Lexipedia

Decisione

36.2016.94

Calcolo del rimborso delle franchigie e partecipazioni ai costi di prestazioni pagate dall'assicuratore malattie in seguito al riconoscimento quale infortunio di un avvenimento passato. Nessun diritto

7 novembre 2016Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

2.2. Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal,

gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La

partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il

10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).

Ai sensi dell'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale

stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale.

Secondo l’art. 64 cpv. 5 LAMal gli assicurati pagano inoltre un contributo ai

costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il

Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare.

A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal, nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2011, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni

ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per

scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le

conseguenze della mora (cpv. 2).

Secondo l'art. 64a cpv. 1

LAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, se l'assicurato

non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista,

l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli

un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora

(cpv. 2). Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le

partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato,

l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che

l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori

escussi (art. 64a cpv. 2 LAMal).

L’art. 103

cpv. 1 OAMal prevede che la franchigia prevista nell’articolo 64 capoverso 2

lettera a della legge ammonta a 300 franchi per anno civile. Per il cpv. 2

l’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale secondo l’articolo 64

capoverso 2 lettera b della legge ammonta a 700 franchi per gli assicurati

adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18

anni. Per l’art. 103 cpv. 3 OAMal per la riscossione della franchigia e

dell’aliquota percentuale è determinante la data della cura. Il cpv. 4 prevede

che in caso di cambiamento dell’assicuratore nel corso di un anno civile, il

nuovo assicuratore computa la franchigia e l’aliquota percentuale già fatturate

in questo stesso anno. Se nessuna franchigia e nessuna aliquota percentuale

sono state fatturate, il computo sarà effettuato a prova addotta

dall’assicurato.

Infine, va

rammentato che per l’art. 104 cpv. 1 OAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2011, il contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera previsto

nell’articolo 64 capoverso 5 della legge ammonta a 15 franchi (fino al 31

dicembre 2010: 10 franchi).

2.3. In concreto

l’insorgente non contesta di essere stato affiliato, dal 1° febbraio 2007 al 30

giugno 2012 presso __________ e dal 1° luglio 2012 presso CO 1 con la

franchigia minima di fr. 300.

E’ inoltre pacifico che l’assicuratore ha rimborsato al ricorrente

un importo di fr. 1'588.35 il 26 aprile 2012 (doc. 12, pag. 9) e, per il

tramite della figlia, fr. 5'148.05 il 9 giugno 2016 (doc. 16, pag. 3), per

complessivi fr. 6'736.40.

Come si vedrà di seguito, questo importo, prendendo in

considerazione tutte le variabili più favorevoli al ricorrente, è superiore

rispetto a quanto l’interessato avrebbe avuto diritto. L’assicuratore ha restituito

all’insorgente tutte le partecipazioni ai costi (franchigia, aliquota

percentuale e contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera) da lui

pagate nel periodo litigioso, compresi gli importi che la __________ non ha

rimborsato, trattandosi di prestazioni derivanti da malattia e non dall’infortunio

del 29 luglio 2006.

2.4. Circa il

calcolo dell’importo che l’assicuratore deve restituire all’insorgente dal 2007

al 2015, in seguito alla sentenza 35.2010.69 del 19 aprile 2011, agli atti sono stati prodotti, dalla convenuta l’”estratto sistema

informatico al 20.09.2016” (doc. 23) e il “Riepilogo del conteggio delle

prestazioni” del 21 aprile 2012 (doc. 12), dall’insorgente, oltre alla propria

contabilità, l’estratto della partecipazione ai costi 2007 (doc. A3.5), 2008

(doc. A3.6), 2009 (doc. A3.7) e 2010 (doc. A3.8) del 16 ottobre 2012, alcuni

conteggi delle prestazioni del 2011 relative sia al 2010 che al 2011 (doc. da

A3.10 a A3.15), l’estratto delle partecipazioni 2012, 2013, 2014 e 2015 dell’11

maggio 2016 (doc. A3.4), e l’estratto allestito da __________ il 23 marzo 2016

intitolato “RI 1 – Riassunto prestazioni rimaste a carico dell’assicuratore

malattia” (doc. A3.3).

Dai citati

documenti, oggetto di un accurato esame da parte di questo Tribunale, emerge

quanto segue.

2.4.1. Nel conteggio

del 20 settembre 2016 figurano l’ammontare della franchigia (art. 103 cpv. 1

OAMal), dell’aliquota percentuale (art. 103 cpv. 2 OAMal) e del contributo

giornaliero ai costi di degenza ospedaliera (art. 104 cpv. 1 OAMal), assunti

dal ricorrente dal 2007 al 2015 (doc. 23).

Complessivamente l’assicurato, dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre

2015, ha dovuto pagare un ammontare di fr. 4'598.30 di franchigia ed aliquota

percentuale, cui vanno aggiunti fr. 180 di contributo ai sensi dell’art. 104

cpv. 1 OAMal, per un totale di fr. 4'778.30.

L’assicuratore ha stabilito che il ricorrente ha versato la

franchigia massima di fr. 300 ogni anno, eccetto nel 2009 (fr. 0), nel 2010 (fr.

88.20) e nel 2011 (fr. 57.95). A ciò si aggiungono fr. 70 per 7 giorni di

degenza ospedaliera nel 2007 (7 X 10), fr. 20 per 2 giorni di degenza

ospedaliera nel 2008 (2 X 10) e fr. 90 per 6 giorni di degenza ospedaliera nel

2013 (6 X 15).

Circa l’aliquota percentuale, l’assicuratore ha esposto il

seguente calcolo:

nel 2007 fr. 357.25; nel 2008 fr. 375.55; nel 2009 fr. 1.30; nel

2010 fr. 25.30; nel 2011 fr. 115.35; nel 2012 fr. 8.25 da __________ e fr.

50.25 da CO 1 (cambio di assicuratore con effetto dal 1° luglio); nel 2013 fr.

700; nel 2014 fr. 527.10; nel 2015 fr. 491.80.

2.4.2. Negli estratti

delle partecipazioni ai costi dal 2007 al 2010 del 16 ottobre 2012 (doc. da A3

ad A8) e dal 2012 al 2015 dell’11 maggio 2016 (doc. A3.4), nonché dai conteggi

del 2011 (doc. da A3.10 ad A3.15), emerge quanto segue:

- nel 2007 (doc. A3.5): fr. 300 di franchigia e fr. 357.25 di

aliquota per complessivi fr. 657.25; come da conteggio del 20 settembre 2016

(doc. 23). Nell’estratto figura anche che per il trattamento dal 12 aprile 2007

al 18 aprile 2007 presso l’ospedale __________ di __________ è stato fatturato

un importo di fr. 3'973.95, soluto dall’assicuratore e che corrisponde ai 7

giorni di degenza per i quali è stato conteggiato nel doc. 23 l’importo di fr.

70 quale contributo giornaliero ai costi di degenza;

- nel 2008 (doc. A3.6): fr. 300 di franchigia e fr. 375.55 di aliquota

per complessivi fr. 675.55 (doc. A3.6); come da conteggio del 20 settembre 2016

(doc. 23). Nell’estratto figura anche che per il trattamento dall’11 novembre

2008 al 12 novembre 2008 presso l’ospedale __________ di __________ è stato

fatturato un importo di fr. 1’087, soluto dall’assicuratore e che corrisponde

ai 2 giorni di degenza per i quali è stato conteggiato nel doc. 23 l’importo di

fr. 20 quale contributo giornaliero ai costi di degenza;

- nel 2009 (doc. A3.7): fr. 300 di franchigia e fr. 1.30 di aliquota

per complessivi fr. 301.30 (doc. A3.7), ossia fr. 300 in più rispetto al

conteggio del 20 settembre 2016;

- nel 2010 (doc. A3.8): fr. 88.20 di franchigia e fr. 25.30 di aliquota

per complessivi fr. 113.50 (doc. A3.8); come da conteggio del 20 settembre

2016; tuttavia nel conteggio prestazioni del 26 marzo 2011 figura un importo di

fr. 300 per la franchigia e di fr. 363 di aliquota percentuale (doc. A3.16; in

quello precedente dell’8 gennaio 2011 figura un importo di fr. 343.65; doc.

A3.14);

- nel 2011 (da doc. A3.10 a doc. A3.16): sono stati prodotti i

conteggi delle prestazioni da cui emerge che il 4 giugno 2011 era già stata

pagata una franchigia di fr. 220.80 (doc. A3.10), ossia superiore rispetto a

quella di fr. 57.95 figurante nel conteggio del 20 settembre 2016 (doc. 23);

- nel 2012 (doc. A3.4): fr. 300 di franchigia e fr. 8.25 di

aliquota per i primi sei mesi presso __________ e fr. 9.95 di franchigia (che

non avrebbe dovuto essere prelevata) oltre a fr. 50.25 di aliquota dal 1°

luglio 2012 al 31 dicembre 2012, con una differenza di fr. 9.95 rispetto al

conteggio del 20 settembre 2016 (doc. 23);

- nel 2013 (doc. A3.4) fr. 300 di franchigia e fr. 700 di aliquota

per complessivi fr. 1'000, oltre a fr. 90 di contributo ai costi di degenza per

il ricovero dal 26 maggio 2013 al 31 maggio 2013 presso l’__________, __________,

come da conteggio del 20 settembre 2016 (doc. 23);

- nel 2014 (doc. A3.4): fr. 300 di franchigia e fr. 527.10 di

aliquota per complessivi fr. 827.10 (doc. A3.4), come da conteggio del 20

settembre 2016 (doc. 23);

- nel 2015 (doc. A3.4): fr. 300 di franchigia e fr. 491.80 di

aliquota per complessivi 791.80, come da conteggio del 20 settembre 2016.

Per cui oltre a quanto indicato nel conteggio del 20 settembre

2016, nel 2010 occorre prendere in considerazione un’aliquota percentuale di

fr. 363 in luogo di fr. 25.30, mentre nel 2012 occorre aggiungere l’importo

della franchigia prelevata nel secondo semestre di fr. 9.95. Ciò porta il

totale a favore del ricorrente a fr. 5'125.95 [4'778.30 + 337.70 (363 – 25.30)

+ 9.95].

Circa la differenza per quanto concerne le franchigie nel 2009,

nel 2010 e nel 2011 va rilevato che, come emerge dai calcoli riportati nel “riepilogo

del conteggio delle prestazioni” del 21 aprile 2012 che si esaminerà in

seguito, parte delle franchigie era già stata rimborsata con il pagamento di

fr. 1’588.35 del 26 aprile 2012, in seguito alla sentenza 35.2010.69 del 19

aprile 2011. Da cui le differenze relativamente alle franchigie tra quanto

indicato nel calcolo del 20 settembre 2016 (doc. 23) e del 23 marzo 2016 (doc.

A3.3; dove figurano importi che la __________ non ha riconosciuto e che

dovrebbero rimanere a carico dell’assicurato) e gli estratti __________ del 16

ottobre 2012 dove, a mano, sono stati indicati anche gli importi della

franchigia che l’assicurato aveva pagato e che sono poi stati rimborsati il 26

aprile 2012.

La circostanza per cui vi sono aliquote percentuali pagate a

fronte di una franchigia non totalmente soluta è dovuta al fatto che solo nel

corso del 2012 la __________, dopo l’emissione della sentenza cantonale, ha

assunto i costi di determinate prestazioni per le quali inizialmente era stata

prelevata la franchigia.

Prudenzialmente questo TCA riconosce tuttavia al ricorrente il

diritto al rimborso del massimo della franchigia di fr. 300 anche per il

triennio dal 2009 al 2011, per un totale a suo favore di fr. 5'879.80 (5'125.95

+ 300 + 211.80 [300 – 88.20] + 242.05 [300 – 57.95]).

2.4.3. Va ora esaminato

se vi sono differenze rispetto al “riassunto prestazioni rimaste a

carico dell’assicuratore malattie” per il periodo 2007-2012 del 23 marzo

2016 redatto dal medesimo assicuratore e concernente il periodo di

assicurazione presso __________ fino al 30 giugno 2012 (doc. A3.3). Questo

documento contiene gli importi che avrebbero dovuto rimanere a carico

dell’assicurato nel citato periodo, poiché non assunti dalla __________. Essi

sono stati comunque rimborsati.

Dal conteggio emerge:

- nel 2007 l’assicurato non ha diritto ad un rimborso superiore

rispetto a quello indicato in precedenza (l’importo di fr. 116.05 del “__________”

comprende i fr. 70 del contributo ai costi giornalieri di degenza [nel doc.

A3.5 figura l’importo di fr. 46.05]);

- nel 2008 i costi complessivi corrispondono a quelli esposti nei

conteggi sopra riportati e rimborsati (l’importo di fr. 128.70 del “__________”

comprende i fr. 20 del contributo ai costi giornalieri di degenza [nel doc.

A3.6 figura l’importo di fr. 108.70]);

- nel 2009 figura, come nel conteggio del 20 settembre 2016 (doc.

23), unicamente la partecipazione ai costi di fr. 1.30, cui, come visto, il TCA

ha aggiunto la franchigia di fr. 300;

- nel 2010 l’importo indicato corrisponde a quello figurante sia

nel conteggio del 20 settembre 2016 (doc. 23), sia nell’estratto del 16 ottobre

2012 (fr. 113.50). Il TCA ha comunque riconosciuto la franchigia massima di fr.

300;

- nel 2011 vi è una differenza di fr. 450, dovuta tuttavia alla

circostanza che la fattura della dr.ssa med. __________ (cfr. doc. A4.4 e A4.8)

non è stata rimborsata poiché la sua prestazione non è riconosciuta né dalla __________

(cfr. doc. A3.3), né dall’assicuratore malattie (cfr. doc. A4.4, lettera

dell’assicurato dell’8 agosto 2011; doc. A4.8 lettera del 9 novembre 2011

dell’insorgente all’assicuratore). Per il resto i costi complessivi sono i

medesimi di quelli figuranti nel conteggio del 20 settembre 2016 (doc. 23: fr. 173.30);

- nel 2012 l’importo indicato a carico dell’assicurato (fr. 292.20)

è inferiore rispetto a quello figurante nell’estratto del 20 settembre 2016

(doc. 23: complessivi fr. 308.50 ) e dell’estratto dell’11 maggio 2016 (doc.

A3.4: fr. 308.50). Tuttavia, ciò è dovuto ad un errore di calcolo, poiché la

somma totale delle cifre esposte ammonta a fr. 308.50 e le fatture indicate

corrispondono a quelle riportate nell’estratto dell’11 maggio 2016.

Per cui, l’unica differenza a favore dell’assicurato sarebbe

quella della fattura di fr. 450 della dr.ssa med. __________ (cfr. doc. A3.3; A4.4

e A4.8) che tuttavia non è riconosciuta né dalla __________ né

dall’assicuratore.

Sulla base di quanto sopra l’importo a favore del ricorrente prima

dell’esame del “riepilogo del conteggio delle prestazioni” datato 21

aprile 2012, nell’ipotesi più favorevole, ammonta sempre a fr. 5'879.80.

2.4.4. Rimane da

esaminare il citato “riepilogo del conteggio delle prestazioni” datato

21 aprile 2012, in seguito al quale __________ aveva riconosciuto l’importo di

fr. 1'588.35 a favore dell’insorgente (versato il 26 aprile 2012; doc. 12).

Nel conteggio figurano tutte le fatture riconosciute e rimborsate

dalla __________ all’assicuratore malattie e gli importi che l’assicuratore ha

conseguentemente riversato all’insorgente.

Gli importi positivi figuranti nella prima parte, dalle pagine da

1 a 7, corrispondono alla differenza che l’assicurato era stato chiamato a

pagare dopo che l’assicuratore aveva rimborsato direttamente il fornitore di

prestazioni (ad. esempio pag. 2, doc. 12: per la fattura di fr. 122.05 del “__________”

di cui al conteggio del 21 febbraio 2009 vi è un importo a favore

dell’assicurato di fr. 12.20, pari all’aliquota percentuale del 10% che questi

aveva dovuto assumersi personalmente).

Gli importi negativi corrispondono invece alla differenza che

l’assicuratore aveva rimborsato al ricorrente, dedotta la partecipazione ai

costi, dopo che questi aveva direttamente pagato il fornitore di prestazioni (ad

esempio a pag. 2 doc. 12: per la fattura di cui al conteggio del 31 luglio 2007

di fr. 347.85 del dr. med. __________ vi è un importo di fr. 313.05 a favore

dell’assicuratore poiché il rimborso all’insorgente era già stato effettuato e

a suo carico rimaneva unicamente la franchigia di fr. 34.80 [10% di fr. 347.85

= 34.80; 347.85 – 34.80 = 313.05]).

Nella seconda parte figurano invece i nuovi conteggi tramite i

quali l’assicuratore rimborsa interamente le fatture inizialmente assunte

dall’assicurato (cfr. ad esempio pag. 8, doc. 12: il citato importo di fr.

347.85 relativo al conteggio del 31 luglio 2007 del dr. med. Toti viene

interamente riconosciuto all’assicurato).

Da un’attenta lettura del “riepilogo del conteggio delle

prestazioni” del 21 aprile 2012, con raffronto degli importi figuranti nel

conteggio del 20 settembre 2016, unitamente a quelli degli estratti del 16

ottobre 2012 (quelli dell’11 maggio 2016 concernono un periodo posteriore), e

dei conteggi delle prestazioni del 2011 (doc. da A3.5 ad A3.16) emerge che

l’assicuratore il 26 aprile 2012 ha rimborsato all’insorgente le partecipazioni

ai costi da lui pagate dal 2007 al 2011, riconoscendogli la franchigia e l’aliquota

percentuale laddove l’assicuratore aveva rimborsato direttamente il fornitore

di prestazioni (in particolare farmacie e ospedali), rispettivamente l’intera

fattura laddove invece l’assicurato si era assunto il pagamento della

prestazione ed aveva poi inviato la fattura all’assicuratore che l’aveva soluta

dopo deduzione della franchigia e dell’aliquota percentuale (in particolare in

caso di prestazioni fornite da un medico).

Ad esempio, la fattura di cui al conteggio del 9 agosto 2008 di (pag.

1, doc. 12) di fr. 243.95 del “__________” per il trattamento del 12 giugno

2008, in seguito alla quale l’assicuratore ha restituito fr. 24.40

all’assicurato (10% di fr. 243.95 pari alla partecipazione ai costi), figura a

pag. 2 dell’estratto della partecipazione ai costi 2008 del 16 ottobre 2012,

con fr. 0 di partecipazione ai costi e a pag. 3 quale fattura riconosciuta

dalla __________ (doc. A3.6).

Dall’esame delle 65 fatture figuranti nel “riepilogo del

conteggio delle prestazioni” del 21 aprile 2012 da pag. 1 a pag. 7, risulta

che vi sono differenze per quanto concerne 7 fatture rispetto agli estratti del

16 ottobre 2012 o ai conteggi di prestazioni emessi nel 2011 e prodotti dall’assicurato

e che trovano le seguenti spiegazioni:

- la fattura della __________ di fr. 41,35 (pag. 3 doc. 12),

rimborsata dall’assicuratore nella misura del 10% (fr. 4.15), non risulta agli

atti poiché per il 2011 l’insorgente ha prodotto solo alcuni conteggi delle

prestazioni. L’interessato non contesta comunque questo specifico conteggio ed

anche volendo aggiungere l’importo di fr. 37.20 (41.35 – 4.15) a quello dovuto

dall’assicuratore, esso, come si vedrà in seguito, sarebbe comunque ancora

inferiore all’importo complessivo già versato;

- la fattura del dr. med. __________ di fr. 219.30 di cui al

conteggio del 7 novembre 2007 (pag. 5, doc. 12) e quella di fr. 314.15 di cui

al conteggio del 14 novembre 2007 (pag. 7 doc. 12), figura come un’unica fattura

nell’estratto delle partecipazioni del 2007 poiché relativa ad un trattamento

del medesimo giorno (25 aprile 2007; cfr. doc. A3.5, fr. 533.45; pag. 13 e 15

doc. 12). Entrambe del resto sono state integralmente riconosciute

dall’assicuratore con il conteggio del 21 aprile 2016 (pag. 13 e 15, doc. 12).

Anche le fatture di fr. 24.60 (pag. 1, doc. 12) e di fr. 65 (pag.

6, doc. 12) della __________ relative a due separati conteggi del 18 settembre

2010, sono state accorpate nell’estratto del 16 ottobre 2012 relativo alle

partecipazioni 2010 e figurano come un’unica prestazione di complessivi fr.

89.60 perché fornita lo stesso girono (doc. A3.8).

- per contro, le fatture di fr. 119.70 del dr. med. __________ di

cui al conteggio del 22 agosto 2009 (pag. 2, doc. 12) e di fr. 237.95 del dr.

med. __________ del conteggio del 24 luglio 2010 (pag. 7, doc. 12), sembrano

essere state rimborsate in maniera diversa rispetto a quanto figura, a mano,

nei rispettivi estratti: franchigia di fr. 35.70 per il primo (doc. A3.7) e

franchigia di fr. 78.20 per il secondo (doc. A3.8), in luogo di fr. 75.60 (pag.

Considerandi

2.

doc. 12), rispettivamente fr. 130.95 (pag. 7, doc. 12). L’assicuratore ha

correttamente rimborsato entrambe le fatture (pag. 10 e 16; doc. 12), ma ha

dedotto fr. 75.60 e fr. 130.95, che, per maggiore tranquillità vanno riaggiunti

agli importi dovuti dall’assicuratore.

Alla luce della verifica effettuata emerge che, nella migliore

delle ipotesi, l’interessato ha diritto a fr. 6'123.55 (5'879.80 + 37.20 +

75.60

+ 130.95), ossia meno rispetto all’importo complessivo di fr. 6'736.40

già versato.

In conclusione, dal minuzioso esame della documentazione prodotta dalle

parti emerge che l’assicuratore ha versato un importo maggiore rispetto a

quello dovuto e che in alcuni casi ha pure riconosciuto prestazioni che non

avrebbe dovuto nella misura in cui non sono state riconosciute dalla __________

quale infortunio e dunque sarebbero dovute rimanere a carico dell’insorgente

per quanto concerne la parte di franchigia e di aliquota percentuale.

Quanto agli allegati da X/5 a X/7 e da A3.1 a A3.2, da cui

l’insorgente deduce di avere un credito nei confronti dell’assicuratore, va

rilevato che si tratta della contabilità interna dell’interessato stesso e non

sono atti a comprovare che l’assicuratore dovrebbe versargli un importo

maggiore.

2.4.5

Circa i

premi dovuti negli anni dal 2007 al 2010 che, come detto, non sono di per sé

oggetto del contendere (cfr. consid. 2.1) e che l’insorgente chiede di mettere

a carico dell’assicuratore sulla base delle CGA prodotte (doc. A2) nel periodo

in cui non sono stati soluti tramite le prestazioni complementari, va

evidenziato come le CGA prodotte concernono l’assicurazione complementare “per

l’assicurazione di rendita <<Esenzione dal pagamento dei premi>> in

caso di incapacità al guadagno dovuta a malattia o infortunio” alla quale

l’insorgente non è affiliato e di cui pertanto non può beneficiare. Non spetta

inoltre a questo Tribunale, per motivi esposti al consid. 2.1, stabilire se

essi devono essere assunti dalle prestazioni complementari o da altri

assicuratori sociali.

2.5

Va ora

esaminato se l’insorgente ha diritto ad interessi di mora.

Per l'art. 26 cpv. 2 LPGA sempre che l’assicurato si sia pienamente attenuto all’obbligo di

collaborare, l’assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue

prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi

dopo che si è fatto valere il diritto.

Per l’art. 7 cpv. 1 OPGA

l’interesse di mora è del 5% all’anno. A norma dell’art. 7 cpv. 2 OPGA l’interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al

beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo

giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in

cui è stato emesso l’ordine di pagamento.

In concreto la sentenza 35.2010.69

del TCA tramite la quale è stato posto il principio secondo cui la __________

doveva assumersi i costi dell’infortunio del 29 luglio 2006 è stata emessa il

19.

aprile 2011.

L’insorgente ha chiesto

all’assicuratore convenuto di procedere con il recupero delle prestazioni in

data 20 luglio 2011 (doc. 7). Il 18 aprile 2012 il ricorrente ha trasmesso

all’assicuratore copia dello scritto del 16 aprile 2012 della __________ che

afferma di assumersi tutti i costi delle fatture trasmesse fino a quel momento dalla

Cassa malati per il periodo dal 29 luglio 2006 al 7 aprile 2011 (doc. 11). Il

21.

aprile 2012 la cassa ha emesso il riepilogo delle prestazioni (doc. 12)

calcolando un importo di fr. 1'588.35 a favore dell’assicurato, che ha ricevuto

il rimborso il 26 aprile 2012 (doc. 12). La cassa ha pertanto agito celermente

e versato quanto dovuto entro il termine di 12 mesi da quando è stata fatta

valere la richiesta di rimborso (art. 26 cpv. 2 LPGA). Su questo importo non è

dovuto alcun interesse.

Successivamente il 18

maggio 2012 il ricorrente ha scritto all’assicuratore indicandogli i nomi dei

medici per i quali la fattura deve essere trasmessa alla __________ (cfr. doc. A4.11; dr. med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________).

L’assicuratore

con la decisione formale ha affermato che ”non avendo più sentito notizie in

merito alla fattispecie di carattere infortunistico ed avendo ricevuto, a

partire dall’anno 2012, tutte le fatture con la menzione “Malattia”, abbiamo

provveduto, puntualmente, alle nostre incombenze”. Tuttavia, dopo che l’insorgente,

il 18 maggio 2012, ha domandato esplicitamente di “girare” alla __________

per un controllo tutte le fatture che trasmetterà (doc. A4.11), sarebbe

spettato all’assicuratore agire in tal senso per ogni fattura ricevuta. L’insorgente

ha del resto prodotto uno scritto della convenuta del 21 maggio 2012 dove si

precisa: “Da parte nostra faremo il possibile affinché fatture in relazione

all’infortunio vengano inoltrate direttamente alla __________. A tale proposito

la ringraziamo per aver informato in tal senso i suoi medici curanti” (doc.

G9).

Su questo punto il ricorso

deve pertanto essere accolto e l’incarto rinviato all’amministrazione per il

calcolo degli interessi, a partire dal 18 maggio 2012 (data in cui

l’interessato ha chiesto all’assicuratore malattie di verificare con la __________

il debitore dei rimborsi delle fatture trasmesse indicando i fornitori di

prestazioni che di solito intervengono nella cura dei postumi dell’infortuni

del 29 luglio 2006) per ogni singola fattura conformemente a quanto prevedono

gli art. 26 cpv. 2 LPGA e 7 OPGA.

Va qui evidenziato

comunque che l’assicuratore dovrà versare al massimo l’importo di fr. 320.90.

Infatti, la convenuta

nella migliore delle ipotesi per l’insorgente, avrebbe dovuto rimborsare fr.

6'123.55 (cfr. consid. 2.4 e seguenti).

Da questo importo va

dedotto quanto versato il 26 aprile 2012 e meglio fr. 1'588.35.

Sull’importo rimanente di

fr. 4'535.20, se per pura ipotesi di lavoro, si volessero calcolare gli

interessi al 5% dal 18 maggio 2012 fino alla fine del mese in cui

è stato emesso l’ordine di pagamento (dunque giugno

2016) si ottiene un importo arrotondato di fr. 933.75 ([907.04 {ossia 5% di

4'535.20 X 4 anni} + 26.71 {5% di 4'535.20 : 365 giorni per 43 giorni dal 19

maggio 2016 al 30 giugno 2016}).

Dall’importo di fr. 933.75

va dedotto l’ammontare di fr. 612.85 pagato in troppo dall’assicuratore (fr.

6'736.40 – 6'123.55), per un ammontare massimo di interessi a favore

dell’insorgente, nell’ipotesi a lui più favorevole, di fr. 320.90.

2.6

Il diritto ad eventuali spese

di sollecito e di messa in mora, che l’insorgente pretende per ogni singola

fattura rimborsata, va esaminato nell’ambito della richiesta di risarcimento

per torto morale di complessivi fr. 25'000, che dovrebbe comprendere pure i

presunti danni che, secondo l’assicurato, sarebbero stati causati dalla

convenuta la quale, per la tesi dell’insorgente, avrebbe contribuito “al

peggioramento e non sicuro recupero e aiuto al reinserimento del infortunato e

malato” ricorrente “negli ultimi 10 anni” (doc. I).

2.7

Per l’art. 78a

LAMal le pretese di risarcimento dell’istituzione comune, di assicurati e di

terzi secondo l’articolo 78 LPGA devono essere fatte valere nei confronti

dell’assicuratore; quest’ultimo statuisce mediante decisione.

Secondo l’art. 78 cpv. 1

LPGA, gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli

assicuratori rispondono, in qualità di garanti dell'attività degli organi

d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a

un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro

funzionari.

Le condizioni dell’azione

di responsabilità sono l’esistenza di un danno, un atto illecito, ossia la

violazione di una norma scritta o non scritta da parte dell’amministrazione, e

un nesso di causalità tra i due (cfr. U. Kieser, Haftung der

Sozialversicherungsträger nach Art. 78 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2013. – St. Gallen: Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis,

2014, p. 116-121).

L’art. 78 cpv. 1 LPGA

istituisce una responsabilità causale e non presuppone dunque una colpa di un

organo dell’istituto assicuratore (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, n. 1 e

seguenti ad art. 78).

La responsabilità è

inoltre sussidiaria nel senso che essa può intervenire soltanto se la pretesa

invocata non possa essere ottenuta attraverso le procedure amministrativa e

giudiziaria ordinarie in materia di assicurazioni sociali oppure in assenza di

una norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali,

come ad esempio gli articoli 11 LAI, 6 cpv. 3 LAINF o ancora 18 cpv. 6 LAM

(cfr. DTF 133 V 14 consid. 5; Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, n. 1 e seguenti ad

art. 78).

Affinché una

responsabilità secondo l’art. 78 LPGA possa essere ammessa, occorre dunque

valutare se sussiste un atto illecito e, nell’affermativa, un danno come pure

un legame di causalità tra questi due elementi.

2.8

La condizione

dell’illiceità ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LResp (a cui rinvia l’art. 78

cpv. 4 LPGA), suppone che lo Stato, attraverso i suoi organi e i suoi agenti,

abbia violato delle prescrizioni destinate a proteggere un bene giuridico.

Un’omissione può pure costituire un atto illecito, a condizione che esistesse,

al momento determinante, una norma giuridica che sanzionava esplicitamente

l’omissione commessa o che imponeva allo Stato di prendere la misura omessa a

favore del leso; un tale motivo di responsabilità presuppone dunque che lo

Stato abbia una posizione di garante nei confronti del leso e che le

prescrizioni determinanti la natura e l’estensione di questo dovere siano state

violate.

La giurisprudenza ha

parimenti ritenuto illecita la violazione di principi generali del diritto

(cfr. DTF 133 V 14 consid. 8.1 e riferimenti ivi citati), come ad esempio

l’obbligo, per colui che crea una situazione di pericolo, di prendere i

provvedimenti atti a prevenire un danno (cfr. DTF 89 I 483 consid. 6e).

Se l’atto dannoso consiste

nella violazione di un diritto assoluto (quale la vita o la salute, oppure il

diritto di proprietà), l’illiceità è realizzata a priori, senza che sia

necessario verificare se e in quale misura l’autore abbia violato una specifica

norma di comportamento. Al riguardo, si parla d’illiceità nel risultato. Se,

per contro, l’atto dannoso consiste in una violazione di un altro interesse (ad

esempio, il patrimonio), l’illiceità presuppone che l’autore abbia violato una

norma di comportamento avente lo scopo di proteggere il bene giuridico in

questione. Eccezionalmente, l’illiceità dipende dalla gravità della violazione.

Ciò è il caso se l’illiceità risulta da un atto giuridico (una decisione, una

sentenza). In questo caso, la violazione di una prescrizione importante dei

doveri di funzione è di per sé suscettibile d’impegnare la responsabilità dello

Stato (cfr. DTF 132 II 317 consid. 4.1, 123 II 582 consid. 4d/dd).

A titolo di esempio, il

Tribunale federale ha qualificato d’illecito il fatto che, contrariamente alla

prescrizione di cui all’art. 85bis cpv. 2 OAI, un ufficio AI abbia omesso di

trasmettere al datore di lavoro il formulario per la restituzione d’anticipi,

nonostante che il datore di lavoro avesse informato l’ufficio che desiderava

riceverne un esemplare (cfr. DTF 133 V 14).

In una sentenza 5A.8/2000

del 6 novembre 2000 consid. 3, riguardante il caso di un’assicurata che

pretendeva un indennizzo di fr. 50'000 a titolo di riparazione morale per il ritardo con il quale era stata trattata la sua domanda di riqualifica

professionale in ambito AI, il Tribunale federale ha ammesso che il ritardo

ingiustificato a decidere costituisce un atto illecito e che può ledere la

personalità.

2.9

Il danno

giuridicamente riconosciuto consiste nella diminuzione involontaria del

patrimonio. Esso corrisponde alla differenza tra l’ammontare attuale del

patrimonio del leso e l’ammontare che avrebbe questo stesso patrimonio qualora

l’atto dannoso non si fosse prodotto (DTF 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73

consid. 4a, 403 consid. 4a, 543 consid. 2b).

Il danno può presentarsi

sotto forma di una diminuzione dell’attivo, di un aumento del passivo, di un

mancato aumento dell’attivo oppure di una mancata diminuzione del passivo (DTF

128.

III 22 consid. 2e/aa).

La nozione di danno

nell’ambito del diritto pubblico della responsabilità è di principio uguale a

quella vigente nel diritto privato (cfr. STF 2A.362/2000 del 10 dicembre 2001

consid. 3.3 e i riferimenti ivi menzionati). Nel diritto della responsabilità

civile, i costi che la vittima sopporta per la consultazione di un avvocato prima

dell’apertura del processo civile, nella misura in cui questo passo sia

necessario e adeguato, possono costituire una posta del danno, a condizione che

essi non siano stati inclusi nelle ripetibili. Ciò vale anche per i costi

risultanti da un’altra procedura, come per esempio una procedura penale. Se

questa procedura permette d’ottenere delle ripetibili, non è più possibile far

valere una pretesa di risarcimento dei costi di patrocinio nel quadro di

un’ulteriore azione di responsabilità civile (DTF 4C.51/2000 del 7 agosto 2000 consid. 2 pubblicato in SJ 2001 I 153; DTF 117 II 101 consid. 5;

112.

Ib 353 consid. 3a).

2.10

La responsabilità ex art. 78

LPGA presuppone infine la dimostrazione dell’esistenza di un nesso di

causalità naturale e adeguata.

Il nesso di causalità

adeguata è dato se, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza

generale della vita, l’agire illecito è atto a causare oppure a favorire il

risultato che si è effettivamente prodotto (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, n.

1.

eseguenti ad art. 78).

La relativa giurisprudenza

non è oltremodo rigida. Non è richiesta una prova rigorosa ma è sufficiente che

il tribunale maturi la convinzione che un determinato andamento dei fatti

s’impone con verosimiglianza preponderante (cfr. Kieser, Haftung, op.cit., p.

120).

Il nesso di causalità

adeguata può essere escluso, ovvero interrotto, quando un’altra causa

concomitante - la forza maggiore, la colpa di un terzo oppure la colpa della

vittima - costituisce una circostanza assolutamente eccezionale o appare

straordinaria al punto tale da non essere prevedibile. Di per sé,

l’imprevedibilità dell’atto concomitante non è sufficiente per interrompere il

rapporto di causalità adeguata. È inoltre necessario che questo atto abbia

un’importanza tale da imporsi quale causa più probabile e più immediata

dell’evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che

hanno contribuito a produrlo, in particolare il comportamento dell’autore (DTF

133.

V 14 consid. 10.2 e riferimenti ivi citati).

2.11

In primo luogo

va evidenziato che l’assicuratore avrebbe dovuto emettere una decisione formale

direttamente impugnabile al TCA, senza passare per l’opposizione (cfr. art. 78

cpv. 4 LPGA).

Rilevato che

l’assicurato ha comunque potuto rivolgersi al TCA contro la decisione su

opposizione, salvaguardando in questo modo i suoi diritti e non subendo alcun

nocumento, la questione non merita ulteriore disamina.

Nel merito,

questo Tribunale rileva che non vi è alcun atto illecito da parte della Cassa

convenuta, né è ravvisabile un danno subito dall’insorgente se non,

eventualmente, quello comunque risarcito tramite gli interessi per non aver

dato seguito alla richiesta dell’insorgente di verificare puntualmente tutte le

fatture trasmesse all’assicuratore.

L’assicuratore

nelle due occasioni in cui è stato interpellato esplicitamente circa il

rimborso dei costi a carico dell’assicuratore infortuni e meglio nel luglio

2011.

(doc. 7; cfr. anche scritto del 4 luglio 2011, allegato al doc. A4.9) e

nel febbraio e marzo 2016 (doc. 13 e 14), ha sottoposto in tempi brevi la

fattispecie alla __________ e dopo aver ricevuto la presa di posizione dell’assicuratore

contro gli infortuni ha versato celermente gli importi calcolati al ricorrente

(scritto del 16 aprile 2012 della __________, calcolo del 21 aprile 2012

dell’assicuratore ed accreditamento del 26 aprile 2012 dell’importo di fr.

1'588.35 [doc. 11 e 12]; scritto del 26 aprile 2016 della __________, calcolo

con decisione formale del 17 maggio 2016 ed accreditamento dell’importo di fr.

5'148.05 il 9 giugno 2016 [doc. 15, 16 e 21]). Ritenuto che la sentenza 35.2010.69

tramite la quale questa Corte ha condannato la __________ ad ammettere la

propria responsabilità relativamente all’evento infortunistico del luglio 2006

e le ha rinviato gli atti affinché stabilisse l'importo delle prestazioni dal

profilo materiale e temporale è stata emessa il 19 aprile 2011, l’assicuratore

malattie, fino alla conoscenza della citata pronunzia, al più tardi nel corso

del mese di luglio 2011, non poteva far altro che rimborsare le fatture

trasmessegli dall’assicurato. Per quanto concerne il periodo successivo il

presunto danno subito dal ricorrente causato dalla mancata immediata

trasmissione delle fatture dall’assicuratore alla __________ è risarcito

tramite il pagamento degli interessi.

Del resto,

l’insorgente, come rilevato nei considerandi precedenti, ha ottenuto un importo

maggiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto, con l’eventuale eccezione

degli interessi che vanno ancora calcolati.

Nemmeno le

spese dell’avvocato che lo ha rappresentato nell’ambito della procedura contro

la __________ e le spese di sollecito, di mora od altre spese vive relative

agli sforzi messi in atto per recuperare il dovuto presso l’assicuratore contro

gli infortuni possono essere messi a carico della convenuta. Né possono essere

caricati costi di mora o sollecito al gruppo __________. CO 1, ed in precedenza

__________, hanno rimborsato le pretese fatte valere dall’assicurato e dopo

essere venuti a conoscenza della sentenza cantonale 35.2010.69 del 19

aprile 2011 si sono immediatamente prodigati per recuperare i costi delle prestazioni

a carico della __________ e restituire al ricorrente quanto da lui pagato in

troppo.

L’interessato

non può neppure ottenere dall’assicuratore una “ricompensa” per avergli

fatto recuperare i soldi delle prestazioni a carico dell’assicurazione contro

gli infortuni, non esistendo una base legale in tal senso.

Infine,

circa la richiesta di condannare l’assicuratore malattie ad un

risarcimento perché avrebbe contribuito “al peggioramento e non sicuro

recupero e aiuto al reinserimento del infortunato e malato” ricorrente “negli

ultimi 10 anni”, va rilevato che agli atti non sono stati prodotti

documenti a sostegno della sua tesi. Non sono infatti ravvisabili comportamenti

dell’assicuratore malattie che avrebbero contribuito a peggiorare la sua salute.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto l’assicurato non ha diritto ad alcun risarcimento per torto

morale.

2.12

L’assicuratore chiede al TCA

di convocare le parti per un’udienza di discussione (doc. III). Il ricorrente

non si oppone. Con lo scritto del 21 ottobre 2016, trasmesso al Tribunale per

conoscenza, l’assicurato accenna del resto a possibili udienze che si

potrebbero tenere presso il TCA (doc. XIII).

Questo

Tribunale rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza ledere il

diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1

CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 5.3; sentenza

8C_665/2014 23 marzo 2015, consid. 4; sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25

gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del

21.

agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr.

pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo

stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica”

(doc. III, pag. 6: l’assicuratore “propone a codesto lod. Tribunale di

indire un’udienza di discussione […]”), questo TCA rinuncia all’audizione

delle parti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza

del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29

maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi

[…] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente

per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Questo Tribunale rinuncia

pure all’assunzione di ulteriori prove, essendo quelle prodotte sufficienti per

decidere nel merito della vertenza.

Va qui rammentato che conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata nella misura in cui respinge la richiesta di versare

interessi è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per il calcolo

conformemente al consid. 2.5, ritenuto che l’insorgente ha al massimo diritto ad

un ulteriore importo di fr. 320.90. Per il resto il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti