Lexipedia

Decisione

36.2016.88

Richiesta di indennità giornaliere per perdita di guadagno respinta non essendo dati i presupposti previsti dalle condizioni generali d'assicurazione

10 ottobre 2016Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

di lavoro, e quella del lavoratore che invece riceve la disdetta in piena inabilità

lavorativa, e dal quale non si può esigere che si attivi per cercare un nuovo

impiego.

6.

6.1 Anzitutto occorre premettere che la situazione

in esame non va valutata, come ha invece ritenuto il giudice cantonale, alla

luce delle condizioni poste al consid. 4.3 poiché, per quanto pacificamente

ammesso da tutte le parti in causa, l'opponente avrebbe potuto rivendicare le

indennità di disoccupazione specialmente previste dall'ordinamento applicabile

in materia in favore dei lavoratori frontaliere italiani in Svizzera rimasti

disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. In effetti, come

evocato dalla stessa autorità giudiziaria di primo grado, l'art. 3 cpv. 2 della

legge italiana n. 147 del 5 giugno 1997 stabilisce il trattamento speciale

nella misura non superiore al 50 per cento del salario lordo medio annuo

sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e

infortunio, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare, percepito in

Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione.

6.2 Va poi sottolineato che l'incapacità lavorativa

a causa di malattia è stata attestata per la prima volta il 6 ottobre 2011. Non

è vero, come contesta CO 1, che il giudice di prime cure avrebbe ammesso una

inabilità lavorativa già nel giugno 2011, avendo egli fatto risalire a tale

epoca unicamente l'insorgenza della malattia. È nondimeno importante ricordare

che, in mancanza di riscontro oggettivo in tal senso, questa incapacità non può

essere fatta retroagire a un periodo precedente al 6 ottobre 2011. Alla luce di

tali considerazioni appare però evidente che la fattispecie si identifica con

la casistica esposta al consid. 4.2 e non con quella descritta al consid. 4.1.

L'opponente non ha manifestamente perso il proprio posto di lavoro a causa

dell'incapacità di lavoro, che è subentrata solo successivamente. Né tale

incapacità è intervenuta in un momento in cui non era (ancora) stato

pronunciato il licenziamento ("in ungekündigter Stellung"),

l'interruzione del rapporto di lavoro essendo già stata notificata

all'interessata in precedenza, e più precisamente il 30 settembre 2011. Ciò

significa che, secondo le regole suesposte, l'assicurata poteva di principio

soltanto fare valere la perdita di guadagno corrispondente all'indennità di

disoccupazione (ammessa da controparte), a meno che non fosse stata in grado di

dimostrare che, senza l'inabilità per malattia, avrebbe trovato, tra il 1°

maggio e il 30 giugno 2012, con ogni verosimiglianza un posto nuovo

concretamente definito. Nel qual caso ella avrebbe potuto rivendicare quale

perdita di guadagno la relativa perdita di salario. Cosa che però il primo

giudice - che è partito da altre (erronee) premesse - non ha rilevato né

risulta altrimenti dagli atti.

6.3 A titolo meramente abbondanziale si osserva

inoltre che anche la conclusione del primo giudice secondo cui senza la

malattia - depressione post partum - l'assicurata non avrebbe perso il lavoro

che aveva ormai da una ventina d'anni, oltre a essere tratta da premesse non calzanti

alla fattispecie in esame, appare in realtà contraddetta dagli atti. Salta in

effetti agli occhi che l'assicurata medesima aveva riferito il 18 aprile 2012

al perito dott.ssa G.________ che le molte assenze dal posto di lavoro

accumulate durante la difficile gravidanza (ante partum, quindi) avrebbero

probabilmente condizionato il suo licenziamento al rientro dal congedo di

maternità (perizia, pag. 3, "Lamentele soggettive"). Questa

affermazione rende più che dubbia la correlazione tra la depressione post

partum (che in ogni caso, lo si ripete, è diventata inabilitante solo dopo il 6

ottobre 2011) e la perdita del lavoro provocata dal licenziamento espresso il

30 settembre 2011.

6.4 Infine, la correttezza della soluzione qui

proposta risulta (indirettamente) dimostrata anche dalla DTF 102 V 83 che presenta

ampie analogie con la fattispecie qui in esame. In quell'occasione si era

trattato di accertare la perdita di guadagno di un assicurato che, già affetto

da disturbi cardiovascolari e da una diminuzione dell'acuità visiva, aveva

rassegnato (il 27 gennaio 1975 per la fine dello stesso mese, trovandosi egli

ancora nel periodo di prova) le proprie dimissioni al datore di lavoro perché

la sua vista non gli permetteva di svolgere adeguatamente le mansioni

affidategli. Il giorno dopo (28 gennaio) l'interessato si ammalò e divenne

inabile al lavoro fino al 2 marzo 1975. Dopo che l'ufficio cantonale del lavoro

lo aveva ritenuto non collocabile per il periodo 1° febbraio - 2 marzo 1975,

l'assicurazione d'indennità giornaliere per perdita di guadagno in caso di

malattia gli riconobbe unicamente il minimo previsto dagli statuti adducendo

che anche qualora non si fosse ammalato egli non avrebbe comunque trovato lavoro

e non avrebbe guadagnato nulla. Ora, in quell'ambito il Tribunale federale

delle assicurazioni, dopo avere accertato che l'interessato non poteva essere

ritenuto persona senza attività lucrativa, rilevò l'esistenza di una perdita di

guadagno costituita dalla perdita delle indennità di disoccupazione (e non del

salario precedente).”

2.5. In concreto oggetto del

contendere è la questione di sapere se l’assicuratore è tenuto a versare

all’insorgente le indennità giornaliere sulla base del contratto di assicurazione

collettiva sottoscritta dalla fallita __________ (doc. I). Egli non chiede

infatti il passaggio nell’assicurazione individuale, sostenendo che esso

avverrà semmai al momento della sua guarigione. Secondo il ricorrente, essendo

ammalato quando era ancora alle dipendenze del suo ex-datore di lavoro e

continuando ad essere incapace al lavoro a causa di malattia, l’assicuratore

sarebbe tenuto a versare le prestazioni pattuite.

Va a questo proposito

rilevato che con scritto del 2 maggio 2016, quando, per la prima volta, ha

notificato la presenza di una malattia all’assicuratore, il suo rappresentante ha

affermato che “essendo che il Signor RI 1 è stato licenziato per il

31.10.2015, a causa del fallimento della società il predetto desidera principalmente

far valere il diritto di libero passaggio, una volta guarito ed in caso

che non dovessero trattarsi più di infortunio ma di malattia, vi chiediamo di

prendere il caso a vostro carico, in base al contratto collettivo

(doc. 5, sottolineature del redattore). Dopo aver ricevuto lo scritto del 31

maggio 2016 dell’assicuratore che indicava i motivi per cui un passaggio

nell’assicurazione individuale non sarebbe possibile, lo stesso rappresentante

ha affermato che “con il nostro scritto del 2 maggio 2016, vi abbiamo

informato che il nostro assistito, era stato licenziato il 31.10.2015 e avrebbe

voluto far valere il suo diritto di libero passaggio una volta guarito.

Dato ché, sulla base del vostro regolamento, non è possibile ottenere il libero

passaggio una volta guarito, non abbiamo nulla da obbiettare” (doc. 8). Nel

ricorso l’interessato ha ribadito che “continuando la malattia del nostro

assistito, iniziata prima del fallimento del datore di lavoro, le prestazioni,

riguardante la perdita di salario per malattia, devono essere corrisposte, tramite

contratto collettivo (…, sottolineatura del redattore)”.

2.6. Nel caso di specie il

ricorrente, muratore e carpentiere, è stato vittima di un infortunio il 9

settembre 2015. Dal referto del 21 giugno 2016 della dr.ssa med. __________,

FMH in neurologia, risulta che l’interessato ha subito un “trauma cranico

minore, non associato ad una perdita di coscienza, dunque non classificabili

come trauma cranico commotivo. E’ già stato sottoposto ad una TAC cerebri in

urgenza risultata nella norma ed una successiva RMN cerebrale pure normale, che

mostrava unicamente una minima sinusite mascellare e sfenoidale, con ipertrofia

della mucosa dei turbinati di sinistra” (allegato doc. 17).

Con decisione formale del

28 dicembre 2015 la __________, in seguito alla visita effettuata presso il dr.

med. __________, specialista FMH in fisiatria, il 16 dicembre 2015 e sulla base

dell’esito della risonanza magnetica del 18 dicembre 2015 ha stabilito che “non

sono più ravvisabili postumi infortunistici riconducibili all’infortunio in

oggetto” e che “siamo in presenza di una patologia di competenza

dell’assicuratore malattia” (doc. 4). A questo proposito il dr. med. __________

ha affermato che la RM “non ha evidenziato alcun segno di lesione traumatica

cerebrale come indicato dal radiologo, non evidenti residui emosiderinici in

sede intra-cranica. Inoltre vi sono delle piccole alterazioni aspecifiche della

sostanza bianca sottocorticale in sede frontale bilaterale di possibile

significato vascolare, come si riscontrano nei soggetti emicranici”. Lo

specialista ha concluso che “in relazione a tali rilievi biologici, ritengo

che i disturbi accusati dal paziente non siano più in causalità con

l’infortunio del 09.09.2015. La sintomatologia emicranica accusata dal paziente

verrà trattata come malattia”.

Sulla base di quest’ultima

considerazione, l’assicurato, per il tramite di RA 1, il 2 maggio 2016, oltre a

segnalare ad CO 1 di aver subito un aggravamento della salute, a causa

dell’infortunio del 9 settembre 2015, in seguito al quale è stata informata la __________,

ha chiesto il versamento di indennità giornaliere per malattia.

2.7. In concreto, dagli atti

medici prodotti dalle parti emerge quanto segue.

Al citato scritto del 2

maggio 2016 l’insorgente ha allegato un certificato, che sostiene essere stato

rilasciato dal “dott. __________” il 20 aprile 2016 (doc. 5), dove il

medico afferma che l’insorgente “riferisce di accusare, in seguito

all’infortunio occorsogli in data 09.09.2015 (trauma cranico non commotivo),

cefalea frontale tensiva ricorrente e dolori toracici diffusi oltre che in

corrispondenza dello sterno, ove aveva riportato una piccola infrazione. Si

chiede una visita da parte vostra per la definizione del caso.” Questo

certificato, privo di qualsiasi elemento medico oggettivo non è atto a

comprovare un’incapacità lavorativa del ricorrente dovuta a malattia. Esso si

esaurisce infatti in una descrizione delle lagnanze dell’insorgente, nonché in

una richiesta di visitare l’interessato.

Neppure il certificato del

30 maggio 2016 del dr. med. __________, FMH medicina interna, attivo presso l’__________

(allegato doc. 9), è d’aiuto all’assicurato. Lo specialista, dopo aver

descritto l’anamnesi attuale, remota e sociale ed aver riportato l’esame

clinico, ha rilevato che il ricorrente ha riportato “disturbi di

concentrazione, disturbi di memoria, insonnia cefalea, capogiri, parestesie ai

4 arti, dolori toracici ed epigastrici” ed ha proposto una valutazione

neurologica presso la Clinica __________. A questo proposito la dr.ssa med. __________,

FMH in neurologia, dopo aver visitato, in data 16 giugno 2016, il ricorrente, ha

rilevato che “non vedo comunque limitazioni della capacità lavorativa sul

piano strettamente neurologico” (allegato doc. 17). Il 27 luglio 2016 anche

il dr. med. __________, neurologia FMH, dopo aver evidenziato che il paziente

ha subito un trauma cranico “senza perdita di conoscenza ed un trauma

toracico chiuso”, che “le radiografie del torace e la TAC dell’encefalo

normale, particolarmente nessuna lesione traumatica fresca”, che “nella

radiografia del torace, niente di particolare, non è descritta una frattura

Considerandi

nello sterno”, che “nei mesi dopo il trauma il paziente era a casa,

inabile al lavoro, senza una terapia specifica” ha affermato che “l’esame

neurologico è completamente normale e l’elettroencefalografia non ha mostrato

un’asimmetria dell’attività di base né argomenti per una lesione focale”

(allegato doc. 17).

Tuttavia, se dal punto di

vista neurologico non vi è alcuna evidenza circa un’incapacità lavorativa del

ricorrente, i medici hanno sottolineato anche la possibile presenza di una

patologia psichica.

Il dr. med. __________

afferma che “già da diversi mesi il paziente non sta bene e attualmente

soffre di disturbi del sonno, è nervoso e cefalea in maniera variabile tipo

tensiva. Lui è preoccupato per il futuro e per l’inabilità lavorativa

rispettivamente non trova un nuovo lavoro. Al centro dei disturbi attuali è una

componente neuro-psicologica con l’impressione che la memoria regredisce, lui

dice di avere problemi dell’orientamento geografico, deve concentrarsi in modo

intenso per l’orientamento. Ho preso nota che lui ha scritto diverse offerte di

lavoro nel senso che si sente subito abile al lavoro malgrado i disturbi

menzionati sopra”. Lo specialista afferma che “i sintomi del paziente

con insonnia, disturbi della memoria e cefalea (parzialmente tensiva,

parzialmente emicrania), sono solo parzialmente e indirettamente da valutare in

relazione al trauma cranico. L’impressione di avere problemi della memoria è da

valutare in relazione alla depressione con tendenza di pseudo-demenza. La

terapia è trattare la depressione (…) detto così devo presumere che i disturbi

attuali sono da valutare come reazione psico-somatica sul trauma cranico con

tendenza alla depressione, frustrazione, particolarmente in una situazione dove

lui ha perso il lavoro”. Anche la dr.ssa med. __________ tra le diagnosi

principali indica un probabile stato depressivo reattivo secondario alle

preoccupazioni sul piano professionale (“associati dolori toracici dopo

trauma del torace chiuso senza fratture costali” e “disturbi mnestici

soggettivi e insonnia di induzione e di mantenimento del sonno”) ed

afferma:

" (…)

Il paziente non è stato più seguito dal punto di vista neurologico

ed è in buona salute. Lavorava presso la ditta __________ di __________ come

muratore, quando è rimasto vittima di un infortunio del quale ha riportato una

contusione in sede frontale e al torace con una sbarra di acciaio. Ha sentito

un forte colpo in sede frontale e al torace che l’ha fatto cadere. Non ha

avvertito perdita di conoscenza anche se si è sentito per un attimo come

“stordito”. E’ stato soccorso dai colleghi, che l’hanno accompagnato in pronto

soccorso all’Ospedale di __________ dove è stato sottoposto ad una TAC nativa

risultata normale. Non è stato trattenuto in osservazione, veniva eseguita

anche una radiografia del torace che non mostrava fratture. Da allora il

paziente è rimasto in infortunio, purtroppo subito dopo (poche settimane) la

ditta per la quale lavorava è fallita e il paziente ha perso il posto di

lavoro. Non è stato previsto nessun piano occupazione e il paziente si trova

attualmente senza un’occupazione. A causa di un problema assicurativo-legale

non dispone neppure di un’assicurazione di disoccupazione. Dal momento del

trauma (dopo circa 6-8 settimane) accusa difficoltà a dormire, è molto

preoccupato per la sua situazione professionale, non è riuscito a trovare

nessuna occupazione, di notte si sveglia spesso a causa di queste

preoccupazioni sentendosi molto agitato e triste. In questo contesto nota un

peggioramento delle cefalee che erano già presenti prima del trauma ma sono

diventati più frequenti. Il paziente descrive una cefalea frontale come “casco”

intermittente, che si presente due volte alla settimana a tratti è molto

intensa (intensità 8/10), di solito non si associa a nausea e può accompagnare

ad una lieve foto e fonofobia. Se la cefalea è più lieve il paziente può

continuare le sue attività, per contro se intensa deve sdraiarsi e riposare ed

assume antiinfiammatori con lieve beneficio. La cefalea può durare fino a 2-3

ore e poi si risolve gradualmente. Le cefalee attuali sono simili a quelle del

passato ma hanno presentazione più frequente (prima non si presentavano più di

una volta alla settimana).

Per quanto riguarda i disturbi mnestici il paziente riferisce di

essere come assente, è sempre concentrato sui pensieri che riguardano il lavoro

e la sua situazione, a volte si perde in auto, tuttavia è in grado di seguire

la contabilità, è in grado di seguire le sue pratiche assicurative, non ha

cambiato carattere anche se i famigliari notano che sia più triste che prima.

Questi disturbi sono apparsi progressivamente, dopo il trauma cranico, con

latenza di circa due mesi.

(…)

Valutazione

Trattasi di un paziente 49 enne rimasto vittima di un trauma

cranico minore, non associato ad una perdita di coscienza, dunque non

classificabili come trauma cranico commotivo. E’ già stato sottoposto ad una

TAC cerebri in urgenza risultata nella norma ed una successiva RMN cerebrale

pure normale, che mostrava unicamente una minima sinusite mascellare e

sfenoidale, con ipertrofia della mucosa dei turbinati di sinistra.

Attualmente il paziente riferisce una cefalea con caratteristiche

emicraniche, disturbi mnestici e disturbi del sonno.

La cefalea si può classificare come un’emicrania senz’aura ed

era già presente prima del trauma ma si è accentuata a distanza di circa

6-8 settimane senza cambiarne caratteristiche. Non si tratta quindi di una

cefalea può classificarsi come post-traumatica, ma vi è stato verosimilmente un

peggioramento nel contesto di una situazione di stress dopo la perdita del

posto di lavoro.

Considerato il tipo di trauma (minore, non commotivo), gli

accertamenti neuroradiologici normali e l’esame neurologico normale, non

ritengo indicati ulteriori esami come valutazione neuropsicologica; penso che i

sintomi siano in relazione con la reazione depressiva e le preoccupazioni del

paziente per la sua situazione. Un sostegno psicologico è a mio avviso

indicato. Anche l’introduzione di una terapia profilattica per l’emicrania

idealmente a base di un farmaco antidepressivo con l’effetto favorevole sulle

cefalee possa rivelarsi utile.

Non vedo comunque limitazioni della capacità lavorativa sul piano

strettamente neurologico.”

(sottolineature del redattore; allegato doc. 17)

La patologia psichica è

pertanto insorta in seguito alla perdita del posto di lavoro e meglio dopo il

licenziamento, avvenuto con effetto al 31 ottobre 2015 (doc. 5: “[…] essendo

che il Signor RI 1 è stato licenziato per il 31.10.2015 […]”) o il 31

ottobre 2015 (doc. 8: “[…] il nostro assistito, era stato licenziato il

31.10.2015

[…]”). Ciò è confermato anche dalla curante, Dr.ssa med. __________,

medico chirurgo – psichiatra, specialista in psicologia clinica, la quale il 19

luglio 2016 ha affermato che “il paziente lamenta una sintomatologia

caratterizzata da deflessione del tono dell’umore, ansia con ideazione

ossessiva incentrata sulla difficoltà a trovare lavoro e disturbo del sonno.

Tale sintomatologia si sarebbe sviluppata dopo l’interruzione del rapporto

di lavoro” (doc. 15, sottolineatura del redattore).

L’interessato ha

sviluppato una patologia psichica in reazione alla perdita del lavoro, la cui

incidenza sulla capacità lavorativa non è stata quantificata dai medici che si

sono succeduti.

La questione non merita

tuttavia approfondimento.

Infatti, se la patologia,

di cui comunque manca una diagnosi secondo i parametri scientifici (ICD 10), è

insorta quando l’interessato non era più alle dipendenze del suo datore di

lavoro, come afferma la curante (doc. 15: “[…] Tale sintomatologia si

sarebbe sviluppata dopo l’interruzione del rapporto di lavoro”), egli

non può rivendicare alcuna prestazione derivante dall’assicurazione collettiva

di perdita di guadagno, poiché secondo l’art. 10.3 lett. a CGA per i singoli

assicurati la copertura assicurativa si estingue con l’uscita dalla cerchia

degli assicurati o con la cessazione del rapporto di lavoro con il contraente. Anche

la dr.ssa med. __________, la quale rileva come “vi è stato verosimilmente

un peggioramento nel contesto di una situazione di stress dopo la perdita del

posto di lavoro” (allegato doc. 17) evidenzia che “questi disturbi sono

apparsi progressivamente, dopo il trauma cranico, con latenza di circa due mesi”

e che “la cefalea si può classificare come un’emicrania senz’aura ed era già

presente prima del trauma ma si è accentuata a distanza di circa 6-8 settimane

senza cambiarne caratteristiche”, ossia, rammentato che l’infortunio è

avvenuto il 9 settembre 2015, dopo il 31 ottobre 2016.

Il ricorrente non ha

diritto a prestazioni neppure se la patologia è invece insorta prima del

licenziamento, causando un’incapacità lavorativa. Infatti, in tal caso ci

troveremmo nell’ipotesi di cui al consid. 4.3 della citata sentenza 9C_24/2013

del 25 marzo 2013 (cfr. consid. 2.4 della presente sentenza). L’insorgente,

secondo quanto affermato dalla dr.ssa med. __________ nel suo referto del 21

giugno 2016 “a causa di un problema assicurativo-legale, non dispone neppure

di un’assicurazione disoccupazione” (allegato doc. 17). Egli non ha neppure

comprovato, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che senza

la malattia avrebbe iniziato a lavorare in un posto ben definito. Per cui, in

assenza di un danno comprovato, non ha diritto ad alcunché (cfr. anche art.

14.2

CGA).

Infine, abbondanzialmente,

non va dimenticato che l’insorgente ha segnalato la fattispecie all’assicuratore

solo con scritto del 2 maggio 2016 (doc. 5).

Ora, per l’art. 14.1 CGA

se il periodo d’attesa è tra 0 e 10 giorni, il contraente deve comunicare

l’incapacità all’assicuratore entro 15 giorni dall’inizio della stessa. In caso

di periodi d’attesa a partire da 11 giorni, la notifica deve pervenire

all’assicuratore entro 35 giorni dall’inizio dell’incapacità al lavoro. Entro

ulteriori 3 giorni dalla notifica della malattia, deve essere presentato un

certificato del medico attestante l’incapacità al lavoro. In caso di notifica

tardiva ingiustificata, il diritto alle prestazioni assicurate decorre al più

presto a partire dalla ricezione della notifica. In concreto non solo la

segnalazione di un’eventuale incapacità lavorativa è stata inoltrata tardivamente,

quando il contratto d’assicurazione collettiva non era più in essere, ma

nessuno degli atti medici prodotti dall’insorgente contiene indicazioni circa

la presenza di un’incapacità lavorativa dovuta a malattia. Il certificato del

20.

aprile 2016 attribuito al curante, dr. med. __________, fa stato unicamente della

presenza di alcuni disturbi per i quali si chiede una visita (allegato doc. 5),

quello del 30 maggio 2016 del dr. med. __________ contiene l’anamnesi del

ricorrente, la descrizione dell’esame clinico e la richiesta di una valutazione

presso la dr.ssa med. __________ (allegato doc. 9), il certificato della

psichiatra curante dr.ssa med. __________ del 19 luglio 2016, che rileva di

aver visitato il medesimo giorno il ricorrente, descrive le lagnanze

dell’interessato ma non si esprime circa una possibile incapacità lavorativa

(doc. 15). Come visto la dr.ssa med __________ ha stabilito che dal punto di

vista neurologico non vi è alcuna incapacità lavorativa (allegato doc. 17).

Infine, anche il dr. med. __________, pur rilevando la possibile presenza di

una componente psichica non fa stato di alcuna incapacità lavorativa (allegato

doc. 17).

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto l’insorgente non ha diritto a ricevere indennità giornaliere sulla

base del contratto collettivo d’assicurazione. Il ricorso va di conseguenza

respinto.

2.8

CO 1, con la risposta, ha richiamato

l’incarto della __________. Dagli atti emerge che l’assicuratore contro gli

infortuni ha trasmesso all’assicuratore l’intero incarto su CD e quest’ultimo

l’ha prodotto, perlomeno parzialmente, al TCA (allegati al doc. 17). Del resto

gli atti medici sono stati riassunti dal dr. med. __________ nel suo referto

del 27 luglio 2016 (allegato al doc. 17).

Questo TCA ritiene del resto

che la documentazione agli atti, non contestata, è sufficiente per decidere nel

merito della vertenza e ulteriori accertamenti risultano superflui.

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti