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36.2017.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 aprile 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che seguono, che l’interessata non può in ogni caso far valere la

propria buona fede ai sensi dell’invocato art. 27 LPGA.

L'art. 27

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi

delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono

tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito

ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei

confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o

adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,

il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne

la tariffa.

3 Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

La norma

sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere

collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto

soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò

che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA

C 192/04 del 14 settembre

2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV

Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;

STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG

und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E.

Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé

par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).

Il capoverso 1 dell’art.

27 LPGA prevede dunque un obbligo di informazione generale e permanente nei

confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire

unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a

cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi,

direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9

maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31;

DLA 2002 pag. 194).

Per quanto attiene al

diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che

ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente,

consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.).

Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in

questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come

del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle

informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso

specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

L’assenza di informazioni

in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla

legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto

un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione

erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto

l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale

non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante

dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza

un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare

l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla

legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti

di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza

o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha

potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso

delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando

l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico

(DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi

rinvii).

Questi principi si

applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)

dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha

avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era

talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza

8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009

consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

2.8. In

concreto la ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza della possibilità

di essere esonerato dall’obbligo assicurativo solo nell’ambito di un colloquio

con un conterraneo grazie al quale avrebbe poi inoltrato la richiesta di

esonero, accolta il 6 febbraio 2013.

La

ricorrente non sostiene che l’assicuratore avrebbe fornito informazioni errate

o non avrebbe dato seguito ad una richiesta di informazioni. Ella fa invece

valere che sarebbe stato compito della convenuta, spontaneamente, renderla

attenta circa le possibilità di esonero, ritenuto che si trattava di una

pensionata proveniente dall’estero al beneficio della sola rendita

pensionistica italiana.

In primo luogo va

evidenziato che la cassa cantonale di compensazione tramite l’Istituto delle

assicurazioni sociali, ossia l’autorità competente a decidere circa l’esonero

dall’obbligo assicurativo, fornisce quell’informazione generale ed astratta,

esatta dall’art. 27 cpv. 1 LPGA, tramite la pubblicazione delle norme e

segnatamente dei motivi di esonero nel Foglio Ufficiale fino al 2009 (FU

Considerandi

10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27 gennaio 2004

pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del 21 febbraio

2006.

pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti; FU 23/2008

del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2359)

e tramite internet dal 2010 (http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Informazioni_

periodiche_2010.htm).

L’assicurata

in presenza di una pubblicazione su un organo ufficiale, rispettivamente nel

sito internet dell’autorità competente, non può pertanto far valere di non aver

ottenuto quell’informazione generale ed astratta cui aveva

diritto in virtù dell’art. 27 cpv. 1 LPGA.

Spettava

semmai all’interessata, sulla base dell’informazione ottenuta tramite il Foglio

Ufficiale o tramite il sito internet, rivolgersi alla Cassa per ottenere

maggiori ragguagli circa il suo obbligo assicurativo, rispettivamente circa

l’esonero dall’affiliazione in Svizzera alla LAMal.

In secondo luogo va

evidenziato che l’insorgente, coniugata, nel marzo 2011, non aveva ancora 62

anni, essendo nata il 25 ottobre 1949 e sul permesso “B” del 16 settembre 2010

(doc. B), dunque antecedente alla richiesta di iscrizione del 17 marzo 2011

(doc. A e seguenti), figurava “attività lavorativa autorizzata”. L’assicuratore

in assenza di informazioni più precise fornite dalla medesima ricorrente non

poteva pertanto immaginare che l’interessata beneficiasse (unicamente) di una

pensione italiana e potesse di conseguenza eventualmente essere esonerata

dall’obbligo assicurativo in Svizzera ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal

per il quale non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione le persone che non

hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno

Stato membro dell’Unione europea in virtù dell’Accordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese

o norvegese in virtù dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e dell’appendice

2.

dell’allegato K. La carta d’identità dove figura quale professione

“pensionata” (doc. A6) non risulta essere stata consegnata all’assicuratore

(cfr. incarto assicuratore).

Del

resto, rilevato l’alto numero di persone che esce ed entra dalla Svizzera ogni

anno, non può essere richiesto all’assicuratore, in assenza di una domanda di

informazioni specifica circa l’obbligo assicurativo nel nostro Paese, che per

un cittadino qui residente, venga puntualmente verificata ogni ipotesi di

esonero.

Va

infine evidenziato che Eugster, in SBVR, Soziale Sicherheit, 3a

edizione 2016, Krankenversicherung, pag. 810, n. 1364, con riferimento tuttavia

ad una fattispecie diversa (sentenza K 149/05 del 3 maggio 2006, in cui

all’assicurato era stato chiesto, retroattivamente, di pagare la differenza tra

il premio dovuto in virtù del nuovo domicilio [Canton Ginevra] e quello pagato

secondo la tariffa del vecchio domicilio [Canton Berna] e che non aveva

informato l’assicuratore del trasloco) sostiene che l’inattività

dell’assicuratore in presenza di una situazione illegale solo eccezionalmente

motiva la protezione della buona fede: l’assicuratore deve essere stato reso

attento circa la violazione della legge ed averla tollerata (“[…] Untätigkeit des Versicherers angesichts einer gesetzwidrigen Lage

begründet nur ausnahmsweise Vertrauensschutz; er muss auf die Gesetzwidrigkeit

aufmerksam gemacht worden sein und diese anschliessend geduldet haben [EVG K

149/05 E. 6;…]”).

In

concreto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’assicurata non può essere

tutelata nella sua buona fede e l’art. 27 LPGA non trova di conseguenza

applicazione.

2.9

La ricorrente chiede l’edizione dell’intero incarto

dell’assicuratore, richiama il ricorso di cui alla procedura 36.2017.14 e

chiede la propria audizione (doc. I e X).

Con l’ordinanza

del 25 gennaio 2017 il giudice delegato del TCA ha assegnato all’assicuratore

un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa “unitamente

all’incarto completo” (doc. II). Con risposta del 21 febbraio 2017 la

convenuta ha prodotto la documentazione richiesta, elencandola a pag. 5 (doc. III).

La ricorrente non sostiene che vi sia documentazione mancante, né questo

Tribunale ha motivo di ritenerlo. Ne segue che la cassa ha dato seguito alla

richiesta dell’assicurata.

Questo TCA ha

inoltre preso in considerazione anche il contenuto del parallelo ricorso della

comunione ereditaria di cui all’incarto 36.2017.14.

Quanto alla

chiesta audizione, questo Tribunale rileva che essa può essere rifiutata senza

ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e

dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 5.3; sentenza

8C_665/2014 23 marzo 2015, consid. 4; sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25

gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del

21.

agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr.

pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo

stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica”

(doc. I, pag. 4 e 6; la ricorrente chiede la propria “audizione”),

questo TCA rinuncia all’audizione dell’interessata poiché superflua ai fini

dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid.

2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare

alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata

giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico).

Questo Tribunale,

ritenuto che, in seguito agli accertamenti eseguiti, i fatti sono stati

comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare

tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza

9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti