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Decisione

36.2016.96

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 gennaio 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

sensi dei considerandi, le decisioni su reclamo impugnate vanno annullate e gli

incarti vanno trasmessi all’amministrazione affinché entri nel merito del

Considerandi

reclamo del 19 maggio 2016 (doc. D3).

L’insorgente,

rappresentato da una persona cognita in materia, ha diritto alle ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Le

decisioni impugnate sono annullate e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché entri nel merito del reclamo del 19 maggio 2016 per gli anni 2012,

2013, 2015 e 2016.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 400.-- (IVA inclusa se dovuta) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti