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Decisione

36.2016.83

Accoglimento della richiesta della ricorrente di condannare l'assicuratore ad assumersi i costi dell'intervento di mastoplastica riduttiva bilaterale in seguito alla presa di posizione del medico fidu

12 dicembre 2016Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi alla nuca ci sono altri motivi: bulging discale cervicale, stato

dopo operazione alla spalla. Si sarebbe sottoposta a fisioterapia, senza

indicazione del numero di sedute / serie finora (domanda: c’è la documentazione

nello storico delle prestazioni?). In base alle fotografie si può ancora dire

che un IMC di 27 appare addirittura dubbio; la paziente mostra una chiara

obesità comune che con l’addome prominente potrebbe essere responsabile dei

disturbi alla schiena piuttosto che le mammelle stesse, queste poggiano

addirittura in parte sull’addome adiposo. C’è una chiara insufficienza

posturale toracico-lombare, chiaramente riconoscibile nell’immagine presa a

profilo. Il referto relativo alle mammelle non è rilevante. Pertanto la

raccomandazione è la seguente: considerate le premesse non si può raccomandare

nessuna assunzione dei costi per una mastoplastica riduttiva” (doc. 11).

Il 12

novembre 2015 il dr. med. __________, specialista FMH dermatologia e malattie a

trasmissione sessuale, andrologo, docente all’Università di __________ ha

attestato che l’insorgente “è stata da me seguita, a più riprese, per un

problema di intertrigo intermammario recidivante, in quanto la macerazione

cutanea sotto i seni ipertrofici, favoriscono, malgrado un’adeguata igiene,

l’insorgenza di uno sviluppo di flora batterica e levurica esagerata. Ancora

ultimamente ho dovuto intervenire per bloccare questo sviluppo dermatologico,

non solo fastidioso, ma obiettivamente potenzialmente pericoloso. Le cure

topiche applicate erano basate su antibiotici e antimoticotici” (doc. 14).

Il 9

dicembre 2015 la curante, dr.ssa med. __________, FMH medicina generale, ha

affermato:

" (…)

Certifico di avere in cura la

summenzionata paziente dal 1998.

__________ di professione ha

sempre lamentato cervico-dorsalgie e dolori alle spalle acutizzatesi dal 2006.

Nel 2011 i disturbi si sono

focalizzati al braccio dx in un contesto di ernia intraforaminale C7 risoltasi

con trattamento conservativo.

Nel 2012 ha subito un

intervento per ricostruzione della cuffia dei rotatori alla spalla dx ed in

seguito ha sviluppato dolori alla spalla sx in un contesto di artrosi AC e

persistenza delle cervicalgie.

Anche se negli ultimi anni vi

è stato un aumento ponderale (attualmente BMI 27) nel 2006 la paziente aveva un

BMI di 23, malgrado ciò presentava già un’ipertrofia mammaria.

Tenuto conto della

professione e del peso mammario ha sempre lavorato in stazione eretta con

baricentro spostato in avanti ciò che ha contribuito ad accentuare la sindrome

algica cervico-brachiale.

A distanza di 2 mesi

dall’intervento di mastoplastica riduttiva vi è la scomparsa completa dei

solchi alle spalle dovuti al reggiseno come pure la scomparsa dell’intertrigo e

delle pustole nel solco mammario. La paziente si dichiara inoltre libera da

dolori cervicali, il suo rendimento professionale è aumentato ed il suo consumo

di AINS è nettamente diminuito. Vi è quindi un chiaro miglioramento delle

condizioni generali legato all’intervento di mastoplastica riduttiva

indipendentemente dal BMI.” (doc. 16)

Il

4 agosto 2016 il Prof. dr. med. __________ si è rivolto al medico fiduciario

dell’assicuratore ed ha affermato:

" (…)

Come a lei ben noto, la

paziente si è lamentata da anni di cervico-dorsalgie a livello della spalla

destra. Dal 2007 la paziente è stata in regolare trattamento di fisioterapia

per alleviare i sintomi a livello della regione nuca anziché scapolo-omerale

senza miglioramento a lungo termine.

Inoltre la paziente ha

sviluppato regolarmente delle infiammazioni, delle volte anche pustolose, nella

regione dei solchi inframmamari soprattutto nei mesi estivi che hanno richiesto

un trattamento sintomatico quando era irritato rispettivamente una prevenzione

per non sviluppare un infiammazione.

Questi trattamenti sono stati

prescritti da un dermatologo.

Per alleviare rispettivamente

eliminare questi sintomi sopraccitati ho posto l’indicazione ad una

mastoplastica riduttiva che è stata fatta in data suddetta.

E’ interessante constatare e

concorde alla mia esperienza di attualmente più di 300 mastoplastiche riduttive

anziché alla letteratura (v. referenze lettera del 24.09.2015) che la paziente

ha notevolmente migliorato la sintomatologia di dolori a livello della nuca e

della regione scapolo-omerale confermando già 3 mesi dopo l’intervento

un’importante scomparsa dei dolori a livello della regione in questione anziché

un chiaro miglioramento della sintomatologia a livello della spalla destra che

era già prima sintomatica. Per quanto riguarda le infiammazioni a livello del

solco inframmamario la paziente non ha più avuto nessun problema dopo

l’intervento.

Conseguentemente, questo caso

mostra una volta in più che, se l’indicazione dell’intervento è corretta, una

mastoplastica riduttiva asportando 620gr a destra e 520gr a sinistra può di

solito migliorare e addirittura eliminare completamente una sintomatologia

cronica che necessitava dei trattamenti sintomatici ma non causali. Sono d’accordo

che verosimilmente non è sempre il peso asportato che è responsabile per il

miglioramento della sintomatologia ma bensì il fatto di poter cambiare la

postura patologica con ipercifosi toracale in una postura fisiologica.

Il fatto che la paziente

aveva un lieve sovrappeso di 5kg (BMI 27kg/m2) al momento dell’intervento non

cambia il fatto che la paziente avrebbe avuto esattamente gli stessi problemi

avendo un peso normale visto che la morfologia del seno non sarebbe cambiato

tanto è quindi il contatto tra la pelle addominale e la pelle del seno a

livello inframammario rispettivamente la mala postura sarebbe stato uguale e

quindi la sintomatologia invariata.

Come già scritto nella mia

lettera del 24.09.2015 mi baso tra l’altro non solamente sulla mia esperienza

personale ma sull’esperienza di professionisti rinnomati anziché la letteratura

scientifica come referenziata nella suddetta lettera.

Riceverà da parte del Sig. RA

1 un elenco dettagliato per quanto riguarda le visite dal dermatologo a scopo

di trattamento di infiammazione e infezione a livello del solco inframammario,

una lista di tutti i sintomi migliorati dopo la mastoplastica riduttiva, un

elenco dettagliato delle visite e sedute di fisioterapia anziché una conferma

che malgrado diverse diete il peso non è potuto scendere sotto un BMI di 27kg/m2.

Quindi, vi chiedo di

rivalutare la presa a carico dei costi legati all’intervento di mastoplastica

riduttiva in degenza a scopo terapeutico e non estetico” (doc. 20)

Il

5 agosto 2016 il dr. med. __________ ha affermato:

" Conosco la signora RI 1, quale paziente, dall’08.03.2004.

La conosco, inoltre, quale cittadina del Comune in

cui ha vissuto nella sua gioventù, ragion per cui l’attestato medico qui

redatto tiene conto di una grande conoscenza negli anni della paziente

sopraccitata.

Da giovane la signorina RI 1 (in seguito RI 1),

presentava una manifesta presenza voluminosa di seni in un corpo certamente non

caratterizzato da obesità giovanile.

Già questo fatto permette di considerare la

situazione della paziente e di classare la presenza fisica della paziente,

caratterizzata da un’ipertrofia mammaria oggettivamente costituzionale.

Questa è in seguito diventata sintomatica

bilateralmente, al di là del lieve sovrappeso che si è accumulato negli anni.

In effetti, controllando il mio incarto clinico,

constato che nel 2004 e nel 2005 e negli anni successivi, ho dovuto prescrivere

cure per follicoliti al seno e, soprattutto per manifestazioni d’intertrigo

sottomammaria, non sempre facilmente curabili in breve tempo.

Queste crisi erano manifestamente causate

dall’ipertrofia mammaria. Causarono negli anni numerose consultazioni

dermatologiche.

Dalla cartella clinica rilevo con precisione: cure

con antibiotici e corticosteroidi topici (08.03.2004 e il 06.05.20015).

Gli antibiotici topici furono l’Eritromicina

(Akne-mycin liquido), la Clindamicina (Dalacin T liquido) e corticosteroidi

(Pevisione crema).

Naturalmente furono applicate le migliori misure

d’igiene cutanea, non senza impedire, comunque, in situazione di umidità e

caldo primaverile-estivo, le recidive con susseguente macerazione.

L’intervento effettuato di mastoplastica riduttiva

ha permesso quest’anno di risolvere molto bene la situazione di dermatite

recidivante, al di là della problematica della postura.

In particolare, non vi sono problemi di macerazione

malgrado l’attuale caldo umido e malgrado il peso corporeo sia sempre

lievemente al di sopra dei parametri di riferimento per un peso corporeo

“normale” (BMI).

Questo dimostra chiaramente come specificatamente

l’aver ridotto il volume e, di conseguenza, il peso dei seni, abbia permesso di

evitare i fattori di occlusione della pelle nei solchi sotto i seni e di

ottenere una situazione cutanea che non si presta più a recidive di macerazione

fastidiose e dolorose.

In conclusione, non vi è dubbio che l’intervento

effettuato è stato nettamente favorevole alla salute della paziente.” (doc.21)

Il 5 agosto

2016 la dr.ssa med. __________, ha affermato che “in seguito all’intervento,

vi è stato un netto miglioramento della sintomatologia algica a livello del

collo anteriormente, delle cervicali e del cinto scapolo-omerale, una miglior

postura non più spostata verso anteriore, una scomparsa dei solchi alle spalle

dovuti al peso del seno, una scomparsa dell’infiammazione cronica con episodi

infettivi acuti del solco mammario. Il BMI è invariato a 27, confermando così

che la sintomatologia descritta sopra era legata all’ipertrofia mammaria e non

al sovrappeso!” (doc. 25).

Il 23

settembre 2016 il Prof. dr. med. __________ ha affermato:

" (…)

Per trattare un’ipertrofia

mammaria sintomatica bilaterale ho eseguito una mastoplastica riduttiva secondo

Hall-Findlay. Dal momento che siete ben al corrente, la paziente da anni si

lamentava di cervico-dorsalgia, associata ad un dolore a livello della spalla

destra. Dal 2007 la paziente ha eseguito regolare trattamento fisioterapico per

alleviare i sintomi a livello della regione nucale come a livello

scapolo-omerale. Purtroppo vi era un miglioramento ma mai a lungo termine.

Inoltre era in trattamento regolare per delle infiammazioni a livello dei

solchi inframmamari da cui ha sviluppato anche delle pustole.

Dobbiamo inoltre sottolineare

che la paziente ha presentato un aumento ponderale di circa 15-20 kg negli ultimi

6 anni, prima dell’intervento, parzialmente dovuto all’assunzione di Cortisone

nell’ambito di un’asma bronchiale.

Al momento dell’intervento la

paziente aveva un peso di 74 kg per un’altezza di 165 cm.

Vedo la prima volta la

paziente in data 23.10.2015 per un controllo delle ferite con buona guarigione.

In data del 10.11.2015 le cicatrici erano calme. A sinistra, a livello del

solco inframmamario, la paziente mostrava un ritardo di guarigione con una

ferita non epitelizzata di 2 cm x 0.5 cm, comunque guarita dopo 6 settimane.

Già appena 4 settimane dopo

l’intervento, la paziente riferiva un’assenza di dolori a livello della

schiena, che veniva confermato al controllo del 30.11.2015.

In data del 25.04.2016, cioè

al controllo a 6 mesi postop, la paziente si lamentava una prima volta di

dolori a livello della spalla destra che sono verosimilmente dovuti ad un

sovraccarico nell’ambito di una patologia a livello delle rottura della cuffia

dei rotatori.

Per quanto riguarda la

sintomatologia a livello della nuca e della regione scapolo-omerale, la Signora

RI 1 mostra un decorso “tipico” cioè una quasi assenza dei dolori dovuti ad una

mal postura conseguentemente al grande seno che viene “nascosto” sovente in

modo inconsapevole.

In questo senso, vedo

l’ipertrofia sintomatica della Signora RI 1 come “malattia”, visto che vi erano

già chiari segni di malattia, i quali sono potuti essere eliminati con

l’intervento sopraindicato.

Il fatto che la paziente si

lamenta di un piccolo eccesso cutaneo a livello ascellare a destra, deve a mio

parere essere attribuito ad un “incidente di percorso”.” (doc. O)

Il 12

settembre 2016 il dr. med. __________, medico fiduciario dell’assicuratore, ha

affermato:

" (…)

Ho letto la documentazione a

disposizione e confermo che sono date le premesse di assunzione dei costi

dell’intervento già effettuato secondo le linee guide SGV/SSMC.

Rispondo elle domande da

parte dell’avvocato quanto segue:

Können Sie diese These von

Dr. __________ nachvollziehen. Wie hoch ist die Warscheinlichkeit dass die

Beschwerden der Patientin auf eine Mamma Hypertrophie zurück zu führen sind?

La Dressa. discute relazione

BMI? Hypertrophia Mammaria.

Questo secondo il manuale SGV

degli medici di fiducia e una relazione inversa.

Più il BMI sale meno

probabile e la patologia dovuta alla Hypertrophia mammaria da sola.

In questo caso con BMI

invariato, abbiamo un miglioramento della situazione clinica sia

cervicobrachiale che dermatologica.

Quindi si può concludere che

il BMI non e la causa preponderante delle patologie della paziente, ma è

piuttosto l’Hypertrophia mammaria.

Gibt es im Bericht von

Frau Dr. __________ neue Elemente, die eher für eine Kostenübernahme der

Operation sprechen?

Il miglioramento della

sintomatologia cervicobrachiale dopo l’operazione del 14.10.2015 parla per una

relazione diretta con l’ipertrophia mammaria. La stessa situazione si trova per

l’eczema e la follicolite sottomammaria che sembra essere guarita. Questi due

punti parlano per problemi dovuto al Hypertrophia mammaria che sono migliorati

o scomparsi.

Bericht Dr. __________

5.8.2016

Gibt es im Bericht von Dr.

__________ neue Elemente, die eher für eine Kostenübernahme der Operation

sprechen.

L’anamnesi e la storia

clinica che è documentata fino nel 2004 mostra una guarigione completa della

sintomatologia di folliculite e macerazioni sottomammarie nel estate 2016.

Bericht Prof. __________.

Können Sie die These von

Prof ____________ bezgl. Zusammenhang BMI und Mamma Hypertrophie teilen?

Si condivido la valutazione

dello specialista. Vedi discussione sopra.

Wie hoch ist die

Considerandi

Wahrscheinlichkeit dass andere Faktoren die Beschwerden der Patientin verursacht

haben.

In base alle dichiarazione

cliniche del Prof. __________ la probabilità che altri fattori abbiano

influenzato la sintomatologia della Pat. é minore di 50%.

Konservative Behandlung

für die Verbesserung der Beschwerden.

Fisioterapie a quanto pare è

già stata fatta in modo esaustivo (indicazioni del Prof. __________). Non so

cosa ha pagato la cassa.

La problematica dermatologica

è stata discussa sopra, le misure conservative sono esauste, e a quanto pare

dopo l’operazione del 14.10.2016 la situazione e risolta.

Il rapporto del Prof. __________

applicato sulle direttive del Manual SGV e il seguente.

Ad1) soddisfatto asportazione

di > 500g per parte

Ad2) I dolori

cervicobrachiali pre operativi sono scomparsi 3 mesi post OP

Ad3) BMI vedi sopra

discussione relazione inversa BMI? Hypertrophia mammaria

Ad4) Misure conservative per

problemi dermatologici non più necessarie post OP

Quindi in base a questo

rapporto tutte le richieste del Manual SGV sono soddisfatte.” (doc. XIII/1)

2.5

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Non va poi dimenticato

che per l’art. 57 cpv. 1 LAMal gli assicuratori o le rispettive federazioni

designano, d’intesa con le società mediche cantonali, i medici di fiducia.

Questi devono soddisfare le condizioni d’autorizzazione ai sensi dell’articolo

36.

e avere, inoltre durante almeno cinque anni, esercitato presso uno studio

medico o rivestito una funzione medica direttiva in ospedale.

Secondo l’art. 57 cpv.

4.

LAMal il medico di fiducia consiglia l’assicuratore su questioni d’ordine

medico come pure su problemi relativi alla rimunerazione e all’applicazione

delle tariffe. Esamina in particolare se sono adempite le condizioni

d’assunzione d’una prestazione da parte dell’assicuratore.

L’art. 57 cpv. 5 LAMal

prevede che il medico di fiducia decide autonomamente. Né l’assicuratore né il

fornitore di prestazioni e le rispettive federazioni possono impartirgli

istruzioni.

Ai sensi dell’art. 57

cpv. 6 LAMal i fornitori di prestazioni devono trasmettere ai medici di fiducia

le informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti ai sensi del capoverso

4.

Se non è possibile ottenerle altrimenti, il medico di fiducia può esaminare

personalmente l’assicurato; ne deve prima informare il medico curante e

comunicargli il risultato dell’esame. Tuttavia, in casi debitamente motivati,

l’assicurato può esigere che l’esame di controllo sia effettuato da un altro

medico. Se l’assicurato non si accorda in merito con l’assicuratore, la

decisione spetta, in deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA, al tribunale

arbitrale ai sensi dell’articolo 89.

Per l’art. 57 cpv. 7

LAMal i medici di fiducia trasmettono agli organi competenti degli assicuratori

unicamente le indicazioni necessarie per decidere l’assunzione delle

prestazioni, stabilire la rimunerazione, calcolare la compensazione dei rischi

o motivare una decisione. Ciò facendo salvaguardano i diritti della personalità

degli assicurati.

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.6

In concreto alla luce della

documentazione medica agli atti e segnatamente della presa di posizione del 12

settembre 2016 del dr. med. __________, medico fiduciario dell’assicuratore, accertato

pacificamente che l’intervento in questione non è stato effettuato per motivi

estetici, questo Tribunale deve concludere che la convenuta, come richiesto

dall’insorgente, deve farsi carico dei costi dell’intervento del 14 ottobre

2015.

di mastoplastica riduttiva bilaterale, della degenza così come delle spese

e prestazioni successive all’intervento, nei limiti e nei modi previsti dalla

LAMal.

Il medico fiduciario, dr.

med. __________, ha infatti confermato le valutazioni degli specialisti che

hanno avuto in cura la ricorrente negli ultimi anni (Prof. dr. med. __________,

dr. med. __________ e dr. med. __________) ed ha ritenuto adempiute le

condizioni poste dal manuale dei medici di fiducia per mettere a carico

dell’assicurazione obbligatoria i costi dell’intervento di riduzione mammaria

(doc. XIII/1). Esso ne ha spiegato i motivi (doc. XIII/1), affermando di aver “letto

la documentazione a disposizione e confermo che sono date le premesse di

assunzione dei costi dell’intervento già effettuato secondo le linee guide

SGV/SMMC” (doc. XIII/1, sottolineatura del redattore) ed ha in sostanza

confermato che i mali che affliggevano la ricorrente (segnatamente alla cervicale

e le patologie dermatologiche) si trovavano in nesso causale con l’ipertrofia

mammaria e che le misure conservative messe in atto erano orami esaurite sia

per quanto concerne l’aspetto reumatologico che dermatologico.

Il dr. med. __________ ha

precisato inoltre che, pur essendo superiore a 25, il BMI (calcolato sulla base

di un’altezza di 165 cm e di un peso di 74 Kg per un risultato di 27 [cfr. doc.

1]), non è di ostacolo al riconoscimento dei costi dell’operazione poiché la

causa preponderante delle patologie dell’interessata, nel preciso caso di

specie, è da ricondurre all’ipertrofia mammaria (doc. XIII/1;

cfr. anche la sentenza K 69/01 del 9 maggio 2003 dove, l’allora Tribunale

federale delle assicurazioni, in un caso in cui il BMI della paziente era 27,2

ha evidenziato come “Schliesslich ist ein BMI von rund 27,2 im

Operationszeitpunkt zwar nicht anspruchsausschliessend, zumindest jedoch als

Indiz gegen den Kausalzusammenhang zwischen Rückenbeschwerden und

Mammahypertrophie zu werten, wie der Krankenversicherer sinngemäss unter

Hinweis auf RKUV 1996 Nr. K 972 S. 7 Erw. 6b festhält“), mentre

altri fattori hanno un’incidenza in ogni caso inferiore al 50% (doc. XIII/1).

L’assicuratore del resto,

il 29 settembre 2016, pur essendosi limitato ad allegare le valutazioni del dr.

med. __________ senza aggiungere alcun commento e pur affermando che per quanto

concerne le osservazioni prodotte il 23 settembre 2016 dall’insorgente,

rimandava a quanto esposto in sede di risposta, non ha censurato le conclusioni

del proprio medico fiduciario che ha accolto la richiesta dell’assicurata.

A conferma dell’obbligo

prestativo della Cassa va rammentato che il Prof. dr. med. __________, il quale,

a differenza del dr. med. __________, medico fiduciario che si era espresso

negativamente e che aveva accennato ad un’operazione alla schiena in realtà non

effettuata e che ha pure messo in dubbio il BMI 27 (cfr. doc. 2 e doc. I;

confermato invece anche dalla curante [doc. 16]), è specialista FMH chirurgia

plastica, ricostruttiva ed estetica, è attivo quale responsabile in tale

qualità presso l’ente ospedaliero cantonale, struttura pubblica, ha potuto

constatare di persona la situazione valetudinaria della ricorrente ed il 23

settembre 2016 ha nuovamente spiegato i motivi della necessità dell’intervento di

mastoplastica riduttiva bilaterale.

Del resto l’intervento non

era necessario solo per la cura delle patologie cervicali, le quali hanno

subito un miglioramento in seguito all’operazione, ma pure per le malattie dermatologiche

per le quali non vi erano altri trattamenti possibili (cfr. doc. XIII/1, presa

di posizione del dr. med. __________: “La problematica dermatologica e stata

discussa sopra, le misure conservative sono esauste, e a quanto pare dopo

l’operazione del 14.10.2016 la situazione si e risolta”, cfr. anche doc. M:

“[…] questo dimostra chiaramente come specificatamente l’aver ridotto il

volume e, di conseguenza, il peso dei seni, abbia permesso di evitare i fattori

di occlusione della pelle nei solchi sotto i seni e di ottenere una situazione

cutanea che non si presta più a recidive di macerazione fastidiose e dolorose”).

Certo, l’assicuratore

insiste sull’assenza di fatture trasmessegli relativamente alle cure di

fisioterapia che non sarebbero state sufficientemente comprovate. Va tuttavia

evidenziato che in sede di ricorso la ricorrente ha precisato di aver “subito

nel corso degli anni costanti e numerosi trattamenti di fisioterapia solo in

parte addebitati all’assicuratore per il fatto che la paziente riteneva fosse

ancora in vigore la riserva che a suo tempo era stata messa sulle cure

riguardanti le cervicali (…) Più precisamente la paziente si assumeva buona

parte delle cure di fisioterapia alle quali si sottoponeva e solo un

trattamento (nove sedute) veniva inviato all’assicuratore. Non si possono qui

neppure dimenticare i soggiorni, almeno una volta all’anno, presso la __________

di __________, e questi sull’arco di molti anni (…) L’assicuratore ha nel suo

incarto le fatture della Fisioterapia __________ di __________ di __________ e

della fisioterapia __________ di __________ (…). L’assicurata si è sottoposta

nel corso degli anni a regolari sedute fisioterapeutiche, inviava per contro

all’assicurazione unicamente la fattura di nove sedute poiché così le era stato

detto telefonicamente ricordata la precisa riserva, le rimanenti le pagava di

tasca propria. Per la stesura di questo allegato ricorsuale abbiamo

interpellato la Fisioterapia __________ che ha confermato, previa una veloce e

sommaria ricerca, che le sedute prescritte dal Dr. __________ sono state 9

sedute dal 19.01.2007 al 22.02.2007, 9 sedute dal 7.02.2007 al 28.03.2007, nel

2008.

dr. med. __________ ha prescritto 9 sedute dal 21.01.2008 al 07.04.2008.

Analogamente negli anni seguenti. Nel 2012 ha fatto 4 cicli dal 27.03.2012 al

17.12.2012

Poi vi sono tutte le altre sedute pagate di tasca propria, prima di

detti anni e anche dopo” (doc. I).

In concreto, non occorre

procedere ad accertamenti atti a verificare la veridicità di quanto affermato.

Lo stesso medico fiduciario, dr. med. __________, evidenzia che il dr. med. __________

ha attestato che “fisioterapie a quanto pare è già stata fatta in modo

esaustivo (indicazioni del Prof. __________)” (doc. XIII/1). Effettivamente

già nella richiesta del 29 luglio 2015 lo specialista aveva affermato che “malgrado

la fisioterapia e rinforzo muscolare, la paziente non riesce a diminuire né

tanto meno ad eliminare i dolori persistenti” (doc. B; cfr. anche doc. D),

mentre il 4 agosto 2016 ha rilevato che “dal 2007 la paziente è stata in

regolare trattamento di fisioterapia per alleviare i sintomi a livello della

regione della nuca anziché scapolo-omerale senza miglioramento a lungo termine”

(doc. N). Lo stesso assicuratore, il 4 settembre 2015, aveva tra l’altro

affermato che “(…) sino ad oggi sono state documentate unicamente delle

sedute di fisioterapia, eseguite dal 2007 al 2013, e alcune sedute di massaggi

non a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie”

(doc. 9).

A questo proposito va

rammentato che il TF nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 299 al consid. 6.1.2, ha affermato che:

" 6.2.1.2 Im vorliegenden Fall steht

aufgrund der Akten fest, dass die Versicherte im Zeitraum 1984 bis 1994 wegen

Beschwerden im Nacken- und Schulterbereich in physiotherapeutischer Behandlung

stand. In diesem Zusammenhang besteht entgegen der Krankenkasse kein Anlass zu

Zweifeln an der Richtigkeit der Bestätigung dieses Sachverhalts durch Frau Dr.

med. W. (Ärztliches Zeugnis vom 14. November 2000). Gemäss vorinstanzlicher

Triplik waren es 1984, 1985 sowie 1988 je 12 Sitzungen, 1989 und 1994 je 9

Sitzungen. Im Weitern besuchte die Versicherte im Zeitraum 1995 bis 1997 an der

Klubschule Migros Kurse in Rückengymnastik. Schliesslich stand sie im Dezember

1998.

erneut wegen Beschwerden im Nacken- und Schulterbereich in

physiotherapeutischer Behandlung. Am 13. September 1999 unterzog sie sich einer

Mammareduktionsplastik beidseits.

Seit 1984 war somit Physiotherapie für die

Behandlung der Rückenschmerzen (Nacken- und Schulterbeschwerden) notwendig. Die

Therapie war indessen jeweils von beschränkter Dauer und musste seit 1989 bloss

alle vier Jahre durchgeführt werden. Es ist anzunehmen, dass in den

behandlungsfreien Intervallen, somit die meiste Zeit, praktisch

Beschwerdefreiheit bestand. Aufgrund dieser Umstände, insbesondere in

Anbetracht der zeitlichen Verteilung sowie Dauer und Intensität der Therapie,

ist deren Wirksamkeit zu bejahen.”

Ora,

poiché nel preciso caso di specie la fisioterapia non ha portato ai risultati

auspicati (cfr. quanto affermato dal Prof. dr. med. __________), l’intervento

di riduzione di mastoplastica bilaterale era necessariamente il più

appropriato. Infatti, fra tutti i medici intervenuti, solo il dr. med. __________

è di opinione opposta. La sua valutazione non può tuttavia essere ritenuta

sufficientemente affidabile. Quest’ultimo aveva infatti pure affermato che

l’interessata aveva subito un intervento alla schiena (doc. 2), in realtà mai

effettuato e solo in un secondo tempo si era ravvisato citando l’operazione

alla spalla (doc. 11). Egli aveva persino più volte messo in dubbio il BMI 27

della ricorrente, confermato invece sia dal Prof. dr. med. __________, attivo

presso una struttura pubblica (EOC; cfr. la lettera d’uscita, doc. 10a, pag. 2;

altezza 165 cm, peso 74 kg, BMI 27), sia dalla curante che conosce la paziente

dal 1998 (cfr. doc. 16).

In queste condizioni la

decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore affinché

assuma i costi dell’intervento del 14 ottobre 2015 di mastoplastica riduttiva

bilaterale, della degenza così come delle spese e prestazioni successive

all’intervento, nei limiti e nei modi previsti dalla LAMal.

2.7

L’assicurata, vincente in

causa, è rappresenta da suo marito, avvocato.

Con sentenza 9C_864/2007

del 30 aprile 2008, il TF, al consid. 5.2, ha affermato:

" 5.2 Il ricorrente, vincente in lite e patrocinato dal padre (anch'egli

avvocato), chiede che gli venga riconosciuto il diritto a ripetibili.

Per giurisprudenza, un legame di parentela tra la

persona assicurata e l'avvocato che la rappresenta in giudizio non esclude di

per sé l'assegnazione di un'indennità di parte, a meno che il rappresentante

legale non abbia lui stesso un interesse proprio all'esito del processo,

segnatamente in virtù di un obbligo di assistenza, coniugale (art. 159 cpv. 3

CC; v. RCC 1984 pag. 287, consid. 4), parentale (art. 296 segg. CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1

pag. 116) o altrimenti familiare (art. 328 CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1

pag. 116 con riferimenti).

Benché tale principio sia stato (principalmente)

elaborato per la rappresentanza in giudizio di una persona che non dispone di

conoscenze giuridiche particolari, non vi è serio motivo per non applicarlo,

per analogia, anche all'avvocato che rappresenta in giudizio un collega suo

parente. In effetti, in assenza di un interesse proprio del patrocinatore

all'esito del processo nel senso suesposto e in mancanza di un chiaro tentativo

di elusione della prassi che solo eccezionalmente - in presenza di un dispendio

particolare - riconosce all'avvocato agente in causa propria il diritto a

ripetibili (v. DTF 129 II 297 consid. 5

pag. 304), non si giustifica di trattare differentemente l'avvocato patrocinato

da un collega suo parente da chi invece, nella stessa situazione, si fa

rappresentare da un collega con il quale non intrattiene legami di (stretta)

parentela. Tenuto conto del fatto che in quest'ultima evenienza, la prassi

riconosce normalmente alla parte vincente in lite il diritto a ripetibili (v.

ad es. consid. 3b non pubblicato in DTF 126 I 228; cfr. inoltre

sentenza 2P.163/2003 del 30 gennaio 2004, consid. 5.2), lo stesso diritto, per

motivi di parità di trattamento, non può essere negato al qui ricorrente (in

questo senso, sebbene senza motivazione particolare, cfr. il consid. 4.2 non

pubblicato in DTF 130 II 270, e la

sentenza 2A.18/2004 del 13 agosto 2004, consid. 10).”

Con

sentenza 2C_686/2008 del 5 agosto 2009, il TF ha affermato:

" 8.2 Bei diesem Ausgang des Verfahrens rechtfertigt es sich, die

Gerichtskosten (Art. 65 BGG) dem Beschwerdeführer 1 und dem Kanton

anteilsmässig aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG).

Die Beschwerdeführerin 2 liess sich im

bundesgerichtlichen Verfahren (wie bereits in der Vorinstanz) durch ihren Ehemann

vertreten. Dieser führte die Beschwerde zudem in eigenem Namen und hat ein

privates (nicht berufliches) Interesse am Ausgang des Verfahrens. Auch sind die

Ehegatten nicht geschieden. Ein zusätzlicher Aufwand ist dem Beschwerdeführer 1

durch den Einbezug der Beschwerdeführerin 2 in das Verfahren nicht erwachsen.

Die Voraussetzungen, die nach der Rechtsprechung für die Zusprechung einer

Parteientschädigung an die Person, die sich durch eine verwandte Person

anwaltlich vertreten lässt, gegeben sein müssen, sind damit nicht erfüllt (s.

etwa BGE 125 II 518; Urteil 9C_864/2007 vom 30. April 2008 E. 5.2; Urteil I 87/84 vom

31.

Oktober 1985 in: ZAK 1985 S. 467 E. 4).”

Va

ancora evidenziato che in DTF 110 V 132 l’Alta Corte ha elencato i presupposti

che deve adempiere un avvocato che agisce in causa propria affinché possa

eccezionalmente pretendere un’indennità per la sua attività personale nonché

per ulteriori spese o danni, e meglio se la causa è

complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito

notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e

se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti

(DTF 129 II 297 consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V

81.

consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a;

“[…] - dass die Interessenwahrung einen hohen

Arbeitsaufwand notwendig macht, der den Rahmen dessen überschreitet, was der

einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Besorgung der persönlichen

Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat; erforderlich ist somit ein

Arbeitsaufwand, welcher die normale (z.B. erwerbliche) Betätigung während

einiger Zeit erheblich beeinträchtigt; - dass zwischen dem betriebenen Aufwand

und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis besteht. […]”).

In

concreto, il rappresentante della ricorrente ha un interesse personale

all’esito del procedimento in virtù dell’obbligo di assistenza coniugale (art.

159.

cpv. 3 CC). Inoltre dagli atti non emerge che il

lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato

una perdita di guadagno al rappresentante. Oltre al ricorso (doc. I), ha

prodotto un certificato della curante (doc. III), ha preso posizione sulla

risposta di causa (doc. IX) ed ha prodotto un referto del Prof. dr. med. __________

(doc. XI).

Non sono pertanto

adempiute le condizioni per poter eccezionalmente riconoscere le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore affinché

assuma i costi dell’intervento del 14 ottobre 2015, della degenza così come

delle spese e prestazioni successive all’intervento, nei limiti e nei modi

previsti dalla LAMal.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti