36.2016.91
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
4 luglio 2017Italiano69 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.91
TB
Lugano
4 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° settembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 agosto 2016 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. Dal 2013 al 30 aprile 2016 RI
1, nato nel 1963, è stato dipendente della ditta __________ in qualità di
gessatore e in quanto tale era coperto da CO 1 in caso di incapacità lavorativa
dovuta a malattia.
Il 30 aprile 2014 l’assicurato è caduto in una buca in un cantiere,
ciò che ha comportato problemi alla spalla e al ginocchio destro.
L’assicuratore infortuni si è assunto i disturbi legati alla
spalla destra, decidendo il 4 agosto 2015 (doc. 8) che da quel mese
l’interessato era nuovamente abile integralmente al lavoro.
Per i disturbi lamentati al ginocchio destro, alla spalla
sinistra, alla caviglia sinistra e alla colonna vertebrale non era invece data
una responsabilità dell’assicuratore infortuni.
1.2. Il 30 ottobre 2014 (doc. 5)
l’assicurato ha subìto un intervento di ricostruzione del sovrapinoso e
decompressione sottoacromiale della spalla destra, mentre il 30 aprile 2015 è
stato sottoposto a una meniscectomia parziale del menisco laterale per lesione
complessa del corno anteriore del menisco laterale del ginocchio destro. A
causa di una sospetta infezione della ferita, il 15 maggio 2015 (doc. 6) sono
stati eseguiti sull’interessato una artroscopia al ginocchio destro, biopsie, débridement
e lavaggio articolare.
1.3. Dal 1° agosto 2015 fino al 31
marzo 2016 (docc.12-15) l’assicurato è stato ritenuto inabile al lavoro al 100%
per malattia dai suoi medici curanti. Per contro il dr. med. __________, FMH
medicina interna, a richiesta della Cassa malati che si è nel frattempo assunta
il caso, l’ha visitato il 29 gennaio 2016 (doc. 17) e ha concluso che
l’attività lavorativa come gessatore non era più proponibile, mentre da subito
l’assicurato manteneva una normale capacità lavorativa in un’attività adatta
leggera a medio pesante, rispettosa dell’ergonomia per la schiena e che non
comportasse la necessità di assumere la posizione inginocchiata -accovacciata e
lavori da svolgere con le braccia sopra l’orizzontale.
Sulla scorta di questo referto medico, il 3 febbraio 2016 (doc.
18) la Cassa malati ha informato l’assicurato che, visto che era totalmente
abile in altre attività adeguate, gli riconosceva ancora tre mesi di indennità
giornaliere al 100% per cambiare attività, dopodiché dal 1° maggio 2016 avrebbe
sospeso le prestazioni.
1.4. I medici curanti hanno ancora
certificato un’inabilità lavorativa totale fino al 23 giugno 2016, non solo per
motivi fisici (doc. 19), ma anche psichici (doc. 20).
La Cassa malati ha quindi sottoposto l’assicurato a una perizia
psichiatrica da parte della dr.ssa med. __________, la quale nel suo rapporto
del 23 maggio 2016 (doc. 21) ha posto la diagnosi di sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2) reattiva a problemi economici (Z59) e legati
all’occupazione (Z56), concludendo per un’abilità al 100% in ogni professione.
La dottoressa ha confermato questa capacità lavorativa il 16
giugno 2016 (doc. 24), e meglio anche dopo avere preso atto del certificato del
collega dr. med. __________, psichiatra curante dell’assicurato (doc. 22).
1.5. Con decisione su opposizione
del 5 agosto 2016 (doc. B) CO 1 ha parzialmente accolto l’opposizione
dell’assicurato contro la decisione formale del 16 giugno 2016 con cui la Cassa
malati ha sospeso l’erogazione di indennità giornaliere dal 30 aprile 2016 e
gli ha quindi concesso due mesi in più di tempo per cambiare attività lavorativa.
Dopodiché, a partire dal 1° luglio 2016, non gli avrebbe più
versato le prestazioni, dato che la perdita di guadagno calcolata in funzione
del grado di abilità lavorativa del 100% in altre attività adeguate e la
deduzione del 15% per motivi personali era pari al 23% e quindi inferiore al
25% richiesto dalle Condizioni generali d’assicurazione (art. 7.1.5 CGA).
1.6. Il 1° settembre 2016 (doc. I)
RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la predetta
decisione su opposizione e di condannare la Cassa malati a versargli le
indennità giornaliere per malattia dal 1° luglio 2016 fino alla sua completa
guarigione.
Secondo il ricorrente, il suo stato di salute non si è ancora
stabilizzato visto che per i suoi medici curanti è inabile al lavoro in maniera
completa almeno fino al 13 ottobre 2016 (prima al 100%, poi al 50%) per motivi
fisici. Oltre a ciò, vi sono i disturbi psichici che gli impediscono di
lavorare perciò, nel complesso, l’interessato risulta inabile al 100%, così
come attestato dal suo psichiatra dr. med. __________.
A dire dell’assicurato, sarebbe auspicabile attendere l’evoluzione
dei prossimi mesi prima di stabilire il suo grado di abilità lavorativa e il
tipo di attività che potrebbe svolgere.
1.7. Con risposta del 26 settembre
2016 (doc. III) la Cassa malati ha proposto di respingere il ricorso, rilevando
che il dottor __________ non ha indicato nulla sulla capacità lavorativa del
ricorrente e neppure ha indicato da quando lo ha in cura. Ritenuto, poi, che il
suo certificato risale al 24 maggio 2016 ed è l’unico documento prodotto dal
ricorrente, non è comprovato che, a tutt’oggi, egli sia ancora inabile al
lavoro al 100% per motivi psichici.
1.8. Il 30 settembre 2016 (doc. V)
l’assicurato ha ribadito che, come risulta dai certificati resi dai suoi medici
curanti (docc. 25-28), egli è risultato ancora inabile al lavoro al 100% dal 23
giugno al 14 luglio 2016 (dr. med. __________) rispettivamente dal 1° giugno al
31 agosto 2016 (dr. med. __________), mentre al 50% dal 15 luglio al 13 ottobre
2016 (dr. med. __________). Non vanno poi dimenticati i suoi disturbi psichici
che, unitamente ai problemi alla spalla, lo rendono inabile al lavoro al 100%.
L’assicuratore malattia ha osservato come i certificati medici
richiamati dal ricorrente siano “piuttosto scarni e privi di motivazione e
persiste nel sostenere l’esistenza di un’incapacità lavorativa per motivi
psicologici senza averne portato alcuna prova, nemmeno con la replica.”
(doc. VII).
1.9. Il 7 febbraio 2017 (doc. IX)
il TCA ha interpellato l’Ufficio AI in merito allo stadio della procedura,
avviata dall’assicurato per il riconoscimento di prestazioni dall’assicurazione
invalidità. Il 19 aprile 2017 (doc. XII) l’Ufficio AI ha trasmesso il progetto
d’assegnazione di pari data (doc. XII/2) di una mezza rendita (grado AI 57%), la
perizia reumatologica del 30 maggio 2016 (doc. XII/3) e il rapporto finale del
14 settembre 2016 (doc. XII/4) del Servizio Medico Regionale.
Il Tribunale ha concesso alle parti la possibilità di esprimersi
in merito il 2 maggio 2017 (doc. XIII).
In data 9 maggio 2017 (doc. XIV) il ricorrente ha chiesto al TCA
di riconoscergli le indennità giornaliere per malattia in misura del 100% dal
mese di luglio 2016 fino all’esistenza della malattia, oltre a interessi del 5%
dall’agosto 2016 a tutt’oggi.
La Cassa malati ha rilevato da parte sua il 17 maggio 2017 (doc.
XVI) che dal 21 aprile 2016 l’assicurato risulta abile al 50% in attività
adeguata, perciò la richiesta del 9 maggio 2017 basata su un’inabilità del 100%
non può essere interamente accettata.
Il 31 maggio 2017 (doc. XVIII) il TCA ha chiesto alla Cassa malati
alcuni complementi di informazione al fine di determinare il reddito da valido del
ricorrente (doc. XIX) stanti le discrepanze riscontrate con il primo progetto
di decisione dell’Ufficio AI. L’amministrazione, il 2 giugno 2017 (doc. XX/1), ha
tuttavia emesso un nuovo progetto di decisione che annulla e sostituisce il
precedente e che ora attribuisce all’assicurato una rendita di invalidità di
tre quarti (grado AI 60%).
Le parti sono state invitate a formulare le loro osservazioni su
questo nuovo progetto di decisione (doc. XXI). Il ricorrente ha ribadito le sue
conclusioni (doc. XXII), mentre la Cassa malati ha rinviato ai suoi precedenti
scritti (doc. XXIII).
considerato in diritto
2.1. Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è
considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che
non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura
medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
È considerata incapacità al lavoro qualsiasi
incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione
o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra
professione o campo d’attività (art. 6 LPGA).
Per l’art. 7 LPGA è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.
2.2. Per quanto concerne
l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede
che:
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera o che
vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i
65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un
assicuratore ai sensi dell'articolo 68.
2 Esse possono
scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3 L'assicurazione
d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione
collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:
a. datori di lavoro, per sé stessi e per i propri
dipendenti;
b. associazioni
di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i
dipendenti dei loro membri;
c. associazioni di dipendenti, per i propri
membri.".
Giusta l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare
dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione.
A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità
giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta
di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto
nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio
del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva
riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia
stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è
tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata
minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata,
per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900
giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente
indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta
la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4
LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia
ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo
69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720
indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle
indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
2.3. Secondo la giurisprudenza
sviluppata in base all'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile
anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI
1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per
motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può
farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale
attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato
che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA
(sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da
giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in
considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque,
l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza
sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera
d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -,
bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno
alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento
all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto
può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata
dall'assicurato.
L'incapacità di lavoro è l'impossibilità fisica di muoversi
o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo.
Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e
attività (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, p. 228).
L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di
lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere
realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua
in un mercato del lavoro equilibrato.
In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa,
va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il
principio – già comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo
cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche
negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto
federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione
malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse
(DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V
53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178
consid. 2).
Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo
la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha
l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il
più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione
economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente
esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in
settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.
Del resto, deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità
configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina,
questo principio permette di pretendere da una persona un determinato
comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997,
pag. 71 e dottrina ivi citata).
Infine, il fatto di essere assicurato per un'indennità giornaliera
di un determinato importo e di avere pagato i relativi premi non conferisce
ancora il diritto al versamento della somma assicurata in caso di incapacità
lavorativa (DTF 110 V 322 consid. 5, 105 V 196; RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355
consid. 3c, 1987 no. K 742 pag. 275 consid. 1, 1986 no. K 702
pag. 464 consid. 2a; Eugster, Zum
Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG, Recueil de
travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Losanna
1997, pag. 539). Occorre infatti ancora che l'assicurato subisca una
perdita di guadagno in misura tale da giustificare il pagamento dell'importo assicurato
(RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a; STF
4A_344/2007 dell'11 marzo 2008 consid. 3.3; STFA K 146/03 del 4 maggio 2004
consid. 3.1). In caso di sovraindennizzo, le prestazioni assicurate possono
essere ridotte conformemente agli art. 78 cpv. 2 LAMal e 122 OAMal.
2.4. Va ancora ricordato che per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/
Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2
l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra
l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le
nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
Va infine rilevato che nella DTF 141 V 281 il Tribunale federale
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
2.5. Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti risulta che l’insorgente sin dal 30 aprile 2014
lamenta disturbi alla spalla e al ginocchio destro, che sarebbero poi sfociati anche
in problemi psichici. Questi disturbi fisici si sono in seguito estesi alla
spalla sinistra per la quale l’assicurato è stato operato chirurgicamente. Egli
è stato inoltre oggetto di valutazioni mediche non solo da parte dei propri
medici curanti e dei medici fiduciari della Cassa malati, ma anche di
specialisti intervenuti su mandato dell’Ufficio assicurazione invalidità.
Il dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione, ha visitato l’assicurato il 6 e il 15 luglio 2016 e nel suo
referto di pari data (doc. 7) ha posto la diagnosi di esiti da infortunio sul
lavoro (30 aprile 2014) con: trauma distorsivo della spalla destra con lesione
della cuffia dei rotatori operata il 30 ottobre 2014 con disturbi residuali;
distorsione/contusione del ginocchio destro con lesione meniscale laterale
operata il 30 aprile 2015 con successivo episodio febbrile e sinovite sterile
(lavaggio artroscopico del 15 maggio 2015). Sospetta oligoartrite sieronegativa
(sinovite ginocchio destro, fenosinovite del tibiale anteriore a sinistra,
sinovite nell’articolazione metatarso-falangeale III a destra). Iniziale
poliartrosi delle dita.
Lo specialista ha concluso per un’affezione reumatica sistemica di
natura infiammatoria in presenza di una sinovite cronica al ginocchio destro e
con reperti flogistici sia nel tendine del tibiale anteriore di sinistra e con
una sinovite nell’articolazione metatarso-falangeale III del piede destro.
Egli ha poi certificato un’incapacità lavorativa totale dal 1°
agosto al 30 settembre 2015 (doc. 10).
Sempre a richiesta del dr. med. __________, FMH chirurgia
ortopedica e traumatologia, che aveva in cura l’assicurato, anche il dr. med. __________,
FMH reumatologia e medicina interna, ha visitato l’interessato e il 7 settembre
2015 (doc. 11) non si è scostato dal parere del collega, ponendo la diagnosi di
oligo-poliartrite indifferenziata con fattore reumatoide, anticorpi anti-CCP e
antinucleari, negativa; anamnesi familiare positiva per morbo di Crohn;
corticoterapia perorale in atto. Periartropatia omeroscapolare a destra in
esiti da ricostruzione del sovrapinoso per rottura, decompressione
sottoacromiale il 30 ottobre 2014. Periartropatia omeroscapolare a sinistra in
acromeon di tipo II; fissurazione del labbro glenoideo.
Il 29 ottobre 2015 l’assicurato è stato operato anche alla spalla
sinistra e dal giorno precedente il chirurgo ortopedico dr. med. __________
l’ha dichiarato inabile al lavoro al 100% (docc. 13-15, 19) fino al 23 giugno
2016.
Nel frattempo, il 29 gennaio 2016 (doc. 17) il dr. med. __________,
FMH medicina interna, su mandato della Cassa malati ha valutato lo stato di
salute dell’assicurato. Dopo aver riassunto la documentazione medica agli atti
dal giorno dell’infortunio, ha posto l’anamnesi evidenziando che l’assicurato
era regolarmente in cura dal dr. med. __________ e che seguiva una terapia
farmacologica. L’interessato aveva riferito la persistenza di dolori articolari
diffusi e dolori alla schiena, con disturbi soprattutto a carico del ginocchio
destro e della spalla sinistra. All’esame clinico il medico fiduciario ha
riscontrato che la spalla destra era normalmente mobile, mentre per la spalla
sinistra l’abduzione era possibile solo sino a 90°. Al ginocchio destro ha
riscontrato una tumefazione nel cavo popliteo compatibile con la nota cisti di
Baker; la mobilità non era limitata e v’era assenza di versamento.
Il medico di fiducia della Cassa malati ha così posto la diagnosi
di oligo-poliartrite indifferenziata. Periartropatia omero-scapolare sinistra
in esiti di intervento operatorio il 29 ottobre 2015. Periatropatia
omero-scapolare destra in esiti di intervento operatorio il 30 ottobre 2014.
Gonalgia destra in esiti di intervento artroscopico il 30 aprile e il 15 maggio
2015. Lombalgia cronica.
Nella valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato,
l’esperto ha ritenuto che, essendo trascorsi tre mesi dall’ultimo intervento
operatorio alla spalla sinistra, il quadro clinico si era stabilizzato. Perciò,
considerando nell’insieme tutti i problemi di salute riscontrati, egli ha concluso
che l’attività lavorativa di gessatore non fosse più proponibile, essendo
un’attività pesante e non ergonomica. L’assicurato manteneva invece una normale
capacità lavorativa completa in un’attività adatta, ossia in un lavoro leggero
a medio pesante rispettoso dell’ergonomia per la schiena e che non comportasse
la necessità di assumere la posizione inginocchiata-accovacciata e lavori da
svolgere con le braccia sopra l’orizzontale.
Nel suo attestato del 13 aprile 2016 (doc. 20) il dr. med. __________
ha certificato che:
" (…) il
succitato paziente a causa delle condizioni di salute caratterizzate dalla
presenza dapprima di un infortunio e dalle sue conseguenze, successivamente
dalla scoperta di una malattia cronica che infine ha determinato il
licenziamento, e confrontato con la lentezza di presa a carico da parte delle
assicurazioni sociali e dalla interruzione dei versamenti della assicurazione
perdita guadagno, sta presentando una sindrome depressiva reattiva per cui
viene seguito e trattato dal dott. __________ FMH psichiatria.”.
Sulla scorta di queste indicazioni, la Cassa malati ha disposto
una visita psichiatrica dell’assicurato da parte della dr.ssa med. __________,
che il 20 maggio 2016 ha valutato l’interessato per un’ora e mezza. Nel suo
rapporto del 23 maggio 2016 (doc. 21) la specialista in psichiatria e
psicoterapia ha esposto la situazione attuale (indicando la terapia farmacologia
in atto e che gli incontri con lo psichiatra curante avvenivano ogni 15 giorni),
l’anamnesi familiare, fisiologica, scolastica, lavorativa e sociale, somatica,
psichiatrica, i disturbi soggettivi attuali (dolore al piede destro, al
ginocchio destro che non riusciva a piegare, dolori ad entrambe le spalle), la
descrizione della giornata e l’esito dell’esame clinico.
La diagnosi psichiatrica, basata sull’insieme delle notizie, delle
osservazioni e delle constatazioni obiettive raccolte durante la visita, ha
portato il medico fiduciario ha porre una sindrome mista ansioso-depressiva
(ICD-10: F41.2) reattiva a problemi economici (Z59) e legati all’occupazione
(Z56).
Nella sua valutazione, la psichiatra ha rilevato che l’assicurato,
che non ha antecedenti psichiatrici familiari e personali, ha sviluppato, in
relazione alle preoccupazioni insorte dopo il licenziamento avvenuto per
l’abilità lavorativa totale riconosciuta in un’altra professione (mentre come
gessatore era inabile totalmente) e all’annuncio della sospensione delle
indennità giornaliere da parte della Cassa malati per il 30 aprile 2016, una
sintomatologia ansiosa e sub depressiva. A livello diagnostico e categoriale
secondo l’ICD-10, secondo la specialista l’assicurato non presentava alcun criterio
per porre una diagnosi di episodio depressivo codificabile al codice F32, né di
un disturbo d’ansia specifico quale sindrome ansiosa generalizzata, sindrome da
attacchi di panico. I sintomi ansiosi e depressivi erano entrambi presenti, ma
né gli uni né gli altri erano sufficienti per porre le diagnosi indicate se
considerati separatamente.
Si trattava di una patologia di frequente riscontro e nel caso
specifico di natura prettamente reattiva a problemi economico-occupazionali (“Io
non vedo il mio futuro, non posso andare a lavorare, non ho più un salario e
non mi sento in forma. Sento l’ansia per queste preoccupazioni. Io ero attivo,
adesso non posso più fare il mio lavoro che mi piaceva tanto.”).
L’esperta ha inoltre precisato che al di là della diagnosi
categoriale, l’assicurato non presentava deficit del giudizio,
dell’assertività, della relazione con gli altri, della relazione in gruppo,
della mobilità, della flessibilità. Presentava unicamente un deficit della
persistenza a causa della sintomatologia ansioso-depressiva lieve riscontrata.
Non presentava deficit delle funzioni dell’Io: capacità percettiva,
decisionale, esecutiva, consequenziale, previsionale integre.
Pertanto, essa ha ritenuto l’interessato abile al 100% in ogni
professione.
Il giorno seguente (doc. 22) il dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, ha rilasciato la sua relazione medica sulle
condizioni di salute del suo paziente, indicando l’anamnesi, lo status
psicopatologico, la diagnosi, la valutazione e procedere, la farmacoterapia.
Nell’anamnesi il curante ha rilevato che dal giorno
dell’infortunio l’assicurato non si è più ripreso e ha dichiarato che “io
non vedo la fine… è tutto un andare da medici. Visite. io non ne posso più… non
posso più lavorare ma io ho cinquantatré anni. sono da un lato giovane ma non
so cos’altro fare…”. In più il 17 marzo 2016 ha ricevuto la lettera di
licenziamento e da quel giorno ha manifestato una crisi significativa visto che
non poteva iscriversi alla disoccupazione avendo aperto da un anno la domanda
AI.
Per lo psichiatra curante, l’interessato soffriva di una sindrome
da disadattamento con reazione ansiosa e depressiva (ICD-10: F43.22).
Nella sua valutazione del 24 maggio 2016 lo specialista ha
evidenziato che non erano mai sopraggiunti prima di allora problemi
psichiatrici, ma a seguito dell’infortunio sul cantiere e del mancato
riconoscimento da parte della sua assicurazione malattia che non gli versava
più le indennità per perdita di guadagno, l’assicurato ha sviluppato una vera e
propria sofferenza proprio per l’incertezza rispetto al futuro economico, per
garantire una stabilità anche alla propria famiglia. Inoltre, anche nell’ambito
della domanda AI egli non era ancora stato valutato psichicamente, perciò il
perito l’ha aiutato in questa faccenda (burocratica). È stato pure concordato
l’inizio di un trattamento psichiatrico e di una presa a carico anche
psicologica per sostenerlo durante quel momento così difficile della propria
vita. È stato inserito il Trittico in riserva per dormire, ma l’interessato ha
riferito che cercava di non assumerlo ogni sera per non abituarsi.
La psichiatra incaricata dalla Cassa malati ha preso posizione il
16 giugno 2016 (doc. 24) sul referto del collega, riproponendo per esteso la
sua precedente “valutazione e procedere” e concludendo per un’abilità del 100%
in ogni professione. La dr.ssa med. __________ ha infine precisato che il
rapporto dello psichiatra curante redatto 4 giorni dopo la sua prima
valutazione non apportava nulla di nuovo a livello medico psichiatrico rispetto
a quanto da lei stessa già evidenziato. Per di più, il dottor __________ non si
era espresso sulla capacità lavorativa.
Infine, il dottor __________ si è pronunciato il 24 giugno 2016
(doc. 25) sul paziente che ha operato nel 2015 alla spalla sinistra osservando
un decorso regolare e un ulteriore miglioramento funzionale. Per la spalla
destra, operata nell’ottobre 2014, l’assicurato gli ha riferito dolori e
ipostenia, perciò il chirurgo ha chiesto una RMN di controllo, certificando pure
la continuazione dell’incapacità lavorativa totale dal 23 giugno al 14 luglio
2016 (doc. 26) e in seguito (doc. 27) dal 15 luglio al 13 ottobre 2016, ma al
50%.
Da ultimo, agli atti è presente il certificato medico del 18
luglio 2016 (doc. 28) rilasciato dal curante dr. med. __________, che ha
attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1° giugno al 31 agosto 2016.
Nel frattempo, il 19 maggio 2016 il dr. med. __________, FMH
medicina interna e malattie reumatiche, ha visitato l’assicurato per conto
dell’Ufficio assicurazione invalidità e nel rapporto del 30 maggio 2016 (doc.
23) egli ha riassunto gli atti medici messi a sua disposizione, ha esposto
l’anamnesi personale, sistemica, familiare, sociale, i dati soggettivi dell’assicurato,
Fatti
i dati oggettivi con l’esame del sistema locomotore, del sistema nervoso, gli
esiti dell’esame di laboratorio eseguito, le precedenti MRI e l’attuale ecografia
del muscolo tibiale sinistro.
Quali diagnosi reumatologiche con ripercussioni sulla capacità di
lavoro sono state indicate: 1. Spondilartrite indifferenziata - Sotto terapia
di fondo con Methotrexate da dicembre 2015, combinata a una terapia con
corticosteroidi sistemici iniziata nel luglio 2015; - Anamnesi familiare
positiva per malattia di Crohn di cui soffrirebbe una figlia. 2. Omalgie
croniche bilaterali - Stato dopo trauma contusivo della spalla destra il 30
aprile 2014; Stato dopo ricostruzione artroscopica del sopraspinato alla spalla
destra il 30 ottobre 2014 e Stato dopo ricostruzione artroscopica del sopraspinato
e di una lesione del labbro glenoidale il 29 ottobre 2015. 3. Gonalgia cronica
a destra - Stato dopo trauma contusivo/distorsivo del ginocchio il 30 aprile
2014; Stato dopo artroscopia con meniscectomia parziale laterale il 30 aprile
2015 e Stato dopo nuovo intervento artroscopico con débridement e
lavaggio articolare per sospetta gonartrite il 15 maggio 2015; Sinovite cronica
verosimilmente nell’ambito della diagnosi 1.
4. Sindrome lombovertebrale cronica su discrete alterazioni
degenerative a livello L4/L5 e L5/S1.
L’esperto ha altresì individuato uno sviluppo ansio-depressivo
reattivo attualmente in trattamento specialistico quale diagnosi non
reumatologica con possibile ripercussione sulla capacità lavorativa.
Nella sua valutazione il perito reumatologo ha evidenziato che a
seguito dell’infortunio sul lavoro avvenuto il 30 aprile 2014 l’assicurato ha
iniziato a lamentare dolori dapprima al ginocchio e alla spalla destra, quindi
diffusi dolori al sistema locomotore, di carattere almeno in parte infiammatorio.
L’interessato è stato operato sia alla spalla destra sia al ginocchio destro
per una lesione meniscale. Anche la spalla sinistra è stata operata. Ad ogni
modo, l’interessato continuava a lamentare dolori alle spalle, alla colonna
vertebrale, al ginocchio destro e ai piedi, tanto da fare fatica a camminare e
a muoversi. All’esame medico il perito ha trovato un assicurato ben
collaborante, ma un po’ depresso e dimostrativo. I movimenti di entrambe le
spalle erano limitati parzialmente e dolenti, discreta tumefazione del
ginocchio destro, senza però un chiaro versamento articolare. D’avviso del
reumatologo, i diffusi dolori lamentati erano primariamente riconducibili alla
oligoartrite, mentre non riteneva che le patologie degenerative alle spalle, al
ginocchio destro e alla colonna vertebrale potessero sufficientemente spiegare
tali disturbi. Egli ha inoltre osservato che gli interventi alle spalle e al
ginocchio sinistro hanno portato a un solo minimo miglioramento.
Il reumatologo ha quindi ritenuto l’assicurato totalmente inabile
al lavoro dall’aprile 2014 all’aprile 2016 in qualsiasi attività, mentre dal
maggio 2016 risultava abile al 60% (5-6 ore al giorno) in attività fisicamente
medio-leggere, che gli permettessero di cambiare frequentemente posizione, che
non richiedessero particolari sforzi per la colonna vertebrale e il
sollevamento delle braccia al di sopra dell’orizzontale. Il perito ha indicato
che l’interessato avrebbe potuto lavorare come magazziniere o custode,
inserviente presso un distributore di benzina, operaio in fabbrica. D’avviso
dello specialista, una reintegrazione professionale risultava difficile vista la
subentrata cronicizzazione dei dolori, la sua età, l’assenza di una particolare
formazione professionale, la minima formazione scolastica e la difficile
situazione del mercato del lavoro. Peraltro, secondo il perito la terapia in
atto non era adeguata per la sua spondilartrite, dato che la dose di
Methotrexate era sicuramente insufficiente. Una presa a carico da parte di un reumatologo
era quindi consigliata.
Infine, l’esperto reumatologo interpellato dall’Ufficio AI ha
rilevato che l’assicurato negli ultimi mesi ha sviluppato un’evidente sindrome
depressiva reattiva, dovuta in parte ai dolori cronici e in parte all’impossibilità
di riprendere a svolgere la sua precedente professione, con le conseguenti
difficoltà finanziarie. Per questo sviluppo depressivo l’interessato era già in
cura specialistica e a suo dire questo stato di cose avrebbe potuto pure
influire almeno parzialmente sulla sua capacità lavorativa e sulla
reintegrazione nel mondo del lavoro. Per questi motivi, la prognosi
valetudinaria rimaneva incerta.
Pendente causa questo Tribunale ha richiamato dall’Ufficio AI le
perizie esperite, così pure i rapporti del medico SMR.
Oltre all’esposto referto del reumatologo dr. med. __________, già
agli atti della Cassa malati, al TCA è pervenuto il rapporto finale SMR con
esame finale. Infatti, il 14 settembre 2016 il dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, ha peritato l’assicurato e nel suo referto di pari
data ha esposto lo sviluppo della malattia e i risultati della terapia
psicofarmacologica, ha indicato la terapia farmacologica attuale, la
descrizione della giornata, dei disturbi soggettivi e dello status dell’assicurato.
Lo specialista ha posto la diagnosi di episodio depressivo di
media gravità (ICD-10: F32.1) e ha concluso che l’interessato è affetto da una
patologia psichiatrica che gli causa una inabilità lavorativa, insorta
verosimilmente reattivamente alla perdita del lavoro. L’esperto ha stimato con
verosimiglianza preponderante che la patologia psichiatrica abbia determinato
un’inabilità lavorativa del 100% nell’attività abituale e del 50% in attività
adeguate alle condizioni di salute psichica, in entrambi i casi dal 21 aprile
2016. Nelle mansioni consuete l’inabilità era del 20%.
Infine, per il medico SMR le incapacità lavorative per patologia
psichiatrica non erano da sommare alla incapacità lavorativa determinata dalle
patologie somatiche.
Considerato poi che l’assicurato si è dichiarato disponibile ad
accettare le cure proposte dal medico psichiatra curante, secondo il dr. med. __________
nell’arco di sei mesi ciò avrebbe comportato con ottime probabilità la
risoluzione dell’episodio depressivo in atto. Pertanto, le cure erano da
ritenere esigibili.
I medici SMR dr. med. __________ e __________, preso atto della
perizia reumatologica esterna del 19 maggio 2016, dell’esposto esame medico psichiatrico
esperito presso il Servizio Medico Regionale e dei pareri del medico psichiatra
curante dr. med. __________, nel rapporto finale del 14 settembre 2016 (doc.
XII/4) hanno posto la diagnosi principale di spondiloartrite indifferenziata
trattata con Methotrexate e quali ulteriori diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa: Omalgie croniche bilaterali in esiti di CDR alla spalla destra.
Gonalgia cronica a destra in esiti di trauma distorsivo del ginocchio il 30
aprile 2014. Sindrome lombovertebrale cronica su discrete alterazioni
degenerative L4/L5 e L5/S1. Episodio depressivo di media gravità (ICD-10:
F32.1).
L’assicurato è stato ritenuto inabile al 100% in qualsiasi
attività e nello svolgimento delle mansioni consuete dal 30 aprile 2014 fino al
20 aprile 2016, dopodiché è stata stabilita un’inabilità lavorativa del 50% in
attività adeguate dal 21 aprile 2016, ossia dalla presa a carico psichiatrica,
e del 30% come casalingo dal maggio 2016. Nel rispetto di determinati limiti
funzionali era dunque adeguata un’attività fisicamente medio-leggera che permettesse
all’assicurato di cambiare frequentemente posizione, che non richiedesse
particolari sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi
superiori ai 15kg, movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco,
lavori prolungati in posizioni inergonomiche), nonché lavori che non
richiedessero il sollevamento delle braccia al di sopra dell’orizzontale. Per
la patologia psichiatrica, v’era una ridotta capacità di concentrazione,
difficoltà nell’organizzazione dei compiti, ridotta capacità di adattamento ai
cambiamenti delle situazioni, ridotta capacità di utilizzare le proprie
competenze, ridotta persistenza.
Sulla scorta di queste indicazioni mediche, l’Ufficio AI ha
proceduto al calcolo economico della perdita di guadagno dell’assicurato. Nel
suo progetto di decisione del 19 aprile 2017 (doc. XII/2) l’amministrazione ha
stabilito che l’assicurato ha diritto a una rendita intera con grado AI del
100% dal 1° aprile 2015 (dopo un anno di attesa dall’insorgenza dell’incapacità
lavorativa), mentre dal 1° agosto 2016 (ossia tre mesi dopo il miglioramento
delle sue condizioni di salute) egli ha diritto a una mezza rendita di
invalidità (grado AI del 57%). Con il progetto di decisione del 2 giugno 2017
l’Ufficio AI gli ha attribuito tre quarti di rendita (grado AI del 60%).
Ciò stante, il ricorrente ha preteso il riconoscimento di
indennità giornaliere per malattia in misura del 100% dal mese di luglio 2016
fino alla scadenza dei 720 giorni, mentre la Cassa malati ha sottolineato come
l’assicurato risulti abile al 50% dal 2016.
2.6. Il giudice delle
assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di
prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione
a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della
lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è
consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza
indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro
(DTF 125 V 352).
Per la valenza probante di un rapporto medico, determinante è che
i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito,
che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni
tra medici curanti e periti interpellati dal giudice o dall'amministrazione, ha
precisato quanto segue:
"
(…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert. (…)”.
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto
deve innanzitutto, come accennato, porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124
del 27 settembre 2001).
2.7. Alla luce dei
referti medici esposti, ed in particolare del rapporto peritale reumatologico del
30 maggio 2016, del rapporto d’esame clinico psichiatrico del 14 settembre 2016
e del rapporto finale SMR anch’esso del 14 settembre 2016, questo Tribunale
conclude che lo stato di salute del ricorrente presentava sì un’incapacità
lavorativa del 100% come gessatore dal giorno in cui, il 30 aprile 2014, ha
avuto un infortunio professionale. Ma da quando lo psichiatra dr. med. __________
l’ha preso in cura, dal 21 aprile 2016 l’assicurato, contrariamente a quanto da
esso sostenuto, è abile al lavoro al 50% in altre attività adeguate.
Quanto ai pareri dei curanti, d’avviso di questo Tribunale essi si
annullano vicendevolmente. Infatti, da un lato si ha il referto del dr. med. __________
che il 14 luglio 2016 (doc. F) ha certificato che dal 15 luglio al 13 ottobre
2016 l’assicurato era inabile al lavoro in ragione del 50%. D’altro lato il dr.
med. __________ ha attestato quattro giorni dopo, il 18 luglio 2016 (doc. E),
che l’interessato era inabile al lavoro al 100% dal 1° giugno al 31 agosto
2016. Per questo stesso periodo, poi, il dr. med. __________ aveva certificato
che dal 23 giugno al 14 luglio 2016 l’interessato era totalmente incapace al
lavoro.
Al riguardo va altresì osservato che questi referti sono molto
succinti e non indicano nemmeno la diagnosi, oltre che un esame anamnestico e
clinico dell’assicurato. Per di più, essi non si pronunciano sulla capacità
lavorativa residua dell’assicurato, affermando semplicemente che egli risultava
inabile al lavoro al 50%/100%, riferendosi (verosimilmente) solo all’attività
abituale.
Questi atti medici, così scarni nelle informazioni mediche sullo
stato di salute del ricorrente, non gli sono quindi di alcun aiuto.
Nemmeno lo soccorre nelle sue richieste il rapporto del dr. med. __________,
psichiatra curante, visto che nel rapporto del 24 maggio 2016 (doc. G) prodotto
con il ricorso egli ha posto l’anamnesi, lo status psicopatologico, la
diagnosi, la farmacoterapia e la sua valutazione, ma non si è pronunciato
affatto né sulla capacità lavorativa dell’assicurato nella professione abituale
né tanto meno in altre attività adeguate al suo stato di salute.
Va qui osservato ancora che in virtù della regola secondo cui il
principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle
assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo
delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione
della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi
- segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non
è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute
dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei
referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -,
quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di
carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato
di salute (STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto
2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016;
STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015;
STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013;
STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013;
STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17
aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10
giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
In concreto l'insorgente è venuto meno all’obbligo di comprovare
le sue allegazioni. In effetti, rinviando semplicemente a dei succinti referti
del 2016 per quanto concerne la patologia somatica, già vagliati sia dalla
Cassa malati sia dall’Ufficio AI, e al rapporto del 24 maggio 2016 del dr. med.
__________ per la problematica psichiatrica – l’Ufficio AI si è altresì
confrontato con il certificato del 9 agosto 2016 dello psichiatra curante,
tuttavia non prodotto dal ricorrente -, l’assicurato ha preteso, anche a
seguito della ricezione del progetto di decisione dell’assicurazione
invalidità, di essere in misura continuativa inabile al lavoro al 100% anche
dopo il mese di luglio 2016.
Esso si è però limitato a contestare la valutazione e l’agire della
Cassa malati e, come visto, non ha saputo comprovare le sue lamentele, visto
che i rapporti del dr. med. __________ e del dr. med. __________ non forniscono
un quadro clinico delle sue condizioni, ma si esprimono solo sulla sua capacità
lavorativa ritenendola del 100%.
Inoltre, la perizia del 30 maggio 2016 del reumatologo dr. __________
non è stata messa in discussione da nessuno specialista, così come il parere del
14 settembre 2016 dello psichiatra dell’SMR dr. med. __________, ultimo
disponibile in ordine di tempo.
Di conseguenza, nell'evenienza concreta, rispecchiando la perizia psichiatrica
del dr. med. __________ tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti
dalla giurisprudenza in ambito di valore probatorio di rapporti medici ed in
particolare di una valutazione psichiatrica, questo Tribunale non può quindi
che confermare le conclusioni dello specialista attivo presso il Servizio Medico
Regionale a cui si appoggia l’Ufficio assicurazione invalidità per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni (art. 59 LAI).
Stante quanto precede, lo scrivente Tribunale fa dunque proprie le
conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità
lavorativa del ricorrente, ritenendolo quindi inabile al lavoro al 100% dal 30
aprile 2014 in qualsiasi attività, mentre al 50% dal 21 aprile 2016 in attività
adeguate dove possa svolgere attività fisiche medio-leggere che gli permettano
di cambiare frequentemente posizione, che non richiedano particolari sforzi per
la colonna vertebrale e il sollevamento delle braccia al di sopra
dell’orizzontale.
2.8. Ritenuta dunque un’abilità
lavorativa del 50% in attività confacenti allo stato di salute dell’assicurato,
occorre verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute
subìto dal ricorrente come impone la giurisprudenza.
Infatti, nell’ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera,
in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto
da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla
salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività
diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute
(STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009; DTF 113 V 22 consid. 4a
pag. 28; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozial-versicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se
la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Pertanto, in caso d'incapacità lavorativa durevole nell'ambito
dell'attività abituale (art. 6 LPGA), come nel caso di specie, in ossequio
all'obbligo di ridurre il danno (art. 21 LPGA) e di mettere quindi a frutto la
sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi, l'assicurato è
tenuto a cambiare professione (DTF 114 V 283).
In altre parole, l'indennità per perdita di guadagno interviene
laddove vi è un'incapacità di lavoro temporanea. Quando viene accertato che un
rientro nella precedente attività non è più possibile, questa funzione
"ponte" della prestazione viene meno e occorre esaminare se la
persona assicurata possa esercitare, eventualmente in quale misura, un'altra
attività confacente al suo stato di salute. In tal caso, la giurisprudenza
riconosce che alla persona assicurata occorra assegnare un termine di 3-5 mesi
per adattarsi alla sua nuova attività (STFA K 224/05 del 29 marzo 2007; STFA K
64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; STFA K 31/04 del 9 dicembre 2004; DTF
114 V 289 consid. 5b; DTF 111 V 239 consid. 2a; RAMI 2000 pag. 123 consid. 3a;
RAMI 1987 pag. 108; RAMI 1994 pag. 113 segg.).
È quindi corretto che l’assicuratore malattia abbia concesso al
ricorrente, ritenuto a quel momento abile al lavoro al 100% in attività
adeguate, un termine di adattamento di 5 mesi per cambiare occupazione (fino al
30 giugno 2016).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF
110 V 273 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a;
Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität
in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 seg.,
secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die
Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den
körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten
zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255
seg.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989,
p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del
25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998
p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
2.9. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla
persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre
stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di
verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V
222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso
qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività
professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non
corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di
conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio
se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al
lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali
a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva
una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in
linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata
prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento
determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid.
4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2;
sentenza 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.2).
Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di
indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata
avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato
l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381
consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro
considerata. Tuttavia, gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una
carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29
pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi,
ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze
particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I
salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari
fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.
3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal
presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad
esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati
eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 pag. 100 consid. 3b, ZAK
1990 pag. 519 consid. 3c).
2.10. Per la determinazione della
perdita di guadagno la Cassa malati ha utilizzato il consueto metodo ordinario
mettendo a confronto il reddito di Fr. 67'579.- che l'assicurato avrebbe
conseguito nel 2015 senza il danno alla salute nella professione precedente di
gessatore al 100% (reddito da valido), con quello di Fr. 60'988.- risultante da
un’ipotetica attività leggera e ripetitiva svolta al 100% nel 2015 (reddito da
invalido) a cui ha apportato una deduzione del 15% per motivi personali (Fr.
51'839,80), per ottenere una perdita di guadagno del 23%.
L’assicuratore malattie si è basato sull’annuncio di malattia del
21 dicembre 2015 del datore di lavoro dell’assicurato per stabilire il reddito
da valido, mentre è partito dalla Tabella TA1 2010 per determinare il reddito
ipotetico da invalido del 2015.
Anche l’Ufficio assicurazione invalidità ha analizzato l’aspetto
economico. Nel nuovo progetto di decisione l’amministrazione del 2 giugno 2017 ha
calcolato per l’anno 2016 una perdita di guadagno del 60% e quindi un grado di
invalidità di tre quarti, ritenendo una capacità lavorativa residua del 50% e
una riduzione per motivi personali del 20%.
L’amministrazione si è fondata su un reddito da valido stabilito
in base alla media dei salari percepiti dal ricorrente nel corso dei 12 mesi
antecedenti il danno alla salute (Fr. 66'760,40 da maggio 2013 ad aprile 2014)
e su un reddito da invalido realizzabile nel 2015, secondo la Tabella TA1 2014
che, riportato su 41,7 ore settimanali, ammonta a Fr. 66'944,94. Considerando
un’attività al 50% ed effettuando una riduzione dal reddito da invalido del 20%
per attività leggere e per altri fattori di riduzione, ne deriva un reddito da
invalido di Fr. 26'777,98.
2.11. Riguardo al reddito da
valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
prima che sorgesse il danno alla salute, va rilevato che il ricorrente è stato
assunto il 22 aprile 2013 come gessatore al 100% con un contratto a tempo
indeterminato. Quando ha avuto l’infortunio, il 30 aprile 2014, rispettivamente
quando è iniziata la malattia, il 1° agosto 2015, l’assicurato era ancora alle
dipendenze della ditta __________, che il 17 marzo 2016 (doc. G) l’ha
licenziato per il 30 aprile 2016 (doc. 21 pag. 2).
Fino al 30 giugno 2016 l’assicurato ha ricevuto delle indennità
giornaliere dapprima dall’assicuratore infortuni, poi dalla Cassa malati per
perdita di guadagno in caso di malattia.
Pendente causa il TCA ha richiamato dalla Cassa malati i documenti
necessari a stabilire il reddito da valido dell’assicurato (doc. XVIII).
Dagli atti pervenuti (doc. XIX) si deve ritenere che il reddito da
valido corrisponde alla media dei salari percepiti dal ricorrente nell’anno
precedente l’insorgenza del danno e quindi da maggio 2013 ad aprile 2014.
Infatti, come risulta chiaramente dalla “Panoramica annuale per tipo salario
2014” (doc. XIX/7), dal mese di maggio 2014 le successive entrate dell’assicurato
erano sotto forma di indennità giornaliere versate dall’assicuratore infortuni.
In seguito, dal mese di settembre 2015 la “Panoramica annuale per tipo salario
2015” (doc. XIX/8) riporta che è la Cassa malati che ha poi versato le
indennità giornaliere per malattia.
Tuttavia, queste indennità non sono rappresentative del reddito
che l’assicurato riceveva senza il danno alla salute, perciò ci si deve
riferire unicamente ai salari mensili incassati dal ricorrente.
Basandosi quindi sullo stipendio lordo conseguito dal ricorrente
prima che sorgesse il danno alla salute, si deve sommare il salario lordo
versatogli da maggio 2013 (il mese di aprile egli ha lavorato solo una
settimana e quindi non è rappresentativo) ad aprile 2014 che risulta dalle
summenzionate tabelle, per ottenere un reddito medio annuo di Fr. 73'458,20 (Fr.
51'631,20 [da maggio a dicembre 2013] + Fr. 21'827.- [da gennaio ad aprile
2014]).
Tuttavia, da questa somma vanno dedotti gli assegni per i figli
agli studi (Fr. 2'150.- + Fr. 2'000.- [2013] + Fr. 2'000.- [2014]) e le
indennità per vitto (Fr. 1'660,40 [2013] + Fr. 855,40 [2014]) non avendo
carattere di reddito e quindi non facendo parte del reddito da lavoro in senso
stretto (STCA 36.2016.59 del 14 novembre 2016; STCA 32.2014.124 del 6 agosto
2015; STCA 36.2009.122 del 22 settembre 2009; STCA 32.2008.149 del 23 aprile
2009). Per quanto concerne le indennità per la tredicesima, maturate sui 12
mesi di attività lucrativa (Fr. 3'626,50 [2013] + Fr. 1'968.- [2014]), dalla tabella
panoramica annuale risulta che per il 2013 sono state versate insieme al salario
lordo di dicembre, mentre per l’anno 2014 sono state versate all’assicurato con
le indennità giornaliere per infortunio per il mese di dicembre. Ritenuto però
che l’ammontare di Fr. 1'968.- è maturato sull’attività lucrativa svolta
dall’assicurato da gennaio ad aprile 2014, occorre quindi aggiungere tale
importo ai salari che egli ha conseguito durante quei quattro mesi lavorativi (Fr.
21'827.-).
Si ottiene così, per 13 mensilità, un reddito lordo annuo pari a Fr.
66'760,40.
Dovendo però porsi al
momento in cui l'interessato dovrebbe (continuare a) ricevere le indennità
giornaliere (luglio 2016), occorre adattare all'evoluzione dei salari
nominali questo dato (DTF
128 V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a;
STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55). L’evoluzione dei salari nominali
fra il 2014 ed il 2015 nel settore
delle costruzioni (ramo economico F/41-43) corrisponde per gli uomini a una variazione
annua dello -0,2% (cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei
salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di
statistica). Di conseguenza,
nel 2015 il reddito da valido sarebbe stato di Fr. 66'626,88 (Fr.
66'760,40 - [Fr. 66'760,40 x 0,2 : 100]). La variazione
dal 2015 al 2016 è stata invece dello 0,4%, perciò nel 2016 il reddito da
valido che l’assicurato avrebbe potuto conseguire sarebbe ammontato a Fr.
66'893,39 (Fr. 66'626,88
+ [Fr. 66'626,88 x 0,4 :
100]).
2.12. Per
quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa
ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido
è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale
aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il
reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva
utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione
(TA13).
L'Alta Corte ha però stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Questo tema è stato
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
"
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali." (…).
In seguito, nella STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i
dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei
redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi
di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione
in tal senso.
2.13. Per
quanto concerne il 2016, anno di eventuale ripristino del diritto alle
prestazioni (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di
dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014,
edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami
economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo
il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; STF 9C_632/2015)
di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di
Fr. 63'744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino a porsi
al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere le indennità giornaliere (DTF
126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148
del 12 dicembre 2008; STCA del 13
febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un
indice totale pari al 100 per il 2010.
Tuttavia, il dato salariale di
partenza si riferisce al 2014 (Tabella TA1 2014) e non al 2010, perciò occorre
dapprima riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2014 e
poi aggiornarlo direttamente al 2016. Pertanto, si ha che il salario lordo statistico
svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 64'299,91 (Fr. 63'744.- : 103,2 x 104,1) (cfr.
Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/ home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.255182.html;
STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando ora queste cifre su
un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2015 (cfr. per questo
aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e
la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione
economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, aggiornata al 2015: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.233104.html) utilizzando il dato del 2015, ultimo disponibile, il salario lordo
medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta
a Fr. 67'032,65 (Fr. 64'299,91 : 40 x 41,7),
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, consid. 3a).
2.14. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26
agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite
l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4 Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità
nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi
generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali
non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli
organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare
apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126
V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr.
Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17
gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni
distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate
all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di
soggiorno o ancora il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti
del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da
invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied
de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au
handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de
permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder
à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des
effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012
consid. 4.2.1). […]”).
Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera
schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta
complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non
può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nel caso di specie la Cassa
malati ha tenuto conto di una deduzione del 15%, mentre l’Ufficio AI, nel suo
recente progetto di decisione che annulla e sostituisce il precedente del 19 aprile
2017 con cui aveva ritenuto una deduzione del 15%, l’ha fissata ora al 20% (5% per
attività leggera e 13% per altri motivi, arrotondando poi il totale al 20% in
virtù della summenzionata giurisprudenza).
Il TCA sostituisce eccezionalmente
il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione malattia, visto
che il medico SMR ha ritenuto esservi delle limitazioni funzionali di carico
potendo svolgere l’assicurato un’attività fisicamente medio-leggera che
non implichi particolari sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento
ripetuto di pesi superiori ai 15kg, movimenti ripetitivi di flessione ed
estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni non ergonomiche), nonché
lavori che permettano di cambiare frequentemente posizione e che non richiedano
il sollevamento delle braccia sopra l’orizzontale.
Anche dal profilo psichico vi
sono delle limitazioni, vista la ridotta capacità di concentrazione, la
difficoltà nell’organizzazione dei compiti, la ridotta capacità di adattamento
ai cambiamenti delle situazioni, la ridotta capacità di utilizzare le proprie
competenze e la ridotta persistenza.
2.15. Ne segue che il reddito
statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2016 a Fr. 67'032,65 va ritenuto
nella misura del 50% (Fr. 67'032,65 x 50 : 100 =
Fr. 33'516,33) stante la ridotta
capacità lavorativa residua esigibile dell’assicurato (la Cassa malati,
basandosi sul parere del suo medico fiduciario, ha inizialmente considerato
un’esigibilità del 100%, mentre per il TCA hanno invece prevalso la perizia reumatologia
e l’esame psichiatrico dell’SMR, il quale ha ritenuto l’assicurato abile al 50%
in altre attività adeguate, soluzione a cui ha infine aderito in sostanza anche
la Cassa malati, doc. XVI). In seguito questo nuovo reddito va diminuito
del 20% per tenere conto delle circostanze
personali, ottenendo così l’importo
di Fr. 26'813,06 (Fr. 33'516,33 - [Fr. 33'516,33 x 20 : 100]).
Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 66'893,39 corrispondente al reddito
(ipotetico) da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2016
per l'attività di gessatore esercitata al 100% senza il
danno alla salute, risulta dunque un'incapacità al
guadagno del 59,91%
([Fr. 66'893,39 - Fr. 26'813,06] : Fr. 66'893,39 x 100), che va arrotondata al 60%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
2.16. Questa
incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità), determinata
confrontando il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2016 se non fosse
intervenuta la malattia con il reddito che egli avrebbe potuto percepire nel
2016 svolgendo al 50% un'attività confacente al suo stato di salute, è
superiore al grado del 25% richiesto dalle CGA (art. 7.1.5).
In queste circostanze, dal 1° luglio 2016 l'assicuratore malattia
dovrà versare al ricorrente delle indennità giornaliere del 60% per la
perdita di guadagno causata dalla malattia che gli ha provocato un'inabilità
lavorativa totale nella sua ultima professione e ciò fino all’esaurimento del
suo diritto.
2.17. Con il suo ultimo scritto del 9
maggio 2017 (doc. XIV) il ricorrente ha preteso il riconoscimento di un
interesse del 5% dall’agosto 2016 ad oggi sulle indennità giornaliere del 100%
che, a suo dire, gli spetterebbero.
Per l’art. 1 cpv. 1 LAMal le disposizioni della legge federale del
6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA) sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Ai sensi dell’art. 26 LPGA, applicabile al caso di specie
trattandosi di una richiesta di versamento di una prestazione della LAMal (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a edizione,
2015, n. 87 ad art. 26, pag. 421):
" (…)
1 I crediti di contributi dovuti o di contributi
indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o
rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Considerandi
2.
Sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di
collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue
prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi
dopo che si è fatto valere il diritto.
3.
Se i ritardi sono causati da assicuratori esteri non sono dovuti
interessi di mora.
4.
Non hanno diritto a interessi di mora:
a. la persona avente
diritto alle prestazioni o i suoi eredi, se le prestazioni sono versate
retroattivamente a terzi;
b. i terzi che hanno versato
anticipi o fornito prestazioni anticipate ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2
e ai quali le prestazioni accordate retroattivamente sono state cedute;
c. le altre assicurazioni
sociali che hanno fornito prestazioni anticipate ai sensi dell'articolo 70.”.
Con sentenza 9C_903/2013 del 30
gennaio 2014 il TF ha rammentato al consid. 7.2 che ai sensi dell’art. 26 cpv.
2.
LPGA, sempre che l’assicurato si sia pienamente attenuto all’obbligo di
collaborare, l’assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue
prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi
dopo che si è fatto valere il diritto. Il diritto è fatto valere nel momento in
cui è rivendicato ai sensi dell’art. 29 LPGA (Kieser,
op. cit., n. 51-53 ad art. 26, pag. 414). A partire da questo momento
l’assicuratore sociale ha 12 mesi di tempo per statuire.
Ciò significa che esso è tenuto
a versare interessi di mora sulle sue prestazioni soltanto alla doppia
condizione che siano trascorsi 24 mesi dalla nascita del diritto e 12 mesi
dalla sua rivendicazione (Kieser,
op. cit., n. 45 [pag. 413], n. 49 [pag. 413-414] ad art. 26 LPGA).
In concreto il diritto alle
indennità giornaliere per malattia spettanti (ulteriormente) al ricorrente è
sorto il 1° luglio 2016 (fino al 30 giugno 2016, infatti, tale diritto era già
stato riconosciuto dalla Cassa malati con la decisione su opposizione
impugnata) e soltanto il 9 maggio 2017 l’assicurato ha chiesto al Tribunale che
gli si riconoscano degli interessi del 5%.
In queste circostanze, le
summenzionate condizioni dell’art. 26 LPGA non sono adempiute, perciò non si fa
luogo all’attribuzione di interessi sull’ammontare delle indennità giornaliere
che la Cassa malati resistente deve versare all’insorgente in virtù delle
considerazioni esposte.
2.18
Stanti le considerazioni
esposte, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto e, pertanto,
essendo parzialmente vincente in causa e rappresentato da RA 1, al ricorrente
vanno riconosciute delle ripetibili ridotte (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione impugnata è annullata e la Cassa malati è tenuta a versare al
ricorrente delle indennità giornaliere per malattia per perdita di guadagno del
60% dal 1° luglio 2016 fino ad esaurimento del suo diritto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.CO 1CO 1 verserà al
ricorrente l’importo di Fr. 1'200.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti