36.2017.12
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6 marzo 2017Italiano31 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2017.12
cs
Lugano
6 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° dicembre 2016 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1966, __________,
è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CO 1 (di
seguito: CO 1), per il tramite del proprio datore di lavoro, __________.
1.2. Il 27 gennaio 2016 il datore
di lavoro ha notificato all’assicuratore un’inabilità lavorativa dovuta a
malattia (doc. 6) e meglio ad una sindrome lomboradicolare su discopatia L3-L4
con radicolopatia L4 (doc. 11).
1.3. Dopo aver effettuato alcuni
accertamenti, tra cui la visita del 18 luglio 2016 presso il proprio medico
fiduciario, dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione FMH, medicina manuale (doc. 29), CO 1, con decisione del 4
ottobre 2016 (doc. 40), confermata dalla decisione su opposizione del 1°
dicembre 2016, ha stabilito che RI 1 è capace al lavoro al 50% nella precedente
attività ed al 100% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
Dopo aver eseguito l’abituale raffronto dei redditi, accertata un’incapacità al
guadagno del 9%, ossia inferiore a quella del 25% prevista dalle CGA per il
pagamento delle indennità giornaliere, ha assegnato a RI 1 un termine di tre
mesi, scadente il 3 gennaio 2017 e durante il quale le indennità al 50%
sarebbero ancora state pagate, per cambiare attività.
1.4. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo
che l’assicuratore sia tenuto a versare il 9% di perdita di guadagno sino alla
durata massima delle indennità giornaliere (doc. I). Il ricorrente rammenta di
essere stato dapprima incapace al lavoro al 100% e poi al 50% dal 4 luglio 2016
nella sua precedente attività, ma sostiene che l’obbligo di contenere il danno
previsto dalla LPGA non può imporre l’accollarsi un danno da parte del
ricorrente che avrebbe dovuto essere risarcito dall’assicurazione.
L’interessato è inabile al lavoro al 50% in modo stabile per la sua attività di
disegnatore tecnico nell’ambito degli impianti di riscaldamento e mai avrebbe
cercato un altro lavoro se non gli fosse stato imposto dall’assicurazione, da
motivi di salute e dall’assicurazione contro la disoccupazione. La perdita del
9% deve essere addossata alla convenuta che non può procedere ad un nuovo
conteggio del grado di incapacità lavorativa alla luce della nuova attività.
1.5. Con risposta del 30 gennaio
2017 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
2.1. Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è
considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che
non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura
medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Ai sensi dell’art.
6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra
professione o campo d’attività.
È considerata
incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione
ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di
un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del
danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa
non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
2.2. Per
quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67
LAMal prevede che:
"
1 Le persone domiciliate in Svizzera o che vi
esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65
anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un
assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.
2 Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3 L'assicurazione
d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione
collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:
a. datori di lavoro, per sé stessi e per i
propri dipendenti;
b. associazioni di datori di lavoro
o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei loro
membri;
c. associazioni di dipendenti, per i propri
membri."
Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal,
gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata
d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura
alla malattia e alla maternità.
L’art. 72 cpv. 1bis LAMal
prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità
lavorativa.
A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal,
il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa
dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non
pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere
della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito
mediante corrispettiva riduzione del premio.
Qualora per il diritto all'indennità
giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore
di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto
dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede
che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno
720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non
è applicabile.
In caso di incapacità
lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta
per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per
la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal,
qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta
l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da
incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I
termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati
in funzione della riduzione.
2.3. Secondo
la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza
applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui
che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività,
oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio
di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V
283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b).
L'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la
giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza
del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La
questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione
della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF
114 V 283 consid. 1c).
Il
grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento
all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto
può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata
dall'assicurato.
L'incapacità
di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa
considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato.
L'incapacità
di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno
sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene
valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività.
In
relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato
che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già
comune a tutti i campi delle assi-curazioni sociali - secondo cui l'assicurato
è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno
alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia (DTF 123 V
233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF
114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Quindi,
se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione
esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare
quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le
ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto,
in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è
obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori
lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.
A
questo proposito va rammentato che per l’art. 21 cpv. 4 LPGA le prestazioni
possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se
l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze
giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure,
entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone
spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione professionale
ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della
capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere
cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o
per la salute.
2.4. Va
ancora rammentato che per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del
31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o
al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c), bensì il suo
contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello
di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di
valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono
indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di
affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti
contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e
riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10
pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circo-stanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3a)cc).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. In concreto l’aspetto
medico non è contestato.
Il
ricorrente rileva di essere incapace al lavoro al 50% in maniera stabile nella
sua ultima attività esercitata di __________, come del resto accertato sia dal
medico fiduciario, dr. med. __________ in data 18 luglio 2016 (doc. 29, pag. 6),
sia dal medico curante, dr. med. __________, FMH medicina generale, in data 1°
luglio 2016 (con effetto dal 4 luglio 2016; doc. 26). Quest’ultimo il 29 agosto
2016 ha nuovamente certificato che l’insorgente è da considerare abile al
lavoro per quanto riguarda “la sua attività futura di disegnatore tecnico
nell’ambito degli impianti di riscaldamento nella misura del 50% viste le sue
problematiche” (doc. 36). Il curante non si è invece espresso sulla
capacità lavorativa in altre attività confacenti allo stato di salute
dell’insorgente. Pure la dr.ssa med. __________, attiva preso l’Ospedale __________
di __________ ha certificato, il 23 agosto 2016, un’incapacità lavorativa del
50% dal 24 agosto al 7 settembre 2016, senza tuttavia nulla dire circa la
possibilità per l’insorgente di esercitare un’attività leggera (doc. 34).
Da
parte sua il dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione FMH, con referto del 18 luglio 2016, motivato, approfondito, le
cui conclusioni non sono contestate dalle parti (doc. I) ed al quale deve
essere attribuita piena forza probante essendo conforme a quanto richiesto
dalla giurisprudenza (cfr. considerando precedente), ha stabilito che
l’insorgente è completamente abile al lavoro (per presenza e rendimento) in
un’attività leggera e confacente alle sue condizioni di salute, le cui
limitazioni sono descritte a pag. 6 e 7 del referto, al più tardi dal 1°
settembre 2016 (doc. 29). Lo specialista rileva del resto che l’assicurato
stava valutando un suo ritorno alla gestione di un esercizio pubblico dove
secondo il medesimo ricorrente solleciterebbe meno il rachide (pag. 6, doc. 29)
e lo stesso insorgente, per il tramite del proprio rappresentante, con
l’opposizione del 13 ottobre 2016, ha informato l’assicuratore di essere “in
disoccupazione dal 22 agosto 2016 e sta cercando un impiego come gerente al
100%” (doc. 41).
In
assenza di documentazione medica atta a sovvertire le convincenti e motivate conclusioni
del medico fiduciario (cfr. circa il ruolo dei medici di fiducia l’art. 57
LAMal), non contestate dal ricorrente, il quale del resto chiede il pagamento
del 9% della perdita di guadagno calcolata dall’assicuratore (doc. I), questo
TCA deve concludere che l’insorgente dal mese di settembre 2016 può svolgere
un’attività leggera e confacente al suo stato di salute con le limitazioni
poste dal fiduciario.
2.6. Il
ricorrente sostiene che l’obbligo di ridurre il danno non può imporre
all’assicurato di accollarsi un danno a carico dell’assicuratore, ritenuto che
mai avrebbe cercato un'altra attività se non gli fosse stato imposto “dall’assicurazione,
da motivi di salute e dall’assicurazione disoccupazione” e chiede il
pagamento della perdita di guadagno del 9% (doc. I).
Come visto (cfr. consid.
2.1), l'art. 6 LPGA definisce incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale
o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività.
Inoltre
va ribadito che nell'ambito
dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione del
principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per
ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve
sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella
esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (sentenza
8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
In
tale ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe
essere realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito
che, invece, è realizzato o potrebbe essere ragionevolmente esatto nella nuova
professione (DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1987 p.
105ss.).
Nel caso di specie
l’interessato, è ininterrottamente incapace al lavoro nella sua
professione di disegnatore di impianti sanitari dal 27 gennaio 2016 (doc. 6).
L’assicuratore, con
decisione formale 4 ottobre 2016 (doc. 40), ossia oltre 8 mesi dall’inizio
dell’incapacità lavorativa, ha imposto al ricorrente un cambio di professione e
gli ha assegnato un termine di tre mesi, scadente il 3 gennaio 2017, per
cambiare attività (doc. 42).
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha più volte ritenuto adeguati periodi
d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi dall'intimazione
dell'assicuratore per la ricerca di un nuovo impiego (sentenza K64/05 del 29
giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289 consid. 5b, 111 V 239 consid. 2a con
riferimenti; RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a;
Gebhard Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in
LAMal-KVG, Losanna 1997, pag. 519). Il periodo di
adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza
del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI
1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato
della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del
periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle circostanze
concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato,
le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg.
consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7
agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante
la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123
consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile periodo di
transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte dell'assicuratore
malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti a fondamento
delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ 2000 II pag.
440).
Con sentenza
36.2013.58 del 29 novembre 2013 questo Tribunale ha inoltre già avuto modo di
stabilire che:
" (…)
Alla luce della giurisprudenza del TF e della
dottrina, questo TCA deve concludere che alla persona assicurata, di
norma, può essere imposto un cambiamento di professione solo laddove una
ripresa della propria attività non è più possibile. Questo è il caso, di
regola, se l’incapacità lavorativa nella propria professione è durata oltre 6
mesi.
Tuttavia il lasso di tempo di 6 mesi non va inteso quale termine
assoluto. Se prima dello scadere dei 6 mesi è accertato che la persona
assicurata non potrà più svolgere la sua attività ed un cambio di professione
può essere imposto, l’assicuratore può intervenire prima, dando alla persona
assicurata un lasso di tempo adeguato (di norma 3-5 mesi) per conformarsi alla
nuova attività ed eseguendo l’abituale raffronto dei redditi (cfr. consid.
seguente). Per contro se è reso verosimile, anche dopo 6 mesi, che
l’interessato può ancora svolgere, a breve, la sua attività lucrativa, di
principio, non può essergli imposto un cambio di professione e le indennità
devono continuare ad essergli corrisposte fino al reintegro nella sua
precedente attività.”
In concreto non vi è alcun
dubbio che l’interessato è durevolmente inabile al lavoro al 50% nella sua
precedente attività di disegnatore di impianti sanitari. Ciò è stato confermato
anche dal medico curante, dr. med. __________, il quale ancora il 29 agosto
2016 ha attestato un’incapacità lavorativa al 50% (doc. 36). Lo stesso
insorgente, in sede di ricorso, rileva di essere stato e di essere tuttora
inabile al lavoro al 50% nella precedente attività (doc. I).
Ne segue che a giusta ragione
l’assicuratore ha imposto al ricorrente di cambiare attività, assegnandogli un
termine come previsto dalla giurisprudenza.
A questo proposito, tenuto
conto dell’età (insorgente nato nel 1966) e dei limiti funzionali descritti dal
fiduciario (pag. 6 e 7 del referto del 18 luglio 2016, doc. 29), rilevato
inoltre che in un recente passato il ricorrente aveva già esercitato l’attività
di gerente e che dal 22 agosto 2016 si è iscritto presso l’assicurazione contro
la disoccupazione per cercare un impiego in tale qualità al 100%, è a giusta
ragione che l’assicuratore gli ha assegnato il termine minimo di tre mesi.
2.7. L’insorgente,
di per sé, non contesta, neppure in via abbondanziale (cfr. doc. I), il grado
d’incapacità lavorativa del 9% e i parametri del calcolo effettuato
dall’assicuratore, ma sostiene che la convenuta deve versargli le prestazioni
nella misura del 9%.
Va
in primo luogo evidenziato che, come si vedrà in seguito, il calcolo
dell’assicuratore è corretto anche utilizzando i parametri più favorevoli.
2.7.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
Considerandi
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.
248.
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400.
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina
citata).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In
concreto l’insorgente non contesta che quale reddito da valido avrebbe potuto
conseguire un salario lordo di fr. 65'873 (cfr., per il calcolo, il doc. 24:
{[salario lordo orario di base] fr. 28.95 + [tredicesima] fr. 2.72} X 40 ore x
52.
settimane annue; cfr. anche doc. 40).
2.7.2
Per quanto concerne il reddito
da invalido, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito
la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012
skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino al 2015 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA
36.2008.148
del 12 dicembre 2008; STCA
del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), ultimo dato disponibile, si ottiene
un salario di Fr. 63'687.-
(Fr. 62'520.- : 101,8 x 103,7; cfr. Tabella
T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio federale
di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,
consid. 4.2).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015,
ultimo dato disponibile (cfr. per
questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr.
anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les
entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio
ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr.
66'393.70 (Fr. 63'687 : 40 x 41,7), ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del
salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi
su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie l’assicuratore ha ridotto il salario da invalido del 10% tenendo
“conto dei parametri legati allo stato di salute, età e anni di servizio”
(doc. 40).
A questo proposito va
rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à
des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération
comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la
nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux
d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les
limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126
V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30
avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).
Nel
caso di specie la riduzione del 10%, peraltro neppure contestata, rientra nei
limiti giurisprudenziali riconosciuti in casi simili e va confermata.
2.7.3
Raffrontando il reddito da
valido di fr. 65'873 con quello da invalido di fr. 66'393.70,
ridotto del 10% (deduzione sociale) a fr. 59'754.33, si ottiene un’incapacità
di guadagno del 9,28%.
Ritenuto che le condizioni
generali d’assicurazione applicabili in concreto prevedono, all’art. 13.1 CGA che
l’indennità giornaliera viene corrisposta, in caso d’incapacità lavorativa di
almeno il 25%, in proporzione al grado d’incapacità al lavoro stessa, è a
giusta ragione che l’assicuratore non ha più versato alcunché. Infatti, con
sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha
rammentato al consid. 4.4:
" (…)
Pour que la recourante, qui indemnise une
incapacité de travail d'au moins 25 % (ch. 50.1 CGA de l'assurance facultative
d'indemnités journalières SALARIA), soit tenue d'octroyer l'indemnité
journalière au delà du 31 octobre 2003, il faut que l'intimée ne puisse
réaliser dans une activité de substitution plus que le 75 % du revenu qui
aurait été le sien dans son activité de coiffeuse sans l'atteinte à sa santé (ATF 114 V 287 consid. 3d; arrêt C. du 1er juillet 2003 [K 38/02]). […]”
Va
abbondanzialmente rilevato che al medesimo risultato si giungerebbe anche se si
volesse prendere, quale salario da valido, quello teoricamente più favorevole
possibile, calcolato sulla base delle ore lorde di lavoro previste dal
Contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale nella tecnica della
costruzione cui era assoggettato l’insorgente (doc. 3). Infatti ritenuto che
l’interessato nel 2016 avrebbe potuto guadagnare un salario lordo di fr. 36
all’ora (doc. 3) e che il contratto collettivo prevede una durata lorda del
lavoro di 2088 ore all’anno (cfr. volantino riassuntivo dell’OCST relativo alla
tecnica della costruzione 2016, dove figura che “in base all’art. 25.2 CCNL,
le parti contraenti fissano per il 2016 la durata annuale lorda del lavoro
(tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi infrasettimanali) a
2088.
ore”, in: http://www.ocst.com/contratti-collettivi-10/artigianato/51-contratto-collettivo-tecnica-della-costruzione-2016),
il salario da valido potrebbe raggiungere fr. 75'168 (36 X 2088; cfr. anche
doc. 18) che raffrontato con quello da invalido ridotto del 10% a fr. 59'754.33,
darebbe un’incapacità di guadagno del 20,50%, sempre inferiore al 25%
indennizzabile.
In
queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
2.8
Il
ricorrente quali prove cita: “tavole processuali, testi, documenti”
(doc. I).
Questo
Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove poiché la documentazione
agli atti, non contestata nel suo contenuto, è sufficiente per dirimere la
vertenza e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare
tale apprezzamento (sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti