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36.2016.91

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 luglio 2017Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

i dati oggettivi con l’esame del sistema locomotore, del sistema nervoso, gli

esiti dell’esame di laboratorio eseguito, le precedenti MRI e l’attuale ecografia

del muscolo tibiale sinistro.

Quali diagnosi reumatologiche con ripercussioni sulla capacità di

lavoro sono state indicate: 1. Spondilartrite indifferenziata - Sotto terapia

di fondo con Methotrexate da dicembre 2015, combinata a una terapia con

corticosteroidi sistemici iniziata nel luglio 2015; - Anamnesi familiare

positiva per malattia di Crohn di cui soffrirebbe una figlia. 2. Omalgie

croniche bilaterali - Stato dopo trauma contusivo della spalla destra il 30

aprile 2014; Stato dopo ricostruzione artroscopica del sopraspinato alla spalla

destra il 30 ottobre 2014 e Stato dopo ricostruzione artroscopica del sopraspinato

e di una lesione del labbro glenoidale il 29 ottobre 2015. 3. Gonalgia cronica

a destra - Stato dopo trauma contusivo/distorsivo del ginocchio il 30 aprile

2014; Stato dopo artroscopia con meniscectomia parziale laterale il 30 aprile

2015 e Stato dopo nuovo intervento artroscopico con débridement e

lavaggio articolare per sospetta gonartrite il 15 maggio 2015; Sinovite cronica

verosimilmente nell’ambito della diagnosi 1.

4. Sindrome lombovertebrale cronica su discrete alterazioni

degenerative a livello L4/L5 e L5/S1.

L’esperto ha altresì individuato uno sviluppo ansio-depressivo

reattivo attualmente in trattamento specialistico quale diagnosi non

reumatologica con possibile ripercussione sulla capacità lavorativa.

Nella sua valutazione il perito reumatologo ha evidenziato che a

seguito dell’infortunio sul lavoro avvenuto il 30 aprile 2014 l’assicurato ha

iniziato a lamentare dolori dapprima al ginocchio e alla spalla destra, quindi

diffusi dolori al sistema locomotore, di carattere almeno in parte infiammatorio.

L’interessato è stato operato sia alla spalla destra sia al ginocchio destro

per una lesione meniscale. Anche la spalla sinistra è stata operata. Ad ogni

modo, l’interessato continuava a lamentare dolori alle spalle, alla colonna

vertebrale, al ginocchio destro e ai piedi, tanto da fare fatica a camminare e

a muoversi. All’esame medico il perito ha trovato un assicurato ben

collaborante, ma un po’ depresso e dimostrativo. I movimenti di entrambe le

spalle erano limitati parzialmente e dolenti, discreta tumefazione del

ginocchio destro, senza però un chiaro versamento articolare. D’avviso del

reumatologo, i diffusi dolori lamentati erano primariamente riconducibili alla

oligoartrite, mentre non riteneva che le patologie degenerative alle spalle, al

ginocchio destro e alla colonna vertebrale potessero sufficientemente spiegare

tali disturbi. Egli ha inoltre osservato che gli interventi alle spalle e al

ginocchio sinistro hanno portato a un solo minimo miglioramento.

Il reumatologo ha quindi ritenuto l’assicurato totalmente inabile

al lavoro dall’aprile 2014 all’aprile 2016 in qualsiasi attività, mentre dal

maggio 2016 risultava abile al 60% (5-6 ore al giorno) in attività fisicamente

medio-leggere, che gli permettessero di cambiare frequentemente posizione, che

non richiedessero particolari sforzi per la colonna vertebrale e il

sollevamento delle braccia al di sopra dell’orizzontale. Il perito ha indicato

che l’interessato avrebbe potuto lavorare come magazziniere o custode,

inserviente presso un distributore di benzina, operaio in fabbrica. D’avviso

dello specialista, una reintegrazione professionale risultava difficile vista la

subentrata cronicizzazione dei dolori, la sua età, l’assenza di una particolare

formazione professionale, la minima formazione scolastica e la difficile

situazione del mercato del lavoro. Peraltro, secondo il perito la terapia in

atto non era adeguata per la sua spondilartrite, dato che la dose di

Methotrexate era sicuramente insufficiente. Una presa a carico da parte di un reumatologo

era quindi consigliata.

Infine, l’esperto reumatologo interpellato dall’Ufficio AI ha

rilevato che l’assicurato negli ultimi mesi ha sviluppato un’evidente sindrome

depressiva reattiva, dovuta in parte ai dolori cronici e in parte all’impossibilità

di riprendere a svolgere la sua precedente professione, con le conseguenti

difficoltà finanziarie. Per questo sviluppo depressivo l’interessato era già in

cura specialistica e a suo dire questo stato di cose avrebbe potuto pure

influire almeno parzialmente sulla sua capacità lavorativa e sulla

reintegrazione nel mondo del lavoro. Per questi motivi, la prognosi

valetudinaria rimaneva incerta.

Pendente causa questo Tribunale ha richiamato dall’Ufficio AI le

perizie esperite, così pure i rapporti del medico SMR.

Oltre all’esposto referto del reumatologo dr. med. __________, già

agli atti della Cassa malati, al TCA è pervenuto il rapporto finale SMR con

esame finale. Infatti, il 14 settembre 2016 il dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, ha peritato l’assicurato e nel suo referto di pari

data ha esposto lo sviluppo della malattia e i risultati della terapia

psicofarmacologica, ha indicato la terapia farmacologica attuale, la

descrizione della giornata, dei disturbi soggettivi e dello status dell’assicurato.

Lo specialista ha posto la diagnosi di episodio depressivo di

media gravità (ICD-10: F32.1) e ha concluso che l’interessato è affetto da una

patologia psichiatrica che gli causa una inabilità lavorativa, insorta

verosimilmente reattivamente alla perdita del lavoro. L’esperto ha stimato con

verosimiglianza preponderante che la patologia psichiatrica abbia determinato

un’inabilità lavorativa del 100% nell’attività abituale e del 50% in attività

adeguate alle condizioni di salute psichica, in entrambi i casi dal 21 aprile

2016. Nelle mansioni consuete l’inabilità era del 20%.

Infine, per il medico SMR le incapacità lavorative per patologia

psichiatrica non erano da sommare alla incapacità lavorativa determinata dalle

patologie somatiche.

Considerato poi che l’assicurato si è dichiarato disponibile ad

accettare le cure proposte dal medico psichiatra curante, secondo il dr. med. __________

nell’arco di sei mesi ciò avrebbe comportato con ottime probabilità la

risoluzione dell’episodio depressivo in atto. Pertanto, le cure erano da

ritenere esigibili.

I medici SMR dr. med. __________ e __________, preso atto della

perizia reumatologica esterna del 19 maggio 2016, dell’esposto esame medico psichiatrico

esperito presso il Servizio Medico Regionale e dei pareri del medico psichiatra

curante dr. med. __________, nel rapporto finale del 14 settembre 2016 (doc.

XII/4) hanno posto la diagnosi principale di spondiloartrite indifferenziata

trattata con Methotrexate e quali ulteriori diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa: Omalgie croniche bilaterali in esiti di CDR alla spalla destra.

Gonalgia cronica a destra in esiti di trauma distorsivo del ginocchio il 30

aprile 2014. Sindrome lombovertebrale cronica su discrete alterazioni

degenerative L4/L5 e L5/S1. Episodio depressivo di media gravità (ICD-10:

F32.1).

L’assicurato è stato ritenuto inabile al 100% in qualsiasi

attività e nello svolgimento delle mansioni consuete dal 30 aprile 2014 fino al

20 aprile 2016, dopodiché è stata stabilita un’inabilità lavorativa del 50% in

attività adeguate dal 21 aprile 2016, ossia dalla presa a carico psichiatrica,

e del 30% come casalingo dal maggio 2016. Nel rispetto di determinati limiti

funzionali era dunque adeguata un’attività fisicamente medio-leggera che permettesse

all’assicurato di cambiare frequentemente posizione, che non richiedesse

particolari sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi

superiori ai 15kg, movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco,

lavori prolungati in posizioni inergonomiche), nonché lavori che non

richiedessero il sollevamento delle braccia al di sopra dell’orizzontale. Per

la patologia psichiatrica, v’era una ridotta capacità di concentrazione,

difficoltà nell’organizzazione dei compiti, ridotta capacità di adattamento ai

cambiamenti delle situazioni, ridotta capacità di utilizzare le proprie

competenze, ridotta persistenza.

Sulla scorta di queste indicazioni mediche, l’Ufficio AI ha

proceduto al calcolo economico della perdita di guadagno dell’assicurato. Nel

suo progetto di decisione del 19 aprile 2017 (doc. XII/2) l’amministrazione ha

stabilito che l’assicurato ha diritto a una rendita intera con grado AI del

100% dal 1° aprile 2015 (dopo un anno di attesa dall’insorgenza dell’incapacità

lavorativa), mentre dal 1° agosto 2016 (ossia tre mesi dopo il miglioramento

delle sue condizioni di salute) egli ha diritto a una mezza rendita di

invalidità (grado AI del 57%). Con il progetto di decisione del 2 giugno 2017

l’Ufficio AI gli ha attribuito tre quarti di rendita (grado AI del 60%).

Ciò stante, il ricorrente ha preteso il riconoscimento di

indennità giornaliere per malattia in misura del 100% dal mese di luglio 2016

fino alla scadenza dei 720 giorni, mentre la Cassa malati ha sottolineato come

l’assicurato risulti abile al 50% dal 2016.

2.6. Il giudice delle

assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di

prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione

a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della

lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è

consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza

indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro

(DTF 125 V 352).

Per la valenza probante di un rapporto medico, determinante è che

i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito,

che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dal giudice o dall'amministrazione, ha

precisato quanto segue:

"

(…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert. (…)”.

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto

deve innanzitutto, come accennato, porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001).

2.7. Alla luce dei

referti medici esposti, ed in particolare del rapporto peritale reumatologico del

30 maggio 2016, del rapporto d’esame clinico psichiatrico del 14 settembre 2016

e del rapporto finale SMR anch’esso del 14 settembre 2016, questo Tribunale

conclude che lo stato di salute del ricorrente presentava sì un’incapacità

lavorativa del 100% come gessatore dal giorno in cui, il 30 aprile 2014, ha

avuto un infortunio professionale. Ma da quando lo psichiatra dr. med. __________

l’ha preso in cura, dal 21 aprile 2016 l’assicurato, contrariamente a quanto da

esso sostenuto, è abile al lavoro al 50% in altre attività adeguate.

Quanto ai pareri dei curanti, d’avviso di questo Tribunale essi si

annullano vicendevolmente. Infatti, da un lato si ha il referto del dr. med. __________

che il 14 luglio 2016 (doc. F) ha certificato che dal 15 luglio al 13 ottobre

2016 l’assicurato era inabile al lavoro in ragione del 50%. D’altro lato il dr.

med. __________ ha attestato quattro giorni dopo, il 18 luglio 2016 (doc. E),

che l’interessato era inabile al lavoro al 100% dal 1° giugno al 31 agosto

2016. Per questo stesso periodo, poi, il dr. med. __________ aveva certificato

che dal 23 giugno al 14 luglio 2016 l’interessato era totalmente incapace al

lavoro.

Al riguardo va altresì osservato che questi referti sono molto

succinti e non indicano nemmeno la diagnosi, oltre che un esame anamnestico e

clinico dell’assicurato. Per di più, essi non si pronunciano sulla capacità

lavorativa residua dell’assicurato, affermando semplicemente che egli risultava

inabile al lavoro al 50%/100%, riferendosi (verosimilmente) solo all’attività

abituale.

Questi atti medici, così scarni nelle informazioni mediche sullo

stato di salute del ricorrente, non gli sono quindi di alcun aiuto.

Nemmeno lo soccorre nelle sue richieste il rapporto del dr. med. __________,

psichiatra curante, visto che nel rapporto del 24 maggio 2016 (doc. G) prodotto

con il ricorso egli ha posto l’anamnesi, lo status psicopatologico, la

diagnosi, la farmacoterapia e la sua valutazione, ma non si è pronunciato

affatto né sulla capacità lavorativa dell’assicurato nella professione abituale

né tanto meno in altre attività adeguate al suo stato di salute.

Va qui osservato ancora che in virtù della regola secondo cui il

principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione

della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi

- segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non

è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto

2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016;

STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015;

STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013;

STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013;

STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17

aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10

giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

In concreto l'insorgente è venuto meno all’obbligo di comprovare

le sue allegazioni. In effetti, rinviando semplicemente a dei succinti referti

del 2016 per quanto concerne la patologia somatica, già vagliati sia dalla

Cassa malati sia dall’Ufficio AI, e al rapporto del 24 maggio 2016 del dr. med.

__________ per la problematica psichiatrica – l’Ufficio AI si è altresì

confrontato con il certificato del 9 agosto 2016 dello psichiatra curante,

tuttavia non prodotto dal ricorrente -, l’assicurato ha preteso, anche a

seguito della ricezione del progetto di decisione dell’assicurazione

invalidità, di essere in misura continuativa inabile al lavoro al 100% anche

dopo il mese di luglio 2016.

Esso si è però limitato a contestare la valutazione e l’agire della

Cassa malati e, come visto, non ha saputo comprovare le sue lamentele, visto

che i rapporti del dr. med. __________ e del dr. med. __________ non forniscono

un quadro clinico delle sue condizioni, ma si esprimono solo sulla sua capacità

lavorativa ritenendola del 100%.

Inoltre, la perizia del 30 maggio 2016 del reumatologo dr. __________

non è stata messa in discussione da nessuno specialista, così come il parere del

14 settembre 2016 dello psichiatra dell’SMR dr. med. __________, ultimo

disponibile in ordine di tempo.

Di conseguenza, nell'evenienza concreta, rispecchiando la perizia psichiatrica

del dr. med. __________ tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti

dalla giurisprudenza in ambito di valore probatorio di rapporti medici ed in

particolare di una valutazione psichiatrica, questo Tribunale non può quindi

che confermare le conclusioni dello specialista attivo presso il Servizio Medico

Regionale a cui si appoggia l’Ufficio assicurazione invalidità per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni (art. 59 LAI).

Stante quanto precede, lo scrivente Tribunale fa dunque proprie le

conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità

lavorativa del ricorrente, ritenendolo quindi inabile al lavoro al 100% dal 30

aprile 2014 in qualsiasi attività, mentre al 50% dal 21 aprile 2016 in attività

adeguate dove possa svolgere attività fisiche medio-leggere che gli permettano

di cambiare frequentemente posizione, che non richiedano particolari sforzi per

la colonna vertebrale e il sollevamento delle braccia al di sopra

dell’orizzontale.

2.8. Ritenuta dunque un’abilità

lavorativa del 50% in attività confacenti allo stato di salute dell’assicurato,

occorre verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute

subìto dal ricorrente come impone la giurisprudenza.

Infatti, nell’ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera,

in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto

da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla

salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività

diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute

(STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009; DTF 113 V 22 consid. 4a

pag. 28; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozial-versicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se

la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Pertanto, in caso d'incapacità lavorativa durevole nell'ambito

dell'attività abituale (art. 6 LPGA), come nel caso di specie, in ossequio

all'obbligo di ridurre il danno (art. 21 LPGA) e di mettere quindi a frutto la

sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi, l'assicurato è

tenuto a cambiare professione (DTF 114 V 283).

In altre parole, l'indennità per perdita di guadagno interviene

laddove vi è un'incapacità di lavoro temporanea. Quando viene accertato che un

rientro nella precedente attività non è più possibile, questa funzione

"ponte" della prestazione viene meno e occorre esaminare se la

persona assicurata possa esercitare, eventualmente in quale misura, un'altra

attività confacente al suo stato di salute. In tal caso, la giurisprudenza

riconosce che alla persona assicurata occorra assegnare un termine di 3-5 mesi

per adattarsi alla sua nuova attività (STFA K 224/05 del 29 marzo 2007; STFA K

64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; STFA K 31/04 del 9 dicembre 2004; DTF

114 V 289 consid. 5b; DTF 111 V 239 consid. 2a; RAMI 2000 pag. 123 consid. 3a;

RAMI 1987 pag. 108; RAMI 1994 pag. 113 segg.).

È quindi corretto che l’assicuratore malattia abbia concesso al

ricorrente, ritenuto a quel momento abile al lavoro al 100% in attività

adeguate, un termine di adattamento di 5 mesi per cambiare occupazione (fino al

30 giugno 2016).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF

110 V 273 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a;

Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität

in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 seg.,

secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die

Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den

körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten

zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255

seg.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989,

p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del

25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998

p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

2.9. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla

persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre

stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di

verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V

222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso

qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività

professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non

corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di

conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio

se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al

lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali

a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva

una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in

linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata

prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento

determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid.

4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2;

sentenza 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.2).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381

consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia, gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29

pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi,

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze

particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I

salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari

fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.

3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal

presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad

esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati

eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 pag. 100 consid. 3b, ZAK

1990 pag. 519 consid. 3c).

2.10. Per la determinazione della

perdita di guadagno la Cassa malati ha utilizzato il consueto metodo ordinario

mettendo a confronto il reddito di Fr. 67'579.- che l'assicurato avrebbe

conseguito nel 2015 senza il danno alla salute nella professione precedente di

gessatore al 100% (reddito da valido), con quello di Fr. 60'988.- risultante da

un’ipotetica attività leggera e ripetitiva svolta al 100% nel 2015 (reddito da

invalido) a cui ha apportato una deduzione del 15% per motivi personali (Fr.

51'839,80), per ottenere una perdita di guadagno del 23%.

L’assicuratore malattie si è basato sull’annuncio di malattia del

21 dicembre 2015 del datore di lavoro dell’assicurato per stabilire il reddito

da valido, mentre è partito dalla Tabella TA1 2010 per determinare il reddito

ipotetico da invalido del 2015.

Anche l’Ufficio assicurazione invalidità ha analizzato l’aspetto

economico. Nel nuovo progetto di decisione l’amministrazione del 2 giugno 2017 ha

calcolato per l’anno 2016 una perdita di guadagno del 60% e quindi un grado di

invalidità di tre quarti, ritenendo una capacità lavorativa residua del 50% e

una riduzione per motivi personali del 20%.

L’amministrazione si è fondata su un reddito da valido stabilito

in base alla media dei salari percepiti dal ricorrente nel corso dei 12 mesi

antecedenti il danno alla salute (Fr. 66'760,40 da maggio 2013 ad aprile 2014)

e su un reddito da invalido realizzabile nel 2015, secondo la Tabella TA1 2014

che, riportato su 41,7 ore settimanali, ammonta a Fr. 66'944,94. Considerando

un’attività al 50% ed effettuando una riduzione dal reddito da invalido del 20%

per attività leggere e per altri fattori di riduzione, ne deriva un reddito da

invalido di Fr. 26'777,98.

2.11. Riguardo al reddito da

valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

prima che sorgesse il danno alla salute, va rilevato che il ricorrente è stato

assunto il 22 aprile 2013 come gessatore al 100% con un contratto a tempo

indeterminato. Quando ha avuto l’infortunio, il 30 aprile 2014, rispettivamente

quando è iniziata la malattia, il 1° agosto 2015, l’assicurato era ancora alle

dipendenze della ditta __________, che il 17 marzo 2016 (doc. G) l’ha

licenziato per il 30 aprile 2016 (doc. 21 pag. 2).

Fino al 30 giugno 2016 l’assicurato ha ricevuto delle indennità

giornaliere dapprima dall’assicuratore infortuni, poi dalla Cassa malati per

perdita di guadagno in caso di malattia.

Pendente causa il TCA ha richiamato dalla Cassa malati i documenti

necessari a stabilire il reddito da valido dell’assicurato (doc. XVIII).

Dagli atti pervenuti (doc. XIX) si deve ritenere che il reddito da

valido corrisponde alla media dei salari percepiti dal ricorrente nell’anno

precedente l’insorgenza del danno e quindi da maggio 2013 ad aprile 2014.

Infatti, come risulta chiaramente dalla “Panoramica annuale per tipo salario

2014” (doc. XIX/7), dal mese di maggio 2014 le successive entrate dell’assicurato

erano sotto forma di indennità giornaliere versate dall’assicuratore infortuni.

In seguito, dal mese di settembre 2015 la “Panoramica annuale per tipo salario

2015” (doc. XIX/8) riporta che è la Cassa malati che ha poi versato le

indennità giornaliere per malattia.

Tuttavia, queste indennità non sono rappresentative del reddito

che l’assicurato riceveva senza il danno alla salute, perciò ci si deve

riferire unicamente ai salari mensili incassati dal ricorrente.

Basandosi quindi sullo stipendio lordo conseguito dal ricorrente

prima che sorgesse il danno alla salute, si deve sommare il salario lordo

versatogli da maggio 2013 (il mese di aprile egli ha lavorato solo una

settimana e quindi non è rappresentativo) ad aprile 2014 che risulta dalle

summenzionate tabelle, per ottenere un reddito medio annuo di Fr. 73'458,20 (Fr.

51'631,20 [da maggio a dicembre 2013] + Fr. 21'827.- [da gennaio ad aprile

2014]).

Tuttavia, da questa somma vanno dedotti gli assegni per i figli

agli studi (Fr. 2'150.- + Fr. 2'000.- [2013] + Fr. 2'000.- [2014]) e le

indennità per vitto (Fr. 1'660,40 [2013] + Fr. 855,40 [2014]) non avendo

carattere di reddito e quindi non facendo parte del reddito da lavoro in senso

stretto (STCA 36.2016.59 del 14 novembre 2016; STCA 32.2014.124 del 6 agosto

2015; STCA 36.2009.122 del 22 settembre 2009; STCA 32.2008.149 del 23 aprile

2009). Per quanto concerne le indennità per la tredicesima, maturate sui 12

mesi di attività lucrativa (Fr. 3'626,50 [2013] + Fr. 1'968.- [2014]), dalla tabella

panoramica annuale risulta che per il 2013 sono state versate insieme al salario

lordo di dicembre, mentre per l’anno 2014 sono state versate all’assicurato con

le indennità giornaliere per infortunio per il mese di dicembre. Ritenuto però

che l’ammontare di Fr. 1'968.- è maturato sull’attività lucrativa svolta

dall’assicurato da gennaio ad aprile 2014, occorre quindi aggiungere tale

importo ai salari che egli ha conseguito durante quei quattro mesi lavorativi (Fr.

21'827.-).

Si ottiene così, per 13 mensilità, un reddito lordo annuo pari a Fr.

66'760,40.

Dovendo però porsi al

momento in cui l'interessato dovrebbe (continuare a) ricevere le indennità

giornaliere (luglio 2016), occorre adattare all'evoluzione dei salari

nominali questo dato (DTF

128 V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a;

STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55). L’evoluzione dei salari nominali

fra il 2014 ed il 2015 nel settore

delle costruzioni (ramo economico F/41-43) corrisponde per gli uomini a una variazione

annua dello -0,2% (cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei

salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica). Di conseguenza,

nel 2015 il reddito da valido sarebbe stato di Fr. 66'626,88 (Fr.

66'760,40 - [Fr. 66'760,40 x 0,2 : 100]). La variazione

dal 2015 al 2016 è stata invece dello 0,4%, perciò nel 2016 il reddito da

valido che l’assicurato avrebbe potuto conseguire sarebbe ammontato a Fr.

66'893,39 (Fr. 66'626,88

+ [Fr. 66'626,88 x 0,4 :

100]).

2.12. Per

quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa

ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido

è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale

aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il

reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva

utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione

(TA13).

L'Alta Corte ha però stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.13. Per

quanto concerne il 2016, anno di eventuale ripristino del diritto alle

prestazioni (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di

dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014,

edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami

economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo

il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di

Fr. 63'744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere le indennità giornaliere (DTF

126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un

indice totale pari al 100 per il 2010.

Tuttavia, il dato salariale di

partenza si riferisce al 2014 (Tabella TA1 2014) e non al 2010, perciò occorre

dapprima riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2014 e

poi aggiornarlo direttamente al 2016. Pertanto, si ha che il salario lordo statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 64'299,91 (Fr. 63'744.- : 103,2 x 104,1) (cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/ home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.255182.html;

STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando ora queste cifre su

un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2015 (cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e

la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, aggiornata al 2015: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.233104.html) utilizzando il dato del 2015, ultimo disponibile, il salario lordo

medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta

a Fr. 67'032,65 (Fr. 64'299,91 : 40 x 41,7),

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

2.14. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26

agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite

l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4 Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità

nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi

generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali

non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr.

Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni

distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate

all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di

soggiorno o ancora il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti

del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da

invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied

de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour

chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au

handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de

permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder

à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des

effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des

circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012

consid. 4.2.1). […]”).

Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera

schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta

complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non

può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Nel caso di specie la Cassa

malati ha tenuto conto di una deduzione del 15%, mentre l’Ufficio AI, nel suo

recente progetto di decisione che annulla e sostituisce il precedente del 19 aprile

2017 con cui aveva ritenuto una deduzione del 15%, l’ha fissata ora al 20% (5% per

attività leggera e 13% per altri motivi, arrotondando poi il totale al 20% in

virtù della summenzionata giurisprudenza).

Il TCA sostituisce eccezionalmente

il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione malattia, visto

che il medico SMR ha ritenuto esservi delle limitazioni funzionali di carico

potendo svolgere l’assicurato un’attività fisicamente medio-leggera che

non implichi particolari sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento

ripetuto di pesi superiori ai 15kg, movimenti ripetitivi di flessione ed

estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni non ergonomiche), nonché

lavori che permettano di cambiare frequentemente posizione e che non richiedano

il sollevamento delle braccia sopra l’orizzontale.

Anche dal profilo psichico vi

sono delle limitazioni, vista la ridotta capacità di concentrazione, la

difficoltà nell’organizzazione dei compiti, la ridotta capacità di adattamento

ai cambiamenti delle situazioni, la ridotta capacità di utilizzare le proprie

competenze e la ridotta persistenza.

2.15. Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2016 a Fr. 67'032,65 va ritenuto

nella misura del 50% (Fr. 67'032,65 x 50 : 100 =

Fr. 33'516,33) stante la ridotta

capacità lavorativa residua esigibile dell’assicurato (la Cassa malati,

basandosi sul parere del suo medico fiduciario, ha inizialmente considerato

un’esigibilità del 100%, mentre per il TCA hanno invece prevalso la perizia reumatologia

e l’esame psichiatrico dell’SMR, il quale ha ritenuto l’assicurato abile al 50%

in altre attività adeguate, soluzione a cui ha infine aderito in sostanza anche

la Cassa malati, doc. XVI). In seguito questo nuovo reddito va diminuito

del 20% per tenere conto delle circostanze

personali, ottenendo così l’importo

di Fr. 26'813,06 (Fr. 33'516,33 - [Fr. 33'516,33 x 20 : 100]).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 66'893,39 corrispondente al reddito

(ipotetico) da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2016

per l'attività di gessatore esercitata al 100% senza il

danno alla salute, risulta dunque un'incapacità al

guadagno del 59,91%

([Fr. 66'893,39 - Fr. 26'813,06] : Fr. 66'893,39 x 100), che va arrotondata al 60%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

2.16. Questa

incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità), determinata

confrontando il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2016 se non fosse

intervenuta la malattia con il reddito che egli avrebbe potuto percepire nel

2016 svolgendo al 50% un'attività confacente al suo stato di salute, è

superiore al grado del 25% richiesto dalle CGA (art. 7.1.5).

In queste circostanze, dal 1° luglio 2016 l'assicuratore malattia

dovrà versare al ricorrente delle indennità giornaliere del 60% per la

perdita di guadagno causata dalla malattia che gli ha provocato un'inabilità

lavorativa totale nella sua ultima professione e ciò fino all’esaurimento del

suo diritto.

2.17. Con il suo ultimo scritto del 9

maggio 2017 (doc. XIV) il ricorrente ha preteso il riconoscimento di un

interesse del 5% dall’agosto 2016 ad oggi sulle indennità giornaliere del 100%

che, a suo dire, gli spetterebbero.

Per l’art. 1 cpv. 1 LAMal le disposizioni della legge federale del

6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA) sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la legge non

preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Ai sensi dell’art. 26 LPGA, applicabile al caso di specie

trattandosi di una richiesta di versamento di una prestazione della LAMal (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a edizione,

2015, n. 87 ad art. 26, pag. 421):

" (…)

1 I crediti di contributi dovuti o di contributi

indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o

rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Considerandi

2.

Sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di

collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue

prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi

dopo che si è fatto valere il diritto.

3.

Se i ritardi sono causati da assicuratori esteri non sono dovuti

interessi di mora.

4.

Non hanno diritto a interessi di mora:

a. la persona avente

diritto alle prestazioni o i suoi eredi, se le prestazioni sono versate

retroattivamente a terzi;

b. i terzi che hanno versato

anticipi o fornito prestazioni anticipate ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2

e ai quali le prestazioni accordate retroattivamente sono state cedute;

c. le altre assicurazioni

sociali che hanno fornito prestazioni anticipate ai sensi dell'articolo 70.”.

Con sentenza 9C_903/2013 del 30

gennaio 2014 il TF ha rammentato al consid. 7.2 che ai sensi dell’art. 26 cpv.

2.

LPGA, sempre che l’assicurato si sia pienamente attenuto all’obbligo di

collaborare, l’assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue

prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi

dopo che si è fatto valere il diritto. Il diritto è fatto valere nel momento in

cui è rivendicato ai sensi dell’art. 29 LPGA (Kieser,

op. cit., n. 51-53 ad art. 26, pag. 414). A partire da questo momento

l’assicuratore sociale ha 12 mesi di tempo per statuire.

Ciò significa che esso è tenuto

a versare interessi di mora sulle sue prestazioni soltanto alla doppia

condizione che siano trascorsi 24 mesi dalla nascita del diritto e 12 mesi

dalla sua rivendicazione (Kieser,

op. cit., n. 45 [pag. 413], n. 49 [pag. 413-414] ad art. 26 LPGA).

In concreto il diritto alle

indennità giornaliere per malattia spettanti (ulteriormente) al ricorrente è

sorto il 1° luglio 2016 (fino al 30 giugno 2016, infatti, tale diritto era già

stato riconosciuto dalla Cassa malati con la decisione su opposizione

impugnata) e soltanto il 9 maggio 2017 l’assicurato ha chiesto al Tribunale che

gli si riconoscano degli interessi del 5%.

In queste circostanze, le

summenzionate condizioni dell’art. 26 LPGA non sono adempiute, perciò non si fa

luogo all’attribuzione di interessi sull’ammontare delle indennità giornaliere

che la Cassa malati resistente deve versare all’insorgente in virtù delle

considerazioni esposte.

2.18

Stanti le considerazioni

esposte, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto e, pertanto,

essendo parzialmente vincente in causa e rappresentato da RA 1, al ricorrente

vanno riconosciute delle ripetibili ridotte (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la

decisione impugnata è annullata e la Cassa malati è tenuta a versare al

ricorrente delle indennità giornaliere per malattia per perdita di guadagno del

60% dal 1° luglio 2016 fino ad esaurimento del suo diritto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.CO 1CO 1 verserà al

ricorrente l’importo di Fr. 1'200.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti