36.2017.13
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5 aprile 2017Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2017.13
cs
Lugano
5 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 dicembre 2016 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________
1949, al beneficio di un permesso “B” CE/AELS dal 16 settembre 2010 (doc. B), è
stata affiliata per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie presso CO 1 dal
1° marzo 2011 al 31 gennaio 2013 (doc. da A ad I), quando è stata iscritta
preso l’Istituzione comune LAMal di Soletta, in quanto beneficiaria solo di una
rendita italiana, senza esercitare alcuna attività in Svizzera (doc. I).
1.2. Il 1° marzo 2016 (doc. J) ed
il 14 giugno 2016 (doc. K), RI 1 e suo marito hanno chiesto a CO 1 la
restituzione dell’importo di fr. 36'720, rispettivamente di fr. 78’800, pari,
secondo loro, ai premi pagati durante l’affiliazione presso l’assicuratore
malattie, sostenendo che non avrebbero mai dovuto essere assicurati in Svizzera
e che CO 1, in applicazione dell’art. 27 LPGA, li avrebbe dovuti informare
circa la possibilità di chiedere l’esonero.
1.3. Con decisione formale del 31
agosto 2016 (doc. N), confermata dalla decisione su opposizione del 15 dicembre
2016 (doc. A8), CO 1 ha negato il rimborso dei premi pagati dalla ricorrente.
1.4. Con ricorso del 24 gennaio
2017, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta
decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando la
restituzione dell’importo di fr. 36’720 (doc. I). La ricorrente rammenta che
nel 2010 ha iniziato le pratiche per il ricongiungimento familiare con il proprio
marito, __________, deceduto il 26 luglio 2016. Dopo essere venuta a conoscenza
per puro caso, insieme al marito, che avrebbe potuto chiedere l’esonero
dall’obbligo assicurativo, ha inoltrato una domanda in tal senso, accolta con
effetto dal 31 gennaio 2013.
Il 1° marzo 2016
l’interessata ha domandato la restituzione dei premi ritenuti indebitamente
percepiti dall’assicuratore. Secondo la ricorrente in applicazione dell’art. 27
LPGA quest’ultimo avrebbe dovuto informarla circa la possibilità di chiedere
l’esonero assicurativo. Non può esserle rimproverato di non conoscere la legge
allorché lo stesso assicuratore non la conosceva al momento dell’affiliazione.
L’interessata ritiene di
essere stata male informata da un collaboratore dell’assicurazione che
ingiustamente le ha fatto sottoscrivere il contratto di base. La ricorrente,
che richiama l’intero incarto dell’assicuratore, il parallelo ricorso della
comunione ereditaria fu __________ (inc. 36.2017.14) e chiede la sua audizione,
sostiene che la sua buona fede debba essere tutelata.
1.5. Con risposta del 21 febbraio
2017 CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.6. Il 24 febbraio 2017 il TCA ha
scritto alla ricorrente e con riferimento al diritto di essere sentito le ha
assegnato un termine per prendere posizione circa l’applicazione, al caso di
specie, dell’art. 25 cpv. 3 LPGA (con riferimento anche alla sentenza K 99/04
del 21 gennaio 2005, consid. 2.2) e segnatamente per determinarsi circa la
tempestività della richiesta di restituzione (doc. V).
1.7. Dopo aver chiesto (doc. VI)
ed ottenuto (doc. VII), una proroga, la ricorrente ha affermato che:
" (…) in
merito alla tempestività dell’azione proposta si conferma che la ricorrente ha
reagito immediatamente dopo essere venuta a conoscenza degli indebiti
versamenti e per quanto attiene al dettaglio si rimanda alla raccomandata dello
scrivente legale del 1 marzo 2016 dalla quale traspare chiaramente il periodo
nonché l’importo ad esso riferito.
Si rammenta inoltre che è stato fatto il richiamo dell’incarto
completo a CO 1.
Appare quindi tempestiva e rispettosa dei termini la richiesta della
ricorrente.
L’assioma usato da controparte a sostegno della propria tesi e
segnatamente presenza della menzione “attività lucrativa autorizzata” sul
permesso uguale ad impossibilità di essere in età pensionabile è assolutamente
contestato e la dice inoltre lunga sul grado di preparazione del consulente e
dell’attenzione (dovuta) con la quale la ricorrente è stata trattata.
Si contestano tutte le argomentazioni di controparte e si
ribadiscono quelle sino ad ora formulate dalla ricorrente ribadendo che ella ha
reagito immediatamente e l’ammontare della restituzione non può essere limitato
nel tempo in quanto l’assicuratore CO 1 è venuto meno al proprio obbligo di
verificare la situazione, aspetto che incombeva a lui in qualità di
assicuratore e non certamente a carico dell’assicurata, operazione peraltro più
che fattibile con un minimo di diligenza.” (doc. VIII)
2.1. Oggetto del contendere è la
richiesta di rimborso dei premi pagati da RI 1, che la ricorrente quantifica in
fr. 36'720 per il periodo dal 16 giugno 2010 al 31 gennaio 2013.
La richiesta di
restituzione dell’importo pagato dal defunto marito è oggetto della parallela procedura
36.2017.14.
2.2. Nel caso di specie RI 1,
proveniente dall’Italia, in data 17/18 marzo 2011 ha chiesto alla convenuta di
poter essere assicurata con effetto dal 1° marzo 2011 per l’assicurazione
obbligatoria di base, scegliendo la variante “__________” e quale medico di
famiglia il dr. med. __________ (doc. A e C).
Il 6 febbraio 2013
l’istituto comune LAMal di Soletta ha scritto a RI 1, con oggetto “conferma dell’iscrizione
valida dal 17.01.2013 al 31.12.2013”, affermando:
" (…)
Siamo lieti di comunicarLe che abbiamo proceduto ad
iscriverla presso la nostra Istituzione. L’iscrizione Le dà diritto ad
usufruire alle prestazioni per malattia ed infortunio non professionale secondo
la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Esibendo la tessera
d’assicurato, potrà usufruire di cure medico-sanitarie. In allegato troverà
ulteriori informazioni.
Un’eventuale assicurazione obbligatoria di base
presso una cassa malati svizzera decade con la nostra iscrizione. Voglia
allegare alla disdetta una copia della presente conferma. Si faccia rilasciare
un resoconto della eventuale partecipazione ai costi che ha già pagato e ce lo
spedisca.” (doc. I)
Il 1°marzo 2016 l’assicurata
ha chiesto la restituzione dei premi pagati dal 16 giugno 2010 per complessivi
fr. 36’720 (doc. J; cfr. anche ricorso, pag. 3, punto 6).
A questo proposito l’assicuratore rileva come l’interessata nel periodo per il
quale chiede la restituzione dei premi ha beneficiato di prestazioni per fr. 1'138.90,
che dovrebbe a sua volta restituire all’assicuratore in caso di accoglimento
della domanda.
2.3. Va d’acchito evidenziato che
la ricorrente è stata affiliata presso l’assicuratore convenuto dal 1° marzo
2011 (doc. da A ad E). Per cui non può essere dato seguito alla richiesta di
restituzione dei premi per il periodo dal 16 giugno 2010 al 28 febbraio 2011,
non essendo l’insorgente affiliata presso la convenuta.
In secondo luogo questo
TCA rileva che dal 1° marzo 2011 al 31 gennaio 2013 la ricorrente ha versato
premi per complessivi fr. 8'088.35 (cfr. doc. F, G e H: [350.55 X 10] + [351.10
x 12] + 369.65), che corrisponde di conseguenza all’importo massimo che, se
date le condizioni, l’assicuratore può essere tenuto a restituirle e non l’importo
di fr. 36'720 che non trova conferma negli atti.
2.4. Con sentenza pubblicata in
DTF 129 V 159 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha tra l’altro deciso che
è competenza dell’autorità cantonale stabilire se sono dati motivi di esonero
(consid. 3).
Infatti, per l’art. 6 cpv.
1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo di assicurazione. Ai
sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAMal l'autorità designata dal Cantone
affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano
assolto questo obbligo tempestivamente.
Nel Canton Ticino
l’autorità competente, dal 1° febbraio 2010, per decidere l’affiliazione
d’ufficio o l’esonero dall’obbligo assicurativo è la Cassa cantonale di compensazione
(in precedenza: Ufficio dell’assicurazione malattia [UAM]: cfr. art. 3 LCAMal e
art. 1 e seguenti RLCAMal del 13 novembre 2007, nonché art. 1 RLCAMal del 29
maggio 2012).
In concreto dagli atti non
risulta alcun esonero per il periodo dal 1° marzo 2011 al 16 gennaio 2013, né
una domanda in tal senso dell’assicurata alla Cassa cantonale di compensazione.
In assenza di una
decisione di esonero dall’obbligo assicurativo dell’autorità competente per il
periodo litigioso, l’assicuratore non può essere tenuto a restituire alcunché.
2.5. Se, per pura ipotesi di
lavoro, si volesse interpretare lo scritto del 6 febbraio 2013 dell’Istituto
comune LAMal (doc. I) quale conferma di esonero dall’obbligo assicurativo sin
dall’arrivo in Svizzera della ricorrente, occorre concludere che, per i motivi
che seguono, la richiesta di restituzione del 1° marzo 2016 (doc. J) è tardiva.
In DTF 119 V 298 l’allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), circa la restituzione di premi
dell’assicurazione malattia pagati in eccesso, aveva stabilito che, carente una
disposizione statutaria, al credito di restituzione dell’assicurato era
applicabile per analogia l’art. 16 cpv. 3, prima frase, LAVS per il quale il
diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive in
un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha
avuto conoscenza dell’indebito pagamento e in ogni caso in cinque anni a
contare dalla fine dell’anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito
(cfr. anche la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003, consid. 3).
Il 1° gennaio 2013 è
entrata in vigore la LPGA, il cui art. 25 cpv. 3 LPGA prevede che può essere
chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un
anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati,
al più tardi cinque anni dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale i
contributi sono stati pagati.
Con sentenza K 99/04 del
21 gennaio 2005 l’allora TFA ha affermato:
" 2.2 Entgegen den Vorbringen in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde steht diesem Ergebnis - wie das kantonale Gericht
bereits in seinem letztinstanzlich vollumfänglich bestätigten Entscheid vom 28.
September 1999 zutreffend erkannt hat - weder der Umstand, dass die Helsana die
Prämien für die Monate Januar bis Juni 1994 zuvor bereits im Jahre 1994
betreibungsrechtlich geltend gemacht hatte, noch der Hinweis entgegen, wonach
"der 1993 mit der ELVIA Versicherung/Grütli eingegangene
Versicherungsvertrag (...) nach VVG abgeschlossen" worden sei. Soweit die
Versicherte in der beschriebenen Verjährungs- und Verwirkungsregelung für
Beitragsforderungen sodann eine Ungleichbehandlung gegenüber dem
Rückerstattungsanspruch der versicherten Person ihrerseits auf zu viel bezahlte
Beiträge gemäss Art. 16 Abs. 3 Satz 1 AHVG bzw. Art. 25 Abs. 3 ATSG sieht
(einjährige Frist ab Kenntnisnahme; fünfjährige Frist nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die Beiträge bezahlt worden sind), verkennt sie den
unterschiedlichen Bedeutungsgehalt der beiden Anspruchsarten. Während es bei
der Einforderung der Beiträge seitens der Verwaltung um die Durchsetzung der
Beitragspflichten - und damit die Wahrnehmung öffentlicher Interessen - an sich
geht, bestehen Sinn und Zweck des (Beitrags-)Rückerstattungsanspruchs der
versicherten Person einzig darin, aus Gründen der Rechtssicherheit und aus
verwaltungstechnischen Erwägungen (...) nach Ablauf eines bestimmten Zeitraumes
in einem bestimmten Schuldverhältnis zwischen AHV (oder - analog - der
sozialen Krankenversicherung) und beitragspflichtiger Person Ruhe einkehren
zu lassen (BGE
119 V 300 Erw. 4a mit Hinweis). Demgegenüber unterliegen die - in der
Sache eher vergleichbaren - Rückerstattungsansprüche von
Krankenversicherern (auf bereits erbrachte aber nicht geschuldete Leistungen)
und Versicherten (auf zu viel bezahlte Beiträge) derselben
Verwirkungsordnung (Art. 16 Abs. 3 Satz 1 [Beiträge] und Art. 47 Abs. 1
Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 AHVG [Leistungen; in Kraft gestanden bis 31.
Dezember 2002]; Art. 25 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1
[Leistungen] und Abs. 3 ATSG [Beiträge]; BGE
119 V 301 Erw. 4c mit Hinweisen). Gleiches gilt ferner für den Anspruch auf
noch ausstehende Leistungen oder Beiträge (Beiträge: Art. 16 Abs. 1 Satz 1
sowie Abs. 2 Satz 1 AHVG, Art. 24 Abs. 1 ATSG; Leistungen: Art. 46 Abs. 1 AHVG
[in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung]; Art. 46 Abs. 1 AHVG
[in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung] in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1
ATSG).” (sottolineature del
redattore)
La
dottrina, e meglio Eugster, in SBVR, Soziale Sicherheit, 3a edizione 2016,
Krankenversicherung, pag. 810, n. 1363 e seguenti,
conferma che l’obbligo di restituzione per premi pagati in troppo, nell’ambito
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie, è regolato dall’art. 25 cpv. 3
LPGA (“[…] Die Verwirkung von
Prämienforderungen infolge Zeitablaufs regelt 24 ATSG (altrechtlich: BGE 122 V
331 E. 2a), die Rückerstattungspflicht für zu viel bezahlte Prämien Art. 25
Abs. 3 ATSG (altrechtlich: BGE 119 V 289 [recte: 298] E. 3; 101 V 225, 228) […]”; “[…] Prämienrückerstattungsforderungen können namentlich
dadurch entstehen, dass die versPers bei der Prämienfestsetzung regional falsch
eingestuft wurde (EVG K 149/05), überhaupt nicht versicherungspflichtig war
oder bei ihr trotz Wegfalls der Versicherungspflicht weiterhin Prämien erhoben
wurden […]”).
2.6. Nel caso di specie, rilevato che la questione non è stata
esaminata dall’assicuratore malattie, il TCA ha chiesto alla ricorrente di
esprimersi in merito alla tempestività della sua richiesta di restituzione con
riferimento all’art. 25 cpv. 3 LPGA e alla sentenza K 99/04 del 21
gennaio 2005, consid. 2.2 (cfr. consid. 1.7-1.8).
Questo Tribunale evidenzia
che il 6 febbraio 2013 l’Istituzione comune LAMal ha informato l’assicurata che
non era soggetta all’obbligo assicurativo dal 17 gennaio 2013 (doc. I).
La richiesta di
restituzione dell’assicurata del 1° marzo 2016 è dunque tardiva poiché
inoltrata oltre un anno dopo che ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo
elevati.
2.7. Va comunque evidenziato, per
Fatti
i motivi che seguono, che l’interessata non può in ogni caso far valere la
propria buona fede ai sensi dell’invocato art. 27 LPGA.
L'art. 27
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi
delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono
tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito
ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei
confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o
adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,
il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne
la tariffa.
3 Se un assicuratore
constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni
di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
La norma
sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere
collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto
soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò
che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA
C 192/04 del 14 settembre
2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV
Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;
STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG
und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E.
Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé
par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).
Il capoverso 1 dell’art.
27 LPGA prevede dunque un obbligo di informazione generale e permanente nei
confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire
unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a
cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi,
direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9
maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31;
DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al
diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che
ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente,
consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.).
Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in
questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come
del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle
informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso
specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
L’assenza di informazioni
in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla
legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto
un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione
erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto
l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale
non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante
dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza
un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare
l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla
legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti
di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza
o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha
potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso
delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando
l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico
(DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi
rinvii).
Questi principi si
applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)
dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha
avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era
talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza
8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009
consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
2.8. In
concreto la ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza della possibilità
di essere esonerato dall’obbligo assicurativo solo nell’ambito di un colloquio
con un conterraneo grazie al quale avrebbe poi inoltrato la richiesta di
esonero, accolta il 6 febbraio 2013.
La
ricorrente non sostiene che l’assicuratore avrebbe fornito informazioni errate
o non avrebbe dato seguito ad una richiesta di informazioni. Ella fa invece
valere che sarebbe stato compito della convenuta, spontaneamente, renderla
attenta circa le possibilità di esonero, ritenuto che si trattava di una
pensionata proveniente dall’estero al beneficio della sola rendita
pensionistica italiana.
In primo luogo va
evidenziato che la cassa cantonale di compensazione tramite l’Istituto delle
assicurazioni sociali, ossia l’autorità competente a decidere circa l’esonero
dall’obbligo assicurativo, fornisce quell’informazione generale ed astratta,
esatta dall’art. 27 cpv. 1 LPGA, tramite la pubblicazione delle norme e
segnatamente dei motivi di esonero nel Foglio Ufficiale fino al 2009 (FU
Considerandi
10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27 gennaio 2004
pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del 21 febbraio
2006.
pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti; FU 23/2008
del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2359)
e tramite internet dal 2010 (http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Informazioni_
periodiche_2010.htm).
L’assicurata
in presenza di una pubblicazione su un organo ufficiale, rispettivamente nel
sito internet dell’autorità competente, non può pertanto far valere di non aver
ottenuto quell’informazione generale ed astratta cui aveva
diritto in virtù dell’art. 27 cpv. 1 LPGA.
Spettava
semmai all’interessata, sulla base dell’informazione ottenuta tramite il Foglio
Ufficiale o tramite il sito internet, rivolgersi alla Cassa per ottenere
maggiori ragguagli circa il suo obbligo assicurativo, rispettivamente circa
l’esonero dall’affiliazione in Svizzera alla LAMal.
In secondo luogo va
evidenziato che l’insorgente, coniugata, nel marzo 2011, non aveva ancora 62
anni, essendo nata il 25 ottobre 1949 e sul permesso “B” del 16 settembre 2010
(doc. B), dunque antecedente alla richiesta di iscrizione del 17 marzo 2011
(doc. A e seguenti), figurava “attività lavorativa autorizzata”. L’assicuratore
in assenza di informazioni più precise fornite dalla medesima ricorrente non
poteva pertanto immaginare che l’interessata beneficiasse (unicamente) di una
pensione italiana e potesse di conseguenza eventualmente essere esonerata
dall’obbligo assicurativo in Svizzera ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal
per il quale non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione le persone che non
hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno
Stato membro dell’Unione europea in virtù dell’Accordo sulla libera
circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese
o norvegese in virtù dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e dell’appendice
2.
dell’allegato K. La carta d’identità dove figura quale professione
“pensionata” (doc. A6) non risulta essere stata consegnata all’assicuratore
(cfr. incarto assicuratore).
Del
resto, rilevato l’alto numero di persone che esce ed entra dalla Svizzera ogni
anno, non può essere richiesto all’assicuratore, in assenza di una domanda di
informazioni specifica circa l’obbligo assicurativo nel nostro Paese, che per
un cittadino qui residente, venga puntualmente verificata ogni ipotesi di
esonero.
Va
infine evidenziato che Eugster, in SBVR, Soziale Sicherheit, 3a
edizione 2016, Krankenversicherung, pag. 810, n. 1364, con riferimento tuttavia
ad una fattispecie diversa (sentenza K 149/05 del 3 maggio 2006, in cui
all’assicurato era stato chiesto, retroattivamente, di pagare la differenza tra
il premio dovuto in virtù del nuovo domicilio [Canton Ginevra] e quello pagato
secondo la tariffa del vecchio domicilio [Canton Berna] e che non aveva
informato l’assicuratore del trasloco) sostiene che l’inattività
dell’assicuratore in presenza di una situazione illegale solo eccezionalmente
motiva la protezione della buona fede: l’assicuratore deve essere stato reso
attento circa la violazione della legge ed averla tollerata (“[…] Untätigkeit des Versicherers angesichts einer gesetzwidrigen Lage
begründet nur ausnahmsweise Vertrauensschutz; er muss auf die Gesetzwidrigkeit
aufmerksam gemacht worden sein und diese anschliessend geduldet haben [EVG K
149/05 E. 6;…]”).
In
concreto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’assicurata non può essere
tutelata nella sua buona fede e l’art. 27 LPGA non trova di conseguenza
applicazione.
2.9
La ricorrente chiede l’edizione dell’intero incarto
dell’assicuratore, richiama il ricorso di cui alla procedura 36.2017.14 e
chiede la propria audizione (doc. I e X).
Con l’ordinanza
del 25 gennaio 2017 il giudice delegato del TCA ha assegnato all’assicuratore
un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa “unitamente
all’incarto completo” (doc. II). Con risposta del 21 febbraio 2017 la
convenuta ha prodotto la documentazione richiesta, elencandola a pag. 5 (doc. III).
La ricorrente non sostiene che vi sia documentazione mancante, né questo
Tribunale ha motivo di ritenerlo. Ne segue che la cassa ha dato seguito alla
richiesta dell’assicurata.
Questo TCA ha
inoltre preso in considerazione anche il contenuto del parallelo ricorso della
comunione ereditaria di cui all’incarto 36.2017.14.
Quanto alla
chiesta audizione, questo Tribunale rileva che essa può essere rifiutata senza
ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e
dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. sentenza 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 5.3; sentenza
8C_665/2014 23 marzo 2015, consid. 4; sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25
gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del
21.
agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr.
pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo
stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica”
(doc. I, pag. 4 e 6; la ricorrente chiede la propria “audizione”),
questo TCA rinuncia all’audizione dell’interessata poiché superflua ai fini
dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid.
2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare
alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata
giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico).
Questo Tribunale,
ritenuto che, in seguito agli accertamenti eseguiti, i fatti sono stati
comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare
tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza
9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti