36.2016.95
Richiesta di indennità giornaliere respinta poiché l'assicuratore ha agito correttamente sulla base delle perizie effettuate
7 novembre 2016Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.95
cs
Lugano
7 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 luglio 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1960, da
ultimo capocantiere edile, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso
di malattia presso CO 1 (di seguito: CO 1) per il tramite del proprio datore di
lavoro, __________.
1.2. Il 3 settembre 2014 __________
ha notificato, per RI 1, un’inabilità lavorativa del 100% con effetto dal 28
agosto 2014 (doc. 2). All’assicurato, inabile al lavoro al 50% dal 15 settembre
2014 al 14 dicembre 2014, poi nuovamente al 100% dal 15 dicembre 2014 (doc. 4,
5 e 6), sono state versate le prestazioni pattuite.
1.3. Il 23 febbraio 2015 RI 1 ha
inoltrato una richiesta di prestazioni dell’AI (doc. 14).
1.4. Dopo aver sottoposto l’assicurato
ad alcune visite medico-sanitarie ad opera del dr. med. __________, del dr.
med. __________ e del. dr. med. __________, con decisione su opposizione del 15
luglio 2016, in parziale riforma della decisione formale del 27 novembre 2015, CO
1 ha stabilito che all’interessato, dopo il periodo di adattamento di 4 mesi, dal
27 marzo 2016 sarebbero state versate indennità giornaliere calcolate sulla
base di un’incapacità di guadagno del 43% (doc. A).
1.5. RI 1, rappresentato dal
sindacato RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione,
chiedendo il versamento delle prestazioni al 100% (ossia la differenza del 57%)
dal 27 marzo 2016 sino al suo esaurimento il 22 luglio 2016 (doc. I).
L’interessato rileva di essere completamente inabile al lavoro dal 14 dicembre
2014 e di voler contestare l’interruzione del versamento delle prestazioni dal
27 marzo 2016, al termine del periodo di adattamento di 4 mesi assegnatogli
dall’assicuratore che lo ritiene completamente abile al lavoro e che gli ha
versato, da quella data, prestazioni nella misura del 43%. Sulla base delle
valutazioni del proprio medico curante, dr. med. __________, l’insorgente
chiede l’allestimento di una perizia psichiatrica e neuro-psicologica. Egli
rileva inoltre che, essendo completamente inabile al lavoro, non ha potuto
iscriversi all’assicurazione contro la disoccupazione e da marzo 2016 è al
beneficio di prestazioni assistenziali in attesa della decisione dell’UAI
presso cui è stata inoltrata una richiesta di prestazioni.
1.6. Con risposta del 27 settembre
2016 l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.7. Il 7 ottobre 2016
l’insorgente ha affermato di non avere altri mezzi di prova da proporre (doc.
V).
2.1. Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è
considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che
non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica
oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al
lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra
professione o campo d’attività.
È considerata incapacità al guadagno la perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle
cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 LPGA).
2.2. Per quanto concerne
l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede
che:
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera o che
vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i
65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un
assicuratore ai sensi dell'articolo 68.
2 Esse possono
scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3 L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma
d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate
da:
a. datori di lavoro, per sé stessi e per i propri
dipendenti;
b. associazioni
di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i
dipendenti dei loro membri;
c. associazioni di dipendenti, per i propri
membri.".
Giusta l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare
dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione.
A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità
giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta
di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto
nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio
del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva
riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia
stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è
tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata
minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata,
per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900
giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente
indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta
la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4
LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia
ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo
69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720
indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle
indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
2.3. Secondo la giurisprudenza
sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche
all'attuale art. 72 LAMal (RAMI
1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per
motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può
farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale
attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).
L'art.
6 LPGA definisce incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività.
L'allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza
sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno
2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La questione a sapere se
esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del
diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal
medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se
il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli
tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI
1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità
lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da
motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente
richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di
guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa
considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato.
L'incapacità di lavoro,
invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure
l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria
professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, pag. 228).
In relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche
nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti
Fatti
i campi delle assi-curazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia (DTF 123 V
233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF
114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Quindi, se da un lato la
graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,
dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del
danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso
d'incapacità durevole nella professione prece-dentemente esercitata, è obbligo
dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente esigibili.
Del resto, deve essere
ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di
pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli
inconvenienti (Peter, Die
Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi
citata).
A questo proposito va
rammentato che per l’art. 21 cpv. 4 LPGA le prestazioni possono essere temporaneamente
o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una
sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato
termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto
gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un
provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che
promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova
possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti
d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.
2.4. In concreto il ricorrente è
stato visitato, oltre che dal proprio medico curante, dr. med. __________ e dai
medici della Clinica di __________ di __________, dai medici fiduciari
dell’assicurazione, dr. med. __________, dr. med. __________ e dr. med. __________.
Nel referto del 28 gennaio
2015 il dr. med. __________, FMH neurologia, dopo aver visitato l’insorgente il
27 gennaio 2015, ha descritto l’anamnesi personale e famigliare del ricorrente,
ha riassunto il dossier medico ed i dati sociali, gli esiti degli esami
effettuati ed ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di
scompenso muscolare a livello delle spalle con coinvolgimento molto probabili
dei muscoli rotatori delle capsule, senza deficit neurologici, con
sintomatologia algica dipendente dal carico fisico e dai movimenti coinvolti,
indicando che possibili altri coinvolgimenti muscolo-scheletrici sono da
valutare dal punto di vista ortopedico, nonché sindrome cervicale e
cervico-cefalica bilaterale con limitazioni discreta dei movimenti di
rotazione, di estensione e flessione, con irradiazione del dolore verso la
testa. Lo specialista ha inoltre diagnosticato la presenza di una sindrome
irritativa C7 bilaterale con probabile anche componente C8 senza influsso sulla
capacità lavorativa (doc. 6).
Circa la capacità
lavorativa in attività adatta al suo stato di salute, ossia “lavori che non
richiedono che uno sforzo fisico leggero con le estremità superiori e solo
necessità limitata di eseguire attività ripetitive con le estremità superiori,
lavori non necessitanti di posizioni estreme delle spalle, delle braccia e del
collo” il dr. med. __________ ha affermato che al ricorrente possono essere
esatte 6 ore di lavoro al giorno, con possibilità di raggiungere dopo un certo
tempo le 8 ore, ossia nella misura dell’80%, con possibilità di raggiungere il
100% “dopo un certo tempo”. Ciò a partire del 15 settembre 2014.
Il 7 agosto 2015 la dr.ssa
med. __________, medico ospedaliero assistente, attiva presso la Clinica __________
di __________, dove il ricorrente ha soggiornato dal 2 al 27 giugno 2015, confermata
l’incapacità lavorativa totale dell’interessato nella precedente attività, ha
rilevato che “per quanto riguarda un’attività adeguata e rispettosa delle
risorse come prima definite, ovvero con la possibilità si sollevare/trasportare
carichi fino a 25 kg, limitando torsioni del rachide e lavori che richiedano
costantemente l’utilizzo degli arti superiori sopra l’asse delle spalle, con
una postura alternata (assisa e i piedi), il paziente è abile al 100%”
(doc. 10).
Il 21 ottobre 2015 il dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, su richiesta
dell’assicuratore, ha visitato l’insorgente. Lo specialista nel referto del 29
ottobre 2015, dopo aver descritto l’anamnesi, i dati sociali, l’evoluzione dei
disturbi psichici, gli esami effettuati, ha stabilito che dal lato psichiatrico
non vi è alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. 13) ed ha
affermato:
"
(…) Durante il ricovero presso la
clinica di __________ di __________ lo scorso giugno è stato visto in
consulenza dal dr. __________, psichiatra, il quale avrebbe diagnosticato una
sindrome da disadattamento, del dolore cronico e consigliato una terapia
medicamentosa con Lyrica e Cymbalta. Al momento della visita odierna
l’assicurato non ha presentato né disturbi del tono dell’umore né sintomi da un
disturbo d’ansia in atto. Pertanto non sono in grado di confermare una sindrome
da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva come intuisco sia stata
diagnosticata il giugno scorso dal dr. __________.
Anche per quanto riguarda la sindrome del dolore
somatoforme rispettivamente dolore cronico non sembrano essere accolti i
criteri fondamentali per porre diagnosi di disturbo somatoforme ICD-10 F 45.0,
in quanto da un punto di vista neurologico e reumatologico sono comunque
confermate delle alterazioni fisiche seppure di grado lieve rispettivamente non
si è evidenziato il cosiddetto fenomeno del doctor shopping, cioè
l’assicurato non si è rivolto a vari specialisti nel tentativo di trovare una
spiegazione al suo dolore. In pratica l’assicurato dichiara di essere stato
visto regolarmente solo dal generalista dr. __________, rispettivamente di
avere avuto una visita con uno specialista ORL per un problema all’udito e con
un oftalmologo per un problema di vista. L’assicurato non ha riferito il
problema d’udito come significativo e nonostante abbia dichiarato un
arrossamento all’occhio sx, egli al termine del colloquio si è soffermato su un
problema di vista da lontano che ha risolto con l’acquisto di un paio
d’occhiali per guardare la televisione.
Da valutare tuttavia il problema di memoria per fatti
recenti, l’assicurato ha dichiarato di dover scrivere tutte le cose su un
calendario, che è stato approfondito con una valutazione e test specifico.
(…)
Dal punto di vista psichiatrico non ho elementi per
confermare alcun periodo d’inabilità lavorativa presente o pregressa. Per la
problematica di memoria evocata dall’assicurato che sarebbe alla base
attualmente della presa a carico psichiatrica, questa non è stata confermata da
Test TOMM il 29.10.2015.” (doc. 13)
Il 22 marzo 2016
l’insorgente ha prodotto un attestato del dr. med. __________, Capoclinica __________,
__________ dove figura:
"
(…) certifico di seguire da giugno
di 2015 il paziente sopra citato per una diagnosi di disturbo dell’adattamento
alla sintomatologia per cui giungeva al ricovero presso la Clinica di __________
di __________.
Allo stato attuale, dopo l’ultima visita effettuata in
data 22.03.2016, persiste la sintomatologia dolorosa nota al collo e alle
braccia. Continuerebbero le “scosse” alle ginocchia, dolori agli alluci,
cefalea, vertigini e acufene a orecchio sx. A causa della sintomatologia algica
riferisce facile affaticabilità con necessità di riposarsi spesso e
impossibilità di stare in piedi per più di un’ora.
Riferisce di assumere regolarmente la terapia con
Cymbalta (60 mg/die) e Lyrica (300 mg/die). Riporta sonno disturbato dai dolori
e dall’acufene.
Il tono dell’umore permane deflesso (in assenza di
ideazione auto-eterolesiva). L’umore viene definito dal paziente come molto
dipendente dall’andamento della sintomatologia dolorosa, influenzato dagli
impedimenti fisici che hanno fortemente limitato e compromesso il funzionamento
(lavorativo in primis) e la qualità di vita del Sig. RI 1. Il paziente risulta
molto preoccupato anche per la situazione economica.” (doc. 25)
Il
22 marzo 2016 il curante, dr. med. __________ medicina generale FMH, ha
affermato:
"
(…)
Il suo stato di salute psico-fisico rimane molto
precario malgrado la sua lunga inabilità lavorativa.
Ha sfruttato tutte le possibilità terapeutiche:
-intensa terapia riabilitazione a livello stazionario
-intensa fisioterapia ambulatoriale
-sostegno psicologico-psicoterapeutico
-analgesia medicamentosa importante
-terapia medicamentosa complessa per il sistema
nervoso
Tutte queste misure elencate permettono al paziente di
avere un po’ meno dolori.
Ma anche senza lavorare ha poca energia, è
costantemente limitato nei movimenti dei dolori in tutto il corpo, è rallentato
nei movimenti.
Questa sindrome del dolore cronico non gli permette
più di eseguire un attività lavorativa fisica qualsiasi.
La depressione reattiva lo mette ulteriormente in
difficoltà.
E’ disperato, sapendo che non potrà riprendere il suo
lavoro e avendo l’incertezza del suo futuro assicurativo-finanziario.
Non vedo un’alternativa ad una rendita AI completa.”
(doc. 26)
Il
25 aprile 2016 il dr. med. __________ ha preso posizione sul certificato del
dr. med. __________, affermando:
"
(…)
Lo psichiatra si esprime su disturbi soggettivi,
“continuerebbero le scossa alle ginocchia… riferisce facile
affaticabilità…l’umore viene definito dal paziente come molto dipendente dalla
sintomatologia dolorosa”. Infine, “il paziente risulta molto preoccupato anche
per la situazione economica.” E’ assente una valutazione esaustiva ed oggettiva
di status, diagnosi e prognosi: anche la terapia medicamentosa è riferita in
via soggettiva, “riferisce di assumere Cymbalta e Lyrica”. Noto come in
occasione della mia valutazione dello scorso 21.10.2015 era stata oggettivata
dalla testistica una significativa tendenza all’aggravazione dei sintomi.
In conclusione, in assenza di fatti oggettivamente
nuovi rispettivamente modificazioni verosimili dello status da me osservato,
non ho elementi per modificare la mia precedente presa di posizione” (doc. 29)
Il 9
maggio 2016 l’insorgente, sempre su richiesta dell’assicuratore, è stato
visitato anche dal dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione FMH, il quale, dopo aver descritto l’anamnesi, lo stato
reumatologico e lo stato neurologico periferico, ha posto la diagnosi di
sindrome cervicovertebrale e –cefalica/brachiale bilaterale cronica e sindrome
lombovertebrale e –spondilogena cronica in/con turbe statiche modiche del
rachide (ipercifosi toracale, scoliosi a S, non decompensata, sinistroconvessa
in sede toracale), alterazioni degenerative lievi (RM del rachide in toto del
24.04.2015), cervicale: discopatia C6/7 con piccola protrusione; spondilosi,
lombare: spondilosi tra L1 e L3; spondilatrosi tra L3 e S1, discreta
poliartrosi delle dita (interfalageali distali, radio-carpica sinistra?),
sindrome del dolore cronico coinvolgendo l’apparato locomotorio senza
corrispondente correlato morfologico; non criteri per fibromialgia;
ipertensione arteriosa in trattamento; sovrappeso.
Lo
specialista, che rileva, a pag. 2, come “il caso è stato segnalato all’AI,
con tre incontri e corsi formativi avvenuti. Per intanto la pratica sarebbe in
sospesa”, ha concluso affermando che “per il lavoro di capocantiere
nella pavimentazione il signor RI 1 è stato dichiarato inabile al lavoro al
100% (Clinica di __________, medico curante), valutazione con la quale concordo
sostanzialmente anche se permane una certa caricabilità fisica che dal profilo
medico-teorico potrebbe anche essere sfruttata anche nel lavoro svolto ma non
oltre alla misura del 30% (non realizzabile sul piano pratico). Per un’attività
rispettosa alle limitazioni stabilite sopra egli risulta invece dal profilo
reumatologico-ortopedico abile in forma normale (100% per rendimento e
presenza) e questo da subito. Nel mio esame non ho riscontrato patologie
somatiche non di mia competenza che potrebbero spiegare il vissuto del paziente”
(doc. 30).
Il
24 giugno 2016 il dr. med. __________, capoclinica __________, ha affermato:
"
(…)
Ad oggi, dopo l’ultima visita effettuata in data
24.06.2016, persiste con riferito aggravamento la sintomatologia dolorosa nota
al collo e alle braccia, dolori alle anche, alle gambe, alle ginocchia,
sensazione di “scosse” alle ginocchia, alle braccia, al collo; continuerebbero
anche cefalea, vertigini (soprattutto mattutine appena alzato) e acufene
all’orecchio sx. A causa della sintomatologia algica riferisce facile
esauribilità fisica con impossibilità a stare in piedi per più di un’ora. Il
tono dell’umore risulta particolarmente deflesso nonostante l’aumento di Cymbalta
da 60 a 90 mg/die; presenti apatia, abulia, anedonia, insonnia, difficoltà di
concentrazione, visione pessimistica del futuro. Il sonno sarebbe sempre
disturbato dai dolori e dall’acufene.
La modificazione del funzionamento personale (con
inabilità lavorativa del 100%), la conseguente compromissione della qualità di
vita e le preoccupazioni di natura economica sono tutti fattori scatenanti di
questa reazione depressiva importante” (doc. 31)
Il 10
settembre 2016 il dr. med. __________ ha preso posizione sull’intera
fattispecie, affermando:
"
(…)
Premessa: il ruolo e il giudizio del medico curante
viene spesso sottovalutato o non preso nelle questioni assicurative di problemi
cronici, poiché viene considerato di parte o alleato amico del paziente.
Conoscendo però un paziente da tanti anni, mi permetto
un giudizio più globale (fisico, psicologico, mentale, socio-famigliare).
Osservazioni: conosco il Signor RI 1 dal 1993. Fino al
2014 l’avevo visto raramente (12 consultazioni in 20 anni, sempre per problemi
acuti). In quelle occasioni o sempre visto un uomo forte, dinamico, senza mai
lamentarsi del suo lavoro pesante come capo squadra sulle strade.
Dal 2014 vedo un paziente trasformato e che si è
consumato completamente a livello fisico. La sofferenza fisica estrema (dolori,
affaticamento) la portato in una situazione di disperazione e depressione.
Malgrado le terapie multiple e innumerevoli degli
ultimi anni (terapie stazionarie, ambulatoriali, medicamentose) è rimasta una
sofferenza fisica e psichica importante.
Anche la farmacoterapia pesante con 90 mg Cymbalta e
300 mg Lyrica non ha migliorato il suo stato psicofisico.
La perizia reumatologica del Dr. __________ valuta lo
stato funzionale dello scheletro del Signor RI 1. Ma evidentemente, e non è il
suo compito, non è in grado di valutare la sua sofferenza ed il suo rendimento.
Un perito dovrebbe poter osservare il paziente durante il suo lavoro per un
periodo di qualche giorno.
Il costante sostegno psicologico-psichiatrico non ha
neanche migliorato il suo stato di salute, poiché il paziente è dominato oltre
ai dolori anche della insicurezza economica per lui e per la sua famiglia.
Ho potuto osservare (da lontano) il paziente in più
occasioni in piazza a __________. Si muove a rallentatore, da l’immagine di una
persona malata e sofferente.
Da notare anche i ricoveri d’urgenza presso l’Ospedale
__________ a __________, l’ultimo ricovero dal 22.7 al 25.7 2016.
Proposte:
1.Una perizia psichiatrica e neuro-psicologica è
indicata per valutare meglio la sofferenza del paziente
Considerandi
2.
La valutazione del sottoscritto, specialista in
medicina generale FMH, esperienza professionale di 36 anni (9 anni in ospedale,
27.
nel proprio studio), deve essere presa in considerazione.
3.
Il paziente non è in grado di riprendere un lavoro
qualsiasi, neanche a tempo parziale, per un periodo indeterminato.” (doc. B)
2.5
Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi
in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;
SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25
febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33
segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circo-stanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF
130.
V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il
medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve
anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27
settembre 2001).
2.7
Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo
per mettere in dubbio la valutazione dei medici fiduciari, dr. med. __________ (doc.
13) e dr. med. __________ (doc. 30), che hanno visitato l’insorgente ed hanno
stabilito che l’interessato, in attività leggere e confacenti al suo stato di
salute, è completamente abile al lavoro.
Tali valutazioni sono da
considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Gli specialisti si sono
espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato
accuratamente tutta la documentazione messa a loro disposizione ed hanno
valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti
dalla visita effettuata presso di loro.
Ai referti va attribuita
piena forza probante.
2.7.1
Per quanto concerne più
particolarmente l’aspetto psichiatrico il dr. med. __________, FMH psichiatria
e psicoterapia, dopo aver visitato il 21 ottobre 2015 dalle 16:15 alle 17:15 l’insorgente,
in un referto di 9 pagine, motivato e privo di contraddizioni, ha rilevato
l’assenza di qualsiasi patologia, perlomeno a partire dalla data dell’esame
specialistico. Il dr. med. __________ è giunto a tale conclusione dopo aver
sottoposto il ricorrente ad una visita approfondita e ad un test (TOMM),
indicato per riconoscere autentici disturbi di memoria da aggravazione/simulazione.
Dai risultati del test lo specialista ha potuto escludere disturbi di memoria a
breve-medio termine ed ha confermato la capacità dell’insorgente di impegnarsi
con la dovuta concentrazione, attenzione per un tempo prolungato in un’attività
nuova e che richiede un discreto impegno cognitivo. Egli ha inoltre confermato
l’assenza di limitazioni di esclusiva origine psichica presenti o pregresse in
qualsiasi attività compatibile con eventuali limiti funzionali somatici.
I certificati del 22 marzo
2016.
(doc. 25), su cui il dr. med. __________ ha preso posizione (doc. 29) e
del 24 giugno 2016 (doc. 31), del dr. med. __________, capoclinica presso il
servizio di psichiatria e di psicologia medica di __________, non sono atti a
sovvertire le valutazioni del medico fiduciario. Il curante non fonda infatti la
sua diagnosi sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. sentenza 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49), ma si limita a sostenere che l’insorgente è affetto da un disturbo
dell’adattamento alla sintomatologia per la quale giungeva al ricovero presso
la Clinica di __________ di __________ nel giugno 2015 (doc. 25). Il dr. med. __________,
sulla base di esami approfonditi, ha tuttavia escluso la presenza di una
qualsiasi patologia psichiatrica come descritta dal dr. med. __________ (cfr.
doc. 13, pag. 6: “[…] Al momento della visita odierna l’assicurato non ha
presentato né disturbi del tono dell’umore né sintomi da un disturbo d’ansia in
atto. Pertanto non sono in grado di confermare una sindrome da disadattamento
con reazione mista ansioso-depressiva come intuisco sia stata diagnosticata il
giugno scorso dal dr. __________”) e quest’ultimo si sofferma sui disturbi
soggettivi dell’insorgente senza indicare una valutazione oggettiva di status,
diagnosi e prognosi e senza prendere posizione, in maniera qualificata, sulle
convincenti e motivate valutazioni del medico fiduciario. Il curante fa del
resto riferimento anche alla preoccupazione del ricorrente per la situazione
economica, ossia ad elementi estranei alla patologia.
Neppure i certificati del
22.
marzo 2016 (doc. 26) e del 10 settembre 2016 (doc. B), dell’altro medico
curante, dr. med. __________, FMH medicina generale, apportano particolari
elementi di novità. Del resto, oltre a non essere specialista in psichiatria,
il curante non pone una diagnosi sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente e si limita ad una descrizione
degli elementi soggettivi riferiti dal paziente. Anch’egli fa inoltre
riferimento alle difficoltà economiche del ricorrente, che tuttavia esulano da
una corretta valutazione della patologia psichica (doc. B: “[…] poiché il
paziente è dominato oltre ai dolori anche dalla insicurezza economica per lui e
per la sua famiglia”).
Ne segue che a giusta
ragione l’assicuratore ha concluso che l’insorgente non è affetto da alcuna
patologia psichica.
2.7.2
Circa l’aspetto reumatologico,
il 7 agosto 2015 la dr.ssa med. __________, medico ospedaliero assistente,
attiva presso la Clinica di __________ di __________, dove l’assicurato è stato
degente dal 2 al 27 giugno 2015, confermata l’incapacità lavorativa totale del
ricorrente nella precedente attività, ha rilevato che “per quanto riguarda
un’attività adeguata e rispettosa delle risorse come prima definite, ovvero con
la possibilità si sollevare/trasportare carichi fino a 25 kg, limitando
torsioni del rachide e lavori che richiedano costantemente l’utilizzo degli
arti superiori sopra l’asse delle spalle, con una postura alternata (assisa e i
piedi), il paziente è abile al 100%” (doc. 10). La conclusione non si
scosta molto da quella del medico fiduciario dr. med. __________, FMH
neurologia, il quale aveva indicato, il 28 gennaio 2015, circa le attività
leggere, che dopo un periodo di capacità lavorativa all’80%, l’interessato
avrebbe acquisito una totale capacità lavorativa (doc. 6).
Questa valutazione è poi
stata confermata dal dr. med. __________, specialista in reumatologia che nel
referto, di 12 pagine, del 9 maggio 2016, motivato e privo di contraddizioni,
dopo un approfondito esame dell’intera documentazione medica e dopo aver
visitato l’insorgente, ha spiegato per quale motivo l’interessato è completamente
abile al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, ivi
descritte (tra cui la possibilità, ridotta, di sollevare pesi fino a 25 kg;
cfr. doc. 30, pag. 10), rilevando che nella precedente attività vi sarebbe pure
una capacità lavorativa residua (non realizzabile sul piano pratico) pari al
30% (doc. 30).
Le predette valutazioni
non sono state smentite da alcuno specialista. Certo, il ricorrente ha prodotto
dei certificati del proprio curante, dr. med. __________, del 22 marzo 2016
(doc. 26) e del 10 settembre 2016 (doc. B), che valuta in maniera diversa la
capacità lavorativa dell’assicurato. Il curante, al quale va giustamente
riconosciuta una grande esperienza nel campo medico e che conosce l’insorgente
dal 1993, non ha tuttavia apportato elementi medici oggettivi che possano
sovvertire le conclusioni della dr.ssa __________, attiva presso la Clinica di __________
di __________ e del dr. med. __________, il quale ha redatto un referto di 12
pagine, completo, privo di contraddizioni, che prende in esame tutti i mali di
cui si lamenta l’insorgente, che ha valutato tutta la documentazione medica
messagli a disposizione e che ha rilevato come “nel mio esame non ho
riscontrato patologie somatiche non di mia competenza che potrebbero spiegare
il vissuto del paziente” (doc. 30).
A questo proposito, il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la
differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la
diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di
perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza
9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio
2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Al ricorrente va
ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con
riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche
perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si
trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno
alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Quanto all’accenno del
curante al ricovero d’urgenza avvenuto dal 22 al 25 luglio 2016 presso
l’Ospedale __________ di __________ (__________), va evidenziato che il diritto
alle indennità giornaliere si è esaurito proprio il 22 luglio 2016 per cui
eventuali peggioramenti dello stato di salute da quella data non hanno più
alcun rilievo (cfr. doc. D: “[…] Il 22.7.2016 lei raggiungerà il massimo del
diritto a prestazioni e non sarà pertanto più legittimato a percepire ulteriori
indennità”; cfr. anche petitum del ricorso, nonché la decisione formale in
fine: “[…] Considerando che è stato ritenuto totalmente abile al lavoro,
richiamiamo la sua attenzione sul diritto di passare all’assicurazione
individuale (nella misura del 63% [ndr: dopo l’emissione della decisione su opposizione
del 57%], senza riesame del rischio, se si annuncia entro il termine di 90
giorni a contare dal giorno dell’uscita dell’assicurazione collettiva […]”).
In queste condizioni,
ritenuto che la documentazione medica prodotta dalle parti è sufficiente per
decidere nel merito della vertenza, la richiesta di sottoporre l’assicurato ad
una perizia psichiatrica e neuropsicologica va respinta.
Va ancora rilevato che in
coda al ricorso l’insorgente accenna al doc. E, ossia al “Rapporto __________
del 4 agosto 2016”, non allegato, ed indica che “purtroppo arrivato via
fax incompleto, lo studio del dr. __________ essendo chiuso lo faremo pervenire
a stretto giro di posta dalla riapertura in data 19 settembre 2016” (doc.
I, pag. 5). L’assicurato, tuttavia, il 7 ottobre 2016 ha scritto al TCA
affermando di non avere altri mezzi di prova da proporre (doc. V). Un richiamo
del referto del 4 agosto 2016 risulta pertanto superfluo.
Va qui rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.7.3
Alla luce di quanto sopra
esposto occorre concludere che a giusta l’assicuratore ha ritenuto che
l’interessato al più tardi dal momento dell’emissione della decisione formale
(27 novembre 2015) era completamente abile al lavoro in un’attività leggera ed
adatta al suo stato di salute e pertanto gli andava concesso, come è stato
fatto, un termine, in concreto di 4 mesi, durante il quale continuare a versare
le indennità al 100%, per adattarsi al suo nuovo stato di salute, conformemente
a quanto prevede la giurisprudenza federale.
Il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti
dai 3 ai 5 mesi dall'intimazione dell'assicuratore per la ricerca
di un nuovo impiego (sentenza K64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V
289.
consid. 5b, 111 V 239 consid. 2a con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a; Gebhard Eugster, Zum Leistungsrecht der
Taggeldversicherung nach KVG, in LAMal-KVG, Losanna 1997, pag. 519). Il periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr.
tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente
riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha
tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi
la durata del periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle
circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età
dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF
114.
V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza
citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro
determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV
112.
pag. 123 consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile
periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte
dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti
a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ
2000.
II pag. 440).
In concreto
l’assicuratore, con decisione del 27 novembre 2015 ha assegnato al ricorrente
un termine scadente il 26 marzo 2016 per trovare un’occupazione confacente al
suo stato di salute.
Questo TCA,
ritenuta l’età dell’insorgente (nato nel 1960), i limiti funzionali descritti dal
dr. med. __________ e la capacità lavorativa totale in attività leggere ritiene
che la decisione dell’assicuratore anche su questo punto sia corretta e vada
confermata.
2.8
Nell'ambito dell'assicurazione d'indennità
giornaliera, in applica-zione del principio secondo cui l'assicurato deve fare
tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal
danno alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in
attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla
salute (sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009). Con sentenza pubblicata in
RAMI 1989, p. 106ss., la nostra Alta Corte federale ha stabilito che, per il
diritto all'indennità ex art. 12bis LAMI, qualora un cambiamento di professione
si imponga, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto
assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapacità parziale,
determinante diventa l'entità del danno residuo (RAMI 1989, p. 106ss.; RAMI
1994, p. 113ss.).
In tale ipotesi va, cioè,
considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza
la malattia nella precedente professione e il reddito che, invece, è realizzato
o potrebbe essere ragionevolmente esatto nella nuova professione (DTF 114 V
287.
consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss.).
In concreto il ricorrente,
di per sé, non contesta, neppure in via abbondanziale (cfr. doc. I), i
parametri del calcolo effettuato dall’assicuratore che giunge, dopo aver
raffrontato, conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. sentenza
32.2015.114
del 27 giugno 2016, consid. 2.9.1 e seguenti), il reddito da
invalido con quello da valido ed aver effettuato una deduzione sociale del 15%,
ad un grado d’incapacità di guadagno del 43%, come del resto chiesto in via
subordinata con l’opposizione alla decisione formale (doc. 27: in via
principale il ricorrente chiedeva che venisse tenuto conto di un’incapacità
lavorativa del 20% in attività leggera e confacente) che va pertanto
confermato.
In queste condizioni il
ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso
è respinto.
2.Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti