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Decisione

36.2016.89

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 febbraio 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

ricorso del 23 agosto 2016 (doc. I) RI 1 ha chiesto al TCA di fare ordine

all’Ufficio __________ di cancellare il PE n. __________ e di condannare la

Cassa malati al pagamento di un’adeguata indennità quale risarcimento danni.

Il ricorrente ha evidenziato di avere

sempre pagato tutti i premi notificatigli e che, ad oggi, non vi sono premi

scoperti, perciò il suo debito era inesistente. Per di più, egli non ha mai

ricevuto delle ingiunzioni di pagamento.

L. Prima

di allestire la propria risposta, con cui ha proposto di respingere il ricorso

nella misura in cui è ricevibile, il 3 settembre 2016 (doc. 14) CO 1 ha chiesto

al competente Ufficio di __________ di annullare la procedura avviata nei

confronti dell’assicurato e il 19 settembre seguente (doc. 15) ne ha dato

conferma all’interessato.

Nel termine prorogato al 20 settembre

2016 (doc. IV) la Cassa malati ha ripercorso cronologicamente i fatti,

osservando che in virtù dell’art. 64a LAMal era autorizzata ad escutere

l’assicurato in mora con il pagamento dei premi di aprile 2016, che peraltro

non ha contestato di averli pagati in ritardo, perciò è a buon diritto che

l’assicuratore ha respinto la sua pretesa di risarcimento danni, che

l’interessato non ha comunque comprovato di aver subìto.

Quanto alla richiesta del ricorrente di

annullare il precetto esecutivo, l’amministrazione l’ha considerata

irricevibile nella presente procedura, rilevando di averne ad ogni modo già

chiesto la cancellazione al competente Ufficio.

M. L’insorgente

ha precisato il 28 settembre 2016 (doc. VII) di essere affiliato dal 2011 alla

Cassa malati resistente e, vista la regolarità dei pagamenti avvenuti negli

ultimi cinque anni, la procedura adottata nei suoi confronti non sarebbe giustificata.

Inoltre, a fine agosto 2016 (docc. H1 e

H2) la Cassa malati ha rimborsato all’interessato e a sua moglie degli importi,

ciò che a suo dire significherebbe che non sono debitori di alcunché.

Vista inoltre la difficoltà nel

contattare i funzionari della Cassa e le spese che la stessa gli ha accollato

per la procedura in questione, è a giusta ragione che egli pretende un’adeguata

indennità quale risarcimento del danno arrecato.

L’assicuratore malattia ha ribadito che

la procedura avviata nei suoi confronti era corretta, non avendo l’assicurato

pagato per tempo i premi dovuti. Inoltre, una compensazione con i rimborsi

delle spese mediche non era possibile per legge (doc. IX).

L’interessato ha stigmatizzato il

mancato invio di una raccomandata prima di procedere con l’incasso forzato, che

infine è stato annullato solo dopo l’inoltro del presente ricorso (doc. XI).

La Cassa malati ha precisato di non

essere tenuta a spedire la propria corrispondenza mediante raccomandata e ha ritenuto

alquanto impossibile che tutti e tre gli invii dei premi all’assicurato (fattura,

sollecito, diffida) siano andati perduti (doc. XIII).

N. Il

4 novembre 2016 (doc. XV) il ricorrente ha comprovato mediante degli estratti

bancari di avere pagato i premi di Fr. 816,50 da gennaio a settembre 2016

(docc. XV/1-9); in particolare, i premi di aprile 2016 sarebbero stati pagati

il 15 aprile 2016, perciò non v’era alcun motivo per escuterlo e i costi che

sono stati cagionati per un’infondata procedura esecutiva vanno risarciti.

La Cassa resistente ha evidenziato il

18 novembre 2016 (doc. XVII) che ogni fattura dei premi è numerata e che le

relative polizze di pagamento recano dei numeri corrispondenti, cosicché quando

avviene il pagamento mediante una di queste polizze di versamento arancioni (PVR)

il sistema informatico della banca o della posta accredita automaticamente

l’importo pagato con PVR al credito corrispondente nel sistema informatico del

creditore.

Non v’è dunque alcun dubbio, secondo

l’assicuratore, che l’importo di Fr. 816,50 relativo alla fattura n. 328854110

per i premi di aprile 2016 sia stato registrato e quindi accreditato il 6

luglio 2016 sul conto di CO 1.

Ciò spiegherebbe, per di più, il motivo

per cui nel mese di luglio 2016 (doc. XV/4) la banca del debitore ha eseguito

due ordini di pagamento di Fr. 816,50 lo stesso giorno anziché, come per tutti

gli altri mesi, un solo versamento del medesimo importo. Secondo la Cassa

malati, il 4 luglio 2016 sarebbe stato dato l’ordine di pagare i premi di aprile

2016, ma anche di luglio 2016, che dovevano essere corrisposti entro il 30

giugno 2016. Entrambi gli accrediti sul suo conto sono avvenuti il 6 luglio

2016 (doc. 7).

Il ricorrente non ha prodotto nuovi

mezzi di prova né ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XVIII).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove), come sarà dettagliatamente indicato nelle considerazioni che seguono.

Il TCA può quindi decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21

dicembre 2007). Sul tema del giudizio a giudice unico da parte del Giudice

delle Assicurazioni sociali in Ticino si veda il contributo dottrinale

pubblicato in RTiD 2016 I pag. 307. dove è posta in risalto la contraddittorietà

dell’ultima giurisprudenza federale in materia.

Considerandi

2.

Per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto

ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V

388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata;

SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).

Se non è stata emessa nessuna

decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata

una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons.

2.

; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).

In concreto il TCA può pronunciarsi

esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata e meglio l’eventuale

diritto dell’interessato a un “risarcimento del danno arrecato e quale

parziale risarcimento delle spese e costi causati”, che nel suo petitum

il ricorrente non quantifica chiedendo solo “un’adeguata indennità”, ma

definisce il valore di causa della procedura giudiziaria in “almeno Fr.

2'500.-, oltre interessi e spese”.

L’altra questione evocata

dall’assicurato con il suo ricorso, ossia l’ordine di cancellazione del

precetto esecutivo, esula invece dalla presente vertenza ed è irricevibile.

Peraltro, tale questione

sarebbe comunque priva di oggetto, stante l’annullamento della procedura

richiesta dal creditore stesso all’Ufficio __________ e avvenuta nel settembre

2016.

nel merito

3.

Per l’art. 78a LAMal, le pretese di risarcimento dell’istituzione

comune, di assicurati e di terzi secondo l’articolo 78 LPGA devono essere fatte

valere nei confronti dell’assicuratore; quest’ultimo statuisce mediante

decisione.

Secondo l’art. 78 cpv. 1 LPGA, gli enti

di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori

rispondono, in qualità di garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle

assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a

terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari.

Le condizioni dell’azione di

responsabilità sono l’esistenza di un danno, un atto illecito, ossia la

violazione di una norma scritta o non scritta da parte dell’amministrazione, e

un nesso di causalità tra i due (U.

Kieser, Haftung der Sozialversicherungsträger nach Art. 78

ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2013. –

St. Gallen: Institut

für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 2014, pagg. 116-121).

L’art. 78 cpv. 1 LPGA istituisce una responsabilità

causale e non presuppone dunque una colpa di un organo dell’istituto

assicuratore (U. Kieser,

ATSG-Kommentar, 2015, n. 1 e seguenti ad art. 78).

La responsabilità è inoltre sussidiaria,

nel senso che essa può intervenire soltanto se la pretesa invocata non possa

essere ottenuta attraverso le procedure amministrativa e giudiziaria ordinarie

in materia di assicurazioni sociali oppure in assenza di una norma speciale di

responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali, come ad esempio gli

articoli 11 LAI, 6 cpv. 3 LAINF o ancora 18 cpv. 6 LAM (cfr. DTF 133 V 14

consid. 5; Kieser, ATSG-Kommentar,

2015, n. 1 e seguenti ad art. 78).

Affinché una responsabilità secondo

l’art. 78 LPGA possa essere ammessa, occorre dunque valutare se sussiste un

atto illecito e, nell’affermativa, un danno come pure un legame di causalità

tra questi due elementi.

4.

La condizione

dell’illiceità ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LResp (a cui rinvia l’art. 78

cpv. 4 LPGA), suppone che lo Stato, attraverso i suoi organi e i suoi agenti,

abbia violato delle prescrizioni destinate a proteggere un bene giuridico.

Un’omissione può pure costituire un atto illecito, a condizione che esistesse,

al momento determinante, una norma giuridica che sanzionava esplicitamente

l’omissione commessa o che imponeva allo Stato di prendere la misura omessa a

favore del leso; un tale motivo di responsabilità presuppone dunque che lo

Stato abbia una posizione di garante nei confronti del leso e che le

prescrizioni determinanti la natura e l’estensione di questo dovere siano state

violate.

La giurisprudenza ha parimenti ritenuto

illecita la violazione di principi generali del diritto (cfr. DTF 133 V 14 consid.

8.1

e riferimenti ivi citati), come ad esempio l’obbligo, per colui che crea

una situazione di pericolo, di prendere i provvedimenti atti a prevenire un

danno (cfr. DTF 89 I 483 consid. 6e).

Se l’atto dannoso consiste nella

violazione di un diritto assoluto (quale la vita o la salute, oppure il diritto

di proprietà), l’illiceità è realizzata a priori, senza che sia necessario

verificare se e in quale misura l’autore abbia violato una specifica norma di

comportamento. Al riguardo, si parla d’illiceità nel risultato. Se, per contro,

l’atto dannoso consiste in una violazione di un altro interesse (ad esempio, il

patrimonio), l’illiceità presuppone che l’autore abbia violato una norma di comportamento

avente lo scopo di proteggere il bene giuridico in questione. Eccezionalmente,

l’illiceità dipende dalla gravità della violazione. Ciò è il caso se

l’illiceità risulta da un atto giuridico (una decisione, una sentenza). In

questo caso, la violazione di una prescrizione importante dei doveri di

funzione è di per sé suscettibile d’impegnare la responsabilità dello Stato

(cfr. DTF 132 II 317 consid. 4.1, 123 II 582 consid. 4d/dd).

A titolo di esempio, il Tribunale

federale ha qualificato d’illecito il fatto che, contrariamente alla

prescrizione di cui all’art. 85bis cpv. 2 OAI, un ufficio AI abbia omesso di trasmettere

al datore di lavoro il formulario per la restituzione d’anticipi, nonostante

che il datore di lavoro avesse informato l’ufficio che desiderava riceverne un

esemplare (cfr. DTF 133 V 14).

Nella sentenza 5A.8/2000 del 6 novembre

2000.

riguardante il caso di un’assicurata che pretendeva un indennizzo di Fr. 50'000 a titolo di riparazione morale per il ritardo con il quale era stata trattata la sua domanda

di riqualifica professionale in ambito AI, al considerando 3 il Tribunale

federale ha ammesso che il ritardo ingiustificato a decidere costituisce

un atto illecito e che può ledere la personalità.

5.

Il

danno giuridicamente riconosciuto consiste nella diminuzione

involontaria del patrimonio. Esso corrisponde alla differenza tra l’ammontare

attuale del patrimonio del leso e l’ammontare che avrebbe questo stesso

patrimonio qualora l’atto dannoso non si fosse prodotto (DTF 128 III 22 consid.

2e/aa; 127 III 73 consid. 4a, 403 consid. 4a, 543 consid. 2b).

Il danno può presentarsi sotto forma di

una diminuzione dell’attivo, di un aumento del passivo, di un mancato aumento

dell’attivo oppure di una mancata diminuzione del passivo (DTF 128 III 22

consid. 2e/aa).

La nozione di danno nell’ambito del

diritto pubblico della responsabilità è di principio uguale a quella vigente

nel diritto privato (cfr. STF 2A.362/2000 del 10 dicembre 2001 consid. 3.3 e i

riferimenti ivi menzionati). Nel diritto della responsabilità civile, i costi

che la vittima sopporta per la consultazione di un avvocato prima

dell’apertura del processo civile, nella misura in cui questo passo sia necessario

e adeguato, possono costituire una posta del danno, a condizione che essi non

siano stati inclusi nelle ripetibili. Ciò vale anche per i costi risultanti da

un’altra procedura, come per esempio una procedura penale. Se questa procedura

permette d’ottenere delle ripetibili, non è più possibile far valere una

pretesa di risarcimento dei costi di patrocinio nel quadro di un’ulteriore

azione di responsabilità civile (DTF 4C.51/2000 del 7 agosto 2000 consid. 2

pubblicato in SJ 2001 I 153; DTF 117 II 101 consid. 5; 112 Ib 353

consid. 3a).

6.

La

responsabilità ex art. 78 LPGA presuppone infine la dimostrazione

dell’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguata.

Il nesso di causalità adeguata è dato se, secondo il corso ordinario

delle cose e l’esperienza generale della vita, l’agire illecito è atto a

causare oppure a favorire il risultato che si è effettivamente prodotto (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, n. 1

eseguenti ad art. 78).

La relativa giurisprudenza non è

oltremodo rigida. Non è richiesta una prova rigorosa, ma è sufficiente che il Tribunale

maturi la convinzione che un determinato andamento dei fatti s’impone con verosimiglianza

preponderante (Kieser, Haftung,

op.cit., pag. 120).

Il nesso di causalità adeguata può

essere escluso, ovvero interrotto, quando un’altra causa concomitante - la

forza maggiore, la colpa di un terzo oppure la colpa della vittima -

costituisce una circostanza assolutamente eccezionale o appare straordinaria al

punto tale da non essere prevedibile. Di per sé, l’imprevedibilità dell’atto

concomitante non è sufficiente per interrompere il rapporto di causalità

adeguata. È inoltre necessario che questo atto abbia un’importanza tale da

imporsi quale causa più probabile e più immediata dell’evento considerato,

relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a

produrlo, in particolare il comportamento dell’autore (DTF 133 V 14 consid.

10.2

e riferimenti ivi citati).

7.

Questo

Tribunale rileva che non vi è stato alcun atto illecito da parte della Cassa

resistente, né è ravvisabile un danno subìto dall’insorgente. Fanno quindi

difetto i presupposti legali per potere dare seguito alla richiesta ricorsuale

di un indennizzo.

8.

Per

l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei

premi dei propri assicurati.

Secondo l’art. 64a cpv. 1

LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la

scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve

diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli

le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

In virtù dell’art. 90 OAMal, i premi

devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

L’art. 105a OAMal stabilisce che il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti giusta l'art. 26 cpv.

1.

LPGA è del 5% all'anno.

In caso di mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la

diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la

presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b

cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per

propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

9.

La

Cassa malati ha preteso dall’assicurato il pagamento dei premi LAMal e LCA di

aprile 2016 di __________ e RI 1, per un importo complessivo di Fr. 816,50: dapprima

con la fattura del 22 febbraio 2016, poi con il sollecito del 18 aprile 2016 e

infine con la diffida del 18 maggio 2016.

Non dando seguito a questo suo obbligo

di pagamento, la Cassa malati ha fatto spiccare nei confronti dell’assicurato dall’Ufficio

di __________ di __________ un precetto esecutivo per il medesimo importo, a

cui si sono aggiunti gli accessori.

Il pagamento di Fr. 816,50 è stato

effettuato dall’assicurato tra la domanda di esecuzione (2 luglio 2016) e la

notifica del PE n. __________ (13 luglio 2016): l’accredito sul conto

dell’assicuratore è infatti avvenuto il 6 luglio 2016 (doc. 7).

Il ricorrente ha sempre sostenuto di

non essere mai stato in debito con il suo assicuratore malattia, di avere

sempre pagato tutti i premi, perciò ritiene che la procedura esecutiva avviata

contro di lui sia illecita e, come tale, che gli abbia causato dei danni.

10.

A

torto.

In effetti, la fattura dei premi n. 328854110

del 22 febbraio 2016 di Fr. 816,50 è stata pagata dal ricorrente con la

relativa polizza di pagamento n. 2126946853288541109 soltanto mediante

ordine bancario di pagamento del 4 luglio 2016 (doc. XV/4) e l’importo è stato

accreditato sul conto dell’assicuratore malattia il 6 luglio seguente (doc. 7).

Ciò dimostra chiaramente che il ricorrente

ha pagato manifestamente in ritardo i premi LAMal e LCA di aprile 2016 e che

quando il 2 luglio 2016 la Cassa malati ha avviato la procedura esecutiva nei

suoi confronti detto pagamento non le era ancora pervenuto.

L’assicurato non è mai stato in grado

di comprovare che detto pagamento fosse già stato invece effettuato e quindi che

la procedura di incasso mediante PE fosse arbitraria.

A dire il vero, l’assicurato non ha mai

comprovato nemmeno alla Cassa malati, mediante documenti giustificativi, che i

premi LAMal e LCA suoi e della moglie del mese di aprile 2016 fossero già stati

soluti.

Egli ha sempre, e soltanto, obiettato di

non essere debitore di alcunché nei confronti del suo assicuratore ma, anzi, addirittura

creditore (doc. E). È però evidente che quando l’assicurato si è informato

direttamente presso la Cassa malati sulla ragione d’essere del PE n. __________,

il 13 luglio 2016 non risultavano premi scoperti, giacché il pagamento

del 6 luglio precedente aveva colmato la lacuna dei premi del mese di aprile.

È solo il 4 novembre 2016 (doc. XV),

pendente causa, che l’interessato ha trasmesso al Tribunale gli ordini bancari

con cui da gennaio a settembre 2016 sono stati mensilmente versati alla sua

Cassa malati gli ammontari di Fr. 816,50.

Tuttavia, con la produzione di questi

estratti l’insorgente ha soltanto comprovato di avere corrisposto mensilmente a

CO 1 l’importo di Fr. 816,50, ma da questi ordini non è possibile risalire a

quale prestazione si riferisca ogni pagamento: mancando la causale di ogni

versamento è infatti impossibile conoscere il motivo di ogni pagamento.

Nel suo scritto accompagnatorio il

ricorrente ha invece fornito una spiegazione e ha indicato la causale appaiando

ogni suo pagamento a ogni singolo mese di premi dovuti (doc. XV).

Secondo l’elenco che egli ha allestito,

i due pagamenti del 4/5 luglio 2016 si riferirebbero ai premi di giugno

rispettivamente a quelli di luglio 2016, mentre i premi di aprile

2016.

sarebbero stati corrisposti il 15 aprile 2016.

Questa tesi, però, non regge e non può quindi

essere tutelata.

Infatti, come ha rettamente rilevato la

Cassa resistente, per ciò che concerne la mensilità in discussione va

evidenziato che, conformemente all’ordine del 4 luglio 2016 dato dal cliente, risulta

che l’indomani la banca ha eseguito due pagamenti di Fr. 816,50 ciascuno

a CO 1.

Dall’estratto conto del 2 settembre

2016.

(doc. 7) risulta che questi importi sono stati entrambi accreditati sul

conto dell’assicuratore il 6 luglio 2016 (“Incasso tramite PVR”).

Il primo ammontare è andato a coprire i

premi del mese di aprile 2016 (pag. 1), che con fattura n. 328854110

erano da corrispondere entro il 31 marzo 2016. Visto il ritardo nel pagamento,

per questi premi la Cassa malati ha avviato l’esecuzione n. __________,

nell’ambito della quale il 4 luglio 2016 sono state accollate al debitore le

spese amministrative di Fr. 120.-, gli interessi scaduti di Fr. 10,30 e le

spese della procedura d’esecuzione di Fr. 53,30.

L’altro importo è stato accreditato sui

premi del mese di luglio 2016 (pag. 2), fatturati il 17 maggio 2016 (n.

336261287) e da corrispondere entro il 30 giugno 2016.

Il pagamento del 15 aprile 2016, che nella

sua distinta l’interes-sato sostiene riferirsi ai premi di aprile 2016,

è stato invece accreditato sui premi di maggio 2016, scaduti a fine

aprile 2016.

Dal conteggio allestito dalla Cassa malati

risulta che tutti i pagamenti dei premi LAMal e LCA sono stati effettuati dall’assicurato

con le polizze di versamento arancioni (PVR) trasmessegli dall’assicuratore

(doc. 7: “Incasso tramite PVR”). Ciò significa che ogni versamento era

tracciato, ovvero ogni polizza di versamento era numerata e questo numero

corrisponde al numero della fattura delle prestazioni, così che l’importo pagato

andava direttamente a coprire la relativa prestazione fatturata.

Questo è quanto è capitato anche nel

caso concreto.

Avendo usato le polizze di pagamento originali

fornitegli dalla Cassa malati, il versamento dei premi di aprile 2016 è stato

così facilmente rintracciato come accreditato il 6 luglio 2016.

Con certezza - anche perché

l’assicurato non è stato in grado di comprovare il contrario, la semplice

elencazione di avvisi di addebito non dimostrando ancora la causale di ogni

singolo ordine di pagamento - questo Tribunale può quindi concludere che il

pagamento dei premi LAMal e LCA di aprile 2016 dei coniugi è avvenuto manifestamente

in ritardo e quindi in palese violazione dell’art. 90 OAMal, secondo cui i

premi vanno pagati in anticipo (in concreto, entro il 31 marzo 2016).

Stanti così le cose, la Cassa malati resistente

era legittimata a richiedere l'esecuzione dell’assicurato (art. 64a cpv. 2

LAMal e art. 105b cpv. 1 OAMal) dopo averlo infruttuosamente diffidato

concedendogli un termine supplementare di 30 giorni susseguente a

un sollecito (art. 64a cpv. 1 LAMal) (STF 9C_414/2015 del 16 ottobre

2015.

consid. 4.2.1).

Quanto alle affermazioni

dell’assicurato secondo cui la causa dello scoperto “(…) è tutt’altro che

chiara e verosimilmente riconducibile ad un mancato invio da parte di CO 1)”

(doc. XI) e che “vi possa essere stato un disguido imputabile a CO 1 o un semplice

ritardo nella registrazione del pagamento” (doc. I punto 5) che ha dato poi

luogo alla procedura esecutiva, alla luce di quanto precede è dimostrato che la

procedura aperta dalla Cassa malati era fondata, siccome i premi di aprile 2016

sono stati effettivamente soluti con tre mesi di ritardo.

Non va infatti dimenticato che la

domanda di esecuzione, che è sfociata nel PE n. __________ dell’11 luglio 2016,

è stata comunque presentata antecedentemente (2 luglio 2016) il pagamento dell’assicurato,

ordinato il 4 luglio 2016 e giunto alla Cassa malati il 6 seguente.

11.

Per

quanto concerne la lamentela del ricorrente secondo cui egli non avrebbe mai

ricevuto un’ingiunzione di pagamento con cui lo si avvisava del mancato

pagamento dei premi di aprile 2016 non essendogli stati inviati per

raccomandata né solleciti né diffide (doc. I punto 5), la questione non merita

di essere esaminata oltre alla luce della tematica in oggetto.

In effetti, la questione

in esame porta sull’esistenza o meno di un danno che sarebbe derivato

all’assicurato dalla notifica, come tale, del precetto esecutivo n. __________

e non sulla correttezza della procedura adottata dalla Cassa malati resistente.

Inoltre, e ad ogni modo, l’assicurato

ha saldato il suo debito e la Cassa malati ha conseguentemente annullato la

procedura esecutiva appositamente avviata, perciò la censura dell’assicurato diventa

ugualmente priva di oggetto.

Ritenuto, occorre ribadirlo, che il

ricorrente era senza dubbio in ritardo nel pagamento dei premi del mese di

aprile 2016, essendo il (primo) termine di pagamento scaduto il 31 marzo 2016, l’avvio

della procedura esecutiva quando l’interessato era ancora debitore dei premi di

aprile 2016 era dunque, in sé, giustificato.

Da una procedura corretta non è dunque

possibile fare valere un danno, sia esso materiale sia esso morale.

L’assicurato, che ha violato l’art. 90 OAMal per avere pagato in ritardo i

premi LAMal e LCA di aprile 2016, non può certo lamentarsi di avere subìto un

danno dall’esecuzione intrapresa dal suo assicuratore.

Se del caso, invece, sarebbe la Cassa

malati a potere vantare nei confronti del suo affiliato un danno per avere

atteso tre mesi per incassare il suo credito. Ed in effetti il suo danno si è

tradotto con il computo di interessi di ritardo e con l’accollare al debitore

le spese amministrative ed esecutive che ha essa dovuto sopportare e anticipare

per recuperarlo. Addirittura, per venire incontro all’assicurato, questi

accessori sono stati in via del tutto eccezionale stornati ed annullati e

quindi sono rimasti a carico del creditore che, come visto, aveva invece tutte

le ragioni per avere cercato di incassare il suo premio. Così agendo, il precetto

esecutivo ha potuto essere cancellato e la relativa procedura di incasso

annullata, ma solo dopo che l’importo di Fr. 816,50, certamente dovuto, è

stato debitamente corrisposto dall’assicurato.

Per di più, il ricorrente non ha mai e in

alcun modo dimostrato alla Cassa malati e neppure al Tribunale di avere patito

dei danni, materiali e/o morali.

La circostanza di avere fatto valere i

suoi diritti scrivendo e contattando telefonicamente il suo assicuratore per

chiedere spiegazioni non vuole ancora dire che da ciò egli ne abbia derivato un

danno.

Neanche il fatto che il ricorrente si

sia attivato presso un’altra autorità e davanti a questo Tribunale può portare

a una diversa conclusione.

L’assicurato non ha nemmeno comprovato

di essere stato penalizzato nell’esercizio della sua professione dall’avere dovuto

dedicare del tempo per capire il motivo della sua escussione, scrivere e

telefonare alla Cassa malati.

Inoltre, egli non ha neppure sostenuto

di avere subìto delle ripercussioni nella sua attività lavorativa per essere

stato escusso, a suo dire a torto, per un debito riferito al mancato pagamento

di premi di Cassa malati.

Ad ogni modo, il TCA osserva che nessun

danno poteva e può comunque essere validamente fatto valere per l’avvio di una

procedura esecutiva che i fatti hanno poi ampiamente giustificato.

In virtù di quanto precede, la (generica)

richiesta di condanna di CO 1 a pagare un’adeguata indennità quale risarcimento

del danno arrecatogli e quale parziale risarcimento delle spese e dei costi

causati deve essere pertanto manifestamente respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti