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Decisione

36.2016.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 marzo 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, nata nel 1963, da anni è affiliata a CO 1 per l’assicurazione malattia di

base secondo LAMal.

B. L’assicurata,

quando era coniugata, è stata oggetto di procedure esecutive avviate dal suo

assicuratore malattia per il recupero dei premi LAMal della famiglia rimasti

impagati.

C. Negli

anni seguenti fra le parti è intercorsa diversa corrispondenza portante sul

pagamento dei premi passati sia della famiglia sia della sola assicurata.

Da ultimo, nel corso del 2015 (docc.

A1-A9) quest’ultima ha chiesto alla Cassa malati un riesame della sua

situazione debitoria/creditoria, avendo saputo che l’ex marito nel 2014 ha saldato

l’intero importo di quattro attestati di carenza beni che riguardavano i premi

di tutta la famiglia, tanto che l’assicuratore ne ha chiesto la cancellazione

al competente Ufficio esecuzioni. Pertanto, la somma che essa ha versato a

titolo personale dovrebbe esserle restituita, altrimenti la Cassa malati

avrebbe incassato due volte lo stesso importo per il medesimo debito.

CO 1 le ha invece più volte confermato

che il suo conto debitore risultava in ordine e che non erano stati registrati

pagamenti in eccedenza, perciò il caso andava ritenuto come chiuso (docc. A2 e A7).

D. Con

ricorso del 15 gennaio 2015 (doc. I) RI 1 ha chiesto al TCA di condannare la

sua Cassa malati al rimborso di Fr. 7'686,10 più Fr. 2'000.- e di informarla

riguardo alla situazione della figlia. Secondo la ricorrente, l’assicuratore

malattia avrebbe incassato due volte la somma di Fr. 7'686,10, sia per mezzo di

un suo pagamento sia con il pagamento a saldo da parte dell’ex marito dei premi

scoperti concernenti la famiglia e quindi anche lei stessa. A suo dire, la

Cassa malati avrebbe anche ricevuto due volte l’importo di Fr. 1'573,40 relativo

alla figlia, essendo stato pagato in seguito anche dall’assistenza sociale.

E. Chiesta

(doc. III) ed ottenuta una proroga (doc. IV), con risposta del 22 febbraio 2016

(doc. V) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, non essendovi alcuna denegata

o ritardata giustizia, giacché essa avrebbe sempre risposto in modo puntuale

alle numerose e non sempre comprensibili richieste di spiegazioni della

ricorrente, così come risulta dalla folta documentazione prodotta. Inoltre, per

ciò che concerne il merito delle pretese ricorsuali, le stesse andrebbero comunque

respinte, non essendovi alcuna eccedenza a favore dell’assicurata, così come

già più volte affermato e comprovato.

F. La

ricorrente ha rilevato il 25 febbraio 2016 (doc. VII) di non avere ancora

ricevuto l’estratto conto richiesto e che l’avvenuto pagamento da parte dell’ex

marito degli importi escussi dalla Cassa malati ha comportato un doppio

pagamento dei suoi arretrati.

La Cassa malati non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VIII).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Il

TCA è chiamato a stabilire se CO 1 si sia resa colpevole oppure no di un diniego

di giustizia nei confronti di RI 1.

3.

L'art.

49.

cpv. 1 LPGA prevede che l'assicuratore deve emanare per iscritto una decisione

se v'è disaccordo con l'assicurato in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

L’art. 49 cpv. 3 LPGA stabilisce invece

che le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi

giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste

delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare

pregiudizi per l’interessato.

Queste decisioni formali possono essere

impugnate dall'assicurato presso l'autorità stessa che le ha emanate mediante

un'opposizione formulata entro trenta giorni dalla loro notifica (art.

52.

LPGA).

Le decisioni su opposizione emanate

dall'assicuratore possono poi essere impugnate mediante ricorso (art. 56

cpv. 1 LPGA) presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato

è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

Giusta l’art. 56 cpv. 2 LPGA, il

ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda

dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di

giustizia qualora un’autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una

domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e

riferimenti ivi menzionati; U. Kieser,

ATSG – Kommentar, 3a ed. Schulthess 2015, pag. 740 n. 21).

4.

Nel

caso concreto l’assicurata sostiene che i premi passati concernenti la sua

famiglia e riferiti ad un periodo precedente alla separazione dal marito,

importi che sono stati oggetto di esecuzioni avviate dalla Cassa malati,

sarebbero stati pagati due volte: da parte dell’ex marito a fine 2014 e a suo

tempo da parte sua, e quindi la creditrice si sarebbe arricchita indebitamente.

Pertanto, ora la ricorrente pretende la restituzione della somma di Fr.

7'686,10 e di un ulteriore importo di Fr. 2'000.-, così pure l’allestimento di un

conteggio chiaro e dettagliato dal quale risulti una volta per tutte la sua

passata situazione debitoria/creditoria.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 LPGA, se

l’assicurata, come nella presente fattispecie, non è d’accordo con l’operato

della Cassa malati riguardo agli avvenuti pagamenti dei premi scoperti e poi saldati

apparentemente due volte, l’assicuratore contro le malattie è tenuto ad

emettere una decisione formale, contro la quale l’assicurata potrà semmai

inoltrare un’opposizione e successivamente, eventualmente, un ricorso a questo

TCA.

Non avendo emesso la decisione e

persistendo anzi nel rifiuto, malgrado l’esplicita richiesta dell’assicurata, CO

1.

ha commesso un diniego di giustizia (U.

Kieser, ATSG Kommentar, 3a Ed. Schulthess 2015, pag.

740.

N° 21: “Eine Rechtsverweigerung liegt vor, wenn

der Versicherungsträger trotz entsprechender Pflicht eine ihm obliegende

Amtshandlung nicht vornimmt (vgl. *Kieser,

Verwaltungsverfahren, N. 500, 509). Beides gilt als Verfügung (vgl. *Locher(Gächter, Grundriss, 589 f.),

wogegen gestützt auf Art. 56 ABs. 2 ATSG ein Rechtsmittel eingereicht werden

kann.”; STCA 36.2015.96 del 28 gennaio 2016).

Il ricorso per denegata giustizia va

dunque accolto e gli atti rinviati alla Cassa malati, affinché si pronunci

formalmente (e chiaramente) sulle censure sollevate dalla ricorrente.

Benché vincente in causa, non essendo

patrocinata l’assicurata non ha diritto al riconoscimento di indennità per

ripetibili (art. 61 lett. f LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per denegata

giustizia è accolto.

§ A

CO 1 è fatto ordine di emanare - senza indugio - la decisione richiesta

dall'assicurata.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti