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Decisione

36.2017.108

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 marzo 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i premi LAMal e se in più si aggiungono le spese allora gli diventa impossibile

saldare gli importi richiesti. Il ricorrente ha ritenuto inaccettabili le spese

che sono state pretese oltre al capitale.

G. Il

28 dicembre 2017 (doc. III) CO 1 ha risposto che i passi procedurali intrapresi

per recuperare le due mensilità di premi scoperti sono corretti e giustificati,

così come gli interessi di ritardo, le spese di sollecito e le spese

amministrative che sono congrue rispetto al credito e sono previste dalla

legge.

H. Il

ricorrente ha contestato la proposta della Cassa malati di respingere il

ricorso e ha chiesto di aiutarlo in relazione al fatto che, percependo soltanto

Fr. 1'955.- al mese di rendita AI, ha difficoltà a pagare ogni mese i premi

LAMal e a maggior ragione anche le spese che gli sono state caricate (doc. V).

Il 15 gennaio 2018 (doc. VII) la Cassa

malati si è domandata per quale motivo l’assicurato non abbia chiesto gli aiuti

cantonali per fare fronte al pagamento del premio LAMal.

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a

costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012;

STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

Considerandi

2.

; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Per una critica della dottrina sulla

STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale federale, giudicando a

corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni

del Cantone Ticino siccome emanata a giudice unico, apparentemente instaurando

così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328

e segg.

Va inoltre segnalato che in giudizi

successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta

Corte ha confermato la sua costante prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza

quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328

seg.).

nel merito

2.

Oggetto

del contendere è sapere se a ragione CO 1 può pretendere dal ricorrente il

pagamento della somma di Fr. 655.- per i premi LAMal di settembre e di ottobre

2016, oltre alle spese di sollecito di Fr. 40.-, alle spese amministrative di

Fr. 60.- e agli interessi di mora del 5% dal 16 settembre 2016, e di

conseguenza ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto

esecutivo n. __________ fatto spiccare il 2 febbraio 2017 dall’Ufficio esecuzione

di __________.

3.

Per

l’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei

premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni,

l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

Secondo l’art. 64a cpv. 1

LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la

scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve

diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli

le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L’art. 90 OAMal dispone che i premi

devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso

degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5

per cento all'anno.

In caso di mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la

diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la

presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b

cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per

propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

4.

Nell’evenienza

concreta, è indubbio che il ricorrente, ed egli l’ha pacificamente

riconosciuto, è debitore dei premi LAMal dei mesi di settembre e di ottobre

2016, per un totale dovuto di Fr. 655.- (Fr. 327,50 al mese).

Questi premi non sono infatti ancora

stati soluti dall’assicurato e ciò in manifesta violazione dell’art. 90 OAMal.

Il ricorrente ha infatti comprovato di avere regolarmente pagato (soltanto) i

premi da gennaio ad agosto 2016 (doc. A4).

Alla Cassa malati non si può

rimproverare nulla nel suo agire.

Infatti, conformemente all’art. 64a

LAMal, l’assicuratore ha ricordato al debitore di dovere fare fronte ai suoi

obblighi legali, dapprima con un richiamo, poi con un sollecito e in seguito ancora

con un ultimo sollecito. Infine, l’assicuratore malattia ha proposto

all’assicurato, in ben due occasioni, di concordare un piano rateale di pagamento

del suo debito.

Non ottenendo però nemmeno così gli

importi pretesi, è a giusta ragione che CO 1 ha fatto spiccare un precetto

esecutivo nei confronti del ricorrente per recuperare i premi scoperti. Il

credito di Fr. 655.- va dunque confermato.

5.

Oltre

al capitale dei premi dovuti (Fr. 655.-), la Cassa malati ha chiesto al ricorrente

il pagamento di Fr. 40.- per spese di sollecito e di altri Fr. 60.- per spese

di mora, inserendole entrambe nel PE n. __________ del 2 febbraio 2017

(doc. 10) quali spese amministrative. Nella decisione su opposizione si

parla invece di spese amministrative di Fr. 60.- e di sollecito

di Fr. 40.-.

Nella DTF 125 V 276, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)

ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro

le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida

così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento

del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese

(alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano

addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e

gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal, secondo il quale se l'assicurato causa

per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi dell'assicurato.

Le Condizioni __________, agli atti

nell’edizione 1° luglio 2016 (doc. 2) – ma identiche, per ciò che qui

interessa, anche per l’anno 2016 -, sono parte integrante del contratto

assicurativo stipulato dall'assicurato con CO 1 e prevedono all'art. 5.5 che le

spese, quali ad esempio le spese di sollecito e di riscossione, derivanti da

premi e partecipazioni ai costi in arretrato vanno a carico della persona assicurata.

In concreto, le spese di sollecito

di Fr. 40.- sul credito di Fr. 327,50 per il premio LAMal di settembre 2016 sono

formalmente indubbiamente dovute nel principio, poiché non pagando l’assicurato

quanto richiesto entro i termini, la Cassa malati è stata costretta dapprima a richiamarlo

e poi a sollecitarlo per fare fronte ai suoi obblighi legali.

Le spese di mora di Fr. 60.-

sono invece state conteggiate con l’ultimo sollecito del 29 novembre 2016, che

si riferiva sia al premio di settembre sia a quello di ottobre 2016, prima di

avviare la procedura esecutiva nei suoi confronti.

Va al riguardo osservato che l’ultimo

sollecito inviato dalla Cassa malati è facoltà concessa all’assicuratore

dalle norme applicabili. L’art. 64a cpv. 1 LAMal dispone infatti che se

l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza

prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli

un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora.

Ciò permette quindi di caricare all’assicurato moroso le spese amministrative

derivate da questo atto (STCA 36.2016.120 del 10 gennaio 2017 consid. 7).

Pertanto, alla luce dell’entità del

credito, del fatto di avere emesso un solo sollecito per il premio di settembre

2016.

– e non anche per ottobre 2016 - e un ultimo sollecito valido contemporaneamente

per i premi di settembre e di ottobre 2016, dell’impegno amministrativo della

Cassa malati e delle difficoltà finanziarie dell’assicurato date dalle esigue

entrate mensili consistenti (apparentemente) nella sola rendita di invalidità

di Fr. 1'955.- al mese, le spese amministrative vanno ridotte dal TCA in virtù

dell’art. 105b cpv. 2 OAMal e vanno fissate in complessivi

Fr. 50.- (Fr. 20.- + Fr. 30.-).

6.

L’assicuratore,

con l’ultimo sollecito del 29 novembre 2016, ha chiesto anche degli interessi

di mora del 5% sui premi arretrati di settembre e di ottobre 2016, e meglio

dal 16 settembre 2016 sul totale di Fr. 655.-.

Con il precetto esecutivo n. __________

la Cassa malati resistente ha computato degli interessi di mora del 5% sempre

dal 16 settembre 2016, che con il rigetto dell’opposizione sono stati quantificati,

fino a quel momento, in Fr. 16,85.

Nella successiva decisione su

opposizione del 10 novembre 2017 l’assicuratore creditore ha confermato

l’importo dovuto di Fr. 655.-, oltre alle spese di Fr. 100.- e agli interessi

di ritardo del 5% dal 16 settembre 2016, mentre nel dispositivo è erroneamente

indicata la data del 9 novembre 2015.

Gli interessi sono dovuti quando

l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno

pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di

contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente

a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni

per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui

premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento

all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).

Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA,

l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al

beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo

giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in

cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

In specie, sul premio di settembre

2016, fatturato il 23 luglio 2016, gli interessi del 5% sono dunque dovuti dall’inizio

della decorrenza della mensilità e quindi dal 1° settembre 2016; sul premio

di ottobre 2016, preteso il 20 agosto 2016, dal 1° ottobre 2016. Pertanto,

non è corretto che gli interessi di ritardo siano decorsi per le due mensilità contemporaneamente

(5% su Fr. 655.- dal 16 settembre 2016).

Considerato però che l’assicuratore

malattia ha richiesto detti interessi dal 16 settembre 2016 e che questa

decorrenza risulta più favorevole al debitore per i premi di settembre 2016 (Fr.

327,50), per questo debito va ritenuta questa data, mentre per il premio del

mese di ottobre 2016 la Cassa malati conteggerà gli interessi del 5% su Fr.

327,50 dal 1° ottobre 2016.

7.

Da

quanto precede discende che la decisione su opposizione va

solo parzialmente confermata.

Di conseguenza, l’opposizione del 9 febbraio 2017 del ricorrente al PE n. __________

emanato il 2 febbraio 2017 dall’UE di __________ deve essere rigettata in via definitiva per l’ammontare

complessivo di Fr. 705,90 (Fr. 655.- [credito] + Fr. 50.- [spese

amministrative]), oltre che per gli interessi di mora dal 16 settembre 2016su

Fr. 327,50 e dal 1° ottobre 2016 su Fr. 327,50.

8.

Visti

i lamentati problemi economici, l’assicurato è invitato ad inoltrare immediatamente

domanda al Cantone Ticino di riduzione del premio dell’assicurazione malattia

obbligatoria per il tramite dell’Agenzia comunale AVS del suo Comune di

domicilio.

Sempre per tale tramite, il ricorrente

può chiedere alla Cassa cantonale di compensazione di beneficiare delle

prestazioni complementari all’AVS/AI, che si assumerebbe il pagamento del

premio LAMal dell’assicurato secondo le norme in vigore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Il

ricorrente è riconosciuto debitore di CO 1 dell’importo di Fr. 655.- per i

premi LAMal di settembre e di ottobre 2016, oltre agli interessi di mora

del 5% su Fr. 327,50 dal 16 settembre 2016 e su Fr. 327,50 dal 1° ottobre 2016.

A questo importo vanno aggiunte le spese amministrative di Fr. 50.-.

1.2. Per

gli importi di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l’opposizione

interposta il 9 febbraio 2017 al PE n. __________ emesso il 2 febbraio 2017

dall’Ufficio esecuzione di __________.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti