il 13 agosto 2015, unitamente allo scritto di sollecito dell’11
agosto 2015 (doc. 5 e 6).
2.4. Giova
qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice ha
facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare
all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato (cfr. STFA
U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA U 429/00
del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid.
5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È
dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i
fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI
1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.
12; Spira, Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:
Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in:
Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
L'obbligo di
accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle
parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere
della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede
infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo
diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una
comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere dimostrata -
dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza
preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione
del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità
dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover
dimostrare circostanze di fatto a sostegno della tempestività dell'esercizio di
un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova
della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o
della dichiarazione deve essere determinata con certezza (sentenza 9C_211/2010
del 18 febbraio 2011, consid. 3.3; DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag.
10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204
consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37).
2.5. Nel
caso di specie, in assenza della prova della notifica, nel corso del 2014, del
formulario della riduzione del premio, che l’insorgente afferma aver trasmesso
per posta “A”, ma che la Cassa, malgrado le ricerche messe in atto (doc. 11 e
13), non ha trovato, la richiesta inoltrata nel corso del mese di agosto 2015 va
considerata tardiva in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 e 3 LCAMal (cfr.
consid. 2.2).
La
circostanza che il 26 agosto 2014 vi è stato uno scambio di e-mail tra le
parti, conclusasi con la frase “La informo che ho già inoltrato la
richiesta (2014) completa della documentazione richesta (recte:
richiesta)”(doc. 3) non modifica l’esito della procedura, neppure alla luce del
consid. 4.6 della recente sentenza pubblicata in DTF 142 V 152.
Nella
citata pronunzia il Tribunale federale ha stabilito che un’opposizione
presentata per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli
infortuni non è valida, difettando la possibilità di apporre la firma autografa
come previsto dalla forma scritta stabilita dall’art. 10 cpv. 4 prima frase
OPGA (consid. 2.4 e 4.6). In questo caso non c’è alcun diritto a un termine
suppletorio (consid. 4.5 e 4.6).
Una
correzione del vizio di forma può essere effettuata entro il termine di
ricorso, facoltà di cui la persona assicurata deve essere eventualmente resa
attenta (consid. 4.6). Il TF ha stabilito che, nella misura in cui
un’opposizione viene inoltrata tramite e-mail prima dello scadere del termine,
di regola, e tranne eccezioni descritte nella sentenza, l’amministrazione è
tenuta a rendere attento l’assicurato del vizio di forma e della possibilità di
sanarlo entro lo scadere del termine (consid. 4.6:“ […] Möglich bleibt eine
Verbesserung des Formfehlers vor Ablauf der Einsprachefrist, worauf die
zuständige Behörde den Einsprecher gegebenfalls aufmerksam machen muss”).
L’Alta Corte ha citato a questo proposito la sentenza 1P.254/2005 del 30 agosto
2005 dove l’opposizione ad un decreto d’accusa era stata inoltrata tramite
e-mail. L’Alta Corte, ritenuto che l’autorità penale non aveva reso attenta la
persona interessata del vizio di forma, sanabile entro la fine del termine di
opposizione, in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 Cost. fed., per il quale in
procedimenti innanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha
diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro
un termine ragionevole, ha ripristinato il termine di opposizione ancora
rimanente al fine di sanare il vizio procedurale (sentenza 1P.254/2005, consid.
4.7 in fine: “[…] Das Interesse des Beschwerdeführers
an einem fairen Verfahren (Art. 29 Abs. 1 BV) überwiegt unter den vorliegenden
Umständen das öffentliche Interesse an der strikten Einhaltung der gesetzlichen
Formvorschriften. Dies rechtfertigt es, die Rechtslage so zu beurteilen, wie
wenn erwiesen wäre, dass das Verhöramt die elektronische Eingabe erhielt. Die
Obergerichtskommission wird aus diesem Grund die Beschwerde gutzuheissen und in
sinngemässer Wiederherstellung der damaligen noch laufenden Einsprachefrist
dafür zu sorgen haben, dass der Beschwerdeführer eine dem gesetzlichen
Formerfordernis genügende Einsprache nachreichen kann”).
Al
consid. 4.7 l’Alta Corte ha indicato i motivi per cui nel caso giudicato non
era necessario avvertire l’interessato del vizio di forma, benché il termine di
opposizione non fosse spirato, e meglio la circostanza che il medesimo
ricorrente aveva affermato che “ “das Original auf dem Postweg
unterwegs”, sei” (consid. 4.7). Alla luce delle parole utilizzate dalla
persona interessata, l’amministrazione poteva ritenere che l’assenza della
firma sull’opposizione trasmessa via e-mail sarebbe stata sanata tramite la
documentazione inviata con la posta.
Con
sentenza 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 l’Alta Corte ha ribadito che “in
ogni caso atti di causa (reclami, ricorsi, ecc.) inviati per fax (come per
semplice e-mail) […] non esplicano alcun effetto giuridico sotto il profilo
della decorrenza dei termini e non salvaguardano la tempestività ad agire […]”.
Nel
caso di specie, rammentato che anche la LCAMal prevede la forma scritta per
l’inoltro dell’istanza di riduzione dei premi (art. 25 cpv. 1 LCAMal), una
comunicazione via e-mail non è atta ad interrompere o a salvaguardare il
termine per l’ottenimento del sussidio (cfr. DTF 142 V 152, consid. 2.4).
Per
il resto, il caso è diverso rispetto alla fattispecie di cui alla DTF 142 V
152. Il termine di cui all’art. 25 cpv. 2 e 3 LCAMal non è un termine per
opporsi ad una decisione dell’amministrazione, bensì per far valere un proprio
diritto ad una prestazione. Inoltre la Cassa, con l’e-mail delle ore 10:51,
aveva informato il rappresentante dell’insorgente che gli avrebbe trasmesso “nuovamente
il formulario per inoltrare la richiesta di riduzione di premio LAMal
per l’anno 2014 e per l’anno 2015 nel corso dei prossimi giorni” (doc. 3).
Spettava pertanto all’assicurato, che sostiene di aver spedito in data 18
luglio 2014 il modulo per la richiesta di sussidio 2014 (cfr. ricorso, doc. I),
visto il tempo trascorso (oltre un mese), accertarsi del motivo per il quale
l’amministrazione aveva intenzione di trasmettergli un nuovo formulario e chiedere
una verifica circa la ricezione della sua domanda, trasmessa per posta “A”. L’interessato
ha invece avuto un’attitudine passiva, limitandosi ad affermare, alle ore
11:53, di aver già spedito la domanda, senza tuttavia indicare in quale data e
sollecitandone l’evasione solo un anno dopo, con lettera dell’11 agosto 2015
(doc. 4).
In
queste condizioni, non avendo il ricorrente comprovato di aver inoltrato
tempestivamente il formulario per la richiesta del sussidio 2014 (art. 25
LCAMal) e non essendoci motivi giustificativi per l’inoltro tardivo della
richiesta (cfr. art. 48 LCAMal), il ricorso va respinto, mentre la decisione
impugnata merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti