36.2016.9
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14 marzo 2016Italiano7 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.9
TB
Lugano
14
marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 15 gennaio
2016 di
RI 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
Fatti
A. RI
1, nata nel 1963, da anni è affiliata a CO 1 per l’assicurazione malattia di
base secondo LAMal.
B. L’assicurata,
quando era coniugata, è stata oggetto di procedure esecutive avviate dal suo
assicuratore malattia per il recupero dei premi LAMal della famiglia rimasti
impagati.
C. Negli
anni seguenti fra le parti è intercorsa diversa corrispondenza portante sul
pagamento dei premi passati sia della famiglia sia della sola assicurata.
Da ultimo, nel corso del 2015 (docc.
A1-A9) quest’ultima ha chiesto alla Cassa malati un riesame della sua
situazione debitoria/creditoria, avendo saputo che l’ex marito nel 2014 ha saldato
l’intero importo di quattro attestati di carenza beni che riguardavano i premi
di tutta la famiglia, tanto che l’assicuratore ne ha chiesto la cancellazione
al competente Ufficio esecuzioni. Pertanto, la somma che essa ha versato a
titolo personale dovrebbe esserle restituita, altrimenti la Cassa malati
avrebbe incassato due volte lo stesso importo per il medesimo debito.
CO 1 le ha invece più volte confermato
che il suo conto debitore risultava in ordine e che non erano stati registrati
pagamenti in eccedenza, perciò il caso andava ritenuto come chiuso (docc. A2 e A7).
D. Con
ricorso del 15 gennaio 2015 (doc. I) RI 1 ha chiesto al TCA di condannare la
sua Cassa malati al rimborso di Fr. 7'686,10 più Fr. 2'000.- e di informarla
riguardo alla situazione della figlia. Secondo la ricorrente, l’assicuratore
malattia avrebbe incassato due volte la somma di Fr. 7'686,10, sia per mezzo di
un suo pagamento sia con il pagamento a saldo da parte dell’ex marito dei premi
scoperti concernenti la famiglia e quindi anche lei stessa. A suo dire, la
Cassa malati avrebbe anche ricevuto due volte l’importo di Fr. 1'573,40 relativo
alla figlia, essendo stato pagato in seguito anche dall’assistenza sociale.
E. Chiesta
(doc. III) ed ottenuta una proroga (doc. IV), con risposta del 22 febbraio 2016
(doc. V) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, non essendovi alcuna denegata
o ritardata giustizia, giacché essa avrebbe sempre risposto in modo puntuale
alle numerose e non sempre comprensibili richieste di spiegazioni della
ricorrente, così come risulta dalla folta documentazione prodotta. Inoltre, per
ciò che concerne il merito delle pretese ricorsuali, le stesse andrebbero comunque
respinte, non essendovi alcuna eccedenza a favore dell’assicurata, così come
già più volte affermato e comprovato.
F. La
ricorrente ha rilevato il 25 febbraio 2016 (doc. VII) di non avere ancora
ricevuto l’estratto conto richiesto e che l’avvenuto pagamento da parte dell’ex
marito degli importi escussi dalla Cassa malati ha comportato un doppio
pagamento dei suoi arretrati.
La Cassa malati non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Il
TCA è chiamato a stabilire se CO 1 si sia resa colpevole oppure no di un diniego
di giustizia nei confronti di RI 1.
3.
L'art.
49.
cpv. 1 LPGA prevede che l'assicuratore deve emanare per iscritto una decisione
se v'è disaccordo con l'assicurato in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
L’art. 49 cpv. 3 LPGA stabilisce invece
che le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi
giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste
delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare
pregiudizi per l’interessato.
Queste decisioni formali possono essere
impugnate dall'assicurato presso l'autorità stessa che le ha emanate mediante
un'opposizione formulata entro trenta giorni dalla loro notifica (art.
52.
LPGA).
Le decisioni su opposizione emanate
dall'assicuratore possono poi essere impugnate mediante ricorso (art. 56
cpv. 1 LPGA) presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato
è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
Giusta l’art. 56 cpv. 2 LPGA, il
ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda
dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di
giustizia qualora un’autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una
domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e
riferimenti ivi menzionati; U. Kieser,
ATSG – Kommentar, 3a ed. Schulthess 2015, pag. 740 n. 21).
4.
Nel
caso concreto l’assicurata sostiene che i premi passati concernenti la sua
famiglia e riferiti ad un periodo precedente alla separazione dal marito,
importi che sono stati oggetto di esecuzioni avviate dalla Cassa malati,
sarebbero stati pagati due volte: da parte dell’ex marito a fine 2014 e a suo
tempo da parte sua, e quindi la creditrice si sarebbe arricchita indebitamente.
Pertanto, ora la ricorrente pretende la restituzione della somma di Fr.
7'686,10 e di un ulteriore importo di Fr. 2'000.-, così pure l’allestimento di un
conteggio chiaro e dettagliato dal quale risulti una volta per tutte la sua
passata situazione debitoria/creditoria.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 LPGA, se
l’assicurata, come nella presente fattispecie, non è d’accordo con l’operato
della Cassa malati riguardo agli avvenuti pagamenti dei premi scoperti e poi saldati
apparentemente due volte, l’assicuratore contro le malattie è tenuto ad
emettere una decisione formale, contro la quale l’assicurata potrà semmai
inoltrare un’opposizione e successivamente, eventualmente, un ricorso a questo
TCA.
Non avendo emesso la decisione e
persistendo anzi nel rifiuto, malgrado l’esplicita richiesta dell’assicurata, CO
1.
ha commesso un diniego di giustizia (U.
Kieser, ATSG Kommentar, 3a Ed. Schulthess 2015, pag.
740.
N° 21: “Eine Rechtsverweigerung liegt vor, wenn
der Versicherungsträger trotz entsprechender Pflicht eine ihm obliegende
Amtshandlung nicht vornimmt (vgl. *Kieser,
Verwaltungsverfahren, N. 500, 509). Beides gilt als Verfügung (vgl. *Locher(Gächter, Grundriss, 589 f.),
wogegen gestützt auf Art. 56 ABs. 2 ATSG ein Rechtsmittel eingereicht werden
kann.”; STCA 36.2015.96 del 28 gennaio 2016).
Il ricorso per denegata giustizia va
dunque accolto e gli atti rinviati alla Cassa malati, affinché si pronunci
formalmente (e chiaramente) sulle censure sollevate dalla ricorrente.
Benché vincente in causa, non essendo
patrocinata l’assicurata non ha diritto al riconoscimento di indennità per
ripetibili (art. 61 lett. f LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per denegata
giustizia è accolto.
§ A
CO 1 è fatto ordine di emanare - senza indugio - la decisione richiesta
dall'assicurata.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti