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36.2017.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 marzo 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. In concreto l’aspetto

medico non è contestato.

Il

ricorrente rileva di essere incapace al lavoro al 50% in maniera stabile nella

sua ultima attività esercitata di __________, come del resto accertato sia dal

medico fiduciario, dr. med. __________ in data 18 luglio 2016 (doc. 29, pag. 6),

sia dal medico curante, dr. med. __________, FMH medicina generale, in data 1°

luglio 2016 (con effetto dal 4 luglio 2016; doc. 26). Quest’ultimo il 29 agosto

2016 ha nuovamente certificato che l’insorgente è da considerare abile al

lavoro per quanto riguarda “la sua attività futura di disegnatore tecnico

nell’ambito degli impianti di riscaldamento nella misura del 50% viste le sue

problematiche” (doc. 36). Il curante non si è invece espresso sulla

capacità lavorativa in altre attività confacenti allo stato di salute

dell’insorgente. Pure la dr.ssa med. __________, attiva preso l’Ospedale __________

di __________ ha certificato, il 23 agosto 2016, un’incapacità lavorativa del

50% dal 24 agosto al 7 settembre 2016, senza tuttavia nulla dire circa la

possibilità per l’insorgente di esercitare un’attività leggera (doc. 34).

Da

parte sua il dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e

riabilitazione FMH, con referto del 18 luglio 2016, motivato, approfondito, le

cui conclusioni non sono contestate dalle parti (doc. I) ed al quale deve

essere attribuita piena forza probante essendo conforme a quanto richiesto

dalla giurisprudenza (cfr. considerando precedente), ha stabilito che

l’insorgente è completamente abile al lavoro (per presenza e rendimento) in

un’attività leggera e confacente alle sue condizioni di salute, le cui

limitazioni sono descritte a pag. 6 e 7 del referto, al più tardi dal 1°

settembre 2016 (doc. 29). Lo specialista rileva del resto che l’assicurato

stava valutando un suo ritorno alla gestione di un esercizio pubblico dove

secondo il medesimo ricorrente solleciterebbe meno il rachide (pag. 6, doc. 29)

e lo stesso insorgente, per il tramite del proprio rappresentante, con

l’opposizione del 13 ottobre 2016, ha informato l’assicuratore di essere “in

disoccupazione dal 22 agosto 2016 e sta cercando un impiego come gerente al

100%” (doc. 41).

In

assenza di documentazione medica atta a sovvertire le convincenti e motivate conclusioni

del medico fiduciario (cfr. circa il ruolo dei medici di fiducia l’art. 57

LAMal), non contestate dal ricorrente, il quale del resto chiede il pagamento

del 9% della perdita di guadagno calcolata dall’assicuratore (doc. I), questo

TCA deve concludere che l’insorgente dal mese di settembre 2016 può svolgere

un’attività leggera e confacente al suo stato di salute con le limitazioni

poste dal fiduciario.

2.6. Il

ricorrente sostiene che l’obbligo di ridurre il danno non può imporre

all’assicurato di accollarsi un danno a carico dell’assicuratore, ritenuto che

mai avrebbe cercato un'altra attività se non gli fosse stato imposto “dall’assicurazione,

da motivi di salute e dall’assicurazione disoccupazione” e chiede il

pagamento della perdita di guadagno del 9% (doc. I).

Come visto (cfr. consid.

2.1), l'art. 6 LPGA definisce incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale

o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata

possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra

professione o campo d'attività.

Inoltre

va ribadito che nell'ambito

dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione del

principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per

ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella

esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (sentenza

8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

In

tale ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe

essere realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito

che, invece, è realizzato o potrebbe essere ragio­nevolmente esatto nella nuova

professione (DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1987 p.

105ss.).

Nel caso di specie

l’interessato, è ininterrottamente incapace al lavoro nella sua

professione di disegnatore di impianti sanitari dal 27 gennaio 2016 (doc. 6).

L’assicuratore, con

decisione formale 4 ottobre 2016 (doc. 40), ossia oltre 8 mesi dall’inizio

dell’incapacità lavorativa, ha imposto al ricorrente un cambio di professione e

gli ha assegnato un termine di tre mesi, scadente il 3 gennaio 2017, per

cambiare attività (doc. 42).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha più volte ritenuto adeguati periodi

d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi dall'intimazione

dell'assicuratore per la ricerca di un nuovo impiego (sentenza K64/05 del 29

giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289 consid. 5b, 111 V 239 consid. 2a con

riferimenti; RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a;

Gebhard Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in

LAMal-KVG, Losanna 1997, pag. 519). Il periodo di

adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza

del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI

1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato

della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del

periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle circostanze

concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato,

le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg.

consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7

agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante

la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123

consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile periodo di

transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte dell'assicuratore

malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti a fondamento

delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ 2000 II pag.

440).

Con sentenza

36.2013.58 del 29 novembre 2013 questo Tribunale ha inoltre già avuto modo di

stabilire che:

" (…)

Alla luce della giurisprudenza del TF e della

dottrina, questo TCA deve concludere che alla persona assicurata, di

norma, può essere imposto un cambiamento di professione solo laddove una

ripresa della propria attività non è più possibile. Questo è il caso, di

regola, se l’incapacità lavorativa nella propria professione è durata oltre 6

mesi.

Tuttavia il lasso di tempo di 6 mesi non va inteso quale termine

assoluto. Se prima dello scadere dei 6 mesi è accertato che la persona

assicurata non potrà più svolgere la sua attività ed un cambio di professione

può essere imposto, l’assicuratore può intervenire prima, dando alla persona

assicurata un lasso di tempo adeguato (di norma 3-5 mesi) per conformarsi alla

nuova attività ed eseguendo l’abituale raffronto dei redditi (cfr. consid.

seguente). Per contro se è reso verosimile, anche dopo 6 mesi, che

l’interessato può ancora svolgere, a breve, la sua attività lucrativa, di

principio, non può essergli imposto un cambio di professione e le indennità

devono continuare ad essergli corrisposte fino al reintegro nella sua

precedente attività.”

In concreto non vi è alcun

dubbio che l’interessato è durevolmente inabile al lavoro al 50% nella sua

precedente attività di disegnatore di impianti sanitari. Ciò è stato confermato

anche dal medico curante, dr. med. __________, il quale ancora il 29 agosto

2016 ha attestato un’incapacità lavorativa al 50% (doc. 36). Lo stesso

insorgente, in sede di ricorso, rileva di essere stato e di essere tuttora

inabile al lavoro al 50% nella precedente attività (doc. I).

Ne segue che a giusta ragione

l’assicuratore ha imposto al ricorrente di cambiare attività, assegnandogli un

termine come previsto dalla giurisprudenza.

A questo proposito, tenuto

conto dell’età (insorgente nato nel 1966) e dei limiti funzionali descritti dal

fiduciario (pag. 6 e 7 del referto del 18 luglio 2016, doc. 29), rilevato

inoltre che in un recente passato il ricorrente aveva già esercitato l’attività

di gerente e che dal 22 agosto 2016 si è iscritto presso l’assicurazione contro

la disoccupazione per cercare un impiego in tale qualità al 100%, è a giusta

ragione che l’assicuratore gli ha assegnato il termine minimo di tre mesi.

2.7. L’insorgente,

di per sé, non contesta, neppure in via abbondanziale (cfr. doc. I), il grado

d’incapacità lavorativa del 9% e i parametri del calcolo effettuato

dall’assicuratore, ma sostiene che la convenuta deve versargli le prestazioni

nella misura del 9%.

Va

in primo luogo evidenziato che, come si vedrà in seguito, il calcolo

dell’assicuratore è corretto anche utilizzando i parametri più favorevoli.

2.7.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

Considerandi

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto l’insorgente non contesta che quale reddito da valido avrebbe potuto

conseguire un salario lordo di fr. 65'873 (cfr., per il calcolo, il doc. 24:

{[salario lordo orario di base] fr. 28.95 + [tredicesima] fr. 2.72} X 40 ore x

52.

settimane annue; cfr. anche doc. 40).

2.7.2

Per quanto concerne il reddito

da invalido, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito

la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012

skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino al 2015 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA

36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA

del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), ultimo dato disponibile, si ottiene

un salario di Fr. 63'687.-

(Fr. 62'520.- : 101,8 x 103,7; cfr. Tabella

T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio federale

di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015,

ultimo dato disponibile (cfr. per

questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr.

anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les

entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio

ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr.

66'393.70 (Fr. 63'687 : 40 x 41,7), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del

salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’assicuratore ha ridotto il salario da invalido del 10% tenendo

“conto dei parametri legati allo stato di salute, età e anni di servizio”

(doc. 40).

A questo proposito va

rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à

des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération

comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la

nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux

d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les

limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu

d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126

V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30

avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).

Nel

caso di specie la riduzione del 10%, peraltro neppure contestata, rientra nei

limiti giurisprudenziali riconosciuti in casi simili e va confermata.

2.7.3

Raffrontando il reddito da

valido di fr. 65'873 con quello da invalido di fr. 66'393.70,

ridotto del 10% (deduzione sociale) a fr. 59'754.33, si ottiene un’incapacità

di guadagno del 9,28%.

Ritenuto che le condizioni

generali d’assicurazione applicabili in concreto prevedono, all’art. 13.1 CGA che

l’indennità giornaliera viene corrisposta, in caso d’incapacità lavorativa di

almeno il 25%, in proporzione al grado d’incapacità al lavoro stessa, è a

giusta ragione che l’assicuratore non ha più versato alcunché. Infatti, con

sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha

rammentato al consid. 4.4:

" (…)

Pour que la recourante, qui indemnise une

incapacité de travail d'au moins 25 % (ch. 50.1 CGA de l'assurance facultative

d'indemnités journalières SALARIA), soit tenue d'octroyer l'indemnité

journalière au delà du 31 octobre 2003, il faut que l'intimée ne puisse

réaliser dans une activité de substitution plus que le 75 % du revenu qui

aurait été le sien dans son activité de coiffeuse sans l'atteinte à sa santé (ATF 114 V 287 consid. 3d; arrêt C. du 1er juillet 2003 [K 38/02]). […]”

Va

abbondanzialmente rilevato che al medesimo risultato si giungerebbe anche se si

volesse prendere, quale salario da valido, quello teoricamente più favorevole

possibile, calcolato sulla base delle ore lorde di lavoro previste dal

Contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale nella tecnica della

costruzione cui era assoggettato l’insorgente (doc. 3). Infatti ritenuto che

l’interessato nel 2016 avrebbe potuto guadagnare un salario lordo di fr. 36

all’ora (doc. 3) e che il contratto collettivo prevede una durata lorda del

lavoro di 2088 ore all’anno (cfr. volantino riassuntivo dell’OCST relativo alla

tecnica della costruzione 2016, dove figura che “in base all’art. 25.2 CCNL,

le parti contraenti fissano per il 2016 la durata annuale lorda del lavoro

(tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi infrasettimanali) a

2088.

ore”, in: http://www.ocst.com/contratti-collettivi-10/artigianato/51-contratto-collettivo-tecnica-della-costruzione-2016),

il salario da valido potrebbe raggiungere fr. 75'168 (36 X 2088; cfr. anche

doc. 18) che raffrontato con quello da invalido ridotto del 10% a fr. 59'754.33,

darebbe un’incapacità di guadagno del 20,50%, sempre inferiore al 25%

indennizzabile.

In

queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

2.8

Il

ricorrente quali prove cita: “tavole processuali, testi, documenti”

(doc. I).

Questo

Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove poiché la documentazione

agli atti, non contestata nel suo contenuto, è sufficiente per dirimere la

vertenza e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare

tale apprezzamento (sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti