36.2017.104
Ricorso irricevibile in quanto inoltrato oltre il termine di 30 giorni
21 marzo 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2017.104
cs
Lugano
21 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° (recte: 2) dicembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 20 ottobre 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei
contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
Fatti
A. Con
decisione su reclamo del 20 ottobre 2017 la Cassa cantonale di compensazione ha
dichiarato irricevibile in quanto tardivo il reclamo inoltrato dal RI 1, nato
nel 1951, contro la decisione di “accertamento dell’obbligo d’assicurazione
delle cure medico-sanitarie” del 7 settembre 2017 tramite la quale è stato
stabilito che l’interessato deve continuare a rimanere iscritto presso un
assicuratore malattie svizzero riconosciuto, che nel caso di specie corrisponde
all’assicuratore malattie __________ (doc. A).
B. Il
RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo (doc. I), rilevando
di aver abbandonato il domicilio di __________ a decorrere dal 1° luglio 2017
ed allegando la notifica di partenza del 16 novembre 2017 (doc. B).
L’insorgente rileva di recarsi regolarmente in __________ dal 1992 dove ha
svolto diverse attività professionali e di godere dello statuto di residente
permanente dal 1995, grazie ad una relazione con la signora __________,
cittadina __________ domiciliata a __________, con la quale si è sposato il 27
dicembre 2015. Il ricorrente evidenzia che dopo il pensionamento avvenuto il 1°
marzo 2016 ha previsto di passare la maggior parte del proprio tempo in __________
e dal 1° aprile 2017 ha scelto di assicurarsi contro gli infortuni e la
malattia presso l’assicurazione __________ “__________”, rinunciando
all’assicurazione svizzera. Il 3 giugno 2017 ha subito un’operazione a __________
rimborsata dall’assicurazione australiana. Egli ritiene di conseguenza di non
dover più essere affiliato in Svizzera da tale data.
L’interessato
rileva anche di non aver ritirato la decisione su reclamo del 20 ottobre 2017,
inviata per raccomandata, in quanto dal 5 ottobre 2017 al 13 novembre 2017 era
a __________, ma di aver tempestivamente impugnato la medesima decisione
pervenuta in un secondo tempo per lettera semplice il 10 novembre 2017.
C. Con
risposta datata 22 dicembre 2017 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. VI).
D. Il
20 marzo 2018 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza da cui è
emerso:
" (…)
In questa sede il giudice chiede alla
Cassa come mai non sia stata ritenuta quale valido reclamo lo scritto (doc. 10)
diretto al Consigliere di Stato con cui il qui ricorrente postula di sovvertire
la decisione dipartimentale spiegandone le ragioni. È pure vero che tale
scritto conclude indicando che se non fosse possibile un intervento in tal
senso da parte del Consigliere di Stato “eviterò il reclamo ed eliminerò il
mio domicilio di __________”.
La Cassa indica di non avere ritenuto
questo scritto quale formale reclamo inoltrato all’autorità in quel momento
incompetente siccome di spettanza di uno dei servizi del Dipartimento per la
natura del suo contenuto.
Il giudice osserva comunque che questo
aspetto doveva essere analizzato in sede di decisione su reclamo indicando le
ragioni per le quali veniva esclusa una tempestività del reclamo mediante tale
atto.
Il ricorrente precisa di avere
effettivamente trasferito il proprio domicilio in __________ con effetto al
01.07.2017 così come notificato il 16.11.2017 al controllo abitanti del __________.
È vero che, come rileva il giudice, in
una e-mail al Sindaco di __________ del 21.7.2017 il ricorrente indica di non
avere intenzione di formalizzare il suo spostamento del suo domicilio e questo
nel corso del mese di agosto. Resta il fatto comunque che formalmente il
domicilio è stato trasferito, come appare dagli atti, che dovrà essere poi
verificato dall’amministrazione.” (doc. XII)
Considerandi
in ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.
, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.
13, pag. 37 e seguenti).
2.
In
concreto si pone innanzitutto la questione della tempestività del ricorso al
TCA.
Con
decisione su reclamo del 20 ottobre 2017, spedita tramite raccomandata il
medesimo giorno (doc. 17), il cui avviso di ritiro nella casella del ricorrente
è stato depositato il 21 ottobre 2017, con scadenza al 28 ottobre 2017 (doc.
17), la Cassa cantonale di compensazione ha dichiarato irricevibile in quanto
tardivo il reclamo inoltrato dall’insorgente.
La
decisione su reclamo non è stata ritirata entro il termine di 7 giorni ed è
ritornata al mittente, il quale l’ha rispedita tramite posta semplice il 7
novembre 2017 indicando che malgrado il nuovo invio la decisione su reclamo “è
da ritenersi validamente notificata il 28 ottobre 2017” (allegato doc. A).
L’insorgente,
che afferma di aver ricevuto questo secondo invio il 10 novembre 2017 (doc. I),
ha inoltrato il proprio ricorso datato 1° dicembre 2017, sabato 2 dicembre 2017
(cfr. busta d’intimazione).
3.
Ai
sensi dell’art. 76 cpv. 1 della Legge di applicazione della Legge federale
sull’assicurazione malattie (LCAMal) contro le decisioni emesse in virtù della
LCAMal, tra cui le decisioni in materia di adempimento dell’obbligo
assicurativo (cfr. art. 12 LCAMal), è data facoltà di reclamo all’organo
amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È
applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Secondo
l’art. 76 cpv. 2 LCAMal contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data
facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni
dalla notificazione.
Per
l’art. 31 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) per quanto non stabilito dalla Lptca, valgono le
norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e,
sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative.
Secondo
l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è
esclusa. L’art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili
per analogia.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 1 LPGA se il termine è computato in giorni o in mesi e
deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Una
comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra
persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo
giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv. 2bis
LPGA).
Se
l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante.
Per
l’art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate
all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (art. 39 cpv. 2 LPGA).
Secondo
l’art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Nell’ambito
dell’applicazione dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA il TF ha stabilito che si tratta
di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato
dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134
V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale
notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di
trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione
laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52;
STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio
si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel
caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9
dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Con
riferimento all’art. 44 cpv. 2 LTF (di tenore uguale all’art. 38 cpv. 2bis
LPGA), Jean-Maurice Frésard (in
Corboz/ Wurzburger/ Ferrari/ Frésard/ Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2
ed. 2014, ad. Art. 44 n. 14) ricorda che "Le délai de sept jours court dès le lendemain du dépôt de
l'avis de retrait, même si l'envoi ne peut pas être retiré à la poste le jour
du dépôt de l'avis, ce qui est généralement le cas dans les grandes agglomérations.
Il court également pendant les vacances judiciaires, même si le destinataire a
demandé à la poste de garder son courrier jusqu'à une date postérieure à la fin
de celles-ci. Le délai pour recourir ne commence cependant à courir qu'à la fin
des féries (arrêt 2C_740/2010 du 3 mars 2011). Peu importe enfin que la
tentative de notification ait lieu un jour ouvrable, un samedi ou un jour férié
(arrêt 1C_85/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.4.2:
avis de retrait déposé le 30 décembre).";
Generalmente
un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi
sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF
119.
V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). Eccezione va fatta nel caso in cui l'autorità
notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione
del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario. In
questa evenienza, il termine di ricorso è calcolato a partire dalla seconda
notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione
del principio costituzionale della protezione della buona fede (STFA I 366/04
del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
Questa
finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto
debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,
l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).
Pertanto
chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo
che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando
correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31
consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid.
4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Secondo
costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto
notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I
139.
consid. 1, pag. 142-144).
In
DTF 141 II 429 il TF ha stabilito che in presenza di un ordine di trattenere
gli invii, un atto giudiziario è ritenuto essere recapitato l’ultimo giorno del
termine di sette giorni dalla ricezione dell’invio da parte dell’ufficio
postale del domicilio del destinatario. Nell’ambito della revisione totale
dell’organizzazione giudiziaria federale, il legislatore non ha inteso
modificare questa presunzione; i principi dedotti dalla giurisprudenza federale
anteriore rimangono (consid. 3.3). Spetta a colui che sa di essere parte in una
procedura giudiziaria adottare, in caso di assenza, le disposizioni necessarie
affinché le comunicazioni giudiziarie gli pervengano o per lo meno d’informare
l’autorità della sua assenza; una domanda di trattenere la corrispondenza non
costituisce una misura sufficiente (consid. 3.1 e 3.2).
4.
Nella
presente vertenza dal tracciamento dell’invio emerge che la decisione su
reclamo del 20 ottobre 2017 è stata spedita dalla Cassa il medesimo giorno
tramite raccomandata (doc. 17). Il 21 ottobre 2017 l’invio è stato avvisato per
il ritiro (avviso in casella) con scadenza al 28 ottobre 2017 ed il 30 ottobre
2017.
è stato rinviato alla Cassa non essendo stato ritirato (doc. 17).
In
concreto l’insorgente era al corrente della circostanza che era in corso una
procedura. Oltre alla numerosa corrispondenza agli atti, egli ha infatti
inoltrato un reclamo contro la decisione del 7 settembre 2017 tramite la quale
è stato accertato l’obbligo assicurativo in Svizzera.
L'assicurato
doveva, quindi, aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica
di invii raccomandati ad __________. Egli del resto nel reclamo datato 6
ottobre 2017 ha precisato di essere “domiciliato ad __________” e di
essere “soggetto fiscale svizzero a tutti gli effetti” (doc. 13). L’insorgente
non ha informato la Cassa né della sua futura assenza, né ha chiesto di
notificare la decisione su reclamo ad un altro indirizzo rispetto a quello di __________
a cui era stata trasmessa la decisione formale (allegato doc. 10 e doc. 13). La
notifica di partenza del Comune di __________ per l’__________ valevole dal 30
giugno 2017 non può essergli d’aiuto essendo stata sottoscritta solo il 16
novembre 2017 (doc. B).
Di
conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere affinché la sua corrispondenza
potesse essergli notificata tempestivamente e senza particolari impedimenti.
La
decisione raccomandata del 20 ottobre 2017 può pertanto essere ritenuta
notificata al destinatario l’ultimo dei sette giorni di giacenza (cfr.
doc. 17), ossia il 28 ottobre 2017, come del resto indicato dalla medesima
amministrazione nella lettera accompagnatoria del 7 novembre 2017 cui ha
allegato la decisione su reclamo del 20 ottobre 2017 e dove ha correttamente
indicato che quest’ultima “è da ritenersi validamente notificata il 28
ottobre 2017” (allegato doc. A). Il nuovo invio, con la riserva della
notifica già avvenuta il 28 ottobre 2017, non fa pertanto partire un nuovo
termine.
Il
termine di 30 giorni per presentare ricorso è pertanto giunto a scadenza il
lunedì 27 novembre 2017. Esso era di conseguenza ampiamente scaduto quando il 2
dicembre 2017 l’insorgente ha inoltrato il ricorso al TCA (doc. I e busta
d’intimazione; cfr. sentenza 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Va
ancora rilevato che l’insorgente non fa valere alcun motivo per un’eventuale
restituzione dei termini e che dagli atti neppure emergono elementi per
ritenere adempiute le condizioni previste dall’art. 41 LPGA per il quale se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo
domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento
e compia l’atto omesso.
A
questo proposito va rammentato che l’istituto della restituzione dei termini
costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre
applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr.
STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71;
DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123,
consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2
; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I
393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave
malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.
Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro
il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato
impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;
RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;
cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
Nel
caso di specie questo Tribunale ritiene che non sono dati i presupposti
stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per
interporre ricorso contro la decisione su reclamo del 20 ottobre 2017.
In
effetti non vi è alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del
ricorso. La circostanza che l’interessato in quel periodo fosse assente in
Australia non è un motivo per la restituzione del termine poiché chi si assenta
pendente una procedura dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti
connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e
tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia
92.
consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso si rileva irricevibile.
5.
Questo
TCA evidenzia abbondanzialmente quanto segue.
Per
quanto concerne la tempestività del reclamo, con raccomandata del 20 settembre
2017.
l’insorgente si è rivolto al Direttore del Dipartimento delle Opere
Sociali, Consigliere di Stato Beltraminelli, di cui fa parte anche la Cassa
cantonale di compensazione, lamentando il suo dissenso rispetto al contenuto
della decisione del 7 settembre 2017 ed al suo obbligo assicurativo (doc. 10).
Copia di questo scritto è stato trasmesso al capo Ufficio Contributi della
Cassa di compensazione che ha redatto una nota all’attenzione del Consigliere
di Stato (allegato doc. 11).
Lo
scritto del 20 settembre 2017, inoltrato entro il termine di 30 giorni, avrebbe
dovuto essere inteso quale reclamo contro la decisione del 7 settembre 2017 e
la Cassa avrebbe di conseguenza dovuto entrare nel merito del medesimo. Del
resto per l’art. 6 cpv. 1 LPAmm, applicabile nella procedura innanzi alla Cassa
(cfr. art. 76 cpv. 1 LCAMal), l’autorità incompetente trasmette d’ufficio gli
atti a quella competente, sia essa cantonale o federale, e ne dà comunicazione
all’istante o ricorrente e per prassi invalsa le autorità amministrative e
giudiziarie devono trattare gli atti scritti indipendentemente dalla loro denominazione
(cfr. sentenza 8C_727/2017 dell’11 gennaio 2018, consid. 5.4 con riferimenti
alla DTF 133 I 300 consid. 1.2 e DTF 133 II 396 consid. 3.1).
Circa
il merito della questione va evidenziato come la Cassa ha correttamente rammentato
che per l’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve
assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio in Svizzera. Secondo
l’art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli art. 23
a 26 CC sono tenute ad assicurarsi conformemente all’art. 3 LAMal.
La
nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative:
la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva,
dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia
unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è
il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova
abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre
il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste
un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile
all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole.
Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità
di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della
questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei
diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di
polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007,
pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125
V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1,
pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
In
una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale,
pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza
territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San
Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in
ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito, al consid. 2.2, i
principi appena esposti.
In
proposito cfr. anche la sentenza 9C_283/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata
in DTF 141 V 530.
L’interessato,
come emerge dalla notifica di partenza del Comune di __________ del 16 novembre
2017.
prodotta in sede ricorsuale (doc. B) e come risulta dalla corrispondenza
intercorsa con la Cassa, perlomeno fino al 30 giugno 2017 è stato domiciliato
in Svizzera dove deve, di principio, essere assicurato.
Per
il periodo successivo, alla luce della nuova documentazione prodotta
dall’insorgente in sede di ricorso (doc. B), gli atti vanno trasmessi alla
Cassa per i suoi incombenti, e meglio per stabilire se il ricorso può essere
trattato quale nuova domanda di esonero o quale domanda di revisione o di
riesame.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Gli
atti sono trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per i suoi
incombenti.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti