36.2016.96
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
3 gennaio 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2016.96-99
cs
Lugano
3 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su reclamo del 18 agosto 2016 emanate da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Con
decisioni del 23 novembre 2011 (doc. A2), del 17 dicembre 2012 (doc. B2), del
30 novembre 2013, confermata l’11 giugno 2014 e del 20 novembre 2014 (doc. C2),
la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, ha accolto le
richieste di RI 1 tendenti all’ottenimento del sussidio per il pagamento dei
premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie (LAMal) per gli anni dal
2012 al 2015.
B. In
seguito agli accertamenti effettuati nell’ambito della richiesta del sussidio
per il 2016, la Cassa, dopo aver stabilito che RI 1 convive con un’altra
persona, ha riesaminato il diritto all’aiuto statale per gli anni dal 2012 al
2015.
C. Con
5 distinte decisioni del 29 febbraio 2016 (per il 2014, 2015 ed il 2016) e del
31 marzo 2016 (per il 2012 ed il 2013) l’amministrazione ha respinto le
richieste per gli anni 2013, 2015 e 2016 (doc. B7, C e D2), mentre ha
riconosciuto un contributo annuo di fr. 175.20 per il 2012 (doc. A7) e di fr.
1'023.60 per il 2014 (doc. III).
D. RI
1, rappresentato dal consulente RA 1, in data 19 maggio 2016 ha censurato le cinque
decisioni inerenti gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, ne ha chiesto l’annullamento
ed ha domandato il ripristino del diritto ai sussidi come stabilito in
precedenza (doc. C1).
E. Con
5 distinte decisioni su reclamo del 18 agosto 2016 (doc. A12, B12, C10 e D7) la
Cassa cantonale di compensazione, dopo aver cercato di contattare, invano,
l’assicurato, ha dichiarato irricevibili, siccome tardivi, i reclami. Circa le
decisioni del 29 febbraio 2016, l’amministrazione ha affermato:
" (…)
La
giurisprudenza ha considerato che nei casi in cui la decisione viene trasmessa
dall’autorità competente per posta B, l’invio è considerato recapitato al
destinatario al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo l’impostazione,
escluso il sabato (cfr. STFA C 212/00 del 2 novembre 2000; STCA 38.2012.16 del
28 novembre 2012; STCA 38.2005.22 del 21 luglio 2005; www.posta.ch). Ritenuto
che nel presente caso la decisione del 29 febbraio 2016 è stata recapitata al
signor RA 1 al più tardi il 04 marzo 2016, pertanto il termine di reclamo è
giunto a scadenza il 18 aprile 2016 (tenuto conto che i termini non decorrono
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla
Pasqua incluso).”
Per
quanto concerne le decisioni del 31 marzo 2016 la Cassa ha ritenuto, sulla base
di motivazioni simili, che il termine è scaduto il 5 maggio 2016 (doc. A12;
doc. B12).
F. RI
1, sempre rappresentato da RA 1, è insorto al TCA contro le predette decisioni
su reclamo, relative agli anni 2012, 2013, 2015 e 2016, contestando la
circostanza che vengano trasmesse per posta “B” e chiedendosi se ad una
decisione formale trasmessa in questo modo possa essere riconosciuto lo status
di decisione formale (doc. I). L’insorgente afferma inoltre che “non
secondario nel caso in disamina è che le decisioni di controparte e in questa
sede contestate, non siano mai state realmente spedite nei giorni in cui
parrebbero essere state redatte, da cui integralmente contestato è la
motivazione invocata dallo IAS, secondo cui il reclamo è da ritenersi fuori
termine”. L’assicurato critica inoltre nel merito le decisioni di non
concedere il sussidio.
G. Con
risposta del 4 ottobre 2016 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
H. L’11
ottobre 2016 il TCA ha interpellato il rappresentante dell’insorgente,
chiedendogli di precisare quando (data esatta) gli sono state notificate, e
meglio quando ha ricevuto, le decisioni formali datate 29 febbraio 2016,
rispettivamente 31 marzo 2016 (doc. V).
I. In
data 24 ottobre 2016 RA 1, oltre a nuovamente contestare le decisioni nel
merito, ha affermato:
" (…)
Nel caso
in disamina è quantomeno difficile, se non addirittura impossibile provare la
data dell’invio delle comunicazioni da parte dello IAS – Ufficio delle
prestazioni, poiché le buste – inviate mezzo posta “B”, sono affrancate in
blocco e non presentano né timbrature, né date di riferimento.
Difficile
dunque per il ricorrente provare la data d’invio e pari difficoltà sussiste per
il mittente che, in ragion dell’invio posta “B” con affrancatura in blocco, non
è a sua volta in grado di dimostrarne la data d’invio.
Relativamente
alla fattispecie e fatta debita astrazione dell’incomprensione tra le parti e
relativa chi avrebbe tentato di contattare infruttuosamente chi, giova comunque
ricordare che il rappresentante del ricorrente ha messo a disposizione di
Codesto Lod. Tribunale, quale mezzi di prova, le comunicazioni inviate a
controparte, nelle quali si doleva di non essere riuscito a contattare la funzionarie
e/o il funzionario competente (…)” (doc. VI)
L. Il
26 ottobre 2016 il TCA ha nuovamente interpellato RA 1, ricordandogli che:
" (…)
Con le
decisioni impugnate la Cassa cantonale di compensazione ha dichiarato
irricevibili i suoi reclami in quanto tardivi.
Con il suo
scritto del 24 ottobre 2016 non indica, malgrado la richiesta esplicita in tal
senso di questo Tribunale, quando ha ricevuto le decisioni
formali datate 29 febbraio 2016 e 31 marzo 2016, ma afferma che “nel caso in
disamina è quantomeno difficile, se non addirittura impossibile provare la data
dell’invio delle comunicazioni (…)” (sottolineatura del redattore).
Ai fini
del giudizio questo Tribunale necessita tuttavia sapere quando Lei ha
ricevuto queste decisioni.
Le
assegniamo pertanto un ultimo termine, scadente il 4 novembre 2016
per precisare quando ha ricevuto le decisioni del 29 febbraio 2016 e del 31
marzo 2016.” (doc. VII)
M. Con
scritto del 4 novembre 2016 RA 1, oltre a citare la sentenza 6B_935/2015 del 20
aprile 2016, ha affermato:
" (…)
Contestualmente
ci si scusa per aver forse destato l’impressione di voler eludere la domanda
centrale posta da Codesto Lodevole Tribunale d’appello, intesa a conoscere la
data nella quale lo scrivente patrocinatore ha ricevuto le decisioni di cassa.
In questa
sede ravviso di non ricordarmi la data esatta in cui al sottoscritto
patrocinatore sono state recapitate le decisioni da parte dell’Ufficio delle
prestazioni della Cassa cantonale di compensazione. Tuttavia, sono certo di
essere stato attento d’impugnare le predette decisioni entro il termine di 30
giorni da quando le ho effettivamente ricevute.
Ad ogni
buon conto si ribadisce come il mittente delle decisioni possa ragionevolmente
pretendere dal destinatario la necessaria collaborazione, senza tuttavia
ribaltare su quest’ultimo l’onere della prova.” (doc. VIII)
N. Chiamata
a presentare osservazioni scritte in merito, la Cassa, il 18 novembre 2016, si
è riconfermata nelle sue decisioni, affermando che “appare altamente
inverosimile che, con un unico reclamo datato 19.05.2016, si sia potuto
rispettare il termine di 30 giorni per contestare le decisioni indicate,
ritenuto che le stesse sono state trasmesse a distanza di un mese le une dalle
altre” (doc. X).
O. Il
28 novembre 2016 RA 1 ha rilevato di non avere ulteriori osservazioni in merito
(doc. XII).
P. Lo
scritto del ricorrente è stato trasmesso alla Cassa, per conoscenza, il 1°
dicembre 2016 (doc. XIII).
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2. Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna
decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata
una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid.
1b).
Con
le decisioni impugnate la Cassa si è espressa solo circa la ricevibilità dei
reclami inoltrati dall’insorgente.
Oggetto
del contendere può di conseguenza essere unicamente la tempestività dei
reclami. Le censure, sollevate con il ricorso (doc. I) e con le osservazioni
del 24 ottobre 2016 (doc. VI), relative al calcolo dei sussidi ed alla
contestazione della convivenza sono di conseguenza irricevibili.
nel merito
3. Per
l’art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è
data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30
giorni dalla notificazione. E’ applicabile la legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
Ai
sensi dell’art. 13 cpv. 1 LPAmm il termine la cui decorrenza dipende da una
notificazione o dal verificarsi di un evento decorre a partire dal giorno
successivo. Secondo l’art. 13 cpv. 2 LPAmm il termine fissato a mesi o ad anni
scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a
decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo
giorno di detto mese. L’art. 13 cpv. 3 LPAmm prevede che se l’ultimo giorno del
termine scade in sabato, domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto
come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
Giusta l’art. 13 cpv. 4 LPAmm quando la comunicazione di un atto si fa per
posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima
della mezzanotte del giorno della scadenza.
L’art.
14 cpv. 1 LPAmm prevede che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Per
l’art. 14 cpv. 2 LPAmm quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati
per motivi fondati. La domanda dev’essere presentata prima della scadenza.
Secondo
l’art. 16 cpv. 1 LPAmm i termini stabiliti dalla legge o fissati dall’autorità
non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b),
dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (lett. c). Ai sensi dell’art. 16 cpv. 2
LPAmm i termini di impugnazione e di pubblicazione sono prorogati di
conseguenza. Per l’art. 16 cpv. 3 LPAmm i capoversi 1 e 2 non si applicano
nelle procedure provvisionali, mentre per l’art. 16 cpv. 4 LPAmm rimangono
riservate le disposizioni previste da leggi speciali.
Circa
la forma delle notificazioni, l’art. 17 cpv. 1 LPAmm prevede che l’autorità
notifica gli atti alle parti e all’autorità che ha giudicato, mediante invio
postale semplice o raccomandato. Secondo l’art. 17 cpv. 2 LPAmm quando l’autorità
lo ritiene opportuno e se un’intimazione a mezzo posta non è riuscita, la
notificazione è fatta per mezzo di un usciere di qualunque autorità o di un
agente della polizia cantonale o comunale. Per l’art. 17 cpv. 3 LPAmm la
notificazione è considerata avvenuta quanto l’invio è preso in consegna dal
destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa
economia domestica aventi almeno 16 anni. Ai sensi dell’art. 16 cpv. 4 LPAmm la
notificazione è pure considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato
non ritirato dal destinatario o da un terzo autorizzato, il settimo giorno dopo
il primo tentativo di consegna infruttuoso (lett. a), in caso di notificazione
in mani proprie, quando il destinatario o un terzo autorizzato rifiuta la
consegna e il latore ne attesta il rifiuto (lett. b).
L’art.
18 LPAmm regola la notifica per via elettronica, mentre l’art. 19 LPAmm quella
per via edittale. Ai sensi dell’art. 20 LPAmm una notificazione difettosa non
può cagionare alle parti alcun pregiudizio.
4. In
concreto, le decisioni formali litigiose portano la data del 29 febbraio 2016 e
del 31 marzo 2016 (doc. A7; B7; D2; C4) e sono state trasmesse, secondo le
affermazioni del ricorrente, rimaste incontestate da parte dell’amministrazione,
tramite posta “B”.
Esse
sono state contestate con un reclamo datato 19 maggio 2016 e consegnato alla
posta il medesimo giorno alle 9:15 (doc. D3).
Va
innanzitutto rilevato che, contrariamente a quanto ritiene l’insorgente,
l’amministrazione è legittimata a notificare le decisioni in ambito di sussidi
per Posta “B”. Ciò è infatti esplicitamente previsto dall’art. 17 cpv. 1
LPAmm (cfr. consid. 3).
In
secondo luogo va evidenziato che la giurisprudenza citata dall’amministrazione
(cfr. in particolare la sentenza C 212/00 del 2 novembre 2000 e le sentenze
cantonali 38.2012.16 del 28 novembre 2012 e 38.2005.22 del 21 luglio 2005), non
è applicabile in concreto. Essa concerne infatti il caso inverso rispetto a
quello che questo Tribunale è ora chiamato a giudicare. Nelle fattispecie di
cui alle citate sentenze si trattava di stabilire la data “dell’invio”
della documentazione da parte della persona assicurata alla Cassa di
disoccupazione. La determinazione della data di spedizione dell’invio è stata
accertata “a ritroso” sulla base della data di ricezione della
documentazione da parte dell’amministrazione la quale non aveva tenuto la busta
di trasmissione. In DTF 124 V 372, il TF ha infatti stabilito che qualora un
assicuratore, in violazione delle regole sull'obbligo di costituire un incarto,
non versi una busta agli atti, l'opponente non deve sopportare le conseguenze
di un'eventuale mancanza di prove per quanto concerne la tempestività.
In
concreto, al contrario, occorre stabilire la data di “ricezione“ delle
decisioni formali datate 29 febbraio 2016 e 31 marzo 2016 e la tempestività del
successivo reclamo spedito il 19 maggio 2016.
Circa
la prova della notifica alla persona assicurata di una decisione formale emessa
dall’amministrazione, in ambito di assicurazioni sociali, il TF, in una
sentenza pubblicata in DTF 136 V 295, al consid. 5.9, ha rammentato:
" (…)
5.9
Per
quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una
comunicazione dell'amministrazione, si ricorda che per giurisprudenza l'onere
della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza
giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado
della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali
(DTF 124 V 400 consid. 2b
pag. 402; DTF 121 V 5 consid. 3b pag.
6; cfr. pure DONZALLAZ, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto
le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data
sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si
baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2
pag. 10; DTF 124 V 400 consid. 2a
pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in
genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la
semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per
dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente
spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag.
8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi
o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una
persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3
pag. 46).
Nel
caso di specie, l'UAM non è stato in grado di fornire la prova (secondo il
grado della verosimiglianza preponderante) dell'avvenuta notifica della sua
comunicazione nella sfera di influenza ("Machtbereich") del
destinatario (v. sentenza 8C_621/2007 del 5 maggio 2008 consid. 4.2). Né la
Corte cantonale, che ha persino escluso la sussistenza, per l'UAM, di un
obbligo di informazione individuale e personale ai frontalieri, ha ritenuto
necessario approfondire oltre la questione tralasciando così in particolare di
sentire il datore di lavoro del ricorrente, il quale, da parte sua, ancora in
occasione dell'udienza del 25 settembre 2009 aveva categoricamente negato di
essere stato informato, tramite la posta o P. SA, sul diritto alla sanatoria.
Di conseguenza ci si può e deve basare sulla dichiarazione dell'insorgente che
sostiene di essere venuto a conoscenza di detta possibilità soltanto con la
decisione di affiliazione d'ufficio del 17 febbraio 2009.”
Questo
concetto è stato confermato in sentenze successive, tra cui quella pubblicata,
recentemente, in DTF 142 IV 125, dove, in ambito penale, il TF ha precisato che
se l’autorità penale notifica un decreto d’accusa mediante invio postale
semplice, ossia con modalità non conformi all’art. 85 cpv. 2 CPP, le incombe
l’onere di provare la notificazione e la data in cui è avvenuta. La prova della
data di ricezione del decreto da parte del suo destinatario – unica
determinante – non può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai
tempi usuali di consegna degli invii postali (consid. 4).
L’Alta Corte ha affermato:
" (…)
4.3
De
jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la
date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9
p. 309, avec les nombreuses références). L'autorité supporte donc les
conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa
date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a
lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2
p. 10; ATF 124 V 400 consid. 2a
p. 402; arrêt 6B_ 869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la
notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des
circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le
comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a
p. 46).
4.4
En
l'occurrence, on ne saurait suivre la cour cantonale lorsqu'elle tient pour
établi que la notification au recourant du pli simple comportant l'ordonnance
litigieuse a bien eu lieu au plus tard le 15 juin 2015. Tout d'abord, il est
discutable d'attribuer une force de preuve au "Journal des
opérations" de la préfecture dès lors que l'on ignore la manière dont
celui-ci est tenu. La question peut toutefois rester indécise car même en
admettant que la date d'expédition du pli fût bien le 10 juin 2015, la preuve
de sa date de réception par le recourant - seule déterminante - ne peut être
considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels
d'acheminement des envois postaux. Le Tribunal fédéral a déjà dit qu'une erreur
ou un retard dans la distribution du courrier par pli simple ne peuvent être
exclus, même s'ils apparaissent improbables (arrêts 9C_744/2012 du 15 janvier
2013 consid. 5.3, in RtiD 2013 II p. 342;2P.177/2001 du 9 juillet 2002 consid.
1.4). Il est en pratique difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir la
preuve qu'une communication est parvenue à son destinataire en cas d'envoi sous
pli simple (voir JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd.
2014, n° 29 ad. art. 44 LTF). C'est bien pour cette raison que l'art. 85 al. 2
CPP prescrit une notification par lettre signature (recommandé) ou tout autre
mode impliquant un accusé de réception. S'agissant de la présomption sur
laquelle la cour cantonale a fondé son raisonnement, elle procède d'une
mauvaise compréhension de la jurisprudence. Certes, dans certaines
circonstances, l'attitude du destinataire de l'envoi peut constituer un élément
d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir la notification de
la décision ou le fait que celle-ci est intervenue avant une certaine date (par
exemple: arrêts 5D_62/2014 du 14 octobre 2014;9C_202/2014
du 11 juillet 2014;5A_359/2013 du 15 juillet 2013). Dans le cas particulier
cependant, il n'existe aucun indice dont on pourrait inférer que le recourant
aurait reçu l'ordonnance litigieuse avant le 23 juin 2015, de sorte qu'il y a
lieu de se fonder sur ses déclarations quant à la date de notification de cette
ordonnance.
Par
conséquent, c'est à tort que la cour cantonale a confirmé la tardiveté de
l'opposition du recourant. On doit considérer que celle-ci, formée le 2 juillet
2015, est intervenue dans le délai légal de dix jours fixé à l'art. 354 al. 1
CPP. Le recours est bien fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les
autres griefs soulevés. (...)”
In
concreto l’amministrazione non ha trasmesso le decisioni datate 29 febbraio
2016 e 31 marzo 2016 tramite raccomandata, ma tramite posta “B”.
L’unico
contatto tra le parti antecedente all’inoltro del reclamo è consistito in una
telefonata del 18 maggio 2016 nel corso della quale l’insorgente si sarebbe
lamentato della circostanza che l’amministrazione non avrebbe risposto al “reclamo”
spedito dal proprio rappresentante nel corso del mese di febbraio 2016 (doc.
D6). Agli atti vi è effettivamente uno scritto del 26 febbraio 2016 di RA 1 all’amministrazione,
pervenuto il 29 febbraio 2016, tramite il quale chiede un rapido disbrigo della
pratica (doc. C3). Esso è tuttavia antecedente alla data riportata sulle
decisioni in esame (29 febbraio 2016 e 31 marzo 2016) e non può di conseguenza
costituire un indizio circa la ricezione dei citati provvedimenti da parte del
ricorrente. Del resto, contattato telefonicamente dalla Cassa il 30 maggio 2016
RA 1 ha affermato che nel mese di febbraio aveva inviato una lettera ma che non
si trattava di un reclamo formale (doc. D6).
In
assenza della prova circa la data della notifica, occorre di conseguenza
basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio. In sede di reclamo
l’assicurato aveva rilevato come le decisioni “non siano state inviate nel
giorno in cui indicano la data nelle quali sarebbero redatte, ma in realtà
inviate parecchio successivamente” (doc. C4). Quest’ultimo, dopo essere
stato interpellato invano dall’amministrazione ed in due occasioni da questo
Tribunale, ha infine affermato di non ricordarsi la data esatta di ricezione
dell’invio ma “di essere stato attento d’impugnare le predette decisioni
entro il termine di 30 giorni da quando le ho effettivamente ricevute”
(doc. VIII).
In
applicazione della giurisprudenza federale (DTF 136 V 295 e DTF 142 IV 125), in
assenza di qualsiasi ulteriore indizio circa la data di ricezione delle
decisioni litigiose (ad esempio tramite corrispondenza, contatti telefonici,
incontri allo sportello, pagamenti, ecc.), questo Tribunale deve ritenere che
il reclamo del 19 maggio 2016 contro le decisioni del 29 febbraio 2016 e del 31
marzo 2016 è tempestivo.
Quanto
all’affermazione dell’amministrazione secondo cui “appare altamente
inverosimile che si sia potuto rispettare il termine di 30 giorni” per contestare
le decisioni litigiose ritenuto che le stesse sono state trasmesse a distanza
di un mese le une dalle altre (doc. X), va ribadito che l’amministrazione, cui
incombe l’onere della prova, non è stata in grado di comprovare, neppure
secondo il principio della verosimiglianza preponderante, la data di notifica
delle medesime e pertanto non può neppure essere escluso che le decisioni siano
state trasmesse in date differenti rispetto a quelle figuranti sulle decisioni
e finanche che siano state ricevute tutte lo stesso giorno.
In
queste condizioni il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va accolto ai
Fatti
sensi dei considerandi, le decisioni su reclamo impugnate vanno annullate e gli
incarti vanno trasmessi all’amministrazione affinché entri nel merito del
Considerandi
reclamo del 19 maggio 2016 (doc. D3).
L’insorgente,
rappresentato da una persona cognita in materia, ha diritto alle ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Le
decisioni impugnate sono annullate e gli atti rinviati all’amministrazione
affinché entri nel merito del reclamo del 19 maggio 2016 per gli anni 2012,
2013, 2015 e 2016.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 400.-- (IVA inclusa se dovuta) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti