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Decisione

36.2016.95

Richiesta di indennità giornaliere respinta poiché l'assicuratore ha agito correttamente sulla base delle perizie effettuate

7 novembre 2016Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i campi delle assi-curazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia (DTF 123 V

233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF

114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Quindi, se da un lato la

graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,

dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è

ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del

danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso

d'incapacità durevole nella professione prece-dentemente esercitata, è obbligo

dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi

diversi, ragionevolmente esigibili.

Del resto, deve essere

ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio

della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti (Peter, Die

Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi

citata).

A questo proposito va

rammentato che per l’art. 21 cpv. 4 LPGA le prestazioni possono essere temporaneamente

o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una

sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato

termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto

gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un

provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che

promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova

possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti

d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.

2.4. In concreto il ricorrente è

stato visitato, oltre che dal proprio medico curante, dr. med. __________ e dai

medici della Clinica di __________ di __________, dai medici fiduciari

dell’assicurazione, dr. med. __________, dr. med. __________ e dr. med. __________.

Nel referto del 28 gennaio

2015 il dr. med. __________, FMH neurologia, dopo aver visitato l’insorgente il

27 gennaio 2015, ha descritto l’anamnesi personale e famigliare del ricorrente,

ha riassunto il dossier medico ed i dati sociali, gli esiti degli esami

effettuati ed ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di

scompenso muscolare a livello delle spalle con coinvolgimento molto probabili

dei muscoli rotatori delle capsule, senza deficit neurologici, con

sintomatologia algica dipendente dal carico fisico e dai movimenti coinvolti,

indicando che possibili altri coinvolgimenti muscolo-scheletrici sono da

valutare dal punto di vista ortopedico, nonché sindrome cervicale e

cervico-cefalica bilaterale con limitazioni discreta dei movimenti di

rotazione, di estensione e flessione, con irradiazione del dolore verso la

testa. Lo specialista ha inoltre diagnosticato la presenza di una sindrome

irritativa C7 bilaterale con probabile anche componente C8 senza influsso sulla

capacità lavorativa (doc. 6).

Circa la capacità

lavorativa in attività adatta al suo stato di salute, ossia “lavori che non

richiedono che uno sforzo fisico leggero con le estremità superiori e solo

necessità limitata di eseguire attività ripetitive con le estremità superiori,

lavori non necessitanti di posizioni estreme delle spalle, delle braccia e del

collo” il dr. med. __________ ha affermato che al ricorrente possono essere

esatte 6 ore di lavoro al giorno, con possibilità di raggiungere dopo un certo

tempo le 8 ore, ossia nella misura dell’80%, con possibilità di raggiungere il

100% “dopo un certo tempo”. Ciò a partire del 15 settembre 2014.

Il 7 agosto 2015 la dr.ssa

med. __________, medico ospedaliero assistente, attiva presso la Clinica __________

di __________, dove il ricorrente ha soggiornato dal 2 al 27 giugno 2015, confermata

l’incapacità lavorativa totale dell’interessato nella precedente attività, ha

rilevato che “per quanto riguarda un’attività adeguata e rispettosa delle

risorse come prima definite, ovvero con la possibilità si sollevare/trasportare

carichi fino a 25 kg, limitando torsioni del rachide e lavori che richiedano

costantemente l’utilizzo degli arti superiori sopra l’asse delle spalle, con

una postura alternata (assisa e i piedi), il paziente è abile al 100%”

(doc. 10).

Il 21 ottobre 2015 il dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, su richiesta

dell’assicuratore, ha visitato l’insorgente. Lo specialista nel referto del 29

ottobre 2015, dopo aver descritto l’anamnesi, i dati sociali, l’evoluzione dei

disturbi psichici, gli esami effettuati, ha stabilito che dal lato psichiatrico

non vi è alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. 13) ed ha

affermato:

"

(…) Durante il ricovero presso la

clinica di __________ di __________ lo scorso giugno è stato visto in

consulenza dal dr. __________, psichiatra, il quale avrebbe diagnosticato una

sindrome da disadattamento, del dolore cronico e consigliato una terapia

medicamentosa con Lyrica e Cymbalta. Al momento della visita odierna

l’assicurato non ha presentato né disturbi del tono dell’umore né sintomi da un

disturbo d’ansia in atto. Pertanto non sono in grado di confermare una sindrome

da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva come intuisco sia stata

diagnosticata il giugno scorso dal dr. __________.

Anche per quanto riguarda la sindrome del dolore

somatoforme rispettivamente dolore cronico non sembrano essere accolti i

criteri fondamentali per porre diagnosi di disturbo somatoforme ICD-10 F 45.0,

in quanto da un punto di vista neurologico e reumatologico sono comunque

confermate delle alterazioni fisiche seppure di grado lieve rispettivamente non

si è evidenziato il cosiddetto fenomeno del doctor shopping, cioè

l’assicurato non si è rivolto a vari specialisti nel tentativo di trovare una

spiegazione al suo dolore. In pratica l’assicurato dichiara di essere stato

visto regolarmente solo dal generalista dr. __________, rispettivamente di

avere avuto una visita con uno specialista ORL per un problema all’udito e con

un oftalmologo per un problema di vista. L’assicurato non ha riferito il

problema d’udito come significativo e nonostante abbia dichiarato un

arrossamento all’occhio sx, egli al termine del colloquio si è soffermato su un

problema di vista da lontano che ha risolto con l’acquisto di un paio

d’occhiali per guardare la televisione.

Da valutare tuttavia il problema di memoria per fatti

recenti, l’assicurato ha dichiarato di dover scrivere tutte le cose su un

calendario, che è stato approfondito con una valutazione e test specifico.

(…)

Dal punto di vista psichiatrico non ho elementi per

confermare alcun periodo d’inabilità lavorativa presente o pregressa. Per la

problematica di memoria evocata dall’assicurato che sarebbe alla base

attualmente della presa a carico psichiatrica, questa non è stata confermata da

Test TOMM il 29.10.2015.” (doc. 13)

Il 22 marzo 2016

l’insorgente ha prodotto un attestato del dr. med. __________, Capoclinica __________,

__________ dove figura:

"

(…) certifico di seguire da giugno

di 2015 il paziente sopra citato per una diagnosi di disturbo dell’adattamento

alla sintomatologia per cui giungeva al ricovero presso la Clinica di __________

di __________.

Allo stato attuale, dopo l’ultima visita effettuata in

data 22.03.2016, persiste la sintomatologia dolorosa nota al collo e alle

braccia. Continuerebbero le “scosse” alle ginocchia, dolori agli alluci,

cefalea, vertigini e acufene a orecchio sx. A causa della sintomatologia algica

riferisce facile affaticabilità con necessità di riposarsi spesso e

impossibilità di stare in piedi per più di un’ora.

Riferisce di assumere regolarmente la terapia con

Cymbalta (60 mg/die) e Lyrica (300 mg/die). Riporta sonno disturbato dai dolori

e dall’acufene.

Il tono dell’umore permane deflesso (in assenza di

ideazione auto-eterolesiva). L’umore viene definito dal paziente come molto

dipendente dall’andamento della sintomatologia dolorosa, influenzato dagli

impedimenti fisici che hanno fortemente limitato e compromesso il funzionamento

(lavorativo in primis) e la qualità di vita del Sig. RI 1. Il paziente risulta

molto preoccupato anche per la situazione economica.” (doc. 25)

Il

22 marzo 2016 il curante, dr. med. __________ medicina generale FMH, ha

affermato:

"

(…)

Il suo stato di salute psico-fisico rimane molto

precario malgrado la sua lunga inabilità lavorativa.

Ha sfruttato tutte le possibilità terapeutiche:

-intensa terapia riabilitazione a livello stazionario

-intensa fisioterapia ambulatoriale

-sostegno psicologico-psicoterapeutico

-analgesia medicamentosa importante

-terapia medicamentosa complessa per il sistema

nervoso

Tutte queste misure elencate permettono al paziente di

avere un po’ meno dolori.

Ma anche senza lavorare ha poca energia, è

costantemente limitato nei movimenti dei dolori in tutto il corpo, è rallentato

nei movimenti.

Questa sindrome del dolore cronico non gli permette

più di eseguire un attività lavorativa fisica qualsiasi.

La depressione reattiva lo mette ulteriormente in

difficoltà.

E’ disperato, sapendo che non potrà riprendere il suo

lavoro e avendo l’incertezza del suo futuro assicurativo-finanziario.

Non vedo un’alternativa ad una rendita AI completa.”

(doc. 26)

Il

25 aprile 2016 il dr. med. __________ ha preso posizione sul certificato del

dr. med. __________, affermando:

"

(…)

Lo psichiatra si esprime su disturbi soggettivi,

“continuerebbero le scossa alle ginocchia… riferisce facile

affaticabilità…l’umore viene definito dal paziente come molto dipendente dalla

sintomatologia dolorosa”. Infine, “il paziente risulta molto preoccupato anche

per la situazione economica.” E’ assente una valutazione esaustiva ed oggettiva

di status, diagnosi e prognosi: anche la terapia medicamentosa è riferita in

via soggettiva, “riferisce di assumere Cymbalta e Lyrica”. Noto come in

occasione della mia valutazione dello scorso 21.10.2015 era stata oggettivata

dalla testistica una significativa tendenza all’aggravazione dei sintomi.

In conclusione, in assenza di fatti oggettivamente

nuovi rispettivamente modificazioni verosimili dello status da me osservato,

non ho elementi per modificare la mia precedente presa di posizione” (doc. 29)

Il 9

maggio 2016 l’insorgente, sempre su richiesta dell’assicuratore, è stato

visitato anche dal dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e

riabilitazione FMH, il quale, dopo aver descritto l’anamnesi, lo stato

reumatologico e lo stato neurologico periferico, ha posto la diagnosi di

sindrome cervicovertebrale e –cefalica/brachiale bilaterale cronica e sindrome

lombovertebrale e –spondilogena cronica in/con turbe statiche modiche del

rachide (ipercifosi toracale, scoliosi a S, non decompensata, sinistroconvessa

in sede toracale), alterazioni degenerative lievi (RM del rachide in toto del

24.04.2015), cervicale: discopatia C6/7 con piccola protrusione; spondilosi,

lombare: spondilosi tra L1 e L3; spondilatrosi tra L3 e S1, discreta

poliartrosi delle dita (interfalageali distali, radio-carpica sinistra?),

sindrome del dolore cronico coinvolgendo l’apparato locomotorio senza

corrispondente correlato morfologico; non criteri per fibromialgia;

ipertensione arteriosa in trattamento; sovrappeso.

Lo

specialista, che rileva, a pag. 2, come “il caso è stato segnalato all’AI,

con tre incontri e corsi formativi avvenuti. Per intanto la pratica sarebbe in

sospesa”, ha concluso affermando che “per il lavoro di capocantiere

nella pavimentazione il signor RI 1 è stato dichiarato inabile al lavoro al

100% (Clinica di __________, medico curante), valutazione con la quale concordo

sostanzialmente anche se permane una certa caricabilità fisica che dal profilo

medico-teorico potrebbe anche essere sfruttata anche nel lavoro svolto ma non

oltre alla misura del 30% (non realizzabile sul piano pratico). Per un’attività

rispettosa alle limitazioni stabilite sopra egli risulta invece dal profilo

reumatologico-ortopedico abile in forma normale (100% per rendimento e

presenza) e questo da subito. Nel mio esame non ho riscontrato patologie

somatiche non di mia competenza che potrebbero spiegare il vissuto del paziente”

(doc. 30).

Il

24 giugno 2016 il dr. med. __________, capoclinica __________, ha affermato:

"

(…)

Ad oggi, dopo l’ultima visita effettuata in data

24.06.2016, persiste con riferito aggravamento la sintomatologia dolorosa nota

al collo e alle braccia, dolori alle anche, alle gambe, alle ginocchia,

sensazione di “scosse” alle ginocchia, alle braccia, al collo; continuerebbero

anche cefalea, vertigini (soprattutto mattutine appena alzato) e acufene

all’orecchio sx. A causa della sintomatologia algica riferisce facile

esauribilità fisica con impossibilità a stare in piedi per più di un’ora. Il

tono dell’umore risulta particolarmente deflesso nonostante l’aumento di Cymbalta

da 60 a 90 mg/die; presenti apatia, abulia, anedonia, insonnia, difficoltà di

concentrazione, visione pessimistica del futuro. Il sonno sarebbe sempre

disturbato dai dolori e dall’acufene.

La modificazione del funzionamento personale (con

inabilità lavorativa del 100%), la conseguente compromissione della qualità di

vita e le preoccupazioni di natura economica sono tutti fattori scatenanti di

questa reazione depressiva importante” (doc. 31)

Il 10

settembre 2016 il dr. med. __________ ha preso posizione sull’intera

fattispecie, affermando:

"

(…)

Premessa: il ruolo e il giudizio del medico curante

viene spesso sottovalutato o non preso nelle questioni assicurative di problemi

cronici, poiché viene considerato di parte o alleato amico del paziente.

Conoscendo però un paziente da tanti anni, mi permetto

un giudizio più globale (fisico, psicologico, mentale, socio-famigliare).

Osservazioni: conosco il Signor RI 1 dal 1993. Fino al

2014 l’avevo visto raramente (12 consultazioni in 20 anni, sempre per problemi

acuti). In quelle occasioni o sempre visto un uomo forte, dinamico, senza mai

lamentarsi del suo lavoro pesante come capo squadra sulle strade.

Dal 2014 vedo un paziente trasformato e che si è

consumato completamente a livello fisico. La sofferenza fisica estrema (dolori,

affaticamento) la portato in una situazione di disperazione e depressione.

Malgrado le terapie multiple e innumerevoli degli

ultimi anni (terapie stazionarie, ambulatoriali, medicamentose) è rimasta una

sofferenza fisica e psichica importante.

Anche la farmacoterapia pesante con 90 mg Cymbalta e

300 mg Lyrica non ha migliorato il suo stato psicofisico.

La perizia reumatologica del Dr. __________ valuta lo

stato funzionale dello scheletro del Signor RI 1. Ma evidentemente, e non è il

suo compito, non è in grado di valutare la sua sofferenza ed il suo rendimento.

Un perito dovrebbe poter osservare il paziente durante il suo lavoro per un

periodo di qualche giorno.

Il costante sostegno psicologico-psichiatrico non ha

neanche migliorato il suo stato di salute, poiché il paziente è dominato oltre

ai dolori anche della insicurezza economica per lui e per la sua famiglia.

Ho potuto osservare (da lontano) il paziente in più

occasioni in piazza a __________. Si muove a rallentatore, da l’immagine di una

persona malata e sofferente.

Da notare anche i ricoveri d’urgenza presso l’Ospedale

__________ a __________, l’ultimo ricovero dal 22.7 al 25.7 2016.

Proposte:

1.Una perizia psichiatrica e neuro-psicologica è

indicata per valutare meglio la sofferenza del paziente

Considerandi

2.

La valutazione del sottoscritto, specialista in

medicina generale FMH, esperienza professionale di 36 anni (9 anni in ospedale,

27.

nel proprio studio), deve essere presa in considerazione.

3.

Il paziente non è in grado di riprendere un lavoro

qualsiasi, neanche a tempo parziale, per un periodo indeterminato.” (doc. B)

2.5

Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi

in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;

SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA

(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25

febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33

segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circo-stanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF

130.

V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il

medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve

anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27

settembre 2001).

2.7

Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo

per mettere in dubbio la valutazione dei medici fiduciari, dr. med. __________ (doc.

13) e dr. med. __________ (doc. 30), che hanno visitato l’insorgente ed hanno

stabilito che l’interessato, in attività leggere e confacenti al suo stato di

salute, è completamente abile al lavoro.

Tali valutazioni sono da

considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Gli specialisti si sono

espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa a loro disposizione ed hanno

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti

dalla visita effettuata presso di loro.

Ai referti va attribuita

piena forza probante.

2.7.1

Per quanto concerne più

particolarmente l’aspetto psichiatrico il dr. med. __________, FMH psichiatria

e psicoterapia, dopo aver visitato il 21 ottobre 2015 dalle 16:15 alle 17:15 l’insorgente,

in un referto di 9 pagine, motivato e privo di contraddizioni, ha rilevato

l’assenza di qualsiasi patologia, perlomeno a partire dalla data dell’esame

specialistico. Il dr. med. __________ è giunto a tale conclusione dopo aver

sottoposto il ricorrente ad una visita approfondita e ad un test (TOMM),

indicato per riconoscere autentici disturbi di memoria da aggravazione/simulazione.

Dai risultati del test lo specialista ha potuto escludere disturbi di memoria a

breve-medio termine ed ha confermato la capacità dell’insorgente di impegnarsi

con la dovuta concentrazione, attenzione per un tempo prolungato in un’attività

nuova e che richiede un discreto impegno cognitivo. Egli ha inoltre confermato

l’assenza di limitazioni di esclusiva origine psichica presenti o pregresse in

qualsiasi attività compatibile con eventuali limiti funzionali somatici.

I certificati del 22 marzo

2016.

(doc. 25), su cui il dr. med. __________ ha preso posizione (doc. 29) e

del 24 giugno 2016 (doc. 31), del dr. med. __________, capoclinica presso il

servizio di psichiatria e di psicologia medica di __________, non sono atti a

sovvertire le valutazioni del medico fiduciario. Il curante non fonda infatti la

sua diagnosi sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. sentenza 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49), ma si limita a sostenere che l’insorgente è affetto da un disturbo

dell’adattamento alla sintomatologia per la quale giungeva al ricovero presso

la Clinica di __________ di __________ nel giugno 2015 (doc. 25). Il dr. med. __________,

sulla base di esami approfonditi, ha tuttavia escluso la presenza di una

qualsiasi patologia psichiatrica come descritta dal dr. med. __________ (cfr.

doc. 13, pag. 6: “[…] Al momento della visita odierna l’assicurato non ha

presentato né disturbi del tono dell’umore né sintomi da un disturbo d’ansia in

atto. Pertanto non sono in grado di confermare una sindrome da disadattamento

con reazione mista ansioso-depressiva come intuisco sia stata diagnosticata il

giugno scorso dal dr. __________”) e quest’ultimo si sofferma sui disturbi

soggettivi dell’insorgente senza indicare una valutazione oggettiva di status,

diagnosi e prognosi e senza prendere posizione, in maniera qualificata, sulle

convincenti e motivate valutazioni del medico fiduciario. Il curante fa del

resto riferimento anche alla preoccupazione del ricorrente per la situazione

economica, ossia ad elementi estranei alla patologia.

Neppure i certificati del

22.

marzo 2016 (doc. 26) e del 10 settembre 2016 (doc. B), dell’altro medico

curante, dr. med. __________, FMH medicina generale, apportano particolari

elementi di novità. Del resto, oltre a non essere specialista in psichiatria,

il curante non pone una diagnosi sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente e si limita ad una descrizione

degli elementi soggettivi riferiti dal paziente. Anch’egli fa inoltre

riferimento alle difficoltà economiche del ricorrente, che tuttavia esulano da

una corretta valutazione della patologia psichica (doc. B: “[…] poiché il

paziente è dominato oltre ai dolori anche dalla insicurezza economica per lui e

per la sua famiglia”).

Ne segue che a giusta

ragione l’assicuratore ha concluso che l’insorgente non è affetto da alcuna

patologia psichica.

2.7.2

Circa l’aspetto reumatologico,

il 7 agosto 2015 la dr.ssa med. __________, medico ospedaliero assistente,

attiva presso la Clinica di __________ di __________, dove l’assicurato è stato

degente dal 2 al 27 giugno 2015, confermata l’incapacità lavorativa totale del

ricorrente nella precedente attività, ha rilevato che “per quanto riguarda

un’attività adeguata e rispettosa delle risorse come prima definite, ovvero con

la possibilità si sollevare/trasportare carichi fino a 25 kg, limitando

torsioni del rachide e lavori che richiedano costantemente l’utilizzo degli

arti superiori sopra l’asse delle spalle, con una postura alternata (assisa e i

piedi), il paziente è abile al 100%” (doc. 10). La conclusione non si

scosta molto da quella del medico fiduciario dr. med. __________, FMH

neurologia, il quale aveva indicato, il 28 gennaio 2015, circa le attività

leggere, che dopo un periodo di capacità lavorativa all’80%, l’interessato

avrebbe acquisito una totale capacità lavorativa (doc. 6).

Questa valutazione è poi

stata confermata dal dr. med. __________, specialista in reumatologia che nel

referto, di 12 pagine, del 9 maggio 2016, motivato e privo di contraddizioni,

dopo un approfondito esame dell’intera documentazione medica e dopo aver

visitato l’insorgente, ha spiegato per quale motivo l’interessato è completamente

abile al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, ivi

descritte (tra cui la possibilità, ridotta, di sollevare pesi fino a 25 kg;

cfr. doc. 30, pag. 10), rilevando che nella precedente attività vi sarebbe pure

una capacità lavorativa residua (non realizzabile sul piano pratico) pari al

30% (doc. 30).

Le predette valutazioni

non sono state smentite da alcuno specialista. Certo, il ricorrente ha prodotto

dei certificati del proprio curante, dr. med. __________, del 22 marzo 2016

(doc. 26) e del 10 settembre 2016 (doc. B), che valuta in maniera diversa la

capacità lavorativa dell’assicurato. Il curante, al quale va giustamente

riconosciuta una grande esperienza nel campo medico e che conosce l’insorgente

dal 1993, non ha tuttavia apportato elementi medici oggettivi che possano

sovvertire le conclusioni della dr.ssa __________, attiva presso la Clinica di __________

di __________ e del dr. med. __________, il quale ha redatto un referto di 12

pagine, completo, privo di contraddizioni, che prende in esame tutti i mali di

cui si lamenta l’insorgente, che ha valutato tutta la documentazione medica

messagli a disposizione e che ha rilevato come “nel mio esame non ho

riscontrato patologie somatiche non di mia competenza che potrebbero spiegare

il vissuto del paziente” (doc. 30).

A questo proposito, il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la

differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la

diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di

perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza

9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio

2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Al ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Quanto all’accenno del

curante al ricovero d’urgenza avvenuto dal 22 al 25 luglio 2016 presso

l’Ospedale __________ di __________ (__________), va evidenziato che il diritto

alle indennità giornaliere si è esaurito proprio il 22 luglio 2016 per cui

eventuali peggioramenti dello stato di salute da quella data non hanno più

alcun rilievo (cfr. doc. D: “[…] Il 22.7.2016 lei raggiungerà il massimo del

diritto a prestazioni e non sarà pertanto più legittimato a percepire ulteriori

indennità”; cfr. anche petitum del ricorso, nonché la decisione formale in

fine: “[…] Considerando che è stato ritenuto totalmente abile al lavoro,

richiamiamo la sua attenzione sul diritto di passare all’assicurazione

individuale (nella misura del 63% [ndr: dopo l’emissione della decisione su opposizione

del 57%], senza riesame del rischio, se si annuncia entro il termine di 90

giorni a contare dal giorno dell’uscita dell’assicurazione collettiva […]”).

In queste condizioni,

ritenuto che la documentazione medica prodotta dalle parti è sufficiente per

decidere nel merito della vertenza, la richiesta di sottoporre l’assicurato ad

una perizia psichiatrica e neuropsicologica va respinta.

Va ancora rilevato che in

coda al ricorso l’insorgente accenna al doc. E, ossia al “Rapporto __________

del 4 agosto 2016”, non allegato, ed indica che “purtroppo arrivato via

fax incompleto, lo studio del dr. __________ essendo chiuso lo faremo pervenire

a stretto giro di posta dalla riapertura in data 19 settembre 2016” (doc.

I, pag. 5). L’assicurato, tuttavia, il 7 ottobre 2016 ha scritto al TCA

affermando di non avere altri mezzi di prova da proporre (doc. V). Un richiamo

del referto del 4 agosto 2016 risulta pertanto superfluo.

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.7.3

Alla luce di quanto sopra

esposto occorre concludere che a giusta l’assicuratore ha ritenuto che

l’interessato al più tardi dal momento dell’emissione della decisione formale

(27 novembre 2015) era completamente abile al lavoro in un’attività leggera ed

adatta al suo stato di salute e pertanto gli andava concesso, come è stato

fatto, un termine, in concreto di 4 mesi, durante il quale continuare a versare

le indennità al 100%, per adattarsi al suo nuovo stato di salute, conformemente

a quanto prevede la giurisprudenza federale.

Il TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti

dai 3 ai 5 mesi dall'intimazione dell'assicuratore per la ricerca

di un nuovo impiego (sentenza K64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V

289.

consid. 5b, 111 V 239 consid. 2a con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a; Gebhard Eugster, Zum Leistungsrecht der

Taggeldversicherung nach KVG, in LAMal-KVG, Losanna 1997, pag. 519). Il periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr.

tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente

riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha

tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi

la durata del periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle

circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età

dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF

114.

V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza

citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro

determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV

112.

pag. 123 consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile

periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte

dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti

a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ

2000.

II pag. 440).

In concreto

l’assicuratore, con decisione del 27 novembre 2015 ha assegnato al ricorrente

un termine scadente il 26 marzo 2016 per trovare un’occupazione confacente al

suo stato di salute.

Questo TCA,

ritenuta l’età dell’insorgente (nato nel 1960), i limiti funzionali descritti dal

dr. med. __________ e la capacità lavorativa totale in attività leggere ritiene

che la decisione dell’assicuratore anche su questo punto sia corretta e vada

confermata.

2.8

Nell'ambito dell'assicurazione d'indennità

giornaliera, in applica-zione del principio secondo cui l'assicurato deve fare

tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal

danno alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in

attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla

salute (sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009). Con sentenza pubblicata in

RAMI 1989, p. 106ss., la nostra Alta Corte federale ha stabilito che, per il

diritto all'indennità ex art. 12bis LAMI, qualora un cambiamento di professione

si imponga, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto

assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapa­ci­tà parziale,

determinante diventa l'entità del danno residuo (RAMI 1989, p. 106ss.; RAMI

1994, p. 113ss.).

In tale ipotesi va, cioè,

considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza

la malattia nella precedente professione e il reddito che, invece, è realizzato

o potrebbe essere ragio­nevolmente esatto nella nuova professione (DTF 114 V

287.

consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss.).

In concreto il ricorrente,

di per sé, non contesta, neppure in via abbondanziale (cfr. doc. I), i

parametri del calcolo effettuato dall’assicuratore che giunge, dopo aver

raffrontato, conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. sentenza

32.2015.114

del 27 giugno 2016, consid. 2.9.1 e seguenti), il reddito da

invalido con quello da valido ed aver effettuato una deduzione sociale del 15%,

ad un grado d’incapacità di guadagno del 43%, come del resto chiesto in via

subordinata con l’opposizione alla decisione formale (doc. 27: in via

principale il ricorrente chiedeva che venisse tenuto conto di un’incapacità

lavorativa del 20% in attività leggera e confacente) che va pertanto

confermato.

In queste condizioni il

ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso

è respinto.

2.Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti